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Presentazione di PowerPoint
GLI APPALTI PUBBLICI ALLA LUCE
DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
I RAPPORTI CON LA NORMATIVA
REGIONALE
Roberto Travaglini
Associazione Industriali Vicenza
VICENZA - 12 GIUGNO 2006
1
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
SECONDO L’ART. 117 DELLE COSTITUZIONE
2° comma
competenza esclusiva dello Stato su alcune
materie:
- tutela della concorrenza (lett. e)
- giurisdizione e norme processuali (lett. l)
- ordinamento civile e penale (lett. l)
- giustizia amministrativa (lett. l)
- determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale (lett. m)
- tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali (lett. s)
2
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
SECONDO L’ART. 117 DELLE COSTITUZIONE
3° comma
competenza concorrente dello Stato e delle
Regioni
Lo Stato detta i principi fondamentali e le Regioni li attuano
Materie: - tutela e sicurezza del lavoro
- professioni
- protezione civile
- governo del territorio
- porti, aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di
navigazione
- produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia
3
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
SECONDO L’ART. 117 DELLE COSTITUZIONE
4° comma
delle Regioni
competenza esclusiva “residuale”
Riguarda tutte le materie non espressamente riservate
alla legislazione delle Stato, in quanto non elencate
 nel 2° comma (competenza statale esclusiva)
 nel 3° comma (competenza concorrente tra lo Stato e
le Regioni)
4
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE REGOLAMENTARI
SECONDO L’ART. 117 DELLE COSTITUZIONE
6° comma
la potestà regolamentare spetta allo
Stato nelle materie di legislazione esclusiva (quelle del 2°
comma) a meno che non la deleghi alle Regioni.
Sulle altre materie (quelle di legislazione concorrente tra
Stato e Regioni, di cui al 3° comma, e quelle di
legislazione esclusiva “residuale” delle Regioni, di cui al
4° comma) la potestà regolamentare spetta alle Regioni.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno
potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite.
5
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
IL TESTO ANTE PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO
“1. Le Regioni e le Province autonome […] esercitano la
potestà normativa nelle materie di propria competenza nel
rispetto delle disposizioni dettate dal presente codice
relativamente alle materie oggetto di competenza esclusiva
dello Stato ed in conformità ai principi ricavabili dal presente
codice relativamente alle materie oggetto di competenza
concorrente.
2. Le Regioni e le Province autonome […], nel rispetto
dell’art. 117, comma secondo, lett. e), non possono
prevedere una disciplina della qualificazione e selezione dei
concorrenti, nonché di svolgimento delle procedure di gara,
diversa da quella prevista nel presente codice”.
6
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO
IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO (355/2006)
“I contratti della p.a. e i pubblici lavori, servizi o forniture non
sono nominati dal nuovo art. 117 della Costituzione, ma ciò
non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa
residuale delle Regioni […].
Il loro inquadramento nel nuovo assetto costituzionale non è
agevole[…]: da un lato tale disciplina ha carattere trasversale
e rientra […] in altre materie elencate nel nuovo art. 117 ed
attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato o alla
legislazione concorrente Stato – Regioni; sotto altro profilo, si
deve distinguere tra i contratti stipulati da amministrazioni
statali e i contratti di interesse regionale”. (Conforme Corte cost., n.
303/2003)
… segue
7
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO (355/2006)
“Se è pacifico che il legislatore statale è titolare di
potestà legislativa esclusiva con riguardo ai pubblici
lavori, forniture e servizi ‘statali’, è da definire l’ambito
della competenza statale in relazione ad alcune materie
nominate dall’art. 117, comma 2, della Costituzione:
‘tutela della concorrenza’, ‘ordinamento civile’ e
‘giurisdizione e norme processuali; giustizia
amministrativa”.
8
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
LA TUTELA DELLA CONCORRENZA
“La nozione di tutela della concorrenza abbraccia nel
loro complesso i rapporti concorrenziali sul mercato […]
tuttavia […] una dilatazione massima di tale
competenza, che non presenta i caratteri di una materia
di estensione certa, ma quelli di una funzione
esercitabile sui più diversi oggetti, rischierebbe di
vanificare lo schema di riparto dell’art. 117 Cost., che
vede attribuite alla potestà legislativa residuale e
concorrente delle Regioni materie la cui disciplina incide
innegabilmente sullo sviluppo economico”. (Corte cost., n.
