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Presentazione di PowerPoint
MUD 2013
NUOVA NORMATIVA PER MUD
D.P.C.M. 20 dicembre 2012
“Approvazione del modello unico
di dichiarazione ambientale per
l’anno 2013”,
pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 213,
S.O n. 302, del 29 dicembre 2012
Che ha definito
SOGGETTI OBBLIGATI e
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE MUD
La modulistica per effettuare la comunicazione annuale MUD è
stata recentemente aggiornata e riguarda
 il MUD RIFIUTI SPECIALI, a sua volta articolato
in:
•
MUD ORDINARIO
•
MUD VEICOLI FUORI USO
•
MUD RAEE
DICHIARAZIONE MUD
MUD ORDINARIO per
• i produttori,
• i gestori di rifiuti speciali (smaltitori e recuperatori),
• gli intermediari ed i trasportatori di rifiuti a titolo
professionale,
MUD VEICOLI FUORI USO
previsto per le attività di autodemolizione,
rottamazione e frantumazione dei veicoli;
MUD RAEE
previsto per tutte le attività di gestione dei rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche (impianti
di recupero, stoccaggi, ecc.)
DICHIARAZIONE MUD
 il MUD IMBALLAGGI di competenza del CONAI o dei
soggetti che hanno attivato un proprio sistema di
raccolta sul territorio nazionale;
 il MUD RIFIUTI URBANI di competenza dei titolari dei
servizi pubblici;
 il MUD AEE previsto per i produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di
applicazione del D.Lgs. n. 151/2005 (art 3, comma 1,
lettera m) e per i sistemi collettivi previsti dal medesimo
D.Lgs.
SOGGETTI OBBLIGATI
LE IMPRESE E GLI ENTI PRODUTTORI
INIZIALI DI :
 RIFIUTI PERICOLOSI
 RIFIUTI NON PERICOLOSI* CON PIU’ DI
DIECI DIPENDENTI
* di cui all’art 184, comma 3, lettere c), d) e g)
SOGGETTI OBBLIGATI
cui all’art 184, comma 3, lettere c), d) e g)
RIFIUTI PROVENIENTI DA
:
- lavorazioni industriali,
- lavorazioni artigianali
- attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi
SOGGETTI OBBLIGATI
LE IMPRESE ED ENTI
CHE EFFETTUANO OPERAZIONI
DI RECUPERO E DI SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI
SOGGETTI OBBLIGATI
COMMERCIANTI E GLI INTERMEDIARI
SENZA DETENZIONE
SOGGETTI OBBLIGATI
I TRASPORTATORI DI RIFIUTI
A TITOLO PROFESSIONALE
SOGGETTI OBBLIGATI
I TRASPORTATORI DI RIFIUTI
PERICOLOSI DA ESSI STESSI PRODOTTI
ESCLUSIONI
ESCLUSIONI
ALLA PRESENTAZIONE
DI QUALSIASI DICHIARAZIONE
ESCLUSIONI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD
 gli imprenditori agricoli con un volume di
affari annuo non superiore a 8.000 euro;
 le imprese e gli enti che raccolgono e
trasportano i propri rifiuti non pericolosi con
l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali
semplificata di cui all'art. 212, comma 8, del
D.Lgs. n. 152/2006 (l'esonero riguarda solo la
fase di trasporto);
ESCLUSIONI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD
 le imprese e gli enti produttori iniziali di
soli rifiuti non pericolosi che hanno da
uno a dieci dipendenti
ESCLUSIONI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD
 i produttori di rifiuti pericolosi che li hanno conferiti
al servizio pubblico di raccolta previa apposita
convenzione, nel qual caso la comunicazione è
effettuata dal gestore del servizio limitatamente alle
quantità conferite;
 i soggetti che svolgono le attività di estetista,
acconciatore, trucco permanente e
semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura,
podologo, callista, manicure, pedicure per i rifiuti
pericolosi e a rischio infettivo che producono (CER
180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati)
ESCLUSIONI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD
CHI HA CONFERITO I PROPRI RIFIUTI PERICOLOSI
AL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA
COMPETENTE PER TERRITORIO
E PREVIA APPOSITA CONVENZIONE
NON DEVE FARE IL MUD
LA COMUNICAZIONE E’ EFFETTUATA DAL GESTORE DEL
SERVIZIO
LIMITATAMENTE ALLA QUANTITA’ CONFERITA
NUMERO DI ADDETTI
Il numero di addetti dell’Unità Locale è un dato che ha valore
statistico e si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi
titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno di
riferimento dell’Unità Locale dichiarante.
