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l`approccio alla prevenzione attraverso il nuovo t.u. d.

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l`approccio alla prevenzione attraverso il nuovo t.u. d.
ing. Domenico Mannelli
www.mannelli.info
L’approccio alla prevenzione attraverso il nuovo
T.U. D. LGS.81/08 per un percorso
di miglioramento della
sicurezza e della salute
dei lavoratori
Il nuovo D.Lgs.81/2008, modificato dal D. Lgs. 106/09, nella scuola;
- Benessere fisico e mentale nella “nuova” idea di salute: la scelta delle
figure sensibili;
- Confronto tra il nuovo testo unico e la precedente normativa con
riferimento specifico all’analisi del rischio: i contenuti del Testo
unico (l’organigramma di sicurezza; la mappatura mansionale dei rischi
specifici);
- La data certa;
- Dal datore al lavoratore: i nuovi obblighi generali per le figure della
prevenzione; obblighi e responsabilità di dirigenti e preposti;
- La nuova comunicazione degli infortuni sul lavoro;
- Tenuta, comunicazione e trasmissione della documentazione aziendale;
- La formazione, l’informazione e l’addestramento del personale
2010
2/87
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
La legge 123 del 3 agosto 2007 dà delega al governo di emanare un
testo unico sulla sicurezza.
Il governo rinuncia alla dizione di testo unico ed emana un D. Lgs. per
evitare il parere del Consiglio di Stato che avrebbe comportato un
allungamento dei tempi di emanazione.
Il D. Lgs. esce sulla GU del 30 aprile 2008 in concomitanza con la festa
del 1 maggio. Entra in vigore il 15 maggio 2008
Sul Supplemento Ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05
agosto 2009 il decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 che
integra e corregge il decreto legislativo 81/08 in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
2010
3/57
Lo schema
TITOLO I
CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
CAPO II
SISTEMA
ISTITUZIONALE
TITOLO II
Luoghi di lavoro
TITOLO III
Uso delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di
Protezione individuale
TITOLO IV: Cantieri
temporanei o mobili
Titolo VIII
Agenti Fisici
Titolo IX
Sostanze pericolose
Titolo X
Esposizione ad Agenti
biologici
CAPO III
GESTIONE DELLA
PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI
LAVORO
TITOLO V
Segnaletica di salute e
sicurezza sul lavoro
Protezione atmosfere
esplosive
CAPO IV
DISPOSIZIONI PENALI
TITOLO VI:
Movimentazione Manuale dei
Carichi
Titolo XII
Disposizioni diverse in
materia penale
TITOLO VII
Attrezzature munite
di Video Terminale
2010
Titolo XI
Allegati dal I al LI
4/57
CAMPO DI APPLICAZIONE D. Lgs. 81/08
IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’
PRIVATI O PUBBLICI:
TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI
LAVORATORI DURANTE IL LAVORO
SI APPLICA tenendo
conto delle particolari
esigenze connesse al
servizio espletato
•Università
• Istituti di istruzione e di educazione
di ogni ordine e grado
2010
5/87
DEFINIZIONE PREVENZIONE SALUTE
«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o
misure necessarie per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
«salute»: stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, non consistente solo in
un’assenza di malattia o d’infermità;
2010
6/87
DEFINIZIONI -
DATORE DI LAVORO
(Art. 2)
scuola
Datore di lavoro pubblico si intende il dirigente
…..individuato dall’organo di vertice delle singole
amministrazioni
DIRIGENTE SCOLASTICO
2010
7/87
DEFINIZIONI LAVORATORE
(Art. 2)
persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un’arte o una professione, esclusi
gli addetti ai servizi domestici e familiari
Equiparati a lavoratori:
- Utenti dei serv. di orientam. o di formaz. scolastica, universit., prof.le avviati
presso DDL
- Allievi di istituti di istruzione ed universitari e partecipanti a corsi di formaz.
