Gestione sostanze chimiche - Sito ufficiale della Regione Autonoma
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Gestione sostanze chimiche - Sito ufficiale della Regione Autonoma
Il Regolamento REACH e il Regolamento CLP Dalle direttive Sostanze e Preparati al Regolamento REACH 1 La Normativa prima del Regolamento REACH Il Regolamento REACH Registrazione Valutazione Autorizzazione Restrizioni 2 2 Le sostanze chimiche offrono numerosi vantaggi di cui la società moderna non sa più fare a meno. Basti pensare al loro impiego in settori quali la produzione alimentare, l’industria farmaceutica, tessile, automobilistica, ecc. per riconoscere, tra l’altro, che tali sostanze contribuiscono in misura determinante anche al benessere economico e sociale dei cittadini vista la loro importanza a livello commerciale e occupazionale. 3 3 In Europa l’industria chimica è al terzo posto nella classifica delle industrie maggiori; essa impiega direttamente 1,7 milioni di addetti e altri 3 milioni circa con l’indotto. La produzione complessiva di sostanze chimiche è passata da 1 milione di tonnellate nel 1930 a 400 milioni di tonnellate al 2000. 4 4 Perché una nuova regolamentazione sulle sostanze chimiche? Si calcola che circa 30.000 sostanze siano commercializzate nella U.E. in quantità > 1 tonnellata/anno, ma il sistema legislativo pre-REACH permette un’adeguata gestione dei rischi solo per poche migliaia di sostanze (“nuove sostanze”) Per la maggior parte delle sostanze presenti sul mercato prima del settembre 1981 (“sostanze esistenti”) mancano informazioni di base sulle proprietà fisico-chimiche, sugli aspetti tossicologici e ambientali Necessità di affrontare il cosiddetto “fardello del passato” 5 Prima del Regolamento REACH 100.204 “sostanze esistenti”, ovvero immesse sul mercato prima del 18 settembre 1981: fanno parte dell’elenco EINECS (European INventory of Existing Commercial chemical Substances), introdotto in applicazione alla dir. 67/548/CEE; Oltre 4300 “nuove sostanze”, immesse sul mercato dopo il 18 settembre 1981: fanno parte dell’elenco ELINCS (European LIst of Notified Chemical Substances), introdotto in applicazione alla dir. 67/548/CEE; Circa 3.500 sostanze classificate come “pericolose” (Allegato I della dir. 67/548/CEE); 40 gruppi di sostanze soggette a “restrizioni” (corrispondenti a circa 900 sostanze), in applicazione alla dir. 76/769/CEE; 141 sostanze “prioritarie”, inserite nel programma europeo di valutazione del rischio delle sostanze esistenti (reg. (CEE) 793/93) 6 Sostanze esistenti e sostanze nuove Con il REACH si supera la distinzione tra sostanze “vecchie” e sostanze “nuove”. Per le sostanze, immesse sul mercato a livello comunitario, occorre considerare le seguenti liste: EINECS – European Inventory of Existing Commercial Substances (101.106 voci) – sostanze esistenti prima del 18 settembre 1981- 200 o 300-XXX-X sostanze esistenti (phase-in) ELINCS – European List of Notified Chemical Substances (circa 3000 voci) -400-XXX-X sostanze nuove (non phase-in) NLP - No-Longer Polymers list -500-XXX-X no-longer polymer (phase-in) La combinazione dei tre Inventari costituisce l’Inventario CE. 7 7 Gli “strumenti” del vecchio sistema legislativo Il REACH interviene in materia di: Direttiva 67/548/CEE sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose Direttiva 1999/45/CE sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi Disposizioni circa le schede dati di sicurezza Direttiva 76/769/CEE sulla restrizione in materia di immissione sul mercato di talune sostanze e preparati pericolosi Regolamento (CEE) 793/93 relativo alla valutazione ed al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti Regolamento comunitario su inquinanti organici persistenti (POPs) 8 o Regolamento (CE) n. 1488/94 (principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti) o ………. o ………. o ………. Problemi di funzionamento e di integrazione tra le norme REACH è un SISTEMA UNICO che accorpa le circa 40 Direttive Europee per la sicurezza delle sostanze (nuove, esistenti) e dei preparati. 9 9 Le sostanze pericolose sono state disciplinate in Europa per la prima volta con la Direttiva del Consiglio n° 67/548/CEE, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. La versione originale ha subito diverse modifiche ed è stata adeguata al progresso tecnico (31 volte con direttive della Commissione). La VII modifica della direttiva 67/548/CEE (Direttiva n° 92/32/CEE) è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 52 3 febbraio 1997 n° 52 10 10 Criticità del sistema prima del regolamento REACH CONTROLLO INADEGUATO DEL RISCHIO CORRELATO ALLE SOSTANZE ESISTENTI E SCARSA UNIFORMITA’ TRA GLI STATI MEMBRI NELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO Principi del REACH per sanare la situazione esistente Una mappatura di tutte le sostanze chimiche che circolano in Europa (in quanto tali o contenute in preparati e articoli) Una conoscenza degli effetti delle sostanze in uso sull’uomo e sull’ambiente attraverso una descrizione chimico-fisica, tossicologica ed ecotossicologica Una correlazione tra sostanza, pericolosità e campo d’impiego (concetto di Uso Identificato) L’incoraggiamento e, in alcuni casi, la garanzia di SOSTITUZIONE a termine delle sostanze più problematiche con sostanze o tecnologie meno pericolose, inserite nel contesto di alternative tecnicamente ed economicamente idonee La semplificazione e armonizzazione legislativa degli Stati Membri 12 NOVITA’ REACH rende l’industria responsabile: di raccogliere informazioni complete sulle proprietà delle sostanze da esse fabbricate di dimostrarne la sicurezza di utilizzazione valutando e gestendo l’eventuale rischio associato inversione dell’onere della prova La gestazione del Reg. REACH Giugno 1999, il Consiglio indica la necessità di adottare una nuova strategia per la gestione e il controllo dei rischi delle sostanze chimiche Febbraio 2001, la Commissione presenta il Libro bianco “Strategia per una politica futura in materia di sostanze chimiche” COM(2001) 88 Ottobre 2003 – La Commissione presenta, dopo un’ampia consultazione pubblica, la proposta di regolamento COM(2003) 644 “Registration, Evaluation, Autorisation of CHemicals (REACH)” ……. 