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Valutazione preliminare

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Valutazione preliminare
LA VALUTAZIONE PRELIMINARE
DELLO SLC
Roma 5 novembre 2015
Paolo Gentile
[email protected]
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www.rs-ergonomia.com
Cerimonia di chiusura della campagna
ambienti di lavoro sani e sicuri 2014-2015
Tre valori che rappresentano la base di qualsiasi intervento sull’ambiente di
lavoro:
• cooperazione,
• condivisione,
• partecipazione.
Le parole più pronunciate sono sembrate, in accordo con i valori enunciati in
apertura: consultazione, ascolto, partecipazione.
Per giudicare la bontà del sistema di valutazione utilizzato:
Sono stati consultati i lavoratori?
Le loro indicazioni sono state ascoltate (trovano riscontro)?
Hanno partecipato alla scelta e gestione della strategia di miglioramento?
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Ministero del lavoro e delle politiche
sociali: Circolare 18 novembre 2010
Indicazioni necessarie alla valutazione
del rischio SLC approvate dalla CCP
per la salute e sicurezza sul lavoro.
Livello minimo di attuazione dell'obbligo
prevede:
fase
necessaria
(valutazione
preliminare)
fase
eventuale
(valutazione
approfondita)
3
Obiettivo della valutazione
La valutazione non deve prendere in considerazione i singoli
lavoratori (non vuole individuare se e chi soffre di stress) ma gruppi
omogenei di lavoratori.
Scopo della valutazione è indicare la presenza di fattori di rischio, non
necessariamente il lavoratore esposto a quei fattori di rischio
svilupperà i disturbi correlati agli specifici fattori.
Compito di chi fa la valutazione dello SLC è di verificare se nella
situazione sotto analisi sono presenti, o comunque vengano
percepiti, quei fattori che secondo la letteratura scientifica, in parte
indicati dalla Commissione consultiva, possono determinare
situazioni stressogene (mancanza di benessere psico-fisico e
integrità complessiva della persona). Non deve indagare se tra i
lavoratori ci sono individui stressati.
4
Azioni propedeutiche al processo
di valutazione:
a) Iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte a lavoratori,
dirigenti e preposti, possono risultare utili per favorire una partecipazione
consapevole. Restano fermi gli obblighi di informazione e formazione
previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs.;
b) Costituzione del team di valutazione, la valutazione del rischio da Stress
Lavoro-Correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene
effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal DL avvalendosi del
RSPP con il coinvolgimento del MC, ove nominato, e previa consultazione
del RLS/RLST;
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c) Scelta della metodologia di valutazione, è necessario preliminarmente
indicare il percorso metodologico che permetterà una corretta
identificazione dei fattori di rischio da SLC, dalla quale discenderanno la
pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa
non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio;
Azioni propedeutiche al processo
di valutazione:
d) Formazione dei soggetti valutatori sul metodo scelto, se necessaria;
e) Individuazione dei gruppi omogenei/partizioni organizzative, la
valutazione prende in esame, come già detto, non singoli ma gruppi
omogenei di lavoratori che risultino esposti a rischi dello stesso tipo
secondo una individuazione che ogni DL (supportato dal team di
valutazione) può autonomamente effettuare in ragione della effettiva
organizzazione aziendale;
f) Definizione delle modalità con cui sentire i RLS\RLST e/o i lavoratori,
obbligo, previsto nella circolare 18 novembre 2010 limitatamente ai fattori
di contesto e di contenuto del lavoro, che risulta assolto in prima
applicazione se in fase di costituzione del team di valutazione si sono
inseriti RLS e/o testimoni privilegiati.
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Su tutti gli aspetti sopra citati devono comunque essere consultati gli RLS, ai
sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08.
Il processo di valutazione dello
SLC
2. Valutazione preliminare.
3. Individuazione e attuazione degli interventi
correttivi, se necessari, in base ai risultati della
valutazione preliminare.
4. Verifica dell’efficacia degli interventi attuati.
5. Valutazione approfondita, ove gli interventi
correttivi siano risultati inefficaci.
6. Individuazione e attuazione di ulteriori interventi
correttivi, se necessari, in base ai risultati della
valutazione approfondita.