prof.le nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente
applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione (non concorrono alla
determinazione del numero di lavoratori)
2010
8/87
ATTREZZATURA DI LAVORO: art. 69
qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto,
inteso come il complesso di macchine,
attrezzature e componenti e necessari allo
svolgimento di un’attività o all’attuazione di un
processo produttivo, destinato ad essere usato
durante il lavoro;
2010
9/15
DIRIGENTE : definizione
«dirigente»: persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di
essa;
2010
10/87
PREPOSTO : definizione
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa;
2010
11/87
Articolo 17
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti
attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
adozione dei relativi documenti
b) la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;
QUINDI TUTTO IL RESTO E’ DELEGABILE
2010
12/87
OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE
Il datore di lavoro e i dirigenti secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della
sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto
legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso
e, comunque, di gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle
capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il medico competente, ove
2010
13/87
presente;
segue
OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia
di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze
previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l’osservanza degli
obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria comunicare
tempestivamente al medico competente la cessazione del
rapporto di lavoro;
2010
segue
14/87
OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE
h.
i.
j.
k.
l.
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento;
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di
tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave e immediato;
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute;
2010
segue
15/87
OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE
o)
consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento
del rischio, anche su supporto informatico, nonché
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai
dati di cui alla lettera r); il documento è consultato
esclusivamente in azienda;
p) elaborare il DUVRI anche su supporto informatico , e, su
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione,
consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; Il documento è consultato
esclusivamente in azienda
2010
segue
16/87
OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
2010
segue
17/87
OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE
s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il
caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni
di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate
alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o
dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
2010
segue
18/87
OBBLIGHI DELEGABILI AL DIRIGENTE
v) convocare la riunione periodica con RSPP, RLS,MC;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
protezione;
aa) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di
sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità
2010
segue
19/87
Art 18 new
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli
obblighi dei preposti, dei lavoratori, progettisti,
fabbricanti,fornitori, installatori,medico
competente ferma restando l’esclusiva
responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei
medesimi articoli qualora la mancata attuazione
dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente
agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di
vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti
2010
20/87
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso
dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori
diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
2010
segue
21/87
OBBLIGHI DEL PREPOSTO
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio
di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed
immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente
sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e
dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle
quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione
2010
22/87
Articolo 20
Obblighi dei lavoratori
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli
effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni
e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2010
23/87
Articolo 20
Obblighi dei lavoratori
I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,
nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;
segue
2010
24/87
Articolo 20
Obblighi dei lavoratori
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere
c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto
salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono
di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza
propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto
legislativo o comunque disposti dal medico competente.
2010
25/87
VARIATI
Articolo 26
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi
e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo
produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la
disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o
la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste da apposito emanando
decreto , l’idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai
servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante
contratto d’opera o di somministrazione.
.
2010
26/87
Articolo 26
VARIATI
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
Fino alla emanazione del decreto , la verifica è
eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
b) fornitura agli stessi soggetti di dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.
2010
27/87
NOVITA’
Articolo 26
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento con gli appaltatori elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le
misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è
allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in
funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi.
2010
28/87
STAZIONI APPALTANTI 1
3. Nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, (LAVORI
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) e
successive modificazioni, il DUVRI è
redatto, ai fini dell’affidamento del
contratto, dal soggetto titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione
dello specifico appalto.
2010
29/87
Esclusioni del DVR
3-bis. L’obbligo del DUVRI non si applica
ai servizi di natura intellettuale,
alle mere forniture di materiali o attrezzature
ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore
ai due giorni, sempre che essi non comportino
rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o
dalla presenza dei rischi particolari di cui
all’allegato XI. (ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI
PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI)
2010
30/87
ALLEGATO XI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a
profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se
particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati
oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.(possibili nella
scuola)
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure
comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o
sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei
lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori2010di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
31/87
LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA
APPALTATI DALL’ENTE PROPRIETARIO
DUVRI
recante una valutazione ricognitiva dei
rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione che potrebbero potenzialmente
derivare dall’esecuzione del contratto
DIRIGENTE COMUNE
DIRIGENTE PROVINCIA DUVRI
DIRIGENTE
SCOLASTICO
Integrato PER RIFERIRLO
ai rischi specifici da
interferenza presenti nei
luoghi in cui verrà espletato
l’appalto
DUVRI
DUVRI
sottoscritto
per accettazione
ESECUTORE
2010
INIZIO LAVORI
32/87
LAVORI DA ESEGUIRE NELLA SCUOLA
APPALTATI DAL DIRGENTE SCOLSATICO
Comunica i rischi derivanti
Dalla proria attività
DIRIGENTE
SCOLASTICO
DUVRI
ESECUTORE
Il DUVRI deve essere allegato
al contratto di affidamento lavori e
deve essere citato nello stesso
2010
33/87
NOVITA’
Articolo 26
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione determinazione costi
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto
e di somministrazione,…, devono essere
specificamente indicati a pena di nullità ai
sensi dell’articolo 1418 del codice civile i
costi delle misure adottate per eliminare
o, ove ciò non sia possibile, ridurre al
minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni. I costi di
cui al precedente capoverso non sono
soggetti a ribasso.
