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Nessun titolo diapositiva
Rischio chimico
Definizione di agente chimico e rischio
chimico
Agente chimico:
Tutti i prodotti chimici utilizzati durante il turno di
lavoro anche se non potenzialmente dannosi per la
salute.
Rischio chimico:
Rischio connesso all’utilizzo ed alla manipolazione
di agenti chimici pericolosi.
pericolo di incendio e/o
esplosione
pericolo di contatto con
sostanze corrosive
pericoli di
intossicazione o
asfissia
►PER LA SICUREZZA
pericolo d’inalazione
e/o contatto con
sostanze nocive che
possono provocare
effetti irreversibili
►PER LA SALUTE
2
Al puzzle dell’esposizione professionale...
?
3
… occorre trovare una SOLUZIONE !
!
4
Normativa
Il Dlgs 25/2002 costituisce recepimento
della Direttiva 98/24/CE che è una ulteriore emanazione
della Direttiva 89/391 CE o Direttiva Quadro
Il Dlgs 25/2002 viene aggiunto per intero al Dlgs
626/94 con l’inserimento del Titolo VII bis e degli
articoli da 72 bis a 72 ter decies e di 4 nuovi
allegati (VIII ter – VIII sexties)
6
Principali riferimenti normativi preesistenti al
D.Lgs. 25/2002
e le MODIFICHE DA ESSO INTRODOTTE INTRODOTTE ...
D.P.R. 303/56
NORME GENERALI PER L'IGIENE DEL LAVORO
ABROGAZIONE voci da 1 a 44 e 47 della “Tabella delle lavorazioni per le quali
vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche” (Allegato all’articolo 33
del Decreto)
D.Lgs. 277/91
ABROGAZIONE Capo II e Allegati II, III, IV (Piombo) nonché
Allegato VIII (modalità di campionatura e misurazione degli agenti chimici)
D.Lgs. 626/94 s.m.i.
INTRODUZIONE del Titolo VII-bis:
“PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI”
7
Campo di applicazione
D.Lgs. 2 Febbraio 2002, n. 25:
Attuazione della Direttiva 98/24/CE
sulla protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
Sono determinati i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro
i rischi per la salute e la sicurezza, derivanti dagli effetti degli AGENTI
CHIMICI presenti durante il lavoro a qualunque titolo (impiego,
deposito, trasporto, etc.) o che a qualunque titolo derivino da un’attività
lavorativa, quale risultato di un processo, sia desiderato sia no.
8
Le norme sugli agenti chimici pericolosi
non si applicano a:
• Materiali radioattivi (D.Lgs. 230/1995, D.Lgs. 187/2000,
D.Lgs. 241/2000)
• Amianto (D.Lgs. 277 del 1991, L. 257/1992, D.M.
156/1994 D.Lgs 25 luglio 2006 n. 257 )
• Sostanze Cancerogene (Titolo VII del D.Lgs. 626/1994,
mod. D.Lgs. 66/2000)
9
Definizioni
AGENTI CHIMICI
“sono tutti gli elementi ed i loro composti chimici, sia da soli
che in miscela, sia provenienti direttamente da risorse naturali che
da sintesi chimica, sia nella forma che deriva dal loro impiego
specifico che nella forma in cui vengono smaltiti, anche come rifiuti,
e comunque in qualunque modalità per cui ci si trovi in loro
presenza.”
I requisiti indicati al Titolo VII bis si applicano in presenza di AGENTI
CHIMICI PERICOLOSI che sono le sostanze della cosiddetta
“Normativa di prodotto” vigente in materia di immissione sul mercato
comunitario dei prodotti chimici pericolosi: D.Lgs. 52/97, D.M.
28/04/97, D.Lgs. 285/98
D.M. 11/04/2001 recepimento Direttiva 2000/33/CE - XXVII°
adeguamento in materia di classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
10
Definizioni
Sono considerati AGENTI CHIMICI PERICOLOSI anche gli agenti
chimici, che pur non essendo classificabili come tali, possono
comportare un rischio per la salute e la sicurezza a causa:
• delle proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche
E
• delle modalità con cui sono utilizzati e presenti sul luogo di lavoro
(ad es. fumi generati durante l’attività di saldatura, nei processi di
combustione,nelle sintesi chimiche, nello stampaggio a caldo di
materie plastiche, nell’impiego di motori per autotrazione a benzina o
diesel, etc.).
11
Definizioni
Nella definizione sono compresi anche gli agenti chimici per cui,
indipendentemente dalla loro classificazione, si è pervenuto
all’individuazione di un VALORE LIMITE di ESPOSIZIONE
PROFESSIONALE.
Esempio 1) nella lavorazione a caldo di polimeri che normalmente
NON SONO agenti chimici pericolosi, ma che liberando monomeri
od altre sostanze pericolose nel processo lavorativo, possono
comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori in
funzione delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o
tossicologiche.
Esempio 2) la presenza o la generazione di fibre tessili aerodisperse
durante alcuni processi di lavorazione. Ad esempio il cotone
polvere, grezzo che ha un valore limite di esposizione professionale
stabilito da ACGIH.
