Finanziaria e collegato 2 - Associazione Industriali della
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Finanziaria e collegato 2 - Associazione Industriali della
Il provvedimento Collegato alla Legge Finanziaria 2007 e primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona Il Provvedimento Collegato alla Legge Finanziaria 2007 Decreto Legge n.262/2006 Entrato in vigore il 3 ottobre 2006 Data di pubblicazione in G.U. Convertito nella Legge 24 novembre 2006, n.286 Deducibilità degli ammortamenti e dei canoni leasing relativi agli immobili Iter legislativo D.L. n.223/2006 (art.36, commi 7 e 8) del 4 luglio 2006 – introduzione dell’obbligo di scorporare dal costo dei fabbricati quello delle aree su cui insistono, ai fini dell’ammortamento; – quantificazione del costo dell’area in misura pari al maggiore tra: • valore esposto in bilancio; • 20% (o 30% in caso di fabbricato industriale) del costo complessivo. Iter legislativo Conversione in Legge 248/2006 del 4 agosto 2006 – introduzione dell’obbligo di perizia quantificazione del costo dell’area in misura pari al maggiore tra: • valore stimato dal perito; • 20% (o 30% in caso di fabbricato industriale) del costo complessivo. Iter legislativo D.L. n.262/2006 (art.3, comma 1) In vigore dal 3 ottobre 2006 – estensione della parziale indeducibilità anche alla quota capitale dei canoni di leasing relativi a immobili. Conversione in Legge n.286/2006 del 24 novembre 2006 – esclusione della forfetizzazione in caso di “aree autonomamente acquistate in precedenza”; – eliminazione dell’obbligo di perizia quantificazione del costo dell’area in misura pari al maggiore tra: • costo esposto in bilancio nell’anno di acquisto; • 20% (o 30% in caso di fabbricato industriale) del costo complessivo; – definizione di fabbricato “industriale”; – esclusione, ai fini computo della quota indeducibile, dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni; – trattamento degli ammortamenti “pregressi”. Deducibilità degli ammortamenti relativi agli immobili: la norma Articolo 36, comma 7, del D.L. n.223/2006 “Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove non autonomamente acquistate in precedenza, è quantificato in misura pari al maggior valore tra quello esposto in bilancio nell’anno di acquisto e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli destinati alla produzione o trasformazione di beni”. Deducibilità degli ammortamenti relativi agli immobili: i chiarimenti Chiarimenti forniti nella Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007 La norma si applica anche agli impianti e ai macchinari infissi al suolo che costituiscono fabbricati iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano. “Le disposizioni si applicano anche alle singole unità immobiliari presenti all’interno di un fabbricato, ossia anche per gli immobili che non possono essere definiti cielo- terra”. Nel caso in cui, in sede di acquisto del fabbricato, nell’unico atto o in atti autonomi, siano indicati corrispettivi distinti per l’area e per il fabbricato sovrastante, si effettua comunque lo scorporo forfetario. Deducibilità degli ammortamenti relativi agli immobili: i chiarimenti Chiarimenti forniti nella Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007 Concetto di “fabbricato industriale” “Nel caso di immobili all’interno dei quali si svolge sia un’attività di produzione o trasformazione di beni, che attività diverse da questa […], l’intero immobile potrà considerarsi industriale qualora gli spazi […] utilizzati per l’attività di produzione o trasformazione siano prevalenti rispetto a quelli destinati ad altre attività”. La qualificazione del fabbricato non può essere successivamente modificata nel caso di un suo diverso utilizzo, neanche a seguito di variazione catastale della destinazione d’uso. Deducibilità degli ammortamenti relativi agli immobili: i chiarimenti Chiarimenti forniti nella Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007 “Per i fabbricati acquisiti o costruiti dopo l’entrata in vigore della norma, l’utilizzo rilevante ai fini della classificazione del fabbricato tra quelli industriali o meno, deve essere verificato con riferimento al periodo di imposta in cui il bene è entrato in funzione. Per i fabbricati già posseduti rileva l’utilizzo del bene nel periodo di imposta precedente quello in corso al 4 luglio 2006”. La determinazione del valore dell’area va effettuata una sola volta, prendendo a riferimento i dati esposti nel