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SSPAL Relazioni sindacali - Facoltà di Scienze Economiche ed

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SSPAL Relazioni sindacali - Facoltà di Scienze Economiche ed
VERSO UNA GESTIONE
MANAGERIALE DELLE
RELAZIONI SINDACALI
Schede a cura di
Domenico Di Cocco
Rosario Soloperto
LE REGOLE
Regolazione a cascata
QUADRO NORMATIVO NAZIONALE
TITOLO III D. LGS. 165/2001
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE (QUADRO E DI COMPARTO)
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
Vincoli e possibilità della contrattazione
integrativa
Art 40, c. 3 D.lgs. n. 165/2001: “Le pubbliche
amministrazioni attivano AUTONOMI livelli di
contrattazione collettiva integrativa…”
VINCOLI
Contrattazione
integrativa
POSSIBILITA’
Le possibilità della
contrattazione integrativa
•LA CONTRATTAZIONE “INTEGRATIVA”
 Non è una contrattazione meramente
“attuativa”
 Aumenta lo spazio negoziale (ad es: dai
fondi e “fondini” al “fondo” unico”
Le possibilità della
contrattazione integrativa
•CONTRATTAZIONE “AUTONOMA”
 AUTONOMIA
DECISIONALE: si svolge in
conformità alle “convenienze” ed ai “distinti ruoli
delle parti ” (scompaionio le direttive dell’ARAN e la
finalizzazione al contemperamento tra esigenze
organizzative, tutela dei dipendenti e interesse
degli utenti;
 AUTONOMIA FINANZIARIA: possibilità di utilizzare
risorse proprie
I vincoli della contrattazione integrativa
Obbligo a
contrattare
I controlli
“esterni”
VINCOLI
Sui
contenuti
Sulle
risorse
Sanzioni
I vincoli della contrattazione integrativa
OBBLIGO A CONTRATTARE
Art.2, c.3 D.lgs. n.165/2001:
“L’attribuzione di trattamenti economici può
avvenire esclusivamente mediante contratti
collettivi o, alle condizioni previste, mediante
contratti individuali”
I vincoli della contrattazione integrativa
I VINCOLI SUI CONTENUTI
Art.40, c.3 D.lgs. n.165/2001:
“La contrattazione collettiva integrativa si
svolge sulle materie e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali…”
I vincoli della contrattazione integrativa
I VINCOLI SULLE RISORSE
Art 40, c.3 D.lgs. n.165/2001:
le pubbliche amministrazioni non possono
sottoscrivere contratti integrativi in contrasto
con i vincoli nazionali (anche eventualmente di
natura economico-finanziaria) o con i vincoli del
proprio bilancio
I vincoli della contrattazione integrativa
I VINCOLI SULLE RISORSE
Art. 48, c.4 D.lgs. n.165/2001:
l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei
contratti collettivi è disposta nelle stesse forme
con cui vengono approvati i bilanci, con distinta
indicazione dei mezzi di copertura
I vincoli della contrattazione integrativa
I CONTROLLI “ESTERNI”
Art.48, c.6 D.lgs. n.165/2001: il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di
bilancio del collegio dei revisori
Art. 40-bis D.lgs. n. 165/2001 (inserito da art. 17 Finanziaria
2002):
a) i comitati di settore e il Governo procedono a verifiche
finanziarie sulla contrattazione integrativa anche a campione;
b) Gli organi di controllo interno inviano specifiche informazioni al
Ministero dell’Economia sui costi dei contratti integrativi;
c) Se i costi sono incompatibili con i vincoli di bilancio, le clausole
sono nulle di diritto
I vincoli della contrattazione integrativa
LE SANZIONI
Art.40, c.3 D.lgs. n.165/2001: le clausole difformi sono NULLE e
non possono essere applicate
La nullità può essere accertata solo dal giudice, anche su istanza della
parte datoriale.
Il datore di lavoro può sospendere cautelarmente la applicazione della
clausola ritenuta nulla, informando il sindacato
Deve tentare di rinegoziare la clausola a rischio di nullità
Deve, in alternativa, richiedere al giudice una pronuncia di merito
Il vizio di nullità può essere eccepito da chi vi ha interesse, senza alcun
termine di decadenza o prescrizione.
Conseguenze derivanti dalla
applicazione di clausole nulle
• I maggiori oneri sostenuti a carico del
bilancio, potrebbero essere causa di
responsabilità amministrativa
• Vizi rilevabili dagli ispettori della Ragioneria
generale dello Stato e dalla Corte dei conti
• Sarebbero soggetti responsabili sia i
componenti della delegazione trattante che i
dirigenti che hanno disposto la erogazione
della spesa
Soggetti ammessi a trattare
CONTRATTO NAZIONALE
Art. 43 d. lgs. n. 165/2001: soglia del 5%,
come media tra dato associativo e dato
elettorale, per essere ammessi a trattare
CONTRATTO INTEGRATIVO
I poteri e le competenze contrattuali
sono
esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle
organizzazioni (tutte) sindacali firmatarie del
CCNL di comparto (riferimento ultimo ccnl)
Contrattazione e relazioni
sindacali
nel comparto
delle Regioni e
delle Autonomie Locali
RELAZIONI SINDACALI
NEL CCNL COMPARTO LOCALI 1998/2001 E’
STATO RISCRITTO TUTTO IL TITOLO RELATIVO
ALLE RELAZIONI SINDACALI
Cosa si prevedeva prima?
contrattazione collettiva nazionale e decentrata
esame
consultazione
informazione
Cosa si prevede ora?
Contrattazione collettiva integrativa
(al fine di incrementare la produttività e la qualità del
servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di
innovazione tecnologica e organizzativa)
Partecipazione
• informazione
• concertazione
• consultazione
Organismi paritetici di partecipazione
consultazione
amministrazione
informazione
concertazione
Contrattazione
integrativa
OO.SS.
OO.SS. territoriali
RSU
AREA DELLE
PREROGATIVE
MANAGERIALI
AMMINISTRAZIONE
libertà
i
n
f
o
r
m
a
z
i
o
n
e
unilateralità piena
unilateralità esposta
CONSULTAZIONE
bilateralità possibile
CONCERTAZIONE
bilateralità piena
CONTRATTAZIONE
vincolo
SINDACATO
OPPURE
AREA DELLE
PREROGATIVE
MANAGERIALI
AMMINISTRAZIONE
libertà
unilateralità piena
unilateralità esposta
CONSULTAZIONE
bilateralità possibile
CONCERTAZIONE
bilateralità piena
CONTRATTAZIONE
bilateralità piena
CONTR. salario
vincolo
SINDACATO
LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA
INTEGRATIVA
procedimento
e contenuti
Obiettivi del sistema delle relazioni
sindacali
“contemperare l’esigenza di incrementare e
mantenere elevate l’efficacia e l’efficienza
dei servizi erogati alla collettività con
l’interesse al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita
professionale del personale” (art. 3,
comma 1, ccnl 1.4.1999)
La Contrattazione collettiva integrativa
 Cosa implica per l’amministrazione?
 A quale livello si negozia?
 Chi negozia?
 Che cosa si deve negoziare?
 Come si negozia?
 Cosa implica per l’amministrazione?
• Obbligo di “contrattare” le materie indicate nel
CCNL
• Obbligo a “contrarre “ (sottoscrivere un
ccdi) sulle materie implicanti direttamente
l’erogazione di trattamenti economici
• Entro il primo mese di negoziato le parti, nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede,
non possono assumere iniziative unilaterali, né
procedere ad azioni dirette, qualora non vengono
interrotte le trattative
• Nelle materie non direttamente implicanti l’erogazione di
risorse destinate al trattamento economico accessorio,
le parti riassumono le rispettive prerogative e liberà di
iniziativa decorsi 30 gg. dall’inizio delle trattative
(art.4,co.4). Il termine è prorogabile, per accordo tra le
parti, di altri 30 gg.
• IL CONTENUTO DEL CONTRATTO NON PUÒ ESSERE IN
CONTRASTO CON I VINCOLI RISULTANTI DAL CCNL
NÉ COMPORTARE ONERI AGGIUNTIVI …..
• Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate
• Il contratto decentrato integrativo sottoscritto crea
diritti ed obblighi reciproci giuridicamente vincolanti tra
le parti; gli effetti si producono dalla data di definitiva
sottoscrizione.
• “Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della definitiva sottoscrizione e ne assicurano
l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti” (art.40, comma 4, D.Lgs.n.165/2001)
• Nelle materie trattate, la disciplina del Contratto
integrativo spiega efficacia anche dopo la sua scadenza e
fino alla sottoscrizione del nuovo (art.5, c. 5, CCNL
autonomie).
 A quale livello si negozia?
• solo a livello di singolo ente
• a livello “territoriale” previa intesa tra
gli enti interessati o su iniziativa delle
associazioni
CHI CONTRATTA?
I dirigenti o, nel
caso di enti
privi di
dirigenza, i
funzionari,
designati
dall’organo di
governo (art.10,
comma1, ccnl
autonomie).
RSU
OO.SS. di
categoria
territoriali
firmatarie di ccnl
E’ possibile
l’assistenza
dell’ARAN
Tavolo negoziale
Regole specifiche per la contrattazione territoriale
Che cosa si deve negoziare?
Le materie espressamente indicate nei CCNL
A contenuto economico diretto
Deve essere necessariamente sottoscritto un
contratto decentrato
Non sussiste un potere unilaterale de datore
di lavoro pubblico
A contenuto economico indiretto
Le materie di contrattazione integrativa
Art. 16 ccnl 31.3.1999 e Art.4 ccnl
1.4.1999
• criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse
finanziarie decentrate (stabili e variabili), secondo le
finalità e nel rispetto della disciplina dettata nell’art. 17
del CCNL 1999;
•i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione
del personale sulla base di obiettivi e di programmi
di incremento della produttività e di miglioramento
della qualità del servizio;
Segue: materie di contrattazione
• le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per
la individuazione e la corresponsione dei
compensi relativi a condizioni particolarmente
disagiate o a specifiche responsabilità
• i criteri delle forme di incentivazione delle
specifiche attività e prestazioni correlate alla
utilizzazione delle risorse derivanti da specifiche
disposizioni di legge (legge 109, ICI, ecc.);
Segue: materie ccdi
• completamento ed integrazione dei criteri
per la progressione economica all’interno
della categoria;
modalità di ripartizione delle eventuali
risorse aggiuntive per il finanziamento
della progressione economica e per la loro
distribuzione tra i fondi annuali;
•
Contrattazione decentrata, progressione
economica, giurisprudenza
Tribunale Bologna, 6 maggio 2004
“in materia di criteri per le progressioni economiche orizzontali dei
dipendenti del comparto sanità, se è vero che l’accordo
aziendale può integrare, cioè aggiungere nuove condizioni o
precisare meglio quelle già previste dall’accordo nazionale, del
pari il contratto aziendale non può modificare in toto i criteri
posti dal contratto nazionale, poiché ciò determina l’illegittimità,
per questa parte, del contratto integrativo aziendale e la
arbitrarietà di escludere il passaggio alla fascia superiore sulla
base di un criterio non conforme alla contrattazione nazionale
(nel caso di specie il criterio dell’anzianità maturata
nell’azienda è stato assunto come unico criterio alla fascia
retributiva superiore, escludendo quindi l’anzianità maturata in
precedenti esperienze lavorative ed omettendo qualsiasi
valutazione degli altri criteri indicati dal contratto nazionale”
Le altre materie di contrattazione integrativa
(CCNL 14/9/2000)
• Entità dei rimborsi spese per consumi energetici e telefonici, sulla base
delle intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata
(telelavoro);
• l’eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della
prestazione (telelavoro); (art. 1 ccnl 2000)
• contratto di SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TERMINE: la
contrattazione integrativa definisce casi, condizioni, criteri e modalità per la
determinazione e corresponsione dei trattamenti accessori (produttività)
Le relative risorse devono essere preventivamente individuate nel
finanziamento complessivo a carico del bilancio (art. 2 ccnl 2000)
Segue elenco CCNL 14/9/2000)
• contratto di FL: la contrattazione decentrata può disciplinare l’attribuzione
di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti
dal CCNL 1/4/99, utilizzando esclusivamente le risorse previste nel
finanziamento del progetto di formazione e lavoro; (art. 3 ccbl 2000)
• trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla
realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della
prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale
anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti
integrativi decentrati (art. 6 ccnl 2000)
Segue elenco CCNL 14/9/2000)
la correlazione tra compensi professionali (avvocatura)
e la retribuzione di risultato; (art. 27 ccnl 2000)
• Indennità giornaliera per maneggio di valori di cassa ;
l’importo, stabilito in sede di contrattazione integrativa,
può variare da un min. di € 0,52 a un max di € 1,55; (art.
36 ccnl 2000)
• le prestazioni di lavoro che comportano continua e
diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e
per l’integrità personale; compenso previsto: € 20,66 (art.
37 ccnl 2000)
•
Segue elenco (CCNL 14/9/2000)
• gli
incentivi economici per le attività ulteriori (rispetto
a quelle definite nel calendario scolastico) del
personale educativo degli asili nido e docente (artt.
30, 31 e 32 ccnl 2000)
• gli incentivi di produttività a favore dei messi
notificatori (art. 54 ccnl 2000)
 Quando si negozia e con quali procedure?
Quando
• Ogni 4 anni, in un’unica sessione
negoziale
• (quadriennio attuale: 2002-2005)
• Ogni anno per l’utilizzo delle
risorse (Si può … non si deve!)
• Quando vi sia la necessità, per materie
che per la loro natura richiedano tempi
diversi o verifiche periodiche.
TEMPISTICA DELLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Troppo spesso i contratti decentrati vengono stipulati con
notevole ritardo rispetto all’anno di riferimento
Questa circostanza molto negativa, porta a concordare
soluzioni di “sanatoria” o di scarso contenuto selettivo o
innovativo
Primo suggerimento: anticipare i tempi della contrattazione
Secondo suggerimento: recuperare il ritardo del primo
anno di riferimento con un testo contrattuale valido per
l’intero quadriennio normativo e sino al successivo
rinnovo
Ancora suggerimenti
Terzo suggerimento: anche per la parte relativa alla
destinazione delle risorse, possono essere individuati
criteri e parametri di riferimento da utilizzare anche in
assenza di una sottoscrizione tempestiva ad inizio
d’anno
Il contratto decentrato è necessario per legittimare la
erogazione di tutti i compensi accessori; senza contratto
……..
Occorre evitare situazioni di incertezza o di carenza di
legittimazione
Tempi e procedure di contrattazione
La implicazioni derivanti dalla finanziaria per il 2002
(art.40-bis D.lgs.n.165/2001)
Con cadenza annuale:
Il collegio dei revisori dei conti (c.2) invia informazioni sui costi
della contrattazione integrativa al Ministero dell’Economia
