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persone giuridiche
PERSONE FISICHE e GIURIDICHE
Si è “persona”, cioè soggetto di diritto, quando
l’ordinamento giuridico attribuisce la personalità
giuridica e cioè la idoneità alla titolarità di situazioni
giuridiche. Per le persone fisiche, la capacità giuridica
si acquista al momento della nascita
Le persone giuridiche sono entità astratte (enti) cui
l’ordinamento giuridico attribuisce la personalità giuridica
se presentano determinati requisiti. Elementi essenziali
delle persone giuridiche sono: a) un’organizzazione di
persone e di mezzi; b) uno scopo, per cui tale
organizzazione si costituisce; c) il riconoscimento da
parte dell’ordinamento a richiesta degli interessati (p.g.
privata) o per legge (p.g. pubblica).
BENI e PROPRIETA’
Art. 810 c.c. sono “beni” le cose che possono formare oggetto
di diritti. Costituisce un “bene” qualsiasi entità materiale o
immateriale giuridicamente rilevante e tutelata dall’ordinamento in
quanto utile, accessibile e limitata (materia di possibile conflitto).
La nozione giuridica di bene è interdipendente con il concetto di
proprietà: sono beni le cose che l’uomo ha interesse a fare proprie,
a fare oggetto di un proprio diritto che escluda gli altri dalla loro
utilizzazione.
L’art. 42 Cost. stabilisce che la proprietà è pubblica o privata. I
beni economici appartengono allo Stato, agli enti o ai privati.
Gli corrisponde l’art. 119 che stabilisce che i Comuni, le Province e
regioni hanno un loro patrimonio (beni demaniali, art. 822 c.c.fiumi, laghi, spiagge, strade, ferrovie, beni archeologici; patrimoniali
indisponibili, art. 836 c.c.- foreste, miniere, cave, acque minerali,
selvaggina, arredo uffici)
SOGGETTI DI DIRITTO
Funzione essenziale dell’ordinamento è quella di risolvere i conflitti
di interessi intersoggettivi.
Gli interessi sono aspirazioni dei soggetti verso beni ritenuti idonei
a soddisfare bisogni. Situazione giuridica soggettiva è la concreta
situazione (o modi d’essere giuridici) di cui è titolare un soggetto in
ordine a interessi protetti dell’ordinamento.
Le posizioni giuridiche soggettive costituiscono il complesso dei
diritti, poteri, obblighi di cui una persona può essere titolare.
Si distinguono in attive (diritto soggettivo, potere e potestà, interesse
legittimo, interesse semplice) e passive (obbligo, dovere, onere).
Il loro riconoscimento viene effettuato dalle norme dell’ordinamento.
La riferibilità effettiva di situazioni giuridiche ad un soggetto
presuppone la idoneità di questo ad esserne titolare: tale idoneità è
la capacità giuridica.
CAPACITA’
Il nostro ordinamento conosce due forme di capacità:
Capacità giuridica (art. 1 c.c.) come attitudine ad
essere titolare di poteri ed obblighi giuridici che spetta ad
ogni cittadino con la nascita (es. titolarità del diritto alla
salute o all’istruzione)
Capacità di agire, come idoneità a svolgere l'attività e
compiere atti giuridici, nonché ad esercitare da sé i
propri diritti, che si acquista alla maggiore età (es.
possibilità di acquistare auto)
L'esclusione o la limitazione della capacità di agire è
oggi prevista soltanto per cause tassative: minore età,
infermità mentale, grave condanna penale.
Normativa
Interdizione e inabilitazione sono disciplinate dagli
artt. 414 e segg. del Codice civile e consistono in
situazioni personali dichiarate dal Giudice di
limitazione della capacità di agire.
Scarse garanzie sono riservate nel procedimento
all’interdicendo o inabilitando
la disciplina dell'interdizione e inabilitazione è improntata
ad una logica esclusivamente patrimoniale, a scapito dei
profili personali, e prevale l’interesse pubblico
INTERDIZIONE
Art. 414 c.c. - presuppone che il soggetto si trovi in
condizione di abituale infermità di mente, che lo renda
incapace di provvedere ai propri interessi
All'interdetto viene nominato un tutore che rappresenta
l'incapace in tutti gli atti, ordinari e straordinari (a rigore
l'interdetto non potrebbe neppure acquistare un giornale
o il biglietto dell'autobus)
C’è un generale controllo del giudice sull’attività del
tutore (può essere parente, avvocato, assistente
sociale, educatore professionale...)
INABILITAZIONE
presuppone che l'infermo di mente non si trovi in uno stato di tale
gravità da richiedere l'interdizione (art. 415 c.c.)
