Diapositiva 1 - Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
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Diapositiva 1 - Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
LE NOVITA’ FISCALI 2009 PER LE AZIENDE L’IRAP – IVA PER CASSA SPESE DI RAPPRESENTANZA ALBERTO TRABALLI Dottore Commercialista in Monza Venerdì, 20 marzo 2009 NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP Normativa: Legge 244/07 (Finanziaria 2008) nuova determinazione della base imponibile Irap Obiettivi: contenuti nella relazione illustrativa alla Finanziaria 2008 nonché nella CM 60/E del 20/10/2008, si intende “sganciare” il tributo Regionale dall’imposta sul reddito, in modo che l’IRAP non venga percepita come una sorta di “copia” dell’IRES, ovvero semplificare le regole di determinazione della base imponibile Irap NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP Per i soggetti IRES ed Irpef in regime di contabilità ordinaria a seguito di una specifica opzione applicano l’IRAP sulla base del conto economico (opzione 2 marzo 2009) senza il riferimento alle variazioni di natura fiscale I soggetti Irpef in regime di contabilità semplificata e in regime di contabilità ordinaria, senza la manifestazione dell’opzione, dovranno determinare l’IRAP secondo le vecchie modalità, ovvero apportando le variazioni in aumento ed in diminuzione NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (per obbligo o per scelta), la base imponibile è determinata facendo riferimento al bilancio NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP Decorrenza: periodo di imposta successivo al 31/12/2007, quindi per le società con esercizio solare a partire dal 2008. Meccanismo: il distacco dell’imponibile Ires ed IRPEF è stato attuato mediante l’abrogazione dell’art. 11 bis del D.lgs 446/97, ove era stato affermato che i componenti positivi e negativi rilevanti dovevano essere assunti apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Quindi diventa un’imposta la cui base imponibile deriva per intero dai dati di bilancio: in tale modo viene annullato ogni disallineamento tra bilancio ed valori ai fini IRAP, ed eliminando le imposte differite ed anticipate IRAP. NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP Regola generale per i soggetti IRES Differenza tra valori e costi della produzione, di cui alle macroclassi A e B del Conto Economico (art. 2425 del c.c.) con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lett. c) e d), 12) e 13). Ovvero: 9) Personale Sono iscritti i costi sostenuti per il personale dipendente ivi incluso il lavoro interinale per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma. I Co.co.co. vanno nel B7. Non vanno in B9 i costi che seppur a beneficio del personale sono da classificare per loro natura nelle altre voci (vedi vestiario in B6) NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP Regola generale per i soggetti IRES 10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni Comprende tutte le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, non imputabili alla voce E21. 10d) svalutazione dei crediti nell’attivo circolante Comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell’attivo circolante. Devono invece essere iscritte alla voce B14 le perdite su crediti non derivanti da valutazioni 12) Accantonamenti per rischi Comprende gli accantonamenti ai fondi rischi quali : - Fondi rischi per cause in corso; - Fondi rischi per garanzie prodotti NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP Regola generale per i soggetti IRES 13) Altri accantonamenti Comprende accantonamenti che rappresentano costi certi nell’esistenza ma di importo stimato. Il principio contabile n. 19 prevede i seguenti fondi per oneri: - Fondo per manutenzione ciclica (di impianti, navi, aeromobili, ecc…) - Fondi per buoni sconti e concorso a premio. NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP Esempio di costi integralmente deducibili Ai fini Irap sono ora integralmente deducibili per esempio: I costi relativi agli ammortamenti e ai costi di gestione delle autovetture aziendali; I costi dei telefoni cellulari; Le spese di manutenzione ordinaria; Le spese di rappresentanza; Gli ammortamenti iscritti in conto economico anche per importi superiori al max consentito. NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP Eccezione al criterio generale: Marchi e avviamento per i quali la norma prevede la deducibilità degli ammortamenti limitatamente ad un 18.mo del costo a prescindere dall’imputazione a conto economico. NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP Indeducibilità specifiche: C O N F E R M E a) Le spese per il personale dipendente ed assimilato classificate in voci diverse di cui alla lettera B) punto n. 9 