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definizione di ordinamento giuridico
DIRITTO SANITARIO Lezioni anno accademico 2008/2009 Prof. Gabriele Scarpa 1 PROGRAMMA Diritto Amministrativo Diritto Sanitario Responsabilità legale Privacy in ambito sanitario Consenso informato 2 COS’E’ IL DIRITTO? Insieme di regole Funzione Disciplinare i rapporti tra le persone 3 DIRITTO: QUANDO, DOVE E PERCHE’ In un dato tempo e in un dato luogo Espressione della Comunità di persone di quel tempo e di quel luogo Traduzione in regole di comportamento delle forme di vita economica e sociale di una determinata Comunità 4 COME SI ATTUA IL DIRITTO? Organizzazione che crea le regole che le fa rispettare 5 DIRITTO IN SENSO OGGETTIVO Norma giuridica •generale •astratta •certa DIRITTO IN SENSO SOGGETTIVO Interesse protetto da una norma giuridica 6 DIRITTO SOGGETTIVO Interesse riconosciuto e protetto direttamente dalla legge INTERESSE LEGITTIMO Interesse protetto indirettamente dalla legge, in quanto coincide con l’interesse pubblico 7 FATTI E ATTI GIURIDICI Fatto giuridico Ogni accadimento al quale l’Ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico Atto giuridico Atto destinato a produrre effetti giuridici - Dichiarazioni di volontà - Dichiarazioni di scienza 8 DEFINIZIONE DI ORDINAMENTO GIURIDICO Insieme delle Norme giuridiche poste dallo Stato al fine di disciplinare i rapporti dei cittadini tra di loro e con lo Stato stesso 9 LE NORME GIURIDICHE 1. Sono rivolte a tutta la Comunità 1. Sono obbligatorie per tutti 1. Sono suscettibili di sanzione nel caso di loro violazione 10 PRINCIPIO DELLO STATO DI DIRITTO Lo Stato è sottoposto al Diritto e vincolato al rispetto delle proprie Leggi Gli Atti contrari alla Legge possono essere impugnati da qualunque cittadino che abbia subito una lesione del proprio diritto e interesse 11 I FINI DELLO STATO Fini Comuni I Fini dello Stato corrispondono agli interessi di tutta la Comunità che di esso fa parte 12 I fini sono mutevoli esiste una pluralità di fini esistono fini comuni a tutti gli Stati 13 LE FUNZIONI E I POTERI DELLO STATO FUNZIONE POLITICA FUNZIONE LEGISLATIVA FUNZIONE AMMINISTRATIVA FUNZIONE GIURISDIZIONALE 14 LE FUNZIONE POLITICA Scelta dei fini Individuazione dei fini che lo Stato deve perseguire Corpo elettorale, Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica,Regioni, Corte Costituzionale 15 LE FUNZIONE LEGISLATIVA Proposizione dei fini Creazione delle norme giuridiche Parlamento, Consigli regionali, Consigli provinciali Trento e Bolzano 16 LE FUNZIONE GIURISDIZIONALE Tutela dei fini Vigilanza sul rispetto delle norme giuridiche e conservazione dell’Ordinamento giuridico Applicazione delle norme giuridiche Magistratura 17 LE FUNZIONE AMMINISTRATIVA Attuazione dei fini Realizzazione concreta dei fini dello Stato Pubblica Amministrazione 18 FONTI DEL DIRITTO Mezzi attraverso i quali le Norme giuridiche si manifestano 19 CLASSIFICAZIONE DELLE FONTI Fonti di cognizione Atti che contengono le Norme giuridiche (Legge, Decreto Legge, ecc.) Fonti di produzione Gli Organi, cioè i soggetti che producono le Norme giuridiche (Parlamento, Governo, Regione, Comune, ecc.) Fonti scritte Fonti non scritte Atto scritto Atto non scritto 20 REGOLE CHE DISCIPLINANO LE RELAZIONI TRA LE FONTI DEL DIRITTO GERARCHIA PARITA’ COMPETENZA La Fonte di grado superiore ha maggior valore (prevale) su una fonte di grado inferiore Se ci sono Fonti equivalenti vale il criterio temporale Vale la fonte prevista per lo specifico oggetto e ambito di competenza 21 ORDINAMENTO GIURIDICO complesso di Norme e Istituti posti al fine di regolare i rapporti tra i cittadini Norme giuridiche obbligatorie Fonti del Diritto munite di sanzione sono documenti scritti rispondono esigenze certezza fonti da dove hanno origine le norme 22 LE FONTI DEL DIRITTO SONO LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI FONTI PRIMARIE Norme comunitarie (Trattati, Regolamenti, Direttive) Leggi ordinarie dello Stato Decreti Legislativi (Leggi delegate dal Parlamento al Governo) Decreti Legge del Governo Statuti delle Regioni ordinarie Leggi regionali Leggi delle Province di Trento e