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Diapositiva 1 - Ipasvi Ferrara
LA RESPONSABILITA’ DEL COORDINATORE NELLE PROFESSIONI SANITARIE: (avv. Giannantonio Barbieri) [email protected] FERRARA, 14 OTTOBRE 2011 COLLEGIO IPASVI DI FERRARA 1 Il mercato dei servizi sanitari, come risulta tracciato dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, se da un lato è teso a garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria (obbligo dello Stato consacrato dall'art. 117 Cost.) dall’altro deve deve trovare un equilibrio con le necessità derivanti dai limiti oggettivi delle risorse organizzative e finanziarie. T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, 16/03/2011, n. 2356 avv. Giannantonio Barbieri 2 c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali degli utilizzatori dei servizi; avv. Giannantonio Barbieri 3 d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato D.lgs. 502/92. art. 8 quater avv. Giannantonio Barbieri 4 Il settore della sanità è investito da due fenomeni che caratterizzano le moderne società complesse: l’evoluzione della tecnica e ricerca scientifica e la tendenza a sfruttarne i risultati in termini di profitto. Si realizza così la gestione capitalistica dell’innovazione tecnologica fonte: antonio lepre avv. Giannantonio Barbieri 5 Conseguenze: 1) inarrestabile sviluppo di tecnologie sofisticate; 2) espansione della ricerca e della sperimentazione in campi inesplorati sino a poco tempo fa, non solo per la inadeguatezza di mezzi e di conoscenze ma anche perché la coscienza sociale, religiosa e giuridica riteneva che certi confini non si potessero superare. avv. Giannantonio Barbieri 6 Si parla di: “commercializzazione/imprenditorializzazione” dell’attività sanitaria anche per le notevoli risorse economiche necessarie per il suo funzionamento e per l’erogazione dei servizi richiesti avv. Giannantonio Barbieri 7 IL CONTRATTO DI SPEDALITA’ (MUTUATO DALL’ESPERIENZA FRANCESE) - Comprende, oltre alle prestazioni sanitarie in senso stretto , una serie di altre prestazioni: alloggio e ristorazione; disponibilità di attrezzature adeguate; sicurezza degli impianti; organizzazione dei turni di assistenza; custodia dei pazienti; servizi infermieristici; altro avv. Giannantonio Barbieri 8 Costituiscono la “buona organizzazione” Quale conseguenza? avv. Giannantonio Barbieri 9 L’ente è responsabile ex art. 1218 codice civile non solo dei danni riferibili alla condotta dei propri sanitari, ma anche dei danni riconducibili a carenze organizzative formando l’efficienza dell’organizzazione oggetto di un vero e proprio obbligo strumentale ex art. 1175 cod. civ. avv. Giannantonio Barbieri 10 1218. Responsabilità del debitore. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno , se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile avv. Giannantonio Barbieri 11 1175. Comportamento secondo correttezza. Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza avv. Giannantonio Barbieri 12 La responsabilità deve essere scrutinata valutando la condotta in un preciso contesto ambientale, per stabilire esattamente la parte del danno che dovrà gravare sui sanitari. CORTE dei CONTI, Sez. Giur. Regione Sicilia – Sent. n. 1287 del 16 maggio 2007 13 . L'esercizio in concreto di tale potere è inteso a proporzionare il danno risarcibile alla mole di rischio incombente a causa delle "anomale" condizioni di lavoro in cui i sanitari si trovarono ad esercitare la professione - nel caso di specifico presso una sezione di cardiologia. CORTE dei CONTI, Sez. Giur. Regione Sicilia – Sent. n. 1287 del 16 maggio 2007 14 Altresì, in sede di giudizio di responsabilità, potere riduttivo dell'addebito è attribuito anche ai turni gravosi di lavoro. CORTE dei CONTI, Sez. Giur. Regione Sicilia – Sent. n. 1287 del 16 maggio 2007 15 FATTO In sede civile e penale è stata affermata la negligenza degli odierni convenuti, medici responsabili della XX Cardiologia dell'XXa, i quali avevano omesso di disporre alcuni accertamenti strumentali che avrebbero consentito di diagnosticare tempestivamente la gravissima patologia, poi rivelatasi letale, di S. G., 16 paziente ricoverato in data 29 dicembre 1995 e poi deceduto in data 2 gennaio 1996, presso quella struttura sanitaria, per "collasso cardiocircolatorio acuto in soggetto con emopericardio acuto da dissezione aortica". I suddetti sanitari, in solido con