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FirmaD11nov2003

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FirmaD11nov2003
Firma digitale
Firma Digitale
• Documento informatico e firma
elettronica generica
• Firma digitale, crittografia e smart card
• Raffronto firma autografa / firma
digitale
• Legislazione italiana e normativa di
riferimento
• Gli Enti Certificatori
• Posta certificata
Premessa
Legge 15 marzo 1997 n. 59 (c.d. “Bassanini-1)
art. 15, comma 2
“Gli atti, dati e documenti formati dalla Pubblica
Amministrazione e dai privati con strumenti informatici
o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge”
Il T.U. in materia di documentazione
amministrativa
(D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Art. 8
Documento informatico
Il documento informatico da chiunque formato, la
registrazione su supporto informatico e la trasmissione
con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del
presente testo unico.
Il documento informatico
“Rappresentazione informatica (sequenza di bit che,
elaborata da un sistema informatico, può essere resa
visibile su uno schermo, stampata su carta o inviata a
distanza) di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”
a differenza del documento cartaceo
• è immateriale
(la sua esistenza non è legata a un supporto fisico)
• non c’è distinzione tra originale e duplicato
(molteplicità di originali a pari valore informativo)
Firma elettronica
D.Lgs. 23/1/2002, n. 10
Attuazione della Direttiva 1999/93/CE
Art. 2
Definizioni
Si intende per firma elettronica l'insieme dei dati in
forma elettronica, allegati oppure connessi tramite
associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati
come metodo di autenticazione informatica
Firma Digitale
• Documento informatico e firma
elettronica generica
• Firma digitale, crittografia e smart card
• Raffronto firma autografa / firma
digitale
• Legislazione italiana e normativa di
riferimento
• Gli Enti Certificatori
• Posta certificata
Firma Digitale
Definizione
corrente:
è l’equivalente informatico di una firma autografa su carta
tecnico-giuridica:
è una firma elettronica che
• si definisce avanzata
• si basa su un Certificato di Sottoscrizione Qualificato
• viene rilasciata da un Certificatore Accreditato
• è generata mediante un dispositivo sicuro (smart card)
Crittografia
M
A
M
M
A
A=O
B=C
C=M
…
…
M=Z
…
…
z
o
z
z
o
O
C
M
…
…
Z
…
…
Chiave Crittografica
Simmetrica Singola
Firma Digitale
Proprietà generali
E’ una delle possibili applicazioni del sistema crittografico a
chiavi asimmetriche:
il mittente cifra il documento con la sua chiave privata
il destinatario decifra con la chiave pubblica del mittente
Vengono garantite:
l’autenticità del documento
(sicurezza della paternità)
• l’integrità del documento
(certezza che il contenuto non sia stato alterato)
Firma Digitale
Caratteristiche e vantaggi
IN
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Crittografia
Definizioni
• Sistema segreto di scrittura in codice
• Scrittura segreta, che può essere letta
solo se se ne conosce la chiave
• Scienza matematica che serve a cifrare
un testo in modo da renderlo
comprensibile soltanto al destinatario
Crittografia
Le due tipologie di base
• Simmetrica (a chiave singola)
unica chiave per cifrare e decifrare
• Asimmetrica (a chiave privata +
pubblica)
coppia di chiavi
correlate e indipendenti
Crittografia simmetrica
Chiave singola per cifrare/decifrare
• La serratura può essere chiusa/aperta con la stessa chiave
• La chiave deve essere duplicata/scambiata tra gli interlocutori
• Occorre una chiave per ogni coppia di corrispondenti
Crittografia asimmetrica
Coppia di chiavi correlate
• La serratura può essere aperta con una chiave ma chiusa
solo con l’altra (e viceversa)
• Le due chiavi sono indipendenti
Sistema a chiavi
asimmetriche
Chiavi distinte e complementari
Ogni utente ha una coppia di chiavi:
chiave privata
(segreta e detenuta solo dal titolare)
chiave pubblica
(nota e accessibile a tutti)
• Non è possibile ricavare la chiave privata dalla corrispondente
chiave pubblica
• Ogni chiave consente di sbloccare il codice dell’altra
Sistema a chiavi
asimmetriche
Sintesi
• La chiave privata (del mittente)
si usa per firmare un documento e
proteggerlo da alterazioni
• La chiave pubblica (del destinatario)
si usa per cifrare un documento
Sistema a chiavi
asimmetriche
“Unicità” delle chiavi
• La probabilità di generare due chiavi uguali
(lunghe 1024 bit) è una su 10340 (“una su un
miliardo di miliardi, di miliardi, di miliardi, …”
ripetuto trentasette volte).
