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slides di presentazione orale
Master of Adavanced Studies in Tax Law SUPSI - Lavoro di diploma
Obiettivi dichiarati e limiti intrinseci del lavoro
lim. 1: nessuna autorità giudicante
indipendente che dirima le controversie
VALUTAZIONI GIURIDICHE
FATTI
max. politica
CAPITOLO I:
QUADRO SITUAZIONALE
CAPITOLO II:
QUADRO GIURIDICO
min. diritto
ESAME GIURIDICO
CAPITOLO III:
QUADRO DI CONSISTENZA
CONCLUSIONI
ALS
CAPITOLO IV:
QUADRO PRSPETTICO
VALUTAZIONI POLITICHE
lim. 2: interpretazione autonoma
max. diritto
min. politica
La controversia fiscale
Svizzera-UE
avv. curzio toffoli
1
I. Quadro situazionale
La decisione 13 febbraio 2007 della Commissione europea tra diritto politica
Da un punto di vista legale, la Commissione non ha dubbi che tali disposizioni
fiscali cantonali rappresentino dei sussidi, perché i regimi fiscali in questione
offrono vantaggi sleali ad aziende aventi sede in Svizzera relativamente a profitti
ottenuti nell’Unione europea. Gli introiti generati nella Confederazione elvetica
sono tassati in maniera più pesante di quelli realizzati nell’UE. Le disposizioni in
questione sono passibili di distorcere la competizione e alterare gli scambi tra la
Svizzera e l’Unione europea. Tutti i criteri stabiliti dall’articolo 23 ALS, in cui
si dichiara che tali aiuti di Stato sono incompatibili con il corretto
andamento dell’accordo, sono rispettati.
Richiamo:
ALS
Anche dal punto di vista politico sembra arduo accettare che un paese
confinante che gode di un accesso privilegiato al nostro mercato interno e
prende parte a un cospicuo numero di programmi e ad altre attività comunitarie
possa accordare simili agevolazioni fiscali. Le aziende beneficiarie sono spesso
costituite con il solo scopo di evadere le imposte sui redditi nei nostri Stati
membri. Vorrei segnalare che disposizioni fiscali di questo genere non
sono ammesse in seno all’UE, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato
stabilite nel Trattato CE.
In passato la Commissione ha adottato decisioni per contrastare tali aiuti. Non
siamo contrari alla competizione fiscale, che peraltro si verificaanche tra Stati
membri, ma riteniamo che essa debba essere equa.
Richiamo:
situazione
vigente
nell‘UE
TCE
[ cfr. SCHEDA A, intervento Almunia]
La controversia fiscale
Svizzera-UE
avv. curzio toffoli
2
Commissione europea (UE)
Si tratta di un contenzioso (controversia fiscale) sulla
fiscalità delle imprese.
L‘aspetto tributario é determinante.
Nessun contenzioso, bensì una differenza di opinione:
non sulla fiscalità delle imprese, bensì gli aiuti di stato.
L‘aspetto concorrenziale é determinante.
Questione interna (sovranità fiscale nazionale). La
Svizzera intende favorire una legittima (sana)
concorrenza fiscale internazionale (e
intercantonale).
UE non é contraria alla concorrenza fiscale (equa),
ma si oppone alla sottrazione illecita di base
imponibile.
Non esiste alcuna regolamentazione CH-UE che
obblighi la Svizzera a parificare a sua imposizione
delle imprese a quella degli stati membri UE.
L‘ALS non é un accordo fiscale, quindi nessuna
violazione di accordi é possibile.
ALS é un accordo commerciale che contiene una
norma sugli aiuti di stato, l‘art 23 cpv. 1 lett. iii ALS
identico all‘art. 87 TCE: L‘ALS permette estensione del
campo di applicazione territoriale fuori dei confini
comunitari.