Tale dato non va confuso con il numero dei dipendenti dell’Impresa
i base alla quale, come previsto dalla normativa vigente e per
quanto riguarda i soli rifiuti non pericolosi, viene determinato
l’obbligo di presentazione del MUD.
NUMERO DI DIPENDENTI
Il numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero dei
dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui si riferisce la
dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai
lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano le
frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue.
Vanno esclusi dal computo
•eventuali collaboratori non dipendenti
•familiari,
•i lavoratori interinali
•i tirocini formativi e
•gli stage
•i contratti di inserimento e reinserimento
NUMERO DI DIPENDENTI
Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano
essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti
dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.
Sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell’ordinario ciclo
produttivo e quindi rientranti nell’organigramma aziendale : per essi
vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità
lavorative annue.
I lavoratori part time devono esser computati in proporzione all’orario di
lavoro svolto dal lavoratore.
MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE
MUD
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
il MUD rifiuti ordinario,
DA COMPILARE SOLO SU SUPPORTO INFORMATICO
Fornito dal sistema camerale www.ecocerved.it
DA CUI BASTA SCARICARE IL PROGRAMMA
da TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE
PER VIA TELEMATICA
al portale del sistema camerale
www.mudtelematico.it
DOVE E’ NECESSARIO ISCRIVERSI
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Modalità – Compilazione MUD tramite software
Il software è molto simile a quello degli anni scorsi.
Differenze nella Scheda Anagrafica :
E’ stato inserito il campo “annulla e sostituisce”
Il software è stato aggiornato con il codice ATECO 2007.
Il dichiarante deve indicare i mesi di attività
Differenze nella scheda RIF:
Sono richieste le giacenze al 31/12/2012 per ogni rifiuto
Non è più necessario indicare lo stato fisico del rifiuto.
FIRMA DIGITALE
La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica
qualificata, che consente di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici
La firma digitale consente quindi di scambiare in rete documenti
con piena validità legale.
Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche:
cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche
amministrazioni.
Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori
accreditati autorizzati da DigitPA che garantiscono l’identità dei
soggetti che utilizzano la firma digitale.
FIRMA DIGITALE
Per l’utilizzo del sistema di Firma Digitale, è necessario essere
in possesso dei dispositivi hardware e software che
consentono di sottoscrivere i documenti informatici.
le Smart Card
La Smart Card ha lo stesso formato di una carta di credito, con
la differenza che al suo interno è presente un microchip
crittografico dove vengono generati e custoditi i certificati
digitali dell’utente.
i Token USB
Le chiavette o Token USB (compatibili con Windows, Linux e
MAC) comprendono un chip analogo a quello delle Smart Card
, ma a differenza di quest’ultime non necessitano di un lettore
in quanto si connettono direttamente al PC tramite porta USB.
MODALITA’ DI
FIRMA
L'apposizione della firma digitale può avvenire secondo due distinte
modalità:
•in linea (preferibilmente per browser Micrsoft © Internet Explorer)
•fuori linea.
La firma digitale non deve necessariamente essere
quella del dichiarante ma può essere quella di un
soggetto al quale il dichiarante ha delegato la
compilazione e la trasmissione del MUD
MODALITA’ DI
FIRMA
Firma in linea
Disponibile solo se si utilizza un sistema operativo
Microsoft ® Windows.
Installare il componenente aggiuntivo per la firma online
EcoWebSign, accettando la richiesta di installazione
proposta dal browser stesso, e quindi proseguire con le
operazioni dettate dal plugin.
MODALITA’ DI
FIRMA
Firma non in linea
Scaricare la distinta PDF salvandola nel proprio
computer e facendo attenzione a non alterarne il
contenuto.
Firmare la distinta con il proprio programma di firma
(p.es. Dike, www.firma.infocert.it)
Nella stessa pagina web da cui si è scaricata la distinta
PDF utilizzare la funzione di invio, selezionado la
versione firmata appena prodotta della distinta (che avrà
estensione p7m).
MODALITA’ DI
FIRMA
L'utente deve firmare il modello riepilogativo (modulo
MR) utilizzando il certificato di firma digitale.
