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Valutazione dei rischi

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Valutazione dei rischi
Non esiste vento favorevole per il
marinaio che non sa dove andare
(Seneca)
Amelia 21 ottobre 2014
Ampelio Tettamanti – Operai di Milano 1955
Paolo Gentile
[email protected]
1
www.rs-ergonomia.com
Il mondo così com’è: fattori di rischio
presenti negli ambienti di lavoro.
2
Rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica,
in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di
diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica,
etc.).
Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali,
responsabili
della
potenziale
compromissione
dell’equilibrio biologico del lavoratore a causa
dell’emissione nell’ambiente di fattori di rischio, di natura
chimica, fisica o biologica.
Rischi trasversali o organizzativi individuabili nel rapporto
tra lavoratore e l’organizzazione del lavoro.
Il mondo com’è dovrebbe essere
3
Art. 2087 C.C.
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
4
“L’imprenditore è tenuto
ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure
che,
secondo
la
particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica,
sono
necessarie
a
tutelare l’integrità fisica
e la personalità morale
dei
prestatori
di
lavoro”.
Costituzione della Repubblica
Italiana (art.41)
5
L'iniziativa economica privata è
libera.
Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i
controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali.
La partecipazione dei lavoratori e lo
statuto dei diritti dei lavoratori
6
La L.300/1970, all'art. 9 dispone che i
lavoratori,
mediante
loro
rappresentanze, hanno diritto di
controllare l’applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e
delle malattie professionali e di
promuovere la ricerca, l’elaborazione
e l’attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la
loro integrità fisica.
Misure generali di tutela nel D.Lgs.81/08
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
Articolo 15 - Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la
loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che
sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
7
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
Il mondo come vorrei che fosse:
abbiamo bisogno di un modello per governare la società
Dopo la morte di Dio, dopo il crollo delle
utopie,
su
quale
fondamento
intellettuale e morale intendiamo
costruire la nostra vita comune? Se
vogliamo
agire
come
persone
responsabili, abbiamo bisogno di uno
schema concettuale su cui fondare non
solo i nostri discorsi, cosa semplice a
farsi, ma anche le nostre azioni.
Tzvetan Todorov, Lo spirito dell'illuminismo (2006)
8
Rivedere la legislazione per
renderla più partecipativa
Negli anni Sessanta e Settanta l'Italia è stato il paese che ha avuto
la stagione più ricca di lotte sindacali e di sostegno popolare, ma
anche di mobilitazione dei sindacati, per garantire la salute e la
sicurezza dei lavoratori, con la parola d'ordine: la saluta non si
vende. … C'è stata negli anni Ottanta la stagione dei
regolamenti, che ha sostituito quella dei movimenti, delle lotte e
delle conquiste, che ha introdotto un sistema di regole per le
aziende ma forse ha fatto perdere l'anima alla lotta per la
prevenzione. Per le aziende il 626 ha significato più un modo di
porsi in regola, al riparo da sanzioni, anche con molti vantaggi,
che non il seguire e il prevenire la condizione reale della
produzione e lo stato di salute e di sicurezza delle persone.
Diego Alhaique, Il riscatto del lavoro, su “Il mese” inserto di Rassegna sindacale luglio 2006 (intervista a Giovanni
Berlinguer).
Accettare la sfida del cambiamento:
cosa conservare dai modelli del passato
La partecipazione, è stata un'aspirazione delle classi lavoratrici
per conquistare la propria emancipazione, oggi è anche un
bisogno delle organizzazioni che debbono competere in
qualità;
la solidarietà, è stata il carburante per le conquiste sociali del
novecento;
la capacità di distribuire una risorsa scarsa come il lavoro.
La
10
politica, la classe dirigente e imprenditoriale, le
organizzazioni dei lavoratori, per contribuire a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori dovranno
organizzare la partecipazione, la solidarietà, una equa
redistribuzione del lavoro e delle risorse.
Inventario dei rischi
GRUPPO:
Tabella inventario dei rischi presenti nei reparti di
lavoro. Tutti i rischi potenzialmente presenti e quindi
contrassegnati da una X nelle caselle saranno oggetto
di valutazione
11
Attività fonte del rischio
Valutazione
R=PxD
Cosa si intende per rischio nei
luoghi di lavoro
Rischio = P x D
P = frequenza - probabilità che l'evento
si verifichi in un dato intervallo di
tempo.
