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Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale

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Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Immigrazione,lavoro e prestazioni sociali
E. Naldi
Como, 12 ottobre 2011
Schema intervento
•Processi migratori …
•La cornice normativa in materia di lavoro subordinato dei non
cittadini …
•Alcuni dati …
•L’accesso alle prestazioni sociali per i cittadini non italiani ….
Fonte: Frontex
www.cartografareilpresente.it
www.cartografareilprese
Tratta dal sito www.cartografareilpresente.it nel 2009
Tratto da www.cartografareilpresente.it
-Le motivazioni che determinano, facilitano od ostacolano i processi migratori,
intesi come processi di spostamento e di circolazione di persone da un’area
geografica di insediamento ad altra aerea geografica, sono multiple e complesse.
•Sviluppo diseguale tra aeree geografiche
•Rapporti coloniali storici o neocoloniali
•Rapporti politici e/o militari
•Impatto flussi delle rimesse provenienti da attività sia legali che illegali
•Densità e caratteristiche della popolazione
•Turismo di massa
•Accessibilità dei mezzi di comunicazione
•Caratteristiche dei sistemi di uscita e di ingresso
•Metodi di reclutamento di manodopera diretto o indiretto
•Motivazioni individuali
•Guerre e mutamenti politici
•Disastri naturali
•Ecc.
•La molteplicità delle traiettorie di partenza e di destinazione, rende arduo
individuare spiegazioni onnicomprensive e riproducibili per luoghi e tempi
differenti, ma l’Italia ha caratteristiche specifiche che attraggono o respingono
immigrazione anche economica
“Ogni paese è unico e ogni flusso di emigrazione è prodotto di specifiche
condizioni di tempo e di spazio”
(S. Sassen, Globalizzazioni e migrazioni,in La Rivista delle politiche sociali, 3/2004, Ediesse, Roma,
2004,p.60)
Lavoratori/lavoratrici non italiani
pluralità di condizioni ….
Stratificazione civica
pluralità delle fonti …….
Diritto internazionale pattizio…
Prospettiva europea ..
Regolamentazione per categorie di lavoratori …
Circolarità dei lavoratori….
Tendenziale uniformità condizioni lavoratori
Proposta di direttiva del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa a una procedura unica di
domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, definendo un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro
(COM/2007/638.
Direttive il cui recepimento è scaduto
-Il 19 giugno 2011 Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle
condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere
lavori altamente qualificati
- Il 20 luglio 2011 Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti
nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini stranieri il cui soggiorno è
irregolare
Il testo normativo che disciplina la condizione dei cittadini stranieri e degli apolidi in Italia è
il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
( denominato per brevità Testo Unico) e modificato successivamente da una serie di
disposizioni tra cui si ricorda la riforma operata con Legge n.189 del 30 luglio 2002 (
cosiddetta Bossi-Fini) e la Legge n. 94 del 15 luglio 2009.
Per l’applicazione del Testo unico il riferimento è il Decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 , Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti al disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334
La disciplina del testo unico trova applicazione anche per i rifugiati e coloro che godono di
protezione internazionale.
I cittadini comunitari, cioè i cittadini aventi cittadinanza di uno stato dell’Unione,
non sono considerati stranieri e godono di un diritto alla libera circolazione
derivante dalla condizione di cittadini dell’Unione.
La disciplina della condizione dei cittadini comunitari è contenuta nel Decreto
Legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30, Attuazione della Direttiva 2004/38/CE
relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, modificato dal
Decreto Legislativo del 28 febbraio 2008, n. 32.
La disciplina del lavoro dei/delle cittadini/e stranieri in Italia si fonda
•
Sulla regolamentazione e selezione di lavoratori subordinati, stagionali ed
autonomi attraverso il sistema delle quote definite con decreti flussi ( Titolo III ,
T.U.) con eccezione di alcune categorie di lavoratori/lavoratrici (artt. 27,27bis,27-ter)
•
Sulla parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti con i lavoratori italiani per
i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, e le loro famiglie in applicazione
della Convenzione O.I.L. n. 143 del 24 giugno 1975 ( art. 2,T.U.)
Legislazione sull’immigrazione sostanzialmente distingue e separa
Immigrazione irregolare
immigrazione regolare
-Ingresso e soggiorno senza titolo= reati
- doppia autorizzazione: visto, permesso d.s.
-Sistema di allontanamento (respingimenti ed espulsioni ) - precarietà dei titoli di soggiorno
con possibilità trattenimento
- graduale passaggio verso maggiore
-Prevede un sistema di disposizioni penali per chi
stabilità alla presenza di determinati
sfrutta, organizza immigrazione clandestina
requisiti
-Non è previsto un visto per ricerca lavoro
- Il legame visto/permesso di soggiorno non consente per chi entra per soggiorni
brevi (VSU) di poter convertire il proprio soggiorno per motivi di lavoro
-Non sono previste forme di regolarizzazione individuali (eccezioni : autorizzazioni
al soggiorno a tutela di diritti fondamentali, sanatorie periodiche)
Decreto flussi
Per gli stranieri è possibile fare ingresso regolare in Italia per lavoro subordinato,
stagionale o autonomo nei limiti qualitativi (tipo di lavoro) e quantitativi (numero di
persone) consentiti e definiti dai decreti annuali di programmazione dei flussi.
Sono previsti, per particolari categorie di lavoratori possibilità di ingresso fuori quota
(artt. 27, 27 –bis e 27- ter del T.U.), per i quali è prevista una procedura specifica.
•
•
•
Il decreto viene emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei
documento programmatico che viene predisposto dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ogni tre anni, salvo la necessità di un termine più breve, sentiti i Ministri
interessati, il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, gli enti e le associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentativi e
delle commissioni parlamentari competenti.
