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Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione

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Helvetia Opera Condizioni di Assicurazione
La tua Assicurazione svizzera.
Helvetia
Opera
Contratto di assicurazione di tipo modulare che offre una gamma di garanzie a copertura
dei rischi relativi all’esercizio commerciale, abbinabili a scelta del Contraente.
Il presente Fascicolo Informativo (mod. H073 --- Ed. 11/2012) contenente:
- Nota Informativa, comprensiva del Glossario e delle Definizioni
- Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del
contratto di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Mod. H073 - Ed. 11/2012
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
www.helvetia.it
Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031
La tua Assicurazione svizzera.
NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI
POLIZZA HELVETIA OPERA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di
Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere le
caratteristiche e le principali funzionalità della Polizza Helvetia Opera, che offre una gamma completa di garanzie a copertura
dei rischi relativi allo svolgimento dell’attività commerciale che si intende assicurare.
La Nota Informativa si articola in quattro parti:
A)
Informazioni relative all’impresa di assicurazione;
B)
Informazioni relative al contratto;
C)
Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami;
D)
Glossario e Definizioni di Polizza.
Per semplicità di utilizzo, nell’esposizione sono evidenziati con i simboli che seguono gli aspetti su cui si intende richiamare in modo
particolare l’attenzione del Contraente, in quanto relativi ad ambito di copertura, limitazioni all’operatività della garanzia o esempi:
Avvertenze
Garanzie prestate
Esempi a chiarimento
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Il contratto è concluso con Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, avente
sede legale in Italia - Via G.B. Cassinis n. 21, 20139 Milano - Tel. 02/5351.1 - Fax 02/5351.461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta
elettronica: [email protected]
La Società Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia è iscritta all’Albo Imprese
di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all’Albo Gruppi Assicurativi n. d’ordine 031.
La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell’ISVAP, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa
con Decreto di ricognizione del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2
Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 298 del 23/12/1997.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati relativi all’ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 64,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro
relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di
solvibilità riferito alla gestione danni del 113,8% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di
solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Il contratto è emesso con durata annuale nella formula con “tacito rinnovo”: alla scadenza pattuita, in
mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della
scadenza del contratto, l’Assicurazione di durata non inferiore all’anno è prorogata per un anno e così
successivamente (art. 8 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale).
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è strutturato in forma modulare ed è composto da 6 Sezioni, tre delle quali sono definite ‘‘Principali’’, acquistabili anche
singolarmente:
I - Incendio
II - Furto
IV - Responsabilità
Civile
Le altre 3 Sezioni sono invece definite ‘‘Accessorie’’ e possono quindi essere acquistate solo in abbinamento a una o più Sezioni Principali:
III - Guasti accidentali alle
Macchine Elettroniche
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Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee) – Fax 02 5520360 – 5351461
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V - Tutela Legale
VI - Assistenza
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Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind., Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031
La tua Assicurazione svizzera.
Il contratto assicurativo prevede, per ogni Sezione sottoscritta, garanzie di base sempre operanti e garanzie accessorie a pagamento da
opzionare espressamente. Questo comporta la possibilità di creare un prodotto assicurativo che possa soddisfare le esigenze della
specifica attività commerciale che si intende assicurare.
Si riportano di seguito le caratteristiche del contratto e le garanzie offerte dalle singole Sezioni.
Sezione I - INCENDIO
Oggetto della copertura assicurativa è l’esercizio commerciale individuato in Polizza.
Condizione essenziale per l’operatività della copertura è che il fabbricato assicurato o contenente le cose
assicurate sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto (senza considerarne le
strutture portanti), per almeno 9/10 della propria estensione, in materiali incombustibili, come indicato all’art. 15
delle Norme che regolano la Sezione I Incendio. Nel medesimo articolo sono inoltre previste tolleranze per
determinate categorie di esplodenti, infiammabili e per merci speciali.
Garanzie prestate: La Società indennizza, con modalità e limitazioni per cui si rimanda all’art. 12 delle
Norme che regolano la Sezione I Incendio, i danni materiali e diretti alle cose assicurate – anche di proprietà di terzi –
causati da:
incendio;
fulmine;
esplosione, implosione, scoppio;
autocombustione;
caduta di aeromobili, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti;
onda sonica determinata da oggetti in moto a velocità supersonica;
fenomeni elettrici e elettronici;
urto di veicoli stradali e/o natanti non appartenenti né in uso all'Assicurato/Contraente, in transito sulla pubblica via o su corsi
d’acqua;
conseguenti a caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori, compresi i danni agli impianti stessi;
spargimento di acqua anche piovana o di neve e grandine;
fuoriuscita di fumo;
guasti cagionati per impedire o arrestare l’incendio o altro rischio assicurato;
danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia
elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o
di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
i danni da interruzione o intralcio nell’esercizio dell’attività dichiarata;
le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico o a quello imposto dall’Autorità dei
residui del sinistro nonché le spese necessariamente sostenute per rimuovere e ricollocare le cose contenute nei fabbricati danneggiati,
per consentire la ricostruzione ed il ripristino dei fabbricati stessi;
gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la
reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate;
gli oneri di urbanizzazione;
le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
Sono sempre operanti le Condizioni Particolari: Anticipo indennizzi, Contenuto all’aperto, Merci trasportate, Decentramento
presso terzi, fiere e mostre, Merci vendute, Limiti di indennizzo per il Contenuto, Spese di ricerca e di riparazione della rottura di
tubazioni per la distribuzione del gas.
Laddove indicata nel frontespizio di Polizza la relativa somma assicurata, sono operanti le seguenti Condizioni
Complementari: Rischio locativo – Merci stagionali in aumento – Merci in refrigerazione – Ricorso terzi – Lastre e insegne – Spese per
il rifacimento di Cose particolari – Fenomeni elettrici ed elettronici – Spese supplementari – Indennità aggiuntiva
1
2
3
4
–
–
–
–
Sono infine operanti solo se espressamente opzionate nel Prospetto Sezioni Assicurate, le Condizioni Aggiuntive:
Eventi atmosferici
Allagamenti
Danni acque e ricerca guasti
Eventi sociopolitici, atti vandalici o dolosi di terzi
La clausola di vincolo a favore dell’Istituto Bancario è operante solo se sono indicati nel frontespizio di Polizza gli estremi dell’Istituto
stesso.
Per il dettaglio delle prestazioni relative alle garanzie e condizioni di cui sopra, si rimanda alle rispettive
discipline riportate nelle Norme che regolano la Sezione I - Incendio.
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La tua Assicurazione svizzera.
Si richiama particolare attenzione sulla presenza di esclusioni, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
indicate nel dettaglio negli articoli che disciplinano i rischi assicurati (art. 12), le Condizioni Particolari
sempre operanti, le Garanzie Complementari e le Condizioni Aggiuntive. Le principali esclusioni sono
invece disciplinate all’art. 13 delle Norme che regolano la Sezione I - Incendio.
Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si riporta il seguente esempio:
Tipologia di evento : Fenomeno elettrico ed elettronico
Importo del danno : € 4.000,00
Importo franchigia : € 150,00
Limite di indennizzo : € 2.500,00
Importo liquidato : € 2.500,00 (così determinato: € 4.000,00 ---- €150,00 = € 3.850,00 che risulta essere maggiore del limite
di indennizzo e viene allo stesso ricondotto)
È bene ricordare che il diritto all’indennizzo può essere limitato o addirittura venire meno anche nei casi di
dichiarazioni inesatte o reticenti, di mancata indicazione dell’esistenza di pluralità di assicurazioni o di
mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro.
Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli artt. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio), 2 (Altre assicurazioni), 5 (Aggravamento del rischio), 6 (Diminuzione del rischio), 29 (Obblighi del
Contraente in caso di sinistro) e 34 (Esagerazione dolosa del danno).
Relativamente ai limiti di indennizzo infine si segnala che, salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice
Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori
di quelle assicurate (art. 37 - Limite massimo dell’indennizzo).
Assicurazione parziale – regola proporzionale: l’Assicurazione, salvo ove specificatamente indicato, è stipulata a valore
intero, pertanto, per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio, è necessario assicurare correttamente il valore del
fabbricato, in quanto in caso di assicurazione parziale si potrebbe ricevere un indennizzo ridotto rispetto all’ammontare totale del danno,
incorrendo nella regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile).
Al fine di chiarire le modalità di applicazione di tale regola si riporta il seguente esempio:
Valore fabbricato oggetto della copertura al momento del sinistro : € 1.000.000,00
Valore assicurato in Polizza : € 800.000,00
Importo del danno : € 500.000,00
Importo liquidato : € 400.000,00
(pari al rapporto esistente tra il valore del fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata).
Sono previste delle “attenuanti” alla applicazione della regola di cui sopra, nel caso in cui i valori di esistenza stimati al momento del
sinistro partita per partita, non superano di oltre il 10% le somme assicurate e nel caso in cui l’ammontare del danno accertato,
limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti, risultasse uguale o inferiore a € 10.000,00.
Si rimanda, per i dettagli, all’art. 14 delle Norme che regolano la Sezione I Incendio.
Sezione II - FURTO
Oggetto della copertura assicurativa sono i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita del Contenuto dell’esercizio commerciale,
anche se di proprietà di terzi.
L’Assicurazione opera a Primo Rischio Assoluto: l’indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della
somma assicurata senza effettuare indagini sul valore reale dei beni colpiti dal sinistro.
Condizioni essenziali per l’operatività della copertura sono che tutte le aperture verso l’esterno dei locali
contenenti le cose assicurate siano costruite rispettando dei requisiti minimi di protezione e che le cose assicurate
siano riposte in locali dotati di specifiche caratteristiche, per le quali si rimanda all’art. 18 delle Norme che
regolano la Sezione II - Furto, in cui sono indicati anche i limiti di indennizzo e i danni esclusi nel caso in cui il
sinistro avvenga violando chiusure non protette.