Verifiche congiunte, a campione,(c.1) sulle implicazioni
finanziarie della contrattazione integrativa (Comit. Settore
e Governo)
Qualora i risultati (c.1 e 2) evidenzino costi non compatibili
Con i vincoli di bilancio, le clausole sono nulle di diritto
SCHEMA DI PROCEDIMENTO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
Organo di governo
Organo controllo
interno
direttive
Autorizzazione
Sottoscrizione
Informa su
trattativa
quantificazione costi
Certificazione positiva
Trasmette
ipotesi
stipula
Delegazione
pubblica
ccdi
Ipotesi ccdi
trattativa
delegazione
sindacale
LE DIRETTIVE
• Primo atto della procedura negoziale, di particolare rilievo per
evidenziale le linee fondamentali di politica del personale che il datore
di lavoro pubblico intende perseguire
• Spettano alla Giunta o altro analogo organo
• Le direttive, in modo particolare, devono indicare gli interventi ritenuti
prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle
scelte di bilancio e degli obiettivi del Peg.
• Le direttive forniscono indicazioni anche in ordine alla entità delle
risorse disponibili sia stabili sia variabili e alla loro utilizzazione
• La quantificazione è di esclusivo interesse dell’amministrazione, che vi
provvede autonomamente, e non costituisce oggetto di
contrattazione.
• LE DIRETTIVE SONO ASSENTI NELLA ESPERIENZA DEI
CONTRATTI DECENTRATI
DELEGAZIONE PARTE
PUBBLICA
L’organo di vertice (Giunta o …) nomina il Presidente
e i componenti della delegazione pubblica
RUOLO DETERMINANTE DEL PRESIDENTE
(convocazione, conduzione delle trattative,
sottoscrizione della ipotesi e del ccdi)
Criterio della composizione tecnica della delegazione
Legittima partecipazione dei Direttori generali e dei
segretari comunali e provinciali
SONO ESCLUSI SOGGETTI ESTERNI
Ruolo della delegazione di
parte pubblica
La delegazione di parte pubblica sostiene, nel
confronto sindacale, gli obiettivi e le priorità
definiti nelle direttive
Ricerca, con correttezza, le mediazioni possibili,
con il consenso dell’organo di direzione politica
In particolare la delegazione può utilizzare le
risorse finanziarie stabili e variabili
individuate nei documenti di bilancio
DELEGAZIONE SINDACALE
TUTTE le sigle sindacali firmatarie del CCNL (ultimo)
hanno il diritto a partecipare alla trattativa
Le sigle aggregate non hanno capacità autonoma
E’ richiesto l’accreditamento dei soggetti abilitati
Tutte le sigle devono essere sempre convocate
La prevista sottoscrizione è opportuno segnalarla
nella relativa convocazione
La RSU partecipa come soggetto unitario
SVOLGIMENTO TRATTATIVE
• Necessità di corrette convocazioni e di corretta
conduzione del confronto
• Evitare riunioni “privilegiate”
• Problema dei “tavoli separati”
• Non occorre e non è utile la verbalizzazione delle
riunioni
• Il miglior verbale è quello della sottoscrizione
CONVOCAZIONE RIUNIONI
• Le riunioni devo svolgersi, preferibilmente, al di fuori
dell’orario ordinario di lavoro nell’ente (art. 10,
comma 7, CCNQ 7.8.1998)
• Se, necessariamente, dovessero coincidere con
l’orario di lavoro, dovrebbero essere utilizzati i
permessi sindacali
• Potrebbero essere anche recuperate le ore non
prestate
• Sono nulle le clausole dei contratti decentrati che
equiparano le trattative (le relazioni sindacali) ad
attività lavorativa (aumento numero dei permessi)
FASE DI AVVIO TRATTATIVE
• La parte datoriale illustra, con correttezza, la
composizione e le caratteristiche delle risorse
disponibili
• Necessaria distinzione tra risorse stabili e
risorse variabili (progressioni orizzontali solo
con risorse stabili)
Accordo sulla parte economica
Potrebbe essere utile un accordo iniziale
sulla distribuzione delle risorse per le varie
finalità di finanziamento (per controllare la
spesa e per semplificare il confronto)
Le parti avrebbero una maggiore percezione
dei limiti che derivano necessariamente
dalla scarsa disponibilità di risorse stabili e
variabili
CONTENUTI DI MERITO
DELLE TRATTATIVE
• La parte pubblica definisce una sua strategia, che il presidente
realizza, anche mediante la predisposizione di una propria
piattaforma
• Compito della delegazione pubblica è la soddisfazione degli
interessi datoriali e non la semplice discussione dei contenuti
della sola piattaforma sindacale
• Diversi e contrapposti sono gli interessi delle parti negoziali
• Il documento datoriale viene offerto ai sindacati per successive
approssimazioni, secondo l’avanzamento delle trattative
• Periodicamente il presidente informa la …. Giunta, sugli
aspetti più problematici o conflittuali, o in vista della conclusione
del negoziato
SOTTOSCRIZIONE IPOTESI DI
ACCORDO DECENTRATO
• A conclusione delle trattative, viene sottoscritta una “ipotesi di contratto
decentrato integrativo”.
• Per la delegazione di parte pubblica, la firma è apposta dal presidente.
• Per la parte sindacale, firmano: la RSU (soggetto unitario) e le
organizzazioni sindacali territoriali. Non ci sono regole, per il livello
decentrato, che impongano un numero minimo di firme o di
percentuali di rappresentatività da parte dei sindacati.
• Tutti i soggetti sindacali devono essere convocati per la firma
• Non necessariamente tutti devono anche firmare. Il contratto può
essere ritenuto valido dal datore di lavoro anche se firmato da una
minoranza sindacale. Si tratta della regola del maggior consenso
• Occorre, a tal fine, valutare la portata dei rischi per il datore di lavoro
• I soggetti dissenzienti sulla ipotesi potrebbero sempre firmare il ccdi
COMPATIBILITA’ ONERI FINANZIARI
• L’IPOTESI DI ACCORDO E’ INVIATA AL COLLEGIO DEI REVISORI
CON ALLEGATA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
• Il documento è , NELLA PRASSI, inesistente o del tutto
inutile perché privo di contenuti significativi
• I revisori non esercitano anche un controllo di merito
sulle scelte (che spetta alla Giunta)
• Se il parere è negativo, occorre ritornare al tavolo
negoziale per eliminare gli oneri contestati
• Il parere positivo è necessario, salva scadenza dei termini
RELAZIONE
TECNICO-FINANZIARIA
La relazione tecnico finanziaria dovrebbe
contenere:
a) La illustrazione delle direttive ricevute
b) La illustrazione delle regole concordate
c) La coerenza delle regole con le direttive
d) La illustrazione e quantificazione delle
risorse disponibili (stabili e variabili)
e) La dimostrazione che gli oneri del ccdi sono
contenuti nell’ambito delle risorse
CONTROLLO ORGANO DI VERTICE
• E’ il vero controllo di merito sulle scelte negoziali …. e sulla
coerenza con le direttive
• Se la verifica è positiva, la ….. Giunta autorizza il presidente
alla sottoscrizione definitiva del ccdi
• La Giunta non approva e non recepisce l’accordo decentrato,
come atto definitivo di conclusione del percorso negoziale
• Se la Giunta non condivide l’ipotesi di accordo ……. restituisce
gli atti al presidente per un supplemento di trattativa
SCONFESSIONE DEL RELATIVO OPERATO!!
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
• Il presidente riconvoca tutta le delegazione sindacale,
anche gli eventuali non firmatari della ipotesi
• Viene sottoscritto il verbale di stipula del contratto
decentrato integrativo
• Le sigle sindacali non firmatarie, potrebbero “aderire”
in un secondo momento
• Dalla sottoscrizione il ccdi è efficace
• LA SEMPLICE “APPROVAZIONE” DA PARTE
DELLA ….. GIUNTA E’ DEL TUTTO INUTILE
• IN QUESTO CASO IL CCDI E’ INESISTENTE
MANCATA SOTTOSCRIZIONE
La assenza di una soluzione concordata, non
consente la formale sottoscrizione di un
accordo decentrato
Per le parti normativa, il datore di lavoro
pubblico riacquisisce l’autonomo potere
decisionale
Per gli aspetti relativi al trattamento
economico, non sussiste alcuna
regolazione al di fuori del ccdi
Segue: mancata sottoscrizione
In assenza del nuovo ccdi, l’ente deve
verificare la sussistenza di regole previste
nel previgente ccdi, ancora applicabili
Purchè tali clausole non fossero
espressamente limitate nel tempo o non
risultassero in contrasto con la successiva
disciplina del ccnl
Si rafforza la utilità di un ccdi non a tempo!
Segue: mancata sottoscrizione
E’ sicuramente difficoltoso ipotizzare una
destinazione di risorse alle progressioni
orizzontali
Può essere più semplice l’utilizzo delle
risorse destinate al turno, alla reperibilità,
al rischio, ecc.
E’ impossibile applicare le nuove disposizioni
introdotte dal ccnl (indennità di € 300,
nuovi importi della indennità di
responsabilità)
Segue: mancata sottoscrizione
L’eventuale impedimento o ritardo nella
applicazione di istituti contrattuali
importanti, che potrebbe derivare dalla
mancata sottoscrizione, può essere
utilizzato dall’ente come forma di
“pressione” sulla delegazione sindacale
Il ritardo nella attribuzione di benefici
economici, infatti, si traduce, di fatto, in
un danno per i lavoratori interessati
Validità della sottoscrizione
dei contratti nazionali - CCNL
L’ARAN sottoscrive il contratto nazionale solo se le
oo.ss.
firmatarie
rappresentano
nel
loro
complesso
• almeno il 51% (come media tra dato associativo e
dato elettorale) dei dipendenti del comparto o
dell’area
• ovvero almeno il 60% del dato elettorale nel
medesimo ambito.
Come si coordinano RSU e sindacato territoriale sul
versante della contrattazione a livello decentrato?
Protocollo del 23.7.1993
la legittimazione a negoziare al secondo livello le
materie oggetto di rinvio da parte del ccnl, è
riconosciuta alle rsu ed alle organizzazioni sindacali
territoriali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni
stipulanti il medesimo ccnl, secondo modalità
determinate dal ccnl
D.Lgs.165/2001 (art. 42, co. 7)
I contratti collettivi che disciplinano la RSU possono
prevedere che, ai fini dell’esercizio della contrattazione
collettiva integrativa, la rsu sia integrata da
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto collettivo nazionale del comparto.
Accordo quadro (7.8.1998)
Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le
competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto;
Le decisioni relative all’attività negoziale sono assunte
dalle RSU e dai rappresentanti delle associazioni
sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri
previsti nei contratti collettivi nazionali di comparto.
Su una eventuale maggioranza …
cosa dicono il ccnl del comparto
Regioni –Autonomie Locali e i
CCNL degli altri comparti?
Non si esprimono
Cosa dice la
giurisprudenza?
Tribunale di Roma 15.7.2003
“ Non esistono norme regolatrici circa i soggetti
necessari alla stipula sottoscrizione del
contratto collettivo decentrato integrativo.”
Segue Tribunale Roma
“ il CCNL Autonomie Locali (e in linea con lo
stesso, l’accordo quadro del 7.8.1998 sulla
costituzione delle RSU) espressamente prevede
soltanto che nella contrattazione collettiva
integrativa i poteri e le decisioni contrattuali
vengono esercitati (con pari poteri) dalle RSU e
dai
rappresentanti
territoriali
delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del relativo CCNL.”.
Segue Tribunale Roma
“ Da ciò consegue che non esiste la necessità della
sottoscrizione da parte della RSU e non vige
neanche il principio che le decisioni negoziali in
sede decentrata siano prese a maggioranza”
“ ….appare legittima la stipulazione che avvenga
con ricerca del massimo consenso possibile.”.
La contrattazione decentrata
integrativa a livello territoriale
È un livello contrattuale esclusivo del
comparto Regioni Autonomie Locali
Più
E
N
T
I
Può interessare enti territorialmente
contigui con un numero di dipendenti
in servizio non superiore a 30. Per le
Camere di commercio si prescinde dal
dato quantitativo
E’ destinata a soddisfare le esigenze degli
enti di ridotte dimensioni organizzative
L’ambito territoriale non è predefinito
OO
SS
territoriali
La contrattazione decentrata
integrativa a livello territoriale
Perché questa contrattazione possa
svolgersi occorre che vengano stipulati
preventivamente appositi protocolli da
OO.SS. firmatarie del ccnl, ed enti
interessati
Più
E
N
T
I
L’iniziativa può essere assunta dalle
associazioni nazionali rappresentative
degli enti o da ciascuno dei soggetti
titolari della negoziazione decentrata
OO
SS
Firmatarie
CCNL
La contrattazione decentrata
integrativa a livello territoriale
A tali protocolli possono aderire gli enti
interessati e i relativi soggetti sindacali
Più
E
N
T
I
I protocolli devono precisare:
- la composizione di entrambe le
delegazioni trattanti;
- la procedura per l’autorizzazione alla
sottoscrizione del contratto decentrato
integrativo territoriale, ivi compreso il
controllo sulle compatibilità dei costi
con i vincoli di bilancio;
-i necessari adeguamenti per consentire
alle rappresentanze sindacali la fruizione
delle tutele e dei permessi.
RSU
OO
SS
Territoriali
La contrattazione decentrata
integrativa a livello territoriale
I rappresentanti degli enti aderenti ai protocolli, quali
datori di lavoro, devono definire, in apposita intesa,
alcuni aspetti di loro esclusivo interesse:
- le modalità di formulazione degli atti di indirizzo;
- le materie, tra quelle proprie della contrattazione
integrativa, che si intendono affidare al livello territoriale;
- le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di
ciascun ente;
- le modalità organizzative ed il soggetto istituzionale
incaricato dei relativi adempimenti.
 L’amministrazione del contratto?
• Presuppone l’insorgenza di
controversie che abbiano carattere di
generalità
INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
• Si conclude con un accordo
che impegna reciprocamente le parti
anche delle clausole
• L’accordo sostituisce la clausola sin
dall’inizio
di contratti decentrati
(art. 9 del CCNL
del Comparto
Regioni – Autonomie
Locali del 22.1.2004)
• Coinvolge tutte le parti che hanno
sottoscritto il contratto
• Può essere attivata da una delle
parti; l’ARAN si attiva autonomamente
o su richiesta del Com. settore.
• segue le medesime procedure della
contrattazione
La negoziazione collettiva come risorsa da utilizzare
per una gestione più efficiente del personale e come
strumento sul cui utilizzo il management ha il diritto
dovere di influire
La negoziazione come luogo nel quale il management
deve esaltare la propria responsabilità e non come
luogo da utilizzare per ridurla e condividerla con le
OO.SS. …..
Il consenso è certamente necessario per una gestione
più efficiente; talvolta, tuttavia, a tal fine può essere
utile “investire” in conflitto …………..
Questioni applicative (1)






