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Diapositiva 1 - Istituto Comprensivo Statale

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Diapositiva 1 - Istituto Comprensivo Statale
ANIEF
BENEVENTO
SEMINARIO 05 setTembre 2014
IC
O. FRAGNITO
SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)
Avvocato Sonia Izzo
Consulente Legale Anief
BREVI CONSIDERAZIONI DI METODO
L’informazione e la formazione vanno
vissute come un potere e non un passivo
dovere/onere
Costruiamo gli strumenti per decodificare
gli eventi
3. Anche i provvedimenti più astratti, le
decisioni più lontane da noi che sembrano
non toccarci, in realtà costituiscono un
microsistema che interferisce
inevitabilmente con il nostro
(BRONFENBRENNER)
1.
2.
L’APPROCCIO ECOLOGICO E’
FONDAMENTALE PER
COMPRENDERE E TRARRE
BENEFICI DALLA LEGISLAZIONE
SCOLASTICA
LA CONOSCENZA DEL
MACROSISTEMA E’
INDISPENSABILE PER POTER
CODIFICARE IL NOSTRO SISTEMA
ED AGIRE PER LA TUTELA DEI
NOSTRI DIRITTI
LA LEGISLAZIONE SCOLASTICA TRA
NORMATIVA E GIURISPRUDENZA
FOCUS:
1.
2.
3.
4.
5.
Privatizzazione E dimensionamento
Stabilizzazione E TUTELA CONTRATTI a tempo
determinato
ricostruzione carriera
Congelamento primo gradone, blocco SCATTI e
contratti
AGGIORNAMENTI
LA PRIVATIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NEL
PUBBLICO IMPIEGO
Fonti normative
TRATTATO U.E. 07.02.1992 (C.D. TRATTATO DI MAASTRICHT)
INTRODUZIONE DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA
il principio di sussidiarietà é la direttrice fondamentale che guida il processo di formazione
dell'Unione Europea.


È un principio regolatore secondo il quale se l’ente che sta
"più in basso" è capace di fare bene qualcosa, l'ente che sta
"più in alto" deve lasciargli questo compito, eventualmente
sostenendone anche l'azione
Fonti normative

Decreto legislativo 29/93:
avvio del processo di privatizzazione P.I.


integrare gradualmente (ARMONIZZAZIONE) la disciplina del lavoro pubblico con quella
del lavoro privato
DA FONTE UNILATERALE PUBBLICISTICA (“concessione” del contratto) SI PASSA alla “stipulazione “
del contratto secondo UNA FONTE PRIVATISTICA (CODICE CIVILE) ED ALLA
CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AFFIDATO AD UNA DISCIPLINA
BILATERALE (CCNL)
N.B. E’ GIA’ IN QUESTO DECRETO CHE SI PARLA DI EFFICIENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEL COSTO DEL
LAVORO PUBBLICO
LEGGE 59/97 (BASSANINI)
APPLICAZIONE ITALIANA DEL PRINCIPIO SUSSIDIARIETA’

All’interno di un processo generalizzato di profonda riforma dello stato, con
decentramento di funzioni amministrative, introduce il concetto di autonomia
scolastica -) art. 21
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE DELEGA 59/97

DPR 233/98: REGOLAMENTO PER DIMENSIONAMENTO OTTIMALE

D. LGS. 59/98: DISCIPLINA QUALIFICA DIRIGENZIALE AI CAPI DI ISTITUTO

DPR 275/99: AUTONOMIA DIDATTICA E CURRICOLO
(ART. 2 prescrive popolazione consolidata e stabile per almeno 5 anni compresa tra i 500 e i 900 ALUNNI PER acquisire e
MANTENERE PERSONALITA’ GIURIDICA);
Legge costituzionale n. 3/2001

riformulazione artt. 117 e 118 della costituzione

In particolare, art. 117 costituzionalizza l’autonomia scolastica e
definisce un nuovo criterio di ripartizione stato-regioni
IL NUOVO ARTICOLO 117
COERENTE CON LA NUOVA IMPOSTAZIONE FONDATA SUL
DECENTRAMENTO E Diretta conseguenza del
riconoscimento costituzionale dell’autonomia
scolastica e’ che allo stato resta la
competenza esclusiva soltanto per le
norme generali sull’istruzione e per
determinare i livelli essenziali delle
prestazioni
ATTENZIONE: QUESTA NORMA APPARENTEMENTE
LONTANA GENERICA ED ASTRATTA HA
MOLTEPLICI PIANI DI INTERFERENZA CON LA
nostra realta’ attuale ( Vedasi
DIMENSIONAMENTO)
recepimento della salvaguardia
dell’autonomia scolastica
Nel nuovo quadro costituzionale di grande
rilieVo è il terzo comma dell’articolo 117
CHE attribuisce alla legislazione
concorrente la materia dell’istruzione
“salVa l’autonomia delle istituzioni
scolastiche”.
CONSEGUENZA: sono sottratte alla
competenza dei soggetti istituzionali della
Repubblica tutte le competenze che le
disposizioni in materia di autonomia
riservano Alle istituzioni scolastiche
alle regioni spetta, poi, una
competenza esclusiva residuale
estesa a tuTte le materie che
non rientrano nella
competenza esclusiva o
concorrente
INCERTEZZE INTERPRETATIVE
Attenzione: ci sono e ci sono state incertezze
interpretative sui limiti delle competenze
di stato e regioni
Queste incertezze si riverberano sulla nostra
quotidianità -) vedasi la mancata
convocazione della conferenza stato
regioni per il mutamento dei parametri per
l’autonomia delle scuole che ha condotto
ai recenti dimensionamenti (!)
EFFETTI della privatizzazione



MARGINALIZZAZIONE DELLA LEGGE E
PERVASIVITA’ DELLA CONTRATTUALIZZAZIONE
Impiegatizzazione del docente;
Passaggio da regime di TFS a regime di TFR
TFS E TFR: cosa sono
Sono somme corrisposte alla
fine del percorso lavorativo e
calcolate sulla base delle
trattenute operate sullo
stipendio percepito in costanza
di rapporto
TFS E TFR: sistemi di calcolo
dipendenti del settore pubblico:
Sono in regime di TFS, che Prevede un
accantonamento pari al 9,60% decurtato sulla
mensilità’, di cui il 7,10% e’ Versato dal datore di
laVoro ed il restante 2,5% (calcolato sull’80%
della retribuzione imponibile in busta paga, per
cui, di fatto, e’ il 2% dell’intera retribuzione) a
carico del lavoratore.
Questo sistema prevede una trattenuta a carico
del lavoratore
dipendenti del settore privato:
Si applica loro la disciplina del Tfr
ex art. 2120 c.c. che prevede un
accantonamento mensile pari al
6,91%, calcolato sull’intera
retribuzione.
Questa somma e’ interamente a carico
del datore di lavoro. Per cui non ci
sono trattenute a carico del
lavoratore
Passaggio da TFS a TFR
D.P.C.M. 20.12.99 (in vigore dal 15.5.2000):
–
–
–
ART. 1 COMMA 2 : regolamenta modalità di esercizio dell’opzione di transito da tfs a tfr
E PREVEDE L’ABOLIZIONE DELLA TRATTENUTA DEL 2,5%;
ART. 1 COMMA 3: PREVEDE LA RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEL 2,5%
ED UN CONTESTUALE RECUPERO FIGURATIVO
ART. 1 COMMA 4: Prevede che Ai dipendenti assunti dal 16.5.2000 si applicHI il
sistema di calcolo del tfr
disparita’
Si applica il sistema di calcolo
del tfr,che non prevede il
contributo del lavoratore,
ma continua ad essere
applicata la trattenuta del
2,5%
IN SINTESI