D = magnitudo - danno prodotto al
verificarsi di un certo evento negativo.
12
Valutazione del rischio
P
13
Alto 3
3
6
9
Medio 2
2
4
6
Basso 1
1
2
3
Basso 1
Medio 2
D
Alto 3
Azioni di miglioramento
GRUPPO:
Rischio
14
Azioni di miglioramento
Azioni tecniche e/o
organizzative
Dispositivi
collettivi
di
protezione
Dispositivi
individuale
di
protezione
Metodologia di costruzione di
mappe grezze
Una valutazione dei rischi effettuata recuperando l'esperienza del
gruppo omogeneo di lavoratori.
L'utilizzo di tale metodologia di raccolta dei dati prevede che l'analisi
dei dati debba avvenire in modo tale che siano gli stessi lavoratori,
messi in grado di conoscere e discutere i risultati, a validare
consensualmente i dati elaborati.
Le possibilità di successo di questo modello dipendono da due fattori:
- la capacità del RLS di essere protagonista nel processo di
valutazione dei rischi, acquisendo le tecniche specifiche;
- la capacità e possibilità di attivare il coinvolgimento e la
partecipazione dei lavoratori nel processo di valutazione dei rischi
e di proposta di soluzioni ai problemi rilevati.
L'obiettivo della formazione dei
RLS
Mettere in grado il RLS di gestire i rapporti con i colleghi di
lavoro; divenire un facilitatore di partecipazione,
finalizzata alla realizzazione di una analisi grezza dei
rischi, individuare collettivamente possibili soluzioni nel
miglioramento dei processi lavorativi ed acquisire quelle
abilità che gli consentiranno di confrontarsi con il DL. In
questo caso sarà necessario saper fare le domande
giuste all'esperto di turno e guidarne politicamente
l'operato, per verificare scientificamente la percezione e
l'analisi dei lavoratori attraverso l’utilizzo di metodologie
semplici che permettano di individuare gli obiettivi da
perseguire.
La partecipazione come buona
pratica
La partecipazione all'analisi e gestione dei rischi è un diritto dei
lavoratori ed un dovere per il datore di lavoro; l'adozione di
tecniche di facilitazione della partecipazione è un indubbio
vantaggio per tutte le parti e consente:
• all'azione sindacale di ottenere consenso e forza contrattuale,
avere una serie di informazioni e di valutazioni dei rischi e dei
problemi di salute e prevenzione, basati sull'esperienza e le
conoscenze dei lavoratori rappresenta il punto di forza del RLS
nei confronti della direzione aziendale;
• alle imprese di potersi confrontare con le soluzioni provenienti da
chi è a contatto e vive le situazioni che occorre modificare,
ottenendo un vantaggio che, in alcuni casi, gli consentirà di fare a
meno di tanta consulenza ridondante.
Il DVR soggettivo
Le
norme legislative, prevedono che il DdL predisponga
preliminarmente un DVR, intorno al quale costruire gli interventi di
prevenzione e protezione dei lavoratori.
I comportamenti e le azioni di tutela discendono da una analisi
preliminare, non sono frutto di improvvisazione, pertanto se la
norma prevede la partecipazione attiva dei lavoratori sembra
scontato che anche i lavoratori debbano preliminarmente effettuare
una seria analisi dei rischi da cui far discendere coerentemente i
loro comportamenti.
Attraverso l'elaborazione di un DVR soggettivo, ciascun lavoratore
individualmente svilupperà conoscenza e consapevolezza dei rischi
cui è sottoposto nell'attività quotidiana, all’interno del gruppo
omogeneo di lavoro, misurerà e adeguerà i suoi comportamenti sul
lavoro, che saranno oggetto di un programma di miglioramento.
I lavoratori, mediante loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di
promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le
misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
DVR
A
PERCEZIONE
B
C
Dal confronto tra i due documenti, il DVR
ufficiale e quello soggettivo, si potranno
ricavare tre possibili situazioni:
A: Il DVR ufficiale conterrà informazioni che non sono percepite o sono
scarsamente percepite dai lavoratori, sarà utile approfondire la formazione
e l'informazione su questi elementi per dare coscienza di un rischio
sottovalutato se non completamente ignorato.