13 Dicembre 2006 “Seconda lettura” del Parlamento Europeo e ratifica definitiva da parte del Consiglio (18 Dicembre 2006) Pubblicazione nella G.U.C.E. L 396 del 30.12.06 del Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo (CE) n. 1907/2006 del 18.12.2006 Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals (REACH) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Pubblicato sulla G.U.C.E. L 396 del 30.12.06. ENTRATO IN VIGORE REGOLAMENTO SENZA DOVER ESSERE RECEPITO DALLE LEGISLAZIONI NAZIONALI 15 15 Liechtenstein 16 16 REACH: la nuova politica europea sulle sostanze e preparati pericolosi (1) Il presente regolamento dovrebbe assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele e articoli …… 17 17 Finalità e portata Ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente (art. 1) Stabilisce disposizioni sulla fabbricazione, immissione sul mercato o uso di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di un preparato o di un articolo e all’immissione sul mercato di preparati Si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l’obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla salute umana o all’ambiente. Le sue disposizioni si fondano sul principio di precauzione 18 Il regolamento REACH La normativa riguarda non solo le industrie che producono sostanze ma anche quelle che le usano (“downstream users ”= utilizzatori a valle) Si crea un registro centralizzato di produttori e di utilizzatori di sostanze L’onere della prova di innocuità a carico delle imprese Si contribuisce a migliorare la salute dei lavoratori 19 19 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93, il regolamento (CE) n. 1488/94, la direttiva 76/769/CEE e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105 e 2001/21/CE Base giuridica: Art. 95, paragrafo 3 del Trattato: armonizzazione delle disposizioni nazionali (mercato interno) in materia di sanità, sicurezza, ambiente e protezione dei consumatori E’ costituito da 15 Titoli per complessivi 141 articoli + 17 allegati 20 TITOLI TITOLO I: TITOLO II: TITOLO III: Questioni generali Registrazione delle sostanze Condivisione dei dati e disposizioni per evitare sperimentazioni superflue TITOLO IV: Informazioni all’interno della catena di approvvigionamento TITOLO V: Utilizzatori a valle TITOLO VI: Valutazione TITOLO VII: Autorizzazione TITOLO VIII: Restrizioni TITOLO IX: Tariffe TITOLO X: Agenzia TITOLO XI: Inventario delle classificazioni ed etichettature TITOLO XII: Informazioni TITOLO XIII: Autorità competenti TITOLO XIV: Applicazione e controlli TITOLO XV: Disposizioni transitorie e finali 21 ALLEGATI Allegato I Allegato II Allegato III Allegato IV Allegato V Allegato VI Allegato VII Allegato VIII Allegato IX Allegato X Allegato XI Allegato XII Allegato XIII Allegato XIV Allegato XV Allegato XVI Allegato XVII Valutazione e Relazione sulla sicurezza chimica Guida per le Schede di dati di sicurezza Sostanze escluse dall’esenzione di cui all’art. 12.1 lettera b) Sostanze esentate dall’obbligo di registrazione (art. 2.7 lett.a) Sostanze esentate dall’obbligo di registrazione (art. 2.7 lett.b) Informazioni di base Informazioni per sostanze > 1 t/anno Informazioni aggiuntive per sostanze > 10 t/anno, Informazioni aggiuntive per sostanze > 100 t/anno, Informazioni aggiuntive per sostanze > 1000 t/anno Prescrizioni generali sugli studi sperimentali Guida per “utilizzatori a valle” Relazione sicurezza chimica Criteri per identificazione sostanze PBT e vPvB Sostanze soggette ad autorizzazione Caratteristiche dei fascicoli presentati da SM e/o Agenzia “Analisi socio-economica”: informazioni da considerare Elenco delle “Restrizioni” in vigore 22 Entrata in vigore e applicazione del Reg. REACH (ART.141) Il regolamento è entrato in vigore il 1 giugno 2007 Si applicano immediatamente le disposizioni riguardanti il titolo IV (Informazioni nella catena di approvvigionamento) e il Titolo X (Agenzia) Le disposizioni riguardanti il Titolo II (Registrazione), Il Titolo III (Condivisione dei dati), il Titolo V (Utilizzatori a valle), Il Titolo VI (Valutazione), il Titolo VII (Autorizzazione), il Titolo XI (Inventario delle classificazioni) e il Titolo XII (Informazioni) si applicano a partire dal 1 giugno 2008 Le disposizioni relative alle restrizioni (Titolo VIII) si applicano a partire da 1 giugno 2009 23 Una SOSTANZA è definita in REACH (art. 3, def. 1) come: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione. Additivi: Sostanze intenzionalmente aggiunte per stabilizzare la sostanza Impurità: Costituente non intenzionale presente in una sostanza prodotta. Può avere origine dai materiali iniziali o essere il risultato di reazioni secondarie o incomplete durante il processo di produzione. 24 Preparati e articoli Preparato: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze Attenzione! l’oggetto agisce come contenitore speciale per il rilascio controllato della sostanza. Articolo: un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore rispetto alla sua composizione chimica 25 25 ESCLUSIONI DAL REACH (Art. 2) Sostanze radioattive (Dir 96/29/Euratom) Sostanze soggette a controllo doganale (in transito e in vista di riesportazione) Sostanze intermedie non isolate Rifiuti (Dir. 2006/12 CE) Trasporto di sostanze (per via ferroviaria, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo) Sostanze usate in medicinali, in alimenti e mangimi (per quanto riguarda la registrazione, valutazione e autorizzazione) Esenzioni specifiche stabilite dagli Stati Membri nell’interesse della difesa Sono fatte salve le normative specifiche sui luoghi di lavoro e sulla protezione ambientale 26 Il problema dei rifiuti I rifiuti, quali definiti nella direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, non sono considerati né sostanze, né preparati, né articoli, a norma dell'articolo 3 del presente regolamento. Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica, l'informazione sulle misure di gestione dei rifiuti, che consentono un controllo adeguato dell'esposizione delle persone e dell'ambiente alla sostanza deve corrispondere agli scenari d'esposizione figuranti nell'allegato della scheda di dati di sicurezza. 