E’ emanato sentiti il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio della normativa
sull'immigrazione, le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
I decreti devono tener conto delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro
sull’andamento dell’occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello regionale e
nazionale, del numero di cittadini non appartenenti all’Unione Europea iscritti al
collocamento. Devono essere predisposti in base alle richieste effettive di lavoro per
regione
• Il decreto viene definito annualmente entro il 30 novembre nel limite delle quote
stabilite dall’ultimo decreto emanato (art. 10 – ter L. 25/2010). Nel corso di un anno possono
essere emanati più decreti flussi qualora si verifichi richiesta di manodopera, ma può anche
non essere emanato alcun decreto. Può essere confermata la quota numerica dell’anno
precedente come può essere fissata una quota inferiore
• Con il decreto vengono definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro subordinato, anche esigenze di lavoro stagionale, e autonomo in base
alle indicazioni delle Regioni
• Le quote sono stabilite tenuto conto dei ricongiungimenti familiari, degli eventuali permessi
per protezione temporanea, dei permessi per lavoro subordinato o autonomo rilasciati ai
minori una volta raggiunta la maggiore età, delle indicazioni delle regioni
• Le quote di ingresso per le professioni sanitarie vengono definite tenendo conto delle
valutazioni effettuate dal Ministero della salute
• I decreti flussi possono prevedere
-Delle restrizioni per i cittadini provenienti da Paesi che non collaborano nella lotta
all’immigrazione clandestina o nella riammissione dei propri cittadini
-Quote riservate a discendenti di cittadini italiani iscritti in apposite liste
-Quote riservate per cittadini provenienti da Paesi con i quali l’Italia ha stipulato
accordi per la regolamentazione dei flussi e la riammissione degli espulsi
-Possono prevedere anche, a seguito di intese o accordi bilaterali, l’ingresso di
lavoratori subordinati per l’esercizio di opere o servizi
Hanno accesso preferenziale, rispetto ai lavoratori del loro Stato nei settori di impiego ai
quali le attività si riferiscono, gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istruzione e di
formazione professionale nei loro paesi di origine, nell'ambito di programmi approvati dal
Ministero del Lavoro e dell'Istruzione, per la chiamata al lavoro del datore di lavoro.
•Nel caso di richiesta numerica di lavoratori stagionali hanno diritto di prelazione coloro che si
trovino iscritti nelle apposite liste e che abbiano fatto rientro nel loro paese a seguito di
attività di lavoro stagionale svolta in Italia (art 19 della L. 189/2002)
•Sono istituite presso le rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero apposite liste
per coloro che intendono venire in Italia per lavoro
-liste ordinarie
-liste dei lavoratori di origine italiana
-liste presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di lavoratori che hanno
seguito appositi programmi di formazione professionale nei paesi di origine e che
hanno diritto di prelazione
•Le liste sono aggiornate annualmente e mantengono distinti gli iscritti secondo la richiesta
di lavoro a tempo determinato, indeterminato o stagionale e secondo l'ordine di
presentazione delle domande. Ci si iscrive compilando apposita scheda
Schema sintetico procedura ingresso per lavoro subordinato non stagionale
Pubblicazione decreto flussi
click day
Presentazione on line domande di nulla osta all’ingresso da parte dei datori di lavoro allo
Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI)
SUI
•verifica regolarità e completezza della documentazione
•Richiede al questore parere circa la sussistenza di eventuali motivi ostativi all’ingresso e al
soggiorno del lavoratore, ovvero di motivi ostativi all’assunzione in capo al datore di lavoro o al
legale rappresentante e ai componenti dell’organo di amministrazione della società (art. 31, co.
1, DPR 394/1999)
•chiede alla Direzione provinciale del lavoro (DPL) la verifica dei limiti numerici previsti dal
decreto flussi, la verifica relativa al rispetto dei CCNL di categoria e alla congruità del numero
di richieste presentate dallo stesso datore con la sua capacità reddituale (art. 30 bis, co. 8,
DPR 394/1999)salvo in caso di assunzione di persona per l'assistenza di datore non
autosufficiente
SUI
•richiede all’Agenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore
•comunica la richiesta al Centro per l’impiego per l'accertamento di eventuali disponibilità di
manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita
come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal
caso
a) in caso di comunicazione negativa del Centro per l'impiego circa la disponibilità di
lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. da tale comunicazione, comunica
allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per l’impiego se intende revocare la richiesta
di assunzione (art. 30 sexies Regolamento)
b) in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per l’impiego ovvero di
accertata indisponibilità si procede al rilascio del nulla osta (dovrebbe avvenire entro 40 gg.)
SUI
•convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta e per la sottoscrizione del contratto
di soggiorno (art. 31, co. 4, DPR 394/1999)
•spedisce l’intera documentazione e il codice fiscale, se cosi’ richiesto dal datore di lavoro, alla
rappresentanza diplomatico-consolare (art. 31, co. 6, DPR 394/1999)
Ingresso del lavoratore
•Entro 6 mesi deve richiedere visto di ingresso
Entro 8 gg. dall’ingresso deve presentarsi presso SUI per la sottoscrizione del contratto dio
soggiorno e la richiesta del permesso di soggiorno
Ingresso per lavoro autonomo….
I decreti flussi che definiscono le quote per gli ingressi per lavoratori non
stagionali definiscono anche le quote per gli ingressi per lavoratori autonomi
La procedura per il rilascio del nulla osta prevede passaggi diversi e si deve
concludere entro 120 gg.
In estrema sintesi il/la cittadino/a straniero/a deve dimostrare
-Di possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività autonoma ( es. richieste
autorizzazioni, licenze,iscrizioni ai fini dell’abilitazione e riconsocimento del titolo
se richiesta nulla osta è finalizzata ad esercizio professione per la quale è
richiesto un titolo)
-Verifica risorse finanziarie
-Dimostrazione sistemazione alloggiativa e reddito
Decreto flussi per lavoro stagionale…
Ricalca il decreto flussi per lavoro non stagionale con adeguamenti
- Riduzione dei tempi previsti nei diversi passaggi della procedura
- Datori di lavoro che possono fare richiesta di nulla osta ( anche associazioni di
categoria)
- Validità del nulla osta : da 20 gg. a 9 mesi anche a seguito di cumulo di richieste
di autorizzazione di più datori di lavoro
Decreto flussi per lavoro stagionale…
Ricalca il decreto flussi per lavoro non stagionale con adeguamnti
•Sostanzialmente dimezzamento dei tempi previsti per la procedura
•Possono fare richiesta anche associazioni di categoria
•Validità del nulla osta : da 20 gg. a 9 mesi anche a seguito di cumulo di richieste di
autorizzazione di più datori di lavoro
Assunzione stranieri già regolarmente soggiornanti
Se un datore di lavoro vuole assumere un cittadino straniero già regolarmente
soggiornante dovrà
- Accertarsi che il titolo di soggiorno in suo possesso consenta lo
svolgimento di attività lavorativa
- Dovrà procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno su apposito
modulo Q (v. Circ.Min.e Min. Pol.Soc. Int. n. 5 dell’8 marzo 2005)
-Inviare il contratto allo sportello Unico per l’Immigrazione entro 5 gg. con
raccomandata A.R. (in sperimentazione unificazione processi di comunicazione on
line)
Per l’assunzione di titolari di permesso di soggiorno CE per lungo-soggiornanti non
è richiesta la stipula del contratto di soggiorno.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato non stagionale
consente di svolgere attività di lavoro autonomo ed è convertibile , se si ottengono le
autorizzazioni, licenze o abilitazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività nonché attività
lavorativa come socio di cooperativa. Consente di intraprendere percorsi di studio e
formazione.
