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Disciplina co.co.co. - Area archivi e biblioteche

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Disciplina co.co.co. - Area archivi e biblioteche
La Disciplina in termini generali dei rapporti di
Collaborazione Coordinata Continuativa presso la
Pubblica Amministrazione
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Il mutamento della visione organizzativa della Pubblica Amministrazione ha
determinato il ricorso a tipologie lavorative cd. “flessiblili”, e tra queste alle
collaborazioni coordinate e continuative comunemente denominate in forma
abbreviata “co. co. co.”.
Nell’attivazione di tali contratti
si sono posti all’attenzione delle
Amministrazioni diversi problemi in relazione ai quali si cerca, nel presente
studio, di fornire dei chiarimenti:
Normativa di riferimento dei contratti di co.co.co;
Limiti per l’utilizzo di co.co.co. nella P.A.;
Contratto di co.co.co. nella P.A.;
Requisiti previsti per il rapporto di co.co.co;
Distinzione tra collaborazione coordinata continuativa e lavoro subordinato;
Interpretazioni Giurisprudenziali;
Distinzione tra collaborazione coordinata
continuativa ed incarichi di
consulenza;
Manovra BIAGI e P.A;
Profili previdenziali delle co.co.co;
Profili assistenziali INAIL
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
Normativa di riferimento dei contratti di co.co.co.
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Tipologia contratti innominati previsti dall'art. 1322 c.c.
art. 409 del cod. proc. civ. n. 3 annovera, fra le controversie individuali di
lavoro, anche quelle che originano da ... "rapporti di collaborazione che si
concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata,
prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato“.
l’art. 47 del D.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.) riconduce le co.co.co "agli uffici
di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o
senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie
e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in
relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione
di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un
determinato soggetto nell’ambito di un rapporto unitario e
continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione
periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non
rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro
dipendente di cui all’articolo 46, comma 1, o nell’oggetto dell’arte o
professione di cui all’articolo 49, comma 1, esercitate dal contribuente".
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
art. 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 comporta la
tassazione dei redditi derivanti dai suddetti rapporti quali redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente.
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L. 8 agosto 1995, n. 335: "Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare" ha imposto l'obbligo di contributo ai
redditi da co.co.co., i quali sono tenuti ad iscriversi (in
mancanza di altra copertura previdenziale) alla gestione
separata di cui all’art. 2.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
Limiti per l’utilizzo di co.co.co. nella P.A.
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L’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001 e l’art. 110 , comma 6,
del d.lgs. 267/2000 ne sottolineano i limiti per l’utilizzo nelle
pubbliche amministrazioni:
a) che si tratti di far fronte ad esigenze che gli enti non possono
soddisfare con personale in servizio;
b) che si tratti di incarichi individuali;
c) che gli incaricati siano esperti di provata competenza;
d) che siano determinati preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
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La Corte dei Conti ha elaborato i principi guida al conferimento
dell’incarico di collaborazione coordinata continuativa:
1) rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione
conferente;
2) impossibilità per l’amministrazione conferente di procurarsi
all’interno della propria organizzazione le figura professionali
idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico,
da verificare attraverso una reale ricognizione;
3) specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento
dell’incarico;
4) temporaneità dell’incarico;
5) proporzione fra compensi erogati all’incaricato e le utilità
conseguite dall’amministrazione.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
Contratto di co.co.co. nella P.A.
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Gli elementi individuati dalla Corte dei Conti dovranno risultare dal
contratto stipulato per iscritto con la pubblica amministrazione.
