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L`evoluzione della disciplina del collocamento

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L`evoluzione della disciplina del collocamento
d.lgs. 23/12/1997 n. 469
• Decentramento dei servizi per l’impiego attuato
mediante conferimento a regioni ed enti locali
di funzioni e compiti relativi al collocamento e
alle politiche attive del lavoro.
• Conservazione allo Stato ruolo generale di
indirizzo, promozione e coordinamento.
• Superamento della concezione del collocamento
come funzione pubblica da esercitarsi in regime
di monopolio pubblico e conseguente apertura
nei confronti dei privati ammessi, a
determinate condizioni, a svolgere attività di
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
d.lgs. 23/12/1997 n. 469
• Con Provvedimento della Conferenza
unificata Stato-Regioni 16.12.1999 si è
sancito accordo tra Ministero, Regioni e
autonomie locali su standard minimi di
funzionamento dei servizi pubblici per
l’impiego.
Potestà legislativa e…
 Alle leggi regionali l’art. 4 del d.lgs.
469 del 1997 ha rimesso il compito
di disegnare le linee dell’organizzazione amministrativa e delle modalità
di esercizio delle funzioni conferite,
anche per assicurare l’integrazione
tra servizi per l’impiego, politiche
attive
del
lavoro
e
politiche
formative.
 Imposizione di alcuni principi e
criteri direttivi.
…criteri di organizzazione del sistema
regionale per l’impiego (1)
• In primo luogo, la norma indica le finalità che
le leggi regionali di organizzazione devono
realizzare: integrazione tra i servizi per
l’impiego, le politiche attive del lavoro e le
politiche formative.
• In secondo luogo, viene delineato un modello
di governo e di struttura organizzativa del
mercato del lavoro da realizzare in modo
rigido e uniforme attraverso la:
…2.
• costituzione di una Commissione regionale
permanente tripartita quale sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica
rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del
lavoro di competenza regionale;
• costituzione di un organismo istituzionale (un
comitato politico regionale formato da
rappresentanti delle regioni, delle province, degli
enti locali) finalizzato al coordinamento e
all'integrazione tra le politiche attive del lavoro, le
politiche formative e i servizi per l’impiego;
… (3)
• costituzione di una struttura regionale dotata di
personalità giuridica alla quale affidare funzioni di
monitoraggio e assistenza tecnica di tutte le
istituzioni coinvolte nei servizi per l’impiego, nonché
la gestione del SIL regionale (il cosiddetto ente
strumentale o "Agenzia").
…(4)
• Tale modello si completa attraverso l'istituzione di
strutture territoriali (i centri per l’impiego) gestiti
operativamente e necessariamente dalle Province che
ne individuano anche l'ubicazione sulla base di bacini
di utenza non inferiori a 100.000 abitanti (fatte salve
motivate esigenze socio-geografiche). Tali strutture
sono destinate a sostituire le vecchie “sezioni
circoscrizionali” per l'impiego e il collocamento in
agricoltura .
Ma la Corte costituzionale…
•
-
-
Con sentenza 23.3.2001 n. 74 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 4, c. 1, lettere b), c) e d) d. lgs. 469, in quanto lesive dell’autonomia
organizzativa delle regioni, che prevedeva la costituzione di:
apposita Commissione Regionale permanente tripartita (amministrazione
regionale, rappresentanti parti sociali e consigliere parità) quale sede
concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle
linee programmatiche e di politica del lavoro di competenza delle Regioni;
Organismo istituzionale (composto da rappresentanti istituzionali di regioni,
province e altri enti locali) per rendere effettiva integrazione tra servizi
all’impiego politiche attive del lavoro e politiche formative;
apposita Struttura regionale, con personalità giuridica, autonomia
patrimoniale e contabile, investita di funzioni di assistenza tecnica e
monitoraggio su politica attiva del lavoro, di collaborazione per il
raggiungimento dell’integrazione tra servizi per l’impiego, politiche attive del
lavoro e politiche formative e del compito di garantire il collegamento con Sil
Le leggi regionali di attuazione
• Il c. 3, art. 4 d. lgs. 469/1997 prevedeva il completamento
dell'organizzazione dei servizi per l’impiego da parte delle
Regioni entro il 31.12.1998. L'iter normativo si è concluso
all'inizio del 2001 con il varo della l.r. Calabria.