E’ rinnovabile e convertibile in presenza dei requisiti.
Il permesso per lavoro autonomo consente lo svolgimento dell’attività di lavoro
subordinato previo inserimento nell’anagrafe dei lavoratori stranieri e previa comunicazione
di assunzione del datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Consente di intraprendere percorsi di studio e formazione.
E’ rinnovabile e convertibile in presenza dei requisiti.
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità rilasciato al secondo
ingresso in Italia, può essere convertito in permesso per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato in occasione del decreto flussi (art. 24, comma 4 ,T.U.)
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione consente di
svolgere attività lavorativa e tirocinio. Può essere convertito, prima della sua scadenza, in
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate dal decreto di
programmazione dei flussi e con la presentazione della documentazione richiesta per lavoro
subordinato , dopo aver stipulato il contratto di soggiorno presso l’Ufficio Territoriale di
governo o autonomo, previo presentazione della documentazione relativa alla dimostrazione
dei requisiti per svolgere l’attività.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale può
essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo nell’ambito del
decreto di programmazione dei flussi di ingresso per cittadini stranieri. In tale caso la
certificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dalle disposizioni per il lavoro
autonomo, verrà richiesta e rilasciata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione previa verifica
della disponibilità di una quota.
La conversione da permesso per studio a permesso per lavoro può però essere
richiesta fuori quota al compimento della maggiore età per chi aveva un permesso per
motivi familiari durante la minore etàIl permesso per studio può inoltre essere convertito in permesso per lavoro per chi
abbia conseguito una laurea o laurea specialistica in Italia
Alla scadenza del permesso di soggiorno per studio,la persona che ha conseguito in
Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello può per un periodo non
superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico,
può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Il permesso di soggiorno per studio consente lo svolgimento di attività lavorativa per
un massimo di 20 ore settimanali e 1040 ore annue.
I permessi per affidamento, per motivi familiari, per integrazione minori , per
assistenza minore, per protezione sociale, per motivi umanitari,per asilo e per
richiesta di asilo ( dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda se la procedura non si è
ancora conclusa) consentono di svolgere attività lavorativa.
Altri titoli di soggiorno che consentono di svolgere attività lavorativa
- Permesso di soggiorno CE per lungoresidenti ( ex carta di soggiorno)
- La carta di soggiorno per familiari extraue di cittadini comunitari
3. Ingresso per lavoro in casi particolari fuori dalle quote
Caratteristiche generali:
La possibilità di richiesta di ingresso fuori quote dei decreti flussi è previsto solo per alcune
tipologie di lavoratori/lavoratrici indicate negli art. 27, 27-bis e 27-ter del T.U.
La procedura per l’ingresso non prevede la preventiva verifica di disponibilità attraverso il
centro per l’Impiego di lavoratori italiani o comunitari o stranieri già regolarmente soggiornanti
I soggiorni hanno però delle limitazioni:
1- relativamente alla durata del soggiorno che non può superare, comprendendo proroghe o
rinnovi i 4 anni Principio: durata permesso= durata rapporto di lavoro non sup. a 2 anni
Proroga o rinnovo= non più di 2 anni
Eccezioni:
5 anni per dirigenti o personale altamente specializzato in distacco
Lettori, professori universitari, ricercatori ed infermieri possono essere assunti a tempo
indeterminato
2- Vincolo tra permesso di soggiorno e rapporto di lavoro per il quale è autorizzato l’ingresso
Possibilità di cambiare datore di lavoro per traduttori, interpreti, infermieri e collaboratori
familiari
3- non è possibile convertire il permesso in altro a titolo diverso se non con il sistema delle
quote
Eccezione : ingresso per tirocinio, datore di lavoro al termine del tirocinio può assumere
In caso di distacco dirigenti e personale altamente qualificato possono essere assunti dopo i 5
anni massimi dalla ditta impresa distaccataria
Categorie lavoratori /lavoratrici per i/le quali è possibile l’ingresso al di fuori delle
quote
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di
rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro
dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di
società di altro Stato membro dell’Unione europea;
lettori universitari di scambio o di madre lingua;
i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
traduttori e interpreti;
collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all’estero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a
tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione europea residenti all’estero che si
trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro
subordinato;
lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi
temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l’Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati;
lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi
sede all’estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano
determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche
residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all’estero, nel rispetto delle disposizioni
dell’art.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero;
personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;
artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o
private, o da enti pubblici, nell’ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive
italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;
giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di
stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per l’Italia, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro
occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate “alla pari”;
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.
Aggiunti nel 2009 anche I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni
agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato
olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in
deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo
organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di
uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole
Art. 22 T.U. comma 12
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia
scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato
o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di
5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Articolo 2
Diritti e doveri dello straniero.
(legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono
riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto
interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale
generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in
materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per
l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo
unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata
secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno
1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri
regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e
piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione
e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
……..omissis……..
Contratto di soggiorno
Contiene i dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore /lavoratrice, la tipologia del
contratto di lavoro che si vuole instaurare e del contratto collettivo applicato,ulteriori elementi
essenziali:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che
rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza.
Il contratto di soggiorno influisce anche sulla durata del permesso di soggiorno
(art. 5 co.3 –bis)
Durata del permesso di soggiorno per lavoro segue la durata prevista dal contratto di
soggiorno
ragionevoli prassi applicative
Comunque
Permesso di soggiorno durata massima
-2 anni per lavoro a tempo indeterminato
-1 anno per lavoro a tempo determinato
-9 mesi per lavoro stagionale ( salvo permessi pluriennali..)
