La prova scientifica - Dipartimento di Giurisprudenza
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La prova scientifica - Dipartimento di Giurisprudenza
fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d CAPITOLO IX La prova scientifica di Sergio Lorusso S O M M A R I O : 1. Evoluzione del processo penale e progresso tecnico-scientifico. 2. Processo penale, metodo, scienza e veritaÁ. 3. Il modello nordamericano. 4. Il modello italiano. La ricerca, l'ammissione e la formazione della prova scientifica. 5. Il momento valutativo: la prova scientifica e il libero convincimento. Il dubbio ragionevole. 1. Evoluzione del processo penale e progresso tecnicos c i e n t i f i c o ^ L'impatto che il progresso tecnico-scientifico di questi ultimi decenni ha avuto sulle dinamiche del processo penale ± e in particolare sulle modalitaÁ dell'accertamento giurisdizionale ± eÁ tanto significativo quanto ancora non adeguatamente ne organicamente esaminato. Sempre piuÁ spesso infatti la ricostruzione dei fatti rilevanti per l'accertamento del reato e per l'individuazione del colpevole eÁ legata a doppio filo ai risultati della c.d. ``prova scientifica'', vale a dire di una serie di attivitaÁ, spesso svolte da periti e/o consulenti tecnici, che si avvalgono talvolta di tecniche e strumenti conosciuti e consolidati, talvolta di metodi e strumenti nuovi o controversi (fonte di non pochi interrogativi in ordine alla loro ammissibilitaÁ e affidabilitaÁ). Il terreno della prova scientifica ha quindi conosciuto una progressiva espansione cui peroÁ non eÁ corrisposta in Italia una simmetrica attenzione da parte dei giuristi, in grado di dar conto compiutamente dei riverberi e delle implicazioni sul piano sistematico e applicativo del fenomeno 1. Del resto solo raramente, nelle vicende del processo penale, i mutamenti epocali hanno suscitato l'immediato interesse degli studiosi, non giaÁ per una loro scarsa reattivitaÁ ma piuttosto perche eÁ solitamente necessario un periodo di ``decantazione'' affinche le novitaÁ e le trasformazioni radicali della materia possano essere metabolizzate 2, di esse si acquisisca piena consapevolezza e Sottolinea DOMINIONI , La prova penale scientifica, Milano, 2005, 11, che ``problemi inediti, e di particolare delicatezza, si prospettano senza tregua nella nostra epoca in conseguenza dei ritmi con cui scienza e tec1 nica producono innovazioni sempre piuÁ incalzanti e spesso sorprendenti'', ricordando l'accelerazione impressa alla materia negli ultimi decenni del secolo scorso. 2 V. LUPARIA , La disciplina processuale e le ga- fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 2 Sergio Lorusso l'interprete possa cosõÁ fornire il suo contributo alla ricostruzione delle fattispecie. L'intervento dello studioso di diritto positivo, d'altro canto, avviene generalmente su una materia viva, della quale insegue giocoforza i continui moti evolutivi, nel tentativo spasmodico (e ineludibile) ``di regolare ex post i rivolgimenti della realtaÁ che, per definizione, corrono piuÁ rapidi del suo sguardo'' 3; spesso, infatti, il diritto si comporta come la nottola di Minerva 4, che ``inizia il suo volo soltanto sul far del crepuscolo'', si manifesta ``dopo che la realtaÁ ha compiuto il suo processo di (tras)formazione'' 5. La storia del processo penale eÁ la storia delle prove penali ± a loro volta riflesso del contesto politico, sociale e lato sensu culturale di ogni civiltaÁ ± e l'evoluzione della macchina processuale nel corso dei secoli appare segnata da vari snodi, cui corrisponde l'affermarsi e il prevalere di specifici e differenti materiali cognitivi, che assurgono a simbolo di una determinata etaÁ, segnandola indelebilmente 6. CosõÁ, le prove arcaiche risentono di una concezione del mondo mistico-religiosa dove trova ampio spazio la superstizione per sopperire al deficit di conoscenza delle cause degli accadimenti naturali ed umani; non essendo in grado di comprendere le ragioni dei crimini, di ricostruirne le movenze, di appurarne i moventi e di individuarne gli autori, gli uomini sono indotti a cercare aiuto in forze soprannaturali (le divinitaÁ), affinche con il loro intervento possano definire la questione controversa, facendo emergere la veritaÁ e proteggendo al contempo l'innocente: nascono le ordalie (detti anche, per l'appunto, giudizi di Dio) e i giuramenti (nei quali il timore del castigo divino funge da deterrente al mascheramento della veritaÁ) 7. Si tratta di prove formali 8, nelle quali talvolta giudizio e pena coincidono 9, che sollevano gli organi giudiziari da ogni comranzie difensive, in LUPARIA -ZICCARDI , Investigazione penale e tecnologia informatica, Milano, 2007, 127. 3 LUPARIA , La disciplina processuale, cit., 127 e s. 4 L'accostamento alla scienza giuridica e Á di UBERTIS , La prova scientifica e la nottola di Minerva, in AA .VV., La prova scientifica nel processo penale, a cura di de Cataldo Neuburger, Padova, 2007, 85. 5 La metafora, con riferimento alla sapere filosofico, eÁ di HEGEL , Lineamenti di filosofia del diritto, Prefazione, ed. it., a cura di Marini, Roma-Bari, 2004, 17. 6 Per un'analoga prospettiva emergente dalla ricerca storiografica sul punto v. ALESIl processo penale. Profilo storico, Roma-Bari, 2001, 180, che sottolinea il modificarsi della macchina giudiziaria mediante ``i nuovi strumenti del conoscere''. 7 Cfr. FREDAS , Introduzione alla terza edizione, in FLORIAN , Delle prove penali, 3a ed., a cura di Fredas, Varese-Milano, 1961, XXXIII e s. 8 La loro natura simbolica sfocia a sua volta in una veritaÁ schematica, superficiale e formale 9 Cfr., sul punto (e piu Á in generale sulle dinamiche di tali congegni probatori), CORa DERO , Procedura penale, 8 ed., 2006, 17 e s.; ID ., Riti e sapienza del diritto, Roma-Bari, SI , fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 3 pito investigativo e valutativo, dovendosi gli stessi limitarsi a prendere atto della ``riuscita'' o meno della performance cui l'accusato eÁ sottoposto. Con l'affermarsi delle istituzioni statali nell'amministrazione della giustizia le prove perdono la loro portata individuale per acquisire una dimensione pubblica. EÁ questo il substrato concettuale che favorisce l'affermazione del sistema delle prove legali, nel quale non soltanto sono individuate le varie tipologie probatorie ma sono pure stabilite la species ed il quantum di prova necessari per accertare ogni figura di reato, privando anche in questo caso l'organo giudicante di ogni potere valutativo del caso concreto: eÁ la legge, in via astratta e generale, a delineare il catalogo e le griglie qualitative di efficacia cognitiva degli strumenti probatori, che il giudice eÁ chiamato ad applicare 10. Tale scenario rappresenta l'humus nel quale prospera la confessione dell'imputato, che assurge al ruolo di ``prova regina'' del processo penale, legittimando il ricorso alla tortura per ottenere il risultato; piuÁ in generale, eÁ la prova dichiarativa a divenire protagonista della ricostruzione del fatto, e cioÁ non eÁ casuale, in quanto la testimonianza (anch'essa eventualmente strappata con i supplizi), come la confessione si prestano per loro natura ad essere meticolosamente regolate ex ante nelle modalitaÁ di espletamento e negli effetti, misurate e graduate, escludendo qualsivoglia potere discrezionale del giudice quale antidoto alla sfiducia del potere politico nei confronti di coloro che esercitano la funzione giudiziaria 11. Di segno opposto eÁ il sistema probatorio che si fa strada nel secolo dei lumi, coerentemente alla riaffermazione del valore dell'individuo e al riconoscimento dei diritti della persona. Non piuÁ predeterminazione legislativa dei criteri valutativi dei vari mezzi di conoscenza processuale, bensõÁ libera (ma non per questo arbitraria) valutazione delle prove, condensata nel principio del ``libero convincimento'' del giudice 12. La prova dichiarativa, in particolare quella 1981, 459 e s.; nonche FREDAS , Introduzione, cit., XXXV, che evidenzia come in tale contesto ``fattore decisivo o almeno preponderante eÁ l'individuo in confronto del quale la prova si attua'', trattandosi di un ``fenomeno che si svolge e procede parallelamente e si combina alla reazione penale individuale''. 10 Secondo FREDAS , Introduzione, cit., XXXV, eÁ il sentimento sociale della collettivitaÁ organizzata (id est, lo Stato) a fornire in tal modo le risposte alla ``domanda di giustizia''. 11 Il fine dichiarato e Á quello proteggere l'accusato dagli eccessi e dagli arbitri degli ius dicentes, l'effetto eÁ quello di deresponsabilizzare i giudici. EÁ il momento in cui si afferma il modello inquisitorio, congeniale a sistemi politici autoritari quando non tirannici, nel quale simmetricamente alla soppressione delle libertaÁ politiche e personali per gli individui si compie una sottrazione di funzioni nei confronti dei giudici. 12 Dal punto di vista delle istituzioni pubbliche questa fase corrisponde ala realizzazione di sistemi politici liberali e democrati- fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 4 Sergio Lorusso testimoniale, conserva uno status egemonico nell'economia del processo penale, mantenendo un ruolo strategico nell'attivitaÁ cognitiva degli organi giurisdizionali, ma muta profondamente il meccanismo decisorio perche diverse sono le regole probatorie e di giudizio; gradualmente, poi, emergono e acquistano rilevanza altri mezzi di prova. In tempi piuÁ recenti, infine, ai semplici empirismi della comune osservazione si eÁ affiancato l'input derivante dalle scienze applicate alla conoscenza dell'uomo e delle dinamiche dei fatti: dapprima quelle criminologiche, sull'onda dell'affermarsi della Scuola positiva, successivamente quelle tecnico-scientifiche, nella convinzione che l'apporto delle ``scienze esatte'' possa fornire un contributo determinante all'accertamento dei fatti, avvicinando la veritaÁ giudiziale a quella materiale. I criteri scientifici vengono visti come correttivo del libero convincimento applicato nella valutazione delle prove, metodo che ha quale conseguenza l'esaltazione del ruolo delle prove e della loro funzione nel processo penale 13. Ne consegue una svalutazione della prova dichiarativa, in primis di quella testimoniale, non piuÁ fulcro del processo penale: il pericolo di una ``deriva tecnicista'' eÁ evidente 14, per il possibile recupero di una concezione del processo ``come laboratorio scientifico, affidato ad asettici operatori in camice bianco'' 15; il principio del libero convincimento, poi, rischia di essere de facto eclissato, di soccombere di fronte al sapere degli esperti nonostante la sua enunciazione normativa 16, e con esso la centralitaÁ del giudice nell'accertamento del fatto 17. 2. P r o c e s s o p e n a l e , m e t o d o , s c i e n z a e v e r i t aÁ Prima di affrontare piuÁ compiutamente questi aspetti , tuttavia, eÁ opportuno soffermarsi su al^ 18 ci, nei quali il rapporto tra Stato e individuo si ribalta, risolvendosi in favore del secondo. 13 Vi e Á chi, come FERRI , Sociologia criminale, 5a ed., I, Torino, 1929, 348 e s., cui puoÁ ascriversi il merito di aver utilizzato per la prima volta l'espressione ``prova scientifica'', e TARa DE , La philosophie penale, 4 ed., Paris, 1972, 425 e s., istituisce una relazione tra mutamenti della pena e trasformazione delle prove. Il primo parla conseguentemente di cinque fasi: primitiva, religiosa, legale, sentimentale e scientifica; il secondo formula una quadripartizione, individuando gli stadi dell'ordalia, della tortura, del giurõÁ e della perizia scientifica. Cfr. LUPARIA , La disciplina processuale, cit., 134 e s. 15 AMODIO , La rinascita del diritto delle prove penali. Dalla teoria romantica della intime conviction al recupero della legalitaÁ probatoria, in ID ., Processo penale, diritto europeo e common law: dal rito inquisitorio al giusto processo, Milano, 2003, 128. 16 Si veda NOBILI , Storia d'una illustre formula: il ``libero convincimento'' negli ultimi trent'anni, RIDPP, 2003, 71 e s. 17 V. LUPARIA , La disciplina processuale, cit., 128 e s. 18 V. infra, §§ 4 e 5. 14 fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 5 cune questioni chiamate in causa da tali affermazioni, che attengono al metodo scientifico e ai suoi rapporti con il processo penale. Si tratta di una relazione che puoÁ essere vista in una duplice prospettiva: quella generale, che si occupa del ``metodo funzionale ad una giusta decisione'' sulla responsabilitaÁ dell'imputato; quella particolare, che guarda al metodo adoperato da periti, consulenti tecnici e dallo stesso organo giudicante ``per risolvere specifiche questioni di carattere tecnico, rilevanti per la decisione finale'' 19. Il concetto di ``metodo scientifico'' eÁ ad ogni modo il medesimo, desumibile dalla tradizionale dottrina epistemologica: eÁ scientifico quel metodo che mira a costruire ``un sapere certo e giustificato'', mediante un protocollo di operazioni finalizzate ad un risultato la cui validitaÁ sotto il profilo cognitivo eÁ sancita dal giudizio della comunitaÁ degli esperti del settore 20. EÁ noto il paradosso insito in tale definizione, poiche non esiste un metodo che, pur se diligentemente seguito, possa far pervenire ad una conoscenza certa e sicura 21, se escludiamo ± secondo l'opinione prevalente 22 ± dall'osservazione le scienze formali o analitiche (logica, matematica, geometria, etc.) in cui ``la veritaÁ delle premesse si trasmette invariata alle conclusioni'', di tal che non eÁ logicamente ipotizzabile che, essendo vere le prime, risultino vere le seconde 23: le scienze empiriche o reali 24, difatti, non offrono un metodo idoneo ad assicurare l'assoluta certezza o veritaÁ delle conclusioni, che piuÁ modestamente possono essere rappresentate come (altamente) probabili. Una conoscenza fallibile, quindi, che costituisce il costo inevitabile del progresso del sapere. Questo non significa affermare che una veritaÁ non esiste 25, perche cosõÁ ragionando sarebbe la stessa funzione giurisdizionale a perdere senso 26. 19 In questi termini FERRUA , Metodo scientifico e processo penale, DPenProc, 2008, Dossier 1, 12. 20 FERRUA , Metodo scientifico, cit., 12; TONINI , Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio, in AA .VV., La prova scientifica nel processo penale, cit., 59. 21 Cfr., in argomento, FEYERABEND , Il realismo scientifico e l'autoritaÁ della scienza, ed. it., Milano, 1983, passim. 22 Anche scienze formali come la matematica, difatti, non possono essere ricondotte secondo taluni ai canoni della scienza ``infallibile'', ``completa'', ``assoluta'' e ``perfetta''. 23 FERRUA , Metodo scientifico, cit., 12. 24 Sia quelle naturali, come la fisica, la chimica, l'ingegneria o la biologia, che ± a mag- gior ragione ± quelle umane o sociali, dalla psicologia alla sociologia, dalla storiografia all'antropologia, e via dicendo, nelle quali il tasso d'imperfezione cognitiva eÁ tendenzialmente ancora maggiore. V., in proposito, TARUFFO , La prova scientifica nel processo civile, RTDPC, 2005, 1079 e s. 25 Cfr. SILVESTRI , Scienza e coscienza: due premesse per l'indipendenza del giudice, in Dir. pubbl., 2004, 411 e s. Á quanto afferma TONINI , Progresso tec26 E nologico, cit., 61, il quale si chiede come sarebbe possibile condannare una persona a vari anni di carcere se non sul presupposto della ``ragionevole'' certezza dei fatti addebitatigli. Sui rapporti tra veritaÁ, scienza e giustizia, fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 6 Sergio Lorusso La tesi che contrappone le scienze naturali a quelle umane ± ritenendo le prime, a differenza delle seconde, idonee a realizzare una conoscenza certa e assoluta ± non eÁ infatti oggi piuÁ sostenibile, in quanto se eÁ vero che sussiste una differenza di grado tra i risultati delle varie discipline, eÁ ormai altrettanto incontestabile che qualsiasi teoria scientifica ha un carattere congetturale, in quanto il materiale su cui si fonda, le prove empiriche, eÁ astrattamente compatibile con una pluralitaÁ di tesi: per quanto abbondante sia, risulteraÁ pur sempre insufficiente a dimostrare in maniera indiscussa e definitiva la veritaÁ di una teoria, lasciando la porta aperta ad ipotesi alternative, anche se meno attendibili, in grado di avvalorare i medesimi fatti 27. EÁ possibile in questo contesto intriso di scetticismo individuare un prototipo di metodo scientifico ottimale, valido per ogni campo scientifico, che garantisca razionalitaÁ al dibattito tra gli studiosi? Lo ``stato dell'arte'' riconosce tale qualitaÁ al metodo della falsificazione, costruito sui tre momenti della proposizione del problema, sull'elaborazione della teoria e sulla sua critica 28. A differenza dell'empirismo logico, basato sul metodo induttivo di verificazione, il falsificazionismo muove da un'ipotesi teorica per individuare in forma ipotetico-deduttiva i suoi falsificatori potenziali, cioeÁ a dire tutte le asserzioni-base con cui eÁ in contraddizione, che servono per il suo controllo: solo su questa base una teoria puoÁ dirsi veramente scientifica e puoÁ ritenersi corroborata quando abbia manifestato un adeguato grado di ``resistenza'' a tali verifiche, fermo restando la stessa ± quant'anche ritenuta vera o altamente probabile ± non per questo puoÁ essere considerata intangibile e immutabile, in quanto puoÁ sempre essere successivamente smentita, al comparire di nuovi falsificatori 29. Tuttavia anche il falsificazionismo non eÁ esente da limiti, in quanto i dati v. STELLA , Il giudice corpuscolariano. La cultura delle prove, Milano, 2005, 83 e s.; per un approfondimento della problematica nel contesto nordamericano v. JASANOFF , La scienza davanti ai giudici. La regolazione giuridica della scienza in America, a cura di Tallacchini, ed. it. Milano, 2001, 17 e s. 27 FERRUA , Metodo scientifico, cit., 12; KUHN , La struttura delle rivoluzioni scientifiche, ed. it., Torino, 1999, passim; TONINI , La prova scientifica: considerazioni introduttive, DPenProc, 2008, Dossier 1, 9 e s. QUINE , Due dogmi dell'empirismo, in ID ., Il problema del significato, ed. it., 1966, 40 e e s., afferma che la scienza ± intesa nella sua glo- balitaÁ ± eÁ simile ad una campo di forza che si limita a lambire l'esperienza soltanto sui suoi margini. 28 La genesi di tale metodo e Á ascrivibile al pensiero di POPPER (del quale si veda in particolare il fondamentale Logica della prova scientifica, ed. it., Torino, 1988, passim), che ha messo al centro del suo pensiero la riflessione sull'intrinseca fallibilitaÁ della conoscenza umana. 29 FERRUA , Metodo scientifico, cit., 13, che ricorda come il metodo corrisponda sostanzialmente alle inferenze ``per sottrazione'' tipiche della logica classica. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 7 empirici utilizzati sono a loro volta condizionati da altre teorie: l'importante, peroÁ, eÁ che essi siano indipendenti dalla teoria sui cui agiscono come falsificatori 30. Inoltre, la falsificazione di un singolo enunciato eÁ di fatto impossibile, poiche ogni ragionamento di carattere sperimentale si fonda su una pluralitaÁ di proposizioni accessorie delle quali ci si avvale per individuare i potenziali falsificatori, il che consente ± come l'esperienza storica dimostra ± di ``riorientare'' la teoria originaria, formulando una differente ipotesi 31. Il merito principale dell'innovativo approccio epistemologico, tuttavia, eÁ quello di aver superato la visione classica della gnoseologia, convinta di poter pervenire ad una ``fondazione assoluta'' del sapere, introducendo e affermando il concetto della fallibilitaÁ di ogni metodo di ricerca, favorendo il pluralismo scientifico a scapito di ogni monismo e dogmatismo 32. Cosa comporta il trasferimento di tale concezione nell'area del processo penale? L'esercizio della giurisdizione penale chiama in causa il problema del rapporto tra processo e veritaÁ 33, tendendo il primo ad accertare un fatto di reato e ad accertare l'eventuale responsabilitaÁ dell'imputato. A differenza del sapere scientifico che si traduce un mero atto cognitivo, tuttavia, il sapere processuale ha una finalitaÁ ulteriore, essendo com'eÁ noto orientato verso una decisione che produce effetti sulla sfera personale dell'individuo, e quindi si traduce in un atto imperativo (rectius, performativo 34)che rappresenta l'estrinsecazione di un potere. Al contrario della scienza, il cui oggetto eÁ rappresentato da proposizioni di carattere generale ± le teorie scientifiche ± che sono sottoposte a ve30 Si veda KOSO , Leggere il libro della natura, ed. it., Bologna, 1995, 165. 