i dipendenti pubblici avevano diritto ad essere
equiparati a quelli del settore privato e non
pagare alcuna quota a loro carico
Gli enti hanno continuato ad addebitare in
busta paga un 2,5%, che risale al vecchio sistema
di calcolo del TFS, creando una sorta di sistema
di calcolo ibrido e determinando una
ingiustificata disparità di trattamento ed una
liquidazione meno favorevole rispetto al tfs
Per 2.000 euro mensili lordi si tratta di 40 euro
mensili trattenuti indebitamente per circa 22
mesi: una cifra molto vicina ai 1.000 euro
UN VERO E PROPRIO FINANZIAMENTO FORZOSO DELLO STATO A CARICO DEL
LAVORATORE PUBBLICO
TAR CALABRIA, sent. n. 53/2012
ha RICONOSCIUTO LA FONDATEZZA DELLA
RICHIESTA DI ALCUNI DIPENDENTI ed
ha sancito la totale
incompatibilità tra il sistema
preVisto dall’art. 2120 c.c. ed il
sistema di calcolo previgente, CON
l’obbligo per le p.a. coinVolte di
RESTITUIRE LE SOMME TRATTENUTE DAL
GENNAIO 2011
MEF nella primavera 2013 ha modificato nei
cedolini ( vedasi cedolini aprile 2013) la
motivazione della riscossione del 2,5%: non
più contributo obbligatorio “per la
costituzione del tfr “OPERA DI
preVidenza”
ma trattenuta compensativa a garanzia
della parità di trattamento retributivo
tra nuoVi e Vecchi assunti ai sensi dell’art.
1, comma 3 del d.p.c.m. ’99
I giudici non accolgono questa
giustificazione
e’ Vero che il tfr ha un lordo stipendiale superiore al tfs
ma non c’e’ alcuna necessita’ di eQuiparare perche’ la
parita’ di trattamento si Vede anche nel futuro e chi
e’ in tfs, aVendo Versato di piu’, aVra’ una liQuidazione
maggiore
Il dipendente neoassunto direttamente in regime di tfr
aVra’ una liQuidazione inferiore a chi e’ in regime di
tfs
non c’e’ alcuna ragione compensatiVa!
c’e’ un principio di parita’ di trattamento
FASULLO DIETRO AL QUALE SI NASCONDO UN
VERO E PROPRIO PRELIEVO FORZOSO ED
INGIUSTIFICATO
INPS CON IL MESSAGGIO N. 10065
ritiene che l’abrogazione
dell’art. 12, comma 10, d.l.
78/2010, DETERMINANDO UNA
reviviscenza DELLA NORMATIVA
PREVIGENTE, RENDA DOVUTO IL
CONTRIBUTO PREVIDENZIALE
In ogni caso, comunque la si voglia
giustificare, tale trattenuta non è
stata compensata o recuperata
come incremento figurativo a
livello previdenziale come previsto
dal d.p.c.m. e, pertanto, resta
ancora illegittima
VITTORIA ANIEF SENTENZA 14 NOVEMBRE 2013 TRIBUNALE
DI ROMA
Secondo il Giudice la decurtazione
del 2,5% è illegittima per i dipendenti
ASSUNTI DAL 15.05.2000 IN POI passati in
regime di TFR e, poiché non è stata
recuperata COME CORRISPONDENTE
INCREMENTO FIGURATIVO AI FINI
PREVIDENZIALI, essa va restituita,
oltre agli accessori interessi di
legge
AZIONE PER RECUPERARE IL 2,5% DI OGNI ANNO
NEGLI ULTIMI 10 ANNI ED INTERRUZIONE DELLA
TRATTENUTA TUTTORA IN CORSO
anief sta gia’ chiedendo:
1. la restituzione delle trattenute
degli ultimi dieci anni;
2. nonché il versamento figurativo
per coloro che sono stati assunti
PRIMA DEL 6 MAGGIO 2000 (TFS); PER IL
PERSONALE PRECARIO E IMMESSO IN
RUOLO DOPO IL 6.05.2000, (CON/SENZA
PRE-RUOLO) E COLORO CHE ABBIANO
OPTATO PER PASSAGGIO DA TFS A TFR





la prescrizione è decennale perche’ la
TRATTENUTA CONFIGURA UN VERO E PROPRIO
INDEBITO EX ART. 2033 C.C.
e’ importante compilare una diffida perche’
OCCORRE INTERROMPERE LA PRESCRIZIONE
si puo’ chiedere : l’interruzione della
TRATTENUTA; LA RESTITUZIONE DELLE SOMME
indebitamente preleVate; l’accredito figuratiVo
DI TUTTO IL TFR( IMPORTANTE PER BASE CALCOLO DEL
TFR E DELLA PENSIONE);
PER TREDICI ANNI, NESSUN SINDACATO HA MAI
aVVertito i laVoratori dell’illegittimita’ della
TRATTENUTA.
la trattenuta e’ indicata in busta paga con la
Voce:”OPERA DI PREVIDENZA”
E’ IMPORTANTE ATTIVARSI PER REPERIRE LE VECCHIE BUSTE PAGA
ED I CUD DEGLI ANNI PREGRESSI CHE OCCORRONO E
CHIEDERE UNA CONSULENZA PER VERIFICARE L’ENTITA’ DEL
PROPRIO CREDITO
ENAM: ALTRA TRATTENUTA ILLEGITTIMA



300 mila persone che pagano un contributo
ormai ingiustificato
Non ne parla ormai più nessuno, come se
tutti si fossero rassegnati ad accettare
come definitiva e permanente la ritenuta
che grava ogni mese, tredicesima compresa,
sullo stipendio.
la ritenuta è Quell’ex-Enam (Ente
nazionale di Assistenza Magistrale) un ente
soppresso dall’art. 7 della legge 30 luglio
2010, n. 122, le cui funzioni, nonche’ risorse
umane, finanziarie e strumentali sono
state trasferite all’ex inpdap, oggi
incorporato nell’inps.
Interessati dalla trattenuta
docenti con contratto a tempo
indeterminato della scuola dell’infanzia e
primaria statale, per i quali la ritenuta
mensile si attesta mediamente sui 14 euro,
pari ad euro 183,00 all’anno
 dirigenti scolastici provenienti dal ruolo
degli ex direttori didattici, per i quali la
ritenuta mensile e’ di circa 30 euro, per un
importo annuo di 390,00 euro
l’inps incassa ogni anno Quasi 55 milioni: un
regalo insperato che sembra destinato a
confermarsi per altri anni ancora

