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Dott. Beltrami 20 - 23 maggio - Dipartimento di Studi aziendali e

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Dott. Beltrami 20 - 23 maggio - Dipartimento di Studi aziendali e
Università Di Siena
Alessandro Beltrami
Legge 5 maggio 2009, n. 42
"Delega al Governo in materia di federalismo
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione"
Siena - Maggio 2016
2
Art. 3
(Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale)
1. E' istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su
designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il
presidente della Commissione e' nominato tra i componenti della stessa dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati
d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni
dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari
che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.
……………..
Siena - Maggio 2016
3
…………………
4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le citta'
metropolitane, le province e i comuni, e' istituito un Comitato di rappresentanti delle
autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e
degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si riunisce,
previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso le sedi del Senato della Repubblica o
della Camera dei deputati, e' composto da dodici membri, dei quali sei in
rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle province e quattro in
rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario,
procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.
Siena - Maggio 2016
4
5.La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria di
cui agli articoli 20 e 21. A tal fine puo' ottenere tutte le informazioni necessarie
dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di
cui all'articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della
finanza
pubblica
di
cui
all'articolo
5;
c) sulla base dell'attivita' conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al
Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi
di
cui
all'articolo
2.
Siena - Maggio 2016
5
Art. 4.
(Commissione tecnica paritetica per l'attuazione
del federalismo fiscale)
1. Al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei
decreti legislativi di cui all'articolo 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, di seguito denominata "Commissione", formata da (( trentadue componenti,
due dei quali rappresentanti dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti, )) composta per meta'
da rappresentanti tecnici dello Stato e per meta' da rappresentanti tecnici degli enti di cui
all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione. Partecipano alle riunioni della Commissione un
rappresentante tecnico della Camera dei deputati e uno del Senato della Repubblica, designati dai
rispettivi Presidenti, nonche' un rappresentante tecnico delle Assemblee legislative regionali e delle
province autonome, designato d'intesa tra di loro nell'ambito della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della
legge
4
febbraio
2005,
n.
11.
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Composizione della Copaff
•
•
Presidente
•
•
•
Antonello Turturiello
•
Salvatore Varriale
•
Mauro Trapani
•
Marco Marafini
•
Cristiana Luciani
•
Stefano Palumbo
•
Piero Antonelli
•
Francesco Delfino
•
Gianluigi Masullo
Giancarlo Verde
•
Domenico Pizzala
•
Gianpaolo De Paulis
•
Veronica Nicotra
•
Silvia Scozzese
•
Salvatore Bilardo
•
Alessandro Beltrami
•
Francesco Massicci
•
Biagio Mazzotta
•
Paolo Puglisi
•
Assemblee Legislative Regionali
•
Camera dei Deputati
•
Senato della Repubblica
•
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Gerardo Mastrandrea
•
Ministero dello sviluppo economico
Giuseppe Tripoli
•
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Luca Gandullia
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
•
Jacopo Greco
Siena - Maggio 2016
•
I membri della Commissione,
inclusi quelli della segreteria e dei
gruppi di lavoro, non
percepiscono alcun compenso,
comunque nominato, per la
partecipazione alle attività della
Commissione.
Comuni
Attilio Befera
•
•
Lucio Caporizzi
•
•
•
•
•
Ministero dell'economia e delle finanze
•
•
Ernesto Longobardi
Adriano Giannola
•
Province
Ministero dell'interno
•
•
•
Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione - delega per la pubblica amministrazione
•
•
Antonio Rosati
Ministero per i rapporti con le regioni
•
•
Carla Ciuffetti
Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione - delega per la semplificazione normativa
•
•
Luca Antonini
Ministero per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento
•
•
Regioni
Paolo Pietrangelo
Alessandro Palanza
•
Clemente Forte
•
Gian Paolo Oneto
•
Giovanni Alfredo Barbieri
Istat
Segreteria
•
Antonio Aprile-Ximenes (Coordinatore)
•
Carola Caldarelli
•
Maria Rosaria Gentile
7
Attività della Copaff
La Commissione, anche attraverso il contributo informativo delle amministrazioni statali, regionali e locali
previsto dall’articolo 4, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42:
promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori
fabbisogni informativi;
svolge attività consultiva per il riordino dell’ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative;
trasmette informazioni e dati alle Camere, ai Consigli regionali e delle province autonome, su richiesta di
ciascuno di essi.
