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Diapositiva 1 - Istituto Comprensivo Statale
ANIEF BENEVENTO SEMINARIO 05 setTembre 2014 IC O. FRAGNITO SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) Avvocato Sonia Izzo Consulente Legale Anief BREVI CONSIDERAZIONI DI METODO L’informazione e la formazione vanno vissute come un potere e non un passivo dovere/onere Costruiamo gli strumenti per decodificare gli eventi 3. Anche i provvedimenti più astratti, le decisioni più lontane da noi che sembrano non toccarci, in realtà costituiscono un microsistema che interferisce inevitabilmente con il nostro (BRONFENBRENNER) 1. 2. L’APPROCCIO ECOLOGICO E’ FONDAMENTALE PER COMPRENDERE E TRARRE BENEFICI DALLA LEGISLAZIONE SCOLASTICA LA CONOSCENZA DEL MACROSISTEMA E’ INDISPENSABILE PER POTER CODIFICARE IL NOSTRO SISTEMA ED AGIRE PER LA TUTELA DEI NOSTRI DIRITTI LA LEGISLAZIONE SCOLASTICA TRA NORMATIVA E GIURISPRUDENZA FOCUS: 1. 2. 3. 4. 5. Privatizzazione E dimensionamento Stabilizzazione E TUTELA CONTRATTI a tempo determinato ricostruzione carriera Congelamento primo gradone, blocco SCATTI e contratti AGGIORNAMENTI LA PRIVATIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO Fonti normative TRATTATO U.E. 07.02.1992 (C.D. TRATTATO DI MAASTRICHT) INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA il principio di sussidiarietà é la direttrice fondamentale che guida il processo di formazione dell'Unione Europea. È un principio regolatore secondo il quale se l’ente che sta "più in basso" è capace di fare bene qualcosa, l'ente che sta "più in alto" deve lasciargli questo compito, eventualmente sostenendone anche l'azione Fonti normative Decreto legislativo 29/93: avvio del processo di privatizzazione P.I. integrare gradualmente (ARMONIZZAZIONE) la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato DA FONTE UNILATERALE PUBBLICISTICA (“concessione” del contratto) SI PASSA alla “stipulazione “ del contratto secondo UNA FONTE PRIVATISTICA (CODICE CIVILE) ED ALLA CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AFFIDATO AD UNA DISCIPLINA BILATERALE (CCNL) N.B. E’ GIA’ IN QUESTO DECRETO CHE SI PARLA DI EFFICIENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO LEGGE 59/97 (BASSANINI) APPLICAZIONE ITALIANA DEL PRINCIPIO SUSSIDIARIETA’ All’interno di un processo generalizzato di profonda riforma dello stato, con decentramento di funzioni amministrative, introduce il concetto di autonomia scolastica -) art. 21 PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE DELEGA 59/97 DPR 233/98: REGOLAMENTO PER DIMENSIONAMENTO OTTIMALE D. LGS. 59/98: DISCIPLINA QUALIFICA DIRIGENZIALE AI CAPI DI ISTITUTO DPR 275/99: AUTONOMIA DIDATTICA E CURRICOLO (ART. 2 prescrive popolazione consolidata e stabile per almeno 5 anni compresa tra i 500 e i 900 ALUNNI PER acquisire e MANTENERE PERSONALITA’ GIURIDICA); Legge costituzionale n. 3/2001 riformulazione artt. 117 e 118 della costituzione In particolare, art. 117 costituzionalizza l’autonomia scolastica e definisce un nuovo criterio di ripartizione stato-regioni IL NUOVO ARTICOLO 117 COERENTE CON LA NUOVA IMPOSTAZIONE FONDATA SUL DECENTRAMENTO E Diretta conseguenza del riconoscimento costituzionale dell’autonomia scolastica e’ che allo stato resta la competenza esclusiva soltanto per le norme generali sull’istruzione e per determinare i livelli essenziali delle prestazioni ATTENZIONE: QUESTA NORMA APPARENTEMENTE LONTANA GENERICA ED ASTRATTA HA MOLTEPLICI PIANI DI INTERFERENZA CON LA nostra realta’ attuale ( Vedasi DIMENSIONAMENTO) recepimento della salvaguardia dell’autonomia scolastica Nel nuovo quadro costituzionale di grande rilieVo è il terzo comma dell’articolo 117 CHE attribuisce alla legislazione concorrente la materia dell’istruzione “salVa l’autonomia delle istituzioni scolastiche”. CONSEGUENZA: sono sottratte alla competenza dei soggetti istituzionali della Repubblica tutte le competenze che le disposizioni in materia di autonomia riservano Alle istituzioni scolastiche alle regioni spetta, poi, una competenza esclusiva residuale estesa a tuTte le materie che non rientrano nella competenza esclusiva o concorrente INCERTEZZE INTERPRETATIVE Attenzione: ci sono e ci sono state incertezze interpretative sui limiti delle competenze di stato e regioni Queste incertezze si riverberano sulla nostra quotidianità -) vedasi la mancata convocazione della conferenza stato regioni per il mutamento dei parametri per l’autonomia delle scuole che ha condotto ai recenti dimensionamenti (!) EFFETTI della privatizzazione MARGINALIZZAZIONE DELLA LEGGE E PERVASIVITA’ DELLA CONTRATTUALIZZAZIONE Impiegatizzazione del docente; Passaggio da regime di TFS a regime di TFR TFS E TFR: cosa sono Sono somme corrisposte alla fine del percorso lavorativo e calcolate sulla base delle trattenute operate sullo stipendio percepito in costanza di rapporto TFS E TFR: sistemi di calcolo dipendenti del settore pubblico: Sono in regime di TFS, che Prevede un accantonamento pari al 9,60% decurtato sulla mensilità’, di cui il 7,10% e’ Versato dal datore di laVoro ed il restante 2,5% (calcolato sull’80% della retribuzione imponibile in busta