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Slides Codice Beni Culturali - Università degli Studi di Catania

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Slides Codice Beni Culturali - Università degli Studi di Catania
Beni culturali e del paesaggio: legislazione
nazionale e comunitaria
Relatore: Prof.ssa Ida Nicotra
1
Stati preunitari
Sin dall’allora vi è la presa di coscienza
dell'esistenza di un patrimonio artistico e della
necessità della sua conservazione.
 Si evita l'esportazione delle cose d' antichità
fuori dai confini dello Stato
2
Unificazione Italia
Lo Stato prevedere con la L. n. 2359 del 1865 la
possibilità di espropriazione dei monumenti in
rovina, per mancata conservazione attuata dai
proprietari
3
Prima legislazione in Italia
A livello centrale: Direzione generale degli
scavi e dei monumenti
A livello periferico: Prefetto, membro della
Regia Commissione conservatrice dei
monumenti e delle opere d’arte. Compiti di
vigilanza su conservazione monumenti al fine
di impedire deterioramento.
4
Prima legislazione in Italia
1916 – Direzione Generale delle accademie e biblioteche e per
la diffusione delle cultura;
L. n. 805 del 1902 – carenze notevoli impone una revisione
del contenuto
L. n. 364 del 1909 su antichità e belle arti .. notevoli
miglioramenti!
Regolamento di esecuzione adottato con R. D. n. 363 del
1913,mantenuto ancora in vigore per le norme applicabili,
dall’art. 130 del D. Lgs. N. 42/2004 (Cod. Beni Culturali)
sino all’emanazione dei regolamenti e dei decreti ivi previsti.
5
Disciplina legislativa del 1939
2 leggi che hanno rappresentato per più di 60 anni il
testo fondamentale della materia!
L. 1° giugno, n. 1089
L. 29 giugno, n. 1497
6
Disciplina legislativa del 1939
A) L. 1° giugno, n. 1089
“tutela delle cose di interesse artistico e storico ”
estendendo disciplina «... alle cose mobili ed immobili, che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnografico...»
7
Disciplina legislativa del 1939
Le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le
primitive civiltà;
Le cose di interesse numismatico; i manoscritti, gli autografi, i
carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, i libri, le stampe
e le incisioni aventi carattere di rarità e pregio.
Comprese nell'applicazione della legge anche le ville, i parchi e
i giardini di interesse storico o artistico.
Tuttavia carattere norma non esaustivo ... ampi spazi agli interpreti
8
Disciplina legislativa del 1939
B) L. 29 giugno, n. 1497
«protezione delle bellezze e naturali», caratterizzata
dalla previsione di quattro tipologie di bellezze naturali
suddivise in bellezze di insieme e bellezze individue
9
Disciplina legislativa del 1939
 bellezze di insieme:
1) le cose immobili che hanno cospicuo interesse naturale o di
singolarità geologica;
2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi
per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si
distinguono per la loro non comune bellezza
10
Disciplina legislativa del 1939
 bellezze individue
1) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale;
2) le bellezze panoramiche considerare come quadri naturali,
belvedere
11
Disciplina legislativa del 1939
Infine, completa quadro normativo la L. 29 giugno
1939, n. 2006 disciplina del nuovo ordinamento
degli Archivi del Regno d'Italia, che prevedeva la
creazione di Archivi di Stato in ogni capoluogo di
Provincia.
12
Evoluzione legislativa
Art. 9 della Cost.
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e
il patrimonio storico e artistico della Nazione».
13
Evoluzione legislativa
Stato italiano  Stato di cultura
Tra i compiti essenziali:
«promozione dello sviluppo e della elevazione culturale della
collettività, nel cui quadro si inserisce come componente
primaria la tutela del patrimonio storico e artistico e del
paesaggio».
14
Evoluzione legislativa
Il legislatore ordinario trascura per quasi un ventennio la
situazione drammatica del Paese con riferimento al patrimonio
culturale, e privilegia gli aspetti legati alla ricostruzione
postbellica ed al successivo periodo di impulso economico
15
Evoluzione legislativa
Anni '60  presa coscienza  importanza della protezione
del patrimonio culturale ed ambientale.
La L. 26 aprile 1964, n. 310, istituisce la Commissione di
indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di
interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio
(c.d. Commissione Franceschini)
16
Evoluzione legislativa
Successivamente …
Commissione Papaldo - 1968 - formula un vero
e proprio progetto di legge per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali, con le indicazioni
fornite dalla Commissione Franceschini.