bilancio relativo all’anno di acquisto, ovvero nell’ultimo bilancio approvato prima del 4 luglio 2006. Deducibilità dei canoni leasing relativi agli immobili Articolo 36, comma 7-bis, del D.L. n.223/2006 Le disposizioni che regolano la parziale indeducibilità degli ammortamenti relativi agli immobili si applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati strumentali in leasing. Chiarimenti forniti nella Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007 Ai fini della individuazione della destinazione dell’immobile, “il proprietario dell’immobile dovrà tener conto del concreto utilizzo dell’immobile da parte dell’utilizzatore”. Per determinare la parte di canone riferibile agli interessi passivi occorrerà fare riferimento alle indicazioni fornite ai fini IRAP dall’articolo 1 del D.M. 24 aprile 1998. Deducibilità degli ammortamenti e dei canoni leasing relativi agli immobili Articolo 36, comma 8, del D.L. n.223/2006 In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 4 luglio 2006 “anche per le quote di ammortamento e i canoni leasing relativi ai fabbricati acquisiti a partire da periodi d’imposta precedenti.” In tal caso, ai fini della individuazione del maggior valore, si tiene conto del valore delle aree esposto nell’ultimo bilancio approvato prima del 4 luglio e del valore risultante applicando le percentuali del 20% o 30% al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, “assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni effettuate”. Deducibilità degli ammortamenti relativi agli immobili: i chiarimenti Chiarimenti forniti nella Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007 “Il valore complessivo del fabbricato in relazione al quale applicare le disposizioni in esame deve essere comprensivo dei costi incrementativi sostenuti per renderlo pienamente funzionale, ovvero di quelli sostenuti fino all’entrata in funzione del bene nel ciclo produttivo”. “Rientrano nella medesima disciplina prevista per i costi incrementativi anche gli oneri di urbanizzazione.” “Si ritiene assimilabile alla rivalutazione l’ipotesi in cui, a seguito di un’operazione di fusione, il relativo disavanzo venga allocato su un fabbricato oggetto di ammortamento”. Deducibilità degli ammortamenti e dei canoni leasing relativi agli immobili: i chiarimenti Articolo 36, comma 8, del D.L. n.223/2006 “Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile è pari alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti calcolate sul costo complessivo”. Chiarimenti forniti nella Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007 “Le spese incrementative […] dovranno essere scorporate anche dal fondo di ammortamento nella misura in cui hanno concorso ad incrementarlo”. Per i leasing le quote capitali dei canoni dedotte fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 4 luglio 2006 devono attribuirsi interamente al fabbricato. Le modifiche alla disciplina delle perdite fiscali Le perdite nel regime di trasparenza fiscale Art. 115, comma 3, quarto periodo, del TUIR, come modificato dall’articolo 36, comma 9 del D.L. n.223/2006: “Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate”. Estensione anche a trasparenza ex articolo 116 del TUIR Articolo 116, comma 2, del TUIR, come modificato dall’articolo 36, comma 10 del D.L. n.223/2006: “[...] Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del comma 3 dell’articolo 115 e quelle del primo e terzo periodo del comma 3 dell’articolo 8 [...]”. Decorrenza Le nuove disposizioni hanno effetto dal periodo di imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ma solo con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta chiusi a partire dalla predetta data. Sostituito dall’art. 2, comma 23, del D.L. 262 /2006 “con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore del presente decreto resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37-bis del D.P.R. n.600/1973”. Chiarimenti forniti nella Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007 “Considerando che il D.L. n.223/2006 è entrato in vigore il 4 luglio 2006, nel caso in cui la società partecipata trasparente abbia l’esercizio coincidente con l’anno solare, la norma trova applicazione con riferimento ai redditi prodotti dalla stessa a partire dal periodo d’imposta 2007. In altri termini, rispetto al testo previgente, l’attuale formualzione del comma 11, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, consente ancora al socio che opera in regime di trasparenza