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AIGA sezione di Udine Udine 8 ottobre 2010 Introduzione al Trust e ai suoi impieghi nella pratica professionale Rag. Giuseppe Lepore Commercialista in Savona 1 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE La fiscalità diretta nelle varie fasi di vita del trust: nel momento genetico durante la vita del del trust trust Rag. Giuseppe Lepore 2 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE Imposizione diretta nel momento della nascita del trust: l’uso che si è affermato anche in Italia è quello di dividere: Negozio istitutivo del trust Negozi dispositivi atto istitutivo atti di dotazione Rag. Giuseppe Lepore 3 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Imposizione diretta nel momento della nascita del trust: Atto istitutivo del trust: In quanto atto meramente programmatico l’atto istitutivo del trust non solleva profili reddituali. Rag. Giuseppe Lepore 4 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Imposizione diretta nel momento della nascita del trust: Atti di dotazione del trust Se il disponente non assume la qualifica di imprenditore, gli atti dispositivi non assumo rilevanza in quanto atti non onerosi. Diversa è l’ipotesi in cui il disponente sia un imprenditore e il trasferimento riguardi beni relativi all’impresa. In questo caso il trasferimento può assumere rilevanza fiscale in forza delle disposizioni relative alla destinazione di beni di impresa “a finalità estranee” all’esercizio della medesima. Si potrà quindi verificare la presenza di ricavi o di plusvalenze secondo quanto disposto dagli artt. 57 e 85, 58 e 86 nuovo t.u.i.r (sul punto studio della D.R.E. dell’Emilia Romagna ora ripreso dalla Circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E) Rag. Giuseppe Lepore 5 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE Imposizione diretta durante la vita del trust: Passando alla fase successiva, nella vita del trust occorre esaminare la tassazione dei redditi eventualmente prodotti durante la vita del trust. Sicuramente questo è il profilo più interessante ma anche il più complesso con riferimento all’intero ciclo ideale di vita del trust nella pratica operativa si utilizzano delle tecnicalità atte ad evitare alla radice il problema fiscale Rag. Giuseppe Lepore 6 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Imposizione diretta durante la vita del trust: 1° tecnicalità: non dare capacità reddituale al trust 2° tecnicalità: porre in trust solo beni che producono redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta Rag. Giuseppe Lepore 7 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Imposizione diretta durante la vita del trust: Ma nei casi in cui questi assetti non possano essere raggiunti, sarà necessario vedere chi sia soggetto passivo di imposta dei redditi prodotti dai beni in trust Il tema, come è noto, è stato oggetto di uno specifico intervento legislativo nella finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) a seguito del quale il trust è ufficialmente entrato nel t.u.i.r. La novella di cui all’art. 73 t.u.i.r. non ha però avuto carattere innovativo. Il Legislatore, infatti, non ha fatto altro che ratificare gran parte dei risultati a cui era arrivata la migliore dottrina e la stessa prassi ministeriale. Non è mancata peraltro qualche sbavatura e passaggio non del tutto chiaro. Rag. Giuseppe Lepore 8 IL TRATTAMENTO FISCALE DEL TRUST LE IMPOSTE DIRETTE ELA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL TRUST (segue) Imposizione diretta durante la vita del trust: Per tracciare l’esatta latitudine delle nuove norme conviene allora partire dai risultati che si erano già ottenuti in via interpretativa e che sono stati ratificati dal legislatore. Partiamo allora dall’analizzare alcuni punti fermi in tema di soggettività passiva dei redditi prodotti dai beni in trust prima della riforma attuata con la finanziaria 2007 Rag. Giuseppe Lepore 9 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Imposizione diretta durante la vita del trust: In linea teorica, la soggettività passiva dei redditi prodotti dai beni in trust non può che essere ricercata tra coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nella struttura giuridica: guardiano disponente trustee Rag. Giuseppe Lepore trust (entificato) beneficiari 10 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Imposizione