La Commissione opera nell’ambito della Conferenza unificata e svolge le funzioni di segreteria tecnica della
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all’art. 5 della legge 5 maggio 2009,
n. 42.
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ARCONET - Armonizzazione contabile enti
territoriali
ARCONET (armonizzazione contabile degli enti territoriali) è il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci
delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:
consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo UE);
favorire l’attuazione del federalismo fiscale.
L’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma
della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42//2009.
Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per
l’attuazione dell’armonizzazione contabile.
Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”.
Siena - Maggio 2016
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D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42.
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Art. 3-bis
(Commissione per l’armonizzazione degli enti
territoriali)
•
•
•
•
1. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di promuovere l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa
sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo primo del
presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle
esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei
conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. La Commissione agisce in reciproco
raccordo con l’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all’articolo 154 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di organizzazione e di
funzionamento della Commissione di cui al comma 1 cui possono essere attribuite ulteriori funzioni nell’ambito delle
finalità generali del comma 2.
4. La Commissione di cui al comma 1 si avvale delle strutture e dell’organizzazione del Ministero dell’economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun
compenso, né indennità, né rimborso di spese
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Contesto: negli anni dal 2007 al 2014 viene scaricata sui Comuni una manovra di oltre 16 miliardi di euro di cui
7,5 miliardi, pari al 45%, da tagli di risorse trasferite e 8,7 miliardi, pari al 55%, da Patto.
Nel 2009 si avvia il percorso verso il
federalismo fiscale con la L. 42 e la riforma
della contabilità pubblica (l.196 del 2009)
Sostituzione dei
trasferimenti con
entrate proprie
fondo perequativo
basato sui fabbisogni
standard
Risorse: 27,5 mld
fiscalizzazione dei trasferimenti per
11,3 mld attraverso F.S.R e
Compartecipazione IVA
Risorse: 28,7 mld
Entrata in vigore IMU con sforzo
fiscale di 4 mld. Per i cittadini
raddoppia la pressione fiscale a risorse
invariate per i Comuni che infatti
compensano i tagli.
Risorse: 26,5 mld
374 Comuni (20% della popolazione),
hanno esaurito manovrabilità su IMU
ordinaria ed hanno un ’ aliquota
massima Add.IRPEF. La metà di essi
non applica la progressività quindi ha
esaurito i margini di ulteriore gettito.
2011
2012
2013
TAGLI: 1,5 mld
- 1,5 mld dl 78/2010
-
TAGLI: 3,7 mld
1 mld dl 78/2010
1,5 mld dl 201/2011
1 mld ICI 2010/IMU
90 mln spending review
TAGLI: 2,25 mld
- 2.250 mln spending review
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Patologie contabili
Le risposte della riforma
accumulo residui attivi
Fondo svalutazione crediti
In 7 regioni:
• entrate non incassate
nel 2010/2011 >10%
• Residui accumulati
>460 euro pro capite
Complessivamente
27 miliardi di euro di
residui attivi da entrate
proprie nei comuni >50%
del bilancio corrente
13
Patologie contabili
Le risposte della riforma
accumulo residui passivi
Fondo pluriennale vincolato
In 6 regioni:
• Spese non pagate nel
2010/2011 >20%
Quasi il 40%dei Comuni:
• Residui accumulati
>1000 euro pro capite
Complessivamente
50 miliardi di euro di
residui nei Comuni, 3 volte
la spesa pluriennale annua
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Patologie contabili
Disallineamento delle scritture contabili tra
livelli di governo: accumulo asimmetrico
residui
Le risposte della riforma
Adozione medesimi principi contabili per i
diversi livelli di governo
Al Nord i Comuni iscrivono il
40% in più dei trasferimenti
correnti impegnati (pagati)
dalla Regione. Al Centro
succede l’opposto
Al Sud i Comuni iscrivono il
60 % in più dei trasferimenti
in c/capitale impegnati dalla
Regione
Il divario tra quanto
dichiarato da regioni e
quanto iscritto dai comuni
• 940 milioni per la parte
corrente (impegni)
• 840 milioni per la parte in
c/capitale (impegni)
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I principi contabili:
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche
territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite
sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.