Garanzie prestate: La Società indennizza, con modalità e limitazioni per cui si rimanda all’art. 16 delle
Norme che regolano la Sezione II - Furto, i danni causati da:
a)
b)
Furto
Rapina o estorsione.
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Nel caso in cui le cose rubate vengano recuperate, opera l’art. 19 delle Norme che regolano la Sezione II Furto: l’Assicurato deve informare per iscritto la Società che, laddove sia stato già indennizzato il danno, ne
assume la proprietà. Se invece le cose rubate sono recuperate prima del pagamento dell’indennizzo, la Società
è tenuta a pagare i solo danni eventualmente subiti dalle stesse in conseguenza del sinistro.
Sono sempre operanti le Condizioni Particolari: Atti vandalici, Concomitanza scoperti, Cose particolari, Decentramento
presso terzi, fiere e mostre, Furto commesso fuori dall’orario di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell’Assicurato, Guasti
cagionati da terzi, Limiti di indennizzo per la Partita Contenuto, Merci trasportate, Parificazione danni di furto, Portavalori, Prezzo di
vendita, Sostituzione serrature, Spese di miglioramento, Utilizzo di veicoli posti nei locali per compiere il furto, Vetrinette esterne.
Laddove indicata nel frontespizio di Polizza la relativa somma assicurata, sono operanti le seguenti Condizioni
Complementari: Valori in cassaforte o armadi forti – Portavalori integrativa
1
2
3
4
5
6
–
–
–
–
–
–
Sono infine operanti solo se espressamente opzionate nel Prospetto Sezioni Assicurate, le Condizioni Aggiuntive:
Impianto d’allarme
Impianto d’allarme volumetrico e/o perimetrale con caratteristiche vincolanti
Franchigia
Furto con destrezza
Concessionaria
Distributore automatico di merci
Per il dettaglio delle prestazioni e delle limitazioni relative alle garanzie e condizioni di cui sopra, si
rimanda alle rispettive discipline riportate nelle Norme che regolano la Sezione II - Furto.
Si richiama particolare attenzione sulla presenza di esclusioni, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti
negli articoli che disciplinano i rischi assicurati (art. 16), le Condizioni Particolari sempre operanti, le
Garanzie Complementari e le Condizioni Aggiuntive. Le principali delimitazioni dell’Assicurazione e
esclusioni sono invece disciplinate all’art. 17 delle Norme che regolano la Sezione II - Furto.
A titolo di esempio:
Nel caso in cui il Contenuto dell’esercizio commerciale assicurato sia collocato presso terzi, fiere e mostre e comunque in
ubicazioni diverse da quella dichiarata, la Condizione Particolare ‘‘Decentramento presso terzi ---- fiere e mostre’’ specifica che
l’Assicurazione opera con il limite del 10% della somma assicurata e con un limite di indennizzo di € 2.500,00 per singola
ubicazione. In tal caso, in caso di sinistro, l’importo indennizzabile da parte della Società si calcola come segue:
Tipologia di evento : Furto
Somma Assicurata Contenuto: € 30.000,00
Importo del danno : € 5.000,00
Limite Somma Assicurata Contenuto presso terzi : € 3.000,00 (10% Somma Assicurata Contenuto)
Limite di indennizzo : € 2.500,00
Importo liquidato : € 2.500,00 (il danno è di € 5.000,00 ma essendo maggiore del limite di indennizzo, viene allo stesso
ricondotto)
È bene ricordare che il diritto all’indennizzo può essere limitato o addirittura venire meno anche nei casi di
dichiarazioni inesatte o reticenti, di mancata indicazione dell’esistenza di pluralità di assicurazioni o di
mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro.
Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli artt. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio), 2 (Altre assicurazioni), 5 (Aggravamento del rischio), 6 (Diminuzione del rischio), 29 (Obblighi del
Contraente in caso di sinistro) e 34 (Esagerazione dolosa del danno).
Relativamente ai limiti di indennizzo si segnala infine che, salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice
Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori
di quelle assicurate (art. 37 - Limite massimo dell’indennizzo).
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Sezione III – GUASTI ACCIDENTALI ALLE MACCHINE ELETTRONICHE
Oggetto della copertura assicurativa sono i danni materiali e diretti alle macchine elettroniche strumentali all’attività dichiarata in Polizza
o al servizio del Fabbricato, anche se di proprietà di terzi.
L’Assicurazione opera a Primo Rischio Assoluto: l’indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza della
somma assicurata, senza effettuare indagini sul valore reale dei beni colpiti dal sinistro.
Condizione essenziale per l’operatività della copertura è che le macchine elettroniche siano collaudate,
installate, pronte per l’uso a cui sono destinate e poste all’interno dei locali adibiti all’attività commerciale
assicurata (art. 21 delle Norme che regolano la Sezione III - Guasti accidentali alle macchine elettroniche).
Garanzie prestate: La Società indennizza, con modalità e limitazioni per cui si rimanda all’art. 21 delle
Norme che regolano la Sezione III - Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche, i danni causati da:
a) Correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici
b) Imperizia, imprudenza, negligenza e errata manovra
c) Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.
Sono inoltre rimborsate, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza:
Le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui del sinistro, nonché le spese di rimozione e
ricollocamento delle macchine non danneggiate;
Le spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall’Assicurato;
I costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti distrutti o danneggiati;
I costi sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d’uso distrutti o danneggiati.
Si richiama particolare attenzione sulla presenza, nell’art. 21 delle Norme che regolano la Sezione III Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche che disciplina rischi assicurati, esclusioni, limiti di indennizzo,
franchigie e scoperti. Le principali delimitazioni dell’assicurazione e esclusioni sono invece disciplinate
all’art. 22.
La Sezione III - Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche opera previa detrazione, per ogni sinistro, di una
franchigia di € 250,00 (art. 23 delle Norme che regolano la Sezione III - Guasti accidentali alle Macchine
Elettroniche).
A titolo di esempio:
Nel caso in cui, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione III, l’Assicurato abbia sostenuto spese
supplementari per lavoro straordinario, la garanzia opera fino a concorrenza del 20% della somma assicurata con il massimo
di € 3.000,00. L’importo indennizzabile da parte della Società si calcola come segue:
Tipologia di evento: Scarica elettrica
Somma Assicurata Sezione III: € 10.000,00
Importo del danno: € 3.000,00
Limite Somma Assicurata : € 2.000,00 (20% della somma assicurata per Sezione III)
Limite di indennizzo: € 3.000,00
Franchigia: € 250,00
Importo liquidato: € 2.750,00 (il danno è di € 3.000,00 ma essendo maggiore della somma assicurata per la specifica
garanzia in questione, si riconduce a quest’ultima, a cui viene sottratto l’importo della franchigia)
È bene ricordare che il diritto all’indennizzo può essere limitato o addirittura venire meno anche nei casi di
dichiarazioni inesatte o reticenti, di mancata indicazione dell’esistenza di pluralità di assicurazioni o di
mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro.
Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli artt. 1 (Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio), 2 (Altre assicurazioni), 5 (Aggravamento del rischio), 6 (Diminuzione del rischio), 29 (Obblighi del
Contraente in caso di sinistro) e 34 (Esagerazione dolosa del danno).
Relativamente ai limiti di indennizzo infine si segnala che, salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice
Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori
di quelle assicurate (art. 37 - Limite massimo dell’indennizzo).
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Sezione IV – RESPONSABILITÀ CIVILE
La Sezione IV – Responsabilità Civile tiene indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale concordato, di quanto questi sia tenuto a pagare
quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività indicata in
Polizza, compresi i danni cagionati a terzi da fatto anche doloso delle persone di cui lo stesso debba rispondere, da fatto non doloso di
fornitori e i danni cagionati da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, dai soci e dai familiari coadiuvanti.
Condizione essenziale per l’operatività della garanzia è che il Contraente o l’Assicurato diano avviso
scritto del sinistro alla Società o all’intermediario entro cinque giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, con
le modalità previste all’art. 40 delle Norme che regolano la Sezione IV Responsabilità Civile.
Garanzie prestate: L’Assicurazione comprende i danni causati a terzi:
a) da proprietà e/o conduzione dei locali dell’esercizio
b) da proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e arredi
c) da partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e mercati
d) da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merci
e) da operazioni di carico e scarico per danni ai mezzi dei clienti e/o fornitori
f) da proprietà e/o conduzione di distributori automatici di cibi e bevande, videogiochi, flippers e simili
g) da servizio di sorveglianza
h) da proprietà e uso di velocipedi
i) da parcheggio di pertinenza dell’esercizio
j) da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute
k) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
l) avvenuti in conseguenza di contaminazione dell’acqua, del suolo e dell’aria
m) nella sua qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile
n) da responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)
Se l’Assicurazione è riferita a una o più delle tipologie di rischio richiamate, sono operanti le Condizioni Particolari:
- Bar, Pasticcerie e Gelaterie – Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde – Mense aziendali – Birrerie – Esercizi affini
Ristoranti, pizzerie ed esercizi affini
Farmacie
Lavanderie, tintorie, stirerie
Trattamenti di bellezza e applicazione prodotti cosmetici che non richiedano controllo medico
Commercio ambulante
Animali vivi (escluso allevamento) e articoli per animali, compresa toelettatura
Trasloco delle cose assicurate (sempre operante)
Sono infine operanti solo se espressamente opzionate nel Prospetto Sezioni Assicurate, le Condizioni Aggiuntive:
1. Merci installate presso terzi
2. R.C. Fabbricato
3. Estensione ad altre figure professionali
4. Addetti stagionali
Per il dettaglio delle prestazioni relative alle garanzie base si rimanda all’art. 38 delle Norme che
regolano la Sezione IV - Responsabilità Civile mentre le Condizioni Particolari, le Condizioni
Complementari e le Condizioni Aggiuntive sono disciplinate specificatamente nelle relative disposizioni
presenti sempre nelle Norme che regolano la Sezione IV - Responsabilità Civile.