diretta durante la vita del trust: riassumendo prima delle novità apportate dalla finanzia 2007, l’Amministrazione Finanziaria italiana prevedeva di fatto tre moduli impositivi da applicare alternativamente: (i) la soggettività passiva del trust (entificato); il c.d. trust opaco; (ii) la trasparenza fiscale del trust, nei termini sopra delineati, in presenza di un diritto pieno e incondizionato dei beneficiari a ricevere il reddito nella sua originaria e specifica conformazione; il c.d. trust trasparente; (iii) il disconoscimento degli effetti fiscali del trust quando disponente o guardiano si fossero riservati poteri tali da snaturare l’istituto; Rag. Giuseppe Lepore 11 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Imposizione diretta durante la vita del trust: situazione dopo la riforma (attuata con la Finanziaria 2007) L’impostazione vista prima viene confermata dalla riforma, che peraltro, come anticipavo, presenta delle aree problematiche solo in parte risolte nell’ambito della prassi amministrativa Procediamo con ordine distinguendo le due ipotesi: trust opachi (soggetti passivi d’imposta) Rag. Giuseppe Lepore trust trasparenti 12 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE Trust soggetti passivi d’imposta Il trust è stato ufficialmente inserito fra i soggetti passivi di imposta di cui al novellato art. 73 del t.u.i.r. È da notare, però, che la legge non colloca i trust fra gli “altri enti” di cui al secondo comma dell’art. 73, come si era fatto in via interpretativa prima della recente novella Rag. Giuseppe Lepore 13 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Trust soggetti passivi d’imposta … ma li aggiunge: - agli “enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali” (di cui all’art. 73.1.b del t.u.i.r.), e quindi fra gli enti commerciali; - oppure li aggiunge agli “enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali” (di cui all’art. 73.1.c del t.u.i.r.), e quindi fra gli enti non commerciali; - oppure ancora li aggiunge alle “società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato” (di cui all’art. 73.1.d del t.u.i.r.), e quindi tra i soggetti non residenti. Rag. Giuseppe Lepore 14 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Trust soggetti passivi d’imposta La modifica penso che debba essere giudicata favorevolmente perché supera la necessità di verificare la presenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell’articolo 73 e cioè: - la non appartenenza ad altri soggetti passivi; - e la circostanza che il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo. Rag. Giuseppe Lepore 15 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust residenti … ne consegue che: In caso di trust residente questo sarà soggetto ad imposizione sul reddito ovunque prodotto nel mondo, secondo il noto principio del world wide taxation. Circa le modalità di calcolo di tale reddito occorrerà distinguere a seconda che il trust eserciti o meno attività commerciale. Rag. Giuseppe Lepore 16 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust residenti A] se il trust residente non esercita attività commerciale, come generalmente accade, sarà tassato quale ente non commerciale e quindi secondo le regole di cui all’art. 143 e seguenti del t.u.i.r. (con i redditi calcolati secondo le varie categorie) e, soprattutto, con l’applicazione dei vari regimi sostitutivi regola particolare per i DIVIDENDI Rag. Giuseppe Lepore 17 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust residenti Come noto la legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (v. art. 3, comma 1, lett. a) della L. 7 aprile 2003, n. 80) ha previsto il “trasferimento” degli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) Tuttavia finché tale inclusione non verrà attuata, l’art. 4, comma 1, lett. q) del D.LGS. 12 dicembre 2003, n. 344 ha previsto che gli utili percepiti dagli enti non commerciali sono imponibili nel limite del 5% del loro ammontare. Quindi ne deriva una tassazione particolarmente vantaggiosa se rapportata a quella delle persone fisiche Infatti si avrà una tassazione complessiva pari al 1,375% (il 27,5% del 5%) Rag. Giuseppe Lepore 18 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust residenti B] se il trust residente esercita attività commerciale, (si badi bene che è cosa diversa dal fatto che il trustee sia un soggetto professionale), sarà tassato secondo le regole