• La rigidità dei criteri fissati dal d.lgs. 469/1997 ha fatto sì che
le Regioni ordinarie attuassero la legge nazionale in modo
uniforme.
• Dal punto di vista delle finalità che le leggi regionali sono state
chiamate a realizzare, si registra una convergenza verso
l'integrazione delle politiche del lavoro, di quelle della
formazione professionale e dell'istruzione con i nuovi strumenti
di gestione del mercato del lavoro, seguendo una
programmazione regionale articolata in piani pluriennali ed
annuali.
…
• Per quanto riguarda, invece, gli organismi previsti dall'a.
4 d.lgs., a parte differenze minime in merito alla loro
composizione, direzione e previsione di sottocomitati vari, le
scelte
sono
state
omogenee.
Qualche
regione
ha
istituzionalizzato la presenza di osservatori del mercato e delle
politiche del lavoro (solitamente all'interno degli enti
strumentali), qualche altra ha previsto organismi diretti a
tutelare fasce deboli dell'offerta (i disabili nel caso della
Toscana; i minori nel caso della Calabria).
…
• Invece, è risultata essere più articolata la definizione dei ruoli
delle Province e degli Enti locali ai quali, in alcuni casi, sono
stati affidati, oltre al raccordo tra le politiche regionali e la
gestione dei Centri per l’impiego, i compiti di istituzione (anche
tramite convenzioni) di servizi territoriali complementari e di
supporto ai Centri per l’impiego anche come loro articolazioni
territoriali: centri locali per la formazione professionale gestiti
dalle
province
(Marche);
funzioni
amministrative
per
l'orientamento al lavoro delegate ai comuni (Lazio), previsione
da parte delle province, d'intesa con i comuni, di sportelli
polifunzionali di prima informazione e servizi amministrativi di
certificazione (Puglia).
Commissione tripartita provinciale per le
politiche del lavoro
• Il d.lgs. 469/1997 prevede anche che a livello provinciale
si costituisca:
- Commissione paritetica (con riguardo alle parti sociali,
con partecipazione del consigliere di parità) presieduta
dal presidente Provincia, quale organo tripartito
permanente di concertazione e consultazione delle parti
sociali in relazione ai compiti e alle funzioni attribuite
alla provincia nonché delle attività e delle funzioni già di
competenza di una serie di organi collegiali (che sono
soppressi): commissioni provinciale e circoscrizionale
per impiego e quelle per la manodopera agricola,
commissioni regionale, provinciale e comunale per
lavoro a domicilio; commissione provinciale per il lavoro
domestico e quella per il collocamento obbligatorio.
Soppressione della commissione regionale
per l’impiego
• L’art. 5 sopprime la commissione regionale
per l’impiego trasferendo tutte le funzioni
e
le
competenze,
salvo
diversa
determinazione regionale alla commissione
regionale tripartita (che adesso non è
obbligatorio istituire).
Funzioni e competenze delle Regioni in
materia di politica attiva del lavoro
– Programmazione e coordinamento di iniziative per:
incrementare l’occupazione e incentivare l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro; favorire l’occupazione degli
iscritti alle liste di collocamento con particolare
riferimento ai soggetti destinatari di riserva ex art. 25 l.
223/91; reimpiegare lavoratori in mobilità e inserire
categorie svantaggiate.
– Indirizzo, programmazione e verifica di: tirocini
formativi e di orientamento e borse di lavoro; l.s.u.
– Collaborazione ad elaborare progetti relativi per
occupazione di tossico-dipendenti ed ex detenuti.
– Compilazione e tenuta lista di mobilità dei lavoratori
previa analisi tecnica.
Funzioni e compiti conferiti riguardano il
collocamento
• Collocamento ordinario, agricolo, dello spettacolo sulla
base di unica lista nazionale, degli extracomunitari, dei
lavoratori a domicilio, dei lavoratori domestici.
• Avviamento a selezione negli enti pubblici e nella p.a.
ad eccezione di quello relativo ad amministrazioni
centrali statali e di uffici centrali degli e. pubblici.
• Preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di
lavoro.
• Iniziative volte ad incrementare l’occupazione e ad
incentivare l’incontro tra domanda ed offerta di
lavoro.