14/2004)
9
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
LA TUTELA DELLA CONCORRENZA
“Il criterio della proporzionalità e dell’adeguatezza appare […]
essenziale per definire l’ambito di operatività della
competenza legislativa statale attinente la tutela della
concorrenza. Trattandosi […] di una cosiddetta materiafunzione, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la
quale ha un’estensione [..] per così dire ‘trasversale’ (cfr. sent.
n.407 del 2002), poiché si intreccia inestricabilmente con una
pluralità di altri interessi – alcuni dei quali rientranti nella sfera
di competenza concorrente o residuale delle Regioni – […] è
evidente la necessità di basarsi sul criterio di proporzionalità –
adeguatezza […]” (Corte cost. n. 272/2004)
…segue
10
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO
IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
LA TUTELA DELLA CONCORRENZA
“L’estremo dettaglio nell’indicazione di questi criteri (ndr.: i
criteri di aggiudicazione dei servizi pubblici locali ex art. 113, comma 7, D. Lgs.
267/2000) […]
va al di là della pur doverosa tutela degli
aspetti concorrenziali inerenti alla gara […]. E’ evidente
quindi che […] la disposizione estremamente dettagliata
ed autoapplicativa di cui al citato art. 113, comma 7,
pone in essere una illegittima compressione
dell’autonomia regionale.” (Corte cost n. 272/2004)
11
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
LA TUTELA DELLA CONCORRENZA
“Le procedure di evidenza pubblica, anche alla luce delle
direttive della Comunità Europea […], hanno assunto un
rilievo fondamentale per la tutela della concorrenza tra i vari
operatori economici interessati alle commesse pubbliche.
Viene in rilievo, a questo proposito, la disposizione di cui
all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione […].
Qui ci si trova di fronte ad un caso di legislazione esclusiva e
‘trasversale’ dello Stato, che deve tener conto dei principi di
proporzionalità ed adeguatezza dei mezzi usati al fine che si
vuol raggiungere della tutela della concorrenza.” (Corte cost. n.
345/2004)
12
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO (355/2006)
“Quanto agli aspetti relativi alla qualificazione e
selezione dei concorrenti, alle procedure di gara, ai
criteri di aggiudicazione, al subappalto e alla vigilanza
sul mercato […] non vi è dubbio che la concorrenza
giochi un ruolo preponderante, ma è da verificare se
ciononostante sia possibile un intervento normativo
regionale”.
13
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO
IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO (355/2006)
Contratti sopra la soglia comunitaria
“la scelta del legislatore statale [..] offre alle Regioni un residuo margine
[…] che non può essere utilizzato per introdurre misure di attenuazione
della concorrenza […]. Tali considerazioni inducono a ritenere che non sia
possibile l’esercizio decentrato di potestà normative con riferimento ai
seguenti ambiti […] la qualificazione e selezione dei concorrenti, i criteri di
aggiudicazione, il subappalto e la vigilanza sul mercato […]. Al contrario,
per altri aspetti […] e in particolare per le procedure di gara, deve
riconoscersi la sussistenza di una competenza normativa delle Regioni
[…] alla stregua di quanto affermato dalla Corte Costituzionale secondo
cui la norma statale che imponesse una disciplina tanto dettagliata da
risultare non proporzionata rispetto all’obiettivo della tutela della
concorrenza costituirebbe una illegittima compressione dell’autonomia
regionale.”
14
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO (355/2006)
Contratti sotto la soglia comunitaria
“[…] compete allo Stato la fissazione di principi comuni, che assicurino
trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, senza che però
ricorra l’esigenza (di derivazione comunitaria) di estendere il grado di
uniformità alla disciplina di dettaglio.
Quale sia poi l’ambito di tali principi vincolanti per le Regioni è stato
chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, che proprio con riferimento
agli acquisti sotto soglia di beni e servizi, ha riconosciuto la legittimità
dell’applicabilità alle Regioni dei soli principi desumibili dalla normativa
nazionale di recepimento della disciplina comunitaria, là dove impongono
la gara, fissano l’ambito soggettivo ed oggettivo di tale obbligo, limitano il
ricorso alla trattativa privata e collegano alla violazione dell’obbligo
sanzioni civili e forme di responsabilità.”