7. Monitoraggio e aggiornamento della valutazione.
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Valutazione preliminare (cosa è)
Consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove
possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto
meno a tre distinte famiglie:
- Eventi sentinella (indici infortunistici, assenze per malattie, turnover,
procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e
frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori) da valutare sulla
base di parametri omogenei individuati internamente all'azienda (es.trend
indici infortunistici rilevati in azienda).
- Fattori di contenuto del lavoro (ambiente di lavoro e attrezzature,
carichi e ritmi di lavoro, orari di lavoro e turni, corrispondenza tra le
competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
- Fattori di contesto del lavoro (ruolo nell'organizzazione, autonomia
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decisionale e controllo, conflitti interpersonali al lavoro, evoluzione e
sviluppo di carriera, comunicazione.
Valutazione preliminare
(come fare)
Possono essere utilizzate liste di controllo
applicabili anche dai soggetti aziendali della
prevenzione.
In relazione alla valutazione dei fattori di contesto
e di contenuto occorre sentire i lavoratori e/o il
RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori
dimensioni è possibile sentire un campione
rappresentativo di lavoratori. La scelta delle
modalità con cui sentire i lavoratori è rimessa
al DdL, anche in relazione alla metodologia di
valutazione adottata.
9
Valutazione preliminare (gestione
dei risultati)
10
Ove non emergano elementi di rischio da SLC tali da
richiedere il ricorso ad azioni correttive, il DdL sarà
tenuto unicamente a darne conto nel DVR e prevedere
un piano di monitoraggio.
Nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da SLC tali da
richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla
pianificazione ed adozione di interventi correttivi
(organizzativi,
tecnici,
procedurali,
comunicativi,
formativi, ecc.). Ove gli interventi risultino inefficaci, si
procede (nei tempi che l'impresa definisce) alla fase di
valutazione approfondita. Cheklist ISPESL ***
Cosa è accaduto nei primi 5 anni
dell'obbligo di valutazione
Secondo l’ Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza del
Lavoro, lo stress è il secondo problema di salute legato
all’attività lavorativa riferito più frequentemente, recenti stime
indicano una percentuale di lavoratori esposti a rischio di
SLC tra il 27% ed il 30% dell’intera forza lavoro nella Unione
Europea. Sempre secondo l’Agenzia Europea, tale dato è
destinato nel tempo ad aumentare.
Analizzando le valutazioni SLC, realizzate dai DdL, coadiuvati
dai loro consulenti (RSPP, Medici Competenti, ...) seguendo
rigorosamente il “percorso metodologico” suggerito dalle
indicazioni fornite dalla CCP, si scopre che
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in Italia non esiste esposizione al rischio SLC
Nella valutazione ”oggettiva” gli eventi
sentinella vanno espressi in forma numerica
• “Un'azienda nata da appena due anni come può
valutare gli Eventi Sentinella?” - “Vorrei sottoporre al
Gruppo il seguente quesito: iniziando una valutazione
del rischio da stress lavoro-correlato in questo mese
(novembre 2012), dovendo la valutazione riferirsi
all'anno precedente (2011), un'azienda nata nel giugno
2010, quali dati di confronto può utilizzare?” - “ho avuto
lo stesso problema … su società di recente formazione,
prive quindi di dati storici che permettessero la corretta
compilazione della lista relativa agli eventi sentinella.
Nella circostanza il gruppo di lavoro scelse di
assegnare punteggio "invariato" agli item non rilevabili.”
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Due aziende idealtipiche:
la "Superstress srl" e la "Senzastress spa"
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• la prima con tutti gli eventi sentinella su
valori elevatissimi ma leggermente
migliori dell'anno precedente, la seconda
con valori tendenti a zero ma
leggermente superiori all'anno
precedente. Ebbene la Superstress srl,
con una check list che effettui tutte le
misurazioni come confronto con i propri
dati dell’anno precedente, risulterà
contro ogni logica a rischio basso,
mentre la Senzastress spa avrà un
risultato di rischio alto.
Tre concetti dalle buone prassi
Hera ha indicato l’esigenza di fissare dei Valori Limite con cui
confrontare i valori riscontrati per gli eventi sentinella, quindi
non un semplice confronto con il proprio trend.