B: Le informazioni contenute nel DVR ufficiale sono correttamente percepite
dai lavoratori, sarà sufficiente ribadire quanto già acquisito.
C: La percezione dei lavoratori non trova riscontro nel DVR ufficiale. In
questo caso sono possibili due diverse situazioni:
- la percezione dei lavoratori è corretta, o comunque coerente e degna di
essere approfondita, occorrerà che il DdL ne prenda atto e predisponga
un aggiornamento del DVR;
- la percezione dei lavoratori non corrisponde alla realtà, occorrerà
approfondire la formazione per fugare preoccupazioni ingiustificate che
possono essere all'origine di situazioni di stress e di comportamenti errati.
Rischi chimici
Esposizione al contatto, inalazione e ingestione di sostanze chimico-tossiche,
Elenco non esaustivo dei rischi chimici nel settore metalmeccanico:
toluene, xilene, stimene, acetone, trielina, diclorometano, etilbenzene,
cadmio, selenio, piombo, trisolfuro di antimonio, arsenico, manganese,
fluoro, benzene, stagno, berillio, ferro, alluminio, stearato di zinco, silice
cristallina, cromo, cromo esavalente, nichel, acido solforico, olii minerali
lubrorefrigeranti, acido cloridico, fibbre di amianto.
21
Sono particolarmente interessati: saldatori, fonditori, verniciatori, addetti alla
fabbricazione, tempera e desolforazione dell'acciaio, decapaggio dei metalli,
industria galvanica, cromatura, sgrassaggio e lavaggio dei pezzi con solventi,
zincatura e stagnatura delle lamiere, raschiatura e sverniciatura, produzione
del cadmio, berillio, alluminio e leghe di stagno, cadmiatura, manutentori,
sabbiatura di pezzi metallici, sbavatori e smaterozzatori nelle fonderie,
produzione dell'alluminio, utilizzo di mole abrasive, taglio di lastre ferrozincate, tempra dei metalli con olii minerali, macchine utensili raffreddate con
olii lubrorefrigeranti.
Articolo 223 - Valutazione dei
rischi
1. Nella VdR il DL determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro e valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
... prendendo in considerazione:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni comunicate dalla relativa scheda di sicurezza;
c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già
intraprese.
22
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici
pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti
i suddetti agenti chimici.
Valore limite di SOGLIA - Threshold
Limit Value o TLV (Articolo 222 - Definizioni)
Valore limite di esposizione professionale. Il limite della
concentrazione media ponderata nel tempo di un agente
chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un
lavoratore in relazione ad un determinato periodo di
riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato
nell’ALLEGATO XXXVIII.
I valori limite di esposizione professionale sono misurati e calcolati:
– rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore
– a breve termine (valore limite al di sopra del quale non vi deve
essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non
altrimenti specificato).
23
Allo stato attuale sono previsti i valori limite di esposizione per 98
sostanze.
Allegato XXXVIII
Nome agente
Acetone
Mg/m3 (8h)
1210
Ppm (8h)
500
Mg/m3 (Bt)
-
Ppm (Bt)
-
Note
-
Verniciatori, addetti alla sgrassatura e al decapaggio dei metalli (Epatopatie)
Etilbenzene
442
100
884
200
pelle
Verniciatori, addetti alla sgrassatura e al decapaggio dei metalli (Epatopatie)
Toluene
pelle
192
50
-
-
Verniciatori e addetti allo sgrassaggio o al lavaggio dei pezzi con solventi (Turbe del sistema nervoso, Ridotte capacità
respiratorie dei bronchi e dei polmoni, Epatopatie, Piastrinopenia)
Xilene
221
50
442
100
pelle
Verniciatori e addetti allo sgrassaggio o al lavaggio dei pezzi con solventi (Turbe del sistema nervoso, Ridotte capacità
respiratorie dei bronchi e dei polmoni, Epatopatie, Piastrinopenia ,Dermatite allergica da contatto/irritativa)
Acido cloridrico
24
8
5
15
10
-
Addetti al decapaggio dei metalli con acido cloridrico, saldatori di pezzi preventivamente sgrassati con utilizzo di acido
cloridrico. (Congiuntivite, Perforazione setto nasale e ulcere, Ridotte capacità respiratorie dei bronchi e dei polmoni)
Indicatore Biologico di
Esposizione – BEI (Articolo 222 - Definizioni)
Valore limite biologico. Il limite della concentrazione del relativo
agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è
riportato nell’ALLEGATO XXXIX.
