Comments
Description
Transcript
3-SistemaSanz
Sistema sanzionatorio – 1.a parte Notizia di reato – sistema penale e amministrativo - sanzioni – depenalizzazione degli illeciti L.689/81 – L.R. 90/83 10 marzo 2011 Romualdo Giovannoni commissario capo polizia provinciale MB I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. ( principio di legalità) Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 27. La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende onon parla la lingua impiegata nel processo. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 111. (seguito) Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. I principi della Costituzione in materia di tutela dei diritti Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. REATO: definizione Dal punto di vista formale (o giuridico) il reato è quel fatto giuridico espressamente previsto dalla legge (principio di legalità) al quale l'ordinamento giuridico ricollega, come conseguenza, la sanzione. Ad esempio vediamo “l’abbandono di rifiuti”. 1.a domanda: rientra nella competenza delle GEV? Per rispondere andiamo a vedere il decreto del Presidente della Regione del 2009, quello con cui si conferiscono le competenze, che è un po’ la nostra Bibbia. D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832 . Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie. …Omissis… a. aree regionali protette: L.R. 30 novembre 1983, n. 86; b. tutela della fauna minore e della flora spontanea: L.R. 31 marzo 2008, n. 10; c. ricerca e raccolta minerali da collezione: L.R. 10 gennaio 1989, n. 2; d. coltivazione sostanze minerali di cava: L.R. 8 agosto 1998, n. 14; e. raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati: capo I del Titolo VIII della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31; f. raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati: capo II del Titolo VIII della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31; g. disciplina del settore apistico: art. 11 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5; D.P.G.R. 21 aprile 2009, n. 3832 . Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie. h. tutela e valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell’economia forestale: titolo IV della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31; i. disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie: artt. 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 del Reg. 24 marzo 2006, n. 3, in attuazione dell’art. 52, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 così come sanzionati dall’art. 133 comma 2°, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; l. accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica); m. rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti da imballaggio: art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni; ..omissis.. D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale. Art.192. Divieto di abbandono (precetto) 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi 4. in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale. Art . 255 (abbandono di rifiuti) (sanzioni) 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2,chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192,commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e'punito con la sanzione amministrativa pecuniaria ((da trecento euro a tremila euro)). ((Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.)) 2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o iltitolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena puo' essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo187, comma 3. D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale. Art. 256 (attivita' di gestione di rifiuti non autorizzata) (sanzioni) 1. a) b) 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto,recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e'punito: con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192,commi 1 e 2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e'punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica e'destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva sedi proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187,effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e'punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo riproduzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applicala sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7,8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo234. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236. REATO: definizione Dal punto di vista strutturale, pertanto, il reato è: quel fatto umano attribuibile al soggetto, offensivo di un bene giuridicamente tutelato - mediante una lesione o, in certi casi, anche solo una minaccia-, sanzionato con una pena proporzionale alla rilevanza del bene tutelato, con funzione di rieducazione del condannato e di deterrenza. Il reato, previsto, disciplinato e sanzionato dall'ordinamento giuridico si distingue dall'illecito amministrativo e civile per la diversa natura della sanzione prevista. elementi essenziali del reato (in assenza dei quali lo stesso non esiste) essi sono: il fatto (condotta umana, evento e nesso di causalità che lega la condotta all'evento) la colpevolezza (imputazione soggettiva del fatto che si risolve in un giudizio di colpevolezza) l'antigiuridicità (contrasto tra la norma-precetto ed il fatto) [teoria della tripartizione che si differenza da quella della bipartizione proprio per la presenza dell'antigiuridicità dell'illecito]. CODICE PENALE C.P. art.40. Rapporto di causalità. 1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 2.Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. CODICE PENALE C.P. art. 43. Elemento psicologico del reato. 1. Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente ; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 2. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico . CODICE PENALE CAUSE DI ESCLUSIONE DEL REATO (scriminanti): Le cause di esclusione del reato sono tassativamente individuate dalla legge ed escludono l’antigiuridicità di una condotta che, in loro assenza sarebbe penalmente rilevante e sanzionabile. CODICE PENALE consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.): “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne” CODICE PENALE esercizio di un diritto e adempimento di un dovere (art. 51 c.p.): “l’esercizio di un diritto […] esclude la punibilità”. La norma prevede poi che “l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità” CODICE PENALE legittima difesa (art. 52 c.p.) 1° comma “non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. CODICE PENALE legittima difesa (art. 52 c.p.) Nel 2006 all'art.52 è stato aggiunto un secondo comma: "Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale". CODICE PENALE uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.): “non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità, e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”. CODICE PENALE stato di necessità (art. 54 c.p.): “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ha costretta a commetterlo”. CODICE PENALE eccesso colposo (art. 55 c.p.): “quando nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli artt. 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”. CODICE PROCEDURA PENALE C.P.P. Art. 330. Acquisizione delle notizie di reato. 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti. CODICE PROCEDURA PENALE Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [c.p. 361, 362]. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. CODICE PROCEDURA PENALE Art. 332. Contenuto della denuncia. 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. CODICE PROCEDURA PENALE Art. 333. Denuncia da parte di privati. 1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria [c.p. 364, 709]. 2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale. CODICE PENALE Art. 364. Omessa denuncia di reato da parte del cittadino. Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 CODICE PENALE Art. 709. Omessa denuncia di cose provenienti da delitto. 1. Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516. CODICE PROCEDURA PENALE Art. 336. Querela. 1. La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. CODICE PROCEDURA PENALE Art.337. Formalità della querela. 1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. 2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale. 3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza. 4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero. CODICE PROCEDURA PENALE La querela Art. 339. Rinuncia alla querela. Art. 340. Remissione della querela. La funzione di Pubblico Ufficiale CODICE PENALE i delitti del pubblico ufficiale contro l'Amministrazione della giustizia art. 361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. 1. 2. 3. Il pubblico ufficiale [c.p. 357], il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni [c.p. 2, 3], è punito con la multa da euro 30 a euro 516 [c.p. 31; c.p.p. 347] . La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p. 360; c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 331]. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [c.p. 120, 126] ILLECITO PENALE delitti e contravvenzioni DIRITTO PENALE Secondo questa concezione è reato l'illecito penale, cioè la violazione di una norma che prevede come sanzione una delle pene previste dall'art.17 del Codice Penale: delitti: ergastolo, reclusione e multa contravvenzioni: arresto e ammenda. Tale distinzione è rilevante sul piano applicativo per il criterio di imputazione soggettiva (salvo diversa disposizione legislativa si risponde per i delitti a solo titolo di dolo mentre nel caso delle contravvenzioni si può essere chiamati a rispondere indifferentemente a titolo di dolo o di colpa), il tentativo (istituto giuridico non applicabile alle contravvenzioni) e le cause di giustificazione o scriminanti. ILLECITO AMMINISTRATIVO E CIVILE: Il reato penale, previsto, disciplinato e sanzionato dall'ordinamento giuridico si distingue dall'illecito amministrativo e civile per la diversa natura della sanzione prevista. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: pagamento di una somma di denaro PENE ACCESSORIE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE: ripristino dello stato dei luoghi sequestro rimozione ecc. ...le scopriremo nelle leggi amministrative... DIRITTO AMMINISTRATIVO Il diritto amministrativo è un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano le attività di perseguimento degli interessi pubblici della pubblica amministrazione e i rapporti tra questa e i cittadini. La sua genesi è da collegare al principio di divisione tra i poteri dello Stato, ovvero al principio di tripartizione dei poteri elaborato da Montesquieu. Il potere amministrativo, originariamente definito «esecutivo», consiste nell'organizzazione di mezzi e di persone cui è devoluta la funzione di raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico definiti dall'ordinamento. Pubblica amministrazione (p.a.) Nell'ordinamento italiano la PA è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) e talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà. La pubblica amministrazione dipende dal governo, che ne orienta gli indirizzi generali