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FAMIGLIA DI FATTO

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FAMIGLIA DI FATTO
La “FAMIGLIA
DI FATTO”
E
La famiglia
legittima
Tra società e
Famiglia legittima
Si fonda su un atto
giuridico solenne
(matrimonio), da cui
discendono diritti e
doveri regolamentati dal
legislatore,
stabilendo
l’eguaglianza Cocuccio
Dott. Mariafrancesca
giuridica e
morale dei
Università
di Messina
coniugi.
Art. 29 Cost.
“La Repubblica riconosce i
diritti della famiglia come
SOCIETA’ naturale fondata sul
matrimonio”.
Art. 2 Cost.
“La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo anche nelle
FORMAZIONI SOCIALI ove
l’individuo svolge la sua
personalità...”
Famiglia naturale (o di fatto)
DEFINIZIONE
“Abitare
sotto lo stesso
tetto in una comunione
spirituale e materiale
costruita ad imitazione
del matrimonio”.
LA PRIMA SENTENZA
Cass. 23 aprile 1966 n. 1041
“La convivenza more uxorio (o famiglia di fatto) si
concreta in quella consuetudine di vita comune fra
due persone di sesso diverso, che abbia il requisito
subiettivo del trattamento reciproco delle persone
analogo, per contenuto e forma, a quello normalmente
nascente dal vincolo coniugale e che abbia, altresì, il
requisito oggettivo della notorietà esterna del
rapporto stesso quale rapporto coniugale, inteso in
relazione alle condizioni sociali ed al cerchio di
relazioni dei conviventi, anche se sempre con un certo
carattere di stabilità”.
Oggi
Elementi caratterizzanti la
convivenza (senza limitazioni in
relazione all’orientamento
sessuale)
Comunità di vita
Stabilità
Durata
Rapporto singolo e non
plurimo, tra persone di sesso
diverso o dello stesso sesso,
continuità e serietà
nell’impegno, effettiva,
stabile e duratura comunanza
di vita spirituale e
materiale…
…una convivenza duratura,
stabile e consolidata, vale a dire
assimilabile, per profondità di
vincoli affettivi e continuità di
reciproca assistenza, alla
convivenza coniugale.
(Cass. 29 aprile 2005 n. 8976)
CASO GIURISPRUDENZIALE
Un operaio, impegnato ad
eseguire lavori edili presso un
cantiere, precipitava nella
tromba del vano montacarichi,
riportando gravissime lesioni.
Il tutto, alla presenza della
fidanzata (poi divenuta moglie),
convivente della vittima,
trovatasi occasionalmente sul
cantiere.
A seguito di ciò la
donna agiva in
giudizio chiedendo
alla ditta il
risarcimento del
danno.
I Giudici di entrambi i
gradi di giudizio hanno
riconosciuto
(seppure in concorso con
il lavoratore) la
responsabilità del datore
di lavoro.
Dopo alterne
vicende giudiziarie
la questione è
giunta in
Cassazione.
Quale la decisione?
Secondo i Giudici di legittimità
“si deve riconoscere rilevanza giuridica
all’esistenza di un rapporto affettivo, non
necessariamente assimilabile ad un rapporto
di coniugio, purché già instaurato alla data di
verificazione dell’illecito ed avente caratteri
di serietà e stabilità”
(nel caso in esame, “peculiare rilievo”, è stato
attribuito, ai fini probatori, al “successivo
matrimonio” contratto tra il lavoratore
infortunato e la sua fidanzata “ed alla
creazione di una famiglia legittima”).
In particolare, il riferimento ai “prossimi
congiunti” della vittima quali soggetti
danneggiati, deve essere inteso nel senso
che, “in presenza di un saldo e duraturo
legame affettivo tra questi ultimi e la
vittima, è proprio la lesione che colpisce tale
situazione affettiva a connotare l’ingiustizia
del danno ed a rendere risarcibili le
conseguenze pregiudizievoli che ne siano
derivate, a prescindere dall’esistenza di
rapporti di parentela o affinità
giuridicamente rilevanti come tali”.
Non solo, affinché si configuri la lesione
“la convivenza non ha da intendersi
necessariamente come coabitazione, quanto
piuttosto come stabile legame tra due
persone, connotato da duratura e
significativa comunanza di vita e di affetti.
Si ritiene che i riferimenti costituzionali non
siano gli artt. 29 e 30 Cost., quanto
piuttosto l’art. 2 della Cost., che attribuisce
rilevanza costituzionale alla sfera
relazionale della persona, in quanto tale”.