Si richiama particolare attenzione sulla presenza, negli articoli di cui sopra, di esclusioni, limiti di
indennizzo, franchigie e scoperti. Le principali delimitazioni dell’assicurazione e esclusioni sono invece
disciplinate all’art. 39 delle Norme che regolano la Sezione IV - Responsabilità Civile.
Importanti limitazioni sono inoltre dettagliatamente disciplinate agli artt. 41 (Validità territoriale), 44
(Pluralità di Assicurati), 45 (Responsabilità solidale) delle Norme che regolano la Sezione IV Responsabilità Civile.
Si riporta di seguito un esempio:
In caso di danno cagionato in una fattispecie di responsabilità solidale, l’Assicurazione opera esclusivamente per la quota di
danno imputabile direttamente e personalmente all’Assicurato, rimanendo quindi esclusa la copertura di quella parte di
responsabilità derivante da vincolo di solidarietà con altri soggetti.
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La tua Assicurazione svizzera.
Il premio è determinato sulla base del numero di Addetti dichiarato dal Contraente nel Prospetto Moduli
Assicurati. In caso di variazione, al momento del sinistro, di tale numero, sono ammesse tolleranze di
una o due unità, a seconda che il numero di addetti dichiarato nel contratto di polizza sia inferiore, pari
o superiore a cinque.
Laddove vengano superate tali tolleranze o si procede a adeguamento del premio oppure il
risarcimento viene proporzionalmente ridotto sulla base di quanto disposto all’art. 46 delle Norme che
regolano la Sezione IV Responsabilità Civile (il citato articolo non opera nel caso sia richiamata la
Condizione Aggiuntiva n. 2 “RC Fabbricato”).
Le spese legali e di gestione delle vertenze di danno sono a carico della Società nei limiti e con modalità di
cui all’art. 42.
Sezione V – TUTELA LEGALE
Le prestazioni offerte dalla Sezione V – Tutela Legale riguardano la tutela legale, compresi gli oneri non ripetibili dalla controparte
occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale e extragiudiziale, per fatti inerenti all’esercizio
dell’attività indicata in Polizza.
La Società ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale a un’impresa terza (ARAG SE - Rappresentanza
Generale e Direzione per l'Italia) come indicato nella premessa delle Norme che regolano la Sezione V - Tutela
Legale delle condizioni di Assicurazione, a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
-
Gli oneri assicurati sono elencati all’art. 47 - Oggetto dell’Assicurazione delle Norme che regolano la Sezione V - Tutela
Legale e, più precisamente, riguardano le spese:
per intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo;
per intervento del legale di controparte;
per intervento di Consulente Tecnico d’Ufficio, Consulente Tecnico di Parte e Periti;
processuali nel processo penale;
di giustizia;
per contributo unificato;
per registrazione degli atti giudiziari;
per indagini per la ricerca di prove a difesa;
per costituzione di parte civile;
di domiciliazione;
le indennità spettanti all’Organismo di Mediazione;
dell’arbitro incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza.
-
Prestazioni garantite:
Difesa Penale;
Pacchetto sicurezza;
Spese di resistenza;
Condizione Aggiuntiva (valida solo se richiamata): Assicurati stagionali
Per il dettaglio delle prestazioni di cui sopra si rimanda alle Norme che regolano la Sezione V - Tutela
Legale (artt. 47 - Oggetto dell’Assicurazione e seguenti).
Relativamente alle garanzie di cui alla Sezione V - Tutela Legale, si richiama particolare attenzione
sulla presenza di:
1. Esclusioni/Delimitazioni;
2. Limiti di indennizzo;
3. Sospensioni di garanzia.
In particolare, con riferimento a esclusioni e delimitazioni, si segnala che la presente Sezione prevede:
1. Delimitazioni dell’oggetto dell’Assicurazione (art. 48 - Delimitazioni dell’oggetto dell’Assicurazione)
2. Esclusioni (art. 59 - Esclusioni)
3. Delimitazioni sull’operatività della garanzia (art. 49 - Insorgenza del caso assicurativo, art. 50 - Denuncia
del caso assicurativo e libera scelta del legale, art. 52 - Gestione del caso assicurativo)
4. Delimitazioni sull’estensione territoriale della garanzia (art. 54 - Estensione territoriale)
Si riporta di seguito un esempio:
L’Assicurato non può concordare direttamente con la controparte alcuna transazione della vertenza, né in sede giudiziaria né in
sede extragiudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società, pena la decadenza della garanzia.
In ogni caso, il contratto di Assicurazione si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o
interdizione del Contraente o qualora questi venga ammesso a concordato preventivo o venga
sottoposto a amministrazione controllata (art. 58 - Fallimento- concordato preventivo- amministrazione
controllata- inabilitazione o interdizione del Contraente- alienazione o liquidazione dell'azienda/attività
.
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Sezione VI - ASSISTENZA
Le prestazioni offerte dalla Sezione VI - Assistenza riguardano l’Assistenza per fatti inerenti all’esercizio dell’attività indicata in
Polizza.
La Società ha affidato la gestione dei sinistri Assistenza a un’impresa terza (Europ Assistance Service S.p.A.) alla
cui Struttura Organizzativa l’Assicurato dovrà rivolgersi telefonando direttamente e esclusivamente, come indicato
nelle Definizioni specifiche all’espressione “Struttura Organizzativa” ed all’art. 62 - Istruzioni per la richiesta di
Assistenza delle Norme che regolano la Sezione VI - Assistenza, cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
Le Garanzie prestate sono elencate all’art. 63 - Prestazioni e riportate qui di seguito:
1.
invio di un idraulico per interventi di emergenza;
2.
interventi di emergenza per danni da acqua;
3.
invio di un elettricista per interventi di emergenza;
4.
invio di un fabbro per interventi di emergenza;
5.
invio di un serrandista per interventi di emergenza;
6.
invio di un sorvegliante;
7.
invio di un frigorista per interventi di emergenza;
8.
recupero dati;
9.
rientro anticipato;
10. trasloco.
.
Per quanto riguarda le prestazioni di cui sopra, si richiama l’attenzione sulla presenza di delimitazioni
all’operatività della garanzia, limiti di indennizzo ed esclusioni, per i quali si rimanda all’art. 64 Esclusioni e effetti giuridici delle norme che regolano la Sezione VI - Assistenza.
Ad esempio:
Ciascuna prestazione non è fornita più di tre volte per anno assicurativo.
Come indicato all’art. 62 - Istruzioni per la richiesta di Assistenza, si segnala che:
- le spese telefoniche successive alla prima chiamata e sostenute per la gestione dell’assistenza sono a carico della Struttura
Organizzativa di cui sopra;
- la stessa Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato -e lo stesso è tenuto a fornirla
integralmente- ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in
ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle
spese sostenute;
- l’intervento deve essere sempre richiesto alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service
S.p.A. che interviene direttamente o ne autorizza esplicitamente l’effettuazione, pena la mancata
attivazione della garanzia assistenza.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l’Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere
influenza sul rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa
cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile (art. 1 delle Norme che regolano
l’Assicurazione in generale).
È infine previsto, alla voce “Dichiarazioni” che, ai fini della validità della garanzia il Contraente dichiari di
non aver avuto in corso, nell’ultimo triennio, polizze annullate in seguito a sinistri implicanti la sua responsabilità.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all’art. 5
- Aggravamento del rischio delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale. Gli aggravamenti di rischio non
comunicati alla Società o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la
stessa cessazione dell’Assicurazione (art. 1898 Codice Civile).
Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di Assicurazione, avvengono
mutamenti che modificano il rischio assicurato (ad esempio, l’ampliamento o variazione delle tipologie
merceologiche vendute nell’esercizio assicurato che possa comportare una modifica alla propria attività).
Poiché l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per la Società, quest'ultima può chiedere un
adeguamento del premio e delle condizioni o può recedere dal contratto.
Nel caso di diminuzione del rischio comunicato dal Contraente/Assicurato, la Società, a decorrere dalla scadenza del premio o della
rata di premio successiva alla comunicazione dell’Assicurato/Contraente, è tenuta, come indicato all’art. 6 “Diminuzione del rischio”, a
ridurre il premio (art. 1897 Codice Civile). In questa ipotesi, la Società rinuncia al diritto di recesso previsto dalla legge per il caso di
diminuzione del rischio.
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6. Premi
Il premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è
stato concesso il frazionamento in più rate.
L’importo indicato in Polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all’intermediario.
E’ prevista la possibilità di corrispondere l’ammontare dovuto in rate semestrali, mediante un aumento del 3% o quadrimestrali, con
aumento del 5% del premio annuo lordo.
Il pagamento del premio per contratti vincolati di durata poliennale è previsto anche in via anticipata in unica soluzione.
I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n° 231 del 21 novembre
2007 e successive modifiche ed integrazioni, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di
bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità
previsti dalle citate norme.
È previsto, infine, a norma dell’art. 1901 del Codice Civile, che, qualora il Contraente non provveda al pagamento
del premio o delle rate di premio successive, l’Assicurazione resti sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a
quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Qualsiasi decisione sull’applicazione di sconti di premio è di esclusiva facoltà della Società.
7. Rivalse
L'assicuratore che ha pagato l’indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti
dell'Assicurato verso i terzi responsabili (art. 1916 del codice civile).
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se la responsabilità per il danno è imputabile ai figli, agli affiliati, agli ascendenti,
agli altri parenti o affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'Assicurato e` responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Relativamente alle Sezioni I - Incendio e III - Guasti accidentali alle macchine elettroniche e salvo il caso di dolo, la
Società rinuncia al diritto di surroga di cui sopra purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso
verso il responsabile del sinistro (art. 25 delle Norme comuni alle Sezioni I - Incendio e III - Guasti accidentali alle
macchine elettroniche).
