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Il processo tributario - Università degli Studi di Foggia

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Il processo tributario - Università degli Studi di Foggia
IL PROCESSO
TRIBUTARIO
LEZIONE DEL 24 NOVEMBRE 2011
Premessa
La tutela giurisdizionale dei diritti del
contribuente rappresenta uno dei temi
fondamentali del diritto tributario.
Attraverso lo studio del processo tributario
(tradizionalmente definito contenzioso
tributario) è possibile da un lato, verificare le
impostazioni teoriche poste a base del diritto
sostanziale e dall’atro, concorrere alla
fissazione dei canoni ermeneutici del diritto
sostanziale.
L’importanza dello studio del
contenzioso tributario è altresì
ascrivibile alla rilevanza degli interessi
pubblici e privati coinvolti nel prelievo
tributario.
Natura del processo tributario
Divergenze esistenti in ordine alla natura del
processo tributario, da alcuni concepito come
processo di accertamento del rapporto
obbligatorio di imposta (impugnazione
merito), e da altri come processo di
impugnazione-annullamento degli atti
impositivi promananti dall’amministrazione
finanziaria o da chi ne esercita le funzioni in
sede di attuazione della pretesa impositiva.
La riforma conseguente alla L. n. 413
del 1991 e i decreti legislativi nn. 545
e 546 del 1992
Il dlgs 545/1992 reca la disciplina
dell’ordinamento degli organi speciali di
giurisdizione tributaria.
Esso ha istituito il Consiglio di presidenza
della giustizia tributaria, organo di vertice,
di autogoverno dell’ordinamento processuale
tributario, che costituisce una delle maggiori
novità della riforma.
Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria



Costituito con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta del Ministro dell’Economia e delle
Finanze ed ha sede in Roma presso quest’ultimo
Resta in carica per 4 anni
E’ composto da 11 membri eletti dai giudici tributari e
da 4 membri eletti dal Parlamento (2 dalla Camera e
2 dal Senato) a maggioranza assoluta, tra professori
universitari in materie giuridiche o tra soggetti
abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie,
che risultino iscritti ai rispettivi albi almeno da 12
anni.
Funzioni del Consiglio di
presidenza




Nomina e altri provvedimenti riguardanti i
giudici tributari
Pareri per la determinazione dei compensi
fissi ed aggiuntivi ai componenti delle
commissioni tributarie
Organizzazione interna delle commissioni
(poteri di vigilanza e ispezione)
Coordinamento con l’attività del Ministero
dell’Economia e Finanze
Organi della giurisdizione
tributaria


Commissioni tributarie provinciali:
hanno sede nel capoluogo di ciascuna
provincia.
Commissioni tributarie regionali: hanno
sede in ogni capoluogo di regione. Sezioni
staccate possono essere istituite nei comuni
sedi di Corte di appello o di sezioni staccate di
Corte di Appello o di sezioni staccate di TAR;
nei capoluoghi di provincia con oltre 120 mila
abitanti distanti non meno di 100 Km dal
comune capoluogo di regione.
Segue…

Nelle province autonome di Trento e di
Bolzano sono istituite Commissioni
tributarie di primo e di secondo grado
con competenza sul territorio della
provincia ed alle quali si applicano le
disposizioni concernenti rispettivamente
le commissioni provinciali e regionali.



Ad ogni commissione è preposto un
presidente, il quale presiede anche la prima
sezione.
Ogni sezione è composta da un presidente,
da un vicepresidente e da altri 4 giudici.
Ogni collegio giudicante deve essere
presieduto dal presidente o dal vicepresidente
della sezione e si pronuncia con il numero
invariabile di tre votanti.
Giudice unico
L’art. 32 della l. n. 146/1998 ha previsto
l’istituzione di un giudice unico per la
decisione delle controversie pendenti,
alla data di insediamento delle nuove
commissioni tributarie (1° aprile 1996),
di valore inferiore a Euro 2.582,28.
Nomina dei giudici tributari
I giudici vengono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del
Ministero dell’Economia e finanze, previa
deliberazione del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, secondo l’ordine risultante
dagli elenchi formati per ciascuna
commissione. Tali elenchi comprendono tutti i
soggetti che, in possesso dei requisiti
prescritti, hanno comunicato la propria
disponibilità ad assumere l’incarico.
Requisiti dei presidenti
I presidenti delle commissioni provinciali
e regionali sono nominati tra i
magistrati ordinari, amministrativi o
militari, in servizio o a riposo, secondo
la graduatoria redatta in base a due
tabelle allegate al dlgs 545/92.
Anche i presidenti di sezione sono
nominati tra i magistrati predetti.
Requisiti dei vicepresidenti