17
Serie di interventi normativi
successivi
L. 6 agosto 1967, n. 765 - propone integrale revisione della
legislazione urbanistica del 1942
1972 alle neocostituite Regioni le prime attribuzioni in
materia di tutela di beni culturali  contenzioso tra Stato e
Regioni risolto temporaneamente con il D.P.R. n. 616/1977
(rinvia all'art. 48 la soluzione ad una nuova legge di tutela da emanare entro il 31
dicembre del 1979).
18
Serie di interventi normativi
successivi
D.P.R. del 3 dicembre 1975, n. 805, con cui si organizza il Min.
per i Beni Culturali ed Ambientali,  tutela patrimonio storicoartistico e ambientale.
L. 2 agosto 1982, n. 512, esenzioni e agevolazioni tributarie per
beni di rilevante interesse culturale dei privati
L. 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. Legge Galasso), tutela per legge
estesi ambiti territoriali, imponendo al contempo l'adozione dei
Piani territoriali paesistici da parte delle Regioni, con eventuale
potere sostitutivo dello Stato.
19
Serie di interventi normativi
successivi
Legge 8 ottobre 1997, n. 352, delega il Governo ad
emanare un decreto legislativo recante un testo unico in
cui far confluire tutte le disposizioni legislative in materia
di beni culturali ed ambientali.
20
Serie di interventi normativi
successivi
II 20 ottobre 1999 venne approvato dal Consiglio dei
Ministri il testo di cui al D. Lgs. n. 490/1999, meglio noto
come Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, a nonna dell 'art. l della L. 8
ottobre 1997, n. 352.
21
Serie di interventi normativi
successivi
L’anno precedente il Testo Unico, il D.Lgs n. 112/1998
con l’art. 148 fornisce la prima chiara definizione di
bene culturale nel nostro ordinamento giuridico, cioè i
beni che compongono il patrimonio storico artistico
monumentale demo-etno-antropologico, e quelli che
costituiscono una testimonianza avente valore di civiltà,
così individuati in base alla legge
22
… dal 2000 al 2004
D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, regolamento in cui viene stabilita
l'assoluta inalienabilità di beni immobili del demanio storico e
artistico (monumenti nazionali, i beni archeologici, i beni di interesse
storico-identitario );
L. cost. n. 3 del 2001  riassetto delle attribuzioni di competenze tra
Stato e Regioni, anche in materia di beni cultuali.
Corte cost., sent. n. 26/2004: allo Stato in via esclusiva la funzione di
tutela dei beni culturali, mentre per quanto riguarda la
valorizzazione dei beni, la relativa competenza viene attribuita a
Stato o Regione, a seconda della titolarità e del rilievo dei beni
23
stessi.
… dal 2000 al 2004
Dopo riforma costituzionale  L. 6 luglio 2002, n. 137, recante
delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della
Presidenza del CdM, nonché di enti pubblici.
Successivamente diversi provvedimenti:
D.Lgs. n. 3/2004 (riorganizzazione del Min. per i Beni e le attività
culturali)
D.Lgs. n. 42/2004 recante Codice dei beni culturali e del
paesaggio
D.P.R. n. 173/2004, recante regolamento di organizzazione del
Ministero per i beni e le attività culturali
24
… dal 2005 al 2007
L. 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il
coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione)
L. 31 marzo 2005, n. 43 (recante Disposizioni urgenti per
l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il
completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei
pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione)
L. 25 giugno 2005, n. 109 (recante Disposizioni urgenti per lo
sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto
d'autore, e altre misure urgenti)
25
Il Patrimonio
Culturale
26
Patrimonio Culturale
Il Codice dei beni culturali e paesaggistici
 entrato in vigore il 10 maggio 2004, a conclusione di
un iter legislativo iniziato nel 2002 e proseguito per
quasi due anni
 adottato in attuazione della legge n. 137/2002, che
all'art. 10 delegava il Governo ad emanare, entro 18
mesi dalla sua data di entrata in vigore, uno o più
decreti legislativi
27
Patrimonio Culturale
Obiettivo:
Riassetto e Codificazione delle
disposizioni legislative in
materia di beni culturali ed
ambientali (comma I, lett. a).
28
Patrimonio Culturale
Principi ed i criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della
Costituzione;
… i primi articoli delle disposizioni generali tentano di
delineare l'ambito delle competenze statali e regionali nella
materia della tutela e della valorizzazione
29
Patrimonio Culturale
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli
accordi internazionali;
…alcune disposizioni del Codice operano dei rinvii espressi
alla Convenzione dell'UNIDROIT (art. 87) e alla
Convenzione dell'UNESCO del2 novembre 2001 (art. 94).