dell’art. 2425; - IC41 b) Interessi passivi leasing (determinati sulla base del piano finanziario) – IC42 modello Irap c) Lavoro autonomo occasionale d) Le collaborazioni coordinate e continuative e) Costi per attività commerciali occasionali f) Utili spettanti agli associati in partecipazione (solo lavoro) g) Perdite su crediti – IC 43 NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP Indeducibilità specifiche: N O V I T À a) ICI – IC44 modello Irap b) Plusvalenze (IC45 modello Irap) e minusvalenze (IC52) derivanti da cessioni di immobili non strumentali c) Ammortamenti marchi e brevetti per importi non superiori a 18mo indip. dall’imputaz. a CE – IC53 e IC46 modello Irap NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP Principio di correlazione: Il c. 4 dell’art. 5 prevede che i componenti positivi e negativi classificabili in voci del CE diverse da quelle indicate (A ed B), concorrono alla formazione della base imponibile se: correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi. Esempio: a) Rilevano i resi o sconti riferite a vendite di precedenti esercizi, classificati nella voce E21 del conto economico; b) Rilevano le rivalutazioni straordinarie delle rimanenze di magazzino per cambiamenti dei criteri di valutazione, classificate nella voce E20; NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP c) I risarcimenti assicurativi conseguenti ad eventi straordinari rispetto alla gestione ordinaria (ad esempio incendio) che hanno determinato una perdita delle giacenze di magazzino, classificate nella voce E20 del CE, concorrono a formare la base imponibile IRAP anche se percepiti nello stesso periodo di imposta in cui si è verificata la perdita dei beni (RM 30/1/2009). NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP Rilevanza ai fini IRAP dei ricavi per adeguamento agli studi di settore nonostante non transitino a conto economico; Irrilevanza dei maggiori ricavi per adeguamento ai parametri, analogamente a quanto avveniva in passato NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP Alcuni aspetti da osservare ai sensi dell’art. 1 c. 51 della L. 244/2007 Le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell’Irap, continuano ad applicarsi le regole precedenti Concorrono alla formazione della base imponibile le quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo di imposta in corso al 31/12/2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata; Si possono dedurre le quote di costo sospese nei precedenti esercizi (spese rappresentanza) NUOVA BASE IMPONIBILE IRAP Versamento Irap e Ravvedimento: Considerato che il legislatore non ha riproposto l’impossibilità del ravvedimento per le violazioni dell’obbligo di versamento dell’IRAP, si ritiene possa trovare RM n. 43 del 7/2/09 applicazione il ravvedimento di cui all’art. 13 c. 1 lett a del Dlgs 18 dicembre 1997 n. 472, con riferimento alle violazioni dell’obbligo di versamento in acconto o a saldo dell’IRAP relativi ai periodi di imposta 2007 e seguenti . IRAP Normativa: ART. 1 C. 52 DELLA l. 244/2007 (Finanziaria 2008) la dichiarazione IRAP non deve essere più presentata in forma unificata L’aliquota Irap è passata dal 4,25% al 3,9% Deducibilità 10% IRAP Normativa: ART. 6 D.L. 29/11/2008 (decreto anticrisi) convertito in Legge 28/1/2009 n. 2 Deducibilità , dal periodo di imposta in corso al 31/12/2008, di una quota dell’IRAP ai fini IRPEF o IRES relativa al costo del lavoro ed agli interessi Obiettivi: arginare i contenziosi dovuti all’istanza di rimborso dell’Irpef o Ires per la quota corrispondente all’IRAP assolta ed indeducibile ai fini delle imposte sui redditi. (si sostiene la presenza di una duplicazione di imposte) (rinvio da parte delle Commissioni alla Corte Costituzionale contrasto con l’art. 53 della costituzione) L’indeducibilità prevista dall’Art. 1 c. 2 del Dlgs 446/1997 IRAP Aspetti soggettivi I contribuenti ammessi sono sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES. Esclusioni possibili: per i soggetti che determinano la base imponibile secondo il metodo retributivo vedi enti non commerciali e amministrazioni pubbliche. IRAP Importo della deduzione Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco: La deduzione è forfetaria e pari al 10% dell’IRAP versata nel periodo di imposta, senza la necessità di distinguere la quota parte d’imposta riferita agli interessi passivi e alle spese per il personale dipendente che in ogni caso devono aver concorso a formare la base imponibile IRAP Ciò significa che la deduzione non compete per i contribuenti che non sostengono, nel periodo di imposta, spese per il personale o in alternativa interessi passivi IRAP Deduzione per cassa e non per competenza La deduzione deve avvenire in deroga al criterio per