• Per chiavi di 1024 bit è stato calcolato che, per
risalire ad una chiave privata dalla corrispondente
chiave pubblica, una rete di centinaia di migliaia di
computer impiegherebbe alcuni secoli.
Firma Digitale
Dispositivi di firma
“Apparati elettronici in grado di conservare in modo protetto
le chiavi private e di generare al loro interno la firma digitale.”
Crypto-box
Floppy disks
Hard disk
PC cards
Firma Digitale
La smart card: definizione
Carta “intelligente” elettronica a microcircuito:
risiede su tessera di plastica di dimensioni standard)
è dotata di un chip contenente:
 un microprocessore CPU
 una memoria RAM
 una memoria ROM
+ una memoria EPROM
o una memoria EEPROM
 interfacce per alimentazione e dialogo con altri sistemi
Firma Digitale
La smart card: proprietà
 è portabile (dimensioni ridotte) e resistente
 può memorizzare dati
 può ospitare un sistema operativo
(capacità di elaborazione e di processo)
 è inattaccabile
(ha un elevato livello, fisico e logico, di protezione)
 è programmabile all’origine e non clonabile
 ha un’accessibilità sicura tramite PIN
(Personal Identification Number)
Firma Digitale
• Documento informatico e firma
elettronica generica
• Firma digitale, crittografia e smart card
• Raffronto firma autografa / firma
digitale
• Legislazione italiana e normativa di
riferimento
• Gli Enti Certificatori
• Posta certificata
Firma Digitale
Confronto con la firma autografa
FIRMA AUTOGRAFA
Riconducibile al soggetto
direttamente
Legata al documento
attraverso il supporto fisico
Riconducibile al soggetto solo
attraverso il possesso di un segreto
Legata indissolubilmente
al contenuto del documento
Verifica diretta e soggettiva
(attraverso il campione)
Verifica indiretta e oggettiva
(tramite una terza parte fidata)
Facilmente falsificabile,
ma il falso è riconoscibile
Non falsificabile senza conoscere il
segreto, ma falso irriconoscibile
Deve essere autentica
per impedire il ripudio
Ripudio impossibile
FIRMA DIGITALE
Firma Digitale
• Documento informatico e firma
elettronica generica
• Firma digitale, crittografia e smart card
• Raffronto firma autografa / firma
digitale
• Legislazione italiana e normativa di
riferimento
• Gli Enti Certificatori
• Posta certificata
Normativa
Il Regolamento attuativo (Testo Unico)
Il Regolamento tecnico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
(ex D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513)
D.P.C.M. 8 febbraio 1999
Normativa
Il T.U. (D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa
Obiettivo: riordinare la normativa in materia di firma
digitale, documentazione elettronica ed amministrativa, in
base ai criteri e princìpi indicati dalla legge 8/3/99 n.50
(sulla predisposizione dei Testi Unici)
• riprende e ingloba il DPR 513/97 (Regolamento attuativo)
• mantiene in vigore il DPCM 8/2/99 (Regolamento tecnico)
Normativa
Il T.U. (D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Art. 1 - n)
Definizione di Firma Digitale
“Il risultato della procedura informatica (validazione)
basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia,
una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e
di verificare la provenienza e l’integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici”
Normativa
Il T.U. (D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Ambito di applicazione
Le norme concernenti i documenti informatici e la firma
digitale
si
applicano
agli
organi
della
pubblica
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi nei
rapporti tra loro e con l’utenza, e anche nei rapporti tra
privati.
Normativa
Il T.U. (D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Art. 10 (modificato dal D.Lgs 23/1/2002, n. 10)
Forma ed efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico ha l’efficacia probatoria
prevista dall’art. 2712 del c.c., riguardo ai fatti ed alle cose
rappresentate.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma
elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta.
Normativa
Il T.U. (D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Art. 10 (modificato dal D.Lgs 23/1/2002, n. 10)
Forma ed efficacia del documento informatico
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma
digitale… fa piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto.
4. Al documento informatico, sottoscritto con firma
elettronica, in ogni caso non può essere negata
rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di
prova...
Normativa
Il T.U. (D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Art. 23
Firma digitale
• L’apposizione o l’associazione della firma digitale al documento
informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e
documenti in forma scritta su supporto cartaceo
• Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una
chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti
scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera
del soggetto pubblico o privato che l’ha certificata
• L’uso della firma apposta o associata mediante una chiave
revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La
revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione.