Nel primo caso si tratta di beni culturali rubati o illecitamente
esportati, nel secondo della protezione del patrimonio culturale
subacqueo.
30
Patrimonio Culturale
... l’art. 103, co. 4 del Codice, prevede che non vengano poste
in essere discriminazioni ingiustificate nei confronti di
cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea con
riferimento ad eventuali agevolazioni per l'accesso agli istituti
ed ai luoghi della cultura, adeguandosi in ciò alle prescrizioni
della Corte di Giustizia!
31
Patrimonio Culturale
… Corte di Giustizia della Comunità Europea del 16 gennaio
2003 condanna la Repubblica Italiana in quanto la normativa
statale non può riservare agevolazioni tariffarie
discriminatorie per l'ingresso ai musei, monumenti, gallerie,
scavi archeologici, parchi e giardini monumentali pubblici,
concesse da enti locali o decentrati dello Stato, violando gli
obblighi di cui agli artt. 12 CE e 49 CE!
32
Patrimonio Culturale
Successivamente D. M.n. 239/2006 precisa ipotesi libero ingresso
e l'ingresso gratuito negli istituti e nei luoghi di cultura.
Tra i beneficiari delle agevolazioni anche i cittadini dell'Unione
europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che
abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età(art. 1)
33
Patrimonio Culturale
Ancora, principi e criteri direttivi:
c) miglioramento dell' efficacia degli interventi
concernenti i beni e le attività culturali, anche allo
scopo di conseguire l' ottimizzazione delle risorse
assegnate e l'incremento delle entrate;
d) aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e
protezione dei culturali e ambientali, anche attraverso la
costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di Regioni,
enti locali, soggetti pubblici e privati
e) … …
34
Tutela e Valorizzazione del
Patrimonio Culturale
Nella Prima Parte del Codice nuove definizioni dei
concetti di Tutela e di Valorizzazione per l'
adeguamento alla riforma del titolo V della
Costituzione
Viene adottata anche la nozione di Patrimonio
culturale, che modifica in parte la precedente
definizione di patrimonio storico-artistico,
35
Tutela e Valorizzazione del
Patrimonio Culturale
Art.1 del Codice
- Il richiamo principale all'art. 9 della Cost., alla cui attuazione è
chiamata la Repubblica, che tutela e valorizza il patrimonio
culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117
Cost.
- La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
preservano la memoria della comunità nazionale e
promuovono lo sviluppo della cultura
36
Tutela e Valorizzazione del
Patrimonio Culturale
- Stato e gli altri enti pubblici territoriali assicurano e
sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne
favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
- altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, il
compito di assicurare la conservazione e la pubblica fruizione
del loro patrimonio culturale.
Anche i privati vengano chiamati a garantire la conservazione
del patrimonio culturale, confermando la funzione sociale dei
beni culturali e prevedendo un limite di carattere generale
all'esercizio del diritto di proprietà
37
Tutela e Valorizzazione del
Patrimonio Culturale
Novità:
1) distinzione tra nozioni di tutela e valorizzazione 
puntuale definizione nei successivi articoli 3 (Tutela
del patrimonio culturale) e 6 (Valorizzazione del
patrimonio culturale).
2) Il patrimonio culturale è costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici
38
Tutela e Valorizzazione del
Patrimonio Culturale
Beni culturali
sono le cose immobili individuate agli articoli 10 (Beni
culturali) e 11 (Beni oggetto di specifiche disposizioni
di tutela) che presentano interesse artistico, storico,
archeologico, etnoantropologico, archivistico e
bibliografico… ma anche altre cose individuate dalla
legge o in base alla legge quali testimonianze aventi
valore di civiltà.
39
Tutela e Valorizzazione del
Patrimonio Culturale
Beni paesaggistici
(scompare il termine ‘ambientale’)
sono tali gli immobili e le aree indicati all'art. 134
(Beni paesaggistici) costituenti espressione dei valori
storici. culturali, naturali, morfologici ed estetici del
territorio… ma anche gli altri beni individuati dalla
legge o in base alla legge.
40
Tutela e Valorizzazione del
Patrimonio Culturale
Beni paesaggistici
Il legislatore si rifà a quanto statuito dalla
Convenzione Europea del paesaggio, riferendosi alla
relazione che esiste tra individui e territorio in un dato
momento storico e che risulta dall'azione di fattori
naturali e culturali o dalla loro combinazione.
