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Forma di governo regionale

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Forma di governo regionale
R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002.
Parte I - Capitolo 5
REGIONI E GOVERNO LOCALE
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R. Bin - G. Pitruzzella Diritto Pubblico, Giappichelli Editore, Torino, 2002.
L’evoluzione delle competenze regionali:
Cap.I-5 - Par. 1
LE REGIONI E GLI ENTI
LOCALI NELLA STORIA
ISTITUZIONALE ITALIANA
La Costituzione italiana ha previsto uno Stato regionale ed autonomista.
Per le Regioni essa prevedeva:
• autonomia politica (art. 115)
• autonomia legislativa (art. 117)
• autonomia amministrativa in specifiche materie (art. 118)
• autonomia finanziaria (art. 119) per garantire l’effettività degli altri tipi di
autonomia.
Inoltre la Costituzione ha distinto tra Regioni ordinarie e Regioni a Statuto
speciale (Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna,
Sicilia). A queste ultime veniva garantita un’autonomia più ampia.
Nonostante i dettami costituzionali, le regioni ordinarie sono state istituite solo nel
1970, mentre il concreto trasferimento delle funzioni amministrative è stato
parzialmente effettuato nel 1972 e 1977.
SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO
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Tre eventi hanno prodotto un deciso cambio di rotta nei
rapporti tra Stato e Regioni:
Cap.I-5 - Par. 1
LE REGIONI E GLI ENTI
LOCALI NELLA STORIA
ISTITUZIONALE ITALIANA
1) 1997 - legge Bassanini (59/1997): produsse un capovolgimento della logica di
ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni:
• prima: la Regione esercitava solo le funzioni amministrative nelle materie in cui
aveva competenza legislativa
• dopo: le funzioni amministrative sono state attribuite a Regioni ed enti locali
anche nelle materie in cui era lo Stato ad avere la titolarità della funzione
amministrativa.
2) 1999 - legge costituzionale 1/99: introdusse l’elezione popolare diretta del
Presidente della Giunta regionale.
3) 2001 - legge costituzionale 3/01: essa produsse una riforma organica del Titolo
V della Costituzione. Entrata in vigore dopo il referendum costituzionale.
Tale riforma realizzò un forte decentramento politico: nasce una Repubblica delle
autonomie, articolata su più livelli territoriali (Comuni, Città metropolitane,
Province, Regioni) ciascuno dotato di autonomia politica.
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La ripartizione delle competenze:
Cap.I-5 - Par. 2
LA RIPARTIZIONE DELLE
COMPETENZE TRA STATO,
REGIONI ED ENTI LOCALI
Con la Riforma del Titolo V della Costituzione, lo Stato ha perso la potestà
legislativa generale:
• può legiferare solo nelle materie espressamente riservategli
• legge statale e regionale sono sottoposte agli stessi limiti
Con la Riforma, si distinguono vari tipi di potestà legislativa:
• potestà legislativa esclusiva: il nuovo art.117 riserva allo Stato le seguenti
materie: esteri, immigrazione, ordine pubblico, difesa, cittadinanza, giustizia,
moneta
• potestà legislativa concorrente: lo Stato fissa i “principi fondamentali” e rinvia
alla legislazione regionale le norme specifiche nelle seguenti materie: tutela del
lavoro, sanità, protezione civile, previdenza integrativa, governo del territorio.
• potestà legislativa residuale: per tutte le materie non elencate nell’art.117 la
potestà legislativa è attribuita alle Regioni
SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO
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Il problema dei raccordi:
Cap.I-5 - Par. 3
I RACCORDI TRA I DIVERSI
LIVELLI TERRITORIALI DI
GOVERNO
Tutti gli Stati federali o a forte decentramento politico devono stabilire strumenti di
collegamento e coordinamento tra i diversi livelli territoriali di governo. Lo strumento
tipico degli Stati federali è la Camera delle Regioni.