Il dimensionamento scolastico









FONTI
DPR 233/98: regolamento che individua criteri per essere scuola
autonoma, cioè dai 500 ai 900 alunni, con deroghe alle scuole
montane e piccole isole
Legge 3/2001: scuole sono organi costituzionali come le
università
Legge 296/2006: prima finanziaria Prodi
Legge 244/2007: seconda finanziaria prodi, l’organico di
sostegno doVeVa aVere un tetto perché non c’erano soldi.
Legge 133/2008: art.63 prevedeva la riduzione di 1/3 degli ata in 3
anni
DPR 81 e 83/2009: innalza il rapporto docente alunno di 0,8
DPR 85 E 87/2010: riduzione di 4 ore scuola media, 4-6 ore
superiori, da 36 a 32 i tecnici-professionali, da 32 a 27 i licei
Legge 111/2011: modifica i criteri dell’autonomia scolastica che è
materia concorrente Stato-Regioni, innalza a 1000 alunni il
numero minimo per scuola primaria, infanzia e media. Si
forzano le unioni per creare istituti comprensivi
Sentenza Corte Costituzionale 147/12 dichiara l'illegittimità
costituzionale dell’art. 19, co. 4 della legge 111/2011
Finalità del dimensionamento
scolastico


l'art. 1 dpr 233/88 rubricato “finalità”
stabilisce che: “il raggiungimento delle
dimensioni ottimali delle istituzioni
scolastiche ha la finalità di garantire
l'efficace esercizio dell'autonomia di dare
stabilità nel tempo alle stesse istituzioni
e di offrire alle comunità locali una
pluralità di scelte, articolate sul
territorio.
logica: una scuola piu’ grande potesse
rivestire un potere negoziale nei confronti
degli enti locali e di offerta formativa
maggiore
Parametri del dimensionamento


il comma 2 dpr 233/98 recita” per
acquisire o mantenere la
personalità giuridica gli istituti di
istruzione devono avere, di norma,
una popolazione, consolidata e
prevedibilmente stabile almeno per
un quinquennio, compresa tra 500 e
900 alunni.
tali indici sono assunti come
termini di riferimento per
assicurare l'ottimale impiego delle
risorse professionali e strumentali”
Il comma 3 dpr 233/98 prevede eccezioni
per le piccole isole, comunita’ montane,
zone con specificità tecniche o
linguistiche-) riduzione fino a 300
alunni
Il Comma 5 dpr 233/98: Qualora le singole
scuole non raggiungano gli indici di
riferimento sopra indicati sono
unificate orizzontalmente con le scuole
dello stesso grado comprese nel medesimo
ambito territoriale o verticalmente in
istituti comprensivi, a seconda delle
esigenze educative del territorio e nel
rispetto della progettualità territoriale.
Legge 111/2011 di conversione del
D.L. N. 98 DEL 2011
Senza convocare la conferenza
stato-regioni, in soli tre giorni si
approva una legge che modifica i
parametri quantitativi fissati nel
dpr 233, al fine di raggiungere
obiettivi di razionalizzazione e
dare autonomia alle scuole
ART. 19, COMMA 4, legge 11/2011: “PER GARANTIRE UN
PROCESSO DI CONTINUITÀ DIDATTICA NELL’AMBITO DELLO
STESSO CICLO DI ISTRUZIONE, A DECORRERE DALL’ANNO
SCOLASTICO 2011-2012 LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA
SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO SONO AGGREGATE IN ISTITUTI COMPRENSIVI, CON LA
CONSEGUENTE SOPPRESSIONE DELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE AUTONOME COSTITUITE SEPARATAMENTE DA
DIREZIONI DIDATTICHE E SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
GLI ISTITUTI COMPRESIVI PER ACQUISIRE L’AUTONOMIA DEVONO
ESSERE COSTITUITI CON ALMENO 1.000 ALUNNI, RIDOTTI A 500
PER LE ISTITUZIONI SITE NELLE PICCOLE ISOLE, NEI COMUNI
MONTANI, NELLE AREE GEOGRAFICHE CARATTERIZZATE DA
SPECIFICITÀ LINGUISTICHE”.
ART. 19, COMMA 5: “ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AUTONOME COSTITUITE CON UN NUMERO DI ALUNNI
INFERIORE A 600 UNITÀ, RIDOTTO FINO A 400 PER LE
ISTITUZIONI SITE NELLE PICCOLE ISOLE, NEI COMUNI
MONTANI, NELLE AREE GEOGRAFICHE CARATTERIZZATE
DA SPECIFICITÀ LINGUISTICHE, NON POSSONO ESSERE
ASSEGNATI DIRIGENTI SCOLASTICI CON INCARICO A
TEMPO INDETERMINATO.
LE STESSE SONO CONFERITE IN REGGENZA A DIRIGENTI
SCOLASTICI CON INCARICO SU ALTRE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE AUTONOME».
conseguenze

tagli alla dirigenza scolastica:
–
–

In 1700 scuole del primo ciclo di
istruzione;
In 300 scuole del secondo ciclo di
istruzione.
Da 12.000 scuole autonome nel 2011 si
e’ passati ad 8000 scuole autonome
nel 2012:
–
–
perdita di 2000 posti tra dirigenti e dsga;
Moltissimi docenti perdenti posto in
seguito agli accorpamenti
le regioni presentano ricorsi

Con sette diversi ricorsi le Regioni
Toscana, Emilia-Romagna, Liguria,
Umbria, Puglia, Basilicata e la
Regione siciliana hanno proposto
questioni di legittimità
costituzionale relative a diverse
disposizioni del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111
Corte costituzionale, Sentenza n. 147/2012
“(…)
è indubbio che la disposizione in esame incide
direttamente sulla rete scolastica e sul
dimensionamento degli istituti, materia che,
secondo la giurisprudenza di questa Corte
(sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010 e n. 92 del
2011), non può ricondursi nell’ambito delle
norme generali sull’istruzione e va, invece,
ricompresa nella competenza concorrente
relatiVa all’istruzione.
la sentenza n. 200 del 2009 rileva, in proposito, che «il
dimensionamento della rete delle istituzioni
scolastiche» è «ambito di competenza concorrente.
allo Stato spetta soltanto di determinare i principi
fondamentali, e la norma in questione non può
esserne espressione”.
DISARMONIE TRA FINALITÀ
DICHIARATE E REALI
l’art. 19, comma 4, infatti, pur richiamandosi ad una finalità di
«continuità didattica in realtà
non dispone sulla
didattica(…). l’aggregazione negli istituti comprensiVi,
unitamente alla fissazione della soglia rigida di 1.000 alunni,
conduce al risultato di ridurre le strutture amministrative
scolastiche ed il personale operante all’interno delle
medesime,
con evidenti obiettivi di risparmio
in tal modo, essa si risolve in un intervento di dettaglio, da
parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere
affidata alla competenza regionale.