12
Altre definizioni
13
Definizioni (D. Lgs. 52/97- Art. 2.1)
SOSTANZE
PREPARATI
gli elementi chimici ed i loro composti,
allo stato naturale o ottenuti mediante
qualsiasi procedimento di produzione,
compresi gli additivi necessari per
mantenere la stabilità del prodotto e le
impurezze derivanti dal procedimento
impiegato
le miscele o le soluzioni costituite da
due o più sostanze.
14
Altre definizioni
Agenti mutageni
D.Lgs 626/1994, Titolo
CANCEROGENI MUTAGENI
VII
PROTEZIONE
DA
AGENTI
1. una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle
categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal D. Lgs. 52/1997 e successive
modifiche;
2. un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1),
quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze
risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri
stabiliti dai decreti legislativi 52/1997 e 285/1998.
QUALSIASI SOSTANZA IN GRADO DI DETERMINARE
MODIFICAZIONI DI UNO O PIÙ GENI, A VOLTE ANCHE DI
VOLUMINOSO SEGMENTO DI CROMOSOMA
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Altre definizioni
Agenti cancerogeni
Una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato VIII del
D.Lgs 626/94, nonché una sostanza o un preparato emessi durante
un processo previsto dall’allegato VIII (elenco di sostanze, preparati e
processi)
per es.:
•
I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici
presenti nella fuliggine,nel catrame o nella pece di carbone.
•
Lavori che espongono alle polveri,fumi e nebbie prodotti durante
il raffinamento del nichel a temperature elevate.
•
Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
•
Il lavoro comportante l’esposizione a polvere di legno duro.
QUALSIASI SOSTANZA CHE PUÒ DETERMINARE UN AUMENTO
DEL NUMERO DI TUMORI
16
Altre definizioni
Valore limite di esposizione professionale: se non
diversamente specificato, il limite della concentrazione
media ponderata nel tempo di un agente chimico
nell’aria all’interno della zona di respirazione di un
lavoratore in relazione ad un determinato periodo di
riferimento
Valore limite biologico: il limite della concentrazione del
relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di
effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco
di tali valori è riportato nell’allegato VIII-quater;
17
Altre definizioni
Indicatori biologici di esposizione (ibe)
Concentrazione di un agente chimico o sue eventuali
trasformazioni (metabolismo) in un mezzo biologico
(principalmente urina) o una variazione biochimica
reversibile
caratteristica
indotta.
È
indicativo
dell’assorbimento di una sostanza nell’organismo
Gli IBE non devono essere utilizzati per misurare gli
affetti avversi e tanto meno per la diagnosi di malattia
professionale.
La maggior parte degli IBE è basata sulla correlazione
diretta con i T.L.V.
18
Altre definizioni
MONITORAGGIO BIOLOGICO:
Rappresenta uno strumento per stimare nel tempo
l’esposizione e il rischio per la salute dei lavoratori.
Consiste nella misura della concentrazione di un agente
chimico o sue eventuali trasformazioni (metabolismo) in un
mezzo biologico (principalmente urina) o una variazione
biochimica reversibile caratteristica indotta.
Valore Limite Biologico (V.L.B.): Il limite del relativo
agente,di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell’appropriato mezzo biologico.
19
TLV:Threshold Limit Values- Limiti di soglia
in ambiente di lavoro
DEFINIZIONE
Si riferiscono alle concentrazioni ambientali delle sostanze chimiche e
indicano, per ognuna delle sostanze elencate, le concentrazioni delle
sostanze aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che la maggior
parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo
giorno, per una vita lavorativa, senza effetti negativi per la salute. I TLV
sono sviluppati per proteggere i lavoratori, che usualmente sono adulti.
TIPI DI TLV:
a)Media ponderata nel tempo (TWA)
b)Limite per breve tempo di esposizione (STEL)
c)Valore “tetto” (CEILING)
Se uno qualsiasi dei tre TLV è superato, si presume esista un rischio
potenziale e tale rischio sia consistente.
20
TLV:Threshold Limit Values- Limiti di soglia
in ambiente di lavoro
A) MEDIA PONDERATA NEL TEMPO (TWA):
Concentrazione media ponderata nel tempo (mg/m3 o ppm), su una
giornata lavorativa (8 ore/giorno e 40 ore settimanali), alla quale si
ritiene che quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente esposti,
giorno dopo giorno, per una vita lavorativa, senza effetti negativi
TLV-TWA
Calcolo del Limite
Esposizione = concentrazione x tempo esposizione
8
Esposizione = 10 ppm. X 4 ore= 5 ppm.
8
TLV-TWA- LIMITI DI ESCURSIONELe escursioni per limiti di breve durata possono superare un valore pari a
3 volte il TLV-TWA per non più di 30 minuti complessivi durante la
giornata lavorativa e,in nessun caso, un valore pari a 5 volte il TLV-TWA,
sempre presunto che il TLV-TWA (complessivo) non venga superato.
21
TLV:Threshold Limit Values- Limiti di soglia
in ambiente di lavoro
B) TLV-STEL (Short Term Exposure Limit)
Limite di esposizione di breve durata che rappresenta la concentrazione
media ponderata su un periodo di 15 minuti che non deve essere
superata anche se il TWA sulle otto ore non supera il valore TLV-TWA.
