...

Presentazione di PowerPoint - SNALS

by user

on
Category: Documents
15

views

Report

Comments

Transcript

Presentazione di PowerPoint - SNALS
Seminario “Nuove disposizioni legislative e
relazioni sindacali (novembre 2009)
Tematiche:
• Relazioni sindacali ed elezioni R.S.U.
• Art. 71 legge 133/2008 - Assenze per malattia e per permesso
retribuito
• Finanziamenti alle istituzioni scolastiche e determinazione FIS
• Problematiche sulle supplenze
• Responsabilità sulla vigilanza degli alunni
• Decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15
1
Relazioni sindacali ed elezioni RSU
Art. 65, comma 3 decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009 n. 15 (Brunetta)
In via transitoria, con riferimento al periodo contrattuale immediatamente
successivo a quello in corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione
ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 54
e 56 del presente decreto legislativo, l’ARAN avvia le trattative
contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni
rappresentative, ai sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, nei nuovi comparti ed aree di contrattazione
collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali rilevati per il biennio
contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga all’articolo 42,
comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati
gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni
siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti
organismi di rappresentanza si svolgeranno, con riferimento ai nuovi
comparti di contrattazione, entro il 30 novembre 2010.
Il testo ha concluso il suo iter di approvazione e, con la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2009, il D. L.vo n. 150 del 27-10-09
entrerà in vigore dal 15.11.09.
2
Relazioni sindacali ed elezioni RSU
COMUNICATO UNITARIO REGIONALE SULLE ELEZIONI
SUPPLETIVE DELLE R.S.U.
Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal e Gilda Unams del Lazio
• preso atto del rinvio delle elezioni ordinarie per il rinnovo delle RSU,
effettuato con il decreto legislativo di attuazione della legge delega
n. 15/2009;
• considerato che tale rinvio, pur costituendo un’invasione legislativa
in una materia sin qui regolata da norme pattizie (accordo quadro
del 7 agosto 1998), tuttavia risponde ad una necessità, in relazione
alla riforma del pubblico impiego operata dalla legge di cui sopra, la
quale, tra l’altro, procede alla riduzione del numero dei comparti
contrattuali a soli quattro (Scuola- Università - Ricerca, Enti Locali,
Sanità, Ministeri);
• ritenendo indispensabile assicurare la rappresentanza sindacale
all’interno delle scuole di nuova istituzione a seguito delle operazioni
di dimensionamento scolastico, ovvero nelle scuole che ne siano
rimaste prive per mobilità, dimissioni o pensionamenti,
3
4
Relazioni sindacali ed elezioni RSU
COMUNICATO UNITARIO REGIONALE SULLE ELEZIONI
SUPPLETIVE DELLE R.S.U.
Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal e Gilda Unams del Lazio
• hanno unitariamente deciso di invitare le strutture provinciali ad una
rilevazione puntuale di quanto sopra evidenziato e di procedere
tempestivamente alle elezioni suppletive nelle scuole di cui trattasi.
• Le OO.SS. sottolineano che nelle altre scuole la rappresentanza
sindacale continua attraverso le RSU attualmente in carica, il cui
mandato è stato prorogato dal decreto legislativo di attuazione della
legge 15, in corso di pubblicazione.
• Le OO.SS. richiamano l’attenzione della categoria sulle
strumentalizzazioni in atto da parte di alcune sigle sindacali, le quali
prospettano un’inesistente cancellazione delle RSU, a fronte di un
mero provvedimento di proroga, in forza del quale le elezioni
ordinarie saranno tenute entro il 30 novembre 2010 (art. 65, comma
3 del decreto legislativo di attuazione).
Relazioni sindacali ed elezioni RSU
COMUNICATO NAZIONALE UNITARIO ELEZIONI RSU
Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams
• preso atto dell’approvazione definitiva del decreto “ Brunetta” che dispone la
proroga per le attuali RSU ed il conseguente rinvio delle elezioni per il loro
rinnovo, da svolgersi comunque entro il mese di novembre 2010;
• che lo stesso decreto prevede la riduzione dei Comparti di contrattazione e la
loro ridefinizione in sede di accordo sindacale con l’ARAN;
• che la nuova composizione dei comparti comporta l’accertamento della
rappresentatività delle Organizzazioni sindacali in relazione alla diversa
composizione dei comparti stessi;
• che è necessario garantire nel frattempo la rappresentanza sindacale
all’interno delle scuole quale presidio irrinunciabile per contrattazione
decentrata;
• che la contrattazione decentrata è parte rilevante dell’accordo sul nuovo
modello contrattuale non sottoscritto dalla CGIL;
• che la proroga prevista dall’art. 65 del decreto “ Brunetta”, assicurando la
continuità e il pieno esercizio delle prerogative negoziali delle attuali RSU non
appare in contrasto con quanto sopra enunciato,
5
Relazioni sindacali ed elezioni RSU
COMUNICATO NAZIONALE UNITARIO ELEZIONI RSU
Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams
hanno convenuto di non presentare liste, nelle more della pubblicazione del decreto
sulla G.U., per evitare di rendere ancora più confuso un contesto segnato da
improprie e strumentali forzature elettoralistiche, rinviando a tempo opportuno una
campagna elettorale che dovrà favorire ampia e libera partecipazione democratica
dei lavoratori, in un quadro finalmente certo di collocazione nei comparti, quale
presupposto di piena legittimazione del sistema delle RSU e dei Sindacati che le
esprimono.
Una diversa azione basata solo su formalismi burocratici e sulle lungaggini del
sistema, avrebbe le caratteristiche di un tatticismo strumentale senza concreti
sbocchi strategici che penalizzerebbero il personale e le proprie rappresentanze.
Nell’ottica di assicurare la continuità della contrattazione decentrata e del
rafforzamento del sistema delle RSU, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda
Unams, invitano le Segreterie dei rispettivi livelli territoriali ad indire le elezioni,
dopo la pubblicazione del decreto, definendo congiuntamente il calendario e le
procedure elettorali (non possono essere valide quello attualmente previste, che
non rispetterebbero i tempi previsti dall’ANCQ del 7/ 8/’99), nelle Scuole in cui le
RSU fossero decadute a seguito di mobilità, dimissioni o pensionamenti, ovvero per
altri motivi, o dovessero costituirsi ex novo, come nel caso di istituzioni scolastiche
oggetto di dimensionamento.
6
Relazioni sindacali ed elezioni RSU
Nota aran del 22 maggio 2001 - Prot. 7732
Decadenza di componente della RSU
Ai sensi dall’art. 3 – parte II – dell’Accordo Quadro del 7 agosto
1998 ha titolo ad essere eletto componente la RSU il dipendente
a tempo indeterminato in forza presso l’Istituzione scolastica,
qualità che deve permanere anche dopo le elezioni. Pertanto in
caso di trasferimento, comando, diverso utilizzo o collocamento
il dipendente eletto nella RSU, non avendo più la predetta
condizione, deve essere sostituito. Come nel caso delle
dimissioni la sostituzione avviene ad opera della RSU con la
nomina del primo dei non eletti appartenenti alla medesima
lista. Di tale sostituzione la RSU deve dare comunicazione
all’Istituzione scolastica (cfr. art 7 Accordo Quadro 7 agosto
1998). Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, sarà
necessario verificare se nell’ambito della RSU sia comunque
rimasto il numero legale che consenta all’organismo di
funzionare (cfr. art. 8 stesso Accordo quadro). In caso contrario
dovranno essere avviate le procedure per una nuova elezione.