41
Tutela del Patrimonio Culturale
Per la 1’ volta il legislatore procede alla tipizzazione
del concetto di tutela (art. 3, Codice):
- La tutela consiste nell' esercizio delle funzioni e
nella disciplina delle attività dirette, sulla base di una
adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni
costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la
protezione e la conservazione per fini di pubblica
fruizione.
42
Tutela e Valorizzazione del
Patrimonio Culturale
- l'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche
attraverso provvedimenti volti a conformare e
regolare diritti e comportamenti inerenti il patrimonio
culturale
43
Tutela del Patrimonio Culturale
Un aspetto significativo della tipizzazione della
tutela, cioè della esclusiva previsione
normativa del suo contenuto, consiste nel poter
escludere dal suo novero attività che in
precedenza vi potevano essere ricondotte. (ad
es. quella della conservazione)
44
Tutela del Patrimonio Culturale
 Un ulteriore elemento offerto dall'art. 3 è il richiamo ai
fini di pubblica fruizione, elemento adatto a
ricondurre ad unità la frattura effettuata tra tutela
(competenza esclusiva dello Stato) e valorizzazione
(materia di legislazione concorrente) con la riforma del
Titolo V della Cost. che ha attribuito tali competenze a
soggetti istituzionali diversi.
45
Tutela del Patrimonio Culturale
II meccanismo adottato distingue concettualmente la
fruizione (attività di servizio destinata all’ordinaria
fruizione del patrimonio culturale) dalla
valorizzazione (tensione al miglioramento
nell’attuazione al servizio di fruizione) per affermare
che la fruizione è da ritenersi ascrivibile in misure
percentuali di volta in volta variabili, tanto alla
funzione di tutela, quanto alla funzione di
valorizzazione.
46
Le Funzioni dello Stato
Lo Stato ha la esclusiva titolarità della tutela del
patrimonio culturale
Mutato assetto istituzionale  logiche del c.d. federalismo
amministrativo nozione introdotta nel nostro ordinamento con la
normativa Bassanini
Nuova ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, sulla
base della distinzione tra tutela e valorizzazione, già introdotta
nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 112 del 1998
47
Le Funzioni dello Stato
La riforma del Titolo V della Parte II della Cost. ha
suddiviso la materia dei beni culturali in due
submaterie - tutela e valorizzazione - appartenenti
l'una alla legislazione esclusiva dello Stato e l'altra alla
legislazione concorrente
Tale distinzione è apparsa quasi subito artificiosa,
confusa nella sua individuazione e di difficile
applicazione
48
Le Funzioni dello Stato
Art. 4 che art. 5 del Codice  riparto delle funzioni
amministrative tra Stato e Regioni in materia di tutela del
patrimonio culturale
Secondo art. 18 della Cost., le funzioni amministrative dovevano
essere conferite alla istituzione più prossima ai cittadini secondo
il principio di sussidiarietà, e nel rispetto dei principi di
adeguatezza e differenziazione.
Critiche all’art. 4 del Codice: sembra contraddire, almeno in
parte, questa indicazione, riproducendo la distribuzione delle
funzioni amministrative tra Stato e Regioni sulla base di
quella operata per quelle legislative.
49
Le Funzioni delle Regioni e degli altri
enti pubblici territoriali
Art. 5 del Codice:
- cooperazione delle Regioni e degli altri enti pubblici
territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale
- anche in questo caso, la cooperazione non da attuarsi tra
Regioni -e gli altri enti pubblici richiamati dalla norma - e Stato,
ma con il Ministero per i beni e le attività culturali.
50
Le Funzioni delle Regioni e degli altri
enti pubblici territoriali
Inoltre:
-le funzioni di tutela previste dal co. 2 sono quelle che hanno
ad oggetto «manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli,
raccolte librarie. nonché libri, stampe e incisioni, non
appartenenti allo Stato»
- le Regioni possono ottenere, in virtù di specifici accordi o
intese con lo Stato, e previo parere della Conferenza StatoRegioni, l'esercizio delle funzioni di tutela su carte geografiche,
spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale
audiovisivi, con relativi negativi e matrici, non appartenenti
allo Stato
51
Le Funzioni delle Regioni e degli altri
enti pubblici territoriali
L’ultimo comma riserva allo Stato consistenti
prerogative rispetto alle funzioni che siano state
attribuite alle Regioni: al Ministero è riconosciuta la
titolarità di un potere di indirizzo, vigilanza ed
intervento sostitutivo in caso di perdurante inerzia
o inadempienza
52
Valorizzazione del Patrimonio
Culturale
La nozione di valorizzazione accolta dal Codice non si discosta
di molto da quella del D.Lgs. n. 112/1998 - art. 148, letto e).