Principi generali
Il lavoratore/ la lavoratrice straniera gode della parità di trattamento con i
lavoratori/lavoratrici italiani (art. 2 comma 3, T.U.)
La Convenzione OIL n. 143/1975 prevede il principio della parità di trattamento in materia
di occupazione e di professione, per cui l’accesso dei lavoratori migranti può essere limitato
per determinate categorie di occupazione e di funzioni, solo qualora tale restrizione sia
necessaria nell’interesse dello Stato (artt. 10 e 14 della Convenzione, ratificata in Italia con
legge n. 158/81).
Se un lavoratore cessa di lavorare per licenziamento o anche per dimissioni, non gli può
essere revocato il permesso di soggiorno (art. 22,co 11T.U.) . Egli può iscriversi al
collocamento presso i Centri per l’impiego
•per il periodo residuo del permesso di soggiorno e comunque per almeno 6 mesi per i
soggiorni concessi per lavoro subordinato
•per il periodo residuo del permesso di soggiorno se concesso per lavoro stagionale.
Per i trattamenti connessi allo stato di disoccupazione, il lavoratore straniero non
stagionale, che ha maturato i requisiti, ha i medesimi diritti previsti per i lavoratori italiani :
ha pertanto diritto all’indennità di disoccupazione come lavoratore licenziato, alla mobilità in
caso di licenziamento collettivo
Per quanto riguarda il collocamento obbligatorio di cui all’art. 19 della L. 482/1968 relativo
all’assunzione di disabili, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30.12.1998 ha riconosciuto il
diritto all’iscrizione anche agli stranieri. Ora art. 37. co.7. D.P.R. 394/99 recepisce quanto Corte
aveva stabilito.
Il lavoratore che rientra nel proprio paese può, a prescindere dai rapporti di reciprocità:
mantenere i diritti previdenziali e di sicurezza sociale che ha maturato in Italia
al compimento del 65° anno di età la liquidazione dei contributi versati.
Il lavoratore straniero può chiedere il riconoscimento dei titoli di formazione professionale
ottenuti all'estero e di frequentare corsi di formazione in Italia.
Alcuni dati della
Fondazione
Moressa per un
primo quadro di
insieme….
Precisazioni in merito ai dati forniti in aula all’incontro del 12 ottobre
I dati sul numero complessivo di stranieri aumenta negli anni ma……
- Nel numero complessivo dei cittadini stranieri in Italia vengono conteggiati coloro che provengono da Paesi
a forte pressione migratoria tra cui i cittadini comunitari ( prima presenza Romania)
In Lombardia sui 1.064.447 cittadini stranieri residenti ( dati Istat) ben il 12,9% provengono dalla Romania
che è il primo paese per provenienza.
Legislazione differente per ingresso e soggiorno /diritto alla libera circolazione
(si veda sui dati complessivi presenza in Italia della tabella precedente)
-l’Italia prevede 10 anni di residenza legale continuativa per l’acquisizione della cittadinanza per
naturalizzazione (+ 3 o 4 anni per la procedura!).In molti altri paesi europei soprattutto quelli a maggior
presenza di cittadini di nascita stranieri, prevedono tempi più brevi o prevedono la cittadinanza per i nati in
suolo nazionale.
-Sul totale dei cittadini stranieri in Lombardia nel 2010 (Elaborazione dati ISTAT)
Meno di 2 anni
Da 2 a 4 anni
Da 5 a 10 anni
Oltre 10 anni
8.3%
15.9%
47.6%
28.2%
Italiane
straniere
Italiani
stranieri
Dal rapporto Istat La situazione del paese nel 2010
Dati riferiti al IV trimestre
2010
IV trimestre 2010
Dal rapporto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali L’immigrazione per
lavoro in Italia: evoluzione e prospettive
I dati Excelsior propongono le previsioni di assunzioni di lavoratori dipendenti
stranieri effettuate dagli imprenditori. Considerando in particolare il settore industriale
e dei servizi in ipotesi massima (comprende gli inserimenti già decisi dalle imprese e
quelli non ancora decisi ma possibili), rispetto al 2009, nel 2010 la crescita di
assunzioni di immigrati (stagionali e non) è di circa 14 punti percentuali sopra i livelli
dell’anno precedente. La domanda di lavoratori stranieri non raggiunge ancora i livelli
del 2008 quando gli imprenditori prevedevano assunzioni per circa 230 mila unità:
rispetto a questo anno, infatti, la domanda di immigrati nel 2010 risulta in
calo di circa 21 punti percentuali, diminuzione ascrivibile soprattutto al settore
dell’industria, in particolare all’industria in senso stretto dove la variazione
percentuale 2008-10 è di -54,4% e quella 2009-10 è di -1,2%.
Comunicato del 09/08/2011 Fondazione Moressa
A giugno di quest’anno si contano oltre 400mila imprenditori stranieri: questo significa che
quasi un imprenditore su dieci è nato all’estero. Ma se il numero di stranieri continua a
crescere (+5,7% nell’ultimo anno), quello degli italiani cala (-1,4%). E’ una tendenza ormai
consolidata negli ultimi anni: dal 2006 ad oggi la presenza di immigrati nell’imprenditoria è
aumentata del 38,6%, ma è calata quella degli italiani (-6,6%). Questi i risultati principali
emersi da uno studio di FONDAZIONE LEONE MORESSA che ha analizzato le dinamiche e
la struttura dell’imprenditoria straniera facendo riferimento a riferimento agli ultimi dati
disponibili di Infocamere.