7
Relazioni sindacali ed elezioni RSU
Nota Aran del 22 maggio 2001 - Prot. 7732
Composizione della delegazione trattante in caso di
decadenza della RSU
In sede di contrattazione integrativa per il personale dei comparti, la
RSU, organismo di rappresentanza elettiva del personale, è, unitamente
alle organizzazione sindacali rappresentative firmatarie del CCNL, uno dei
soggetti necessari della relativa delegazione trattante.
Qualora nel corso del triennio dalla loro elezione le RSU decadano, oltre
che per le ragioni previste dall’art. 7, comma 3 del CCNQ 7 agosto 1998,
anche per altri motivi che ne impediscano il funzionamento, dovranno
essere avviate le procedure per una nuova elezione (ad esempio, quando
per effetto delle dimissioni e dell’impossibilità di sostituzione dei
candidati venga meno il numero legale per l’assunzione delle decisioni da
parte della RSU stessa).
8
Relazioni sindacali ed elezioni RSU
Nota Aran del 22 maggio 2001 - Prot. 7732
Composizione della delegazione trattante in caso di
decadenza della RSU
In tal caso occorre fare riferimento a quanto stabilito nell’Accordo di
interpretazione autentica del 13 febbraio 2001 che prevede:
a) la rielezione della RSU entro i cinquanta giorni immediatamente successivi
alla decadenza (attivando le procedure entro cinque giorni da quest’ultima);
b) nell’attesa, la prosecuzione delle relazioni sindacali con le organizzazioni di
categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti
in carica.
c) la possibilità che, nel periodo di cui al punto precedente, si possa pervenire
alla sottoscrizione dei contratti integrativi con i componenti della RSU rimasti in
carica e le organizzazioni sindacali di categoria sopracitate.
La titolarità ad indire le elezioni delle RSU è in capo esclusivamente alle
organizzazioni sindacali rappresentative che possono assumere l’iniziativa sia
congiuntamente che disgiuntamente. Le organizzazioni sindacali non
rappresentative che hanno aderito all’accordo quadro del 7 agosto 1998
possono partecipare alle elezioni presentando proprie liste, ma non hanno titolo
ad indire le elezioni stesse.
9
Relazioni sindacali ed elezioni RSU
Problematiche RSU decaduta e validità del Contratto
integrativo di istituto
In merito alla questione il MIUR con nota 30 marzo 2009 prot. 4163 dopo
aver consultato l’ARAN comunicava quanto segue:
• In ordine alla possibilità di definire la contrattazione integrativa
con le sole rappresentanze sindacali di categoria,… nessuna norma
legittima la prosecuzione delle trattative con le sole OO. SS. laddove le
stesse non provvedano ad indire nuove elezioni.
• riguardo, invece, al problema della validità del contratto
integrativo di istituto stipulato con la RSU successivamente
decaduta e riferito all'anno scolastico precedente, in base al
principio di ultrattività, «tutti i contratti, sia nazionali che integrativi di
amministrazione, restano, di norma, in vigore fino alla sottoscrizione dei
successivi»; in assenza di attivazione della contrattazione, l'ultrattività
comporta come diretta conseguenza «l'impossibilita di modifiche
unilaterali delle clausole pattuite»; conseguentemente, nelle more della
definizione del nuovo contratto integrativo di istituto, potrà applicarsi
l'accordo dell'anno precedente ma, «con i limiti, anche economici, ivi
individuati».
10
Relazioni sindacali ed elezioni RSU
Problematiche RSU decaduta e validità del Contratto
integrativo di istituto
I sindacati sono intervenuti con un comunicato unitario che
contestava nel metodo e nel merito la nota citata chiedendone il
ritiro.
Il MIUR con nota del 5 maggio 2009 prot. 6232 sospendeva
l’efficacia della suddetta comunicazione ministeriale.
Pertanto nelle more di un ulteriore confronto tra ARAN e sindacati
per la risoluzione del problema tramite un nuovo accordo, si
riafferma la validità della nota ARAN del 22 maggio 2001 che
stabilisce la prosecuzione delle relazioni sindacali con le OO.SS.
firmatarie e con gli eventuali componenti RSU rimasti in
caricanella convinzione che il lavoratore deve in ogni caso essere
tutelato dalla sottoscrizione di un contratto integrativo d’istituto.
11
Art. 71 legge 133/2008 - Assenze per malattia e per
permesso retribuito
12
(aggiornato dalla legge 102 del 3 agosto 2009)
1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni di
assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati,
aventi carattere fisso e continuativo, nonchè di ogni altro
trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole
eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche
normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero
ospedaliero o a day hospital, nonchè per le assenze relative a
patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono
economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e
concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono
essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione
integrativa.
Art. 71 legge 133/2008 - Assenze per malattia e per
permesso retribuito
(aggiornato dalla legge 102 del 3 agosto 2009)
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo
superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata
esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico
convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza
della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo
giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le
fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono
essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00
alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni,
compresi i non lavorativi e i festivi. (soppresso dalla legge 102 del
3-8-2009).
13
Art. 71 legge 133/2008 - Assenze per malattia e per
permesso retribuito
(aggiornato dalla legge 102 del 3 agosto 2009)
14
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono
equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle
somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le
assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata
dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione
di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento
delle funzioni di giudice popolare, nonchè le assenze previste
dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli
dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33,
comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. (abrogato, pertanto tali
assenze sono ininfluenti ai fini della distribuzione delle somme dei fondi
della contrattazione integrativa).
«5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal
servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su
richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei
compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale;
conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle
aziende sanitarie locali.
Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai
contratti o accordi collettivi.
15
Finanziamenti alle istituzioni scolastiche e
determinazione FIS
La situazione illustrata si riferisce all’ultimo incontro del 28
ottobre e a quello successivo del 5 novembre tra MIUR e
OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola.
In via preliminare l’Amministrazione ha informato le OO.SS. che:
• sta portando a compimento l’erogazione:
- per le supplenze brevi dei 4/12 del 2009, secondo i parametri
definiti con il D.M. 21/3/2007 e degli 8/12 sugli accertati
pregressi di situazione debitoria;
- dei fondi per il funzionamento dei circoli didattici, scuole
medie ed istituti comprensivi che, attraverso la verifica della
sofferenza reale di cassa, presentano maggiori difficoltà
finanziarie. L’importo medio del finanziamento è pari a €
9.000,00. Anche la scuola secondaria di secondo grado sarà
interessata quanto prima;
16
Finanziamenti alle istituzioni scolastiche e
determinazione FIS
•
•
è stata completata la rilevazione dei beneficiari degli
aventi diritto alla mensa gratuita ai sensi dell’art. 21
del CCNL 29/11/07 ed a giorni partirà
l’assegnazione di fondi alle scuole interessate;
è stato raggiunto l’accordo con l’ANCI per la
corresponsione diretta ai Comuni da parte del MIUR
della TARSU dal 2003 al 2007. Ciò comporterà
l’annullamento dei residui passivi appostati a
riguardo nei documenti contabili dalle istituzioni
scolastiche e conseguentemente la determinazione di
un maggior avanzo;
17
Finanziamenti alle istituzioni scolastiche e
determinazione FIS
E’ bene ricordare quali sono gli attuali parametri per
la costituzione del FIS.
• € 4.056,00 per ciascun punto di erogazione del
servizio;
• € 802,00 per ciascun addetto individuato,
annualmente, dai decreti interministeriali quale
organico di diritto del personale;
• € 857,00 ulteriori per ciascun addetto individuato,
annualmente, dal decreto interministeriale, quale
organico di diritto del personale docente degli
istituti secondari di secondo grado.