Il TLV-STEL è la concentrazione alla quale si ritiene che i lavoratori possono essere esposti
continuativamente per breve periodo di tempo senza che insorgono:
1. Irritazione
2. Danno cronico o irreversibile del tessuto
3. Effetti tossici dose-risposta
4. Riduzione dello stato di vigilanza di grado sufficiente ad accrescere le possibilità di
infortunio o influire sulle capacità di mettersi in salvo o ridurre materialmente l’efficienza
lavorativa, sempre nel presupposto che il TLV-TWA non venga superato
Esposizioni a concentrazioni comprese fra il TLV-TWA e il TLV-STEL non devono protrarsi
oltre i 15 minuti e non devono ripetersi più di 4 volte al giorno: fra esposizioni successive a
concentrazioni comprese fra il TLV-TWA e il TLV-STEL, devono intercorrere almeno 60
minuti.
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TLV:Threshold Limit Values- Limiti di soglia
in ambiente di lavoro
C) VALORE “TETTO” (CEILING)
Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi
momento dell’esposizione lavorativa
MISCELE - CALCOLO-
Esposizione1+ Esposizione2+ …..+esposizione3
TLV1
TLV2
TLV3
23
<=1
Valutazione del rischio
La valutazione dei rischi
Al DATORE di LAVORO vengono indicati due compiti:
INDIVIDUARE preliminarmente la presenza eventuale di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro
e
VALUTARE I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla
presenza di tali agenti.
Ciò significa procedere “preliminarmente” alla identificazione di tutti gli agenti
chimici utilizzati, stilando una LISTA COMPLETA di tutte le sostanze e preparati
utilizzati o detenuti a qualunque titolo
nonché
identificare se nel corso di tali attività, vi siano processi o lavorazioni in cui si
sviluppano agenti chimici pericolosi quali per esempio: attività di saldatura,
eliminazione o trattamento rifiuti, fusioni o tempra dei metalli, uso di fluidi
lubrorefrigeranti, combustioni, lavorazioni a caldo di materie plastiche, o altro.
25
Valutazione del rischio
FASE PRELIMINARE
Si svolge “a tavolino” con l’intervento di figure quali:
 datore di lavoro;
 R.S.P.P. e/o igienista industriale;
 Medico Competente;
 R.L.S.;
 responsabile del personale, ecc.
(numero e competenza dei partecipanti sono in funzione di dimensioni
ed organizzazione del lavoro).
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Valutazione del rischio
FASE PRELIMINARE
Le informazioni da reperire e le fonti da consultare
dati del registro degli infortuni e risultati della sorveglianza sanitaria e del monitoraggio
biologico;
 risultati di pregresse indagini di igiene industriale;
 verbali delle ispezioni degli organi di vigilanza;
 descrizione del ciclo tecnologico e schema dei reparti;
 schede di sicurezza delle materie prime utilizzate;
 informazioni sui prodotti intermedi e sui prodotti finiti;
 schede tecniche e manuali operativi di macchine e impianti e tempi di funzionamento;
 procedure di lavoro e programmi di manutenzione;
 individuazione degli esposti per gruppi omogenei;
 disponibilità di sistemi di prevenzione ambientale e dei DPI.
27
Valutazione del rischio
Alla fase preliminare deve seguire un SOPRALLUOGO
nei reparti produttivi per un riscontro diretto ed una
verifica delle informazioni acquisite.
La verifica può riguardare sia l’effettiva presenza di un agente di rischio,
sia l’evidenziazione di agenti di rischio non immediatamente ipotizzabili,
sia le ipotesi di generazione, emissione, propagazione e contatto.
Alla fase di analisi preliminare segue una analisi
dettagliata del rischio per stimarlo in termini qualiquantitativi e stabilire le priorità di intervento.
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Valutazione del rischio
MISURE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E BIOLOGICO per la
quantificazione dell’esposizione
è necessario nei casi
esplicitamente previsti dalle
norme (D.Lgs. 277/91; D.Lgs
626/94; D.Lgs. 25/02)
Prevede il ricorso a
misure di igiene
industriale per la
valutazione
dell’esposizione.
Un approccio di
tale tipo:
è opportuno nei casi dubbi o
controversi o per esposizione
a sostanze di elevata tossicità
intrinseca o in grado di
provocare danni alla salute
anche se presenti a basse
dosi
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La valutazione dei rischi
Occorre determinare:
• quantità
• luogo e modalità d’uso dell’agente
• proprietà pericolose dell’agente (frasi R)
• le informazioni contenute nella SCHEDA di SICUREZZA
• il livello, il tipo e la durata dell’esposizione
• eventuali misurazioni o valutazioni già eseguite in precedenza
(monitoraggi ambientali)
• misurazioni o valutazioni eseguite ad hoc già in questa
fase
(monitoraggi ambientali, UNI EN 689: Guida alla valutazione
dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto
con i valori limite e strategie di misurazione)
• stime qualitative
• i valori limite professionali e/o biologici dell’agente, se esistenti
• gli effetti delle misure preventive e protettive adottate
• le conclusioni, se disponibili, delle azioni di Sorveglianza Sanitaria
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Nella valutazione dei rischi, effettuata attraverso i parametri indicati, è
possibile includere la “…giustificazione che la natura e l’entità dei
rischi…” “…rendono non necessaria una ulteriore valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi ”.