Infortuni occorsi a lavoratori STRANIERI* per gestione e settore di attività
economica. Anni 2005-2010
Settore
2005
2006
Agricoltura
Industria e Servizi
2007
2008
2009
2010
5.465
5.559
5.741
5.900
118.905
123.401
134.389
137.223
112.625
113.448
20.037
20.790
20.379
19.719
16.737
15.010
827
787
di cui:
Costruzioni
Dipendenti Conto Stato
TOTALE
% costruzioni sul totale
124.828
129.303
140.579
143.561
119.240
120.135
16,1
16,1
14,5
13,7
14,0
12,5
Estratto da tabella
Eppure…..fonti diritto antidiscriminatorio
•
•
•
•
•
•
Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo art. 1 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza. Art. 2 1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà
enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o
internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio
sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a
qualsiasi altra limitazione di sovranità. ”
Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e Patto internazionale sui diritti
civili e politici del 1966 (Legge 25.10.1977, n. 881. Ratifica ed esecuzione del patto internazionale
relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili
e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il
19 dicembre 1966)
Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
del 1965 (Legge 13 ottobre 1975, n. 654, Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale
sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7
marzo 1966)
Convenzioni OIL tra cui in particolare la n. 97 del 1 luglio 1949 e n. 143 del 24 giugno 1975
Convenzione sui diritti dell’infanzia 20.11.1989 (L.27 maggio 1991, n. 176)
Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 13 dicembre 2006
Art. 3 Costituzione
Fattori di discriminazione: sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche,
condizioni personali e sociali
Unione Europea
Divieto di discriminazione per nazionalità (comunitaria) e tra produttori e
consumatori nel mercato agricolo
Divieto di discriminazione retribuzione tra uomini e donne
Trattato di Amsterdam: sesso, razza e origine etnica, religione, convinzioni
personali, handicap,età,tendenze sessuali
Art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: sesso,razza,colore della
pelle o origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua,religione o
convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza
ad una minoranza nazionale,patrimonio,nascita,handicap,età o tendenze
sessuali.
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea (Gazzetta ufficiale n. C 115 del
09/05/2008)
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Gazzetta
ufficiale n. C 115 del 09/05/2008)
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 12 dicembre 2007
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000. Parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale
per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro
Legge 20 maggio 1970, n. 300, Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Statuto
dei lavoratori)
Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286,Testo unico delle disposizioni concernenti al
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
Decreto Legislativo del 9 luglio 2003, n, 215, Attuazione della Direttiva 2000/43 per la parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica
Decreto legislativo del 9 luglio 2003, n, 216, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la
parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
Art. 43 Testo unico
“art. 43,co. 1 Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni
comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una
distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore,
l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose,
e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani
e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in
ogni altro settore della vita pubblica.”
Elenca poi situazioni che in ogni caso costituiscono discriminazioni ed in
particolare
d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività
economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente
soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero
o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o
nazionalità;
e)il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge
20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9
dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n.
108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto
pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in
ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o
linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza
L. 20 maggio 1970 n. 300 art. 15. Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei
provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della
sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica,
religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni
personali *
*Comma prima sostituito dall'art. 13, L. 9 dicembre 1977, n. 903 e poi così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216.
g)Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole
conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo
proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una
determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico,
ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e
riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività
lavorativa.
L’accesso alle prestazioni sociali per i cittadini non italiani
Costituzione
Artt. 2,3
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al
mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo
Stato.
L'assistenza privata è libera.
Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali .
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
…………
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
....
o) Previdenza sociale
Decreto Legislativo n. 286/98
Art. 1, co. 4
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico
costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
L. 328/2000
Legge 8 Novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali
1. Principi generali e finalità.
1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali,
promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di
cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste
dall'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli
enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente
legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità,
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell‘ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il
ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni
e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di
volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali.
…..
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono,
nell‘ambito delle competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute
nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
D.Lgs. 31-3-1998 n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
TITOLO IV
Servizi alla persona e alla comunità
Capo II - Servizi sociali
128. Oggetto e definizioni.
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei
«servizi sociali».
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per «servizi sociali» si intendono tutte le attività relative
alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche
destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana
incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da
quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
I Destinatari
Art. 2 L. 328/2000
Diritto alle prestazioni
1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i
cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi
regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea ed i loro familiari, nonché gli
stranieri, individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di
cui all’articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*(* centri per
rifugiati e CIE)
Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 (Regione Lombardia)
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1
Finalità.
1. La presente legge, al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della
famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni
economiche, psico-fisiche o sociali, disciplina la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, nel
rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
dello Statuto regionale, nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, in armonia con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e con le leggi regionali di settore.
2. L'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture
territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali costituisce la rete delle unità di offerta sociali e
sociosanitarie, funzionali al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. La rete delle unità d'offerta garantisce il diritto alla esigibilità delle prestazioni sociali e sociosanitarie
comprese nei livelli essenziali di assistenza, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione
vigente.
a. Cittadini comunitari
Principi generali
Art. 12 TCE ( ora art. 6 TUE)
Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle
disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione
effettuata in base alla nazionalità.
libera circolazione dei lavoratori
armonizzazione sistemi di sicurezza sociale :
Dal Regolamento CE n. 1408/71 al regolamento n. 883/2004 ( Regolamento
987/2009 per modalità applicative entrata in vigore 1 maggio 2010): parità di
trattamento per i diritti previdenziali, esportabilità e cumulo, unicità della
legislazione applicabile
Corte europea di giustizia ha allargato anche a prestazioni/vantaggi sociali
applicate da un solo Stato membro che, se non riconosciute anche ai cittadini
comunitari ed ai loro familiari, si porrebbero come ostacolo alla libera
circolazione
(v. sent. Martinez Sala “tutti quei vantaggi che, connessi o meno ad un contratto di lavoro, sono
generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali primariamente per via del loro status obiettivo di
lavoratori, o per via del semplice fatto della loro residenza sul territorio nazionale, e la cui estensione
ai cittadini di altri Stati membri appare idonea a facilitare la loro mobilità all'interno della Comunità" )
Diritti previdenziali per l’Italia di cui al Regolamento (CE) N. 988/2009 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati
- Pensioni sociali per persone sprovviste di reddito (legge n. 153 del 30 aprile 1969);
- pensioni, assegni e indennità per i mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo
1971, n. 18 dell’11 febbraio1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);
- pensioni e indennità per i sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del
23 novembre 1988);
- pensioni e indennità per i ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del
23 novembre 1988);
- integrazione delle pensioni al trattamento minimo (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n.
638 dell’11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);
- integrazione dell’assegno di invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);
- assegno sociale (legge n. 335 dell’8 agosto 1995);
- maggiorazione sociale (articolo 1, commi 1 e 12 della legge n. 544 del 29
dicembre 1988 e successive modifiche).
Prestazioni
A carattere contributivo/previdenziale
a carattere non contributivo
in cui manca discrezionalità circa
modalità in cui vengono erogate a
beneficiari in condizione giuridica
definita (es prestazioni familiari)
Sicurezza sociale
Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
"Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri"
Art. 19.
Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente
1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare qualsiasi attività economica
autonoma o subordinata, escluse le attività che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione
europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto
derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio
nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione
del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente.