Allo stato attuale l’elenco presenta un solo valore limite biologico
(piombo e suoi composti ionici)
Il caso del piombo:
Valore limite di esposizione professionale: 0.15 mg/m3 (8 ore)
Valore limite biologico: Piombo nel sangue: 60 mg /100 ml di
sangue.
Nelle lavoratrici in età fertile se PbB > 40 mg Pb/100 ml ---->
allontanamento dall’esposizione
25
Nel caso in cui l’agente chimico
non sia riportato nell’elenco
Riferirsi ai dati di letteratura!!
I TLV e i BEI vengono proposti annualmente dall’American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Il volume è tradotto in italiano
dall’AIDII (Associazione Italiana degli Igienisti Industriali) www.aidii.it
Il significato di TLV: valore limite soglia, lungi dal costituire uno spartiacque tra
esposizione sicura e esposizione a rischio, rappresenta “la concentrazione
atmosferica alla quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa
rimanere esposta ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti negativi”.
Il significato dei BEI: indicatore biologico di esposizione indica “la
concentrazione al di sotto della quale la maggior parte dei lavoratori non
dovrebbe subire effetti negativi sulla salute”.
In entrambi i casi gli indicatori sono stati studiati per proteggere “la gran parte”
dei lavoratori (non tutti) e su soggetti che, per definizione, sono “sani”.
26
Classificazione ACGIH Dei
cancerogeni
(American Confernece of Governmental and Industrial Hygienists)
A1 CANCEROGENO RICONOSCIUTO PER L'UOMO;
A2 CANCEROGENO SOSPETTO PER L'UOMO;
A3 CANCEROGENO RICONOSCIUTO PER L'ANIMALE CON
RILEVANZA NON NOTA PER L'UOMO;
A4 NON CLASSIFICABILE COME CANCEROGENO PER L'UOMO;
A5 NON SOSPETTO COME CANCEROGENO PER L'UOMO.
Altre classificazioni vengono proposte da:
- IARC (International Agency for Research on Cancer) fa parte dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità.;
- EPA (Environmental Protection Agency) agenzia del Governo federale degli Stati Uniti
d'America;
27
- SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) istituito nel 1995 con il
mandato di consigliare la Commissione europea.
Cancerogeni: obblighi del datore
di lavoro (art.235)
Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o
mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente
possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle
condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la
salute e la sicurezza dei lavoratori;
Se non é tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il
datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente
cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente
possibile;
Se il ricorso ad un sistema chiuso non é tecnicamente possibile il datore di
lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più
basso valore tecnicamente possibile, l’esposizione non deve comunque
superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato XLIII.
28
L'allegato XLIII riporta i valori limite di esposizione professionale che ad oggi riguardano soltanto
tre agenti cancerogeni: il benzene, il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno.
Movimentazione manuale dei
carichi (MMC)
1. CARATTERISTICHE DEL CARICO. La MMC può costituire un rischio di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
il carico è troppo pesante;
è ingombrante o difficile da afferrare;
è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa
distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il
lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. SFORZO FISICO RICHIESTO. Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
è eccessivo;
può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
29
può comportare un movimento brusco del carico;
è compiuto col corpo in posizione instabile.
Movimentazione manuale dei
carichi (MMC)
3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO. Le caratteristiche dell’ambiente di
lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività
richiesta;
il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso;
il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale
di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione;
il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del
carico a livelli diversi;
il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate.
30
Movimentazione manuale dei
carichi (MMC)
4. ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’. L’attività può comportare un rischio di patologie
da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle
seguenti esigenze:
sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo
prolungati;
pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in
tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il
lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di
genere e di età;
31
indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento
PESO SOLLEVATO
1,0712610155
INDICE DI
SOLLEVAMENTO
PESO LIMITE
RACCOMANDATO
ETA'
> 18 ANNI
COSTANTE DI PESO
(kg.)