La corte ha, pertanto, ritenuto
incostituzionale l’art 19 comma 4 del d.l.
98/2011, poi legge 111/2011, per Violazione dell’art.
117, terzo comma, DELLA CARTA costituzionALE,
essendo una norma di dettaglio dettata in un
ambito di competenza concorrente
Purtroppo tale sentenza non riceve ancora
applicazione, le regioni non si sono adeguate.
una delle prime a farlo e’ stata la regione
Sardegna.
Occorre capire se ci sono le coperture per farlo
conseguenze


DALLA SENTENZA DELLA CONSULTA
discende l’illegittimita’ di ogni atto
EMANATO SULLA BASE DELLA NORMA
DICHIARATA INCOSTITUZIONALE
IN PARTICOLARE, DERIVA LA
illegittimita’ sia del d.m. 55/20123, che
collocaVa i dirigenti in mobilita’
COATTA, SIA DELLA CIRCOLARE RELATIVA
ALLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI
ATA DEL 18/07/2012
-
-
-
IMPORTANTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 110 del
gennaio 2013, con la Quale e’ stato riaffermato che:
TUTTI GLI ATTI EMANATI IN NOME DI UNA NORMA DI LEGGE
DICHIARATA
INCOSTITUZIONALE
PERDONO
LA
LORO
Validita’ ED EFFICACIA DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA
SENTENZA
TUTTI GLI INTERESSATI POSSONO RIVENDICARE LA DIFESA DEI
PROPRI DIRITTI SOGGETTIVI LESI dall’adozione DI NORME
DICHIARATE INCOSTITUZIONALI
ANNULLATa LA CREAZIONE DI TRE ISTITUTI COMPRENSIVI DEL
COMUNE DI CASTROVILLARI PER l’a.A. 2012-2013 E LA
SOPPRESSIONE
DI
DIVERSE
SCUOLE
PRIMARIE,
CIRCOLI
DIDATTICI E SCUOLE MEDIE, DETERMINATA DALLA REGIONE
CALABRIA
Legge 428/2013
DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE,
IL GOVERNO INTERVIENE AGGIUNGENDO IL
comma 5 ter all’articolo 19 della legge
111/2011 preVedendo che dall’a.a. 2014-2015 I
criteri per la definizione dell’organico
DIRIGENTI E dsga SONO DEFINITI CON DECRETO
previo accordo con la conferenza
unificata stato-regioni.
fino al termine dell’anno in corso si
applicano le regole di cui ai comma 5 e 5 bis.
Si pone rimedio per il futuro ma non
per il passato

Anief, dunque, continua la sua battaglia

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sono
state Avviate le procedure per ricorrere in
tribunale e salVaguardare l’autonomia delle 2.000
scuole dimensionate

