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ue4IVA_modelli_intrastat
Fascicolo 4
LE RILEVAZIONI
STATISTICHE
A CURA DI
GIAMPAOLO GIULIANI
Ultimo aggiornamento 8/04/04
1
IL SISTEMA DI RILEVAMENTO
STATISTICO INTRASTAT
ART. 6, 1° COMMA DEL DL 23.01.93 N.16
“1. A decorrere dall'1 gennaio 1993, i soggetti passivi
all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare
elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate,
registrate o soggette a registrazione nei confronti dei
soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati
membri della Comunita` economica europea o degli
acquisti di beni effettuati,
registrati o soggetti a
registrazione presso tali soggetti. “
2
IL SISTEMA DI RILEVAMENTO
STATISTICO INTRASTAT
ART.6, 2° COMMA DEL DL 23.01.93 N.16
“2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli
21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7
novembre 1991, nonche` quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo 23
che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base
delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il
numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero
e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni
o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere
indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero
e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni
o degli acquisti.”
3
IL SISTEMA DI RILEVAMENTO
STATISTICO INTRASTAT
ART.6, 3° COMMA DEL DL 23.01.93 N.16
“3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai
modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del
Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalita` per la
presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonche` le procedure
ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si
avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati,
dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi possono presentare,
secondo modalita` e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti
magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati
negli elenchi. I contribuenti possono altresi` redigere gli elenchi su
carta bianca non specificamente predisposta, purche` il contenuto degli
elenchi sia sostanzialmente identico
a
quanto
previsto nella
modulistica ufficiale e richiesto dal presente articolo. Il Ministro delle
finanze,
con proprio decreto,
potra` emanare
le
istruzioni
applicative.”
4
IL SISTEMA DI RILEVAMENTO
STATISTICO INTRASTAT
DAL 1° GENNAIO 1993 CON LA CADUTA DELLE BARRIERE
ALLA CIRCOLAZIONE DEI BENI FRA PAESI DELLA
COMUNITA'
EUROPEA,
I
DATI
DEL
COMMERCIO
INTRACOMUNITARIO NECESSARI PER L'ELABORAZIONE
STATISTICA DEVONO ESSERE FORNITI DIRETTAMENTE
DAI SOGGETTI PASSIVI ALL'IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO
5
COMUNITA' O TERRITORIO DELLA
COMUNITA'
CODICI
ISO
BELGIO
DANIMARCA
FRANCIA
GERMANIA
GRAN BRETAGNA
GRECIA
IRLANDA
ITALIA
LUSSEMBURGO
OLANDA
PORTOGALLO
SPAGNA
BE
DK
FR
DE
GB
EL
IE
IT
LU
NL
PT
ES
CARATTERI CODICI
IVA DELLO STATO
9
8
11
9
9 o 11
8
8
11
8
12
9
9
6
COMUNITA' O TERRITORIO DELLA
COMUNITA' dal 1° GENNAIO 1995
• AUSTRIA
• FINLANDIA
• SVEZIA
LA STRUTTURA DEI CODICI IVA DEGLI OPERATORI INTRACOMUNITARI
APPARTENENTI AI NUOVI STATI MEMBRI E' LA SEGUENTE:
AUSTRIA - SIGLA AT SEGUITA DA UN CODICE DI 9 CARATTERI CHE
INIZIA SEMPRE CON LA LETTERA U E CHE E' COMPOSTO PER I
RIMANENTI 8 CARATTERI DA CIFRE
FINLANDIA - SIGLA FI SEGUITA DA UN NUMERO DI 8 CARATTERI
7
SVEZIA - SIGLA SE SEGUITA DA UN NUMERO DI 12 CARATTERI
COMUNITA O TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ
I NUOVI 10 PAESI ADERENTI ALL’UNIONE DAL 1° MAGGIO 2004
STATO
CODICE ISO
FORMATO NUMERO
PARTITA IVA
NUMERO
CARATTERI
CIPRO
CY
12345678X
9
REPUBBLICA
CECA
CZ
12345678 O
123456789 O
123456790
8, 9 O 10
ESTONIA
EE
123456789
9
LETTONIA
LV
12345678901
11
LITUANIA
LT
123456789 O
123456789012
9 O 12
MALTA
MT
123456778
8
POLONIA
PL
1234567890
10
SLOVENIA
SI
123456778
8
SLOVACCHIA
SK
12345677890
10
UNGHERIA
HU
12345678
8
NOTE
L’ULTIMO CARATTERE E’
ALFABETICO
8
TERRITORIO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
A PARTIRE DAL 1° DI
GENNAIO 1994 RILEVANO AI
FINI INTRA GLI SCAMBI DI
BENI (SOLO CESSIONI) CON
LA REPUBBLICA DI SAN
MARINO.