UE ricerca un‘ integrazione positiva:
armonizzazione dei regimi fiscali attraverso norme
positive e comuni intese a disciplinare i singoli regimi
fiscali nazionali (art. 94 segg. TCE) non applicabile
alla Svizzera siccome non stato membro UE
Non si tratta di armonizzazione, bensì di integrazione
negativa: divieto degli aiuti di stato quale norma
negativa che concreta un comportamento vietato che
compromette la parità di condizioni necessaria alle
buone relazioni commerciali tra UE e Svizzera.
Misure fiscali interstatali: distorcono la
concorrenza favorendo le imprese nazionali nella
concorrenza fra stati (eg differenza di pressione
fiscale tra i singoli stati)
Misura fiscali intrastatali: distorcono la concorrenza
favorendo alcune imprese (o produzioni) all‘interno di
uno stato (Seletttività materiale)
La controversia fiscale
Svizzera-UE
avv. curzio toffoli
Direzione dell‘analisi girudica
Direzione dell‘analisi giuridica
Consiglio federale (Svizzera)
Argomentazione politica
Argomentazione politica
I. Quadro situazionale
Agreement to disagree: le parti non si capiscono
3
II. Quadro giuridico: i regimi cantonali di imposizione delle imprese
NORMATIVA
SOCIETA DI PARTECIPAZIONE
SOCIETA HOLDING
SOCIETÀ DI AMMINISTRAZIONE
SOCIETÀ MISTE
LIFD: art. 69, 70
LIFD: statuto non riconosciuto
evtl. riduzione per partecipazioni
LIFD: statuto non riconosciuto
evtl. riduzione per
partecipazioni
LIFD: statuto non riconosciuto
evtl. riduzione per partecipazioni
LAID: art. 28 cpv. 1 e 1bis
LT: art. 77
LAID: art. 28 cpv. 2
LT: art. 91, 94 (CDI)
LAID: art. 28 cpv. 3
LT: art. 92, 94 (CDI)
LAID: art. 28 cpv. 4
LT: 93, 94 (CDI)
Art. 28 LAID doppiamente imperativo per il legislatore cantonale: i cantoni che non conoscevano questi
sgravi hanno dovuto introdurli, i cantoni che accordavano maggiori sgravi hanno dovuto ridurli entro i limiti
stabiliti
DEFINIZIONE
la società possiede:
– almeno il 20 per cento del
capitale azionario o del
capitale sociale di un’altra
società; oppure
– una partecipazione il cui
valore venale è di almeno 2
milioni di franchi.
- non esercitano alcuna attività
commerciale in Svizzera;
- lo scopo statutario consiste
essenzialmente nella durevole
amministrazione di
partecipazioni;
- a lunga scadenza le
partecipazioni o il loro reddito
rappresentano almeno 2/3
degli attivi o dei ricavi
complessivi.
esercitano un’attività
amministrativa in Svizzera,
senza esercitare un’attività
commerciale.
esercitano un’attività
commerciale principalmente
rivolta all’estero e solo
marginalmente in Svizzera
IMPOSTA
SULL‘UTILE
ridotta nella proporzione
esistente fra il ricavo netto
realizzato con questa
partecipazione (inclusi
determnati utili in capitale
realizzati su partecipazioni
determinanti) e l’utile netto
complessivo (cd. Riduzione
per partecipazioni)
- riduzione per partecipazioni a
livello IFD;
- non pagano l’imposta sull’utile
netto a livello cantonale;
- i redditi della proprietà fondiaria
svizzera sono imposti secondo
la tariffa ordinaria (deudzioni
ipotecarie ammesse)
– i ricavi da partecipazioni
rilevanti e gli utili in capitale e
di rivalutazione su queste
partecipazioni sono esenti;
– gli altri proventi da fonti
svizzere sono imposti
secondo la tariffa ordinaria;
– gli altri proventi da fonti estere
sono imposti secondo la
tariffa ordinaria in funzione
dell’importanza dell’attività
amministrativa esercitata in
Svizzera.
