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Valutazione dei rischi
Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare (Seneca) Amelia 21 ottobre 2014 Ampelio Tettamanti – Operai di Milano 1955 Paolo Gentile [email protected] 1 www.rs-ergonomia.com Il mondo così com’è: fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro. 2 Rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.). Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali, responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del lavoratore a causa dell’emissione nell’ambiente di fattori di rischio, di natura chimica, fisica o biologica. Rischi trasversali o organizzativi individuabili nel rapporto tra lavoratore e l’organizzazione del lavoro. Il mondo com’è dovrebbe essere 3 Art. 2087 C.C. (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) 4 “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Costituzione della Repubblica Italiana (art.41) 5 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. La partecipazione dei lavoratori e lo statuto dei diritti dei lavoratori 6 La L.300/1970, all'art. 9 dispone che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Misure generali di tutela nel D.Lgs.81/08 TITOLO I - PRINCIPI COMUNI Articolo 15 - Misure generali di tutela 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; 7 n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; Il mondo come vorrei che fosse: abbiamo bisogno di un modello per governare la società Dopo la morte di Dio, dopo il crollo delle utopie, su quale fondamento intellettuale e morale intendiamo costruire la nostra vita comune? Se vogliamo agire come persone responsabili, abbiamo bisogno di uno schema concettuale su cui fondare non solo i nostri discorsi, cosa semplice a farsi, ma anche le nostre azioni. Tzvetan Todorov, Lo spirito dell'illuminismo (2006) 8 Rivedere la legislazione per renderla più partecipativa Negli anni Sessanta e Settanta l'Italia è stato il paese che ha avuto la stagione più ricca di lotte sindacali e di sostegno popolare, ma anche di mobilitazione dei sindacati, per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, con la parola d'ordine: la saluta non si vende. … C'è stata negli anni Ottanta la stagione dei regolamenti, che ha sostituito quella dei movimenti, delle lotte e delle conquiste, che ha introdotto un sistema di regole per le aziende ma forse ha fatto perdere l'anima alla lotta per la prevenzione. Per le aziende il 626 ha significato più un modo di porsi in regola, al riparo da sanzioni, anche con molti vantaggi, che non il seguire e il prevenire la condizione reale della produzione e lo stato di salute e di sicurezza delle persone. Diego Alhaique, Il riscatto del lavoro, su “Il mese” inserto di Rassegna sindacale luglio 2006 (intervista a Giovanni Berlinguer). Accettare la sfida del cambiamento: cosa conservare dai modelli del passato La partecipazione, è stata un'aspirazione delle classi lavoratrici per conquistare la propria emancipazione, oggi è anche un bisogno delle organizzazioni che debbono competere in qualità; la solidarietà, è stata il carburante per le conquiste sociali del novecento; la capacità di distribuire una risorsa scarsa come il lavoro. La 10 politica, la classe dirigente e imprenditoriale, le organizzazioni dei lavoratori, per contribuire a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori dovranno organizzare la partecipazione, la solidarietà, una equa redistribuzione del lavoro e delle risorse. Inventario dei rischi GRUPPO: Tabella inventario dei rischi presenti nei reparti di lavoro. Tutti i rischi potenzialmente presenti e quindi contrassegnati da una X nelle caselle saranno oggetto di valutazione 11 Attività fonte del rischio Valutazione R=PxD Cosa si intende per rischio nei luoghi di lavoro Rischio = P x D P = frequenza - probabilità che l'evento si verifichi in un dato intervallo di tempo. D = magnitudo - danno prodotto al verificarsi di un certo evento negativo. 