Funzioni e compiti amministrazione
centrale
• Vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di
entrata dei lavoratori extracomunitari,
procedimenti di autorizzazione per lavoro
all’estero.
• Conciliazione controversie di lavoro individuali e
plurime.
• Risoluzione controversie collettive
pluriregionali.
• Conduzione coordinata e integrata del Sil.
• Raccordo con organismi internazionali e
coordinamento rapporti con UE.
Sistema informativo lavoro
L’informatizzazione delle pubbliche
amministrazioni
IL SIL
• Il SIL è una rete informatica pubblica costituita
dall’insieme delle strutture organizzative,
dell’hardware, software e le risorse di rete che
svolge compiti di coordinamento delle
informazioni su domanda e offerta di lavoro:
aggiornamento in tempo reale dello stato del
mercato del lavoro.
• La conduzione coordinata ed integrata del Sil
è funzione riservata allo Stato.
• Il Sil è strumento per l’esercizio delle
funzioni di indirizzo politico-amministrativo
ed è perciò è gestito unitariamente per
l’intero territorio nazionale.
• Il Ministero del lavoro svolge le funzioni di
progettazione, di sviluppo e di gestione della
rete.
• Le Regioni hanno la conduzione e la
manutenzione degli impianti tecnologici delle u.o.
regionali e locali.
• Il Sil assicura il collegamento dei servizi pubblici
e permette il coordinamento tra strutture pubbliche
e private: ML, Regioni, e. locali e privati hanno
obbligo di connettersi con Sil e scambiare dati.
• Il Sil anche come supporto per i privati che
operano nel mdl, che possono avvalersi di banche
dati e servizi offerti da Sil.
La mediazione privata
• I “privati” nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro:
la fine del monopolio pubblico del collocamento (art. 10 d.
469) e deroga al divieto (art. 11 e 27, c. 1, l. 264/49),
penalmente ed amministrativa-mente sanzionato, di esercizio
della mediazione privata anche gratuita.
• Si distingue tra autorizzazione (per attività di mediazione) e
accreditamento (per svolgere solo attività di ricerca e
selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione
del personale.
• Presupposto per autorizzazione: possesso requisiti che
garantiscono solidità economico-finanziaria e affidabilità sul
piano organizzativo professionale e sociale.
Regole per esercizio mediazione
privata (art. 10 d. n. 469; d.m. 8.5.98)
• Autorizzazione triennale dal Ministero del lavoro
rinnovabile per periodi di uguale durata.
• I soggetti privati devono essere imprese o gruppi
di imprese, anche società cooperative con capitale
versato non inferiore a 200 milioni ovvero enti
non commerciali con patrimonio non inferiore a
200 milioni.
(continua)
• I soggetti privati devono avere quale oggetto
esclusivo l’attività di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro.
• Devono inoltre disporre di uffici idonei, di
personale qualificato, di soggetti investiti delle
cariche sociali con esperienze e titoli di studio
adeguati e non colpiti da condanne penali.
(Continua)
• I soggetti privati hanno l’obbligo di fornire al
servizio pubblico, con collegamento in rete, i dati
sulle domande ed offerte di lavoro a disposizione.
• Devono comunicare gli spostamenti di sede,
l’apertura di filiali o succursali, la cessazione di
attività e le variazioni dell’assetto proprietario.
(continua)
• Devono rispettare il divieto di pratiche
discriminatorie.
• Devono applicare le disposizioni a tutela privacy
nella raccolta, memorizzazione e diffusione
informazioni.
• Devono esercitare la mediazione a titolo
gratuito nei confronti dei prestatori di lavoro.
(continua)
• Per violazione obblighi o irregolare
svolgimento attività varie sanzioni: da
diffida da parte egli ispettori fino a revoca
autorizzazione, anche su richiesta delle
Regioni.
• Sistemi di vigilanza e controllo (artt. 2 e 3
d.m. 8.5.98).
Dopo il d.lgs. 469/1997
• La filosofia del d.lgs. 469/1997 è confermata dal nuovo
art. 117 Cost. (l. cost. n. 3/2001), che attribuisce alle
Regioni potestà legislativa concorrente in materia di
“tutela e sicurezza del lavoro”, là dove nell’originario
testo costituzionale l’unica concessione alle Regioni in
materia di lavoro riguardava la formazione professionale,
attribuita alla potestà legislativa concorrente dei
legislatori regionali.