paga, per cui, di fatto, e’ il 2% dell’intera retribuzione) a carico del lavoratore. Questo sistema prevede una trattenuta a carico del lavoratore dipendenti del settore privato: Si applica loro la disciplina del Tfr ex art. 2120 c.c. che prevede un accantonamento mensile pari al 6,91%, calcolato sull’intera retribuzione. Questa somma e’ interamente a carico del datore di lavoro. Per cui non ci sono trattenute a carico del lavoratore Passaggio da TFS a TFR D.P.C.M. 20.12.99 (in vigore dal 15.5.2000): – – – ART. 1 COMMA 2 : regolamenta modalità di esercizio dell’opzione di transito da tfs a tfr E PREVEDE L’ABOLIZIONE DELLA TRATTENUTA DEL 2,5%; ART. 1 COMMA 3: PREVEDE LA RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEL 2,5% ED UN CONTESTUALE RECUPERO FIGURATIVO ART. 1 COMMA 4: Prevede che Ai dipendenti assunti dal 16.5.2000 si applicHI il sistema di calcolo del tfr disparita’ Si applica il sistema di calcolo del tfr,che non prevede il contributo del lavoratore, ma continua ad essere applicata la trattenuta del 2,5% IN SINTESI i dipendenti pubblici avevano diritto ad essere equiparati a quelli del settore privato e non pagare alcuna quota a loro carico Gli enti hanno continuato ad addebitare in busta paga un 2,5%, che risale al vecchio sistema di calcolo del TFS, creando una sorta di sistema di calcolo ibrido e determinando una ingiustificata disparità di trattamento ed una liquidazione meno favorevole rispetto al tfs Per 2.000 euro mensili lordi si tratta di 40 euro mensili trattenuti indebitamente per circa 22 mesi: una cifra molto vicina ai 1.000 euro UN VERO E PROPRIO FINANZIAMENTO FORZOSO DELLO STATO A CARICO DEL LAVORATORE PUBBLICO TAR CALABRIA, sent. n. 53/2012 ha RICONOSCIUTO LA FONDATEZZA DELLA RICHIESTA DI ALCUNI DIPENDENTI ed ha sancito la totale incompatibilità tra il sistema preVisto dall’art. 2120 c.c. ed il sistema di calcolo previgente, CON l’obbligo per le p.a. coinVolte di RESTITUIRE LE SOMME TRATTENUTE DAL GENNAIO 2011 MEF nella primavera 2013 ha modificato nei cedolini ( vedasi cedolini aprile 2013) la motivazione della riscossione del 2,5%: non più contributo obbligatorio “per la costituzione del tfr “OPERA DI preVidenza” ma trattenuta compensativa a garanzia della parità di trattamento retributivo tra nuoVi e Vecchi assunti ai sensi dell’art. 1, comma 3 del d.p.c.m. ’99 I giudici non accolgono questa giustificazione e’ Vero che il tfr ha un lordo stipendiale superiore al tfs ma non c’e’ alcuna necessita’ di eQuiparare perche’ la parita’ di trattamento si Vede anche nel futuro e chi e’ in tfs, aVendo Versato di piu’, aVra’ una liQuidazione maggiore Il dipendente neoassunto direttamente in regime di tfr aVra’ una liQuidazione inferiore a chi e’ in regime di tfs non c’e’ alcuna ragione compensatiVa! c’e’ un principio di parita’ di trattamento FASULLO DIETRO AL QUALE SI NASCONDO UN VERO E PROPRIO PRELIEVO FORZOSO ED INGIUSTIFICATO INPS CON IL MESSAGGIO N. 10065 ritiene che l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, d.l. 78/2010, DETERMINANDO UNA reviviscenza DELLA NORMATIVA PREVIGENTE, RENDA DOVUTO IL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE In ogni caso, comunque la si voglia giustificare, tale trattenuta non è stata compensata o recuperata come incremento figurativo a livello previdenziale come previsto dal d.p.c.m. e, pertanto, resta ancora illegittima VITTORIA ANIEF SENTENZA 14 NOVEMBRE 2013 TRIBUNALE DI ROMA Secondo il Giudice la decurtazione del 2,5% è illegittima per i dipendenti ASSUNTI DAL 15.05.2000 IN POI passati in regime di TFR e, poiché non è stata recuperata COME CORRISPONDENTE INCREMENTO FIGURATIVO AI FINI PREVIDENZIALI, essa va restituita, oltre agli accessori interessi di legge AZIONE PER RECUPERARE IL 2,5% DI OGNI ANNO NEGLI ULTIMI 10 ANNI ED INTERRUZIONE DELLA TRATTENUTA TUTTORA IN CORSO anief sta gia’ chiedendo: 1. la restituzione delle trattenute degli ultimi dieci anni; 2. nonché il versamento figurativo per coloro che sono stati assunti PRIMA DEL 6 MAGGIO 2000 (TFS); PER IL PERSONALE PRECARIO E IMMESSO IN RUOLO DOPO IL 6.05.2000, (CON/SENZA PRE-RUOLO) E COLORO CHE ABBIANO OPTATO PER PASSAGGIO DA TFS A TFR la prescrizione è decennale perche’ la TRATTENUTA CONFIGURA UN VERO E PROPRIO INDEBITO EX ART. 2033 C.C. e’ importante compilare una diffida perche’ OCCORRE INTERROMPERE LA PRESCRIZIONE si puo’ chiedere : l’interruzione della TRATTENUTA; LA RESTITUZIONE DELLE SOMME indebitamente preleVate; l’accredito figuratiVo DI TUTTO IL TFR( IMPORTANTE PER BASE CALCOLO DEL TFR E DELLA PENSIONE); PER TREDICI ANNI, NESSUN SINDACATO HA MAI aVVertito i laVoratori dell’illegittimita’ della TRATTENUTA. la trattenuta e’ indicata in busta paga con la Voce:”OPERA DI PREVIDENZA” E’ IMPORTANTE ATTIVARSI PER REPERIRE LE VECCHIE BUSTE PAGA ED I CUD DEGLI ANNI PREGRESSI CHE OCCORRONO E CHIEDERE UNA CONSULENZA PER VERIFICARE L’ENTITA’ DEL PROPRIO CREDITO ENAM: ALTRA TRATTENUTA ILLEGITTIMA 300 mila persone che pagano un contributo ormai ingiustificato Non ne parla ormai più nessuno, come se tutti si fossero rassegnati ad accettare come definitiva e permanente la ritenuta che grava ogni mese, tredicesima