31 Cfr. LAKATOS , La metodologia di ricerca dei programmi scientifici, ed. it., Milano, 1996, 102. 32 FERRUA , Metodo scientifico, cit., 14. Sottolinea DI CHIARA , Il canto delle sirene. Processo penale e modernitaÁ scientifico-tecnologica: prova dichiarativa e diagnostica della veritaÁ, in Criminalia, 2007, 21, che ``il progresso tecnico-scientifico eÁ uno dei portati chiave di ogni modernitaÁ: accresce eppure divide, si incanala in un continuum... eppure spezza e interrompe, esalta solchi tradizionali eppure pone in crisi inveterati valori piuÁ o meno presunti, conforta ed esalta eppure allarma''; qualora ``pretenda di assumere vesti sacerdotali, salvifiche, cristallizza ± oltre a negare se stessa ± uno degli idoli cardine di una ma- lintesa religione della modernitaÁ: che ispira impeti sinistri di redivive guerre sante, ora per affermare pretese supremazie scientiste da ``nuova frontiera'', ora per rivendicare ± con furore altrettanto manicheo ± non rovesciabili primati di una pretesa tradizione immobile sottratta al fluire del tempo''. Sul punto v. ampiamente STELLA , Giustizia e modernitaÁ. La protezione dell'innocente e la tutela della vittima, 3a ed., Milano, 2003, 431 e s. 33 In proposito cfr., volendo, il nostro Provvedimenti « allo stato degli atti» e processo penale di parti, Milano, 1995, 12 e s. Á performativo l'atto che rende vero cioÁ 34 E che afferma, a prescindere dall'intrinseca veritaÁ del suo contenuto. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 8 Sergio Lorusso rifica, per di piuÁ, oggetto di controllo nel processo penale sono singoli enunciati, peraltro riferiti al passato. Da questo punto di vista, l'attivitaÁ del giudice eÁ stata accostata a quella dello storico, poiche entrambi si propongono di ricostruire lost facts in se non replicabili, per la cui conoscenza ci si affida alle tracce che essi hanno lasciato nel mondo materiale o nel ricordo degli uomini 35. Vi sono peroÁ sostanziali difformitaÁ, in primo luogo perche l'opera dello storico eÁ scevra da regole predeterminate, a differenza di quella del giudice, vincolata all'osservanza delle norme processuali, in particolare di quelle che consentono di far rientrare nel panorama cognitivo determinati strumenti persuasivi o, viceversa, ne escludono altre (regole probatorie), e di quelle che impongono il raggiungimento di un determinato standard probatorio ± id est, un livello di ``certezza'' o di ``alta probabilitaÁ'' dei fatti ricostruiti ± affinche possa essere pronunciata una decisione piuttosto che un'altra (regole di giudizio): tipica, sotto questo profilo, eÁ la regola del beyond a reasonable doubt (legata a doppio filo alla presunzione d'innocenza dell'imputato), affermatasi nella tradizione accusatoria di common law e accolta talvolta anche a livello continentale 36. I parametri e la prospettiva adoperati dallo storico per lo studio di un evento o di un'epoca sono molteplici e variamente combinabili, cosõÁ come libero eÁ il procedimento di cui puoÁ servirsi per la ricerca delle fonti probatorie, di tal che saranno a pieno titolo utilizzabili nella sua ricerca anche dati ottenuti illecitamente; dispone quindi di spazi operativi che sono invece decisamente preclusi ai giudici. Infine, lo storico ha la possibilitaÁ di attuare una ``sospensione di giudizio'' in attesa di raccogliere nuovi documenti, perche la ricerca storica non ha lacci temporali, mentre il processo penale ± almeno nella sua concezione moderna 37 ± a un determinato punto deve concludersi, ed eÁ anzi preoccupazione dei sistemi piuÁ illuminati che si svolga in ``tempi ragionevoli'' per evitare i protrarsi di una situazione di incertezza 35 Cfr. CALAMANDREI P., Il giudice e lo storico, in ID ., Opere giuridiche, a cura di Cappelletti, I, Napoli, 1965, 393 e s.; CALOGERO , La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione, Padova, 2a ed, 1964, 128 e s.; NOBILI , Il principio del libero convincimento del giudice, Milano, 1974, 47 e s.; TARUFFO , Il giudice e lo storico: considerazioni metodologiche, RDPr, 1967, 438 e s.; TONINI , La prova scientifica, cit., 7; UBERTIS , La ricostruzione giudiziale del fatto tra diritto e storia, CP, 2006, 1213 e s. 36 V. infra, § 6. 37 Appartengono infatti alla memoria storica le sentenze rese pro nunc, ex hactenus deductis, rebus sic stantibus, espressione del processo penale medioevale di matrice inquisitoria, ``terza via'' offerta al giudice che si traduce in una sospensione del giudizio nei casi dubbi, in attesa di nuove prove (LORUSSO , Provvedimenti ``allo stato degli atti'', cit., 123 e nt. 129), oggetto peraltro di rivalutazione da parte della Scuola positiva sul finire del XIX secolo: cfr. FERRI , Sociologia criminale, cit., I, 312 e s. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 9 in grado di pregiudicare lo status e la reputazione dell'imputato; attraversati i vari stadi dell'iter processuale, l'attivitaÁ del giudice deve comunque sfociare in una sentenza destinata a divenire intangibile (salvo casi straordinari): la cosa giudicata facit de albo nigrum, originem creat, aequat quadrata rotundis, e pro veritate habetur 38. Anche l'opera dello scienziato viene accostata a quella del giudice, in quanto entrambi mirano a realizzare una verifica veritiera dei fatti sulla base di un uso razionale del materiale cognitivo a disposizione interpretato con determinate metodologie che sempre piuÁ spesso presentano profili comuni 39. Negli ultimi anni, anzi, si eÁ assistito ad una ``processualizzazione'' del metodo scientifico, che certifica la versatilitaÁ del contradditorio come metodo epistemologico universale 40. Tuttavia, l'oggetto su cui cade l'attivitaÁ dello scienziato eÁ un fatto riproducibile, fondandosi la conoscenza scientifica proprio sulla replicabilitaÁ (premessa indispensabile di ogni esperimento), mentre come detto tale non eÁ il fatto alla cui ricostruzione lavora il giudice 41. L'attenzione dello scienziato, peraltro, si appunta come detto su enunciati di portata universale, che legittimano sequenze inferenziali dal particolare al generale o dal generale al particolare, mentre il giudice per accertare i fatti utilizza sequenze che vanno dal particolare al particolare (cd. procedimento ``abduttivo'') 42. Inoltre, come nel caso dello storico, anche lo scienziato non eÁ soggetto a rigorosi vincoli cognitivi 38 1031. Si veda CORDERO , Procedura penale, cit., 39 Cfr. DENTI , Scientificita Á della prova e libera valutazione del giudice, RDPr, 1972, 414 e s.; TARUFFO , La prova dei fatti giuridici, Milano, 1992, 306 e s., che evidenzia la tendenza ad utilizzare modelli giuridici per affrontare problemi di teoria della scienza (presente in studiosi come Popper o Kuhn), in quanto l'accertamento giudiziale dei fatti, ``con i suoi caratteri di relativitaÁ e ragionevolezza'', rappresenta ``un analogue model utilizzabile dal punto di vista del controllo empirico delle teorie scientifiche''. 40 Cfr. CONTI , Iudex peritus peritorum e ruolo degli esperti nel processo penale, DPenProc, 2008, Dossier 1, 31, che ricorda il pensiero di Popper secondo il quale ``la scoperta di esempi che convalidano una teoria vale pochissimo se non abbiamo tentato, senza riuscirvi, di trovare gli esempi che la confutano'' in quanto, ``se abbiamo poco senso criti- co, troveremo sempre quello che desideriamo: cercheremo e troveremo delle conferme; distoglieremo lo sguardo da cioÁ (e quindi non vedremo) che potrebbe mettere in pericolo le teorie che ci sono care'' (POPPER , Miseria dello storicismo, Milano, 1997, 120). 41Anche la disciplina di strumenti cognitivi a sua disposizione apparentemente affini alle metodologie dello scienziato, come gli esperimenti giudiziali [! ESPERIMENTI GIUDIZIALI ], avvalora tale asserzione nel momento in cui prevede che la situazione in cui il fatto si afferma (o si ritiene) essere avvenuto sia riprodotta ``per quanto eÁ possibile'' (art. 218, 2o co.). 42 FERRUA , Metodo scientifico, cit., 15; TONIa NI , Manuale di procedura penale, 8 ed., Milano, 2007, 198, nt. 9. CANZIO , Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale, DPenProc, 2003, 1193, parla di metodo ``retroduttivo''. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 10 Sergio Lorusso ne eÁ tenuto a fornire la sua risposta in termini prefissati, ben potendo prendere atto della temporanea irrisolvibilitaÁ del problema, sulla base dei dati e delle tecniche ``allo stato'' disponibili 43. EÁ nella tradizione giuridica di common law ± ed in particolare nel processo penale nordamericano ± che il tema della prova scientifica e delle sue implicazioni in punto di ammissibilitaÁ, affidabilitaÁ del mezzo, valenza cognitiva e valutazione dei risultati ha trovato vasta eco e variegate risposte, grazie ad una elaborazione giurisprudenziale ormai ultrasecolare. Occorre peroÁ preliminarmente tracciare, se pure in maniera inevitabilmente schematica, alcune linee peculiari del sistema processual-probatorio in cui tale riflessione eÁ maturata, per evitare acritiche e automatiche trasposizioni delle soluzioni raggiunte in quell'ordinamento nella nostra esperienza giuridica. EÁ 3. I l m o d e l l o n o r d a m e r i c a n o ^ il giudice togato (trial judge), nel ± contraddittorio delle parti ma in assenza della giuria (petit jury), autentico pilastro del rito di common law 44, a valutare l'ammissibilitaÁ delle prove e tale segmento del procedimento probatorio assume una rilevanza centrale in ragione dei connotati della decisione finale (verdict), una pronuncia della giuria ± cui eÁ attribuito il ruolo esclusivo di trier of fact ± ``secca'', non motivata e per questo non controllabile sotto il profilo dei criteri adottati nella valutazione e comparazione delle varie prove 45. Di fronte ad una prova tecnico-scientifica ritenuta valida e affidabile il giudice togato deve quindi compiere una scelta definitiva, dalla quale dipende la presentazione o meno della suddetta prova alla giuria, cui spetta il compito di ponderare discrezionalmente tutto il materiale probatorio in precedenza ammesso. In queTONINI , La prova scientifica, cit., 8, il quale osserva pure che mentre i fenomeni fisici e chimici obbediscono a leggi della natura, da considerarsi uniformi in presenza delle medesime condizioni, i comportamenti umani non sono regolati da leggi immutabili e quindi imprevedibili (il che si traduce in una maggiore difficoltaÁ nell'appurare la ``veritaÁ'' dei fatti). Con riferimento al processo nordamericano v. DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 150. 44 Si veda DAMASÏ KA , Il diritto delle prove alla deriva, ed. it., Bologna, 2003, 182 e s., che lo definisce il pilastro piuÁ antico pur eviden43 ziando la sua progressiva erosione nel XX secolo, tanto che la sua importanza reale si eÁ ridotta drasticamente e la sua attuale funzione ``sembra piuÁ ornamentale che funzionale in molti contesti processuali''. 45 DAMASÏ KA , Il diritto delle prove, cit., 63 e s., mette in rilievo la natura criptica, enigmatica del verdetto della giuria interrogandosi sulle ragioni della ``curiosa coesistenza tra un preludio all'accertamento dei fatti articolato e trasparente e un epilogo inarticolato ed impenetrabile'', sottolineando al contempo il deficit di legittimitaÁ che accompagna una decisione priva di giustificazione. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 11 sto dualismo eÁ ravvisabile la differenza piuÁ significativa rispetto al nostro ordinamento. Il contributo del sapere tecnico-scientifico, inoltre, fa ingresso nella contesa processuale quasi esclusivamente grazie all'apporto di testimoniesperti (expert witness) indicati dalle parti, in qualche modo equiparabili ai nostri consulenti tecnici, essendo residuale ± pur se in teoria riconosciuta a livello federale (Federal Rules of Evidence, rule 706) 46 ± l'eventualitaÁ che il giudice nomini a tal fine uno specialista della materia (court appointed expert), in armonia del resto con l'ideologia di fondo del rito adversary: ne consegue una particolare attenzione per il problema della attendibilitaÁ delle conclusioni dell'esperto e della sua credibilitaÁ personale, da valutare sempre al momento dell'ammissione della prova, posto che egli saraÁ per lo piuÁ chiamato a riferire, sotto il fuoco incrociato dell'esame e del controesame, i risultati di un'attivitaÁ giaÁ compiuta. EÁ in tale sfondo che va inquadrata l'evoluzione giurisprudenziale e legislativa in tema di prova tecnico-scientifica. Alla fine del XIX secolo il criterio adottato per soppesare l'ammissibilitaÁ di un expert witness eÁ individuato secondo una logica ``economica'', ricorrendo al commercial marketplace test, volto a misurare il grado di affermazione sul mercato di una determinata professione dell'esperto indicato. Rilevata l'inadeguatezza di tale criterio ± giacche le tendenze del mercato non sono espressione inequivocabile della validitaÁ scientifica delle conoscenze vantate dallo specia46 Rule 706. Court Appointed Experts. ± (a) Appointment. The court may on its own motion or on the motion of any party enter an order to show cause why expert witnesses should not be appointed, and may request the parties to submit nominations. The court may appoint any expert witnesses agreed upon by the parties, and may appoint expert witnesses of its own selection. An expert witness shall not be appointed by the court unless the witness consents to act. A witness so appointed shall be informed of the witness' duties by the court in writing, a copy of which shall be filed with the clerk, or at a conference in which the parties shall have opportunity to participate. A witness so appointed shall advise the parties of the witness' findings, if any; the witness' deposition may be taken by any party; and the witness may be called to testify by the court or any party. The witness shall be subject to cross-examination by each party, including a party calling the witness. (b) Compensation. Expert witnesses so ap- pointed are entitled to reasonable compensation in whatever sum the court may allow. The compensation thus fixed is payable from funds which may be provided by law in criminal cases and civil actions and proceedings involving just compensation under the Fifth Amendment. In other civil actions and proceedings the compensation shall be paid by the parties in such proportion and at such time as the court directs, and thereafter charged in like manner as other costs. (c) Disclosure of appointment. In the exercise of its discretion, the court may authorize disclosure to the jury of the fact that the court appointed the expert witness. (d) Parties' experts of own selection. Nothing in this rule limits the parties in calling expert witnesses of their own selection. Sulla scarsa propensione dei giudici nordamericani ad utilizzare tale strumento, in ragione della ``polarizzazione'' dei mezzi di prova, si veda DAMASÏ KA , Il diritto delle prove, cit., 112 e s. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 12 Sergio Lorusso lista, ma al contrario sono la risultante di un coacervo di fattori eterogenei (mode, costi delle prestazioni offerte, strategie di marketing, etc.) ± si focalizza l'attenzione, parallelamente all'espansione dell'incidenza del sapere scientifico in ambito giudiziario, sul intellectual marketplace, cioeÁ a dire sulla natura specialistica della questione da risolvere e sulla qualificazione professionale dell'expert witness 47. EÁ nel 1923, peroÁ, che grazie alla sentenza Frye v. United States della Circuit Court del District of Columbia si assiste ad un primo fondamentale cambiamento di direzione che segna il passaggio dal pragmatismo primordiale alla considerazione dell'epistemologia, mediante il riferimento al consesso scientifico e l'enunciazione del general acceptance test in base al quale eÁ consentita l'ammissione di una prova tecnico-scientifica solo a condizione che sia fondata su principi la cui validitaÁ eÁ stata riconosciuta grazie all'approvazione generale della comunitaÁ scientifica di riferimento 48. Tale regola, peraltro, eÁ di fatto applicata soltanto di fronte a prove tecnico-scientifiche ``nuove'' 49, nel senso di strumenti cognitivi estranei all'usuale panorama probatorio in auge nelle prassi delle Corti. Il criterio trova vasto consenso giudiziale e genera un'adesione incondizionata per decenni ± estendendo progressivamente la sua sfera di operativitaÁ dal terreno delle scienze sperimentali (le hard sciences, per cui eÁ stato concepito) 50 47 Cfr. TARUFFO , Le prove scientifiche nella recente esperienza statunitense, RTDPC, 1996, 233. 48 Frye v. United States, 293 F. (D.C. Cir.) 1013 (1923). La vicenda sorge a seguito della richiesta, da parte della difesa, di ammettere la testimonianza di un esperto che ha sottoposto l'accusato alla cd. ``macchina della veritaÁ'' (lie detector), ritenuta in grado di desumere dalle variazioni della pressione sanguigna indici di autenticitaÁ delle risposte date. La Corte rileva che non eÁ facile stabilire quando un principio ad una scoperta scientifica ha superato la ``linea d'ombra'' tra fase sperimentale e dimostrazione dell'efficacia della teoria, per cui occorre effettuare un test che accerti il consolidarsi di quest'ultima e l'affidabilitaÁ della relativa prova tecnico-scientifica, verificando la validitaÁ del principio scientifico invocato e della tecnica e del procedimento adoperati. Ulteriori fattori di cui tener conto ± al di fuori della predetta regola ± sono l'efficienza delle apparecchiature utilizzate e il corretto impiego delle procedure, la qualificazione di coloro che conducono l'esperimento e ne ``leggono'' i risultati. Sulla base di tali premesse, la prova richiesta non verraÁ ammessa, perche ritenuta non validata dal general acceptance test secondo le conoscenze scientifiche dell'epoca. Cfr., sul punto, DONDI , Paradigmi processuali ed ``expert witness testimony'' nel diritto statunitense, RTDPC, 1996, 264 e s. 49 In proposito v. piu Á diffusamente infra, §§ 4 e 5. 50 Vale a dire, le prove tecnico-scientifiche fondate su apparecchiature o comunque su indicatori non umani, come l'esame spettrografico della voce (voiceprint), l'analisi dei capelli e del sangue, l'esame dei residui di polvere da sparo lasciati da un'arma da fuoco, il siero della veritaÁ (pentotal). fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 13 al campo delle scienze umane e sociali (soft sciences) 51 ± in quanto assicura una ``rassicurante uniformitaÁ di giudizi'', proponendosi come efficace strumento di interdizione all'ingresso nell'agone processuale di materiale probatorio potenzialmente in grado di influire pesantemente, alterandolo, sul verdetto della giuria, oltre ad incidere negativamente sui tempi della vicenda giudiziaria: si creano degli anticorpi alla propensione della giuria a sovrastimare gli apporti tecnico-scientifici nei casi di complessitaÁ della prova, ci si affida all'opinione consolidata degli specialisti del settore e si individua cosõÁ uno standard di attendibilitaÁ della prova tecnico-scientifica, ``diffidando dell'attitudine della cross-examination a far emergere all'attenzione della giuria eventuali inesattezze dell'operazione probatoria'' 52. Negli anni sessanta del secolo scorso, tuttavia, il Frye test incomincia a scricchiolare, sull'onda di rilievi critici che ne evidenziano l'inadeguatezza epistemologica in quanto basato su una concezione statica del sapere scientifico, sulla sua infallibilitaÁ, che sottrae al giudice ogni compito di controllo attivo e diretto appiattendone la valutazione sulle opinioni dominanti degli specialisti del settore nel tempo della decisione. Inoltre il Frye test determina spesso l'esclusione dall'area cognitiva di strumenti tecnico-scientifici innovativi tendenzialmente affidabili, ma non ancora premiati dalla general acceptance della comunitaÁ scientifica di riferimento, accreditando una visione conservatrice della prova tecnico-scientifica. Ci si domanda peraltro cosa si debba intendere per ``principio scientifico'' e come si debba individuare la comunitaÁ scientifica di riferimento, soprattutto nel caso di strumenti probatori di portata interdisciplinare 53; si sottolinea il rischio concreto che, specialmente nelle comunitaÁ scientifiche piuÁ ridotte, gli specialisti esprimano opinioni parziali o condizionate dall'interesse di far pre51 Particolare rilievo rivestono le prove che presuppongono valutazioni di carattere psicologico, da quelle che attengono ai profili caratteriali (eventualmente disfunzionali) dell'imputato a quelle intese a verificare lo stato mentale delle vittime del reato a seguito della condotta criminosa. 