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Diapositiva 1 - Firenze-Prato

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Diapositiva 1 - Firenze-Prato
Legislazione nazionale e
cooperazione agroalimentare
I risultati ottenuti
negli ultimi otto anni
Ugo Menesatti
Area economico normativa
Indice
1. Obiettivi perseguiti
2. L’identità agricola delle
cooperative
a) imprenditore agricolo
b) IAP
c) riforma del diritto
societario
3. La fiscalità
4. Il sostegno finanziario
a) credito di imposta
b) contratti di filiera
5. Organizzazione economica dei
produttori (OP-OC)
6. Ordinamento cooperativo per i
Consorzi agrari
7. Previdenza agricola
8. I.C.I. fabbricati cooperative
agricole
9. Riflessi finanziari
10. Conclusioni
Obiettivi perseguiti
Piena identità agricola per le cooperative
Valorizzazione della natura mutualistica
Garanzia di sostegni finanziari sufficienti
e incentrati sull’imprenditorialità
L’identità agricola delle
cooperative
La “legge di orientamento in agricoltura” (D.Lgs. 18 maggio
2001 n. 228) innova profondamente il concetto di attività
agricola e di imprenditore agricolo:
Il comma 2 dell’articolo 1 dice espressamente:
“Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori
ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività
di cui all’articolo 2135 del codice civile come sostituito dal comma
1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci ovvero
forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
allo sviluppo del ciclo biologico”
Dal punto di vista civilistico le cooperative agricole ed
agroalimentari sono definitivamente inquadrate nel settore
della nuova agricoltura qualora siano mutualistiche.
L’identità agricola delle
cooperative
E’ una conquista fondamentale per due motivi:
1. la nuova norma si configura come premessa
necessaria per produrre conseguenti effetti sul piano
fiscale e su quello del sostegno finanziario
pubblico;
2. annulla definitivamente le velleità di taluni poteri
economici (es. Confindustria) di considerare attività
industriali le “attività connesse” svolte dalle
imprese cooperative che trasformano i prodotti
dei soci.
L’identità agricola delle
cooperative
La stessa logica innovativa è recepita nella “Legge di
orientamento forestale” (D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227) che
all’articolo 8 recita:
“Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via
principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore
selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali,
sono equiparate agli imprenditori agricoli”
Di fatto le cooperative forestali, caratterizzate dal lavoro dei
soci, sono assimilate anch’esse all’agricoltura con nuove
possibilità di sviluppo.
Si tratta di un radicale mutamento rispetto al passato
L’identità agricola delle
cooperative
Imprenditore agricolo professionale (IAP)
Due D.Lgs. (28 marzo 2004 n. 99 e 27 maggio 2005 n. 102) hanno
introdotto una specifica figura di IAP.
Le società (persone, cooperative, capitali) possono essere
riconosciute come IAP a due condizioni:
a) l’esercizio esclusivo delle attività agricole;
b) il possesso di determinanti requisiti.
Nel caso di società cooperative agricole c’è il riconoscimento di IAP
qualora un amministratore che sia anche socio, è esso stesso uno
IAP.
Praticamente la quasi totalità delle cooperative può essere
riconosciuta IAP (ivi comprese le cooperative forestali)
L’identità agricola delle
cooperative
Vantaggi IAP (persone fisiche o società)
1) possibilità
di
usufruire
delle
stesse
agevolazioni fiscali e creditizie valide per i
coltivatori diretti;
2) essere soggetti prioritari di finanziamenti
pubblici (per esempio molti PSR legano i
sostegni finanziari alla qualifica di IAP).
L’identità agricola delle
cooperative
Riforma diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6)
La legge di orientamento in agricoltura ha influenzato anche il
nuovo diritto societario relativamente al concetto di mutualità
Art. 2513 (criteri definizione prevalenza):
“Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste
quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore
al cinquanta per cento della quantità totale dei prodotti”
Articolo III septies (Norme di attuazione e transitorie)
“........... Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui
all’articolo 2135 del codice civile (n.d.r. vedi art. 1 legge orientamento)
sono considerate cooperative di cui al terzo comma dell’articolo 2513
del codice ………”
La fiscalità
La legge di orientamento ha rafforzato il concetto di cooperativa
agricola quale prolungamento dell’azienda agricola
Alle cooperative per es. si applica il regime IVA e IRAP
agevolato tipico delle aziende agricole di base
Per quanto riguarda la tassazione dei redditi (IRES) la
Finanziaria 2004 (Legge 24 dicembre 2004 n. 350 – art. 2 –
comma 8) recita (codificazione con testi precedenti):
“Sono esenti dall’IRES i redditi delle società cooperative e dei
loro consorzi mediante l’allevamento di animali con mangimi
ottenuti per almeno un quarto del terreno dei soci nonché
mediante manipolazione, conservazione, valorizzazione,
trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici di
animali conferiti prevalentemente dai soci”
La fiscalità
Cosa vuol dire?