compresa, sullo stipendio. la ritenuta è Quell’ex-Enam (Ente nazionale di Assistenza Magistrale) un ente soppresso dall’art. 7 della legge 30 luglio 2010, n. 122, le cui funzioni, nonche’ risorse umane, finanziarie e strumentali sono state trasferite all’ex inpdap, oggi incorporato nell’inps. Interessati dalla trattenuta docenti con contratto a tempo indeterminato della scuola dell’infanzia e primaria statale, per i quali la ritenuta mensile si attesta mediamente sui 14 euro, pari ad euro 183,00 all’anno dirigenti scolastici provenienti dal ruolo degli ex direttori didattici, per i quali la ritenuta mensile e’ di circa 30 euro, per un importo annuo di 390,00 euro l’inps incassa ogni anno Quasi 55 milioni: un regalo insperato che sembra destinato a confermarsi per altri anni ancora Il dimensionamento scolastico FONTI DPR 233/98: regolamento che individua criteri per essere scuola autonoma, cioè dai 500 ai 900 alunni, con deroghe alle scuole montane e piccole isole Legge 3/2001: scuole sono organi costituzionali come le università Legge 296/2006: prima finanziaria Prodi Legge 244/2007: seconda finanziaria prodi, l’organico di sostegno doVeVa aVere un tetto perché non c’erano soldi. Legge 133/2008: art.63 prevedeva la riduzione di 1/3 degli ata in 3 anni DPR 81 e 83/2009: innalza il rapporto docente alunno di 0,8 DPR 85 E 87/2010: riduzione di 4 ore scuola media, 4-6 ore superiori, da 36 a 32 i tecnici-professionali, da 32 a 27 i licei Legge 111/2011: modifica i criteri dell’autonomia scolastica che è materia concorrente Stato-Regioni, innalza a 1000 alunni il numero minimo per scuola primaria, infanzia e media. Si forzano le unioni per creare istituti comprensivi Sentenza Corte Costituzionale 147/12 dichiara l'illegittimità costituzionale dell’art. 19, co. 4 della legge 111/2011 Finalità del dimensionamento scolastico l'art. 1 dpr 233/88 rubricato “finalità” stabilisce che: “il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia di dare stabilità nel tempo alle stesse istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate sul territorio. logica: una scuola piu’ grande potesse rivestire un potere negoziale nei confronti degli enti locali e di offerta formativa maggiore Parametri del dimensionamento il comma 2 dpr 233/98 recita” per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni. tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali” Il comma 3 dpr 233/98 prevede eccezioni per le piccole isole, comunita’ montane, zone con specificità tecniche o linguistiche-) riduzione fino a 300 alunni Il Comma 5 dpr 233/98: Qualora le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità territoriale. Legge 111/2011 di conversione del D.L. N. 98 DEL 2011 Senza convocare la conferenza stato-regioni, in soli tre giorni si approva una legge che modifica i parametri quantitativi fissati nel dpr 233, al fine di raggiungere obiettivi di razionalizzazione e dare autonomia alle scuole ART. 19, COMMA 4, legge 11/2011: “PER GARANTIRE UN PROCESSO DI CONTINUITÀ DIDATTICA NELL’AMBITO DELLO STESSO CICLO DI ISTRUZIONE, A DECORRERE DALL’ANNO SCOLASTICO 2011-2012 LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SONO AGGREGATE IN ISTITUTI COMPRENSIVI, CON LA CONSEGUENTE SOPPRESSIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME COSTITUITE SEPARATAMENTE DA DIREZIONI DIDATTICHE E SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO GLI ISTITUTI COMPRESIVI PER ACQUISIRE L’AUTONOMIA DEVONO ESSERE COSTITUITI CON ALMENO 1.000 ALUNNI, RIDOTTI A 500 PER LE ISTITUZIONI SITE NELLE PICCOLE ISOLE, NEI COMUNI MONTANI, NELLE AREE GEOGRAFICHE CARATTERIZZATE DA SPECIFICITÀ LINGUISTICHE”. ART. 19, COMMA 5: “ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME COSTITUITE CON UN NUMERO DI ALUNNI INFERIORE A 600 UNITÀ, RIDOTTO FINO A 400 PER LE ISTITUZIONI SITE NELLE PICCOLE ISOLE, NEI COMUNI MONTANI, NELLE AREE GEOGRAFICHE CARATTERIZZATE DA SPECIFICITÀ LINGUISTICHE, NON POSSONO ESSERE ASSEGNATI DIRIGENTI SCOLASTICI CON INCARICO A TEMPO INDETERMINATO. LE STESSE SONO CONFERITE IN REGGENZA A DIRIGENTI SCOLASTICI CON INCARICO SU ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME». conseguenze tagli alla dirigenza scolastica: – – In 1700 scuole del primo ciclo di istruzione; In 300 scuole del secondo ciclo di istruzione. Da 12.000 scuole autonome nel 2011 si e’ passati ad 8000 scuole autonome nel 2012: – – perdita di 2000 posti tra dirigenti e dsga; Moltissimi docenti perdenti posto in seguito agli accorpamenti le regioni presentano ricorsi Con sette diversi ricorsi le Regioni Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Puglia, Basilicata e la Regione siciliana hanno proposto questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Corte costituzionale, Sentenza n. 147/2012 “(…) è indubbio che la disposizione in esame incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010 e n. 92 del 2011), non può ricondursi nell’ambito delle norme generali sull’istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relatiVa all’istruzione. la sentenza n. 200 del 2009 rileva, in proposito, che «il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche» è «ambito di competenza concorrente. allo Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali, e la norma in questione non può esserne espressione”. DISARMONIE TRA FINALITÀ DICHIARATE E REALI l’art. 19, comma 4, infatti, pur richiamandosi ad una finalità di «continuità didattica in realtà non dispone sulla didattica(…). l’aggregazione negli istituti comprensiVi, unitamente alla fissazione della soglia rigida di 1.000 alunni, conduce al risultato di ridurre le strutture amministrative scolastiche ed il personale operante all’interno delle medesime, con evidenti obiettivi di risparmio in tal modo, essa si risolve in un intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale. La corte ha, pertanto, ritenuto incostituzionale l’art 19 comma 4 del d.l. 98/2011, poi legge 111/2011, per Violazione dell’art. 117, terzo comma, DELLA CARTA costituzionALE, essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente Purtroppo tale sentenza non riceve ancora applicazione, le regioni non si sono adeguate. una delle prime a farlo e’ stata la regione Sardegna. Occorre capire se ci sono le coperture per farlo conseguenze DALLA SENTENZA DELLA CONSULTA discende l’illegittimita’ di ogni atto EMANATO SULLA BASE DELLA NORMA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE IN PARTICOLARE, DERIVA LA illegittimita’ sia del d.m. 55/20123, che collocaVa i dirigenti in mobilita’ COATTA, SIA DELLA CIRCOLARE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI ATA DEL 18/07/2012 - - - IMPORTANTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 110 del gennaio 2013, con la Quale e’ stato riaffermato che: TUTTI GLI ATTI EMANATI IN NOME DI UNA NORMA DI LEGGE DICHIARATA INCOSTITUZIONALE PERDONO LA LORO Validita’ ED EFFICACIA DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA TUTTI GLI INTERESSATI POSSONO RIVENDICARE LA DIFESA DEI PROPRI DIRITTI SOGGETTIVI LESI dall’adozione DI NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI ANNULLATa LA CREAZIONE DI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI CASTROVILLARI PER l’a.A. 2012-2013 E LA SOPPRESSIONE DI DIVERSE SCUOLE PRIMARIE, CIRCOLI DIDATTICI E SCUOLE MEDIE, DETERMINATA DALLA REGIONE CALABRIA Legge 428/2013 DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE, IL GOVERNO INTERVIENE AGGIUNGENDO IL comma 5 ter all’articolo 19 della legge 111/2011 preVedendo che dall’a.a. 2014-2015 I criteri per la definizione dell’organico DIRIGENTI E dsga SONO DEFINITI CON DECRETO previo accordo con la conferenza unificata stato-regioni. fino al termine dell’anno in corso si applicano le regole di cui ai comma 5 e 5 bis. Si pone rimedio per il futuro ma non per il passato Anief, dunque, continua la sua battaglia Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sono state Avviate le procedure per ricorrere in tribunale e salVaguardare l’autonomia delle 2.000 scuole dimensionate La pronuncia della Corte costituzionale, infatti, permette di poter adire il giudice per annullare i provvedimenti che cancellano migliaia di posti di lavoro Associazione Qualificata per la formazione del personale della Scuola Stabilizzazione ANIEF Associazione Professione Sindacale STABILIZZAZIONE Stabilizzazione e denuncia UE per il personale docente/ATA precario LA DIRETTIVA UE 99/70, ALLA CLAUSOLA 5, IMPONE AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE MISURE PREVENTIVE ED EFFETTIVE FINALIZZATE AD EVITARE LA REITERAZIONE ABUSIVA DEI CONTRATTI A TERMINE POSSIBILITA’ DI STABILIZZAZIONE PER IL PERSONALE PRECARIO CON 3 ANNI DI LAVORO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO SU POSTI VACANTI E DISPONIBILI REMISSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZA EUROPEA DELLE CAUSE IN CORSO E DA PARTE DELLA CORTE COSTUTZIONALE RECUPERO DEGLI SCATTI ED ESTENSIONE CONTRATTI. POSSIBILITA’ DI RECUPERO CON CONDANNE AL RISARCIMENTO DEI DANNI APERTE DUE PROCEDURE DI INFRAZIONE RICORSO PER LA STABILIZZAZIONE, RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI PREGRESSI; ESTENSIONE CONTRATTO DA 30 GIUGNO A 31 AGOSTO » la direttiVa 1999/70/ce e’ stata recepita in italia con il D. Lgs. 368/2001-) preVede, tra l’altro, la CONVERSIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, IN PRESENZA DI DUE ASSUNZIONI SUCCESSIVE A TERMINE SENZA SOLUZIONE DI continuita’ » (la l. 106/2011 chiarisce che il d.lgs. 368/2001 non si applica alla scuola) » con riferimento specifico alle p.a., l’utilizzo di contratti di laVoro flessibile e’ disciplinato dall’art. 36 del d. legislatiVo n. 165/2001, cosi come riformulato dalla l. 125/2013, che vieta la conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo il risarcimento del danno Ordinanza di rimessione del Tribunale di Lamezia Terme e’ interessante perche’ ricostruisce tutta la normativa interna analizzando in particolare il d.lgs. 368/2001 e l’art. 36 d.lgs. 165/2001 e l’art. 97, co. 3, cost. che pongono regole esattamente opposte. Secondo il tribunale la specialità delle disposizioni di diritto interno in materia di contratti a termine per la scuola “consente di concludere per l’inesistenza relativamente al settore pubblico della scuola, delle disposizioni limitative introdotte