2010
34/87
NOVITA’
Articolo 26
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione - verifica congruità
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al
costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere
specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e'
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro
del lavoro ……………………………………………….
2010
35/87
Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti: dirigenti e preposti
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro,
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento
periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e
sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione di cui al presente comma
comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e
procedurali di prevenzione e protezione.
2010
36/87
ARTICOLO 28 - OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a), …. deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, ….e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, …..nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla
specifica tipologia contrattuale attraverso cui
viene resa la prestazione di lavoro.
2010
2009
37/46
DVR Articolo 28 comma 2
NOVITA’
Il documento redatto a conclusione della valutazione,
deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute durante all’attività lavorativa,
nella quale siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
2009
38/102
DATA CERTA : Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento del 5 dicembre 2000
Chiarimenti sulla data certa
senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti
idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante
propone:
a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista
dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro
direttamente sul documento avente corpo unico, anziché
sull'involucro che lo contiene;
b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto
deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della
formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;
c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici
(art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59; d.P.R. 10 novembre
1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);
d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un
verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto
pubblico;
e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un
ufficio pubblico.
2010
39/57
Art. 28.
Oggetto della valutazione dei rischi
Il documento (del rischio), redatto a conclusione della
valutazione , può essere tenuto, nel rispetto delle
previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su
supporto informatico e, deve essere munito anche
tramite le procedure applicabili ai supporti informatici
di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla
sottoscrizione del documento medesimo da parte del
datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della
data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico
competente, ove nominato
40/57
2010
DVR art. 28 comma 2
Il documento deve contenere:
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da
realizzare nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta
capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.
2009
41/102
Articolo 29 Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi (rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994)
Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il
documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione e il medico competente, nei casi di cui
all’articolo 41, previa consultazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza.
La valutazione e il documento debbono essere rielaborati in
occasione di modifiche del processo produttivo o
dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute
e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione
o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
2009
42/102
ARTICOLO 28 - OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di
cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle
indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera mquater), e il relativo obbligo decorre dalla
elaborazione delle predette indicazioni e
comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a
fare data dal 1° agosto 2010
2010
43/46
SINDROMI DELLO STRESS




2010
il burn out,
lo stress negativo
il mobbing
la sindrome corridoio
44/46
IL BURN OUT,
Secondo Maslach, autrice anglo-americana:
“Una sindrome da esaurimento emotivo, da
spersonalizzazione e riduzione delle capacità
personali che può presentarsi in soggetti che per
professione si occupano della gente”.
Conseguenze: “perdita dei sentimenti positivi verso
l’utenza e la professione, perdita della motivazione,
dell’entusiasmo e del senso di responsabilità,
impoverimento delle relazioni, utilizzo di un
modello lavorativo stereotipato con procedure
standardizzate e rigide, cinismo verso la
sofferenza, difficoltà ad attivare processi di
cambiamento”.
45/46
2010
LA SINDROME DA STRESS NEGATIVO
Si verifica quando la nostra capacità di risposta viene
superato da uno stimolo negativo.
 prima fase di allarme, di reazione agli stressors,
 seconda fase, detta di resistenza, in cui le difese
allertate nella prima sono in precario equilibrio;
 terza fase in cui, perdurando gli stressors, si può
sviluppare uno stato di esaurimento funzionale;
2010
46/46
FATTORI DI STRESS
• rumore;
• vibrazioni;
• vapori e sostanze pericolose (polveri, gas);
• temperature elevate o basse;
• trasporto di carichi pesanti;
• posture scomode o stancanti;
• affidabilità, idoneità e manutenzione delle attrezzature di
lavoro;
• orari di lavoro: turni, orari troppo lunghi o imprevedibili;
• carico di lavoro eccessivo o ridotto;
• monotonia o frammentarietà;
• incertezza;
• mancanza di attenzioni.
