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Presentazione di PowerPoint
AIGA sezione di Udine
Udine 8 ottobre 2010
Introduzione al Trust e ai suoi impieghi
nella pratica professionale
Rag. Giuseppe Lepore
Commercialista in Savona
1
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
La fiscalità diretta
nelle varie fasi di vita del trust:
nel momento genetico
durante la vita del
del trust
trust
Rag. Giuseppe Lepore
2
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
Imposizione diretta nel momento della nascita del trust:
l’uso che si è affermato anche in Italia è quello di dividere:
Negozio istitutivo
del trust
Negozi dispositivi
atto istitutivo
atti di dotazione
Rag. Giuseppe Lepore
3
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Imposizione diretta nel momento della nascita del trust:
Atto istitutivo del trust:
In quanto atto meramente programmatico l’atto istitutivo del
trust non solleva profili reddituali.
Rag. Giuseppe Lepore
4
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Imposizione diretta nel momento della nascita del trust:
Atti di dotazione del trust
Se il disponente non assume la qualifica di imprenditore, gli atti
dispositivi non assumo rilevanza in quanto atti non onerosi.
Diversa è l’ipotesi in cui il disponente sia un imprenditore e il
trasferimento riguardi beni relativi all’impresa.
In questo caso il trasferimento può assumere rilevanza fiscale in
forza delle disposizioni relative alla destinazione di beni di impresa
“a finalità estranee” all’esercizio della medesima.
Si potrà quindi verificare la presenza di ricavi o di plusvalenze secondo
quanto disposto dagli artt. 57 e 85, 58 e 86 nuovo t.u.i.r (sul punto
studio della D.R.E. dell’Emilia Romagna ora ripreso dalla Circolare
del 6 agosto 2007, n. 48/E)
Rag. Giuseppe Lepore
5
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
Imposizione diretta durante la vita del trust:
Passando alla fase successiva, nella vita del trust occorre esaminare
la tassazione dei redditi eventualmente prodotti durante la vita del
trust.
Sicuramente questo è il profilo più interessante ma anche il più
complesso con riferimento all’intero ciclo ideale di vita del trust
nella pratica operativa si utilizzano delle
tecnicalità atte ad evitare alla radice il problema fiscale
Rag. Giuseppe Lepore
6
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Imposizione diretta durante la vita del trust:
1° tecnicalità:
non dare capacità reddituale al trust
2° tecnicalità:
porre in trust solo beni che producono
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta
Rag. Giuseppe Lepore
7
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Imposizione diretta durante la vita del trust:
Ma nei casi in cui questi assetti non possano essere raggiunti, sarà
necessario vedere chi sia soggetto passivo di imposta dei redditi
prodotti dai beni in trust
Il tema, come è noto, è stato oggetto di uno specifico intervento
legislativo nella finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) a
seguito del quale il trust è ufficialmente entrato nel t.u.i.r.
La novella di cui all’art. 73 t.u.i.r. non ha però avuto carattere
innovativo.
Il Legislatore, infatti, non ha fatto altro che ratificare gran parte dei
risultati a cui era arrivata la migliore dottrina e la stessa prassi
ministeriale. Non è mancata peraltro qualche sbavatura e passaggio
non del tutto chiaro.
Rag. Giuseppe Lepore
8
IL TRATTAMENTO FISCALE DEL TRUST LE IMPOSTE DIRETTE ELA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL TRUST
(segue) Imposizione diretta durante la vita del trust:
Per tracciare l’esatta latitudine delle nuove norme conviene allora
partire dai risultati che si erano già ottenuti in via interpretativa e che
sono stati ratificati dal legislatore.