18
Finanziamenti alle istituzioni scolastiche e
determinazione FIS
Fondo istituzione scolastica – Criteri di calcolo
per la ripartizione
Con l’ultima nota prot. 2698 del 02.04.09 il Miur faceva
presente che avrebbe comunicato successivamente gli
elementi per il calcolo del periodo settembre-dicembre 2009.
Al più presto sarà diramata l’apposita nota ministeriale con la
quale saranno comunicati a ciascuna scuola i parametri da
utilizzare per la determinazione del finanziamento delle
risorse destinate al fondo d’istituto. Nella scuola secondaria di
secondo grado, per i posti di sostegno, sarà comunicato il
coefficiente dato dal rapporto tra i totali nazionali
dell’organico di diritto e dell’organico di fatto per i docenti di
sostegno del secondo grado (presumibilmente 0,56). Nella
stessa nota verrà precisato che i 4/12 saranno erogati al più
presto ed i restanti 8/12 entro febbraio 2010.
19
Finanziamenti alle istituzioni scolastiche e
determinazione FIS
• è stato diffuso in rete l’avviso dell’avvio dei
monitoraggi per determinare l’assegnazione dei
fondi relativi all’a.s. 2008/2009 per :
- le indennità di funzioni superiori (docenti che
sostituiscono il dirigente e assistenti
amministrativi che sostituiscono il DSGA);
- il compenso ore eccedenti per le attività di
avviamento alla pratica sportiva;
- il compenso ore eccedenti per la sostituzione dei
docenti assenti.
20
Finanziamenti alle istituzioni scolastiche e
determinazione FIS
Funzioni strumentali per il personale docente
Le parti sono addivenute ad una ipotesi di ripartizione delle risorse
pari ad € 120.850.914,00, assegnando una quota per ciascun
docente in organico di diritto in ogni scuola (€ 107,10 lordo
stato) a cui si aggiunge:
- una quota base per ciascuna istituzione scolastica (€ 3.000,00
lordo stato);
- una ulteriore quota che si aggiunge alla precedente per la
complessità organizzativa di circa € 2.000,00 (nel caso di istituti
comprensivi, istituti di istruzione secondaria superiore, convitti
ed educandati, scuole militari, CTP, scuole carcerarie, scuole
ospedaliere, corsi serali, scuole annesse a convitto o educandato,
scuole medie annesse ad istituto d’arte, scuole all’estero).
L’ipotesi diverrà definitiva non appena completata la verifica dei
dati da considerare.
21
Finanziamenti alle istituzioni scolastiche e
determinazione FIS
Incarichi specifici personale ATA
Per ripartire le risorse di € 53.237.118,00, le parti sono
addivenute ad una ipotesi di ripartizione che prevede
l’assegnazione a ciascuna scuola di:
- una quota di circa € 100,00 (lordo stato) per ciascun posto
in organico di diritto con esclusione di quello del DSGA e
di quelli accantonati per la presenza di ex LSU
(collaboratori scolastici) e co.co.co. (assistenti
amministrativi e assistenti tecnici);
- una ulteriore quota di circa € 280,00 (lordo stato) che si
aggiunge alla precedente per ogni posto in organico di
diritto senza beneficiari di posizione economica.
Anche in questo caso l’ipotesi diverrà definitiva non appena
completata la verifica dei dati da considerare.
22
Finanziamenti alle istituzioni scolastiche e
determinazione FIS
Attività complementari di educazione fisica
In considerazione delle linee guida sulla riorganizzazione delle attività di
educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado
diffuse dalla Direzione Generale per lo studente con le note prot. n.
4273 del 4/8/2009 e prot. n. 5163 del 16/10/2009 non appena saranno
noti gli esiti dei monitoraggi disposti per accertare il fabbisogno per il
2008/2009, le parti hanno ipotizzato la possibilità di assegnare a
ciascuna scuola che inserisce le attività motorie nel POF le risorse
per compenso ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica
sportiva attribuendo una quota per ciascun docente di educazione
fisica presente in organico di diritto (circa € 3.000 lordo stato) e
definendo una quota per ciascun coordinatore provinciale di
educazione fisica (circa € 6.000 lordo stato).
Resta fermo a riguardo l’importo complessivo di € 90.000.000,00
destinato ai compensi per le ore eccedenti per le attività di avviamento
alla pratica sportiva ed alle ore eccedenti per sostituzione dei
docenti assenti, per la parte residuale.
23
Finanziamenti alle istituzioni scolastiche e
determinazione FIS
Lo SNALS-CONFSAL ha inoltre avanzato la
richiesta di una precisazione ministeriale
affinchè negli importi relativi ai compensi
per le attività sportive sia inclusa
l’indennità integrativa speciale e che
l’indennità per funzioni superiori e
l’indennità di direzione e di reggenza sia
finanziata dai costi contrattuali, come
rinvenibile nella relazione ARAN allegata al
CCNL.
24
Finanziamenti alle istituzioni scolastiche e
determinazione FIS
Rinvenimento eventuali risparmi
Lo SNALS-CONFSAL ha nuovamente sostenuto
che il rinvenimento di eventuali risparmi sono da
destinare a porre rimedio al forte disagio dei
convitti e di quelle istituzioni che, dovendo
utilizzare una consistente parte del FIS per
retribuire il lavoro notturno, l’indennità di
bilinguismo, l’indennità di direzione al sostituto
del DSGA e la quota variabile dell’indennità di
direzione, sono costrette a ridurre sensibilmente le
iniziative tendenti all’ampliamento ed alla
qualificazione dell’Offerta Formativa, alle quali il
FIS è prioritariamente destinato.
25
Finanziamenti alle istituzioni scolastiche e
determinazione FIS
Lo SNALS-CONFSAL, ancora una volta, ha:
sostenuto la rivisitazione del budget per le
supplenze brevi poiché vi è un incremento
della spesa dovuto alle riforme
ordinamentali in atto (riconduzione
cattedre a 18 ore, maestro prevalente).
Per lo SNALS-CONFSAL, al fine di dare
certezza di riscossione del dovuto a chi
presta servizio è da perseguire l’affidamento
del pagamento delle supplenze alle
DPSVT;
26
Finanziamenti alle istituzioni scolastiche e
determinazione FIS
Si può rilevare che molte delle richieste avanzate
dallo SNALS-CONFSAL sono state esaudite, in
particolare:
- l’assegnazione dei Fondi relativi all’a.s.
2008/2009 per le indennità di funzioni superiori
(docenti che sostituiscono il DS e assistenti
amministrativi che sostituiscono il DSGA),
nonché la copertura delle spese riferite agli
esercizi finanziari pregressi per supplenze brevi,
esami di Stato, compensi e indennità ai revisori
dei conti, oneri riflessi sui compensi accessori al
personale;
27
Finanziamenti alle istituzioni scolastiche e
determinazione FIS
Lo SNALS-CONFSAL ha ribadito la necessità di
una urgente comunicazione dello stanziamento
relativo al funzionamento di ciascuna scuola per il
corrente esercizio finanziario, stante
l’approssimarsi del termine entro cui il
Programma Annuale per il 2010 deve essere
predisposto.
Lo SNALS-CONFSAL ha riaffermato che ormai è
ineludibile ed indifferibile la rivisitazione dei
parametri di finanziamento delle risorse alle
scuole previsti dal D.M. 21/3/2007;
Problematiche in merito alle supplenze
28
Riforma I ciclo - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89
Articolo 4 – Scuola primaria
comma 3 - Il tempo scuola della primaria e' svolto ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il
modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del
modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni
dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle
risorse dell'organico assegnato; e' previsto altresì il modello delle 40
ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a
regime l'intero percorso della scuola primaria e, per l'anno
scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle
specifiche richieste delle famiglie. Qualora il docente non sia in possesso
degli specifici titoli previsti per l'insegnamento della lingua inglese e dei
requisiti per l'insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti
sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.