– i ricavi da partecipazioni
rilevanti egli utili in capitale e
di rivalutazione su queste
partecipazioni sono esenti;
– gli altri proventi da fonti
svizzere secondo la tariffa
ordinaria;
– gli altri proventi da fonti estere
sono imposti in funzione
dell’importanza dell’attività
commerciale svolta in
Svizzera.
IMPOSTA SUL
CAPITALE
(solo Cantoni)
In parte, con un’imposta
ridotta
In parte, con un’imposta ridotta
In parte, con un’imposta ridotta
In parte, con un’imposta ridotta
La controversia fiscale
Svizzera-UE
avv. curzio toffoli
4
II. Quadro giuridico
Aiuti di stato di carattere fiscale ex art. 87 TCE: nozione (giurisprudenziale) di aiuto
Sentenza della corte del 23 febbraio 1961
[De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg c./ L‘alta Autorità della CECA]
Causa 30/59
Nozione si sovvenzione
“Le sovvenzioni o aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune dall’art. 4 c [del
Trattato CECA, ndr] e di conseguenza vietati, sono quelli rispondenti alla terminologia
corrente; secondo la quale una sovvenzione é una prestazione in denaro o in natura
concessa per sostenere un’impresa indipendentemente da quanto i clienti di questa
pagano per i beni o servizi da essa prodotti
Nozione di aiuto
“Secondo la stessa terminologia la nozione di aiuto é molto vicina alla precedente e ne
accentua la natura teleologica: l’aiuto sarebbe specificatamente destinato al
perseguimento di un determinato fine, il quale di massima non potrebbe essere
raggiunto senza un intervento esterno.”
Differenza tra aiuto e
sovvenzione
La nozione di aiuto é tuttavia più comprensiva di quella di sovvenzione dato che essa
vale a designare non soltanto delle prestazioni positive del genere delle sovvenzioni
stesse, ma anche degli interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che
normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere
sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti.”
La controversia fiscale
Svizzera-UE
avv. curzio toffoli
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II. Quadro giuridico
Aiuti di stato di carattere fiscale ex art. 87 TCE
Nozione molto ampia. Comprende tutti i vantaggi concessi dagli stati membri mediante risorse
pubbliche, sotto qualsiasi forma, inclusi quelli che rivestono la forma di un trattamento fiscale
preferenziale, avente l‘effetto di favorire determinate imprese o produzioni.
Selettività
Misura imputabile o
attribuibile allo stato
(distinguere misure fiscali generali,
ammesse, dagli aiuti di stato, vietati:
verifica della giustificazione della misura);
Vantaggio
criteri
(cumulativi)
(l‘aiuto rafforza la posizione di
un‘impresa nei confronti di altre
concorrenti negli scambi
comunitari) e distorsione della
concorrenza (soggetto
destinatario é in concorrenza
con altre imprese su mercati
aperti).
Effeto sugli
scambi
Utilizzo di
risorse statali
(riduzione del tributo ordinario
secondo l‘imposta di riferimento:
identificazione della misura quale
deroga)
(natura teleologica: non solo
sovvvenzioni dirette, ma anche
interventi pubblici che in varie forme
mitigano gli oneri che gravano
normalmente sul bilancio delle
imprese)
Ambito: eliminazione delle distorsioni alla concorrenza intrastatali
La controversia fiscale
Svizzera-UE
avv. curzio toffoli
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II. Quadro giuridico
L‘interpretazione dei trattati internazionali secondo la Convenzione di Vienna
Art. 31: Regola generale per l’interpretazione
Mezzi primari di interpretazione
(Interpretazione oggettiva)
Un trattato deve essere interpretato:
elementi interpretativi
in buona fede
autonomia delle parti
in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato (ordinary meaning rule)
interpretazione letterale-grammaticale
nel loro contesto
interpretazione sistematica
testo, preambolo e allegati inclusi
ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione
elementi di interpretazione
contestuale
ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti
in quanto strumento relativo al trattato
di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l’interpretazione del trattato o l’attuazione delle disposizioni
in esso contenute
elementi di interpretazione
meta-contestuale
di ogni ulteriore pratica seguita nell’applicazione del trattato con la quale venga accertato l’accordo delle parti
relativamente all’interpretazione del trattato
di ogni norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti.