La pronuncia della Corte costituzionale, infatti,
permette di poter adire il giudice per annullare i
provvedimenti che cancellano migliaia di posti di
lavoro
Associazione Qualificata per la formazione del personale della Scuola
Stabilizzazione
ANIEF Associazione Professione Sindacale
STABILIZZAZIONE
Stabilizzazione e denuncia UE per il personale docente/ATA
precario
LA DIRETTIVA UE 99/70, ALLA
CLAUSOLA 5, IMPONE AGLI STATI
MEMBRI DI ADOTTARE MISURE
PREVENTIVE ED EFFETTIVE
FINALIZZATE AD EVITARE LA
REITERAZIONE ABUSIVA DEI
CONTRATTI A TERMINE
POSSIBILITA’ DI
STABILIZZAZIONE PER IL
PERSONALE PRECARIO CON 3
ANNI DI LAVORO NELL’ULTIMO
QUINQUENNIO SU POSTI
VACANTI E DISPONIBILI
REMISSIONE ALLA CORTE DI
GIUSTIZA EUROPEA DELLE
CAUSE IN CORSO E DA PARTE
DELLA CORTE COSTUTZIONALE
RECUPERO DEGLI SCATTI ED
ESTENSIONE CONTRATTI.
POSSIBILITA’ DI RECUPERO
CON CONDANNE AL
RISARCIMENTO DEI DANNI
APERTE DUE PROCEDURE DI
INFRAZIONE
RICORSO PER LA STABILIZZAZIONE,
RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI
PREGRESSI;
ESTENSIONE CONTRATTO DA 30
GIUGNO A 31 AGOSTO
» la direttiVa 1999/70/ce e’ stata recepita in italia
con il D. Lgs. 368/2001-) preVede, tra l’altro, la
CONVERSIONE DEL CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO IN CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO, IN PRESENZA DI DUE ASSUNZIONI
SUCCESSIVE A TERMINE SENZA SOLUZIONE DI
continuita’
» (la l. 106/2011 chiarisce che il d.lgs. 368/2001 non si
applica alla scuola)
» con riferimento specifico alle p.a., l’utilizzo di
contratti di laVoro flessibile e’ disciplinato
dall’art. 36 del d. legislatiVo n. 165/2001, cosi
come riformulato dalla l. 125/2013, che vieta la
conversione del rapporto a tempo
determinato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, salvo il risarcimento del
danno
Ordinanza di rimessione del Tribunale di
Lamezia Terme
e’ interessante perche’ ricostruisce tutta la
normativa interna analizzando in
particolare il d.lgs. 368/2001 e l’art. 36
d.lgs. 165/2001 e l’art. 97, co. 3, cost. che
pongono regole esattamente opposte.
Secondo il tribunale la specialità delle
disposizioni di diritto interno in materia
di contratti a termine per la scuola
“consente di concludere per l’inesistenza
relativamente al settore pubblico della
scuola, delle disposizioni limitative
introdotte in attuazione della
normatiVa europea”
l’ordinanza eccepisce la incostituzionalita’
non dell’art.36 d.lgs. 165/2001, ma della
legge che regola le supplenze (124/99), nella
parte in cui consente la copertura di
cattedre e posti di insegnamento vacanti
e disponibili entro il 31 dicembre con
supplenze annuali, cosi da determinare
una successione potenzialmente
illimitata di contratti a tempo
determinato-) contrasto con l’art. 117,
co.1, cost. in riferimento alla clausola 5,
punto 1 accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato al quale ha dato
attuazione la direttiva 1999/70/ce
» ALTRI DUBBI:
QUESTO SISTEMA DELINEATO DALL’ART. 36 T.U. 2001 E’ COMPATIBILE
CON LA CLAUSOLA 5 DELLA DIRETTIVA CHE PREVEDE COME MISURA
SANZIONATORIA DELL’ABUSO DEL CONTRATTO A TERMINE LA
TRASFORMAZIONE IN UN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO?
LE RAGIONI OBIETTIVE DELLA CLAUSOLA 5 POSSONO ESSERE RAVVISATE
NELLE ESIGENZE DI ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E DI
ASSICURARE LA CONTINUITA’ DELLO STESSO?
N.B. I DATI FORNITI DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO SUL
PRECARIATO SCOLASTICO DIMOSTRANO CHE NON SOLO NON VI SONO
RAGIONI OGGETTIVE PER GIUSTIFICARE L’ATTUALE SISTEMA DI
RECLUTAMENTO SCOLASTICO, MA CHE NON SUSSISTONO NENAHCE
RAGIONI ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE, POSTO CHE LO STATO SPENDE
OGNI ANNO CIRCA 300 MILIONI DI EURO PER MANTENERE IL PERSONALE
PRCARIO, CON UNA SPESA MAGGIORE RISPETTO AD UNA EVENTUALE
STABILIZZAZIONE.
» Con ordinanza n. 207/13 la Corte Costituzionale
rimette ai giudici di Lussemburgo la questione
sulla compatibilità della normativa italiana con
la direttiva comunitaria in tema di reiterazione
dei contratti a termine e assenza di risarcimento
del danno per i precari della scuola.
» LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E’ ATTESA AD
OTTOBRE 2014.
» Intervenuto IMPORTANTE cambiamento
orientamento Cassazione: sentenza n. 26951 del
2.12.2013
» “Si al riSarcimEnto pEr abuSo Ed illEgittimità dEl
contratto a tErminE”
» QuESta SEntEnZa E’ importantE pErcHE’ Ha
RICONOSCIUTO LA NATURA RISARCITORIA E NON
MERAMENTE SANZIONATORIA DELLE CONSEGNUENZE
dEll’abuSo dEl contratto a tEmpo dEtErminato Ed
HA SUPERATO QUELLE POSIZIONI CHE RITENEVANO CHE
IL DANNO SUBITO DAL LAVORATORE ANDASSE PROVATO
SECONDO LE COMUNI REGOLE DEL CODICE CIVILE
»
»
»
TALE PROVA E’ sostanzialmente impossibile, perché il
lavoratore assunto a termine è a conoscenza della durata
del contratto, e quindi della data di cessazione e, inoltre, è
normalmente, ANCHE SE NON sempre adeguatamente retribuito,
sicchè non può vantare alcun danno, tanto più che la legge
vieterebbe la trasformazione del rapporto a tempo
indeterminato e dunque nessuna aspettativa può vantare il
lavoratore per la perdita di posto di lavoro che non potrebbe
mai ottenere
La questione, come è noto, è alquanto discussa, tanto che vi
sono due procedimenti che pendono avanti alla Corte europea
la Corte di merito ha correttamente applicato il principio
secondo cui il lavoratore che sia stato assunto
illegittimamente, ha diritto ad essere risarcito per effetto
della violazione delle norme imperative in materia.
» Come si vede, qui il risarcimento confermato dalla
Cassazione è del tutto slegato dalla prova di un danno,
ASSUmENDO LA CARATTERISTICA PROPRIA DELLA “SANZIONE”,
come richiesto dalla clausola 5 della Direttiva 1999/70
»
»
Viene SMENTITO E SUPERATO il precedente orientamento della
Corte di Cassazione, E quella giurisprudenza di molti giudici di
merito che si ostinano a rigettare i ricorsi dei lavoratori
precari pubblici, assumendo che non sarebbe stato provato il
danno subito
IN fORZA DELL’ART. 36 D.LgS. 165/2001, N.D.A) LA SENTENZA
impugnata ha attribuito alla lavoratrice il risarcimento del
danno nella misura di dieci mensilità di retribuzione, ritenendo
che tale misura fosse adeguata a compensare la ricorrente
DELL’INgIUSTIZIA PATITA E NON mANCANDO DI RIChIAmARE LA
sentenza della Corte di giustizia europea del 7 settembre 2006,
secondo cui la direttiva 70 del 1999 non osta ad una normativa
nazionale che escluda la conversione in contratto a tempo
indeterminato nel settore del pubblico impiego, purché tale
NORmATIVA CONTENgA UN’ALTRA mISURA EffETTIVA
destinata ad evitare e, se del caso, sanzionare un
utilizzo abusivo ad una successione di contratti a
tempo determinato da parte di un datore di lavoro
rientrante in tale settore.
IMPORTANZA DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE
SANCITO DALLA CLAUSOLA 4 DELLA DIRETTIVA
1999/70/CE
HA IMPLICAZIONI SULLE FERIE,
sull’anzianita’( corte di giustizia
DECISIONE 18.10.2012), SULLA
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, SUI
CONGEDI PARENTALI,
perche’ impone parita’ di
TRATTAMENTO TRA LAVORATORI
PRECARI E LAVORATORI ASSUNTI A
TEMPO INDETERMINATO
» E’ IMPORTANTE, PERO’, SIN DA ORA SOTTOLINEARE CHE ALCUN
AUTOMATISMO PUO’ PRODURSI, MA CHE OCCORRERA’ RICHIEDERE UNA
TUTELA GIUDIZIARIA, OSSIA CHE CON LA EVENTUALE PRONUNCIA
FAVOREVOLE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, NON CI SARA’ UN’AUTOMATICA
STABILIZZAZIONE, MA OCCORRERA’, IN OGNI CASO, UNA PRONUNCIA DEL
GIUDICE DEL LAVORO
» IL GIUDICE, ADEGUANDOSI ALLA DECISIONE COMUNITARIA SULLA
CORRETTA INTERPETAZIONE DA DARE, POTRA’ PRONUNCIARSI PER LA
STABILIZZAZIONE, OSSIA PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI A
TEMPO DETERMINATO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO
OPPURE, LADDOVE RITENESSE TALE EVENTUALITA’ IN CONTRASTO CON IL
DECRETO SVILUPPO 2011 (CHE VIETA DI ESTENDERE AI DIPENDENTI DEL
COMPARTO SCUOLA LE TUTELE PREVISTE PER GLI ALTRI LAVORATORI)
RICONOSCERE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.
ORGANICO DI FATTO ED ORGANICO DI DIRITTO
TUTELA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINO
ALL’AVENTE DIRITTO:
D.M. 430/2000
SU POSTO VACANTE e disponibile
(31 AGOSTO)
supplenze annuali
(ORGANICO DI DIRITTO)
SU POSTO DISPONIBILE (30 GIUGNO) –
supplenze temporanee- fino al termine
delle attività didattiche (ORGANICO DI
FATTO)
la legge 124/99 è chiara: se un posto e’ Vacante e
disponibile AL 31/12 deve essere assegnato al 31
agosto.
Invero, nella prassi la maggior parte dei posti,
sebbene non vi sia il titolare, sono assegnati in
supplenza al 30 giugno. Per cui
Attenzione!
1 contratto su 2 e’ illegittimo
perche’ stipulato al 30/06
anziché al 31/08!
ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO ANNUALE SU POSTO VACANTE E
DISPONIBILE FINO AL 30 GIUGNO E’ ILLEGITTIMO
(TRIB BN SENT. N. 3260/12 EN. 214/12)
TUTELA GIUDIZIARIA INNANZI AL GDL PER RECUPERO DEGLI STIPENDI
ESTIVI (LUGLIO ED AGOSTO) E GLI SCATTI CONTRIBUTIVI, CIOE’
TRASFORMAZIONED DEL CONTRATTO AL 31 AGOSTO
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE- EGUAGLIANZA SOSTANZIALE E
NON SOLO FORMALE ( ART. 3 CO. 2 COST. ED ART. 5 DIRETTIVA
1999/70/CE)
UGUAGLIANZA SOSTANZIALE NON SIGNIFICA APPIATTIMENTO MA
SIGNIFICA RAGIONEVOLEZZA DELLE DISPARITA’: I DOCENTI ASSUNTI A
TEMPO DETERMINATO NON LAVORANO MENO NE’ IN MODO MENO
CONTINUATIVO DEI DOCENTI DI RUOLO-) DISPARITA’ IRRAGIONEVOLE
SENTENZA TRIBUNALE ASTI
DICHIARA
l’illegittimita’
DEL
TERMINE
COINCIDENTE CON LA CONCLUSIONE DELLE
attiVita’ DIDATTICHE CON CONSEGUENTE
DIRITTO
DELLA
LAVORATRICE
AL
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
RELATIVO AL PERIODO SUCCESSIVO ALLA
SCADENZA DEL TERMINE ILLEGITTIMAMENTE
APPOSTO E FINO ALLA DATA DEL 31 AGOSTO,
CON CONDANNA AL PAGAMENTO DI EURO
6.866,50, OLTRE AGLI INTERESSI E D ALLE SPESE
LEGALI
»
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
» RESPINGE APPELLO MIUR E CHIARISCE CHE La normativa è chiara sul punto:
sui posti vacanti e disponibili non possono essere stipulati con il
personale ATA contratti fino al 30 giugno, ma devono essere
stipulati contratti fino al 31 agosto, indipendentemente dal fatto
che la individuazione avvenga da graduatorie di istituto, anziché da
graduatorie provinciali che sono esaurite (art. 4 ed 11 della L.
124/99).
N. B.: E’ LA NATURA DEL POSTO ( DI DIRITTO/DI FATTO) CHE
DETERMINA LA DURATA DEL CONTRATTO E NON IL TIPO DI
GRADUATORIA DA CUI IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDIVIDUA
L’ASPIRANTE.
» Nello stesso senso anche Tribunale di Firenze del 6.04.2011 e
Corte d’Appello di Firenze del 16.06.2011.
Giudice del Lavoro del Tribunale di
Brindisi, con sentenza n. 460/2010:
»
»
»
»
RICONOSCE IL DIRITTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI MESI
DI LUGLIO ED AGOSTO AD UN ASSISTENTE NOMINATO SU
POSTO LIBERO E VACANTE, A SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO
FINO AL 31 AGOSTO INVECE DEL 30 GIUGNO, E CONDANNA I
RESISTENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO.
IL LAVORATORE, NOMINATO DAL DIRIGENTE SU UN POSTO
LIBERO E VACANTE DOPO I TRASFERIMENTI, GIÀ INSERITO IN
ORGANICO DI DIRITTO, SI ERA VISTO CONFERIRE IL
CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO INVECE DEL 31 AGOSTO,
per come è preVisto dall’art. 4 comma 11 della legge
N. 124/99 E DEL SUCCESSIVO D.M. N. 430/00, CHE
REGOLAMENTA LE SUPPLENZE DEL PERSONALE SCOLASTICO.
IL GIUDICE CONFERMA CHE LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO
NON POSSONO ESSERE ANNULLATI DA UNA CIRCOLARE DEL
MINISTERO DEL 21/7/06, CHE HA MALE INTERPRETATO LA
FONTE PRIMARIA (OSSIA LA LEGGE ED IL SUCCESSIVO
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE).
PERTANTO, IL LAVORATORE HA DIRITTO ANCHE ALLA
CORRESPONSIONE DEI DUE MESI ESTIVI. IL TERMINE APPOSTO
al contratto di laVoro e’ illegittimo, in Quanto
CONTRARIO ALLA LEGGE ED AL REGOLAMENTO, ANCHE
PERCHÉ LA SUPPLENZA È STATA CONFERITA PER COPRIRE UN
POSTO VACANTE IN ORGANICO E NON PER ESIGENZE
TEMPORANEE, A PRESCINDERE DA CHI ABBIA PROVVEDUTO
ALLA NOMINA (DIRIGENTE SCOLASTICO O USP).
» ANIEF HA OTTENUTO DIVERSE VITTORIE CON LA
STABILIZZAZIONE DI PRECARI CON PIU DI 36
MESI DI SERVIZIO SU POSTI VACANTI E
DISPONIBILI CON CONDANNA DEL MIUR AL
RISARCIMENTO
DEL
DANNO
E
CON
LA
STABILIZZAZIONE DI DOCENTI CHE ERANO STATI
INSERITI IN CODA anziche’ A PETTINE ( 5
IMMISSIONI IN RUOLO TRIB CATANIA E 6 PRIMA
DI NATALE IN TUTTA ITALIA)
» IMPORTANTE CHIEDERE UNA ATTESTAZIONE
CHE CERTIFICHI CHE IL CONTRATTO e’ SU POSTO
VACANTE E DISPONIBILE CON ISTANZA DI
ACCESSO AGLI ATTI
PERSONALE ATA NOMINATO FINO ALL’AVENTE
DIRITTO
CONTRATTO CONSIDERATO ERRONEAMENTE
TEMPORANEO anziché ANNUALE
CONSEGUENZE:
- APPLICAZIONE IN BUSTA PAGA PENALIZZAZIONI
MALATTIA;
LICENZIAMENTO NEL CASO DI SUPERAMENTO DEL PERIODO
DI COMPORTO ( 1 MESE DI MALATTIA)
TUTELE
CONTRATTO ATA STIPULATO FINO ALL’AVENTE DIRITTO
SU POSTO DIPONIBILE O VACANTE CON LIQUIDAZIONE
A CARICO DEGLI UFFICI DEL TESORO E’ CONTRATTO
EQUIPARABILE ALLA SUPPLENZA ANNUALE O FINO AL
TERMINE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
PER CUI
SI PUO’ RICORRERE PER RECUPERARE LE DECURTAZIONI
SUBITE IN BUSTA PAGA PER MALATTIE O IMPUGNARE
IL LICENZIAMENTO
Associazione Qualificata per la formazione del personale della Scuola
Ciclo seminari
Ricostruzione di carriera
ANIEF Associazione Professione Sindacale
Rev. 5
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
Ricostruzione di carriera per il personale docente/ATA di ruolo
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA AI
SENSI DEL T.U. DECRETO 297/94 CON
RICONOSCIMENTO DEL
SERVIZIO PRE-RUOLO PER INTERO
PER I PRIMI QUATTRO ANNI AI FINI
GIURIDICI ED ECONOMICI E PER LA
RIMANENTE PARTE NELLA MISURA DI
2/3 AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI
E 1/3 AI SOLI FINI
ECONOMICI.
CALCOLO DELLA RICOSTRUZIONE
DI CARRIERA NON IN MISURA
COMPLETA
POSSIBILITA’ DI RECUPERO DELLA
POSIZIONE ECONOMICA E
STIPENDIALE COMPLETA
NOTA USR VENETO MIUR.AOODRVE
DEL 1-10-2013 PER SENTENZE
FAVOREVOLI
VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA DEL 99 CHE
DICE CHE TUTTO IL PRE RUOLO VA VALUTATO PER INTERO
CON DISCRIMINAZIONE TRA PERSONALE PRECARIO E DI
RUOLO
RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO
(PRESCRIZIONE 10 ANNI) ED ECONOMICO (PRESCRIZIONE 5
ANNI)
LA RICOSTRUZIONE CARRIERA DOCENTI È UN ISTITUTO CONTRATTUALE CHE
SERVE PER FAR VALUTARE IL SERVIZIO PRE-RUOLO.
IL PRINCIPALE RIFERIMENTO NORMATIVO È L’ARTICOLO 48 DEL T.U DECRETO
LEGISLATIVO 297 / 94.
LA COMPETENZA A PREDISPORRE IL RELATIVO ATTO È DAL 1/9/2000 DEL
DIRIGENTE SCOLASTICO, COME STABILITO DAL REGOLAMENTO
SULL’AUTONOMIA (DPR 8/3/1999 N.275).
MOLTO IMPORTANTE LA DIRETTIVA COMUNITARIA SUL CONTRATTO A
TERMINE, PERCHÉ I PRINCIPI AFFERMATI PER QUELLA TEMATICA
INCIDONO IN MANIERA SIGNIFICATIVA ANCHE SULLA RICOSTRUZIONE:
PER CUI IL PRINCIPIO DELL’ESTENSIONE DELLA TUTELA AL
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DETERMINA LA VALUTAZIONE
PER INTERO DEGLI ANNI DI PRECARIATO.
» SI PUÒ RICHIEDERE LA RICOSTRUZIONE CARRIERA DOCENTI
SOLO DOPO AVER SUPERATO IL PERIODO DI PROVA
» I SUOI EFFETTI DECORRONO DALLA CONFERMA IN RUOLO (PRIMO
SETTEMBRE
DELL’ANNO
SUCCESSIVO
A
QUELLO
DELL’IMMISSIONE IN RUOLO).
» QUESTO DIRITTO ALLA RICOSTRUZIONE CARRIERA DOCENTI SI
PRESCRIVE ENTRO IL TERMINE DI DIECI ANNI COSÌ COME
PREVISTO DALL’ART. 2946 DEL CODICE CIVILE ED HA INIZIO DAL
GIORNO IN CUI IL DIRITTO PUÒ ESSERE FATTO VALERE È CIOÈ
DALLA DATA DI CONFERMA IN RUOLO.
Ricostruzione di
carriera
» DAL 4 LUGLIO 2010 TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI,
SONO OBBLIGATI AD EMETTERE I DECRETI DI
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA, DEL PERSONALE DELLA
SCUOLA, ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DELL’INTERESSATO.
» DECADE IL LIMITE DI 480 GIORNI, PREVISTO DAL D.M.
DEL 6 APRILE 1995, N. 190.
» LO STABILISCE LA CIRCOLARE 04 LUGLIO 2010,
(ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 18
GIUGNO 2009, N. 69), EMANATA DALLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI, SULLA QUALE VIENE
STABILITO ESPRESSAMENTE CHE PER TUTTI
I PROCEDIMENTI SI APPLICA IL TERMINE
ORDINARIO DI 30 GIORNI
Ricostruzione di
carriera
» QUALORA LE SEGRETERIE SCOLASTICHE,
DOVESSERO SUPERARE IL TERMINE DI 30 GIORNI
PER LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA AL
PERSONALE INTERESSATO, LA CIRCOLARE
PREVEDE PESANTI SANZIONI A CARICO DEL DS
inadempiente, con l’obbligo di risarcire il
DANNO INGIUSTO CAGIONATO ALLE PARTI
INTERESSATE
» TUTTI GLI INTERESSATI, DOPO LA CONFERMA IN
RUOLO, A PARTIRE DAL PRIMO SETTEMBRE
dell’anno scolastico successiVo,
DOVRANNO SOLLECITARE LE SEGRETERIE
SCOLASTICHE AD EMETTERE IL DECRETO DI
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA,
OBBLIGATORIAMENTE ENTRO 30 GIORNI A
PARTIRE DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
Ricostruzione di
carriera
CONCLUSIONI
» TUTTI I PRECARI ENTRATI DI RUOLO HANNO DIRITTO
AL RICONOSCIMENTO PRE-RUOLO PER INTERO
NONCHÉ AGLI SCATTI DI ANZIANITÀ PER TUTTO IL
PERIODO DI PRECARIATO. PER OGNI ANNO DI
PRECARIATO SI DOVREBBERO AVERE CIRCA 1000 EURO
all’anno di netto!
LE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA SONO TUTTE ERRATE
PERCHÉ CONFORMI ALLA LEGGE MA NON ALLA
DIRETTIVA COMUNITARIA
assunzioni ad invarianza finanziaria:
il congelamento del primo gradone
stipendiale
LA LEGGE 128/13 PREVEDE TUTTE LE ASSUNZIONI
CON IL CONGELAMENTO DEL PIMO GRADONE DI
anzianita’ -) CON UN BLOCCO DI 3-8 ANNI
TUTTI I NEOASSUNTI DAL 1.9.2011 ED I
RETRODATATI AL 1 SETTEMBRE 2010 ED I FUTURI
HANNO DIRITTO AL GRADONE STIPENDIALE
Quindi continua il precariato anche dopo il ruolo
con 8 anni a stipendio base.
Si calcolano circa 8000 euro di perdite in 8 anni.
Abbiamo dati assolutamente inferiori alla media
europea: dal 2005 lo stipendio è cresciuto del 4,5%
contro la media OCSE del 15-20%. Inoltre nel 2010
reddito italiano è di 32.000 euro contro i 49.000
dell’Inghilterra
Il blocco degli stipendi per i neoassunti non deve
stupire. Si riallaccia alla legge 106/11 che dopo un
accordo firmato il 4 agosto 2012 da cisl, uil, gilda E
snals taglia il primo gradone stipendiale dopo i
primi 2 anni e lo sposta dopo 8 anni.
assunzioni a
costo zero
chi ha 4 anni di ruolo ha la carriera
raffreddata per 14 anni, il che vuol dire
una perdita di circa 20.000 EURO
anief STA LOTTANDO per far recuperare le somme
ILLEGITTIMAMENTE NON CORRISPOSTE E FAR
RIPRISTINARE IL GRADONE
Esempio
BLOCCO contratti e SCATTI
BLOCCO STIPENDI