Come mai in molte scuole si è dato vita al
maestro unico/prevalente anche per le
classi successive alla prima?
Problematiche in merito alle supplenze
29
Riforma I ciclo - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89
Articolo 4 – Scuola primaria
comma 4 - Le classi successive alla prima continuano a funzionare,
dall’anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime
del modello secondo gli schemi orario in atto:
27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo, n. 59 del 2004, con esclusione
delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del
medesimo articolo, senza compresenze;
30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative,
corrispondente all’orario delle attività di cui all’articolo 7, comma 2,
del decreto legislativo, n. 59 del 2004, senza compresenze e nei
limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009;
40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti
dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009 senza
compresenze.
L’intervento del sindacato ha permesso di recuperare
le ore di compresenza del tempo pieno rendendole
disponibili per l’istituto.
Problematiche in merito alle supplenze
30
Riforma I ciclo - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89
Art. 4 comma 7, DPR 89 del 20 marzo 2009
A livello nazionale rimane confermato, per le classi a tempo pieno,
il numero dei posti attivati complessivamente per l'anno
scolastico 2008/2009. Le classi a tempo pieno sono attivate, a
richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo
integrato e delle disponibilità di organico assegnate all'istituto, nonché
in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la
determinazione dell'organico di dette classi e' confermata
l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati
da insegnanti di religione cattolica e di inglese in possesso dei relativi
titoli o requisiti. Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla
presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40 ore del
modello di tempo pieno, rientrano nell'organico d'istituto.
Problematiche in merito alle supplenze
Art. 28 c. 5 del CCNL 2006-2009
Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale,
l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia,
in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole
e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque
giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli
insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo
flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in
incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario
delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria
eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è
destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento
dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti
di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi
extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia
effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la
quota oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali
ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti
fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.
31
Problematiche in merito alle supplenze
estratto Circolare 38 del 2 aprile 2009 – scuola primaria
…
Le quattro ore residuate rispetto alle 40 settimanali per classe
(44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque
disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate
prioritariamente per l’ampliamento del tempo pieno sulla base
delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione
di altre attività volte a potenziare l’offerta formativa (compreso il
tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri
pomeridiani).
…
32
Problematiche in merito alle supplenze
Nota 29 aprile 2009 Prot. n. 3545
Oggetto: Finanziamenti alle scuole. Chiarimenti
Alla scrivente Direzione generale pervengono, da parte di molte istituzioni
scolastiche, richieste di chiarimenti in ordine ai finanziamenti concernenti alcune
voci di spesa che incidono in misura rilevante sulla gestione finanziaria delle
scuole.
Una prima richiesta riguarda la possibilità di conferire supplenze brevi anche
nel caso in cui la scuola abbia esaurito sia l'assegnazione base sia l'integrazione
entro il limite massimo del 50% della somma corrispondente all'assegnazione
base, assicurate in sede di formulazione delle indicazioni per la predisposizione
del programma annuale.
In proposito, si ritiene opportuno ribadire quanto già rappresentato con nota
prot. 3338 del 25 novembre 2008, e cioè che - ferma restando l'esigenza di
contenere il conferimento delle supplenze nella misura del possibile - va
comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione,
di formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni
caso garantito.
33
Problematiche in merito alle supplenze
Nota 6 ottobre 2009 Prot. n. AOODGPER 14991
del Direttore Generale Luciano Chiappetta
Supplenze temporanee personale docente – scuole secondarie
Si fa riferimento alle segnalazioni di alcuni casi in cui le istituzioni scolastiche, a causa di
assenze del personale docente titolare in servizio, si trovano in gravi difficoltà nell’assicurare
la piena funzionalità delle attività didattiche nei riguardi degli alunni.
A tale riguardo si ricorda che la normativa vigente per le scuole di istruzione secondaria
prevede che, nei casi di assenze, si può provvedere con le proprie risorse di personale
docente, fino ad un massimo di 15 giorni, mediante l’attribuzione ai docenti in servizio di
un orario massimo di 24 ore settimanali. Tali disposizioni sono contenute nell’art. 22, comma
6, della legge finanziaria 28.12.2001, n. 449 in combinazione col comma 4 del medesimo
articolo, e secondo l’art. 7, comma 3, del Regolamento in materia di supplenze al personale
docente ed educativo di cui al D.M. n. 131 del 13.6.2007.
Sotto il profilo del suddetto impiego del proprio personale docente, si precisa che mentre per
l’eventuale personale in soprannumero a disposizione la prestazione di 18 ore settimanali è
obbligatoria, per tutto il personale comunque in servizio l’assunzione di ulteriori ore di
insegnamento per sostituzione di colleghi assenti, sino la limite massimo di 24 ore
settimanali, risulta opzionale.
Fatte salve le disposizioni normative sopra richiamate, si pregano le SS.LL di rappresentare
agli uffici e istituzioni scolastiche di rispettiva competenza, che in tutti i casi in cui le
suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione
dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della
didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono
provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di
personale supplente temporaneo.
34
Problematiche in merito alle supplenze
art. 22, della legge finanziaria 28.12.2001, n. 449
comma 6: Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle
scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente
utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale
docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo
di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il
fondo di istituto.
comma 4: Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti
scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente
e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore
settimanali.
art. 7, comma 3, Regolamento supplenze - D.M. n. 131 del 13.6.2007
Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare ore eccedenti all’orario d’obbligo
fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti
temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle
relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle
esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata
effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 10
della legge e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del
contratto.
Art. 4, comma 10 - Legge 3 maggio 1999, n. 124
Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di
effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente
alla durata effettiva delle supplenze medesime.
35
Problematiche in merito alle supplenze
Nell’ultimo
incontro
del
28
ottobre
tra
M.i.u.r.
e
OO.SS.
l’Amministrazione ha informato le OO.SS. che si sta portando a
compimento l’erogazione:
• per le supplenze brevi dei 4/12 del 2009, secondo i parametri
definiti con il D.M. 21/3/2007 e degli 8/12 sugli accertati pregressi
di situazione debitoria;
Inoltre è stato diffuso in rete l’avviso dell’avvio dei monitoraggi per
determinare l’assegnazione dei fondi relativi all’a.s. 2008/2009 per:
• il compenso ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.
36
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
Normativa di riferimento di natura legislativa
Normativa di riferimento di natura legislativa
a) Decreto Lgsl.vo n. 297 16 aprile 1994 – art. 10 e art. 40
b) C.M. n del 16 aprile 1975 - art. 17 (in mancanza di
Regolamento di Istituto o di mancata trattazione dell’aspetto
“vigilanza” nello stesso)
c) Codice Civile - art. 2048 cc. 2 e 3
d) Legge 11 luglio 1980, n. 312 – art. 61
e)
Codice Penale – art. 357 e 358
37
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
Normativa di riferimento di natura contrattuale
38
Doveri degli insegnanti e del Personale ATA
Art. 29 c. 5 del C. C. N.L. 29/11/2007 (docenti)
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita
degli alunni medesimi.
(Tabella A del C.C.N.L. 29/11/07
Area A (profilo del collaboratore scolastico)
E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e
successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del
pubblico; … di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza
necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche…. di collaborazione con i
docenti.