alla luce dei suo oggetto e del suo scopo
interpretazione teleologica
Si ritiene che un termine o un’espressione abbiano un significato particolare se verrà accertato che tale era
l’intenzione delle parti.
Art. 32: Regole complementari di interpretazione
ricorrere ai lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso (protocolli di
negoziazione)
autonomia della parti
Mezzi complementari di
interpretazione
(interpretazione soggettiva)
interpretazione storica
per confermare il significato risultante dall’applicazione dell’articolo 31
Confermativa
definire un significato quando l’interpretazione data in base all’articolo 31:
Ricognitiva:
lasci il significato ambiguo od oscuro, o
La controversia fiscale
Svizzera-UE
porti ad unavv.
risultato
chiaramente
curzio
toffoli assurdo o non ragionevole
se risulranze contrastanti
se risultanze contraddittorie 7
II. Quadro giuridico
L‘interpretazione dei trattati internazionali in Svizzera e nell‘UE
TF
CGCE
Interpretazione dei trattati
internazionali
Riferimento agli art. 31 segg. della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.
Particolare rilevanza assumono i mezzi primari di interpretazione: ossia il testo del trattato e lo scopo perseguito dalla norma
vista nel proprio contesto.
Coerenza
metodologica
i metodi interpretativi non sono sempre impiegati in modo
conseguente e lineare. Spesso una non trascurabile
importanza è attribuita alla genesi storica dell’accordo,
con il frequente richiamo ai (soli) messaggi del CF
Applicata in generale alle disposizioni di diritto comunitario
( trattati istitutivi e accordi internazinali conclusi con stati terzi)
L’ALS è considerato un puro accordo commerciale,
Secondo la giurisprudenza, l’estensione dell’interpretazione
limitato all’istituzione di una zona di libero scambio per
di una disposizione del TCE ad un’altra, redatta in termini
prodotti industriali.
analoghi, simili o addirittura identici figurante in un accordo
concluso con un paese terzo dipende in particolare dallo scopo
Un obbligo di armonizzare le reciproche normative è
perseguito da ciascuna di queste disposizioni nel suo ambito
stato esplicitamente escluso dalle parti.
specifico, ritenuto che al riguardo assume notevole importante il
All’ALS difetta poi un organo giudiziario che
raffronto tra gli obiettivi ed il contesto dell’accordo da un
sovrintenda all’applicazione del trattato. Il giudice
lato, e quelli del Trattato dall’altro.
svizzero deve interpretare autonomamente il contenuto e
la portata dell’Accordo, senza essere vincolato dalla
giurisprudenza della CGCE, la quale non sarà comunque
Chiamata ad esprimersi sull’omogeneità di interpretazione tra le
considerata del tutto irrilevante. Relativamente alla norma
regole giuridiche previste dall’Accordo SEE e quelle del TCE, la
di concorrenza, l’art. 23 si limita a sancire alcune
Corte ha sancito che questa è ostacolata dalle divergenze
pratiche come incompatibili con il buon
esistenti tra le finalità dell’Accordo SEE (applicazione di un
funzionamento dell’accordo, senza per altro definirle
regime di libero scambio e di concorrenza nei rapporti
illecite o proibirle.
economici tra le parti) da un lato, e quelle del diritto
comunitario (realizzare un’integrazione economica che culmini
A differenza dell’art. 87 TCE queste pratiche non sono
nell’istituzione di un mercato interno e di un’unione economica e
dichiarate nulle e nemmeno sono previste sanzioni al di
monetaria), dall’altro.
fuori delle misure di salvaguardia. L’applicazione della
normativa interna non deve pertanto cedere il passo a
quella pattizia anche quando i principi di concorrenza
sono ritenuti pregiudicati.