8. Diritto di recesso
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere
dall’Assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata.
Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società. Il recesso da
parte della Società ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte
del Contraente. La Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la
parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di Assicurazione intercorrente tra la data di efficacia
del recesso e l’originaria scadenza del contratto (art. 7 - Recesso in caso di sinistro).
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su
cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008 n. 166.
Il diritto dell’Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno.
Nell’Assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo
ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana.
Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti
dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie
previste dall’ordinamento italiano.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961 n. 1216 e successive modifiche ed
integrazioni.
12. Informativa in corso di contratto
In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le
stesse derivassero da innovazioni normative, la Società provvederà a comunicarle per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito
internet è prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo.
La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in
merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
In caso di sinistro, gli obblighi a carico del Contraente/Assicurato e le procedure valutative del danno variano a seconda delle Sezioni di
Polizza coinvolte.
Si richiama particolare attenzione sulle disposizioni di seguito citate in quanto il loro inadempimento
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro relativo alle Sezioni Incendio, Furto, Guasti accidentali alle macchine elettroniche
Il Contraente/Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, per recuperare le cose
eventualmente rubate e conservare e custodire quelle rimaste (le relative spese sono a carico della Società), deve
avvisare l’Intermediario o la Società per iscritto entro sei giorni - ridotti a quarantotto ore relativamente alla
Sezione Furto- e, per le fattispecie per cui è richiesto, deve effettuare denuncia presso le competenti autorità nei
dieci giorni successivi, ridotti alle ventiquattro ore successive all’accadimento per la Condizione Aggiuntiva 4. Furto
con destrezza). Deve inoltre conservare tracce e residui del sinistro e predisporre un elenco accurato dei danni
subiti, facilitare le indagini da parte della Società e dei periti (per il dettaglio degli adempimenti e dei relativi termini si
rimanda all’art. 29 delle Norme comuni alle Sezioni Incendio, Furto, Guasti accidentali alle macchine elettroniche).
Le disposizioni relative a valutazione e quantificazione del danno, periti liquidatori, riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro,
titolarità di diritti, pagamento dell’indennizzo, sono contenute negli artt. 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 delle Norme di cui sopra.
Il diritto all’indennizzo viene meno in caso di esagerazione dolosa del danno e comunque in tutti i casi di
comportamento fraudolento del Contraente/Assicurato (art. 34).
In caso di sinistro relativo alla Sezione Responsabilità Civile
L’Assicurato/Contraente deve dare avviso scritto del sinistro all’Agenzia che ha emesso la Polizza o alla Società
entro cinque giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza (art. 40 delle Norme che regolano la Sezione IV Responsabilità
Civile).
L’Assicurato o il Contraente devono inoltre fornire tempestivamente tutte le informazioni ulteriori in merito alle
circostanze del fatto oggetto di richiesta di risarcimento, segnalare la presenza di altri contratti di Assicurazione
per la responsabilità civile, i nominativi dei testimoni e trasmettere la documentazione rilevante, anche in copia,
nonché gli originali degli atti giudiziari eventualmente notificati e/o pervenuti.
In caso di sinistro relativo alla Sezione Tutela Legale o alla Sezione Assistenza
La Sezione Tutela Legale e la Sezione Assistenza sono caratterizzate dal fatto che la gestione dei sinistri è affidata a imprese terze,
rispettivamente ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia e Europ Assistance Service S.p.A.. Per i dettagli si rimanda
alle specifiche norme che regolano le due Sezioni.
14. Reclami
Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo
dell’Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l’Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax 02
5351794 - Posta elettronica: [email protected]
Possono essere presentati all’ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353) i reclami:
- per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
degli intermediari e dei periti assicurativi;
- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni
dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet:
http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).
I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la
competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere
rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità
competente e il Contraente.
15. Arbitrato
L’ammontare del danno (escluso quello derivante da Responsabilità Civile) è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, in accordo fra le Parti:
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
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Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza
però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su
istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Quanto sopra è regolato all’art. 30 - Procedura per la liquidazione del danno delle Norme comuni alle Sezioni I - Incendio, II - Furto e III Guasti accidentali alle macchine Elettroniche.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all’Autorità Giudiziaria.
16. Mediazione per la conciliazione delle controversie
Alle controversie nascenti dal presente contratto si applicano le disposizioni normative tempo per tempo vigenti in tema di preliminare
ricorso al procedimento di mediazione innanzi agli Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della
Giustizia (D. Lgs. n. 28/2012 e successivi provvedimenti modificativi, integrativi ed attuativi).
L'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto viene individuata in quella del
luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato
D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA
Di seguito si riportano le DEFINIZIONI dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo:
Addetti
I prestatori di lavoro, i titolari, i soci ed i familiari.
Armadi forti
Armadi, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche:
‐ Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
‐ Movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente
o anche su un solo lato nel caso in cui il battente sul lato cerniere sia con sagomatura antistrappo;
‐ Serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
Peso minimo 100 kg.
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Atto di sabotaggio
Qualsiasi atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire,
intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’ attività.
Atto di terrorismo
Un atto inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia
persona o gruppo di persone, che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento
a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa
l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella
popolazione o parte di essa.
Atto vandalico
Atto doloso, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.
Autocombustione
Combustione spontanea senza fiamma delle cose assicurate.
Cassaforte
Mobili aventi congiuntamente le seguenti caratteristiche:
- Pareti e battenti in acciaio, di spessore non inferiore a 3 mm fatta eccezione per le pareti delle
casseforti murate;
- Movimento di chiusura che comanda catenacci multipli a espansione su almeno due lati di un battente
o anche su un lato per le casseforti murate;
- Serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;
- Alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello d’apertura a filo di parete
per le casseforti murate;
- Peso minimo 100 kg, fatta eccezione per le casseforti murate.
Nella Sezione V – Tutela Legale, il sinistro ovvero la controversia per la quale è prestata l’Assicurazione e
che comporta spese legali e/o peritali.
La rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo
una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di
flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della
condotta.
Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.
L’insieme dei beni contenuti in un unico locale o in più locali fra loro direttamente comunicanti e non
(intendendosi per tali dipendenze e/o depositi accessori all’attività dichiarata, purché posti entro unica
area delimitata) ed in particolare:
 Macchine elettroniche (escluse quelle eventualmente poste in vendita) per ufficio, registratori
di cassa, personal computer, elaboratori e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati,
macchine e impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione e di allarme, elaboratori
di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, bilance
elettroniche ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica impiegata per lo svolgimento
dell’attività;
Caso assicurativo
Colpo d’ariete
Committente
Contenuto
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
Contraente
Cose
Merci inerenti l’attività esercitata, scorte e materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di
fabbricazione ed i diritti doganali se dovuti, il tutto anche se riposto all’aperto purché nell’area di
pertinenza dell’esercizio assicurato;
 Merci di natura diversa rispetto a quelle relative all’attività dichiarata sino ad un massimo del
10% della somma assicurata alla relativa partita;
 Mobilio, attrezzatura e arredamento, impianti mobili in genere (a titolo esemplificativo ma non
limitativo: apparecchi di condizionamento, riscaldamento, sollevamento e trasporto con l’esclusione
dei veicoli iscritti a relativi pubblici registri); tende parasole esterne stabilmente fissate al
fabbricato, lastre e insegne anche esterne; indumenti e effetti personali dell’assicurato o dei suoi
dipendenti esclusi denaro, gioielli, preziosi e simili;
 Opere di abbellimento, utilità nonché migliorie apportate ai locali, quali rivestimenti, installazioni
supplementari e simili, siano esse di natura mobile e/o immobile;
 Ricette farmaceutiche (esclusivamente per l’attività di Farmacia);
 Stupefacenti (esclusivamente per l’attività di Farmacia): sostanze che agiscono sul sistema nervoso
provocando uno stato di ebbrezza, di estasi e simili;
 Tappeti, arazzi, quadri, sculture, argenteria, oggetti d’arte, collezioni e raccolte in genere, il tutto
costituente arredamento dell’esercizio;
 Valori.
Il soggetto che stipula l’Assicurazione nell’interesse proprio e/o di altri.
Sia gli oggetti materiali sia gli animali (definizione valida solo per la Sez. Responsabilità Civile).
Cose particolari
Archivi, documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, supporti magnetici in genere,
nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici.
Esercizio
commerciale
L’esercizio adibito alla vendita e/o al deposito di merci e/o di prodotti e/o alla somministrazione di
bevande, cibi freschi e cucinati prodotti in proprio e non.
Sono assicurate - salvo ove diversamente indicato - le operazioni e/o attività secondarie di:
 Misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento ed imballaggio (senza fabbricazione
degli imballaggi);
 Cernita, calibratura e pulitura purché effettuate manualmente o con macchine non azionate da motore;
 Manutenzione, riparazione, conservazione, trattamento, disinfestazione delle merci oggetto di vendita;
Il tutto purché complementare, inerente ed accessorio all’attività dichiarata e a condizione
che la superficie occupata da tali attività non superi nell’insieme 1/5 della superficie
complessiva del fabbricato o della porzione dello stesso nel quale è ubicato l’esercizio
commerciale assicurato.
Esplodenti
Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) A contatto con aria o acqua, a condizioni normali danno luogo a esplosione;
b) Per azione meccanica o termica esplodono;
E comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del r.d. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo
allegato a.
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga
con elevata velocità.
Il reato, previsto dall’art. 629 del Codice Penale, commesso da chiunque, mediante violenza o minaccia,
costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con
altrui danno.
Tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate, tappezzerie,
tinteggiature e simili, nonché affreschi e statue di pertinenza del fabbricato (non aventi valore artistico),
compresi:
• Impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, ascensori, montacarichi e simili, in
quanto considerati immobili per natura o destinazione, compresi pannelli solari o impianti fotovoltaici;
• Recinzioni, dipendenze, giardini (compresi alberi e piante escluse quelle eventualmente poste in
vendita) e quant’altro esistente negli spazi adiacenti anche attrezzati, di pertinenza del fabbricato.
Qualora l’Assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato, questa comprende le opere precitate, anche
se facenti parte di un condominio, per le rispettive quote di pertinenza.
Non rientra in questa definizione quanto compreso alla voce “Contenuto”.
Esplosione
Estorsione
Fabbricato
Fissi
Franchigia
Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento
o protezione.
L’importo prestabilito che, in caso di sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico.
Furto
Il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa di cosa mobile altrui
sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiustificato profitto per sé o per gli altri.
Furto con destrezza
Furto commesso con abilità tale da eludere l’attenzione del derubato o delle persone vicine.
Impianto idrico
Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla
distribuzione dell’acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smaltimento
delle acque anche piovane.
Implosione
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di
pressione interna di fluidi.
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La tua Assicurazione svizzera.
Incendio
La combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e
propagarsi.
Incombustibilità
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a
manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal centro studi
del Ministero dell’interno.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro, per i danni direttamente subiti dall’assicurato.
Inferriata
manufatto in barre o tondi di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione.
L’inferriata può essere:
ancorata nel muro, ossia installata nel relativo vano in modo tale che le barre ricavate nella
inferriata stessa siano murate in profondità nella struttura muraria del vano medesimo;
-
fissata nel muro, ossia installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti saldati.
Infissi
Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Inondazioni e
alluvioni
fenomeno naturale provocato da masse d'acqua che straripano dal loro bacino
abituale (argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi d’acqua, laghi, bacini naturali e/o
artificiali).
Intermediario
La persona fisica o la società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui all’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo
oneroso l’attività di intermediazione assicurativa.
Massimale
La massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia
assicurativa.
Polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio,
torio, tungsteno, uranio;
celluloide (grezza e oggetti di);
espansite e sughero grezzo;
schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
materie plastiche espanse o alveolari;
imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili.
Non si considerano merci speciali: quelle entrate a far parte del prodotto finito; imballaggi di
materia plastica espansa o alveolare racchiusi nella confezione delle merci.
La chiusura o la riduzione dello spazio interno di una conduttura determinata da corpi estranei.
 Pannello solare: dispositivo per la conversione della radiazione solare in energia termica e per il
trasferimento di quest’ultima verso un accumulatore;
Merci speciali
Occlusione /Ingorgo
Pannelli Solari o
Impianti Fotovoltaici:

Impianto fotovoltaico: insieme di pannelli a celle fotovoltaiche, inverter e contatori per la
produzione di energia elettrica mediante effetto fotovoltaico.
Ciò premesso, gli enti sopradescritti si intendono compresi nel “Fabbricato” a condizione che siano
stabilmente fissati alla costruzione edile oggetto della copertura.
Parti
Il Contraente/Assicurato e la Società.
Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro
Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell’esercizio
dell’attività descritta in Polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. Si
intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. Contratto d’opera, contratto d’appalto).
Preziosi
gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle
naturali e di coltura.
Primo rischio
assoluto (P.R.A)
Programmi in licenza
d’uso
Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo è dovuto dalla Società sino alla concorrenza della
somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dell’art. 1907 Codice Civile.
sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore che il
Contraente o l’Assicurato utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo
di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su
supporti.
Rapina
Il reato, previsto dall’art. 628 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa di cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia, allo scopo di procurare a sé o
altri un ingiusto profitto.
Responsabilità Civile
Responsabilità patrimoniale che deriva all’assicurato per aver cagionato la lesione colposa di un diritto
altrui.
Risarcimento
L’importo dovuto dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio
Scippo
Scoperto
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene.
La quota di danno, espressa in percentuale, dedotta dall’ammontare dell’indennizzo o del risarcimento,
che rimane a carico dell’assicurato.
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La tua Assicurazione svizzera.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
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La somma indicata a tale titolo alle singole partite di Polizza.
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
L’Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. N. 209/2005 artt. 163/4 e 173/4 e correlati.
- Per il fabbricato: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore
dell’area;
- Per il contenuto: (salvo quanto diversamente previsto dall’art. 32) il costo di rimpiazzo delle cose
danneggiate od asportate con altre nuove, uguali, oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e
rendimento, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
La spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre uguali od equivalenti per il
rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all’età, uso, tipo, qualità,
funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose; la somma assicurata deve corrispondere al reale
valore delle cose stesse e, se l’Assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l’Assicurato sopporta
l’applicazione della regola proporzionale così come previsto dall’art. 1907 Codice Civile.
Somma assicurata
Terremoto
Tutela Legale
Valore a nuovo
Valore allo stato
d’uso
Valore Intero (V.I.)
Di seguito si riporta il GLOSSARIO dei termini utilizzati nel presente Fascicolo Informativo, quali indicazioni aggiuntive tese a garantire
la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale – SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche:
Anno (annuo annuale):
Periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile)
Bimestre
(bimestrale):
Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del
conteggio.
Età assicurativa:
Età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.
Mese (mensile):
Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del
conteggio.
Poliennale (durata):
Periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile
compreso nel periodo).
Quadrimestre
(quadrimestrale):
Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del
conteggio.
Quinquennio
(quinquennale):
Periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi
nel periodo).
Semestre
(semestrale):
Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del
conteggio.
Settimana
(settimanale):
Periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
Trimestre
(trimestrale):
Periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del
conteggio.
Si richiama l’attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente
Il contratto prima di sottoscriverlo.
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per
l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota informativa.
Il Rappresentante Generale e Direttore per l’Italia
Francesco La Gioia
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Helvetia Opera
Condizioni di Assicurazione
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La tua Assicurazione svizzera.
Mod. H072 – Ed. 11/2012
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INDICE
Definizioni Contrattuali
Pag.
1
Glossario (Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura
previste dal Sistema Internazionale – SI, definite dal DPR 802/1982 e successive
modifiche)
Pag.
7
Norme che regolano l’Assicurazione in generale
Pag.
8
Norme che regolano la Sezione I – Incendio
Pag. 10
Condizioni Particolari sempre operanti
Pag. 12
Partite Complementari
Pag. 13
Condizioni Aggiuntive
Pag. 16
Clausola di vincolo
Pag. 17
Norme che regolano la Sezione II – Furto
Pag. 19
Condizioni Particolari sempre operanti
Pag. 20
Partite Complementari
Pag. 23
Condizioni Aggiuntive
Pag. 23
Norme che regolano la Sezione III – Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche
Pag. 26
Norme comuni alle Sezioni I – Incendio e III – Guasti accidentali alle Macchine
Elettroniche
Pag. 28
Norme comuni alle Sezioni I – Incendio II – Furto e III – Guasti accidentali alle
Macchine Elettroniche
Pag. 29
Norme che regolano la Sezione IV – Responsabilità Civile
Pag. 33
Condizioni Particolari
Pag. 37
Condizioni Aggiuntive
Pag. 38
Norme che regolano la Sezione V – Tutela Legale
Pag. 42
Condizione Aggiuntiva
Pag. 48
Termini giuridici
Pag. 48
Norme comuni alle Sezioni I Incendio - II Furto - III Guasti accidentali alle Macchine
Elettroniche - IV Responsabilità Civile - V Tutela Legale
Pag. 50
Norme che regolano la Sezione VI – Assistenza
Pag. 51
Articoli del Codice Civile citati nel testo
Pag. 55
Mod. H072 – Ed. 11/2012
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DEFINIZIONI CONTRATTUALI
Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:
Addetti:
i prestatori di lavoro, i titolari, i soci ed i familiari.
Armadi forti:
mobili metallici dotati almeno delle seguenti caratteristiche:
- pareti e battenti in acciaio dello spessore minimo di 3 millimetri con sagomatura
antistrappo dal lato delle cerniere e protezione antitrapano almeno su una delle serrature;
- catenacci mobili ad espansione su tre lati di ciascun battente;
- serratura di sicurezza (a chiave od a combinazione) per la riferma dei catenacci;
- peso minimo 200 Kg.
Assicurato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione:
il contratto di assicurazione.
Atto di sabotaggio:
qualsiasi atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo
scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell’ attività.
Atto di terrorismo:
un atto inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da
parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, che agiscano per sé o per conto
altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare
qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione
o parte di essa.
Atto vandalico:
atto doloso, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.
Autocombustione:
combustione spontanea senza fiamma delle cose assicurate.
Cassaforte:
contenitore non smontabile dotato almeno delle seguenti caratteristiche:
- pareti e battente caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi
di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi;
- chiusure con catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente,
rifermati da serrature di sicurezza (a chiave od a combinazione);
- peso minimo 200 Kg. (tranne per le casseforti a muro, dotate di corpo in acciaio, dello
spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio
tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile
estrarlo senza la demolizione dello stesso).
Colpo d’ariete:
l’urto violento provocato in una conduttura dall’immissione d’acqua o dalla sua interruzione.
Committente:
il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere e/o servizi di
qualsiasi natura.