La “GIUSTIFICAZIONE” consente al Datore di Lavoro di terminare il processo
di valutazione dei rischi senza ulteriori approfondimenti (ad es. misurazioni
ambientali) ma NON LO ESONERA dalla predisposizione di opportuni
provvedimenti di prevenzione e protezione e altresì gli consente di
classificarsi al di sotto della soglia del rischio moderato.
Nel D.Lgs. 25/02 viene quindi introdotto il concetto di RISCHIO MODERATO e
quando il processo valutativo indica il non superamento di tale soglia di
rischio, il Datore di Lavoro può non applicare le specifiche norme di
prevenzione contenute nel Decreto: sorveglianza sanitaria, cartelle sanitarie e
di rischio, misure specifiche di protezione e prevenzione, disposizioni in caso
di incidenti o di emergenza.
31
Viceversa può essere necessario sviluppare
dettagliata valutazione del rischio attraverso:
una
• misurazioni ambientali (esposizione
inalatoria)
• algoritmi o modelli per stime di rischio
e/o
cutanea
N.B. l’articolo 72-terdecies prevede l’emanazione di un
Decreto Ministeriale per l’individuazione del rischio
moderato e che, la valutazione del rischio moderato è
comunque effettuata dal DATORE di LAVORO.
32
IDENTIFICAZIONE dei PERICOLI:
inventario sostanze, processi
lavorativi, schede sicurezza
VALUTAZIONE PRELIMINARE dei RISCHI:
proprietà pericolose sostanze, quantità
utilizzata, misure protettive in atto, valori
limite, esiti Sorv. San., livelli esposizione
VALUTAZIONE
APPROFONDITA
del RISCHIO e
MISURAZIONI
NO
IL RISCHIO VALUTATO è DA
CONSIDERARSI “MOLTO
BASSO”?
IL RISULTATO
della VALUTAZIONE è BASSO e
CONSENTE LA CLASSIFICAZIONE
di RISCHIO MODERATO
NO
SI
GIUSTIFICAZIONE
RISCHIO
MODERATO
SI
RISCHIO SUPERIORE al “MODERATO”
si applicano: misure specifiche e di emergenza,
Sorveglianza Sanitaria, cartellonistica di rischio
Schema
logico
Valutazione preliminare
dei rischi
Il rischio è moderato?
no
Adozione misure e
principi generali
per la prevenzione dei rischi
Valutazione dei
rischi dettagliata
Misure specifiche di
prevenzione e protezione
si
Predisposizione del DVR
Disposizioni in caso di incidente o di emergenze
Sorveglianza sanitaria
Informazione e formazione
per i lavoratori
si
Valutazione periodica
Monitoraggio periodico
degli agenti
chimici negli ambienti
di lavoro
È dimostrabile altrimenti
il raggiungimento
di adeguati livelli di sicurezza
no
… Rischio moderato
35
La DEFINIZIONE di RISCHIO MODERATO
1. nelle traduzioni della Direttiva 98/24 degli altri Paesi UE il termine è
stato univocamente definitivo come rischio BASSO: geringfigiges (D),
leve (SP), slight (GB),faible (F), baixio (P), micro (GR) o irrilevante
2. le direttive CE recepite nel nostro ordinamento non possono ridurre i
livelli di tutela della salute e sicurezza raggiunti nelle norme nazionali
previgenti
3. il DPR 303/56, art. 35, c. 2 prevede l’esonero dagli obblighi di
Sorveglianza Sanitaria, qualora per l’esiguità del materiale o dell’agente
chimico pericoloso e per l’efficacia delle misure preventive adottate, o
per il carattere occasionale del lavoro insalubre “possa
fondamentalmente ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei
lavoratori”
36
La DEFINIZIONE di RISCHIO MODERATO
4. nel D.M.10 marzo 1998 (antincendio) vengono definiti come luoghi
di lavoro a rischio di incendio BASSO, quei luoghi o parte di essi in
cui vi sono scarse possibilità di sviluppo d’incendio in presenza di
sostanze a basso tasso d’infiammabilità e bassa probabilità di
propagazione. I luoghi di lavoro a rischio d’incendio basso non
richiedono redazione del piano d’emergenza.
Se non può essere ridotto il livello di protezione per i lavoratori con
l’introduzione della 98/24 CE appare logico associare il RISCHIO
MODERATO alla dizione “rischio irrilevante per la salute”.
Quindi può essere ritenuto ragionevole definire il RISCHIO
MODERATO previsto dal D.Lgs.25 come
la soglia al di sotto della quale il rischio è BASSO.
37
Differenza nella definizione di RISCHIO
MODERATO fra la Direttiva 98/24/CE e il
D.Lgs.25/02
Direttiva 98/24
il RISCHIO MODERATO viene individuato solo dal parametro
quantità dell’agente chimico
Decreto 25
I parametri presi in considerazione sono:
• tipo e quantità dell’agente chimico
• modalità e frequenza di esposizione all’agente chimico
38
La determinazione del rischio moderato
L'Art.72 terdecies del D.Lgs. 25/2002 ha previsto un
comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento
dei valori limite di esposizione professionale e per la
determinazione del rischio moderato.