52 DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 118. Scarso seguito, per la sua indeterminatezza, ha il McCormick's relevancy test, elaborato dalla dottrina negli anni cinquanta del secolo scorso, in base al quale deve trovare ingresso nel processo qualsiasi conclusione rilevante elaborata da un esperto qualificato, salvo che vi siano particolari ragioni per escluderla, come ad es. il pericolo di ingenerare pregiudizi o confusione nella giuria o perdite ingiustificate di tempo (MC CORMICK , Handbook of the Law of Evidence, St. Paul (Minnesota), 1954, 363 e s.). 53 Cfr. People v. King, 266 Call.App.2d 437, 72 Cal.Rptr. 478, 490 (1968), secondo cui la comunicazione vocale non eÁ riconducibile ad una specifica categoria scientifica e quindi ``per comprenderla eÁ necessario possedere conoscenze di anatomia, fisiologia, fisica, psicologia e linguistica''. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 14 Sergio Lorusso valere il proprio orientamento; ci si interroga sull'opportunitaÁ di un preventivo giudizio sulla validitaÁ scientifica della comunitaÁ scientifica di riferimento, sul valore dei precedenti giurisprudenziali e su quale standard debba essere adoperato per ritenere acquisito un ``consenso generale'', non potendosi aspirare ad una totale uniformitaÁ ma, piuÁ realisticamente, ad una corposa maggioranza (id est, una percentuale significativa); per non dire della compatibilitaÁ di tale criterio con il diritto alla prova ``a discarico'', costituzionalmente tutelato dal VI emendamento 54. Con la sentenza Coppolino v. State del 1968 il confortante e stabilizzato scenario entra decisamente in crisi, poiche viene denunciato il ritardo eccessivo che il Frye test comporta nel recepimento giudiziale di nuove conoscenze tecnico-scientifiche, ostacolando l'accertamento di gravi reati 55. PiuÁ in generale, si afferma la relativitaÁ dei saperi e quindi l'opportunitaÁ che la conoscenza giudiziaria si svincoli da quella scientifica ± contrassegnata come abbiamo visto da regole, caratteristiche e finalitaÁ distinte 56 ± essendo parimenti improbo il compito di raggiungere conclusioni certe, sia che si ricorra alla tradizionale prova dichiarativa, sia che si utilizzi quella critica e marcatamente tecnicoscientifica (negando cosõÁ la sussistenza di una best evidence). Ulteriore significativo passaggio eÁ costituito dalle Federal Rules of Evidence (1975), nelle quali non vi eÁ traccia del criterio della general acceptance, tanto da indurre molti ritenere implicitamente superato l'asserto del Frye test: in esse si definisce come ``rilevante'' la prova idonea a dimostrare (con maggiore o minore probabilitaÁ) un determinato fatto significativo per la decisione finale (rule 401) 57; si delinea la regola dell'``inclusione'', secondo cui ogni prova rilevante eÁ di per se ammissibile, salvo che non sia esclusa da specifiche previsioni normative (rule 402) 58; si afferma la necessitaÁ di un bilanciamento tra il pericolo di 54 DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 121 e s. 55 Coppolino v. State, 223 So.2d 68, 75 (Fla. 2DCA 1968), con riferimento ad un'innovativa tecnica di esame tossicologico per dimostrare l'avvelenamento di una persona. Sui tentativi giurisprudenziali di ridefinire la portata del Frye test cfr. ampiamente DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 125 e s., ove tra l'altro si ricorda il criterio della substantial acceptance (l'accettazione di una parte autorevole della comunitaÁ scientifica) elaborato come alternativo a quello della general acceptance. Retro, § 2. Rule 401. Definition of ``Relevant Evidence''. ± ``Relevant evidence'' means evidence having any tendency to make the existence of any fact that is of consequence to the determination of the action more probable or less probable than it would be without the evidence. 58 Rule 402. Relevant Evidence Generally Admissible; Irrelevant Evidence Inadmissible. ± All relevant evidence is admissible, except as otherwise provided by the Constitution of the United States, by Act of Congress, by these rules, or by other rules prescribed by the Supreme Court pursuant to statutory authority. Evidence which is not relevant is not admissible. 56 57 fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 15 produrre un ingiusto pregiudizio, di ingenerare confusione sugli esatti termini della questione controversa o di suggestionare e fuorviare la giuria, di determinare un ritardo eccessivo, perdita di tempo o un superfluo accumulo di materiale probatorio e il ``peso'', l'efficacia dimostrativa decisiva di una determinata prova nel caso concreto (rule 403) 59; si riconosce ± con espresso riferimento alla prova tecnico-scientifica ± il diritto di ricorrere alla testimony by experts, a condizione che si accerti la sua competenza e qualificazione in materia (credit), qualora si renda necessario l'apporto di conoscenze tecnico-scientifiche (rule 702) 60; quanto al materiale cognitivo utilizzabili dall'esperto per la sua opinion si prevede che i dati e i fatti possono essergli comunicati prima o durante l'udienza o ancora essere acquisiti da lui personalmente e che, nel caso in cui si tratti di dati e fatti su cui gli specialisti del settore fanno ``ragionevole affidamento'', non eÁ necessario che vengano acquisiti al processo autonomamente ma possono essere impiegati direttamente dall'esperto (rule 703) 61. Rule 403. Exclusion of Relevant Evidence on Grounds of Prejudice, Confusion, or Waste of Time. ± Although relevant, evidence may be excluded if its probative value is substantially outweighed by the danger of unfair prejudice, confusion of the issues, or misleading the jury, or by considerations of undue delay, waste of time, or needless presentation of cumulative evidence. 60 Rule 702. Testimony by Experts. ± If scientific, technical, or other specialized knowledge will assist the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue, a witness qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education, may testify thereto in the form of an opinion or otherwise, if (1) the testimony is based upon sufficient facts or data, (2) the testimony is the product of reliable principles and methods, and (3) the witness has applied the principles and methods reliably to the facts of the case. Questa previsione eÁ stata inizialmente interpretata dalle Corti federali con grande generositaÁ, rendendo possibile l'introduzione nel processo di ogni prova presentata come ``scientifica''. 61 Rule 703. Bases of Opinion Testimony by Experts. ± The facts or data in the particular case upon which an expert bases an opinion or inference may be those perceived by or made known to the expert at or before the hearing. If of a type reasonably relied upon by experts in the particular field 59 in forming opinions or inferences upon the subject, the facts or data need not be admissible in evidence in order for the opinion or inference to be admitted. Facts or data that are otherwise inadmissible shall not be disclosed to the jury by the proponent of the opinion or inference unless the court determines that their probative value in assisting the jury to evaluate the expert's opinion substantially outweighs their prejudicial effect. Si eÁ affermato in dottrina che il requisito del ``ragionevole affidamento'' ricorre quando la parte che chiede l'ammissione della prova riesce a convincere la Corte ``che gli elementi sono analoghi a quelli su cui gli esperti del settore fanno normalmente affidamento e, dal punto di vista generalmente accettato, che sono sufficientemente fidati tanto da far risultare ragionevole tale affidamento'' (GRAa HAM , Federal Rules of Evidence in a Nutshell, 7 ed., St. Paul Minnesota, 2006, 236). L'attenzione del legislatore federale si eÁ soffermata espressamente anche sul fenomeno della computer evidence, come si desume dal testo della rule 1101, esplicativo di alcuni concetti rilevanti in materia. Rule 1001. Definitions. ± For purposes of this article the following definitions are applicable: (1) Writings and recordings. ``Writings'' and ``recordings'' consist of letters, words, or numbers, or their equivalent, set down by handwriting, typewriting, printing, photostating, photo- fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 16 Sergio Lorusso Uno snodo radicale si ha nel 1993 grazie alla sentenza Daubert v. Merrel-Dow Pharmaceutical, Inc. della Corte Suprema degli Stati Uniti 62, per l'influenza che esercita sia sulla fase dell'ammissione della prova tecnico scientifica che su quelle della sua formazione e valutazione da parte dell'organo giudicante; non senza l'opportuna precisazione che i dicta contenuti nella pronuncia de qua sono stati un primo momento accolti con ampio consenso dalla giurisdizione federale ma solo sporadicamente fatti propri da quelle statali per la loro costruzione fortemente teorica, ispirando approcci integrativi ed evolutivi dell'idea di base 63. La pronuncia della Corte Suprema rivaluta il ruolo del giudice nella fase di ammissione della prova, attribuendogli una gatekeeping function. Egli, difatti, diviene il ``portiere'' della scientific evidence, dovendo svolgere una funzione di controllo attivo e diretto sulla ``affidabilitaÁ'' dello strumento tecnico-scientifico adoperato nella prova e non adagiarsi passivamente sulle opinions degli specialisti. Tenendo conto delle summenzionate prescrizioni delle Federal Rules of Evidence, i giudici federali hanno elaborato una serie di criteri di ammissibilitaÁ della prova tecnico-scientifica: a) la validitaÁ del principio scientifico o della tecnologia su cui si fonda, senza che sia piuÁ invocata la general acceptance ± non accolta dalla rule 702, ne richiamata nei suoi lavori preparatori ± ma richiedendosi, piuÁ semplicemente, il requisito della ``scientificitaÁ della conoscenza'' (vale a dire che la stessa sia il frutto dell'applicazione del metodo scientifico, di un'appropriata metodologia); b) l'applicazione corretta del principio scientifico o della tecnologia e del relativo metodo; c) la specifica idoneitaÁ del principio graphing, magnetic impulse, mechanical or electronic recording, or other form of data compilation. (2) Photographs. ``Photographs'' include still photographs, X-ray films, video tapes, and motion pictures. (3) Original. An ``original'' of a writing or recording is the writing or recording itself or any counterpart intended to have the same effect by a person executing or issuing it. An ``original'' of a photograph includes the negative or any print therefrom. If data are stored in a computer or similar device, any printout or other output readable by sight, shown to reflect the data accurately, is an ``original''. (4) Duplicate. A ``duplicate'' is a counterpart produced by the same impression as the original, or from the same matrix, or by means of photography, including enlargements and miniatures, or by mechanical or electronic re-recording, or by chemical reproduction, or by other equivalent techniques which accurately reproduces the original. 62 Daubert v. Merrel-Dow Pharmaceutical, Inc., 509 U.S. 579 (1993). Su tale controversa decisione presa a maggioranza, con una concurring in part and dissenting in part opinion del presidente Rehnquist, si veda nella dottrina italiana, DOMINIONI , In tema di nuova prova scientifica, DPenProc, 2001, 1061 e s.; DONDI , Paradigmi processuali, cit., 261 e s.; PONZANELLI , Scienza,veritaÁ e diritto: il caso Bendectin, FI, 1994, IV, 184 s; STELLA , Giustizia e modernitaÁ, cit., 458 e s. 63 Cfr. DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 138 e s.; DONDI , Problemi di utilizzazione delle ``conoscenze esperte'' come ``expert witness testimony'' nell'ordinamento statunitense, RTDPC, 2001, 1138 e s. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 17 scientifico o della tecnologia e del metodo a produrre conoscenze utili per la ricostruzione del fatto (fit) 64, non essendo sufficiente per tale tipologia probatoria il requisito generale della ``rilevanza'' (rule 402); d ) la peculiare qualitaÁ dei dati e dei fatti su cui si poggia l'expert opinion ± che essendo riconducibile alla categoria della hearsay evidence sarebbe normalmente inammissibile ± i quali devono essere di un tipo generalmente accreditato dagli esperti del settore 65; e) l'efficacia dimostrativa determinante e proporzionata al rischio di produrre un ingiusto pregiudizio, una confusione sugli esatti termini della questione controversa o di suggestionare e condurre fuori strada la giuria, oppure di dilatare in maniera sproporzionata i tempi processuali o di determinare un accumulo superfluo di materiale probatorio, in omaggio alla rule 403 che prescrive l'esclusione delle prove non in grado di superare questo test 66. Sotto il profilo dell'affidabilitaÁ della prova tecnico-scientifica della quale viene chiesta l'ammissione, inoltre, la sentenza Daubert realizza uno strappo significativo da quella Frye, poiche afferma che il giudice deve disporre di un adeguato corredo di conoscenze al fine di svolgere un controllo diretto sul punto in applicazione della rule 104 a) 67: non eÁ un caso che da quel momento in poi, sempre maggiore spazio hanno trovato nella letteratura giuridica nordamericana gli studi relativi al metodo scientifico e alla sua applicazione nella stima della prova, facendo entrare nell'orizzonte culturale del giurista ``temi come i criteri di validitaÁ scientifica e verificabilitaÁ empirica, l'evoluzione delle concezioni della scienza e i problemi della veritaÁ e della probabilitaÁ'' 68. Questo 64 Concetto alquanto fumoso e intuitivo, secondo taluni, che peroÁ ``serve a rafforzare il requisito della concreta utilitaÁ della prova scientifica per decidere sui fatti concreti'' (TARUFFO , Le prove scientifiche, cit., 237). Esplicativa sul punto eÁ la sentenza Bernhard v. Richardson-Merrel Inc., 892 F.2d 440, Fifth Cir., 1990, relativa al noto caso dell'uso in gravidanza del farmaco Bendectin, ritenuto in grado di alterare il normale sviluppo dell'embrione provocando malformazioni nel feto. 65 Si legge in General Electric Company v. Joiner, 118 S.Ct. 512, 1997, che la richiesta di ``un saldo fondamento di conoscenza ed esperienza'' nella disciplina specialistica da parte dell'esperto si spiega con l'esigenza di bilanciare l'eccezione posta nella circostanza al divieto di esprimere proprie opinioni, previsto per il comune testimone. 66 DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 144 e s., sottolinea a tal proposito che, in ragione della sua complessitaÁ valutativa, ``l'expert evidence puoÁ essere tanto potente quanto fuorviante ed eÁ in ragione di questo rischio che il giudice, nel commisurare il possibile pregiudizio che puoÁ derivare da questa prova con la sua efficacia, deve esercitare sugli experts un controllo maggiore di quello che si richiede per i lay witnesses''. 67 Rule 104. Preliminary Questions. ± (a) Questions of admissibility generally. Preliminary questions concerning the qualification of a person to be a witness, the existence of a privilege, or the admissibility of evidence shall be determined by the court, subject to the provisions of subdivision (b). In making its determination it is not bound by the rules of evidence except those with respect to privileges. 68 In questi termini TARUFFO , Le prove scien- fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 18 Sergio Lorusso non significa, naturalmente, che il giudice viene ad essere considerato come lo scienziato, a meno di non voler dar vita ad una bizzarra figura di amateur scientist 69, di ``apprendista stregone'' che osserva ``sfuggirsi di mano il sortilegio maldestramente allestito e ne subisce egli stesso tutti gli effetti perniciosi'' 70. Per assolvere a tale compito il giudice deve avvalersi della ``cultura di criteri'' 71 da lui autonomamente individuabili, in quanto non eÁ possibile ad avviso della Corte Suprema tracciare regole specifiche e predeterminate (una checklist esaustiva e intangibile) ± essendo il giudizio di affidabilitaÁ la risultante di una molteplicitaÁ di cause ± ma soltanto fornire indicazioni di portata generale, che si traducono in indici flessibili: a) la verificabilitaÁ o falsificabilitaÁ del principio scientifico da applicare; b) la peer review (sottoposizione al controllo della comunitaÁ scientifica di riferimento); c) la pubblicazione su riviste specializzate degli esiti delle ricerche; d ) la considerazione dell'error rate, cioeÁ a dire del tasso di errore calcolato o potenziale insito nel principio medesimo e nella sua applicazione 72; e) il rispetto di standards predefiniti di corretto svolgimento delle operazioni; f ) in via residuale, la general acceptance posta a fondamento del Frye test, da considerare peroÁ quale elemento eventuale e non esclusivo. Sono questi i fattori che contribuiscono a realizzare la good science, evitando che facciano ingresso nel processo con finalitaÁ cognitive strumenti pseudoscientifici, la ``scienza-spazzatura'' (junk science o bad science) fonte di prevedibili alterazioni dell'iter ricostruttivo dei fatti 73. In sintesi, eÁ compito del giudice tifiche, cit., 239 e s., ad avviso del quale ``nel momento in cui la validitaÁ scientifica della prova diventa il criterio della sua ammissibilitaÁ, il relativo controllo non puoÁ piuÁ essere delegato agli esperti''. Dello stesso avviso, con riferimento al nostro ordinamento, DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 211, secondo il quale ``il contenuto composito del concetto di idoneitaÁ probatoria, in cui confluiscono, oltre alla validitaÁ teorica del principio scientifico, del metodo, della tecnologia che si intende usare nell'operazione di prova e alla controllabilitaÁ della correttezza del loro uso pratico, anche fattori di natura essenzialmente tecnico-processuale'', fa sõÁ che il giudizio su questi ultimi debba necessariamente appartenere ``al giudice e, in una consistente misura, si intrecc(i) con quello vertente sui primi''. V. anche infra, § 4. 69 Daubert v. Merrel-Dow Pharmaceutical, 509 U.S. 579, cit., 600, secondo l'opinione dissenziente del presidente Rehnquist. 