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Diapositiva 1 - CNA Emilia Romagna

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Diapositiva 1 - CNA Emilia Romagna
Novotel – Villanova di Castenaso
sabato 12 aprile 2008
I requisiti minimi di prestazione
energetica degli impianti
D.Lgs 192/2005 e D.Lgs 311/06
REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Sono riportati nell’allegato C al D.Lgs. 192/2005:
a) livelli minimi di prestazione energetica (EP)
per il momento, solo per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS. In seguito, verranno
considerati anche la climatizzazione estiva e l’illuminazione. Si calcola mediante verifica del FEP
(fabbisogno di energia primaria), tenendo conto delle dispersioni dell'involucro, del rendimento
dell’impianto di riscaldamento e di produzione ACS, parametrato alla efficienza del vettore. Per la
climatizzazione invernale i limiti sono definiti in relazione al rapporto S/V e ai Gradi Giorno GG. Si
esprime in kWh/mq anno
b) livelli minimi di trasmittanza U delle chiusure
c) livello minimo di rendimento globale dell’impianto di climatizzazione invernale
nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di
edifici esistenti di sup. > 1000 mq, le lettere b) e c), sono eliminate
applicazione graduale con scadenze 2006, 2008 e 2010
In aggiunta a quanto sopra l'allegato I al D.Lgs. 192/2005 prevede:
consumo di ACS garantito da FER per il 50%
produzione energia elettrica da pannelli fotovoltaici
con modalità da definirsi nelle Linee Guida o altro decreto (nella finanziaria 2007 è previsto
l’aggiornamento del RUE con obbligo di fotovoltaico 0,2 kW/alloggio, valore portato a 1
kW/alloggio con produzione da FER nella finanziaria 2008)
altri requisiti e indicazioni progettuali
LIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA: COS’E’ L’INDICE EP
PRIMA
CALCOLO DEL FEP: FABBISOGNO ENERGIA PRIMARIA
Involucro
+
Acqua Calda -
Rinnovabile
E RELATIVO ESEMPIO DI CLASSIFICAZIONE
/
Rendimento Impianto
LIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA: COS’E’ L’INDICE EP
ADESSO
Dal Fabbisogno di Energia Primaria alla
Energia Primaria “EROGATA” – INDICE EP
Efficienza rete
FEP
Gas = 1
Elettricità = 0,36
Teleriscaldamento = ?
Energia Erogata
Fabbisogno
Energetico
Energia
Ausiliaria
F.E.R.
Metodo previsto dalle norme CEN
Valutazione di calcolo standard
LA DETERMINAZIONE DELL’INDICE EP
NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO: LE UNI-CTI TS 11300
Prestazioni energetiche degli edifici
Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia
termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed
invernale
Prestazioni energetiche degli edifici
Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia
primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale
e la preparazione di acqua calda per usi igienico-sanitari
LE NORME UNI-CTI TS 11300 (PARTI 1 E 2) SARANNO DISPONIBILI ENTRO APRILE 2008
LA PARTE 3 (RENDIMENTI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E FER) E’ IN PREPARAZIONE
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Per
REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
in breve
- edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;
- demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;
- ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2
- ampliamento edifici esistenti (con ampliamento è superiore al 20% di quello dell’edificio esistente)
 livelli minimi di prestazione energetica (EP)
per il momento, solo per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS. In seguito, verranno considerati
anche la climatizzazione estiva e l’illuminazione.