Ne consegue che colui che rivendica il
diritto al risarcimento del danno non
patrimoniale in conseguenza delle lesioni
gravissime subite dalla persona a cui è
legato da relazione affettiva, “dovrà
allegare e dimostrare l’esistenza e la
natura di tale rapporto, ma anche la sua
stabilità, intesa come non occasionalità e
continuità nel tempo, che assuma
rilevanza in ragione del momento di
verificazione dell’illecito”.
Cass. 21 marzo 2013 n. 7128
Integra di per sé un danno risarcibile ex art. 2059
c. c., giacché lede un interesse della persona
costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 2
Cost., il pregiudizio recato al rapporto di
convivenza, da intendere quale stabile legame tra
due persone connotato da duratura e significativa
comunanza di vita e di affetti …
Uno
“sguardo”
sul
Nordamericana
La regolamentazione della
convivenza è rimessa
all’autonomia negoziale
delle parti
Brasile
Il legislatore
nazionale equipara la
convivenza che sia
stabile e continua al
matrimonio
A Panama la convivenza
se protratta per almeno
dieci anni e se
espressamente prevista
dalle parti, può
convertirsi in matrimonio
In Bolivia la
convivenza se
protratta per almeno
due anni produce gli
effetti propri del
matrimonio
… e
sull’Europa
•Gran Bretagna
•Belgio
•Spagna
•Francia
Gran Bretagna
I conviventi stipulano appositi
accordi (cohabitation contracts) nei
quali si prevedono reciproci diritti e
doveri (modalità di sostentamento
reciproco, regime di comunione o
separazione dei beni, cura e
mantenimento dei figli)
Belgio
Le parti dichiarano per iscritto
all’anagrafe competente la loro
intenzione di coabitare legalmente.
Regolamentano i loro rapporti
patrimoniali sottoscrivendo un atto
notarile che viene segnalato nei
Registri di Stato Civile.
In mancanza di un accordo si
applica la legge.
Spagna (Catalogna)
La legislazione Catalana attribuisce
rilevanza giuridica alla convivenza che
duri da più di due anni.
Rimette alle parti la regolamentazione
dei rapporti personali e patrimoniali,
fermo restando l’osservanza di alcuni
principi (obbligo alimentare e
inderogabilità del regime successorio)
Francia
Concubinage: unione di fatto
caratterizzata da una vita
comune che presenta un
carattere di stabilità e continuità
tra due persone di sesso diverso
o uguale che conducono “vita di
coppia”
Francia
PACS devono essere scritti ed essere
depositi nella cancelleria del Tribunale del
luogo di residenza ai fini dell’iscrizione nel
registro.
“I compagni legati da un patto civile … si
apportano un aiuto mutuo e materiale”
Ciascuna delle parti, in ragione della
sottoscrizione assume un obbligo di
contribuzione, giuridicamente sanzionabile
se non rispettato.
ITALIA
Rapporti
personali e
patrimoniali
famiglia di
fatto:
problematiche
•
Prestazioni
• Diritti
eseguite da uno
successori
dei due conviventi • Obbligo di
nei confronti
risarcimento
dell’altro
in caso di
• Beni acquistati
scioglimento
durante la
del rapporto
convivenza
Una possibile
soluzione alle
problematiche…
potrebbe essere la
stipula…
Il “contratto di convivenza”
Dott. Mariafrancesca Cocuccio
Università di Messina
I conviventi
possono regolare i
loro rapporti con
un contratto di
convivenza
E’ bene stipulare il contratto per
iscritto, in forma di atto pubblico
(ossia un atto stilato dal notaio)
o di scrittura privata autenticata
(in questo caso la coppia stessa
predispone il testo del contratto,
eventualmente con l’assistenza di un
legale ed il notaio si limita
all’autentica delle firme).
Il contratto può riguardare
esclusivamente gli aspetti
patrimoniali.
In particolare, è opportuno
regolare alcuni aspetti, sia
per il periodo di convivenza
sia per l’eventuale
scioglimento della stessa.
Abitazione
È bene specificare a quale membro della coppia
verrà assegnata la casa in caso di separazione.
Spese comuni
La coppia può aprire un conto corrente bancario
cointestato, ove ciascuno verserà nella misura
concordata parte dei propri redditi, destinata
alle spese comuni.