Partiamo allora dall’analizzare alcuni punti fermi in tema di
soggettività passiva dei redditi prodotti dai beni in trust prima della
riforma attuata con la finanziaria 2007
Rag. Giuseppe Lepore
9
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Imposizione diretta durante la vita del trust:
In linea teorica, la soggettività passiva dei redditi prodotti dai beni in
trust non può che essere ricercata tra coloro che, a vario titolo, sono
coinvolti nella struttura giuridica:
guardiano
disponente
trustee
Rag. Giuseppe Lepore
trust
(entificato)
beneficiari
10
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Imposizione diretta durante la vita del trust:
riassumendo
prima delle novità apportate dalla finanzia 2007, l’Amministrazione
Finanziaria italiana prevedeva di fatto tre moduli impositivi da
applicare alternativamente:
(i) la soggettività passiva del trust (entificato); il c.d. trust opaco;
(ii) la trasparenza fiscale del trust, nei termini sopra delineati, in
presenza di un diritto pieno e incondizionato dei beneficiari a ricevere
il reddito nella sua originaria e specifica conformazione; il c.d. trust
trasparente;
(iii) il disconoscimento degli effetti fiscali del trust quando disponente
o guardiano si fossero riservati poteri tali da snaturare l’istituto;
Rag. Giuseppe Lepore
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Imposizione diretta durante la vita del trust:
situazione dopo la riforma
(attuata con la Finanziaria 2007)
L’impostazione vista prima viene confermata dalla riforma, che
peraltro, come anticipavo, presenta delle aree problematiche solo in
parte risolte nell’ambito della prassi amministrativa
Procediamo con ordine distinguendo le due ipotesi:
trust opachi
(soggetti passivi d’imposta)
Rag. Giuseppe Lepore
trust trasparenti
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
Trust soggetti passivi d’imposta
Il trust è stato ufficialmente inserito fra i soggetti passivi di imposta di
cui al novellato art. 73 del t.u.i.r.
È da notare, però, che la legge non colloca i trust fra gli “altri enti” di
cui al secondo comma dell’art. 73, come si era fatto in via
interpretativa prima della recente novella
Rag. Giuseppe Lepore
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Trust soggetti passivi d’imposta
… ma li aggiunge:
- agli “enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e che
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali” (di cui
all’art. 73.1.b del t.u.i.r.), e quindi fra gli enti commerciali;
- oppure li aggiunge agli “enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel
territorio dello Stato e che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciali” (di cui all’art. 73.1.c del t.u.i.r.), e quindi fra gli enti
non commerciali;
- oppure ancora li aggiunge alle “società ed enti di ogni tipo, con o senza
personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato” (di cui all’art. 73.1.d
del t.u.i.r.), e quindi tra i soggetti non residenti.
Rag. Giuseppe Lepore
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Trust soggetti passivi d’imposta
La modifica penso che debba essere giudicata favorevolmente perché
supera la necessità di verificare la presenza dei requisiti richiesti dal
secondo comma dell’articolo 73 e cioè:
- la non appartenenza ad altri soggetti passivi;
- e la circostanza che il presupposto dell'imposta si verifichi in
modo unitario e autonomo.
Rag. Giuseppe Lepore
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust residenti
… ne consegue che:
In caso di trust residente questo sarà soggetto ad imposizione sul
reddito ovunque prodotto nel mondo, secondo il noto principio del
world wide taxation.
Circa le modalità di calcolo di tale reddito occorrerà distinguere a
seconda che il trust eserciti o meno attività commerciale.
Rag. Giuseppe Lepore
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust residenti
A] se il trust residente non esercita attività commerciale, come
generalmente accade, sarà tassato quale ente non commerciale e
quindi secondo le regole di cui all’art. 143 e seguenti del t.u.i.r. (con i
redditi calcolati secondo le varie categorie) e, soprattutto, con
l’applicazione dei vari regimi sostitutivi
regola particolare per i
DIVIDENDI
Rag. Giuseppe Lepore
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust residenti
Come noto la legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (v.
art. 3, comma 1, lett. a) della L. 7 aprile 2003, n. 80) ha previsto il
“trasferimento” degli enti non commerciali tra i soggetti passivi
dell’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche)
Tuttavia finché tale inclusione non verrà attuata, l’art. 4, comma 1, lett.
q) del D.LGS. 12 dicembre 2003, n. 344 ha previsto che gli utili
percepiti dagli enti non commerciali sono imponibili nel limite del 5%
del loro ammontare. Quindi ne deriva una tassazione particolarmente
vantaggiosa se rapportata a quella delle persone fisiche
Infatti si avrà una tassazione complessiva pari al 1,375% (il 27,5% del
5%)
Rag. Giuseppe Lepore
18
LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust residenti
B] se il trust residente esercita attività commerciale, (si badi bene che
è cosa diversa dal fatto che il trustee sia un soggetto professionale),
sarà tassato secondo le regole del reddito di impresa e perderà i regimi
sostitutivi
Rag. Giuseppe Lepore
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Trust soggetti passivi d’imposta – Trust non residenti
In caso di trust non residente lo stesso sarà tassato solamente per i
redditi prodotti nel territorio dello Stato (artt. 151 e 23 t.u.i.r.).
Rag. Giuseppe Lepore
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
…. ritornando allo schema di partenza:
guardiano
disponente
trustee
trust
(entificato)
beneficiari
Abbiamo quindi analizzato l’ipotesi in cui soggetto passivo d’imposta
sia il trust (entificato)
Rag. Giuseppe Lepore
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
Trust trasparenti
Quello che abbiamo appena analizzato però non è l’unico modulo
impositivo applicabile ai trust, giacché il secondo comma dell’art. 73
disciplina, al terzo periodo, l’ipotesi dei trust trasparenti
Prevede, infatti, l’articolo richiamato che “Nei casi in cui i beneficiari del trust
siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari”
Viene poi specificato che l’imputazione avviene “in proporzione alla quota
di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti
successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”
Rag. Giuseppe Lepore
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Trust trasparenti
Il quadro normativo si completa con il primo comma dell’art. 44 che
alla lettera g-sexies, mediante una riqualificazione forzosa, fa rientrare
fra i redditi di capitale anche “i redditi imputati al beneficiario del trust ai sensi
dell’articolo 73, comma 2, anche se non residente”
Rag. Giuseppe Lepore
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
…. ritornando allo schema di partenza:
guardiano
disponente
trustee
trust
(entificato)
beneficiari
Siamo quindi nell’ipotesi in cui soggetto passivo d’imposta siano i
beneficiari
Rag. Giuseppe Lepore
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Trust trasparenti
… tornando ai trust trasparenti
il punto nodale della norma riguarda cosa debba intendersi per
“beneficiari individuati”
nozione di
BENEFICIARIO INDIVIDUATO
Rag. Giuseppe Lepore
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari individuati
Subito dopo l’approvazione della legge, anche presso il Ministero si
erano diffuse delle interpretazione strampalate
Con la circolare 48/E, conforme sul punto alla migliore dottrina, si è
finalmente chiarita la necessità che il “beneficiario non solo sia puntualmente
individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di
quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”
Rag. Giuseppe Lepore
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari individuati
La stessa circolare ha poi chiarito che “L'art. 73 dispone che i redditi siano
imputati " in ogni caso " ai beneficiari, cioè indipendentemente dall'effettiva percezione,
secondo un criterio di competenza. Tale precisazione si è resa necessaria per coordinare la
tassazione per trasparenza del trust con la natura del reddito attribuito al beneficiario, che
è considerato reddito di capitale”
Rag. Giuseppe Lepore
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari individuati
Riportando questo ragionamento al diritto dei trust i beneficiari
individuati sono solo quelli che hanno un diritto “vested” e quindi i
beneficiari che abbiano un diritto già certo a ricevere quel reddito
Se vi sono invece delle contingency il beneficiario ha solo una mera
aspettativa che non mi pare sufficiente per delineare la presenza di un
indice di capacità contributiva tale da rispettare il precetto
costituzionale
Rag. Giuseppe Lepore
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LA FISCALITÀ DEI TRUST INTERNI: LE IMPOSTE DIRETTE
(segue) Trust trasparenti: la nozione di beneficiari individuati
Questo concetto è stato chiaramente affermato dal Ministero nella
recente Risoluzione n. 425/E del 5 novembre 2008, nella quale si legge
che: “la riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari – quale presupposto per la
tassazione per trasparenza – esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al trustee in
ordine sia alla individuazione dei beneficiari, sia alla eventuale imputazione del reddito ai
beneficiari stessi. (…) Al contrario, se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che
misura o a chi attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità fa venir meno
l’automatismo che è il presupposto della imputazione per trasparenza, indipendentemente
dalla effettiva percezione, in capo al beneficiario”
Rag. Giuseppe Lepore
29
• DALLA TEORIA ALLA PRATICA
• Il percorso dell’operatore dovrà quindi essere il
seguente:
• 1) determinazione del reddito del trust
• 2) indicazione da parte del trustee
a) della parte di reddito attribuita al trust
(trust opaco)
b) della parte di reddito imputata ai beneficiari
(trust trasparente)
• Esaminiamo caratteristiche
• Trust opaco
• Trust trasparente
• Trust trasparente
• 1) il trust residente imputa per trasparenza i redditi
• A) ai beneficiari residenti
• B) ai beneficiari non residenti
• (tale reddito viene tassato in Italia in quanto
prodotto in Italia ( ai sensi dell’art. 23 c.1 lett b) è un
reddito da capitale corrisposto da soggetto
residente
• 2) il trust non residente
• È soggetto passivo Ires per i soli redditi prodotti in
Italia, imputa per trasparenza detti redditi
• Ai soli beneficiari residenti
• DEROGA
• I REDDITI DEVONO ESSERE IMPUTATI AI
•
•
BENEFICIARI ANCORCHE’ ESSI SIANO STATI
PERCEPITI
MA I REDDITI DI CAPITALE HANNO SEMPRE
UTILIZZATO IL PRINCIPIO DI CASSA
MA PER I TRUST VALE PRINCIPIO DI
COMPETENZA
• BENEFICIARI INDIVIDUATI: CHI SONO
• Per la Circolare 48/E è
• IL SOGGETTO CHE ESPRIME RISPETTO A
QUEL REDDITO UNA CAPACITA’
CONTRIBUTIVA ATTUALE
• E’ importante quindi che il beneficiario risulti non
solo
• A) individuato ma anche
• B) titolare del diritto di pretendere dal trustee
l’assegnazione di quel reddito
• Da ciò discende che non si ha trasparenza
• 1) trust di accumulo
• 2) trust discrezionali
• Trust opaco
• 1) residente: tassato per i redditi ovunque prodotti
secondo principio world wide income
• 2) non residente: tassato solo in base ai redditi
prodotti in Italia
IL BILANCIO IL RENDICONTO E LA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
OBIETTIVI DIVERSI
DESTINATARI DIVERSI
METODOLOGIE DIVERSE
ELEMENTI DIVERSI
Frontespizio
•
•
•
•
•
•
Nel caso di soggetto qualificato come Trust (art. 73, comma
1, del TUIR), nella presente casella va indicato uno dei
seguenti codici:
1 - per il Trust opaco;
2 - per il Trust trasparente;
3 - per il Trust misto.
Ciò permetterà al Ministero di conoscere, anche se non ha
mai visto l’atto istitutivo il percorso dei redditi, dalla loro fonte
di origine all’estuario.
Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla
tabella B.
Firma della dichiarazione
• Il trustee deve ricordarsi che deve apporre tre firme
• 1° firma per ricevuta del conferimento dell’incarico
•
•
al professionista abilitato che rilascerà attestazione
dell’impegno a trasmettere
2° firma sulla dichiarazione cartacea
3° firma di aver ricevuto la ricevuta dell’avvenuta
trasmissione telematica
Un caso pratico di
compilazione
• Atto di trust che preveda
•
•
•
•
a) che i redditi vadano tutti a un beneficiario
b) che i redditi derivino da:
1) locazione di immobile a euro 10.000 annue
Avente r.c. euro 1.432,00
Spese sostenute per
immobile
• Manutenzioni ordinarie 2.500
• Manutenzioni straordinarie 1.200
• Ici 750,00
Determinazione del reddito del
trust
Che soggetto è?
Ente non commerciale residente
il reddito complessivo è determinato sulla base della
somma dei redditi appartenenti alle varie categorie
reddituali: redditi fondiari, di capitale, redditi di
impresa e redditi diversi ( vedi Circ 13/3/2006 n° 10
paragrafo 14.2).
Redditi da locazione
• si applica art.144 comma 1
• che dispone l’applicazione dell’art.90 comma 1
ultimo periodo
Art. 90 comma 1 Tuir
concorre alla formazione del reddito imponibile
il maggior valore tra la rendita catastale (rivalutata del
5%) e il canone di locazione ridotto delle sole spese
sostenute per la realizzazione degli interventi di cui
all’art. 3 comma 1 lett a) del D.P.R. 6/6/2001 n° 380
Art. 3 comma 1 lett a) del D.P.R.
6/6/2001 n° 380
• SI riferisce alle manutenzioni ordinarie.
• A condizione che:
• a) siano effettivamente rimaste a carico dell’ente
non commerciale
• b) fino ad un massimo del 15% del canone
medesimo
• Nel nostro caso poichè le spese di manutenzione
ordinaria euro 2.500,00 eccedono il 15% del valore
del canone di locazione esso verrà diminuito di euro
1.500,00 determinando un valore di 8.500,00
superiore al valore della rendita rivalutata del 5%
• Il trust compilerà il modello Unico 760 enti non
commerciali e compilerà il quadro B per il reddito da
fabbricati che darà luogo all’abbattimento del 15 per
cento, determinando un reddito netto imputabile al
beneficiario di euro 8.500 che andrà evidenziato nel
quadro di nuova istituzione PN.
Tizio
Socio di maggioranza s.p.a.
Moglie
Figlio 1
Figlia
Figlia
Interessato all’ attività
di impresa
Non interessata all’attività
di impresa
Minorenne naturale
non riconosciuta
PATRIMONIO
Società
Beni Immobili
Denaro e Titoli
Obiettivi di Tizio
• Mantenere la proprietà della società all’interno della
famiglia legittima e assicurarne la continuazione e lo
sviluppo futuro.
• Designare Figlio 1 come suo successore alla guida della
società.
• Rispettare solo i diritti degli eredi legittimi escludendo la
figlia naturale non riconosciuta.
Soluzione tradizionale
• TIZIO DISPONE PER TESTAMENTO RISPETTANDO LE QUOTE DI
LEGITTIMA ATTRIBUENDO:
• Al Figlio le quote della Società.
• Alla Figlia e alla Moglie i beni immobili.
• ASPETTI CRITICI
• Figlia naturale raggiunta la maggior età ottiene in sede giudiziale dopo la
morte di Tizio il riconoscimento della paternità.
• Disposizioni testamentarie suscettibili di riduzione con conseguente
comunione ereditaria su tutti i beni, ivi compresa la società.
Soluzioni alternative
• Trust
• Modalità di realizzo:
• Disponente:Tizio.
• Fondo in trust: azioni spa , nuda proprietà beni immobili (usufrutto / diritto
abitazione a Tizio e Moglie; usufrutto a Figlia), denaro e titoli
• Trustee: soggetto terzo con poteri discrezionali.
• Guardiano: Tizio > potere nomina amministratore spa (Figlio) e nomina
nuovi trustees.
• Beneficiari: attuali e potenziali del reddito del fondo in trust / beneficiari
finali dei beni del fondo in trust.
• Durata: il compimento del decimo anno dalla morte di Tizio.
Vantaggi:
Preserva patrimonio nel tempo
evitandone il frazionamento.
Tizio può verificare a priori la bontà
della propria scelta ed eventualmente
modificarla.
Assicura la continuità aziendale nel
passaggio generazionale rendendo
possibile un equilibrio tra azionariato e
management e prevenendo eventuale
disaccordo su strategie e decisioni.
Consente flessibilità e variabilità delle
posizioni beneficiarie.
Trust: aspetti fiscali
•IMPOSTE INDIRETTE (DONAZIONE, IPOTECARIE E CATASTALI)
La istituzione del Trust con il trasferimento al Trustee di azioni e nuda proprietà di immobili è soggetta
a imposta di donazione:
•
Se i beneficiari del Trust sono individuati (trust trasparente): si applica l’aliquota propria del
beneficiario in rapporto al grado di parentela con il disponente pari al 4% con franchigia di 1 MLN di
Euro per ciascuno dei legittimari ,moglie e figli;
•
Se i beneficiari non sono individuati (Trust opaco) - ad esempio l’individuazione è rimessa
successivamente al trustee - si applica l’aliquota dell’8%.
In entrambi i casi:
•
Per gli immobili conferiti in Trust, sono dovute l’imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%).
•
Il successivo trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari finali non sconta imposta di
donazione (già assolta al momento della istituzione del trust).
Trust: aspetti fiscali
•IMPOSTE DIRETTE
•Nel
nostro Caso il trust non ha redditi derivanti da partecipazione e da immobili in quanto nudo
proprietario.
•Sugli altri redditi, in generale
•
Trust trasparente (beneficiari individuati): i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso
ai beneficiari in proporzione alla quota di beneficio attribuita o, in mancanza individuazione, in
parti uguali e costituiscono per i beneficiari medesimi redditi di capitale tassati con le aliquote
personali.
•
Trust opaco (beneficiari non individuati): il trust è soggetto ad IRES con aliquota del 27,50% (e
IRAP 3,9%) per i redditi conseguiti. La successiva distribuzione degli utili conseguiti dal trust è
soggetta alla disciplina dei dividendi. Se i percettori sono pf non imprenditori si ha la tassazione
sostitutiva del 12,50% (non qualificate) o concorso al reddito complessivo per il 49%
dell’ammontare percepito (qualificate).
I Trust nell’ambito societario
Trust e Holding: sistemi a confronto ed
efficienza fiscale
Trust / Holding a capo di
Gruppi societari
• Simulazione carico fiscale complessivo su
• Distribuzione di dividendi
• Plusvalenze da capital-gain
Holding
S
S
S
Trust
B
B
B
Trust
Soc.1
Soc.2
Holding
Soc.3
Soc.1
Soc.2
Soc.3
Presupposti
Trust residente
Holding residente
Trust
ente non commerciale
Aliquota Irpef: 43%
 Requisiti PEX
Soci persone fisiche
Beneficiari persone fisiche
Modalità di
commerciali
tassazione
degli
enti
Previsto passaggio degli Enti non Commerciali
dal regime Ires al regime Ire
(riforma del sistema fiscale statale, art.3, comma 1, lett.a), legge
7.4.2003 n.80)
non
Modalità di
commerciali
tassazione
degli
enti
non
Regime transitorio:
Imponibilità dei dividendi limitata al 5% del loro ammontare
(D.Lgs. 12 Dicembre 2003, n.344, art.4, coma 1, lett.q)
Dividendi
Holding – Soci qualificati
Dividendi distribuiti da controllate
1.000.000
Imponibile Holding (1.000.000 x 5%)
50.000
Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%)
13.750
Dividendo distribuito da Holding
(1.000.000 – 13.750)
986.250
Imponibile Irpef Soci (986.250 x 49,72%)
490.363
Imposta Irpef Soci (490.363 x 43%)
210.856
Totale imposte Holding + Soci
224.606
Dividendi
Holding – Soci non qualificati
Dividendi distribuiti da controllate
1.000.000
Imponibile Holding (1.000.000 x 5%)
50.000
Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%)
13.750
Dividendo distribuito da Holding
(1.000.000 – 13.750)
986.250
Imponibile Irpef Soci
986.250
Imposta Sostitutiva Soci (986.250 x 12,5%)
123.281
Totale imposte Holding + Soci
137.031
Dividendi
Trust opaco
Dividendi distribuiti da controllate
1.000.000
Imponibile Trust (1.000.000 x 5%)
50.000
Imposta Ires Trust (50.000 x 27,5%)
13.750
Erogazione ai Beneficiari
(1.000.000 – 13.750)
986.250
Imponibile Irpef Beneficiari
0
Imposta Beneficiari
0
Totale imposte Trust + Beneficiari
13.750
Dividendi
Trust trasparente
Dividendi distribuiti da controllate
1.000.000
Imponibile Trust (1.000.000 x 5%)
50.000
Imposta Ires Trust
Erogazione ai Beneficiari
0