del reddito di impresa e perderà i regimi sostitutivi Rag. Giuseppe Lepore 19 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust non residenti In caso di trust non residente lo stesso sarà tassato solamente per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (artt. 151 e 23 t.u.i.r.). Rag. Giuseppe Lepore 20 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE …. ritornando allo schema di partenza: guardiano disponente trustee trust (entificato) beneficiari Abbiamo quindi analizzato l’ipotesi in cui soggetto passivo d’imposta sia il trust (entificato) Rag. Giuseppe Lepore 21 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE Trust trasparenti Quello che abbiamo appena analizzato però non è l’unico modulo impositivo applicabile ai trust, giacché il secondo comma dell’art. 73 disciplina, al terzo periodo, l’ipotesi dei trust trasparenti Prevede, infatti, l’articolo richiamato che “Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari” Viene poi specificato che l’imputazione avviene “in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali” Rag. Giuseppe Lepore 22 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Trust trasparenti Il quadro normativo si completa con il primo comma dell’art. 44 che alla lettera g-sexies, mediante una riqualificazione forzosa, fa rientrare fra i redditi di capitale anche “i redditi imputati al beneficiario del trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residente” Rag. Giuseppe Lepore 23 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE …. ritornando allo schema di partenza: guardiano disponente trustee trust (entificato) beneficiari Siamo quindi nell’ipotesi in cui soggetto passivo d’imposta siano i beneficiari Rag. Giuseppe Lepore 24 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Trust trasparenti … tornando ai trust trasparenti il punto nodale della norma riguarda cosa debba intendersi per “beneficiari individuati” nozione di BENEFICIARIO INDIVIDUATO Rag. Giuseppe Lepore 25 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari individuati Subito dopo l’approvazione della legge, anche presso il Ministero si erano diffuse delle interpretazione strampalate Con la circolare 48/E, conforme sul punto alla migliore dottrina, si è finalmente chiarita la necessità che il “beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza” Rag. Giuseppe Lepore 26 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari individuati La stessa circolare ha poi chiarito che “L'art. 73 dispone che i redditi siano imputati " in ogni caso " ai beneficiari, cioè indipendentemente dall'effettiva percezione, secondo un criterio di competenza. Tale precisazione si è resa necessaria per coordinare la tassazione per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che è considerato reddito di capitale” Rag. Giuseppe Lepore 27 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari individuati Riportando questo ragionamento al diritto dei trust i beneficiari individuati sono solo quelli che hanno un diritto “vested” e quindi i beneficiari che abbiano un diritto già certo a ricevere quel reddito Se vi sono invece delle contingency il beneficiario ha solo una mera aspettativa che non mi pare sufficiente per delineare la presenza di un indice di capacità contributiva tale da rispettare il precetto costituzionale Rag. Giuseppe Lepore 28 LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE (segue) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari individuati Questo concetto è stato chiaramente affermato dal Ministero nella recente Risoluzione n. 425/E del 5 novembre 2008, nella quale si legge che: “la riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari – quale presupposto per la tassazione per trasparenza – esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari, sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi. (…) Al contrario, se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità fa venir meno l’automatismo che è il presupposto della imputazione per trasparenza, indipendentemente dalla effettiva percezione, in capo al beneficiario” Rag. Giuseppe Lepore 29 • DALLA TEORIA ALLA PRATICA • Il percorso dell’operatore dovrà quindi essere il seguente: • 1) determinazione del reddito del trust • 2) indicazione da parte del trustee a) della parte di reddito attribuita al trust (trust opaco) b) della parte di reddito imputata ai beneficiari (trust