27 27 ELEMENTI ESSENZIALI DEL SISTEMA REACH Registrazione delle sostanze prodotte e/o importate nell’UE in quantità >1 tonnellata/anno Valutazione della sicurezza delle sostanze (ruolo proattivo dell’industria) e delle sostanze prioritarie in termini di rischio Autorizzazione delle “sostanze estremamente problematiche” per usi specifici Sistema di Restrizioni che ricalca quello attuale (Dir 76/769) Istituzione di un’Agenzia Europea delle sostanze chimiche; Accesso del pubblico all’informazione, unificazione delle norme 28 REGISTRAZIONE Obbligo di registrazione: Sostanze prodotte/importate in quantità > 1 t/anno Monomeri usati per la produzione di polimeri che contengano una % di monomero > 2% e una quantità annua > 1 t Intermedi isolati in sito/trasportati in quantità > 1 t/anno Sostanze contenute in articoli se la quantità > 1 t/anno e se il rilascio è conseguente al funzionamento dell’articolo in normali condizioni d’uso 29 REGISTRAZIONE DELLE SOSTANZE CONTENUTE NEGLI ARTICOLI Va presentata una registrazione se: La sostanza è contenuta negli articoli in quantità totale > 1 t/anno (ogni tipo di articolo è considerato separatamente) La sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d’uso normali e ragionevolmente prevedibili Articoli profumati (sost. aromatizzanti) 30 REGISTRAZIONE Chi deve registrare? Fabbricanti di sostanze e produttori di articoli che prevedono il rilascio di sostanze o Ogni entità legale deve registrare separatamente o Possono nominare un rappresentante terzo per mantenere la propria identità confidenziale all’interno del SIEF (Forum per lo scambio di informazione sulle sostanze chimiche) o Il fabbricante rimane il responsabile della registrazione Importatori o Non EU-fabbricanti possono nominare un rappresentante esclusivo (OR). In questo caso il rappresentante esclusivo è responsabile per la registrazione e l’importatore è considerato come un utilizzatore a valle (downstream user) 31 REGISTRAZIONE La registrazione va fatta da tutti i produttori/importatori di una sostanza in quantitativi > 1 t/a, in quanto tale, in quanto componente di una miscela o come sostanza destinata ad essere rilasciata intenzionalmente da un articolo. Una grossa novità è il principio della condivisione dei dati e della registrazione congiunta aumentare lo scambio di informazione condividere i costi REGISTRAZIONE Esenzione per Ricerca e Sviluppo (R&D): L’obbligo di registrazione non si applica per 5 anni alle sostanze prodotte/importate nel UE in quantitativi > 1 ton/anno a fini di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi. Devono essere notificati all’Agenzia: •L’identità del produttore/importatore; •L’identità della sostanza; •La classificazione della sostanza; •La quantità stimata di produzione/importazione; •La lista dei clienti che partecipano all’attività di R&D L’esenzione può essere prorogata per ulteriori 5 anni (10 anni per sostanze usate in ricerca medica o sostanze non immesse sul mercato) 33 REGISTRAZIONE Sostanze da non Registrare: Sostanze escluse da REACH Medicinali (esclusi anche da Valutazione e Autorizzazione) Sostanze presenti in alimenti e alimenti per animali, anche usate come additivi o aromatizzanti (esclusi anche da Valutazione e Autorizzazione) Sostanze incluse in Allegato IV (*) Modificati dal Reg. 987/2008 Sostanze incluse in Allegato V (*) Polimeri (esclusi anche da Valutazione) (*) sostanze esentate dall’obbligo di registrazione 34 Allegato IV Sostanze esentate dalla registrazione in quanto la disponibilità di dati su tali sostanze è sufficiente per considerarle in grado di comportare un rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche. Es.: Acido ascorbico - glucosio-saccarosio puro acido oleico puro - CO2 - calcare-Ar-C-N2-acqua distillata –grafite - olio di girasole, soia, lino, ricino, colza ecc.- amido - vitamina A - pasta di cellulosa - acidi grassi - acidi grassi di soia. 35 Allegato V Sostanze esentate dalla registrazione in quanto la registrazione è considerata non opportuna o non necessaria Es.: Idrati di una sostanza o ioni idrati, formati da associazione di una sostanza con acqua Le seguenti sostanze naturali: minerali, minerali metallici, clinker/cemento, gas naturale, gas di petrolio liquefatto, petrolio greggio, carbone, coke. Sostanze presenti in natura diverse da quelle sopra, tranne se corrispondono ai criteri di sostanza pericolosa ai sensi della Dir. 67/548/CEE Sostanze elementari di base (dai rischi ben noti): idrogeno, ossigeno, gas nobili, azoto 36 REGISTRAZIONE Sostanze considerate REGISTRATE Sostanze attive e coformulati fabbricate o importate per essere usate esclusivamente in fitosanitari Le sostanze attive fabbricate o importate per essere utilizzate esclusivamente in biocidi Le sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE: l’Agenzia ha l’obbligo di assegnare a dette sostanze notificate un numero di registrazione entro 18 mesi dall’entrata in vigore del REACH 37 Casi particolari: MONOMERI, POLIMERI E NLP polimero: ripetizione di più unità strutturali, in genere legate covalentemente = NON si registra (ma può essere soggetto a Autorizzazione) monomero: sostanza che può formare legami con altre molecole aggiuntive = SI registra se polimero contiene almeno 2% di monomero e se quantità > 1 t/a no longer polymer NLP: NON considerato polimero. La lista degli NLP contiene solo Sostanze non incluse in EINECS. = sono considerate SOSTANZE soggette a REGIME TRANSITORIO ai fini del REACH e si possono PREREGISTRARE 39 MODALITÀ DI REGISTRAZIONE La richiesta di REGISTRAZIONE all’Agenzia deve includere: FASCICOLO TECNICO commisurato alla fascia di quantità di sostanza prodotta/importata; RELAZIONE SULLA SICUREZZA CHIMICA – CSR solo per quantità di sostanza prodotta/importata > 10 t/anno; PAGAMENTO TARIFFA a norma del Titolo IX. 40 Sostanze phase-in (soggette a regime transitorio, art. 23) Pre-registrazione: dal 01/06/2008 al 01/12/2008 Registrazione entro 3 anni (01/12/2010) per: Sostanze prodotte/importate ≥ 1000 t/anno Sostanze C/M/R Cat. 1 e 2 (indipendentemente dai quantitativi) Sostanze tossiche per gli organismi acquatici e che possono provocare effetti negativi per l’ambiente acquatico (R50-53) ≥ 100 t/anno Registrazione entro 6 anni (01/06/2013) per: Sostanze prodotte/importate ≥ 100 t/anno Registrazione entro 11 anni (01/06/2018) per: Sostanze prodotte/importate ≥ 1 t/anno 43 Sostanze phase-in (soggette a regime transitorio, art. 23) Al fine di godere del REGIME TRANSITORIO per le sostanze PHASE-IN, il produttore importatore doveva effettuare una PRE-REGISTRAZIONE Trasmettendo all’agenzia, tra il 1 giugno 2008 e il 1 dicembre 2008, le seguenti informazioni: •Il nome della sostanza, n. EINECS, n. CAS, altro identificativo; •Il proprio nome e indirizzo, nome della persona da contattare e nome del rappresentante (art.4); •Il termine previsto per la registrazione e la fascia di tonnellaggio; http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx 44 Sostanze PHASE-IN • • • comprese nell’Inventario EINECS o nella lista NLP prodotte almeno una volta nei 15 anni precedenti all’entrata in vigore del REACH ma mai immesse sul mercato immesse precedentemente sul mercato UE e considerate notificate secondo la Dir. 67/548/CEE (notifica semplificata), ma non corrispondenti alla definizione di polimero contenuta nel REACH. PRE-REGISTRAZIONE per beneficiare del regime transitorio Sostanze NON PHASE-IN Le sostanze notificate ai sensi della Dir. 67/548/CEE (e quindi presenti nell’inventario ELINCS) Si procede direttamente con la REGISTRAZIONE senza periodo transitorio La registrazione è automatica per il soggetto che ha a suo tempo notificato la sostanza ELINCS ai sensi della Dir. 67/548/CEE. Gli altri soggetti che producono o importano la sostanza ELINCS ma non l'hanno a suo tempo notificata, devono registrarla. 