Alla luce dei principi contenuti nel d.lgs. 286/99, devono essere
inseriti anche la motivazione che determina la collaborazione, l’oggetto
della prestazione con i programmi, i progetti o fasi di essi e la durata
della collaborazione.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
Requisiti previsti per il rapporto di co.co.co:
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L’art. 409, co. 3, del c.p.c. individua i tre aspetti peculiari del
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Collaborazione
Coordinazione
Continuità
Personalità
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
COLLABORAZIONE
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Svolgimento di ogni attività finalizzata al raggiungimento di scopi
determinati da altri, la collaborazione presuppone un rapporto
autonomo e paritario fra i soggetti interessati. Da un lato il prestatore
dell'attività lavorativa e dall'altro il committente richiedente tale
prestazione, finalizzato al raggiungimento di un obiettivo noto, sin
dall'inizio, ad entrambe le parti e rientrante nell'attività del secondo.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
COORDINAZIONE
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E' la possibilità per il datore di lavoro di fornire delle direttive al
lavoratore nei limiti della sua autonomia professionale. Il fatto che il
prestatore di lavoro coordinato organizzi la propria attività di lavoro
non contrasta con la circostanza che essa sia poi utilizzata dal
committente nel momento in cui questo, considerandola come apporto
individuale e continuativo, la coordina con altre attività di lavoro
estranee al rapporto, perseguendo quel risultato finale che intende
raggiungere al di là dell'utilità strumentale ritraibile dal singolo vincolo
obbligatorio.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
CONTINUITA’
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La prestazione deve perdurare nel tempo anche se può presentare
eventuali pause ed intermittenze nell'espletamento dell'attività
lavorativa.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
PERSONALITA’
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Requisito essenziale del rapporto di co.co.co., al fine di distinguerlo da
altre forme contrattuali, si interpreta nel senso che è necessario che
prevalga il lavoro personale del preposto sull'opera eventualmente
svolta da collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura
materiale.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
Distinzione tra collaborazione coordinata continuativa
e lavoro subordinato
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Criteri distintivi del rapporto di lavoro collaborativo:
a) assenza di vincolo di subordinazione;
b) autonomia di esecuzione della prestazione a fronte di un potere
di semplice coordinamento del committente;
Tali distinzioni si riflettono sul piano pratico. (cfr. Circolare del
15/7/2004 n. 4 del Dipartimento della funzione pubblica
della presidenza del consiglio dei ministri)
Il collaboratore infatti non è soggetto ad obblighi di prestazione
oraria né al controllo delle presenze. Lo stesso non è tenuto ad
alcuna attestazione della propria presenza nei luoghi di attività del
committente, non rientrando a far parte dell’organizzazione.
Impossibilità di attribuzione di giorni di ferie. Nel contratto può
comunque essere inserita la possibilità di sospendere la
prestazione per un determinato periodo di tempo, nel caso in cui il
collaboratore utilizzi l’organizzazione del committente.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
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Esclusione dei collaboratori dall’attribuzione dei buoni pasto, proprio in
virtù dell’assenza di obblighi di prestazione oraria.
Può comunque essere previsto nel contratto apposito rimborso spese ,
qualora ne ricorrano i presupposti.
La disciplina relativa alle trasferte e applicabile anche ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa.(cfr.Circolare ministeriale
n. 206 del 16 novembre 2000 del Ministero delle Finanze).
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
Interpretazioni Giurisprudenziali
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E' opportuno precisare che sia la collaborazione sia la continuità delle
prestazioni sono elementi comuni anche al lavoro subordinato.
La Cassazione ha precisato che non sussiste tale requisito nel caso di
svolgimento di semplici atti indipendenti, anche se ricorrenti, e di
prestazioni meramente occasionali.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
Distinzione tra collaborazione coordinata
continuativa ed incarichi di consulenza
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Criteri distintivi dell’incarico di consulenza rispetto al rapporto di
lavoro collaborativo:
a) Si tratta di fattispecie riconducibili agli artt. 2222 e 2229 c.c.,
vale a dire a rapporti di lavoro autonomo in senso stretto.
Gli incarichi di consulenza, regolati dal D.P.R. 18 aprile 1994, n.
338, sono affidati ad esperti estranei all’Amministrazione, dotati
di particolare competenza in campo tecnico, giuridico,
amministrativo;
b) Gli incarichi sono generalmente attinenti a questioni limitate e
preventivamente determinate, dalla P.A. committente;
c) L’autonomia di esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico
è necessariamente completa, in carenza assoluta di poteri
direttivi e/o di coordinamento da parte della P.A. che se ne
avvale.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
Manovra BIAGI e P.A.
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Il d.lgs 276 del 10 settembre 2003, nell'attuare la delega
conferita al Governo dalla legge 30/2003 c.d. “manovra Biagi”,
all’art. 1 comma 2 così recita: “Il presente decreto non trova
applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro
personale.”
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COSA SIGNIFICA?
La posizione dei co.co.co. nella P.A. è più debole rispetto al settore
privato, dove detta normativa impone oggi condizioni di
stipulazione più rigorose e prevede il meccanismo di conversione
automatica in rapporto subordinato a tempo determinato. Tale
conversione è invece nulla nell’ambito rapporti con la P.A. in
quanto violativa di norme imperative, gli artt. 3 e 97 Cost. e l’art.
