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trasparenza privacy
Trasparenza, semplificazione,
responsabilità.

Diritto di accesso e diritto alla
privacy
Brescia, 9 novembre 2006
1
Il servizio scolastico
Area
gestionale
Area
didattica e
formativa
Area
organizzativa
2
L. 241/90
ACCESSO
TRASPARENZA
PARTECIPAZIONE
3
Il documento amministrativo

Per documento amministrativo si intende " ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o non relativi ad
uno specifico procedimento, detenuti da una
pubblica amministrazione e concernenti
attività di pubblico interesse, indipendentemente
dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale" (art. 22, lett. C, l. n.
241/1990).
4

Il diritto di accesso ha assunto rilevanti
finalità di pubblico interesse in quanto“
principio generale dell’attività amministrativa
al fine di favorire la partecipazione e di
assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”. La
norma inoltre specifica che esso attiene “ai
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell’art. 117, secondo comma lettera m) della
Costituzione”.
5

L’art. 3 del recente regolamento –
D.P.R. 184/2006 – sancisce l’obbligo
della P.A. interessata da una richiesta di
accesso di dare notifica agli eventuali
controinteressati in merito alla richiesta
pervenuta, così da garantire a tutti i
soggetti che possono vedere lesa la
propria riservatezza l’opportunità di una
motivata opposizione.
6

Mentre la formulazione originaria dell’art. 22 riconosceva tale
diritto esclusivamente in favore di chi avesse interesse “per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti” (e successivamente
il regolamento di attuazione all’art. 2 precisava che l’accesso
potesse essere esercitato “da chiunque vi abbia un interesse
personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente
rileventi”) l’art.22 nel testo vigente definisce “interessati”
all’accesso “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto,
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata (prima era “rilevante”) e collegata al
documento al quale è chiesto l’accesso”.
7
L’esercizio del diritto di
accesso

Ai sensi della nota ministeriale n. 7657
del 20.12.2005 deve essere favorito
l'esercizio del diritto-dovere del genitore
separato o divorziato non affidatario,
(articoli 155 e 317 c.c.) di vigilare
sull'istruzione ed educazione dei figli e,
di conseguenza, l'esercizio del diritto di
accedere alla documentazione scolastica
degli stessi.
8
L’esercizio del diritto di
accesso

Qualora le informazioni siano contenute
in strumenti informatici, le copie dei dati
informatizzati possono essere rilasciate
su supporti forniti dal richiedente (cd,
floppy, carta) oppure mediante
collegamento informatico (d.p.r.
184/2006)
9
L’esercizio del diritto di
accesso


Se sulla base del documento richiesto non
risultano esservi dei controinteressati, il diritto
di accesso può essere esercitato in via
informale mediante richiesta, anche verbale,
rivolta all'amministrazione che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente
Se sulla base del contenuto del documento si
riscontra l’esistenza di controinteressati, la
richiesta d’accesso deve essere formale
(d.p.r. 184/2006).
10
L’esercizio del diritto di
accesso

L’ 13 del d.p.r. 184/2006 prevede che le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 1,
lettera e), della legge, assicurino che il diritto
d'accesso possa essere esercitato anche in via
telematica. Le modalità di invio delle domande e le
relative sottoscrizioni sono disciplinate dall'art. 38 del
dpr n. 445/2000, e successive modificazioni, dagli
articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio2005, n. 68 [15], e dal d.lgs n.
82/2005, e successive modificazioni. La procedura va
regolamentata
11
Il diniego di accesso nella
scuola





Per quanto riguarda in particolare la scuola il d.m. n. 60/1996
consente all’amministrazione scolastica il diniego di accesso per le
seguenti categorie di documenti:
a) rapporti informativi sul personale dipendente;
b) documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale,
con esclusione di quelli concernenti i criteri generali fissati
dall’Amministrazione;
c) documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medicolegali;
d) documenti relativi alla salute delle persone;
e) documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o
delle Procure della Corte dei Conti relativi a soggetti per i quali si
delinea responsabilità civile, penale o amministrativa, comprese
relazioni alla Corte dei conti e atti di promovimento di azioni di
responsabilità davanti all’autorità giudiziaria.
12
Il differimento dell’accesso


L'accesso non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al
potere di differimento (art. 24, comma 4 l. n. 241/90). Il
differimento può essere disposto al fine di tutelare gli interessi
dell’amministrazione (art. 24, c.6, legge n. 241/90)
L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata
(art. 9 d.p.r. n. 194/2006) (Allegato b)
Il DM n. 60/1996 consente il differimento dell’accesso con riguardo ai
seguenti documenti:
relazione finale e documentazione richiamata in caso di incarichi ispettivi nei
confronti di dipendenti, scuole o enti vigilati (fino alla conclusione del
procedimento);
 elaborati e schede di valutazione nei procedimenti concorsuali e di selezione
del personale (fino alla conclusione delle varie fasi procedurali ed esclusi gli atti
relativi ad altri concorrenti);
offerte contrattuali nei procedimenti di scelta del contraente (fino alla
conclusione del procedimento)
13
La tutela per l’accesso