Sulla base delle conclusioni del Comitato, il Governo
dovrebbe emanare il Decreto che stabilisce le modalità di
individuazione del cosiddetto RISCHIO MODERATO
39
La determinazione del rischio moderato
Il recepimento della 98/24 e la seguente istituzione del titolo VIIbis ha confermato che, in presenza di rischio chimico per la
salute e la sicurezza, le misure generali di tutela dei lavoratori
debbano in ogni caso sempre essere rigorosamente osservate:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione
b) fornitura di attrezzature idonee e relative procedure di
manutenzione
c) riduzione al minimo di lavoratori che sono o potrebbero essere
esposti
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione
e) misure igieniche adeguate
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti
g) metodi di lavoro appropriati per la sicurezza nella
manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto di agenti
chimici pericolosi e dei rifiuti
40
La determinazione del rischio moderato
Il datore di lavoro dopo aver eseguito
la fase di identificazione dei pericoli
deve intraprendere
la fase di valutazione del rischio
(con le modalità previste al il titolo VII-bis D.Lgs. 626/94)
Nella valutazione dei rischi, come detto,
è possibile includere la
“…GIUSTIFICAZIONE che la natura e l’entità dei rischi…”
“…rendono non necessaria una ulteriore valutazione
maggiormente dettagliata dei rischi”.
41
La determinazione del rischio moderato
Si identifica così un primo “passaggio” del processo che
prevede che quando le esigue quantità degli agenti chimici
impiegati e la natura degli stessi lo permettono, sia possibile
terminare il processo di valutazione dei rischi (che
comunque deve contenere quanto previsto dagli artt.72quater c. 1, e 72-quinques c.1)
La giustificazione consente al datore di lavoro di terminare il
processo di valutazione dei rischi senza ulteriori
approfondimenti (es. misurazioni ambientali) MA non lo
esonera dalla predisposizione di opportuni provvedimenti di
prevenzione e protezione
42
La determinazione del rischio moderato
Valutazione attraverso l’uso dei valori limite occupazionali
Le misurazioni devono essere effettuate secondo le norme UNI-EN
di cui all’Allegato VIII-sexies.
Nell’ambito della “Commissione Ministeriale” si stanno
considerando le seguenti ipotesi per la determinazione del rischio
moderato:
1.
il valore di esposizione risulti quantomeno inferiore ad 1/10 del
valore limite
2.
su rilevazioni effettuate in 3 diversi turni di lavoro e nella
medesima postazione di lavoro, il valore di esposizione risulti
quantomeno inferiore ad ¼ del valore limite.
43
La determinazione del rischio moderato
Pertanto è ragionevole e praticabile indicare che
quantomeno tali valori fissino la soglia al di sopra della
quale si DEVE classificare il RISCHIO NON MODERATO
per inalazione di un agente chimico
VALUTAZIONI SENZA L’AUSILIO DI VALORI LIMITE.
modelli o algoritmi per la valutazione del rischio che
permettano, attraverso un giudizio sintetico finale , di
inserire il risultato delle valutazioni in classi
44
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO da AGENTI CHIMICI
PERICOLOSI ad USO delle PICCOLE e MEDIE IMPRESE
(Modello proposto nel Gennaio 2003 dalle Regioni Lombardia- VenetoPiemonte-Emilia/Romagna-Toscana-Marche)
In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è possibile l'uso di
sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche (o su
modelli grafici) denominati algoritmi (letteralmente: procedure di
calcolo).
Gli algoritmi (o i modelli) sono procedure che assegnano un valore
numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella
determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo
diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale.
45
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Assume importanza nella costruzione di un algoritmo:
• l'individuazione puntuale dei parametri che determinano il rischio
• l'individuazione del "peso" dei fattori di compensazione nei confronti
del rischio
• l'individuazione della relazione numerica che lega i parametri fra di
loro (fattori additivi, moltiplicativi, esponenziali, ...)
• l'individuazione della scala dei valori dell’indice in relazione al rischio
(per esempio: molto basso, basso, medio, medio-alto, alto...).
46
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Il rischio R per le valutazioni del rischio derivanti
dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è il
prodotto:
R=P x E
dove P rappresenta l'indice di pericolosità intrinseca di una
sostanza o di un preparato (in questo modello identificato
con le frasi di rischio R della classificazione ex Direttiva
67/548/CEE s.m.)
mentre E rappresenta il livello di esposizione (cutanea e/o
inalatoria) dei soggetti nella specifica attività lavorativa.
47
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
È possibile, per esempio, calcolare un rischio R per
esposizione
• inalatoria (Rinal)
• cutanea (Rcute)
• cumulativa (Rcum)
Gli intervalli di variazione di R sono:
0.1 ≤Rinal ≤ 100
1 ≤ Rcute ≤ 100
1 ≤ Rcum ≤ 141
48
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
49
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Modalità per la valutazione della pericolosità
intrinseca per la salute di un agente chimico.
Criteri per l'identificazione dell’indice P (pericolosità)
il metodo si basa sulla classificazione CEE Direttiva 67/548) dove i
rischi intrinseci delle sostanze e dei preparati pericolosi sono segnalati
in frasi tipo
(Frasi R).
Mediante l'assegnazione di un valore alla Frase R (singola o combinata)
attribuito alla proprietà più pericolosa e di conseguenza alla
classificazione più pericolosa è possibile avere a disposizione un indice
numerico (score) di pericolo per ogni agente chimico pericoloso
impiegato.
50
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
51
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
• è evidente che il risultato dell’applicazione risente dei limiti
propri dei criteri di classificazione
• nella scelta delle proprietà da indicizzare e nella
ponderazione dei relativi coefficienti si introduce un
inevitabile grado di arbitrarietà
• metodi di questo tipo non si prestano per apprezzare
modeste differenze di rischio
• un certo grado di incertezza è sempre accompagnato
dall’uso di questi metodi di valutazione
• tali incertezze si evidenziano maggiormente qualora si sia
in prossimità della soglia che viene stabilita dall’estensore
relativa al rischio moderato.
52
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Determinazione dell’esposizione E
L 'indice di esposizione per via inalatoria Einal viene
determinato attraverso il prodotto
Einal = I x d
Dove
• I rappresenta l’intensità dell'esposizione mentre
• d rappresenta la distanza del lavoratore dalla sorgente
di intensità I
53
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Il sub-indice d tiene conto della distanza fra una sorgente di intensità
I e il lavoratore/i esposto/i :
nel caso siano prossimi alla sorgente (< 1 mt) il sub-indice I rimane
inalterato (d =1); via via che il lavoratore risulta lontano dalla
sorgente il sub-indice di intensità di esposizione I deve essere
ridotto proporzionalmente fino ad arrivare ad un valore di 1/10 di I
per distanze maggiori di 10 metri:
54
ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Determinazione del Sub-indice I dell'intensità di esposizione I
Comporta l'uso delle seguenti 5 variabili:
1. Proprietà chimico-fisiche
2. Quantità in uso
3. Tipologia d'uso
4. Tipologia di controllo
5. Tempo di esposizione
Per facilitare l'applicazione del modello per la valutazione dell'esposizione
inalatoria
viene proposto uno schema semplificato a matrici.
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Ora è possibile quindi calcolare il rischio R di esposizione
ad agenti chimici pericolosi :
R=P x E
Dove, come detto, P è lo score mentre E rappresenta il
livello di esposizione (cutanea e/o inalatoria) dei soggetti
nella specifica attività lavorativa.
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Attenzione!
Il calcolo deve essere fatto per ogni posto di lavoro e per ogni
sostanza o preparato pericoloso utilizzato!
inoltre
• la classificazione in rischio moderato ovvero in “superiore a
moderato” deve essere effettuata tramite il valore del rischio R che è
risultato più elevato
• quando una sostanza o preparato presentano più frasi di rischio per
l'individuazione dello score P da introdurre nella formula deve essere
utilizzato il valore più elevato fra quelli ottenuti
• La classificazione del posto di lavoro avverrà mediante il confronto
del rischio R risultato più alto, con il criterio proposto da questo
modello.
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
inoltre
la valutazione dell'esposizione cutanea è obbligatoria quando:
• la frase R prevede espressamente un pericolo per la via di
assorbimento cutaneo
• la Scheda di Sicurezza indica il pericolo di assorbimento per via
cutanea
• una sostanza contenuta nel preparato presenti, congiuntamente ad un
valore limite di esposizione professionale, la nota che è possibile
l'assorbimento cutaneo
• sia individuata nell'attività lavorativa, la possibilità di contatto diretto con
la sostanza o il preparato.
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Altre considerazioni sull’utilizzo dell’algoritmo.
Nella valutazione dell’esposizione E, deve essere usata una
accurata analisi del ciclo tecnologico e dell'attività lavorativa
(es. "tipologia di controllo”). È evidente che l'esistenza di
un'aspirazione localizzata non è di per se sufficiente ad
identificare quella casella, ma è necessario che tale presidio
sia ben funzionante ed efficiente.
L'individuazione della “manipolazione diretta”presuppone che
l'analisi relativa alle misure di prevenzione e protezione sia
stata compiuta e che non esistono altre possibilità che non la
manipolazione diretta della sostanza con le opportune
protezioni individuali e misure procedurali.
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
Altre considerazioni sui limiti di utilizzo dell’algoritmo.
Nella valutazione dell’esposizione, per le variabili quantitative (la
quantità in uso e tempi di esposizione) è indispensabile compiere
un'attenta analisi dell'attività lavorativa per individuare le reali
quantità su base giornaliera e gli effettivi tempi in cui i lavoratori
risultano esposti alla sostanza/preparato.
Nel caso specifico del tempo di esposizione, questo è
indipendente dalla frequenza d'uso e anche agenti chimici utilizzati
per periodi temporali limitati nel corso dell'anno (es. 2 mesi
all'anno o 1 gg/settimana) devono essere prese in considerazione,
relativamente al periodo temporale pari ad una giornata lavorativa
(8 ore), le condizioni di maggiore esposizione.