Si deve trattare di magistrati o di soggetti
che:
abbiano ricoperto almeno per 5 anni
(commissioni provinciali) o 10 anni
(commissioni regionali) l’incarico di giudici
tributari
siano in possesso della laurea in
giurisprudenza o in economia
nel rispetto delle graduatorie formate
secondo le tabelle di cui sopra.
Requisiti degli altri giudici
tributari
I requisiti dei giudici tributari sono elencati
negli artt. 4 (per i giudici delle commissioni
provinciali) e 5 (per i giudici delle commissioni
regionali) del dlgs 545/92.
Risulta evidente come il legislatore nel dare
attuazione alla delega per la riforma del
contenzioso tributario non abbia rispettato i
limiti da essa posti.
Segue…
La legge delega imponeva di garantire la
qualificazione professionale dei giudici
tributari in modo che venga assicurata
preparazione nelle discipline giuridiche ed
economiche, acquisita anche con l’esercizio
protrattosi per almeno dieci anni di attività
professionali.
La nomina a giudice tributario non poteva
pertanto discendere dal mero possesso di un
titolo.
Segue…
L’art. 4 del dlgs 545 si accontenta,
invece, per alcune delle categorie
elencate, di una esperienza
professionale non altamente qualificata,
né decennale (ad es., coloro che hanno
conseguito da almeno due anni il
diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio).
Segue…
Medesime riserve suscita l’art. 5 nel caso, ad
esempio, in cui prevede che possano essere
nominati giudici tributari coloro che sono
iscritti negli albi professionali (notai, avvocati,
procuratori, dottori commercialisti, ragionieri)
ed hanno esercitato attività di amministratori,
sindaci, dirigenti in società di capitali o di
revisori di conti, senza richiedere una
esperienza professionale almeno decennale.
Appare così violato il criterio direttivo
contenuto nella legge delega (eccesso di
delega).
Dubbi di legittimità
costituzionale
Risulta inspiegabile e contrario al disposto
dell’art. 107 Cost. (secondo il quale i giudici si
distinguono solo per l’esercizio delle funzioni
in concreto svolte e non per il loro diverso
grado di preparazione) il divario di requisiti
richiesti per assumere la carica di giudice
tributario nelle commissioni regionali rispetto
a quelli richiesti per la nomina a membri delle
commissioni provinciali.
Requisiti di carattere generale per
tutti i giudici tributari (art. 7)






Cittadinanza italiana
Esercizio dei diritti civili e politici
Non aver riportato condanne per delitti
comuni non colposi o per contravvenzioni a
pena detentiva o per reati tributari e di non
essere stati sottoposti a misure di
prevenzione o di sicurezza
Non aver superato al momento della nomina i
72 anni
Idoneità fisica e psichica
Etc.
Incompatibilità (art. 8)





Dipendenti dell’amministrazione finanziaria che
prestano servizio presso gli uffici incaricati
dell’accertamento dei tributi
Appartenenti al corpo della G. di F.
Soci, amministratori e dipendenti delle società
concessionarie del servizio di riscossione o preposte
alla gestione dell’anagrafe tributaria
Coloro che esercitano, seppur occasionalmente, la
consulenza tributaria o l’assistenza o la
rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l’A.F.
Etc.
Durata del mandato (art. 11)



Cessano dall’incarico al compimento dei 75
anni
La nomina a componente delle commissioni
tributarie non costituisce rapporto di pubblico
impiego
Meccanismo di rotazione quinquennale da
una sezione all’altra della stessa commissione
(è venuto meno il limite decennale del
mandato presso una medesima commissione)
Trattamento economico
Ai giudici spetta un compenso fisso
mensile ed un compenso per ogni
ricorso definito (giudici a “cottimo”).
I principi costituzionali in tema
di esercizio della giurisdizione
La riforma del 1992 ha rappresentato
una tappa fondamentale per rendere il
processo tributario conforme ai principi
costituzionali in tema di esercizio della
funzione giurisdizionale.
Art. 111 Cost.
La giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra
le parti, in condizioni di parità,davanti a
giudice terzo e imparziale.
Questo articolo delinea il modello al quale
deve uniformarsi qualsiasi processo, quale
che sia il giudice, ordinario o speciale.
Il principio di imparzialità dei
giudici
L’imparzialità giurisdizionale non va confusa
con quella amministrativa di cui all’art. 97
Cost.
L’amministrazione agisce per la cura dei
propri interessi (interessi pubblici generali pur
sempre di parte).
Il giudice agisce per fini esclusivi di giustizia.
La sua imparzialità attiene ai criteri di
giudizio, che non devono essere criteri di
parte, ma quelli desumibili dalle norme
dell’ordinamento.
Terzietà e indipendenza


