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convegno - Collegio Regionale Friuli Venezia Giulia

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convegno - Collegio Regionale Friuli Venezia Giulia
CONVEGNO FIAIP F.V.G.
La nuova fiscalità dei
trasferimenti immobiliari
(dal Decreto Bersani alla
Finanziaria 2007)
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
CITTERIO - dottori commercialisti in Verona
1
IMMOBILI AD USO ABITATIVO
Locazioni
Regime di esenzione IVA per tutte le locazioni,
comprese quelle finanziarie (imposta di registro
2%).
Rimangono tuttavia soggette ad Iva del 10% le
locazioni con contratto di durata non inferiore a 4
anni, di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di
piani di edilizia abitativa convenzionata, poste in
essere dalle imprese che li hanno costruiti o vi
hanno realizzato interventi di ristrutturazione entro 4
anni dalla data di ultimazione dei lavori (imposta di
registro fissa euro 168).
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
CITTERIO - dottori commercialisti in Verona
2
IMMOBILI AD USO ABITATIVO
Cessioni
Regime di esenzione Iva per gli immobili ad uso abitativo (registro
3% prima casa - ipocatastali euro 168+168, altre ipotesi
registro 7% - ipocatastali 3%) con l’unica eccezione
riguardante i fabbricati ultimati o ristrutturati da non più di
quattro anni, ceduti dalle imprese di costruzione o di
ristrutturazione (Iva 10%, registro euro 168 ed ipocatastali
euro 168+168).
L’ultimazione corrisponde con la “dichiarazione di fine lavori” da
rendere in catasto da parte del Direttore dei Lavori. In assenza
di tale dichiarazione si considera ultimato il fabbricato
concesso in uso a terzi di cui risultino attivati i fisiologici
contratti relativi all’utilizzo dell’immobile.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
CITTERIO - dottori commercialisti in Verona
3
IMMOBILI STRUMENTALI
Locazioni
E’ previsto che le locazioni di immobili strumentali siano:

Esenti Iva in linea generale (registro 2%),

soggette a Iva se effettuate nei confronti di soggetti d’imposta
che non hanno diritto a detrazione ovvero che possono
esercitare tale diritto in misura molto ridotta e cioè non
superiore al 25% (registro 1%)

soggette ad IVA negli altri casi su base opzionale, che dovrà
risultare dal corrispondente atto (registro 1%).
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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4
IMMOBILI STRUMENTALI
Cessioni (introduzione della ipocatastale 4% +
registro fissa)
Le cessioni dei fabbricati diversi da quelli abitativi sono assoggettate ad
un generale regime di esenzione Iva (registro 7% ipocatastali 4%),
salvo le seguenti eccezioni:

le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici e di ristrutturazione per
gli immobili ceduti non oltre i quattro anni dall’ultimazione della
costruzione o dell’intervento di recupero edilizio;

le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta che
hanno diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta pagata sugli
acquisti in misura non superiore al 25%;

le cessioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono
nell’esercizio d’impresa, arti o professioni;

in caso di opzione da parte dei soggetti interessati alla cessione, da
far constatare nell’atto di vendita (registro euro 168 ipocatastali 4%).
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
CITTERIO - dottori commercialisti in Verona
5
ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER REGIME DI
IMPONIBILITA’ ALL’IVA
Per i contratti di locazione in corso di esecuzione al 4
luglio 2006 e assoggettati ad IVA il versamento
dell’imposta di registro dell’1% e l’eventuale
opzione per il regime d’imponibilità all’IVA dovevano
essere eseguiti per via telematica entro il 30
novembre 2006.
L’imposta di registro dell’ 1% è dovuta sul corrispettivo
determinato per l’intera residua durata del contratto
a decorrere dal 4 luglio 2006 e può essere assolta
in un’unica soluzione oppure annualmente
sull’ammontare relativo a ciascuna annualità che
abbia scadenza successiva alla stessa data.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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6
OBBLIGHI DI RETTIFICA DELL’IVA DETRATTA
Immobili abitativi
Non è richiesto che si proceda alla rettifica della detrazione
dell’imposta a suo tempo operata con riferimento a:

fabbricati posseduti al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore
del decreto legge;

