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La normativa vigente
La polizza di responsabilità civile professionale per gli Organismi di Mediazione, per gli Enti di Formazione in materia di Mediazione e per i singoli Mediatori Global Broker di Irlandese Aniello - Via Bologna, 138 - 80142 Napoli (NA) 1 La normativa vigente La normativa vigente in materia di Mediazione Civile e Commerciale è composta dal Decreto Legislativo numero 28 del 4 marzo 2010, dal Decreto Ministeriale numero 180 del 18 ottobre 2010 e dal Decreto Ministeriale numero 145 del 6 luglio 2011 In particolare, tra i requisiti previsti nell’articolo 4 del Decreto 28/2010 per ottenere l’iscrizione nel Registro presso il Ministero della Giustizia, all’Organismo di Mediazione è richiesto “il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione” Il contenuto delle polizze intermediate da Global Broker è sviluppato secondo gli indirizzi del Ministero della Giustizia ed è prontamente aggiornato in caso di nuove indicazioni provenienti dal Ministero medesimo 2 Global Broker Global Broker è un broker di assicurazioni iscritto al Registro Unico Intermediari assicurativi e riassicurativi presso l’Isvap al numero B000133092 L’elemento professionale che caratterizza profondamente la strategia di impresa di Global Broker risiede nella particolare attenzione alle esigenze specifiche dei propri clienti, siano essi aziende oppure singoli individui Ogni cliente è seguito con attenzione, dalla individuazione e analisi del rischio alla sua valutazione, dalla proposta della copertura assicurativa alla sua gestione: in tale contesto – qualunque sia l’esigenza rilevata – Global Broker osserva sempre tutte le possibili variabili nei minimi dettagli con lo scopo di fornire ai propri clienti un’assistenza completa ed uno studio dedicato dei pacchetti assicurativi 3 I Lloyd’s di Londra Quello dei Lloyd's di Londra è uno dei più grandi mercati assicurativi e riassicurativi mondiali, che assume rischi da oltre 200 Paesi e territori nel mondo e nel quale competono e collaborano 80 attività di sottoscrizione; esso, grazie a questa combinazione, è in grado di offrire una vastissima scelta di prodotti assicurativi, competenza ed esperienza I Lloyd's, grazie alla rigida selezione degli operatori autorizzati ed alle rigorose regole di condotta imposte dagli organi di controllo interno, vantano i più alti livelli di competenza nella sottoscrizione, uniti all'intuito ed all'ingegno nella ricerca della soluzione più adatta e innovativa per la copertura di tutte le tipologie di rischio In tempi di crisi per diverse Compagnie assicurative, la catena di sicurezza predisposta a protezione dei sindacati sottoscrittori, con la costituzione di un Fondo Centrale, ha conferito al mercato dei Lloyd’s un'impareggiabile solidità finanziaria, confermata dai rating delle più grandi agenzie indipendenti Proporre a enti, società e professionisti polizze Lloyd’s significa quindi offrire il meglio in termini di forza del marchio, qualità del prodotto, affidabilità della gestione e sicurezza della copertura 4 L’oggetto dell’Assicurazione per gli Organismi di Mediazione e per gli Enti di Formazione in materia di Mediazione Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale responsabile, a qualunque titolo (e quindi – a titolo esemplificativo e non limitativo – anche per fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti, o collaboratori del Contraente, Mediatori e Formatori, fermi i diritti di rivalsa nei loro confronti nel caso abbiano agito con dolo) relativamente allo svolgimento dell’attività di Mediazione civile e commerciale, così come disciplinata dal Decreto Legislativo 28/2010, dal Decreto Ministeriale 180/2010 e dal Decreto Ministeriale 145/2011 La copertura è inoltre operante per le perdite patrimoniali derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia nell’esercizio dell’attività di Formazione in materia di Mediazione civile e commerciale, anch’essa disciplinata dal Decreto Legislativo 28/2010, dal Decreto Ministeriale 180/2010 e dal Decreto Ministeriale 145/2011 5 L’oggetto dell’Assicurazione per i singoli Mediatori Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interesse e spese) quale responsabile relativamente allo svolgimento dell’attività di Mediazione civile e commerciale, così come disciplinata dal Decreto Legislativo 28/2010, dal Decreto Ministeriale 180/2010 e dal Decreto Ministeriale 145/2011 La copertura è inoltre operante per le Perdite Patrimoniali derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell’esercizio dell’attività di formazione in materia di Mediazione civile e commerciale, così come disciplinata dal Decreto Legislativo 28/2010, dal Decreto Ministeriale 180/2010 e dal Decreto Ministeriale 145/2011 6 L’Assicurazione “Claims Made” L’Assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” (“richiesta fatta”); essa vale per i Sinistri che abbiano luogo (ovvero “che siano denunciati”) per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a Danni cagionati durante il Periodo di Efficacia definito in Polizza, e purchè tali Sinistri non siano già noti all’Assicurato Come disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile l’Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento in precedenza o, comunque, al momento della stipulazione del contratto 7 La “retroattività” e la “postuma” Ē possibile richiedere un periodo di retroattività (da 1 a 5 anni) per il quale la copertura è efficace anche se il danno si sia verificato prima dell’inizio del contratto (e sia stato, viceversa, denunciato nel corso del periodo di validità del contratto stesso) Ē egualmente possibile richiedere l’inserimento della clausola postuma, la quale fa sì che la polizza sia efficace anche per i sinistri denunciati durante il periodo successivo alla cessazione dell’attività professionale 8 Contatti Global Broker di Irlandese Aniello Via Bologna, 138 – 80142 Napoli Tel.: 08119320828 Fax: 0810091020 E-mail: [email protected] Web-site: www.assglobalbroker.com 9