Solo le OO.SS rappresentative hanno il diritto di fruire delle
prerogative sindacali (indire le assemblee, fruire dei locali dei
permessi dei distacchi delle aspettative, partecipare alle
trattative o alla concertazione, fruire della informazione ….)
Le iniziative di sciopero possono essere assunte da tutti i
sindacati, anche non rappresentativi
Ai distaccati sindacali non spettano i buoni pasto
Il periodo di distacco sindacale non è utile per la maturazione
delle ferie
Decadenza della RSU. Nuove elezioni. Possibilità di continuare le
relazioni con i soggetti ancora in carica
Disdetta della iscrizione al Sindacato da parte di un membro
delle RSU: il CCNQ non prevede discipline specifiche; spetta
eventualmente alla sola RSU assumere autonome iniziative
Questioni applicative (2)
 Come si esprime la RSU e come sottoscrive il contratto
 Richiesta di tavoli separati (contestualità, separazione della RSU)
 Divergenza tra RSU e sindacati firmatari ed eventualità che il
contratto sia sottoscritto senza il consenso della RSU
 Chi fa valere / chi dichiara la nullità delle “clausole eccedenti”
 Ammissibilità a trattare di un’organizzazione sindacale firmataria
che abbia perso la rappresentatività nel biennio successivo
Questioni applicative (3)

Modalità di svolgimento delle riunioni sindacali (fuori
orario di lavoro o a carico dei permessi sindacali,
impossibilità di concedere ulteriori permessi
retribuiti)

Decisione assunta senza informazione preventiva o
concertazione o consultazione (ove prescritte)

Parità di “ruolo” delle diverse sigle e componenti nelle
relazioni sindacali

Avvio delle trattative anche in assenza di piattaforma
RIFLESSIONI E
SUGGERIMENTI PER LA
GESTIONE DELLA
CONTRATTAZIONE
Il confronto con il privato
PUBBLICO
• E’ obbligatoria
• Si svolge esclusivamente
sulle materie del CCNL
• Conta su risorse “certe”
e “predefinite”
• C’è un diritto al contratto
integrativo
• Il potere unilaterale non
“potrebbe” essere
esercitato …
PRIVATO
• E’ facoltativa ed eventuale
• Conosce un unico limite: il
divieto di sovrapposizione
• Non ha risorse “predefinite”
• Non c’è un diritto al
contratto integrativo
• Ampio potere unilaterale
del datore di lavoro
La posta in gioco della contrattazione