In Italia, gli strumenti istituiti sono:
• Commissione bicamerale integrata: la riforma del 2001 ha previsto che la
Commissione parlamentare per le questioni regionali possa essere integrata da
rappresentanti delle Regioni e degli enti locali, quando i Regolamenti parlamentari lo
prevedano.
• Sistema delle Conferenze: creato per sviluppare il principio di leale collaborazione.
Tra le conferenze più rilevanti ricordiamo la Conferenza Stato-Regioni e la
Conferenza delle autonomie locali. Esse sono sede di confronto tra Governo e
istituzioni locali su materie che incidono sugli interessi e le competenze di Regioni,
Province e Comuni.
• esercizio di potere estero delle Regioni
• potere sostitutivo del Governo
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Cap.I-5 - Par. 4
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Rapporti Regioni - enti locali:
I RAPPORTI TRA LE REGIONI
E GLI ENTI LOCALI
Come per le Regioni, anche l’ordinamento degli enti locali ha subito varie modifiche
dal 1990. Ricordiamo le fasi salienti:
• legge 142/90: ha aumentato l’efficienza dell’ordinamento degli enti locali
• riforma del 1993: introduzione dell’elezione diretta di Sindaco e Presidente della
Provincia
• testo unico degli enti locali (d.lgs. 26/00): ha riordinato la materia.
Le riforme citate hanno introdotto alcune novità:
• Comuni e Province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa,
amministrativa, impositiva e finanziaria nell’ambito delle leggi di coordinamento
della finanza pubblica
• sono state introdotte le Città metropolitane, costituzionalizzate nella riforma 2001:
nelle aree di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari,
Napoli, il Comune capoluogo e i Comuni limitrofi possono decidere di costituirsi in
Città metropolitana. Essa assume le funzioni della Provincia.
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Cap. I-5 - Par. 5
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Finanza regionale e finanza locale:
FINANZA REGIONALE E
FINANZA LOCALE
L’articolo 119 Cost. riconosce e garantisce l’autonomia finanziaria di Regioni,
Province, Comuni e Città metropolitane, sia per le entrate che per le spese. Perciò:
• gli enti territoriali devono avere entrate proprie
• devono poter concorrere a determinarne composizione e quantità
• devono poter stabilire liberamente come spendere le risorse proprie.
Lo Stato mantiene comunque il potere di intervenire in materia di finanza regionale
perché “l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza
pubblica” sono affidati alla potestà legislativa concorrente; inoltre lo Stato ha potestà
esclusiva circa la “perequazione delle risorse finanziarie”.
Essendo dotate di tributi ed entrate proprie, i vari enti sub-statali potranno disporre di
risorse finanziarie diverse a seconda della ricchezza economica della propria
popolazione: per evitare squilibri tra le aree più ricche e le aree più povere del Paese, è
stato creato un fondo perequativo che destina risorse aggiuntive ai territori con minore
capacità fiscale per abitante.
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Forma di governo regionale:
Cap.I-5 - Par. 6
LA FORMA DI GOVERNO
REGIONALE
La legge cost.1/99 ha modificato gli articoli 121 e 126 Cost. introducendo una forma
di governo regionale basata sull’elezione diretta del Presidente della Regione. Essa
rappresenta una forma di governo transitoria, perché le Regioni avranno la
possibilità di disciplinare autonomamente la propria forma di governo e la propria
legge elettorale.
Prima del 1999: le Regioni avevano una forma di governo parlamentare a
predominanza assembleare con sistema elettorale parlamentare. Tale assetto ha
prodotto notevole instabilità delle Giunte regionali, con frequenti crisi.
1995: riforma del sistema elettorale regionale (tuttora in vigore). Esso, ancora
basato sul proporzionale, prevede:
• premio di maggioranza alla lista o coalizione che ottiene più voti, che garantisce
alla coalizione vincente almeno il 55% dei seggi in Consiglio regionale.