Essa consiste:
- nella promozione della conoscenza del bene culturale e
nell'assicurazione della sua utilizzazione e fruizione pubblica
- inoltre, nel concetto di valorizzazione devono essere comprese
anche la promozione ed il sostegno degli interventi di
conservazione del patrimonio culturale (art. 6, co. L del
Codice).
53
Valorizzazione del Patrimonio
Culturale
promozione ed il sostegno degli interventi di
conservazione quali attività dirette a migliorare le
condizioni di fruibilità o di utilizzazione del bene;
diversamente si rischierebbe di rientrare nell'ambito
della tutela rigorosamente distinta dalla valorizzazione
all'interno delle disposizioni del Codice
54
Valorizzazione del Patrimonio
Culturale
Il legislatore è intervenuto nel 2006 sull'art. 6 del
Codice apportando integrazioni, in forza del D.Lgs.
156 e del D.Lgs. 157.
Il primo decreto conclude la parte prima del comma 1,
individuando nella promozione dello sviluppo
culturale uno degli elementi finalistici che
caratterizzano l'attività e le funzioni della
valorizzazione, in ciò evocando il co. 1 dell' art. 9
della Cost.
55
Valorizzazione del Patrimonio
Culturale
Il secondo, ha moderato l'asimmetria esistente in riferimento ai
beni oggetto di valorizzazione. Infatti, nel Codice la
valorizzazione è riferita all'intero patrimonio culturale, mentre
nell'art. 6 i principi fondamentali sono rivolti solo ai beni
culturali e non anche a quelli paesaggistici.
Il D. Lgs. 157/2006 aggiunge all’art. 6 del Codice:
«...In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione
comprende altresì la riqualificazione degli immobili e del/e aree
sottoposte a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati...».
56
Valorizzazione del Patrimonio
Culturale
Nell'art. 7, dedicato alle funzioni e compiti in materia
di valorizzazione del patrimonio culturale, il legislatore
delegato si limita a ripetere il contenuto del comma 3
dell' art. l 17 Cost. che assoggetta alla potestà
legislativa delle Regioni la valorizzazione dei beni
culturali, salvo per la determinazione dei principi
fondamentali riservati alla legislazione dello Stato.
Tali principi vengono fissati dal Codice dall'art. 111 all'art. 121.
57
Valorizzazione del Patrimonio
Culturale
Il successivo art. 8 ribadisce, facendole salve, le
potestà attribuite in materia alle Regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano dai rispetti vi statuti e dalle relative norme di
attuazione.
58
Valorizzazione del Patrimonio
Culturale
Infine, l'art. 9 individua i principi in materia di
rapporti con gli enti ecclesiastici in quei casi in cui vi
sia in uno stesso bene la sussistenza dei valori culturali
oltre che quelli di culto.
Rinvio ad un modello basato sulle intese fra Stato e
confessioni religiose tenendo in conto, nell' esercizio
delle funzioni di tutela, delle esigenze di culto
rappresentate dalle Autorità religiose interessate.
59
Valorizzazione del Patrimonio Culturale
Per i beni appartenenti agli enti ecclesiastici - che
rientrano nell'ambito della categoria dei privati che
possono avere la disponibilità di beni culturali - la
disposizione in esame
60
I Beni culturali
61
Beni Culturali
Significativo il criterio discriminatorio tra «beni» e
«cose» all'interno del Codice, individuando per i primi
soltanto quelle cose per le quali sia stata accertata
positivamente la sussistenza dell'interesse, mentre
per «cosa» si deve intendere l'oggetto nella sua
materialità in considerazione della possibile sussistenza
dell'interesse culturale.
62
Beni Culturali
La Res Culturale può essere dunque intesa come
quella cosa che ha la possibilità di vedere riconosciuto
il suo carattere di interesse culturale.
63
Beni Culturali
Dagli artt. 10 al 17 tre aree di res culturali:
1) (Beni Culturali): si tratta delle cose immobili e mobili
appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici
territoriali o a enti ed istituti pubblici o a persone giuridiche
private senza fine di lucro che presentano interesse storico,
artistico, archeologico o etnoantropologico.
Cose mobili:manufatti artistici, opere d'arte, ad es. tecniche di
lavorazioni-metallo, dipinti su tela, beni storico-artistici,
come i libri e manoscritti, gli strumenti musicali o i
materiali fotografici.