l'A.U.S.L. n. X di Agrigento, sono stati condannati al risarcimento del danno in favore dei familiari del predetto Sig. S avv. Giannantonio Barbieri 17 Con invito a dedurre del 28 aprile 2006, è stato contestato agli odierni convenuti il danno all'erario per € 637.430,00, pari alle somme complessivamente pagate dall'A.U.S.L. alla famiglia del Sig. S. a titolo di sorte capitale, interessi, rivalutazione, spese legali e fiscali, così come risultanti dai pagamenti effettuati dall'Azienda Sanitaria 18 Secondo la prospettazione accusatoria, la condotta degli odierni convenuti deve essere scrutinata tenendo in debita considerazione il contesto ambientale in cui gli stessi svolsero la loro attività. Al riguardo parte attrice ha evocato sia la situazione di eccezionalità in cui versava la suddetta sezione di Cardiologia, sia l'imprevedibile e contingente situazione generale aggravata nel periodo in esame dall'assenza (giustificata) del dott. B. G., addetto all'Ecocardiografo 19 Tale giustificata assenza, osserva il PM., non solo finì con l'aggravare il carico dei lavoro degli odierni convenuti, ma assunse un ben più pregnante rilievo nella considerazione che, nella circostanza, non fu effettuato un ecocardiogramma, cui era addetto il medico assentatosi, che avrebbe potuto consentire una tempestiva corretta diagnosi 20 Tenuto conto delle croniche carenze organizzative e di personale, delle prolungate condizioni di stress psico-fisico alle quali erano sottoposti i dott. N. e C., aggravatesi vieppiù nel periodo in esame, parte attrice, sussistendo tutti gli elementi per affermarne la responsabilità, 21 ha evocato in giudizio gli odierni convenuti, perché rispondano del danno complessivo da addebitare nella misura di € 60.000,00, da ripartire in parti eguali (€ 30.00,00 ciascuno), pari al 10% circa delle somme complessivamente pagate dall'Azienda Sanitaria, assumendo che il restante 90% debba ritenersi imputabile "alla particolare situazione ambientale, alle generali condizioni organizzative, nonché alle imprevedibili circostanze sfavorevoli". 22 Con memoria depositata in data 26 febbraio 2007, il convenuto N. C. L. ha chiesto il rigetto della domanda attorea osservando che: nessuna colpa, può essergli ascritta in quanto, così come risulta dalla lettura delle sentenze penali e civili, l'unico medico in grado di eseguire ed interpretare l'ecocardiografo era il dott. B., assente in quel periodo; 23 le gravissime condizioni ambientali, le generali carenze organizzative e le imprevedibili circostanze sfavorevoli non possono certamente ascriversi al medesimo; l'ospedale di X aveva stipulato pochi anni prima una polizza assicurativa, ma il premio della polizza fu pagato in ritardo e ciò dimostra la cattiva situazione ambientale in cui gli stessi si trovarono ad operare 24 Ne consegue,secondo la tesi difensiva riassunta, che la responsabilità per la morte del paziente deve essere attribuita per intero all'Azienda Sanitaria, per non aver dotato la XX Cardiologia di X degli strumenti diagnostici necessari per intervenire efficacemente in casi come quello in esame 25 Quanto mai eloquente appare, infatti, il libello introduttivo del giudizio allorché mette in luce le gravissime condizioni di stress psico-fisico in cui versavano i due medici, condizioni acuite anche dall'assenza del dott. B., assente in quel periodo per un grave lutto che lo aveva colpito. 26 In tale fattispecie, non può certamente gravare in toto sugli odierni convenuti la responsabilità per la mancanza di formazione del personale e per l'organizzazione del servizio, finalizzata a garantire un uso dell'ecoardiografo senza soluzione di continuità 27 AREA DELLA RESPONABILITA’ La responsabilità può essere definita come l’obbligo o il dovere di svolgere attività ti o di conseguire risultati. 28 Comprende un responsabilità personale, intesa come l’affidabilità della persona nell’assumersi gli obblighi legati al suo ruolo E una responsabilità organizzativa: è l’obbligo di rispondere a una autorità del proprio lavoro e dei propri risultati, 29 L’attività di coordinamento si estrinseca in a attività si programmazione, gestione e valutazione. Il coordinatore programma, coordina e controlla …. il miglior utilizzo delle risorse umane e/o delle apparecchiature nell’ambito dell’articolazione organizzativa in relazione agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti, ….. 