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Riordino contratti - apprendistato

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Riordino contratti - apprendistato
CLC Studio Legale
Corso Italia, 43 – 20122 - MILANO
Via Carlo Zima, 1/A – 25025 - BRESCIA
www.clclaw.it
[email protected]
Avv. Daniele Colombo
Il contratto di apprendistato dopo i
decreti attuativi del cd Jobs Act
L’ APPRENDISTATO: IN GENERALE
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo
indeterminato finalizzato alla formazione e alla
occupazione dei giovani.
Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti
tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,
il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato
di specializzazione tecnica superiore (Apprendistato di
primo livello);
b) apprendistato professionalizzante (Apprendistato di
secondo livello);
c) apprendistato di alta formazione e ricerca
(Apprendistato di terzo livello).
L’ APPRENDISTATO: IN GENERALE
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma
scritta ai fini della prova.
L’ APPRENDISTATO: IN GENERALE
Il contratto di apprendistato contiene, in forma
sintetica, il piano formativo individuale definito
anche sulla base di moduli e formulari stabiliti
dalla contrattazione collettiva o dagli enti
bilaterali.
Nell’apprendistato di primo livello, il piano
formativo individuale è predisposto dalla
istituzione formativa con il coinvolgimento
dell’impresa.
L’ APPRENDISTATO: IN GENERALE
Durante l’apprendistato trovano applicazione le sanzioni
previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo
(contratto a tutele crescenti).
Nel contratto di apprendistato di primo livello, costituisce
giustificato motivo di licenziamento anche il mancato
raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato
dall’istituzione formativa.
L’ APPRENDISTATO: IN GENERALE
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono
recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo
termine.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione
la disciplina del contratto di apprendistato.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato
L’ APPRENDISTATO: IN GENERALE
La disciplina dell’apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali
ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei
seguenti principi:
1. divieto di lavoro a cottimo;
2. possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori o, in
alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura
percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
3. presenza di un tutore o referente aziendale;
4. possibilità del riconoscimento della qualificazione contrattuale;
5. possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di
malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del
lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
6. possibilità di definire forme e modalità per la conferma in
servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al
termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in
apprendistato
L’ APPRENDISTATO: IN GENERALE
• Il numero complessivo di apprendisti, anche tramite delle
agenzie di somministrazione, non può superare il rapporto di
3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in
servizio presso il medesimo datore di lavoro.
• Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di
lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci
unità.
• E’ in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con
contratto di somministrazione a tempo determinato.
• Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia
in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero
non superiore a tre.
L’ APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il
certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in
modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con
l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni
formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di
istruzione e formazione.
L’ APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
Possono essere assunti con l’apprendistato di primo livello, in
tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni
di età e fino al compimento dei 25.
La durata del contratto è determinata in considerazione della
qualifica o del diploma da conseguire
L’ APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
In caso di assenza di regolamentazione regionale (cui è rimessa
la disciplina dell’apprendistato di primo livello in via prioritaria),
la regolamentazione dell’apprendistato è rimessa al Ministero
del Lavoro.
L’ APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato,
• di durata non superiore a quattro anni,
• rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi
di istruzione secondaria superiore,
• per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione
secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnicoprofessionali
L’ APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO
Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione
formativa a cui lo studente è iscritto che stabilirà gli obblighi
formativi, nonché il numero di ore massimo di formazione da
effettuare in azienda.
La formazione potrà essere svolta all’interno dell’istituzione formativa
per un massimo di ore pari al 60% dell’orario dell’ordinamento (per il
2° anno) e del 50% per il 3° e 4° anno, senza obblighi retributivi (salva
diversa previsione dei contratti collettivi)
Le ore di formazione a carico del datore di lavoro è dovuta una
retribuzione par al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Possibilità di trasformazione dell’apprendistato di primo livello in
apprendistato professionalizzante (durata massima di entrambi
stabilita dai contratti collettivi).
L’ APPRENDISTATO DI SECONDO LIVELLO
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o
privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il
conseguimento di una qualificazione professionale ai fini
contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la
durata dell’apprendistato professionalizzante che non può
essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili
professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano.
L’ APPRENDISTATO DI SECONDO LIVELLO
La formazione di tipo professionalizzante, è integrata dalla
offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda,
finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali
per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per
la durata del triennio.
La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque
giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le
modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche
con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste,
avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni
che si siano dichiarate disponibili.
L’ APPRENDISTATO DI SECONDO LIVELLO
Solo per i contratti di apprendistato professionalizzante è
prevista la stabilizzazione del 20% dei contratti nelle imprese con
almeno 50 dipendenti, restando esclusi dal computo i rapporti
cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o
licenziamento per giusta causa.
E’ in ogni caso consentita l’assunzione di un apprendista con
contratto professionalizzante.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di legge sono
considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
L’ APPRENDISTATO DI SECONDO LIVELLO
Estensione dell’apprendistato professionalizzante ai titolari di
indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione.
In questo l’apprendistato non ha i limiti di previsti dalla legge.
L’ APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO
Possono essere assunti con apprendistato di terzo livello:
• in tutti i settori di attività, pubblici o privati,
• per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta
formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai
percorsi degli istituti tecnici superiori, nonché per il
praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche,
• i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di
diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale
L’ APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO
Obbligo del datore di lavoro di sottoscrivere un protocollo con
l’istituzione formativa cui è iscritto lo studente
Il protocollo «base» dovrà essere definito da un decreto
ministeriale
L’ APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO
Esonero del datore di lavoro da obblighi retributivi
Per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa
L’ APPRENDISTATO DI TERZO LIVELLO
Obbligo del datore di lavoro di retribuire l’apprendista pe rle ore
di formazione a carico del datore di lavoro
Obbligo previsto nella misura del 10% di quella che gli sarebbe
dovuta.
L’ APPRENDISTATO:
principali novità e differenze
• L’apprendistato di secondo livello viene indicato come mero
apprendistato professionalizzante (non più di mestiere);
• la forma scritta è richiesta ai fini della prova e non della
validità del contratto;
• Nell’apprendistato di primo livello e terzo livello il piano
formativo è redatto dall’istituzione formativa con il
coinvolgimento dell’impresa;
• Nell’apprendistato di primo livello è causa di licenziamento il
mancato raggiungimento degli obbiettivi attestato
dall’istituzione;
• la clausola di stabilizzazione del 20% riguarda unicamente i
contratti di apprendistato professionalizzante;
• La regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle
regioni e in mancanza al Ministero del Lavoro;
L’ APPRENDISTATO:
principali novità e differenze
• Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso
decorrente dal temine del contratto stesso;
• estensione dell’apprendistato a coloro che usufruiscono del
trattamento
di
disoccupazione
(apprendistato
professionalizzante) – senza limiti di età;
• il limite di età per l’apprendistato di alta formazione o ricerca
viene elevato a 18 anni mentre precedentemente il limite era
di 17 anni per chi era in possesso di una qualifica
professionale.
GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE
Avv. Daniele Colombo
CLC Studio Legale
Corso Italia, 43 – 20122 - MILANO
Via Carlo Zima, 1/A – 25025 - BRESCIA
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