70 DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 145 e s. 71 L'espressione e Á di DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 146. Sulla portata dell'operazione compiuta dai supremi giudici federali nella sentenza Daubert si vedano le considerazioni critiche contenute in JASANOFF , La scienza davanti ai giudici, cit., 113 e s. 72 Valutazione tutt'altro che semplice, che si ricollega alla classica questione dei ``falsi positivi'' e dei ``falsi negativi''. Sul punto, in Italia, v. BRUSCO , La valutazione della prova scientifica, DPenProc, 2008, Dossier 1, 26 e s. 73 Sui pericoli connessi all'ingresso della ``scienza-spazzatura'' nell'accertamento processuale si veda, nel pensiero giuridico italiano, CENTONZE , Scienza ``spazzatura'' e scienza fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 19 nella fase ammissiva soppesare la rilevanza e l'affidabilitaÁ della prova tecnicoscientifica sulla base dei principi e della metodologia che la supportano, non tenendo conto delle conclusioni che da essi l'expert witness ricava. Occorre scongiurare ogni rischio di pre-valutazione della prova dal punto di vista dei suoi risultati e al contempo non impedire l'ingresso nel processo di dati probatori che potrebbero palesare solo ex post la loro attendibilitaÁ, senza entrare in rotta di collisione con il diritto costituzionalmente garantito dal VI Emendamento di presentare prove rilevanti ``a discarico'' 74. Quale necessario spazio compensativo della (tendenziale) maggiore libertaÁ nell'introduzione di strumenti probatori tecnico-scientifici maggiore attenzione va riservata alla fase di formazione della prova, ricorrendo a ``congegni processuali che ne garantiscano la corretta assunzione, ne consentano un vaglio particolarmente approfondito nello stesso svolgersi dell'operazione probatoria e forniscano anche gli elementi necessari per valutare l'attendibilitaÁ e l'efficacia dei suoi esiti'': dall'utilizzo della cross-examination nell'escussione dell'expert witness ± la cui utilitaÁ come tecnica di verifica dell'attendibilitaÁ della testimonianza dell'esperto eÁ stata riconosciuta fin dai tempi della sentenza Coppolino v. State 75 ± all'esatta distribuzione dell'onere della prova tra le parti contrapposte, dal teste ricordato diritto alla controprova alla eventuale (pur se poco praticata) nomina ex officio di un court appointed expert. Gli effetti del Daubert test, salutato come espressione di una concezione liberale della prova tecnico-scientifica a fronte di quella conservatrice desumibile dal Frye test, sono stati tuttavia di differente portata sul piano operativo, traducendosi nella prassi in una restrizione dei casi di ammissione di ``nuove'' prove tecnico-scientifiche a causa delle molteplici stime negative in ordine al parametro dell'affidabilitaÁ della expert opinion. Gli enunciati contenuti nella pronuncia Daubert sono fin da subito sottoposti a rivisitazione, per precisarne la portata: eÁ del 1994 la sentenza In re Paoli Railroad Yard PCB Litigation in cui si chiarisce che lo standard da applicare per la valutazione dell'ammissibilitaÁ della prova richiesta is not too hig, deve rifuggire da un'eccessiva severitaÁ al fine di non precludere alla giuria l'apprezzamento di conoscenze derivanti da risorse scientifiche innovative 76. ``corrotta'' nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tecnici nel processo penale, RIDPP, 2001, 1232 e s. 74 A tal proposito la Corte Suprema, nella sentenza United States v. Scheffer, 523 U.S. 303 (1998), ha affermato che non si tratta di un di- ritto incondizionato, ben potendo essere soggetto a restrizioni ``ragionevoli'', ad es. nel caso in cui occorre tutelare l'interesse pubblico a una corretta formazione della prova. 75 Coppolino v. State, 223 So.2d 68, 75, cit. 76 In re Paoli Railroad Yard PCB Litigation, fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 20 Sergio Lorusso In seguito si sviluppa una parabola giurisprudenziale nota agli addetti ai lavori come trilogia Daubert-Joiner-Kumho, in cui si precisano la portata e i limiti della discrezionalitaÁ conferita al giudice nella fissazione dei criteri di controllo e l'ambito di operativitaÁ del Daubert test. Con la sentenza General Electric Co. v. Joiner la Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1997 77, dopo aver riaffermato la centralitaÁ della gatekeeping function attribuita al giudice, statuisce che il corretto parametro da utilizzare nel riesame delle decisioni delle corti distrettuali in tema di ammissibilitaÁ della prova eÁ costituito dalla verifica di un abuse of discretion e che deve ritenersi sussistere un uso scorretto del potere discrezionale quando ± in contrasto con le Federal Rules of Evidence e con il Daubert test ± eÁ stata ammessa un'expert witness fondata only by the ipse dixit of the expert oppure su subjective belief e unsupported speculation. Asserzioni apodittiche, credenze soggettive e speculazioni non confermate sono estranei insomma all'area del sapere scientifico valutabile giudizialmente. La Corte Suprema inoltre, mutando prospettiva rispetto al dictum Daubert, nel caso Joiner ha affermato che metodologia adottata e conclusioni dell'esperto non rappresentano entitaÁ separate l'una dalle altre: di conseguenza, il trial judge deve prendere in considerazione anche queste ultime e verificare che le argomentazioni dello specialista non rivelino un analytical gap tra i dati adoperati e l'opinion manifestata, facendo emergere al contrario una correlazione sufficientemente stretta che faccia ritenere affidabile la prova richiesta 78, ferma restando la consolidata differenza tra burden of proof e burden of persuasion. L'istanza di una valutazione piuÁ approfondita in tema di ammissibilitaÁ della scientific evidence risponde ± sotto il profilo generale di una politica giudiziaria della ``modernitaÁ'' ± all'esigenza che i procedimenti penali non soltanto siano condotti ed approdino ad una ``giusta decisione'', ma sfocino anche nell'accertamento della veritaÁ, in un'ottica a prima vista estranea alla concezione agonistica del processo propria dell'ordinamento nordamericano (la sporting theory of criminal justice elaborata dal common law), ma in realtaÁ accreditata dalla rule 102 delle Federal Rules of Evidence 79. La svolta impressa dalla decisione del caso 35 F.3d 717, 745, 3d Circ. (1994), secondo cui non va comprovata la correttezza delle conclusioni formulate dall'expert witness ma piuÁ semplicemente la loro affidabilitaÁ, in virtuÁ della serietaÁ del metodo adoperato. 77 General Electric Co. v. Joiner, 522 U.S. 136, 146 (1997). 78 Osserva DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 184, che va riscontrata la ``cor- rettezza logica'' tra le argomentazioni dell'esperto e le conclusioni a cui eÁ pervenuto, in quanto non basta che lo specialista ``impieghi un metodo teoricamente affidabile, ma occorre che tale metodo sia anche applicato nel caso concreto in modo appropriato''. 79 Rule 102. Purpose and Construction. ± These rules shall be construed to secure fairness in administration, elimination of unjustifiable ex- fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 21 Joiner, tuttavia, eÁ stata accolta con difficoltaÁ dai posteriori sviluppi giurisprudenziali 80. Il richiamato trittico eÁ completato nel 1999 dalla sentenza Kumho Tire Company, Ltd. v. Carmichael 81, che si segnala per la soluzione data alla questione controversa dell'ambito di operativitaÁ del Daubert test. I giudici della Suprema Corte, nel (ri)considerare i criteri che il trial judge deve adoperare per il test di affidabilitaÁ, hanno ampliato la portata dell'abuse of discretion standard affermando che tale parametro deve ispirare anche il giudice di primo grado nell'individuazione dei suddetti criteri, pena la sottrazione di un potere discrezionale 82 indispensabile per attuare i dettami della citata rule 102 che mirano a scongiurare spese e ritardi ingiustificati nella ricerca della veritaÁ e nel proceedings justly. Ma il dato piuÁ significativo eÁ il riconoscimento dell'applicabilitaÁ di tale potere ± nell'ottica della gatekeeping function ± ad ogni ``testimonianza esperta'', sia che presupponga conoscenze scientifiche o tecniche, sia che implichi conoscenze ``altrimenti specializzate'', e cioÁ in quanto la rule 702 non distingue tra le varie tipologie di saperi. Si tratta di un passaggio fondamentale, poiche fino a quel momento la validitaÁ oggettiva degli enunciati specialistici non scientifici basati sull'esperienza eÁ stata sostanzialmente ritenuta insindacabile. Quanto ai criteri di controllo, occorre guardare alle peculiaritaÁ di ogni singola disciplina e quindi non eÁ possibile predeterminarli rigidamente; anzi, bisogna tener conto della varietaÁ e della complessitaÁ della vita e dei casi giuridici cui daÁ origine, senza cadere in uno schematismo che conduca a ``segregare'' la conoscenza ``per tipi'', accoppiando determinate gamme di questioni a determinate tipologie di esperti. Ci si orienta verso una verifica di affidabilitaÁ incentrata sulla specifica questione cui l'expert testimony si riferisce direttamente, rimodulando il two-step test desumibile dalla sentenza Daubert 83. Successivamente alla sentenza Kumho Tire si assiste a una netta divaricazione interpretativa. Da un lato, in linea con la posizione espressa dalla Suprema Corte, si ricollega la gatekeeping function al secondo step del Daubert test (fit-repense and delay, and promotion of growth and development of the law of evidence to the end that the truth may be ascertained and proceedings justly determined. 80 Si veda la sentenza Metabolife International, Inc. v. Wornick, 264 F.3d 832 (2001), relativa alla presunta grave nocivitaÁ di un prodotto dietetico a base di ma huang (il cui principio attivo eÁ costituito dall'efedrina) denunciata nel corso di un programma televisivo, che segna un ritorno all'assunto della sentenza Daubert. 81 Kumho Tire Company, Ltd. v. Carmichael 1, 526 U.S. 137 (1999). 82 Trattasi di una ``discrezionalita Á vincolata'', se guardata con le nostre categorie concettuali. 83 Sul punto v. piu Á diffusamente DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 190 e s. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 22 Sergio Lorusso levance) affermando che l'affidabilitaÁ dell'expert witness va valutata non in astratto ma verificando che lo stesso possieda conoscenza specializzate in relazione ai fatti specifici in discussione; dall'altro, con un approccio critico, si eÁ sostenuto che in tal modo la law of evidence eÁ scivolata in un clima di incertezza, rendendo nebulosa la stima del giudice sul punto 84. Il pericolo, si rimarca, eÁ che una discrezionalitaÁ troppo ampia conduca all'esclusione dal panorama cognitivo della giuria di prove tecnico-scientifiche potenzialmente decisive e ad un summary judgement. Poiche il Kumho test non precisa i criteri valutativi dell'affidabilitaÁ dell'expert testimony nel caso concreto eÁ ipotizzabile la tendenza a prendere in considerazione essenzialmente la qualificazione e l'autorevolezza dell'esperto, con i rischi collegati alla soggettivitaÁ dell'opinion, specie quando si tratti di conoscenze ``altrimenti specializzate'' frutto dell'esperienza. EÁ per questo che eÁ stato prodotto un notevole sforzo dottrinale e giurisprudenziale, nel tentativo di precisare additional factors che integrino i dettami della pronuncia Kumho Tire 85. Conseguenze imprevedibili e dissonanti si sono verificate dopo tale sentenza nel processo civile ed in quello penale, per ragioni di carattere politico. Mentre infatti le corti civili hanno interpretato la gatekeeping function con estremo rigore, ritenendo il Kumho test una forma di controllo addizionale rispetto al general acceptance test e generando cosõÁ una stretta nell'ammissione degli strumenti probatori tecnico-scientifici, in contrasto con la ratio della trilogia Daubert-Joiner-Kumho tesa a favorire il ricorso alla novel science, le corti penali hanno manifestato una tendenza bipolare, ammettendo in maniera pressoche acritica le prove richieste dall'accusa ed escludendo la maggior parte delle prove richieste dalla difesa; l'uso anomalo del potere discrezionale riconosciuto al giudice ha determinato pertanto un'alterazione della paritaÁ delle parti, fortemente lesiva dei cardini dell'adversary sistem. In entrambi i casi, quel che emerge eÁ un conservatorismo politico-sociale 86. 84 Questo perche  un'eccessiva discrezionalitaÁ puoÁ finire per determinare una ``invasione di campo'' nella sfera di attribuzioni riservate alla giuria, contaminando il giudizio di affidabilitaÁ con quello sulla credibilitaÁ del testimone. 85 Su cui si veda STERLOCCHI , La prova scientifica nell'esperienza statunitense. I criteri di affidabilitaÁ nelle elaborazioni post Kumho Tire, (I) e (II), in Foro ambrosiano, 2004, rispettivamente 379 e s. e 541 e s., ove eÁ effettuata anche un'ampia ricognizione della relativa giurisprudenza. 86 Nel settore civile, difatti, l'attore e Á spesso un soggetto privato che agisce contro gruppi e corporations espressione di grandi interessi economici ± tipico eÁ il caso delle class actions ± potenzialmente messi in pericolo da una valutazione probatoria devoluta alla giuria, per cui prevale un atteggiamento di tutela dei grandi gruppi convenuti in giudizio, considerati il baluardo del benessere fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 23 Si deve per completezza riferire anche della modifica alla rule 702 introdotta nel 2000, con la quale sono stati inseriti tre ulteriori criteri di ammissibilitaÁ per la testimony by experts, in risposta alla decisione Daubert e a quelle collegate ma senza con questo voler cristallizzare i criteri in essa enunciati (in se non esclusivi ne vincolanti) 87: a) relevancy (deve essere fondata su fatti o dati sufficienti e rilevanti); b) reliability (deve costituire il prodotto di principi e metodi affidabili); c) fitness (tali metodi e principi devono essere stati applicati ai fatti di causa in maniera adeguata) 88. L'evanescenza del Kumho test e le consequenziali asperitaÁ applicative hanno suscitato anche forti reazioni, inducendo persino taluni a invocare un ritorno al piuÁ rassicurante Frye test 89, sulla base del rilievo che ne la Suprema Corte ne la rule 702 si sono preoccupati di individuare la procedura da adottare per l'esercizio della gatekeeping function 90; la sentenza Daubert ha originato la prassi di svolgere un'udienza ad hoc, la pretrial hearing (o Daubert hearing), nella quale verificare se il sapere posto a fondamento di un'expert testimony sia rilevante e affidabile, ma tale udienza spesso si basa unicamente su documenti e relazioni degli esperti di parte, mortificando l'oralitaÁ. EÁ anche per questo che si eÁ teorizzata l'esistenza di un paradosso legato al dictum Daubert (Daubert Paradox) 91: l'intento di rendere piano l'esercizio giudiziale della funzione di ``guardiano'' sociale e individuale; in ambito penale il favor per le prove richieste dalla pubblica accusa esprime una tendenza a tutelare gli interessi della collettivitaÁ, a scapito delle garanzie previste dall'ordinamento per l'imputato, in primis la presunzione d'innocenza vista anche nella sua dimensione epistemologica. 87 Cfr. United States v. Martinez-Cintron, 136 F.Supp.2d 17, 18, D. Puerto Rico (2001), ove si afferma che l'emendamento alla rule 702 rappresenta la ``naturale reazione'' dell'ordinamento alla sentenza Daubert. Proprio in ragione della non categoricitaÁ dei criteri formulati in tale decisione anche la dottrina, accanto alla giurisprudenza, si eÁ impegnata in uno sforzo concettuale che si eÁ tradotto nell'elaborazione di ulteriori criteri, tra i quali si ricordano quelli prospettati da Farley e riprodotti in TAGLIARO -D'ALOJA SMITH FREDERICK , L'ammissibilitaÁ della ``prova scientifica'' in giudizio e il superamento del frye standard: note sugli orientamenti negli Usa successivi al caso Daubert v. Merrel Dow Phar- maceuticals, Inc., in Riv. it. medicina legale, 2000, 719 e s. 88 Per il testo integrale cfr. retro, nota 60. 89 Il criterio della general acceptance, si afferma, fa sõÁ che risulti determinante il parere delle persone maggiormente qualificate nell'attestare la validitaÁ scientifica di un determinato principio o metodo e quindi il Frye test ``rimane la soluzione scientificamente piuÁ affidabile'' in quanto ``gli scienziati, mediante la peer review e la public acceptance, sono empiricamente gatekeepers scientifici migliori dei trial judges'' (MONTZ , Trial judges As Scientific Gatekeepers After Daubert, Joiner, Kumho Tire, And Amended Rule 702: Is Anyone Still Seriously Buying This?, in University of West Los Angeles Law Review, 33, 115, 2001). 90 V. in proposito DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 202. 91 Cfr. CAUDILL -REDDING , Junk philosophy or science?: The paradox of expertise and interdisciplinarity in federal courts, in 57 Washington and Lee Law Review, 658 e s., 2000. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 24 Sergio Lorusso si scontra con l'effettiva sussistenza in capo ai giudici delle capacitaÁ conoscitive necessarie per assolvere a tale compito secondo i dettami della succitata ``trilogia'' 92. Come si puoÁ pretendere ± ci si domanda ± che persone non addette ai lavori possano all'improvviso entrare in una disputa scientifica e decidere in maniera definitiva quale sia l'argomento migliore, quando gli specialisti del settore ``hanno consumato la maggior parte della loro vita professionale dibattendosi con le questioni complesse e criptiche delle proprie discipline''? 93. Si tratta di un interrogativo ancora irrisolto dall'ordinamento statunitense, faticosamente proteso alla ricerca di soluzioni per ogni specifica situazione 94. 4. I l m o d e l l o i t a l i a n o . L a r i c e r c a , l ' a m m i s s i o n e e l a f o r m a z i o n e d e l l a p r o v a s c i e n t i f i c a ^ Il codice 1988 non affronta espressamente il tema della prova scientifica, nonostante giaÁ dal finire degli anni ottanta del secolo scorso il ricorso a strumenti probatori di questa natura ± talora innovativi e di elevata specializzazione ± sia di routine 95. L'art. 189, dedicato alle ``prove non disciplinate dalla legge'', infrange il principio di tassativitaÁ delle prove aprendo spazi inusitati all'ingresso nel panorama cognitivo del giudice di prove ``altre'' rispetto a quelle tipiche, mutando decisamente rotta rispetto al Progetto preliminare del 1978 nel quale si esclude la possibilitaÁ di fare ricorso a prove atipiche o innominate [! PROVE ATIPICHE , DIRITTO DI DIFESA ED ALTRI DIRITTI FONDAMENTALI SOGGETTIVI ] con l'intento di potenziare le garanzie difensive dell'imputato rispetto ``a mezzi di accertamento dei fatti di reato la cui acquisizione potrebbe condurre ad errori od abusi'' 96. 92 Tutt'altro che rassicuranti sono i risultati di ricerche statistiche effettuate sul campo, dalle quali eÁ emerso che oltre il quaranta per cento dei giudici (statali) interpellati non eÁ a conoscenza del testo della sentenza Daubert. 93 CosõÁ MILICH , Controversial Science in the Courtroom: Daubert and the Law's Hubris, in 43 Emory Law Journal, 913 e s., 1994, che rimarca l'arroganza del legislatore. 94 Quanto all'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul punto nell'ordinamento inglese si veda DONDI , Problemi di utilizzazione, cit., 1133 e s. 95 Sui termini complessivi della questione cfr. ESPOSITO , Prova scientifica, Dig. pen., III agg., II, Torino, 2005, 1230 e s. 96 Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale del 1988, 60. Nella Relazione al progetto preliminare del 1978, 162, si legge che la nuova cornice garantistica del processo penale ± dovuta alla considerazione di ``valori sconosciuti alla codificazione del 1930, come il diritto di difesa e la soggezione del giudice alla legge'', costituzionalmente garantiti ± non eÁ concepibile che all'organo giudicante ``sia consentito di avvalersi di mezzi di prova atipici o innominati: in ordine ad essi la difesa non potrebbe esprimersi con tutta la incisivitaÁ e la pienezza richiesta dalle norme costituzionali''. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 25 Lo scopo dichiarato dal legislatore della riforma eÁ di superare la rigiditaÁ del sistema previgente, senza peraltro ignorare le implicazioni garantistiche della tassativitaÁ. S'imbocca cosõÁ una strada intermedia che consente all'organo giudicante di assumere anche prove non disciplinate dalla legge, evitando ``eccessive restrizioni ai fini dell'accertamento della veritaÁ, tenuto conto del continuo sviluppo tecnologico che estende le frontiere dell'investigazione'', obbligandolo peroÁ contestualmente ``a vagliare, a priori, che queste siano, al tempo stesso, affidabili sul piano della genuinitaÁ dell'accertamento e non lesive della libertaÁ morale della persona'', regolandone a tal fine le concrete modalitaÁ di assunzione in modo ``da rendere conoscibile in anticipo alle parti l'iter probatorio'' 97. Prova atipica, tuttavia, non significa prova scientifica, specie se guardiamo a quest'ultima nella sua accezione piuÁ ampia. Non sempre gli strumenti tecnicoscientifici, per essere adoperati a fini cognitivi nel processo, necessitano infatti di una costruzione ad hoc, ben potendo rientrare nelle figure probatorie tipiche disegnate dal legislatore: paradigmatica, da questo punto di vista, eÁ la perizia, il cui presupposto eÁ individuabile proprio nella necessitaÁ di ``acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche'' (art. 220, 1o co.); sullo stesso piano, sotto il profilo epistemologico, eÁ l'apporto fornito al processo dalla consulenza tecnica di parte, nonostante una costruzione normativa poco intellegibile 98. Una prova scientifica puoÁ pertanto essere tranquillamente anche una prova tipica, cosõÁ come non tutte le prove atipiche sono necessariamente prove scientifiche 99. Restano saldi di con97 Relazione al progetto preliminare, cit., 60. Di ``pseudo-apertura'' legislativa, considerata la presenza di ``paletti di sbarramento'' a garanzia dell'imputato, parla FURGIUELE , La prova per il giudizio nel processo penale, Torino, 2007, 103. 98 Osserva TAORMINA , Il regime della prova nel processo penale, Torino, 2007, 369 e s., che la consulenza di parte in realtaÁ si configura come un mezzo di prova, ``di cui la coscienza giuridica, teorica e pratica, non ha ancora avvertito l'importanza'' anche perche ``la chiarezza sistematica non eÁ pregio del codice, sotto questo specifico angolo visuale'', avendola ``relegata'' nell'art. 233 quale ``mero completamento della disciplina riguardante il consulente nell'ambito delle operazioni peritali'' e sottovalutando cosõÁ la sua portata eventualmente anche alternativa, e non me- ramente integrativa, rispetto alla perizia. Dello stesso avviso, in dottrina, FOCARDI , La consulenza tecnica extraperitale delle parti private, Padova, 2003, 21 e s.; FURGIUELE , La prova per il giudizio, cit., 226; KOSTORIS , I consulenti tecnici nel processo penale, Milano, 1993, 100; in giurisprudenza, Cass., sez. II, 4-9-2006, Fiordalisi, GDir., 2007, fasc. 3, 80. D'altro canto anche la Corte costituzionale, nella sentenza 19 febbraio 1999, n. 33, GiC, 1999, 251 e s., ha affermato che ``la consulenza extraperitale eÁ suscettibile di assumere pieno valore probatorio non diversamente da una testimonianza''. 99 DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 15 e s., in una diversa prospettiva afferma che, ``a rigore, in sede strettamente logica eÁ improprio parlare al loro riguardo di ``atipicitaÁ'', essendo scorretto predicare come ati- fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 26 Sergio Lorusso seguenza nel modello italiano i tratti distintivi del procedimento probatorio, costituiti dalla nota sequenza ``ricerca-ammissione-assunzione-valutazione'' del mezzo di prova 100. Quanto al primo segmento, indubbiamente la ricerca di dati cognitivi si avvale oggi di un catalogo di strumenti tecnico-scientifici ampio e in continua espansione, sui quali non eÁ possibile soffermarsi in questa sede: il rilevamento di tracce del reato sulla ``scena del crimine'' con metodiche avanzate (luminol test, combur test, crimescope, Bloodstain Pattern Analysis, High Pressure Liquid Chromatography, etc.) 101 e la costruzione di un criminal profiling 102, l'analisi dei materiali biologici repertati (capelli, saliva, sangue, etc.) con tecniche sofisticate 103 [! ACCERTAMENTI TECNICI , ACCERTAMENTI PERSONALI OCCULTI E PRELIEVO DI D.N.A.], il ricorso alla computer forensics per esaminare dati informatici e lo sviluppo della digital evidence 104, l'utilizzazione di strumentazioni atte a rilevare la presenza di uomini e mezzi mediante sistemi di posizionamento satellitare pico un elemento che nulla ha a che vedere con il termine di riferimento di un tale giudizio, cioeÁ il catalogo legale''; gli strumenti probatori tecnico-scientifici sono per loro natura estranei alle previsioni di quest'ultimo, ``poiche appartengono al patrimonio delle ricerche scientifiche e tecnologiche ed esorbitano dalla normazione di ``competenza'' della legge'', costituiscono un ``giardino proibito'' ± locuzione ripresa da FERRUA , Un giardino proibito per il legislatore: la valutazione delle prove, QGius., 1998, 587 e s. ± per il legislatore sotto il profilo dell'identificazione e del loro statuto epistemologico, desumibili necessariamente dalla scienza e dalla tecnica. 100 Si veda in argomento il fondamentale studio di CORDERO , Note sul procedimento probatorio, Milano, 1963, passim; noncheÂ, con riferimento al codice 1988, AA .VV., Il procedimento probatorio nel processo penale, a cura di MAFFEO , Napoli, 2006, passim; BARGI , Procedimento probatorio e giusto processo, Napoli, 1990, passim; FERRUA -GRIFANTINI -ILLUMINATI ORLANDI , La prova nel dibattimento penale, 3a ed., Torino, 2007, passim. 101 In dottrina v. D'AURIA , Blood Pattern Analyisis e ragionamento probatorio del giudice, GP, 2006, I, 219 e s. 102 Sui profili operativi cfr. CIPOLLA -MENNA -REDAELLI -MERZAGORA BETSOS , La prova scientifica: fasti e nequizie, in AA .VV., La prova scientifica nel processo penale, cit., 429 e s.; PAOCriminal profiling, ForlõÁ, 2008, passim; PICOZZI -ZAPPALaÁ , Criminal profiling. Dall'analisi della scena del delitto al profilo psicologico del criminale, Milano, 2001, passim. 103 Ampia e Á ormai la letteratura italiana sul punto. Si segnalano FELICIONI , Accertamenti sulla persona e processo penale. Il prelievo di materiale biologico, Milano, 2007, passim; MIRAGLIA , La ricerca della veritaÁ per condannare e assolvere: il test del DNA e l'esperienza statunitense, DPenProc, 2003, 1555 e s.; ORLANDI , Il problema delle indagini genetiche nel processo penale, in Medicina Legale. Quaderni Camerti, 1992, 413 e s.; RICCI -PREVIDEREÁ -FATTORINI -CORRADI , La prova del DNA per la ricerca della veritaÁ, Milano, 2006, passim, e in particolare, sull'uso improprio della genetica forense, 471 e s. 104 V. amplius LUPARIA -ZICCARDI , Investigazione penale e tecnologia informatica, cit., passim. Sull'uso probatorio del personal computer cfr. SBISAÁ , Cenni sul computer come strumento probatorio nel processo penale, FAmbr, 2000, 95 e s; sulle implicazioni delle recenti modifiche (l. 18-3-2008, n. 48) tese ad adeguare il nostro ordinamento alla Convenzione di Budapest si veda LUPARIA , La ratifica della Convenzione Cybercrime del Consiglio d'Europa. Profili processuali, DPenProc, 2008, 717 e s. LICELLI , fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 27 (GPS) 105, costituiscono altrettanti esempi di impiego del sapere scientifico ai fini dell'accertamento giurisdizionale; l'attivitaÁ dell'accusa da un lato, e della difesa dall'altro 106, attinge a tali risorse fin dalla fase investigativa per raccogliere input da utilizzare come base per le successive richieste probatorie. Occorre peroÁ mettere in guardia tutti gli operatori dai concreti pericoli di una ``pigrizia investigativa'' provocata da un eccessivo e stereotipato ricorso agli strumenti tecnico-scientifici, in danno delle tradizionali metodologie d'indagine, che non devono essere accantonate sulla base di una presunta (e non dimostrata) ``superioritaÁ gnoseologica'' dei primi. Com'eÁ stato acutamente osservato, infatti, eÁ reale il rischio di una ``deriva tecnicista'' del processo, sull'onda delle enormi potenzialitaÁ di tali strumenti cognitivi e dell'``aurea d'infallibilitaÁ'' che li circonda 107, tanto da indurre non pochi nella tentazione di ripercorrere i passi ± poi rivelatisi avventati ± della Scuola positiva, quando a fronte dello sbocciare del metodo induttivo-sperimentale si afferma l'idea del processo penale come ``laboratorio scientifico'', asettico e impersonale, con uno ``slittamento'' del suo baricentro verso ``la fredda analisi dei dati tecnici'' 108 ed il conferimento al sapere tecnico-scientifico di quel ruolo di ``prova regina'' un tempo impersonato dalla confessione dell'imputato. Ma eÁ il segmento dell'ammissione delle prove tecnico-scientifiche quello su cui si sono in maggior misura concentrate le attenzioni della nostra dottrina, in ragione della sua delicatezza 109. Se eÁ innegabile che la norma cardine del siste105 Cfr. CHELO MANCHIÁ A , Localizzazione tramite g.p.s.: quali garanzie?, in Riv. giur. sarda, 2006, 432 e s.; LARONGA , Il pedinamento satellitare: un atto atipico lesivo di diritti inviolabili?, QGius, 2002, 1157 e s.; PERETOLI , Controllo satellitare con GPS: pedinamento o intercettazione?, DPenProc, 2003, 94 e s.; SCAGLIONE , AttivitaÁ atipica di polizia giudiziaria e controllo satellitare, FI, 2002, 635 e s.; VELANI , Nuove tecnologie e prova penale: il sistema dell'individuazione satellitare g.p.s., GI, 2003, 2372 e s. 106 Sui rapporti tra investigazioni difensive e prova scientifica si veda D'AURIA , L'indagine tecnico-scientifica del difensore, GP, 2005, 109 e s.; ID ., L'investigazione difensiva tra scelte culturali processuali e di rincorsa verso posizioni di supposta ``paritaÁ delle armi''. In particolare: l'indagine tecnico-scientifica del difensore, FAmbr, 2004, 85 e s.; TONINI , La prova scientifica, cit., 11; ID ., Progresso tecnologico, cit., 75 e s., ove si afferma tra l'altro che la portata forte- mente innovativa della l. 7-12-2000, n. 397, ``si apprezza soprattutto in relazione alla disciplina di quegli atti di investigazione difensiva che hanno un contenuto tecnico-scientifico''. 107 CosõÁ, con riferimento espresso agli strumenti investigativi informatici, ``capaci di penetrare con facilitaÁ nelle pieghe della vita del soggetto indagato'', LUPARIA , La disciplina processuale, cit., 135; ma il discorso puoÁ essere tranquillamente esteso alla prova tecnico-scientifica in senso lato. 108 LUPARIA , La disciplina processuale, cit., 135, secondo cui eÁ suggestivo ``notare come alcuni strumenti di computer forensics impiegati dalle squadre investigative rechino nomi che evocano proprio il settore della medicina legale'' (eÁ il caso, ad es., del software autopsy, utilizzato per l'analisi di dati digitali). 109 L'``ammissibilita Á eÁ una ``parola-chia- fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 28 Sergio Lorusso ma, sotto il profilo generale, eÁ rappresentata dall'art. 190 che enuncia ± per la prima volta nel nostro ordinamento ± il diritto alla prova, nell'ottica del ``processo di parti'' 110, ogni eventuale deroga alla stessa non puoÁ che ritenersi eccezionale e consentita solo in presenza di un'espressa previsione legislativa; tanto piuÁ oggi, avendo il novellato art. 111 Cost. elevato il principio del contraddittorio a metodo di conduzione del ``giusto processo'' (2o co.), oltre che a regola del momento (successivo) di formazione della prova (4o co.), sancendo il diritto per l'imputato di ``interrogare o fare interrogare'' i testimoni ``a carico'', di ottenere la convocazione e di esaminate quelli ``a discarico'' e ± si badi bene ± ``l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore'' (3o co.). Affinche venga effettivamente garantito tale diritto eÁ quindi necessario che sia consentita l'ammissione, l'assunzione e la successiva valutazione da parte del giudice (terzo e imparziale) di ogni strumento cognitivo utile alla ricostruzione del fatto non vietato dalla legge 111. L'ammissione delle prove richieste, peraltro, non deve avvenire in maniera indiscriminata, poicheÂ, com'eÁ stato opportunamente osservato, non avrebbe senso per l'organo giudicante introdurre nel processo materiali cognitivi che sa giaÁ di non poter utilizzare al momento della decisione finale 112. EÁ auspicabile e necessario pertanto un filtro, che l'art. 190, 1o co., individua in negativo nella manifesta ``superfluitaÁ'' ± cosõÁ traducendo il concetto di ``estraneitaÁ'' enunciato nella direttiva n. 69 della legge-delega ± o ``irrilevanza'' del mezzo di prova: si tratta di un filtro a maglie larghe, proprio perche l'obiettivo del legislatore eÁ quello di tutelare nella misura piuÁ ampia il diritto alla prova, valorizzando il contributo delle parti alla formazione del convincimento giudiziale. Rientra nell'alveo dei poteri del giudice al momento dell'ammissione, pertanto, la verifica dell'assumenda prova in termini di ``manifesta'' non sovrabbondanza o rilevanza-idoneitaÁ, quest'ultima da intendersi nel senso di ``capacitaÁ'' della prova di portare dati ``da cui inferire proposizioni in grado di confermare o smentire l'affermazione probatoria integrante il futuro, specifico oggetto di prova'' 113. Va invece esclusa ogni stima che attenga alla ``verosimive'' del rito adversary, ricorda CORDERO , Procedura penale, cit., 615. 110 La Relazione al progetto preliminare, cit., 60, afferma trattarsi del ``principio forse piuÁ emblematico del nuovo rito accusatorio'', che ne accentua ``la natura di processo di parti sul terreno probatorio''. 111 Cfr. CORDERO , Procedura penale, cit., 619: ``eÁ ammissibile ogni segno utile al giudizio storico, purche l'acquisizione non violi divieti espliciti o enucleabili dal sistema'' (lo dice esplicitamente anche il codice 1865, il cui art. 339 consente l'acquisizione di ``ogni altro mezzo non vietato dalla legge''). 112 UBERTIS , La prova scientifica, cit., 87. 113 CosõÁ UBERTIS , La prova scientifica, cit., 87. V. inoltre ID ., Sistema di procedura penale, I, 2a ed., Torino, 2007, 101 e s.; ID ., La prova pena- fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 29 glianza'' ed alla ``pertinenza'' della prova richiesta, cioeÁ a dire relative ± rispettivamente ± alla non verificabilitaÁ e al difetto di relazione (diretta o indiretta) dell'oggetto di prova con la regiudicanda, nonche alla sua ``ridondanza''. Tale costruzione, cosõÁ come l'utilizzazione dell'avverbio ``manifestamente'', svela il proposito del legislatore di evitare che il giudice cada in un ``pre-giudizio'', in un apprezzamento anticipato della forza persuasiva della prova in sede di valutazione della sua ammissibilitaÁ 114. In altri termini, il giudice dovraÁ verificare in concreto la ``congruenza'' tra il risultato raggiungibile con l'espletamento del mezzo di prova e l'asserto che si intende dimostrare, al fine di evitare un infecondo dispendio di tempo e di energie processuali, escludendo ± perche inutile ± quella prova il cui esito non sarebbe ``fruibile pro o contra nessuna delle parti'' 115. Va precisato, inoltre, che l'inidoneitaÁ probatoria ± in ragione del nesso che lega i due segmenti procedimentali dell'ammissione e della valutazione, dal quale scaturisce l'opportunitaÁ di considerare la prima in proiezione della seconda ± comprende anche le situazioni di ``non verificabilitaÁ'', riscontrabili quando non sia possibile controllare e giustificare razionalmente le conclusioni desunte dal dato probatorio perche ottenuto ``in maniera estranea ai parametri epistemologici'': la verifica di un oggetto di prova ``verosimile'' e ``pertinente'', ispirata peroÁ ``alla magia, all'oracolaritaÁ, alla rabdomanzia, allo spiritismo, alla grafologia'', non puoÁ trovare spazio nell'agone giudiziario perche processualmente ``non idonea'' 116. Queste regole non possono non valere anche per gli strumenti probatori tecnico-scientifici, non essendo appagante la diversa opinione di chi ± in linea con l'approccio nordamericano alla problematica ± ritiene invece che l'ammissione della prova scientifica ``nuova'' o ``controversa'' e di elevata specializzazione sia regolata, oltre che dall'art. 190, dall'art. 189 117. EÁ considerato ``nuovo'' lo le. Profili giuridici ed epistemologici, Torino, 1995, 58 e s. 114 In questa direzione CHIAVARIO , Considerazioni sul diritto alla prova nel processo penale, CP, 1996, 2018. Si veda anche la Relazione al testo definitivo, 181, ove si sottolinea la voluntas legis di precludere una discrezionalitaÁ del giudice che vanifichi di fatto il diritto alla prova. 115 UBERTIS , La prova scientifica, cit., 88; ID ., Sistema, cit., 102. 116 Ancora UBERTIS , La prova scientifica, cit., 89.; negli stessi termini ID ., Sistema, cit., 102. Nella stessa direzione CORDERO , Procedura penale, cit., 619; ID ., Codice di procedura penale commentato, 2a ed., Torino, 1992, 230. 117 DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 207 e s., il quale individua negli artt. 190, 1o co., 495, 4o co., 50, 1o co., 523, 6o co. e 530 un ``crescendo normativo'' di giudizi probatori, caratterizzato dall'incremento ``del titolo logico necessario percheÂ, secondo la relativa regola di decisione, il giudice pronunci un dato provvedimento. ID ., L'ammissione della nuova prova penale scientifica, DPenProc, 2008, Dossier 1, 21, teorizza una duplice fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 30 Sergio Lorusso strumento probatorio tecnico o scientifico che, ``pur se messo a punto da ricerche condotte con riconosciute competenze, non eÁ stato ancora sottoposto a un significativo vaglio nella comunitaÁ degli esperti del settore di appartenenza'' o che sia tale in campo giudiziario percheÂ, ``verificato dalla comunitaÁ scientificotecnica con studi sufficientemente coltivati, esso non ha avuto modo di entrare nell'esperienza giudiziaria o, in questa, ha conosciuto solo qualche sporadica applicazione'' nell'ordinamento di riferimento; eÁ ritenuto ``controverso'', invece, lo strumento probatorio che ``sia oggetto di giudizi di segno opposto o sensibilmente discordanti circa la sua validitaÁ scientifico-tecnica ovvero quando, dapprima accreditato da significative opinioni degli esperti, sia poi rimesso in discussione'' nella comunitaÁ scientifica o in ambito giudiziario 118. Secondo tale impostazione il giudice deve preliminarmente soppesare la ``qualitaÁ'' del mezzo di prova richiesto e, in caso di sussistenza dei caratteri della ``novitaÁ'' o della ``controvertibilitaÁ'', applicare ai fini del giudizio di ammissibilitaÁ i canoni desumibili dalla disposizione dedicata alle ``prove non disciplinate dalla legge'', in primis quello dell'assodata ``idoneitaÁ'' ad assicurare l'accertamento dei fatti (art. 189, 1o co.) 119. In siffatta lettura, sviluppata nel senso di ritenere applicabile al caso di specie non giaÁ il criterio della general acceptance bensõÁ il Daubert test, che attribuisce al giudice un gatekeeper role rimettendo allo stesso ± piuttosto che alle valutazioni della comunitaÁ scientifica di riferimento 120 ± il compito di controllare di- regolamentazione dell'ammissione della prova, contrapponendo ad un regime di ``inclusione'', di portata generale, un regime di ``esclusione'', di carattere speciale e operante per le prove atipiche, cui riconduce le prove scientifiche ``nuove''. 118 DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 75 e s. 119 DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 208 e s.; ID ., L'ammissione della nuova prova, cit., 21 e s., invoca a sostegno l'origine storica della norma, precisando altresõÁ che ``ragioni di economia processuale'' suggeriscono il compimento di tale verifica ``prima dell'assunzione per evitare di impegnare vanamente il processo in attivitaÁ laboriose e dispendiose di tempo e di mezzi''. Adesivamente BRUSCO , La valutazione della prova scientifica, cit., 27, secondo il quale ``il giudice (sia pure con un giudizio rivedibile e non definitivo) neppure deve ammettere la prova che sia fondata su un metodo scientifico inaffidabile''. 