Se si tratta di documenti delle amministrazioni
dello stato, sia centrali che periferiche, si può
proporre ricorso giurisdizionale o alla
Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi, la quale, nel caso di rifiuto
o differimento motivato per la tutela di dati
personali di terzi, deve chiedere il parere al
Garante dei dati personali
14
Le responsabilità del “responsabile
del procedimento”
Il responsabile del procedimento deve curare:
l’instaurazione del procedimento su istanza o di ufficio;
l’attività istruttoria (adottando ogni misura idonea
all’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria);
il rispetto dei termini del procedimento, sollecitando il
responsabile dell’atto finale o provvedendo direttamente
all’adozione dell’atto (se personalmente ha l’obbligo di
adottarlo);
le comunicazioni, pubblicazioni e notificazioni
15
Le responsabilità del “responsabile
del procedimento”
Attraverso un puntuale inserimento aggiuntivo nel
testo dell'articolo 6 (compiti del responsabile del procedimento)
della legge 241 è ora stabilito che l'organo competente per
l'adozione del provvedimento finale, ove sia diverso
dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle
risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento, se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale.
La modifica rappresenta un indiscutibile rafforzamento delle garanzie a
favore dei cittadini. Se, infatti, il responsabile del procedimento
è l'interlocutore privilegiato verso l'esterno e dialoga direttamente con
gli utenti, è chiaro che l'obbligo di motivare espressamente eventuali
scostamenti dall'istruttoria impegnerà anche il responsabile dell'adozione
dell'atto a tenere in adeguato conto tutte le risultanze del dialogo
istruttorio che è stato intessuto con l'esterno.
16
La trasparenza nell’azione
amministrativa
In particolare: la documentazione
17
direttiva 8.5.2002

La direttiva 8.5.2002 (Semplificazione
del linguaggio dei testi amministrativi)
ricorda che tutti i testi e documenti
prodotti dalle amministrazioni devono
essere pensati e scritti per essere
compresi da chi li riceve e per rendere
comunque trasparente l'azione
amministrativa.
18
C.M. n. 249/1998, Capo III
………..Occorre, ovviamente, fare salvo il
principio inderogabile di apprestare nella
scuola
una
documentazione
che
offra
possibilità di ricostruire gli iter procedurali e
decisionali
seguiti
nello
svolgimento
dell’attività didattica, al fine di rispondere ai
principi di trasparenza e visibilità dell’azione
sanciti dalla legge 241/90
19
Direttiva PCM - dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie - 04.01.2005:
Linee guida in materia di digitalizzazione
dell'amministrazione (G.U. 12.02.2005, n. 35).

g) l'accesso on-line all'iter delle pratiche
mostra difficoltà legate al notevole
impatto organizzativo. É comunque in
crescita la diffusione del protocollo
informatizzato, prerequisito della
trasparenza amministrativa
20
D.P.C.M. 14.10.2003: Approvazione delle linee guida
per l'adozione del protocollo informatico e per il
trattamento informatico dei procedimenti amministrativi.

Il protocollo informatico e, più in generale, la
gestione elettronica dei flussi documentali hanno la
finalità di migliorare l’efficienza interna degli uffici
attraverso l’eliminazione dei registri cartacei, la
riduzione degli uffici di protocollo e la
razionalizzazione dei flussi documentali. L’adozione di
tali sistemi migliorerà inoltre la trasparenza
dell'azione amministrativa attraverso strumenti che
facilitano l’accesso allo stato dei procedimenti ed ai
relativi documenti da parte di cittadini, imprese ed
altre amministrazioni
21
O.M. 30.12.2004, n. 91: Indizione e svolgimento per l’a.s. 2004/2005
dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili
professionali dell’area A e B del personale ATA statale degli istituti e scuole
di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle
istituzioni educative e delle scuole speciali statali, ai sensi dell’art. 554 del
D.Lvo. 16.4.1994, n. 297.

11.5 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni
di cui alla legge 7.8.1990, n. 241 sulla
trasparenza dell’attività amministrativa e
l’accesso ai documenti amministrativi, gli
Uffici scolastici adottano ogni opportuna
iniziativa per consentire l’accesso ad atti e
documenti che riguardino la posizione degli
interessati. Ai fini dell’esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi, devono
essere osservate le disposizioni di cui al dPR
27.6.1992, n. 352.
22
D.M. 03.08.2005, prot. n.
456
Art. 4  1. I bandi di concorso prevedono disposizioni
atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi
del procedimento e indicano i criteri e le
procedure per la nomina delle commissioni
giudicatrici e dei responsabili del
procedimento ai sensi della legge n.241/1990,
nonché le modalità per lo svolgimento delle
prove.
23
Dir. pcm 11.02.2005, n. 1: Misure finalizzate all'attuazione nelle
pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei
dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse
umane. (G.U. 28.04.2005, n. 97).