Lavoro nell’impresa familiare
Il convivente, a differenza del coniuge, è considerato un
“terzo estraneo” all'impresa familiare del compagno.
È quindi consigliabile stipulare un contratto di lavoro
subordinato o diventare socio dell'impresa.
Trattamento di fine rapporto
Il convivente non ha diritto a percepire una quota del
TFR del compagno. È possibile, però, mediante
contratto, prevedere questo diritto, sottoforma di
versamento periodico o una tantum.
Diritti di successione
Non è possibile fare un contratto che
prevede diritti successori
(questi accordi sono vietati dalla legge,
e, ove stipulati, sono nulli).
L’unico strumento per attribuire al
convivente dei diritti successori è il
testamento, nel rispetto della quota di
legittima spettante al coniuge, ai figli e,
in assenza di figli, agli ascendenti.
“Rilevanza” della “Famiglia di fatto”
La l. n. 184 del 1983, prevede
che il minore “temporaneamente
privo di un ambiente familiare
idoneo “ possa essere affidato
ad un’altra famiglia, senza
distinguere tra famiglia
legittima o di fatto
La stessa legge sull’adozione, come
modificata dalla l. 28 marzo 2001
n.149, prevede all’art. 6 che il
requisito della stabilità della coppia
degli aspiranti adottanti è
soddisfatto altresì quando i coniugi
abbiano convissuto in modo stabile
e continuativo per un periodo di
almeno tre anni
La l. 149 del 2001 ha modificato gli artt.
330 e 333, comma 2, c. c., disponendo
“l’allontanamento del genitore o
convivente che maltratta o abusa del
minore”
Parimenti gli art. 342 bis e 342 ter, c.
c., introdotti dalla l. 154 del 2001, in
tema di ordini di protezione contro gli
abusi familiari, contemplano la condotta
“del coniuge o di altro convivente”
La l. n. 9 del 2004
sull’amministrazione di
sostegno, inserisce il
CONVIVENTE, al pari del
coniuge, tra quei soggetti
che possono promuovere
istanza di interdizione o
inabilitazione
La l. n. 54 del 2006 all’art.
4.2. dispone che le disposizioni
della presente legge si applicano
anche in caso di scioglimento, di
cessazione degli effetti civili o
di nullità del matrimonio, nonché
ai procedimenti relativi ai figli
di genitori non coniugati
TRAPIANTI (art. 3, comma 2, l. 91/1999)
Disposizioni in materia di prelievi e di
trapianti di organi e di tessuti:
informazione al convivente “sulle
opportunità terapeutiche per le persone in
attesa di trapianto, nonché sulla natura e
sulle circostanze del prelievo”
CONGEDI PARENTALI (art. 4. l. 53/2000)
Disposizioni per il sostegno della maternità
e della paternità (Congedi per eventi e
cause particolari) purché la stabile
convivenza con il lavoratore o la lavoratrice
risulti da certificazione anagrafica
INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA (art. 5 l.
n. 194/1978): permette la partecipazione al
procedimento di chi è indicato “padre del
concepito”;
CONSULTORI FAMILIARI (art. 1 L. n.
405/1975): comprende tra gli aventi diritto
alle prestazioni assistenziali anche le
“coppie”;
RIFORMA DELL’ORDINAMENTO
PENITENZIARIO, l. n. 354/1975 art. 30
attribuisce un permesso al condannato, in
caso di imminente pericolo di vita di un
familiare, indicando anche il convivente
La TUTELA del
coniuge, dei
familiari e del
CONVIVENTE nello
stalking
(Atti persecutori)
L. 23 aprile 2009 n. 38
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla
violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori
Art. 9 (Modifiche al codice di procedura penale)
stabilisce che con il provvedimento che dispone il
divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa
(art. 282-ter.),il giudice può prescrivere
all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati da prossimi congiunti
della persona offesa o da persone con questa
conviventi o comunque legate da relazione
affettiva.
L. 10 dicembre 2012 n. 219
(Riforma della filiazione)
Riscrive l'art. 315 c. c.
affermando il principio
ispiratore dell’intero
provvedimento, ovvero che
“tutti i figli hanno lo stesso
stato giuridico”
“La FAMIGLIA DI FATTO
non è solo il ‘CONVIVERE’ come
coniugi, è prima di tutto FAMIGLIA,
portatrice di quei valori di solidarietà,
per l’arricchimento e lo sviluppo di ogni
persona che la compone”.
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