12 Valutazione del rischio P 13 Alto 3 3 6 9 Medio 2 2 4 6 Basso 1 1 2 3 Basso 1 Medio 2 D Alto 3 Azioni di miglioramento GRUPPO: Rischio 14 Azioni di miglioramento Azioni tecniche e/o organizzative Dispositivi collettivi di protezione Dispositivi individuale di protezione Metodologia di costruzione di mappe grezze Una valutazione dei rischi effettuata recuperando l'esperienza del gruppo omogeneo di lavoratori. L'utilizzo di tale metodologia di raccolta dei dati prevede che l'analisi dei dati debba avvenire in modo tale che siano gli stessi lavoratori, messi in grado di conoscere e discutere i risultati, a validare consensualmente i dati elaborati. Le possibilità di successo di questo modello dipendono da due fattori: - la capacità del RLS di essere protagonista nel processo di valutazione dei rischi, acquisendo le tecniche specifiche; - la capacità e possibilità di attivare il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori nel processo di valutazione dei rischi e di proposta di soluzioni ai problemi rilevati. L'obiettivo della formazione dei RLS Mettere in grado il RLS di gestire i rapporti con i colleghi di lavoro; divenire un facilitatore di partecipazione, finalizzata alla realizzazione di una analisi grezza dei rischi, individuare collettivamente possibili soluzioni nel miglioramento dei processi lavorativi ed acquisire quelle abilità che gli consentiranno di confrontarsi con il DL. In questo caso sarà necessario saper fare le domande giuste all'esperto di turno e guidarne politicamente l'operato, per verificare scientificamente la percezione e l'analisi dei lavoratori attraverso l’utilizzo di metodologie semplici che permettano di individuare gli obiettivi da perseguire. La partecipazione come buona pratica La partecipazione all'analisi e gestione dei rischi è un diritto dei lavoratori ed un dovere per il datore di lavoro; l'adozione di tecniche di facilitazione della partecipazione è un indubbio vantaggio per tutte le parti e consente: • all'azione sindacale di ottenere consenso e forza contrattuale, avere una serie di informazioni e di valutazioni dei rischi e dei problemi di salute e prevenzione, basati sull'esperienza e le conoscenze dei lavoratori rappresenta il punto di forza del RLS nei confronti della direzione aziendale; • alle imprese di potersi confrontare con le soluzioni provenienti da chi è a contatto e vive le situazioni che occorre modificare, ottenendo un vantaggio che, in alcuni casi, gli consentirà di fare a meno di tanta consulenza ridondante. Il DVR soggettivo Le norme legislative, prevedono che il DdL predisponga preliminarmente un DVR, intorno al quale costruire gli interventi di prevenzione e protezione dei lavoratori. I comportamenti e le azioni di tutela discendono da una analisi preliminare, non sono frutto di improvvisazione, pertanto se la norma prevede la partecipazione attiva dei lavoratori sembra scontato che anche i lavoratori debbano preliminarmente effettuare una seria analisi dei rischi da cui far discendere coerentemente i loro comportamenti. Attraverso l'elaborazione di un DVR soggettivo, ciascun lavoratore individualmente svilupperà conoscenza e consapevolezza dei rischi cui è sottoposto nell'attività quotidiana, all’interno del gruppo omogeneo di lavoro, misurerà e adeguerà i suoi comportamenti sul lavoro, che saranno oggetto di un programma di miglioramento. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. DVR A PERCEZIONE B C Dal confronto tra i due documenti, il DVR ufficiale e quello soggettivo, si potranno ricavare tre possibili situazioni: A: Il DVR ufficiale conterrà informazioni che non sono percepite o sono scarsamente percepite dai lavoratori, sarà utile approfondire la formazione e l'informazione su questi elementi per dare coscienza di un rischio sottovalutato se non completamente ignorato. B: Le informazioni contenute nel DVR ufficiale sono correttamente percepite dai lavoratori, sarà sufficiente ribadire quanto già acquisito. C: La percezione dei lavoratori non trova riscontro nel DVR ufficiale. In questo caso sono possibili due diverse situazioni: - la percezione dei lavoratori è corretta, o comunque coerente e degna di essere approfondita, occorrerà che il DdL ne prenda atto e predisponga un aggiornamento del DVR; - la percezione dei lavoratori non corrisponde alla realtà, occorrerà approfondire la formazione per fugare preoccupazioni ingiustificate che possono essere all'origine di situazioni di stress e di comportamenti errati. Rischi chimici Esposizione al contatto, inalazione e ingestione di sostanze chimico-tossiche, Elenco non esaustivo dei rischi chimici nel settore metalmeccanico: toluene, xilene, stimene, acetone, trielina, diclorometano, etilbenzene, cadmio, selenio, piombo, trisolfuro di antimonio, arsenico, manganese, fluoro, benzene, stagno, berillio, ferro, alluminio, stearato di zinco, silice cristallina, cromo, cromo esavalente, nichel, acido solforico, olii minerali lubrorefrigeranti, acido cloridico, fibbre di amianto. 