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Genova, 8/10/2015
Statuto del contribuente
Sede svolgimento Ordine di Genova
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LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Relatore Rag. Marida Scola Commercialista
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA
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Le ragioni dello statuto del contribuente
Storia del suo iter formativo :
dai progetti ufficiosi all’approvazione della
legge n.212 del 27 luglio 2000
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• Le ragioni da cui mossero i progetti prima ufficiosi
durante gli anni ‘80 e poi ufficiali risalenti alla proposta di
legge del 20 dicembre del 1990 e poi i successivi disegni
di legge del 91 e del 93 e 96, dimostrano quanto fu
tortuosa la strada che dovettero percorrere i padri
fondatori per vederne la promulgazione soltanto il 27
luglio del 2000:
Il contesto storico era quello in cui il potere tributario era
concentrato in un solo soggetto, il governo e la burocrazia
tutta, da una parte, che abusavano dei decreti legge,
norme interpretative e circolari e dall’altra parte, la Corte
di cassazione e Costituzionale impotenti ad arginare il
fenomeno, potendo intervenire, a causa di un
contenzioso in crescita esponenziale, solo a distanza di
molti anni e a cose fatte
Si rendeva necessario recuperare la certezza del diritto
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Lo statuto del contribuente codifica i principi generali
dell’ordinamento tributario mai formulati prima nel
nostro paese
• E’ una legge ordinaria, che contiene comunque principi
costituzionali e guida ai fini dell’interpretazione della
normativa tributaria. Le deroghe o modifiche possono
avvenire solo in maniera espressa e con leggi aventi
carattere generale e mai speciale
• Nell’ambito Ocse, dove gli statuti in generale disciplinano
i rapporti e diritti del contribuente nel procedimento
amministrativo, il nostro statuto va ben oltre
disciplinando anche il modo di legiferare in materia
tributaria
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• I principi fondamentali dello statuto (in pillola)
art.1- riferimento agli art.3,23,53 e 97 della costituzione e
al comma 2 viene sancito che le norme interpretative
possono essere disposte in casi eccezionali e con legge
ordinaria (certezza del diritto)
art.2 - chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
art.3 - le disposizioni tributarie non hanno effetto
retroattivo e si applicano a partire dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
art.4 - non si può disporre con decreto legge l’istituzione
di nuovi tributi
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art.5-informazione del contribuente sulle disposizioni
tributarie vigenti (guide ed istruzioni per i contribuenti)
art.6-conoscenza degli atti e semplificazione,termini
perentori a pena di nullità per la notifica degli atti,
prescrizione e produzione di documenti (minimo 30
giorni)
art.7-chiarezza e motivazione degli atti
art.8-limitazione dell’onere della prova : è nulla ogni
norma che obbliga il contribuente a conservare
documenti per un periodo superiore a dieci anni
seg.omissis
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art.10-tutela dell’affidamento e della buona
fede
art.11-interpello del contribuente
art.12-diritti e garanzie del contribuente
sottoposto a verifiche fiscali
art.13-garante del contribuente
art.14-omissis
art.15-codice di comportamento per il personale
addetto alle verifiche tributarie
art.16
seg.omissis
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Art.cost.3-23-53 e 97 in breve
Art. 3- uguaglianza dei cittadini
Art.23- nessuna prestazione può essere imposta se non in
base alla legge
Art.53- tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche
in ragione della loro capacità contributiva
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività
Art.97- I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione
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Riferimenti alle sentenze
Sulla retroattività dello statuto:
Lo statuto si può dire che impronta tutto il sistema
tributario alla tutela dell'affidamento e della buona fede
prevedendo all’articolo 10 il “principio della tutela del
legittimo affidamento” del contribuente. Ne consegue
che, di fronte all'azione dell'Amministrazione, le sue
disposizioni devono ritenersi applicabili anche ai rapporti
tributari sorti prima della sua entrata in vigore.
(Cass. Sez. V, sent. n. 17576 del 10-12-2002).
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Strumento interpretativo
• La Cassazione già nel 2001 aveva stabilito che
l'articolo 6 citato, inquadrato nella enunciazione di
cui all'articolo 1 secondo il quale le disposizioni
dello Statuto costituiscono principi generali
dell'ordinamento tributario, tendenti ad attuare gli
articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, assume un
inequivocabile valore interpretativo perché si tratta
di un “principio che deve aiutare l'interprete a
ricavare dalle norme il senso che le renda
compatibili con i principi costituzionali citati”.
(Cassazione Civile Sent. n. 4760 del 30-03-2001)
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• Il valore “ermeneutico” dei principi statutari, come già
sottolineato si fonda su due rilievi: "quello, secondo cui
l'interpretazione conforme a statuto si risolve, in definitiva,
nell'interpretazione conforme alle norme costituzionali
richiamate, che lo statuto stesso dichiara esplicitamente di
attuare nell'ordinamento tributario", e, l’altro, diretta
conseguenza del primo, "secondo cui (alcuni dei principi posti
dalla legge n. 212 del 2000 - proprio in quanto esplicitazioni
generali, nella materia tributaria, delle richiamate norme
costituzionali - debbono ritenersi "immanenti" nell'ordinamento
stesso già prima dell'entrata in vigore dello statuto e, quindi,
vincolanti l'interprete in forza del fondamentale canone
ermeneutico della "interpretazione adeguatrice" a Costituzione:
cioè, del dovere dell'interprete di preferire, nel dubbio, il
significato e la portata della disposizione interpretata conformi a
Costituzione.“(Cass. civ., n. 17576/2002)
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• La Corte di Cassazione, con una recente sentenza
è tornata a pronunciarsi e ad offrire ulteriori
chiarimenti in merito ai principi espressi nelle
disposizioni dello statuto del contribuente o
desumibili da esso, confermando come gli stessi
abbiano una rilevanza del tutto particolare
nell'ambito della legislazione tributaria ed una
sostanziale superiorità rispetto alle altre
disposizioni vigenti in materia.
Sezione tributaria della Cassaz.n.7080 del 14
aprile 2004
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• Il principio generale dell’obbligo di motivazione degli atti
amministrativi sancito dall’art. 3 della l. n. 241/1990 deve
ritenersi applicabile anche agli atti emanati dall’agente della
riscossione poiché, giusta affermazione fornita dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 18415/2005, “una diversa
interpretazione si porrebbe in insanabile contrasto con l’art.
24 Cost.”.
• L’adeguata motivazione dell’atto impositivo deve essere
intesa, dunque, in un rapporto di relazione con il diritto di
difesa del contribuente il quale deve essere posto in una
condizione tale da esercitare pienamente il proprio diritto
difesa (si vedano in merito Cass. sentenza n. 18306/2004,
Cass. sentenza n. 10209/2010, Cass. sentenza n.
2907/2010).
Il difetto di motivazione rende pertanto nullo l’avviso di
intimazione per violazione del diritto di difesa del
contribuente.
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• Riflessioni conclusive:
• Lo statuto del contribuente quale
strumento e guida del professionista
che con una crescente sensibilità
giuridica e fiscale possa contribuire a
riformare il sistema tributario
rendendolo più semplice ed equo e a
formare una platea di contribuenti più
responsabili
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