ex articolo 115 o 116 del TUIR di compensare le proprie perdite fiscali, realizzate ante opzione, con i redditi della società partecipata relativi al periodo d’imposta 2006”. Per i periodi d’imposta precedenti a quello a partire dal quale si applicano le limitazioni introdotte dal D.L. n.223/2006 si applica l’articolo 37-bis del DPR n.600/1973”. Il riporto illimitato delle perdite L’art. 84, comma 2, del TUIR, nella nuova formulazione, consente il riporto illimitato quando le perdite: - siano prodotte da una nuova società nei primi tre periodi di imposta decorrenti dalla data di costituzione; - si riferiscano ad un’attività produttiva effettivamente nuova. Circolare n.28/E del 4 agosto: “La modifica in commento ha introdotto un requisito “oggettivo”, quello della nuova iniziativa produttiva, in aggiunta a quello “soggettivo” riferito alla società neocostituita, al fine di agevolare l’effettivo avvio di una nuova attività imprenditoriale, piuttosto che la continuazione di una “vecchia” attività in capo ad un “nuovo” soggetto”. Decorrenza L’articolo 2, comma 22, del D.L. n.262/2006 ha eliminato la norma transitoria che limitava la riportabilità delle perdite pregresse esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. 223/2006 per le quali non ricorressero i nuovi requisiti richiesti per il riporto illimitato. Articolo 36, comma 13, del D.L. 223/2006: “Le disposizioni della lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi di imposta formatesi a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi di imposta formatesi in periodi anteriori a quello di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma l’applicazione dell’articolo 37-bis del D.P.R. n.600/1973”. Chiarimenti forniti nella Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007 Esempio 1: perdite ante D.L. n.223/2006 “La società beneficiaria di un’operazione di scissione avente efficacia giuridica in data 9 febbraio 2005 e periodo d’imposta 09/02/2005 – 08/02/2006, potrà qualificare come “illimitatamente riportabili” le perdite realizzate nel suddetto periodo d’imposta e nei due successivi, fatta salva l’applicazione dell’articolo 37-bis del DPR n.600/1973”. Esempio 2: perdite post D.L. n.223/2006 “La società beneficiaria di un’operazione di scissione avente efficacia giuridica in data 9 febbraio 2006 e un periodo d’imposta 09/02/2006 – 31/12/2006, dovrà dimostrare la sussistenza di entrambi i requisiti al fine di poter qualificare come illimitatamente riportabili le eventuali perdite fiscali conseguite nel predetto periodo d’imposta e nei due successivi”. Le novità in materia di costi “paradisiaci” Costi “black list” - Professionisti Comma 6 dell’articolo 1 del D.L. n.262/2006 → ha introdotto il comma 12-bis nell’articolo 110 del TUIR, che estende il regime di indeducibilità ex comma 10 alle prestazioni rese da professionisti domiciliati in Stati non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Chiarimenti forniti nella Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007: Il riferimento ai professionisti va inteso in un’accezione ampia. Le esimenti previste dal comma 11 devono essere adattate “alla specificità delle prestazioni professionali”. La valutazione dell’effettivo interesse dell’impresa a rivolgersi a un professionista “black list” non può basarsi solo sull’entità del compenso. Novità in Finanziaria Periodo aggiunto dalla Finanziaria Articolo 110, comma 11 (come modificato dall’articolo 1, comma 301 della Legge Finanziaria): “[…] Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei (Periodo eliminato dalla Finanziaria) relativi ammontari dedotti”. Costi “black list” – novità in Finanziaria Per effetto della modifica apportata all’articolo 110, comma 11, del TUIR, la separata indicazione dei costi “black list” è ancora richiesta, ma non è più discriminante ai fini del riconoscimento della deduzione. In caso di omissione è prevista una sanzione. Nuovo articolo 8 del D.Lgs. n.471/1997 (introdotto dal comma 302 dell’articolo 1 della Legge Finanziaria 2007): “Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del TUIR, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000”. Costi “black list” - Retroattività Comma 303, articolo 1, della Legge Finanziaria 2007: “La disposizione del comma 302 si applica anche per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all'articolo 110, comma 11, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471” Cosa significa l’ultimo periodo? Che, limitatamente al passato, trova applicazione anche la sanzione prevista in caso di dichiarazione non redatta su modello ministeriale o incompleta (da 258 a 2.065 €uro)? Disciplina degli autoveicoli I commi 71 e 72, dell’articolo 2 del D.L. n.262/2006, hanno profondamente mutato la disciplina fiscale dei veicoli. 