45 Numero di pre-registrazione Non ha valenza legale Chi ha eseguito la pre-registrazione non è detto che poi intende registrare Molte ditte non lo comunicano lungo la catena di approvvigionamento É sanzionabile la mancanza del n. di pre-registrazione per sostanze phase-in per chi ha fabbricato/importato prima del 1° dicembre 2008 46 47 RUOLI DELL’AGENZIA NELLA REGISTRAZIONE 1. Attribuisce ad ogni Registrazione un numero di presentazione, che deve essere citato nella corrispondenza e una data di presentazione 2. Procede al controllo di completezza della documentazione entro 3 settimane dalla data di presentazione o entro 3 mesi dal termine prescritto per la registrazione di sostanze soggette a regime transitorio 3. Se la registrazione è incompleta, comunica al registrante, prima della scadenza del periodo di 3 settimane , o 3 mesi, quali altre informazioni debbano essere fornite entro un termine fissato dall’ Agenzia 4. Quando la registrazione è completa, attribuisce alla sostanza un numero di registrazione e una data di registrazione 48 150.000 sostanze pre-registrate Hanno pre-registrato: in Europa: - 65.000 imprese in Italia - 4055 imprese 49 Sostanze non PHASE-IN Vale il principio “NO DATA, NO MARKET”, cioè senza aver fatto la registrazione e aver avuto l’assenso dell’Agenzia non si può produrre né importare la sostanza nella UE 50 Alcune definizioni Un FABBRICANTE è definito in REACH come: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità Un IMPORTATORE è definito in REACH come: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione Un UTILIZZATORE A VALLE è definito in REACH come: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante o dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali 51 Obblighi di fabbricanti/importatori Registrazione di sostanze o Obbligo di REGISTRAZIONE per ogni sostanza fabbricata o importata in quantitativi ≥ 1 t/a. Aggiornare le loro registrazioni non appena il quantitativo di una sostanza raggiunge la soglia di tonnellaggio successiva e/o quando vengono pubblicate nuove informazioni pertinenti. o Produttori e importatori di articoli devono registrare le sostanze presenti nei loro articoli in quantità ≥ 1 t/a, e se dette sostanze sono destinate ad essere rilasciate. o I dichiaranti devono condividere i dati ottenuti dalla sperimentazione su animali vertebrati. 52 Obblighi di fabbricanti/importatori Obblighi di notifica per gli articoli o Se un articolo contiene una sostanza ad elevato livello di rischio (≥ 0,1% p/p) che è stata inserita in Candidate List ( e la sostanza è presente nell'articolo ≥ 1 t/a e se non si può escludere l'esposizione per l'uomo e per l'ambiente). o Fabbricanti e importatori devono notificare all'Agenzia la classificazione e l'etichettatura di tutte le sostanze soggette a registrazione o classificate come pericolose (Art. 1 della Direttiva 67/548/CEE) e immesse sul mercato dell'UE. L'Agenzia inserirà le sostanze notificate nell' Inventario delle classificazioni e delle etichettature 53 Obblighi di fabbricanti/importatori Informazioni nella catena d'approvvigionamento Obbligo di fornire SDS nei casi previsti (allegati gli Scenari di esposizione ES se immesse sul mercato in quantitativi ≥ 10 t/a ), Obbligo di elaborare degli Scenari di esposizione per le sostanze pericolose e per le sostanze PBT/vPvB (*). A questo scopo, fabbricanti o importatori devono valutare tutti gli usi identificati grazie alle informazioni ricevute dai loro utilizzatori a valle. Qualora decidano di non sostenere un particolare uso, devono giusticare la loro decisione e notificarla all'Agenzia e al loro utilizzatore a valle. Produttori o importatori di articoli contenenti una sostanza estremamente preoccupante (≥ 0,1% p/p) inserita in Candidate List, devono fornire sufficienti informazioni da consentire l'uso sicuro di detti articoli per gli utilizzatori industriali e professionali. I consumatori possono ricevere queste informazioni su richiesta. (*) PBT=Persistente,Bioaccumulabile,Tossico vPvB=molto persistente,molto bioaccumulabile 54 Obblighi di fabbricanti/importatori Sostanze soggette ad autorizzazione È obbligatorio chiedere un’Autorizzazione per gli usi e l'immissione sul mercato di sostanze inserite nell'Allegato XIV del Regolamento REACH. Un'autorizzazione può essere richiesta da fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle per proprio conto o in collaborazione con altri attori della catena d'approvvigionamento. Sostanze soggette a restrizione I fabbricanti, gli importatori e i loro clienti devono rispettare le Restrizioni elencate nell'Allegato XVII del Regolamento REACH. 55 Utilizzatore a valle (Downstream Users - D.U.- TITOLO V) Definizione Ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal produttore e dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle. Un reimportatore di sostanze, registrate a norma del titolo II, esportate a partire dalla Comunità da un attore della catena d'approvvigionamento e reimportate nella Comunità dallo stesso o da un altro attore della stessa catena d'approvvigionamento, è considerato un utilizzatore a valle. 56 Utilizzatore a valle (Downstream Users - D.U.- TITOLO V) Downstream Users sono gli utilizzatori di sostanze chimiche che non sono né fabbricate né importate dalla società stessa ATTENZIONE ! ! ! ! ! ! Nel caso di una sostanza importata direttamente da un paese terzo, REACH considera l’utilizzatore come un importatore e non come un utilizzatore a valle 57 Utilizzatore a valle (Downstream Users - D.U.