IL CODICE DEGLI
OPERATORI SAMMARINESI E'
COMPOSTO DAL PREFISSO
SM SEGUITO DA CINQUE
CIFRE (D.M. 24.12.93)
9
SOGGETTI OBBLIGATI A COMPILARE I
MODELLI DI RILEVAZIONE STATISTICA
• SONO TENUTI ALLA COMPILAZIONE:
– SOGGETTI PASSIVI ALL'IMPOSTA SUL VALORE
EFFETTUANO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
AGGIUNTO
CHE
– GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI ED ALTRE ORGANIZZAZIONI, NON SOGGETTI
PASSIVI ALL'IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO CHE EFFETTUANO
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE PER LE QUALI E' DOVUTA L'IMPOSTA IN
ITALIA (AMMONTARE SUPERIORE A L.16.000.000 O ESERCIZIO
DELL'OPZIONE PER IL PAGAMENTO IN ITALIA)
– RAPPRESENTANTI FISCALI DEI SOGGETTI SOPRA INDICATI
– TERZI
DELEGATI
PROCURA
DAI SOGGETTI OBBLIGATI MEDIANTE APPOSITA
10
SOGGETTI OBBLIGATI A COMPILARE I
MODELLI DI RILEVAZIONE STATISTICA
PERIODICITA' DEGLI ELENCHI DAL 1.1.2003
CESSIONE INTRACOMUNITARIA
PERIODICITÀ
LIMITI
TERMINE DI
ADEMPIMENTI
PRESENTAZIONE
Annuale
Trimestrale
Mensile
Fino a 40.000 €
Entro il 31 gennaio
dell’anno successivo
Compilazione della sola parte fiscale
da 40.000 € fino a 200.000€
Entro il mese successivo Compilazione della sola parte fiscale
a ciascun trimestre
oltre i 200.000 €
Entro il 20 del mese
successivo
Compilazione della parte fiscale e statistica
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
PERIODICITÀ
LIMITI
TERMINE DI
ADEMPIMENTI
PRESENTAZIONE
Annuale
Trimestrale
Mensile
fino 150.000 €
Entro il 31 gennaio
dell’anno successivo
Compilazione della sola parte fiscale
facoltativa fino a 150.000 €
Entro il mese successivo Compilazione della sola parte fiscale
a ciascun trimestre
oltre i 150.000 €
Entro il 20 del mese
successivo
Compilazione della parte fiscale e statistica
11
TERZI DELEGATI DAI SOGGETTI OBBLIGATI
MEDIANTE APPOSITA PROCURA
• I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE POSSONO
DELEGARE, MEDIANTE APPOSITA PROCURA, TERZI SOGGETTI
ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELENCHI
• IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA PER LA SOTTOSCRIZIONE
DEVE ESSERE COMUNICATO, DAL SOGGETTO OBBLIGATO AGLI
UFFICI DOGANALI, IN FORMA SCRITTA, CON AUTENTICAZIONE
DELLA SOTTOSCRIZIONE CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 20
DELLA L. 4 GENNAIO 1986, N.15. “OGGI, TALE PREVISIONE NON
PUO’ CHE ESSERE OVVIAMENTE INTESA ALLA LUCE DELLE
NORME DI SEMPLIFICAZIONE INTRODOTTE NELL’ORDINAMENTO
NAZIONALE AD OPERA DELLE C.D. LEGGI BASSANINI” (CFR
ANCHE FAC SIMILE DI DELEGA NELLA CIRC. 12 MARZO 1999 N.
60/D)
• LA COMUNICAZIONE DELLA DELEGA AGLI UFFICI INTERESSATI
NON E' RICHIESTA QUALORA LA DELEGA STESSA VENGA
CONFERITA A SPEDIZIONIERI DOGANALI ISCRITTI ALL'ALBO
PROFESSIONALE DA ALMENO TRE ANNI O AI CENTRI AUTORIZZATI
DI ASSISTENZA DOGANALE O CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA FISCALE
12
I MODELLI INTRA
• GLI
ELENCHI
DELLE
CESSIONI
E
DEGLI
ACQUISTI
INTRACOMUNITARI DI BENI VANNO REDATTI SU DUE MODELLI
DEFINITI DAL MINISTERO DELLE FINANZE – D.M. 27 OTTOBRE 2000
IL MODELLO PER LE CESSIONI (DI COLORE VERDE) E' COMPOSTO:
– FRONTESPIZIO (INTRA-1)
– ELENCO CESSIONI (INTRA-1-BIS)
– RETTIFICHE PERIODI PRECEDENTI (INTRA 1-TER)
• IL MODELLO PER GLI ACQUISTI (DI COLORE ROSSO) E' COMPOSTO:
– FRONTESPIZIO (INTRA-2)
– ELENCO ACQUISTI (INTRA 2-BIS)
– RETTIFICHE PERIODI PRECEDENTI (INTRA 2-TER)
• L'ART.6, C. 3, DEL DL N.16/1993 D.M. 27/10/00 ART. 1 C. 3, PREVEDE
CHE GLI ELENCHI POSSONO ESSERE COMPILATI ANCHE SU CARTA
BIANCA NON SPECIFICAMENTE PREDISPOSTA PURCHE' IL
CONTENUTO DEGLI ELENCHI SIA SOSTANZIALE IDENTICO ALLA
MODULISTICA
13
14
15
16
17
18
19
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE
GLI ELENCHI VANNO PRESENTATI AD UNO QUALSIASI DEGLI UFFICI DOGANALI
NELLA CIRCOSCRIZIONE COMPETENTE SUL TERRITORIO DOVE HA SEDE
L'IMPRESA.
– IN CASO DI DELEGA, LA COMPETENZA TERRITORIALE DELLA DOGANA E'
INDIVIDUATA DALLA SEDE DEL DELEGATO
– ELENCHI MENSILI VANNO PRESENTATI ENTRO IL 20 DEL MESE SUCCESSIVO AL
MESE DI RIFERIMENTO
– ELENCHI TRIMESTRALI VANNO PRESENTATI ENTRO IL MESE SUCCESSIVO AL
TRIMESTRE DI RIFERIMENTO
– ELENCHI ANNUALI VANNO PRESENTATI ENTRO IL MESE SUCCESSIVO ALL'ANNO
DI RIFERIMENTO
VI SONO MODALITA’ ALTERNATIVE DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEGLI
ELENCHI:
1. INVIO A MEZZO POSTA (TRAMITE RACCOMANDATA).
IN TAL CASO, AI FINI
DELL'OSSERVANZA DEI TERMINI, FA FEDE LA DATA DI TIMBRO POSTALE
2. PRESENTAZIONE
IN DOGANA DI SUPPORTI MAGNETICI (FLOPPY DISK
CONTENENTI INTRA 1 BIS E/O TER, 2 BIS E/O TER ) ACCOMPAGNATI DAI
FRONTESPIZIO (INTRA 1 E INTRA 2).
3. INVIARE GLI ELENCHI MEDIANTE PROCEDURE BASATE SULLO SCAMBIO
ELETTRONICO DEI DATI.