Si richiama, in particolare, l’attenzione sul principio contabile generale della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di
imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).
Sia il D.Lgs 91/2011 concernente le altre amministrazioni pubbliche che il decreto legislativo 118/2011 prevedono la
sperimentazione di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. “potenziata”, secondo la quale le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza.
In considerazione dei positivi risultati della sperimentazione, gli enti territoriali adottano a regime il principio della competenza
potenziata
a
decorrere
dal
1°
gennaio
2015.
La corretta applicazione di tale principio, consentirà di:
 conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche;
 evitare l’accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;
 rafforzare la programmazione di bilancio;
 favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni;
 avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.
I principi contabili applicati sono norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei
principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e
corretti.
L’adozione dei principi applicati concernenti la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato, può essere rinviata
all’anno 2016, con l’esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n.
118 del 2011.
I principi generali allegati al decreto legislativo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
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17
I principi applicati al decreto legislativo
•
•
•
•
Principio contabile applicato della programmazione (Allegat6o n. 4/1 D. Lgs.
118/2011
Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D. Lgs.
118/2011)
Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (Allegato n.
4/3 D. Lgs. 118/2011)
Principio contabile applicato del bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 D. Lgs.
118/2011)
Siena - Maggio 2016
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Il principio di competenza economica
Competenza economica
Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni, delle attività
amministrative svolte durante l’esercizio e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti finanziari.
In particolare, si ricorda che i componenti economici negativi (costi e oneri) devono essere
correlati con i ricavi dell’esercizio o con altre risorse resesi disponibili per lo svolgimento
dell’attività istituzionale (ricavi e proventi). Questa correlazione costituisce il corollario
fondamentale del principio di competenza economica ed intende esprimere la necessità di
contrapporre ai componenti economici positivi dell’esercizio i relativi componenti economici
negativi ed oneri, siano essi certi o presunti.
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Principio Della Competenza Finanziaria Potenziato
Competenza finanziaria
Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e
spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è
perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza.
La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile.
Le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese
riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, devono essere registrate ed imputate
all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile.
E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti
a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati
L’accertamento costituisce la fase dell’entrata con la quale si perfeziona un diritto di credito relativo
ad una riscossione da realizzare e si imputa contabilmente all’esercizio finanziario nel quale il diritto
di credito viene a scadenza
E’ esclusa categoricamente la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò
darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi (ed ai relativi oneri) in attesa dell’effettivo maturare
della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura, con la conseguenza di alterare gli equilibri
finanziari dell’esercizio
Siena - Maggio 2016
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Principio di competenza finanziaria = criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).
La contabilità finanziaria deve rilevare tutte le transazioni che incidono sui valori economici,
patrimoniali, finanziari, che si originano dall’interazione tra differenti soggetti, anche se non
determinano flussi di cassa effettivi (quindi anche: donazioni, permute, ecc…)
Nel principio generale della competenza finanziaria viene definito il criterio di ESIGIBILITA’ delle
obbligazioni attive e passive, ma il principio generale è declinato, in termini operativi, in criteri di
imputazione differenziati in funzione della tipologia di entrata e di spesa.
Siena - Maggio 2016
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Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI
VOCI DI
SPESA
Personale
CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
• Nell’esercizio di riferimento, si impegna automaticamente all’inizio dell’esercizio, per
l’importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto
caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione
collettiva nazionale, anche se si tratta di personale comandato (accertamento in entrata
del rimborso)
• nell’esercizio in cui è firmato il CCNL le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del
personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti
dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non
prevedano il differimento degli effetti economici. (accantonamento facoltativo nelle
more della stipulazione del nuovo CCNL, che confluisce nell’avanzo di amministrazione)
• Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative
al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del
bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine
dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base
della formale delibera di costituzione del fondo incentivante, vista la certificazione dei
revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo incentivante risultano
definitivamente vincolate. Non potendo assumere l’impegno, le correlate economie di
spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione,
immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio
provvisorio.
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Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI
VOCI DI
SPESA
Personale
(segue)
CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
Considerato che il fondo incentivante presenta natura di spesa vincolata, le risorse
destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al
finanziamento del fondo stesso, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del
fondo incentivante si riferisce. Pertanto, la spesa riguardante il fondo incentivante è
interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce,
destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare
nell’esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura
degli impegni destinati ad essere imputati all’esercizio successivo.