- TITOLO V) TITOLO V - UTILIZZATORI A VALLE Articolo 37 - Valutazione della sicurezza chimica effettuata dall'utilizzatore a valle ed obbligo di individuare, applicare e raccomandare misure di riduzione dei rischi Articolo 38 - Obbligo per gli utilizzatori a valle di comunicare informazioni Articolo 39 - Adempimento degli obblighi degli utilizzatori a valle Uno degli aspetti più importanti di REACH è la creazione di linee di comunicazione ed il loro mantenimento La Scheda di sicurezza assumerà una veste nuova e diventerà strumento ancora più importante 58 CATENA D’APPROVVIGIONAMENTO PRODUTTORE/ IMPORTATORE •informazioni sul proprio uso identificato •Comunicare se misure di gestione del rischio fornite sono inadeguate •nuove informazioni •Registrazione •SdS aggiornate (con ES per t/a>10) •Articolo SHVC> 0.1% DU In alternativa preparare ES in proprio •Fornire informazioni sui pericoli e sulle condizioni d’uso sicure •Nel caso di articoli contenenti SVHC, fornire almeno nome della sostanza e informazioni per consentire uso sicuro dell’articolo CONSUMATORE Obblighi del D.U. • Se il D.U. utilizza la sostanza al di fuori dello scenario descritto dal suo fornitore e preferisce che tali utilizzi rimangono sconosciuti al fornitore, deve provvedere in proprio a redigere un CSR (in questo caso la soglia quantitativa è di 1 t/anno e non di 10 t/anno) Allegato XII. • Il D.U. identifica, applica e raccomanda, le appropriate misure per controllare in maniera adeguata i rischi identificati: • o nella SDS fornitagli; • o nel caso in cui effettua una propria valutazione della Sicurezza Chimica. 60 ESENZIONI del D.U. Nessuna azione nei seguenti casi: • Il D.U. opera all’interno degli scenari di esposizione che gli sono stati comunicati attraverso SDS. • Quando non è richiesta una SDS (per es. sostanze non pericolose). • Quando non è richiesto un CSR da parte del fornitore (al di sotto di 10 ton/a). INFORMAZIONI TRASMESSE LUNGO LA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO Lo strumento principale per il trasferimento delle informazioni è la scheda di dati di sicurezza (SDS) 61 ELEMENTI ESSENZIALI DEL SISTEMA REACH Registrazione delle sostanze prodotte e/o importate nell’UE in quantità >1 tonnellata/anno Valutazione della sicurezza delle sostanze (ruolo proattivo dell’industria) e delle sostanze prioritarie in termini di rischio Autorizzazione delle “sostanze estremamente problematiche” per usi specifici Sistema di Restrizioni che ricalca quello attuale (Dir 76/769) Istituzione di un’Agenzia Europea delle sostanze chimiche; Accesso del pubblico all’informazione, unificazione delle norme 62 VALUTAZIONE (TITOLO VI) Valutazione del dossier di registrazione effettuata dall’Agenzia, i cui scopi sono: controllo di completezza del dossier e attribuzione del numero di registrazione esame delle proposte di sperimentazione per limitare gli esperimenti su animali 63 VALUTAZIONE (TITOLO VI) Valutazione delle sostanze, effettuate dagli S.M. (Stati Membri) il cui scopo è quello di chiarire il sospetto che alcune sostanze possano presentare rischi per la salute umana e per l’ambiente La valutazione può portare a ritenere necessaria l’adozione di provvedimenti nell’ambito delle procedure di restrizione o di Autorizzazione 64 VALUTAZIONE (TITOLO VI) 2 differenti approcci valutazione Dossier (ECHA) Verifica conformità documenti Controllo proposte di test Richiesta all’azienda di integrazioni e/o correzioni valutazione sostanza (Stati membri) Richiesta alle aziende di ulteriori informazioni Restrizione Autorizzazione 65 Valutazione delle sostanze Non è necessaria per le sostanze i cui dati di registrazione sono già ritenuti sufficienti al fine di determinare l’eventuale esistenza di rischi. Ordine di priorità: 1. Pericoli intrinsechi della sostanza 2. Esposizione 3. Tonnellaggio Piano di azione a rotazione a livello comunitario (CoRAP), triennale 66 Esenzioni da valutazione sostanze utilizzate: - in medicinali per uso umano o veterinario - in alimenti e mangimi, compresi additivi e aromatizzanti sostanze in Allegato IV (sostanze a rischio minimo a causa delle loro proprietà intrinseche: es. acqua, glucosio, alcuni gas nobili, grafite……….); sostanze in Allegato V: registrazione considerata non opportuna o non necessaria: es. sostanze presenti in natura se non modificate chimicamente (es. minerali, minerali metallici, concentrati di minerali metallici, gas naturale greggio e lavorato, petrolio greggio, carbone), e se non già classificate pericolose ai sensi della 67/548/CE; sostanze esportate e reimportate non modificate Polimeri 67 AUTORIZZAZIONE (TITOLO VII) Principi Scopo dell’autorizzazione è che le sostanze estremamente problematiche siano adeguatamente controllate o che siano sostituite con sostanze o tecnologie alternative Richiesta di autorizzazione prima della immissione sul mercato di una sostanza estremamente problematica per la quale viene documentata l’assenza di rischio L’autorizzazione viene rilasciata per un uso specifico e per una specifica società e può essere soggetta a condizioni e limiti temporali Una volta approvata e pubblicata l’autorizzazione, ogni altro uso della sostanza è automaticamente vietato 68 AUTORIZZAZIONE (TITOLO VII) Rientrano nella procedura di autorizzazione: 1. Sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1 e 2 2. Sostanze persistenti, bio-accumulabili e tossiche - PBT (criteri in allegato XII) 3. Sostanze molto persistenti e molto bio-accumulabili – vPvB (criteri in allegato XII) 4. Distruttori/interferenti endocrini e sostanze che pur non rientrando nei criteri precedenti possono presentare rischi analoghi per l’uomo e per l’ambiente 69 SVHC Substances of very high concern (sostanze altamente preoccupanti) Cancerogene Mutagene Riproduzione (tossiche per) Cat. 1 e 2 Persistenti Bioaccumulabili Tossiche very Persistenti very Bioaccumulabili Sostanze equivalenti Interferenti endocrini 70 Procedura di Autorizzazione FASE 1 •Identificazione delle SVHC da parte delle Autorità (ECHA o Stati Membri) XV) creazione fascicolo (All. •Comitato Stati Membri: definisce la Candidate List 6° aggiornamento - 53 sostanze in candidate list sostanze http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp 71 CANDIDATE LIST: 28 ottobre 2008 1. Antracene (CAS 120-12-7) 2. 4,4’-diamminodifenilmetano (CAS 101-77-9) R45 3. Ftalato di dibutile (CAS 84-74-2) 4. Cobalto dicloruro (CAS 7646-79-9) R49 5. Pentaossido di diarsenico (CAS 1303-28-2) 6. Diarsenico triossido (CAS 1327-53-3) 7. Dicromato di sodio (CAS 7789-12-0, 10588-01-9) 8. 5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (musk xilene) (CAS 81-15-2) 9. Ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) (CAS 117-81-7) 10.Esabromociclododecano (HBCDD) e maggiori diastereoisomeri identificati (α− HBCDD, β−HBCDD, γ−HBCDD) 11.Cloroalcani a catena breve C10-13 (CAS 85535-84-8), 12.Ossido di bis(tributilstagno) (CAS 56-35-9), 13.Idrogenoarsenato di piombo (CAS 7784-40-9) 14.Arseniato trietilico (CAS 15606-95-8), 15.Ftalato di butilbenzile (CAS 85-68-7) PBT CMR CMR CMR CMR CMR CMR vPvB CMR PBT PBT PBT CMR CMR CMR CANDIDATE LIST: 13 gennaio 2010 1.Antracene olio (CAS 292-602-7), 2.Antracene olio, pasta (CAS 295-278-5), 3.Antracene olio, pasta, frazione (CAS 295-275-9), 4.Antracene olio, antracene-low (CAS 292-604-8), 5.Antracene olio, pasta (CAS 292-603-2), 6.Pece, catrame (CAS 266-028-2), 7.Fibre ceramiche refrattarie Alluminosilicati, 8.Fibre ceramiche refrattarie Zirconio-Alluminosilicati, 9.2,4-Dinitrotoluene (CAS 204-450-0), 10.Diisobutil ftalato (CAS 201-553-2), 11.Piombo cromato (CAS 231-846-0), 12.Piombo cromosolfato molibdato rosso (C.I. Pigm.Rosso 104) (CAS 235-759-9) 13.Giallo di piombo solfocromato (C.I. Pigmento Giallo 34) (CAS 215-693-7), 14.Tris(2-cloroetil)fosfato (CAS 204-118-5), CMR CMR CMR CMR CMR CMR CMR PBT CMR CMR CMR CMR CMR CMR CANDIDATE LIST: 30 marzo 2010 1. Acrilammide (cas 79-06-1) CMR CANDIDATE LIST: 18 giugno 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tricloroetilene (CAS 201-167-4) Acido borico (CAS 233-139-2 / 234-343-4) Disodio tetraborato, anidro (CAS 215-540-4) Tetraboro eptaossido disodio, idrato (CAS 235-541-3) Sodio cromato (CAS 231-889-5) Potassio cromato (CAS 232-140-5) Ammonio dicromato (CAS 232-143-1) Potassio dicromato (CAS 231-906-6) CMR CMR CMR CMR CMR CMR CMR CMR CANDIDATE LIST: 15 dicembre 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Acido cromico, acido bicromico, Oligomeri dell’ac. cromico e bicromico (CAS 7738-94-5) CMR Triossido di Cromo (CAS 1333-82-0) CMR 2-Etossietanolo (CAS 110-80-5) CMR 2-Metossietanolo (CAS 109-86-4) CMR Diacetato di Cobalto (CAS 71-48-7) CMR Carbonato di Cobalto(CAS 513-79-1) CMR Dinitrato di Cobalto(CAS 10141-05-6) CMR Solfato di Cobalto (CAS 10124-43-3) CMR CANDIDATE LIST: 20 giugno 2011 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. acido 1,2-benzenedicarbossilico esteri alchilici C6-8 ramificati, ricchi di C7 (CAS 71888-89-6 ) 1,2,3-Tricloropropano (CAS 96-18-4) 1-Metil-2-pirrolidone (CAS 872-50-4) Idrazina (idr. idrata) (CAS 302-01-2 / 7803-57-8) Acido 1,2-benzenedicarbossilico, Alchil esteri di C7-11-ramificati e lineari(CAS 68515-42-4) Cromato di Stronzio (CAS 7789-06-2) 2-Etossietil acetato (CAS 111-15-9) CMR CMR CMR CMR CMR CMR CMR Procedura di Autorizzazione FASE 2 • l’Autorità prioritizza alcune sostanze Il Regolamento REACH prevede che l'ECHA identifichi dall’"Elenco di sostanze candidate" le sostanze prioritarie da includere nell'allegato XIV del Regolamento REACH ("Elenco di autorizzazione") e raccomanda poi le voci dell'allegato XIV per queste sostanze alla Commissione europea. 1° raccomandazione 1 giugno 2009 2° raccomandazione 17 dicembre 2010 78 Procedura di Autorizzazione Dalla Candidate List all’Allegato XIV •Fissata una “sunset date”: da quel momento in avanti la sostanza necessita di autorizzazione per essere immessa sul mercato o usata. •Le sostanze incluse nell’Allegato XIV del REACH necessitano autorizzazione per il loro uso e l’immissione sul mercato. •Gli utenti a valle dovranno informare l‘Agenzia della avvenuta prima fornitura della sostanza autorizzata 79 AUTORIZZAZIONE (TITOLO VII) Se un’azienda chiede l’autorizzazione di una sostanza inclusa nell’allegato XIV, per uno o più usi specifici, deve documentare di essere in grado di garantire un “controllo adeguato” dei rischi di tale sostanza Se tale controllo non è possibile può ugualmente presentare un’analisi socioeconomica per dimostrare che i benefici derivanti dall’uso della sostanza prevalgono sui rischi; tale analisi deve comprendere l’esame dell’eventuale disponibilità di sostanze o tecnologie alternative 80 AUTORIZZAZIONE (TITOLO VII) • L’istruttoria viene effettuata dall’Agenzia e l’autorizzazione viene rilasciata dalla Commissione sulla base dei pareri dei Comitati dell’Agenzia e con procedura di Comitato (voto degli Stati membri a maggioranza qualificata) • L’autorizzazione è sempre concessa per un periodo determinato (stabilito caso per caso). Qualora siano disponibili sostanze o tecnologie alternative, deve essere previsto un piano di sostituzione. Le attività di ricerca e sviluppo volte ad individuare sostituti sono prese in considerazione ai fini della autorizzazione 81 Obblighi per sostanze in Candidate list Sostanze in quanto tali: i fornitori delle sostanze in "Candidate List", devono fornire ai loro clienti una scheda di dati di sicurezza; Miscele contenenti sostanze in "Candidate List": i fornitori di miscele non classificate come pericolose sono tenuti a fornire ai destinatari, su loro richiesta, una scheda di dati di sicurezza nel caso in cui la concentrazione individuale di questa sostanza nella miscela sia ≥ 0,1% p/p per le miscele non gassose, se la sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB). 82 Obblighi per sostanze in Candidate list Articoli contenenti sostanze in "Candidate List": (che contengono tali sostanze in una concentrazione sia ≥ 0,1% p/p): i fornitori devono fornire obbligatoriamente informazioni sufficienti agli utilizzatori professionali e, solo su richiesta, ai consumatori entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Tali informazioni devono contenere almeno il nome della sostanza. A partire dal 2011 i produttori e gli importatori di articoli sono tenuti ad effettuare una notifica all'ECHA nel caso in cui i loro articoli contengano una sostanza inclusa in "Candidate List“ (se > 1 t/a e conc > 0,1% p/p) 83 L’informazione sulla autorizzazione lungo la filiera Ogni etichetta relativa a una sostanza commercializzata per un uso autorizzato DEVE RIPORTARE il numero di autorizzazione. L'utente a valle può così verificare facilmente nel sito dell‘Agenzia se l'uso che fa della sostanza è conforme alle condizioni dell'autorizzazione. L'utente a valle di una sostanza autorizzata deve informarne l‘Agenzia di modo che le autorità possano essere tenute pienamente al corrente di come e dove sono utilizzate le sostanze altamente problematiche 84 ARTICOLI La definizione di ARTICOLO data dal REACH si basa sulla funzione dell’oggetto e non sulle sue proprietà intrinseche. Per capire se ciò che abbiamo in mano è un articolo o no: CHE FUNZIONE HA? SULLA SUA FUNZIONE INCIDE MAGGIORMENTE LA FORMA O LA COMPOSIZIONE CHIMICA? La distinzione è fondamentale perché cambiano gli obblighi per REACH 85 ARTICOLI Tra gli articoli poi occorre distinguere tra: articoli a rilascio intenzionale di sostanze; sono quelli ai quali il rilascio di una sostanza conferisce una caratteristica aggiuntiva. Senza la sostanza non perdono la loro caratteristica fondamentale, ma grazie alla sostanza acquisiscono un valore aggiunto. 