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Diapositiva 1 - Corso di Diritto dell`Unione Europea
I PRINCIPI DEL DIRITTO COMUNITARIO ELABORATI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA PRINCIPI DEDOTTI DALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO NEL SUO COMPLESSO PRINCIPI DEDOTTI DAGLI ORDINAMENTI DEGLI STATI MEMBRI PRINCIPI DEDOTTI DAGLI ORDINAMENTI DEGLI STATI MEMBRI ART. 288.2 TCE LA COMUNITA’ DEVE RISARCIRE, CONFORMEMENTE AI PRINCIPI GENERALI COMUNI AI DIRITTI DEGLI STATI MEMBRI, I DANNI CAGIONATI DALLE SUE ISTITUZIONI O DAI SUOI AGENTI NELL’ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI IN REALTA’, TALI PRINCIPI SONO STATI UTILIZZATI IN MOLTI ALTRI SETTORI LE FUNZIONI DEI PRINCIPI DI DIRITTO COMUNITARIO A) PARAMETRO DI LEGITTIMITA’ DEGLI ATTI COMUNITARI E DEL COMPORTAMENTO DEGLI STATI MEMBRI B) INTEGRAZIONE DELLE LACUNE DEL DIRITTO COMUNITARIO C) CRITERIO INTERPRETATIVO DEL DIRITTO COMUNITARIO (ES. SENTENZA AUSTRALIAN MINING) I PRINCIPI IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI DELL’UOMO CARATTERE ESSENZIALMENTE ECONOMICO DELLA COMUNITA’ ASSENZA DI DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DEI DIRITTI DELL’UOMO IL PROBLEMA DELLA PREVALENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO L’EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE SENTENZA STAUDER: TRA DUE VERSIONI DELLA DISPOSIZIONE COMUNITARIA VA PREFERITA QUELLA CHE MEGLIO TUTELA I DIRITTI FONDAMENTALI SENTENZA INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHAFT: LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI, ISPIRATA ALLE TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNI DEGLI STATI MEMBRI, SARA’ ASSICURATA DALLA CORTE SENTENZA NOLD: RIFERIMENTO AI TRATTATI INTERNAZIONALI AI QUALI GLI STATI MEMBRI HANNO ADERITO SENTENZA RUTILI: RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO LA POSIZIONE DELLE CORTI COSTITUZIONALI ITALIANA E TEDESCA SENTENZA FRONTINI (1973): IN CASO DI VIOLAZIONE: DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ORDINE DI ESECUZIONE SENTENZA SOLANGE I (1974): FINTANTOCHE’ IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE NON SARA’ TANTO AVANZATO DA PREVEDERE UN CATALOGO DI DIRITTI FONDAMENTALI, IN CASO DI VIOLAZIONE DI QUESTI LA CORTE SI RISERVA DI DICHIARARE L’ATTO COMUNITARIO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMO LA POSIZIONE DELLE ALTRE ISTITUZIONI E IL TRATTATO DI MAASTRICHT DICHIARAZIONE COMUNE DELLE TRE ISTITUZIONI POLITICHE, DEL 1977 INTRODUZIONE, CON IL TRATTATO DI MAASTRICHT DELL’ART. 6 TUE: L’UE RISPETTA I DIRITTI FONDAMENTALI QUALI SONO GARANTITI DALLA CEDU E QUALI RISULTANO DALLE TRADIZIONI COSTITUZIONALI COMUNI DEGLI STATI MEMBRI, IN QUANTO PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO COMUNITARIO DIRITTI FONDAMENTALI E TRATTATO DI AMSTERDAM ART. 6.1 TUE: L’UNIONE SI FONDA SUI PRINCIPI DI LIBERTA’, DEMOCRAZIA, RISPETTO DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI, E DELLO STATO DI DIRITTO, PRINCIPI CHE SONO COMUNI AGLI STATI MEMBRI ART. 7 TUE: POSSIBILITA’ DI SOSPENDERE UNO STATO DAL GODIMENTO DEI SUOI DIRITTI IN CASO DI VIOLAZIONE GRAVE DEI DIRITTI FONDAMENTALI LA VICENDA HAIDER ART. 49 TUE: CONDIZIONE PER L’ADESIONE DI NUOVI STATI E’ IL RISPETTO DEI PRINCIPI SANCITI NELL’ART. 6 TUE LA CARTA DI NIZZA ELABORATA DA UNA CONVENZIONE E APPROVATA NEL 2000 DECISIONE DI NON INTRUDURLA NEL TESTO DEI TRATTATI VALORE INTERPRETATIVO I PROBLEMI DERIVANTI DALLA COESISTENZA DEI DUE SISTEMI (1) CORTE DI GIUSTIZIA ≠ CORTE EUROPEA NECESSITA’ DI CONCILIARE TUTELA DEI DIRITTI DELL’UOMO E LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE SENTENZE SCHMIDBERGER E OMEGA I PROBLEMI DERIVANTI DALLA COESISTENZA DEI DUE SISTEMI (2) CORTE DI GIUSTIZIA ≠ CORTE EUROPEA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE UN CONTROLLO SOLO SULLE MISURE CHE RICADONO NELL’AMBITO DEL DIRITTO COMUNITARIO SENTENZA GROGAN SENTENZA OPEN DOOR