3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da
altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a
prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei
casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente
riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge.
4. La qualità di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di soggiorno permanente può
essere attestata con qualsiasi mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.
Art. 13.
Mantenimento del diritto di soggiorno
1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui
all'articolo 6, finché hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che
gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza
sociale dello Stato membro ospitante e finché non costituiscano un pericolo per
l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli
articoli 7, 11 e 12, finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli.
3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e
sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato
nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora;
a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;
b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare un posto
di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della loro famiglia non
possono essere allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare
di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non più di sei mesi, ovvero di aver reso
la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa, di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come
sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non
essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 4 del
medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.
Onere eccessivo …….
Considerando Direttiva 2004/38/CE
(16) I beneficiari del diritto di soggiorno non dovrebbero
essere allontanati finché non diventino un onere eccessivo
per il sistema di assistenza sociale dello Stato
membro ospitante. Pertanto una misura di allontanamento
non dovrebbe essere la conseguenza automatica
del ricorso al sistema di assistenza sociale. Lo Stato
membro ospitante dovrebbe esaminare se si tratta di
difficoltà temporanee e tener conto della durata del
soggiorno, della situazione personale e dell'ammontare
dell'aiuto concesso prima di considerare il beneficiario
un onere eccessivo per il proprio sistema di assistenza
sociale e procedere all'allontanamento. In nessun caso
una misura di allontanamento dovrebbe essere presa nei
confronti di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi
o richiedenti lavoro, quali definiti dalla Corte di giustizia,
eccetto che per motivi di ordine pubblico o di pubblica
sicurezza.
b. Cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo
Direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003 relativa allo status dei
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo
Dai considerando
(2) Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha affermato che
occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che,
alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per un periodo da definirsi e
sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie
di diritti uniformi e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'Unione europea.
…..
12) Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di soggiornante di lungo periodo
dovrebbe valere al suo titolare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma
di settori economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite dalla presente direttiva.
(13) Con riferimento all'assistenza sociale, la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo
periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di
reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza a lungo
termine. Le modalità di concessione di queste prestazioni dovrebbero essere determinate dalla legislazione
nazionale.
Il 1 gennaio 2011 è entrato in vigore il Regolamento n. 1231/2010 (che sostituisce il
regolamento n. 859/2003) e che estende anche ai cittadini di Paesi terzi, che si
spostano in altro Stato, le disposizioni del diritto europeo sul coordinamento dei
regimi di sicurezza sociale
Articolo 11 Parità di trattamento
1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per
quanto riguarda:
……….
d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della
legislazione nazionale;
…..
f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché
alla procedura per l'ottenimento di un alloggio;
…….
h) il libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro interessato, nei limiti che la
legislazione nazionale prevede per ragioni di sicurezza.
2. Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato
membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo
periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede
abitualmente nel suo territorio.
……….
4. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza
sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali.
5. Gli Stati membri possono decidere di concedere l'accesso ad altre prestazioni nei settori di
cui al paragrafo 1.
Gli Stati membri possono altresì decidere di concedere la parità di trattamento in settori non
contemplati nel paragrafo 1.
Italia ha scelto di non limitare
Art. 9 D.Lgs. 286/98 come riformulato dal D. Lgs. 3/2007
….
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:
……
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative
ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e
servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di
alloggi di edilizia residenziale pubblica,salvo che sia diversamente disposto e sempre che
sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
……..
Art. 41
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso
di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e
delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per
coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi
civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
c. Rifugiati e soggetti a protezione internazionale
Direttiva del Consiglio del 29 aprile 2004 n. 2004/83/CE
Dai considerando
(33) Per scongiurare soprattutto il disagio sociale, è opportuno offrire ai beneficiari dello status
di rifugiato o di protezione sussidiaria, senza discriminazioni nel quadro dei servizi sociali,
assistenza sociale e mezzi di sostentamento adeguati.
(34) Con riferimento all'assistenza sociale ed assistenza sanitaria le modalità e i dettagli
concernenti l'attribuzione delle prestazioni essenziali dovrebbero essere determinate
secondo la legislazione nazionale. La possibilità di limitare le prestazioni per i beneficiari della
protezione sussidiaria a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime
comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di
gravidanza e l'assistenza parentale, nella misura in cui le medesime prestazioni siano offerte
ai cittadini dello Stato membro in questione conformemente alla legislazione nazionale.
Articolo 20 Disposizioni generali
3. Nell'attuare il presente capo, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di
persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in
stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri
o altre forme gravi di violenza psicologia, fisica o sessuale
Articolo 28 Assistenza sociale
1. Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria ricevano, nello Stato membro che ha concesso tali status, adeguata assistenza
sociale, alla stregua dei cittadini Stato membro in questione
2. In via d'eccezione alla regola generale di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono
limitare l'assistenza sociale per i beneficiari della protezione sussidiaria alle prestazioni
essenziali, che in tal caso sono offerte allo stesso livello e alle stesse condizioni di
ammissibilità previste per i cittadini dello Stato membro in questione
D. Lgs. 3/2007
Art. 27.
Assistenza sanitaria e sociale
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno
diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di
assistenza sociale e sanitaria.
d. Cittadini provenienti da Paesi terzi nel quadro di accordi euro-mediterranei
Gli accordi tra Comunità europea e Tunisia, Marocco, Algeria prevedono per
lavoratori residenti parità di trattamento in materia di sicurezza sociale
diritti soggettivi di previdenza sociale e familiari
interpretazione Corte europea di giustizia allargamento del concetto di sicurezza
sociale a ricomprendere prestazioni assistenziali non previdenziali
(v. sent. Corte di Giustizia Europea Henia Babahenini c. Stato Belga sull’accordo CEE-Algeria
sull’applicabilità diretta dell’Accordo invocabile dai cittadini algerini e il riconoscimento di
prestazioni per minorati alla moglie, non lavoratrice, di un cittadino algerino pensionato –
divieto di discriminazione per cittadinanza previsto dall’Accordo-diritto derivato della moglie)
Ad esempio dall’accordo con l’Algeria
"1....i lavoratori di cittadinanza algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di
un regime caratterizzato dall'assenza di ogni discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini
degli Stati membri nei quali essi sono occupati. 2. Il termine "sicurezza sociale" include i settori della
sicurezza sociale che concernono le prestazioni relative alla malattia e alla maternità, all'invalidità, le
prestazioni di vecchiaia e per i superstiti, i benefici relativi agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali,
al decesso, le prestazioni relative alla disoccupazione e quelle familiari"
e. Cittadini stranieri
Art. 41 D. Lgs.286/98
1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro
permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle
provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle
previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti,
per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.