LA DEFINIZIONE DELLO SPAZIO NEGOZIALE
cosa si contratta e cosa non si contratta

LE RISORSE
le risorse destinate alla contrattazione integrativa

LA POLITICA DEL PERSONALE DELL’ENTE
possibilità per l’ente di fare innovazione
organizzativa e gestionale
La definizione dello spazio negoziale:
secondo il CCNL
MATERIE DI
CONTRATTAZIONE
POTERE
UNILATERALE
DEL DATORE
DI LAVORO
SPAZIO NEGOZIALE
La definizione dello spazio negoziale:
secondo il CCNL “interpretato dalle parti”
MATERIE DI
CONTRATTAZIONE
ZONA
GRIGIA
POTERE
UNILATERALE
DEL DATORE DI
LAVORO
La definizione dello spazio negoziale:
secondo i rapporti di forza “reali”
MATERIE DI
CONTRATTAZIONE
POTERE
UNILATERALE
DEL DATORE
DI LAVORO
SPAZIO NEGOZIALE
La politica del personale “partecipata”
MATERIE DI
CONTRATTAZIONE
Regole e criteri
sistemi di
gestione
SPAZIO NEGOZIALE
POTERE
UNILATERALE
DEL DATORE
DI LAVORO
Gestione dei
sistemi
nell’ambito di
criteri
DECISIONI “PARTECIPATE”
Il contratto invasivo
(ovvero la co-gestione)
MATERIE DI
CONTRATTAZIONE
Regole e criteri
sistemi di
gestione
POTERE
UNILATERALE
DEL DATTORE
DI LAVORO
Gestione dei
sistemi
nell’ambito di
criteri
SPAZIO NEGOZIALE
Il contratto distributivo
(ovvero la rinuncia a gestire il personale)
MATERIE DI
CONTRATTAZIONE
Regole per
distribuire le
risorse sulla base
di automatismi
POTERE
UNILATERALE
DEL DATORE
DI LAVORO
Distribuzione
delle risorse
secondo gli
automatismi
contrattati
SPAZIO NEGOZIALE
Le risorse destinate alla contrattazione
integrativa
BILANCIO
E
S
Risorse storiche e stabili,
secondo le regole del CCNL
Risorse “condizionate” collegate
a maggiori entrate o a risparmi;
Risorse “meramente eventuali”
collegate a investimenti
organizzativi;
Risorse derivanti da art. 43
“sponsorizzazioni, ecc..” (risorse
dal mercato, unico caso)
Le risorse destinate alla contrattazione
integrativa
BILANCIO
E
S
FONDO UNICO DI ENTE
Parte fissa e ricorrente
Parte variabile
UTILIZZO delle risorse destinate alla
contrattazione integrativa
BILANCIO
E
S
INCENTIVAZIONE
PROGRESSIONI E SVILUPPI ECONOMICI
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
DISAGIO, RISCHIO, TURNI, REPERIBILITA’
...
La contrattazione delle risorse
CONTRATTAZIONE
BILANCIO
E
S
INCENTIVAZIONE
PROGRESSIONI E SVILUPPI ECONOMICI
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
DISAGIO, RISCHIO, TURNI, REPERIBILITA’
...
La contrattazione delle risorse
(quando aumenta lo spazio negoziale)
CONTRATTAZIONE
BILANCIO
E
S
INCENTIVAZIONE
PROGRESSIONI E SVILUPPI ECONOMICI
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
DISAGIO, RISCHIO, TURNI, REPERIBILITA’
...
Le risorse destinate alla contrattazione
integrativa
BILANCIO
E
S
FONDO UNICO DI ENTE
Quota stabile
Quota variabile
La contrattazione delle risorse
CONTRATTAZIONE
BILANCIO
E
S
PRODUTTIVITA’ individuale e collettiva
PROGRESSIONI ECONOMICHE orizzontali
PARTICOLARI RESPONSABILITÀ
DISAGIO, RISCHIO, TURNI, REPERIBILITA’
...
La contrattazione delle risorse
(quando aumenta lo spazio negoziale)
BILANCIO
E
S
CONTRATTAZIONE
PRODUTTIVITA’ non selettiva o a pioggia
PROGRESSIONI ECONOMICHE per tutti
PARTICOLARI RESPONSABILITA’ formali
DISAGIO, RISCHIO, TURNI, REPERIBILITÀ
POSIZIONI ORGANIZZATIVE!!
INDENNITÀ E COMPENSI AGGIUNTIVI
L’innovazione organizzativa tra negoziato e
poteri gestionali
INNOVAZIONE
ORGANIZZATIVA
NEGOZIATO
INCENTIVAZIONE
CARRIERE
VALUTAZIONE
ORGANIZZAZIONE
FORMAZIONE
PROGRAMMAZIONE
POTERI
GESTIONALI
Gli esiti del negoziato
SI PERDE
SU TUTTO
+
+
Spazio negoziale
Innovazione organizzativa
Risorse
SI VINCE
SU TUTTO
+
-
Spazio negoziale
Innovazione organizzativa
Risorse
Tendenze “preoccupanti” osservate nella
contrattazione integrativa
 Tendenza da parte del sindacato a considerare
il CCNL come la base di partenza per le
proprie “conquiste”; si cerca di ottenere a
livello locale ciò che non è stato possibile
ottenere a livello nazionale
 Tendenza da parte delle amministrazioni a
cedere senza contropartite
Gli approcci alla contrattazione
AMMINISTRATIVO
Interessano solo le implicazioni formali
PRAGMATICO
Si creano le condizioni per assumere nel futuro
un atteggiamento evoluto
GESTIONALE
Corretta gestione e padronanza dei sistemi di
gestione
Gli esiti della contrattazione
CONTRATTO DISTRIBUTIVO
Pochissimi spazi per la gestione. Dominano gli
automatismi retributivi. Soddisfazione dei
micro-interessi corporativi
CONTRATTO INVASIVO
Contratto con molte invasioni di campo.
Aumenta a dismisura lo spazio negoziale
CONTRATTO ORGANIZZATIVO
La contrattazione come risorsa organizzativa
CONTENUTI NORMATIVI “CRITICI”
DEI CONTRATTI INTEGRATIVI
• Ridisciplina e ampliamento delle relazioni
sindacali
• Progressioni orizzontali e verticali senza
contenuti selettivi
• Aumento dei permessi sindacali per trattative
• Produttività mensilizzata e con indicatori o
parametri automatici
• Trattazione di materie già definite dal CCNL
• Trattazione di materie escluse
ALTRI CONTENUTI ECONOMICI
“CRITICI”
dei contratti integrativi
• Consolidamento delle risorse
integrative, senza alcuna
giustificazione
• Integrazione senza motivazione delle
risorse variabili (investimenti sulla
organizzazione)
• Finanziamenti aggiuntivi, per spirito di
“liberalità”
CONSEGUENZE DELLE “CRITICITA’”
• Si tende ad enfatizzare sia il ruolo che i contenuti
dei contratti integrativi e della concertazione
• le difficoltà di gestione hanno favorito la ricerca
del consenso sindacale anche su aspetti di
preminente interesse organizzativo
• la sede negoziale decentrata ha assunto un
carattere sostitutivo delle responsabilità
dirigenziali
• è stato troppo spesso mortificato il ruolo e la
competenza della dirigenza, stabiliti per legge.
CONCLUSIONE EQUILIBRATA
DEL NEGOZIATO
• Non si deve vincere su tutto né perdere su
tutto
• Il negoziato deve essere concluso con
intelligenti soluzioni che consentano ad
entrambe le parti di essere “soddisfatte”
delle soluzioni concordate
• La mediazione finale deve essere di “alto
profilo”, idonea a tutelare con equilibrio le
legittime attese economiche del personale
e le altrettanto legittime attese di
miglioramento dei servizi istituzionali
PROCEDIMENTO PER LA
DETERMINAZIONE
DELLE RISORSE
DECENTRATE
Quantificazione delle risorse
stabili e variabili
Le risorse per i rinnovi contrattuali devono essere
espressamente previste in bilancio (art. 48 d.lgs. 165)
Le risorse decentrate stabili sono quantificate
automaticamente e obbligatoriamente, sulla base della
certificazione del responsabile della ragioneria …..
Le risorse decentrate variabili richiedono un esplicito
consenso formale del Consiglio …. sia per la
quantificazione sia per la utilizzazione
A tal fine si terrà conto del programma di miglioramento dei
servizi elaborato dalla Giunta e allegato al bilancio
Risorse decentrate e …. relazioni
sindacali
La quantificazione delle risorse non spetta alla
contrattazione decentrata
E’ un obbligo a carico dei singoli enti che vi
provvedono in modo autonomo e responsabile
nel rispetto dei vincoli legali e contrattuali
Gli importi devono essere inseriti in bilancio
E’ giustificata la pretesa del sindacato di essere
correttamente informato sulle modalità di
determinazione
delle
singole
voci
di
finanziamento
RISORSE
DECENTRATE STABILI
RISORSE DECENTRATE
Art. 31 ccnl 2004
CALCOLATE PER L’ANNO 2004
Dall’anno 2004 le risorse destinate alla produttività e
allo sviluppo professionale del personale (ex art.
15), ora denominate, “risorse decentrate” devono
essere calcolate da ogni ente secondo la nuova
disciplina che individua due tipologie di risorse:
• quelle aventi carattere di stabilità, di certezza e di
continuità “risorse stabili”
• quelle con caratteristiche di eventualità e di
variabilità “risorse variabili”
Scelta motivata da esigenze di semplificazione e di
controllo della spesa
Risorse decentrate stabili
Art. 31, c.2, ccnl 2004
Ricomprendono quelle calcolate dagli enti nel 2003
con riferimento alle seguenti disposizioni:
CCNL 1.4.1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1,
lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per i soli effetti
derivanti dall’incremento degli organici e
conseguenti assunzioni di personale; il comma 5
potrà avere applicazione anche per gli anni futuri;
CCNL 5.10.2001: art.4, commi 1 e 2
CCNL 2004, art. 32, comma 1 (0,62%), comma 2
(0,50%), comma 7 (0,20%) Questi valori sono
annui a decorrere dal 2003
Esame disposizioni contrattuali
su risorse stabili
CCNL 1.4.99
Art. 14, comma 4: riduzione 3% delle risorse del
lavoro straordinario anno 1999; (IMPORTO annuale
FISSO, NON RIVALUTABILE)
Art. 15, lett. a) : gli importi (anno 1998) dei fondi ex
art. 31 ccnl 6.7.95 (è la voce più consistente);
ricomprende: il fondo per la remunerazione di particolari
condizioni di lavoro; il fondo per particolari responsabilità, il
fondo per la qualità della prestazione individuale, il fondo per
la produttività collettiva e dei servizi + risparmi part-time +
quote straordinario relative a personale incaricato di PO
FONTI RISORSE STABILI: segue
Lett. b): le risorse aggiuntive dell’anno 1998
(max 0,5% monte salari 1993 + 0,65% del
monte salari 1995) (art. 3 ccnl 1997)
Lett. c): i risparmi di gestione dell’anno 1998
(max 0,8% monte salari 1995) (art. 3 ccnl 1997)
FONTI RISORSE STABILI: segue
Lett. f): I risparmi per disapplicazione di
discipline incompatibili con ccnl (solo in
presenza di norme legittime precedenti il ccnl 1.4.1999,
non confermate dal ccnl)
Lett. g): risorse del LED (quelle destinate al
relativo pagamento nell’anno 1998)
Lett. h): la indennità di L. 1.500.000 delle
ottave qualifiche (o agli apicali dell’ente)
FONTI RISORSE STABILI: segue
Lett. i): quota dei risparmi per riduzione di posti di dirigente,
solo per le regioni
Lett. j): l’importo corrispondente allo 0,52% del monte salari
1997 (importo fisso, non soggetto a rivalutazione)
Lett. l): le somme acquisite a seguito del trasferimento di
personale per delega di funzioni dallo Stato o dalle
Regioni (per le quote relative al salario accessorio)
Comma 5: gli incrementi correlati agli aumenti di
organico (rinvio alla successiva illustrazione)
Segue: FONTI RISORSE
STABILI
CCNL 5.10.01; art. 4, commi 1 e 2:
incremento 1,1% monte salari 1999 (importo fisso,
non rivalutabile; vietato sommare 1,1%+1,1% …)
nonché importi RIA e assegni personali non
riassorbibili dei cessati a decorrere dalla data
di cessazione (questa disciplina trova applicazione
tutti gli anni, come regola sempre in vigore)
CCNL 22.1.2004: art. 32, commi 1, 2 (0,62% più
0,50% monte salari 2001: segue spiegazione)
Incrementi risorse decentrate:
decorrenze e quantità (art. 32 ccnl 2004)
A) Dal 2003 per un importo pari allo 0,62% del monte salari
del 2001, esclusa la quota della dirigenza (comma 1)
Questo incremento è obbligatorio e integra le risorse decentrate
stabili di cui all’art. 31, comma 2
Si conferma che il relativo importo deve essere calcolato su
base annua anche per l’anno 2003
Dal momento che non si è resa possibile la utilizzazione per la
ritardata sottoscrizione del ccnl, l’importo del 2003 si
aggiunge, come una tantum, a quello “ordinario” del 2004
Incrementi risorse decentrate: decorrenze e
quantità: segue
B)
Sempre dal 2003 gli enti incrementano le risorse decentrate
stabili di un ulteriore importo pari allo 0,50% del monte salari
2001, se risultano in possesso delle seguenti condizioni (commi
2-5):
Enti locali:
spesa personale (tutte le spese compresi gli oneri
riflessi) su entrate correnti, meno del 39%
Camere commercio: spesa personale su entrate correnti, meno
del 41%
Regioni: spesa personale su spesa corrente, esclusa sanità, meno
del 35%
Per coerenza l’anno deve essere il 2001, che rappresenta l’anno di
riferimento per tutto il rinnovo biennale
Anche queste risorse sono calcolate come valore annuo anche per il
2003 e sono trasferite, come una tantum, sul 2004
Integrazione risorse: segue
Gli altri enti del comparto: Ipab, enti regionali,
Agenzia segretari, Autorità di bacino, Enti di
sviluppo agricolo, ecc. potevano disporre un
incremento fino allo 0,50%, (del monte salari
dell’anno 2001) ove fosse stata accertata la
necessaria capacità di spesa (comma 6)
In questo caso l’incremento era ipotetico e variabile;
di conseguenza poteva integrare solo le risorse
decentrate variabili
Questa ipotesi non è più praticabile dal 2006, dopo il
CCNL 9.5.06 (dichiarazione n.1)
Integrazione risorse: 0,20%, segue
Altro incremento: tutti gli enti, nel rispetto dei requisiti prescritti per lo
0,50%, incrementano le risorse decentrate di un importo pari allo 0,20%
del monte salari 2001, esclusa dirigenza (comma 7)
Questo specifico finanziamento è destinato a retribuire gli incarichi per le
“alte professionalità’
Gli enti locali, le regioni, le camere di commercio dovranno essere in
possesso degli indicatori già illustrati
Gli altri enti del comparto verificheranno le condizioni di bilancio
L’incremento dello 0,20% integra le risorse già disponibili per la retribuzione
di posizione e di risultato (art. 10, comma 5)
Negli enti con dirigenza, confluisce nel “fondo di P.O.”
Negli altri enti aumenta il finanziamento delle P.O.
Gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari non possono
disporre incrementi di risorse (0,50% e 0,20%)
Risorse decentrate stabili anno 2004: percorso
corretto per il calcolo, per evitare ingiustificati
incrementi degli oneri a carico dei bilanci
L’importo “teorico” calcolato per l’anno 2003 deve essere decurtato dei
seguenti valori:
a) Le somme destinate a corrispondere gli incrementi per progressioni
economiche e che, sino al 2003 compreso, avrebbero dovuto costituire
il relativo “fondo” previsto dall’art. 17, comma 2, lett. b), del ccnl
1.4.1999 (con esclusione degli incrementi a carico dei bilanci secondo i
ccnl del 2001 e del 2004)
b) Le somme destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di
risultato, negli enti con dirigenza, confluite anch’esse nel relativo
“fondo” ex art 17, lett. c)
c) Le risorse usate per la prima riclassificazione del personale (1.4.1999)
c) Le somme utilizzate per corrispondere l’incremento della indennità per il
personale educativo degli asili nido di cui all’art. 31, comma 7, ccnl
14.9.2000
d) Le somme utilizzate per completare il finanziamento della indennità di
comparto
Importo ancora spendibile nel 2004
Dal confronto tra:
• la somma teorica calcolata secondo
le singole voci di finanziamento
• e le somme già utilizzate per il
finanziamento di istituti stabili
si ricava la somma netta
effettivamente ancora spendibile
nell’anno 2004 come risorsa
decentrata stabile
IMPORTANZA DEL CALCOLO PER
L’ANNO 2004
Il calcolo corretto delle risorse stabili per l’anno
2004 è molto importante
Rappresenta il momento del passaggio dal
precedente regime ex ccnl 1.4.1999 al nuovo
modello ex ccnl 22.1.2004
Deve essere illustrato e documentato ogni singola
voce di finanziamento, (sia in entrata che in
uscita) dando conto della esattezza del calcolo e
del relativo risultato
UTILISSIMA A TAL FINE SARA’ LA RELAZIONE
TECNICO FINANZIARIA ALLEGATA AL CCDI
DELL’ANNO 2004
SITUAZIONE DELLE RISORSE
STABILI DAL 2005
INCREMENTI
Dal 2005 non occorre nuovamente procedere ad un
ricalcolo analitico delle singole voci di
finanziamento delle risorse stabili con successiva
decurtazione degli importi già spesi
E’ sufficiente, invece, ripartire dalla somma ancora
spendibile nell’anno 2004, ricavata seguendo il
percorso già illustrato, sommando a questa gli
importi riacquisiti a seguito di cessazioni (o di
progressioni verticali) a titolo di progressione
economica, indennità di comparto, ria e assegni
ad personam
SITUAZIONE DELLE RISORSE
STABILI DAL 2005
R I D U Z I O N I
La somma teorica individuata secondo le precedenti
indicazioni, deve essere naturalmente ridotta
degli importi complessivamente destinati al
pagamento di ulteriori progressioni economiche
(rispetto a quelle del 2003) nell’anno 2004 che
peseranno per 13 mensilità sull’anno 2005
A questo punto abbiamo individuato la somma
complessiva che può essere ancora spesa
nell’anno 2005 per istituti “stabili” come le
progressioni economiche o, eventualmente, per le
PO negli enti con dirigenza
RIEPILOGO DEL PERCORSO E DEGLI
ADEMPIMENTI PER IL CORRETTO
CALCOLO DELLE RISORSE STABILI
1) Anno 2004: Calcolo di tutte le voci di
finanziamento per l’anno 2003 (risorse
teoriche)
2) Decurtazione di tutte le somme già in
pagamento per l’anno 2003 per
progressione economica, indennità di
comparto, PO (enti con dirigenza), ecc.
3) Individuazione della somma realmente
ancora spendibile nell’anno 2004
RIEPILOGO: segue
4) Anno 2005: Decurtazione delle somme
destinate nell’anno 2004 all’ulteriore
finanziamento della indennità di comparto,
a progressioni e a PO
5) Incremento delle somme recuperate
nell’anno 2004 per progressioni, indennità
di comparto, ria e assegni ad personam
6) Determinazione della somma ancora
utilizzabile nell’anno 2005
7) Nel 2006 si ripete lo stesso procedimento
di sottrazione e di incremento del 2005 con
gli altri incrementi previsti dal ccnl 2006
Incrementi RISORSE DECENTRATE STABILI
degli enti locali (art. 4, c.1, ccnl 2006)
dal 31.12.2005 ed a valere dal 2006
I SINGOLI ENTI incrementano le risorse stabili (art. 31, comma
2 ccnl 2004) con un valore pari allo 0,5% del monte salari
2003, SE IL RAPPORTO SPESE PERSONALE E ENTRATE
CORRENTI NON E’ SUPERIORE AL 39%
L’incremento si stabilizza nel medesimo valore anche per gli anni
successivi
Il requisito deve essere accertato con riferimento al conto
consuntivo dell’anno 2005
Occorre una certificazione del responsabile finanziario
Sono interessati tutti gli enti di cui al Dlgs. 267 del 2000
Incremento risorse stabili
degli altri enti art. 4, c.4 e 5 ccnl 2006
CAMERE DI COMMERCIO: L’incremento, dall’anno
2006, dello 0,5% del monte salari 2003, delle risorse
decentrate stabili è consentito se il rapporto tra
spese del personale ed entrate correnti è pari o
inferiore al 39%
REGIONI: L’incremento, dall’anno 2006, dello 0,5% del
monte salari 2003, delle risorse decentrate stabili è
consentito se il rapporto tra spese del personale e
spese correnti (senza spesa sanitaria) è pari o
inferiore al 35%
L’incremento si stabilizza negli anni successivi
Esempio pratico di calcolo delle
risorse decentrate stabili
Risorse anno 2003 da utilizzare nel 2004
Situazione calcolata al 31.12.2003 (secondo le regole del ccnl)
I valori riferiti a : recupero progressioni, ria, assegni dei cessati nel
2003, comprendono le sole quote mensili successive alle cessazioni
IMPORTO: 560.000 euro
Oneri da sottrarre:
a) Pagamento tutte progressioni (per 2003
per i soli mesi dalla decorrenza)
b) Indennità di comparto
c) P.O. (ente con dirigenza)
TOTALE
260.000
20.000
140.000
420.000
Risultato: 560.000-420.000 = 140.000 somma spendibile nel 2004
Comportamenti anno 2004
Utilizzo risorse stabili e relativi oneri