Occorrerà, inoltre, procedere a puntuali ricognizioni
dei dati trattati alla luce delle disposizioni vigenti e
alla revisione delle modalità di gestione degli stessi,
ponendo particolare attenzione alla necessità di
garantire agli interessati l'esercizio del diritto di
accesso ai dati che li riguardano e degli altri diritti
sanciti dall'art. 7 del Codice, nonché alle
problematiche relative all'accesso ai documenti
amministrativi ed alla necessità di contemperare le
esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa
con quelle di tutela del diritto alla protezione dei dati
personali
24
D.I. 1° febbraio 2001, n. 44: Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" (G.U. 09.03.2001, n. 57 - S.O.
n. 49/L).
Art. 2 - Anno finanziario e programma annuale

2. La gestione finanziaria delle
istituzioni scolastiche si esprime in
termini di competenza ed è improntata
a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità e si conforma ai principi
della trasparenza, annualità,
universalità, integrità, unità, verid
Area
25
gestionale
D.I. 1° febbraio 2001, n. 44: Regolamento concernente
le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche"

Ai fini della massima trasparenza e
pubblicità, il conto consuntivo deve
essere affisso all’albo dell’istituzione
scolastica entro quindici giorni
dall’approvazione ed inserito, ove
possibile, nell’apposito sito WEB
dell’istituzione medesima
Area
26
gestionale
D.I. 1° febbraio 2001, n. 44: Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche" (G.U. 09.03.2001, n. 57 - S.O.
n. 49/L).






Art. 35 - Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività
contrattuale
1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l’ordinaria
contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella
prima riunione utile ed affissa all’albo della scuola.
2. Una relazione sull’attività negoziale svolta dal dirigente
dell’istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del
Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella stessa sede,
sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni.
3. È assicurato l’esercizio del diritto di accesso degli interessati alla
documentazione inerente l’attività contrattuale svolta o programmata,
ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del
Consiglio di istituto e degli altri organi dell’istituto è gratuito ed è
subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
Area
27
gestionale
legge 7 giugno 2000, n. 150


La legge 7 giugno 2000, n. 150 ha
introdotto nell’ordinamento giuridico un’organica
disciplina delle "attività di informazione e di
comunicazione" svolte dalle pubbliche
amministrazioni.
Circa le finalità dell’intervento, l’art. 1 precisa che le
disposizioni mirano ad attuare i princìpi di
"trasparenza" e di "efficacia" dell’azione
amministrativa. Le nuove norme, peraltro, lasciano
ferme tutte le vigenti disposizioni in materia di
"pubblicità legale od obbligatoria" degli atti
amministrativi.
28
Trasparenza e carta dei servizi
29
In quali documenti della scuola si parla
di trasparenza ?
Carta dei servizi della scuola: Principi e criteri di attuazione, finalità,
materiale illustrativo - giugno 1995
Art. 5 PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA
5.1 Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili
dell’attuazione della “Carta”, attraverso una gestione partecipata della scuola,
nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti.
I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli
standard generali del servizio.
5.2 Le istituzioni scolastiche e gli enti locali si impegnano a favorire le attività
extrascolastiche che realizzano la funzione della scuola come centro di
promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle
attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico.
5.3 Le istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di
partecipazione, garantiscono la massima semplificazione delle
procedure ed un’informazione completa e trasparente.
5.4 L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le
componenti, si informa a criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità,
nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e
30
dell’offerta formativa integrata.
Carta dei servizi della scuola: Principi e
criteri di attuazione, finalità, materiale
illustrativo - giugno 1995



8. SERVIZI AMMINISTRATIVI
8.1 La scuola individua, fissandone e
pubblicandone gli standard e garantendone
altresì l’osservanza ed il rispetto, i seguenti
fattori di qualità dei servizi amministrativi:
celerità delle procedure; trasparenza;
informatizzazione dei servizi di segreteria;
tempi di attesa agli sportelli; flessibilità degli
orari degli uffici a contatto con il pubblico.
8.2 Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si
può derogare dagli standard fissati
31
Carta dei servizi della scuola: Principi e
criteri di attuazione, finalità, materiale
illustrativo - giugno 1995
Contratto formativo
Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e
partecipata, dell’operato della scuola. Esso si
stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo
ma coinvolge l’intero Consiglio di interclasse o di
classe e la classe, gli Organi dell’istituto, i genitori,
gli Enti esterni preposti od interessati al servizio
scolastico.
Area
didattica e
32
formativa
Carta dei servizi della scuola
Sulla base del contratto formativo,
elaborato nell’ambito ed in coerenza degli
obiettivi formativi definiti ai diversi livelli
istituzionali:
l’allievo deve conoscere:
- gli obiettivi didattici ed educativi del
suo curricolo
- il percorso per raggiungerli
- le fasi del suo curricolo
33
Carta dei servizi della scuola
il docente deve:
- esprimere la propria offerta
formativa
- motivare il proprio intervento
didattico
- esplicitare le strategie, gli
strumenti di verifica, i criteri di
valutazione
34
Carta dei servizi della scuola
il genitore deve:
conoscere
l’offerta
formativa
- esprimere pareri e
proposte
collaborare
nelle
attività.
35
Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri Funzione Pubblica 24.03.2004: Misure finalizzate al
miglioramento del benessere organizzativo nelle
pubbliche amministrazioni. (G.U. 5.4.2004, n. 80)