15
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
L’ORDINAMENTO CIVILE
“I profili relativi alla stipulazione e all’esecuzione dei
contratti attengono alla materia contrattuale del diritto
civile e dell’autonomia privata, e dunque alla materia
‘ordinamento civile’, sempre oggetto di legislazione
esclusiva statale; tuttavia […] nell’ambito dell’esecuzione
dei contratti possono venire in rilievo profili di
organizzazione amministrativa e di contabilità, per i quali
lo Stato ha legislazione esclusiva solo per le
amministrazioni statali, ma non per le Regioni.”
16
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
LA GIURISDIZIONE E LE NORME PROCESSUALI
“La disciplina del contenzioso rientra invece nella
materia della ‘giurisdizione e norme processuali; … ;
giustizia amministrativa’ di cui alla lettera l)
dell’articolo 117, comma 2, della Costituzione
(impregiudicata la verifica di compatibilità della
delega).”
17
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE SECONDO
IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
LE MATERIE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE
“[…] rientrano invece senz’altro in materie di legislazione
concorrente Stato – Regioni […] i profili inerenti la
localizzazione delle opere pubbliche, la programmazione dei
lavori pubblici, l’approvazione dei progetti a fini urbanistici ed
espropriativi, attinenti alla materia del ‘governo del territorio’ o
quelli connessi con la ‘tutela e sicurezza del lavoro’ e la
‘valorizzazione dei beni culturali e ambientali’.
Inoltre per alcune tipologie di opere è anche prevista
espressamente la legislazione concorrente Stato-Regioni,
come ad esempio per ‘porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; … produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell’energia’.”
18
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
IL TESTO DEFINITIVO
“1.Le Regioni e le Province autonome [..] esercitano la potestà
normativa nelle materie oggetto del presente codice nel
rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e
dalle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva
dello Stato.
2. Relativamente alle materie oggetto di competenza
concorrente, le Regioni e le Province autonome [..] esercitano
la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali
contenuti nelle norme del presente codice, in particolare in
tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei
progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione
amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del
procedimento, sicurezza del lavoro.”
…segue
19
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
“3. Le Regioni, nel rispetto dell’art. 117, comma secondo, della
Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da
quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e
selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento,
esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di
aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul
mercato degli appalti affidato all’Autorità per la vigilanza […];
alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla
stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi
direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e
collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e
contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la
competenza dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla
tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i
contratti segretati o che esigono particolari misure di
sicurezza.”
20
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
LA “CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA”
“4. Nelle materie di competenza normativa regionale,
concorrente o esclusiva, le disposizioni del presente
codice si applicano alle Regioni nelle quali non sia
ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna
Regione.”
21
IL RIPARTO DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE
SECONDO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 4)
LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE
PROVINCE AUTONOME
“5. Le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria
legislazione secondo le disposizioni contenute negli
statuti e nelle relative norme di attuazione.”
22
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E
LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003
Art. 1 (Finalità)
“1. La Regione Veneto, nell’esercizio della competenza
legislativa di cui all’articolo 117, quarto comma della
Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario, detta la disciplina generale
delle procedure di programmazione, progettazione,
approvazione, affidamento, esecuzione e collaudazione dei
lavori pubblici di interesse regionale.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente
legge, si applicano le disposizioni di cui alla normativa
statale vigente in materia di lavori pubblici.”
23
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E
LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003
Art. 8 (Affidamento dei servizi relativi all’architettura e
all’ingegneria)
“1. I servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, anche
integrata, e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione
degli studi di fattibilità e del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori, di
importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria,
possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici
[…] con provvedimento motivato, a soggetti di propria
fiducia, qualificati a termini di legge, in relazione al progetto
da affidare.”
24
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E
LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003
Art. 9 (Forme di pubblicità e bandi tipo)
“1. Per l’affidamento dei servizi di cui all’articolo 8,
comportanti un compenso inferiore a 40.000 euro, non è
prevista alcuna forma di pubblicità salvo l’obbligo di
esposizione all’albo della stazione appaltante del
provvedimento di incarico e la successiva trasmissione
all’Osservatorio regionale degli appalti […] per la
pubblicazione su apposito sito Internet.
2. Con regolamento sono individuate misure semplificate di
pubblicità per i casi di affidamento di incarichi comportanti un
compenso compreso fra 40.000 euro e la soglia comunitaria.”
25
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E
LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
D.G.R. 2119/2005 “Prime linee guida per l’adempimento degli oneri di
pubblicità relativi all’affidamento di servizi di progettazione alla luce della L.