Nuove progressioni
- 30.000

Completamento eventuale oneri annuali per progressioni
2003 non decorrenti da gennaio
- 10.000

Indennità di comparto
- 60.000
TOTALE - 100.000
Recuperi (progressioni economiche, ria, assegni, ind.
comparto) anno 2004 per cessazioni
a) completamento valore annuo per i cessati 2003
+ 10.000
(disponibilità da gennaio)
a) Nuove quote mensili per cessati in corso 2004
+ 20.000
(disponibilità dal mese di cessazione)
Situazione risorse stabili fine anno 2004 per 2005
 Risorse stabili ancora disponibili anno 2003
 Risorse utilizzate per progressioni anno 2004
 Eventuale completamento oneri per progressioni 2003
+ 140.000
- 30.000
effettuate con decorrenza in corso d’anno (es: da giugno)
 Risorse utilizzate per indennità comparto anno 2004
 Completamento recuperi per cessati anno 2003
 Nuovi recuperi per cessati anno 2004 (quote mensili)
+
+
Totale risorse stabili per anno 2005
10.000
60.000
10.000
20.000
+ 70.000
Comportamenti anno 2005
Utilizzo risorse stabili e relativi oneri:

Nuove progressioni

Completamento eventuale oneri annuali per progressioni
2004 non decorrenti da gennaio