Per migliorare le prestazioni e gli effetti delle
politiche pubbliche, è importante offrire agli
operatori la possibilità di lavorare in contesti
organizzativi che favoriscono gli scambi, la
trasparenza e la visibilità dei risultati del
lavoro, in ambienti dove esiste un'adeguata
attenzione agli spazi architettonici, ai rapporti
tra le persone e allo sviluppo professionale
36
Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri Funzione pubblica 24.03.2004: Rilevazione della
qualità percepita dai cittadini. (G.U. 05.04.2004, n. 80)
Anche la comunicazione esterna svolge un ruolo
di grande rilievo in quanto:
 – favorisce la partecipazione attiva dei
cittadini all'intervento;
 – rafforza la credibilità dell'amministrazione,
conferendo trasparenza ai dati raccolti,
rendendo visibile l'organizzazione dei servizi e
mostrando come le azioni correttive abbiano
inciso sulla loro qualità
37
Direttiva P.C.M. 18.12.2003: Linee guida in
materia di digitalizzazione dell'amministrazione
per l'anno 2004 (G.U. 04.02.2004, n. 28)


Il CNIPA avrà cura di supportare tutte le
amministrazioni nella realizzazione delle azioni
necessarie a conseguire i risultati di cui sopra.
c) trasparenza dell'azione pubblica.
Dal 1° gennaio 2004, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, diventa
obbligatorio per tutte le amministrazioni l'utilizzo del
protocollo informatico che riguarda, in questa prima
fase, il "nucleo minimo", ossia l'automazione del
registro di protocollo che rappresenta solo il primo
passo verso la completa automazione degli scambi
informativi e la realizzazione della trasparenza
amministrativa
38
Nota 7/11/2003, n. 2794(LINEE GUIDA PER
UNA SCUOLA DI QUALITÀ)

Fondamentale nella gestione di un tale sistema si rivela la
documentazione che permette di formalizzare chi fa - che cosa quando, di stabilire cioè le responsabilità per ogni attività, la sequenza
rigorosa delle operazioni, i controlli e le misurazioni necessari. Il
controllo continuo delle attività garantisce la conformità del processo ai
requisiti fissati in fase progettuale, il raggiungimento degli obiettivi,
l’andamento e i risultati del processo stesso: diviene, dunque,
strumento per la garanzia del soddisfacimento dei requisiti che
caratterizzano l’offerta formativa di ogni singola istituzione. La
documentazione consente, inoltre, la riproducibilità del processo
secondo le modalità fissate e indipendentemente dalla figura
dell’operatore, permettendo la valorizzazione del cospicuo patrimonio di
esperienze realizzate, con conseguente implementazione e diffusione
delle buone pratiche, a vantaggio dello sviluppo e della competitività
dell’intero sistema di istruzione e formazione. La raccolta, sistematica
ed organizzata di materiale documentale garantisce, peraltro, la
trasparenza e sostiene la comunicazione, il confronto e la
collaborazione in una dimensione locale, nazionale, europea.
39
D.M. lavoro 31.05.2001: Certificazione nel
sistema della formazione professionale (G.U. n.
139 del 18.6.2001)
Art. 1 - Finalità

1. La certificazione, nel sistema della formazione
professionale, è finalizzata a garantire la
trasparenza dei percorsi formativi e il
riconoscimento delle competenze comunque acquisite
dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e
qualifiche, per consentire l'inserimento o il reingresso
nel sistema di istruzione e formazione professionale
nonché' per agevolare l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
40
D.M. lavoro 31.05.2001: Certificazione nel sistema
della formazione professionale (G.U. n. 139 del
18.6.2001)
Art. 5 - Tipologia delle certificazioni


1. La certificazione delle competenze, secondo
quanto disposto dall'art. 3 del presente
provvedimento, può essere effettuata:
a) al termine di un percorso di formazione
professionale di norma finalizzato all'acquisizione di
una qualifica, tenuto conto degli indicatori di
trasparenza, modificando ed integrando quanto
disposto dal decreto 12 marzo 1996 del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale
41
La trasparenza nelle relazioni
sindacali
42
Nota Aran 27.05.2004, prot. 4260: Delegazione
trattante e titolarità delle prerogative nei luoghi di
lavoro.