• l’indicazione del Presidente della Giunta collegato a ciascuna lista. La
designazione è poi divenuta elezione diretta con la riforma del 1999.
• Introduzione di una soglia di sbarramento.
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Cap.I-5 - Par. 6
LA FORMA DI GOVERNO
REGIONALE
1999: Accanto alle riforme introdotte nel 1995, la legge costituzionale ha introdotto la nuova
forma transitoria di governo regionale basata su due strutture egualmente legittimate dal
corpo elettorale:
Consiglio regionale
eletto dagli elettori regionali. E’
titolare della funzione legislativa,
del potere di fare proposte alle
Camere e delle altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi.
Presidente della Giunta regionale
eletto a suffragio universale e diretto dal corpo
elettorale regionale. Rappresenta la Regione,
dirige la politica della Giunta, promulga le
leggi ed emana i regolamenti regionali.
Giunta Regionale
Può votare la sfiducia alla
Giunta regionale. In tal caso, si
va automaticamente a nuove
elezioni per rieleggere Presidente
e Consiglio regionale.
SINTESI A CURA DI: Andrea BAROLINI - Emanuele ISONIO
Organo esecutivo regionale.
I suoi componenti sono nominati (ed
eventualmente revocati) dal Presidente della
Giunta, come previsto dalla Costituzione.
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Forma di governo degli enti locali:
Cap.I-5 - Par. 7
LA FORMA DI GOVERNO
DEGLI ENTI LOCALI
E’ stata delineata dalle leggi 81/93 e 265/99. Esse hanno introdotto l’elezione
popolare diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia. Sindaco e Presidente
della Provincia durano in carica 5 anni. Sono rieleggibili una sola volta.
Sono previste due leggi elettorali diverse:
- Comuni fino a 15.000 abitanti: sistema a turno unico
• ogni Sindaco è collegato a una lista di candidati per il consiglio comunale
•l’elettore vota per una lista elettorale e il voto automaticamente si estende al
candidato Sindaco collegato.
•è eletto Sindaco chi ottiene più voti (maggioranza relativa)
•la lista collegata al Sindaco vincente ha diritto ai 2/3 dei seggi (premio di
maggioranza); i restanti sono distribuiti con il sistema proporzionale e metodo
d’Hondt
• è prevista una soglia di sbarramento del 3%: sono ammesse all’assegnazione dei
seggi del Consiglio comunale solo le liste che abbiano superato tale soglia.
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Cap.I-5 - Par. 7
LA FORMA DI GOVERNO
Comuni con più di 15.000 abitanti e Province:
DEGLI ENTI LOCALI
sistema a doppio turno
• ciascun candidato Sindaco è collegato a una o più liste
• l’elettore vota Sindaco e lista per il Consiglio comunale. Egli può praticare il voto
disgiunto (votare una lista e il candidato Sindaco collegato ad una lista diversa).
• l’elettore può indicare una preferenza, scegliendo uno dei candidati al Consiglio
comunale all’interno della lista votata.
• Al primo turno, è eletto Sindaco chi ottiene il 50% + 1 dei voti (maggioranza
assoluta)
• se nessun candidato Sindaco raggiunge la maggioranza assoluta, si procede, dopo
15 giorni, al ballottaggio tra i due candidati più votati
• al secondo turno, i due candidati Sindaco possono collegarsi ad altre liste oltre a
quelle chi erano collegati al primo turno
• la ripartizione dei seggi avviene con formula proporzionale e metodo d’Hondt.
• E’ prevista una soglia di sbarramento al 3%
• E’ previsto un premio di maggioranza:
- se il Sindaco è eletto al primo turno, la lista o le liste ad esso collegate, nel
caso abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti, hanno diritto al 60% dei seggi.
- se il Sindaco è eletto al ballottaggio, la lista o le liste ad esso collegate
hanno diritto ad almeno il 60% dei seggi.
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