TOTALE
Recuperi (progressioini, ria, assegni, comparto)
anno 2005 per cessazioni:
a) completamento valore annuo per i cessati 2004
(disponibilità da gennaio)
a) Nuove quote mensili per cessati in corso 2005
(disponibilità dal mese di cessazione)
30.000
10.000
40.000
12.000
26.000
Situazione risorse stabili fine anno 2005 per 2006
 Risorse stabili ancora disponibili anno 2005
 Risorse utilizzate per nuove progressioni anno 2005
 Eventuale completamento oneri per progressioni 2004
+
-
70.000
30.000
effettuate con decorrenza in corso d’anno (es: da giugno)  Completamento recuperi per cessati anno 2005
+
 Nuovi recuperi per cessati anno 2005
+
10.000
12.000
26.000
Totale risorse stabili per anno 2006
+ 68.000
Integrate da quelle previste dall’art. 4, commi 1, 4 e 5 del
ccnl 2006
Nota: l’ente sta adottando una politica di spesa stabile,
rivolta a conservare un certo equilibrio con i recuperi
Corte dei Conti
Campania
parere n. 3/2005
Caso: ente che ha pagato le progressioni a carico del
bilancio, conservando le somme tra le risorse decentrate
La corretta procedura di impegno e, quindi, di pagamento a valere sulle
somme disponibili del fondo delle “risorse decentrate”, avrebbe
comportato, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 34, una
corrispondente stabile riduzione del fondo stesso, con la decorrenza ivi
prevista e con relativo adeguamento permanente della capienza dei
capitoli di spesa per le retribuzioni.
Il fatto che ciò non sia avvenuto non deve, tuttavia, far ritenere che
l’economia risultate dal fondo a fine esercizio possa essere portata in
aumento delle risorse da assegnare al fondo medesimo per l’esercizio
successivo ….
Le predette risorse venendo così ad assumere ls definitiva connotazione di
trattamento economico fondamentale (e non più di accessorio) mutano
anche la relativa allocazione in bilancio, dovendo essere conteggiate a
parte nell’ambito del capitolo destinato agli “stipendi ed altri assegni fissi”
Corte dei Conti: segue
Ne consegue che non può esservi luogo alla applicazione dell’art. 17,
comma 5, “sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non
spese nell’esercizio di riferimento” atteso che, seppure la somma
accantonata sul fondo risulti formalmente non spesa, in realtà i
maggiori compensi risultano comunque erogati.
Va da sé che nella ricostituzione del fondo per l’esercizio 2005, l’entità
dello stesso sarà ridotta nella misura corrispondente all’importo dei
maggiori compensi gravanti sui capitoli di spesa per competenze
fisse, considerando le relative economie come libere da vincoli di
destinazione e, quindi, rientranti nel più in generale avanzo di
amministrazione.
… ritiene la Sezione di doversi astenere da qualunque giudizio in
ordine ad eventuali responsabilità …..
Risorse decentrate stabili:
utilizzazione
Le risorse stabili sono utilizzate secondo gli accordi
definiti in sede decentrata
Saranno prioritariamente utilizzate per finanziare gli istituti che
richiedono pagamenti stabili : progressioni orizzontali e PO
(per gli enti con dirigenza)
Eventuali residue disponibilità, di anno in anno, potranno essere
destinate anche ad istituti tipici del salario accessorio
Occorre tener presente che continui prelievi annuali
produrranno, prima o poi, una contrazione sempre più
consistente sino al completo “prosciugamento”; è
indispensabile una accorta politica retributiva per
conservare spazi di manovra efficaci
RISORSE DECENTRATE
VARIABILI
Risorse decentrate variabili: calcolo
Art. 31, comma 3, ccnl 2004
Ogni anno gli enti possono integrare le risorse decentrate con
somme di carattere variabile, dando applicazione alle
seguenti disposizioni contrattuali:
CCNL 1.4.1999: art. 15, comma 1, lett. d), e), k), m), n),
comma 2, comma 4, comma 5 per gli effetti correlati al
miglioramento e incremento dei servizi; il comma 5,
come regola permanente, può avere applicazione
anche negli anni successivi al CCNL
CCNL 14.9.2000: art. 54
CCNL 5.10.2001: art. 4, commi 3 e 4
CCNL 22.1.2004: art. 32, comma 6 (inefficace dal 2006)
CCNL 9.5.2006: art. 4, commi 2, 3, 4 (parte), 5 (parte) e 6
(applicazione limitata al solo anno 2006
Esame delle disposizioni su risorse
variabili
CCNL 1.4.99; Art. 15, comma 1, lett. d): applicazione
art. 43 legge 449/1997
Riguarda: sponsorizzazioni, servizi in convenzione e
servizi a tariffa
SPONSORIZZAZIONI: tutti i capitoli di spesa ordinaria
possono essere oggetto di sponsorizzazione per la
acquisizione a titolo gratuito di beni, servizi, attività.
Una parte dei risparmi sui capitoli di spesa è destinata
al salario accessorio del personale e dei dirigenti
CALCOLO RISORSE VARIABILI:
segue
Lett. e): economie da tempo parziale
Lett. k): risorse da specifiche fonti legislative
destinano espressamente ad incentivi in favore del
personale (ICI, art. 18 legge 109, compensi ISTAT,
sanatoria edilizia). E’ ESCLUSA LA UTILIZZAZIONE
DEI PROVENTI DELLE CONTRAVVENZIONI EX ART. 208 C.S.
Lett. m): risparmi annuali sullo straordinario (le somme
non spese accertate a fine anno che tornano a finanziare lo
straordinario l’anno successivo)
Lett. n): risorse aggiuntive per camere commercio
CALCOLO RISORSE VARIABILI:
segue
Commi 2 e 4: incremento sino all’1,2% del monte salari
dell’anno 1997 previo accertamento equilibri di bilancio
(l’importo deve essere sempre calcolato con riferimento al monte
salari 1997 , vietato sommare 1,2%+1,2%, …) (occorre una
specifica verifica delle condizioni di bilancio e di sopportabilità
dell’onere, con motivazione espressa)
Comma 5: incrementi per investimenti su miglioramenti dei
servizi (rinvio ai chiarimenti successivi)
CCNL 5.10.2001; art. 4, commi 3 e 4: specificazione delle
risorse recupero ICI e incentivi uffici finanziari (ora
anche per condono edilizio)
Art. 32, comma 6, CCNL 2004: incremento dello 0,50% per
“gli altri enti”.(regola inefficace dal 2006, dichiarazione n. 1, ccnl
2006)
CALCOLO RISORSE VARIABILI:
segue
NON SONO CITATI dal ccnl 2004:
l’incremento del 2% (già disapplicato dal giugno
2001)
le risorse ex art. 5, (parametri virtuosi) del ccnl
del 5.10.2001 (disapplicato dal ccnl 22.1.2004)
Eventuali somme previste per tali titoli
nel 2003 non potevano essere
confermate!
incremento enti locali
risorse variabili ccnl 2006
I singoli enti locali incrementano le risorse variabili per
l’anno 2006, in aggiunta al previsto incremento stabile,
nei limiti e alle seguenti condizioni:
• fino al massimo dello 0,3%, se il rapporto tra spese del
personale ed entrate correnti varia dal 25% al 32%
• tra un minimo dello 0,3% e un massimo dello 0,7%, se
detto rapporto è inferiore al 25%
I comuni metropolitani incrementano le risorse variabili
fino ad un massimo dello 0,7% del monte salari 2003 se
in possesso del medesimo requisito richiesto per
l’incremento delle risorse stabili (39%)
L’incremento delle risorse variabili è limitato al solo anno
2006; non è ripetibile negli anni successivi
Incremento risorse decentrate
CAMERE DI COMMERCIO e REGIONI
Camere di commercio: E’ consentito un ulteriore incremento
delle risorse variabili (art. 4, c. 4 ccnl 2006)
• fino ad un massimo dello 0,3%, se la citata percentuale si colloca
tra il 34% e il 26%
• dallo 0,3% allo 0,7%, se la percentuale è inferiore al 26%
REGIONI: incrementano le risorse variabili fino ad un
massimo dello 0,7% del monte salari 2003 se in possesso del
medesimo requisito richiesto per l’incremento delle risorse
stabili (35%) (art. 4, c. 5 ccnl 2006)
L’incremento è limitato al solo anno 2006
Incremento risorse decentrate
negli altri enti (ccnl 2006)
Dal 2006 (e solo per l’anno 2006) incrementano le
risorse variabili con un importo massimo dello 0,5%
del monte salari 2003, ove nel bilancio sussista la
relativa capacità di spesa (art. 4, c. 6, ccnl 2006)
Si promette una disciplina specifica nel prossimo
rinnovo normativo quadriennale
Riguarda: Ipab, entri regionali, università agrarie,
autorità di bacino …….
ART. 15, comma 5, ccnl 1999
INCREMENTI STABILI
E’ possibile e lecito solo in presenza di due condizioni:
a) aumento della dotazione organica
b) assunzione di nuovi lavoratori sui nuovi posti
Le nuove assunzioni su posti vacanti della previgente
dotazione organica sono del tutto ininfluenti
Certamente è ingiustificato un incremento di risorse
stabili per presunti incrementi di organico
dall’anno 2002! (vincoli della legge finanziaria)
La finanziaria 2005 prevede anche una riduzione dei
posti e della spesa per il prossimo triennio
ART. 15, comma 5
INCREMENTI STABILI: segue
Il personale acquisito per trasferimento o delega di
funzioni dalla Stato o dalle Regioni, pur creando
un effettivo incremento di organico, non giustifica
un incremento di risorse decentrate stabili ex art.
15, comma 5
Detto personale, infatti, ha una propria “dote” di
risorse che contribuiscono ad incrementare le
risorse stabili ex art. 15, comma 1, lett. L);
questa “dote” in genere è anche superiore alla
media vigente nell’ente di destinazione!
Ulteriori incrementi a carico del bilancio sarebbero
illegittimi per
una duplicazione di oneri
relativamente alla medesima causale
ENTITA’ DEGLI INCREMENTI STABILI
E’ ragionevole ipotizzare che l’incremento delle
risorse stabili, ove sia legittimo, in relazione
all’incremento di organico, debba essere
calcolato in base al numero delle nuove
assunzioni moltiplicato per il valore medio del
salario accessorio del personale già in servizio
Incrementi determinati liberamente dagli enti (in
bilancio) sono del tutto illegittimi e privi di ogni
giustificazione
ART. 15, comma 5
Incrementi variabili: condizioni
Elaborazione di un programma di miglioramento qualitativo e
quantitativo dei servizi istituzionali (annualmente)
Riduzione dei tempi per la formalizzazione delle concessioni edilizie o altri
adempimenti di rilievo (autorizzazioni in genere, contratti, convenzioni)
Aumento delle iniziative di vigilanza nei cantieri o per altre attività istituzionali
(trasporti, viabilità, manutenzione …..)
Ampliamento dei servizi sociali: numero degli assistiti, visite domiciliari,
contatti con gli utenti, avvio di nuove iniziative
Ampliamento dei servizi di polizia municipale: aumento del numero delle
verifiche, presenza sul territorio, vigilanza dei mercati, del commercio, ….
Ampliamento dei servizi alla utenza sia nella durata che nelle prestazioni:
biblioteca, anagrafe, personale, contabilità, ecc.
Occorre preventivamente accertare l’attuale livello medio delle
prestazioni che si intendono migliorare e definire i nuovi standard
Percorso virtuoso per incremento
risorse variabili
• Predisposizione, con il contributo di tutti i
dirigenti, di un programma annuale di
miglioramento dei servizi, con la specifica
indicazione di obiettivi credibili, concreti e
realizzabili
• Approvazione del programma da parte
della Giunta che lo allega alla proposta di
bilancio con la indicazione delle risorse
aggiuntive ex art. 15, comma 5
Segue: percorso virtuoso
• Approvazione da parte del Consiglio della
specifica proposta di finanziamento del
programma di miglioramento
• Regolazione, in sede di contrattazione
decentrata, dei criteri per la erogazione
degli incentivi al personale interessato
• Verifica del conseguimento degli obiettivi
• Pagamento dei compensi in relazione
all’apporto individuale accertato dai
dirigenti competenti
Quantificazione degli INCREMENTI
DELLE RISORSE VARIABILI
E’ ragionevole ipotizzare che l’importo annuo vada
determinato attraverso un raffronto tra il nuovo standard dei
servizi e quello precedente o di partenza
Se si immagina un incremento del 20% dei servizi, sembra
corretto ipotizzare anche un 20% di incremento delle risorse
E’ del tutto insensato prevedere incrementi del 50% o, in
non pochi casi, superiori al 100%
Comportamenti del genere sarebbero sicuramente
censurati dai servizi ispettivi del Ministero
dell’economia …. e non solo!
Ricordiamo che stiamo utilizzando sempre risorse
pubbliche
UTILIZZO DELLE
RISORSE STABILI
E VARIABILI
Utilizzo delle risorse decentrate
“Le
risorse
decentrate
(tutte)….
sono
finalizzate
a
promuovere
effettivi
e
significativi miglioramenti nei livelli di
efficienza e di efficacia degli enti …. e di
qualità dei servizi istituzionali mediante la
realizzazione di piani di attività anche
pluriennali e di progetti strumentali e di
risultato
basati
su
sistemi
di
programmazione e di controllo qualiquantitativo dei risultati.”
(art. 17, comma 1, ccnl 1999)
FINALITA’ DELLA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
La disposizione contrattuale citata deve essere
intesa come un vero e proprio vincolo in ordine
ai contenuti della contrattazione decentrata che,
nel loro insieme, devono tendere a soddisfare la
