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Disciplina co.co.co. - Area archivi e biblioteche
La Disciplina in termini generali dei rapporti di Collaborazione Coordinata Continuativa presso la Pubblica Amministrazione 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Il mutamento della visione organizzativa della Pubblica Amministrazione ha determinato il ricorso a tipologie lavorative cd. “flessiblili”, e tra queste alle collaborazioni coordinate e continuative comunemente denominate in forma abbreviata “co. co. co.”. Nell’attivazione di tali contratti si sono posti all’attenzione delle Amministrazioni diversi problemi in relazione ai quali si cerca, nel presente studio, di fornire dei chiarimenti: Normativa di riferimento dei contratti di co.co.co; Limiti per l’utilizzo di co.co.co. nella P.A.; Contratto di co.co.co. nella P.A.; Requisiti previsti per il rapporto di co.co.co; Distinzione tra collaborazione coordinata continuativa e lavoro subordinato; Interpretazioni Giurisprudenziali; Distinzione tra collaborazione coordinata continuativa ed incarichi di consulenza; Manovra BIAGI e P.A; Profili previdenziali delle co.co.co; Profili assistenziali INAIL a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista Normativa di riferimento dei contratti di co.co.co. Tipologia contratti innominati previsti dall'art. 1322 c.c. art. 409 del cod. proc. civ. n. 3 annovera, fra le controversie individuali di lavoro, anche quelle che originano da ... "rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato“. l’art. 47 del D.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.) riconduce le co.co.co "agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, esercitate dal contribuente". a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 comporta la tassazione dei redditi derivanti dai suddetti rapporti quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L. 8 agosto 1995, n. 335: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" ha imposto l'obbligo di contributo ai redditi da co.co.co., i quali sono tenuti ad iscriversi (in mancanza di altra copertura previdenziale) alla gestione separata di cui all’art. 2. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista Limiti per l’utilizzo di co.co.co. nella P.A. L’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e l’art. 110 , comma 6, del d.lgs. 267/2000 ne sottolineano i limiti per l’utilizzo nelle pubbliche amministrazioni: a) che si tratti di far fronte ad esigenze che gli enti non possono soddisfare con personale in servizio; b) che si tratti di incarichi individuali; c) che gli incaricati siano esperti di provata competenza; d) che siano determinati preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista La Corte dei Conti ha elaborato i principi guida al conferimento dell’incarico di collaborazione coordinata continuativa: 1) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione conferente; 2) impossibilità per l’amministrazione conferente di procurarsi all’interno della propria organizzazione le figura professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione; 3) specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico; 4) temporaneità dell’incarico; 5) proporzione fra compensi erogati all’incaricato e le utilità conseguite dall’amministrazione. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista Contratto di co.co.co. nella P.A. Gli elementi individuati dalla Corte dei Conti dovranno risultare dal contratto stipulato per iscritto con la pubblica amministrazione. Alla luce dei principi contenuti nel d.lgs. 286/99, devono essere inseriti anche la motivazione che determina la collaborazione, l’oggetto della prestazione con i programmi, i progetti o fasi di essi e la durata della collaborazione. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista Requisiti previsti per il rapporto di co.co.co: L’art. 409, co. 3, del c.p.c. individua i tre aspetti peculiari del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Collaborazione Coordinazione Continuità Personalità a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista COLLABORAZIONE Svolgimento di ogni attività finalizzata al raggiungimento di scopi determinati da altri, la collaborazione presuppone un rapporto autonomo e paritario fra i soggetti interessati. Da un lato il prestatore dell'attività lavorativa e dall'altro il committente richiedente tale prestazione, finalizzato al raggiungimento di un obiettivo noto, sin dall'inizio, ad entrambe le parti e rientrante nell'attività del secondo. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista COORDINAZIONE E' la possibilità per il datore di lavoro di fornire delle direttive al lavoratore nei limiti della sua autonomia professionale. Il fatto che il prestatore di lavoro coordinato organizzi la propria attività di lavoro non contrasta con la circostanza che essa sia poi utilizzata dal committente nel momento in cui questo, considerandola come apporto individuale e continuativo, la coordina con altre attività di lavoro estranee al rapporto, perseguendo quel risultato finale che intende raggiungere al di là dell'utilità strumentale ritraibile dal singolo vincolo obbligatorio. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista CONTINUITA’ La prestazione deve perdurare nel tempo anche se può presentare eventuali pause ed intermittenze nell'espletamento dell'attività lavorativa. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista PERSONALITA’ Requisito essenziale del rapporto di co.co.co., al fine di distinguerlo da altre forme contrattuali, si interpreta nel senso che è necessario che prevalga il lavoro personale del preposto sull'opera eventualmente svolta da collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista Distinzione tra collaborazione coordinata continuativa e lavoro subordinato Criteri distintivi del rapporto di lavoro collaborativo: a) assenza di vincolo di subordinazione; b) autonomia di esecuzione della prestazione a fronte di un potere di semplice coordinamento del committente; Tali distinzioni si riflettono sul piano pratico. (cfr. Circolare del 15/7/2004 n. 4 del Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri) Il collaboratore infatti non è soggetto ad obblighi di prestazione oraria né al controllo delle presenze. Lo stesso non è tenuto ad alcuna attestazione della propria presenza nei luoghi di attività del committente, non rientrando a far parte dell’organizzazione. Impossibilità di attribuzione di giorni di ferie. Nel contratto può comunque essere inserita la possibilità di sospendere la prestazione per un determinato periodo di tempo, nel caso in cui il collaboratore utilizzi l’organizzazione del committente. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista Esclusione dei collaboratori dall’attribuzione dei buoni pasto, proprio in virtù dell’assenza di obblighi di prestazione oraria. Può comunque essere previsto nel contratto apposito rimborso spese , qualora ne ricorrano i presupposti. La disciplina relativa alle trasferte e applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.(cfr.Circolare ministeriale n. 206 del 16 novembre 2000 del Ministero delle Finanze). a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista Interpretazioni Giurisprudenziali E' opportuno precisare che sia la collaborazione sia la continuità delle prestazioni sono elementi comuni anche al lavoro subordinato. La Cassazione ha precisato che non sussiste tale requisito nel caso di svolgimento di semplici atti indipendenti, anche se ricorrenti, e di prestazioni meramente occasionali. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista Distinzione tra collaborazione coordinata continuativa ed incarichi di consulenza Criteri distintivi dell’incarico di consulenza rispetto al rapporto di lavoro collaborativo: a) Si tratta di fattispecie riconducibili agli artt. 2222 e 2229 c.c., vale a dire a rapporti di lavoro autonomo in senso stretto. Gli incarichi di consulenza, regolati dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, sono affidati ad esperti estranei all’Amministrazione, dotati di particolare competenza in campo tecnico, giuridico, amministrativo; b) Gli incarichi sono generalmente attinenti a questioni limitate e preventivamente determinate, dalla P.A. committente; c) L’autonomia di esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico è necessariamente completa, in carenza assoluta di poteri direttivi e/o di coordinamento da parte della P.A. che se ne avvale. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista Manovra BIAGI e P.A. Il d.lgs 276 del 10 settembre 2003, nell'attuare la delega conferita al Governo dalla legge 30/2003 c.d. “manovra Biagi”, all’art. 1 comma 2 così recita: “Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.” COSA SIGNIFICA? La posizione dei co.co.co. nella P.A. è più debole rispetto al settore privato, dove detta normativa impone oggi condizioni di stipulazione più rigorose e prevede il meccanismo di conversione automatica in rapporto subordinato a tempo determinato. Tale conversione è invece nulla nell’ambito rapporti con la P.A. in quanto violativa di norme imperative, gli artt. 3 e 97 Cost. e l’art. 36, co. 2, d.lgs. 165/01. (cfr.circolare del 15/7/2004 n. 4 del Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri) a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista Profili previdenziali delle co.co.co I collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti all’obbligo di iscrizione all’INPS. La legge n. 