1. Reddito di lavoro dipendente – fringe benefits Il nuovo articolo 51, comma 4, lett. a), del TUIR prevede un innalzamento del valore del fringe benefit (concessione del veicolo in uso promiscuo al dipendente) dal 30% al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 Km (costo chilometrico previsto dalle tabelle ACI). Il comma 324 dell’articolo 1 della Legge Finanziaria per il 2007 dispone che la modifica all’articolo 51 del TUIR (aumento del fringe benefit) abbia effetto a partire dal periodo d’imposta successivo al 3 ottobre 2006. 2. Reddito d’impresa – auto in uso promiscuo ai dipendenti Il comma 71 dell’articolo 2 del D.L. n.262/2006 ha eliminato dall’articolo 164, comma 1, lettera a), n.2), del TUIR il riferimento ai veicoli “dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta”. A seguito della modifica è consentita la deduzione delle sole spese costituenti reddito in capo ai dipendenti utilizzatori, come previsto dalla “nuova” lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 164 del TUIR. Chiarimenti forniti nella Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007: La nuova lettera b-bis) “non richiede più che il dipendente utilizzi il veicolo per la maggior parte del periodo d’imposta”. 3. Reddito d’impresa – auto aziendali Prima delle modifiche, il comma 1, lett.b), dell’articolo 164 del TUIR, consentiva la deduzione al 50% dei costi per i mezzi non destinati agli usi descritti nella lettera a) del medesimo articolo, cioè per i veicoli diversi da: – quelli esclusivamente strumentali per l’esercizio dell’attività propria dell’impresa; – quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta; – quelli adibiti a uso pubblico. Il D.L. n.262/2006 ha eliminato dalla lettera b) il riferimento ai mezzi diversi da quelli a deducibilità integrale. Quindi, nell’ambito del reddito d’impresa (fatta eccezione per gli agenti di commercio), gli unici veicoli con costi deducibili saranno: – quelli esclusivamente strumentali (deducibilità 100%); – quelli adibiti a uso pubblico (deducibilità 100%); – quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (per la sola quota costituente reddito di lavoro in capo ai dipendenti, ovvero canone per “riaddebito spese”). Chiarimenti forniti nella Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007: Le somme eventualmente corrisposte a titolo di concorso alle spese da parte del dipendente rendono deducibili per l’impresa i corrispondenti oneri riaddebitati. 4. Reddito di lavoro autonomo L’articolo 164, comma 1, lettera b), prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 262/2006, consentiva la deducibilità dei costi relativi ai mezzi utilizzati nell’ambito “dell’esercizio di arti e professioni in forma individuale” nella misura del 50%. Il D.L. n. 262/2006 ha ridotto la suddetta misura al 25%. Resta ferma la norma secondo la quale non si può comunque tener conto della parte del costo d’acquisto eccedente 18.075,99 €uro per le autovetture, 4.131,66 €uro per i motocicli e 2.065,83 €uro per i ciclomotori. “In deroga alla legge 27 luglio 2000, n. 212 [Statuto dei diritti del contribuente], le disposizioni del comma 25 hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [3 ottobre 2006] Tuttavia, ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative a detto periodo e quelli successivi, il contribuente può continuare ad applicare le previgenti disposizioni” Comma 324, articolo 1, della Legge Finanziaria 2007: proroga al periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.L. n.262/2006 l’efficacia dell’innalzamento dal 30% al 50% dell’ammontare del fringe benefit consistente nell’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale da parte del dipendente. Veicoli ad uso promiscuo Articolo 35, comma 11, D.L. n. 223/2006: “Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”. Veicoli ad uso promiscuo Articolo 164, comma 1, lett. b) del TUIR → per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 262/2006, i costi relativi ai veicoli ad uso promiscuo sono integralmente indeducibili eccetto che per gli agenti e rappresentanti di commercio (nella misura dell’80%) e per gli esercenti arti e professioni (nella nuova misura del 