fabbricati posseduti dalle imprese che li hanno costruiti o
ristrutturati, per i quali il termine di quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o di ultimazione dei lavori di
ristrutturazione è scaduto entro il 4 luglio.
Immobili strumentali
Per i fabbricati diversi da quelli abitativi è escluso in via generale
l’obbligo di procedere alla rettifica della detrazione per gli
immobili già posseduti al 4 luglio.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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7
AFFITTO DI AZIENDA
Normalmente si applica l’IVA 20% e imposta di registro
fissa euro 168.
Si applica la normativa materia di locazioni quando:

il valore normale dei fabbricati supera il 50% del
valore normale dell’azienda affittata;

la disciplina delle locazioni è sfavorevole al
contribuente; ciò avviene ogni volta che si applica
la disciplina sulle locazioni per effetto
dell’applicazione dell’imposta di registro 1%
Norma con intento antielusivo.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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8
LOCAZIONI FINANZIARIE
Il leasing è completamente assimilato alla locazione
Imposta di registro all’1% sui canoni per immobili
strumentali
Imposte ipocatastali ridotte al 50% in fase di
acquisizione del bene da parte della società di
leasing/banca/finanziaria
Imposte ipocatastali 2% in fase di riscatto del bene
(scomputo imposta di registro sui canoni)
Base imponibile valore normale del bene = prezzo di
riscatto più canoni pagati (limitatamente alla quota
capitale)
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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9
ACCERTAMENTO DI VALORE DEGLI
IMMOBILI
Gli Uffici Finanziari procederanno all’accertamento dei valori reali
degli immobili – ai fini Iva, del Registro e delle dirette - non più
con il criterio della rendita catastale rivalutata ma basandosi
sul valore “normale del bene”.
Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o il
corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della
stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al
medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel
luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel
luogo più prossimi.
Si prenderà, inoltre, come valore minimo il valore del mutuo
concesso per l’acquisto dell’immobile.
Periodicamente verrà emanato un apposito provvedimento con cui
saranno stabiliti i criteri per la fissazione del valore normale
degli immobili.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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REGOLA DEL PREZZO-VALORE
Il “valore automatico o catastale” rimane valido, come regime opzionale,
solo nelle transazioni tra soggetti privati o comunque di cui è parte
acquirente un soggetto privato, ma viene introdotto l’obbligo di
dichiarare negli atti il valore reale della transazione e indicarne le
modalità di pagamento.
Tale regola, già presente dalla Finanziaria 2006 solo per le transazioni tra
privati è estesa a decorrere dal 2007. Infatti, l’opzione è esercitabile
al ricorrere dei seguenti requisiti:

il cedente può essere sia un privato sia un imprenditore, a condizione
che la transazione sia assoggettata a registro;

l’acquirente deve essere privato cittadino;

il fabbricato compravenduto deve avere destinazione abitativa o deve
essere una pertinenza di un fabbricato a destinazione abitativa
In capo al soggetto cedente, se imprenditore, è possibile il controllo dei
ricavi qualora il corrispettivo dichiarato risulti inferiore al valore
normale del bene
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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REGOLA PREZZO-VALORE; SANZIONI
Se il corrispettivo reale della transazione viene in parte occultato
l’imposta viene ricalcolata sull’intero ammontare del prezzo.
Viene poi applicata una sanzione amministrativa dal 50% al 100%
della differenza tra imposta pagata sul corrispettivo dichiarato
e maggiore imposta accertata.
Solo per le compravendite di immobili uso abitazione, avvenute tra
privati, è prevista l’applicazione di un sconto pari al 30% della
tariffa notarile
.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ATTI
NOTORIETA’
Obbligo di indicare analiticamente:

le modalità di pagamento

l’eventuale ricorso all’intermediazione immobiliare, inserendo anche
l’ammontare della somma pagata, la modalità di pagamento
utilizzato, i dati identificativi degli agenti (codice fiscale e p.iva) e gli
estremi di iscrizione al Ruolo Mediatori del titolare dell’impresa di
mediazione o del mediatore che ha operato. In caso di assenza
dell’iscrizione al ruolo il notaio è obbligato a effettuare specifica
segnalazione all’Agenzia delle Entrate di competenza.
Se tali dichiarazioni vengono omesse o rese in modo mendace o
incompleto i beni trasferiti vengono assoggettati ad accertamento di
valore oltre all’applicazione di una sanzione amministrativa da euro
500 a euro 10.000.
Rimangono inoltre applicabili le sanzioni penali per “rilascio di
dichiarazioni mendaci”.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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DETRAZIONE PER ONERI DI
INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
A partire dal 2007, è possibile detrarre dall’imposta lorda il 19%
degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti agli agenti
immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale, per un importo, comunque, non
superiore a euro 1.000 per ciascuna annualità.
Si precisa che l’importo di euro1.000 costituisce il limite massimo
cui commisurare la detrazione in relazione all’intera spesa
sostenuta e che la possibilità di portare in detrazione
quest’onere si esaurisca in un unico anno d’imposta.
Inoltre, se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione,
dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della
percentuale di proprietà.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI DI
IMMOBILI
L’imposta sostitutiva dell’Irpef da calcolare sulle plusvalenze
passa dal 12,50% al 20%.
La disposizione uniforma il trattamento fiscale previsto nel caso di
cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso a quello in cui
l’acquisizione è avvenuta per donazione; il periodo di cinque
anni che rende imponibile la plusvalenza decorre non dalla
data dell’acquisizione a titolo gratuito, ma da quella di acquisto
da parte del donante. Anche per il costo iniziale si fa
riferimento a quello sostenuto dal donante.
L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di immobili si
applicherà solo sulle plusvalenze da cessioni di fabbricati e
aree non edificabili e non più su quelle da cessioni di aree
fabbricabili.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Dal 1/10/06 la percentuale di detrazione ritorna dal 41% al 36%,
l’aliquota IVA sulle ristrutturazioni passa dal 20% al 10%. Le
suddette agevolazioni sono prorogate a tutto il 2007.
L’agevolazione è subordinata alla condizione che nella fattura
emessa dal soggetto che esegue l’intervento venga esposto
separatamente il costo della manodopera.
Il limite sarà sempre di 48.000 euro ma per immobile non più per
proprietario.
Per le ristrutturazioni eseguite da imprese edili che procedono alla
rivendita, la fine dei lavori doveva avvenire entro il 31/12/06 la
fine lavori e il 30/06/07 è l’ultimo termine per la vendita. In
dette agevolazioni ricadono anche l’acquisto di posti auto o
autorimesse.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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TERRENI EDIFICABILI
Abolita la tariffa agevolata dell’1% ai fini dell’imposta di registro e
imposte ipotecarie catastali in misura fissa per i trasferimenti
di immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati ad
eccezione dei trasferimenti di immobili attuati prevalentemente
nell’ambito di programmi di edilizia residenziali convenzionata
realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la
definizione dei prezzi di cessione o dei canoni di locazione.
Pertanto i trasferimenti oggetto della abrogata agevolazione
sconteranno l’imposta di registro nella misura proporzionale
dell’8% e l’ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura
del 2% e dell’1%.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE
Un’area è da considerarsi fabbricabile se
utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale (piano
regolatore) adottato dal Comune.
Non è necessario che il suddetto piano sia:
approvato dagli organi competenti (quali la
regione o la provincia)
attuato, mediante strumenti operativi particolari
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SCORPORO VALORE TERRENI
Imprese e professionisti, nel portare in deduzione le quote di
ammortamento dei terreni ed i canoni di leasing immobiliari,
dovranno tenere conto dell’indeducibilità della quota degli