La controversia fiscale
8
avv. curzio toffoli
Svizzera-UE
Possibilità di
riprendere i
concetti e
nozioni del
diritto
comunitario
III. Quadro di consistenza
Estensione del campo di applicazione dell‘art. 87 TCE via art. 23 cpv. 1 lett iii ALS?
Decisione 13.02.2007 della Commissione europea (premesse metodologiche)
26. [Es] sei einleitend daran erinnert, dass es, wie in Artikel 1 ausdrücklich erwähnt, unbestreitbar eines der Zwecke des
Abkommens ist, im Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft gerechte
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Artikel 23 Absatz 1 des Abkommens erklärt ganz
eindeutig jede staatliche Beihilfe, die den Wettbewerb durch Begünstigung bestimmter Unternehmen oder
Produktionszweige verfälscht oder zu verfälschen droht, für mit dem guten Funktionieren des Abkommens unvereinbar,
soweit sie geeignet ist, den Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der Schweiz zu beeinträchtigen.
27. Der Wortlaut des Artikels 23 Absatz 1 des Abkommens ist dem des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag sehr ähnlich.
Weder der Wortlaut noch der Zweck des Abkommens lassen darauf schließen, dass Artikel 23 Absatz 1 eng auszulegen ist.
Vielmehr sprechen nach Auffassung der Kommission die Bedeutung, die im Abkommen dem Grundsatz des fairen
Wettbewerbs in der Wirtschaft beigemessen wird, und die Formulierung des Grundsatzes der Unvereinbarkeit staatlicher
Beihilfen mit dem Abkommen dafür, dieser Vorschrift einen weiten Anwendungsbereich zuzuerkennen. Ferner ist darauf
hinzuweisen, dass die Gemeinschaft in einer dem Abkommen bei seiner Unterzeichnung beigefügten Erklärung
angekündigt hat, die Artikel 23 Absatz 1 zuwiderlaufenden Praktiken auf der Grundlage der Kriterien zu beurteilen, die
sich aus der Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft ergeben, und dass die Schweiz dieser Erklärung nicht
widersprochen hat.
28. Ferner müssen nach Auffassung der Kommission im Rahmen des Abkommens angesichts der traditionell engen
wirtschaftlichen und geografischen Bindungen zwischen der Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
und der Tatsache, dass die schweizerischen Unternehmen bereits bevorrechtigten Zugang zum Binnenmarkt genießen, die
Wettbewerbsregeln einschließlich des Verbotes von mit dem Abkommen unvereinbaren staatlichen Beihilfen
ordnungsgemäß angewandt werden.
29. Die Kommission stützt sich daher bei ihrer Würdigung auf anerkannte Definitionen und gemeinsame Kriterien, die
zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens bereits vorlagen oder die von internationalen Organisationen
angewandt werden [art. 1 cpv. 1 lett a n. 1 ii SCM].
La controversia fiscale
Svizzera-UE
avv. curzio toffoli
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III. Quadro di consistenza
Art. 23 cpv. 1 ALS e art. 87 TCE: elementi di comparazione letterale
Art. 23 ALS
Art. 87 TCE
Sono incompatibili con il buon funzionamento
dell’Accordo, nella misura in cui siano suscettibili di
pregiudicare gli scambi tra la Comunità e la Svizzera:
[...]
iiii) ogni aiuto pubblico che falsi o minacci di falsare la
concorrenza, favorendo talune imprese o talune
produzioni.
Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi
forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Si evidenzia la quasi identità delle due norme, che presentano elementi di fattispecie molto simili per non dire
identici.