Due sono le garanzie poste a tutela della
imparzialità del giudice e della sua obiettività
di giudizio:
Terzietà, intesa come estraneità del giudice
rispetto alle parti e agli interessi della causa.
Indipendenza, che attiene alla struttura
organizzativa dell’organo giurisdizionale e si
risolve nell’assenza di vincoli di soggezione sia
interni che esterni.
Gli istituti della astensione e della
ricusazione possono considerarsi
strumenti posti a tutela della terzietà
del giudice tributario.
Rilievi critici
Se si considera che la terzietà, l’indipendenza
e l’imparzialità del giudice ordinario (che può
assumersi come modello di riferimento per le
commissioni tributarie) sono garantiti dal
reclutamento mediante concorso, dallo status
professionale dei giudici e dalla istituzione di
un organo di autogoverno, è possibile
evidenziare come, in riferimento ai giudici
tributari, sussista qualche elemento di
perplessità.
I limiti dell’imparzialità dei
giudici tributari
Il dlgs 545/92 ha istituito un organo di
autogoverno (Consiglio di presidenza),
senza tuttavia prevedere il concorso
come strumento di reclutamento dei
giudici tributari e continuando a
configurarli come giudici onorari (non
togati), non sempre dotati di adeguata
preparazione.
LA GIURISDIZIONE E LA
COMPETENZA
La giurisdizione
L’art. 2 del dlgs 546/92 disciplina l’oggetto
della giurisdizione delle commissioni
tributarie.
Fino al 31 dicembre del 2001, la giurisdizione
delle commissioni tributarie aveva per
oggetto solamente le liti relative ad un elenco
di tributi (imposte sui redditi, Iva, imposte sui
trasferimenti, tributi locali, etc.). Le liti
relative ai tributi diversi da quelli elencati
appartenevano alla giurisdizione del giudice
ordinario.
Art. 12 legge finanziaria 2002
Dal 1° gennaio 2002 la giurisdizione delle
commissioni tributarie comprende:
tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi
di ogni genere e specie tra cui quelli regionali,
provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le
sovrimposte e le addizionali, le sanzioni
amministrative, comunque irrogate da uffici
finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
La giurisdizione delle commissioni riguarda
tutte le liti tributarie (aventi ad oggetto i
tributi e i rapporti consequenziali come
sovrimposte, addizionali, interessi, sanzioni
amministrative), con esclusione delle liti
relative all’esecuzione forzata che
appartengono al giudice ordinario e delle liti
che appartengono al giudice amministrativo.
Liti tributarie
Le liti tributarie sono quelle che hanno
ad oggetto prestazioni tributarie.
Le prestazioni tributarie non vanno
confuse con quelle coattive. Le prime
rappresentano solo una parte, anche se
la più rilevante delle seconde, che
formano oggetto della riserva di cui
all’art. 23 Cost.
La modifica introdotta dal 1° gennaio 2002
non ha solamente valore quantitativo, non
essendosi limitata ad estendere l’elenco dei
tributi oggetto della giurisdizione delle
commissioni, ma è una modifica qualitativa
che segna il passaggio da una definizione
della giurisdizione basata sulla enumerazione
tassativa di tributi ad una previsione generale
(tributi di ogni genere e specie).
Sono state attratte nella
giurisdizione delle commissioni:









I dazi doganali
Le accise
L’Iva sull’importazione
I prelievi agricoli
Le tasse automobilistiche
L’imposta di bollo
Le tasse sulle concessioni governative
Le sovrimposte e le addizionali
Tributi regionali
La giurisdizione sulle controversie tributarie
viene attribuita quasi completamente alle
commissioni tributarie.
La giurisdizione delle commissioni è allo stato
una giurisdizione generale, anche se non
esclusiva (vi sono ancora controversie
devolute al giudice ordinario e al giudice
amministrativo).
Sono pertanto venuti meno i limiti esterni
ed orizzontali della giurisdizione delle
commissioni (attinenti all’oggetto delle liti,
rappresentato dai tributi espressamente
enumerati).
Permangono i limiti interni: limiti
individuabili in funzione del disposto dell’art.
19 dlgs 546/92.
Si ritiene che l’ampliamento della
giurisdizione delle commissioni
tributarie sia stata rispettosa dei limiti
imposti dalla Costituzione, che vieta
l’istituzione di nuovi giudici speciali (art.
102).
La Corte costituzionale ha riconosciuto
che il legislatore tributario è pienamente
legittimato ad ampliare i confini della
giurisdizione tributaria, salvo il limite
rappresentato dal non snaturamento
delle materie ad essa attribuite quale
elemento essenziale e caratterizzante
della medesima.
L. 248/2005



E’ stato precisato che spettano alla cognizione del
giudice tributario le controversie sui tributi di ogni
genere e specie comunque denominati, aggiungendo
che appartengono alla giurisdizione tributaria anche
le controversie relative al:
Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
Canone per lo scarico e la depurazione delle acque
reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani
Imposta e canone comunale sulla pubblicità e al
diritto sulle pubbliche affissioni.
La Costituzione non consente, però, che siano
attribuite alle commissioni tributarie controversie non
tributarie.
Sicché, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo
l’art. 2, comma 2, secondo periodo, dlgs 546/92,
nella parte in cui attribuisce alle commissioni
tributarie le liti relative al canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche (sent. 14 marzo 2008, n. 64),
e nella parte concernente le sanzioni comunque
irrogate da uffici finanziari, se non tributarie (sent. 14
maggio 2008, n. 130).
Controversie tributarie
Alla luce di quanto detto, sono devolute
alla cognizione delle commissioni
tributarie le controversie instaurate nei
confronti dell’ente impositore (elemento
soggettivo)…
Segue…




E concernenti (elemento oggettivo) l’an e il quantum
delle:
obbligazioni facenti capo ai soggetti passivi del
tributo, della sovrimposta e dell’addizionale
obbligazioni tributarie facenti capo ai sostituti e ai
responsabili di imposta
obbligazioni accessorie alle precedenti (interessi
moratori e sanzioni amministrative)
obbligazioni a carico dell’A.F. aventi ad oggetto il
rimborso di somme indebitamente corrisposte a titolo
di tributo dai soggetti passivi
Controversie escluse dalla
giurisdizione tributaria per difetto
dell’elemento soggettivo
Non rientrano nella giurisdizione delle
commissioni, per difetto dell’elemento
soggettivo, le controversie
oggettivamente tributarie le cui parti
sono soggetti privati.
Esempio: liti tra contribuente di diritto
(che ha un diritto di rivalsa) e
contribuente di fatto.
Discutibilmente e contrariamente a
quanto detto, la giurisprudenza fa
rientrare nella giurisdizione tributaria le
controversie in tema di rivalsa tra
sostituto e sostituito, ritenendo che a
queste liti debba partecipare in veste di
litisconsorte anche l’A.F. (il che non
farebbe venir meno l’elemento
soggettivo).
Orientamento superato.
 Cass., SS.UU., 26 giugno 2009, n.15032
 Cass., SS.UU., 8 aprile 2010, n. 8312
La dottrina non è concorde,
ritenendo che:


non sussista un rapporto plurisoggettivo
unico intercorrente tra sostituto,
sostituito e A.F., tale da giustificare una
situazione di litisconsorzio necessario
manchi uno degli atti impugnabili, ex
art. 19 dlgs 546/92
Controversie relative al risarcimento
dei danni (assenza elemento
oggettivo)
Non rientrano nella giurisdizione tributaria,
ma in quella del giudice ordinario, le liti
promosse dai privati nei confronti dell’A.F.
aventi ad oggetto il risarcimento dei danni
cagionati da comportamenti illeciti commessi
da funzionari dell’A.F., che risultano fondate
sull’art. 2043 c.c. (che restano escluse dalla
nozione di controversia tributaria).
Segue…
Rientra nella giurisdizione delle
commissioni tributarie la domanda di
risarcimento danni derivanti da
responsabilità aggravata ex art. 96,
comma 1 c.p.c., in quanto essa va
proposta davanti al giudice al quale
spetta la cognizione e la decisione della
lite temeraria che ne costituisce il
presupposto.
Controversie in tema di legittimità degli
atti amministrativi generali e individuali
(assenza elemento oggettivo)