30 CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL PROPRIO OPERATO e l’attribuzione, anche al fine di valorizzarne l’autonomia e la responsabilità , di una specifica indennità di coordinamento 31 Occorre distinguere tra responsabilità professionali, per le quali è necessario risalire alla specificità delle competenze, e responsabilità gestionali, connesse all’esercizio delle funzioni di programmazione/organizzazione dell’attività del gruppo avv. Giannantonio Barbieri 32 Chi ha funzioni di direzione e organizzazione è titolare di un potere/dovere di fornire preventivamente tutte le indicazioni di carattere programmatico e le direttive di carattere tecnico organizzativo necessarie per un efficiente svolgimento dell’attività all’interno del gruppo di lavoro (equipe) avv. Giannantonio Barbieri 33 Responsabilità dirigenziale? È una forma di responsabilità del tutto separata da quella civile, penale, amministrativa, disciplinare. 34 La caratteristica della responsabilità di gestione a cui il soggetto è tenuto, è che non risponde per la correttezza formale del suo comportamento, ma del risultato sostanziale della sua attività. L’obiettivo è quello di perseguire la strada dell’efficienza dell’attività, in aggiunta al rispetto formale delle regole che alla stessa presiedono 35 La responsabilità manageriale non si fonda tanto sulla violazione doloso o colposa dei doveri d’ufficio, ma piuttosto sulla inidoneità e sulla incapacità del professionista a conseguire risultati adeguati, in senso formale e sostanziale, ai compiti loro affidati, con conseguenti negative implicazioni sul buon andamento dell’attività dell’organizzazione E’ una responsabilità per risultati ….. 36 PROBLEMA se è vero che il capitale impiegato dal professionista è il capitale intellettuale, può succedere (?) che qualche scelta, coerente con il proprio status professionale, coerente dal punto di vista etico e deontologico, molto professionale, si riveli “non aziendalistica” …… 37 1) la linea decisionale di gestioneamministrazione 2) la linea decisionale clinico-assistenziale Vanno sempre d’accordo? Ma devono andare d’accordo? Devono essere affiancate? O sovrapposte ? 38 “… insorgono a carico dell’ente, accanto a quelli di tipo latu sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, paramedico (sic!, n.d.r.) e dell’apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze Cass. 14 luglio 2004, n. 13066 39 39 Svolgimento del processo (omissis) e (omissis) in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio (omissis) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la (omissis) il Dott. (omissis) e la Dott.ssa (omissis) 40 Esponevano che (omissis) alla sua prima gravidanza, per accordo intervenuto con il proprio ginecologo, Dott. (omissis) si era ricoverata presso la clinica della (omissis) per fine gestazione. avv. Giannantonio Barbieri 41 Dopo essere stata visitata per due volte dal Dott. (omissis) era stata trasferita in sala parto e con l'assistenza di un altro sanitario, la Dott.ssa (omissis), aveva dato alla luce il neonato, previa applicazione della ventosa. 42 Le condizioni del neonato si erano presentate subito precarie, tanto che era stato ricoverato al Policlinico (omissis) dove era stata emessa una diagnosi di "asfissia perinatale, convulsioni". Poichè in conseguenza di questa situazione il bambino aveva subito gravi danni chiedevano la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento avv. Giannantonio Barbieri 43 Il Tribunale di Roma condannava i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni liquidati in lire 2.968.000.000, oltre interessi. 44 Successivamente, è stato affermato che la responsabilità della casa di cura è generalmente "responsabilità per inadempimento dell'obbligazione che la stessa casa di cura assume, … 45 direttamente con i pazienti, di prestare la propria organizzazione aziendale per l'esercizio dell'intervento richiesto", individuando dunque nel contratto e nell'art. 1218 c.c. il titolo della responsabilità (Cass. 8 gennaio 1999, n. 103). avv. Giannantonio Barbieri 46 Quest'ultima decisione, poi, richiamando il rischio d'impresa che ai assume la casa di cura, precisa che in questo rischio "è compreso anche quello della distribuzione delle competenze tra i vari operatori, delle quali il titolare dell'impresa risponde ai sensi dell'art. 1228". 