Considerato che l’ALS non prevede regimi di eccezione alla regola e nemmeno prescrive una chiara procedura
di applicazione (così come invece avviene nel TCE), si dovrebbe concludere che la sua normativa bilaterale sulla
concorrenza é più restrittiva di quella comunitaria; un’eventualità che lascia qualche perplessità.
Secondo l’interpretazione autonoma del TF l’ALS non prevede regole di concorrenza, ma solo dei principi che
non possono per loro natura essere violati.
La controversia fiscale
Svizzera-UE
avv. curzio toffoli
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III. Quadro di consistenza
Elementi di interpretazione contestuale: significato
della dichiarazione CEE all‘art.23 cpv. 1 ALS
Elementi
Possibili interpretazioni
Esiti
[Testo della Dichiarazione] “La CEE
dichiara che, nel quadro dell’attuazione
autonoma dell’articolo 23, paragrafo 1,
dell’Accordo che incombe alle Parti
contraenti, essa valuterà le pratiche
contrarie alle disposizioni di detto articolo
sulla base dei criteri risultanti
dall’applicazione delle norme degli articoli
85, 86, 90 e 92 [oggi art. 87] del Trattato
che istituisce la CEE”.
Intesa per tener conto dinamicamente degli sviluppi del diritto
comunitario (prassi commissionale e giurisprudenza CGCE);
+UE
La Svizzera non ha sollevato opposizioni alla „Dichiarazione“ ergo
„accettata dalle parti in quanto strumento relativo al trattato“ ex art.
31 cpv. 2 lett. c Conv. Vienna (qui tacet consentire videtur);
+UE
-CH
In quanto dichiarazione unilaterale difetta di un esplicito consenso
+CH
-UE
[Art. 33 ALS] „Gli Allegati e i Protocolli
annessi all‘Accordo fanno parte integrante
di quest‘utlimo“.
I testi legali richiamati da questa norma non si riferiscono alla
„Dichiarazione“;
+CH
UE?
La „Dichiarazione“ é un „Allegato all‘atto finale“ secondo il CF.
-CH
[Art. 35 ALS] „L‘Accordo si applica, da un
lato, ai territori in cui il Trattato che
istituisce la CEE é applicabile nei modi
previsti dal Trattato stesso e, dall‘altro, al
territorio della Confederazione Svizzera“.
La controversia fiscale
Svizzera-UE
La „Dichiarazione“ era intesa solo per l‘applicazione dell‘ALS entro
il territorio UE;
+CH
La CEE era cosciente dei rischi insiti nell‘instaurazione di un
regime di libero scambio non suffragato da un‘armonizzazione
delle condizioni concorrenziali e della politica economica
-UE
avv. curzio toffoli
11
III. Quadro di consistenza
Elementi di interpreazione metacontestuale: il contesto internazionale
di controllo sulle sovvenzioni (SCM-WTO)
Agreement on Subsidies and Countervaling Measures (SCM)
(Allegato 1A n. 13 dell’Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce il WTO)
Rilevanza
Entrambe le parti sono autorizzate a farvi rierimento.
Costituisce una base essenziale nell’esame della controversia fiscale: esso completa ed incanala le
norme dell’ALS
Oggetto
regola le condizioni che autorizzano la messa in opera di misure compensatorie a fronte di
sovvenzioni illecite concesse da uno stato, e le condizioni materiali che definiscono il carattere
vietato di una sovvenzione così come i rimedi esperibili per accertarle e per farne oggetto di
azione legale.