in attuazione della normatiVa europea” l’ordinanza eccepisce la incostituzionalita’ non dell’art.36 d.lgs. 165/2001, ma della legge che regola le supplenze (124/99), nella parte in cui consente la copertura di cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro il 31 dicembre con supplenze annuali, cosi da determinare una successione potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato-) contrasto con l’art. 117, co.1, cost. in riferimento alla clausola 5, punto 1 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato al quale ha dato attuazione la direttiva 1999/70/ce » ALTRI DUBBI: QUESTO SISTEMA DELINEATO DALL’ART. 36 T.U. 2001 E’ COMPATIBILE CON LA CLAUSOLA 5 DELLA DIRETTIVA CHE PREVEDE COME MISURA SANZIONATORIA DELL’ABUSO DEL CONTRATTO A TERMINE LA TRASFORMAZIONE IN UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO? LE RAGIONI OBIETTIVE DELLA CLAUSOLA 5 POSSONO ESSERE RAVVISATE NELLE ESIGENZE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E DI ASSICURARE LA CONTINUITA’ DELLO STESSO? N.B. I DATI FORNITI DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SUL PRECARIATO SCOLASTICO DIMOSTRANO CHE NON SOLO NON VI SONO RAGIONI OGGETTIVE PER GIUSTIFICARE L’ATTUALE SISTEMA DI RECLUTAMENTO SCOLASTICO, MA CHE NON SUSSISTONO NENAHCE RAGIONI ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE, POSTO CHE LO STATO SPENDE OGNI ANNO CIRCA 300 MILIONI DI EURO PER MANTENERE IL PERSONALE PRCARIO, CON UNA SPESA MAGGIORE RISPETTO AD UNA EVENTUALE STABILIZZAZIONE. » Con ordinanza n. 207/13 la Corte Costituzionale rimette ai giudici di Lussemburgo la questione sulla compatibilità della normativa italiana con la direttiva comunitaria in tema di reiterazione dei contratti a termine e assenza di risarcimento del danno per i precari della scuola. » LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E’ ATTESA AD OTTOBRE 2014. » Intervenuto IMPORTANTE cambiamento orientamento Cassazione: sentenza n. 26951 del 2.12.2013 » “Si al riSarcimEnto pEr abuSo Ed illEgittimità dEl contratto a tErminE” » QuESta SEntEnZa E’ importantE pErcHE’ Ha RICONOSCIUTO LA NATURA RISARCITORIA E NON MERAMENTE SANZIONATORIA DELLE CONSEGNUENZE dEll’abuSo dEl contratto a tEmpo dEtErminato Ed HA SUPERATO QUELLE POSIZIONI CHE RITENEVANO CHE IL DANNO SUBITO DAL LAVORATORE ANDASSE PROVATO SECONDO LE COMUNI REGOLE DEL CODICE CIVILE » » » TALE PROVA E’ sostanzialmente impossibile, perché il lavoratore assunto a termine è a conoscenza della durata del contratto, e quindi della data di cessazione e, inoltre, è normalmente, ANCHE SE NON sempre adeguatamente retribuito, sicchè non può vantare alcun danno, tanto più che la legge vieterebbe la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e dunque nessuna aspettativa può vantare il lavoratore per la perdita di posto di lavoro che non potrebbe mai ottenere La questione, come è noto, è alquanto discussa, tanto che vi sono due procedimenti che pendono avanti alla Corte europea la Corte di merito ha correttamente applicato il principio secondo cui il lavoratore che sia stato assunto illegittimamente, ha diritto ad essere risarcito per effetto della violazione delle norme imperative in materia. » Come si vede, qui il risarcimento confermato dalla Cassazione è del tutto slegato dalla prova di un danno, ASSUmENDO LA CARATTERISTICA PROPRIA DELLA “SANZIONE”, come richiesto dalla clausola 5 della Direttiva 1999/70 » » Viene SMENTITO E SUPERATO il precedente orientamento della Corte di Cassazione, E quella giurisprudenza di molti giudici di merito che si ostinano a rigettare i ricorsi dei lavoratori precari pubblici, assumendo che non sarebbe stato provato il danno subito IN fORZA DELL’ART. 36 D.LgS. 165/2001, N.D.A) LA SENTENZA impugnata ha attribuito alla lavoratrice il risarcimento del danno nella misura di dieci mensilità di retribuzione, ritenendo che tale misura fosse adeguata a compensare la ricorrente DELL’INgIUSTIZIA PATITA E NON mANCANDO DI RIChIAmARE LA sentenza della Corte di giustizia europea del 7 settembre 2006, secondo cui la direttiva 70 del 1999 non osta ad una normativa nazionale che escluda la conversione in contratto a tempo indeterminato nel settore del pubblico impiego, purché tale NORmATIVA CONTENgA UN’ALTRA mISURA EffETTIVA destinata ad evitare e, se del caso, sanzionare un utilizzo abusivo ad una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante in tale settore. IMPORTANZA DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE SANCITO DALLA CLAUSOLA 4 DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE HA IMPLICAZIONI SULLE FERIE, sull’anzianita’( corte di giustizia DECISIONE 18.10.2012), SULLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, SUI CONGEDI PARENTALI, perche’ impone parita’ di TRATTAMENTO TRA LAVORATORI PRECARI E LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO » E’ IMPORTANTE, PERO’, SIN DA ORA SOTTOLINEARE CHE ALCUN AUTOMATISMO PUO’ PRODURSI, MA CHE OCCORRERA’ RICHIEDERE UNA TUTELA GIUDIZIARIA, OSSIA CHE CON LA EVENTUALE PRONUNCIA FAVOREVOLE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, NON CI SARA’ UN’AUTOMATICA STABILIZZAZIONE, MA OCCORRERA’, IN OGNI