Vuol dire che le cooperative agricole mutualistiche sono escluse
dalla tassazione IRES anche per l’eventuale parte di reddito
derivante da acquisti/vendite di materie prime/prodotti finiti nei
rapporti con terzi.
E’ vero che successivamente la Finanziaria 2005 (Legge 31
dicembre 2004 n. 311 – commi 460-466) ha ridotto l’area
dell’esenzione IRES dal 100% all’80% ma rimane
indubbiamente un trattamento fiscale vantaggioso rispetto, per
esempio, alle concorrenti imprese di trasformazione di capitali.
Tutto ciò tenendo conto che nelle cooperative agricole il reddito
(utile) è quasi sempre minimale in virtù del fatto che la tipica
gestione cooperativa è basata sulla liquidazione al socio della
differenza tra costi e ricavi.
Il sostegno finanziario
Con le misure previste soprattutto dallo sviluppo rurale (a partire della
programmazione 2000-2006) a livello regionale (PSR) che hanno rappresentato la
fonte principale per il finanziamento delle cooperative agricole, si sono poste due
necessità:
a) superare i vincoli regionali;
b) sostenere le filiere strategiche / i grandi gruppi cooperativi.
Da qui l’esigenza di trovare nuovi strumenti che, in effetti, sono stati adottati dal
Parlamento su nostre pressioni:
1. credito d’imposta per investimenti in agricoltura;
2. contratti di filiera e di distretto.
Da sottolineare, inoltre, che già nel 1998 la programmazione negoziata era stata
estesa al settore agricolo (D.Lgs. 30 aprile 1998 n. 173 – articolo 10)
In questo modo le cooperative hanno potuto usufruire dei seguenti strumenti:
a) contratti di programma;
b) patti territoriali;
c) contratti d’area.
Il sostegno finanziario
CONTRATTI DI FILIERA
Sono stati introdotti con la Finanziaria 2003 (Legge 27
dicembre 2002 n. 289 – articolo 66) applicata con il D.M.
1° agosto 2003 per favorire le integrazioni di filiera del
sistema agricolo ed agroalimentare attraverso contributi
in conto capitale e mutui agevolati.
Finora sono stati emanati due bandi (2003 e 2007)
Sono stati approvati 6 progetti della cooperazione
agricola per un totale di 90 milioni di euro di
finanziamento per 53 milioni di euro di contributi in conto
capitale.
Il sostegno finanziario
Con Decreto congiunto Mi.P.A.A.F. – Economia – Sviluppo
Economico del 22 novembre 2007 sono stati fissati i criteri
per l’accesso ai nuovi finanziamenti e con Decreto
Mi.P.A.A.F. 21 aprile 2008 sono stati stabiliti gli
investimenti ammissibili e l’intensità del contributo
pubblico.
Dovrebbe essere imminente l’emanazione del relativo
bando per la presentazione delle domande a sportello.
NOSTRO OBIETTIVO
Ottenere l’applicazione del regime di aiuto su tutto il
territorio nazionale
Il sostegno finanziario
Cosa manca per completare il quadro dei sostegni?
1. Misure per favorire le aggregazioni attraverso
interventi sulla fiscalità;
2. Fondo c/o I.S.A. per le ristrutturazioni delle imprese
in difficoltà;
Al riguardo abbiamo presentato proposte legislative
precise e ci auguriamo un’adeguata sensibilità politica.
Organizzazioni dei
produttori (OP-OC)
Con la legge di orientamento del 2001 è stata accolta la
posizione portata avanti da Fedagri fin dal 1993 volta a
smantellare il sistema delle Associazioni dei produttori fatte di
carte e introdurre le nuove Organizzazioni dei produttori (OP)
Con la riforma è stato sancito:
1. le nuove OP debbono avere una forma giuridico-societaria;
2. la forma cooperativa è una delle forme giuridiche previste.
Nel 2005 con il D.Lgs. cosiddetto “legislazione dei mercati”
(D.Lgs. 27 maggio 2005 n. 102) c’è stata un’ulteriore riforma
che ha maggiormente caratterizzato le OP come imprese a tutti
gli effetti.
Organizzazioni dei
produttori (OP-OC)
Parametri per il riconoscimento di OP
soci n. 5 (salvo alcune eccezioni per i settori olio, patate,
tabacco e vino);
fatturato minimo di 1.000.000 di euro (salvo poche
eccezioni) o, in alternativa, il valore del 3% della PLV
regionale.
In pratica siamo in condizione di ottenere il riconoscimento di
OP per quasi tutte le nostre 3.000 cooperative.