21 Sono particolarmente interessati: saldatori, fonditori, verniciatori, addetti alla fabbricazione, tempera e desolforazione dell'acciaio, decapaggio dei metalli, industria galvanica, cromatura, sgrassaggio e lavaggio dei pezzi con solventi, zincatura e stagnatura delle lamiere, raschiatura e sverniciatura, produzione del cadmio, berillio, alluminio e leghe di stagno, cadmiatura, manutentori, sabbiatura di pezzi metallici, sbavatori e smaterozzatori nelle fonderie, produzione dell'alluminio, utilizzo di mole abrasive, taglio di lastre ferrozincate, tempra dei metalli con olii minerali, macchine utensili raffreddate con olii lubrorefrigeranti. Articolo 223 - Valutazione dei rischi 1. Nella VdR il DL determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ... prendendo in considerazione: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni comunicate dalla relativa scheda di sicurezza; c) il livello, il modo e la durata della esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. 22 3. Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici. Valore limite di SOGLIA - Threshold Limit Value o TLV (Articolo 222 - Definizioni) Valore limite di esposizione professionale. Il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell’ALLEGATO XXXVIII. I valori limite di esposizione professionale sono misurati e calcolati: – rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore – a breve termine (valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti se non altrimenti specificato). 23 Allo stato attuale sono previsti i valori limite di esposizione per 98 sostanze. Allegato XXXVIII Nome agente Acetone Mg/m3 (8h) 1210 Ppm (8h) 500 Mg/m3 (Bt) - Ppm (Bt) - Note - Verniciatori, addetti alla sgrassatura e al decapaggio dei metalli (Epatopatie) Etilbenzene 442 100 884 200 pelle Verniciatori, addetti alla sgrassatura e al decapaggio dei metalli (Epatopatie) Toluene pelle 192 50 - - Verniciatori e addetti allo sgrassaggio o al lavaggio dei pezzi con solventi (Turbe del sistema nervoso, Ridotte capacità respiratorie dei bronchi e dei polmoni, Epatopatie, Piastrinopenia) Xilene 221 50 442 100 pelle Verniciatori e addetti allo sgrassaggio o al lavaggio dei pezzi con solventi (Turbe del sistema nervoso, Ridotte capacità respiratorie dei bronchi e dei polmoni, Epatopatie, Piastrinopenia ,Dermatite allergica da contatto/irritativa) Acido cloridrico 24 8 5 15 10 - Addetti al decapaggio dei metalli con acido cloridrico, saldatori di pezzi preventivamente sgrassati con utilizzo di acido cloridrico. (Congiuntivite, Perforazione setto nasale e ulcere, Ridotte capacità respiratorie dei bronchi e dei polmoni) Indicatore Biologico di Esposizione – BEI (Articolo 222 - Definizioni) Valore limite biologico. Il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell’ALLEGATO XXXIX. Allo stato attuale l’elenco presenta un solo valore limite biologico (piombo e suoi composti ionici) Il caso del piombo: Valore limite di esposizione professionale: 0.15 mg/m3 (8 ore) Valore limite biologico: Piombo nel sangue: 60 mg /100 ml di sangue. Nelle lavoratrici in età fertile se PbB > 40 mg Pb/100 ml ----> allontanamento dall’esposizione 25 Nel caso in cui l’agente chimico non sia riportato nell’elenco Riferirsi ai dati di letteratura!! I TLV e i BEI vengono proposti annualmente dall’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Il volume è tradotto in italiano dall’AIDII (Associazione Italiana degli Igienisti Industriali) www.aidii.it Il significato di TLV: valore limite soglia, lungi dal costituire uno spartiacque tra esposizione sicura e esposizione a rischio, rappresenta “la concentrazione atmosferica alla quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti negativi”. Il significato dei BEI: indicatore biologico di esposizione indica “la concentrazione al di sotto della quale la maggior parte dei lavoratori non dovrebbe subire effetti negativi sulla salute”. In entrambi i casi gli indicatori sono stati studiati per proteggere “la gran parte” dei lavoratori (non tutti) e su soggetti che, per definizione, sono “sani”. 26 Classificazione ACGIH Dei cancerogeni (American Confernece of Governmental and Industrial Hygienists) A1 CANCEROGENO RICONOSCIUTO PER L'UOMO; A2 CANCEROGENO SOSPETTO PER L'UOMO; A3 CANCEROGENO RICONOSCIUTO PER L'ANIMALE CON RILEVANZA NON NOTA PER L'UOMO; A4 NON CLASSIFICABILE COME CANCEROGENO PER L'UOMO; A5 NON SOSPETTO COME CANCEROGENO PER L'UOMO. Altre classificazioni vengono proposte da: - IARC (International Agency for Research on Cancer) fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.; - EPA (Environmental Protection Agency) agenzia del Governo federale degli Stati Uniti d'America; 27 - SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) istituito nel 1995 con il mandato di consigliare la Commissione europea. Cancerogeni: obblighi del datore di lavoro (art.235) Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori; Se non é tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile; Se il ricorso ad un sistema chiuso non é tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile, l’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’allegato XLIII. 