attraverso i ministeri, ai quali fanno capo branche dell'intero apparato divise per materie. Si hanno così le amministrazioni che sovrintendono ai servizi che lo Stato (o l'ente locale) hanno l'obbligo di rendere alla collettività (non solo dei cittadini, ma di tutti gli individui che per qualche motivo si trovino sul territorio statale). Tale attività di prestazione di servizi si svolge all'insegna dei criteri di buon andamento e imparzialità (derivanti dagli articoli 97 e 98 della Costituzione); può essere un'attività tipicamente e), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà. POLIZIA AMMINISTRATIVA La dottrina riconduceva a polizia amministrativa tutte quelle attività di prevenzione, non riferibili pertanto all'attività di polizia giudiziaria. Di conseguenza si faceva riferimento ad una lunga elencazione di funzioni, tra cui: polizia stradale, polizia annonaria , polizia commerciale, polizia edilizia, polizia urbana e rurale, polizia di sicurezza, ecc. Oggi, a seguito dell'avvenuto decentramento di numerose funzioni di amministrazione attiva dallo stato agli enti locali, la polizia amministrativa può essere definita un’attività amministrativa, preventiva e repressiva, a carattere accessorio e strumentale all’attività di amministrazione attiva, che si esplica attraverso la regolamentazione di determinate attività, il rilascio di permessi per lo svolgimento delle medesime, l’imposizione di sanzioni amministrative in caso di violazioni. In altri termini la polizia amministrativa è una funzione caratterizzata da un complesso di poteri attribuiti alla pubblica amministrazione per garantire da turbative lo svolgimento della normale attività amministrativa D.P.R. 24-7-1977 n. 616 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382. art. 9. Polizia amministrativa. 1. I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite. 2. Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale E’ la legge quadro della procedura sanzionatoria amministrativa (da conoscere bene!) contiene i principi base nei primi 12 articoli dall’art.13 al 31 gli strumenti per l’applicazione delle sanzioni con il 32 inizia la parte della depenalizzazione ( ed ora non ci interessa) I principi della disciplina Il principio di legalità (art.1) L’afflittività riservata ai maggiorenni ( art.2) La responsabilità solidale tra gli autori (art.6) La non trasmissibilità delle obbligazioni Il principio di specialità nel caso di concorso con norma penale (art.9) L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art.1. Principio di legalità. 1.Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. 2.Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art.2. Capacità di intendere e di volere. 1. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. 2.Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art.3. Elemento soggettivo. 1.Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 2.Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa. Vedi art. 43 C.P. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art.4. Cause di esclusione della responsabilità. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art.5. Concorso di persone. 1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art. 6. Solidarietà. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale 7. Non trasmissibilità dell'obbligazione. La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi. 8. Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato . 8-bis. Reiterazione delle violazioni. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato . L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale 9. Principio di specialità. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale 10. Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo . Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo. 11. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche. 12. Ambito di applicazione. Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art. 13. Atti di accertamento. 1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. 2. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art. 13. Atti di accertamento ( seguito) 3. È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. 4. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di procedura penale. 5. È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art.14. Contestazione e notificazione. 1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. 2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. 2. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. 4. 5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto. Un caso di contestazione non immediata autovelox CODICE PROCEDURA CIVILE Art.137. Notificazioni Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. CODICE PROCEDURA CIVILE Art.138. Notificazione in mani proprie. 1. 2. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'àmbito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie . CODICE PROCEDURA CIVILE Art.139. Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata . Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci. Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti. CODICE PROCEDURA CIVILE Art.140. Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia. 1. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità [c.p.c. 138, 148] o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento. CODICE PROCEDURA CIVILE Art. 142. Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica. 1. 2. Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. CODICE PROCEDURA CIVILE Art.143. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. 1. 2. 3. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario [, e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede] (*). Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte. (*) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto. Con D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89) è stato approvato il regolamento che disciplina l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. CODICE PROCEDURA CIVILE art. 144. Notificazione alle amministrazioni dello Stato. 1. Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente. CODICE PROCEDURA CIVILE art. 145. Notificazione alle persone giuridiche. 1. 2. 3. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143. un timbro di notificazione L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art.15. Accertamenti mediante analisi di campioni. 1. L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. 2. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa. 3. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14. 4. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art.16. Pagamento in misura ridotta. 1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. 2. Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383. 3. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione . L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art.17. Obbligo del rapporto. 1. 2. 3. 4. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. 5. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. 6. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. 7. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. 8. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art.18. Ordinanza-ingiunzione. 1. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. 2. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. 3. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. 4. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. 5. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art.19. Sequestro. 1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. 2. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. 3. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art. 20. Sanzioni amministrative accessorie. 1. 2. 3. 4. 5. L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art.22. Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. 1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. 2. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. 3. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro. L. 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale art. 22-bis. Competenza per il giudizio di opposizione. 1. 2. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria. 3. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni; c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge . L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 . Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale. Art. 1 Esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie. Salvo quanto disposto dai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo, le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale sono delegate, ovvero sub-delegate agli enti locali, singoli o associati, nonché alle Comunità montane, ai quali sono delegate o sub-delegate le funzioni di amministrazione attiva cui esse accedono. Resta fermo che l'esercizio delle funzioni sanzionatorie accede alle funzioni di amministrazione attiva attribuite dall'ordinamento, ai sensi degli artt. 118, primo comma, e 128 della Costituzione, direttamente a forme associative o consortili di enti locali, nonché alle Comunità montane; in particolare, gli Enti responsabili dei Servizi di Zona esercitano, a norma degli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della L.R. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni, le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie inerenti alla vigilanza igienico-sanitaria. L'esercizio delle funzioni sanzionatorie di cui al precedente primo comma che accedono a funzioni di amministrazione attiva esercitate direttamente dalla Regione, spetta alla Regione stessa e si intende delegato o sub-delegato contestualmente alla delega delle stesse. Sono delegate o sub-delegate alle Province le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla Sezione III del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di caccia e pesca. Sono delegate o sub-delegate agli Enti responsabili dei Servizi di Zona di cui alla L.R. 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni, le funzioni amministrative di cui al comma precedente in materia di sanità, assistenza e sicurezza sociale. Sono delegate o sub-delegate ai Comuni le restanti funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nella Sezione III del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Spetta comunque agli enti indicati nei commi precedenti l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie per le quali le leggi regionali di settore deleghino agli enti stessi funzioni sanzionatorie o di vigilanza. L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 . Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale. Art. 4 Organi ed agenti accertatori. Ciascuno degli enti di cui al precedente art. 1 individua, con atto regolamentare, secondo i principi del proprio ordinamento, gli organi, uffici ed agenti abilitati ad effettuare gli accertamenti e a svolgere le attività di cui agli artt. 13, 14, 15 e 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Gli agenti di cui al comma precedente devono essere forniti di apposito documento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti; la Giunta Regionale può predisporre all'uopo un documento-tipo. Resta ferma la competenza degli uffici ed agenti di polizia giudiziaria, a mente delle disposizioni contenute nelle leggi statali. L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 . Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale. Art. 5 Contenuto del processo verbale di accertamento. Ai fini dell'accertamento di cui all'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 deve essere redatto processo verbale d'accertamento, che deve contenere; a) l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di accertamento; b) le generalità e la qualifica del verbalizzante; c) le generalità del trasgressore, se identificato, ovvero, quando sia possibile nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato - le generalità di chi è tenuto alla sorveglianza; d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore; L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 . Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale. e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate; f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della L. 24 novembre 1981, n. 689; g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito od al quale può presentare scritti difensivi e documenti ai sensi dell'art. 18, primo e secondo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689 ; h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, con la precisazione del relativo importo, dell'ente a favore del quale il pagamento va effettuato e delle modalità relative; i) l'eventuale dichiarazione resa dal trasgressore; l) la sottoscrizione del verbalizzante. In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti costituenti la trasgressione. Il processo verbale di accertamento è redatto in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa all'ente individuato a norma dell'art. 1 della presente Legge. L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 . Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale. Art. 6 Atti di accertamento e accesso ai luoghi. Fermi restando i poteri attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, per l'attività di accertamento delle violazioni di competenza regionale o sub-regionale, gli agenti accertatori possono effettuare le attività e accedere ai luoghi indicati dall'art. 13, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689. L'accesso ai luoghi di produzione e agli uffici è ammesso unicamente col rispetto delle norme sul segreto professionale e industriale, e avuto riguardo alle esigenze dei cicli produttivi e della organizzazione del lavoro. L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 . Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale. Art. 7 Procedura di prelevamento dei campioni. Nei casi previsti dall'art. 15 della L. 24 novembre 1981, n. 689, i campioni da sottoporre ad analisi sono prelevati almeno in numero di tre, dei quali comunque uno costituisce oggetto della analisi, uno viene consegnato all'interessato unitamente alla comunicazione dell'esito della stessa ed uno viene conservato dall'autorità competente per essere eventualmente utilizzato nella revisione dell'analisi ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo predetto (7). Il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a corrispondere una somma fissata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge in misura non superiore né inferiore di un quinto della cifra stabilita dall'art. 20, primo comma, del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571. Con le stesse modalità si provvede agli aggiornamenti della somma entro 3 mesi dalla Pubblicazione dei decreti interministeriali previsti dall'art. 20 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571. Il versamento è effettuato direttamente in favore dell'Istituto o laboratorio incaricato della revisione con provvedimento dell'ente competente all'irrogazione della sanzione amministrativa (8). Il medesimo Provvedimento stabilisce i termini per il versamento della somma; il mancato versamento entro il termine stabilito rende improcedibile l'istanza di revisione e determina la definitività della prima analisi. L.R. 5 dicembre 1983, n. 90 . Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale. Art. 8 Sequestro e confisca. Nelle ipotesi di sequestro di cui all'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689, l'agente accertatore redige apposito separato verbale che dovrà contenere le indicazioni di cui alle lettere a), b), c), i) e l) del precedente art. 5, nonché la descrizione delle cose sequestrate; in tal caso si applica altresì l'ultimo comma del suddetto art. 5. Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate presso gli Uffici dell'ente dal quale l'accertatore dipende e conservate secondo le modalità disposte in relazione alla loro qualità, quantità e natura, nonché ad eventuali specifiche esigenze di mantenimento. Nel corso della custodia conseguente al sequestro, l'ente cui spetta l'irrogazione della sanzione, anche su richiesta del depositario, dispone l'eventuale alienazione o distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive, con provvedimenti comunicati al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro, ed eventualmente al proprietario, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di alienazione viene sottoposta a sequestro la somma ricavata. Si procede senza alcun avviso alla alienazione o distruzione delle cose sequestrate decorsi 60 giorni dalla data del provvedimento che definisce il procedimento sanzionatorio. Nei casi di confisca, qualora si tratti di numerario la devoluzione avviene a favore dell'ente competente ad irrogare la sanzione; qualora si tratti di cose fungibili se ne