62/2005”
Interventi singoli (lavori di competenza e di interesse regionale)
Incarichi d’importo < 40.000 euro
L’onere della pubblicità è assolto con la pubblicazione dell’avvenuto
affidamento dell’incarico:
 nel sito Internet della Regione
 nell’albo della Stazione appaltante
Incarichi d’importo > 40.000 euro e < 211.000 euro
L’onere della pubblicità è assolto con la pubblicazione sia dell’avviso
dell’esigenza di acquisire la prestazione professionale, sia del
provvedimento di affidamento :
 nel sito Internet della Regione
 nell’albo della Stazione appaltante.
26
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA
LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
D.G.R. 2119/2005
Interventi multipli (lavori di competenza regionale)
L’onere della pubblicità è assolto mediante il ricorso all’Elenco dei
consulenti e dei prestatori di servizi ancorato all’Elenco annuale dei lavori
pubblici, tra i cui iscritti gli incarichi sono affidati a rotazione.
Le domande d’inserimento nell’elenco possono essere presentate in
qualsiasi momento e l’Elenco viene comunque aggiornato con cadenza
semestrale.
Interventi multipli (lavori di interesse regionale)
La Stazione appaltante può assolvere agli obblighi inerenti la pubblicità
istituendo un proprio elenco dei professionisti abilitati, da aggiornare
periodicamente e dal quale individuare volta per volta l’affidatario secondo
il criterio della rotazione degli incarichi.
In alternativa, la Stazione appaltante può avvalersi dell’Elenco regionale
dei consulenti e dei prestatori di servizi
27
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E
LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003
Art. 26 (Qualificazione delle imprese)
“1. Con regolamento è istituito il sistema regionale di
qualificazione dei soggetti che eseguono i lavori
pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2,
comma 2.”
28
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E
LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003
Art. 27 (Appalti e concessioni)
“1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente
legge sono affidati secondo una delle seguenti procedure di
scelta del contraente:
a) asta pubblica;
b) licitazione privata, anche semplificata;
c) trattativa privata;
d) appalto – concorso.
2. L’affidamento di lavori pubblici mediante appalto concorso
ha luogo senza necessità di acquisire pareri di organi statali.”
29
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E
LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003
Art. 28 (Forme di pubblicità)
“1. Per gli appalti di importo pari o superiore a 500.000
euro e inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi e i
bandi di gara sono pubblicati sul sito internet
appositamente individuato dalla Giunta regionale (D.G.R. n.
1173, del 17 maggio 2001: www.regione.veneto.it) e, per estratto, su
almeno due quotidiani regionali a maggiore diffusione.”
30
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E
LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003
Art. 31 (Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori)
“3. Per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici di interesse
regionale di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante
licitazione privata, il bando di gara può disporre un numero
minimo e un numero massimo di concorrenti da invitare,
comunque non inferiore a dieci e non superiore a trenta.
4. Per l’affidamento degli appalti di lavori pubblici di interesse
regionale mediante licitazione privata le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono i criteri per l’individuazione del
numero delle imprese da invitare, tenendo conto delle
caratteristiche dimensionali delle stesse, della tipologia delle
opere pubbliche da realizzare, nonché dell’ubicazione delle
imprese rispetto alla localizzazione delle opere.
31
5. Con regolamento sono definite le linee-guida […].”
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA
LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003
Art. 32 (Licitazione privata semplificata)
“1. Per l’affidamento di contratti di lavori pubblici di interesse
regionale di importo inferiore a 1.000.000 euro, le
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della
licitazione privata semplificata.
…. omissis ….
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento determina
le modalità di svolgimento delle procedure di affidamento […]
mediante licitazione privata semplificata, secondo i seguenti
principi:
a) formazione degli elenchi delle imprese da invitare […],
determinando anche l’incidenza percentuale dei concorrenti
aventi sede in ambito regionale;
…. omissis ….
32
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA
LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003
Art. 32 (Procedura negoziata)
“1. I contratti di appalto di lavori pubblici di interesse
regionale possono essere affidati a trattativa privata nei
seguenti casi:
a) per tutti gli interventi di importo inferiore a 300.000
euro.
In tal caso, qualora il valore dell’importo dei lavori
pubblici da affidare sia superiore a 150.000 euro si
procede all’affidamento previa gara informale tra
almeno tre soggetti;
…. omissis ….