trasparente) • Esaminiamo caratteristiche • Trust opaco • Trust trasparente • Trust trasparente • 1) il trust residente imputa per trasparenza i redditi • A) ai beneficiari residenti • B) ai beneficiari non residenti • (tale reddito viene tassato in Italia in quanto prodotto in Italia ( ai sensi dell’art. 23 c.1 lett b) è un reddito da capitale corrisposto da soggetto residente • 2) il trust non residente • È soggetto passivo Ires per i soli redditi prodotti in Italia, imputa per trasparenza detti redditi • Ai soli beneficiari residenti • DEROGA • I REDDITI DEVONO ESSERE IMPUTATI AI • • BENEFICIARI ANCORCHE’ ESSI SIANO STATI PERCEPITI MA I REDDITI DI CAPITALE HANNO SEMPRE UTILIZZATO IL PRINCIPIO DI CASSA MA PER I TRUST VALE PRINCIPIO DI COMPETENZA • BENEFICIARI INDIVIDUATI: CHI SONO • Per la Circolare 48/E è • IL SOGGETTO CHE ESPRIME RISPETTO A QUEL REDDITO UNA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA ATTUALE • E’ importante quindi che il beneficiario risulti non solo • A) individuato ma anche • B) titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quel reddito • Da ciò discende che non si ha trasparenza • 1) trust di accumulo • 2) trust discrezionali • Trust opaco • 1) residente: tassato per i redditi ovunque prodotti secondo principio world wide income • 2) non residente: tassato solo in base ai redditi prodotti in Italia IL BILANCIO IL RENDICONTO E LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI OBIETTIVI DIVERSI DESTINATARI DIVERSI METODOLOGIE DIVERSE ELEMENTI DIVERSI Frontespizio • • • • • • Nel caso di soggetto qualificato come Trust (art. 73, comma 1, del TUIR), nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici: 1 - per il Trust opaco; 2 - per il Trust trasparente; 3 - per il Trust misto. Ciò permetterà al Ministero di conoscere, anche se non ha mai visto l’atto istitutivo il percorso dei redditi, dalla loro fonte di origine all’estuario. Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla tabella B. Firma della dichiarazione • Il trustee deve ricordarsi che deve apporre tre firme • 1° firma per ricevuta del conferimento dell’incarico • • al professionista abilitato che rilascerà attestazione dell’impegno a trasmettere 2° firma sulla dichiarazione cartacea 3° firma di aver ricevuto la ricevuta dell’avvenuta trasmissione telematica Un caso pratico di compilazione • Atto di trust che preveda • • • • a) che i redditi vadano tutti a un beneficiario b) che i redditi derivino da: 1) locazione di immobile a euro 10.000 annue Avente r.c. euro 1.432,00 Spese sostenute per immobile • Manutenzioni ordinarie 2.500 • Manutenzioni straordinarie 1.200 • Ici 750,00 Determinazione del reddito del trust Che soggetto è? Ente non commerciale residente il reddito complessivo è determinato sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali: redditi fondiari, di capitale, redditi di impresa e redditi diversi ( vedi Circ 13/3/2006 n° 10 paragrafo 14.2). Redditi da locazione • si applica art.144 comma 1 • che dispone l’applicazione dell’art.90 comma 1 ultimo periodo Art. 90 comma 1 Tuir concorre alla formazione del reddito imponibile il maggior valore tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione ridotto delle sole spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lett a) del D.P.R. 6/6/2001 n° 380 Art. 3 comma 1 lett a) del D.P.R. 6/6/2001 n° 380 • SI riferisce alle manutenzioni ordinarie. • A condizione che: • a) siano effettivamente rimaste a carico dell’ente non commerciale • b) fino ad un massimo del 15% del canone medesimo • Nel nostro caso poichè le spese di manutenzione ordinaria euro 2.500,00 eccedono il 15% del valore del canone di locazione esso verrà diminuito di euro 1.500,00 determinando un valore di 8.500,00 superiore al valore della rendita rivalutata del 5% • Il trust compilerà il modello Unico 760 enti non commerciali e compilerà il quadro B per il reddito da fabbricati che darà luogo all’abbattimento del 15 per cento, determinando un reddito netto imputabile al beneficiario di euro 8.500 che andrà evidenziato nel quadro di nuova istituzione PN. Tizio Socio di maggioranza s.p.a. Moglie Figlio 1 Figlia Figlia Interessato all’ attività di impresa Non interessata all’attività di impresa Minorenne naturale non riconosciuta PATRIMONIO Società Beni Immobili Denaro e Titoli Obiettivi di Tizio • Mantenere la proprietà della società all’interno della famiglia legittima