La definizione dei protocolli locali è lasciata ai
soggetti del luogo di lavoro che devono valutare
autonomamente le regole di correttezza e
opportunità a cui improntare le relazioni sindacali,
tenuto conto dell'ampio spazio che i contratti quadro
e di lavoro lasciano in ordine ai comportamenti da
tenere in sede di incontri sindacali. Il sistema delle
relazioni sindacali è, infatti, improntato ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e
trasparenza ed orientato alla prevenzione dei
conflitti, principi che debbono essere condivisi tra le
parti.
43
Contratto collettivo nazionale del comparto scuola
quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico
2002-03 (sottoscritto il 24.07.2003)
Sezione II - Personale Amministrativo, tecnico e
ausiliario
Art. 89 - Obblighi del dipendente (art. 57 del CCNL del
1995)
 e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le
informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso
alle attività amministrative previste dalla legge
7.8.1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa
vigenti nell'Amministrazione, nonché agevolare le
procedure ai sensi del d.lgs. n. 443/2000 e del dPR n.
445/2000 in tema di autocertificazione;
44
Contratto collettivo nazionale del comparto
scuola quadriennio giuridico 2002-05 e 1°
biennio economico 2002-03 (sottoscritto il
24.07.2003)
Art. 3 - obiettivi e strumenti (art. 3 del CCNL 1999)
 1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle
distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità
dell’amministrazione scolastica e dei sindacati,
persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro
e alla crescita professionale con l’esigenza di
incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi
prestati alla collettività. Esso è improntato alla
correttezza e trasparenza dei comportamenti.
45
Contratto collettivo nazionale del comparto scuola
quadriennio giuridico 2002-05 e 1° biennio economico
2002-03 (sottoscritto il 24.07.2003)
Art. 6 - Relazioni a livello di istituzione scolastica (art. 6
del CCNL 1999 ed art. 3 del CCNL 15.3.2001)
 5. Fermo restando il principio dell'autonomia
negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni
sindacali improntato ai criteri di comportamento
richiamati di correttezza, di collaborazione e di
trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal
precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio
effettivo delle trattative, le parti riassumono le
rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
46
CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2000 ed al
biennio 1998/1999 del comparto scuola (sottoscritto in
data 26.5.1999)
Art. 10 – Doveri dell'amministrazione scolastica


1. Allo scopo di realizzare un sistema che coniughi efficienza ed
efficacia del servizio e la trasparenza amministrativa in tutte le
strutture scolastiche i responsabili delle medesime sono tenuti
ad adottare i comportamenti di cui ai commi seguenti. I
responsabili delle strutture scolastiche sono tenuti a compiere
gli atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche
che aggravano l'adempimento degli obblighi dei dipendenti.
Al medesimo scopo deve essere privilegiata la comunicazione
verbale nell'ambito degli organi collegiali, contenendone la
verbalizzazione entro il limite strettamente indispensabile e deve
essere data integrale attuazione alla normativa in materia di
semplificazione e trasparenza amministrativa
47
Il procedimento valutativo soggiace
al principio di trasparenza?
In che misura?
48
Direttiva 06.05.2005, n. 49


La somministrazione delle prove, per ciascun
ciclo scolastico, dovrà essere effettuata
contestualmente su tutto il territorio
nazionale stabilendo un'unica data per lo
svolgimento delle stesse.
La somministrazione dovrà favorire forme e
mezzi d'intervento idonei a garantire la
trasparenza e l'affidabilità dei dati rile
49
C.M. 24.11.2000, prot. n. 4210/ESC/10: Linee
guida per l’attuazione dell’obbligo formativo (Legge 17
maggio 1999, n. 144, art. 68 – D.P.R. 12 luglio 2000, n.
257 pubblicato sulla G.U. 15.09.2000, n. 216).

Le certificazioni costituiscono momenti
importanti nel sistema dell’obbligo
formativo in quanto assicurano la
trasparente descrizione del percorso
svolto e delle competenze acquisite allo
scopo di consentirne la leggibilità, la
riconoscibilità e la valutabilità anche
come crediti in successivi percorsi di
istruzione e formazione.
Area
didattica e
50
formativa
C.M. 02.09.1998, n. 371: Applicazione dello
Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria.

La scuola dello Statuto e dell’autonomia
è un’istituzione che costruisce con gli
studenti, con le loro famiglie, e con il
territorio un rapporto forte, responsabile
e trasparente, nell’intento di venire
incontro alla domanda sociale di
formazione e di sviluppare percorsi
capaci di rispondere in modo
differenziato ai bisogni individuali
51
Direttiva 06.02.2001: Linee guida per
l'attuazione, nel sistema di istruzione,
dell'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il
2 marzo 2000. (G.U. del 29.05.2001, n. 123)
4.La certificazione.
 Ogni percorso modulare si conclude con
la trasparente descrizione del percorso
svolto e delle competenze acquisite allo
scopo di consentirne la leggibilità e il
loro eventuale riconoscimento con
valore di credito in successivi percorsi di
istruzione e formazione.
Area
didattica e
52
formativa
Art. 14, comma 3, d.p.r. n.
275/99
I docenti hanno il compito e la
responsabilità della progettazione e
dell'attuazione del processo di
insegnamento e di apprendimento
53
d.p.r. n. 275/1999 Art. 4 - Autonomia didattica
5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti
didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta
formativa di cui all'articolo 3 e sono attuate con criteri di trasparenza e
tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie
innovative.
metodologie
strumenti didattici
Libri di testo
Area
didattica e
54
formativa
C.M. 07.08.1998, n. 349: Snellimento attività
amministrativa - Applicazione legge 15 maggio 1997, n.
127 modificata e integrata dalla legge 16 giugno 1998,
n. 191. Indicazioni operative sulle certificazioni.