Contenuto:
l’insieme dei beni contenuti in un unico locale o in più locali fra loro direttamente
comunicanti e non (intendendosi per tali dipendenze e/o depositi accessori all’attività
dichiarata, purché posti entro unica area delimitata) ed in particolare:
• macchine elettroniche (escluse quelle eventualmente poste in vendita) per ufficio, registratori di cassa, personal computer, elaboratori e relative unità periferiche
di ricezione e trasmissione dati, macchine e impianti di telecomunicazione, sistemi
elettronici di segnalazione e di allarme, elaboratori di processo e di automazione di
processi industriali non al servizio di singole macchine, bilance elettroniche ed ogni
altra macchina od apparecchiatura elettronica impiegata per lo svolgimento dell’attività;
• merci inerenti l’attività esercitata, scorte e materiali di consumo, imballaggi, comprese
le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali se dovuti, il tutto anche se riposto
all’aperto purché nell’area di pertinenza dell’esercizio assicurato;
Mod. H072 – Ed. 11/2012
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• merci di natura diversa rispetto a quelle relative all’attività dichiarata sino ad un
massimo del 10% della somma assicurata alla relativa partita;
• mobilio, attrezzatura e arredamento, impianti mobili in genere (a titolo esemplificativo
ma non limitativo: apparecchi di condizionamento, riscaldamento, sollevamento e
trasporto con l’esclusione dei veicoli iscritti a relativi pubblici registri);
tende parasole esterne stabilmente fissate al fabbricato, lastre e insegne anche
esterne; indumenti e effetti personali dell’Assicurato o dei suoi dipendenti esclusi
denaro, gioielli, preziosi e simili;
• opere di abbellimento, utilità nonché migliorie apportate ai locali, quali rivestimenti,
installazioni supplementari e simili, siano esse di natura mobile e/o immobile;
• ricette farmaceutiche (esclusivamente per l’attività di Farmacia);
• stupefacenti (esclusivamente per l’attività di Farmacia) ovvero sostanze che agiscono
sul sistema nervoso provocando uno stato di ebbrezza, di estasi e simili;
• tappeti, arazzi, quadri, sculture, argenteria, oggetti d’arte, collezioni e raccolte in
genere, il tutto costituente arredamento dell’esercizio;
• valori.
Contraente:
il soggetto che stipula l‘Assicurazione nell’interesse proprio e/o di altri.
Cose:
sia gli oggetti materiali sia gli animali (definizione valida solo per la Sezione
Responsabilità Civile).
Cose particolari:
archivi, documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, supporti magnetici
in genere, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici.
Esercizio commerciale:
l’esercizio adibito alla vendita e/o al deposito di merci e/o di prodotti, e/o alla somministrazione di bevande, cibi freschi e cucinati prodotti in proprio e non.
Sono assicurate - salvo ove diversamente indicato - le operazioni e/o attività secondarie di:
• misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento ed imballaggio
(senza fabbricazione degli imballaggi);
• cernita, calibratura e pulitura purché effettuate manualmente o con macchine non
azionate da motore;
• manutenzione, riparazione, conservazione, trattamento, disinfestazione delle merci
oggetto di vendita;
il tutto purché complementare, inerente ed accessorio all’attività dichiarata e a condizione che la superficie occupata da tali attività non superi
nell’insieme 1/5 della superficie complessiva del fabbricato o della porzione dello stesso nel quale è ubicato l’esercizio commerciale assicurato.
Esplodenti:
sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con aria o acqua, a condizioni normali danno luogo a esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall‘art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed
elencati nel relativo allegato A.
Esplosione:
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che
si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione:
il reato, previsto dall’art. 629 del Codice Penale, commesso da chi, mediante violenza
o minaccia, costringendo taluno a fare o omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri
un ingiusto profitto con altrui danno.
Fabbricato:
tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate,
tappezzerie, tinteggiature e simili, nonché affreschi e statue di pertinenza del fabbricato
(non aventi valore artistico), compresi:
• impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici, ascensori, montacarichi e simili, in quanto considerati beni immobili per natura o destinazione, compresi
pannelli solari o fotovoltaici;
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• recinzioni, dipendenze, giardini (compresi alberi e piante escluse quelle eventualmente poste in vendita) e quant’altro esistente negli spazi adiacenti anche
attrezzati, di pertinenza del fabbricato.
Qualora l’Assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato, questa comprende le opere
precitate, anche se facenti parte di un condominio, per le rispettive quote di pertinenza.
Non rientra in questa definizione quanto compreso alla voce “Contenuto”.
Fissi:
quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione
secondaria di finimento o protezione.
Franchigia:
l’importo prestabilito che, in caso di sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico.
Furto:
il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa di
cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiustificato profitto per
sé o per gli altri.
Furto con destrezza:
furto commesso con abilità tale da eludere l’attenzione del derubato o delle
persone vicine.
Impianto idrico:
insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato,
destinate alla distribuzione dell’acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni
al fabbricato, allo smaltimento delle acque anche piovane.
Implosione:
il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione
esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio:
la combustione con fiamma di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può
auto estendersi e propagarsi.
Incombustibilità:
si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non
danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova
è quello adottato dal centro studi del Ministero dell’Interno.
Indennizzo:
la somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro, per i danni direttamente subiti
dall’Assicurato.
Inferriata:
manufatto in barre o tondi di ferro, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione
e comunicazione.
L’inferriata può essere:
- ancorata nel muro, ossia installata nel relativo vano in modo tale che le barre ricavate nella inferriata stessa siano murate in profondità nella struttura muraria del vano
medesimo;
- fissata nel muro, ossia installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti saldati.
Infiammabili:
sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non
superiore a 35° centesimali) non classificabili “esplodenti” quali:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas
combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali
e a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre
1977 - allegato V.
Infissi:
manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Mod. H072 – Ed. 11/2012
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Inondazioni e
alluvioni:
fenomeno naturale provocato da masse d‘acqua che straripano dal loro bacino abituale
(argini e/o invasi di fiumi, canali, corsi d’acqua, laghi, bacini naturali e/o artificiali).
Intermediario:
la persona fisica o la società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del Decreto Legislativo 7 settembre
2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa.
Massimale:
la massima esposizione convenuta in Polizza fino alla quale la Società è impegnata a
prestare la garanzia assicurativa.
Merci speciali:
- polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio,
zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio;
- celluloide (grezza e oggetti di);
- espansite e sughero grezzo;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili.
Non si considerano merci speciali: quelle entrate a far parte del prodotto finito;
imballaggi di materia plastica espansa o alveolare racchiusi nella confezione delle merci.
Occlusione/Ingorgo:
la chiusura o la riduzione dello spazio interno di una conduttura determinata da corpi
estranei.
Pannelli Solari o
Impianti Fotovoltaici:
• Pannello solare: dispositivo per la conversione della radiazione solare in energia
termica e per il trasferimento di quest’ultima verso un accumulatore;
• Impianto fotovoltaico: insieme di pannelli a celle fotovoltaiche, inverter e contatori
per la produzione di energia elettrica mediante effetto fotovoltaico.
Ciò premesso, gli enti sopradescritti si intendono compresi nel “Fabbricato” a condizione
che siano stabilmente fissati alla costruzione edile oggetto della copertura.
Parti:
il Contraente/Assicurato e la Società.
Polizza:
il documento che prova l‘Assicurazione.
Premio:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di Lavoro:
tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e
nell’esercizio dell’attività descritta in Polizza e delle quali debba rispondere ai sensi
dell’art. 2049 Codice Civile. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad
es. contratto d’opera, contratto d’appalto).
Preziosi:
gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle
naturali e di coltura.
Primo rischio assoluto
(P.R.A.):
forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo è dovuto dalla Società sino alla
concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale,
prevista all’art. 1907 Codice Civile.
Programmi in licenza
d’uso:
sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore che il
Contraente o l’Assicurato utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo
di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Rapina:
il reato, previsto dall’art. 628 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa di
cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o
minaccia, allo scopo di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
Responsabilità Civile:
responsabilità patrimoniale che deriva all’Assicurato per aver cagionato la lesione
colposa di un diritto altrui.
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Ricette Farmaceutiche:
enti il cui valore è costituito dal credito che essi rappresentano, ovvero l’importo ottenuto
detraendo dal prezzo dei medicinali indicato nelle fustelle, il ticket incassato, con il
limite di quanto effettivamente rimborsabile dai competenti Uffici del S.S.N.
Rigurgito:
riflusso di liquidi alle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Risarcimento:
l’importo dovuto dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio:
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Rottura accidentale:
situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o
interne, l’impianto idrico si sia spezzato o abbia subito falle o fenditure e si sia quindi
prodotta una soluzione di continuità dell’impianto.
Scippo:
il furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la
detiene.
Scoperto:
la quota di danno, espressa in percentuale, dedotta dall’ammontare dell’indennizzo o
del risarcimento, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scoppio:
il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non
dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da
considerare scoppio.
Serramento:
il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle
costruzioni.
Sinistro:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Somma assicurata:
la somma indicata a tale titolo alle singole partite di Polizza.
Spese legali e peritali:
le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia
nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di
soccombenza.
Supporto dati:
qualsiasi materiale usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili
automaticamente.
Terremoto:
sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Traboccamento:
fuoriuscita di liquidi da un bordo perché eccessivamente colmo a seguito di occlusione
o ingorgo.
Tutela Legale:
l’Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 artt. 163/4 e 173/4 e
correlati.
Valore a nuovo:
- per il fabbricato: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo
soltanto il valore dell’area;
- per il contenuto: (salvo quanto diversamente previsto dall’art. 32) il costo di rimpiazzo
delle cose danneggiate od asportate con altre nuove, uguali, oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore allo stato d’uso:
la spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre uguali od
equivalenti per il rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione
Mod. H072 – Ed. 11/2012
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all’età, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra
circostanza concomitante.
Valore intero (V.I.):
forma di assicurazione che copre la totalità delle cose; la somma assicurata deve
corrispondere al reale valore delle cose stesse e, se l’Assicurazione è stipulata per un
importo inferiore, l’Assicurato sopporta l’applicazione della regola proporzionale così
come previsto dall’art. 1907 Codice Civile.
Valori:
denaro, carte valori, altre carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti valori
quali: ticket-restaurant, “gratta e vinci” e lotterie istantanee, tessere telefoniche, tessere
e biglietti autoferrotranviari, coupon e buoni benzina; titoli di credito, valori bollati e
postali.
