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La normativa vigente

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La normativa vigente
La polizza di responsabilità civile professionale per gli
Organismi di Mediazione, per gli Enti di Formazione in
materia di Mediazione e per i singoli Mediatori
Global Broker di Irlandese Aniello - Via Bologna, 138 - 80142 Napoli (NA)
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La normativa vigente
La normativa vigente in materia di Mediazione Civile e Commerciale è composta
dal Decreto Legislativo numero 28 del 4 marzo 2010, dal Decreto Ministeriale
numero 180 del 18 ottobre 2010 e dal Decreto Ministeriale numero 145 del 6 luglio
2011
In particolare, tra i requisiti previsti nell’articolo 4 del Decreto 28/2010 per ottenere
l’iscrizione nel Registro presso il Ministero della Giustizia, all’Organismo di
Mediazione è richiesto “il possesso da parte del richiedente di una polizza
assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a
qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione”
Il contenuto delle polizze intermediate da Global Broker è sviluppato secondo
gli indirizzi del Ministero della Giustizia ed è prontamente aggiornato in caso
di nuove indicazioni provenienti dal Ministero medesimo
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Global Broker
Global Broker è un broker di assicurazioni iscritto al Registro Unico Intermediari
assicurativi e riassicurativi presso l’Isvap al numero B000133092
L’elemento professionale che caratterizza profondamente la strategia di impresa di
Global Broker risiede nella particolare attenzione alle esigenze specifiche dei propri
clienti, siano essi aziende oppure singoli individui
Ogni cliente è seguito con attenzione, dalla individuazione e analisi del rischio alla
sua valutazione, dalla proposta della copertura assicurativa alla sua gestione: in tale
contesto – qualunque sia l’esigenza rilevata – Global Broker osserva sempre tutte
le possibili variabili nei minimi dettagli con lo scopo di fornire ai propri clienti
un’assistenza completa ed uno studio dedicato dei pacchetti assicurativi
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I Lloyd’s di Londra
Quello dei Lloyd's di Londra è uno dei più grandi mercati assicurativi e riassicurativi mondiali, che assume
rischi da oltre 200 Paesi e territori nel mondo e nel quale competono e collaborano 80 attività di
sottoscrizione; esso, grazie a questa combinazione, è in grado di offrire una vastissima scelta di prodotti
assicurativi, competenza ed esperienza
I Lloyd's, grazie alla rigida selezione degli operatori autorizzati ed alle rigorose regole di condotta imposte
dagli organi di controllo interno, vantano i più alti livelli di competenza nella sottoscrizione, uniti all'intuito ed
all'ingegno nella ricerca della soluzione più adatta e innovativa per la copertura di tutte le tipologie di rischio
In tempi di crisi per diverse Compagnie assicurative, la catena di sicurezza predisposta a protezione dei
sindacati sottoscrittori, con la costituzione di un Fondo Centrale, ha conferito al mercato dei Lloyd’s
un'impareggiabile solidità finanziaria, confermata dai rating delle più grandi agenzie indipendenti
Proporre a enti, società e professionisti polizze Lloyd’s significa quindi offrire il meglio in termini di forza del
marchio, qualità del prodotto, affidabilità della gestione e sicurezza della copertura
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L’oggetto dell’Assicurazione per gli Organismi di Mediazione e per gli
Enti di Formazione in materia di Mediazione
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare
(capitale, interessi e spese), quale responsabile, a qualunque titolo (e quindi – a titolo
esemplificativo e non limitativo – anche per fatto colposo o doloso commesso da dipendenti,
consulenti, o collaboratori del Contraente, Mediatori e Formatori, fermi i diritti di rivalsa nei loro
confronti nel caso abbiano agito con dolo) relativamente allo svolgimento dell’attività di
Mediazione civile e commerciale, così come disciplinata dal Decreto Legislativo 28/2010, dal
Decreto Ministeriale 180/2010 e dal Decreto Ministeriale 145/2011
La copertura è inoltre operante per le perdite patrimoniali derivanti da inadempienza ai doveri
professionali, negligenza, imprudenza o imperizia nell’esercizio dell’attività di Formazione in
materia di Mediazione civile e commerciale, anch’essa disciplinata dal Decreto Legislativo
28/2010, dal Decreto Ministeriale 180/2010 e dal Decreto Ministeriale 145/2011
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L’oggetto dell’Assicurazione per i singoli Mediatori
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto
a pagare (capitale, interesse e spese) quale responsabile relativamente allo
svolgimento dell’attività di Mediazione civile e commerciale, così come disciplinata
dal Decreto Legislativo 28/2010, dal Decreto Ministeriale 180/2010 e dal Decreto
Ministeriale 145/2011
La copertura è inoltre operante per le Perdite Patrimoniali derivanti da inadempienza
ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa
professionale nell’esercizio dell’attività di formazione in materia di Mediazione civile
e commerciale, così come disciplinata dal Decreto Legislativo 28/2010, dal Decreto
Ministeriale 180/2010 e dal Decreto Ministeriale 145/2011
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L’Assicurazione “Claims Made”
L’Assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” (“richiesta fatta”); essa vale
per i Sinistri che abbiano luogo (ovvero “che siano denunciati”) per la prima volta nel
corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli
Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a Danni
cagionati durante il Periodo di Efficacia definito in Polizza, e purchè tali Sinistri non
siano già noti all’Assicurato
Come disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato dichiara di
non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi,
né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere
dell’obbligo di risarcimento in precedenza o, comunque, al momento della
stipulazione del contratto
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La “retroattività” e la “postuma”
Ē possibile richiedere un periodo di retroattività (da 1 a 5 anni) per il quale la
copertura è efficace anche se il danno si sia verificato prima dell’inizio del contratto
(e sia stato, viceversa, denunciato nel corso del periodo di validità del contratto
stesso)
Ē egualmente possibile richiedere l’inserimento della clausola postuma, la quale fa
sì che la polizza sia efficace anche per i sinistri denunciati durante il periodo
successivo alla cessazione dell’attività professionale
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Contatti
Global Broker di Irlandese Aniello
Via Bologna, 138 – 80142 Napoli
Tel.: 08119320828
Fax: 0810091020
E-mail: [email protected]
Web-site: www.assglobalbroker.com
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