120 SILVESTRI , Scienza e coscienza, cit., 418, sottolinea che ``il pericolo di adagiarsi sul conformismo scientifico non eÁ meno grave di quello di adagiarsi sul conformismo giurisprudenziale'', poiche ``in entrambi i casi si compie una scelta di comodo su veritaÁ comunemente accettate, rinunciando a coraggiose scelte minoritarie che appaiono tuttavia piuÁ vicine a quella ``veritaÁ'' di cui il giudice ha bisogno per decidere in ``scienza e coscienza'': d'altronde ``spesso il ``senso comune'' copre e soffoca il nucleo sano del ``buon senso'', come ironicamente notava Alessandro Manzoni a proposito di chi non credeva agli untori, ma temeva di manifestare il suo dubbio contro l'opinione diffusa e prevalente''. V. anche retro, § 3. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 31 rettamente l'affidabilitaÁ dello strumento probatorio 121, sembra peroÁ annidarsi un equivoco di fondo: l'art. 189 non richiede un quid pluris rispetto ai generali requisiti di ammissibilitaÁ della prova disegnati nel successivo art. 190, 1o co., anche perche sarebbe poco corretto sotto il profilo della tecnica legislativa prevedere un'eccezione che viene prima dell'enunciazione della regola, prescrivendo una ``specialitaÁ'' di regime anteriormente alla disciplina ordinaria. PiuÁ semplicemente, l'art. 189 si ricollega per un verso all'esigenza di garantire la libertaÁ morale della persona nella formazione della prova, esplicitata nell'art 188 e si propone di assicurare la ``genuinitaÁ'' dell'accertamento 122, istituendo inoltre una barriera contro strumenti probatori potenzialmente fuorvianti (o comunque inutili) 123. D'altro canto, gli stessi fautori della teoria dell'ammissione ``a due velocitaÁ'' riconoscono che in concreto solo in pochi casi giaÁ al momento della valutazione di ammissibilitaÁ lo strumento probatorio tecnico-scientifico risulta contraddistinto da ``manifesta idoneitaÁ'' o, al contrario, da ``manifesta inidoneitaÁ'', mentre il piuÁ delle volte ``si presenta come non manifestamente inidoneo e chiede che si rimandi, per un giudizio compiuto sulla propria attitudine all'accertamento del fatto, a elementi acquisibili con l'istruzione dibattimentale'' 124: il 121 CosõÁ DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 210 e s., con la precisazione che l'art. 189 vale soltanto ``per le prove atipiche in senso proprio (oltre che per la nuova prova scientifica come prova atipica in senso improprio), le quali, non consistendo in entitaÁ normativo-processuali, non possono che trovare nel giudizio del giudice l'unica fonte di verifica della loro idoneitaÁ ``ad assicurare l'accertamento di fatti'', cosõÁ garantendo la legalitaÁ probatoria. BRUSCO , La valutazione della prova scientifica, cit., 27 e s., parla di ``controllo critico particolarmente penetrante'' giaÁ nella fase di ammissione della prova; sostanzialmente concorde CONTI , Iudex peritus peritorum, cit., 34. Á quanto afferma la Relazione al progetto 122 E preliminare, cit., 60 (cfr. retro, nota 97). Sull'uso probatorio di tecniche in grado di incidere sulla libertaÁ di autodeterminazione della persona v. FELICIONI , art. 188, in Commentario a cura di Giarda-Spangher, 3a ed., Milano, 2007, 1306; MAFFEI , Ipnosi, poligrafo, narcoanalisi, risonanza magnetica: metodi processuali affidabili per la ricerca della veritaÁ ?, in AA .VV., La prova scientifica nel processo penale, cit., 417 e s. 123 Non e Á un caso che con riferimento all'esperimento giudiziale, mezzo di prova tipico (anch'esso riconducibile al terreno dell'accertamento tecnico-scientifico) ma le cui modalitaÁ di effettuazione sono ``geneticamente'' e normativamente indeterminate, si sia potuta affermare la sua inammissibilitaÁ quando ``inutile se non addirittura fuorviante ai fini del giudizio'' (Cass. pen., sez. II, 271-1995, Amico, ANPP, 1995, 458) [! ESPERIMENTI GIUDIZIALI , § 2]. In proposito cfr. pure retro, nota 41. 124 DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 228. Senza dire dell'impossibilitaÁ, nel nostro ordinamento, di anticipare al momento ammissivo ``una porzione di istruzione dibattimentale per introdurvi un esame dell'esperto al fine di acquisirne elementi relativi all'introduzione dello strumento probatorio'', non essendo immaginabile che ``la disciplina speciale della fase di ammissione della prova fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 32 Sergio Lorusso contraddittorio, in questa fase, si svolge infatti sulla base di risorse limitate. Si eÁ peraltro affermato che il limite fondamentale dell'ordinamento italiano Áe da rinvenire nell'assenza di una disciplina che prescriva all'organo giudicante di escludere quei metodi che non hanno nulla di scientifico e, al contrario, di ammettere metodi eventualmente anche nuovi, ma che siano rispettosi del criterio della scientificitaÁ: questione non da poco, in quanto ``eÁ un corollario del principio del contraddittorio che le parti abbiano conoscenza anticipata dei criteri in base ai quali possano in concreto esercitare il proprio diritto alla prova'' e ben puoÁ accadere in concreto che la presunta prova scientifica sia ammessa inizialmente dal giudice e una parte fondi (magari esclusivamente) su di essa le proprie argomentazioni ma successivamente il giudice, alla luce del principio del libero convincimento, ritenga ``non scientifica'' detta prova, lasciando la parte medesima priva del potere di chiedere l'ammissione di ulteriori mezzi di prova a sostegno delle proprie tesi 125. La tesi qui condivisa, ad ogni modo, garantisce la ``neutralitaÁ metodologica'' dell'organo giudicante prima della pronuncia finale dispensandolo dall'obbligo di ``prendere posizione'', permette di conservare una prospettiva unitaria in punto di canoni di ammissibilitaÁ probatoria, appare conforme ad un riconoscimento ``pieno'' del diritto alla prova scongiurando altresõÁ il rischio di escludere la prova tecnico-scientifica da quelle acquisibili mediante incidente probatorio, tenuto conto della tassativitaÁ delle relative fattispecie 126. La sfiducia nella capacitaÁ del legislatore di individuare tipologie probatorie predeterminate idonee all'impiego processuale del sapere tecnico scientifico non deve, del resto, indurre a delegare al giudice il compito di scegliere ``cosa'' e ``come'' includere nel patrimonio gnoseologico utilizzabile per l'accertamento del fatto 127. Anche percheÂ, a differenza del modello nordamericano, difetta nel nostro ordinamento il valore precettivo del precedente giurisprudenziale, quand'anche frutto dei dicta della Corte di cassazione, con il concreto pericolo di valutazioni disomogenee rispetto a situazioni (e strumenti probatori) equiparabili; atipica, e quindi della nuova prova scientifica, possa incidere sulla struttura e sulla dinamica ordinarie del processo sino al punto di sovvertirne la scansione normativa delle fasi'' (ivi, 227), ulteriore elemento che rende improponibile la pedissequa riproposizione del modello nordamericano, costruito come abbiamo visto sulla figura del ``testimoneesperto''. CosõÁ TONINI , Progresso tecnologico, cit., 69 e s., 126 UBERTIS , La prova scientifica, cit., 90 e s., ad avviso del quale il vigente catalogo probatorio codicistico appare ``adeguato'' e ``opportuno'' ai fini di un utilizzo processuale della prova scientifica; ID ., Sistema, cit., 103, 118 e s. e 183.. 127 In questi termini UBERTIS , La prova scientifica, cit.,83. 125 fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 33 senza considerare che non definitivitaÁ del giudizio de quo, avallata dagli assertori dell'opposta teoria, renderebbe sotto il profilo pratico poco vantaggiosa la scrematura in punto di affidabilitaÁ. Ne vanno sottostimate le differenze strutturali tra il modello di riferimento e la realtaÁ italiana, prima evidenziate 128: eÁ la presenza di una ``corte divisa'' a giustificare ± storicamente e tecnicamente ± l'attenzione dei sistemi di common law per il momento dell'ammissibilitaÁ della prova 129, a spiegare l'elaborazione certosina di un complesso di exclusionary rules che si propongono di limitare al massimo l'incidenza di strumenti cognitivi di scarsa affidabilitaÁ sulla formazione del convincimento della giuria. Il giudice togato, peraltro, ``puoÁ impedire che le informazioni inammissibili giungano al giudice del fatto con un provvedimento preliminare'', di tal che le prove escluse ``non lasciano alcuna traccia nella mente del giudice del fatto'', mentre nelle ``corti unitarie'', poiche eÁ lo stesso organo giurisdizionale a pronunciarsi sull'ammissibilitaÁ delle prove richieste sulla loro valutazione, la ``contaminazione'' non puoÁ essere di fatto evitata e pertanto gli strumenti cognitivi scartati influenzeranno pur sempre il pensiero del giudice 130, sminuendo la portata del filtro di ammissibilitaÁ 131. EÁ nel segmento formativo della prova tecnico-scientifico che vengono in gioco piuÁ compiutamente le regole dettate dall'art. 189, qualora ci si debba avvalere di strumenti cognitivi non disciplinati dalla legge. Nell'ultimo periodo del 1o co., difatti, si legge che il giudice provvede alla loro ammissione dopo aver sentito le parti sulle ``modalitaÁ'' della loro assunzione 132. Resta ferma l'ineludibilitaÁ della verifica nel contraddittorio delle parti anche delle fonti cognitive tecnico-scientifiche: eÁ il metodo del contraddittorio, infatti, lo strumento piuÁ Cfr. retro, § 3. DAMASÏ KA , Il diritto delle prove, cit., 76, ricorda che in un contesto di giudici professionali ``le questioni di ammissibilitaÁ perdono importanza come garanzie di correttezza della decisione'', venendo meno l'esigenza non soltanto ``di prevenire errori di fatto'' ma anche ``di costituire in anticipo la legittimazione dei verdetti imperscrutabili della giuria'' (ivi, 71). Per la dottrina italiana,v. CANZIO , Prova scientifica, ricerca della « veritaÁ » e decisione giudiziaria nel processo penale, in AA .VV., Decisione giudiziaria e veritaÁ scientifica, Milano, 2005, 58 e s. 130 CosõÁ DAMASÏ KA , Il diritto delle prove, cit., 72 e s., secondo cui ``non sembra verosimile 128 129 che la mente umana sia capace di un'elaborazione delle informazioni cosõÁ rigorosamente separata in momenti diversi''. 131 Questo anche se le piu Á recenti tendenze indicano un progressivo declino del modello di processo ``con giuria'', al quale peroÁ non eÁ corrisposto ancora un o speculare mutamento dell'elaborazione teorica dominante in materia probatoria con conseguenti anacronismi dovuti piuÁ a un atteggiamento routinario dei contendenti che a effettive esigenze processuali (cfr. DAMASÏ KA , Il diritto delle prove, cit., 184 e s.). 132 Sul punto si veda CONTI , art. 189, in Commentario a cura di Giarda-Spangher, cit., 1311. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 34 Sergio Lorusso idoneo ed efficace per l'assunzione della prova tecnico-scientifica, cosõÁ come abbiamo visto accadere nel precedente segmento del procedimento probatorio 133. I rischi ± segnalati nei sistemi di common law 134 ± che l'efficacia gnoseologica maieutica della cross-examination dell'expert witness possa essere compromessa dalla faziositaÁ, parzialitaÁ e scarso rigore intellettuale di quest'ultimo 135, favorendo l'ingresso della bad science nel processo penale, appaiono sicuramente smorzati nel nostro ordinamento, nel quale strumento elettivo per la formazione della prova tecnico-scientifica continua ad essere la perizia 136, che si avvale del contributo di uno specialista ``terzo'' per definizione 137. Tuttavia, non sono da sottovalutare altri pericoli ± parimenti evidenziati dall'esperienza giuridica d'oltreoceano ± come l'eventuale propensione dello specialista ad abbracciare l'opinione meno corretta, ma con maggiori chances di successo, al fine di evitare uno spiacevole ``scacco professionale'' 138. L'ulteriore rilievo secondo cui le parti, come il giudice (con i suoi poteri integrativi ex art.506 co. 2), possono incontrare difficoltaÁ nel condurre l'esame incrociato in quanto privi di ``una condizione culturale sufficientemente attrezzata per mettere a profitto le risorse di controllo'' tipiche di tale metodo di formazione della prova 139 non appare cosõÁ determinante da riuscire a scalfire la giaÁ rimarcata ineludibilitaÁ del contraddittorio, oggi del resto costituzionalmente sancita con poche e tassative eccezioni (art. 111, 4o e 5o co., Cost.). Si possono ipotizzare dei correttivi, anche alla luce dell'art. 189, 1o co. (quando applicabi133 Cfr. BRUSCO , La valutazione della prova scientifica, cit., 28; FOCARDI , La consulenza tecnica extraperitale, cit., 129 e s.; TONINI , La prova scientifica, cit., 11; ID ., Manuale, cit., 289 e s. 134 Si veda JASANOFF , La scienza davanti ai giudici, cit., 83 e s., che evidenzia tra l'altro la ``mercificazione'' degli esperti. 135 Aspetti che sono la conseguenza deteriore del vincolo contrattuale intercorrente tra parte ed esperto, che rende non di rado quest'ultimo succube del suo ``datore di lavoro''. V. in proposito DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 263 e s.; 136 Sottolinea invece la maggiore inclinazione delle parti e del giudice (per ragioni tattiche e di economia processuale) verso la consulenza tecnica extra-peritale quale mezzo di introduzione del sapere scientifico nel processo penale, almeno in prima battuta, DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 265 e s., il quale conclude evidenziando l'intrecciarsi di iniziative probatorie (di parte e del giudice) che si realizza nella circostanza. 137 Cio Á non significa avallare la tesi obsoleta che considera la perizia una prova ``neutra''. Sul punto v. CONTI , Iudex peritus peritorum, cit., 33, ove si ricorda che le prove valgono in ragione del loro contenuto, non ve ne sono alcune piuÁ affidabili ed autorevoli di altre ± altrimenti si ricadrebbe nel sistema delle prove legali ± e pertanto va combattuto il diffuso orientamento dottrinale e giurisprudenziale teso a costruire una ``presunzione relativa di affidabilitaÁ del perito. 138 In questi termini DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 264. 139 CosõÁ DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 267. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 35 le), come ad es. il conferimento ai consulenti tecnici della facoltaÁ di partecipare all'istruzione dibattimentale assistendo all'esame del perito e dei consulenti tecnici di parte avversa (in deroga, secondo taluni, all'art. 149 n. att. e a potenziamento dello spiegarsi del contraddittorio) 140 o la prescrizione di un differente ordine nell'assunzione delle varie prove 141; ancora, il giudice potrebbe consentire una narrazione continuata da parte dello specialista, posponendo l'esame incrociato, o addirittura consentire a periti e consulenti tecnici di partecipare attivamente all'esame degli specialisti suoi antagonisti, formulando domande direttamente 142. Testimonianza della crescente attenzione e sensibilitaÁ per il fenomeno della prova scientifica (e per i suoi risvolti applicativi) da parte del mondo accademico e degli operatori della giustizia sono le recentissime Linee-guida per l'acquisizione della prova scientifica nel processo penale, elaborate da un gruppo di giuristi nel giugno 2008, nelle quali si afferma tra l'altro che la prova scientifica per essere ritenuta acquisibile al processo deve essere ``rilevante sotto il profilo della sua idoneitaÁ epistemologica perche conforme alle regole scientifiche del Á quanto suggerisce DOMINIONI , La pro140 E va penale scientifica, cit., 269 e s., che fa riferimento anche all'eventuale allestimento di un ``esame simultaneo'' dei vari esperti e a un confronto tra gli stessi, nel quale gli specialisti si sfidino formulando domande anche in assenza di ``reciproche contestazioni'' ex art. 212, 1o co. [! CONFRONTI , § 2]. La partecipazione al dibattimento del consulente tecnico consente tra l'altro di supportare le limitate conoscenze della materia da parte dei difensori e del pubblico ministero. Favorevole alla partecipazione all'istruzione dibattimentale anche CONTI , Iudex peritus peritorum, cit., 32 e s., che ritiene tuttavia l'art. 149 n. att. non applicabile all'esame dei consulenti tecnici, stante la clausola di compatibilitaÁ dettata dall'art. 501, oltre a prospettare l'opportunitaÁ di imporre loro l'obbligo di dire la veritaÁ, come avviene nel processo nordamericano i cui, peraltro, si considera non operante per l'expert witness ± la cui disciplina eÁ modellata come detto su quella del testimone (retro, § 3) ± la rule 615 delle Federal Rules of Evidence, che prevede l'esclusione dei testimoni (segregation) su richiesta di parte: deroga giu- stificata in base all'ipotesi (2) della rule 615. Rule 615. Exclusion of Witnesses. ± At the request of a party the court shall order witnesses excluded so that they cannot hear the testimony of other witnesses, and it may make the order of its own motion. This rule does not authorize exclusion of (1) a party who is a natural person, or (2) an officer or employee of a party which is not a natural person designated as its representative by its attorney, or (3) a person whose presence is shown by a party to be essential to the presentation of the party's cause, or (4) a person authorized by statute to be present. 141 Sul contesto angloamericano, nel quale spetta al giudice il potete di stabilire l'ordine di escussione dei testimoni, v. DAMASÏ KA , Il diritto delle prove, cit., 209 e s. 142 Di quest'avviso DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 270 e s.; KOSTORIS , I consulenti tecnici, cit., 337. Contra FOCARDI , La consulenza tecnica extraperitale, cit., 186, nt. 44, ritenendo che cosõÁ si accosterebbe il ruolo del consulente tecnico di parte a quello del difensore; in giurisprudenza, Cass., sez. I, 10-7-2002, Botticelli, CP, 2004, 593 e s. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 36 Sergio Lorusso campo di riferimento'' e che il giudizio di ammissibilitaÁ ex art. 190, 1o co., in caso di controversia sulla ``scientificitaÁ'' dello strumento probatorio, si ``sdoppia'' in due sottofasi: la prima dedicata al ``contraddittorio per la disamina sulla effettiva scientificitaÁ del mezzo di prova richiesto'', la seconda ± una volta superato positivamente questo vaglio ± riservata al ``contraddittorio sulla concreta rilevanza del mezzo di prova ai fini della decisione sulla regiudicanda'', senza che venga intaccata il canone della ``neutralitaÁ metodologica'' dell'organo giudicante 143. 5. I l m o m e n t o v a l u t a t i v o : l a p r o v a s c i e n t i f i c a e i l l i b e r o c o n v i n c i m e n t o . I l d u b b i o r a g i o n e v o l e ^ Secondo una tripartizione proposta da un celebre filosofo politico del XX secolo eÁ possibile individuare tre tipi di giustizia procedurale: a) pura, nella quale l'unico criterio eÁ dato dall'osservanza delle regole (eÁ quanto accade nei giochi e nelle scommesse); b) perfetta, in cui la scrupolosa osservanza delle regole garantisce un risultato ``giusto'', conforme ad un criterio estrinseco; c) imperfetta, caratterizzata anch'essa dall'esistenza di un criterio esterno, ma nella quale l'esatta osservanza delle regole non assicura il raggiungimento dell'ideale di giustizia prospettato dal criterio esterno 144. A quest'ultima categoria appartiene il processo penale, poiche in esso ± pur operando un criterio ``esterno'' e vincolante per l'intero iter procedimentale che riflette un ideale di giustizia secondo il quale l'imputato innocente va assolto e quello colpevole condannato ± il rispetto delle regole non eÁ sufficiente a garantire un risultato ``giusto'' (cioeÁ conforme all'ideale espresso dal criterio esterno), ben potendo, a prescindere dal corredo probatorio accumulato, sfociare nella condanna di un innocente o, al contrario, nell'assoluzione di un colpevole 145. Indipendentemente dalle tipologie probatorie a disposizione del giudice di volta in volta (prova dichiarativa costituenda o prova precostituita, prova di143 Linee-guida per l'acquisizione della prova scientifica nel processo penale, elaborate nel corso del Seminario sul tema La prova scientifica nel processo penale, promosso dall'ISISC (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) in collaborazione con l'OPCO (Osservatorio Permanente sulla CriminalitaÁ Organizzata) e tenutosi a Siracusa nei giorni 13-15 giugno 2008, 3. 