Il modello MR sarà prodotto automaticamente dalla
procedura al termine dell'operazione di upload (invio) e
sarà visualizzato on line dalla procedura.
Dopo aver firmato il modulo riepilogativo MR, all'utente
sarà consentito di salvare sul proprio sistema (dove
preferisce) il modello MR firmato.
Sarà comunque sempre possibile reperirne la copia
originale attraverso la consultazione del registro
attività
PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETRIA
I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e
vanno pagati esclusivamente con carta di credito o con Telemaco
Pay (https://telemaco.infocamere.it).
Invio e Pagamento
In caso di invio telematico è necessario pagare il diritto di segreteria
che sarà calcolato automaticamente dalla procedura mediante carta
di credito Visa o MasterCard o Diners su circuito sicuro (SSL).
Se l'utente non esegue il pagamento, la procedura consente di
mantenere in sospeso la consegna fino a che non si provveda alla
corresponsione dei diritti di segreteria o eventualmente alla
rimozione di quanto trasmesso. L'operazione di pagamento darà
seguito all'invio mediante posta elettronica certificata all'indirizzo
indicato in fase di registrazione, di una regolare fattura quietanzata
da parte di InfoCamere Scpa. La fattura sarà intesta con i dati forniti
in fase di registrazione.
MODALITA’ DI
PAGAMENTO DIRITTI
E' possibile effettuare il pagamento anche tramite il sistema
Telemaco Pay, nel qual caso non verrà emessa fattura in
quanto già prevista per l'accreditamento dell'importo di tale
servizio.
Solo a questo punto il MUD sezione rifiuti potrà
considerarsi consegnato.
Il sistema attribuirà una marca temporale al "plico" ricevuto
e trasmetterà all'utente una ricevuta di avvenuta consegna
utilizzando il sistema di posta sicura LegalMail.
La ricevuta sarà trasmessa all'indirizzo di email indicato
nella fase di registrazione.
MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONE MUD
SEMPLIFICATA
DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA
Nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione sono
stati prodotti
non più di sette tipologie di rifiuti da dichiarare
Per il conferimento di ciascun rifiuto non sono stati
utilizzati
più di tre trasportatori terzi e
non vi sono state più di tre destinazioni;
Il dichiarante non ha svolto,
presso l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione,
alcuna attività di recupero o smaltimento.
DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA
Nel caso in cui il produttore opti per il MUD semplificato,
la compilazione deve avvenire solo su supporto cartaceo
e la trasmissione deve avvenire a mezzo raccomandata senza
avviso di ricevimento,
alla Camera di Commercio dove ha sede l’unità locale previo
pagamento dei diritti di segreteria di 15,00 €*
NON È CONSENTITA LA CONSEGNA ALLO SPORTELLO
* Da pagare su bollettino intestato alla Camera di Commercio di Vicenza,
c/c 13929369
REGISTRI C/S E FIR
PER TUTTI
INDIPENDENTEMENTE
DALLE DISPOSIZIONI SUL MUD
RIMANE L’OBBLIGO
DELLA TENUTA CORRETTA
DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO
E DEI FORMULARI
Art. 39 D. Lgs. 205/2010 così come modificato dall’art. 4 comma 2 del
D. Lgs. 121/2011,
REGISTRI C/S E FIR
REGISTRI DI CARICO E SCARICO (art. 190)
Le annotazioni devono essere effettuate:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla
produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno
entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro
dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione
relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico
dei rifiuti.
REGISTRI C/S E FIR
I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione.
I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei
rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima
registrazione.
Le informazioni contenute nel registro
sono rese disponibili in qualunque momento
all’autorità di controllo che ne faccia richiesta.
I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e
le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.
Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e
scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora
sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.
SONO ESENTATI DALL’OBBLIGO
DI TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO
Gli imprenditori agricoli di cui all‘articolo 20135 del
codice civile che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti speciali NON PERICOLOSI di cui all‘art. 212
comma 8
Le imprese e gli enti che, ai sensi all‘art. 212 comma 8 ,
raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non
pericolosi di cui all‘articolo 184, comma 3, lettera b).
GESTIONE FORMULARIO
Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari,
compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e
controfirmato dal trasportatore.
Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore
e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.
Le copie del formulario devono essere conservate per
cinque anni.
Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono
essere imballati ed etichettati in conformità alle norme
vigenti in materia.
GESTIONE FORMULARIO
I formulari di identificazione devono essere vidimati dagli
uffici della Agenzia delle Entrate o dalle CCIAA o dagli uffici
regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti ed il
loro acquisto deve essere annotato sul registro IVA acquisti.
La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e
non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
Microraccolta dei rifiuti
Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere
indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe
intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse
subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni
deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso
realmente effettuato.
GESTIONE RIFIUTI
IL PRODUTTORE DEVE SINCERARSI
DELLA VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
E DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO
DEL GESTORE E DEL TRASPORTATORE
A CUI AFFIDA I RIFIUTI
QUINDI PRIMA DI AFFIDARE I PROPRI RIFIUTI
AD UN TRASPORTATORE O AD UN GESTORE
BISOGNA FARSI INVIARE
COPIA DELL’AUTORIZZAZIONE
O DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO
DEPOSITO TEMPORANEO
(art. 183 come modificato dall’art 10 del D.Lgs. 205/2010)
Raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in
cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui
all‘articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella
disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono
soci, alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al
regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere
depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio
e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti
conformemente al suddetto regolamento
Il deposito temporaneo NON è attività di gestione dei rifiuti
DEPOSITO TEMPORANEO
(art. 183 come modificato dall’art 10 del D.Lgs. 205/2010)
I RIFIUTI devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o
di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del
produttore:
- con cadenza almeno trimestrale (NON PERICOLOSI / PERICOLOSI),
indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di
rifiuti pericolosi
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite
all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un
anno ;
DEPOSITO TEMPORANEO
(art. 183 come modificato dall’art 10 del D.Lgs. 205/2010)
Il deposito temporaneo deve essere effettuato per
categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
norme tecniche; nonché, per i rifiuti pericolosi, nel
rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute;
Devono essere rispettate le norme che disciplinano
l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi;
Responsabilità estesa del Produttore
Art 178-bis del D.Lgs. 152/06 introdotto da art. 3 del D.Lgs. 205/2010
Al fine di rafforzare la prevenzione e facilitare l’utilizzo efficiente delle risorse
durante l’intero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, riciclaggio e recupero
dei rifiuti, evitando di compromettere la libera circolazione delle merci sul
mercato, possono essere adottati, previa consultazione delle parti interessate,
con uno o più decreti Ministeriali le modalità e i criteri di introduzione della
responsabilità estesa del produttore del prodotto, inteso come qualsiasi
persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi,
trasformi, tratti, venda o importi prodotti, nell’organizzazione del sistema di
gestione dei rifiuti, e nell’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che
restano dopo il loro utilizzo.
La responsabilità estesa del produttore del prodotto è applicabile fatta
salva la responsabilità della gestione dei rifiuti di cui all’articolo 188,
comma 1, e fatta salva la legislazione esistente concernente flussi di
rifiuti e prodotti specifici.
Responsabilità della gestione dei rifiuti
Art 188 del D.Lgs. 152/06 sostituito da art. 16 comma 1, del D.Lgs. 205/2010
Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro
trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad
un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un
soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.
Il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l’intera
catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il
detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti
consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola,
comunque sussiste.
Qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano
adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera
di competenza stabilita dal predetto sistema.
Responsabilità della gestione dei rifiuti
Art 188 del D.Lgs. 152/06 sostituito da art. 16 comma 1, del D.Lgs. 205/2010
La responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti (SISTRI) che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i
propri rifiuti non pericolosi è esclusa:
a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa
convenzione;
b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di
recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del
formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario
entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla
scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla
provincia della mancata ricezione del formulario.
Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto dei rifiuti a titolo
professionale, conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti autorizzati
alla gestione dei rifiuti ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 177, comma 4.