CASO, UNA PRONUNCIA DEL GIUDICE DEL LAVORO » IL GIUDICE, ADEGUANDOSI ALLA DECISIONE COMUNITARIA SULLA CORRETTA INTERPETAZIONE DA DARE, POTRA’ PRONUNCIARSI PER LA STABILIZZAZIONE, OSSIA PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO OPPURE, LADDOVE RITENESSE TALE EVENTUALITA’ IN CONTRASTO CON IL DECRETO SVILUPPO 2011 (CHE VIETA DI ESTENDERE AI DIPENDENTI DEL COMPARTO SCUOLA LE TUTELE PREVISTE PER GLI ALTRI LAVORATORI) RICONOSCERE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO. ORGANICO DI FATTO ED ORGANICO DI DIRITTO TUTELA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINO ALL’AVENTE DIRITTO: D.M. 430/2000 SU POSTO VACANTE e disponibile (31 AGOSTO) supplenze annuali (ORGANICO DI DIRITTO) SU POSTO DISPONIBILE (30 GIUGNO) – supplenze temporanee- fino al termine delle attività didattiche (ORGANICO DI FATTO) la legge 124/99 è chiara: se un posto e’ Vacante e disponibile AL 31/12 deve essere assegnato al 31 agosto. Invero, nella prassi la maggior parte dei posti, sebbene non vi sia il titolare, sono assegnati in supplenza al 30 giugno. Per cui Attenzione! 1 contratto su 2 e’ illegittimo perche’ stipulato al 30/06 anziché al 31/08! ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO ANNUALE SU POSTO VACANTE E DISPONIBILE FINO AL 30 GIUGNO E’ ILLEGITTIMO (TRIB BN SENT. N. 3260/12 EN. 214/12) TUTELA GIUDIZIARIA INNANZI AL GDL PER RECUPERO DEGLI STIPENDI ESTIVI (LUGLIO ED AGOSTO) E GLI SCATTI CONTRIBUTIVI, CIOE’ TRASFORMAZIONED DEL CONTRATTO AL 31 AGOSTO PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE- EGUAGLIANZA SOSTANZIALE E NON SOLO FORMALE ( ART. 3 CO. 2 COST. ED ART. 5 DIRETTIVA 1999/70/CE) UGUAGLIANZA SOSTANZIALE NON SIGNIFICA APPIATTIMENTO MA SIGNIFICA RAGIONEVOLEZZA DELLE DISPARITA’: I DOCENTI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO NON LAVORANO MENO NE’ IN MODO MENO CONTINUATIVO DEI DOCENTI DI RUOLO-) DISPARITA’ IRRAGIONEVOLE SENTENZA TRIBUNALE ASTI DICHIARA l’illegittimita’ DEL TERMINE COINCIDENTE CON LA CONCLUSIONE DELLE attiVita’ DIDATTICHE CON CONSEGUENTE DIRITTO DELLA LAVORATRICE AL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO RELATIVO AL PERIODO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE ILLEGITTIMAMENTE APPOSTO E FINO ALLA DATA DEL 31 AGOSTO, CON CONDANNA AL PAGAMENTO DI EURO 6.866,50, OLTRE AGLI INTERESSI E D ALLE SPESE LEGALI » CORTE DI APPELLO DI FIRENZE » RESPINGE APPELLO MIUR E CHIARISCE CHE La normativa è chiara sul punto: sui posti vacanti e disponibili non possono essere stipulati con il personale ATA contratti fino al 30 giugno, ma devono essere stipulati contratti fino al 31 agosto, indipendentemente dal fatto che la individuazione avvenga da graduatorie di istituto, anziché da graduatorie provinciali che sono esaurite (art. 4 ed 11 della L. 124/99). N. B.: E’ LA NATURA DEL POSTO ( DI DIRITTO/DI FATTO) CHE DETERMINA LA DURATA DEL CONTRATTO E NON IL TIPO DI GRADUATORIA DA CUI IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDIVIDUA L’ASPIRANTE. » Nello stesso senso anche Tribunale di Firenze del 6.04.2011 e Corte d’Appello di Firenze del 16.06.2011. Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, con sentenza n. 460/2010: » » » » RICONOSCE IL DIRITTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO AD UN ASSISTENTE NOMINATO SU POSTO LIBERO E VACANTE, A SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO FINO AL 31 AGOSTO INVECE DEL 30 GIUGNO, E CONDANNA I RESISTENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO. IL LAVORATORE, NOMINATO DAL DIRIGENTE SU UN POSTO LIBERO E VACANTE DOPO I TRASFERIMENTI, GIÀ INSERITO IN ORGANICO DI DIRITTO, SI ERA VISTO CONFERIRE IL CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO INVECE DEL 31 AGOSTO, per come è preVisto dall’art. 4 comma 11 della legge N. 124/99 E DEL SUCCESSIVO D.M. N. 430/00, CHE REGOLAMENTA LE SUPPLENZE DEL PERSONALE SCOLASTICO. IL GIUDICE CONFERMA CHE LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO NON POSSONO ESSERE ANNULLATI DA UNA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL 21/7/06, CHE HA MALE INTERPRETATO LA FONTE PRIMARIA (OSSIA LA LEGGE ED IL SUCCESSIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE). PERTANTO, IL LAVORATORE HA DIRITTO ANCHE ALLA CORRESPONSIONE DEI DUE MESI ESTIVI. IL TERMINE APPOSTO al contratto di laVoro e’ illegittimo, in Quanto CONTRARIO ALLA LEGGE ED AL REGOLAMENTO, ANCHE PERCHÉ LA SUPPLENZA È STATA CONFERITA PER COPRIRE UN POSTO VACANTE IN ORGANICO E NON PER ESIGENZE TEMPORANEE, A PRESCINDERE DA CHI ABBIA PROVVEDUTO ALLA NOMINA (DIRIGENTE SCOLASTICO O USP). » ANIEF HA OTTENUTO DIVERSE VITTORIE CON LA STABILIZZAZIONE DI PRECARI CON PIU DI 36 MESI DI SERVIZIO SU POSTI VACANTI E DISPONIBILI CON CONDANNA DEL MIUR AL RISARCIMENTO DEL DANNO E CON LA STABILIZZAZIONE DI DOCENTI CHE ERANO STATI INSERITI IN CODA anziche’ A PETTINE ( 5 IMMISSIONI IN RUOLO TRIB CATANIA E 6 PRIMA DI NATALE IN TUTTA ITALIA) » IMPORTANTE CHIEDERE UNA ATTESTAZIONE CHE CERTIFICHI CHE IL CONTRATTO e’ SU POSTO VACANTE E DISPONIBILE CON ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI PERSONALE ATA NOMINATO FINO ALL’AVENTE DIRITTO CONTRATTO CONSIDERATO ERRONEAMENTE