144 RAWLS , Una teoria della giustizia, ed. it., Milano, 2008, 84 e s. 145 Non esiste, insomma, ne  eÁ possibile plasmare un modello di processo penale in grado di assicurare la condanna di ogni persona colpevole e l'assoluzione di ogni persona innocente: cfr. FERRUA , Metodo scientifico, cit., 16. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 37 retta o indizio, e via discorrendo), pertanto, la conoscenza raggiungibile nel processo non saraÁ mai ``indubitabilmente certa''. EÁ per questo che oggi si parla di ``veritaÁ giudiziale'' (o ``veritaÁ processuale'') quando si guarda ai risultati del processo, distinguendo tale concetto da quello di ``veritaÁ materiale'' (o ``veritaÁ assoluta''), il cui accertamento era in passato enfaticamente indicato come il fine primario della macchina processuale penale 146. Se dunque la giustizia penale eÁ una giustizia imperfetta, il momento valutativo delle prove deve essere circondato dalle maggiori garanzie e attenzioni possibili, considerati i riflessi consistenti che il dictum giudiziale produce sulla sfera personale di chi eÁ sottoposto al vaglio della giustizia penale. L'operazione decisoria dell'organo giudicante si articola in un duplice giudizio, che investe dapprima la ricostruzione della fattispecie concreta (cd. ``giudizio di fatto'') e poi la sua riconduzione ad una fattispecie astratta, la sua qualificazione giuridica (cd. ``giudizio di diritto'') 147, di tal che premessa necessaria di una pronuncia di condanna eÁ il positivo accertamento del fatto (ivi compresa la sua riferibilitaÁ all'imputato) e della sua rilevanza penale, mentre per l'assoluzione basta l'esito negativo di uno soltanto di tali giudizi 148. Dobbiamo allora chiederci se e in che maniera il metodo della falsificazione, in precedenza descritto 149, deve essere applicato ai due profili. Quanto al giudizio di fatto, il primo momento della ``triade cognitiva'' popperiana ± la proposizione del problema ± finisce per coincidere con la notitia criminis, mentre l'elaborazione della teoria si identifica la formulazione dell'imputazione e la critica (ovvero la falsificazione) della teoria puoÁ assimilarsi alla fase dibattimentale, caratterizzata dal pieno contraddittorio tra le parti, che sfocia nella decisione finale del giudice. EÁ proprio quest'ultima la peculiaritaÁ che contraddistingue l'attivitaÁ valutativa dell'organo giudicante da quella dello scienziato in quanto, come si eÁ visto 150, si tratta di un dictum destinato a diventare intangibile, a differenza delle argomentazioni frutto della ricerca scientifica, confutabili in ogni tempo perche teorie ``aperte'' 151. Sussiste comun146 V., in proposito, CORDERO , Codice, cit., 231; LORUSSO , Provvedimenti « allo stato degli atti », cit., 15 e s. e 205 e s., ove si ricorda la norma-manifesto del codice Rocco, l'art. 299, 1o co., c.p.p. 1930, vera e propria ``formula magica'' legittimatrice del monologo inquisitorio, nella quale si prescrive al giudice istruttore l'``obbligo di compiere prontamente tutti e soltanto quegli atti'' che ± in base alle risultanze emerse ± ``appaiono necessari per l'accertamento della veritaÁ''. 147 I due momenti, la cui distinzione teorica eÁ netta, non sempre appaiono altrettanto chiaramente separati e facilmente isolabili nella concreta attivitaÁ del giudice. Si veda, sul punto, UBERTIS , La ricostruzione giudiziale del fatto, cit., 1211 e s. 148 FERRUA , Metodo scientifico, cit., 15. 149 Cfr. retro, § 2. 150 Cfr. retro, § 2. 151 CosõÁ FERRUA , Metodo scientifico, cit., 17. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 38 Sergio Lorusso que una radice comune, come dimostrano gli studi epistemologici che per spiegare il metodo della falsificazione si rifanno spesso al rito accusatorio con giuria, individuando nel metodo del contraddittorio (processuale) 152 l'antesignano dell'approccio falsificazionista. La condanna dell'imputato, si afferma, puoÁ essere pronunciata unicamente quando ci si trovi di fronte ad un elevato grado di probabilitaÁ ± desumibile dall prove legittimamente acquisite a disposizione ± della sua colpevolezza (che costituisce il leit motiv dell'accertamento processuale), poicheÂ, in un'ipotetica scala da zero a uno, la possibilitaÁ che l'imputato abbia davvero commesso il reato ascrittogli cresce progressivamente e simmetricamente all'incremento delle prove ``a carico'', senza peroÁ mai a raggiungere il livello massimo (uno) che equivarrebbe alla certezza assoluta 153. EÁ questo il senso della formula coniata dalle prassi di common law, secondo cui la colpevolezza deve essere accertata beyond a reasonable doubt (``al di laÁ di ogni ragionevole dubbio''). Non si dice, si badi bene, ``al di laÁ di ogni dubbio'', poiche altrimenti si imporrebbe all'accusa un onere probatorio insostenibile e non ottemperabile, rendendo il processo penale una vana rappresentazione, essendo di fatto impossibile dimostrare l'infondatezza di ogni ipotesi alternativa astrattamente e logicamente concepibile, ma si richiede l'assenza di ``dubbi ragionevoli'' 154. EÁ la ragionevolezza del dubbio, quindi, a rappresentare il discrimen, la linea di confine tra condanna e assoluzione, tra certezza e incertezza processuali nel giudizio sulla responsabilitaÁ dell'imputato: la sua plausibilitaÁ, sensatezza, verosimiglianza, apprezzabilitaÁ, che si traduce nella necessitaÁ di un'accorta ponderazione tra evidenza probatoria contra reum e astratta plausibilitaÁ del dubbio 155. Un giudizio di relazione, insomma, un test complesso che potraÁ ritenersi superato ``quando l'accusa abbia trovato solida conferma negli elementi a carico e nessuna significativa smentita in quelli a difesa'', consci della fallibilitaÁ di ogni accertamento giurisdizionale e pur riconoscendo il carattere generico e intuitivo di siffatta definizione oltre la quale, tuttavia, non eÁ facile andare 156. 152 Sulla forza epistemica del contraddittorio, quale strumento privilegiato ad eruendam veritatem grazie alla contrapposizione delle differenti prospettive e visuali, si veda FERRUA , Il ``giusto processo'', 2a ed., Bologna, 2007, 91 e s. 153 FERRUA , Metodo scientifico, cit., 16. 154 Per un interessante verifica ``sul campo'' di tale regola di giudizio, riferita ad un'eclatante vicenda giudiziaria statunitense degli anni novanta del secolo scorso, cfr. DERSHOWITZ , Dubbi ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e il caso O.J. Simpson, ed. it., Milano, 2007, passim. 155 CosõÁ FERRUA , Metodo scientifico, cit., 16. 156 In questi termini FERRUA , Metodo scientifico, cit., 16, secondo il quale ``enigmatico come il sorriso della Gioconda, l'aggettivo fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 39 Quanto al giudizio di diritto, poi, considerato che spesso tale valutazione implica screenings valoriali e impone passaggi induttivi e che non di rado appare tutt'altro che agevolmente scindibile dal giudizio di fatto, eÁ da condividere la tesi di chi ne rivendica la dimensione e la natura ``cognitiva'' 157, in contrapposizione ai fautori dell'interpretazione quale atto attributivo del significato (``ascrizione''), fuori da ogni valore di veritaÁ, e ai detrattori del pluralismo interpretativo che, invece, ritengono la norma giuridica passibile di un'unica ``lettura'' guardando candidamente al giudice come semplice bouche de la loi 158. CioÁ comporta la possibilitaÁ, rectius l'opportunitaÁ di ricorrere al metodo della falsificazione anche per la valutazione della quaestio iuris che, peraltro, a differenza della quaestio facti pone al giudice una gamma circoscritta e predeterminata di soluzioni alternative. Naturalmente, perche cioÁ accada, occorre che le fattispecie penali siano disegnate in maniera precisa e lineare, evitando costruzioni normative flessibili o, peggio, per ``tipo d'autore'', sganciate da un fatto tipico e incentrate su un modo d'essere della persona. Quali sono i riflessi di tale impianto metodologico sulla valutazione della prova scientifica? Accanto all'apprezzamento del ``risultato di prova'', si afferma, le caratteristiche di tale tipologia probatoria impongono preliminarmente di verificare la validitaÁ teorica dello strumento tecnico-scientifico adoperato e l'idoneitaÁ in astratto del medesimo strumento a realizzare un efficace accertamento nel caso specifico 159. Tuttavia, quando non si tratti di prova scientifica innovativa o controversa, la verifica della sua teorica validitaÁ eÁ implicita, trattandosi di strumenti conosciuti che si avvalgono di tecniche consolidate. ``ragionevole'' lascia interamente al giudice la responsabilitaÁ della sua definizione in rapporto al caso concreto''. PiuÁ duro eÁ l'approccio di DERSHOWITZ , Dubbi ragionevoli, cit., 63, che con riferimento all'esperienza giuridica nordamericana ritiene ``un atto di abietta vigliaccheria'' l'affermazione della Corte Suprema degli Stati Uniti contenuta in Holland v. United States, 348 U.S. 121, 140 (1954), in base alla quale l'espressione ``ragionevole dubbio'' si definisce da seÂ, non prestandosi a una caratterizzazione piuÁ precisa che ne chiarisca il significato per i giurati. 157 Intendendo per ``cognitivo'' cio Á ``che puoÁ essere razionalmente giustificato in un determinato contesto culturale, argomentato come vero o falso sulla base di ``buone ragioni'', che naturalmente variano a seconda dell'oggetto su cui vertono'', e non giaÁ ``cioÁ che puoÁ essere inconfutabilmente dimostrato'', perche neanche il giudizio di fatto puoÁ dirsi ``cognitivo'' in questa accezione (FERRUA , Metodo scientifico, cit., 19). 158 V. amplius FERRUA , Il giudizio penale: fatto e valore giuridico, in FERRUA -GRIFANTINI -ILLUMINATI -ORLANDI , La prova nel dibattimento penale, 3a ed., Torino, 2007, 303 e s. 159 Cfr. BRUSCO , La valutazione della prova scientifica, cit., 23, che fa gli esempi del ricorso all'esame del DNA per appurare la rispondenza del contenuto di una traccia biologica al codice genetico di una persona, o alla prova balistica per ricostruire l'evento. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 40 Sergio Lorusso La prova scientifica, al pari degli altri mezzi di prova, deve essere liberamente valutata, non essendo dotata di un'efficacia persuasiva privilegiata poiche il nostro ordinamento processuale rifugge dall'ideologia delle prove legali 160: eÁ il giudice, pertanto, che deve apprezzarne i risultati, con il potere di disattendere ± sulla base di altri mezzi di prova e motivando adeguatamente la sentenza ± le conclusioni a cui essa perviene. Se dunque vi sono fatti processualmente rilevanti per il cui accertamento il ricorso a strumenti cognitivi tecnico-scientifici risulta necessario ± non bastando l'apporto delle prove tradizionali, dei fatti notori e delle massime d'esperienza ± occorre tener conto degli acclarati limiti della scienza, ormai svincolata dall'ereditaÁ positivista, senza per questo cadere in un cinico eccesso di relativismo: l'importante eÁ che l'iter decisorio si basi su conoscenze scientifiche considerate valide e dimostrare nel tempo in cui interviene la pronuncia, pur nella consapevolezza della loro possibile futura sconfessione (eÁ questo del resto il limite di ogni decisione giudiziale, obbligata a fare i conti con barriere cronologiche) 161. Vi sono delle ragioni intrinseche, tuttavia, che rendono delicata la valutazione della prova scientifica (rectius, del suo risultato): accanto alla consueta difficoltaÁ di ricostruire lost facts 162 correlata all'esercizio della giurisdizione penale, infatti, si deve tener conto del fatto che il giudice si deve avvalere in questi casi della mediazione dell'esperto, non essendo provvisto delle necessarie ``competenze'' per apprezzare compiutamente tali materiali cognitivi. Risiede qui il paradosso insito nell'uso processuale della perizia e riferibile oggi, piuÁ in generale, alla prova scientifica: se il giudice ricorre all'ausilio dell'esperto proprio quando percepisce l'insufficienza ``della sua cultura in un dato settore dello scibile umano, eÁ assurdo pensare che improvvisamente, dopo l'espletamento della perizia, il suo intelletto si illumini di sapienza tale da consentirgli, addirittura, di polemizzare criticamente con la scienza del perito cui aveva affidato quella certa ricerca'' 163. E tuttavia, in un ordito processuale che si affida Cfr. CONTI , Iudex peritus peritorum, cit., 33 e s., che evidenzia la non configurabilitaÁ di una ``prova scientifica legale''. 161 Si veda FERRUA , Processo penale e verita Á, in Democr. e dir., 2000, 207; TONINI , Progresso tecnologico, cit., 61, il quale ricorda che ``la scienza progredisce attraverso l'avvicendamento di teorie una migliore dell'altra'' e che ``nella stragrande maggioranza delle situazioni tra piuÁ teorie scientifiche eÁ possibile 160 individuare quella che si adatta meglio al caso concreto'', per cui ``la fiducia nel progresso ci compensa per la perdita di certezza della scienza''. 162 Cfr. retro, § 2. 163 CosõÁ MELCHIONDA , Aspetti problematici della perizia nell'istruzione formale, in AA .VV., I problemi della istruzione formale, Atti del Convegno, Bologna 9-10 giugno 1973, Bologna, 1977, 241 e s. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 41 al libero convincimento del giudice, eÁ proprio cioÁ che puoÁ accadere: si richiede al giudice di valutare ``liberamente'' gli esiti della prova peritale, ipotizzando che l'organo giudicante possa compiere ex post una valutazione su nozioni scientifiche che ex ante non padroneggiava, tanto da indurlo a disporre la perizia 164. Si tratta, in realtaÁ, di un paradosso solo apparente. Il giudice, difatti, accolga o disapprovi le conclusioni dell'esperto, deve dar conto delle ragioni della sua preferenza nella motivazione 165, che rappresenta nel nostro ordinamento un baluardo eretto avverso decisioni arbitrarie 166. AderiraÁ al parere dell'esperto, o al contrario lo riterraÁ non condivisibile, per lo piuÁ sulla base dei risultati dell'istruzione dibattimentale, dalla quale saranno emersi i differenti apprezzamenti formulati sul punto da altri esperti (i consulenti tecnici) idonei a soppesare la credibilitaÁ del perito. Ancora una volta, eÁ la forza del contraddittorio dibattimentale a fornire all'organo giudicante le risorse indispensabili per la decisione, frutto del confronto delle contrapposte argomentazioni. Non eÁ insomma necessario ± ne l'ordinamento incoerentemente lo richiede ± che il giudice abbia le medesime conoscenze tecnico-scientifiche dell'esperto, ne che lo stesso nel suo percorso decisionale segua l'iter e i passaggi argomentativi propri dello specialista, dovendo piuÁ semplicemente apprezzare la validitaÁ dei metodi scientifici adoperati e valutare, quindi, ``a quali condizioni un'informazione puoÁ essere ritenuta dotata di validitaÁ scientifica'' 167. Il tema dei rapporti tra libero convincimento e conoscenze specialistiche scientifiche e tecnologiche eÁ peraltro risalente, potendosene rinvenire tracce giaÁ alla fine del XIX secolo quando il libero convincimento, inteso ancora come intime conviction, appariva inconciliabile con una scienza ritenuta fonte di conoscenza certa, assoluta e immodificabile. EÁ il mito della ``scienza infallibile'' ± e neutrale ± a imperare e a favorire curiose corrispondenze sul punto tra Scuola 164 TARUFFO , La prova scientifica, cit., 1110; ID ., TARUFFO , Considerazioni su scienza e processo civile, in AA .VV., Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato, a cura di ComandeÁ e Ponzanelli, Milano, 2004, 492 e s. 165 Cfr. CONTI , Iudex peritus peritorum, cit., 35 e s., che definisce la motivazione ``lo scudo contro i due fuochi, la prova legale, da un lato, e l'intuizionismo, dall'altro''. 166 In una prospettiva comparata DAMASÏ KA , Il diritto delle prove, cit., 70, rileva che l'incidenza del fattore logico della decisione, condensato nella motivazione, rischia nel vecchio Continente ``di essere sopravvalutata: i giudici europei usano formule predefinite con la stessa facilitaÁ con cui i loro fratelli di common law utilizzano un linguaggio corrente nelle istruzioni alla giuria'', anche se non per questo la motivazione deve essere ritenuta ``un semplice formalismo''. 167 CosõÁ BRUSCO , La valutazione della prova scientifica, cit., 28. V. inoltre PULITANoÁ , Il diritto penale fra vincoli di realtaÁ e sapere scientifico, RIDPP, 2006, 795 e s.; TARUFFO , La prova scientifica, cit., 1110. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 42 Sergio Lorusso classica e Scuola positiva, di tal che l'organo giudicante, preso atto del proprio deficit cognitivo in determinate branche del sapere e cosõÁ indotto ad avvalersi di un esperto (il quale funge da ausiliario), non puoÁ che ritenersi rigidamente vincolato alle sue conclusioni. Sulla scorta di questo postulato, le preoccupazioni della dottrina si concentrano su possibili rimedi de iure condendo che rendessero davvero inattaccabile il responsum dell'``oracolo scientifico'' interpellato, ipotizzando l'istituzione di una ``giuria suppletoria'' piuttosto che di un ``giurõÁ peritico'' 168; o, piuÁ modestamente, sulla verifica da parte del giudice del rispetto delle regole per l'espletamento della perizia e sull'onere di tener conto del complesso dei dati probatori ai fini della decisione finale, quali indici della persistente autonomia valutativa dell'organo giudicante anche in presenza di un elaborato peritale. Solo con l'emancipazione dalla concezione intuitivo-morale del libero convincimento elaborata nella Francia rivoluzionaria 169 e con l'affermarsi di una visione razionale di tale principio [! LA PARABOLA DEL PRINCIPIO DEL LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE ] inizia a prendere corpo ± parallelamente al declino del totem dell'infallibilitaÁ della scienza ± l'idea che anche le acquisizioni probatorie tecnico-scientifiche possano e debbano essere passate al vaglio giudiziale, nonostante persistano residuali approcci che ritengono l'apporto specialistico del perito una fatale ``abdicazione del giudice alla sua funzione primaria'' di ius dicere sulla base di materiali cognitivi che in linea di principio non dovrebbero sottrarsi al suo esame critico, generatrice di un vero e proprio ``giudizio vicario'', (ri)proponendo l'istituzione di un ``collegio di periti'' ± formato da esperti nominati sia ex officio che dall'imputato (o dal suo difensore) ± che attraverso l'elaborazione di un unico parere frutto della collaborazione dei vari componenti del pool possa superare ogni critica all'affidabilitaÁ del suo operato, offrendo il miglior risultato raggiungibile 170. EÁ questa tuttavia una soluzione ``debole'', poiche da un lato presuppone l'idea di una scienza ``neutra'' e oggettiva, prospettando un modello cognitivo ``consociativo'' ± di difficile attuazione pratica ± che nega l'importanza della dimensione dialettica nell'indagine scientifica 171 tendendo a realizzare una ricomposizione ``vera'' e ``imparziale'' 168 Per un'analisi piu Á approfondita sul punto e per le ``paternitaÁ'' di queste proposte cfr. DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 329 e s. 169 Sulla concezione ``emotiva della prova'' v. AMODIO , Processo penale diritto europeo e common law, Milano, 2003, 122 e s.; NOBILI , Il principio del libero convincimento, cit., 51 e s. 170 MELCHIONDA , Aspetti problematici della perizia, cit., 241 e s. 171 V., in argomento, NOBILI , Diniego di perizia e utilizzazione di ``indagini tecniche'' svolte in sede amministrativa, RIDPP, 1971, 1021 e s. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 43 dei fatti controversi, destinata ad appiattirsi nel prevedibile caso di convinzioni discordanti sull'opinione di una (piuÁ o meno ampia) maggioranza 172. Il momento della valutazione ± specie quando il sapere scientifico offre (come spesso accade) risposte contrastanti al medesimo quesito ± costituisce dunque per ragioni ontologiche il punto critico 173 del procedimento probatorio, il suo tallone d'Achille 174, rispetto al quale eÁ tutt'altro che agevole individuare punti fermi e soluzioni esaurienti. In una prospettiva piuÁ analitica si eÁ cosõÁ cercato di specificare step by step l'iter valutativo della prova scientifica, con particolare riferimento a quella che coinvolge strumenti tecnico-scientifici nuovi o controversi e di elevata specializzazione. Muovendo dalla considerazione che la funzione valutativa si articola in due stadi ± il primo dei quali prende in considerazione la singola attivitaÁ probatoria e il suo risultato, il secondo volto ad esaminare il quadro globale degli esiti dell'istruzione dibattimentale 175 ± si afferma in linea generale che il giudice, nel sottoporre a vaglio critico le ``nuove'' prove scientifiche formatesi nel processo, non puoÁ rimettersi sic et simpliciter alle opinioni dei ricercatori, dovendo assumere viceversa il ruolo di gatekeeper elaborato nel sistema giudiziario nordamericano 176, cioeÁ a dire di ``controllore attivo'' dell'affidabilitaÁ del suddetto strumento probatorio che non sia ``acriticamente subalterno a un generale giudizio della comunitaÁ degli studiosi, tra l'altro spesso problematico nella sua individuazione'', ripercorrendo e sottoponendo a verifica gli apprezzamenti degli esperti 177. Nel corso del primo stadio va quindi soppesata l'attendibilitaÁ del singolo Cfr. DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 332. 173 BRUSCO , La valutazione della prova scientifica, cit., 28. 174 CONTI , Iudex peritus peritorum, cit., 33. 175 Si veda SIRACUSANO , Le prove, in SIRACUÁ , Diritto proSANO -GALATI -TRANCHINA -ZAPPALA cessuale penale, I, Milano, 2006, 360 e s. Sulla complessitaÁ e articolazione del processo di valutazione probatoria si veda DAMASÏ KA , Il diritto delle prove, cit., 53 e s. 176 Cfr. retro, § 3. 177 DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 297 e s. Perplesso sull'effettiva possibilitaÁ di verificare la validitaÁ del metodo scientifico adoperato dall'esperto, ``poiche proprio il metodo sfugge alla cultura media e richiede co172 gnizioni di alta specializzazione anche per essere valutato'', eÁ TARUFFO , Considerazioni su scienza e processo, cit., 493. CONTI , Iudex peritus peritorum, cit., 34, osserva che il giudice riesce solitamente a disattendere il parere di un esperto adoperando le considerazioni di un altro esperto, per cui eÁ possibile (e talora consigliabile) ricorrere all'apporto di piuÁ perizie separate sulla medesima questione ± cosa ben diversa dalla perizia collegiale (cfr. retro, nota 170) ± per garantire il pluralismo scientifico, esaltando la dimensione maieutica del contraddittorio. Analogamente LOMBARDO , La scienza e il giudice nella ricostruzione del fatto, in Riv. dir. processuale, 2007, 51. In giurisprudenza, v. Cass., sez. II, 10-112000, Gianfreda, CP, 2002, 725. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 44 Sergio Lorusso mezzo di prova, appurando l'idoneitaÁ probatoria e quindi la validitaÁ teorica dell'enunciato scientifico, della regola tecnica, del metodo e dei dispositivi adoperati: si tratta, secondo questa impostazione, di un giudizio formulato su parametri differenti rispetto a quello effettuato in sede di ammissione (poiche il giudice al momento della valutazione dispone di conoscenze piuÁ ampie, di tutti gli elementi desumibili dall'attivitaÁ formativa della prova), manifestandosi come ``conclusivo'' sul punto 178. Segue la valutazione ± anch'essa in termini di certezza, e non di mera possibilitaÁ ± dell'adeguatezza logica dello strumento probatorio tecnico-scientifico rispetto alle esigenze ricostruttive caso concreto (fit, nell'elaborazione nordamericana) 179. Occorre quindi procedere alla verifica (non bastando la semplice controllabilitaÁ) del corretto uso pratico dello stesso, momento topico dell'iter valutativo poiche i piuÁ gravi errori sono sovente conseguenza del modo in cui il sapere scientifico eÁ adoperato. Sono due i campi d'intervento di tale controllo: a) i dati fattuali di cui si eÁ avvalso lo specialista per le sue operazioni, che possono essere giaÁ acquisiti al processo, da individuare grazie proprio all'opera dell'esperto o, ancora, a sua disposizione perche facenti parte delle conoscenze specialistiche del settore 180; b) l'esatta applicazione e utilizzazione di principi, regole, metodi e strumentazioni nel caso concreto, verifica da compiersi sulla base di tutti gli indicatori ritenuti efficaci dall'organo giudicante 181. Ancora, va appurata la ``completezza'' della prova, nel senso che l'esperto interpellato deve tener conto in maniera corretta 178 DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 299 e s. Tuttavia anche la lettura dell'art. 546, co., lett. e) induce ad escludere un giudizio in termini di non attendibilitaÁ del mezzo di prova nel momento dell'ammissione, imponendo al giudice l'onere di dar conto nella ``concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto'' su cui si fonda la decisione delle ragioni per cui ritiene le prove contrarie ``non attendibili'' (SIRACUSANO , Le prove, cit., 361). 179 Cfr. retro, § 3. 180 Puo Á accadere talvolta che non vi sia un riscontro sui dati fattuali, se allo specialista si eÁ richiesto semplicemente di individuare una regola tecnico-scientifica, che saraÁ poi applicata autonomamente dal giudice. 181 DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 302 e s., ricorda ± accanto ai criteri adoperati in sede di ammissione per misurare la ``verificabilitaÁ'' dell'espletanda prova ± gli indicatori desumibili da altri approfondimenti delle esperienze tecnico-scientifiche, dalle scienze forensi, dalla pratica giurisprudenziale e dallo specialista incaricato, il quale ``non puoÁ esimersi, se vuole impegnarsi a fondo nell'accreditare l'affidabilitaÁ del proprio contributo probatorio, dal fornire anche gli indici di valutazione del corretto impiego dello strumento scientifico-tecnico nuovo o controverso''. Lo stesso Autore inoltre ± sulla scia dell'esperienza nordamericana ove si eÁ affermato che metodologia e conclusioni non sono separate nettamente fra loro (cfr. Joiner v. General Electric Co., 522 U.S. 146, cit.; nonche retro, § 3) ± ritiene che in questo frangente il giudice debba valutare anche ``se vi sia un ``analytical gap'' tra premesse e conclusioni'', se siano cioeÁ corrette le ``inferenze svolte dall'esperto nell'applicare nel caso concreto un metodo scientifico affidabile'' (ivi, 307). fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 45 di tutti i dati rilevanti a sua disposizione nel formulare le proprie conclusioni, giacche ± com'eÁ intuitivo ± il loro uso parziale puoÁ produrre un'alterazione del risultato finale, rendendo attendibile una determinata opinione o mostrando come appropriato al caso di specie l'impiego di un determinato principio o di una specifica tecnica: un abuso della scienza, dovuto a omissioni inconsapevoli, scarse conoscenze specialistiche, difetto di obiettivitaÁ e faziositaÁ dell'esperto, dolose manipolazioni, cui il giudice deve porre argine anche in questo segmento procedurale 182. Infine, l'organo giudicante deve verificare la ``comprensione'' della prova scientifica acquisita, non giaÁ la sua semplice comprensibilitaÁ, essendogli altrimenti preclusa l'utilizzazione dei risultati come fondamento del giudizio di fatto in considerazione del rischio di una supina accettazione del parere specialistico quando i metodi e le tecniche adoperati dall'esperto ± che ecceda nel presentare ``il proprio sapere e il proprio operato'', facendo ricorso a ``modalitaÁ o contenuti cosõÁ sofisticati, criptici da risultare imperscrutabili'' 183 ± appaiono incomprensibili al giudice e alle parti, non dominabili, e ne oscurano pertanto la fruibilitaÁ decisoria. Il secondo stadio, nel quale si compie come detto una valutazione complessiva della prova, appare viceversa regolato dai criteri logici, esperenziali e tecnico-scientifici propri del sapere comune, impiegati per stimare gli enunciati fattuali dello specialista in un piuÁ ampio e articolato quadro di micro-giudizi successivi che investono i vari mezzi di prova acquisiti, incentrato sul principio valutativo di cui all'art. 192, 1o co., secondo il quale il giudice, nel soppesare i risultati dell'istruzione dibattimentale ai fini della ricostruzione del fatto, non puoÁ muoversi con metodo atomistico considerando in maniera frammentaria i singoli apporti cognitivi, ma deve seguire un iter logico-argomentativo ± di cui dar conto nella motivazione, indicando i ``risultati acquisiti'' ed i ``criteri adottati'' ± di stampo olistico 184 che rifugga dalla ``parcellizzazione del materiale probatorio'', da ritenersi ``tecnica scorretta perche si fonda sul presuppo182 Ancora DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 303 e s. 183 CosõÁ DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 304. V. anche MITTONE , Libero convincimento e sapere scientifico: riflessioni sulla perizia nel processo penale, in Questioni giustizia, 1983, 576. 184 DAMASÏ KA , Il diritto delle prove, cit., 55 e s. e 85 e s., ricorda che la sensibilitaÁ giuridica nordamericana appare orientata verso un approccio atomistico all'esame delle prove, mentre quella europea, poiche i dati cognitivi vengono usualmente presi in considerazione dal giudice solo dopo l'allegazione del materiale probatorio, tende a giudizi globali, che includono anche valutazioni di carattere psicologico, privilegiano l'approccio olistico. Tali definizioni risalgono a TWINING , Theories of Evidence: Bentham & Wigmore, Stanford, 1985, 183 e s. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 46 Sergio Lorusso sto, naturalisticamente smentito, che gli accadimenti fattuali vivano ognuno una vita autonoma e non siano invece collegati fra loro'' 185. Il giudice, pertanto, deve compiere una ``verifica incrociata'' dei giudizi di attendibilitaÁ di tutti i mezzi di prova e delle relative inferenze sottostanti, una ``misurazione comparativa'' del livello di efficacia persuasiva dei risultati di prova ritenuti attendibili alla luce della pregressa valutazione 186, ``fissare'' il factum probans complessivo derivante dai frutti dell'istruzione probatoria e ``confrontare'' il factum probans complessivo con il thema probandum (anch'esso inteso in senso onnicomprensivo) 187, per poter giungere alla ``enunciazione'' dei fatti principali ± in termini di loro esistenza o inesistenza ± sulla base delle conclusioni raggiunte nei passaggi precedenti 188. Mutano quindi nello stadio valutativo, secondo tale orientamento, l'oggetto ± non piuÁ l'idoneitaÁ del particolare strumento probatorio tecnico-scientifico, ma i risultati raggiunti con la sua utilizzazione, da considerare autonomamente nella loro storicitaÁ poiche ormai disancorati dai ``giudizi'' mediante i quali sono stati conseguiti ± e i criteri di verifica adottati: l'enunciato fattuale ``non si impone come insindacabile'' e il suo apprezzamento eÁ soggetto ``a criteri che non sono piuÁ quelli tecnico-scientifici dell'idoneitaÁ probatoria, bensõÁ ``quelli della logica e dell'esperienza che presiedono in generale alla valutazione della prova nel coltivare il confronto tra i risultati di prova'' 189, pur nella consapevolezza della complessitaÁ di ogni comparazione tra gli esiti della prova tecnico-scientifica e quelli di differenti strumenti probatori. Infine, saraÁ compito dell'organo giudicante alla luce del risultato ottenuto affermare o negare la sussistenza del fatto e la sua riferibilitaÁ all'imputato nel giudizio di fatto, nonche la sua conformitaÁ alla fattispecie astratta nel giudizio di diritto, tenendo conto delle regole legali decisorie prescritte per l'assoluzione (art. 530) e per la condanna (art. 533, 1o co.). L'utilizzazione della prova 185 2217. CosõÁ Trib. Torino, 23-12-1991, CP, 1992, Si eÁ affermato che per quantificare l'efficacia da riconoscere all'insieme delle risultanze probatorie, sommandone i valori probabilistici, eÁ opportuno far ricorso al Teorema di Bayes: cfr. in proposito GARBOLINO , Nuovi strumenti logici e informatici per il ragionamento giudiziario: le reti bayesiane, CP, 2007, 326 e s.; MURA , Teorema di Bayes e valutazione della prova, ivi, 2004, 1808 e s. 187 Seguendo l'insegnamento di UBERTIS , 186 Fatto e valore nel sistema probatorio penale, Milano, 1979, 90, si puoÁ asserire senza possibilitaÁ di smentita che il tema di prova investe non soltanto il fatto principale ma anche i fatti primari ed i fatti semplici in quanto rilevanti ai fini della decisione. 188 In questi termini DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 321 e s. V. anche TONINI , La prova scientifica, cit., 10. 189 DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 326. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 47 scientifica ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, in particolare, suscita alcuni interrogativi rispetto al raggiungimento del severo standard probatorio, oggi richiesto anche dal nostro ordinamento a seguito della ``rivoluzione copernicana'' 190 determinata dalla l. 20-2-2006, n. 46, che deve essere tale da superare ogni ``ragionevole dubbio'' sulla colpevolezza dell'imputato [! L'OLÁ tutt'altro TRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO ]. Parametro la cui concreta applicazione e che agevole, come dimostra la consolidata tradizione nordamericana 191, il criterio dell'``al di laÁ di ogni ragionevole dubbio'' ± che eÁ regola probatoria e di giudizio 192 ± eÁ stato oggetto fin da subito di letture soft, intese a sminuirne quando non a neutralizzarne la portata innovativa 193. Resta il fatto che, ai fini della condanna, non eÁ piuÁ sufficiente la ``probabilitaÁ'' ma occorre la ``certezza'' (processuale) che un determinato fatto si sia verificato e che lo stesso sia riferibile all'imputato. Ne gli eventuali dubbi possono essere fugati per il semplice fatto che ci si sia avvalsi di strumenti probatori tecnico-scientifici, sulla base di una loro presunta superioritaÁ cognitiva 194. Lo stesso test del DNA, considerato nel comune 190 L'espressione e Á di PALIERO , Il ``ragionevole dubbio'' diventa criterio, GDir, 2006, fasc. 10, 73. TAORMINA , Il regime della prova, cit., 298 e s., ritiene trattarsi della riforma piuÁ importante da quando il nostro ordinamento ha optato per il modello accusatorio, precisando altresõÁ che so tratta di una scelta di matrice politica. Per una ricostruzione dell'approccio italiano alla questione, prima della novella legislativa, v. STELLA , Giustizia e modernitaÁ, cit., 127 e s. 191 Cfr. DAMASÏ KA , Il diritto delle prove, cit., 81, che paragona alle fatiche di Sisifo ``gli eroici tentativi dei giudici di spiegare chiaramente il significato operativo del ragionevole dubbio nelle cause penale'' ai membri della giuria. Fondamentale in materia eÁ la sentenza della Corte Suprema In re Winship, 379 U.S. 358 (1970), su cui v. STELLA , Giustizia e modernitaÁ, cit., 157 e s. 192 CANZIO , L'``oltre il ragionevole dubbio'' come regola probatoria e di giudizio nel processo penale, RIDPP, 2004, 303 e s.; LORUSSO , art. 533, in Commentario a cura di Giarda-Spangher, cit., 4970. Ad avviso di STELLA , Giustizia e modernitaÁ, cit., 154 e s., essa costituisce un argine al ``buco nero'' rappresentato dal principio del libero convincimento, teso a costruire una veritaÁ processuale ``forte'' in ragione degli interessi coinvolti nella giustizia penale. EÁ per questo che si ricorre a una regola di giudizio piuÁ rigorosa rispetto a quella del ``piuÁ probabile che no'', operante nel processo civile. 193 Sul punto v. TAORMINA , Il regime della prova, cit., 298 e s., che evidenzia i tentativi di ricondurlo alle precedenti formule legislative o di restringere l'ambito di applicazione alla valutazione probatoria, in aperto contrasto con la sua collocazione sistematica, cui si rinvia anche per alcuni spunti finalizzati a precisarne i contenuti: dalla ``serietaÁ'' del dubbio alla presenza di prove inquinate o frutto di forzature e scorrettezze, che fanno cadere verticalmente il tasso di affidabilitaÁ della prova dal punto di vista della sua legalitaÁ (eÁ quanto accaduto nel processo a O.J. Simpson, segnato da errori e leggerezze investigative). 194 DOMINIONI , La prova penale scientifica, cit., 360, parla di mai sopita ``suggestione'' che la prova scientifica, ``a differenza della fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d 48 Sergio Lorusso sentire scientificamente ed epistemologicamente irreprensibile, non eÁ in realtaÁ sempre affidabile ``al di laÁ di ogni ragionevole dubbio'': se infatti le tecniche di standardizzazione del codice genetico sono estremamente evolute e consentono di formare materiali probatori basati su principi e metodi affidabili e validati, la loro applicazione puoÁ condurre a risultati ingannevoli per il deterioramento o la contaminazione della traccia esaminata e ``la portata emotiva del test ed il presupposto scientifico che lo sorregge (l'unicitaÁ del patrimonio genetico)'' possono determinare esiti processuali impropri 195. D'altronde, eÁ noto che l'elaborazione giurisprudenziale in tema di ``ragionevole dubbio'' eÁ sorta e si eÁ sviluppata nel nostro ordinamento proprio riguardo a fattispecie ± quelle relative alla responsabilitaÁ medica per omissione ± il cui accertamento implica l'utilizzazione del sapere scientifico. Basti pensare alla nota sentenza Franzese, nella quale si statuisce che il nesso di causalitaÁ puoÁ ritenersi sussistente quando, in virtuÁ del giudizio controfattuale svolto sulla base di regole d'esperienza generalizzate o di leggi scientifiche, universali o statistiche, si accerti che un determinato evento non si sarebbe verificato (oppure si sarebbe verificato successivamente o con minore intensitaÁ lesiva) se l'imputato avesse posto in essere una condotta doverosa; precisandosi, tuttavia, che l'ipotesi accusatoria non puoÁ dirsi automaticamente dimostrata alla luce di coefficienti di probabilitaÁ statistici, in quanto il giudice ne deve testare la probabilitaÁ logica e dunque la validitaÁ nel caso concreto, in base alle prove disponibili, escludendo l'incidenza di fattori alternativi ± pur nella consapevolezza della tendenziale ``causalitaÁ multifattoriale'' degli accadimenti (web causation) ± e giungendo cosõÁ ad una conclusione processualmente certa che superi il ``ragionevole dubbio'' sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad ulteriori fattori in grado di interagire nella determinazione dell'evento: ``ragionevole dubbio'' la cui sussistenza produce, viceversa, la neutralizzazione dell'ipotesi accusatoria e il conseguente esito assolutorio del procesprova rappresentativa, si presti a una valutazione ``oggettiva'', ``assoluta'', con la conseguenza che il giudizio di ``certezza'' (positivo o negativo) o di ``incertezza'' (il dubbio) sulla idoneitaÁ probatoria non puoÁ non valere in seÂ, soverchiando la generale regola decisoria''. 195 CosõÁ D'AURIA , Prova penale scientifica e ``giusto processo'', GP, 2004, I, 30 e s., ove si sottolinea l'esigenza che ogni momento della prova scientifica effettuata con il test del DNA sia registrato e certificato nel suo espletamento. V. pure ID ., Accertamento oltre il ragionevole dubbio, rispetto del contraddittorio e criteri di verifica dell'attendibilitaÁ delle ipotesi scientifico-tecniche come principi fondanti il ``giusto processo''. Risvolti sulla prova penale scientifica e gli accertamenti tecnici, FAmbr, 2003, 409 e s. Per l'esperienza nordamericana si veda JASANOFF , La scienza davanti ai giudici, cit., 101 e s. fotocomposizione finotello ± r:/WKI/Gaito/volume 1/testo/cap09.3d La prova scientifica 49 so 196. Anche la valutazione della prova tecnico-scientifica, allora, non puoÁ che muovere dalla ``scientificitaÁ'' dell'inferenza, vale a dire dalla costruzione di una corretta argomentazione retta da criteri di massima razionalitaÁ, grazie a concatenazioni logiche in grado di confermare una determinata ipotesi ``al di laÁ di ogni ragionevole dubbio''. 196 Cass., sez. un., 10-7-2002, Franzese, CP, 2002, 3643 e s.