28 L'allegato XLIII riporta i valori limite di esposizione professionale che ad oggi riguardano soltanto tre agenti cancerogeni: il benzene, il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno. Movimentazione manuale dei carichi (MMC) 1. CARATTERISTICHE DEL CARICO. La MMC può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: il carico è troppo pesante; è ingombrante o difficile da afferrare; è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. 2. SFORZO FISICO RICHIESTO. Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: è eccessivo; può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 29 può comportare un movimento brusco del carico; è compiuto col corpo in posizione instabile. Movimentazione manuale dei carichi (MMC) 3. CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO. Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta; il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso; il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione; il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate. 30 Movimentazione manuale dei carichi (MMC) 4. ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’. L’attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze: sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età; 31 indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento PESO SOLLEVATO 1,0712610155 INDICE DI SOLLEVAMENTO PESO LIMITE RACCOMANDATO ETA' > 18 ANNI COSTANTE DI PESO (kg.) MASCHI FEMMINE 30 20 20 CP X ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO ALTEZZA (cm) FATTORE 0 25 50 75 100 125 150 >175 0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00 0,93 A X DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 FATTORE 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE - DISTANZA DEL PESO DEL CORPO ( DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO ) DISTANZA (cm) FATTORE >175 0,00 0,88 B X 25 30 40 50 55 60 >63 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00 0,63 C X DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO ( IN GRADI ) Dislocazione angolare FATTORE 0 30° 60° 90° 120° 135° >135° 1,00 0,90 0,81 0,71 0,52 0,57 0,00 0,71 D X GIUDIZIO SULLA PRESA DI CARICO GIUDIZIO BUONO SCARSO FATTORE 1,00 0,90 FREQUENZA DEI GESTI ( numero atti al minuto ) IN RELAZIONE A DURATA FREQUENZA 0,20 1 4 6 9 12 CONTINUO < 1 ora 1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 CONTINUO da 1 a 2 ore 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 CONTINUO da 2 a 8 ore 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0,00 0,9 E X >15 0,00 0,00 0,85 F 0,00 = 32 6 KG. DI PESO EFFETTIVAMENTE SOLLEVATO PESO LIMITE RACCOMANDATO 5,600875896 Kg. Inventario dei rischi Rischio Esposizione al rischio Movimentazione manuale di carichi sollevamento manuale di carichi pesanti movimentati con addetti alle linee di Patologie del rachide lombofrequenza elevata o con modalità montaggio, allo sacrale e del rachide che obbligano a ruotare la stampaggio, all'imballaggio cervicale (ernie discali schiena o a tenere il peso pezzi finiti, alle macchine lombosacrali, artrosi alla lontano dal corpo utensili colonna vertebrale) Postura necessità di mantenere il capo sempre flesso in avanti o carrellisti, addetti all'indietro o ruotato lateralmente montaggio a banco Sovraccarico lavorativo 33 Lavoratori interessati Patologie Patologie del rachide al cervicale (cervicalgie, ernie discali cervicali) mansioni in cui si usino frequentemente una o più addetti alle linee di Patologie degli arti superiori sezioni dell'arto superiore montaggio, alle macchine da sovraccarico lavorativo (mano, polso, gomito, spalla) utensili, alla sbavatura, alla (tendiniti, sindrome del tunnel per compier movimenti molatura, alla saldatura carpale, dito a scatto) Patologie del rachide lombocarrellisti, conducenti di sacrale e del rachide veicoli o autoveicoli cervicale (blocco rachideo aziendali, collaudatori di acuto, ernia discale vibrazioni di tipo meccanico mezzi meccanici su ruote lombosacrale) Patologie degli arti superiori Vibrazioni trasmesse da vibrazioni da attrezzature o addetti all'utilizzo di mole da strumenti vibranti mezzi meccanici utensili impugnati dai lavoratori abrasive, trapani, avvitatori (sindrome del tunnel carpale) Rischi caratteristici del lavoro d'ufficio o assimilabili LAVORO AL VDT Articolo 173 - Definizioni il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’articolo 175. Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 34 Lavoro ai VDT Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro In assenza di una disposizione contrattuale, il lavoratore ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico. 35 Rischi da esposizione ad agenti fisici Rumore generato da macchinari in lavorazione, in mancanza di adeguata protezione. Sono esposti addetti alla martellatura, molatura, ribattitura, punzonatura o tranciatura alle presse, picchettaggio e disincrostazione, alle presse per la fabbricazione di chiodi, viti e bulloni, prova a banco di motori a reazione e a turboelica, lavorazioni su macchine utensili. 36 Cosa sono le ROA Tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in: Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); Radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm). 37 Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti. Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da LASER, mentre le seconde emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non LASER e dal Sole (radiazioni ottiche naturali). Esempi di sorgenti di ROA che possono comportare rischio per occhi e/o cute dei soggetti esposti Radiazioni ultaviolette o infrarosse nel lavoro di saldatura. Congiuntivite – tumori della pelle. RADIAZIONI IONIZZANTI La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e sue successive modificazioni. esposizione ai raggi X per: 38 - addetti al controllo del prodotto con utilizzo di raggi X in fonderia e Metallurgia, - alla installazione e manutenzione di apparecchiature per raggi X e radio terapia. Tumori del sangue e del sistema linfatico. Mancati infortuni (Near Miss) Rischi per la salute. Rischi per la sicurezza. non conformità, il mancato rispetto dei requisiti di legge, dei regolamenti, delle procedure; situazione pericolosa (potenziale rischio); incidente mancato infortunio o “near miss”; infortunio. 39 Rischi trasversali o organizzativi. Inventario dei rischi Descrivi una SITUAZIONE PERICOLOSA/NON CONFORMITA': INCIDENTE/MANCATO INFORTUNIO: INFORTUNIO: 40 Azioni preventive/correttive Fattori di stress Fattori di stress Azioni preventive/correttive Sintomi di malessere associabili a stress 41 La partecipazione per l'approfondimento dei fattori di nocività psico-sociali, risulta particolarmente proficuo. La valutazione non deve prendere in considerazione i singoli lavoratori (non vuole individuare se e chi soffre di stress) ma gruppi omogenei di lavoratori, cioè gruppi di lavoratori esposti alla medesima situazione organizzativa e ai medesimi fattori di rischio. La valutazione consiste nel rilevare se nella situazione lavorativa che si sta valutando si rilevi (e/o venga percepita) l’esistenza di fattori che secondo la letteratura scientifica (e secondo il parere dei lavoratori esposti) possono sottoporre i lavoratori a situazioni stressogene (mancanza di benessere psico-fisico e integrità complessiva della persona). Scopo della valutazione è quindi quello di indicare, in un certo ambiente, la presenza di tali fattori di rischio; non necessariamente il lavoratore esposto a quei fattori di rischio dovrà sviluppare disturbi da stress lavoro-correlato. Azioni propedeutiche al processo di valutazione: a) Iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte a lavoratori, dirigenti e preposti, possono risultare utili per favorire una partecipazione consapevole. Restano fermi gli obblighi di informazione e formazione previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs.; b) Costituzione del team di valutazione, la valutazione del rischio da Stress Lavoro-Correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal DL avvalendosi del RSPP con il coinvolgimento del MC, ove nominato, e previa consultazione del RLS/RLST; c) Scelta della metodologia di valutazione, è necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che permetterà una corretta identificazione dei fattori di rischio da SLC, dalla quale discenderanno la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio; Azioni propedeutiche al processo di valutazione: d) Formazione dei soggetti valutatori sul metodo scelto, se necessaria; e) Individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative, la valutazione prende in esame, come già detto, non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni DL (supportato dal team di valutazione) può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale; f) Definizione delle modalità con cui sentire i RLS\RLST e/o i lavoratori, obbligo, previsto nella circolare 18 novembre 2010 limitatamente ai fattori di contesto e di contenuto del lavoro, che risulta assolto in prima applicazione se in fase di costituzione del team di valutazione si sono inseriti RLS e/o testimoni privilegiati. Su tutti gli aspetti sopra citati devono comunque essere consultati gli RLS, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08. Il processo di valutazione dello SLC 2. Valutazione preliminare. 