MASCHI
FEMMINE
30
20
20
CP
X
ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI
ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO
ALTEZZA (cm)
FATTORE
0
25
50
75
100
125
150
>175
0,77
0,85
0,93
1,00
0,93
0,85
0,78
0,00
0,93
A
X
DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO
FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO
DISLOCAZIONE (cm)
25
30
40
50
70
100
170
FATTORE
1,00
0,97
0,93
0,91
0,88
0,87
0,86
DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO
DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DEL CORPO
( DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO )
DISTANZA (cm)
FATTORE
>175
0,00
0,88
B
X
25
30
40
50
55
60
>63
1,00
0,83
0,63
0,50
0,45
0,42
0,00
0,63
C
X
DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI )
Dislocazione angolare
FATTORE
0
30°
60°
90°
120°
135°
>135°
1,00
0,90
0,81
0,71
0,52
0,57
0,00
0,71
D
X
GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO
GIUDIZIO
BUONO
SCARSO
FATTORE
1,00
0,90
FREQUENZA DEI GESTI ( numero atti al minuto )
IN RELAZIONE A DURATA
FREQUENZA
0,20
1
4
6
9
12
CONTINUO < 1 ora
1,00
0,94
0,84
0,75
0,52
0,37
CONTINUO da 1 a 2 ore
0,95
0,88
0,72
0,5
0,3
0,21
CONTINUO da 2 a 8 ore
0,85
0,75
0,45
0,27
0,15
0,00
0,9
E
X
>15
0,00
0,00
0,85
F
0,00
=
32
6
KG. DI PESO
EFFETTIVAMENTE
SOLLEVATO
PESO LIMITE
RACCOMANDATO
5,600875896
Kg.
Inventario dei rischi
Rischio
Esposizione al rischio
Movimentazione
manuale di carichi
sollevamento manuale di carichi
pesanti
movimentati
con addetti
alle
linee
di Patologie del rachide lombofrequenza elevata o con modalità montaggio,
allo sacrale
e
del
rachide
che obbligano a ruotare la stampaggio, all'imballaggio cervicale
(ernie
discali
schiena o a tenere il peso pezzi finiti, alle macchine lombosacrali,
artrosi
alla
lontano dal corpo
utensili
colonna vertebrale)
Postura
necessità di mantenere il capo
sempre flesso in avanti o carrellisti,
addetti
all'indietro o ruotato lateralmente montaggio a banco
Sovraccarico lavorativo
33
Lavoratori interessati
Patologie
Patologie
del
rachide
al cervicale (cervicalgie, ernie
discali cervicali)
mansioni in cui si usino
frequentemente una o più addetti
alle
linee
di Patologie degli arti superiori
sezioni
dell'arto
superiore montaggio, alle macchine da sovraccarico lavorativo
(mano, polso, gomito, spalla) utensili, alla sbavatura, alla (tendiniti, sindrome del tunnel
per compier movimenti
molatura, alla saldatura
carpale, dito a scatto)
Patologie del rachide lombocarrellisti, conducenti di sacrale
e
del
rachide
veicoli
o
autoveicoli cervicale (blocco rachideo
aziendali, collaudatori di acuto,
ernia
discale
vibrazioni di tipo meccanico
mezzi meccanici su ruote lombosacrale)
Patologie degli arti superiori
Vibrazioni trasmesse da vibrazioni da attrezzature o addetti all'utilizzo di mole da
strumenti
vibranti
mezzi meccanici
utensili impugnati dai lavoratori abrasive, trapani, avvitatori (sindrome del tunnel carpale)
Rischi caratteristici del lavoro
d'ufficio o assimilabili
LAVORO AL VDT
Articolo 173 - Definizioni
il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui
all’articolo 175.
Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
34
Lavoro ai VDT
Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
In assenza di una disposizione contrattuale, il lavoratore ha diritto ad una
pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione
continuativa al videoterminale.
Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria con particolare
riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
35
Rischi da esposizione ad agenti
fisici
Rumore generato da macchinari in lavorazione, in mancanza di adeguata
protezione. Sono esposti addetti alla martellatura, molatura, ribattitura,
punzonatura
o
tranciatura
alle
presse,
picchettaggio
e
disincrostazione, alle presse per la fabbricazione di chiodi, viti e
bulloni, prova a banco di motori a reazione e a turboelica, lavorazioni
su macchine utensili.