20
MODALITA' E TERMINI DI
PRESENTAZIONE
ARTICOLO 50, 6° E 7° COMMA, D.L. N. 331 DEL 1993
“6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi
delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui
all'articolo 6 del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
I soggetti indicati nell'articolo
38, comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalita` ed i termini di
cui al predetto articolo 6 del decreto legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo
degli acquisti intracomunitari.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o
spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il
corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con
riferimento al periodo nel corso del quale e` stata eseguita la consegna o
spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.”
21
MODELLI INTRA 1 – CESSIONI INTRACOMUNITARIE FRONTESPIZIO
Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo ("M" se mensile, "T" se trimestrale, "A" se annuale),
l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre di
riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita
casella il numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto.
Nel riquadro relativo al soggetto obbligato vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, i dati
anagrafici, utilizzando l'apposito spazio a seconda che si tratti di persona fisica ovvero soggetto diverso da
persona fisica, ed il domicilio fiscale.
Inoltre vanno barrate:
lla casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli
acquisti;
la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attività o hanno
variato il numero di partita IVA.
Se ricorre il caso, nel riquadro relativo al soggetto delegato vanno indicati i dati identificativi del soggetto
incaricato della compilazione e della presentazione dell'elenco.
Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco va indicato il numero totale delle pagine (solo per gli
elenchi presentati su supporto cartaceo) ed il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare
complessivo in euro delle operazioni, distintamente per le sezioni 1 e 2.
La compilazione del frontespizio è completata con la data e la firma del dichiarante.
22
MODELLI INTRA 1 - CESSIONI INTRACOMUNITARIE
1. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento e il numero di partita IVA del soggetto obbligato.
2. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano gli elenchi
riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:
a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che statici;
b) le colonne da 1 a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazioni triangolari), se le
operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali
c) le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.
3. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale devono compilare soltanto le colonne da 1
a 4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare)
4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare soltanto le colonne da 1 a
4 (la colonna 5 deve essere compilata solo nel caso di operazione triangolare (1)
5. Nel caso di righe di dettaglio compilate solo ai fini fiscali: codice di identificazione IVA dell'acquirente, natura della
transazione (se richiesto), nomenclatura combinata (se fornita)
6. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE STATISTICO IN
EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la frazione è inferiore a 0,5 euro, e
per eccesso se è uguale o superiore.
7. La quantità da indicare nelle colonne "MASSA NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondate all'unità .
8. La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero
progressivo della pagina nell'ambito della sezione 1.
23
MODELLI INTRA 1 - CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Numero progressivo (col. 1) Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 1.
Stato (col. 2) Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A)
Codice IVA (col. 3) Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente. Il numero di caratteri è variabile da
Stato a Stato (V. tabella A).
Ammontare delle operazioni in euro (col. 4) Indicare l'ammontare delle cessioni, espresso in euro,
conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. In calce alla colonna, indicare il
relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina
precedente.
Natura della transazione (col. 5) Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B),
tenendo presente che:
- nel caso di cui all'art. 4, comma 2, del decreto (operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto
obbligato è intervenuto in qualità di acquirente cedente) rilevabile ai soli fini fiscali, va utilizzato il codice
alfabetico riportato nella terza colonna della tabella.
- in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico riportato nella prima colonna.
Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello Stato membro 1, riceve un
ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire a un soggetto C, residente nello
Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente cedente) il quale, a sua
volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).
24
MODELLI INTRA 1 - CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Nomenclatura combinata (col. 6) Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della
tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce.
Massa netta (col.7) Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.
L'indicazione è facoltativa per le sottovoci della nomenclatura combinata elencate nell'allegato II del regolamento
(CE) n. 1901/2000. Unità supplementari (col. 8).
Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura supplementare prevista dalla
nomenclatura combinata della tariffa doganale.
Valore statistico in euro (col.9). La colonna va compilata: a) dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera a), del
decreto; b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul
valore aggiunto, non è stata compilata la colonna 4. I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in euro, il valore
statistico delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1901/2000.
Tale valore è stabilito sulla base dell'ammontare delle cessioni determinato ai sensi delle disposizioni in materia di
imposta sul valore aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in
caso di vendita. Esso deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo
di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano). Per le merci spedite a seguito di operazioni di perfezionamento su
ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore statistico è stabilito sulla base dell'importo totale
che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse. I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa
prevista, debbono indicare, in euro, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 2,
secondo e terzo comma, del regolamento (CE) n. 1901/2000. Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in
mancanza di esso, all'importo che sarebbe stato fatturato in caso di vendita. Per le merci spedite a seguito di
operazioni di perfezionamento su ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore da indicare
corrisponde all'importo totale che sarebbe stato fatturato in caso di vendita delle stesse.
25
MODELLI INTRA 1 - CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Condizioni di consegna (col. 10). Indicare il codice che individua il gruppo nel quale le condizioni di
consegna pattuite fra le parti interessate sono classificate, secondo lo standard adottato
congiuntamente dalla Camera di Commercio Internazionale e dalla Commissione Economica per
l'Europa delle Nazioni Unite (V. tabella D). La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 4,
comma 5, lettera a), del decreto.
Modo di trasporto (col. 11). Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'uscita
delle merci dall'Italia (V. tabella C). La colonna va compilata soltanto dai soggetti di cui all'art. 4, comma
5, lettera a), del decreto.
Paese di destinazione (col. 12). Indicare il codice ISO del Paese membro di destinazione delle merci (V.
tabella A).
Provincia di origine (col. 13). Indicare la sigla automobilistica della provincia di origine/produzione delle
merci. Se la provincia di origine/produzione non è nota, indicare la sigla automobilistica della provincia di
spedizione delle merci.
26
MODELLI INTRA 1 TER – RETTIFICHE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti dovute
a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, ovvero
dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi dell'Amministrazione
finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei
relativi verbali di accertamento.
2. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento dell'elenco che si sta compilando e il numero di
partita IVA del soggetto obbligato.
3. In caso di rettifica del numero di identificazione del fornitore (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura
combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:
- la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed
indicando il segno "-" nella colonna 7;
- la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno "+" nella colonna 7.
4. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le
variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato o codice
IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della transazione.
5. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione, concernenti
più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per ciascun
acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodi in cui le operazioni rettificate sono
state incluse negli elenchi riepilogativi.
6. La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del numero
27
progressivo della pagina nell'ambito della sezione 2.
MODELLI INTRA 1 TER – RETTIFICHE CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Numero progressivo (col. 1). Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.
Mese di riferimento (col. 2). Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di
riferimento; indicare zero negli altri casi.
Trimestre di riferimento (col. 3). Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo trimestre di
riferimento; indicare zero negli altri casi.
Anno (col. 4). Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.
Stato (col. 5). Indicare il codice ISO dello Stato membro dell'acquirente (V. tabella A).
Codice IVA (col.6). Indicare il codice di identificazione IVA dell'acquirente.
Segno (col.7). Indicare il segno "+" o il segno "-" nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in aumento o in
diminuzione.
Ammontare delle operazioni in euro (col.8). Indicare la variazione, in euro, dell'ammontare delle cessioni
comunicato in precedenza. In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle pagine
successive alla prima, il riporto totale dopo aver eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto totale della
pagina precedente.
Natura della transazione (col.9). Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B).
Nomenclatura combinata (col.10). Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della
tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.
Valore statistico in euro (col.11). Indicare la variazione, in euro, del valore statistico delle merci comunicato28
in
precedenza.
MODELLI INTRA 2 – ACQUISTI INTRACOMUNITARI FRONTESPIZIO
Nel primo riquadro vanno indicati il tipo di riepilogo ("M" se mensile, "T" se trimestrale facoltativo, "A" se
annuale), l'anno di riferimento e, nel caso di elenchi riepilogativi mensili o trimestrali, il mese o il trimestre
di riferimento. I soggetti che presentano gli elenchi su dischetto magnetico debbono riportare nell'apposita
casella 1 numero progressivo di riferimento attribuito all'elenco nel dischetto.
Nel riquadro relativo al soggetto obbligato vanno indicati: il codice fiscale, il numero di partita IVA, i dati
anagrafici, utilizzando l'apposito spazio a seconda che si tratti di persona fisica ovvero di soggetto diverso
da persona fisica, ed il domicilio fiscale.
Inoltre vanno barrate:
- la casella 1, dai soggetti che presentano per la prima volta gli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli
acquisti;
la casella 2, dai soggetti che, nel periodo cui si riferisce l'elenco, hanno cessato la propria attività o hanno
variato il numero di partita IVA.
Se ricorre il caso, nel riquadro relativo al soggetto delegato vanno indicati i dati identificativi del soggetto
incaricato della compilazione e della presentazione dell'elenco.
Nel riquadro relativo ai dati riassuntivi dell'elenco va indicato il numero totale delle pagine (solo per gli
elenchi presentati su supporto cartaceo) ed il numero complessivo delle righe di dettaglio e l'ammontare
complessivo in euro delle operazioni, distintamente per le sezioni 1 e 2.
La compilazione del frontespizio deve essere completata con la data e la firma del dichiarante.
29
MODELLI INTRA 2 BIS – ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Note generali.
1.Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento e il numero di partita IVA del
soggetto obbligato.
2. Fatto salvo quanto stabilito per la compilazione di ciascuna colonna, i soggetti che presentano
gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono compilare:
a) tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga dettaglio sia ai fini fiscali che
statistici;
b) le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione
triangolare), se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;
c) le colonne da 1 e da 6 ai 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.
3. I soggetti che presentano, in via facoltativa, gli elenchi riepilogativi con cadenza trimestrale
devono compilare soltanto le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel
caso di operazione triangolare).
4. I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza annuale devono compilare
soltanto le colonne da 1 a 5 (la colonna 6 deve essere compilata solo nel caso di operazione
triangolare).
30
MODELLI INTRA 2 BIS – ACQUISTI INTRACOMUNITARI
6. Gli importi da indicare nelle colonne "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO" e "VALORE
STATISTICO IN EURO" sono arrotondati all'euro. L'arrotondamento va effettuato per difetto, se la
frazione è inferiore a 0,5 euro, e per eccesso se è uguale o superiore.
7. Gli importi da indicare nelle colonne " "AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA", "MASSA
NETTA" e "UNITA' SUPPLEMENTARI" sono arrotondati all'unità.
8. La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del dichiarante e con l'identificazione
del numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 1.
31
MODELLI INTRA 2 BIS – ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Numero progressivo (col.1). Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione
Stato (col. 2). Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V. tabella A).
Codice IVA Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore. Il numero di caratteri è variabile da Stato a Stato (V.
tabella A).
Ammontare delle operazioni in euro (col. 4). Indicare l'ammontare degli acquisti, espresso in euro, conformemente
alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto. Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da
pagare in Italia non vanno comprese in detto ammontare. In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver
eseguito, nelle pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.
Ammontare delle operazioni in valuta (col. 5). Indicare l'ammontare degli acquisti, espresso nella valuta dello Stato
membro del fornitore. La colonna non va compilata se lo Stato membro del fornitore rientra fra quelli che hanno
adottato l'euro.
Natura della transazione (col. 6). Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella B),
tenendo presente che: - nel caso di cui all'art. 4, comma 2, del decreto (operazioni triangolari comunitarie in cui il
soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente - cedente), rilevabile ai soli fini fiscali, va utilizzato il codice
alfabetico riportato nella terza colonna della tabella - in tutti gli altri casi va sempre utilizzato il codice numerico
riportato nella prima colonna. Si ha un'operazione triangolare comunitaria quando un soggetto A, residente nello
Stato membro 1, riceve un ordine da un soggetto B, residente nello Stato membro 2, di merci da spedire ad un
soggetto C, residente nello Stato membro 3. Il soggetto A (fornitore) fattura le merci al soggetto B (acquirente cedente) il quale, a sua volta, fattura le merci al soggetto C (acquirente finale).
32
MODELLI INTRA 2 BIS – ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Nomenclatura combinata (col. 7). Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8 cifre) della tariffa
doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.