36, co. 2, d.lgs. 165/01. (cfr.circolare del 15/7/2004 n. 4 del
Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del
consiglio dei ministri)
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
Profili previdenziali delle co.co.co
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I collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti all’obbligo di
iscrizione all’INPS.
La legge n. 335 del 1995 ha infatti istituito una forma di tutela
previdenziale
obbligatoria
meglio
conosciuta
come
“contributo
previdenziale” volta ad assicurare, tra gli altri, i collaboratori coordinati e
continuativi.
I collaboratori coordinati e continuativi debbono essere iscritti alla sede
INPS competente per territorio per la trattazione delle domande di
iscrizione, per la gestione dei versamenti e per la costituzione delle
posizioni assicurative.
La competenza territoriale viene individuata sulla base della sede
amministrativa o della localizzazione di un’eventuale filiale dell’azienda
committente.
Il collaboratore ha comunque la facoltà di procedere autonomamente alla
presentazione della domanda di iscrizione alla sede INPS nel cui ambito
territoriale si trova la propria residenza o la propria dimora abituale.
Del pari si dovrà procedere alla comunicazione alla gestione separata INPS
in caso di cessazione dell’attività di collaborazione.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
Modalità di calcolo INPS
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La base imponibile è costituita dalla stessa base imponibile fiscale e,
cioè, dal compenso lordo depurato dei contributi a carico del
collaboratore.
Le aliquote applicabili divergono a seconda che si tratti di soggetto
non iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, per il quale
viene applicata, attualmente, l’aliquota del 18% (progressivamente
rivalutabile sino al 19%) e soggetto iscritto invece ad altra forma di
previdenza obbligatoria o soggetto pensionato per il quale verrà
applicata l’aliquota del 10%.
Si precisa in merito che risulta a carico del collaboratore un terzo
del contributo così calcolato mentre gli altri due terzi saranno a
carico del committente.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
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Precisiamo inoltre che l’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n.
281 stabilisce che il contributo previdenziale da versare alla gestione
separata non può superare complessivamente il 10% del massimale
contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n.
335/1995.
Per effetto dell’entrata in vigore della duplice aliquota, i soggetti
sprovvisti di altra forma di copertura previdenziale calcolano invece il
contributo massimo nella misura del 18% del massimale contributivo
annuo di cui sopra.
Al contrario non è previsto un minimale contributivo.
Per quanto attiene le modalità di versamento si ricorda che è il
committente a dover assolvere all’obbligo di versamento sia per la
parte a carico del collaboratore, che gli verrà trattenuta all’atto del
pagamento del compenso, sia per la parte a carico del committente
stesso.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
Adempimenti del collaboratore
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Gli adempimenti del collaboratore afferiscono soltanto obblighi di
comunicazione al committente dello stato della propria situazione
previdenziale ovvero obblighi di comunicazione all’INPS.
Si rammenta in merito:
- la comunicazione della sua posizione previdenziale e, cioè, se risulta
pensionato o iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria, onde
permettere al committente di individuare l’aliquota contributiva
correttamente applicabile;
- la comunicazione che sta per superare od ha superato il massimale
per l’eventuale esonero totale dal contributo, nel caso intrattenga più
collaborazioni coordinate e continuative con diversi committenti;
- la comunicazione che è stata presentata domanda di iscrizione
all’INPS.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
Adempimenti del committente
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Il committente è obbligato alla presentazione periodica all’INPS della
denuncia modello GLA che si compone di due parti:
- Foglio riassuntivo committente mod. GLA/R;
- Riquadro collaboratore mod. GLA/C.
Nella denuncia in esame dovranno essere certificati gli importi dei
contributi 10%, e 18% versati alla gestione separata dell’INPS.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
Profili assistenziali INAIL
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Secondo quanto disposto dal d.lgs 23 febbraio 2000, n. 38, i datori di
lavoro, soggetti all’assicurazione antinfortunistica presso l’INAIL, sono
obbligati ad estendere detta assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro anche ai collaboratori coordinati e continuativi.
L’estensione della tutela assicurativa a questi lavoratori è subordinata
al verificarsi di due condizioni:
- Il lavoratore svolge una delle attività protette e, cioè, un’attività che
ai sensi dell’articolo 1 del d.p.r. n. 1124/65 rientra tra quelle
obbligatoriamente soggette alla tutela dell’INAIL;
- Il lavoratore svolge detta attività a titolo oneroso.
Il premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella misura di 1/3 a
carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente ed è calcolato
sull’ammontare dei compensi effettivamente percepiti.
a cura della Dott.ssa Daniela Evangelista
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