36
Cosa sono le ROA
Tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100
nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette,
radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta
suddivise in:
Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400
nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e
UVC (100-280 nm);
Radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1
mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm)
e IRC (3000 nm-1 – 1 mm).
37
Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non
coerenti. Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle
radiazioni coincidono), e sono generate da LASER, mentre le seconde emettono
radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non LASER e dal Sole
(radiazioni ottiche naturali).
Esempi di sorgenti di ROA che possono
comportare rischio per occhi e/o cute dei
soggetti esposti
Radiazioni ultaviolette o infrarosse nel lavoro di saldatura.
Congiuntivite – tumori della pelle.
RADIAZIONI IONIZZANTI
La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n.
230 e sue successive modificazioni.
esposizione ai raggi X per:
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-
addetti al controllo del prodotto con utilizzo di raggi X in fonderia e Metallurgia,
-
alla installazione e manutenzione di apparecchiature per raggi X e radio terapia.
Tumori del sangue e del sistema linfatico.
Mancati infortuni (Near Miss)
Rischi per la salute.
Rischi per la sicurezza.
non conformità, il mancato rispetto dei
requisiti di legge, dei regolamenti, delle
procedure;
situazione pericolosa (potenziale rischio);
incidente mancato infortunio o “near miss”;
infortunio.
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Rischi trasversali o organizzativi.
Inventario dei rischi
Descrivi una
SITUAZIONE PERICOLOSA/NON CONFORMITA':
INCIDENTE/MANCATO INFORTUNIO:
INFORTUNIO:
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Azioni preventive/correttive
Fattori di stress
Fattori di stress
Azioni preventive/correttive
Sintomi di malessere associabili a stress
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La partecipazione per l'approfondimento dei
fattori di nocività psico-sociali, risulta
particolarmente proficuo.
La valutazione non deve prendere in considerazione i singoli
lavoratori (non vuole individuare se e chi soffre di stress) ma gruppi
omogenei di lavoratori, cioè gruppi di lavoratori esposti alla medesima
situazione organizzativa e ai medesimi fattori di rischio.
La valutazione consiste nel rilevare se nella situazione lavorativa che
si sta valutando si rilevi (e/o venga percepita) l’esistenza di fattori che
secondo la letteratura scientifica (e secondo il parere dei lavoratori
esposti) possono sottoporre i lavoratori a situazioni stressogene
(mancanza di benessere psico-fisico e integrità complessiva della
persona). Scopo della valutazione è quindi quello di indicare, in un
certo ambiente, la presenza di tali fattori di rischio; non
necessariamente il lavoratore esposto a quei fattori di rischio dovrà
sviluppare disturbi da stress lavoro-correlato.
Azioni propedeutiche al processo
di valutazione:
a) Iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte a lavoratori, dirigenti e
preposti, possono risultare utili per favorire una partecipazione
consapevole. Restano fermi gli obblighi di informazione e formazione
previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs.;
b) Costituzione del team di valutazione, la valutazione del rischio da Stress
Lavoro-Correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene
effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal DL avvalendosi del
RSPP con il coinvolgimento del MC, ove nominato, e previa consultazione
del RLS/RLST;
c) Scelta della metodologia di valutazione, è necessario preliminarmente
indicare il percorso metodologico che permetterà una corretta
identificazione dei fattori di rischio da SLC, dalla quale discenderanno la
pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa
non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio;
Azioni propedeutiche al processo
di valutazione:
d) Formazione dei soggetti valutatori sul metodo scelto, se necessaria;
e) Individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative, la valutazione
prende in esame, come già detto, non singoli ma gruppi omogenei di
lavoratori che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una
individuazione che ogni DL (supportato dal team di valutazione) può
autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione
aziendale;
f) Definizione delle modalità con cui sentire i RLS\RLST e/o i lavoratori,
obbligo, previsto nella circolare 18 novembre 2010 limitatamente ai fattori
di contesto e di contenuto del lavoro, che risulta assolto in prima
applicazione se in fase di costituzione del team di valutazione si sono
inseriti RLS e/o testimoni privilegiati.
Su tutti gli aspetti sopra citati devono comunque essere consultati gli RLS, ai
sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08.
Il processo di valutazione dello
SLC
2. Valutazione preliminare.
3. Individuazione e attuazione degli interventi
correttivi, se necessari, in base ai risultati della
valutazione preliminare.