Entrambe le procedure possono essere azionate contemporaneamente
Prognosi
sugli esiti
- nella messa in opera di eventuali misure compensatorie, la CE è tenuta ad ossequiare le
disposizioni e le procedure previste dagli Accordi WTO (caso contrario la Svizzera sarebbe
autorizzata ad impugnare la misura);
- l’Accordo dimostra come la questione giuridicamente decisiva sia quella relativa all’esistenza
di una sovvenzione all’esportazione da parte svizzera;
- in favore di questa ipotesi sussistono validi motivi; si deve quindi ritenere che privilegi fiscali
cantonali prestino il fianco ad un attacco (senza che si debba far capo alla complessa e
dispendiosa dimostrazione del danno e del nesso di causalità prevista dal Track I);
- parimenti, sussistono pure buone ragioni a sfavore di questa eventualità, e in maggior misura
nell’ambito della procedura di impugnazione delle sovvenzioni (Track II).
Esame
Nessuna della parti ha approfondito l‘esame di questa eventualità
La controversia fiscale
Svizzera-UE
avv. curzio toffoli
12
III. Quadro di consistenza
Elementi di interpretazione metacontestuale: interpretazione statica
vs. interpretazione dinamica
Interpretazione statica
Interpretazione dinamica
Regola: principle of contemporaneity ; „definizioni
riconosciute e criteri comuni che già esistevano al
momento di sottoscrizione dell‘ALS“
Eccezione: art. 31 cpv. 3 lett. c Conv. Vienna (norma a
crattere storico evolutivo)
Nozione: attribuire ai termini il significato che essi
avevano al momento in cui il trattato é stato concluso
Nozione: attribuire ai termini il significato che essi hanno
al momento dell‘applicazione del trattato (alla luce della
giurisprudenza nel frattempo sviluppata
„Vecchia giurisprudenza“: eg ripresa ed applicazione posteriore e
senza elmenti di novità, di principi già noti ad un caso simile
„Nuova giurisprudenza“: elaborazione di nuovi principi
precedentemente non ancora definiti; trattazione di una questione
giuridica non ancora decisa al momento della conclusione del trattato;
applicazione di principi noti ad una fattispecie diversa, mai
presentatasi in precedenza (?); precisazioni e sviluppi
giurisprudenziali di principi già formulati in precedenza
Nozione di aiuto di stato di carattere fiscale:
> Sentenza 23.02.1961, causa 30/59, De Gezamenlijke
steenkolenmijnen in Limburg;
> Interpellanza Burgbacher del 27.06.1963
Nozione di aiuto di stato di carattere fiscale:
risultante di molteplici influenze politico-economiche:
> impegno assunto dalla Commissione in occasione dell’adozione, da
parte del Consiglio, di un codice di condotta in materia di tassazione
delle imprese il 1° dicembre 1997 e Comunicazione C 384/98;
> obiettivo più ampio: chiarimento e rafforzamento dell’applicazione
delle norme in materia di aiuti di stato al fine di ridurre le distorsioni
della concorrenza che incidono in particolare sul completamento
del mercato unico e sulla realizzazione dell’unione economica e
monetaria [>elemento teleologico]
1997
1972
oggi
> Evoluzione della nozione di aiuto di stato fiscale
La controversia fiscale
Svizzera-UE
avv. curzio toffoli
13
III. Quadro di consistenza
Elementi di interpretazione teleologica: Fattispecie fuori campo ALS
e „pregiudizio indiretto agli scambi“
Mercati non UE
Mercati UE
CH
Un‘aiuto é incompatibile quando l‘impresa beneficiaria svolge
un‘attività economica che incide sugli scambi tra stati membri
Società
di trading
Società
commerciale
Società a
tax spec.
non CH
prodotto
GRUPPO
CH/UE
Fuori campo ALS: „prodotti originari della
Comunità e della Svizzera“ (art. 2 ALS)
Società
commerciale
Società
di trading
GRUPPO CH,
nonCH, UE
La controversia fiscale
Svizzera-UE
avv. curzio toffoli
14
III. Quadro di consistenza
Elementi di indagine teleologica: espansione del diritto comunitario
Integrazione
per accordo
(„espllicita“)
TCE
Trasferimento di significativi poteri
sovrani in favore di organi
intergovernativi
Accordo SEE
integrazione
Scopo: instaurazione di un
mercato comune nel quale sia
eliminato ogni intralcio per gli
scambi al fine di fondere i mercati
in un mercato unico il più possibile
simile ad un vero e proprio
mercato interno;
„shifting teleologico“?