Normativa
Il T.U. (D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Art. 24
Firma digitale autenticata
• Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’art. 2703 del c.c. , la
firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o
da altro pubblico ufficiale autorizzato.
• La presentazione o il deposito di un documento per via
telematica o su supporto informatico ad una pubblica
amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono
apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del
presente testo unico.
Normativa
Il T.U. (D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Art. 38 (modificato dal D.Lgs 23/1/2002, n. 10)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica alla
Pubblica Amministrazione sono valide:
• se sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un
certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e
generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura;
• ovvero quando l’autore è identificato dal sistema informatico
con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale
dei servizi” .
Firma Digitale
• Documento informatico e firma
elettronica generica
• Firma digitale, crittografia e smart card
• Raffronto firma autografa / firma
digitale
• Legislazione italiana e normativa di
riferimento
• Gli Enti Certificatori
• Posta certificata
Certificatori
La certificazione: perché?
• Il sistema di crittografia asimmetrica, da solo, non assicura
l’identificazione del soggetto che utilizza la coppia di chiavi.
• Generando coppie di chiavi e utilizzandole per scambiare
documenti tramite la posta elettronica, attraverso la mutua
certificazione, ogni utente potrebbe spacciarsi per un’altra
persona, ovvero usare il nome di un individuo inesistente.
Certificatori
La certificazione: definizione
• E’ il risultato della procedura informatica… mediante la
quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave
pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene”
• Strumento che assicura l’identificazione del soggetto
sottoscrittore, garantendo l’appartenenza della chiave in
capo al rispettivo titolare”
Certificatori
La certificazione: finalità
• Risolve il problema dell’identità nel mondo virtuale
• Supplisce alla assenza di relazione fisica tra firma
digitale e sottoscrittore
• Documenta la corrispondenza tra la chiave pubblica
ed il suo titolare rigorosamente identificato
Certificatori
Trusted Third Parties: le “terze parti fidate”
Certificatori
Elenco pubblico AIPA
• 27.01.2000 - SIA S.p.A. Società Interbancaria per l'Automazione (cessata attività
dal01/01/2003 - certificatore sostitutivo Actalis)
• 24.02.2000 - SSB S.p.A. Società per i Servizi Bancari-Cedborsa (cessata attività dal
01/01/2003 - certificatore sostitutivo Actalis)
• 30.03.2000 - BNL Multiservizi S.p.A. (Gruppo BNL)
• 06.04.2000 - INFOCAMERE S.C.P.A (Camere di Commercio)
• 13.04.2000 - FINITAL S.p.A. (Finanziaria Italiana)
• 20.04.2000 - SARITEL S.p.A. (società fusa per incorporazione nella I.T. Telecom S.p.A.)
• 20.04.2000 - POSTECOM S.p.A. (Poste Italiane)
• 06.07.2000 - SECETI S.p.A. (Gruppo Banche Popolari)
• 15.03.2001 - CENTRO TECNICO per la R.U.P.A.
• 22.03.2001 - INTESA S.p.A. (Ibm)
• 17.05.2001 - ENEL.IT S.p.A. (Enel)
• 07.06.2001 - TRUST ITALIA S.p.A. (VeriSign)
• 15.11.2001 - CEDACRINORD S.p.A. (Casse di Risparmio e altre banche)
• 28.03.2002 - ACTALIS S.p.A. (SIA e SSB)
• 12.09.2002 - CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
• 06.02.2003 - I.T. TELECOM S.P.A. (già Saritel S.p.A.)
Certificatori
L’Ente di Certificazione: definizione
“Soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione...”
• identifica la persona che richiede il certificato
• rende certa l’identità del soggetto fisico che ha generato una firma
• rilascia, gestisce, pubblica e revoca i certificati
•assicura la corrispondenza tra il titolare e la sua chiave pubblica
• impedisce il disconoscimento della propria firma (non ripudio)
Ente Certificatore
Struttura organizzativa
Infrastruttura Centrale
Utente
Ufficio di Registrazione
Ente di Certificazione
Infrastruttura Centrale
• Genera i certificati per i titolari registrati
• Pubblica i certificati
• Revoca i certificati non più validi
– su propria iniziativa
– su richiesta del titolare
– su richiesta di terza parte interessata.