33
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA
LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003
Art. 37 (Varianti in corso d’opera)
“1. Le varianti in corso d’opera sono ammesse, oltre che
nei casi previsti dalla legislazione statale, nei seguenti
casi:
a) modifiche conseguenti a variazioni della
programmazione regionale o programmazione di altra
amministrazione aggiudicatrice;
…. omissis ….
34
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E
LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
LE NORME PIU’ “DELICATE” DELLA L.R. 27/2003
Art. 38 (Subappalti)
“1. Fatte salve le disposizioni in materia di subappalto di cui
alla legge 19 marzo 1990, n. 55 […], la percentuale di lavori
della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella
misura del cinquanta per cento dell’importo della categoria.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento
definisce le lavorazioni rientranti nella categoria prevalente
subappaltabili per esigenze specifiche in misura superiore
al limite di cui al comma 1.”
35
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E
LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
LA SORTE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI NON IN
LINEA CON IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Ad esclusione dell’art. 66, riguardante l’edilizia in zona
sismica (poi modificato) la L.R. 27/2003 non è stata oggetto
di impugnazione preventiva (art. 127 Cost.) da parte del
Governo.
Fino al 30 giugno 2006, l’eventuale questione di legittimità
costituzionale di altre norme della L.R. 27/2003 può essere
sollevata solo incidentalmente in un giudizio tra singoli
soggetti dell’ordinamento, nel cui ambito fosse rilevante e
pregiudiziale conoscere della conformità alla Costituzione
delle norme regionali di cui si dovrebbe fare applicazione.
36
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E
LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
LA SORTE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI NON IN LINEA CON IL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Il sopravvenire del D. Lgs. 163/2006 altera il quadro dei rapporti tra
l’ordinamento statale e quello regionale ?
In particolare, oltre al criterio della “specialità - competenza” tra le fonti,
scatta anche quello della “gerarchia - integrazione”, con la conseguente
“sostituzione - abrogazione” delle norme regionali incompatibili con la
disciplina sopravvenuta di fonte statale ?
Il fenomeno della “sostituzione – abrogazione” è stato codificato, nel caso
di competenza esclusiva statale, solo nei confronti delle norme regionali
operanti nelle materie di competenza esclusiva statale, vigenti al
momento dell’entrata in vigore della legge 131/2003 (Legge “La Loggia”),
avvenuta l’11 giugno 2003.
Non è questo il caso della L.R. 27/2003, entrata in vigore il 10 gennaio
2004, quindi dopo l’entrata in vigore della legge 131/2003.
37
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E
LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
LA SORTE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI NON IN LINEA CON IL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
CONCLUSIONI
Il problema è complesso e in buona parte inesplorato, causa la relativa
novità della riforma del Titolo V della Costituzione (legge cost. 3/2001).
Le Regioni hanno già preannunciato ricorsi alla Corte costituzionale ex art.
127, 2° comma, cost., lamentando che il D. Lgs. 163/2006 (ed in particolare
l’art. 4) non è rispettoso delle competenze normative regionali.
Il contrasto più evidente tra le norme della L.R. 27/2003 ed i principi (alcuni
di derivazione comunitaria) ricavabili dal D. Lgs. 163/2006, riguarda la
disciplina dell’affidamento degli incarichi (artt. 8 e 9 L.R. 27/2003), il
sistema regionale di qualificazione degli esecutori, la “forcella” nella
licitazione privata e la composizione “regionale” dell’elenco nella licitazione
privata semplificata.
38
I RAPPORTI TRA IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E
LA LEGGE REGIONALE VENETO 27/2003
LA SORTE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI NON IN LINEA CON IL
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
CONCLUSIONI
Tutte le norme della L.R. 27/2003 sopra richiamate (artt. 8-9; 26, comma
1; 31, commi 4 e 5; 32, comma 3) sono già inapplicabili perché:
 subordinate a provvedimenti attuativi che, ovviamente, non verranno
adottati, almeno con le caratteristiche ed i contenuti originariamente
previsti;
 sono state “rivisitate” con successive istruzioni operative che ne hanno
ridimensionato il contrasto con sopravvenute disposizioni statali (D.G.R.
2119/2005 sull’affidamento degli incarichi professionali “sotto soglia”)
 verrà prossimamente approvato dalla Giunta regionale un disegno di
legge di modifica di queste disposizioni
39
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