competenza previsto per le imprese, utilizzando bensì il criterio per cassa IRAP Deduzione del 10% per coloro che hanno presentato istanza di rimborso delle imposte dirette L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: “ per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata presentata istanza ai sensi dell’art. 38 del Dpr 602 del 1973 spetta il rimborso delle imposte sul reddito, previa rideterminazione della base imponibile al netto del 10 per cento dell’IRAP assolta nel periodo di imposta IRAP Calcolo rimborso Imponibile Ires = 100.000 Ires a debito = 33.000 Costi del personale = 10.000 Irap competenza 2006 = 4000 Rideterminazione base imponibile Ires Imponibile Ires 100.000 10% Irap (4000 x 10%) = 400 Nuova base imponibile Ires 99.600 x 33% = 32,868 Ires di competenza = 33.000 Imposta rimborsabile = 132 IRAP Tempi per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte dirette L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che: i contribuenti che non hanno presentato istanza di rimborso potranno farlo, esclusivamente in via telematica, con riferimento ai versamenti per i quali non siano decorsi i 48 mesi dal saldo dell’imposta dovuta per ogni periodo di imposta IRAP Rimborso delle maggiori imposte dirette per soci di società di persone e di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza Procedura: a) La società di persone e quelle trasparenti dovranno rideterminare il reddito di ogni periodo d’imposta tenendo conto della deduzione del 10% dell’IRAP. b) La società comunicherà ai propri soci la quota del minor reddito di spettanza affinchè ciascun socio ridetermini l’imposta individuale e possa quindi presentare l’istanza di rimborso IRAP Società di capitali che hanno optato per il consolidato fiscale La deduzione forfetaria deve essere calcolata su base individuale, la conseguenza è che il soggetto consolidante procederà alla somma algebrica dei redditi già determinati al netto della deduzione IRAP. Relativamente ai rimborsi per gli anni precedenti la società consolidante dovrà presentare l’istanza di rimborso sulla base degli imponibili IRES determinati dalle singole società Per i periodi precedenti l’opzione, saranno le singole società a chiedere il rimborso IVA PER CASSA IVA PER CASSA Normativa: art.7 c. 1 del DL. 185/2008, convertito in L. 28/1/2009 n. 2, estende la disciplina delle operazioni soggette ad IVA ad esigibilità differita contenuta nell’art. 6 del DPR 633/72 Obiettivi: si intende evitare i gravosi risvolti finanziari dell’anticipo del versamento dell’IVA rispetto all’eventuale incasso della fattura. IVA PER CASSA Si riferisce a tutte le operazioni documentate da fatture che intercorrono tra imprese o esercenti arti e professioni, con volume d’affari da stabilirsi con: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base di autorizzazione comunitaria come previsto dalla direttiva n. 2006/112/C IVA PER CASSA Meccanismo: Estensione del differimento dell’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso della fattura, anziché a quello della sua emissione; contestualmente il cessionario potrà detrarre l’IVA solo al momento del pagamento del corrispettivo. Prima del DL 185/08 era previsto solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici. IVA PER CASSA Soggetti interessati ed esclusi Soggetti interessati: tutti coloro che esercitano un’attività di impresa arte o professione. Rientrano nel riferimento di impresa: - sia quella commerciale; - Sia quella agricola. Soggetti esclusi: i privati consumatori, le operazioni con i quali, in mancanza della documentazione dalla quale emergano i dati del cliente, farebbero nascere problemi applicativi IVA PER CASSA Soggetti interessati ed esclusi Soggetti esclusi: a) sono i soggetti che si avvalgono dei regimi speciali (agricoltura, intrattenimenti, agenzie di viaggio, regime del margine) b) Sono i soggetti che assolvono l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse-charge) Limitazione di carattere generale: dovrà essere determinata dal decreto del ministero che individuerà il volume d’affari annuo (relazione tecnica ipotizza 200 mila euro) IVA PER CASSA Data di effettuazione delle operazioni Per le cessioni: coincide con la consegna, per i beni mobili e con la stipulazione del contratto per i beni immobili Per le prestazioni di servizio: si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo Pertanto per le prestazioni di servizi potrebbe non sussistere il problema potendo emettersi la relativa fattura al momento del corrispettivo IVA PER CASSA Esigibilità dopo un anno Al fine di limitare temporalmente il differimento, viene stabilito che l’imposta diventa comunque esigibile dopo il decorso di un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione (consegna della merce o emissione della fattura) IVA PER CASSA Esigibilità dopo un anno Esempio: cessione di merce effettuata in data 2 febbraio 2009 di 10.000 euro oltre Iva del 20% pari a 2000 euro. Il pagamento avviene il 31 maggio 2010. a) l’imposta di 2000 rimane sospesa temporaneamente fino al pagamento; b) La fattura viene pagata il 31 maggio quindi a partire dal 1° febbraio 2010 l’IVA diventa esigibile in quanto è passato un anno senza che sia avvenuto il pagamento. IVA PER CASSA Esigibilità dopo un anno Assoggettamento a procedure concorsuali Il predetto limite temporale di un anno non opera se l’acquirente dei beni o il committente dei servizi, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Il debitore deve ritenersi assoggettato a procedura esecutiva solo con l’atto di pignoramento (art. 491 del cpc) IVA PER CASSA Dubbi in merito al termine “assoggettato a procedura”. a) Presentato entro l’anno dal compimento dell’operazione il ricorso per il concordato preventivo o l’istanza di fallimento; b) Entro l’anno sia avvenuta la dichiarazione di fallimento o sia stato dichiarato aperto il concordato preventivo IVA PER CASSA Vantaggio comunque, apertura della procedura porta alla sospensione dell’esigibilità dell’IVA fino all’effettivo incasso del credito e comunque in proporzione alla somma effettivamente riscossa. Pertanto nulla dovrà essere anticipato in tale caso allo Stato. IVA PER CASSA Condizioni formali di emissione della fattura La fattura deve recare l’annotazione che si tratta di “operazione con IVA ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del DL 185/2008” in mancanza di questa annotazione il differimento non opera. IVA PER CASSA Aspetti operativi I software dovranno adeguarsi per tenere conto: a) Della data in cui l’operazione si considera effettuata; b) Data di decorso dell’anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione (termine al cui scadere comunque l’IVA diventa esigibile) c) Data dell’insorgenza in capo all’acquirente o committente delle procedure esecutive; d) Data in cui si verifica il pagamento del corrispettivo (incasso) – problematiche per i “semplificati” IVA PER CASSA Abrogazione di alcune disposizioni I commi da 2 a 4 dell’art. 16 del DL 185 del 2008, convertito in legge 28/1/2009, ribadito dalla CM 10/E del 19 marzo 2009, hanno eliminato una serie di adempimenti posti a carico dei contribuenti che non avevano trovato applicazione a causa della mancata adozione delle necessarie disposizioni attuative a) Comunicazione preventiva delle compensazioni superiori a 10 mila euro effettuati da soggetti titolari di partita Iva b) Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti della grande distribuzione e commercio al minuto ed attività assimilate c) Obbligo di memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici Spese di rappresentanza Le spese di somministrazione di alimenti e bevande ed alberghiere La Circolare CM 6/2009 A) Rinuncia alla detrazione IVA Massima: Nel caso in cui la prestazione sia certificata con ricevuta o scontrino è indeducibile dall’ammontare sui redditi l’ammontare dell’IVA Motivazione: l’indetraibilità dell’imposta non deriva da cause oggettive, ma da una scelta discrezionale del contribuente. Difficoltà operative: le aziende sono costrette a chiedere sempre la fattura, evitando di richiedere la ricevuta fiscale, accrescendo gli oneri amministrativi della società stessa; in caso contrario dovranno scorporare dall’importo della ricevuta il 10% dell’IVA e rendere questa parte indeducibile Spese di rappresentanza B) Cointestazione della fattura Massima: Nel caso di prestazione fruita da un soggetto diverso dal committente, la fattura deve essere intestata soltanto a quest’ultimo, mentre il beneficiario va indicato nel corpo della fattura o in una nota allegata Correzione della CM 53/E del 2008: era stato detto che la fattura doveva essere cointestata sia al committente che al beneficiario. Spese di rappresentanza C) Amministratori Massima: Nel caso di trasferte fuori dal territorio comunale effettuate da amministratori (non professionisti) le spese di vitto ed alloggio sono integralmente deducibili senza applicare la limitazione del 75% Motivazione: Il limite di deducibilità del 75% non si applica anche nel caso di spese di vitto ed alloggio sostenute in occasione di trasferte FUORI da territorio comunale da parte degli amministratori a condizione che siano titolari di rapporto di collaborazione Spese di rappresentanza Scheda elaborata dalla Commissione Studi imposte dirette dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili C) Spese di vitto ed alloggio sostenute per le trasferte FUORI dal Comune sede di lavoro da parte dei dip. o co.co.co con rimborso analitico documentato