25%). Articolo 19 bis-1, comma 1, lett. c) del DPR 633/72 → parziale indetraibilità (85% ex articolo 1, comma 125, Legge n. 266/2005) dell’imposta relativa agli acquisti dei veicoli in oggetto e totale indetraibilità delle spese accessorie. I limiti alla detraibilità dell’IVA sono stati ritenuti illegittimi dalla Corte di Giustizia Comunitaria con la sentenza del 14 settembre 2006. Ammortamento dei veicoli – art. 36, commi 5 e 6 Art. 102, comma 3 del TUIR: ”La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione […]” modificata dall’art. 2, comma 71, del D.L. 262/2006. Inserito dall’art. 36, comma 5, del D.L. 223/2006. Ammortamento dei veicoli – art. 36, commi 5 e 6 Art. 36, comma 6, D.L. 223/2006: “Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta”. NON è quindi possibile continuare con gli ammortamenti anticipati “iniziati” in esercizi precedenti. Acquisizione in leasing dei veicoli art. 36, commi 6-bis e 6-ter Art. 102, comma 7 del TUIR: “per l'impresa utilizzatrice è ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2”. Modificata dall’art.2, comma 71, del D.L. 262/2006. Periodo aggiunto dal comma 6-bis del D.L. n. 223/2006 Acquisizione in leasing dei veicoli art. 36, commi 6-bis e 6-ter La ratio di tale norma è da ricercarsi nella necessità di non discriminare chi acquista mediante contratti di locazione finanziaria, rispetto a chi acquista in proprietà: per garantire un trattamento equo, infatti, il Legislatore deve garantire tanto ai primi quanto ai secondi di “recuperare” il costo sostenuto nel medesimo arco temporale e alla stessa “velocità”. Ragion per cui, modificata in un primo tempo la disciplina dell’ammortamento dei veicoli (con l’introduzione dell’art. 36, comma 5, D.L. 223/2006 che ne vieta l’effettuazione in misura “anticipata”), si è poi reso necessario, per garantire la parità di trattamento, modificare anche la normativa sui leasing, richiedendo, per la deducibilità dei costi, contratti di durata pari al piano di ammortamento – e non alla metà – cui sarebbe stato assoggettato il veicolo se fosse stato acquistato in proprietà. Acquisizione in leasing dei veicoli art. 36, commi 6-bis e 6-ter Entrata in vigore Articolo 36, comma 6-ter, DL n. 223/2006: “La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. La legge di conversione è entrata in vigore il 12 agosto 2006. Le novità in materia di cessione di immobili Articolo 1, comma 496, della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria per l’anno 2006) “In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all‘articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 20 per cento [..]” L’imposta sostitutiva, originariamente fissata al 12,50% dalla Legge finanziaria per il 2006, è stata aumentata al 20% dall’art. 3, comma 4, del D.L. 262/2006. Abrogazione dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante cessione di terreni Comma 310, articolo 1, della Legge Finanziaria 2007: “Nell’articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: «e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione,» sono soppresse”. Il comma 310 dell’articolo 1 della Legge Finanziaria 2007 abroga la possibilità di chiedere in sede notarile l’assoggettamento a imposta sostitutiva del 20% della plusvalenza realizzata mediante cessione di terreni edificabili (la norma resta valida per i fabbricati). Disciplina delle stock option Stock option: requisiti ante D.L. n.262/2006 Oltre ai requisiti richiesti dall’articolo 51, comma 2, lett. g-bis), l’art. 36, comma 25, del D.L. n.223/2006, prevedeva 2 nuove condizioni per l’esclusione dalla formazione del reddito del differenziale tra il valore delle azioni assegnate nell’ambito di piani di stock option e l’ammontare corrisposto dal dipendente: a) le azioni offerte non devono essere cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi 5 anni dalla data dell’assegnazione delle azioni; b) il valore delle azioni assegnate non deve essere superiore complessivamente nel periodo d’imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d’imposta precedente. Stock option: requisiti post D.L. n.262/2006 L’articolo 2, comma 29 del D.L. n.262/2006 ha modificato il comma 2bis dell’articolo 51 del TUIR introducendo le seguenti 3 condizioni: 1. l’opzione non può essere esercitata prima che siano trascorsi tre anni dalla sua attribuzione; 2. al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società deve essere quotata in mercati regolamentati; 3. il beneficiario deve mantenere