Non appartengono alla giurisdizione
tributaria, ma a quella del giudice
amministrativo, in quanto:
incidono su situazioni di interesse legittimo
non attengono all’an e al quantum di uno
specifico rapporto di imposta.
Il giudice tributario, può tuttavia conoscere in
via incidentale della legittimità degli atti in
parola ai fini della disapplicazione degli stessi
(art. 2, dlgs 546/92).
Controversie relative agli accessori
del tributo (interessi anatocistici)
Le liti relative ad interessi, anche quelli
anatocistici, sono devolute al giudice
tributario.
Controversie relative agli
accessori del tributo (sanzioni)
Prima che l’art. 12, comma 1, della
legge finanziaria 2002 lo riformulasse,
l’art. 2 dlgs 546/92 limitava la
giurisdizione delle commissioni alle
sanzioni tributarie non penali. Il testo
riformato comprende invece le sanzioni
comunque irrogate da uffici finanziari.
Segue…
La giurisprudenza aveva, erroneamente,
ritenuto che tale disposizione attribuisse alla
giurisdizione tributaria anche le controversie
concernenti le sanzioni irrogate per la
violazione di norme non tributarie.
La disposizione, così interpretata, è stata
dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale
(contraria al divieto di istituire nuovi giudici
tributari, sancito dall’art. 112 Cost.).
Segue…
La giurisdizione non comprende
pertanto qualsiasi sanzione
irrogata da un ufficio finanziario,
ma solo le sanzioni per la
violazione di norme tributarie.
Le liti di rimborso
Nel caso di domande, proposte dai
contribuenti, di rimborso di tributi
pagati ma non dovuti, la giurisdizione
delle commissioni tributarie si estende
agli interessi e al maggior danno da
svalutazione monetaria.
Le controversie in tema di
riscossione e di esecuzione
Si tratta di controversie aventi ad
oggetto il diritto del soggetto creditore
di agire per la realizzazione della propria
pretesa, anche attraverso l’esecuzione
forzata.
Esse rientrano nella giurisdizione delle
commissioni tributarie.
Restano escluse dalla giurisdizione delle
commissioni, per espressa disposizione
dell’art. 2, le controversie riguardanti gli atti
dell’esecuzione forzata tributaria successivi
alla notifica della cartella di pagamento e, ove
previsto, dell’avviso di cui all’art. 50 del dpr
602/1973, per le quali continuano ad
applicarsi le medesime disposizioni del dpr
medesimo.
La competenza territoriale
delle commissioni tributarie
Nel processo tributario la distribuzione
della competenza è operata
esclusivamente sulla base del criterio
territoriale; non vi è distribuzione di
competenza per materia o per valore.
Commissioni tributarie
provinciali
La competenza territoriale delle
commissioni tributarie provinciali è
determinata dalla sede dell’ufficio o
ente che ha emesso l’atto oggetto di
impugnazione e contro cui si propone il
ricorso.
I ricorsi contro le società concessionarie del
servizio di accertamento e riscossione dei
tributi locali appartengono alla competenza
della commissione tributaria provinciale nella
cui circoscrizione ha sede il concessionario, e
non a quella della Provincia in cui è ubicato il
Comune concedente (Cass., 13 agosto 2004,
n. 15864).
Commissione tributaria
regionale
Anche per l’individuazione della
commissione regionale competente si
segue il criterio territoriale: è
competente la commissione nella cui
Regione ha sede la commissione
provinciale che ha pronunciato la
sentenza appellata.
La legittimazione attiva e
passiva nel processo tributario
Art. 10, dlgs 546/92: Sono parti nel processo
innanzi alle commissioni tributarie:


il ricorrente
l’ufficio del Ministero dell’Economia e delle
finanze o l’ente locale o il concessionario del
servizio di riscossione del tributo che ha
emanato l’atto impugnato o non ha emanato
l’atto richiesto.
A seguito dell’ampliamento della
giurisdizione delle commissioni,
risulterebbero esclusi dalla nozione di
parte quei soggetti attivi dei tributi
diversi dal Ministero dell’Economia,
dall’ente locale e dal concessionario
della riscossione, quali le Regioni.