Bolzano FONTI SECONDARIE Regolamenti Ordinanze Statuti degli Enti minori La Consuetudine 23 LA COSTITUZIONE è suddivisa in tre Sezioni 1.Riguarda i Principi fondamentali della Repubblica italiana 2.Diritti e Doveri dei cittadini suddivisi in rapporti civili (diritto alla libertà personale) rapporti etico-sociali (tutela della famiglia, diritto alla salute) rapporti economici (tutela del lavoro,diritto allo sciopero) rapporti politici (diritto di voto) 1.Ordinamento dello Stato italiano 24 PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE La Costituzione stabilisce che determinati rapporti o materie possano essere regolati soltanto mediante Legge 25 ORGANI DELLO STATO Il Parlamento Approvazione delle Leggi Camera dei Deputati Senato della Repubblica Manifestazione del voto di fiducia Il Presidente della repubblica Indice le elezioni Promulga le Leggi ed emana i decreti aventi valore di Legge e i regolamenti Indice i Referendum 26 ORGANI DELLO STATO Il Governo Organo collegiale composto dal Presidente del Consiglio e dai singoli Ministri Organo di direzione politica Deve ottenere il voto di fiducia del Parlamento Svolge anche attività legislativa in casi eccezionali previsti dalla Costituzione 27 ORGANI DELLO STATO La Magistratura Organo autonomo e indipendente composto dai magistrati La Corte Costituzionale Tutela della Costituzione (giudizio di legittimità della Costituzione) Giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato Giudizi sulle accuse promosse contro il Presidente 28 della Repubblica e i Ministri ORGANI DELLO STATO Regioni, Province, Comuni Competenza legislativa delle Regioni ART 117 Cost. 29 FUNZIONE AMMINISTRATIVA O ESECUTIVA Attività della P.A. finalizzata alla realizzazione dei fini pubblici Amministrare = curare gli interessi 30 P.A. DUE SIGNIFICATI Oggettivo = Attività Soggettivo = Apparato organizzativo 31 P.A. Insieme di Organi ed Uffici che svolgono attività amministrativa 32 ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA Due ambiti: Attività di Diritto privato Attività di Diritto pubblico 33 ATTIVITA’ DI DIRITTO PRIVATO Esercizio della capacità di Diritto privato ATTIVITA’ DI DIRITTO PUBBLICO Esercizio del potere pubblico 34 ATTIVITA’ DI DIRITTO PRIVATO La P.A. è su un piano di parità Solo per Fini pubblici Devono essere rispettate regole di Legge 35 ATTIVITA’ DI DIRITTO PUBBLICO Posizione di supremazia sempre per fini pubblici Potere discrezionale della P.A. 36 RIMEDI CONTRO GLI ATTI ILLEGITTIMI DELLA P.A. I ricorsi Art 113 Cost. 37 PRINCIPIO DI LEGALITA’ Attività della P.A. subordinata alla Legge 38 ENTE PUBBLICO Soggetto che opera in regime differenziale Capacità di Diritto privato Capacità di Diritto pubblico 39 PLURALISMO DELLA P.A. L’insieme degli Enti pubblici 40 ENTI STRUMENTALI Perseguono fini e interessi propri dello Stato ENTI AUSILIARI Perseguono fini ed interessi che non sono direttamente dello Stato ma ne integrano e completano l’attività ENTI AUTONOMI Non perseguono fini ed interessi dello Stato ma perseguono finalità sociali 41 IL REGIME GIURIDICO DEGLI ENTI PUBBLICI Autarchia Potere di compiere atti che incidono sulla sfera giuridica di altri soggetti (potestà pubblica) Autotutela Potere di farsi ragione da sé Potere di intervenire sui propri atti (auto-annullamento) Autonomia Art. 97 Cost. Potere di auto organizzarsi entro i limiti consentiti dalla legge (regole di Diritto pubblico) I Pubblici Uffici sono organizzati secondo la Legge in modo da assicurare il buon andamento e 42 l’imparzialità della P.A. ATTIVITA’ DEGLI ENTI PUBBLICI Ogni Ente pubblico agisce attraverso persone fisiche Ogni Ente pubblico è organizzato in Organi e Uffici a cui sono preposte persone fisiche (funzionari, impiegati, operatori, ecc.) 43 ORGANI Centri di competenza Nell’ambito della competenza attribuita dalla legge possono assumere atti giuridici con rilevanza esterna Titolare dell’Organo UFFICI Persona fisica preposta Apparati organizzatori dell’Ente che svolgono compiti strumentali ed ausiliari all’attività dell’Organo (uomini, donne e mezzi) Non assumono atti a rilevanza esterna 44 DISTINZIONE TRA ORGANI Organi collegiali e individuali