Vetro antisfondamento:
il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto,
tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da
ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure da unico
strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
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GLOSSARIO
(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale – SI,
definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)
Anno
(annuo - annuale):
periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile)
Bimestre (bimestrale):
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data
iniziale del conteggio.
Età assicurativa:
età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.
Mese (mensile):
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data
iniziale del conteggio.
Poliennale (durata):
periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno
solare bisestile compreso nel periodo).
Quadrimestre
(quadrimestrale):
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data
iniziale del conteggio.
Quinquennio
(quinquennale):
periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari
bisestili compresi nel periodo).
Semestre
(semestrale):
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data
iniziale del conteggio.
Settimana
(settimanale):
periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
Trimestre
(trimestrale):
periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data
iniziale del conteggio.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice
Civile).
Art. 2 - Altre assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva
stipulazione di altri contratti di assicurazione per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente/
Assicurato deve darne tempestivamente avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome
degli altri (art. 1910 Codice Civile) ed é tenuto a richiedere a ciascuno di essi l‘indennizzo dovuto
secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, senza tener conto di eventuali scoperti
e/o franchigie che, se operanti, verranno detratti successivamente dall’importo così calcolato.
Qualora la somma di tali indennizzi superi l‘ammontare del danno, la Società é tenuta a pagare
soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell‘indennizzo calcolato secondo il proprio contratto,
esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 3 - Pagamento del premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati
pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle
ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti
(art. 1901 Codice Civile).
I premi devono essere pagati all’Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla
Società.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore,
ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Art. 4 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del
rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione
(art. 1898 Codice Civile).
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono
recedere dall’Assicurazione dandone comunicazione mediante lettera raccomandata.
Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società.
Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione da parte del Contraente.
La Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente
la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione intercorrente tra la
data di efficacia del recesso e la scadenza del periodo stesso.
Art. 8 - Durata del contratto
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima
della scadenza del contratto, quest’ultimo è prorogato per un anno e così successivamente. In caso
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di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale,
senza oneri e con preavviso di 60 (sessanta) giorni.
Art. 9 - Oneri fiscali
Sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
L’Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.
Art. 11 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato hanno
l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
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NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I – INCENDIO
Art. 12 - Rischi assicurati.
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - anche se di proprietà di terzi - causati dai rischi
assicurati di seguito indicati:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione, implosione, scoppio;
d) autocombustione;
e) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, oggetti orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti;
f) onda sonica determinata da oggetti in moto a velocità supersonica;
g) fenomeni elettrici e elettronici determinati per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici a qualunque
causa dovuti, a macchine, apparecchiature ed impianti elettrici o elettronici, nonché ad impianti fotovoltaici e
pannelli solari, compreso il rimborso delle spese sostenute per demolire o ripristinare eventuali parti del fabbricato.
La Società non risponde dei danni:
• provocati in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni;
• causati da usura o da carenza di manutenzione;
• dovuti a difetti preesistenti rispetto alla stipula della Polizza e già noti all’Assicurato, nonché
quelli per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore e/o fornitore.
La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza di € 2.500,00, per
evento e per periodo assicurativo annuo e previa detrazione di una franchigia di € 150,00 per
singolo sinistro;
h) urto di veicoli stradali e/o natanti non appartenenti né in uso all‘Assicurato/Contraente, in transito sulla pubblica
via o su corsi d’acqua;
i) conseguenti a caduta rovinosa di montacarichi e/o ascensori, compresi i danni agli impianti stessi;
l) spargimento di acqua anche piovana o di neve e grandine in fase di scioglimento, a seguito di rottura accidentale
di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o termici, di esclusiva pertinenza del fabbricato. La garanzia è
prestata previa detrazione di una franchigia di € 150,00 che rimane a carico dell‘Assicurato.
Sono esclusi i danni da: gelo, rigurgiti di fogna, infiltrazioni, occlusioni o ingorghi, allagamenti dall‘esterno, stillicidio o insalubrità dei locali, le spese per la riparazione o sostituzione di
tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificata la rottura accidentale,
le spese necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato nonché i danni avvenuti in fabbricati vuoti ed inoccupati, in stato di inattività o in corso di
costruzione, riparazione o ristrutturazione.
m) fuoriuscita di fumo a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione del calore purché
collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
n) guasti cagionati per impedire o arrestare l’incendio o altro rischio assicurato dalla presente Sezione;
o) danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o
distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature
elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché tali
danni siano conseguenti a eventi garantiti che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti
posti nell’ambito di 50 metri da esse;
La Società, fermo quanto previsto dall’art. 37 - Limite massimo dell’indennizzo, indennizza altresì:
p) fino alla concorrenza del 10% dell‘indennizzo dovuto i danni da interruzione o intralcio
nell’esercizio dell’attività dichiarata, a seguito di evento indennizzabile a termini della presente Sezione.
In caso di sinistro, l’indennizzo verrà calcolato - partita per partita - applicando all’importo dell’indennizzo
medesimo la percentuale sopraindicata;
q) le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento al più vicino scarico o a quello imposto
dall’Autorità dei residui del sinistro nonché le spese necessariamente sostenute per rimuovere e ricollocare le cose
contenute nei fabbricati danneggiati, per consentire la ricostruzione ed il ripristino dei fabbricati stessi; la garanzia
si intende prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro o, qualora risultasse un
importo maggiore, fino alla concorrenza del 15% del danno indennizzabile a termini di Polizza
con il massimo di € 50.000,00 per sinistro;
r) gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente
sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate, in base alle tabelle dei
rispettivi ordini professionali; la garanzia si intende prestata con un limite del 10% dell’indennizzo
dovuto con il massimo di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
s) gli oneri di urbanizzazione che dovessero gravare sull‘Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente
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e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento
della ricostruzione; la garanzia si intende prestata:
• a condizione che sia assicurata la Partita Fabbricato;
• con un limite di indennizzo pari al 10% dell’indennizzo dovuto a termini di Polizza con il
massimo di € 10.000,00;
t) le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento, perduto
in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione o conseguente a rottura accidentale
dell’impianto stesso; la garanzia si intende prestata nella forma a primo rischio assoluto e fino a
concorrenza di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 13 - Esclusioni
Sono in ogni caso esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische,
requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, salvo che l’Assicurato
provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il sinistro;
b) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici
o dolosi, salvo che l’Assicurato provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il sinistro;
c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni derivanti da
trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x,
ecc,) salvo che l’Assicurato provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il sinistro;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, o, se questi sono persone giuridiche, con dolo
dei relativi Rappresentanti Legali o Soci a responsabilità illimitata;
e) causati da terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, cedimento
o franamento del terreno, alluvioni, inondazioni;
f) di smarrimento, di furto e di rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per
i quali è prestata l’Assicurazione;
g) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se il sinistro è determinato
da usura, corrosione o difetti di materiale;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione
del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è
prestata l’Assicurazione;
i) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Art. 14 - Assicurazione parziale
Salvo ove specificatamente indicato, le garanzie di cui alla presente Sezione si intendono prestate
a valore intero.
Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato, per il Contenuto, per le Garanzie Complementari
Rischio Locativo e Merci stagionali in aumento risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo o al valore di rimpiazzo,
così come definiti all’art. 32 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, la Società risponde dei
danni in proporzione come disposto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Tuttavia:
• se i valori di esistenza stimati al momento del sinistro partita per partita, non superano di oltre il 10% le somme
assicurate, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola
proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.
• se l’ammontare del danno accertato, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali
franchigie o scoperti, risultasse uguale o inferiore a € 10.000,00, la Società indennizza tale danno come se la
Polizza fosse stata stipulata nella forma a primo rischio assoluto.
Art. 15 - Caratteristiche costruttive del fabbricato - Tolleranze
Condizione essenziale per l’operatività della copertura è che il fabbricato assicurato o contenente le
cose assicurate sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto (senza
considerarne le strutture portanti), per almeno 9/10 della propria estensione, in materiali incombustibili.
Non richiedono esplicita dichiarazione e sono quindi tollerati:
• Esplodenti con una giacenza massima di Kg 1;
• Infiammabili con una giacenza massima di Kg 100 compresi quelli utilizzati per pulizia e/o manutenzione;
• Infiammabili posti in serbatoi interrati o in serbatoi fissi incombustibili;
• Merci speciali con una giacenza massima di Kg 100.
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CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Anticipo indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60%
dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione
che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo
complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00, determinati sulla base del Valore allo stato
d’uso (v. definizioni).
L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro,
sempre che siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00, qualunque sia l’ammontare
stimato dell’indennizzo complessivamente dovuto per il sinistro.
Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del
sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in
relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
L’importo corrisposto in anticipo viene detratto da quanto complessivamente dovuto in sede di
liquidazione definitiva.
Contenuto all’aperto
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Contenuto posto all’aperto nelle aree delimitate di competenza dell’esercizio assicurato indicato in Polizza.
La presente estensione non è operante agli effetti delle Condizioni Aggiuntive “1 - Eventi atmosferici”
e “2 - Allagamenti”.
Merci trasportate
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti, durante il trasporto comprese eventuali soste, dalle merci
assicurate poste su autoveicoli di proprietà o in uso all’Assicurato, guidati dagli Addetti all’esercizio, causati da:
a) incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
b) eventi atmosferici (qualora sia richiamata ed operante la Condizione Aggiuntiva n. 1);
c) eventi socio politici, atti vandalici o dolosi di terzi (qualora sia richiamata ed operante la
Condizione Aggiuntiva n. 4);
d) urto durante la circolazione stradale con veicolo di terzi identificato mediante numero di targa nonché contro corpi
fissi, ribaltamento, uscita di strada a condizione che la merce sia opportunamente imballata e stivata e
che il danno alle merci sia avvenuto contestualmente al danno subito dal veicolo utilizzato per
il trasporto, il tutto dimostrato da appropriata documentazione trasmessa alla Società.