prescritta finalità del miglioramento dei servizi
mediante lo strumento della progettazione
Eventuali difformità potrebbero essere sanzionate
in sede di controllo
Destinazione delle risorse
Primo compito del ccdi è quello di
“distribuire” le risorse disponibili tra le
diverse finalità di finanziamento
Compito di grande rilevanza che richiede
equilibrio e senso di responsabilità da
parte delle due delegazioni trattanti
Questa scelta può essere effettuata anche con ccdi
annuali
Può essere utile definire criteri di distribuzione utili
anche per gli anni successivi, salvo nuovo ccdi
PRIMA IPOTESI DI UTILIZZAZIONE
DELLE RISORSE DECENTRATE
“erogare compensi diretti ad incentivare la
produttività e il miglioramento dei servizi,
attraverso la corresponsione di compensi
correlati al merito e all’impegno di gruppo
per centri di costo e/o individuale,
in modo selettivo e secondo i risultati accertati
dal sistema permanente di valutazione”
VINCOLO MERITOCRATICO MOLTO PRECISO, PER
IMPEDIRE EROGAZIONI A PIOGGIA
COMPENSI PER PRODUTTIVITA’
Art. 24 ccnl 2004
Per la prima volta il ccnl introduce una definizione della
“produttività” per tentare di favorire comportamenti più
“virtuosi” da parte degli enti
Definizione: effettivo incremento della produttività e di
miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi,
entrambi, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto
al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa
I compensi per produttività devono essere giustificati da un
concreto effetto positivo sul livello dei servizi erogati
(“apprezzato” e quindi “documentato”)
Per una corretta valutazione occorrerebbe definire
preventivamente il livello standard della qualità e della
quantità attesa ordinariamente per ogni servizio erogato
Compensi per produttività
Art. 37 ccnl 2004
I compensi possono essere legittimamente erogati soltanto a
conclusione del periodo previsto per la valutazione dei
risultati
Questa valutazione, di norma, è annuale; solo alla fine di ogni
anno sembra corretto erogare il premio di produttività
Non si possono escludere periodi temporali inferiori (semestre?)
purchè correlato al conseguimento di un reale obiettivo in
termini brevi.
La ”furbizia” che tenta di ipotizzare la esistenza di obiettivi
mensili anche per un obiettivo finale annuale è un plateale
raggiro a danno delle effettive esigenze istituzionali.
Compensi per produttività
La valutazione del personale spetta esclusivamente
ai dirigenti e non può essere prevista una
diversa
competenza
neanche
dalla
contrattazione decentrata.
E’ vietata la corresponsione di compensi per
produttività sulla base di automatismi come:
tipologia di orario, rientri pomeridiani, presenze
o assenze, parametro retributivo, ecc.
Ancora: produttività
Il ccnl ammette che possano esistere due
distinte ipotesi di produttività:
a) collettiva o di gruppo
b) individuale
In entrambi i casi occorre valutare:
a) il risultato conseguito
b) l’apporto soggettivo nel conseguimento
di detto risultato
PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA O
DI GRUPPO
Il ccdi stabilisce la entità delle risorse destinate a
tale finalità
Può anche stabilire i parametri di riferimento per
diversificare il valore del compenso massimo in
base alla categoria di appartenenza
Il ccdi può prescrivere che debbano essere
preventivamente definiti gli obiettivi di gruppo o
di settore, con gli strumenti di programmazione
previsti nell’ente
Segue: produttività collettiva
I compensi possono essere erogati a seguito
dell’accertamento degli effettivi obiettivi o
risultati conseguiti
Il ccdi può prevedere i criteri o le percentuali
minime cui correlare la parziale o totale
erogazione dei compensi
La determinazione del compenso dei singoli
lavoratori deriva dalla valutazione dell’apporto
individuale da parte del dirigente competente
Produttività individuale
Il ccnl ammette la produttività individuale anche
come ipotesi autonoma e distinta da quella
collettiva o di gruppo
Spetta al ccdi stabilire le specifiche quote di
finanziamento e i criteri di assegnazione ai centri
di costo nonché i parametri di riferimento per la
quantificazione dei compensi massimi anche per
categoria
NON OCCORRE NECESSARIAMENTE DISTINGUERE LA PRODUTTIVITA’
COLLETTIVA O DI GRUPPO DA QUELLA INDIVIDUALE
Segue: produttività, percorso
Definizione degli obiettivi e dei risultati annuali per
ogni centro di costo
Assegnazione delle risorse per produttività ai
singoli centri
Assegnazione degli obiettivi specifici a ciascun
dipendente o gruppo di dipendenti di pari profilo
Verifica periodica
Valutazione finale degli apporti individuali
SISTEMA PERMANENTE DI
VALUTAZIONE DEL PERSONALE
Per una corretta valutazione del personale
ogni ente deve adottare un proprio
sistema permanente di valutazione delle
prestazioni e dei risultati, previa
concertazione con la delegazione
sindacale
ART. 6, del CCNL 1.4.1999
Corte dei Conti e … produttività
Campania: n. 79/01 del 25.1.2001
CASO: erogazione di un compenso di L. 5.000 per ogni ora di
servizio per rientro pomeridiano
“il fondo in questione è a destinazione vincolata e l’erogazione dei
compensi è disciplinata rigorosamente da norme inderogabili
La violazione di dette norme comporta ipso iure una lesione ingiusta a
danno dell’ente
La assoluta carenza di piani e progetti …. realizza non una mera
illegittimità formale, ma sostanzia un illecito amministrativo-contabile
produttivo di un danno ingiusto …
…. Una illecita elargizione aggiuntiva e generalizzata che si atteggia
quale mera, non consentita, liberalità …
… nel comportamento dei convenuti sono in concreto individuabili quei
precisi sintomi della colpa grave, quali la violazione di elementari
norme di comportamento e l’inescusabile approssimazione nella
cura di interessi istituzionali …
SECONDA DESTINAZIONE:
PROGRESSIONE ORIZZONTALE
Il ccdi stabilisce annualmente la quota di risorse da
destinare al finanziamento di nuove progressioni
Possono essere utilizzate solo le risorse stabili
Il ccdi definisce gli eventuali criteri integrativi dell’art. 4 del
ccnl 1999 per la valutazione del personale
I criteri devono essere selettivi e meritocratici
Non possono essere disapplicate o modificate le
regole molto precise contenute nel citato art. 4
Segue: progressione orizzontale
“Gli enti disciplinano … le procedure selettive per la
progressione orizzontale …”
Le selezioni dovrebbero avere una cadenza annuale e
decorrenza dal gennaio dell’anno interessato
Tutti i lavoratori in servizio in ogni categoria avrebbero
titolo a partecipare alle selezioni
Le graduatorie non sono “aperte”, le selezioni si rinnovano
di anno in anno e hanno effetto sino ad esaurimento
delle risorse assegnate dal ccdi
Contrattazione decentrata, progressione
economica, GIURISPRUDENZA
Tribunale Bologna, 6 maggio 2004
“in materia di criteri per le progressioni economiche orizzontali dei
dipendenti del comparto sanità, se è vero che l’accordo
aziendale può integrare, cioè aggiungere nuove condizioni o
precisare meglio quelle già previste dall’accordo nazionale, del
pari il contratto aziendale non può modificare in toto i criteri
posti dal contratto nazionale, poiché ciò determina l’illegittimità,
per questa parte, del contratto integrativo aziendale e la
arbitrarietà di escludere il passaggio alla fascia superiore sulla
base di un criterio non conforme alla contrattazione nazionale
(nel caso di specie il criterio dell’anzianità maturata
nell’azienda è stato assunto come unico criterio alla fascia
retributiva superiore, escludendo quindi l’anzianità maturata in
precedenti esperienze lavorative ed omettendo qualsiasi
valutazione degli altri criteri indicati dal contratto nazionale”
Terza destinazione: POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
“ ..gli enti preventivamente istituiscono le p.o. .. e
ne definiscono il valore economico il cui
ammontare totale corrisponde alla dotazione
complessiva del fondo ..” (art. 17, c.2, lett. C)
Negli enti con dirigenza la costituzione del fondo
per le PO non è oggetto di contrattazione
LE RISORSE PER LE PO SONO INTEGRATE CON LO
0,20% DI CUI ALL’ART. 32 DEL CCNL 2004
Occorre naturalmente molta attenzione nella
gestione delle relazioni sindacali
Segue: posizioni organizzative
Gli incarichi di PO ricomprendono:
a) la direzione di strutture organizzative
b) particolari responsabilità di natura
professionale (alta professionalità ex art.
10 ccnl 2004)
c) particolari responsabilità di studio o
ricerca (alta professionalità …..)
Tutti gli incarichi di PO hanno la stessa
valenza gerarchica
Segue: PO negli enti senza
dirigenza
Il finanziamento della retribuzione di
posizione e risultato deriva, in parte, dalla
utilizzazione della quota già fruita a titolo
di salario accessorio, IN PARTE A CARICO
DEL BILANCIO
Tutte le PO (a, b, c) devono essere istituite
come funzioni “apicali” secondo la
disciplina del regolamento degli uffici e
servizi
PO E RELAZIONI SINDACALI
Sono oggetto di concertazione:
a) i criteri generali per la graduazione
economica
b) i criteri generali per l’affidamento degli
incarichi
c) i criteri generali per la valutazione
periodica
Non sono previsti interventi della
contrattazione integrativa
Quarta destinazione:
turno, rischio,
reperibilità, maneggio valori, orario notturno,
festivo e notturno-festivo
Spetta al ccdi determinare la quantità delle
risorse destinate a sostenere gli oneri dei
diversi istituti
Ogni centro di costo dovrebbe disporre di una
quota predeterminata di risorse
Ogni dirigente deve essere ritenuto responsabile
della corretta gestione
Deve essere controllata e impedita ogni azione
che produca maggiori oneri
Eventuali maggiori oneri dovrebbero essere
a carico dei singoli dirigenti
TURNO E REPERIBILITA’
Spetta ai dirigenti competenti la adozione degli atti
datoriali per la organizzazione dei servizi di turno
e di quelli in reperibilità nel rispetto delle risorse
annuali stabilite dal ccdi
Turno e reperibilità, producono un onere “rigido”
per le risorse decentrate; sono pur sempre
utilizzazioni di tipo “variabile” e non stabile
CONDIZIONI DI RISCHIO
Il ccdi individua le prestazioni di lavoro che
comportano continua e diretta esposizione
a rischi pregiudizievoli per la salute e
l’integrità personale (art. 37 ccnl 2000)
Il compenso è determinato in € 30 mensili,
per il periodo di effettiva esposizione al
rischio (art. 41 ccnl 2004)
Devono essere esclusi tutti i periodi di
assenza dal lavoro
Ancora: RISCHIO
Devono essere prese in considerazione le
condizioni e l’ambiente di lavoro
Il rischio, pertanto, non può essere correlato
automaticamente al possesso di un profilo
Esempio: i profili dell’area di vigilanza non
creano le condizioni di rischio; deve
sempre aversi riguardo all’ambiente in cui
opera il singolo lavoratore
Orario notturno, festivo …
Gli oneri sono a carico delle risorse
decentrate.
Spetta sempre al ccdi stabilire gli importi
annui disponibili per tali finalità
Spetta ai dirigenti, come sempre,
organizzare il lavoro in modo da rispettare
i vincoli di spesa e per evitare
responsabilità dirette
QUINTA destinazione: disagio
Sono interessati i dipendenti delle categorie
A, B, C
Il ccdi deve individuare le specifiche
condizioni di disagio che meritano la
attribuzione dell’indennità
Spetta anche al ccdi stabilire l’importo del
compenso specifico
Ancora: DISAGIO
Il ccdi deve tener presente che le condizioni
di disagio hanno sicuramente una
rilevanza inferiore al rischio
Anche il relativo compenso non può non
essere inferiore a € 30 mensili (il disagio
vale meno del rischio!)
Come il rischio, anche il disagio dovrebbe
essere compensato per il solo periodo di
effettivo svolgimento delle prestazioni
disagiate
Ancora: DISAGIO
Anche il disagio, come il rischio, non può
essere correlato al possesso di un certo
profilo (non esiste un profilo disagiato!)
Il profilo viene retribuito con il tabellare ed
eventuali indennità professionali
Deve farsi riferimento, invece, alle modalità
di svolgimento delle prestazioni del
lavoratore
Esempi: orario di lavoro prestato in più
periodi nell’arco delle 24 ore (non il
semplice rientro pomeridiano);
Sesta destinazione: compensi per
specifiche responsabilità
Sono interessati i lavoratori delle categorie
B, C, D (art. 17, lett. F, ccnl 1999)
Il compenso annuo lordo non può essere
superiore a € 2.500 (art. 7 ccnl 2006)
Il ccdi deve definire i criteri per la
individuazione e la valorizzazione delle
“specifiche responsabilità”
Lo stesso ccdi deve anche indicare i
parametri per la determinazione dei
compensi effettivi ai singoli lavoratori
Responsabilità: contenuti
L’affidamento
di
compiti
di
responsabilità è di competenza dei