per almeno cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Stock option: nuovi requisiti per l’esenzione Qualora i titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. Stock option: decorrenza Art. 36, comma 26 del D.L. n.223/2006: “La disposizione di cui al comma 25 si applica alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto [4 luglio 2006]”. Chiarimenti forniti nella Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007 “Le nuove disposizioni si applicano alle assegnazioni di azioni effettuate a decorrere dal 3 ottobre 2006, data di entrata in vigore del decreto, anche se i relativi piani sono stati deliberati in data anteriore. Pertanto, con riferimento alle assegnazioni di azioni effettuate nel periodo che va dal 5 luglio 2006 al 2 ottobre 2006 si rendono applicabili le disposizioni contenute nel D.L. n.223/2006, tra cui quella relativa al vincolo retirbutivo e alla detenzione quinquennale di tutte le azioni ricevute”. “Si ritiene che i piani in corso, già deliberati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, ove non prevedano un termine per l’esercizio dell’opzione oppure ove prevedano un termine inferiore a tre anni, possono essere adeguati per poter usufruire dell’agevolazione, senza che tali modifiche costituiscano fattispecie novative”. “La condizione della quotazione deve essere verificata in capo alla società emittente le azioni assegnate e, quindi, rientrano nella disciplina di favore – sempre che siano rispettate le altre condizioni - anche i piani di stock option deliberati da società non quotate qualora le azioni da essa assegnate siano emesse da una società del gruppo quotata”. Qualora una parte delle azioni sia stata ceduta prima del quinquennio, nel numero consentito dalla norma e sia stata, pertanto, corrisposta l'imposta sostitutiva sul relativo reddito diverso e le restanti azioni siano anch'esse successivamente cedute, sempre prima del quinquennio, considerato che l'intera differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'importo corrisposto dal dipendente viene assoggettata a tassazione come reddito di lavoro dipendente, l'imposta sostitutiva precedentemente corrisposta può essere chiesta a rimborso. Chiarimenti forniti nella Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007: flussi informativi “Il datore di lavoro-sostituto d'imposta è tenuto ad informare i destinatari dell'assegnazione agevolata circa l'obbligo di comunicare tempestivamente allo stesso le eventuali cessioni delle predette azioni, anche successivamente all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro. Nell'ipotesi in cui il contribuente che ha ricevuto l'assegnazione delle azioni abbia cessato il rapporto di lavoro, intraprendendone uno nuovo con altro datore di lavoro ovvero sia collocato a riposo, il precedente datore di lavoro deve comunicare al nuovo datore di lavoro o all'ente che eroga il trattamento pensionistico l'importo del valore che questi deve assumere a tassazione, unitamente al reddito di lavoro dipendente o al trattamento pensionistico erogato”. Le novità in materia di redditi di capitale e redditi diversi Aggiornamento della norma in ambito di cessioni pronti c/termine Articolo 3, comma 2, del D.L. 262/2006 (Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi): “All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: “il mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti” sono sostituite dalle seguenti: “al mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti”. Successioni e donazioni: disciplina prevista dal DL n.262/2006 e dalla Legge Finanziaria 2007 Disegno di Legge - Imposta sulle donazioni In base al testo del D.L. n.262/2006, alle donazioni si applica l’imposta sulle donazioni (che viene quindi ripristinata), parametrata su aliquote variabili a seconda del beneficiario: – per il coniuge e i parenti in linea retta si applica l’aliquota del 4% con franchigia di un milione di euro (moltiplicabile per quanti sono i beneficiari della donazione); – per i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota è del 6% (senza franchigia); – Per i soggetti diversi dai precedenti l’aliquota sale all’8% (sempre senza franchigia). Disegno di Legge - Imposta sulle donazioni Oltre all’imposta sulle donazioni, nel caso ci sia un immobile, sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale. Esse si applicano, di regola, con le aliquote, rispettivamente, del 2% e dell’uno per cento. Se, tuttavia, il beneficiario della