 livello minimo di rendimento globale dell’impianto di climatizzazione invernale
+
 trasmittanza termica delle strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari
 quantificazione di altri requisiti e indicazioni progettuali (raffrescamento)
 consumo di ACS garantito da FER per il 50% (ridotto a 20% se nel centro storico)
 produzione energia elettrica da FER per potenza pari almeno a 1 kW per unità abitativa e
0,5 kW per ogni 100 m2 di superficie utile di edifici non residenziali, con possibilità di
compensazione  adozione di impianti di micro-cogenerazione,
 acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti nel territorio del
comune dove è ubicato l'immobile
 collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento
comunali
applicazione a partire dal 1° luglio 2008
Rispetto al D.LGS. (versione attuale)
NON E’ RICHIESTA LA CONTEMPORANEA VERIFICA DELLA TRASMITTANZA TERMICA DELLE CHIUSURE
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
in breve
Per interventi su edifici esistenti quali:
− ampliamenti volumetrici (con volume non superiore al 20% di quello esistente)
− ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000 m2
− manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio (quali il rifacimento di pareti esterne, di intonaci
esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture)
− recupero di sottotetti per finalità d’uso
 livelli minimi di trasmittanza termica delle chiusure opache e trasparenti
 livelli minimi di trasmittanza termica delle strutture di separazione tra edifici
o unità immobiliari
+
 quantificazione di altri requisiti e indicazioni progettuali (raffrescamento)
- e inoltre, anche nei casi di ristrutturazione dell’impianto termico
 consumo di ACS garantito da FER per il 50% (ridotto a 20% se nel centro storico)
 produzione energia elettrica da FER per potenza pari almeno a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per
ogni 100 m2 di superficie utile di edifici non residenziali, con possibilità di compensazione
 adozione di impianti di micro-cogenerazione,
 acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato
l'immobile
 collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali.
applicazione a partire dal 1° luglio 2008
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
RENDIMENTO MINIMO IMPIANTI TERMICI
RENDIMENTO MEDIO GLOBALE STAGIONALE IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACS
Il rendimento globale medio stagionale è dato dal rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e
l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa quella elettrica, con riferimento al periodo annuale di esercizio, e deve essere la
risultante del prodotto dei quattro rendimenti di produzione, emissione, regolazione e distribuzione
Il rendimento medio stagionale
degli impianti sopra indicati deve
essere superiore al valore limite
dato dalla formula:
hg = (75 + 3 log Pn) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile
nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio
del singolo impianto termico, espressa in kW.
Per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente
non si applica, e la soglia minima per il rendimento globale
medio stagionale è pari a 84%.
A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008
Per
- edifici di nuova costruzione;
- demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;
- ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2
- ampliamento edifici (con volume superiore al 20% di quello dell’edificio esistente)
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
- sostituzione di generatori di calore
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE - SEMPLIFICAZIONI
Nel caso di mera sostituzione di generatori il livello di prestazione relativo al rendimento medio
stagionale dell’impianto termico si intende rispettato qualora coesistano le seguenti condizioni:
• i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100% della
potenza termica nominale utile maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica
il limite massimo corrispondente a 400 kW;
• le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali hu, riferito all'energia
primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della
potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia
elettrica ed energia primaria 0,36 When.elettr/When. primaria; per le pompe di calore a gas il fattore di conversione è da
considerarsi pari a 1 per il solo consumo di gas
• siano presenti almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di
calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei
singoli locali e nelle zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a
differenza degli ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina deve
essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da una
analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della
temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici
centralizzati, e consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli
di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari.
• nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore
preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di
riscaldamento;
• nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, verifica della corretta equilibratura del
sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di
confort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della
sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la
ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.
A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
SOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE - SEMPLIFICAZIONI
Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile installare
nuovi generatori di calore a combustione con rendimento termico utile maggiore o uguale al valore limite in
corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica nominale calcolato con la formula 90 + 2 log
Pn, (in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione è al
servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato), e qualora sussistano motivi tecnici o regolamentari
locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al punto precedente può applicarsi
ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste, a condizione di:
• installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico
parziale pari al 30% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a
85 + 3 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del
generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico,
espressa in kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
• predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle
disposizioni del precedente punto 4, da allegare alla relazione tecnica di cui all’art.
28 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 , ove prevista, o alla dichiarazione di
conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modifiche ed
integrazioni, correlata all'intervento.
A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici
sostituzione di generatori di calore
RELAZIONE TECNICA E DIAGNOSI ENERGETICA
Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW, è fatto obbligo di
allegare alla relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 una diagnosi energetica
dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di
ritorno degli investimenti ed i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e
sulla base del quale sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.
In caso di installazione di impianti termici individuali, anche a seguito di dismissione dell'impianto centralizzato (SOLO
PER EDIFICI CON QUATTRO O MENO UNITA’ IMMOBILIARI) l'obbligo di allegare una diagnosi energetica, come sopra
specificato, si applica quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli
generatori di calore da installare nell'edificio, o dalla potenza nominale dell'impianto termico preesistente, se superiore.