Restrizioni introdotte successivamente
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Art. 49, co. 8, L. 488/99 (Legge finanziaria per il 2000): assegno di maternità erogato
dall’INPS riconosciuto solo a donne italiane, comunitarie o titolari di carta di soggiorno
(ora permesso CE slp) legalmente residenti in Italia poi esteso a familiari di comunitari
con carta di soggiorno (assegno per ogni nato o adottato dopo 1 gennaio 2001,versamenti
di almeno 3 mesi di contributi prive di ogni forma di tutela previdenziale obbligatoria della
maternità o con trattamento previdenziale inferiore all'importo dell'assegno)
art. 74 del D.Lgs. 151/2001, assegno di maternità erogato dai Comuni a donne che non
beneficiano del trattamento previdenziale di maternità o, come integrazione, a donne che
beneficiano di un trattamento previdenziale di entità inferiore all'assegno stesso, a
condizione di risorse non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE)
V. ordinanza Trib. Gorizia, sez lavoro,n. 351/2010 estensione ai titolari permesso CE slp
art. 65 L. 388/2000 assegno familiare per nuclei familiari in condizioni disagiate e
numerosi con almeno 3 figli minori riservato con art. 80 L. 388/2000 (legge finanziaria
per il 2001)a italiani, comunitari, rifugiati o soggetti a protezione sussidiaria
Art. 80, co. 19, sempre della legge finanziaria per il 2001(L. 388/2000) ha ulteriormente
limitato ai soli titolari di carta di soggiorno (ora permesso CE slp) e ai minori iscritti nella
carta di soggiorno l’accesso alle provvidenze che costituiscono diritto soggettivo in base alla
legislazione vigente in materia di assistenza sociale e che rientrano nel concetto ristretto di
sicurezza sociale di cui ai regolamenti e disposizioni comunitarie nonché agli accordi euromediterranei. Si tratta di tutte quelle prestazioni che non richiedono una valutazione
discrezionale da parte dell’amministrazione. Dal 2001 quindi le limitazioni hanno riguardato:
a)assegno sociale (art. 3, co. 6 e 7, L. 335/1995) per l’accesso al quale ora l’art. 20, co.
10 L. 133/2008 richiede un soggiorno legale pregresso continuativo di almeno 10 anni.
L’INPS con circ. 82/2010 è intervenuta a riconoscere che l’assegno debba essere concesso (in
virtù del Regolamento CE 883/2004 e 988/2009) anche ai cittadini comunitari attivi e non attivi
che siano o siano stati, soggetti alla legislazione di più di uno Stato membro, e ai loro familiari.
Mentre non viene ancora riconosciuto come esportabile allo straniero in applicazione del
Regolamento
b) Provvidenze per invalidi civili coloro cioè che hanno ridotta capacità lavorativa.
Sarebbero ricomprese quindi quelle previste dalla L.188/1971: pensione di inabilità (perdita
totale della capacità di lavoro 100%);assegno mensile (perdita parziale della capacità di
lavoro 74%);indennità di accompagnamento (invalidità totale e incapacità di deambulazione
o di altre funzioni fondamentali);indennità mensile di frequenza (per invalidi minorenni
incapaci di svolgere funzioni tipiche della propria età o con deficit uditivo). Rientrerebbero
inoltre le provvidenze per i ciechi e i sordomuti (pensioni e indennità)
Le pronunce della Corte Costituzionale inerenti l’art. 80 della L. 388/2000
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Corte Cost. sent. n. 324/2006 ha riconosciuto l’illegittimità dell’applicazione retroattiva
della disposizione incidente su rapporti di durata
Corte Cost. sent. n. 306/2008 ha riconosciuto l’illegittimità art.80, co. 19 L. 388/2000,
considerando irragionevole per l’accesso all’indennità di accompagnamento la
dimostrazione di disponibilità del reddito che è requisito necessario per poter ottenere
il rilascio del permesso Ce slp che è condizione per ottenere il beneficio.
Corte Cost. sent. n. 11/2009 ha riconosciuto l’ illegittimità costituzionale dell’art. 80,
co. 19 L. 388/2000 sempre con riferimento al requisito di reddito come requisito per
ottenere il rilascio del permesso Ce slp richiesto per ottenere l’assegno sociale
Sent. Corte Cost. 187/2010: illegittimità costituzionale di art. 80, co. 19 L. 388/2000
con riferimento al requisito della carta di soggiorno per ottenere l’assegno per
invalidità
2. – La questione è fondata.
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha, in varie occasioni, avuto modo di sottolineare come
la Convenzione non sancisca un obbligo per gli Stati membri di realizzare un sistema di protezione sociale o di
assicurare un determinato livello delle prestazioni assistenziali; tuttavia, una volta che tali prestazioni siano state
istituite e concesse, la relativa disciplina non potrà sottrarsi al giudizio di compatibilità con le norme della
Convenzione e, in particolare, con l’art. 14 che vieta la previsione di trattamenti discriminatori (in tal senso, Stec
ed altri contro Regno Unito, decisione sulla ricevibilità del 6 luglio 2005; Koua Poirrez contro Francia, sentenza del
30 settembre 2003; Gaygusuz contro Austria, sentenza del 16 settembre 1996; Salesi contro Italia, sentenza del
26 febbraio 1993). Al tempo stesso, la Corte di Strasburgo ha anche sottolineato l’ampio margine di
apprezzamento di cui i singoli Stati godono in materia di prestazioni sociali, in particolare rilevando come le
singole autorità nazionali, in ragione della conoscenza diretta delle peculiarità che caratterizzano le rispettive
società ed i correlativi bisogni, si trovino, in linea di principio, in una posizione privilegiata rispetto a quella del
giudice internazionale per determinare quanto risulti di pubblica utilità in materia economica e sociale. Da qui
l’assunto secondo il quale la Corte rispetta, in linea di massima, le scelte a tal proposito operate dal legislatore
nazionale, salvo che la relativa valutazione si riveli manifestamente irragionevole (Carson ed altri contro Regno
Unito, sentenza del 16 marzo 2010; Luczak contro Polonia, sentenza del 27 novembre 2007). A proposito, poi, dei
limiti entro i quali opera il divieto di trattamenti discriminatori stabilito dall’art. 14 della Convenzione, la stessa
Corte non ha mancato di segnalare il carattere relazionale che contraddistingue il principio, nel senso che lo
stesso non assume un risalto autonomo, «ma gioca un importante ruolo di complemento rispetto alle altre
disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli, perché protegge coloro che si trovano in situazioni analoghe
da discriminazioni nel godimento dei diritti garantiti da altre disposizioni» (da ultimo, Oršuš ed altri contro Croazia,
sentenza del 16 marzo 2010). Il trattamento diviene dunque discriminatorio – ha puntualizzato la giurisprudenza
della Corte – ove esso non trovi una giustificazione oggettiva e ragionevole; non realizzi, cioè, un rapporto di
proporzionalità tra i mezzi impiegati e l’obiettivo perseguito (ad es., Niedzwiecki contro Germania, sentenza del 25
ottobre 2005). Non senza l’ulteriore puntualizzazione secondo la quale soltanto «considerazioni molto forti
potranno indurre a far ritenere compatibile con la Convenzione una differenza di trattamento fondata
esclusivamente sulla nazionalità» (da ultimo, Si Amer contro Francia, sentenza del 29 ottobre 2009, ed i
precedenti ivi citati).