Massa netta (col. 8). Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci prive di tutti i loro imballaggi.
L'indicazione è facoltativa per le sottovoci della nomenclatura combinata elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n.
1901/2000.
Unità supplementari (col. 9). Se ricorre il caso, indicare la quantità della merce espressa nell'unità di misura
supplementare prevista dalla nomenclatura combinata della tariffa doganale.
Valore statico in euro (col. 10). La colonna va compilata: a) dai soggetti di cui all'art. 4, comma 5, lettera b), del decreto;
b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto,
non è stata compilata la colonna 4. I soggetti di cui alla lettera a) debbono indicare, in euro, il valore statistico delle
merci conformemente alle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) nn. 1901/2000. Tale valore è
stabilito sulla base dell'ammontare degli acquisti determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto o, in mancanza di esso, sulla base dell'importo fatturato o che sarebbe stato fatturato in caso di acquisto. Esso
deve comprendere le spese di consegna (trasporto, assicurazione, etc.) soltanto fino al luogo di entrata in Italia (valore
franco confine italiano). Le imposte sulla produzione e sui consumi pagate o da pagare in Italia non vanno incluse nel
valore delle merci ai fini statistici. Per le merci arrivate a seguito di operazioni di perfezionamento su ordinazione
(lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore statistico è stabilito sulla base dell'importo che sarebbe stato
fatturato in caso di acquisto delle stesse. I soggetti di cui alla lettera b), nell'ipotesi in essa prevista, debbono indicare, in
euro, il valore delle merci conformemente alle disposizioni dell'art. 24, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del
regolamento (CE) n. 1901/2000. Tale valore corrisponde all'importo fatturato o, in mancanza di esso, all'importo che
sarebbe stato fatturato in caso di acquisto. Per le merci arrivate a segno di operazioni di perfezionamento su
ordinazione (lavorazione, trasformazione, riparazione, etc.), il valore da indicare corrisponde all'importo totale che
sarebbe stato fatturato in caso di acquisto delle stesse.
33
MODELLI INTRA 2 TER – RETTIFICHE ACQUISTI INTRACOMUNITARI
1. Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche ai riepiloghi dei periodi precedenti
dovute a variazioni nell'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli
elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli uffici doganali o dagli altri organi
dell'Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto
indicato o stabilito nei relativi verbali di accertamento.
2. Nelle apposite caselle vanno indicati il periodo di riferimento dell'elenco che si sta compilando e il numero di
partita IVA del soggetto obbligato.
3. In caso di rettifica del numero di identificazione del fornitore (Stato e codice IVA), ovvero della nomenclatura
combinata, ovvero della natura della transazione occorre compilare due distinte righe dettaglio:
- la prima per annullare quanto dichiarato in precedenza riportando in tutte le colonne i dati già comunicati ed
indicando il segno "-" nella colonna 7;
- la seconda per inserire i dati corretti, indicando il segno "+" nella colonna 7.
4. In caso di rettifica dell'ammontare delle operazioni o del valore statistico, è invece sufficiente indicare le
variazioni in aumento od in diminuzione degli importi, dopo aver riportato il numero di identificazione (Stato o
codice IVA) e, nel caso di rettifiche di elenchi mensili, il codice della nomenclatura combinata e la natura della
transazione.
5. Le rettifiche dovute a variazioni dell'ammontare delle operazioni, sia in aumento che in diminuzione,
concernenti più periodi di riferimento, ancorché compresi in più anni, possono essere indicate globalmente per
ciascun acquirente e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all'ultimo periodi in cui le operazioni
rettificate sono state incluse negli elenchi riepilogativi.
34
MODELLI INTRA 2 TER – RETTIFICHE ACQUISTI INTRACOMUNITARI
6. La compilazione di ciascuna pagina è completata con la firma del dichiarante e con l'indicazione del
numero progressivo della pagina nell'ambito della sezione 2.
Numero progressivo (col. 1). Indicare il numero progressivo di riga nell'ambito della sezione 2.
Mese di riferimento (col. 2). Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo mensile, indicare il relativo mese di
riferimento; indicare zero negli altri casi.
Trimestre di riferimento (col. 3). Se il riepilogo da rettificare è un riepilogo trimestrale, indicare il relativo
trimestre di riferimento; indicare zero negli altri casi.
Anno (col.4). Indicare l'anno di riferimento del riepilogo da rettificare.
Stato (col.5). Indicare il codice ISO dello Stato membro del fornitore (V, tabella A).
Codice IVA (col.6). Indicare il codice di identificazione IVA del fornitore.
Segno (col.7). Indicare il segno "+" o il segno "-" nel caso di variazione contabile, rispettivamente, in
aumento o in diminuzione.
35
MODELLI INTRA 2 TER – RETTIFICHE ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Ammontare delle operazioni in euro (col.8). Indicare la variazione, in euro, dell'ammontare degli acquisti
comunicato in precedenza. In calce alla colonna, indicare il relativo totale dopo aver eseguito, nelle
pagine successive alla prima, il riporto del totale della pagina precedente.
Ammontare delle operazioni in valuta (col.9). Indicare, nella valuta dello Stato membro del fornitore, la
variazione dell'ammontare degli acquisti comunicato in precedenza.
Natura della transazione (col.10). Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (V. tabella
B).
Nomenclatura combinata (col.11). Indicare il codice delle merci secondo la nomenclatura combinata (8
cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l'elenco.
Valore statistico in euro (col.12). Indicare la variazione, in euro, del valore statistico
36
Tabella B
NATURA DELLA
TRANSAZIONE
DESCRIZIONE
CODICE
OPERAZIONI
TRIANGOLARI
1
Acquisto o vendita (compreso il baratto)
A
2
Restituzione o sostituzione di merci
B
3
Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità
Europea
C
4
Operazione in vista di una lavorazione per conto
terzi o di una riparazione
D
5
Operazione successiva ad una operazione per
conto terzi o ad una riparazione
E
6
Movimento di merci senza trasferimento di
proprietà (per noleggio, leasing operativo, ecc.)