donazione è nelle condizioni per richiedere l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, le imposte saranno dovute solamente nella misura fissa di 168 euro ciascuna. Disegno di Legge - Imposta sulle successioni In caso di successione mortis causa, si applica l’imposta di successione, ripristinata per l’occasione. Come già visto per l’imposta sulle donazioni, l’aliquota varia a seconda dell’avente causa: – per il coniuge e i parenti in linea retta si applica l’aliquota del 4% con franchigia di un milione di euro (da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari della trasmissione ereditaria); – per i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l’aliquota è del 6% (senza franchigia); – Per i soggetti diversi dai precedenti l’aliquota sale all’8% (sempre senza franchigia). Disegno di Legge - Imposta sulle successioni Oltre all’imposta sulle successioni, nel caso ci sia il trasferimento anche di un immobile, sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale. Esse si applicano, di regola, con le aliquote, rispettivamente, del 2% e dell’uno per cento. Peraltro, qualora tra i beneficiari almeno uno si trovi nella condizione per richiedere l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, le imposte sono dovute solamente nella misura fissa di 168 euro ciascuna. Le tabelle di seguito riepilogano la disciplina sin qui vista: Soggetti Imposta di successione Imposta ipotecaria Imposta catastale TRASFERIMENTI PER DONAZIONE – Coniuge; – Parenti in linea retta 4% (con franchigia di 1.000.000 euro per ogni beneficiario) sul valore dei beni donati (per gli immobili è il valore catastale) – Parenti fino al 4° grado; – Affini in linea retta; – Affini in linea collaterale 6% (senza franchigia) sul valore dei beni donati (per gli immobili è il valore catastale) fino al 3° grado – Altri soggetti 8% (senza franchigia) sul valore dei beni donati (per gli immobili è il valore catastale) 2% sul valore catastale degli immobili donati (oppure 168 euro se si tratta di “prima casa” per il beneficiario) 1% sul valore catastale degli immobili donati (oppure 168 euro se si tratta di “prima casa” per il beneficiario) Soggetti Imposta di successione Imposta ipotecaria Imposta catastale TRASFERIMENTI PER SUCCESSIONE MORTIS CAUSA – Coniuge; – Parenti in linea retta 4% (con franchigia di 1.000.000 euro per ogni beneficiario) sul valore netto dell’asse ereditario – Parenti fino al 4° grado; – Affini in linea retta; – Affini in linea collaterale 6% (senza franchigia) sul valore netto dell’asse ereditario fino al 3° grado – Altri soggetti 8% (senza franchigia) sul valore netto dell’asse ereditario 2% sul valore catastale degli immobili in successione (oppure 168 euro se si tratta di “prima casa” per uno dei beneficiari) 1% sul valore catastale degli immobili in successione (oppure 168 euro se si tratta di “prima casa” per uno dei beneficiari) Modifiche apportate dalla Finanziaria 2007 Il comma 77 dell’articolo 1 della Legge Finanziaria 2007, dopo le modifiche contenute nel D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n.286, interviene nuovamente sull’imposta sulle successioni e donazioni introducendo due nuove franchigie: - pari a 100.000 €uro per ciascun beneficiario in caso di trasferimento a favore di fratelli e sorelle. Sul valore eccedente si applica l’aliquota del 6%; - pari a 1.500.000 €uro in caso di trasferimento a favore di portatori di handicap grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n.104 Modifiche apportate dalla Finanziaria 2007 Il comma 78 esclude dall’imposta i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali o azioni. In caso di quote sociali o azioni (di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR) il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo di diritto. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Per esplicita disposizione legislativa, l’avviamento è comunque escluso dalla determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni e delle quote sociali. Modifiche apportate dalla Finanziaria 2007 Il comma 78 della Legge Finanziaria 2007, inoltre, risolvendo un problema di coordinamento, ripristina il termine di 12 mesi (anziché 6) per la presentazione della dichiarazione di successione. Per quanto riguarda l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il comma 79 prevede che “Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge [1° gennaio 2007]”. Imposta sulle successioni e donazioni Tabella riepilogativa