335 del 1995 ha infatti istituito una forma di tutela previdenziale obbligatoria meglio conosciuta come “contributo previdenziale” volta ad assicurare, tra gli altri, i collaboratori coordinati e continuativi. I collaboratori coordinati e continuativi debbono essere iscritti alla sede INPS competente per territorio per la trattazione delle domande di iscrizione, per la gestione dei versamenti e per la costituzione delle posizioni assicurative. La competenza territoriale viene individuata sulla base della sede amministrativa o della localizzazione di un’eventuale filiale dell’azienda committente. Il collaboratore ha comunque la facoltà di procedere autonomamente alla presentazione della domanda di iscrizione alla sede INPS nel cui ambito territoriale si trova la propria residenza o la propria dimora abituale. Del pari si dovrà procedere alla comunicazione alla gestione separata INPS in caso di cessazione dell’attività di collaborazione. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista Modalità di calcolo INPS La base imponibile è costituita dalla stessa base imponibile fiscale e, cioè, dal compenso lordo depurato dei contributi a carico del collaboratore. Le aliquote applicabili divergono a seconda che si tratti di soggetto non iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, per il quale viene applicata, attualmente, l’aliquota del 18% (progressivamente rivalutabile sino al 19%) e soggetto iscritto invece ad altra forma di previdenza obbligatoria o soggetto pensionato per il quale verrà applicata l’aliquota del 10%. Si precisa in merito che risulta a carico del collaboratore un terzo del contributo così calcolato mentre gli altri due terzi saranno a carico del committente. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista Precisiamo inoltre che l’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 281 stabilisce che il contributo previdenziale da versare alla gestione separata non può superare complessivamente il 10% del massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Per effetto dell’entrata in vigore della duplice aliquota, i soggetti sprovvisti di altra forma di copertura previdenziale calcolano invece il contributo massimo nella misura del 18% del massimale contributivo annuo di cui sopra. Al contrario non è previsto un minimale contributivo. Per quanto attiene le modalità di versamento si ricorda che è il committente a dover assolvere all’obbligo di versamento sia per la parte a carico del collaboratore, che gli verrà trattenuta all’atto del pagamento del compenso, sia per la parte a carico del committente stesso. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista Adempimenti del collaboratore Gli adempimenti del collaboratore afferiscono soltanto obblighi di comunicazione al committente dello stato della propria situazione previdenziale ovvero obblighi di comunicazione all’INPS. Si rammenta in merito: - la comunicazione della sua posizione previdenziale e, cioè, se risulta pensionato o iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, onde permettere al committente di individuare l’aliquota contributiva correttamente applicabile; - la comunicazione che sta per superare od ha superato il massimale per l’eventuale esonero totale dal contributo, nel caso intrattenga più collaborazioni coordinate e continuative con diversi committenti; - la comunicazione che è stata presentata domanda di iscrizione all’INPS. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista Adempimenti del committente Il committente è obbligato alla presentazione periodica all’INPS della denuncia modello GLA che si compone di due parti: - Foglio riassuntivo committente mod. GLA/R; - Riquadro collaboratore mod. GLA/C. Nella denuncia in esame dovranno essere certificati gli importi dei contributi 10%, e 18% versati alla gestione separata dell’INPS. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista Profili assistenziali INAIL Secondo quanto disposto dal d.lgs 23 febbraio 2000, n. 38, i datori di lavoro, soggetti all’assicurazione antinfortunistica presso l’INAIL, sono obbligati ad estendere detta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro anche ai collaboratori coordinati e continuativi. L’estensione della tutela assicurativa a questi lavoratori è subordinata al verificarsi di due condizioni: - Il lavoratore svolge una delle attività protette e, cioè, un’attività che ai sensi dell’articolo 1 del d.p.r. n. 1124/65 rientra tra quelle obbligatoriamente soggette alla tutela dell’INAIL; - Il lavoratore svolge detta attività a titolo oneroso. Il premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente ed è calcolato sull’ammontare dei compensi effettivamente percepiti. a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista