Consiglio europeo - Dipartimento di Scienze sociali e politiche
by user
Comments
Transcript
Consiglio europeo - Dipartimento di Scienze sociali e politiche
l’Unione Europea (Gozi e altro) • Tappe ed evoluzione istituzionale • Che cos’è l’Unione Europea • Le Istituzioni dell’Unione Europea: Il Triangolo istituzionale • L’europeizzazione della politica nazionale 1 Le tappe dell’integrazione europea • Comunità europea carbone e acciaio (Ceca) 1952 • Comunità economica europea 1957 • Atto unico europeo 1987 • Unione europea 1992 • Unione economica monetaria 1998 2 Integrazione positiva ed integrazione negativa • Integrazione negativa: si riferisce all’abolizione di barriere doganali, restrizioni quantitative e altri ostacoli al commercio e alla libera concorrenza • Integrazione positiva: ricostruzione di un assetto regolativo a livello europeo (politiche di sicurezza del lavoro, Welfare, controllo dell’inquinamento etc.) 3 Spiegazioni dello sviluppo europeo • Teorie funzionaliste e neo-funzionaliste • Prospettiva intergovernativa • Neoistituzionalismo storico 4 Che cosa non è l’UE ? Allargamento 2007 Non è uno Stato in senso “classico” (Max Weber) • • • Non ha confini definiti Non ha un’amministrazione propria, né civile né militare non è un’autorità direttamente legittima secondo la concezione diffusa E’ comunque diversa dagli stati liberal democratici contemporanei: a) Non è ispirata al principio della separazione dei poteri: manca una distinzione tra legge e regolamento Bulgaria, Romania Allargamento 2004 Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Cipro, Malta Allargamento 1995 Austria, Finlandia, Svezia Allargamento mediterraneo Grecia (’81), Portogallo e Spagna (’86) Allargamento 1973 Danimarca, Irlanda, Regno Unito Fondatori (Ceca, 1952) Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda Principio di sussidiarietà Secondo i Trattati (art.5 cons): l’Ue ha diritto di intervenire solo quando le finalità di un’azione non possono essere adeguatamente conseguite dagli Stati membri e, per ragioni di scala e di effetti, possono essere meglio conseguite dalla Comunità 5 Che cosa non è l’UE ? Non è un’organizzazione internazionale in senso classico • a) Come un’organizzazione internazionale: deriva la propria autorità da un atto positivo degli Stati che ne sono membri (Trattati); b) nasce con una finalità specifica • Diversamente da un’organizzazione internazionale: a) ha istituzioni proprie; b) ha competenze esclusive, trasferite definitivamente dagli Stati c) ha risorse proprie, sebbene il trasferimento sia condizionato dalla volontarietà degli Stati membri d) viene generalmente considerata fonte giuridica superiore, sovraordinata a quelle nazionali; e) produce una legislazione che genera diritti soggettivi direttamente agibili dai cittadini degli Stati membri; f) le decisioni assunte a Bruxelles rappresentano un vincolo rilevante, e in un numero sempre maggiore di aree, alle scelte possibili per i governi di livello inferiore (nazionali degli Stati membri) 6 Che cosa è l’UE ? • • • Una Federazione di stati nazionali.. Un Federalismo “all’inverso”.. Uno Stato federale in fieri.. • Un sistema di governo pluralista e a rete.. L’Unione Europea è democratica ? • Il sistema comunitario ha rafforzato gli esecutivi a discapito del ruolo svolto dai parlamenti . Manca ancora un adeguato rafforzamento del ruolo del Parlamento Europeo •L’influenza dei cittadini è ancora debole, manca una vera e propria opinione pubblica e le procedure decisionali sono farraginose e complicate. 7 Le Istituzioni dell’Unione europea (2001) Consiglio dei ministri Consiglio europeo Parlamento europeo Fiducia Commissione Corte di giustizia Comitato economico e sociale Comitato delle regioni Banca europea investimenti Legittimazione diretta Banca centrale europea Corte dei conti 8 L’evoluzione delle competenze Roma (1957) AUE (1986) Maastricht (1992) Amsterdam (1997) Nizza (2001) Commission e europea Proposta di legislazione; Proposta di budget; Guardiano dei trattati; Potere di negoziare accordi commerciali internazionali Espansione del diritto di iniziativa legislativa a nuove aree correlate al completamento del Mercato Unico Europeo Incremento del potere nei campi dell’ Unione Economica e Monetaria e della Politica Estera; Estensione del diritto di iniziativa Rafforzamento del ruolo del Presidente; Estensione del diritto di iniziativa Rafforzamento del ruolo del Presidente; Stabilizzazione del numero di commissari a 1 per SM (fino ad Ue-27; poi riduzione del numero e rotazione) Consiglio dei Ministri Potere di adottare la legislazione; Nomina della Commissione; Approvazione del budget Incremento del ricorso al Voto a Maggioranza Qualificata nelle aree collegate al Mercato Unico Incremento del ricorso a VMQ; Diritto di proporre nuova legislazione nel III pilastro (con la Commissione) Estensione ulteriore del VMQ e della codecisione Estensione ulteriore del VMQ e della codecisione Ri-pesatura dei voti tra Stati membri grandi e piccoli Consiglio europeo Non menzionato Riconoscimento di uno status giuridico Attribuzione della responsabilità di definire le linee guida politiche dell’Unione Conferma del ruolo nella sfera dell’UEM Rafforzamento della posizione sulla PESC Sede a Bruxelles Parlamento europeo Diritto di essere consultato sulla legislazione; Diritto di sfiduciare la Commissione Estensione dell’autorità legislativa attraverso l’introduzione della procedura di cooperazione Diritto di emendare e adottare la legislazione in un numero limitato di aree (codecisione); Accrescimento del ruolo nella nomina della Commissione Estensione della codecisione; Diritto di approvare la nomina del Presidente della Commissione e dei Commissari Estensione della procedura di codecisione; Diritto di adire alla CEG parimenti a Consiglio e Commissione; Base legale al finanziamento europeo dei gruppi partitici Corte europea di giustizia Guardiana dei trattati e della legislazione comunitaria Creazione della Corte di prima istanza Potere di imporre sanzioni contro Stati membri inadempienti nel I pilastro Estensione della giurisdizione su materie del III pilastro Ulteriore ripartizione delle competenze con la Corte di Prima Istanza; Creazione di camere specializzate; Limitazione del numero di giudici a 1 per SM 9 Le istituzioni sono le stesse per i tre pilastri ma esercitano competenze diverse in base a procedure specifiche Competenze di policy La struttura a pilastri della UE Unione europea Pilastro I Pilastro II Pilastro III Comunità europea Politica estera e di sicurezza comune Giustizia e affari interni Mercato interno (inclusa concorrenza e commercio estero) Politiche correlate (ambientale, di coesione, sociale) Agricoltura Unione economica e monetaria Immigrazione, asilo, visti Metodo decisionale Metodo integrazione comunitaria sovranazionale (Il triangolo istituzionale) Azione comune per rafforzare la sicurezza dell’Unione Mantenimento della pace Promozione della cooperazione internazionale Criminalità transnazionale Cooperazione in materia penale (legislativa e sostanziale tra amministrazioni nazionali) Metodo cooperazione intergovernativa. La Metodo cooperazione commissione condivide il intergovernativa. La potere di iniziativa con commissione condivide il gli Stati membri. Il potere di iniziativa con gli Parlamento è solo Stati membri. Il informato.Il C.d.M Parlamento è solo decide quasi sempre informato..Il C.d.M all’unanimità 10 decide quasi sempre all’unanimità Un sistema di competenze condivise La forma giuridica delle decisioni oggetto di negoziato: • regolamento, che è direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri e viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; Tipi di procedura poteri dell’Europarlamento: modalità di voto in Consiglio: • assenso: l’EP dà il proprio assenso con un solo voto a maggioranza assoluta dei propri membri • maggioranza semplice (per le decisioni di procedura), alcuni accordi internazionali, trattati per allargamento, accordi quadro per i fondi strutturali • maggioranza qualificata (un sistema • consultazione: la proposta della Commissione è approvata di voti ponderati in dal Consiglio ma l’EP ha diritto ad esprimere un’Opinione • direttiva, che stabilisce un funzione della (non vincolante per l’approvazione della norma) che può obiettivo per tutti gli Stati membri, popolazione degli Stati essere formalizzata in una Risoluzione; da raggiungere secondo modalità membri, per numerose che ciascuno Stato membro deve agricoltura, alcune materie GAI che ricadono nel I pilastro decisioni nei settori definire; anch’essa è pubblicata collegati al mercato • cooperazione: la Commissione invia la propria proposta al nella Gazzetta ufficiale; interno e in quelli Consiglio e all’EP per una prima lettura. L’EP può proporre economico e • decisione, applicabile al suo emendamenti che possono o meno entrare nel testo. Alla commerciale) ovvero destinatario (Stato membro o seconda lettura, l’EP può emendare il nuovo testo o rigettarlo persona fisica o giuridica); essa a maggioranza assoluta. Il Consiglio può adottare comunque • unanimità (per i viene notificata alla Rappresentanza il testo rigettato dall’EP con voto a maggioranza assoluta. In settori della politica estera, della difesa, permanente degli Stati membri assenza, una procedura di conciliazione genera un nuovo della cooperazione interessati o agli altri destinatari e testo che va approvato a maggioranza qualificata in giudiziaria e di polizia e può essere inoltre pubblicata, per Consiglio e a maggioranza in EP. della fiscalità). informazione, sulla Gazzetta alcuni aspetti dell’UEM ufficiale. • co-decisione, v. infra. da Amsterdam, alla maggior parte dei temi a meno che i trattati non prevedano diversamente. 11 La Commissione • • • • • • • Vigila sull’applicazione del trattato (può portare in giudizio di fronte alla Corte Europea di Giustizia gli stati membri inadempienti) Controlla l’implementazione della normativa comune Formula raccomandazioni e pareri Partecipa alla formazione delle decisioni del Parlamento e del Consiglio ed in particolare propone nuova legislazione e promuove nuove issue da mettere in agenda Gestisce il budget comune (Fondi CAP e strutturali) Esercita le competenze che le sono affidate dal Consiglio Condivide con il Consiglio dei Ministri la funzione esecutiva (Dualismo esecutivo tra Commissione e Consiglio) 12 La Commissione 25 commissari per i 25 Stati membri, in carica per 5 anni. COLLEGIO DEI COMMISSARI Commissario Commissario President e Gabinetto Gabinetto Gabinetto Personale: ~ 20.000 Forte dipendenza da expertise esterno Istruiscono i testi della proposta legislativa; una volta redatti, quelli non controversi vengono inviati al Consiglio Segretariato generale DG DG DG Comitati interni Comitati esterni Coordinamento orizzontale tra DG quando una issue coinvolge diverse competenze di esperti scelti sia da Commissione che da Consiglio di audizione di gruppi di interesse e ass.ni professionali scelti dalla Commissione DG Programmazione dell’attività della Commissione e suo coordinamento; Relazioni con il COREPER e i gruppi di lavoro DG Comitati “misti” CommissioneCons di gestione, per policy distributive regolativi, per policy regolative consultivi, sulla costruzione delle norme Il Presidente della Commissione ha il potere di partecipare alla scelta dei Commissari proposti dai governi e ha il controllo e la direzione della Commissione e può decidere anche l’allocazione dei portafogli dei commissari. Il presidente ed i commissari sono designati di comune accordo fra tutti gli Stati (Consiglio Europeo). Sono sottoposti ad un voto di approvazione collettiva da parte del Parlamento dopo una serie di audizioni pubbliche presso il Parlamento. Una volta “approvati” vengono formalmente nominati dagli Stati a maggioranza qualificata. I Commissari rappresentano e sono responsabili in modo collegiale. Al suo interno la Commissione può ricorrere al voto per maggioranza semplice. 13 Il Consiglio Europeo • • • Istituzione intergovernativa, composta dai Capi di Stato e di governo e dal Presidente della Commissione, al vertice della struttura di governo della Comunità. Riconosciuta ma non prevista dai trattati originari, è attiva formalmente dal 1974 E’ guida politica dell’Unione, definisce gli orientamenti politici generali . Ha potere di agenda-setting e decisione strategica condiviso con la Commissione E il massimo livello di risoluzione dei conflitti quando la costruzione del consenso a livello “tecnico” fallisce (per esempio in caso di grave contrasto all’interno del Consiglio dei Ministri). 14 Il Consiglio Europeo PRESIDENZA del CONSIGLIO EUROPEO Segretariato generale della Presidenza del Consiglio Europeo CONSIGLIO EUROPEO CONSIGLIO dei MINISTRI Agric oltur a COREPER I COREPER II ecofin Affari generali Semestrale, a rotazione tra i vertici degli esecutivi nazionali per ordine alfabetico del paese Presiede ai lavori del Consiglio UE a tutti i livelli (il Paese che ha la presidenza di turno presiede anche il Consiglio dei Ministri) Supporto permanente alla Presidenza: - drafting del programma semestrale - assistenza legislativa a tutti i livelli del Consiglio (rappresenta il Consiglio davanti alla Corte Europea di Giustizia; assicura che i testi adottati siano compatibili; fornisce consulenza a tutti i livelli) Accompagna sempre il Presidente, tranne in particolari negoziati bilaterali Gruppi di lavoro 15 Il Consiglio dei Ministri • • • E’ il principale centro decisionale del sistema di governo comunitario. E’ il principale organo legislativo dell’Unione, formato dai ministri nazionali. Non è un’istituzione unitaria: un consiglio diverso a seconda del settore di policy I principali Consigli sono: il CAG, l’ECOFIN, il CSA. Il CAG (il Consiglio Affari Generali), composto dai ministri degli affari esteri, svolge un ruolo di primus inter pares 16 Il Consiglio dei Ministri PRESIDENZA del CONSIGLIO EUROPEO Segretariato generale della Presidenza del Consiglio Europeo Da Nizza: MQ dei voti + 62% pop Ue + ½ Stati Membri CONSIGLIO EUROPEO CONSIGLIO dei MINISTRI ecofin Affari generali COREPER I Agricol tura COREPER II Gruppi di lavoro Organismo legislativo a funzionamento settoriale, per policy, costituito dai ministri nazionali competenti, presieduti da un chairman della Presidenza del Consiglio europeo e alla presenza di un rappresentante della Commissione Adotta ‘automaticamente’ gli “A points” (qualunque) del COREPER e discute i “B points” delle materie per le quali abbia competenza Costituiti dagli ambasciatori sr. a Bruxelles (COREPER II, gestisce le issue di PESC, GIA e ECOFIN - “alta policy”) e dagli ambasciatori in carica (COREPER I, gestisce tutte le issue rimanenti): assegna i testi ai diversi Consigli, verifica i punti I e II e passa al consiglio quelli non controversi (“punti A”, circa il 15% della normativa) per l’approvazione diretta, e quelli controversi (“punti B”) per la discussione del Consiglio; supporta il processo decisionale 17 Processo opaco, poco trasparente Accountability? Gruppi misti (circa 250) di esperti nazionali; verificano la praticabilità della normativa europea proposta dalla Commissione dalla prospettiva degli interessi interni confrontandosi con funzionari della Commissione e coordinati dal Segretariato generale; smistano le decisioni in “punti I” (non controversi circa il 70% della normativa comune) e “punti II” (controversi) La questione del sistema di voto ed il deficit democratico • • La votazione all’unanimità (implicita o esplicita) può paradossalmente assolvere una funzione legittimante: le politiche della Comunità, in assenza di una forte istituzione democratica europea sono da considerarsi legittime perché volute da tutti i governi rappresentati a Bruxelles L’introduzione e l’estensione del voto a maggioranza qualificata avrebbe pertanto aggravato il deficit democratico. 18 Il Parlamento Europeo • Assolve la funzione decisiva di rappresentanza dei popoli Europei nel sistema comunitario • Condivide in molte materie il potere legislativo con il Consiglio dei ministri, soprattutto attraverso la procedura della codecisione • E’ solo informato delle attività svolte dall’Unione in politica estera e in alcune materie legate alla giustizia e agli affari interni 19 Il Parlamento Europeo Presidente È privo di autonoma potestà legislativa, ma: UFFICIO DI PRESIDENZA 14 Vicepresid – 5 Questori CONFERENZA DEI PRESIDENTI Presidenti dei Gruppi responsabile di composizione e competenze delle commissioni Organizza i lavori e gestisce la programmazione legislativa – è competente sulle questioni interistituzionali Adotta le decisioni relative all’organizzazione delle risorse interne – Disciplina lo svolgimento delle sedute – Nomina il Segretario generale e organizza gli uffici del Segretariato Segretariato generale Personale: ~ 4.000 CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONE Presidenti Commissioni Elegge il proprio presidente - Elabora raccomandazioni per l’Ufficio di Presidenza – delega a specifiche attribuzioni CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI DELEGAZIONE Presidenti Del.ni interparlamentari permanenti Elegge il proprio presidente - Elabora raccomandazioni per l’Ufficio di Presidenza –delega a specifiche attribuzioni 20 Commissioni 7 eurogruppi + non iscritti 732 deputati ~ 400 lobby accreditate • co-decide il bilancio dell’Unione rispetto al Consiglio: - diritto di proporre modifiche alle spese obbligatorie; - diritto di emendare la spesa non obbligatoria; - diritto di respingere in toto la proposta di bilancio rispetto alla Commissione: - negozia il contenuto del programma annuale • propone iniziative legislative alla Commissione (agenda setter), attraverso propri rapporti, o votando a maggioranza una richiesta alla Commissione. • controlla e supervisiona l’“esecutivo” (Commissione) - nomina il presidente della Commissione designato dal Consiglio - approva i Commissari designati, al momento dell’insediamento - può sfiduciare l’insieme della Commissione costringendola alle dimissioni - esamina la relazione generale - esamina e commenta il bilancio consuntivo - le sue commissioni possono esercitare compiti di vigilanza - può istituire commissioni temporanee di inchiesta - può rivolgere interrogazioni alla Commissione • partecipa al processo legislativo: - una lettura nella procedura di parere conforme (senza possibilità di emendamento) - una lettura nella procedura di consultazione con potere di emendamento (pressione sulla Commissione) - due letture nella procedura di cooperazione con potere di emendamento (la seconda, se negativa, può essere ignorata solo per voto unanime del Consiglio) - tre letture nella procedura di codecisione con potere di emendamento (se a maggioranza assoluta la terza lettura rifiuta la proposta del Consiglio, questa decade; se la emenda, la proposta viene deferita ad una commissione di conciliazione paritetica CM-PE) 20 21 La nazionalizzazione della politica europea Livello di policy Livello di politics Da settori tipicamente internazionali a settori di policy caratteristici di sfera domestica: aiuti alle regioni, politica monetaria…. Sulla scena europea cresce il peso dei partiti, gruppi d interesse, semplici cittadini Regola di maggioranza più utilizzata e peso del Parlamento accresciuto Livello di polity Si incomincia a parlare di cittadinanza europea 22 L’europeizzazione della politica domestica Piena sostituzione (mercato agricolo, moneta) Livello di policy Affiancamento (telecomunicazioni, bilancio, welfare,…) Convitati europei in sede istituzionale Livello di politics Crescente attenzione verso i partiti europei Abbattimento delle frontiere Livello di polity Nuovi simboli (la bandiera…) La moneta unica 23