F
7
Operazione a titolo di un programma comune di
difesa o di un altra programma intergovernativo di
fabbricazione coordinata
G
8
Fornitura. di materiali e macchinari nel quadro di
un contratto generale di costruzione o di genio
civile
H
9
Altre transazioni
I
37
Tabella C
MODI DI
TRASPORTO
CODICE
DESCRIZIONE
1
Trasporto marittimo
2
Trasporto ferroviario
3
Trasporto stradale
4
Trasporto aereo
5
Spedizioni postali
7
Installazioni fisse di trasporto
8
Trasporto per vie d'acqua
9
Propulsione propria
38
Tabella D
CONDIZIONI DI CONSEGNA
CODICE
INCOTERM
DESCRIZIONE
CODICE
GRUPPO
EXW
Franco fabbrica
E
FCA
FAS
F0B
Franco vettore
Franco lungo bordo
Franco a bordo
F
CFR
CIF
CPT
CIP
Coste e nolo
Costo, assicurazione, e nolo
Trasporto pagato fino a...
Trasporto e assicurazione pagati fino a..
C
DAF
DES
DEQ
DDU
DDP
Reso
Reso
Reso
Reso
Reso
D
alla frontiera
a bordo
sulla banchina
non sdoganato
sdoganato
39
I MODELLI INTRA
• LE SEMPLIFICAZIONI INTRODOTTE DAL DM 27 OTTOBRE 2000 CONFERMA LE
INNOVAZIONI APPORTATE DALL’ART. 1 DEL D.M. 4 FEBBRAIO 1998 E INOLTRE
STABILISCE CHE:
• NON DEVONO ESSERE COMPILATE
– MODELLO INTRA 1 BIS (PER IMPORTI UGUALI O INFERIORI A 4,3 MILIONI DI EURO)
» COLONNA 9 (VALORE STATISTICO IN EURO)
» COLONNA 10 (CONDIZIONI DI CONSEGNA)
» COLONNA 11 (MODO DI TRASPORTO)
– MODELLO INTRA 2 BIS (PER IMPORTI UGUALI O INFERIORI A 2,5 MILIONI DI EURO)
» COLONNA 10 (VALORE STATISTICO IN EURO)
» COLONNA 11 (CONDIZIONI DI CONSEGNA)
» COLONNA 12 (MODO DI TRASPORTO)
– MODELLI PRESENTATI CON CADENZA ANNUALE O TRIMESTRALE
» COLONNA 5 E SEGUENTI RELATIVE ALLE CESSIONI (MODELLO INTRA 1 BIS) DEROGA
PER LE OPERAZIONI IN TRIANGOLAZIONE
» COLONNA 6 E SEGUENTI RELATIVE AGLI ACQUISTI (MODELLO INTRA 2 BIS) DEROGA
PER LE OPERAZIONI IN TRIANGOLAZIONE
40
MODALITA' E TERMINI PER LA
COMPILAZIONE PER LE OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
I
SOGGETTI
CHE
EFFETTUANO
OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE DEVONO PRESENTARE AGLI UFFICI
DOGANALI GLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI
E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI REGISTRATI O
SOGGETTI A REGISTRAZIONE
IN CASO DI FATTURAZIONE ANTICIPATA O DI
PAGAMENTO ANTICIPATO DEL CORRISPETTIVO TOTALE
O PARZIALE, LE RELATIVE OPERAZIONI NON SONO
INDICATE
NEGLI
ELENCHI
RIEPILOGATIVI
CON
RIFERIMENTO
ALLA
DATA
DI
REGISTRAZIONE
DELL'OPERAZIONE, MA A QUELLA IN CUI E' STATA
ESEGUITA LA CONSEGNA O LA SPEDIZIONE DEI BENI
41
MODALITA' E TERMINI PER LA
COMPILAZIONE PER LE OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
I MOVIMENTI RELATIVI A BENI SPEDITI IN ALTRO STATO DELLA
COMUNITA’ ECONOMICA EUROPEA O DA QUESTI PROVENIENTI IN
BASE A:
– OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO
– MANIPOLAZIONI USUALI
OLTRE CHE OGGETTO DI RILEVAZIONE INTRA AI SOLI FINI STATISTICI
TALI OPERAZIONI DEVONO ESSERE ANNOTATE IN UN APPOSITO
REGISTRO TENUTO E CONSERVATO A NORMA DELL’ART 39 DEL DPR
633
NELLO STESSO REGISTRO DEVONO ESSERE ANNOTATE ANCHE LE
MOVIMENTAZIONE DI:
– BENI
UTILIZZATI COME STRUMENTALI PER L’ESECUZIONE DI
PRESTAZIONI
– BENI CHE SE IMPORTATI BENEFICEREBBERO DELL’AMMISSIONE
TEMPORANEA IN ESENZIONE DEI DAZI DOGANALI
QUEST’ULTIME MOVIMENTAZIONI
RILEVAZIONI AI FINI INTRA
NON
SONO
OGGETTO
DI
42
MODALITA' E TERMINI PER LA COMPILAZIONE PER
LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
OPERAZIONE
REGISTRO
INTRA
Acquisti e cessioni intracomunitarie artt. 38 e 41 del D.L. n 331/1993
NO
SI
Operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali artt. 38 co 5 lett. a e 41
co 3 del D.L. n 331/1993
SI
SI (1)(2)
Beni oggetto di prestazioni di servizi comunitari art. 40 co 4 bis del D.L. n
331/1993
SI
SI (1)
Prestazioni di servizi comunitarie (intermediazione agenzia trasporto e
accessorie al trasporto) art. 40 co 5, 6, 7 e 8 del D.L. n 331/1993
NO
NO
Beni utilizzati come strumentali nelle prestazioni di servizi artt. 38 co 5 lett. a
e 41 co 3 del D.L. n 331/1993
SI
NO
Beni che se importati beneficerebbero della ammissione temporanea in
esenzione totale dei dazi doganali artt. 38 co 5 lett. a e 41 co 3 del D.L. n
331/1993
SI
NO
Acquisti e cessioni di beni usati D.L. n. 41/1995
NO
SI
Cessioni con operatori sammarinesi D.M. 24/12/93
NO
SI (3) (4)
Installazione di beni del territorio dello Stato da parte di fornitore operatore UE
NO
SI (1)