Sanzioni disciplinari
In caso di violazione dei propri doveri, tra cui la vigilanza sugli alunni, il personale
della scuola è soggetto a sanzioni disciplinari:
-Per le responsabilità del personale docente l’art.91 del CCNL 2007 rinvia alle
norme disciplinari al T.U. D. Lgs n.297/’94 (artt. 502-507)
-Per le responsabilità del personale ATA la materia è regolata dagli artt. 92-96 del
CCNL 2007
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
Normativa di riferimento di natura legislativa
39
Decreto Lgsl.vo n. 297 16 aprile 1994
(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)
Art. 10 comma 3 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della
giunta esecutiva
Il consiglio di circolo o di istituto…. ha potere deliberante….. per quanto concerne
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei
limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve, fra l'altro,
stabilire le modalità …. per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la
permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima…
Considerazioni:
Tutte le Istituzioni Scolastiche, con l’autonomia, si sono ormai dotate di un regolamento di
Istituto; l’ accenno dell’ art. 40 del T.U. che si riporta, in tutti i casi, insieme alla vecchia –
ma non abrogata -normativa di riferimento, è tuttavia opportuno in quanto l’esperienza
insegna che più di una Istituzione Scolastica non dispone del Regolamento d ‘Istituto o che,
anche disponendone, l’aspetto “vigilanza” non è preso in considerazione o non declinato in
termini organizzativi come sarebbe necessario.
Art. 40 - Regolamenti tipo
1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi
collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della
Pubblica Istruzione.
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
Normativa di riferimento di natura legislativa
40
C.M. n del 16 aprile 1975
Applicazione del regolamento tipo nelle more dell'adozione del
regolamento interno (in mancanza di Regolamento di Istituto o di
mancata
trattazione
dell’aspetto
“vigilanza”
nello
stesso
cfr.
Considerazioni)
Art. 17 Vigilanza sugli alunni
Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola
nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti:
a) gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l'inizio delle
lezioni; pertanto, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti
prima dell'orario in cui è possibile l'accesso agli alunni;
b) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di cui sopra, sono ammessi in classe con decisione del
preside o del docente delegato;
c) qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il preside ne valuterà i motivi
informandone i genitori, ove possibile, preventivamente, salvo che l'uscita prima del termine delle lezioni non
avvenga a richiesta dei medesimi;
d) la presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali,
lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici);
e) per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono
per oltre cinque giorni;
f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il
personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da
evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
g) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal
primo) e con la vigilanza del personale docente di turno.
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
Normativa di riferimento di natura legislativa
41
Codice Civile - art. 2048 comma 2 e 3
( Responsabilità dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte)
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti)
nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità
soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.
In base a giurisprudenza risalente e consolidata , il personale insegnante delle
scuole sia private che pubbliche rientra nella nozione dei cosiddetti " precettori "
di cui all’art. 2048 , 2° comma del C.C. e per l’applicabilità dell’art.2048 c.c.
anche ai dipendenti statali. Dunque, gli insegnanti in genere sono responsabili dei
danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi… nel tempo in cui sono sotto
la loro vigilanza. "
Ove si tratti di docenti di una scuola pubblica , la responsabilità si estende alla
pubblica amministrazione in virtù del principio organico ai sensi dell’art. 28 della
Costituzione che recita: ”I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”.
Va qui rilevato, che alla responsabilità degli insegnanti può accompagnarsi quella
delle autorità scolastiche qualora la mancata vigilanza derivi da carenze nel loro
operato.
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
Normativa di riferimento di natura legislativa
42
Codice Civile - art. 2048 comma 2 e 3
(Responsabilità dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte)
E’ necessario evidenziare che l’art. 2048 , 3° c . del c.c. prevede una
responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una
colpa presunta , ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un
negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo
con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto .
E’ necessario cioè che venga provato da parte dell’insegnante il caso fortuito,
ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta
in relazione al caso concreto ( età, grado di maturazione degli allievi, condizioni
ambientali ecc) .
I "precettori " non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo"
di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di
pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. (Cfr. Cass. Sez. Un.
9.4.73, n.997. cit. , ove si ritiene che la presenza dell’insegnante avrebbe potuto
impedire l’evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i
due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in
colluttazione).
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
Normativa di riferimento di natura legislativa
43
Legge 11 luglio 1980, n. 312 – art. 61
Art. 61. Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale
direttivo, docente, educativo e non docente.
La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e
delle
istituzioni
educative
statali
per
danni
arrecati
direttamente
all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli
casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.
La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del
predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti
per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.
Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al
personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie
promosse da terzi.
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
LA GIURISPRUDENZA SULLA VIGILANZA - ART. 2048
44
Codice Civile - art. 2048 comma 2 e 3
(Responsabilità dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte)
Per ricorrente giurisprudenza l’obbligo della sorveglianza si protrae
- per tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno all’istituzione scolastica (Cfr. in tal
senso Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074, in Giust. civ. Mass.
1999, 715) e quindi
- dal momento dell’ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello
dell’uscita , compreso anche il tempo dell’eventuale trasporto degli alunni da casa
a scuola e viceversa , se organizzato in proprio dall’istituto (Cassazione civile,
sez. III, 5 settembre 1986, n. 5424, in Nuova giur. civ. commentata 1987, 493).
La responsabilità della P.A., ai sensi degli artt.2043/2048 c.c., sussiste anche al di
fuori dell’orario scolastico, se è stato consentito l’ingresso anticipato nella scuola
o la sosta successiva (Cassazione civile, sez. III, 19 febbraio 1994, n. 1623, in
Giust. civ. Mass. 1994,).
Entro tale lasso di tempo rientrerebbero quindi non soltanto i momenti in cui si
svolgono le attività strettamente didattiche ma anche tutti gli altri momenti della
vita scolastica , ivi compreso quello della cosiddetta ricreazione , le assemblee
d’Istituto, lo spostamento da un locale all’altro della scuola, il servizio di mensa ,
le uscite, i viaggi di istruzione ecc.
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
LA GIURISPRUDENZA SULLA VIGILANZA - ART. 2048
45
Codice Civile - art. 2048 comma 2 e 3
(Responsabilità dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte)
Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono
della loro incolumità nell’esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti e
quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano le
attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi,
l’assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento
dell’orario di servizio ), così come durante i cinque minuti precedenti l’inizio delle
lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere
e vigilare sugli alunni (CCNL 2007 - art. 29 comma 5).
I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni,
provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per
svolgere attività curriculare o extra-curriculare, nell’ambito sia dell’orario
d’obbligo che in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento
deliberate dal Collegio Docenti.
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
LA GIURISPRUDENZA SULLA VIGILANZA - ART. 2048
46
Codice Civile - art. 2048 comma 2 e 3
(Responsabilità dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte)
L’obbligo di sorveglianza della scolaresca, ricadente sul personale docente,
durante l’orario di lezione, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio,
in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori; pertanto nel
caso di concorrenza di più obblighi, derivanti dal rapporto di servizio
dell’insegnante, e di una situazione di incompatibilità per l’adempimento degli
stessi, non consentendo circostanze obiettive di tempo e di luogo la loro
contemporanea osservanza, la scelta del docente deve ricadere nell’adempimento
dell’obbligo di vigilanza; né vale ad esonerare il docente da responsabilità
l’eventuale incarico di supplenza, al riguardo assegnato ad un bidello, essendo
tale strumento sostitutivo palesemente inadeguato (Corte dei Conti sez. I n. 172
del 1984)
A scopo esemplificativo si potrebbe menzionare l’eventualità di un ritardo o di
assenza del docente che deve prendere "in consegna " la classe al cambio dell’ora
di lezione o la possibilità che la pausa della ricreazione si svolga
contemporaneamente in locali diversi dell’istituto scolastico (classe-corridoiocortile), o l’ipotesi in cui più classi risultino scoperte a causa dell’assenza di alcuni
insegnanti e ad altre simili situazioni oppure la sorveglianza degli alunni di
diverse classi riuniti in assemblea.