I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti, dai
detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
TRASPORTO DEI RIFIUTI
art 193 comma 5, così come modificato dall’art 16 del D.Lgs 205/2010
Per il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi qualora
l’impresa non si sia volontariamente iscritta al SISTRI, è
necessario l’utilizzo del FIR
Non occorre il formulario per i trasporti di :
•Rifiuti urbani effettuati dal gestore del servizio pubblico di
raccolta;
•Rifiuti urbani a centri di raccolta, effettuato dal produttore dei
rifiuti stessi;
•Rifiuti speciali non pericolosi (30 kg), effettuato dal produttore
dei rifiuti stessi in modo saltuario e occasionale
DEFINIZIONE DI TRASPORTO OCCASIONALE
Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di
rifiuti,
per rifiuti non pericolosi o per rifiuti pericolosi non
eccedenti i trenta chili
effettuati complessivamente per non più di quattro
volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o
trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi
o cento litri l'anno
art 193 comma 5, così come modificato dall’art 16 del D.Lgs 205/2010
Caratteristica di pericolo H14
"Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o
possono presentare rischi immediati o differiti per
uno o più settori dell'ambiente
tale caratteristica viene
attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell'accordo
ADR per la classe 9 - M6 e M7
SISTRI
Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 Pubblicato nella GU n.147
del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n. 129
art 52, comma 1
“il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI … e'
sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e
comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni
adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti
di cui … “ (soggetti obbligati)
fermo restando, che essi rimangono comunque tenuti agli
adempimenti di tenuta del registro, del Formulario, della
denuncia MUD ed all'osservanza della relativa disciplina, anche
sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del
decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.
SISTRI
Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 art 52
Comma 2
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e' fissato il nuovo termine per l'entrata di operatività del Sistema SISTRI e,
sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le
medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente
inesigibili le relative prestazioni; e' altresì sospeso il pagamento dei
contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.
Decreto Legge modificato in Legge del 7 agosto 2012 n. 134
Pubblicata nella GU n.187 del 11-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 171
… ricapitolando
SOLO PER PRODUTTORI
CONDIZIONI NECESSARIE PER NON
PRESENTARE IL MUD
IMPRESA CON DIPENDENTI DA UNO A DIECI
+
PRODUZIONE SOLO RIFIUTI NON PERICOLOSI
(ANCHE PIU’ DI SETTE)
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MUD
IMPRESA CON DIPENDENTI DA UNO A DIECI
+
PRODUZIONE DI
RIFIUTI PERICOLOSI (NE BASTA UNO)
IMPRESA CON DIPENDENTI DA UNO A DIECI
CHE PRODUCE UNO O PIU’ RIFIUTI PERICOLOSI
SE NE PRODUCE DA UNO A SETTE
SE OGNI RIFIUTO E’ CONFERITO AD UN MASSIMO DI TRE
TRASPORTATORI E TRE DESTINATARI
PUO’ SCEGLIERE FRA
MODALITA’ SEMPLIFICATA (CARTACEA) O
MODALITA’ TELEMATICA
IMPRESA CON DIPENDENTI DA UNO A DIECI
CHE PRODUCE UNO O PIU’ RIFIUTI PERICOLOSI
SE NE PRODUCE PIU’ DI SETTE
MODALITA’ TELEMATICA
ANCHE SE NE PRODUCE MENO DI SETTE MA UN
RIFIUTO E’ CONFERITO A PIU’ DI TRE
TRASPORTATORI O TRE DESTINATARI
MODALITA’ TELEMATICA
IMPRESA CON PIU’ DI DIECI DIPENDENTI
E’ OBBLIGATA A PRESENTARE IL MUD
INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE I
RIFIUTI SIANO NON PERICOLOSI* O
PERICOLOSI
* DERIVANTI DA ATTIVITA’ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI
E TRATTAMENTO ACQUE RIFIUTI ED EMISSIONI
IMPRESA CON PIU’ DI DIECI DIPENDENTI
SE NE PRODUCE DA UNO A SETTE
SE OGNI RIFIUTO E’ CONFERITO AD UN MASSIMO DI TRE
TRASPORTATORI E TRE DESTINATARI
PUO’ SCEGLIERE FRA
MODALITA’ SEMPLIFICATA (CARTACEA) O
MODALITA’ TELEMATICA
IMPRESA CON PIU’ DI DIECI DIPENDENTI
SE NE PRODUCE PIU’ DI SETTE
MODALITA’ TELEMATICA
ANCHE SE NE PRODUCE MENO DI SETTE MA UN
RIFIUTO E’ CONFERITO A PIU’ DI TRE
TRASPORTATORI O TRE DESTINATARI
MODALITA’ TELEMATICA
Siti di riferimento :
www.ecocerved.it
www.mudtelematico.it
http://www.vi.camcom.it/
Fly UP