In caso di mancata costituzione del fondo incentivante nell’anno di riferimento, le
economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola
quota del fondo incentivante obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva
nazionale. Identiche regole si applicano al fondo per il personale dirigente.
• incentivi per legali Avvocatura: trattandosi di obbligazione passiva condizionata
all’esito del giudizio favorevole per l’Ente, si devono accantonare le risorse stanziando
nell’esercizio le relative spese, che confluiscono in avanzo vincolato. L’impegno potrà
essere effettuato solo dopo la conclusione del giudizio, ai fini della liquidazione di
quando dovuto.
Siena - Maggio 2016
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Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI
VOCI
DI
CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
SPESA
Acq. beni di • Esercizio in cui è adempiuta la prestazione (es. pulizie gennaio/dicembre 2015 sono
consumo
impegnate per intero sul 2015, anche se la fattura di dicembre è esigibile a inizio 2016)
• Per contratti di affitto e somministrazione periodica ultrannuale, si imputa su ciascun
Prestazion esercizio la quota annuale
e di servizi •Aggi su ruoli: si imputano nello stesso esercizio sul quale sono accertate le
corrispondenti entrate, per l’importo previsto nella convenzione per la riscossione (al
netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità)
•Incarichi legali esterni: imputati sulla competenza dell’esercizio in cui è firmato il
contratto. Se a rendiconto l’obbligazione non è esigibile, l’impegno è riassunto sulla
competenza dell’esercizio successivo e sul bilancio dell’esercizio da rendicontare è
stanziato, in spesa, il fondo pluriennale vincolato
•Gettoni di presenza Consiglieri: esercizio in cui la prestazione è resa, anche se liquidate
nell’esercizio successivo
Trasferimenti
correnti
• Esercizio in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del trasferimento.
Tuttavia, se l’atto amministrativo prevede espressamente le scadenze di erogazione del
trasferimento, l’impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza.
Per i contributi a rendicontazione, vige una disciplina particolare (v. oltre, entrate in
c/capitale)
(Gli stessi criteri di imputazione valgono per i trasferimenti e contributi in c/capitale).
• Contributi in conto interessi o contributi pluriennali ricorrenti: esercizi in cui vengono a
scadere le singole obbligazioni (piano ammortamento).
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Competenza finanziaria: SPESE CORRENTI
VOCI DI
SPESA
Interessi
passivi
CRITERIO DI IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA
• Esigibilità in funzione del piano di ammortamento
Utilizzo di
• Fitti, noleggi, ecc…: scadenza dell’obbligazione giuridica passiva
beni di terzi
Oneri
• Esigibilità dell’obbligazione
straordinari
Imposte e
tasse
IRAP: stesso criterio della voce di spesa alla quale l’IRAP è riferita;
IVA: nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell’ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al
lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, si fa riferimento alle rilevazioni
richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA).
La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate, l’eventuale credito IVA o, l’eventuale debito
IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell’esercizio in cui è effettuata la dichiarazione
IVA o è contestuale all’eventuale pagamento eseguito nel corso dell’anno di imposta, mentre
l’accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell’esercizio in cui l’ente presenta la
richiesta di rimborso o effettua la compensazione.
Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla
compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti.
A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante
dall’investimento finanziato dal debito è vincolata alla realizzazione di investimenti.
25
Competenza finanziaria: ENTRATE
L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con
imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito.
Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del nuovo principio sono state
accertate per cassa continuano ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.
Anche i ruoli coattivi relativi a ruoli emessi in esercizi precedenti continuano ad essere accertati per
cassa fino al loro esaurimento.
Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono
accertate per l’intero importo del credito (sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di
urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.), per tali entrate è escluso il cd.
accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilità , vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione.
Siena - Maggio 2016
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Il fondo crediti di dubbia esigibilita’
Come si determina?
In relazione alla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno
nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
Non sono oggetto di svalutazione i crediti derivanti da:
- trasferimenti da altre amministrazione pubbliche
- crediti assistiti da fidejussione
- entrate tributarie accertate per cassa.
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata.