Oppure all’uscita di scuola, in special modo nella scuola elementare, i genitori
vengono a prendersi i figli dopo un’attesa di dieci minuti o con notevole ritardo.
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ SULL’ ART. 2048
47
La giurisprudenza di legittimità sull’art. 2048 c.c. registra due filoni
interpretativi.
Secondo un primo orientamento, l’art. 2048 2° c. del c.c. prevede la
responsabilità dei "precettori" nella sola ipotesi del danno causato a terzi dal "
fatto illecito" dei loro alunni commesso nell’arco di tempo in cui essi sono sotto la
loro sorveglianza.
Un secondo orientamento, invece, ha ritenuto applicabile una sussistente
responsabilità prevista dall’art. 2048 nel caso di danno che l’alunno abbia causato
a sé stesso. Si veda la già citata Cass. 3.2.72, n. 260 ove si afferma che "la
vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a
terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro
coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani ".
Finora si è fatto indifferentemente uso del termine "alunni " o "minori". L’obbligo
di vigilanza sugli "allievi" previsto dall’art. 2048 c.c., così come il riferimento
contrattuale alla vigilanza sugli "alunni" non deve far ritenere che la
responsabilità degli insegnanti possa estendersi anche a situazioni che vedano
coinvolti alunni maggiorenni. Infatti, il fondamento di tale responsabilità è la
violazione di quei doveri di vigilanza ed educazione che "presuppongono" la
minore età degli allievi.
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ SULL’ ART. 2048
48
Attualmente i minori (a partire, in generale, dall’età di dodici anni) godono di spazi
di autonomia e di decisionalità molto più ampi rispetto al passato e sarebbe
pertanto più equo esigere un grado meno intenso e continuo di sorveglianza da
parte dei docenti ed al contrario una maggiore assunzione di responsabilità da parte
degli alunni. Sarebbe anche auspicabile un ripensamento in senso meno rigoroso da
parte delle Corti, che tenga conto delle trasformazioni della società.
D’altra parte, nella giurisprudenza specifica in materia di sorveglianza sui minori da
parte del personale insegnante, risulta consolidato l’orientamento (cfr. Cass.
Sez.III, 4.3.77 n. 894, Cass. Sez. II 15.1.80 n. 369, Cass. Sez. III 23.6.93 n. 6937,
Trib. Milano 28/6/1999) che tiene in considerazione il grado di maturazione degli
allievi nel valutare il contenuto dell’obbligo di vigilanza.
Secondo tale orientamento, il dovere di vigilanza gravante sui docenti ai sensi del
2048 c.c. va inteso in senso non assoluto, ma relativo, "dovendo correlarsi il suo
contenuto e i suoi limiti, in particolare, all’età ed al normale grado di maturazione
degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto" (Trib. Milano, 28 giugno
1999, in Giur. Milanese, 2000, 111). Se, quindi, la sorveglianza , "deve raggiungere
il massimo grado di continuità ed attenzione nella prima classe elementare" (cfr.
Cass. 4 marzo 1977 n. 894, in CED rv 384500, e nello stesso senso (la vigilanza
"deve assumere il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori") Cass. 22
gennaio 1980 n. 516, in Giust. Civ. Mass., 1980, fasc. 1).
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ SULL’ ART. 2048
49
Al contrario, "l’espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli
insegnanti" con l’avvicinamento degli alunni all’età del pieno discernimento,
essendo necessario correlare il contenuto e l’esercizio del dovere di vigilanza "in
modo inversamente proporzionale all’età e al normale grado di maturazione" degli
alunni. (cfr. Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1993, n. 6937, in Giust. civ. Mass.
1993,1065 e Cassazione civile, sez. III, 15 gennaio 1980 n. 369, in Giust. civ. Mass.
1980, fasc. 1).
Si sottolinea, infine, che l’affidamento dei figli minori all’amministrazione scolastica
e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori
per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi
dell’art.2048, 1° c., e quella del precettore, ex art.2048, 2° c., per il fatto
commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono
tra loro alternative ma concorrenti, poiché l’affidamento a terzi solleva il genitore
soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in
educando, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore
un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (cfr. Cass. 21 settembre
2000, n. 12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835; cfr. anche Cass. 26 novembre 1998
n.11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460, secondo cui l’inefficacia dell’educazione
impartita dai genitori, ai fini dell’affermazione della loro responsabilità per il
risarcimento del danno causato dai loro figli, è desumibile anche dalla condotta di
questi in violazione di leggi e regolamenti). La condotta del minore può essere
quindi ricondotta in parte o in via esclusiva ai genitori per culpa in educando;
pertanto anche essi possono essere chiamati a rispondere in solido con l’insegnante
per il fatto dell’allievo.
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
50
LA GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DI CUI
ALLA LEGGE 312/1980 – ART 61
L’art. 61 della L. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo e funzionale del personale
civile e militare dello Stato) ha profondamente innovato la disciplina della
responsabilità del personale della scuola per i danni causati a terzi nell’esercizio
delle funzioni di vigilanza sugli alunni.
La lettura dell’art. 61 stabilisce che nel caso in cui l’Amministrazione "risarcisca il
terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a vigilanza", la
responsabilità patrimoniale degli insegnanti è limitata ai soli casi di dolo e colpa
grave. Esso prevede, inoltre, che salvo rivalsa nelle suddette ipotesi di dolo o colpa
grave, l’amministrazione si surroga al personale "nelle responsabilità civili derivanti
da azioni giudiziarie promosse da terzi ".
Pertanto, in base a tale normativa, nell’ipotesi di responsabilità per culpa in
vigilando gli insegnanti statali non rispondono più personalmente verso terzi
rispetto ai quali risponde invece direttamente l’Amministrazione su cui viene a
gravare la responsabilità civile nelle azioni risarcitorie, salvo rivalsa dello Stato nei
confronti dell’insegnante in caso di dolo o colpa grave.
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
51
LA GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DI CUI
ALLA LEGGE 312/1980 – ART 61
Va qui ribadito che, ai sensi dell’art. 61 della L. 312/80, l’insegnante statale non
può più essere chiamato a rispondere direttamente ne’ per il danno causato
dall’alunno a terzi ne’ per il danno procurato dall’allievo a sé stesso. Legittimata
passiva nell’azione risarcitoria promossa da terzi può essere solo la Pubblica
Amministrazione. Quest’ultima, a seconda dell’andamento del contraddittorio
processuale, potrebbe rispondere sia in via esclusiva, sia in solido con i genitori del
minore corresponsabili per culpa in educando, se non addirittura (ma si tratta di
una mera ipotesi) in solido con lo stesso minore capace. La Pubblica
Amministrazione condannata a risarcire il danno, come si e’ gia’ avuto modo di
evidenziare, può agire in rivalsa sull’insegnante in caso di dolo o colpa grave. Nel
caso in cui la pubblica amministrazione sia stata condannata in solido con i genitori
del minore ed abbia provveduto al pagamento dell’intera obbligazione, la stessa
può agire in regresso su di loro .