Sempre dal considerato in diritto della sent.
“Ciò che dunque assume valore dirimente, ai fini dell’odierno scrutinio, non è tanto
la configurazione “nominalistica” dello specifico strumento previdenziale che può venire in
discorso, quanto, piuttosto, il suo concreto atteggiarsi nel panorama degli istituti di
previdenza, così da verificarne la relativa “essenzialità” agli effetti della tutela dei valori
coinvolti. Occorre, in altri termini, accertare se, alla luce della configurazione normativa e della
funzione sociale che è chiamato a svolgere nel sistema, lo specifico “assegno” che viene qui
in discorso integri o meno un rimedio destinato a consentire il concreto soddisfacimento dei
“bisogni primari” inerenti alla stessa sfera di tutela della persona umana, che è compito della
Repubblica promuovere e salvaguardare; rimedio costituente, dunque, un diritto
fondamentale perché garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto. D’altra parte, la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha sottolineato come, «in uno Stato democratico
moderno, molti individui, per tutta o parte della loro vita, non possono assicurare il loro
sostentamento che grazie a delle prestazioni di sicurezza o di previdenza sociale».”
……..
“Ove, pertanto, si versi in tema di provvidenza destinata a far fronte al “sostentamento” della
persona, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio
dello Stato, fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive, finirebbe per risultare in
contrasto con il principio sancito dall’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
avuto riguardo alla relativa lettura che, come si è detto, è stata in più circostanze offerta dalla
Corte di Strasburgo.”
Ulteriori limitazioni introdotte all’ applicazione art. 41 T.U.
-Art. 81 L. 133/2008 prevede il rilascio di una "carta acquisti" per i soli residenti di
cittadinanza italiana
-Art. 19, co. 8 L. 2/2009 prevede il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte
artificiale e pannolini per i neonati italiani fino a 3 mesi
-- Disposizioni limitative sono inoltre contenute in leggi e provvedimenti regionali e dei Comuni
f) Applicabilità anche al cittadino straniero, regolarmente soggiornante in uno
Stato membro che si trasferisca in altro Stato UE
Regolamento UE n. 1231/2010 che estende il Regolamento (CE) n. 883/2004 e il
Regolamento (CE) 987/2009
-- parità di trattamento
- Unicità legislazione applicabile
--totalizzazione periodo assicurazione
- Esportabilità prestazioni
Sent. Corte costituzionale n.40/2011 relativa all’impugnazione da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri – in riferimento agli artt. 2, 3, 38 e 97 della Costituzione – l’art. 4 della
legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi
e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)
“La circostanza, più volte evidenziata dalla difesa regionale, secondo la quale la Regione avrebbe nella
specie disciplinato un regime eccedente i limiti dell’essenziale, non esclude affatto, come già affermato da
questa Corte, «che le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari – necessariamente da
circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – debbano essere operate sempre e
comunque in ossequio al principio di ragionevolezza» (sentenza n. 432 del 2005).
La disposizione in discussione introduce inequivocabilmente una preclusione destinata a discriminare tra i
fruitori del sistema integrato dei servizi concernenti provvidenze sociali fornite dalla Regione i cittadini
extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti da almeno trentasei mesi.
Detta esclusione assoluta di intere categorie di persone fondata o sul difetto del possesso della
cittadinanza europea, ovvero su quello della mancanza di una residenza temporalmente protratta per
almeno trentasei mesi, non risulta rispettosa del principio di uguaglianza, in quanto introduce nel
tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità
tra quelle condizioni positive di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza europea congiunta alla
residenza protratta da almeno trentasei mesi, appunto) e gli altri peculiari requisiti (integrati da
situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale) che
costituiscono il presupposto di fruibilità di provvidenze che, per la loro stessa natura, non tollerano
distinzioni basate né sulla cittadinanza, né su particolari tipologie di residenza volte ad escludere
proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto
sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale.
Tali discriminazioni, dunque, contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che
compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale
nell’esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di
ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).”
Ancora…..
Art. 43 T.U.
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti
di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio,all'istruzione, alla formazione
e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente
soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o
di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità
Alcuni casi della giurisprudenza in cui è stato riconosciuto il carattere
discriminatorio dei porvvedimenti degli EE.LL.….
Alzano Lombardo per contributo prima casa solo italiani
Bando Sondrio e Milano per accesso alloggi universitari
Vicenda Bonus Bebè Brescia- Trib. Brescia ordinanza 26 gennaio 2009
Trib. Brescia,12.3.2009 ,27 maggio 2009 (ritorsione) e da ultimo Cass. per
competenza (regolamento preventivo di giurisdizione)
Regolamento Comune di Palazzago contributo nuovi nati
Caso Brignano provvidenze assistenziali, comune di Adro per bonus affitti
Comune di Tradate provvidenza economica tipo bonus bebè, ecc.
Bonus famiglia Regione Lombardia
Comune di Milano richiesta permesso di soggiorno per accesso asilo nido
Premio eccellenze scolastiche
Ord. Trib. Milano 12 agosto 2010 Buoni vacanza
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