86 ARTICOLI articoli a rilascio non intenzionale di sostanze; Esempi: • lavaggio di un capo di abbigliamento (tintura, appretto…) in quanto il rilascio avviene durante “la manutenzione” dell’articolo; • effetto collaterale inevitabile per il funzionamento dell’articolo (guarnizioni dei freni): senza il rilascio l’articolo non funzionerebbe; • rilascio di sostanze per reazioni chimiche, che non possono essere evitati per espletare la funzione (ozono dalle fotocopiatrici); • rilasci accidentali dovuto ad usi impropri od incidenti (caduta del termometro) 87 ESEMPI ESEMPIO Penna Contenitore sostanze/miscele Articolo a rilascio intenzionale Articolo a rilascio non intenzionale X Penna senza inchiostro X Pneumatici per auto X Gomma profumata X T-shirt colorata Cartuccia per stampante Termometro X X X 88 Registrazione/notifica sostanze in articoli La registrazione è obbligatoria quando: 1. la sostanza in questione è abitualmente rilasciata durante l’utilizzazione dell’articolo 2. è presente negli articoli in quantità ≥ 1 t/a La notifica è obbligatoria quando: 1. le sostanze non sono rilasciate intenzionalmente ma può avvenire in condizioni d’uso normali (compreso lo smaltimento), 2.presentano particolari rischi (All. XIV o in Cand. List) 3.concentrazione ≥ 0,1% 4.qt totale nell’articolo ≥ 1 t/a La notifica si può evitare se il produttore o importatore può escludere l’esposizione dell’uomo e dell’ambiente nelle normali e prevedibili condizioni d’uso. 89 Notifica di sostanze negli articoli Contenuto della notifica – Identità e dettagli del produttore o importatore – Numero di Registrazione, se disponibile – Identità della sostanza – Classificazione della sostanza – Breve descrizione degli usi dell’articolo – Quantità della sostanza (1-10 t, 10-100 t etc.) Obbligo di comunicare ai destinatari degli articoli i nomi delle sostanze SVHC contenute e le precauzioni di uso 90 Esempio dalla linea guida su articoli Un’azienda importa da extra UE fibbie per cinture. (13.000.000 pz/anno ca.) 1. Fibbia è articolo? A rilascio intenzionale o no? 2. Deve registrare? 3. Questi articoli contengono sostanze chimiche, in particolare il piombo metallico (ipotesi che sia inserita in Candidate list). 4. La concentrazione massima rinvenuta di piombo è 0,3% p/p, quindi superiore al limite definito da REACH. 5. La quantità totale annua importata di piombo (attraverso le fibbie) è così calcolata: Peso fibbia=100 gr 0,3 gr Pb x 13.000.000 =3.900.000 gr/anno= 3,9 ton/anno. quindi il quantitativo > la soglia di 1 t/anno 6. Da quanto analizzato, si giunge alla conclusione che la NOTIFICA all’Agenzia è necessaria. 91 Titolo VIII: RESTRIZIONI Qualsiasi condizione, limitazione o divieto riguardanti la fabbricazione, l’uso e l’immissione sul mercato di una sostanza. NON sono soggetti a restrizione: Sostanze per ricerca o sviluppo Utilizzate in prodotti cosmetici L'allegato XVII specifica se la restrizione non si applica ad attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, nonché il quantitativo massimo soggetto ad esenzione. 92 RESTRIZIONI Caratteristiche delle restrizioni si applicano a prescindere dal volume di produzione sono indipendenti dalla registrazione un uso può essere limitato o addirittura proibito, se necessario Sono attualmente soggette a restrizioni 53 gruppi di sostanze Procedura Proposta ECHA o Stati Membri (Allegato XV) Consultazione pubblica sui fascicoli proposti per restrizioni Entro 12 mesi decisione della Commissione Inclusione in allegato XVII 93 RESTRIZIONE (TITOLO VIII) Le disposizioni della direttiva 76/769/CE sono state trasposte nel regolamento REACH Una sostanza, in quanto tale o componente di un preparato o di un articolo, per la quale è prevista una restrizione non è prodotta, immessa sul mercato o utilizzata se non rispetta le condizioni della restrizione Si prescinde dal limite quantitativo di 1 t/anno 94 RESTRIZIONE (TITOLO VIII) Una restrizione può essere stabilita con procedura rapida, su proposta di uno Stato membro o per iniziativa della stessa Commissione Una restrizione può essere adottata in relazione alle conclusioni della valutazione E’ previsto un allegato specifico (All. XVII) nel quale sono elencate tutte le restrizioni adottate, incluse le sostanze per le quali nessuna impresa ha richiesto un’autorizzazione specifica (in questo caso tutti gli usi della sostanza sono vietati) 95 Esempi di restrizioni MERCURIO CAS 7439-97-6 N. CE 231-106-7 Restrizioni 1) Non è consentita l'immissione sul mercato: a) nei termometri per la misurazione della temperatura corporea; b) in altri dispositivi di misura destinati alla vendita al grande pubblico (quali manometri, barometri, sfigmomanometri, termometri diversi da quelli per la temperatura corporea). 2. Le restrizioni del par.1 non si applicano ai dispositivi di misura che erano in uso nella Comunità prima del 3 aprile 2009. Gli Stati membri possono limitare o vietare l'immissione sul mercato di tali dispositivi. 96 Esempi di restrizioni Nickel e suoi composti N. CAS 7440-02-0 Restrizioni Non può essere utilizzato: 1. in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel di tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2 per settimana (limite di migrazione); 2. in prodotti destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali orecchini, collane, bracciali e catenelle, braccialetti da caviglia, anelli, casse di orologi da polso, cinturini e chiusure di orologi,bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi di prodotti che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 μg/cm²/settimana; 97 Esempi di restrizioni Composti del cromo VI Restrizioni 1. Il cemento e le miscele contenenti cemento non possono essere immessi sul mercato o utilizzati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre 2 mg/kg (0,0002 %) di cromo VI idrosolubile sul peso totale secco del cemento. 2. Qualora si impieghino agenti riducenti, ferma restando l’applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all’imballaggio ed all’etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell’immissione sul mercato che l’imballaggio del cemento o delle miscele contenenti cemento rechi informazioni visibili, leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, così come le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati a mantenere attivo l’agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI solubile al di sotto del limite indicato al paragrafo 1. 3. A titolo di deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all’immissione sul mercato e all’uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e le miscele contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e nei quali non esiste alcuna possibilità di contatto con la pelle. 