(1) solo per la parte statistica (per i contribuenti mensili)
(2) in presenza di un contratto di cessione o di acquisto, caratterizzato da una movimentazione di beni di scarso valore inviati
dall’acquirente/committente perché il cedente prestatore li utilizzi nella fase di adattamento, assiemaggio assemblaggio o
montaggio per la realizzazione del prodotto finito fornito dall’acquirente committente (parte fiscale/statistica per i contribuenti
mensili) (parte fiscale per i contribuenti trimestrali e annuali)
(3) solo se vengono già effettuate cessioni intracomunitarie
(4) solo per la parte fiscale
43
RETTIFICHE A SEGUITO DI VARIAZIONI
DELL'IMPONIBILE DELLE OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
CESSIONI DI BENI:
– VARIAZIONI IN AUMENTO
NEL PERIODO - INTEGRA LA PRECEDENTE OPERAZIONE (INTRA 1 BIS)
OLTRE IL PERIODO - NOTA DI VARIAZIONE (INTRA 1 TER)
SE TRATTASI DI VARIAZIONE IMPONIBILE IN AUMENTO, LA CORRISPONDENTE
RETTIFICA DOVRA' ESSERE OPERATA OLTRE CHE AI FINI FISCALI ANCHE AI FINI
STATISTICI (SOLO PER I MENSILI)
– PER VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
NEL PERIODO - INTEGRA LA PRECEDENTE OPERAZIONE (INTRA 1 BIS)
OLTRE IL PERIODO - NOTA DI VARIAZIONE (INTRA 1 TER)
SE LA RETTIFICA VIENE OPERATA AI FINI FISCALI DEVE RISULTARE ANCHE LA
VARIAZIONE STATISTICA (SOLO PER I MENSILI)
SE IN ESECUZIONE DELLA VARIAZIONE I BENI SONO IN TUTTO O IN PARTE
RESTITUITI AL CEDENTE NEL TERRITORIO DELLO STATO, IL MODELLO (INTRA 1
TER) DOVRA' ESSERE COMPILATO AGLI EFFETTI STATISTICI ANCHE SE LA
VARIAZIONE NON E' OPERATA AI FINI FISCALI (CODICE 2 DELLA TAB. B - NATURA
DELLA TRANSAZIONE)
44
RETTIFICHE A SEGUITO DI VARIAZIONI
DELL'IMPONIBILE DELLE OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
I BENI SONO RESTITUITI AL CEDENTE CHE VENGONO
CEDUTI A DIVERSO SOGGETTO COMUNITARIO:
CONSEGNA DEI BENI NELLO STESSO STATO MEMBRO IN
CUI GIA' SI TROVANO, RETTIFICA AI SOLI EFFETTI
FISCALI DELL'OPERAZIONE ORIGINARIA TRAMITE IL
MOD. INTRA 1 TER, E COMPILAZIONE DI NUOVO MOD.
INTRA 1 BIS PER LA SUCCESSIVA CESSIONE
CONSEGNA DEI BENI IN DIVERSO STATO MEMBRO,
RETTIFICA AGLI EFFETTI FISCALI E STATISTICI
DELL'OPERAZIONE ORIGINARIA TRAMITE IL MOD. INTRA
1 TER, E LA COMPILAZIONE DI UN NUOVO MODELLO
INTRA 1 BIS
45
RETTIFICHE A SEGUITO DI VARIAZIONI
DELL'IMPONIBILE DELLE OPERAZIONI
INTRACOMUNITARIE
ACQUISTI DI BENI:
VARIAZIONI IN AUMENTO
NEL PERIODO - INTEGRA LA PRECEDENTE OPERAZIONE (INTRA 2 BIS)
OLTRE IL PERIODO - NOTA DI VARIAZIONE (INTRA 2 TER)
LA RETTIFICA DOVRA' ESSERE OPERATA OLTRE CHE AI FINI FISCALI
ANCHE AI FINI STATISTICI (SOLO PER I MENSILI)
PER VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
NEL PERIODO - INTEGRA LA PRECEDENTE OPERAZIONE (INTRA 2 BIS)
OLTRE IL PERIODO - NOTA DI VARIAZIONE (INTRA 2 TER)
SE LA RETTIFICA VIENE OPERATA AI FINI FISCALI DEVE RISULTARE
ANCHE LA VARIAZIONE STATISTICA (SOLO PER I MENSILI)
SE IN ESECUZIONE DELLA VARIAZIONE I BENI SONO IN TUTTO O IN
PARTE RESTITUITI AL CEDENTE IN ALTRO STATO MEMBRO IL MODELLO
INTRA 2 TER DOVRA' ESSERE COMPILATO AI SOLI FINI STATISTICI,
ANCHE SE LA LA VARIAZIONE NON HA ASSUNTO RILEVANZA FISCALE
46
CASI PARTICOLARI
• ACQUISTO DI BENI USATI
(OGGETTO DI RILEVAZIONE SOLO AI FINI
STATISTICI SE ASSOGGETTATI NELLO STATO MEMBRO DI PROVENIENZA AL
REGIME DEL MARGINE)
• CAMPIONI OMAGGIO E BENI CEDUTI GRATUITAMENTE
(NON SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE)
• SOSTITUZIONE DI BENI IN GARANZIA
(NON SONO OGGETTO DI
RILEVAZIONE)
• BENI IN RIPARAZIONE
(SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE SOLO AI
FINI
STATISTICI, NON SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE SE LA
PRESTAZIONE E' A TITOLO GRATUITO)
• ACQUISTI EFFETTUATI DA ENTI NON SOGGETTI AD IVA
(SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE AI SOLI FINI STATISTICI , SOLO SE GLI
ACQUISTI INTRACOMUNITARI SI CONSIDERANO EFFETTUATI NELLO STATO)
• GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI IN ABBONAMENTO
( SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE NEL PERIODO
DELLE RELATIVE FATTURE)
DI REGISTRAZIONE
47
CASI PARTICOLARI
• BENI INVIATI PER FIERE, MOSTRE E TENTATA VENDITA
(SONO OGGETTO DI
RILEVAZIONE SOLO IN CASO DI CESSIONE)
• SOFTWARE (SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE SOLO I SOFTWARE STANDARIZZATI)