Nella realtà l’opzione politica di Fedagri è quella di puntare
su OP più grandi rispetto ai parametri minimi previsti oppure
costituire
le
Organizzazioni
Comuni
(OC)
cioè
raggruppamenti di 2° grado fra OP.
Organizzazioni dei
produttori (OP-OC)
Perché costituire le OP e le OC
1. perché la UE riconosce solo questi modelli come
aggregazioni dei produttori;
2. perché è importante che le cooperative abbiano un
vestito aggiuntivo senza snaturare l’identità
cooperativa;
3. perché le OP possono usufruire di sostegni specifici
delle Regioni (partecipazione ai Fondi di esercizio).
Ordinamento cooperativo
per i consorzi agrari
Siamo stati promotori della legge di riforma dei Consorzi
Agrari (Legge 410/99) anche se il Parlamento non ha
recepito tutte le nostre indicazioni;
Negli anni successivi si sono fatti ulteriori passi in avanti
per la piena applicazione ai Consorzi Agrari
dell’ordinamento cooperativo.
Esempio
Il decreto legge n. 181/06 (convertito nella legge
223/06) stabilisce che i Consorzi Agrari sono
cooperative disciplinate dagli articoli 2511 e seguenti del
codice civile (vedi riforma diritto societario D.Lgs. N.
6/03)
Ordinamento cooperativo
per i consorzi agrari
Il nodo di fondo rimane quello della mutualità che i
Consorzi Agrari ritengono di doversi attribuire a
prescindere dai rapporti reali con i soci (oggi
operano prevalentemente con terzi) ma a nostro
avviso, alla fine, anche ai Consorzi Agrari deve
essere applicato il principio mutualistico che, per
esempio, deve essere rispettato dalle cooperative di
servizi;
problema politico storico (lobby Consorzi agrari e
recenti sviluppi rapporti con Coldiretti): attenzione ai
tentativi di ritorno al passato.
Previdenza Agricola
Nel cosiddetto pacchetto welfare del 2007 (Legge 247/07)
abbiamo ottenuto una riduzione delle aliquote INAIL che gravano
sul lavoro dei dipendenti stagionali che comporta, di fatto, un
abbassamento del costo del lavoro.
E’ importante soprattutto per le cooperative che hanno
molti lavoratori a tempo determinato (ortofrutticole etc.)
Tutto ciò dentro un pacchetto agricolo molto interessante per le
imprese interessate:
- incentivi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
- sicurezza del lavoro;
- accesso alla cassa integrazione salari straordinaria per il
settore agricolo;
- riforma dei trattamenti di disoccupazione agricola;
- riordino degli interventi a favore dell’occupazione nelle
aziende agricole colpite da calamità.
I.C.I. fabbricati
cooperative agricole
Sull’esenzione del pagamento dell’ICI per i fabbricati i beni immobiliari
delle cooperative agricole ed agroalimentari, Confcooperative ha
combattuto una battaglia, in solitudine, per molti anni.
A nostro avviso già la legislazione vigente nel passato consentiva tale
esclusione ma i Comuni sono sempre stati di diverso avviso e della
Cassazione a favore delle cooperative.
Ora la legge n. 222 del 29 novembre 2007 chiarisce in via
definitiva ed inequivoca l’esenzione ICI a partire dal 2008.
Questa norma ristabilisce una condizione di equità tra imprese
agricole individuai e cooperative.
Al riguardo si sottolinea che la Finanziaria 2008 ha stabilito che per
gli anni precedenti i Comuni non sono tenuti alla restituzione di alcuna
somma.
Riflessi finanziari
La quantificazione dei riflessi finanziari delle norme approvate
nel 2007 su richiesta di Fedagri-Confcooperative ammonta a
circa 35-40 milioni di euro di risparmio netto per le imprese
cooperative agricole
Tale somma deriva dalle seguenti misure:
- INAIL (riduzione aliquota personale stagionale)
- I.C.I (esenzione pagamento imposta immobili)
- INPS (sanatoria imprese agricole e cooperative aree montane)
- Altre norme (IRAP cooperative forestali etc.)
Conclusioni
Oggi la cooperazione agricola, nonostante tutto, è più tutelata
di 10 anni fa.
Ha un quadro giuridico certo e vantaggioso
Può contare su sostegni finanziari sufficienti e, rispetto al
passato,
in grado di premiare maggiormente la capacità
imprenditoriale.
Adesso molto dipende da noi
1. dobbiamo aggregare le imprese in strutture più grandi e
solide;
2. dobbiamo orientare di più le nostre produzioni all’export (più
qualità, più marchi);
3. dobbiamo avere gestioni economico-finanziarie aggiormente
efficienti e redditizie.
Grazie per l’attenzione
Fly UP