Organo individuale monocratico Organi collegiali •unica volontà anche se composto da più soggetti •si esprime a maggioranza •regole di funzionamento (conv. ufficiale, o.d.g., validità sedute, verbali) •collegiali perfetti 45 •collegiali imperfetti FUNZIONE DEGLI ORGANI Organi attivi -Direttore gen. ASL -Sindaco -Prefetto Organi consultivi (esprimono pareri) -Comitato etico -Consiglio dei sanitari -Commissioni tecniche comunali Organi di controllo -Collegio sindacale ASL -Corte dei Conti 46 PRINCIPIO DELLA PROROGATIO durata in carica dell’Organo PRINCIPIO DELLA ASTENSIONE Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 47 FONDAMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA Art. 97 Cost. “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione” 48 FONDAMENTO DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA Art. 1 Legge 241/1990 “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza e di pubblicità” 49 PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA Principio di legalità Corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni di Legge 50 PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA Principio di imparzialità Obbligo per la P.A. di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della giustizia 51 PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA Principio di buona amministrazione -Efficacia (obiettivi) -Efficienza (risorse-risultati) -Economicità (risultati-mezzi impiegati) -Rapidità (tempi certi) -Miglior contemperamento degli interessi -Minor danno per i destinatari dell’azione 52 amministrativa PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA Principio di ragionevolezza Razionalità operativa, in modo da evitare decisioni arbitrarie e irrazionali 53 PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA Principio di trasparenza Immediata e facile controllabilità di tutte le azioni e le fasi attraverso cui si svolge l’operato della P.A. Correttezza, conoscibilità e imparzialità 54 L’Attività della P.A. si distingue in Comportamenti giuridicamente irrilevanti: Senza effetto giuridico nei confronti dei destinatari Comportamenti giuridicamente rilevanti: -atti giuridici -mere operazioni manifestazioni di scienza-giudizio-volontà Attività materiali svolte dalla P.A. 55 Gli Atti giuridici si distinguono in Atti di Diritto pubblico (es. i provvedimenti) Atti di Diritto privato (es. i contratti) 56 ATTI AMMINISTRATIVI Atti idonei a produrre unilateralmente effetti giuridici sui privati cittadini indipendentemente dalla loro volontà Strumenti della P.A. per perseguire i propri fini, attraverso un procedimento, una serie di atti concatenati e coordinati, finalizzato all’emanazione di un atto finale. 57 ATTI AMMINISTRATIVI Atti di amministrazione attiva Atti di natura consultiva Atti di controllo 58 ATTI AMMINISTRATIVI Provvedimenti amministrativi Manifestazioni di volontà indirizzati a soggetti determinati o determinabili ed in grado di modificare unilateralmente la sfera giuridica dei destinatari (espropriazione, concessione edilizia, licenziamento) Atti amministrativi provvedimenti che non sono Manifestazioni di volontà che non incidono sulla sfera giuridica dei destinatari (es. pareri)59 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Forza giuridica-autoritarietà Capacità del provvedimento di imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari, indipendentemente dalla loro volontà Esecutività Modificazione prodotta immediatamente direttamente ed Efficacia-esecutorietà Possibilità della P.A. di dare immediata e diretta esecuzione all’atto amministrativo 60 PARERI Facoltativi Obbligatori -Non vincolanti -Vincolanti -Parzialmente vincolanti 61 ELEMENTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI Soggetto Oggetto Finalità Forma Motivazione Se mancano Nullità dell’Atto Se presenti vizi Annullabilità dell’Atto •incompetenza •eccesso di potere 62 •violazione di legge ASSISTENZA SANITARIA Organizzazione mutualistica (E.M.) Organizzazione ospedaliera (E.O.) 1930-1940 nascita Rapporto ass.vo su base contributiva Prestazioni sanitarie differenziate Assistenza sanitaria limitata Conflittualità con Enti osp Riforma