• STAMPI (NON SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE SE NON DISTINTAMENTE INDICATI
IN
FATTURA , SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE, AI SOLI FINI FISCALI, SE AUTONOMAMENTE
ADDEBITATI IN FATTURA, AGLI EFFETTI STATISTICI IL VALORE VA PROPORZIONALMENTE
AGGIUNTO ALLE SINGOLE FORNITURE)
• MANCANZA DEL NUMERO IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO D'IMPOSTA
DI ALTRO STATO MEMBRO (LE OPERAZIONI SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE
INDICANDO ALLA COLONNA 2 IL CODICE ISO E A COLONNA 3 DEGLI ZERO AL POSTO DEL
CODICE IVA)
• SOCIETA' FUSE O INCORPORATE
(I MODELLI RETTIFICATIVI DEGLI ELENCHI
RIEPILOGATIVI DOVRANNO ESSERE PRESENTATI DALLA SOCIETA' INCORPORANTE O
RISULTANTE DALLA FUSIONE. IN CASO DI ERRORI MATERIALI O DI CALCOLO NELLA
COMPILAZIONE DELL'ELENCO I MODELLI DEVONO ESSERE PRESENTATI A NOME DELLE
SINGOLE SOCIETA' FUSE O INCORPORATE E SOTTOSCRITTI, DALLA SOCIETA' CHE
RISULTA DALLA FUSIONE O DALLA INCORPORANTE).
• PROVVISTE E DOTAZIONI DI BORDO(NON SONO OGGETTO DI RILEVAZIONE)
48
SANZIONI AI FINI FISCALI
MANCATA PRESENTAZIONE MODELLO
• SANZIONE da Euro 516,46 ad Euro 1032,91 a modello ridotta alla metà in caso di presentazione nel
termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici
• RAVVEDIMENTO Se il modello viene presentato spontaneamente entro 90 giorni dalla scadenza viene
applicata la sanzione pari ad 1/8 del minimo Euro 64,56
• RAVVEDIMENTO Se il modello viene presentato decorsi 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine per la
presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno la sanzione è ridotta ad 1/5 del minimo Euro 103.29
ERRORI E/O INESATTEZZE NEL MODELLO
• SANZIONE da Euro 516.46 ad Euro 1032.91 la sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti
vengono integrati o corretti spontaneamente o a seguito di richiesta (art. 11, c. 4, D.Lgs 471/97)
49
SANZIONI AI FINI STATISTICI
• LA PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI DI TIPO STATISTICO
PREVEDE CHE IN FASE DI CONTROLLO L’ORGANO PROCEDENTE PROVVEDA ALLA
CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN BASE ALLE MODALITÀ INDICATE NEGLI ARTT. 13 E
SEGUENTI DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689.
IN PARTICOLARE, È PREVISTO CHE I
VERIFICATORI IN CASO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA RILASCINO PROCESSO VERBALE DI
CONSTATAZIONE (P.V.C.) AL SOGGETTO ACCERTATO.
SE NON È AVVENUTA LA
CONTESTAZIONE IMMEDIATA LA NOTIFICAZIONE DEVE AVVENIRE NEI 90 GIORNI SUCCESSIVI.
IL PROCESSO VERBALE IN ORIGINALE DEVE, IN OGNI CASO, ESSERE INVIATO ALL’ISTITUTO
NAZIONALE DI STATISTICA E AGLI ALTRI UFFICI INTERESSATI.
• SE NEI 60 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI CONTESTAZIONE O, SE QUESTA NON VI È STATA,
ALLA DATA DI NOTIFICAZIONE, NON SIA AVVENUTO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLA
SANZIONE IRROGATA, COSÌ COME PREVISTO DALL’ART. 16 DELLA L. N. 689 DEL 1981, L’ISTAT
PROVVEDE AD INVIARE MOTIVATO RAPPORTO IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE AL PREFETTO.
• DA PARTE SUA IL CONTRIBUENTE, NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI ALLA CONTESTAZIONE O ALLA
NOTIFICAZIONE, PUÒ PRESENTARE AL PREFETTO SCRITTI DIFENSIVI E O RICHIESTA DI
AUDIZIONE.
SENTITO L’INTERESSATO IL PREFETTO DISPONE L’ARCHIVIAZIONE
INFORMANDONE L’ISTAT OVVERO CONFERMA L’ORDINANZA INGIUNZIONE.
• IN QUESTO SECONDO CASO IL CONTRIBUENTE PUÒ FARE OPPOSIZIONE DAVANTI AL PRETORE
(ARTT. 22 E SEGUENTI L N. 689 DEL 1981)
50
SANZIONI AI FINI STATISTICI
LE SANZIONI SONO DETERMINATE DALL’ART.11 CO 1 LETT. A E B D.LGS 322/89
OMISSIONE, IRREGOLARITÀ O INESATTEZZA DI DATI
• per le persone fisiche da 206 Euro a 2.065 Euro
• per le società e gli enti e da 516 Euro a 5.164 Euro
• la sanzione è ridotta alla metà se il contribuente ottempera alle richiesta di integrazione dell’ufficio
(art.34 co 3 DL 41/95)
PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA
• per le persone fisiche 41 Euro
• per le società e gli enti 103 Euro
DATI MANCANTI O INESATTI PRIVI DI RILEVANZA E NON IMPUTABILI AL CONTRIBUENTE, SE
INTEGRATI O CORRETI SPONTANEAMENTE A SEGUITO DI RIRICHESTA DELL’UFFICIO
• nessuna sanzione
RETTIFICA SPONTANEA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI
• nessuna sanzione
51
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