1.000.000
Imponibile Irpef Beneficiari
50.000
Imposta Beneficiari (50.000 x 43%)
21.500
Totale imposte Trust + Beneficiari
21.500
Dividendi
Carico fiscale complessivo - raffronto
Holding – Soci qualificati
224.606
Holding – Soci non qualificati
137.031
Trust trasparente
21.500
Trust opaco
13.750
Plusvalenze da capital-gain
Holding – Soci qualificati
Plusvalenza da cessione partecipazioni
1.000.000
Imponibile Holding (1.000.000 x 5%)
50.000
Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%)
13.750
Dividendo distribuito da Holding
(1.000.000 – 13.750)
986.250
Imponibile Irpef Soci (986.250 x 49,72%)
490.363
Imposta Irpef Soci (490.363 x 43%)
210.856
Totale imposte Holding + Soci
224.606
Plusvalenze da capital-gain
Holding – Soci non qualificati
Plusvalenza da cessione partecipazioni
1.000.000
Imponibile Holding (1.000.000 x 5%)
50.000
Imposta Ires Holding (50.000 x 27,5%)
13.750
Dividendo distribuito da Holding
(1.000.000 – 13.750)
986.250
Imponibile Irpef Soci
986.250
Imposta Sostitutiva Soci (986.250 x 12,5%)
123.281
Totale imposte Holding + Soci
137.031
Plusvalenze da capital-gain
Trust opaco
Qualificata
Plusvalenza da cessione partecipazioni
Imponibile Ires Trust (1.000.000 x 49,72%)
Non qualificata
1.000.000
497.200
Imponibile Imposta Sostitutiva Trust
Imposta Ires Trust (497.200 x 27,5%)
1.000,000
136.730
Imposta Sostitutiva Trust (1.000.000 x 12,5%)
Erogazione ai Beneficiari
1.000.000
125.000
863.270
875.000
Imponibile Irpef Beneficiari
0
0
Imposta Beneficiari
0
0
136.730
125.000
Totale imposte Trust + Beneficiari
Plusvalenze da capital-gain
Trust trasparente
Qualificata
Plusvalenza da cessione partecipazioni
Imponibile Ires Trust (1.000.000 x 49,72%)
Non qualificata
1.000.000
497.200
Imponibile Imposta Sostitutiva Trust
Imposta Ires Trust
1.000,000
0
Imposta Sostitutiva Trust (1.000.000 x 12,5%)
Erogazione ai Beneficiari
1.000.000
125.000
1.000.000
875.000
Imponibile Irpef Beneficiari
497.200
0
Imposta Beneficiari (497.200 x 43%)
213.796
0
Totale imposte Trust + Beneficiari
213.796
125.000
Plusvalenze da capital-gain
Carico fiscale complessivo - raffronto
Qualificata
Non qualificata
Holding
224.606
137.031
Trust trasparente
213.796
125.000
Trust opaco
136.730
125.000
Dividendi e Plusvalenze da capital-gain
Riepilogo situazioni di massima efficienza
Reddito
Situazione
Imposta tot.
%
Dividendi - qualificati
Trust opaco
13.750
1,37
Dividendi – non qualificati
Trust opaco
13.750
1,37
Plusvalenze – qualificate
Trust opaco
136.730
13,67
Plusvalenze – non qualificate
Trust opaco/trasparente
125.000
12,50
Perché un Trust
•
Il Trust non determina una riduzione di imposte
•
Il Trust è colpito dalla revocatorie fallimentari e ordinarie
•
Il Trust è colpito dall’azione di riduzione in caso di lesione di legittima
•
Il Trust è annullabile se fatto in frode ai creditori
•
Il Trust dovrebbe essere irrevocabile e quindi comportare scelte irreversibili
•
Il Trust va usato quando tutti gli altri strumenti presenti nel nostro ordinamento non
possono soddisfare egualmente le stesse esigenze
•
Ma allora perché fare un Trust?
•
Negli esempi che vedremo si capirà le potenzialità dell’Istituto nel garantire interessi
meritevoli di tutela che il nostro ordinamento non riesce a soddisfare con pari
garanzie e soddisfazione
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