64
Beni Culturali
2) beni che appartengono a soggetti pubblici (Stato, Regioni, altri
enti pubblici territoriali, ogni altro ente ed istituto pubblico) per
i quali l'interesse culturale è ritenuto sussistere, come nel caso
di raccolte di musei, pinacoteche, gallerie. archivi e raccolte
librarie (art. 10, co. 2)
3) tutti quei beni di appartenenza privata per i quali è prevista la
procedura di cui agli artt. 13 e ss. per l'accertamento della
sussistenza dell'interesse.
65
Beni Culturali
Differenze con il T.U.:
1)
A differenza dell’unico elenco del previgente D. Lgs. n. 490
del 1999, queste tre grandi aree dei beni culturali possono
essere suddivise in altre due grandi partizioni in base al
criterio dell'appartenenza dei beni, sia esso pubblico o
privato (art. 10 del Codice);
66
Beni Culturali
2) Tipologia di interesse che deve sussistere per far rientrare
un bene fra quelli culturali:
l'art. 2 del D.Lgs. n. 490/999 affermava in via generale che «...
sono beni culturali […] le cose immobili e mobili che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o demoetnoantropologico... »;
Nel Codice viene stabilita una diversità di gradazione dello
interesse presente nel bene in relazione all' appartenenza
del bene stesso.
67
Beni Culturali
In particolare:
- riguarda i beni indicati al comma l dell' art. 10, di
prevalente appartenenza pubblica, la disposizione
richiama la semplice presenza di interesse
- Il comma 2 elenca beni culturali aventi un interesse
senza individuare una particolare gradazione (raccolte
di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi
dello Stato, delle Regioni)
68
Beni Culturali
- Comma 3, lett. a), per i soggetti diversi da quelli indicati nel
comma 1, richiede che le cose di loro appartenenza presentino
interesse particolarmente importante per essere beni
culturali
- anche la lett. b), appartenenti a privati, richiede la presenza
dell'interesse particolarmente importante per archivi e
singoli documenti
- Altri esempi sono quelli che riguardano i siti minerari di
interesse storico od etno-antropologico (lett. h), le navi e i
galleggianti aventi interesse artistico, storico od
etnoantropologico (lett. i), .. .. ..
69
Beni Culturali
 Il procedimento di verifica dell’interesse culturale è una novità
normativa introdotta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
 Per i beni appartenenti agli enti pubblici ed alle persone giuridiche
private l’interesse culturale non è più oggetto di presunzione per
effetto di legge ma deve essere verificato caso per caso, al pari di un
bene di proprietà privata.
 In mancanza dell’espletamento della procedura di verifica
dell’interesse culturale i beni rimangono comunque sottoposti alle
disposizione del Codice.
70
Verifica e dichiarazione
dell'interesse culturale
 Enunciata, agli artt. 10 e 11, la definizione di
"bene culturale", il "Codice" illustra all'art. 12 la
procedura per la verifica dell'interesse culturale
del bene.
71
Verifica e dichiarazione
dell'interesse culturale
 La dichiarazione di interesse artistico, storico o
etnoantropologico delle cose mobili o immobili
appartenenti alle Regioni, agli altri enti pubblici
territoriali e ad ogni altro ente e istituto pubblico,
oppure a persone giuridiche private, che siano
opere di autore non più vivente e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquant'anni, è
effettuata d'ufficio o su richiesta formulata dai
soggetti cui le cose appartengono.
72
Verifica e dichiarazione
dell'interesse culturale
 In questo secondo caso la richiesta, corredata dai
relativi dati conoscitivi, deve essere inviata
all'attenzione della Soprintendenza.
 L'istruttoria tecnico-amministrativa su entrambe le
tipologie di beni (posseduti, cioè da enti pubblici o
da privati) viene avviata dai funzionari competenti
per territorio (dove il bene è situato) sulla base di
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero
al fine di assicurare uniformità di valutazione
73
Verifica e dichiarazione
dell'interesse culturale
 Entro questo quadro di uniformità essi dovranno
avviare un'indagine conoscitiva sul bene che
preveda sopralluoghi e studio dei reperti
documentari al fine di ricostruire con la massima
precisione analitica le sue vicende storicoartistiche.
74
Verifica e dichiarazione
dell'interesse culturale
 Dunque…
attività riguardante due distinte procedure, una, la
verifica, che concerne esclusivamente i beni di
proprietà dello Stato, delle Regioni, degli altri enti
territoriali, nonché di ogni altro ente pubblico ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private
senza fine di lucro, ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, l'altra, la
dichiarazione dell'interesse culturale, può
riguardare beni appartenenti sia a soggetti
pubblici che privati.