Nuovo accordo quadro CH-UE?
Bilaterali II
Bilaterali I
CH
Art. 31 Conv. Vienna: identità teleologica
Scopo: eliminare gradualmente gli ostacli ad una
(i.e. „omogeneità costituzionale“)
parte essenziale degli scambi, al fine di consolidare
ed estendere le relazioni economiche esistenti tra le
parti e assicurare, nel rispetto di condizioni eque di
concorrenza, lo sviluppo armonioso del
commercio;
Integrazione per
interpretazione
(„implicita“)
associazione
ALS
Solo diritti e obblighi tra contraenti, senza
trasferimento di poteri sovrani
„comparazione tra fine e contesto dell‘accordo di diritto internazionale e fine e contesto del
TCE“
La controversia fiscale
Svizzera-UE
avv. curzio toffoli
15
grado di ripresa dell‘acquis communautaire
nell‘accordo
UE
Intregrazioe ad hoc
ALS
III. Quadro di consistenza
Imposizione cantonale delle imprese: selettività e giustificazione
Misure fiscali
nazionali
Misure preferenziali => dentro
campo (eg holdings; attività
rivolta all’estero?)
Misure di carattere
generale => fuori
campo (eg CDI )
Misure selettive
CDI
metodo
esenzione
?
Art. 23 ALS:
sempre
incompatibile?
no exception
La controversia fiscale
Svizzera-UE
Senza giustificazione
=>AIUTO DI STATO
Incompatibile
TCE: vietato
Compatibile: TCE
87 cpv. 2
avv. curzio toffoli
Giustificazione interna al
sistema fiscale di riferimento
(tax): eg limitare la doppia o
plurimposizione economica
Esenzione
unilaterale
?
Giustificazione esterna
al sistema fiscale (non
tax): eg favorire uso
fattori produzione
16
IV. Quadro prospettico
La controversia fiscale Svizzera-UE: quale way out ?
Situazione attuale
Soluzioni politiche (negoziato)
intra ALS
Soluzioni giuridiche (contenzioso)
extra ALS
de lege ferenda
de lege lata
Status quo (nessuna azione
Misure di salvaguardia UE
SCM - WTO
CGCE (indirettamente)
Soppressione regimi cantonali
Riforme imposizione delle imprese
(Arbeitsgruppe internationale
Steuerwettbewerb)
Referendum?
La controversia fiscale
Svizzera-UE

No comm. per
holding

Adeguamento
„miste“

Abolizione
„domicilio“
nuovo accordo quadro
con l‘UE (fine del
bilateralsimo)?
Pronuncia
pregiudziale su ALS
Pronuncia
pregiudziale su TCE
Inserimento di una clausola
arbitrale nell‘ALS
avv. curzio toffoli
17
IV. Quadro prospettico
La controversia fiscale Svizzera-UE: situazioni di crescente complessità
Quadro particolare
Sistema fiscale CH –
regimi di imposizioni
cantonali
Interpretazione
dei trattati
internazionali –
TF, CGCE
(„Frog view“)
Eliminazione
degli ostaoli al
commercio ALS
„... compexity increases when we
restrict our attention to one
particular elment in an ensemble,
thereby losing the simmetry and
simplicity that were inherent in the
totality of all the elments taken
together“
Norme europee di
concorrenza - TCE
Garanzia di
coerenza dei
sitemi fiscali
tra loro
> Max Tegmark, Parallel Universes –
Scientific American special report
Definizione delle
politiche fiscali nazionai
Competitività dell‘economia
Quadro generale
Unione europea
La controversia fiscale
Svizzera-UE
(„Bird view“)
avv. curzio toffoli
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