4. Verifica dell’efficacia degli interventi attuati.
5. Valutazione approfondita, ove gli interventi
correttivi siano risultati inefficaci.
6. Individuazione e attuazione di ulteriori interventi
correttivi, se necessari, in base ai risultati della
valutazione approfondita.
7. Monitoraggio e aggiornamento della valutazione.
Valutazione preliminare (cosa è)
Consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile
numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte
famiglie:
- Eventi sentinella (indici infortunistici, assenze per malattie, turnover,
procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e
frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori) da valutare sulla
base di parametri omogenei individuati internamente all'azienda (es.trend
indici infortunistici rilevati in azienda).
- Fattori di contenuto del lavoro (ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e
ritmi di lavoro, orari di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei
lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
- Fattori di contesto del lavoro (ruolo nell'organizzazione, autonomia
decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, evoluzione e
sviluppo di carriera, comunicazione.
Valutazione preliminare
(come fare)
Possono essere utilizzate liste di controllo applicabili
anche dai soggetti aziendali della prevenzione.
In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e
di contenuto occorre sentire i lavoratori e/o il
RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è
possibile sentire un campione rappresentativo di
lavoratori. La scelta delle modalità con cui sentire i
lavoratori è rimessa al DdL, anche in relazione alla
metodologia di valutazione adottata.
Valutazione preliminare (gestione
dei risultati)
Ove non emergano elementi di rischio da SLC tali da
richiedere il ricorso ad azioni correttive, il DdL sarà
tenuto unicamente a darne conto nel DVR e prevedere
un piano di monitoraggio.
Nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da SLC tali da
richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla
pianificazione ed adozione di interventi correttivi
(organizzativi,
tecnici,
procedurali,
comunicativi,
formativi, ecc.). Ove gli interventi risultino inefficaci, si
procede (nei tempi che l'impresa definisce) alla fase di
valutazione approfondita.
Cosa è accaduto nei primi cinque
anni dell'obbligo di valutazione
Secondo l’ Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza del
Lavoro, lo stress è il secondo problema di salute legato
all’attività lavorativa riferito più frequentemente, recenti stime
indicano una percentuale di lavoratori esposti a rischio di SLC
tra il 27% ed il 30% dell’intera forza lavoro nella Unione
Europea. Sempre secondo l’Agenzia Europea, tale dato è
destinato nel tempo ad aumentare.
Analizzando le valutazioni SLC, realizzate dai DdL, coadiuvati
dai loro consulenti (RSPP, Medici Competenti, ...) seguendo
rigorosamente il “percorso metodologico” suggerito dalle
indicazioni fornite dalla CCP, si scopre che
in Italia non esiste esposizione al rischio SLC
Rendere obbligatorio sempre
l'ascolto dei lavoratori
Nella realtà italiana, a fronte di un limitato numero di casi in cui si è
proceduto fin dal principio a prendere in considerazione con vari
strumenti (interviste, focus group, questionari) la percezione
soggettiva dei lavoratori nel processo di valutazione del rischio da
SLC, nella stragrande maggioranza dei casi, la valutazione è stata
condotta seguendo il percorso (livello minimo) indicato dalla CCP.
Sulla base dei DVR redatti nelle aziende italiane, possiamo
affermare che lo SLC si presenta pressoché dappertutto a livelli
bassi o francamente inesistenti.
Nei pochissimi casi in cui siano stati evidenziati isole di livello
“medio”, le misure prontamente adottate dai DdL hanno prodotto
la riconduzione dei livelli di rischio in area verde, non dovendosi
pertanto ricorrere in pressoché nessun caso alla fase della
“valutazione approfondita”.
La valutazione approfondita
secondo la CCP
Prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori,
ad es. attraverso differenti strumenti come questionari, focus
group. Interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori
di cui all'elenco indicato per la valutazione preliminare.
Fa riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono
state rilevate delle criticità. Nelle aziende di maggiori dimensioni è
possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un
campione rappresentativo di lavoratori.
Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, il DL può scegliere di
utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni; focus group) che
garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca
delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
IL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Art. 2087 C.C. “L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro”.
… è fondamentale che nella gestione dello spazio
organizzativo il lavoratore avverta:
rispetto, coinvolgimento, responsabilizzazione.
Grazie per
l'attenzione
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