e assicurarne la continuazione e lo sviluppo futuro. • Designare Figlio 1 come suo successore alla guida della società. • Rispettare solo i diritti degli eredi legittimi escludendo la figlia naturale non riconosciuta. Soluzione tradizionale • TIZIO DISPONE PER TESTAMENTO RISPETTANDO LE QUOTE DI LEGITTIMA ATTRIBUENDO: • Al Figlio le quote della Società. • Alla Figlia e alla Moglie i beni immobili. • ASPETTI CRITICI • Figlia naturale raggiunta la maggior età ottiene in sede giudiziale dopo la morte di Tizio il riconoscimento della paternità. • Disposizioni testamentarie suscettibili di riduzione con conseguente comunione ereditaria su tutti i beni, ivi compresa la società. Soluzioni alternative • Trust • Modalità di realizzo: • Disponente:Tizio. • Fondo in trust: azioni spa , nuda proprietà beni immobili (usufrutto / diritto abitazione a Tizio e Moglie; usufrutto a Figlia), denaro e titoli • Trustee: soggetto terzo con poteri discrezionali. • Guardiano: Tizio > potere nomina amministratore spa (Figlio) e nomina nuovi trustees. • Beneficiari: attuali e potenziali del reddito del fondo in trust / beneficiari finali dei beni del fondo in trust. • Durata: il compimento del decimo anno dalla morte di Tizio. Vantaggi: Preserva patrimonio nel tempo evitandone il frazionamento. Tizio può verificare a priori la bontà della propria scelta ed eventualmente modificarla. Assicura la continuità aziendale nel passaggio generazionale rendendo possibile un equilibrio tra azionariato e management e prevenendo eventuale disaccordo su strategie e decisioni. Consente flessibilità e variabilità delle posizioni beneficiarie. Trust: aspetti fiscali •IMPOSTE INDIRETTE (DONAZIONE, IPOTECARIE E CATASTALI) La istituzione del Trust con il trasferimento al Trustee di azioni e nuda proprietà di immobili è soggetta a imposta di donazione: • Se i beneficiari del Trust sono individuati (trust trasparente): si applica l’aliquota propria del beneficiario in rapporto al grado di parentela con il disponente pari al 4% con franchigia di 1 MLN di Euro per ciascuno dei legittimari ,moglie e figli; • Se i beneficiari non sono individuati (Trust opaco) - ad esempio l’individuazione è rimessa successivamente al trustee - si applica l’aliquota dell’8%. In entrambi i casi: • Per gli immobili conferiti in Trust, sono dovute l’imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%). • Il successivo trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari finali non sconta imposta di donazione (già assolta al momento della istituzione del trust). Trust: aspetti fiscali •IMPOSTE DIRETTE •Nel nostro Caso il trust non ha redditi derivanti da partecipazione e da immobili in quanto nudo proprietario. •Sugli altri redditi, in generale • Trust trasparente (beneficiari individuati): i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di beneficio attribuita o, in mancanza individuazione, in parti uguali e costituiscono per i beneficiari medesimi redditi di capitale tassati con le aliquote personali. • Trust opaco (beneficiari non individuati): il trust è soggetto ad IRES con aliquota del 27,50% (e IRAP 3,9%) per i redditi conseguiti. La successiva distribuzione degli utili conseguiti dal trust è soggetta alla disciplina dei dividendi. Se i percettori sono pf non imprenditori si ha la tassazione sostitutiva del 12,50% (non qualificate) o concorso al reddito complessivo per il 49% dell’ammontare percepito (qualificate). I Trust nell’ambito societario Trust e Holding: sistemi a confronto ed efficienza fiscale Trust / Holding a capo di Gruppi societari • Simulazione carico fiscale complessivo su • Distribuzione di dividendi • Plusvalenze da capital-gain Holding S S S Trust B B B Trust Soc.1 Soc.2 Holding Soc.3 Soc.1 Soc.2 Soc.3 Presupposti Trust residente Holding residente Trust ente non commerciale Aliquota Irpef: 43% Requisiti PEX Soci persone fisiche Beneficiari persone fisiche Modalità di commerciali tassazione degli enti Previsto passaggio degli Enti non Commerciali dal regime Ires al regime Ire (riforma del sistema fiscale statale, art.3, comma 1, lett.a), legge 7.4.2003 n.80) non Modalità di commerciali tassazione degli enti non Regime transitorio: Imponibilità dei dividendi limitata al 5% del loro ammontare (D.Lgs. 12 Dicembre 2003, n.344, art.4, coma 1, lett.q) Dividendi Holding – Soci qualificati Dividendi distribuiti da controllate 1.000.000 Imponibile Holding (1.000.000 x 5%) 50.000 Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%) 13.750 Dividendo distribuito da Holding (1.000.000 – 13.750) 986.250 Imponibile Irpef Soci (986.250 x 49,72%) 490.363 Imposta Irpef Soci (490.363 x 43%) 210.856 Totale imposte Holding + Soci 224.606 Dividendi Holding – Soci non qualificati Dividendi distribuiti da controllate 1.000.000 Imponibile Holding (1.000.000 x 5%) 50.000 Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%) 13.750 Dividendo distribuito da Holding (1.000.000 – 13.750) 986.250 Imponibile Irpef Soci 986.250 Imposta Sostitutiva Soci (986.250 x 12,5%) 123.281 Totale imposte Holding + Soci 137.031 Dividendi Trust opaco Dividendi distribuiti da controllate 1.000.000 Imponibile Trust (1.000.000 x 5%) 50.000 Imposta Ires Trust (50.000 x 27,5%) 13.750 Erogazione ai Beneficiari (1.000.000 – 13.750) 986.250 Imponibile Irpef Beneficiari 0 Imposta Beneficiari 0 Totale imposte Trust + Beneficiari 13.750 Dividendi Trust trasparente Dividendi distribuiti da controllate 1.000.000 Imponibile Trust (1.000.000 x 5%) 50.000 Imposta Ires Trust Erogazione ai Beneficiari 0 1.000.000 Imponibile Irpef Beneficiari 50.000 Imposta Beneficiari (50.000 x 43%) 21.500 Totale imposte Trust + Beneficiari 21.500 Dividendi Carico fiscale complessivo - raffronto Holding – Soci qualificati 224.606 Holding – Soci non qualificati 137.031 Trust trasparente 21.500 Trust opaco 13.750 Plusvalenze da capital-gain Holding – Soci qualificati Plusvalenza da cessione partecipazioni 1.000.000 Imponibile Holding (1.000.000 x 5%) 50.000 Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%) 13.750 Dividendo distribuito da Holding (1.000.000 – 13.750) 986.250 Imponibile Irpef Soci (986.250 x 49,72%) 490.363 Imposta Irpef Soci (490.363 x 43%) 210.856 Totale imposte Holding + Soci 224.606 Plusvalenze da capital-gain Holding – Soci non qualificati Plusvalenza da cessione partecipazioni 1.000.000 Imponibile Holding (1.000.000 x 5%) 50.000 Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%) 13.750 Dividendo distribuito da Holding (1.000.000 – 13.750) 986.250 Imponibile Irpef Soci 986.250 Imposta Sostitutiva Soci (986.250 x 12,5%) 123.281 Totale imposte Holding + Soci 137.031 Plusvalenze da capital-gain Trust opaco Qualificata Plusvalenza da cessione partecipazioni Imponibile Ires Trust (1.000.000 x 49,72%) Non qualificata 1.000.000 497.200 Imponibile Imposta Sostitutiva Trust Imposta Ires Trust (497.200 x 27,5%) 1.000,000 136.730 Imposta Sostitutiva Trust (1.000.000 x 12,5%) Erogazione ai Beneficiari 1.000.000 125.000 863.270 875.000 Imponibile Irpef Beneficiari 0 0 Imposta Beneficiari 0 0 136.730 125.000 Totale imposte Trust + Beneficiari Plusvalenze da capital-gain Trust trasparente Qualificata Plusvalenza da cessione partecipazioni Imponibile Ires Trust (1.000.000 x 49,72%) Non qualificata 1.000.000 497.200 Imponibile Imposta Sostitutiva Trust Imposta Ires Trust 1.000,000 0 Imposta Sostitutiva Trust (1.000.000 x 12,5%) Erogazione ai Beneficiari 1.000.000 125.000 1.000.000 875.000 Imponibile Irpef Beneficiari 497.200 0 Imposta Beneficiari (497.200 x 43%) 213.796 0 Totale imposte Trust + Beneficiari 213.796 125.000 Plusvalenze da capital-gain Carico fiscale complessivo - raffronto Qualificata Non qualificata Holding 224.606 137.031 Trust trasparente 213.796 125.000 Trust opaco 136.730 125.000 Dividendi e Plusvalenze da capital-gain Riepilogo situazioni di massima efficienza Reddito Situazione Imposta tot. % Dividendi - qualificati Trust opaco 13.750 1,37 Dividendi – non qualificati Trust opaco 13.750 1,37 Plusvalenze – qualificate Trust opaco 136.730 13,67 Plusvalenze – non qualificate Trust opaco/trasparente 125.000 12,50 Perché un Trust • Il Trust non determina una riduzione di imposte • Il Trust è colpito dalla revocatorie fallimentari e ordinarie • Il Trust è colpito dall’azione di riduzione in caso di lesione di legittima • Il Trust è annullabile se fatto in frode ai creditori • Il Trust dovrebbe essere irrevocabile e quindi comportare scelte irreversibili • Il Trust va usato quando tutti gli altri strumenti presenti nel nostro ordinamento non possono soddisfare egualmente le stesse esigenze • Ma allora perché fare un Trust? • Negli esempi che vedremo si capirà le potenzialità dell’Istituto nel garantire interessi meritevoli di tutela che il nostro ordinamento non riesce a soddisfare con pari garanzie e soddisfazione