del 1968 Legge n. 132 Enti ospedalieri Classificazione degli ospedali Propria organizzazione (C.d.A + Presidente) Finanziamento (rette63 ospedaliere) SISTEMA SANITARIO CON MOLTI DIFETTI Assistenza sanitaria non a tutti i cittadini Assistenza sanitaria erogata per settori Difformità di trattamento = disuguaglianza tra i cittadini Spesa sanitaria fuori controllo non più coperta dalla imposizione contributiva squilibrio tra entrate e uscite = deficit Interventi assistenziali solo in caso di malattia e senza coordinamento tra E.M. e E.O. Privilegiato il momento diagnostico-curativo 64 VERSO LA RIFORMA SANITARIA 1970 Costituzione delle Regioni Attuazione art. 117 Cost. = Delega competenze statali Attuazione art. 32 Cost. Necessari passaggi legislativi propedeutici alla riforma sanitaria 65 LEGGE 833/1978 Istituzione del S.S.N. Principi Obiettivi Le competenze in materia sanitaria Le U.U.L.L.S.S Il personale Dipendente Convenzionato 66 LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA CENTRALE PERIFERICA GOVERNO REGIONE Piano sanitario nazionale Piano sanitario regionale Fissa gli obiettivi e le modalità di intervento Rende operativi gli obiettivi del P.S.N. e individua a livello locale i bisogni, le strutture e gli strumenti necessari 67 LEGGE 833/1978 PRINCIPI ISPIRATORI Eguaglianza e uniformità assistenza Cura – riabilitazione ma anche prevenzione delle malattie Organizzazione sanitaria decentrata sul territorio Partecipazione dei cittadini e operatori sanitari Integrazione tra attività sociali e sanitarie S.S.N. Complesso di funzioni per tutela 68 della salute (Art. 32 Cost.) GLI OBIETTIVI Superamento degli squilibri territoriali e delle condizioni socio – sanitarie del Paese Sicurezza del lavoro Tutela della maternità e infanzia Promozione della salute nell’età evolutiva Tutela sanitaria nelle attività sportive Tutela della salute degli anziani 69 LE COMPETENZE IN MATERIA SANITARIA Stato Programmazione e altre modificate succ. dal D.l.vo 112/98 Regione Programmazione e organizzazione Tutte le competenze che non sono Comuni dello Stato e delle Regioni tramite l’ULS Localizzazione dei Presidi e dei Provincia Servizi sanitari e pareri sulle 70 delimitazioni territoriali U.L.S. = Strumento operativo del Comune Complesso di Presidi, Uffici Servizi dei Comuni che in un ambito territoriale delimitato assolvono ai compiti del Servizio Sanitario Nazionale indicati dalla Legge 833/1978 Le U.U.L.L.S.S. hanno il compito di erogare un ventaglio di prestazioni sanitarie a livello di •Prevenzione •Diagnosi e cura •Riabilitazione •Medicina legale 71 IL DECRETO DI RIORDINO D.LGS.VO 502/92 – 517/93 U.L.S. A.S.L. = Azienda dotata di Personalità giuridica pubblica Ambito territoriale di Autonomia organizzata norma coincidente Autonomia amministrativa con la Provincia Autonomia patrimoniale e contabile Autonomia gestionale e 72 tecnica ORGANI A.S.L. Direttore Generale Ha tutti i poteri di gestione Collegio Sindacale Organo collegiale formato da 5 membri con funzione di controllo 73 ORGANI A.S.L. Direttore sanitario Altri Organismi Direttore amministrativo Consiglio dei Sanitari (organo elettivo) 74 LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA E’ il metodo attraverso il quale devono essere sviluppati e perseguiti obiettivi della legge 833/78 PIANO SANITARIO NAZIONALE Strumenti: durata triennale Assistenza medico-generica e pediatrica Assistenza specialistica Assistenza infermieristica Assistenza ospedaliera Assistenza farmaceutica 75 PIANO SANITARIO REGIONALE Con l’attuazione del D.lgs.vo 502/92 (Decreto di riordino) viene previsto un ulteriore strumento di programmazione a livello di A.ULSS Piano attuativo locale Piani di zona 76 ASSETTO ORGANIZZATIVO A.S.L. Distretti sanitari di base Dipartimento di prevenzione •Igiene e S.P. •Igiene alimenti •Prev. e Sicurezza •Amb. di lavoro Sanità animale Presidio ospedaliero •Dirigente medico •Dirigente amministrativo 77 D.Lgs.vo 229/99 A.S.L. Azienda dotata di autonomia imprenditoriale = più poteri al Direttore Generale che provvede a definire l’Organizzazione e il funzionamento con atti di Diritto privato 78 PUNTI QUALIFICANTI DEL DL.VO 229/99 -S.S.N. -Enti e Ist. Naz. Tutela della Salute -Stato -Progetti obiettivi Obbligo del P.S.N. -Ass. san. Coll. ambienti di vita e Livelli unificati di assistenza lavoro -Ass. distrettuale -Ass. ospedaliera 79 A.S.L. -garantire liv. unif. di assistenza -gestione attività sociali -rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità con vincolo di bilancio -agisce con atti di Diritto privato -contratti diretti (senza procedure concorsuali) per importo entro limiti comunitari 80 RESPONSABILITA’ LEGALE Conseguenze previste per Legge quando si tengono comportamenti lesivi di un Diritto od Interesse tutelato dalla Legge 81 RESPONSABILITA’ CIVILE ILLECITO CIVILE RESPONSABILITA’ PENALE ILLECITO PENALE (REATO) RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ILLECITO AMMINISTRATIVO 82 ILLECITO CIVILE RISARCIMENTO DEL DANNO ILLECITO PENALE (REATO) SANZIONE PENALE ILLECITO AMMINISTRATIVO SANZIONE AMMINISTRATIVA 83 GRADO DI RESPONSABILITA’ DOLO COLPA Con intenzione cosciente e voluto Più grave Per negligenza, imprudenza, imperizia Meno grave 84 ART. 28 COSTITUZIONE I funzionari e i dipendenti dello Stato sono direttamente responsabili, secondo le Leggi civili, penali e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilita’ civile si estende allo Stato 85 ART. 28 D.P.R. N. 3/1957 Responsabilità civile Danno recato a terzi Elementi obbligo di risarcire il danno (quantificato dal giudice civile) Danno ingiusto Dolo o colpa grave Nesso causale 86 CODICE PENALE E LEGGI PENALI Responsabilità penale Violazione di una norma penale Elementi Commissione di un reato Nesso causale Dolo o colpa Procedimento penale Sanzione penale 87 ART. 18 D.P.R. N. 3/1957 E D.L.VO 165/2001, CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Responsabilità amministrativa Contabile Danno recato all’Amministrazione obbligo di risarcire il danno (quantificato dal giudice amministrativo – Corte dei Conti) Elementi Danno patrimoniale, ambientale, morale, all’immagine Dolo o colpa grave 88 Nesso causale ART. 18 D.P.R. N. 3/1957 E D.L.VO 165/2001, CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Responsabilità amministrativa Disciplinare Elementi Violazione di doveri e obblighi Comportamento scorretto in servizio Procedimento disciplinare – sanzione disciplinare (decisa dall’Amministrazione) 89 CASI PRATICI 90 ESEMPIO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: Condanna della Corte dei Conti (Sicilia) al pagamento a favore della ASL di Trapani da parte di un medico ed un I.P. per danno erariale. Ciò a seguito di sentenza civile di condanna al risarcimento del danno patito da una paziente (44.000 € più interessi e spese) a carico del medico e dell’infermiere e in solido della stessa ASL. 91 FATTO: Il medico di turno P.V. e l’I.P. C.A. nel corso di un intervento di pronto soccorso avevano tentato d rimuovere un corpo estraneo entrato nell’occhio sinistro della signora X danneggiandolo irrimediabilmente (perdita del visus). Era stata usata una siringa munita di ago metallico che, a causa della pressione esercitata dallo stantuffo, si era conficcato nell’occhio della signora. 92 LA RESPONSABILITA’: COLPA GRAVE del medico in quanto: 1 - quando diede la disposizione di procedere al lavaggio oculare, avrebbe dovuto controllare le modalità di svolgimento dell’operazione e, quindi, impedire l’uso di un mezzo inadeguato ed estremamente pericoloso (comportamento assolutamente superficiale e noncurante dell’altrui incolumità). 93 2 – Era facilmente prevedibile che eventuali movimenti inconsulti del paziente o il distacco dell’ago per la pressione operata dallo stantuffo potevano causare un danno all’occhio. COLPA GRAVE dell’infermiera in quanto: - Avrebbe dovuto scartare l’uso della siringa con ago metallico e, comunque, avrebbe potuto rifiutarsi di intervenire, atteso che non era dotato di una specifica competenza e per di più in una Struttura dove peraltro c’era un apposito reparto di oculistica 94 CONCLUSIONI DELLA CORTE: Sussistono tutti gli elementi per affermare la responsabilità amministrativa: -Danno erariale (somma pagata dalla ASL a titolo di risarcimento alla signora = diminuzione del patrimonio erariale); -Nesso di causalità tra condotta convenuti e il danno predetto; dei -Colpa grave dei convenuti per i motivi suesposti. 