2010
47/46
TIPI DI MOBBING PIÙ COMUNI
Mobbing emozionale, scatenato tra singole persone,
più frequentemente tra capo e collaboratore
(bossing) ma anche tra colleghi (mobbing
orizzontale)
Mobbing strategico, attuato intenzionalmente
dall'impresa.
2010
48/46
SINDROME DEL CORRIDOIO
La sindrome da corridoio e' la non capacità di
distinguere tra la sfera lavorativa e la sfera della
vita privata.
Si verificano situazioni in cui la famiglia genera o
amplifica le tensioni fisiche, emotive,
comportamentali, restituendole nel contesto
lavorativo.
Allo stesso modo, le tensioni lavorative vengono
trasportate nella vita privata, non strutturata per
compensarle, e quando tali tensioni assumono
carattere di cronicità e di eccesso possono
provocare rotture comunicative e quindi
incomprensioni, frustrazioni, solitudine ed
aggressività, ricadendo nell'ambiente lavorativo. 49/46
2010
SESSO = GENERE?
Sesso
determinato dalla specificità nei
caratteri preposti alla funzione riproduttiva.
Riguarda le differenze biologiche e fisiche fra
femmine e maschi
Genere
segnala le differenze socialmente
costruite fra i due sessi e i rapporti che si instaurano tra
essi.
2010
2009
50/46
I RUOLI DI GENERE
Modelli che includono comportamenti, doveri,
responsabilità e aspettative connessi alla
condizione femminile e maschile e oggetto di
aspettative sociali.
Dagli studi empirici emerge che la società tollera
maggiormente la deviazione dal ruolo di genere
nelle donne piuttosto che negli uomini; questo
atteggiamento è visibile nell’educazione da parte
dei genitori in cui un bambino “femminuccia” è più
rimproverato rispetto ad una bambina che fa il
“maschiaccio”
2010
51/46
RISCHIO PROVENIENZA DA ALTRI PAESI
La valutazione dei rischi deve essere effettuata con
riferimento ai rischi particolari cui sono esposti i
lavoratori provenienti da altri Paesi.
In tale caso, le problematiche sono legate alle
difficoltà linguistiche, culturali,conoscitive.
Tali difficoltà possono essere affrontate mediante
modelli di informazione, formazione,
addestramento che consentano l’acquisizione di
comportamenti sicuri.
2010
52/46
RISCHIO COLLEGATO ALL’ETÀ
Occorre individuare e valutare i rischi cui sono
soggetti i giovani (15- 24 anni)e i lavoratori maturi
(oltre i 55anni).
2010
53/46
RISCHIO COLLEGATO ALL’ETÀ
Con riguardo ai lavoratori più maturi, la misura su cui
insistere e` sicuramente la formazione,in modo da
garantire un pieno recupero e aggiornamento delle
competenze.
A tali misure devono affiancarsi interventi sugli
aspetti di adattamento ergonomico dei luoghi di
lavoro alle esigenze e alle possibilità del
lavoratore, nonché sugli orari e ritmi di lavoro in
modo da rispondere alle diverse esigenze del
lavoratore.
2010
54/46
Rischi connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro
 Lavoratori atipici
• Contratto a termine (o tempo determinato)
• Contratto di formazione – lavoro
• Il lavoro temporaneo (o interinale)
• Contratto a tempo parziale (o part - time)
 Lavoratori a contratto di lavoro a progetto
(co.pro.)
2010
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I lavoratori atipici
Fattori di rischio:
 formazione non adeguata per la propria professionalità
 scarsa autonomia decisionale
 assunzione di ruoli marginali
 caratteristiche del lavoro (pericolosità, scomodità degli orari,
carico fisico o
 mentale e carattere routinario dell’attività)
 debole supporto sociale da parte dei lavoratori a tempo
indeterminato
 (minor percezione gruppale del rischio)
 carenza di tutela sindacale
 precarietà della prestazione - breve durata del rapporto di lavoro
 difficoltà di integrazione nel sistema di sicurezza aziendale
 prevalente occupazione in settori a maggior rischio
 rilevante presenza di immigrati con problemi di inserimento e
integrazione

2010
ridotte esperienze lavorative.