Art. 95 c. 3 Tuir Voce CE B7 - costi per servizi IVA dal 1.9.2008 – detraibile 100% Deducibilità 2009 – senza rif. fatturato integrale del 100% Ma con limitazione di euro 180,76 al giorno Spese di rappresentanza Scheda elaborata dalla Commissione Studi imposte dirette dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili C) Spese di vitto ed alloggio sostenute per le trasferte FUORI dal Comune sede di lavoro da parte dei dip. o co.co.co con indennità forfetaria (46,48 Italia e 77,47 all’estero al giorno) Art. 95 Tuir Voce CE B7 - costi per servizi IVA dal 1.9.2008 – detraibile 100% Deducibilità 2009 – senza rif. fatturato integrale del 100% Nessun limite alla deducibilità dell’indennità forfetaria Spese di rappresentanza E) Soci di una Società in nome collettivo (SNC) Massima: Nel caso di trasferte fuori dal territorio comunale effettuate da parte di soci di una società di persone si applica la limitazione della deduzione del 75% Motivazione: l’Agenzia delle Entrate precisa, che nel caso in cui la trasferta sia effettuata da parte di un soggetto che non è dipendente o collaboratore dell’impresa, come nel caso di socio di società di persone, si applica la limitazione prevista dall’art. 109 c. 5 del Tuir; pertanto la deducibilità delle spese di vitto ed alloggio risultano deducibili nella misura del 75%. Spese di rappresentanza Scheda elaborata dalla Commissione Studi imposte dirette dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili E) Soci di una Società in nome collettivo (SNC) (socio lavoratore di Srl) Art. 109 c. 5 Tuir Voce CE B7 - costi per servizi IVA dal 1.9.2008 – detraibile 100% Deducibilità 2009 – senza rif. fatturato nel limite del 75% Spese di rappresentanza F) Spese di vitto ed alloggio sostenute per trasferte dei dipendenti nell’ambito del territorio comunale Massima: Nel caso di trasferte nell’ambito del territorio comunale effettuate da parte di dipendenti o collaboratori si applica la limitazione della deduzione del 75% Spese di rappresentanza G) Servizio mensa Massima: Le spese per la gestione diretta di un servizio di mensa aziendale sono deducibili integralmente. Motivazione: l’Agenzia delle Entrate fornisce un’interpretazione estensiva favorevole al contribuente, ed è quindi deducibile integralmente. Analogamente per la mensa gestita da terzi i costi sono deducibili integralmente in quanto viene definita come “l’acquisizione di un servizio complesso non riconducibile alla sempplice somministrazione di alimenti e bevande. Spese di rappresentanza Scheda elaborata dalla Commissione Studi imposte dirette dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili G) Servizio mensa – appalto a terzi con somministrazione dei pasti presso l’azienda Art. 95 Tuir Voce CE B7 - costi per servizi IVA dal 1.9.2008 – detraibile 100% Deducibilità 2009 – senza rif. fatturato nel limite del 100% Spese di rappresentanza H) Convenzione con un esercizio pubblico per la fornitura di un servizio di mensa esterna Massima: Le spese sostenute per la fornitura di un servizio di mensa esterna con la stipula di un’apposita convenzione con un esercizio pubblico sono deducibili integralmente. Motivazione: Tale fattispecie viene considerata una delle modlaità a disposizione del datore di lavoro per garantire ai dipendneti il servizio di mensa. Spese di rappresentanza I) Ticket restaurant acquistati dal datore di lavoro Massima: Le spese sostenute per l’acquisto di ticket restaurant sono deducibili integralmente. Motivazione: Le spese per l’acquisto di ticket restaurant sono da considerare anch’esse una modalità per garantire ai dipendenti il servizio di mensa e quindi sono deducibili integralmente Spese di rappresentanza Scheda elaborata dalla Commissione Studi imposte dirette dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili I) Acquisto di buoni pasto per i dipendenti Art. 95 Tuir Voce CE B7 - costi per servizi IVA dal 1.9.2008 – detraibile 100% Deducibilità 2009 – senza rif. fatturato nel limite del 100% Spese di rappresentanza L) Impresa distributrice di ticket restaurant Massima: Il rimborso dato dalle società emittenti buoni pasto ai pubblici esercizi convenzionati è deducibile integralmente. Motivazione: La limitazione alla deduzione contenuta nell’art. 109 c. 5 si applica solo nei casi in cui i servizi alberghieri concorrono in maniera indiretta alla produzione di ricavi. Spese di rappresentanza M) Tour operator ed agenzie di viaggio Massima: L’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande da parte di tour operator e agenzie di viaggi è deducibile integralmente. Motivazione: Non si applica la limitazione alla deduzione contenuta nell’art. 109 c. 5 in quanto sono prestazioni la cui rivendita costituisce oggetto della propria attività.