dispone la vendita all'incanto con devoluzione del ricavato; qualora si tratti di cose infungibili, se ne dispone la destinazione a musei, istituti o uffici pubblici o scolastici, locali di uso pubblico o di pubblica frequentazione. In tutti i casi in cui sia prevista la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 20 terzo e quarto comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, l'agente accertatore è tenuto a procedere al sequestro cautelare con l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti. D.P.R. 29-7-1982 n. 571 Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale. Capo I Indicazione degli uffici competenti a ricevere il rapporto Capo II Modalità del sequestro di cose, veicoli e natanti D.P.R. 29-7-1982 n. 571 Capo II Modalità del sequestro di cose, veicoli e natanti art. 3. Quando negli articoli del presente capo è genericamente richiamata la legge, il richiamo si intende riferito alla legge 24 novembre 1981, n. 689. art. 4. Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 13 della legge il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate. Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate. D.P.R. 29-7-1982 n. 571 Capo II Modalità del sequestro di cose, veicoli e natanti Art.5. Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile, con la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7. Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo dell'ufficio o il soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7 ne informa immediatamente l'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni. D.P.R. 29-7-1982 n. 571 Capo II Modalità del sequestro di cose, veicoli e natanti Art. 6. Qualora siano stati sequestrati atti o documenti coloro che li avevano in deposito possono chiedere all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, con istanza esente da bollo, il rilascio di copie autentiche. La predetta autorità se autorizza il rilascio, ne informa il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro che provvede a rilasciare le copie ed a certificarne l'autenticità. Sulle copie deve in ogni caso esser fatta menzione del sequestro esistente. Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente. D.P.R. 29-7-1982 n. 571 Capo II Modalità del sequestro di cose, veicoli e natanti Art. 7. Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a cura del capo dello stesso, ovvero del diverso ufficio competente secondo le direttive impartite dalle singole amministrazioni. Al servizio può essere delegato in via permanente anche un dipendente appartenente ad un livello retributivo non inferiore al sesto, ovvero avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito. Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche specificamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale è inviata all'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge. D.P.R. 29-7-1982 n. 571 a) i minori degli anni 14 e le persone inferme di mente o ubriache b) le persone sottoposte alla misure di sicurezza Art. 7 L'incarico di custode non può essere conferito ai soggetti indicati nell'art. 159 del codice di procedura penale [ R.D.1930 n.1399]. Il provvedimento previsto nel terzo comma può essere adottato, qualora ne ricorrano le condizioni e sussistano motivi di urgenza, anche dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, che ne informa immediatamente il capo dell'ufficio o il preposto al servizio, i quali devono confermare il provvedimento stesso ovvero revocarlo o modificarlo entro cinque giorni dalla comunicazione. Se sono state sequestrate somme di danaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorità. Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore o di natanti, del relativo provvedimento è data comunicazione, a cura del soggetto preposto al servizio ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, a coloro che risultino, dai rispettivi documenti di circolazione, titolari di diritti reali sulla cosa sequestrata. D.P.R. 29-7-1982 n. 571 Capo II Modalità del sequestro di cose, veicoli e natanti Art. 8. Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7. I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro. Il trasporto del veicolo a motore al luogo di custodia deve essere eseguito secondo le prescrizioni del funzionario o agente che, in relazione alla natura della violazione, alle circostanze di tempo e di luogo, nonché alle esigenze di sicurezza della circolazione, può disporre anche la rimozione del mezzo sequestrato o l'accompagnamento con scorta, o l'obbligo di osservare itinerari prestabiliti. Il trasporto del natante è eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e con l'eventuale ausilio degli ormeggiatori e del pilota del porto e sentito, se necessario, l'ente tecnico. Nel processo verbale di consegna al custode, deve essere fatta descrizione del veicolo o del natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia. La compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento di cui al primo comma del precedente art. 5. D.P.R. 29-7-1982 n. 571 Capo II Modalità del sequestro di cose, veicoli e natanti Art. 9. Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio ovvero del dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7 in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono, dell'autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato ai sensi del terzo comma del precedente art. 7 ovvero del primo comma del precedente art. 8. Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti. Nella prossima puntata…… La G.E.V. - Sistema sanzionatorio – 2° parte Verbali di segnalazione, accertamento, ispezione e sequestro.