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
52
LA GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE DI CUI
ALLA LEGGE 312/1980 – ART 61
Abbiamo l’ipotesi eccezionale del dolo, quando il docente abbia previsto e voluto
l’evento dannoso come conseguenza della propria azione od omissione, mentre il
fatto illecito è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto,
non è voluto dal docente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o
imperizia , ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline".
Va evidenziato che la giurisprudenza considera colpa grave "una evidente difformità
tra l’atteggiamento tenuto e quello doveroso, una imprudenza ed inammissibile
negligenza del comportamento del dipendente "(Cfr. C. Conti reg. Toscana sez.
giurisd., 7 giugno 1996, n. 311, in Riv. corte conti 1996,fasc. 3, 129; Corte Conti
sez. II, 3 aprile 1989 n. 63, in Riv. giur. scuola 1989, 1003)
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
53
RESPONSABILITA’ PENALE (c.p. art 357 e 358)
Per il personale della Scuola, oltre le norme penalistiche applicabili a tutti i cittadini,
vengono in rilievo i reati c.d. propri contro la Pubblica Amministrazione, ossia quei
reati che possono essere commessi solamente da pubblico ufficiale o da un
incaricato di pubblico servizio (concussione, maltrattamenti in famiglia o verso
fanciulli, abuso d’ufficio).
L’art. 357 del codice penale, con succ. modifiche legislative, prevede che agli
effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica
funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la
funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi e certificativi.
L’art. 358 del codice penale, con succ. modifiche legislative, prevede che agli
effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a
qualunque titolo, prestano un servizio pubblico.
Ne consegue che la qualità di pubblico ufficiale deve essere attribuita a tutti gli
insegnanti di scuole statali.
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
54
Misure organizzative finalizzate alla predisposizione di una adeguata
sorveglianza sui minori da parte dei Dirigenti Scolastici
I capi di istituto potrebbero essere chiamati a rispondere di eventuali danni sofferti
dagli allievi per carenze organizzative. Per evitare possibili attribuzioni di
responsabilità impartiscono, di norma, disposizioni, generali o mirate a specifiche
situazioni, nelle quali viene richiesto ai docenti di garantire la vigilanza sugli alunni.
Tali disposizioni, spesso estremamente generiche, prive cioè di effettive indicazioni
organizzative, sono di fatto sostanzialmente finalizzate a realizzare " l’affidamento
indifferenziato" di un numero imprecisato di alunni ai docenti e a gravarli così di una
sorta di "obbligazione di risultato".
A titolo esemplificativo, si possono citare circolari in cui si richiede, ai docenti
dell’ora antecedente la ricreazione, di garantire la vigilanza sugli alunni durante
l’intervallo "sia" nei corridoi "sia" all’interno delle classi, o in cui si dispone che gli
insegnanti presenti assicurino la sorveglianza delle classi "scoperte" fino alla
copertura delle stesse ecc.
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
55
Misure organizzative finalizzate alla predisposizione di una adeguata
sorveglianza sui minori da parte dei Dirigenti Scolastici
Infatti, se da un lato le disposizioni dei capi di istituto risultano spesso più funzionali
alla loro esigenza di andare esenti da responsabilità che ad una realistica, effettiva
ed efficace organizzazione della vigilanza, non e’ da escludere che, nonostante la
più scrupolosa attenzione dell’insegnante, il comportamento di quest’ultimo
potrebbe essere comunque oggetto di censura.
Sovente la magistratura per soddisfarne le pretese risarcitorie dei genitori del
minore danneggiato risulta più incline a condannare la P.A. e poco propensa a
valorizzare "le ragioni" del docente.
Sarebbe pertanto auspicabile un maggior impegno da parte dei dirigenti scolastici
sotto il profilo della predisposizione delle misure organizzative necessarie a
realizzare una vigilanza adeguata sui minori che nel contempo circoscrivano
obblighi e responsabilità dei docenti nei vari casi.
Regolamenti d’Istituto precisi e completi nelle fattispecie, con riferimento al
personale ATA collaboratore scolastico che è investito della sorveglianza sugli
alunni, potrebbero meglio rispondere a certe esigenze di chiarezza e di migliore
organizzazione anche per non prolungare la vigilanza oltre il tempo necessario.
In sede di contrattazione d’Istituto si possono prendere in considerazione anche
collaborazioni del personale ATA nei casi di emergenza dietro compenso delle
funzioni miste oppure attribuire ulteriori compensi per la flessibilità dell’orario al
personale docente costretto a vedersi allungato l’orario di lavoro per il ritardo dei
genitori nel riprendersi i figli all’uscita.
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
56
CONCLUSIONI
In sintesi sulla responsabilità da difetto di vigilanza per il docente abbiamo:
-Obbligo di vigilanza e sorveglianza. L’intensità e il grado della vigilanza vanno
rapportati all’età ed al grado di maturazione dell’alunno in relazione alle circostanze
del caso concreto.
-Obbligo di trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad
assistere all'uscita degli alunni medesimi.
-La sorveglianza si estende a tutta l’attività scolastica in genere: ricreazione, viaggi
di istruzione, uscite scolastiche, assemblee, attività di svago che si svolgono nei
locali scolastici o in quelli di pertinenza.
- L’obbligo di sorveglianza della scolaresca, ricadente sul personale docente,
durante l’orario di lezione, ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio,
in quanto articolazione del generale dovere di vigilanza sui minori.
-Qualora l’amministrazione sia condannata a risarcire il danno ad un terzo,
l’insegnante sarà successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto nel caso in cui
sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave.
In definitiva, alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali , quale è dunque la
condotta che il personale insegnante dovrebbe prudentemente tenere al fine di
evitare un’eventuale affermazione di responsabilità a suo carico ?
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
57
CONCLUSIONI
A titolo esemplificativo si è dell’avviso che, se il docente, valutate le circostanze concrete (età
degli alunni, grado di maturazione effettivo degli stessi, capacità di autocontrollo ed affidabilità,
presenza o meno di alunni portatori di handicap , caratteristiche ambientali ecc. .), ritiene che la
situazione non sia del tutto priva di rischi, non deve allontanarsi per recarsi in un’altra classe,
anche in caso di ritardo prolungato dell’insegnante a cui dovrebbe passare "in consegna" gli
alunni .
Dinanzi all’alternativa tra sacrificio del diritto allo studio e tutela dell’incolumità personale dei
minori , non può che soccombere il primo, nonostante le ovvie conseguenze negative sul piano
della didattica ed il possibile verificarsi di situazioni "paralizzanti " , ove due o più insegnanti, si
attendano a vicenda.
Analogo comportamento dovrebbe tenersi nel caso in cui il docente avesse cessato il suo orario
di servizio e non sarebbe quindi contrattualmente obbligato a trattenersi nell’istituto scolastico.
Anche in questa ipotesi, la vigilanza sull’incolumità del minore dovrebbe prolungarsi per il
tempo necessario a rendere nota la situazione all’amministrazione scolastica e permettere ad
essa di provvedere ad organizzare l’affidamento dei minori ad altri docenti a disposizione o, in
mancanza , di predisporre la sorveglianza su di essi con altri mezzi ritenuti idonei.
Al contrario, il ritardo, anche non comunicato, o l’assenza dell’insegnante a cui avrebbe dovuto
essere affidata la classe non costituisce fonte di responsabilità per il docente, perché è "compito
della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale (anche
ausiliario) nei momenti di precaria e temporanea assenza dell’insegnante " (Cfr. Corte dei Conti,
Sez. I, 26 marzo 1992 n.86, in Riv. Corte conti , 1992, fasc. 2, 93) .