L’ART. 9 DELLA LEGGE 122/2010, BLOCCA STIPENDI PER IL TRIENNIO 2010-2012, IVI
COMPRESO IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 223/12: DICHIARA INCOSTITUZIONALITA’ DELLA
LEGGE 122 MA SOLO PER I MAGISTRATI- IL BLOCCO DEVE ESSERE DI CARATTERE
ECCEZIONALE E DEVE CONSEGUIRE LO SCOPO
IL DPR 122/2013 PROROGA IL BLOCCO PER IL 2013
QUESTO BLOCCO HA, DI FATTO, LIMITATO ANCHE LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
NELLA SUA PARTE NORMATIVA E VIOLA L’ART. 36 COST. (RETRIBUZIONE
PROPORZIONATA ALLA QUALITÀ E QUANTITÀ DI LAVORO PRESTATO), DIVIENE UNA
VERA E PROPRIA DECURTAZIONE STIPENDIALE, PROTRAENDOSI ED IN ASSENZA DI UN
PARI BLOCCO DELLE TARIFFE, DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI GENERA DISPARITÀ’
IN CONSIDERAZIONE DEL DIVERSO TRATTAMENTO RISERVATO AD ALTRI REDDITI DI
LAVORO (AUTONOMO O DIPENDENTE PRIVATO).
SENTENZA TRIBUNALE ROMA DICEMBRE 2013 HA DICHIARATO ILLEGITTIMO IL BLOCCO
DELLA CONTRATTAZIONE 2010/2013
LEGGE DI STABILITA’ 2014: PROROGA STOP INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE
FINO AL 2017; PROROGA BLOCCO STIPENDI FINO ALLA FINE DEL 2014; CONFERMA
BLOCCO RIVALUTAZIONE PENSIONI; RECUPERA SCATTI 2011 E 2012 SOLO GRAZIE AD
UN TAGLIO AL FIS
SENTENZA 223/2012 DELLA CORTE
COSTITUZIONALE