Si ricorda che:
«diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di
consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi
pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo
costi-benefici e riferire in merito ai risultati;
A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008
Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a
35 kW, con altri della stessa potenza, la relazione tecnica di cui all’art. 28 comma 1 della
Legge 9 gennaio 1991 n. 10 può essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione
della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive
modificazioni e integrazioni.
Rapporto di diagnosi
energetica
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
IMPIANTI AUTONOMI VS IMPIANTI CENTRALIZZATI
IMPIANTO
AUTONOMO
I vantaggi che ne hanno fatto il successo
a) “Libertà” di accensione e spegnimento con cronotermostato interno al
singolo appartamento
b) Regolazione autonoma della temperatura ambientale
c) Pagamento di bollette riferite solo ai consumi diretti
d) Minore conflittualità condominiale
IMPIANTO
CENTRALIZZATO
Ma con queste conseguenze:
a) Maggiori problemi di sicurezza
b) Gestione più onerosa
c) Maggiori emissioni
I nuovi impianti centralizzati (sistemi di termoregolazione, misuratori di calore) consentono:

Medesimi vantaggi degli impianti autonomi

20-30% di risparmio economico complessivo nella gestione

Fino al 30% di riduzione nella emissione di inquinanti

Maggior sicurezza per gli utenti e maggior facilità di controllo/manutenzione

Possibilità di allaccio a sistemi di produzione di energia da FER
IN EMILIA-ROMAGNA
 67% IMPIANTI AUTONOMI
 16% IMPIANTI CENTRALIZZATI
 16% ALTRI TIPI DI IMPIANTI
SI VUOLE INVERTIRE
QUESTA TENDENZA
!
In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1
ed E2, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici
centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa
SI E’ FATTO DI PIU’
a partire dal 1° luglio 2008 in edifici di nuova costruzione o completamente
ristrutturati con più di quattro unità immobiliari
è obbligatorio l’impianto centralizzato
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
IMPIANTI AUTONOMI VS IMPIANTI CENTRALIZZATI
 Nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli
edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000
metri quadrati con numero di unità immobiliari superiori a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, è fatto
obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati.
 In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1
ed E2, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici
centralizzati ad impianti autonomi (con generazione di calore separata per singola unità immobiliare).
 In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1
ed E2, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico o di sostituzione
del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente
possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli
eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, devono essere evidenziati
nella relazione tecnica di cui all’art. 28 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
ACCORGIMENTI NEL CASO DI ACQUE PARTICOLARMENTE DURE
Per tutte le categorie di edifici, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti
termici o sostituzione di generatori di calore, fermo restando quanto prescritto per gli impianti
di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto (OBBLIGATORIO):
-
nel caso di impianti di solo riscaldamento (senza produzione di acqua calda sanitaria) ed in
presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale
25 gradi francesi:
- un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del
focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
- un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare
complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
-
nel caso di impianto con produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni precedenti
valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore
di 15 gradi francesi.
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FER E ASSIMILATE
A) Produzione di energia termica da FER
Nel caso di edifici di nuova costruzione, di demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti o di
ristrutturazione integrale degli edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati o in
occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici
esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire
almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria
con l’utilizzo di FER. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici. Deve in ogni caso
essere rispettato il livello di prestazione minima (indice di prestazione EPacs).
Le prescrizione si intende adempiuta in caso di collegamento dell'edificio alle reti di teleriscaldamento.
B) Teleriscaldamento e teleraffrescamento
E’ obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento
e/o teleraffrescamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in
presenza di progetti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di
realizzazione.
C) Produzione di energia elettrica da FER
Nel caso di edifici di nuova costruzione, di demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti o di
ristrutturazione integrale degli edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, è
obbligatoria l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da FER per una potenza
installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di superficie utile di edifici ad
uso non residenziale.
Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, o l’eventuale impossibilità
tecnica di rispettare le disposizioni di cui sopra devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10 ; in mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile.
