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La gestione dei servizi pubblici locali A cura del Dott. Roberto Mastracci L’evoluzione dell’organizzazione dei servizi pubblici locali Legge 142/90: “Ordinamento delle autonomie locali” art 22 c.3: Comuni e Province potevano gestire i servizi pubblici: in economia in concessione a terzi a mezzo di azienda speciale a mezzo di istituzione a mezzo di S.p.A. a prevalente capitale pubblico locale Procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell’Italia per violazione della normativa europea sulla concorrenza Finanaziaria 2002: Principio della separazione tra Gestione delle reti Erogazione del servizio affidamento tramite GARA D. Lgs. 267/2000: “testo unico sull’ordinamento degli enti locali” – T.U.E.L. (modificato dalla L. 326/03) art 113 c. 5: Introduzione di tre modalità di affidamento dei servizi pubblici locali: a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica a società a capitale misto pubblico privato in cui il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica a società a capitale interamente pubblico (cosiddetto affidamento “in house”) L’affidamento “in house”: i requisiti L’affidamento di servizi pubblici locali può essere disposto secondo il modello “in house” solo in presenza dei tre requisiti specificati dalla norma (D. Lgs. 267/00 art. 113 c. 5 lett. c): partecipazione interamente pubblica; l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. La giurisprudenza italiana In giurisprudenza si trovano sentenze che possono dare suggerimenti sull’applicazione dell’affidamento “in house”. Ciò che accomuna le diverse sentenze in tutto il territorio nazionale è il carattere di eccezionalità dell’affidamento diretto del servizio e la conseguente interpretazione restrittiva della norma relativamente ai tre requisiti dettati dall’art. 113 del TUEL. In particolare sono state date interpretazioni sul concetto di “controllo analogo” e “prevalenza dell’attività”. Controllo analogo Una delle interpretazioni riguarda la sussistenza del controllo analogo se, per es, è svolto dagli enti locali sia sugli atti di gestione ordinaria che su quelli di gestione straordinaria, in modo autonomo rispetto agli altri soci, attraverso uno specifico organo societario, ulteriore rispetto al CdA. (Fonte: rivista “ambiente&sicurezza”) Il Tar Abruzzo ha ribadito, come Tar Friuli e Tar Puglia, che la società di gestione può essere costituita anche da una pluralità di enti locali purché il controllo analogo sia realizzato, indipendentemente dalla quota di partecipazione, attraverso la creazione di un ufficio comune con funzione di coordinamento e consultazione tra gli enti partecipanti. (Tar Abruzzo sentenza n. 687/2006; Tar Friuli sentenza n. 634/2005; Tar Puglia sentenza n. 1318/2006) Prevalenza dell’attività La società di gestione deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Tar Sicilia (come Tar Campania) ha valutato questo requisito in termini di prevalenza, se non di percentuale assorbente; ha valutato l’attività esterna della società, pari a circa il 40%, come cospicua e tale da rendere non prevalente l’attività svolta a favore dell’ente controllante. (Tar Sicilia sentenza n. 198/2006; Tar Campania sentenza n. 2784/2005) D. Lgs. 267/2000: “testo unico sull’ordinamento degli enti locali” – T.U.E.L. (modificato dalla L. 326/03) art 113 c. 15bis: introduzione del termine per l’anticipata cessazione delle gestioni di servizi pubblici locali in corso, se affidate in violazione delle procedure di evidenza pubblica: 31 dicembre 2006. Il servizio idrico integrato D. L. 223/2006: Decreto Bersani art 15 c. 1: accorda la proroga di un anno del termine per l’anticipata cessazione delle gestioni relative al servizio idrico integrato, anche se affidate in violazione delle procedure di evidenza pubblica. Pertanto, le attuali gestioni relative al servizio idrico integrato, potranno proseguire fino al 31 dicembre 2007, anche se assunte in violazione della normativa sulla concorrenza. Il servizio idrico integrato Circolare Ministero Ambiente 6 dicembre 2004 Afferma il modello societario in house deve configurarsi come un'opportunità residuale per gli enti locali. La durata della società in house, dovrà essere obbligatoriamente limitata al tempo necessario per il superamento degli impedimenti all'effettiva messa in concorrenza del servizio . Lo stesso orientamento è ripreso dal D. Lgs. 152/06. Il servizio idrico integrato D. Lgs. 152/2006 – Parte III art 150: l’Autorità d’ambito aggiudica il servizio tramite gara. L’affidamento in house è consentito solo se ricorrono obiettive ragioni tecniche o economiche. La gestione integrata dei rifiuti D. Lgs. 152/2006 – Parte IV art 200: la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base degli ATO attraverso un servizio INTEGRATO, per il superamento della frammentazione delle gestioni dei rifiuti. La gestione integrata dei rifiuti D. Lgs. 152/2006 – Parte IV art 201 c.1 : (Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) Impone alle regioni di disciplinare le modalità della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nello stesso ATO, prevedendo la costituzione, da parte degli stessi enti, delle Autorità d’ambito, alle quali spetta l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. La gestione integrata dei rifiuti D. Lgs. 152/2006 – Parte IV art 201 c. 2: Attribuisce all’Autorità d’ambito personalità giuridica; essa è una struttura costituita in ciascun ATO delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle loro competenze nella gestione integrata dei rifiuti. La gestione integrata dei rifiuti D. Lgs. 152/2006 – Parte IV art 201 c. 3: Assegna all’Autorità d’ambito il compito di organizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di determinare gli obiettivi da perseguire per garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e trasparenza adottando a tal fine un apposito piano d’ambito. La gestione integrata dei rifiuti D. Lgs. 152/2006 – Parte IV art 201 c. 4: l’Autorità d’ambito affida: a) realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO. La gestione integrata dei rifiuti D. Lgs. 152/2006 – Parte IV art 201 c. 5: Obiettivi dell’ATO: 1. raggiungimento dell’autosufficienza di smaltimento nell’arco di cinque anni, anche attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati; 2. garantita in ogni ATO la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio La gestione integrata dei rifiuti D. Lgs. 152/2006 – Parte IV art 202 c.1: (Affidamento del servizio) l’Autorità d’ambito affida il servizio di gestione dei rifiuti integrato, mediante gara di appalto disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, sulla base delle griglie di valutazione che saranno indicate da appositi DM. La gestione integrata dei rifiuti D. Lgs. 152/2006 – Parte IV art 204: (Gestioni esistenti) le gestioni esistenti continuano fino all’istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d’ambito. L’Autorità d’ambito dispone i nuovi affidamenti entro gennaio 2007. Gli scenari futuri Delega al governo per il riordino dei servizi pubblici locali – d.d.l. n. S772 Nuove regole sono in discussione al Parlamento. Tra queste: gli affidamenti diretti possono proseguire fino alla naturale scadenza l’affidamento di nuove gestioni e il rinnovo di quelle esistenti attraverso procedure ad evidenza pubblica, salvo il servizio idrico integrato. Studio Ambiente & Sicurezza Dott. Roberto Mastracci Consulenze Tecniche Ambientali Consulente come CTU e di parte Campionamenti ed analisi per RIFIUTI – ACQUE – FANGHI – SUOLO - ARIA Progetti e caratterizzazione di siti inquinati Formazione ed Addestramento per gestione aspetti ambientali Frosinone-P.le De Matthaeis, n. 27 Tel/fax 0775/824270 - [email protected]