LA PROROGA DEI BLOCCHI NON RISPETTA LE INDICAZION I
FORNITE DALLA CORTE COSTITUZIONALE IN DIVERSE
SENTENZE
PER LA CONSULTA IL BLOCCO DEVE ESSERE DI CARATTERE
ECCEZIONALE, NON ARBITRARIO ED INOLTRE DEVE
CONSEGUIRE LO SCOPO.
LA GRAVITÀ DELLA SITUAZIONE ECONOMICA IMPONE UN
INTERVENTO SUGLI ADEGUAMENTI STIPENDIALI, MA TALE
INTERVENTO NON PUO’ SOSPENDERE LE GARANZIE
STIPENDIALI OLTRE IL PERIODO RESO NECESSARIO DALLE
ESIGENZE DI RIEQUILIBRIO DI BILANCIO.
TALE INTERVENTO VA COLLOCATO IN UN QUADRO DI
ANALOGHI SACRIFICI IMPOSTI NON SOLO AL PUBBLICO
IMPIEGO MA A TUTTI I CITTADINI.
Siamo di FrontE ad una ViolaZionE dEi diritti dEll’uomo E
DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, CON TRATTAMENTI
DIVERSI NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI CHE OPERANO PER LO
StESSo “datorE di laVoro”:
LA MAGISTRATURA, ALLA QUALE LA CONSULTA, CON LA SENTENZA
n. 223/12, Ha riconoSciuto la illEgittimita’ dEi bloccHi
GLI ALTRI DIPENDENTI CON CONTRATTI E SCATTI STIPENDIALI
ANCORA BLOCCATI DA ANNI
PRASSI DEPRECABILE