56/46
LAVORATORI A PROGETTO
articolo 3, comma 7
Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni e integrazioni, e dei collaboratori coordinati e
continuativi di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura
civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
La disciplina del T.U. si applica, quindi:
a) a tutte le collaborazioni coordinate e continuative (non solo a
progetto);
b) ma solo ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro
del committente.
2010
57/46
DECRETO LEGISLATIVO 81/08
In vari Articoli si fa riferimento all’importanza
della piena efficienza psico-fisica dei lavoratori.
Art. 15 “Misure generali di tutela della salute …”
Art. 18 “Obblighi del D.d.L. e del Dirigente ”
Art. 19 “Obblighi del preposto “
Art. 20 “Obblighi dei lavoratori”
Art. 25 “Obblighi del M.Comp
L’USO DELL’ ALCOL NELLE
ATTIVITA’ LAVORATIVE E’ UN
FATTORE DI RISCHIO
AGGIUNTIVO e
TRASVERSALE
.
LEGGE 125/01
E’ LA LEGGE QUADRO in MATERIA DI ALCOL E DI
PROBLEMI ALCOL CORRELATI, per la TUTELA
della SALUTE e della SICUREZZA dell’
INDIVIDUO e per la SALVAGUARDIA degli
ALTRI.
LEGGE 125/01
ART.15
L’art.15 dice:
“ Nelle attività lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni
sul lavoro ovvero per la sicurezza , l’
incolumità o la salute dei terzi … è fatto
divieto di assunzione e di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche “
L’ART. 15 PREVEDE INOLTRE :
La possibilità di essere sottoposti a controlli
alcolimetrici da parte del medico
competente aziendale o dei medici del
lavoro della USL.
Nei casi di dipendenza da alcol, la possibilità
per il lavoratore di usufruire di un
programma terapeutico e di riabilitazione e
di mantenere il posto di lavoro per tutta la
durata del trattamento per un periodo fino
a tre anni.
ALLEGATO alla L. 125/01 è l’ELENCO
delle ATTIVITA’ LAVORATIVE che
COMPORTANO un ELEVATO RISCHIO
di INFORTUNI
Nelle “ATTIVITA’
LAVORATIVE …”
Questa espressione “significa” la condizione di
essere “sobri” durante l’attività lavorativa, quindi
di non bere alcolici non solo durante il lavoro ma
neppure prima di entrare al lavoro.
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO
STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
Attività lavorative a rischio, divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006 (G.U. numero 75 del
30.3.2006)
Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero
per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del
divieto di assunzione e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell’articolo 15 della legge
30 marzo 2001, numero 125. Intesa ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, numero 131. (Repertorio
atti numero 2540).
2010
65/46
Allegato I al provvedimento 16.3.2006
ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO
RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA
SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ O LA SALUTE DEI TERZI
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e
private di ogni ordine e grado;
2010
66/46
ALCOLDIPENDENZA
Allo stato della normativa la sorveglianza sanitaria
comprensiva degli accertamenti per
l’identificazione dell’alcoldipendenza non è prevista
in quanto l’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08
prevede tali accertamenti “Nei casi ed alle
condizioni previste dall’ordinamento ...”.
L’art. 41. c. 4-bis del D.Lgs. 81/08 dispone “Entro il
31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza
Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle
parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalità per l’accertamento della
tossicodipendenza e della alcol dipendenza”.
2010
67/46
CONTROLLI ALCOLIMETRICI
nell’art. 15 delle legge 125/01 i si prevede
esclusivamente la possibilità per il Medico
competente ed i medici dei Servizi di Vigilanza
delle ASL (Servizio PSAL) di verificare,
attraverso i controlli alcolimetrici, il rispetto del
divieto di assunzione e somministrazione di
bevande alcoliche durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa. Pertanto non risulta al
momento possibile verificare l’assenza di alcol
dipendenza, ma è possibile invece verificare in
acuto la sola assunzione o meno di sostanze
alcoliche e superalcoliche durante il lavoro
2010
68/46
COME PUÒ ESSERE GESTITO IL CASO SPECIFICO
DI LAVORATORI CON PROBLEMI ALCOLCORRELATI?
La norma di riferimento prevede l’effettuazione di
test alcolimetrici che consentono l’accertamento
immediato di un’intossicazione alcolica acuta, che
possono essere effettuati indifferentemente dal
medico competente o dalla struttura di vigilanza.