TEMPORANEO anziché ANNUALE CONSEGUENZE: - APPLICAZIONE IN BUSTA PAGA PENALIZZAZIONI MALATTIA; LICENZIAMENTO NEL CASO DI SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO ( 1 MESE DI MALATTIA) TUTELE CONTRATTO ATA STIPULATO FINO ALL’AVENTE DIRITTO SU POSTO DIPONIBILE O VACANTE CON LIQUIDAZIONE A CARICO DEGLI UFFICI DEL TESORO E’ CONTRATTO EQUIPARABILE ALLA SUPPLENZA ANNUALE O FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE PER CUI SI PUO’ RICORRERE PER RECUPERARE LE DECURTAZIONI SUBITE IN BUSTA PAGA PER MALATTIE O IMPUGNARE IL LICENZIAMENTO Associazione Qualificata per la formazione del personale della Scuola Ciclo seminari Ricostruzione di carriera ANIEF Associazione Professione Sindacale Rev. 5 RICOSTRUZIONE DI CARRIERA Ricostruzione di carriera per il personale docente/ATA di ruolo RICOSTRUZIONE DI CARRIERA AI SENSI DEL T.U. DECRETO 297/94 CON RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO PER INTERO PER I PRIMI QUATTRO ANNI AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI E PER LA RIMANENTE PARTE NELLA MISURA DI 2/3 AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI E 1/3 AI SOLI FINI ECONOMICI. CALCOLO DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA NON IN MISURA COMPLETA POSSIBILITA’ DI RECUPERO DELLA POSIZIONE ECONOMICA E STIPENDIALE COMPLETA NOTA USR VENETO MIUR.AOODRVE DEL 1-10-2013 PER SENTENZE FAVOREVOLI VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA DEL 99 CHE DICE CHE TUTTO IL PRE RUOLO VA VALUTATO PER INTERO CON DISCRIMINAZIONE TRA PERSONALE PRECARIO E DI RUOLO RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO (PRESCRIZIONE 10 ANNI) ED ECONOMICO (PRESCRIZIONE 5 ANNI) LA RICOSTRUZIONE CARRIERA DOCENTI È UN ISTITUTO CONTRATTUALE CHE SERVE PER FAR VALUTARE IL SERVIZIO PRE-RUOLO. IL PRINCIPALE RIFERIMENTO NORMATIVO È L’ARTICOLO 48 DEL T.U DECRETO LEGISLATIVO 297 / 94. LA COMPETENZA A PREDISPORRE IL RELATIVO ATTO È DAL 1/9/2000 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, COME STABILITO DAL REGOLAMENTO SULL’AUTONOMIA (DPR 8/3/1999 N.275). MOLTO IMPORTANTE LA DIRETTIVA COMUNITARIA SUL CONTRATTO A TERMINE, PERCHÉ I PRINCIPI AFFERMATI PER QUELLA TEMATICA INCIDONO IN MANIERA SIGNIFICATIVA ANCHE SULLA RICOSTRUZIONE: PER CUI IL PRINCIPIO DELL’ESTENSIONE DELLA TUTELA AL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DETERMINA LA VALUTAZIONE PER INTERO DEGLI ANNI DI PRECARIATO. » SI PUÒ RICHIEDERE LA RICOSTRUZIONE CARRIERA DOCENTI SOLO DOPO AVER SUPERATO IL PERIODO DI PROVA » I SUOI EFFETTI DECORRONO DALLA CONFERMA IN RUOLO (PRIMO SETTEMBRE DELL’ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELL’IMMISSIONE IN RUOLO). » QUESTO DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE CARRIERA DOCENTI SI PRESCRIVE ENTRO IL TERMINE DI DIECI ANNI COSÌ COME PREVISTO DALL’ART. 2946 DEL CODICE CIVILE ED HA INIZIO DAL GIORNO IN CUI IL DIRITTO PUÒ ESSERE FATTO VALERE È CIOÈ DALLA DATA DI CONFERMA IN RUOLO. Ricostruzione di carriera » DAL 4 LUGLIO 2010 TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI, SONO OBBLIGATI AD EMETTERE I DECRETI DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DELL’INTERESSATO. » DECADE IL LIMITE DI 480 GIORNI, PREVISTO DAL D.M. DEL 6 APRILE 1995, N. 190. » LO STABILISCE LA CIRCOLARE 04 LUGLIO 2010, (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69), EMANATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SULLA QUALE VIENE STABILITO ESPRESSAMENTE CHE PER TUTTI I PROCEDIMENTI SI APPLICA IL TERMINE ORDINARIO DI 30 GIORNI Ricostruzione di carriera » QUALORA LE SEGRETERIE SCOLASTICHE, DOVESSERO SUPERARE IL TERMINE DI 30 GIORNI PER LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA AL PERSONALE INTERESSATO, LA CIRCOLARE PREVEDE PESANTI SANZIONI A CARICO DEL DS inadempiente, con l’obbligo di risarcire il DANNO INGIUSTO CAGIONATO ALLE PARTI INTERESSATE » TUTTI GLI INTERESSATI, DOPO LA CONFERMA IN RUOLO, A PARTIRE DAL PRIMO SETTEMBRE dell’anno scolastico successiVo, DOVRANNO SOLLECITARE LE SEGRETERIE SCOLASTICHE AD EMETTERE IL DECRETO DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, OBBLIGATORIAMENTE ENTRO 30 GIORNI A PARTIRE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Ricostruzione di carriera CONCLUSIONI » TUTTI I PRECARI ENTRATI DI RUOLO HANNO DIRITTO AL RICONOSCIMENTO PRE-RUOLO PER INTERO NONCHÉ AGLI SCATTI DI ANZIANITÀ PER TUTTO IL PERIODO DI PRECARIATO. PER OGNI ANNO DI PRECARIATO SI DOVREBBERO AVERE CIRCA 1000 EURO all’anno di netto! LE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA SONO TUTTE ERRATE PERCHÉ CONFORMI ALLA LEGGE MA NON ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA assunzioni ad invarianza finanziaria: il congelamento del primo gradone stipendiale LA LEGGE 128/13 PREVEDE TUTTE LE ASSUNZIONI CON IL CONGELAMENTO DEL PIMO GRADONE DI anzianita’ -) CON UN BLOCCO DI 3-8 ANNI TUTTI I NEOASSUNTI DAL 1.9.2011 ED I RETRODATATI AL 1 SETTEMBRE 2010 ED I FUTURI HANNO DIRITTO AL GRADONE STIPENDIALE Quindi continua il precariato anche dopo il ruolo con 8 anni a stipendio base. Si calcolano circa 8000 euro di perdite in 8 anni. Abbiamo dati assolutamente inferiori alla media europea: dal 2005 lo