47 La struttura sanitaria risponde del danno da disorganizzazione, quale danno conseguente alla violazione dell’obbligo accessorio connesso alla prestazione principale, di non recare danno ingiusto al paziente per omissione di diligenza nel predisporre gli strumenti necessari all’esatto adempimento della prestazione sanitaria Chindemi D., La responsabilità della strutta sanitaria, in Sanità pubblica e privata, Maggioli, 2006/ 2 pag.28 e segg. 48 48 Gli enti ospedalieri, sia pubblici che privati, sono stati trasformati in aziende, strutturate secondo le regole della moderna impresa, e soggetti anche al rischio d’impresa che consiste nella conseguente responsabilità per la cattiva, insufficiente e inidonea gestione dell’azienda Chindemi avv. Giannantonio Barbieri 49 In altri termini la struttura, quale debitore della prestazione complessa di «assistenza sanitaria », deve ritenersi tenuta a mettere a disposizione il proprio apparato strutturale organizzativo e tecnologico in funzione della cura del paziente. avv. Giannantonio Barbieri 50 Le obbligazioni a carico della struttura sanitaria: Prestazioni di diagnosi, cura e assistenza post-operatoria; Prestazioni di tipo organizzativo relative alla sicurezza e manutenzione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione; Vigilanza e custodia dei pazienti; Prestazioni di natura alberghiera avv. Giannantonio Barbieri 51 In Francia è stata accertata la responsabilità di una struttura sanitaria per il cattivo funzionamento del servizio di posta interna per il ritardo con il quale è stato comunicato ad una paziente in stato interessante che il nascituro era affatto dalla sindrome di Down, non consentendo così all’interessata di poter ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza. Tribunale di Versailles,8 luglio 1993 avv. Giannantonio Barbieri 52 In relazione al personale sanitario la giurisprudenza ritiene che l’obbligazione della struttura sia adempiuta correttamente quando vengono rispettati due criteri basilari: avv. Giannantonio Barbieri 53 A) un criterio qualitativo, in base al quale il personale, per titoli e per capacità in concreto, sia in grado di adempiere al proprio incarico; avv. Giannantonio Barbieri 54 B) un criterio quantitativo, in base al quale la struttura, deve non solo organizzare la concertazione tra sanitari, ma anche avere un numero sufficiente di personale, che deve essere presente al momento opportuno avv. Giannantonio Barbieri 55 Quali allora i requisiti minimi di “buona organizzazione”? 56 avv. Giannantonio Barbieri [email protected] 56 Personale medico, sanitario, e ausiliario qualificato, sufficiente e presente; = deve essere sempre presente un medico di guardia e sufficiente personale infermieristico qualificato non sono formalmente, ma anche professionalmente nel senso che deve essere in grado di svolgere con perizia le funzioni attribuite . Deve essere anche facilemente reperibile un anestesista per le emergenze avv. Giannantonio Barbieri 57 Coordinamento tra i diversi servizi; = è necessario che anche la dislocazione logistica dei vari servizi sia effettuata tenendo conto del principio di efficienza dell’intervento sanitario e in modo tale da fronteggiare efficientemente le urgenze . avv. Giannantonio Barbieri 58 Si devono quindi evitare la dislocazione lontana tra loro di servizi specialistici idonei a fronteggiare le urgenze rilevate dal medico di guardia, consentendo il rapido intervento dei sanitari o il rapido trasporto dei pazienti in tali reparti. avv. Giannantonio Barbieri 59 Locali idonei per ampiezza e sotto il profilo igienico; = l’ente ospedaliero è responsabile delle infezioni nosocomiali dovute a microbi presenti nei locali . Esiste quindi un obbligo di sterilizzazione della sala operatoria , di adozione di adeguati sistemi di sicurezza e di vigilanza avv. Giannantonio Barbieri 60 Cass.6707/1987 il caso avv. Giannantonio Barbieri 61 Il 9 aprile 1979, Carrara Maria Teresa in Aste partoriva un bambino nell'Ospedale S. Spirito di Ventimiglia. Due giorni dopo, l'infante, Aste Andrea Emanuele, era sottratto da ignoti dal "nido" dell'ospedale e di lui non si rinveniva più traccia nonostante le ricerche svolte dalla polizia. avv. Giannantonio Barbieri 62 Con citazione notificata il 20 maggio 1980, i genitori del piccolo, Aste Karl Torbjorn e Carrara Maria Teresa, convenivano davanti al Tribunale di San Remo, l'ente Ospedaliero S. Spirito, di Ventimiglia, e, attribuendo