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il periodo di prova del personale ata

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il periodo di prova del personale ata
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IL PERIODO DI PROVA DEL PERSONALE A.T.A.
Il periodo di prova inizia con il primo giorno dell’anno scolastico, il primo settembre, oppure, nel caso di
assunzione del servizio successivamente, dal giorno di effettiva presa del servizio.
E’ servizio valido a tutti gli effetti, sia giuridici che economici, quale effettivo servizio a tempo indeterminato.
Quindi è utile al computo delle ferie e dell’anzianità.
Il periodo di prova richiesto, diverso per i docenti e per il personale Ata, deve però essere superato come
“servizio effettivamente prestato” pertanto sono escluse dal computo le assenze per malattia, astensione
obbligatoria per maternità e aspettative.
Nel caso il dipendente non riesca a cumulare i giorni di servizio necessario, per motivati diritti, completa il
periodo nell’anno seguente e comunque entro il limite massimo dei due anni.
Il periodo di prova può essere prorogato anche per esito sfavorevole della valutazione.
Per il personale Ata
il periodo di prova decorre dalla data effettiva di assunzione del servizio
dura 2 mesi per i dipendenti dell’area A (collaboratori scolastici)
dura 4 mesi per i dipendenti delle altre aree (assistenti amministrativi, tecnici e direttore dei servizi
amministrativi, infermieri, cuochi, guardarobieri)
il direttore amministrativo (Dsga) deve frequentare un apposito corso di formazione
i periodo di prova s’intende per i giorni di servizio effettivamente prestati e sono conteggiati
O le domeniche ed i giorni festivi
o i periodi di chiusura della scuola derivanti da ragioni di pubblica utilità (es. seggio elettorale)
o i periodi di chiusura della scuola disposti per ragioni sanitarie (es. profilassi)
o le giornate in cui il dipendente frequenta corsi di formazione e/o aggiornamento indetti
dall’amministrazione scolastica;
o le 4 giornate di riposo previste dalla lettera b) dell’art.1 legge 23.12.1977, n.937;
o il periodo trascorso in mandato parlamentare;
o le giornate fruite a titolo di riposo compensativo
o le giornate di chiusura prefestiva ed i permessi se il dipendente effettua il recupero del servizio
non prestato entro il compimento del periodo di prova;
o il giorno libero per i dipendenti che fruiscono dell’orario di lavoro su cinque giorni, poiché hanno
comunque assolto l’obbligo settimanale del servizio con i rientri pomeridiani.
malattia ed altre assenze interrompono il computo del periodo
 i permessi retribuiti;
 i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, di studio e ricerca;
 i periodi di aspettativa per coniuge all’estero;
 i periodi di aspettativa e/o i permessi per mandato amministrativo presso gli enti locali;
 gli esoneri dal servizio per motivi sindacali;
 i congedi parentali (ex astensione facoltativa per maternità);
 le ferie;
 le giornate di festività soppresse previste dalla lettera a) art.1 legge 23.12.1977, n.937, la ricorrenza
del Santo Patrono se ricadente in giornata lavorativa in quanto assimilati alle ferie (cfr D.P.R.23-081988, n. 395);
 eventuali periodi di sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.
il periodo di prova s’intende superato se non si ricevono comunicazioni scritte contrarie da parte del
dirigente scolastico.
Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima
Amministrazione che siano stati inquadrati in aree superiori o in profili diversi della stessa area
a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l’idoneità.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio
effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi
espressamente previsti da leggi o regolamenti non disapplicati dalla previgente normativa
contrattuale.
In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
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massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.
In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l’art. 20 del
presente c.c.n.l..
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette
allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in
qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti
salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si
intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione a
tutti gli effetti.
7. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo
servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati; spetta altresì al dipendente
la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
8. Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra Amministrazione del comparto, durante il
periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di
mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda,
nella qualifica e profilo di provenienza.
10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’ Amministrazione del
comparto, vincitore di concorso presso Amministrazione o ente di altro comparto, è concesso
un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del
periodo di prova.
11. Durante il periodo di prova, l’interessato viene utilizzato nelle attività relative al suo
profilo professionale.
12. La conferma del contratto a tempo indeterminato per superamento del periodo di prova è
di competenza del dirigente scolastico.
L’esonero è previsto:
 per il dipendente che lo avesse superato in un equivalente profilo professionale di altra pubblica
amministrazione;
 per il dipendente appartenente ai ruoli della stessa amministrazione che sia stato inquadrato in aree
superiori o in profili diversi della medesima aerea a seguito di processi di riqualificazione che ne
abbiano verificato l’idoneità.
Il diritto di recesso (personale ATA)
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro in qualsiasi
momento, senza obbligo di preavviso e senza diritto ad indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso dell’amministrazione, tuttavia, deve essere motivato.
I fatti che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari durante il periodo di prova possono costituire elementi di
giudizio per la valutazione complessiva del dipendente. L’obbligo della motivazione può considerarsi assolto
se il provvedimento dia esauriente contezza delle ragioni su cui si fonda il giudizio negativo.
Il recesso opera dal momento della comunicazione della controparte.
In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei
della tredicesima mensilità ove maturato. Al dipendente spetta anche la retribuzione relativa alle giornate di
ferie maturate e non godute.
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