dirigenti
Il ccdi non può violare questo vincolo con
regole di dettaglio; non può indicare i
soggetti titolari dei compensi!
Il ccdi può correttamente fornire le
indicazioni
utili
per
i
dirigenti
nell’affidamento
degli
incarichi
cui
correlare i compensi
Responsabilità: compensi
Il ccdi stabilisce la quota delle risorse
decentrate che può essere destinata a
compensare le responsabilità
I valori del compenso dovrebbero essere
crescenti dalla categoria B alla categoria D
Può essere utile indicare, per ogni categoria,
un valore minimo e uno massimo;
favorisce la flessibilità
Settima destinazione:
responsabilità “ulteriori”
Sono interessati i lavoratori delle categorie
B, C, D. (art. 17, lett. i) introdotto da ccnl 2004)
Incarichi: ufficiale di stato civile e anagrafe,
ufficiale elettorale, responsabile tributi,
archivisti
informatici,
addetti
uffici
relazioni
per
il
pubblico,
formatori
professionali,
funzioni
di
ufficiale
giudiziario dei messi notificatori, addetti
servizi protezione civile
Segue: responsabilità ulteriori
E’ previsto un compenso massimo annuo di
€ 300
Primo compito del ccdi è quello di
determinare la somma complessiva
destinata a corrispondere tale specifico
compenso
Il ccdi definisce anche i criteri per la
determinazione dei compensi effettivi,
variabili per le tre categorie interessate
Segue: responsabilità particolari
Il ccdi definisce i criteri per la individuazione
dei compiti di particolare responsabilità
che potrebbero essere compensati
E’ certo che questa disciplina contrattuale
ricomprende casistiche molto differenziate
(alcune automatiche, come l’ufficiale di
stato civile, e altre generiche, come le
responsabilità degli addetti urp) che
devono essere valutate con molto senso di
equilibrio
Segue: responsabilità ulteriori
Queste ipotesi di “specifiche responsabilità” possono
essere opportunamente utilizzate per ridurre la
pressione sulle altre responsabilità della lett. f)
Per lo stesso “titolo” non possono essere
erogati due compensi
Principio generale di correttezza: compensi
notevolmente diversi devono essere correlati
necessariamente ad ipotesi di pagamento
altrettanto profondamente diversi. COMPITO
DELICATO PER LA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA; non sussiste un diritto al compenso
dei lavoratori interessati
CUMULABILITA’ DEI COMPENSI IN GENERE e,
in particolare di quelli delle lettere f) e i) dell’art. 17
Principio generale: il singolo lavoratore può
legittimamente cumulare più compensi o
indennità “accessorie”
Condizioni necessarie: le indennità o i
compensi devono essere correlati a
condizioni e motivazioni diverse
Divieto: è certamente illegittimo
corrispondere più di un compenso per la
stessa fattispecie (esempio: turno e
indennità di disagio!)
CONTRATTAZIONE
CONCERTAZIONE
La concertazione
E’ un particolare modello di relazioni sindacali
finalizzato a consentire la partecipazione sindacale in
materie o in scelte organizzative e gestionali di
esclusiva competenza del datore di lavoro, ai fini
dell’adozione di una decisione possibilmente condivisa.
La decisione imprenditoriale si forma anche attraverso
la considerazione - imposta dal controllo sindacale degli interessi coinvolti dall’esercizio del potere
datoriale
Essa non ha carattere negoziale e non
comporta, comunque, obblighi di codecisione
a carico del datore di lavoro pubblico.
La concertazione si concretizza in un obbligo
di confronto, da attuarsi mediante appositi
incontri
entro
un
termine
temporale
prefissato, nel quale le parti verificano la
possibilità di pervenire ad una posizione
condivisa sulle questioni che ne formano
oggetto.
Tribunale di L’Aquila decreto 26.10.2002
“L’istituto della concertazione non è …. uno strumento
negoziale né tantomeno decisionale, realizzando, invece,
un’occasione di confronto che serve a porre le basi per una
decisione maggiormente partecipata e consapevole ma pur
sempre unilaterale dell’amministrazione”
“D’altronde l’istituto si diversifica proprio per tale aspetto
dalla contrattazione …. che coinvolge un processo
effettivamente negoziale”.
“ Nelle materie oggetto di concertazione, in
ultima
analisi,
la
decisione
dell’amministrazione non risulta in alcun
modo sottoposta al previo (necessario)
accordo delle organizzazioni sindacali, ma
può essere unilateralmente adottata (dal
datore di lavoro pubblico), avendo la
procedura
concertativa
chiarito
le
motivazioni ad essa sottese”.
Tribunale di L’Aquila, dec.26.10.2002
Tribunale di Cagliari decreto 21.6.2004
•
•
La concertazione è una forma di
partecipazione sindacale per situazioni non
riservate alla regolamentazione pattizia ma
rientrano nei poteri organizzatori del datore di
lavoro
Essa è finalizzata a ricercare il consenso di
tutte le parti interessate mediante
l’acquisizione preliminare della posizione
anche della parte sindale
• Pertanto, non si determina alcuna modifica delle
posizioni soggettive: le materie di concertazione, a
seguito dell’espletamento della stessa, non
diventano oggetto di regolamentazione pattizia, con
diritti d obblighi reciproci ma rimangono sempre
espressione del potere unilaterale del datore di
lavoro e ciò sia nel caso in cui la scelta
organizzativa sia “concertata, sia nel caso in cui
non sia possibile raggiungere la concordia sul suo
contenuto e le scelte siano frutto dell’autonoma
decisione del datore di lavoro.
• Non costituendo una forma negoziale,
dall’eventuale “accordo” non nasce alcun
diritto, per la parte sindacale o altri, a
pretenderne il rispetto
• pertanto, il mancato rispetto dell’accordo
intervenuto in sede di concertazione non
costituisce condotta antisindacale, ai sensi
dell’art.28 della L.300/1970; le
conseguenze saranno le stesse di ogni altro
inadempimento del datore di lavoro di
qualsiasi criterio organizzatore generale
dallo stesso adottato, da valutare alla
stregua dei principi di buona e mala fede
•La condotta antisindacale sindacale non può
estendersi alla tutela di ogni interesse anche non
qualficato o di mero fatto e non si estende alla
“credibilità ed all’immagine” del sindacato che si
assume leso per effetto della violazione dell’
“accordo” intervenuto in sede di concertazione.
Nelle materie ad riservate dal CCNL, la procedura di
concertazione non può essere sostituita da altri
modelli di relazioni sindacali (art.8, comma 1, del
CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art.6
dell’ipotesi di accordo del 16.10.2003).
La concertazione si concretizza in un obbligo di
confronto, da attuarsi mediante appositi incontri
entro un termine temporale prefissato, nel quale le
parti verificano la possibilità di pervenire ad una
posizione condivisa sulle questioni che ne formano
oggetto.
• E’ preceduta
dall’informazione
LA CONCERTAZIONE
Trova la sua regolamentazione
esclusivamente nella disciplina
contrattuale
(art.9 del D.Lgs.n.165/2001
ed art.8 CCNL 1/4/99, come
sostituito dall’art.6 del CCNL
22.1.2004
• Può essere attivata dai
soggetti sindacali titolari
della contrattazione
decentrata integrativa
• Si svolge in appositi
incontri che iniziano entro
4gg. dalla ricezione della
richiesta
• Il confronto termina
entro 30 giorni
• Si conclude con un verbale
che riporta le posizioni delle
parti nelle materie che sono
state oggetto del confronto
Concertazione
A
m
m
i
n
i
s
t
r
a
z
i
o
n
e
La procedura concertativa, come
modello di relazionale, si attiva su
espressa richiesta dei soggetti
sindacali a favore delle quali è
prevista.
Si effettua sulle seguenti materie:
R
S
U
O
O
S
S
territoriali
LE MATERIE demandate alla concertazione
(art. 16 CCNL 31/3/99 e art. 8 CCNL 1/4/99)
Criteri generali per:
 lo svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche
valutazione delle P.O. e relativa graduazione delle funzioni
conferimento degli incarichi relativi alle P.O. e relativa valutazione
periodica
metodologia di valutazione delle prestazioni e dei risultati del
personale
individuazione delle risorse aggiuntiva per il finanziamento del
fondo per la progressione economica di categoria
individuazione dei nuovi profili professionali
attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni
dei fondi per la progressione e per la posizione/risultato
segue...
LE MATERIE demandate alla concertazione
Articolazione dell’orario di servizio
calendari delle attività delle istituzioni
scolastiche e asili nido
criteri per il passaggio dei dip. per effetto di trasferimento
andamento dei processi occupazionali
criteri generali per la mobilità interna
segue...
LE MATERIE demandate alla concertazione
(CCNL 14/9/2000)
procedimento e criteri per trasformazione a tempo
indeterminato dei contratti FL
individuazione fabbisogni per i rapporti a T.D.
criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori
numero dei dipendenti coordinati dal personale area vigilanza
per il personale delle scuole
riduzione orario attività didattica/integrativa
modalità del calendario scolastico
individuazione attività ulteriori rispetto al calendario
scolastico
I soggetti della concertazione
Per la parte sindacale sono: la RSU e i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del
CCNL (art.10, comma 2, ed art.8, comma 1, del CCNL
dell’1.4.1999, come modificato dal CCNL 22.1.2004).
Per la parte datoriale: il soggetto o i soggetti espressamente
individuati a tal fine dall’organo di governo dell’ente (art.8,
comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dal CCNL
22.1.2004).
Viene in tal modo ulteriormente confermata la natura non
negoziale della procedura concertativa.
Tempi e modalità della concertazione
informazione
A
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m
i
n
i
s
t
r
a
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o
n
e
Richiesta di concertazione entro
10 giorni (5 in casi di urgenza) da
Entro 4 gg. dal ricevimento della richiesta
riunione
“durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza
e trasparenza”
Durata max 30 gg. dalla data della richiesta
chiusura
redazione del verbale
R
S
U
O
O
S
S
territoriali
Confronto tra contrattazione e
concertazione
CONTRATTAZIONE
• Ha contenuto negoziale
• Impegna
“giuridicamente” le
parti (crea obblighi e
diritti)
• Chi contratta lo fa sulla
base di un mandato
formale
• Si conclude con un
contratto
CONCERTAZIONE
• E’ una forma di
partecipazione non
negoziale
• Impegna “moralmente”
le parti
• Chi concerta non ha un
mandato formale:
quindi, deve essere
“credibile”
• Si conclude con un
verbale
La consultazione
La “consultazione” è una procedura di
partecipazione sindacale nell’ambito della quale il
datore di lavoro pubblico, previa adeguata
informazione, acquisisce, senza particolari formalità,
il parere dei soggetti sindacali.
La “leggerezza” di questo modello relazionale non
esclude, nel caso di sua inosservanza, il ricorso
all’art.28 della legge n.300/1970
L’informazione
L’informazione è un modello di partecipazione
sindacale che si concretizza nel mettere a disposizione
del sindacato, periodicamente o preventivamente,
strumenti idonei a consentire allo stesso di formarsi di
un orientamento preciso in presenza di scelte
organizzative e gestionali del datore di lavoro,
funzionale alla sua attività di controllo sociale ed alla
predisposizione delle sue politiche rivendicative.
L’informazione
L’informazione, nelle materie ad essa demandate, è
preventiva o successiva con riferimento alle diverse
ipotesi a tal fine espressamente individuate dal CCNL.
Questo modello relazionale, spesso ma non
necessariamente, pur conservando la sua autonomia
funzionale e regolativa, è il prius necessario di altri e più
impegnativi istituti di partecipazione sindacale.
L’informazione
INFORMAZIONE
Art. 7 CCNL
1/4/1999
• Precede o segue
l’adozione degli atti
• E’ obbligatoria su tutti gli
atti di valenza generale,
anche di carattere
finanziario, riguardanti il
rapporto di lavoro,
l’organizzazione degli
uffici, la gestione
complessiva delle risorse
umane
• I destinatari sono i
soggetti sindacali titolari
della contrattazione
integrativa
L’informazione
INFORMAZIONE
Art. 7 CCNL
1/4/1999
• non è prevista alcuna particolare
modalità formale (opportunamente in
forma scritta soprattutto nei casi in cui
è preventiva)
• deve essere sempre piena e
completa soprattutto nei casi in cui è il
presupposto della contrattazione o
della concertazione
• si concretizza anche in periodici
incontri con cadenza almeno annuale,
su richiesta di una delle parti; sempre
in caso di iniziative di riorganizzazione
uffici, di iniziative tecnologiche,di
processi di dismissioni, di
esternalizzazione e di trasformazione
dei servizi e delle attività
BUONA
FORTUNA !
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