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FER E ASSIMILATE
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
Gli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili asserviti alle esigenze energetiche dell'edificio, realizzati in
conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale
ed urbanistica vigenti e nell'osservanza dei vincoli di tutela del patrimonio storico artistico, non sono soggetti
ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria ai fini
dell'accesso ai titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 31/02.
Ma, in un prossimo futuro, anche:
gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori
eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, di impianti
solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono
considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia
di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto
stesso. In tale caso, ove i medesimi edifici non ricadano in centri storici, è sufficiente una comunicazione
preventiva al Comune.
D.LGS. DI RECEPIMENTO DIRETTIVA 32/2006/CE
IN VIA DI EMANAZIONE
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FER E ASSIMILATE
SISTEMI COMPENSATIVI
Le prescrizioni relative alla produzione di energia da FER si intendono soddisfatte anche con
l'adozione di impianti di micro-cogenerazione, con la partecipazione in quote equivalenti
in potenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato
l'immobile ovvero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o
reti di teleriscaldamento comunali.
Le relative modalità applicative sono definite con gli strumenti di pianificazione urbanistica
comunali.
Pertanto i Comuni, singoli o associati, nell’ambito delle attività di elaborazione e aggiornamento
dei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, individuano le zone idonee a
realizzare gli impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili attivando, anche con
modalità concorsuali, le proposte di intervento più idonee.
Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili nonché gli operatori
interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure
concorsuali il Comune stipula ai sensi dell’art.18 della L.R. n. 20/00, un accordo con gli aventi
titolo alla realizzazione degli interventi.
REQUISITI MINIMI
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER E
ASSIMILATE – COGENERAZIONE A.R.
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW
nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall’amministrazione
competente ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 , nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storicoartistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza
dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
autorizzazione.
L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non
diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province
autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del
soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui
al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.
D.LGS. DI RECEPIMENTO
DIRETTIVA 32/2006/CE
IN VIA DI EMANAZIONE
ART. 16 – L.R. 26/2004
PROCEDURE AUTORIZZATIVE
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
ALTRI REQUISITI
A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008
Dispositivi per la gestione e il controllo degli edifici /BACS - 1
Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici
centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una
pluralità di utenze e nel caso di installazione di nuovi impianti
centralizzati o ristrutturazione degli stessi, è prescritta
l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore per ogni singola unità immobiliare.
La dotazione minima dei dispositivi BACS per gli edifici di
nuova costruzione o oggetto di interventi di
ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla
classe C nella lista dei dispositivi di cui alla tabella.
Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di
nuova costruzione o oggetto di interventi di
ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non
residenziali, la dotazione minima dei dispositivi BACS è quella
riportata nella colonna relativa alla classe B nella lista dei
dispositivi di cui alla tabella.
REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R
A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008
ALTRI REQUISITI
Dispositivi per la gestione
e il controllo degli edifici / BACS - 2
Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici
centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una
pluralità di utenze e nel caso di installazione di nuovi impianti
centralizzati o ristrutturazione degli stessi, è prescritta
l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione
del calore per ogni singola unità immobiliare.
La dotazione minima dei dispositivi BACS per gli edifici di
nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione
è quella riportata nella colonna relativa alla classe C nella lista
dei dispositivi di cui alla tabella.
Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova
costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e
comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la
dotazione minima dei dispositivi BACS è quella riportata nella
colonna relativa alla classe B nella lista dei dispositivi di cui alla
tabella.
RENDIMENTO IMPIANTI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Attestato di
certificazione
energetica
Attestato di
certificazione
energetica
L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal
suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o
dell’impianto ovvero in relazione agli esiti dei controlli di efficienza energetica di cui al punto 8.8.
La validità dell’attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le
prescrizioni connesse agli esiti delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti di
climatizzazione. Nel caso di mancato rispetto delle predette prescrizioni l’attestato di certificazione
decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza non rispettata delle prescrizioni
medesime. A tal fine i libretti di impianto o di centrale di cui all’articolo11, comma 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati all’attestato di certificazione
energetica.
DPR “ACCREDITAMENTO”
Articolo 6 - (Disposizioni finali)
Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici,
compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione,
di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato,
di cui al comma 4, dell’articolo 2, dell’impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti
adeguamenti.
Fly UP