L’inabilitato può compiere gli atti di ordinaria amministrazione,
pagamenti, riscossioni ed ogni altra operazione, volta alla
conservazione del patrimonio, ma non quelli straordinari
(alienazioni, acquisti, e in generale qualsiasi atto che comporti una
radicale trasformazione del patrimonio stesso).
L'inabilitazione è altresì possibile per tutti coloro che espongono
se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici per
prodigalità, o abuso di bevande alcoliche o sostanze
stupefacenti, nonché per sordomuti o ciechi, che non abbiano
ricevuto un'educazione sufficiente
all'inabilitato viene nominato un curatore che assiste e controfirma,
ove occorra, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti
dall'inabilitato
Amministratore di sostegno
introdotto dalla legge n. 6 del 2004
(in linea con l’art. 14 della 328/2000 che prevede
il progetto individualizzato)
importanti novità:
superamento del concetto di malattia
mentale come presupposto necessario per
l'intervento;
l'affermazione netta che la regola è la capacità
di agire, salve le restrizioni assolutamente
necessarie ed espressamente previste;
snellimento dell’iter processuale;
la sottolineatura "morale" delle finalità
dell'intervento (e non finalità patrimoniale).
Finalità
Tutelare con i minori impedimenti e la maggiore
snellezza possibile ogni limitazione della
capacità di agire, sia essa dovuta a problemi
fisici, psichici, cognitivi, di alcolismo, di droga, di
età (ove aggravata da congiunture particolari)
ecc, (art. 1).
L'amministratore di sostegno ha il compito di
assistere il proprio beneficiario, rispettando i
suoi bisogni, aspirazioni e limiti (nuovo testo
degli artt. 404 e 410 c.c.).
Nomina
Viene fatta dal giudice tutelare con un decreto
immediatamente esecutivo, dopo un procedimento molto
simile a quello previsto per l'interdizione (nuovo art. 405
c.c.) Significa maggiore celerità e più facile modificabilità
del provvedimento, sulla scorta di nuove considerazioni
od emergenze. Nel decreto vengono annotati i poteri
dell’amministratore.
La domanda di nomina dell'amministratore di sostegno
oltre che, come tradizionalmente, dal Pubblico Ministero
e dai più stretti congiunti (coniuge, genitori, fratelli, nipoti,
suoceri, altri parenti entro il IV grado o affini entro il II),
può essere proposta anche dallo stesso interessato,
dalla persona con lui stabilmente convivente e,
direttamente, dai servizi sociali (art. 406).
Effetti
La scelta dell'amministratore potrà esser fatta dallo stesso assistito
o dei suoi genitori. In assenza e nell'ordine: il coniuge, il convivente,
genitore o fratello, parente entro quarto grado, altra persona idonea.
Effetti: l’assistito conserva la capacità di agire sia per gli atti della
vita quotidiana, sia per tutto ciò che nel decreto non sia vincolato ad
intervento dell'amministratore di sostegno (art. 409).
Tutta l'amministrazione è sottoposta al controllo del giudice tutelare,
che può intervenire sia d'ufficio, sia ad istanza. Gi atti possono
essere annullati e l‘A.S. revocato. I decreti dello stesso giudice
tutelare, viceversa, possono essere impugnati alla Corte d'Appello
(artt. 410/413 c.c. e 720 bis c.p.c.).
Regole speciali disciplinano gli atti di amministrazione straordinaria.
L’incarico è svolto gratuitamente, salvo eccezioni.
L'interdizione e l'inabilitazione non sono più obbligatorie, ma
discrezionali nei soli casi di particolare evidenza o necessità. (art. 4
l. 6/2004). Gli interdetti possono passare all’Amministratore di
sostegno (art. 10).
Minori
Principi costituzionali del diritto minorile sono contenuti negli articoli 30
e 31:
“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio” (…) “La repubblica protegge la
maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo”.
La minore età dà luogo ad una situazione di incapacità legale
assoluta, nel senso che esclude ogni attitudine del soggetto al
compimento di quegli atti per i quali la legge richiede la capacità di agire.
Per gli incapaci l’ordinamento prevede degli istituti di protezione preventiva:
la potestà dei genitori sui figli;
la tutela dei minori, privi di genitori in condizione di esercitare detta
potestà, attraverso adozione e affidamento, e degli interdetti;
la curatela, prevista per i minori emancipati e per gli inabilitati;
l’amministrazione di sostegno, per le persone impossibilitate, anche
parzialmente o temporaneamente a provvedere ai propri interessi.
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