3. Individuazione e attuazione degli interventi correttivi, se necessari, in base ai risultati della valutazione preliminare. 4. Verifica dell’efficacia degli interventi attuati. 5. Valutazione approfondita, ove gli interventi correttivi siano risultati inefficaci. 6. Individuazione e attuazione di ulteriori interventi correttivi, se necessari, in base ai risultati della valutazione approfondita. 7. Monitoraggio e aggiornamento della valutazione. Valutazione preliminare (cosa è) Consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie: - Eventi sentinella (indici infortunistici, assenze per malattie, turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori) da valutare sulla base di parametri omogenei individuati internamente all'azienda (es.trend indici infortunistici rilevati in azienda). - Fattori di contenuto del lavoro (ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orari di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti. - Fattori di contesto del lavoro (ruolo nell'organizzazione, autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, evoluzione e sviluppo di carriera, comunicazione. Valutazione preliminare (come fare) Possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione. In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità con cui sentire i lavoratori è rimessa al DdL, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata. Valutazione preliminare (gestione dei risultati) Ove non emergano elementi di rischio da SLC tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il DdL sarà tenuto unicamente a darne conto nel DVR e prevedere un piano di monitoraggio. Nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da SLC tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed adozione di interventi correttivi (organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, ecc.). Ove gli interventi risultino inefficaci, si procede (nei tempi che l'impresa definisce) alla fase di valutazione approfondita. Cosa è accaduto nei primi cinque anni dell'obbligo di valutazione Secondo l’ Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza del Lavoro, lo stress è il secondo problema di salute legato all’attività lavorativa riferito più frequentemente, recenti stime indicano una percentuale di lavoratori esposti a rischio di SLC tra il 27% ed il 30% dell’intera forza lavoro nella Unione Europea. Sempre secondo l’Agenzia Europea, tale dato è destinato nel tempo ad aumentare. Analizzando le valutazioni SLC, realizzate dai DdL, coadiuvati dai loro consulenti (RSPP, Medici Competenti, ...) seguendo rigorosamente il “percorso metodologico” suggerito dalle indicazioni fornite dalla CCP, si scopre che in Italia non esiste esposizione al rischio SLC Rendere obbligatorio sempre l'ascolto dei lavoratori Nella realtà italiana, a fronte di un limitato numero di casi in cui si è proceduto fin dal principio a prendere in considerazione con vari strumenti (interviste, focus group, questionari) la percezione soggettiva dei lavoratori nel processo di valutazione del rischio da SLC, nella stragrande maggioranza dei casi, la valutazione è stata condotta seguendo il percorso (livello minimo) indicato dalla CCP. Sulla base dei DVR redatti nelle aziende italiane, possiamo affermare che lo SLC si presenta pressoché dappertutto a livelli bassi o francamente inesistenti. Nei pochissimi casi in cui siano stati evidenziati isole di livello “medio”, le misure prontamente adottate dai DdL hanno prodotto la riconduzione dei livelli di rischio in area verde, non dovendosi pertanto ricorrere in pressoché nessun caso alla fase della “valutazione approfondita”. La valutazione approfondita secondo la CCP Prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad es. attraverso differenti strumenti come questionari, focus group. Interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all'elenco indicato per la valutazione preliminare. Fa riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate delle criticità. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori. Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, il DL può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni; focus group) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia. IL BENESSERE ORGANIZZATIVO Art. 2087 C.C. “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. … è fondamentale che nella gestione dello spazio organizzativo il lavoratore avverta: rispetto, coinvolgimento, responsabilizzazione. Grazie per l'attenzione 53