95 Sentenza Cassazione - Sez IV Penale – 6 maggio 1992 n. 5359 Medicina ospedaliera: morte conseguente ad erronea somministrazione di sostanza venefica. Compiti del primario e caposala. Un infermiera somministra per errore sodioazide (un conservante delle urine tossico per ingestione) in luogo di solfato di magnesio. Ne consegue la morte di due pazienti. 96 Il tribunale condanna l’infermiera che aveva somministrato erroneamente il veleno, il primario e la caposala per negligenza in quanto il veleno (la sodioazide) si trovava abitualmente nel carrello dei medicinali e non in un armadio separato per i veleni. 97 Il primario viene assolto in appello, mentre la condanna dell’infermiera e della caposala venivano confermate anche in Cassazione, anche se le due avevano invocato il fatto che gli armadi speciali per contenere i veleni erano stati richiesti ma non erano mai arrivati. 98 L’assoluzione del primario veniva motivata in quanto la sua responsabilità è riservata alla corretta effettuazione delle prestazioni ospedaliere ed all’area della verifica propriamente medica e non può quindi abbracciare l’organizzazione di ogni e qualsiasi servizio né può rendere conto delle mansioni più propriamente esecutive. 99 Il ricorso in Cassazione conferma la responsabilità di infermiera e caposala e conferma l’assoluzione del primario con la motivazione che tra primario e caposala esiste un rapporto di complementarietà e che al primario non spettano compiti di organizzazione e manageriali. 100 Si commentino le sentenze relativamente alle seguenti conclusioni: -Assoluzione del primario. I fatti risalgono al 1987 (sentenza d’appello); - Condanna per responsabilità dell’infermiera (sentenza della Corte di Cassazione); - Condanna per responsabilità della caposala, nonostante fosse stato invocato il fatto che gli armadi speciali per contenere i veleni erano stati richiesti ma mai arrivati (sentenza della Corte di Cassazione). 101 ASSOLUZIONE DEL PRIMARIO La sentenza è del 1992 ma i fatti risalgono al 1987 per cui la legislazione vigente all’epoca dei fatti non prevedeva compiti di organizzazione e manageriali. Oggi probabilmente con la legislazione attuale (D.lgs.vo 229/99 e 626/94) anche il primario non sarebbe privo di responsabilità per carenza organizzativa. 102 ASSOLUZIONE DEL PRIMARIO Infatti: -Il D.lgs.vo 229/99 prevede che il primario deve “assicurare il regolare svolgimento delle operazioni … anche con direttive” (compiti manageriali) -Il D.lgs.vo 626/94 anche l’eventuale delega alla caposala non esime il primario da responsabilità in posizione di preposto. 103 CONDANNA DELL’INFERMIERA L’Errore materiale della somministrazione della sostanza venefica è avvenuto per due motivi: -Negligenza dell’infermiera (disattenzione) - carenza organizzativa Le probabili conseguenze della carenza organizzativa possono essere due: 104 CONDANNA DELL’INFERMIERA -La prima può essere legata al fatto che, per risparmiare tempo, gli infermieri addetti alla terapia preparavano nello stesso tempo anche i vasi per le raccolte delle urine con il relativo conservante. -La seconda può essere legata al fatto che uno stesso carrello veniva usato sia per la distribuzione dei farmaci che per altri usi. E’ il classico “errore nascosto”, basta una disattenzione e succede l’incidente. Una gestione corretta prevede che i carrelli vengano interamente svuotati prima del cambio di utilizzo. 105 CONDANNA DELLA CAPOSALA - Responsabilità per carenza organizzativa: Se, come spesso avviene, si richiede un armadio che non viene inviato, questo non è certo una giustificazione per non prendere altre misure per evitare incidenti (ad esempio veleni posti in un altro luogo, attenta progettazione delle operazioni). 106 CONDANNA DELLA CAPOSALA -Responsabilità per scarso controllo ed insufficiente vigilanza sulle operazioni infermieristiche: Infatti la presenza di un conservante delle urine nel carrello dei medicinali non è affatto casuale, ma rappresenta una violazione della buona e prudente condotta del lavoro 107