• Rinnova il certificato scaduto
Ente di Certificazione
Ufficio di Registrazione
• Assiste nella richiesta della certificazione
– verifica aspetti formali
– garantisce il riconoscimento del soggetto
– attiva la procedura di emissione dei certificati
• Distribuisce le Smart Card con i certificati
• Supporta la C.A. nel rinnovo e nella revoca
Riepilogo
Cos’è e a cosa serve la Firma digitale ?
E’ la possibilità, legalmente riconosciuta e
normata dal punto di vista giuridico e
tecnologico, di fare proprio, cioè di firmare, un
documento digitale
Che valore ha la Firma digitale
?
• per legge equivale alla firma
autografa
• rende validi i documenti informatici,
la loro archiviazione e trasmissione
• rende validi i contratti elettronici,
anche stipulati a distanza
Chi avvalora la Firma digitale
?
Enti Certificatori - “Terze Parti Fidate”
accreditate e riconosciute per legge
• verificano l’identità dei titolari
• gestiscono l’attività tecnologica
• rilasciano i dispositivi di firma (smart card)
• pubblicano i certificati digitali
• sospendono o revocano i certificati
“compromessi”
Sono uguali tutte le Firme?
Firme “leggere” e … “pesanti”
la firma digitale è il tipo di firma elettronica che ha
maggiore efficacia probatoria (art. 2702 c.c.)
• è rilasciata da un CERTIFICATORE ACCREDITATO
• mediante un CERTIFICATO QUALIFICATO
• su un DISPOSITIVO DI FIRMA SICURO (smart card)
Come si ottiene e come si usa?
Ci si rivolge ad un Ente
Certificatore Accreditato
(elenco su www.aipa.it)
Occorrono
• Personal computer
• Lettore di smart card
• Software di firma
La posta elettronica ...
… sta sostituendo, a poco a poco, la
posta cartacea
tuttavia le comunicazioni ufficiali
rimangono su carta, ignorando il T.U.
sulla doc. amministrativa
Il documento informatico ...
… trasmesso per via telematica si
intende inviato e pervenuto al
destinatario, se trasmesso
all’indirizzo elettronico da questi
dichiarato (art14. Comma 1 dpr 445
28 dic. 2000)
La trasmissione del documento ...
… informatico per via telematica con
modalità che assicurino l’avvenuta
consegna, equivale alla notificazione
per mezzo della posta nei casi
consentiti dalla legge (art14. Comma
3 dpr 445 28 dic. 2000)
Posta certificata: caratteristiche
semplicità:
- è una casella e-mail
- si utilizzano i normali strumenti di
posta (Outlook, …)
Particolarità principali
ricevute di invio e di consegna
• “timbro” (ora esatta)
garanzie:
• integrità del messaggio
• tracciabilità eventi (log)
Posta certificata
Provider di Posta
Certificata A
Provider di Posta
Certificata B
Casella di
posta
Ricevuta di
accettazione
Ricevuta di
consegna
Destinatario
Mittente
Opponibilità a terzi
ricevuta: prova (firmata dal gestore)
del contenuto e non solo dell’invio
ora esatta
traccia mantenuta per anni
Opponibilità a terzi
La data e l’ora di formazione, di
trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformità … , sono
opponibili ai terzi (art14. Comma 2 dpr 445
28 dic. 2000)
Messaggi non certificati
messaggi scambiati tra caselle di
posta certificata e non certificata
• mancano: ricevute, tracce, …
• non conformi al dpr 445
Facile identificazione
Consegna
non prevede la firma del
destinatario: basta la consegna nella
casella da lui dichiarata (art 14 comma
1 T.U. documentazione amministrativa)
Cosa si certifica?
l’avvenuta consegna: con apposita
ricevuta (conservare)
l’integrità della trasmissione tra i
due provider (busta)
In cosa consiste?
è una casella di posta elettronica
• rilasciata da gestore di posta
certificata
• in un dominio di posta certificata
Basta la casella? Sì ma ...
::
… se invio documenti importanti li
firmo
smartcard di firma per
• allegati
• messaggio
Legalmail: ulteriori funzioni
sicurezza e affidabilità
• antivirus in entrata e in uscita
• più livelli di firewall
• controlli anti-intrusioni
Legalmail: domini
di posta certificata
dominio standard proposto
…@cert.legalmail.it
altre possibilità:
• domini dell’utente
• nuovi livelli in legalmail.it
Esempio
- dominio utente: infocamere.it
- posta certificata: cert.infocamere.it
Legalmail
Firma / marche temporali
Protocollo Informatico
Conservazione e condivisione
documenti firmati (Repository)
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