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Verifica e dichiarazione
dell'interesse culturale
 Art. 14,
La Soprintendenza avvia il procedimento per il
riconoscimento dell'interesse culturale - anche su
motivata richiesta della Regione e di ogni altro
ente territoriale interessato o su richiesta del
proprietario - dandone comunicazione al
proprietario, possessore o detentore del bene
tramite raccomandata A/R.
76
Verifica e dichiarazione
dell'interesse culturale
 In tale comunicazione sono descritti gli elementi
di identificazione e di valutazione della cosa
risultanti dalle prime indagini, nonché
l'indicazione del termine, comunque non inferiore
a 30 giorni, per la presentazione di eventuali
osservazioni.
 Se il procedimento riguarda complessi
immobiliari, la comunicazione è inviata anche al
comune o alla città metropolitana in cui questi si
trovano.
77
Verifica e dichiarazione
dell'interesse culturale
 Al termine dell'indagine, il soprintendente
trasmette le pratiche dell'intera istruttoria al
Ministero cui è tenuta, in caso di giudizio positivo,
adottare un decreto di dichiarazione di
interesse culturale.
78
Notifica dichiarazione ed eventuale
ricorso
 Gli artt. 15-16 stabiliscono rispettivamente le
modalità di notifica della dichiarazione (a
mezzo posta o messo comunale) e quelle
finalizzate a opporre ricorso, da parte del
possessore del bene, contro un parere che abbia
eventualmente negato l'opportunità della
dichiarazione stessa. Tale ricorso, in via
amministrativa, è ammesso per motivi di
legittimità e di merito e va trasmesso al Ministero
entro 30 giorni dalla notifica della dichiarazione.
79
I Beni paesaggistici
80
Beni paesaggistici
La Parte Terza del Codice è dedicata in toto ai beni
paesaggistici ed al paesaggio.
Come già visto, art. 2 Codice: «per beni paesaggistici si
intendono gli immobili e le aree indicate all'articolo 134,
costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali,
morfologici ed estetici del territorio e gli altri beni individuati
dalla legge o in base alla legge».
Così come per Paesaggio si intendono parti di territorio i cui
caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o
dalle reciproche interrelazioni (art. 131, co. 1).
81
Beni paesaggistici
Diverse novità della disciplina del paesaggio diretta a fondere
due provvedimenti normativi, due visioni contrastanti sul
paesaggio:
- la legge n. 1497/1939 - dedicata alle bellezze naturali,
individue e d'insieme
- la legge n. 431/1985 - detta legge Galasso dedicata a tutte le
problematiche del paesaggio
82
Beni paesaggistici
Mentre la legge n. 1497/1939 tutelava le c.d. bellezze naturali,
trascurando in ogni caso una definizione di carattere generale e
privilegiando in modo evidente l'aspetto estetico dei beni
rispetto ad eventuali valutazioni storico-artistiche;
La legge Galasso al contrario abbandonava l'idea della tutela
giuridica per specifici beni culturali e bellezze naturali, ed
imponeva delle forti limitazioni alla proprietà sulla base di
determinate condizioni ambientali, considerate, in quanto tali,
meritevoli di tutela.
83
Beni paesaggistici
 La giustapposizione delle due visioni  confusioni
terminologiche ed incertezze di contenuto della
«scatola» paesaggio.
 Secondo alcune voci di dottrina, tale confusione, ad
es., si evince dall’art. 117 Cost. che attribuisce alla
potestà esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali (co. 2); mentre
alla potestà legislativa concorrente la valorizzazione
dei beni culturali e ambientali (co.3).
84
Beni paesaggistici
 A questa confusione terminologica, il legislatore ha cercato di
porre rimedio nel D.Lgs. n. 42/2004 individuando le nozioni di
paesaggio e di beni paesaggistici.
 In particolare, nel T.U. del 1999 il legislatore affronta la
disciplina dei beni paesaggistici ed ambientali, individuando
solo questi ultimi all'art. 8, mentre il D.Lgs. n. 42/2004 utilizza
un termine che è comprensivo di entrambi gli aspetti in linea
con il dettato costituzionale dell'art. 9, che contempla
espressamente solo la tutela del paesaggio.
85
Beni paesaggistici
Questa differenza tra Codice e Testo Unico è il frutto
della commistione tra i due concetti - ambiente e
paesaggio - che si è avuta a lungo nel passato e non
sembra più proponibile dopo la chiara affermazione del
valore ambientale, autonomamente inteso, e
manifestato anche con proposte di modifica dell'art. 9
della Costituzione in linea con l'adozione di tale scelta.