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ALGORITMO di VALUTAZIONE del RISCHIO
In ogni caso il Datore di Lavoro
per scegliere l’opzione di NON procedere alla misurazione
dell’agente
DEVE PROVARE in modo inequivocabile
che il sistema scelto offra ampie garanzie sui livelli di
esposizione raggiunti.
L’impiego dell’algoritmo, per la sua complessità di
applicazione, sembrerebbe più adatto per essere utilizzato
in fase ispettiva, da parte dell’ente di controllo, piuttosto
che essere uno strumento flessibile che faciliti la
valutazione da parte del Datore di Lavoro.
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Il documento di valutazione dei rischi
(già previsto ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.)
dovrà quindi contenere anche:
• l’elenco con l’identificazione delle sostanze e dei preparati
utilizzati e dei processi produttivi attuati in azienda (identificazione
dei pericoli)
• i modelli di valutazione del rischio utilizzati
• le relazioni corrispondenti ai resoconti di prova delle misurazioni
ambientali di esposizione eventualmente effettuate
• le principali misure generali di prevenzione e protezione misure
d’emergenza attuate
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Misurazione dell’agente chimico
QUANDO
Ogni volta che sono modificate le condizioni che possono far variare
l’esposizione all’agente chimico [quantità, modalità d’uso, modifiche di
tecnologie ed impianti….] oppure periodicamente per controllare
l’esposizione dei lavoratori.
COME
Le metodiche standardizzate con cui effettuare le misurazioni sono
(indicate nell’Allegato VIII-sexties) norme UNI-EN della serie
“Atmosfera in ambiente di lavoro) e cioè: UNI-EN 481, UNI-EN 482,
UNI-EN 838, UNI-EN 1076, UNI-EN 1231, UNI-EN 1232, UNI-EN
12919, UNI-EN 689
“…per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini
spazio –
temporali ” [tendenzialmente l’intero turno di lavoro] e anche negli
spostamenti all’interno dei luoghi di lavoro.
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Quindi, successivamente, per utilizzare le misurazioni per la
valutazione dell’esposizione occorre disporre di un sistema di valori
limite che allo stato attuale, nell’Allegato VII-ter del Decreto, contiene
solo quello relativo al Piombo inorganico e suoi composti.
In attesa dell’estensione dell’allegato VII-ter è possibile riferirsi a:
• lista dei valori limite indicativa contenuta nella Direttiva 2000/39/CE
dell’8 giugno 2000 [contenente 63 agenti chimici con relativo limite]
• lista dei valori limite di soglia pubblicata dalla ACGIH (American
Conference of Governmental Industrial Hygienist).
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Dal confronto dei limiti “europei” OELs (Occupational
Exposure Limits)
reperibili sulla Direttiva 2000/39/CE
con i limiti T.L.V. “americani” della A.C.G.I.H.
emerge il seguente quadro riassuntivo:
OELs inferiori ai TLV ----------> 47%
OELs uguali ai TLV ----------> 35%
OELs maggiori ai TLV ----------> 10%
Limiti CE senza corrispondenti limiti stabiliti dalla A.C.G.I.H. ---------> 8%
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Qualche esempio:
OELs inferiori ai TLV (mg/m3) ---> più restrittivi
AMMONIACA (14 EU - 17,4 USA), XILENE isomeri (221 EU - 434 USA),
METILETILCHETONE (300 EU-590 USA), CLOROFORMIO (10 EU-49 USA),
CUMENE (100 EU - 245,8 USA), CICLOESANONE (40,8 EU - 100 USA),
FOSGENE (0,08 EU - 0,4 USA), TETRAIDROFURANO (102 EU - 590 USA).
1-2-4 TRICLOROBENZENE (15,1 EU-37 USA), FENOLO (7,8 EU-19,2 USA),
1,2,3 TRIMETILBENZENE (100 EU - 123 USA), etc.
OELs uguali ai TLV
ACETONE, 1,1-DICLOROETANO, NN-DIMETILACETAMMIDE, ETILAMMINA,
ETILBENZENE, FLUORO, METILAMILCHETONE, ACIDO CLORIDRICO,
ACIDO FLUORIDRICO, ACIDO FOSFORICO, ARGENTO METALLICO, etc.
OELs maggiori ai TLV (mg/m3) ---> meno restrittivi
ALCOL ALLILICO (4,8 EU - 1,19 USA), EPTANO (2085 EU - 1639 USA),
1,4-DICLOROBENZENE (122 EU-60 USA),
TRIETILAMMINA (8,4 EU-4,2 USA), etc.