2010
69/46
COME PUÒ ESSERE GESTITO IL CASO SPECIFICO
DI LAVORATORI CON PROBLEMI ALCOLCORRELATI?
A fronte del riscontro di una positività dei test
alcolimetrici, a seconda che si tratti di assunzione
per autonoma volontà da parte del lavoratore o di
somministrazione, pertanto con una potenziale
correlazione con l’organizzazione aziendale nel
caso siano messe a disposizione bevande alcoliche,
si applicano le sanzioni amministrative previste
dalla normativa (art.15 comma 4, sanzione da 516 a
2582 Euro).
2010
70/46
ORGANIZZAZIONE SICUREZZA
1) valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica di
riferimento;
2) elaborare un documento conseguente alla valutazione dei rischi, indicante, tra
l’altro i criteri adottati ai fini della valutazione; nonché le opportune misure di
prevenzione e protezione, custodendolo agli atti;
3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
4) designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
5) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità secondo
quanto indicato alla successiva lettera E;
6) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione
e di pronto - soccorso ("figure sensibili"); nonché la figura del preposto ove
necessaria (es. laboratori , officine ecc.);
7) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati ove necessario, dispositivi di
protezione individuale;
8) adottare, con comportamenti e provvedimenti adeguati, ogni altra forma di
protezione eventualmente necessaria, prevista dal citato articolo 4 della
normativa di riferimento;
9) assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione degli interessati,
personale ed alunni in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative
responsabilità;
10) consultare il RLS (e in sua assenza le RSA d’istituto).
2010
71/87
D.Lgs.81/08 applicato alla scuola
Datore di lavoro = Dirigente scolastico
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP)
Addetti al Servizio di prevenzione e protezione (SPP)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Medico competente = se necessario
Lavoratori = insegnanti e studenti
Documento di valutazione dei rischi DUVRI
2010
72/18
NORMATIVA ANTE D. LGS. 81/08
 D.M. 21 giugno 1996 n. 292
 D.M. 28/09/1998 n 382 emanato/a da : Ministro
della Pubblica Istruzione e pubblicato/a su :
Gazzetta Ufficiale Italiana n° 258 del 04/11/1998
 Circolare Ministeriale 29 aprile 1999, n. 119
2010
73/18
D. Lgs. 81/08 art. 18 comma 3
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto
legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in
uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a
carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso
gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo,
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da
parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici
interessati, con la richiesta del loro adempimento
all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l’obbligo giuridico.
2010
74/18
CIRCOLARE 119/99: CENNI AD UN SGS
Nell'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione,
così come nella designazione delle cosi dette "figure
sensibili" - lavoratori, cioè, incaricati dell'attuazione delle
misure prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione del personale in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza - le figure scolastiche potrebbero
essere individuate, a titolo esemplificativo ed in rapporto
alle attività istituzionali, anche nel Collaboratore,
nell'Assistente Tecnico per i laboratori e nel Docente di
educazione fisica, comunque in possesso di attitudini e
capacità adeguate, previa consultazione del RLS (o RSA in
sua assenza).
2010
75/18
CIRCOLARE 119: CENNI AD UN SGS
Sorveglianza sanitaria
il "medico competente" è figura ben diversa
dall'eventuale medico scolastico
destinatari della SS sono esclusivamente il personale
scolastico e gli allievi di alcune tipologie di
istituzioni nelle quali si faccia uso di laboratori,
macchine, apparecchi ed attrezzature di
lavoro, comportanti specifici elementi di rischio della
salute, · ovviamente, limitatamente al tempo
dedicato alle relative esercitazioni.
2010
76/18
CIRCOLARE 119: CENNI AD UN SGS
il Dirigente Scolastico procede all'individuazione del
medico competente, d'intesa, ove possibile con le
ASSLL ovvero rivolgendosi ad una struttura 'pubblica (per es.: lNAIL) dotata di
personale sanitario in possesso dei prescritti
requisiti.
2010
77/18
CIRCOLARE 119: CENNI AD UN SGS
Formazione ed informazione
Tutti i lavoratori e le figure ad essi equiparati devono
essere informati e formati.
La formazione dei lavoratori e quella dei rispettivi
rappresentanti deve avvenire durante l’orario di lavoro e
non può comportare alcun onere economico a loro carico.