stipendio è cresciuto del 4,5% contro la media OCSE del 15-20%. Inoltre nel 2010 reddito italiano è di 32.000 euro contro i 49.000 dell’Inghilterra Il blocco degli stipendi per i neoassunti non deve stupire. Si riallaccia alla legge 106/11 che dopo un accordo firmato il 4 agosto 2012 da cisl, uil, gilda E snals taglia il primo gradone stipendiale dopo i primi 2 anni e lo sposta dopo 8 anni. assunzioni a costo zero chi ha 4 anni di ruolo ha la carriera raffreddata per 14 anni, il che vuol dire una perdita di circa 20.000 EURO anief STA LOTTANDO per far recuperare le somme ILLEGITTIMAMENTE NON CORRISPOSTE E FAR RIPRISTINARE IL GRADONE Esempio BLOCCO contratti e SCATTI BLOCCO STIPENDI L’ART. 9 DELLA LEGGE 122/2010, BLOCCA STIPENDI PER IL TRIENNIO 2010-2012, IVI COMPRESO IL TRATTAMENTO ACCESSORIO SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 223/12: DICHIARA INCOSTITUZIONALITA’ DELLA LEGGE 122 MA SOLO PER I MAGISTRATI- IL BLOCCO DEVE ESSERE DI CARATTERE ECCEZIONALE E DEVE CONSEGUIRE LO SCOPO IL DPR 122/2013 PROROGA IL BLOCCO PER IL 2013 QUESTO BLOCCO HA, DI FATTO, LIMITATO ANCHE LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NELLA SUA PARTE NORMATIVA E VIOLA L’ART. 36 COST. (RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ALLA QUALITÀ E QUANTITÀ DI LAVORO PRESTATO), DIVIENE UNA VERA E PROPRIA DECURTAZIONE STIPENDIALE, PROTRAENDOSI ED IN ASSENZA DI UN PARI BLOCCO DELLE TARIFFE, DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI GENERA DISPARITÀ’ IN CONSIDERAZIONE DEL DIVERSO TRATTAMENTO RISERVATO AD ALTRI REDDITI DI LAVORO (AUTONOMO O DIPENDENTE PRIVATO). SENTENZA TRIBUNALE ROMA DICEMBRE 2013 HA DICHIARATO ILLEGITTIMO IL BLOCCO DELLA CONTRATTAZIONE 2010/2013 LEGGE DI STABILITA’ 2014: PROROGA STOP INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE FINO AL 2017; PROROGA BLOCCO STIPENDI FINO ALLA FINE DEL 2014; CONFERMA BLOCCO RIVALUTAZIONE PENSIONI; RECUPERA SCATTI 2011 E 2012 SOLO GRAZIE AD UN TAGLIO AL FIS SENTENZA 223/2012 DELLA CORTE COSTITUZIONALE LA PROROGA DEI BLOCCHI NON RISPETTA LE INDICAZION I FORNITE DALLA CORTE COSTITUZIONALE IN DIVERSE SENTENZE PER LA CONSULTA IL BLOCCO DEVE ESSERE DI CARATTERE ECCEZIONALE, NON ARBITRARIO ED INOLTRE DEVE CONSEGUIRE LO SCOPO. LA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA IMPONE UN INTERVENTO SUGLI ADEGUAMENTI STIPENDIALI, MA TALE INTERVENTO NON PUO’ SOSPENDERE LE GARANZIE STIPENDIALI OLTRE IL PERIODO RESO NECESSARIO DALLE ESIGENZE DI RIEQUILIBRIO DI BILANCIO. TALE INTERVENTO VA COLLOCATO IN UN QUADRO DI ANALOGHI SACRIFICI IMPOSTI NON SOLO AL PUBBLICO IMPIEGO MA A TUTTI I CITTADINI. Siamo di FrontE ad una ViolaZionE dEi diritti dEll’uomo E DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, CON TRATTAMENTI DIVERSI NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI CHE OPERANO PER LO StESSo “datorE di laVoro”: LA MAGISTRATURA, ALLA QUALE LA CONSULTA, CON LA SENTENZA n. 223/12, Ha riconoSciuto la illEgittimita’ dEi bloccHi GLI ALTRI DIPENDENTI CON CONTRATTI E SCATTI STIPENDIALI ANCORA BLOCCATI DA ANNI PRASSI DEPRECABILE lo scorso anno per finanziare gli scatti del personale, furono tagliati 340 milioni destinati all’offerta formatiVa: circa 275 milioni furono sottratti dal fondo di istituto e 65 FDA FONDI per le attività a supporto della didattica. Tagliare il MOF quindi il FIS crea grosse problematiche organizzative alle scuole (se non si attiVano attiVita’ preViste dal pof lo stesso va cambiato-) incide anche sulla contrattazione integrativa funzioni non andranno piu’ retribuite) CONSEGUENZE DEL DPR 122/2013 Lo scorso 27 dicembre dal MEF era stata pubblicata l’informatiVa n. 157/2013 NELLA QUALE SI COMUNICAVA la necessita’ di realizzare Quanto previsto dal D.P.R. n. 122/2013, che aveva sancito la nullita’ dell'accordo sulla copertura degli scatti automatici e sugli aumenti disposti dai contratti In pratica, tutti coloro che AVEVANO maturaTO lo scatto in busta paga nel 2012 dovevano restituirlo Fino all'adozione del suddetto DPR, il personale della scuola aveva legittimamente maturato dieci mesi di anzianita’ (1 gennaio 2013 - 9 novembre 2013) utili, per alcuni dipendenti, per il passaggio alla classe stipendialE successiva e PER Il riconoscimento del relativo trattamento economico. L'emanazione del DPR 122 HA obbligato il Ministero dell'economia ad Intervenire facendo retrocedere alla classe stipendiale inferiore e PROVANDO A recuperare le somme gia’ percepite dai dipendenti. DECRETO SALVA-SCATTI 2014 DECRETO SALVA SCATTI 2014 STOP AL RECUPERo SOMME PERCEPITE A PARTIRE 1 GENNAIO 2013 SBLOCCO SCATTI 2014 PER LA SCUOLA perplessita’-) RESTA IL BUCO DEL 2013 CHE, DI FATTO, RALLENTA LA PROGRESSIONE ECONOMICA PER ANZIANITA’ SALVATAGGIO POSIZIONI ECONOMICHE ATA -) NO AL recupero delle somme gia’ retribuite, per cui : MANTENIMENTO POSIZIONE ECONOMICHE OTTENUTE DAL SETTEMBRE 2011 FINO AD AGOSTO 2014 PAGAMENTO LAVORATORI CHE HANNO OTTENUTO LE POSIZIONI DOPO SETTEMBRE 2011 MA CHE NON HANNO ANCORA RISCOSSO COLORO CHE HANNO AVUTO TRATTENUTA A FEBBRAIO OTTERRANNO LA RESTITUZIONE perplessita’-) il finanziamento sara’ recuperato dal MARTORIATO MOF INSIEME PER MIGLIORARE…