il rapimento del figlio alla deficiente sorveglianza del "nido" del reparto avv. Giannantonio Barbieri 63 "tra la persona ricoverata in un ospedale e l'ospedale stesso si instaura un rapporto obbligatorio, avente, ad oggetto la cura del ricoverato, e se costui, per età o invalidità o malattia, è incapace, anche la custodia dello stesso. avv. Giannantonio Barbieri 64 Ne deriva la conseguenza che tra l'Ente Ospedaliero S. Spirito e i genitori del piccolo Aste Andrea Emanuele, col fatto stesso della nascita di costui nell'ospedale, si costituì un particolare rapporto disciplinato dalla legge, in forza del quale l'ospedale era tenuto a prestare al bambino le opportune cure neonatali ed a custodirlo. Si è in presenza quindi di una responsabilità contrattuale, disciplinata dall'art. 1218 C.C.". avv. Giannantonio Barbieri 65 2) "In termini generali, non può considerarsi ristretta al solo sanitario la vigilanza dei ricoverati, essendo invece obbligatoria e necessaria anche una sorveglianza atta a salvaguardare l'incolumità fisica dei ricoverati incapaci". In particolare per la sala neonatale, in ogni ospedale ben organizzato, le porte di accesso sono chiuse, in modo che non possa accedervi nessuno, tranne il personale addetto, e all'interno del "nido" vi sono sempre delle infermiere vigilatrici d'infanzia avv. Giannantonio Barbieri 66 . Ovviamente, queste cautele hanno una diretta finalità sanitaria"... "Ma allo stesso tempo, con tal sistema"..."si realizzano indirettamente ma efficacemente, anche quelle che l'appellata chiama strutture contro i rapimenti. E' vero anche che un piccolo ospedale, con un solo bambino nel "nido", non può essere in condizioni di tenervi sempre una infermiera vigilatrice d'infanzia. Ma in questo caso deve ricorrere ad altre cautele, atte ad impedire a chiunque l'accesso alla sala neonatale avv. Giannantonio Barbieri 67 "Il fatto è risultato che il bambino, dopo la nascita, non fu posto nella stessa stanza della madre, bensì nel cosiddetto "nido", un ambiente cioé riservato ai neonati. La porta di accesso a questo ambiente era priva di serratura e di facile apertura. "La sala neonatale era sorvegliata a rotazione, dal personale, non dall'interno, bensì dall'esterno, attraverso la vetrata di osservazione. avv. Giannantonio Barbieri 68 La porta del "nido" non rimaneva chiusa proprio perché priva di serratura - anche nelle ore di apertura dell'ospedale all'accesso del pubblico per la visita ai ricoverati da parte di parenti e amici. La scomparsa del bambino avvenne tra le ore 14,5 e le ore 15, ossia durante l'"orario di apertura di visitatori. Si è evidentemente in presenza di una situazione di quasi totale carenza di custodia del bambino". avv. Giannantonio Barbieri 69 4) "Alla luce di queste considerazioni, l'inadempimento, dell'obbligo di custodia indubbiamente vi fu e le spiegazioni fornite dall'ospedale non valgono a far ritenere che fosse dovuto a causa ad esso non imputabile, tanto più che questa omissione di custodia trova la sua radice non già nella negligenza del personale dipendente, avv. Giannantonio Barbieri 70 bensì proprio nell'organizzazione stessa del reparto pediatrico, ossia nella regolamentazione interna dell'ospedale, che direttamente ed immediatamente ad esso imputabile. avv. Giannantonio Barbieri 71 Apparecchiature moderne, appropriate, idonee e funzionanti; = anche la mancanza di apparecchiature, ove queste siano necessarie per le funzioni che devono espletare, può costituire fonte di responsabilità sotto il profilo dell’insufficiente organizzazione. avv. Giannantonio Barbieri 72 = così la mancanza degli usuali strumenti in dotazione nelle efficienti strutture sanitari , ad esempio un cardiografo o il servizio TAC, può essere imputato a titolo di responsabilità agli ospedali e può anche costituire fonte più grave di responsabilità nel caso in cui la presenza di tali apparecchiature avrebbe consentito una diagnosi veloce ed evitato ulteriori conseguenze dannose al paziente avv. Giannantonio Barbieri 73 = non è sufficiente la dotazione di apparecchiature idonee ma occorre anche che vengano mantenute in buona efficienza avv. Giannantonio Barbieri 74 Farmaci sicuri, efficaci e in corso di validità Sangue sicuro avv. Giannantonio Barbieri 75 “L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito” Art. 48 C.D. 2009 76 avv. Giannantonio Barbieri [email protected] 76