stessi riferita al valore del terreno sottostante.
Tale valore, se non acquistato separatamente o separatamente
esposto in bilancio, si assume forfettariamente pari al 20% e,
per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo (al
netto di rivalutazioni o spese incrementative capitalizzate).
Tale regola vale anche per gli immobili NON “cielo-terra”.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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CHIARIMENTI MINISTERIALI
Immobili pertinenziali
Acconti fatturati con Iva e cambio di regime
Locazione di aree con impianto di lavaggio
Sublocazioni
Prestazioni di servizio complesse
Parcheggi
Appartamenti per vacanze
Effettività dei lavori di ristrutturazione eseguiti
Cessione di fabbricato non ultimato
Cessione di fabbricato per atto della pubblica autorità
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CITTERIO - dottori commercialisti in Verona
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ICI
A decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi, per
ciascun fabbricato sarà specificato:oltre all’indirizzo,
l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del
Comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal
subalterno; l’importo dell’imposta comunale sugli immobili
pagata nell’anno precedente;
A partire della dichiarazione del 2008 (redditi 2007), il modello
Unico conterrà tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento
dell’imposta comunale sugli immobili, precedentemente la
dichiarazione Ici doveva essere presentata entro il 31.07 di
ogni anno.
In sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, saranno
controllati anche i versamenti Ici. Nella prossima dichiarazione
dei redditi andranno indicati i dati relativi all’Ici dovuta per
l’anno precedente.
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NUOVO REGIME IVA APPALTATORI
ll meccanismo del reverse charge è applicabile alle prestazioni di servizi,
compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da
soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili che si pongono
quali appaltatori principali o, a loro volta, quali subappaltatori.
Di conseguenza, il reverse charge non è applicabile alle prestazioni di
servizi rese, in forza di contratti d’appalto, direttamente nei confronti
di imprese di costruzione/ristrutturazione. Le forniture di beni con
posa in opera sono escluse dall’applicazione del reverse charge. Non
sono nemmeno coinvolti nel reverse charge i rapporti posti in essere
all’interno dei consorzi e delle altre strutture associative analoghe in
quanto non possono configurare un subappalto o un’ipotesi affine.
Le istruzioni ministeriali hanno specificato che il settore edile deve essere
identificato nell’attività di costruzione, individuata sulla base della
classificazione ATECOFIN 2004.In particolare le attività di
costruzione sono ricomprese nella sezione F della Tabella di
classificazione delle attività economiche (codici attività 45.xx.x).
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22
RESPONSABILITA’ SOLIDALE
DELL’APPALTATORE PER GLI OBBLIGHI DEL
SUBBALPALTATORE
Varata una misura per evitare il lavoro nero e le frodi
fiscali, come il mancato versamento di Iva e
contributi da parte del subappaltatore. In pratica
viene sterilizzato il passaggio dall’appaltatore al
subappaltatore: l’appaltatore è responsabile in
solido dei versamenti Iva e del versamento dei
contributi del subappaltatore.
La responsabilità solidale in esame non può eccedere
l’ammontare del corrispettivo dovuto
dall’appaltatore al subappaltatore.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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NUOVI OBBLIGHI DEGLI AGENTI
IMMOBILIARI
Gli agenti di affari in mediazione, iscritti all’apposito
ruolo, hanno l’obbligo di registrazione delle scritture
private non autenticate di natura negoziale stipulate
a seguito della loro attività per la conclusione degli
affari.
Gli stessi sono solidalmente tenuti al pagamento
dell’imposta per le medesime scritture private.
L’irregolare svolgimento dell’attività di mediatore è
sanzionata con una somma compresa fra € 7.500 e
€ 15.000.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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REGISTRAZIONE CONTRATTI
Forme di redazione dei contratti:
contratto verbale (contratti di locazione); contratto scritto con firme
non autenticate; contratto scritto perfezionato con firme per
corrispondenza; contratto scritto con firme autenticate
Obbligo di registrazione
Sono obbligati alla registrazione:

i contratti con firma autenticata (tutti);

i contratti con firma non autenticata non soggetti interamente
ad Iva (tra privati);

i contratti con firma non autenticata parzialmente soggetti ad
Iva;

i contratti con firma non autenticata stipulati a seguito
dell’attività svolta dagli agenti immobiliari;
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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REGISTRAZIONE CONTRATTI PRELIMINARI
Imposta di registro da versare a mezzo delega bancaria F23
Imposta fissa (168,00 euro), codice tributo 104T;
Imposta dello 0,50% calcolata sull’importo della caparra con
codice tributo 109T;
Imposta del 3% calcolata sull’importo degli acconti con codice
tributo 109T (esclusi gli acconti soggetti ad Iva);
Diritti di registrazione € 5,16 con codice tributo 964T.
Termine per la registrazione
20 giorni dalla sottoscrizione;
da presentare in due copie, minimo, con l’applicazione delle
marche da bollo di € 14,62 ogni cento righe e per copia
presentata; presentare anche il modulo compilato per la
relativa domanda di registrazione (mod. 69):
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REGISTRAZIONE CONTRATTI PRELIMINARI
Condizioni sospensive
I contratti che contengono condizioni sospensive (es.: ottenimento
di un mutuo) devono essere registrati a tassa fissa (168,00
euro). Quando la condizione si verifica e l’atto produce i suoi
effetti, deve essere versata la differenza tra l’imposta dovuta,
secondo le norme vigenti al momento della formazione
dell’atto, a quella pagata in sede di registrazione
Cessione del contratto
La cessione del contratto va registrata ed è soggetta all’imposta
con aliquota propria del contratto.
Sanzioni
Chi omette la registrazione è tenuto al pagamento di una sanzione
compresa tra 120% e 240% volte l’imposta evasa.
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ALTRE DISPOSIZIONI SFAVOREVOLI AL
SETTORE IMMOBILIARE
Generale non convenienza nell’utilizzo di “immobiliari di gestione”
per i seguenti motivi:
limitata applicazione della franchigia sui ricavi
indeducibilità degli ammortamenti e degli interessi passivi
applicazione degli studi di settore e della disciplina delle
società di comodo
Nuova e più restrittiva disciplina delle società di comodo.
Elevati i coefficienti di redditività presunta degli immobili
Prevista l’ipotesi di scioglimento o trasformazione in società
semplice mediante procedura agevolata.
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IMMOBILI DEI PROFESSIONISTI
Sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale
gli immobili strumentali acquistati dai professionisti (in genere
titolari di lavoro autonomo).
I professionisti potranno dedurre le quote di ammortamento o i
canoni di leasing immobiliare.
Anche per i professionisti le quote di ammortamento (e il calcolo
della quota parte dei canoni di leasing deducibili) dovrà tener
conto della non rilevanza del costo del terreno su cui insiste il
fabbricato.
La qualifica di strumentalità necessaria al fine di godere del
riconoscimento della deducibilità degli ammortamenti è quella
già propria del reddito d’impresa. Ciò significa che l’immobile
del professionista potrà essere considerato strumentale sia
nel caso in cui lo stesso sia tale per natura che per
destinazione.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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IMMOBILI DEI PROFESSIONISTI
Gli ammortamenti e i canoni di leasing sono deducibili
se gli immobili sono acquistati (o i contratti di
leasing stipulati) nel periodo dal 1º gennaio 2007 al
31 dicembre 2009.
Per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi
deducibili sono ridotti a un terzo.
Sostituire acquisto diretto o leasing immobiliare alla
locazione dello studio/ufficio non sarà
immediatamente più conveniente per effetto della
limitazione di cui sopra. Potrà essere interessante
acquisire l’immobile strumentale alla fine del 2009.
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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30
SUCCESSIONI E DONAZIONI
Viene reintrodotta l’imposta di successione e donazione
L’asse ereditario comprende tutti i beni di pertinenza del defunto,
comprese le aziende ed i titoli diversi da quelli di stato;
Le nuove misure dell’imposta sono le seguenti:

4% per il coniuge ed i parenti in linea retta;

6% per i parenti sino al 4° grado, gli affini in linea retta e
collaterale sino al 3° grado;

8% per gli altri soggetti.
Il coniuge e gli eredi in linea retta possono usufruire, in caso di
successione, di una franchigia individuale di 1 milione di euro.
Le imposte ipotecarie e catastali sui trasferimenti di immobili si
applicano nella misura del 3% (si applica la misura fissa se
almeno un erede può godere della agevolazione prima casa).
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31
NUOVI POTERI DEGLI UFFICI IN
MATERIA DI ACCERTAMENTO
Viene meno – ai fini delle imposte di registro e ipocatastali - il
limite al potere di accertamento di valore, ad eccezione delle
cessioni di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze
poste in essere nei confronti di acquirenti privati.
Viene dunque ripristinato il potere dell’ufficio di accertare il c.d.
“valore venale”, che prima era limitato alle sole cessioni di
aziende (esclusi gli immobili in esse contenuti), le aree
edificabili, i fabbricati non censiti, o per gli immobili di cui si era
dichiarato un valore inferiore alla valutazione catastale.
Tale modifica non ha effetto per i trasferimenti a titolo gratuito o
per successione.
Viene dunque introdotta – per il solo registro e ipocatastali – la
regola, opzionale, del “prezzo valore”
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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ATTI ACCERTABILI
Cessioni di