Sedin/AIFOS: non assegnare a tutti gli item utilizzati per la
valutazione lo stesso peso, ma valutare indicatori diversi che
hanno un impatto diverso sulla vita negli ambienti di lavoro,
assegnando loro pesi diversi.
Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, ha
indicato come nelle verifiche da loro effettuate sulla bontà dei
DVR, sia buona prassi confrontare i punti di vista del Servizio
di Prevenzione e Protezione e degli RLS.
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La valutazione del trend
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• Può essere un elemento da valutare ma deve avere il
giusto peso, non può essere l’unico criterio di
valutazione.
• è come se nella valutazione di esposizione al rumore,
invece di misurare il livello di rumore cui si
espongono i lavoratori ci si limitasse a dare
indicazione se il livello equivalente di esposizione è
superiore o inferiore all’anno precedente, magari
valutando positivamente una situazione in cui
l’esposizione al rumore è passato da 100 a 95 decibel
e valutando negativamente una situazione dove si è
passati da 60 a 65 decibel di esposizione.
Approccio ergonomico
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Art.15 Misure generali di tutela c.1 lett.d “il rispetto dei principi ergonomici
nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di
quello ripetitivo”
Partecipazione dei destinatari: l’ergonomia raccomanda il coinvolgimento
dei lavoratori e pone molta enfasi sulla comunicazione; la valutazione deve
imperniarsi sulla partecipazione effettiva dei lavoratori attraverso un processo
di coinvolgimento dei lavoratori e dei RLS.
L’aspetto della partecipazione dei lavoratori, in questo caso, appare più
decisivo rispetto agli altri rischi lavorativi, dove pure è importante l'ascolto dei
lavoratori.
La lettura dell’organizzazione del lavoro e delle dinamiche interpersonali non
può essere fatta da soli osservatori esterni, ne dalla sola visione del DL.
L’efficacia delle misure di tutela sarà direttamente proporzionale al livello di
consultazione e condivisione delle scelte operate.
Rendere obbligatorio sempre
l'ascolto dei lavoratori
Nella realtà italiana, a fronte di un limitato numero di casi in cui si è
proceduto fin dal principio a prendere in considerazione con vari
strumenti (interviste, focus group, questionari) la percezione
soggettiva dei lavoratori nel processo di valutazione del rischio da
SLC, nella stragrande maggioranza dei casi, la valutazione è stata
condotta seguendo il percorso (livello minimo) indicato dalla CCP.
Sulla base dei DVR redatti nelle aziende italiane, possiamo
affermare che lo SLC si presenta pressoché dappertutto a livelli
bassi o francamente inesistenti.
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Nei pochissimi casi in cui siano stati evidenziati isole di livello
“medio”, le misure prontamente adottate dai DdL hanno prodotto
la riconduzione dei livelli di rischio in area verde, non dovendosi
pertanto ricorrere in pressoché nessun caso alla fase della
“valutazione approfondita”.
Correggere le indicazioni della
CCP
- occorre attivare l’ascolto dei
lavoratori nella valutazione,
coinvolgere
i
lavoratori
nell’individuazione delle azioni
correttive,
- incentivare la partecipazione dei
lavoratori alla valutazione su un
piano di parità con gli esperti.
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La valutazione approfondita
secondo la CCP
Prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori,
ad es. attraverso differenti strumenti come questionari, focus group.
Interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui
all'elenco indicato per la valutazione preliminare.
Fa riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono
state rilevate delle critiità. Nelle aziende di maggiori dimensioni è
possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un
campione rappresentativo di lavoratori.
Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, il DL può scegliere di
utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni; focus group) che
garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca
delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
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Un tentativo di correzione dal
Coordinamento Tecnico Interregionale
Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per
l'attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18
novembre 2010 del MLPS.
La validità scientifica dell’approccio osservazionale che non
prevede obbligatoriamente la raccolta della percezione
soggettiva da parte dei lavoratori non è messa in
discussione.
Metodi specifici nell’individuare il tipo di carenze di un’OdL e
suggerire possibili soluzioni mirate, possono a volte risultare
meno sensibili dei metodi soggettivi, descrivono l’OdL come
è formalmente e non come è percepita dai lavoratori”.
20
Esempio di cheklist. SVS***
Grazie per
l'attenzione
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