• La dottrina concorda nell’interpretare l’espressione
costituzionale come riferita alla parte amministrativa del
diritto del lavoro, già quasi totalmente decentrata alle
Regioni.
Dopo il d.lgs. 469/1997…
• A fronte della possibile frammentazione la garanzia di
uniformità delle prestazioni a livello nazionale è
comunque assicurata dalla disposizione che attribuisce
allo Stato la determinazione dei principi fondamentali
nelle materie di legislazione concorrente alle Regioni
(art. 117, c. 3); dalla norma che attribuisce allo Stato la
legislazione esclusiva nella “determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale” (art. 117, c. 2, lett. m); dal potere sostitutivo
del Governo nei confronti delle Regioni e degli enti
locali esercitabile nel rispetto dei principi di sussidiarietà
e di leale collaborazione (art. 120, ult. co.).
Le innovazioni del d.lgs. n. 276/2003:
a) Borsa continua nazionale del lavoro
• Borsa continua nazionale di lavoro al posto del Sil (art. 15):
sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di
lavoro, basato su una rete di nodi regionali, alimentato da
informazioni liberamente immesse da operatori pubblici e privati
autorizzati, dai lavoratori e dalle imprese. La Borsa è liberamente
accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere
consultabile da qualunque punto della rete. Gli ambiti in cui si
articolano i servizi della Borsa: - livello nazionale finalizzato
innanzitutto alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei
flussi informativi di scambio; - livello regionale che realizza
l’integrazione dei sistemi pubblici e privati sul territorio e definisce
e realizza il modello di servizi al lavoro.
Le innovazioni del d.lgs. n. 276/2003: b) La forte
spinta all’ingresso dei privati nella mediazione
• Il d.lgs. 276 sancisce la piena liberalizzazione con l’ingresso dei privati nella
gestione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, garantendo la totale
assenza di oneri in capo ai lavoratori (salvo che Ccnl o territoriali consentano
con riferimento a specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzate
o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati) (artt. 4-11).
• Le attività possono essere svolte da Agenzie per il lavoro che abbiano ottenuto la
preventiva autorizzazione da parte del Ministero del lavoro, sulla base
dell’accertamento di determinati requisiti giuridici e finanziari. 5 tipi di Agenzie:
- Somministrazione di lavoro, abilitate a svolgere tutte le attività di
somministrazione previste dall’art. 20;
- Somministrazione a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una
delle attività previste dall’art. 20, c. 3, lett a-h;
- Intemediazione
- Ricerca e selezione del personale
- Supporto alla ricollocazione del personale.
Le innovazioni del d.lgs. n. 276/2003: b) La forte
spinta all’ingresso dei privati nella mediazione
• Sulla base del possesso di specifici requisiti giuridici e finanziari (differenziati
per tipo) tali agenzie sono autorizzate a svolgere attività e iscritte in apposito
albo, articolato in 5 sezioni. Le agenzie di intermediazione possono svolgere
ricerca e selezione del personale e ricollocazione del personale: cade dunque
l’esclusività dell’oggetto sociale.
• A queste agenzie si affiancano altri soggetti pubblici e privati ritenuti dal
legislatore idonei allo svolgimento di questo tipo di attività (es. università, enti
bilaterali, associazioni sindacali): art. 6.
• Le Regioni possono accreditare con specifico riferimento al territorio regionale
altri operatori pubblici e privati, sulla base di indirizzi definiti dalle Regioni e nel
rispetto di una serie di principi e criteri direttivi (art. 7 d.lgs. 276).
• Il regime sanzionatorio prevede norme penali e amministrative (artt. 18 e 19).
• Regime transitorio attuale in attesa del completamento della disciplina con
decreti ministeriali attuativi (il primo: d.m. 23.12.2003): v. art. 86.
…
• Devono applicarsi le disposizioni a tutela privacy nella
raccolta, memorizzazione e diffusione informazioni (art.
10).
• E’ ribadito il divieto di trattamenti discriminatori (art.
10).
Bibliografia di riferimento
• V. la bibliografia del capitolo sul
collocamento ordinario.
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