86
Beni paesaggistici
Come già visto, il Codice cerca di porre fine alle confusioni
terminologiche individuando in maniera chiara i beni
paesaggistici.
Il Codice, all'art. 134, individua i beni paesaggistici operando una
tripartizione tra:
- gli immobili e le aree indicate all'articolo 136, .. le cose immobili
che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità
geologica;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della
Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non
comune bellezza;
87
Beni paesaggistici
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure
quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (casi già previsti
dalla L. n. 1497/1939 all'art. l)
- le aree indicate all'art. 142, e cioè i beni tutelati per legge, in
ragione del loro interesse paesaggistico:
- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
88
Beni paesaggistici
- le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per
la catena appenninica e per le isole
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di
protezione esterna dei parchi
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da
usi civici;
- i vulcani; le zone di interesse archeologico (casi già previsti
dalla L. 431/1985):
89
Paesaggio
Le innovazioni più rilevanti sono frutto di una lettura
attenta delle norme contenute nella Convenzione
europea del paesaggio firmata dai singoli Stati il 20
ottobre 2000 a Firenze e ratificata con L. 9 gennaio
2006, n. 14.
90
Paesaggio
Convenzione europea del paesaggio
Obiettivi
obbligare i pubblici poteri ad attuare, a livello locale, regionale,
nazionale ed internazionale, delle politiche e dei provvedimenti
atti a salvaguardare, gestire e pianificare i paesaggi d'Europa,
al fine di conservarne e migliorarne la qualità e far sì che le
popolazioni, le istituzioni e gli enti territoriali ne riconoscano il
valore e l'interesse e partecipino alle decisioni pubbliche in
merito.
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Paesaggio
Nuova concezione della dimensione paesaggistica del
territorio degli Stati:
 principio della unicità del paesaggio, la cui tutela
dovrà essere esercitata non più su singole porzioni del
territorio, ma complessivamente, in un'ottica
totalizzante.
92
Paesaggio
Alcune definizioni offerte dalla Convenzione sono state mutuate
anche dal D.Lgs. n. 42/2004.
Ad es., è chiaro che sussiste un debito del legislatore statale nei
confronti di individuazioni effettuate a livello di Convenzione,
che definisce il paesaggio come «...una determinata parte di
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui
carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle
loro interrelazioni...» e ne afferma la centralità della tutela come
componente irrinunciabile delle strategie di gestione del
territorio
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Paesaggio
 L'art. 131 (Salvaguardia dei valori del paesaggio)
definisce il paesaggio con evidenti riferimenti alla
definizione offerta dalla Convenzione appena
richiamata evidenti: «ai fini del presente Codice per
paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri
derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle
reciproche interrelazioni».
94
Paesaggio
 Dunque, il paesaggio e i beni paesaggistici
nell’impianto del Codice appaiono del tutto coerenti ed
omogenei fra di loro.
 Infatti, i beni paesaggistici, visti come immobili ed
aree individui, sono riferiti al valore che esprimono
(storico, culturale, morfologico), mentre il paesaggio
esprime i caratteri che definiscono un territorio sulla
base della natura e delle relazioni umane.
95
Paesaggio
 Infine, dall'art. 132 del Codice, del principio di Cooperazione
tra amministrazioni pubbliche nel settore di riferimento
La cooperazione tra le amministrazioni pubbliche nel definire
gli indirizzi ed i criteri che attengono alle attività fondamentali
rivolte al paesaggio, ferma restando la priorità degli obblighi
della salvaguardia e della reintegrazione del paesaggio stesso,
può concorrere con essi al raggiungimento degli obiettivi di
tutela del territorio.
96
Paesaggio
Anche sotto questo profilo, il Codice innova la
precedente legislazione, dando riconoscimento
normativo al concetto dello Sviluppo Sostenibile e
attraverso di esso alla possibilità di assicurare la
localizzazione, minimizzare gli impatti ed assicurare la
qualità progettuale delle opere e degli interventi che sia
necessario realizzare in aree di particolare valore.
97
Paesaggio
Si è visto che il Paesaggio, e la tutela che ne è direttamente
connessa, si riferisce al territorio, naturalisticamente inteso, e
riguarda una serie di valori che appartengono alla sfera della
cultura.
L'ambiente, invece, e la tutela ad esso collegata, riguarda la
conservazione ed il mantenimento delle matrici ambientali, e
cioè terra, acqua e aria, ponendo, ad esempio, rimedio ad un
fatto come l'inquinamento.
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