immobili di cui parte acquirente sia persona fisica ma non sia
stata esercitata l’opzione

immobili di cui parte acquirente non sia persona fisica

immobili di cui parti acquirente sia persona fisica ma
imprenditore o professionista

terreni

fabbricati non abitativi (uffici, negozi, opifici, ecc.) e relative
pertinenze

immobili parte di compendi aziendali e di cessioni di aziende

conferimenti in società
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33
ACCESSI ISPEZIONI VERIFICHE
I funzionari dell’Amministrazione potranno eseguire
accessi, ispezioni e verifiche presso i luoghi nei
quali il contribuente esercita la propria attività.
Si potrà accedere nei locali degli agenti immobiliari per
acquisire dati e notizie riguardanti le mediazioni
svolte raffrontandole con le dichiarazioni sostitutive
rese in atto dalle parti contraenti.
Si potrà accedere ai fondi rustici per verificare che non
sia mutata la destinazione agricola dei relativi
terreni e pertinenze.
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34
ACCESSI ISPEZIONI VERIFICHE
Si potrà accedere direttamente agli uffici delle
amministrazioni dello Stato, presso gli Istituti
di Credito e l’Amministrazione Postale.
Gli accessi in altri luoghi (esempio abitazione
del contribuente) potranno essere fatti in
caso di gravi indizi di violazione della
normativa, previa autorizzazione del
Procuratore della Repubblica.
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35
INVITI RICHIESTE QUESTIONARI
AL CONTRIBUENTE
Invito, indicandone il motivo, a comparire
personalmente o a mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie;
Invito, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere
atti e documenti;
Invio di questionari per la richiesta di dati e notizie a
carattere specifico
Richiesta di dichiarazione circa natura, numero ed
estremi dei rapporti intrattenuti con intermediari
finanziari
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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36
INVITI RICHIESTE QUESTIONARI
A TERZI SOGGETTI
Richiedere informazioni alla pubblica amministrazione, alle società
di assicurazione ed agli enti di riscossione e pagamento
Richiedere a terzi (non privati) dati notizie e documenti relativi ad
operazioni ed attività con clienti, fornitori e prestatori di lavoro
autonomo
Invitare terzi soggetti ad esibire o trasmettere atti e documenti
concernenti rapporti con il contribuente e fornire chiarimenti
Richiedere dati notizie e documenti agli amministratori di
condominio
Richiedere copia e estratti di atti e documenti depositati presso
notai, procuratori del registro, conservatori registri immobiliari
e altri pubblici ufficiali
Sanzioni da euro 258 a euro 2.066 per la mancata osservanza
delle richieste dell’amministrazione
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
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37
INDAGINI FINANZIARIE
Ampliati gli intermediari finanziari a cui poter richiedere
informazioni – oltre a banche e Poste – sim, oicvm,
sgr, fiduciarie
Abbreviati i termini di risposta degli intermediari – 30
giorni
Esteso l’ambito di indagine a qualsiasi rapporto
intrattenuto ed operazione effettuata
Estesa l’indagine anche a soggetti terzi al fine di
reperire informazioni circa le transazioni intercorse
o all’utilizzo dei terzi per interposizione fittizia
Effetto retroattivo al 1 gennaio 2005
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38
ANAGRAFE DEI CONTI E DEPOSITI
Tale anagrafe raccoglie tutte le informazioni relative
alle motivazioni “in conto” e “fuori conto” con
intermediari finanziari
L’accesso dell’amministrazione a tale anagrafe avviene
in via telematica.
Viene rilevata la particolare utilità di tale procedura per
accertare le compravendite immobiliari,
monitorando le movimentazioni “in prossimità” della
stipula delle stesse
La procedura è applicabile a soggetti terzi, con
particolare riguardo ai familiari contribuente sotto
indagine
DR. GIANLUCA DE ROSA & DR. CLAUDIO
CITTERIO - dottori commercialisti in Verona
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