Occorre, ovviamente, fare salvo il
principio inderogabile di apprestare
nella scuola una documentazione che
offra possibilità di ricostruire gli iter
procedurali e decisionali seguiti nello
svolgimento dell’attività didattica, al fine
di rispondere ai principi di trasparenza
e visibilità dell’azione sanciti dalla legge
241/90.
55
Statuto delle studentesse e degli studenti
(d.P.R. 24.06.1998, n. 249)

Nell’art. 2 (diritti) lo Statuto porta nella vita scolastica
diritti fondamentali della persona quali: la libertà di
opinione e di espressione, di riunione e di
associazione, di accesso all’informazione. Riveste
particolare significato l’attenzione posta alla necessità
che gli insegnanti esercitino il diritto-dovere di
determinare il percorso didattico attivando un dialogo
con gli studenti sulle scelte di loro competenze in
tema di programmazione e definizione degli obiettivi
didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di
valutazione trasparente e tempestiva volta a
sviluppare un’autovalutazione, che metta in luce i
punti di forza e di debolezza e che permetta di
migliorare il rendimento individuale
Area
didattica e
56
formativa
Statuto delle studentesse e degli
studenti (d.P.R. 24.06.1998, n. 249)
Art. 2 – Diritti
 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici
e i docenti, con le modalità previste dal regolamento
di istituto, attivano con gli studenti un dialogo
costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici,
di organizzazione della scuola, di criteri di
valutazione, di scelta dei libri e del materiale
didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad
attivare un processo di autovalutazione che lo
conduca a individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Area
didattica e
57
formativa
CM. 25.10.1993, n. 302:
Educazione alla legalità.


È necessario allora che la scuola offra ai giovani
l'immagine coerente di " luogo " dove i diritti e le
libertà di tutti, nel reciproco rispetto, trovano spazio
di realizzazione, dove le aspettative dei ragazzi ad un
equilibrato sviluppo culturale e civile non vengono
frustrate.
In questa prospettiva vanno particolarmente
sottolineati i rapporti che si instaurano all'interno
della comunità classe. Una valutazione del
rendimento scolastico ispirata a criteri di trasparenza,
coerenza, equità e solidarietà può, ad esempio,
costituire in molti casi una lezione di legalità più
efficace di tante parole.
58
Gli esami
59
Pubblicità degli atti nella
scuola
60
In quali documenti della scuola si
parla di pubblicità?
Una forma speciale di pubblicità-notizia è rinvenibile nell’art. 6, comma
2, d.p.r. n. 249/1998, che fa obbligo alle scuole secondarie (medie e
superiori) di fornire agli studenti all’atto dell’iscrizione una copia dello
Statuto degli studenti e dei documenti fondamentali (regolamento;
Carta dei servizi) adottati dalla scuola.
L’ art. 14, comma 7, del d.p.r. n. 275/1999 (regolamento sull’autonomia
scolastica) prevede che i provvedimenti adottati dalle istituzioni
scolastiche diventano definitivi il quindicesimo giorno dalla loro
pubblicazione all’albo della scuola.
l’art. 43 del T.U. n. 297/1994 stabilisce che gli atti del consiglio di
circolo o di istituto sono pubblicati all’albo e nel contempo prevede un
generale divieto di pubblicazione di atti concernenti singole persone,
salvo contraria richiesta degli interessati
61
CIRCOLARE 16 aprile 1975 n. 105: Regolamento tipo per il
funzionamento dei circoli didattici e degli istituti e scuole di
istruzione secondaria ed artistica.
Art. 13 - Pubblicità degli atti.
La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto, disciplinata dall‘art.
27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 461 deve
avvenire mediante affissione in apposito albo di circolo o istituto, della copia
integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo
delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.
L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla
relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere
esposta per un periodo di 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di
segreteria del Circolo od Istituto e - per lo stesso periodo - sono esibiti a
chiunque ne faccia richiesta.
La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al direttore
didattico o al preside dal segretario del consiglio; il direttore didattico o il
preside ne dispongono l'affissione immediata e attestano in calce ad essa la
data iniziale di affissione.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti
singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
62
L’art. 15 del T.U. dispone che l’avviso di convocazione di assemblea
di genitori, con relativo ordine del giorno, va comunicato mediante
affissione all’albo.
Altri casi di obbligo di affissione all’albo:
le punizioni disciplinari inflitte agli alunni (c. 6 art. 17 T.U. abrogato
dal d.p.r. n. 275/99); i provvedimenti di conferimento di supplenze
(prima della stipula dei contratti individuali) ; gli esiti finali di studio;
le assemblee sindacali; il codice disciplinare
63
d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275
L’art. 14, comma 7, del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275,
recante il regolamento sull’autonomia scolastica, a
decorrere dal 1° settembre 2000 dispone che tutti i
provvedimenti adottati dalle scuole (compresi quelli
riguardanti la carriera degli alunni e la valutazione), fatte
salve le norme speciali in materia di disciplina del
personale e degli studenti, devono essere pubblicati
all’Albo della scuola e diventano definitivi il quindicesimo
giorno della pubblicazione
64
Conseguenze giuridiche
La comunicazione all’albo determina (con presunzione legale,
che ammette prova contraria, consistente nel dimostrare che
l’interessato non poteva oggettivamente prenderne visione)
la conoscenza legale dell’atto ai fini del decorso del termine
per impugnarlo
Per gli atti amministrativi destinati ad incidere direttamente
nella sfera giuridica di specifici destinatari (cd. atti recettizi)
deve ritenersi sussistente, comunque, un obbligo di
comunicazione personale, a meno che la legge non dichiari
espressamente l’equipollenza tra pubblicità legale e
comunicazione individuale.
65
non consiste nella
copertura
Protezione
dei dati
personali
ma nella loro
“difesa”
66
TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI
Art. 11 MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E REQUISITI DEI DATI
•Liceità e correttezza
•Raccolta e registrazione per scopi
determinati, espliciti e legittimi
Le modalità di
trattamento
•Esattezza
•Pertinenti, completi e non eccedenti
rispetto alle finalità di utilizzo
•Conservazione finalizzata
all’identificazione dell’interessato per il
periodo necessario al raggiungimento
dello scopo di raccolta e trattamento 67
TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI
Informativa
L’art. 13 prevede i contenuti e i termini dell’informativa
all’interessato o alla persona presso la quale sono
raccolti i dati personali.
68
TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI
Al momento della raccolta dei dati personali da parte dell’istituzione
scolastica, l’interessato, ai sensi dell’art. 13 deve essere informato:
•Sulle finalità e modalità di trattamento dei dati;
•Sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento;
•Sulle conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere;
•Sui soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
•Sui diritti ex art. 7;
•Sul titolare ed il responsabile del trattamento.
E’ esclusa l’informativa quando i dati sono trattati in base ad un
obbligo di legge o regolamento o normativa comunitaria
69
TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di
dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050
del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo 11.
Il richiamo all’art. 2050 del c.c. comporta l’inversione dell’onere
della prova a carico di chi svolge attività pericolosa.
Pertanto chiunque provochi un danno ha l’obbligo di dimostrare
di aver posto in essere ogni misura idonea ad evitarlo
70
TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI
In caso di cessazione del trattamento i dati sono:
•distrutti;
•ceduti ad altro titolare per un ulteriore trattamento
compatibile con gli scopi originari della raccolta;
•conservati per fini personali e sottratti a comunicazione
o diffusione;
•conservati o ceduti ad altro titolare a fini storici statistici
o scientifici secondo le disposizioni normative
71
TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI
Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che
presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché
per la dignità dell’interessato, in relazione alla natura dei dati o alle
modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è
ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia
dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal
Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice,
nell’ambito di una verifica preliminare all’inizio del trattamento,
effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di
trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
72
TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI
Capo II Regole ulteriori per i soggetti pubblici (art. 18-22)
PRIVACY
investe responsabilità di soggetti
PUBBLICI e PRIVATI
Il codice regola in modo specifico i
casi in cui il trattamento avviene a
cura di pubbliche amministrazioni
73
TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI
Regole ulteriori
per i soggetti pubblici
(Titolo III-CapoII)





principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici
principi applicabili al trattamento dei
dati ordinari
principi applicabili al trattamento dei
dati sensibili
principi applicabili al trattamento dei
dati giudiziari
principi applicabili al trattamento dei
dati sensibili e giudiziari
74
TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI
Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici (art. 18)


la P.A. tratta i dati ordinari se necessario a
svolgere le funzioni istituzionali
la P.A. non deve chiedere il consenso
(salvo gli enti sanitari per i dati inerenti la salute)
75
TITOLO III REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI
Principi applicabili
al trattamento dei dati ordinari
(art. 19)



la P.A. tratta i dati personali solo quando
necessario per svolgere le proprie funzioni
istituzionali
la comunicazione ad altro ente pubblico, in assenza
di espressa previsione di legge o di regolamento, è
consentita per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali e previa comunicazione al Garante
la comunicazione a privati e la diffusione sono
ammesse solo quando siano previste da norma di
legge o di regolamento
76
La privacy nella scuola
I dati utilizzati e trattati dalla scuola concernono:
gli alunni e le rispettive famiglie
il personale scolastico
altri soggetti relativamente ad attività svolte nella
scuola o nell’esercizio dell’azione amministrativa
77
La privacy nella scuola
La scuola svolge la sua attività nei seguenti ambiti
Attività
istituzionali
Attività svolte nel ruolo di
datore di lavoro
78
La privacy nella scuola
Attività
istituzionali
Il codice consente il trattamento di dati
personali “solo per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali”(2 comma art. 18)
e la comunicazione e diffusione “…unicamente
quando sono previste da una norma di legge o
regolamento (u.c. art. 19)
I soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato
79
La privacy nella scuola
Funzioni NON
Attività
istituzionali
Art. 18, terzo comma cod.
Art. 1 l. 53/03 “Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e
dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro
della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di
autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla
Costituzione……”
Attività amministrative strumentali
Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti
dal presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché
dalla legge e dai regolamenti
Art. 19 Il trattamento è consentito anche in mancanza di una norma di legge o
80
di regolamento che lo preveda espressamente
La privacy nella scuola
Art. 95 qualifica “di
interesse pubblico” le
finalità di istruzione e di
formazione
Art. 20
Art. 96 regolamenta il
trattamento dei dati
relativi agli studenti
Prevede il trattamento
dati sensibili solo se
riconosciute le finalità
di interesse pubblico
81
La privacy nella scuola
L’art. 95 (Dati sensibili e giudiziari) considera di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, le finalità di
Istruzione e formazione in ambito scolastico,professionale o
universitario, con particolare riferimento a quelle svolte
anche in forma integrata
82
La privacy nella scuola
Manca, in ogni caso, l’
“espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili”
Dunque il trattamento è consentito solo per i dati identificati e resi pubblici
dal titolare dei trattamenti, in relazione alle specifiche finalità perseguite
nei singoli casi, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al
parere espresso dal Garante (art. 20)
In questo caso i soggetti pubblici possono richiedere al Garante
l’individuazione delle attività che perseguono finalità di interesse pubblico
83
La privacy e la trasparenza
Esigenza di
controllo diffuso
sui
comportamenti
amministrativi
Soggetto
pubblico
Pericolo di
diffusione di
massa ingente
di informazioni
Criterio della trasparenza amministrativa
Canone della protezione della
riservatezza
84
La privacy e la trasparenza
Normativa sui dati personali
La conoscenza da parte dei terzi di dati avviene
attraverso una specifica forma di TRATTAMENTO
Comunicazione o diffusione
Deve essere funzionale allo
svolgimento di attività
istituzionale
Possono esservi limiti
posti da legge o
regolamento
presupposto positivo
legislativo o
regolamentare
85
La privacy e la trasparenza
Normativa sull’accesso
Riconosce la rilevanza della riservatezza come
possibile limite all’ostensibilità dei documenti
amministrativi
Qual è la misura di questa rilevanza
86
La privacy e la trasparenza
Nel bilanciamento tra i due interessi contrapposti
ACCESSO
RISERVATEZZA
Il cittadino conserva il diritto di visionare i documenti
(quindi anche i dati sensibili) quando vi è la motivata
esigenza di far valere i propri diritti, non solo in sede
giudiziaria
Criterio-guida: massima pubblicità e trasparenza da
assicurare a tutti i soggetti legittimati secondo la l.
241
87
La privacy e la trasparenza
Cautele
Dati sensibili. Il bilanciamento tra interessi contrapposti è operato
dal legislatore e confermato dai regolamenti sull’accesso
Il diritto di accesso soccombe alla riservatezza. Tuttavia nel caso
in cui il diritto di accesso venga esercitato su atti la cui conoscenza
è necessaria per la cura o difesa di interessi giuridici, ma che
contengono dati sensibili, il diritto di accesso va permesso nella
forma della “visione”
ECCEZIONE: i dati supersensibili (vita sessuale e salute) sono
ostensibili solo quando il richiedente, con istanza di accesso,
intende tutelare una situazione giuridica di rango almeno pari al
diritto dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
88
Art. 7 Codice


DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)







1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
89
Art. 7 Codice

A seguito dell’emanazione del Codice per il diritto di
accesso si configura un sistema binario, dovendosi
distinguere l’ipotesi dell’accesso ai dati personali
dall’accesso ai documenti amministrativi
propri
nessun problema di privacy
accesso ai dati
personali
di soggetti terzi
problemi di privacy
90
Esercizio del diritto di accesso
ai propri dati personali




Per quanto riguarda le modalità di esercizio di
questo diritto, esse sono semplici:
il diritto di accesso ai propri dati può essere
esercitato con una richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile (art. 8);
la richiesta di accesso può essere inoltrata
anche con lettera raccomandata, tramite fax
o posta elettronica e può essere formulata
anche oralmente (art. 9);
il responsabile può comunicare i dati
oralmente o mediante sussidi elettronici (art. 91
10).
La natura dei dati personali ex
art. 7

La funzione dell’art. 7 del Codice è
limitata alla possibilità di accesso ai
dati personali del richiedente allo
stato puro, poiché i dati contenuti in
documenti amministrativi sono
accessibili secondo le disposizioni della
l. n. 241/1990
92
La natura dei dati personali ex
art. 7
Art. 22, comma 4 l. n. 241/90:
….Non sono accessibili le informazioni in possesso di una
pubblica amministrazione che non abbiano forma di
documento amministrativo, salvo quanto previsto dal d.lgs
n. 196 del 2003, in materia di accesso a dati personali da
parte della persona cui i dati si riferiscono.
93
Gli adempimenti conseguenti
all’art. 7 del Codice

“Il diritto di accesso ai dati personali, legittimamente esercitato nel
caso di specie in quanto sono trattati dati di carattere personale,
determina a carico del titolare o del responsabile del trattamento
destinatari della richiesta l'obbligo di confermare l'esistenza o meno
delle informazioni di carattere personale relative all'interessato e di
comunicarle a quest'ultimo senza ritardo in forma intelligibile,
estrapolandole, ove necessario, da registri, archivi, banche dati, atti
o documenti che le contengano. Solo quando l'estrazione dei dati
risulti particolarmente difficoltosa, l'adempimento della richiesta di
accesso può avvenire anche tramite l'esibizione e/o la consegna in
copia della documentazione (vedi ad esempio Provv. del 4 luglio
2001, in Bollettino del Garante, n. 22, p. 26 ss.)”
94
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