La formazione, costituisce un obbligo per il dirigente
scolastico, il quale predisporrà, a tal fine, un piano
organico nell'ambito delle attività formative programmate
dall'istituto secondo la vigente normativa Contrattuale.
2010
78/18
BOZZA NUOVO DECRETO: CENNI AD UN SGS
Scelta ASPP
Obbligo di organizzazione del servizio con un numero
di addetti adeguato alla complessità dell’istiuzione
scolastica ed ai relativi punti di erogazione del
servizio
Eventuale ricorso a persone o servizi esterni non
esonera dalle responsabilità
2010
79/18
BOZZA NUOVO DECRETO: CENNI AD UN SGS
Redazione DVR
Redazione con RSPP ed eventuale MC
Collaborazione con esperti Enti locali o con Enti
istituzionalmente preposti alla tutela e alla
sicurezza
Data certa tramite firme congiunte
2010
80/18
SISTEMA SGS ESIMENTE
Sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici
relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e
biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle
misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo
soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e
delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di
legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle
procedure adottate.
2010
81/18
SISTEMA SGS ESIMENTE
Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere
 idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta
effettuazione delle attività
 un’articolazione di funzioni che assicuri le
competenze tecniche e i poteri necessari per la
verifica, valutazione, gestione e controllo del
rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a
sanzionare il mancato rispetto delle misure
indicate nel modello.
 un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo
delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
82/18
settembre 2001
2010
UN TIPO DI STRUTTURA SGS
DIRIGENTE SCOLASTICO CON FUNZIONE REFERENTE RSSP E DIALOGO CON RLS
RSPP CON FUNZIONI DI CONTROLLO SISTEMA
SEDE CENTRALE
VICARIO DELEGATO ALLA GESTIONE SICUREZZA
ASPP CON FUNZIONE DI CONTROLLO SISTEMA
SE SA SPS CON FUNZIONI DI CONTROLLO ESECUTIVO
SUCCURSALE 1
VICARIO DELEGATO ALLA GESTIONE SICUREZZA
ASPP CON FUNZIONE DI CONTROLLO SISTEMA
SE SA SPS CON FUNZIONI DI CONTROLLO ESECUTIVO
2010
83/18
Elenco documentazione e certificazioni tecniche
Tipologia documentazione
Pertinenza proprietà
Scuola
Identificazione e riferimenti della Scuola/Istituto
Planimetria della Scuola/Istituto
Nomina del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
X
Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
Nomina degli Addetti designati alla gestione dell’emergenza
Nomina Medico competente ( se necessario)
Agibilità dell’edificio (Scuola/Istituto)
Documento di Valutazione dei rischi
Verbali delle riunioni periodiche
Verbali di sopralluogo
Documentazione dell’avvenuta attività Informativa – Formativa
Documento di valutazione rumore
Certificato Prevenzione Incendi o Nulla Osta Provvisorio
Piano per la gestione dell’emergenza
Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione (Registro Antincendio)
Registro Infortuni
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico
Denuncia degli impianti di messa a terra e verbali delle verifiche biennali da parte della
A.S.L.
Denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e
verbali delle verifiche biennali da parte della A.S.L. o relazione tecnica di autoprotezione
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Impianto di riscaldamento centralizzato >34.8 kW o >30.000 kcal/h
Schede di sicurezza ed elenco di sostanze e preparati pericolosi
Documentazione di avvenuta consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali
X
Dichiarazione
di conformità dei macchinari, marcatura CE , manuale di uso e manutenzione
2010
X
Libretto/i ascensore/i o montacarichi
Ente
X
X
84/18
X
Art. 53.
Tenuta della documentazione
1. È consentito l’impiego di sistemi di
elaborazione automatica dei dati per la
memorizzazione di qualunque tipo di
documentazione prevista dal presente decreto
legislativo.
2010
85/57
Art. 53.
Tenuta della documentazione
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della
predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
a. l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente
abilitati dal datore di lavoro;
b. la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili,
in funzione della natura dei dati;
c. le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente
riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la
memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
d. le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai
dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
e. sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove
previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di
memoria;
f. le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria
e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
g. sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano
dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema
medesimo.
Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
2010
86/57
2010
87/87
Fly UP