L’art. 10 va interpretato nel senso che:
la legittimazione attiva spetta a chiunque si
affermi titolare del diritto fatto valere in
giudizio
la legittimazione passiva spetta all’ente
individuato nel ricorso come titolare della
pretesa contestata ovvero come percettore
del tributo indebitamente pagato e ciò
indipendentemente dalla circostanza che sia
ricompreso nell’elencazione dell’art. 10.
L’assistenza tecnica nel
processo tributario
Una delle maggiori novità della riforma
del contenzioso tributario operata con il
dlgs 546/92 è costituita dall’obbligo di
assistenza tecnica previsto dall’art. 12.
Sotto il vigore del dpr 636/72, le parti
avevano la facoltà, ma non l’obbligo di
farsi rappresentare da un difensore
abilitato.
Oggetto dell’obbligo di
assistenza tecnica
Nonostante la norma faccia riferimento
all’assistenza tecnica, siamo dinanzi ad un
caso di vera e propria rappresentanza della
parte.
Lo dimostra la previsione dell’obbligo di
sottoscrizione del ricorso da parte del solo
difensore (art. 18, comma 3) e la norma che
prescrive la interruzione del processo per
eventi attinenti la persona del difensore
(morte, radiazione o sospensione dall’albo).
I soggetti
Il conferimento dell’incarico è
obbligatorio per tutti i soggetti che sono
parte del processo tributario, con alcune
esclusioni tassative.
Esclusioni

Ufficio del Ministero dell’Economia e
delle finanze (oggi, Agenzia fiscale) nei
cui confronti è stato proposto il ricorso (in
veste di parte resistente).
La previsione di cui all’art. 12, comma 4,
secondo cui l’ufficio può essere assistito
dall’Avvocatura dello Stato nel giudizio di
secondo grado, induce a ritenere che, almeno
nel giudizio di primo grado, vi sia un divieto
assoluto di nomina di un difensore per
la parte resistente.
Segue…

Ente locale nei cui confronti è
proposto ricorso.
Si ritiene che l’esclusione valga solo a
rendere facoltativa la nomina del
difensore.
Tali esclusioni non operano quando i
soggetti su indicati assumano la veste di
parte ricorrente, nel qual caso valgono
le regole applicabili alla generalità delle
parti del processo tributario.
Cause di valore inferiore a
2.582,28 euro
Non sono obbligate alla nomina del
difensore le parti nei giudizi di valore
inferiore a 2.582,28 euro.
Ratio: impedire che l’onere relativo alla
nomina di un difensore costituisca, di
fatto, un ostacolo all’effettivo esercizio
della tutela giurisdizionale nelle ipotesi
in cui la causa sia di modesto valore.
Tuttavia…
E’ conferito al giudice il potere,
discrezionale ed insindacabile, di
imporre alla parte l’obbligo di munirsi di
un difensore (ad. es., quando la causa
presenti una particolare complessità
giuridica o qualora la parte abbia
competenze inferiori a quelle medioordinarie).
Segue…
Il giudice fisserà un termine entro il
quale la parte dovrà provvedere alla
nomina, pena l’inammissibilità del
ricorso.
La difesa in proprio dei
soggetti abilitati alla difesa
L’obbligo di assistenza non vige per i
soggetti in possesso dei requisiti
richiesti per svolgere le funzioni di
difensore ex art. 12, comma 2.
Vengono meno in questo caso le ragioni
poste a fondamento dell’obbligo di
assistenza.
Le diverse tipologie di soggetti
abilitati
Il dlgs 546/92 non ha ristretto la
categoria dei soggetti abilitati alla
assistenza tecnica nel processo
tributario ai soli avvocati, come sarebbe
stato opportuno stante l’elevata
complessità tecnico-giuridica delle
questioni processuali e sostanziali
affidate ai difensori.
L’art. 12, comma 2, consente, invece,
l’assistenza tecnica oltre che agli
avvocati, anche ad altre categorie di
professionisti.


E’ possibile distinguere due categorie:
Professionisti con abilitazione generale
Professionisti abilitati alla difesa soltanto
in liti riguardanti alcune materie
tassativamente indicate.

L’abilitazione generale è attribuita oltre
che agli avvocati, ai dottori
commercialisti, ai ragionieri e periti
commerciali, ai consulenti del lavoro.
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