lo scorso anno per finanziare gli scatti del
personale, furono tagliati 340 milioni
destinati all’offerta formatiVa: circa 275
milioni furono sottratti dal fondo di
istituto e 65 FDA FONDI per le attività a
supporto della didattica.
Tagliare il MOF quindi il FIS crea grosse
problematiche organizzative alle scuole (se
non si attiVano attiVita’ preViste dal pof lo
stesso va cambiato-) incide anche sulla
contrattazione integrativa funzioni non
andranno piu’ retribuite)
CONSEGUENZE DEL DPR 122/2013


Lo scorso 27 dicembre dal MEF era
stata pubblicata l’informatiVa n.
157/2013 NELLA QUALE SI COMUNICAVA la
necessita’ di realizzare Quanto
previsto dal D.P.R. n. 122/2013, che aveva
sancito la nullita’ dell'accordo sulla
copertura degli scatti automatici e
sugli aumenti disposti dai contratti
In pratica, tutti coloro che AVEVANO
maturaTO lo scatto in busta paga nel
2012 dovevano restituirlo

Fino all'adozione del suddetto DPR, il
personale della scuola aveva legittimamente
maturato dieci mesi di anzianita’ (1 gennaio
2013 - 9 novembre 2013) utili, per alcuni
dipendenti, per il passaggio alla classe
stipendialE successiva e PER Il riconoscimento
del relativo trattamento economico.
L'emanazione del DPR 122 HA obbligato il
Ministero dell'economia ad
Intervenire facendo retrocedere alla classe
stipendiale inferiore e PROVANDO A recuperare
le somme gia’ percepite dai dipendenti.
DECRETO SALVA-SCATTI 2014
DECRETO SALVA SCATTI 2014
STOP AL RECUPERo SOMME PERCEPITE A PARTIRE 1 GENNAIO
2013
 SBLOCCO SCATTI 2014 PER LA SCUOLA

perplessita’-) RESTA IL BUCO DEL 2013 CHE, DI FATTO, RALLENTA LA
PROGRESSIONE ECONOMICA PER ANZIANITA’

SALVATAGGIO POSIZIONI ECONOMICHE ATA -) NO AL
recupero delle somme gia’ retribuite, per cui :




MANTENIMENTO POSIZIONE ECONOMICHE OTTENUTE DAL
SETTEMBRE 2011 FINO AD AGOSTO 2014
PAGAMENTO LAVORATORI CHE HANNO OTTENUTO LE
POSIZIONI DOPO SETTEMBRE 2011 MA CHE NON HANNO ANCORA
RISCOSSO
COLORO CHE HANNO AVUTO TRATTENUTA A FEBBRAIO
OTTERRANNO LA RESTITUZIONE
perplessita’-) il finanziamento sara’ recuperato dal
MARTORIATO MOF
INSIEME PER MIGLIORARE…
Fly UP