Si consiglia al personale collaboratore scolastico di dare tempestiva comunicazione delle classi
scoperte al dirigente scolastico o a chi ne fa le veci.
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
58
CONCLUSIONI
Per quanto riguarda l‘intervallo, la giurisprudenza contabile ha recentemente confermato la
sussistenza della responsabilità “del professore per colpa grave in vigilando per il danno
derivante all’amministrazione scolastica dall’incidente occorso ad un alunno durante la
ricreazione "(cfr. Corte dei Conti , Reg. Piemonte 11 ottobre 1999 n.1590 , in Riv. Corte conti, 2000,
fasc. 1, 107; nella fattispecie l’alunno giocava con i compagni al "lancio del cancellino"). Si ritiene
pertanto comportamento prudente, sotto la soglia dei quattordici anni, non allontanarsi dalla
classe "affidata" o dal luogo assegnato per l’effettuazione della vigilanza sugli alunni.
Anche il mondo della scuola risente dell’aumentato tasso di litigiosità giudiziaria che da
qualche tempo caratterizza la condotta dei danneggiati che, per il ristoro dei danni subiti,
chiamano in giudizio (anche se spesso non a torto) un qualche responsabile: il medico per
presunta negligenza, il Comune che avrebbe trascurato la manutenzione del manto stradale, il
condominio perché avrebbe contravvenuto ad una qualche normativa, e così via, per arrivare al
docente che "avrebbe mancato" di vigilare sugli alunni.
Gli spiragli offerti da qualche ponderata e ragionevole decisione (che valorizza l’età dell’allievo
o che non pretende l’impossibile dall’insegnante presente al momento del fatto) non sono
sufficienti ad intaccare l’orientamento prevalente della giurisprudenza caratterizzato da un
estremo rigore nel valutare la condotta dell’insegnante il quale, gravato dall’inversione
dell’onere della prova, è destinato il più delle volte a soccombere nel relativo giudizio di danno
(in prima battuta, invero, lo Stato e non egli direttamente).
Responsabilità dei docenti e non docenti - Vigilanza sugli alunni
59
CONCLUSIONI
Nel procedimento civile, infatti, il docente, come si è più volte evidenziato, non è parte ( l’azione
risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola legittimata passiva); pertanto, egli
non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della
P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell’insegnante.
L’esclusione dell’azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio,
mentre potrebbe rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero
differimento di un suo coinvolgimento processuale ( dinanzi alla Corte dei Conti) nell’ambito di
una azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del
danno.
Dinanzi a tali disposizioni, che comunque potrebbero essere foriere di possibili affermazioni di
responsabilità da parte di una giurisprudenza, come si è visto, estremamente severa nel valutare
la condotta degli insegnanti in materia di vigilanza, l’unica soluzione sembra essere quella di
una copertura assicurativa per i rischi connessi ad un’azione di rivalsa da parte della pubblica
amministrazione condannata a risarcire il danno subito dal minore.
Decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15
Il Decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” tratta le
seguenti materie:
•misurazione, valutazione e trasparenza della performance degli uffici
pubblici e dei loro dirigenti e dipendenti;
•modalità di individuazione del merito e dell’attribuzione di premi;
•azione collettiva contro le inefficienze delle pubbliche amministrazioni;
•nuove norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni con riferimento:
- alla dirigenza pubblica di cui è ridefinita la responsabilità dirigenziale;
- agli uffici pubblici, alle piante organiche, alla mobilità e agli accessi;
- alla contrattazione collettiva nazionale integrativa;
- alle sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici.
Le materie trattate hanno una fortissima rilevanza anche per le ricadute
di tipo sindacale e si configurano come una vera e propria riforma di
tutto l’apparato pubblico.
Il testo ha concluso il suo iter di approvazione e, con la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2009, il D.lvo n.150 del 27-10-09
entrerà in vigore dal 15.11.09.
60
61
Decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15
Capo IV
Contrattazione collettiva nazionale integrativa
Questa parte modifica, abroga ed integra alcuni articoli del DLgs 30
marzo 2001 n. 165 che riguardano la contrattazione collettiva e la
rappresentatività sindacale.
Art. 40
Viene modificato il comma 1 che prevedeva “la contrattazione
collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e
alle relazioni sindacali”.
Il nuovo testo prevede l’esclusione dalla contrattazione collettiva le
materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di
partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi
dirigenziali... la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi
limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni
disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle
progressioni economiche.
Decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 62
Capo IV
Contrattazione collettiva nazionale integrativa
Art. 40
La modifica definisce sino ad un massimo di quattro comparti di
contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro
separate aree per la dirigenza.
La durata dei contratti viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra
la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica.
La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di
efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la
qualità della performance. A tal fine destina al trattamento economico
accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente
del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.
Qualora non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, l’amministrazione interessata può provvedere, in
via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla
successiva sottoscrizione.
L’art. 40-bis introduce le procedure ed gli adempimenti sui controlli in
materia di contrattazione integrativa (compatibilità dei costi con ivincoli
di bilancio, relazione tecnico-finanziaria, relazione dei revisori dei conti,
obbligo di pubblicazione sul sito e trasmissione all’ARAN dei contratti
integrativi stitpulati).
Decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15
Capo IV
Contrattazione collettiva nazionale integrativa
Art. 41 Definisce i nuovi poteri di indirizzo delle pubbliche
amministrazioni nei confronti dell’ARAN.
Articolo 45 - Trattamento economico
La modifica di questo art. prevede anche che:
I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni
legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
1. alla performance individuale;
2. alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione
nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità
in cui si articola l’amministrazione;
3. all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero
pericolose o dannose per la salute
Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei
dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse
nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro.”.
63
Decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15
Capo IV
Contrattazione collettiva nazionale integrativa
Art. 47. Le modifiche introdotte dal presente articolo prevedono che:
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati
dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni di cui all’articolo 41, comma
2, emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al
Governo che, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue
valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la
compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria
nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l’atto di indirizzo può
essere inviato all’ARAN.
3. Sono altresì inviati appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri
casi in cui è richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa
costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento
delle trattative.
64
Decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15
Capo IV
Contrattazione collettiva nazionale integrativa
Art. 47
4. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta
relazione tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni
dalla data di sottoscrizione.
5. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la
verifica da parte delle amministrazioni interessate sulla copertura
degli oneri contrattuali, il giorno successivo l'ARAN trasmette la
quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della
certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e
di bilancio di cui all'articolo. La Corte dei conti delibera entro quindici
giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali,
decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente.
L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al
comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il
presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto
collettivo.
6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei conti le parti
contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva
dell'ipotesi di accordo.
65
66
Decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15
Capo IV
Contrattazione collettiva nazionale integrativa
Art. 47-bis Tutela retributiva per i dipendenti pubblici
1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per
il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento
stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa
deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto
della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla
scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso
non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di
cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di
contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti
nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in
sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica
che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno
attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale.
67
Decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15
Capo IV
Contrattazione collettiva nazionale integrativa
Art. 49-bis Interpretazione autentica dei contratti collettivi
1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti
collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire
consensualmente il significato delle clausole controverse.
2. L’eventuale accordo di interpretazione autentica, stipulato con le
procedure di cui all’articolo 47, sostituisce la clausola in questione
sin dall’inizio della vigenza del contratto. Qualora tale accordo non
comporti oneri aggiuntivi e non vi sia divergenza sulla valutazione
degli stessi, il parere del Presidente del Consiglio dei ministri è
espresso tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
Fly UP