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Rischi da combinazione di sostanze chimiche
PER UNA QUANTIFICAZIONE DEL “RISCHIO COMBINATO” SI PUO’
FARE RIFERIMENTO AL CONCETTO DI RISCHIO DI ESPOSIZIONE
ALLE “MISCELE DI SOSTANZE”
L’esposizione a più agenti
chimici avviene nell’arco
della giornata lavorativa
standard
Gli agenti chimici costituiscono effettivamente una miscela nell’ atmosfera respirata
dal lavoratore
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Il concetto di rischio di esposizione alle “miscele di
sostanze” è trattato dall’ACGIH e dall’OSHA
Entrambe le Agenzie adottano lo stesso principio:
viene calcolato un “indice di rischio” che si ottiene sommando
i rapporti tra le esposizioni ed i rispettivi limiti di esposizione,
riferiti alle 8 ore
n
Ei E1 E2
En
i1 VL  VL  VL  ... VL
i
1
2
n
73
Si ha conformità
quando il valore è
1
Differenza sostanziale tra i due metodi di
calcolo del “rischio combinato”
OSHA
considera indistintamente tutte le
sostanze presenti
ACGIH
raggruppa le sostanze che esercitano
lo stesso effetto critico (organo o
sistema bersaglio)
74
75
In assenza di indicazioni tecniche/normative, sia il metodo
osha che il metodo acgih possono essere ritenuti validi
Il metodo ACGIH è da privilegiare perché:
• è basato su un razionale medico/scientifico;
• consente di orientare la sorveglianza sanitaria;
• si poggia su un’ampia lista di TLV e di documen-tazione.
E’ dunque da applicare quando siano sufficientemente approfondite le
informazioni tossicologiche sull’agente
ALTERNATIVAMENTE, QUANDO INVECE NON SIANO NOTI IN MODO ADEGUATO
GLI ORGANISMI/SISTEMI BERSAGLIO, IL METODO OSHA PUO’
ESSERE APPLICATO IN VIA CAUTELATIVA
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Sorveglianza sanitaria
Nel D.Lgs. 25 la Sorveglianza Sanitaria negli esposti ad agenti chimici è
considerata come misura di tutela specifica dei lavoratori.
Il Medico Competente pertanto, con il Decreto 25/2002, assume un ruolo
ancora più attivo nell’attuazione delle misure di prevenzione ed in
particolare della valutazione dei rischi.
Se si rimane al di sotto della soglia del rischio moderato per la salute non
è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, tranne i casi che il D.Lgs. 25/02
non ha abrogato (voci n. 50, 51, 52, 53 - Allegato art. 33 DPR 303/56)(es.
addetti produzione derivati petrolio,glicoli e derivati,fenoli ecc).
Al di sopra della soglia del rischio moderato per la salute, la sorveglianza
sanitaria.
È viceversa OBBLIGATORIA per gli agenti chimici pericolosi
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Sorveglianza sanitaria: periodicità e contenuti
Il Decreto 25 prevede che la Sorveglianza Sanitaria venga
effettuata “di norma” con periodicità annuale o con una
periodicità diversa stabilita dal Medico Competente con
adeguata motivazione che dovrà essere riportata nel
Documento di Valutazione dei Rischi e resa nota agli RLS.
Per le aziende con numero di lavoratori inferiori a 10, per
le quali non vige l’obbligo di redazione del documento ex
art. 4 D.Lgs. 626/94, la motivazione di tale scelta del
Medico Competente dovrà essere comunque formalizzata
con
apposito
documento
da
allegare
alla
autocertificazione.
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Valore limite biologico
L’articolo 72-ter, comma 1, lettera e) del D.Lgs 626/94, così come
modificato dal Decreto 25, definisce il VALORE LIMITE BIOLOGICO
(VLB) come“il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo
metabolita o di un indicatore di effetto nell’appropriato mezzo
biologico”.
L’unico agente chimico per il quale il Decreto riporta un VLB è il
Piombo, tuttavia si ritiene che il monitoraggio biologico
debba
estendersi anche per tutti quegli agenti chimici per i quali enti
internazionali riconosciuti abbiano fissato dei Valori Limite Biologici (es.
i “BEI” dell’ACGIH, i “BAT” del DFG, etc.) riferimenti peraltro
correntemente utilizzati nella attuale pratica di Medicina del Lavoro ed
indispensabili per una valutazione del rischio individuale e/o di gruppo.
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Conclusioni
Nella Direttiva 98/24/CE - il cui recepimento è il Decreto 25 - si può
leggere nella premessa, al punto 2:
“(…) tale direttiva deve evitare di imporre vincoli amministrativi,
finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo
sviluppo di piccole e medie imprese ”
Le aziende che hanno effettuato una corretta V.R., mettendo in atto
le soluzioni preventive adeguate a tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori, dovranno comunque procedere a una riverifica
e ad aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi. È
presumibile che in molti casi l’impegno conseguente sarà contenuto,
sia in termini tecnici sia economici.
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Conclusioni
il Decreto 25 coinvolge anche la piccola e media impresa e tutti i settori
produttivi (officine meccaniche, galvaniche, tipografie, lavanderie,
parrucchieri, etc.)
l’autocertificazione e l’andare ad accertare la presenza di un rischio
moderato NON deve essere considerato una sorta di “condono” o di
“sanatoria” ma assumono un significato tecnico e giuridico ben
definito. Eventuali scelte improprie o inadeguate potranno essere
oggetto di contestazioni future da parte degli Enti preposti, anche sul
piano di accertamenti ambientali specifici e mirati.
il Medico Competente e quindi la Sorveglianza Sanitaria assumono un
ruolo di primaria importanza anche in fase valutativa e preventiva
divenendo componente attiva e dinamica nella gestione del sistema
sicurezza aziendale
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Un esempio di programma
per la valutazione del rischio chimico
InfoRISK
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