98 Esempi di restrizioni Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) a) Benzo[a]pirene (BaP) N. CAS 50-32-8 b) Benzo[e]pirene (BeP) N. CAS 192-97-2 c) Benzo[a]antracene (BaA) N. CAS 56-55-3 d) Crisene (CHR) N. CAS 218-01-9 e) Benzo[b]fluorantene (BbFA) N. CAS 205-99-2 f) Benzo[j]fluorantene (BjFA) N. CAS 205-82-3 g) Benzo[k]fluorantene (BkFA) N. CAS 207-08-9 h) Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) N. CAS 53-70-3 Restrizioni: 1.A decorrere dal 1 o gennaio 2010, non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli olii diluenti aventi un contenuto: — di BaP superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), o — un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso). Si ritiene che tali limiti siano rispettati se l’estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3 % in peso, secondo la norma dell’Institute of Petroleum IP346: 1998.. 2.Inoltre, non possono essere immessi sul mercato pneumatici e battistrada per rigenerazione fabbricati dopo il 1 o o gennaio 2010 se contengono oli diluenti in quantitativi superiore ai limiti fissati nel paragrafo 1. Tali limiti sono considerati rispettati se i composti di gomma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35 % di HBay come misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata — determinazione dell’aromaticità degli olii nei composti di gomma vulcanizzata). 99 Esempi di restrizioni FTALATI a)ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP) N. CAS 117-81-7 N. CE 204-211-0 b) Dibutilftalato (DBP) N. CAS 84-74-2 N. CE 201-557-4 c) Benzilbutilftalato (BBP) N. CAS 85-68-7 N. CE 201-622-7 1. Restrizione: 1)Non possono essere utilizzati come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso del materiale plastificato, nei giocattoli e negli articoli di puericultura. 2)I giocattoli e gli articoli di puericultura contenenti tali ftalati in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso del materiale plastificato non possono essere immessi sul mercato. 3) La Commissione riesamina, entro il 16 gennaio 2010, le misure previste relativamente alla presente voce, alla luce di nuove informazioni scientifiche riguardanti tali sostanze e i loro sostituti e, se del caso, dette misure sono modificate di conseguenza. 4. Ai fini della presente voce, per “articoli di puericultura” si intende qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l’igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini. 100 RESTRIZIONI 101 L'Allegato XVII del Regolamento REACH contiene l'elenco di tutte le sostanze soggette a restrizione specificando quali usi sono soggetti a restrizione. Le restrizioni esistenti stabilite nella Direttiva sulla restrizione al commercio e all'uso di alcune sostanze e preparati pericolosi (76/769/CEE), p.es. la proibizione dell'amianto e le restrizioni sugli usi di certi azocoloranti, sono state incorporate da REACH. 102 103 L’AGENZIA EUROPEA Viene istituita l’ “Agenzia europea per le sostanze chimiche” con sede a Helsinki Introiti: contributo della Commissione, sistema tariffario, contributi volontari degli S.M. Vengono creati all’interno dell’Agenzia: a) un Comitato degli Stati Membri b) un Forum di scambio di informazioni fra gli S.M. sull’applicazione del regolamento (attività di ispezione e controllo); c) un Comitato per la valutazione dei rischi, con la partecipazione di esperti degli S.M. d) un Comitato d’analisi socio-economica, con la partecipazione di esperti degli S.M. e) una Commissione di ricorso 104 European Chemicals Agency (ECHA) L’Agenzia, ha sede ad Helsinki, si occupa delle procedure di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per garantirne l'armonizzazione in tutta l'Unione europea. Tali procedure mirano a fornire informazioni supplementari sulle sostanze chimiche al fine di garantirne l'uso sicuro e assicurare la competitività dell'industria europea. L’Agenzia terrà conto di tutti i dati tecnico-scientifici e delle migliori informazioni socio-economiche disponibili, divulgherà informazioni sulle sostanze chimiche e fornirà consulenze tecniche e scientifiche. Attraverso le procedure di valutazione ed autorizzazione delle proposte di sperimentazione, l'Agenzia potrà ridurre al minimo i test sugli animali. 105 105 ACCESSO al PUBBLICO delle Informazioni Informazioni che devono essere rese pubbliche dall’agenzia via internet: • Nome IUPAC e/o nome EINECS • Classificazione • Dati fisico-chimici • Risultati degli studi tossicologici ed ecotossicologici • DNEL (“Derived No-Effect Level“: indica il livello di esposizione sotto il quale una sostanza non risulta pericolosa per la salute umana) • PNEC (“Predicted No-Effect Concentration“: si tratta di una concentrazione di una sostanza in acqua, suolo, aria, ecc, al di sopra della quale non si possono escludere effetti nocivi su organismi animali particolarmente sensibili.) • Istruzioni sulla sicurezza d’uso • Metodi di analisi per ricercare la sostanza nei comparti ambientali o per determinare l’esposizione umana diretta 106 Considerazioni Costi per le industrie Costi diretti: - sperimentazioni; - tasse di Registrazione; - Consorzi; - figure competenti interne o esterne, per la gestione delle sperimentazioni e la produzione della documentazione necessaria Costi indiretti: - sostanze con costi maggiori, per ammortizzare le spese per le sperimentazioni; - modifica delle formulazioni, per sostituire sostanze non più sul mercato; - adeguamento dei processi e delle macchine; - studi di ricerca pura e applicata. 107 Considerazioni La Direttiva viene considerata da parte della Comunità Scientifica un passo importante per aumentare la tutela sia dei lavoratori sia dei consumatori. Alcune associazioni ambientaliste lamentano la carenza di misure adeguate nei confronti dei composti pericolosi soggetti ad autorizzazione. Per questi infatti non vi è l’obbligo di sostituzione ma è sufficiente che si dimostri l’applicazione di misure adeguate per la gestione del rischio. Anche i numerosi test da effettuare sugli animali sono oggetto di discussione. La Comunità europea “in primis” incoraggia l’uso di test alternativi. E’ noto, tuttavia, che per lo studio di effetti avversi a lungo termine non sono disponibili test alternativi altrettanto efficaci. L’industria chimica ritiene il sistema REACH un farraginoso ostacolo burocratico in grado di diminuire la competitività con altri paesi come Giappone o Usa non soggetti a tali obblighi 108