Siena - Maggio 2016
27
Il fondo crediti di dubbia esigibilita’/2
I metodi per il calcolo del fondo possono essere:
- calcolare per ciascuna entrata, la media tra incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo
esercizio di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui)
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi:
0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente;
0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio
rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati
per gli incassi;
media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del
quinquennio con i seguenti pesi:
0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente
0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.
Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi e accertamenti considerando tra
gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente:
Incassi competenza X + incassi dell’esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti competenza X
Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia
di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella relazione al bilancio.
28
Il fondo crediti di dubbia esigibilita’/3
Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi erano state accertate per
cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad
esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi
complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi)
registrati nei medesimi esercizi.
Nel bilancio di PREVISIONE, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota pari ad almeno il 36 per
cento del fondo, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione, e il 55 per cento, se l'ente ha aderito
alla predetta sperimentazione.
Nel 2016 per tutti gli enti locali stanziano almeno il 55 per cento, nel 2017 almeno il70 per cento, nel
2018 almeno l’85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.
In sede di RENDICONTO, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l’ente
accantona nell’avanzo di amministrazione l’intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità,
salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, di accantonare una somma non inferiore a:
+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio
cui il rendiconto si riferisce
- Utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
+ Importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia
esigibilità, nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce
29
Il fondo crediti di dubbia esigibilita’/4
La congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato è
verificata:
• nel bilancio in sede di assestamento;
• nell’avanzo in sede di rendiconto e
di controllo della salvaguardia degli equilibri.
L’importo complessivo del fondo è calcolato applicando all’ammontare dei residui attivi
la media dell’incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti
coattivi negli ultimi cinque esercizi.
Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:
• in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante
l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
• in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o
svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione.
L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della
determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto
alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione
dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.
Siena - Maggio 2016
30
Il fondo crediti di dubbia esigibilita’/5
In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni
caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio) si
verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in
considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti e degli
incassi in c/competenza.
A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione
del bilancio a meno che il complemento a 100 dell’incidenza percentuale degli
incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell’esercizio
(o all’importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello
accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell’accantonamento al fondo
crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti
cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.
Siena - Maggio 2016
31
Competenza finanziaria: SPESE IN CONTO CAPITALE
Le spese in conto capitale sono impegnate sulla competenza dell’esercizio in cui l’obbligazione passiva
giuridicamente perfezionata è esigibile.
La copertura finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati sulla
competenza di più esercizi deve essere assicurata sin dall’attivazione del primo impegno, con
riferimento all’importo complessivo della spesa.
Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento impegnate negli esercizi
successive:
- le risorse accertate nell’esercizio in corso di gestione
- l’avanzo di amministrazione
- le entrate già accertate, imputate negli esercizi successivi la cui esigibilità è perfezionabile mediante
manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell’Ente o di altra Pubblica amministrazione (ad
es., i contributi agli investimenti già visti nelle precedenti slides).
NON costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a
esercizi successivi a quello in corso, quali i permessi di costruire accertati sugli esercizi successivi sulla
base del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato.
PROBLEMA: se la spesa è impegnata sulla competenza di esercizi successivi (n+1, n+2, ecc..) ma
è finanziata da entrate accertate nell’anno in corso di gestione (n), come si realizza l’equilibrio di
bilancio tra entrate e spese di ciascun esercizio?
32
Risposta: IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è accertata l’entrata.
E’ quindi un saldo finanziario (necessariamente maggiore di 0) che garantisce la copertura di spese
imputate agli esercizi successivi a quello in corso, consentendo:
• di applicare il nuovo principio della competenza finanziaria;
• di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e
l’effettivo impiego di tali risorse.
Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni
ed effettuare pagamenti.
Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire
la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da
trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la
corrispondente spesa.
Siena - Maggio 2016
33
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: un esempio
In sede di programmazione per l’esercizio x, il Comune decide di realizzare una scuola del costo
complessivo di 450 e di finanziarla con alienazioni patrimoniali da perfezionare nell’anno x stesso.
La costruzione della scuola richiederà
2 anni di lavori (x+1 e x+2):
-
l’anno x sarà dedicato alla
progettazione della spesa e alla
definizione della gara di appalto,
con una spesa complessiva di 100;
- la spesa per la costruzione della
scuola sarà distribuita nel biennio
x+1/x+2, in ragione del
cronoprogramma: 150 per
l’esercizio x+1 e 200 per l’esercizio
x+2.
Nello schema a lato sono riportati gli
stanziamenti di bilancio in entrata e in
spesa per il triennio:
ESERCIZIO X
ENTRATA
Importo
SPESA
Importo
Progettazione scuola
100
Alienazione immobile Y
450
Fondo pluriennale
vincolato
350
Totale entrata
450
Totale spesa
450
ESERCIZIO X+1
ENTRATA
Importo
Utilizzo fondo pluriennale
vincolato
350
Totale entrata
350
SPESA
Importo
Realizzazione scuola
150
Fondo pluriennale
vincolato
200
Totale spesa
350
ESERCIZIO X+2
ENTRATA
Importo
SPESA
Importo
Utilizzo fondo pluriennale
vincolato
200
Realizzazione scuola
200
Totale entrata
200
Totale spesa
200
34
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: il suo utilizzo
Il FPV è immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che lo finanziano.
Nell’esempio, è necessario accertare l’entrata da alienazione a seguito del rogito; l’accertamento
può essere effettuato sulla competenza dell’esercizio n solo se il contratto di vendita prevede che
l’acquirente versi la somma dovuta nello stesso esercizio n o se il pagamento è entro i 12 mesi.
A seguito dell’affidamento dell’incarico di progettazione e successivamente dei lavori per la
realizzazione della scuola, è possibile impegnare le spese esigibili nell’esercizio in corso (la cui
copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all’impegno delle
spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).
LE VARIAZIONI AL FPV
Nel corso della gestione, l’avanzamento dei lavori potrebbe avere un andamento differente rispetto
a quello previsto dal cronoprogramma.
In tal caso, è necessario aggiornare il cronoprogramma e conseguentemente:
- effettuare le correlate variazioni agli stanziamenti di capitoli di spesa intestati ai fondi pluriennali
vincolati ed alle quote esigibili della spesa di investimento. Nel rispetto di quanto previsto dai
regolamenti di contabilità dell’ente tali variazioni possono essere autorizzate dai dirigenti
responsabili della spesa o dal responsabile dei servizi finanziari (mentre le variazioni relative al
riaccertamento dei residui sono di competenza della Giunta)
- riaccertare gli impegni già assunti al fine di impegnare su ciascun esercizio la quota esigibile come
rideterminata dal nuovo cronoprogramma (determinazione dirigenziale).
35
IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: le variazioni
Il nuovo cronoprogramma comporta uno slittamento dei lavori dall’esercizio x+1 all’esercizio x+2.
Nell’esercizio x+1 la quota di spesa esigibile scende da 150 a 50 e nell’esercizio successivo la quota
esigibile sale da 200 a 300.
VARIAZIONI CRONOPROGRAMMA
SITUAZIONE ORIGINARIA
ESERCIZIO X
ESERCIZIO X
ENTRATA
Importo
Alienazione
immobile Y
450
Totale entrata
450
SPESA
Importo
Progettazione
scuola
100
FPV
350
Totale spesa
450
Importo
Utilizzo fondo
pluriennale
vincolato
350
Totale entrata
350
SPESA
Importo
Realizzazione
scuola
150
FPV
200
Alienazione
immobile Y
450
Totale entrata
450
Totale spesa
350
ENTRATA
Utilizzo FPV
ESERCIZIO X+2
ENTRATA
Importo
SPESA
Importo
Progettazione
scuola
100
FPV
350
Totale spesa
450
ESERCIZIO X+1
ESERCIZIO X+1
ENTRATA
ENTRATA
Totale entrata
Importo
SPESA
Importo
Realizzazione
scuola
150- 100
= 50
FPV
200+ 100
= 300
350
350
Totale spesa
350
ESERCIZIO X+2
Importo
SPESA
Importo
Utilizzo fondo
pluriennale
Siena - Maggio 2016
vincolato
200
Realizzazione
scuola
200
Totale entrata
200
Totale spesa
200
ENTRATA
Importo
SPESA
Utilizzo FPV
200 + 100
= 300
Realizzazione
scuola
Totale entrata
300
Totale spesa
Importo
200 +
100 =
300
300
36
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