La presente estensione opera per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello
Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
La presente estensione di garanzia si intende prestata con un limite di indennizzo di € 5.000,00
per evento e per periodo assicurativo annuo e previa detrazione – per singolo sinistro relativo alle
garanzie previste dai punti b), c) e d) – di uno scoperto del 20% con il minimo di € 250,00.
Se al momento del sinistro le merci trasportate risultassero assicurate per gli stessi rischi mediante polizze di assicurazione contro i rischi di trasporto, la Società risponderà solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle
stesse. Tale condizione non sarà tuttavia invocata dalla Società nel caso in cui fosse svolta azione di regresso in base
all’art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell’Assicurato in conseguenza di danno risarcito per effetto della citata
polizza trasporti.
L’Assicurato si obbliga, in caso di sinistro, a trasmettere alla Società le polizze di assicurazione
contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite.
Decentramento presso terzi - fiere e mostre
Il Contenuto dell’esercizio può essere assicurato, per gli stessi rischi per i quali è prestata la copertura di cui alla
presente Sezione e per un valore non superiore al 10% con il massimo di € 26.000,00 per singola
ubicazione, presso terzi, comprese fiere e mostre, in ubicazioni diverse da quella dichiarata.
L’Assicurato, in caso di sinistro, si impegna a dimostrare con regolari registrazioni, la natura, la quantità
ed i valori del Contenuto decentrato con particolare riguardo al nominativo ed alla ubicazione dei
depositari.
La presente estensione è limitata al territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino
e Stato Città del Vaticano.
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Merci vendute
Se a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, risultano danneggiate merci vendute ed in
attesa di consegna, che non siano già assicurate dall’acquirente e che non sia possibile sostituire con altre equivalenti rimaste indenni, l’indennizzo verrà calcolato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese
risparmiate in ragione della mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da adeguata documentazione trasmessa alla Società.
Limiti di indennizzo per il Contenuto
La Società, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più del 10% della somma assicurata alla
Partita Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per ciascuna delle seguenti voci:
• “Valori”;
• effetti personali degli Addetti compresi i “Preziosi”;
• “Ricette farmaceutiche” (tale limite è operante esclusivamente per l’attività di “Farmacia”);
• stupefacenti (tale limite è operante esclusivamente per l’attività di “Farmacia”).
Spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas
La Società, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato, dovuta a
rottura delle tubazioni degli impianti stessi, che sia accertata dall’azienda erogatrice e che comporti la sospensione
dell’erogazione da parte di quest’ultima, indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi
raccordi che hanno originato la dispersione di gas, comprese le spese per la ricerca e ripristino di parti del fabbricato
e le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino scarico dei residui del sinistro.
La garanzia è prestata con il limite di indennizzo di € 2.000,00, per sinistro e per anno assicurativo.
PARTITE COMPLEMENTARI
(OPERANTI SOLO SE INDICATA LA SOMMA ASSICURATA ALLA RELATIVA PARTITA)
Rischio locativo
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a termini degli articoli
1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Norme che regolano la Sezione I - Incendio e le relative
norme di liquidazione, dei danni materiali e diretti causati da incendio o altro sinistro garantito dalla presente Sezione
anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato.
In caso di sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata per il Rischio locativo risultasse inferiore
al valore a nuovo calcolato a termini di Polizza, troverà applicazione il disposto di cui all’Art 14 Assicurazione parziale.
Merci stagionali in aumento
L’Assicurazione della partita “Merci stagionali in aumento” si intende stipulata in aumento alle Merci assicurate con la
Partita Contenuto per i soli mesi indicati in Polizza.
Per la presente Garanzia Complementare valgono tutte le garanzie operanti e/o richiamate per la Sezione I - Incendio.
Merci in refrigerazione
A parziale deroga dell’art. 13 lettera h), la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione riposte in
apposite attrezzature frigorifere, causati da:
1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno;
conseguenti:
a) ad incendio, fulmine, scoppio, caduta aerei e agli altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione con la presente
Sezione;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza,
nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica, direttamente
pertinenti all’impianto stesso.
La Società non sarà tenuta ad indennizzare i danni alle merci assicurate causati da mancata
erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell’ente fornitore dell’energia stessa.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma assicurata alla
relativa Partita e previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con il minimo
di € 100,00.
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Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa
Partita, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi
di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.
Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
L’Assicurazione non opera per i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i
veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta
nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
• il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente
e/o affine se con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità
illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come
controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge
7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse
contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di
assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità
senza il preventivo consenso scritto della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
Lastre e insegne
La Società assicura – nella forma a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata alla
relativa partita e con un limite di indennizzo per singola lastra di € 1.500,00 – tutte le lastre di cristallo,
mezzo cristallo, vetro, specchio, marmo e simili, insegne anche luminose stabilmente installate, comprese le opere di
rimozione e posa in opera, contro i danni materiali e diretti da rottura:
• dovuta a causa accidentale o a fatto involontario di terzi o del Contraente o dell’Assicurato;
• avvenuta in occasione di furto o di tentativo di furto.
La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti ad attrezzature e merci dell‘esercizio, conseguenti a rottura delle
cose assicurate, fino alla concorrenza del 20% dell‘indennizzo dovuto.
La presente garanzia, fatto salvo quanto già previsto dall’art. 13 delle Norme che regolano la
Sezione I - Incendio, non opera per i danni:
a) derivati dal crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali e/o del fabbricato,
lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sugli accessori stessi o sui relativi supporti,
sostegni, cornici, da operazioni di trasloco o rimozione dei mobili su cui gli stessi sono collocati;
b) derivanti da atti vandalici o dolosi di terzi;
c) avvenuti in occasioni di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio;
d) avvenuti in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, determinati dalla
caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
e) determinati da vizio di costruzione o difetto di installazione degli oggetti assicurati;
f) da rigature, screpolature o scheggiature;
g) alle cose aventi valore artistico o affettivo;
h) ai bordi delle lastre scorrevoli nonché alle cornici;
i) alle apparecchiature elettriche delle insegne luminose, nonché ai tubi luminescenti.
Spese per il rifacimento di Cose particolari
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa all’Assicurato le spese effettivamente
sostenute per:
• il rimpiazzo delle Cose particolari distrutte con altre uguali od equivalenti;
• le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle Cose particolari,
sempreché effettuate entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro.
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Rimane in ogni caso escluso il risarcimento di ogni valore artistico o scientifico.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza della somma assicurata alla
relativa Partita di Polizza.
Fenomeni elettrici ed elettronici
Ad integrazione di quanto indicato all’articolo 12 lett. g) e ferme le esclusioni ivi previste, la Società indennizza un
ulteriore importo, fino alla concorrenza della somma assicurata, per i danni materiali e diretti causati dall’effetto di
correnti, scariche o altri fenomeni elettrici a qualunque causa dovuti, a macchine, apparecchiature ed impianti elettrici
o elettronici, nonché ad impianti fotovoltaici e pannelli solari.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza della somma assicurata alla
relativa Partita e la franchigia prevista all’articolo 12 lett. g) si intende elevata a € 250,00 per
singolo sinistro.
Spese supplementari
La Società rimborsa, nella forma a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita e in eccedenza a quanto previsto all’art. 12 delle Norme che regolano
la Sezione I Incendio, le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione, per:
• demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire, al più vicino scarico o a quello imposto dall’Autorità, i residui del sinistro;
• rimuovere e ricollocare le cose contenute nei fabbricati danneggiati, per consentire la ricostruzione ed il ripristino
dei fabbricati stessi. Nessun indennizzo spetterà all’Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali
danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;
• gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti per stime e piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente
sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno alle cose assicurate, in base alle tabelle dei rispettivi
ordini professionali;
• i danni derivanti dalla perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario
al suo ripristino, per il periodo massimo di un anno. La presente estensione opera solo se il fabbricato
assicurato è di proprietà del Contraente e da questi locato;
• mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate, in ragione del canone di locazione ad essi relativo che
l’Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per il tempo necessario al ripristino dei locali e comunque
non oltre il periodo massimo di un anno;
• gli oneri di urbanizzazione che dovessero gravare sull‘Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al
momento della ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 (dodici) mesi
dalla data dell‘atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
La Società rimborsa inoltre le maggiori spese debitamente documentate, sostenute:
• per la riparazione o la ricostruzione del fabbricato secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al
momento del sinistro, qualora l’Autorità lo imponga, in quanto tali precedenti caratteristiche non sono ammesse da
leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato stesso;
• nel caso di sinistro che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’esercizio assicurato, le spese
necessarie per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il
periodo di interruzione totale o parziale dell’attività e comunque per un periodo non superiore
a 90 (novanta) giorni dalla data di avvenimento del sinistro e riguardino, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzione.
La Società non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione
dell’inattività causati da:
1) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine o impianti imputabili ad eventi eccezionali
esterni quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali,
stati di guerra, di forza maggiore, da provvedimenti di governo o di altra Autorità;
2) mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari per la riparazione o il
riacquisto dei beni distrutti o danneggiati.
Indennità aggiuntiva
In deroga a quanto previsto dall’art. 12 lettera p), che si intende abrogato ed inoperante, la Società risponde dei danni
indiretti per interruzione o intralcio nell’esercizio dell’attività dichiarata, derivanti da danni materiali e diretti alle cose
assicurate indennizzabili a termini della presente Sezione.
In caso di sinistro, l’indennizzo per l’assicurazione dei danni d’interruzione di esercizio verrà calcolato
- partita per partita - applicando all’importo dell’indennizzo medesimo la percentuale indicata sul
Prospetto Sezioni Assicurate.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(operanti solo se espressamente convenute mediante crocettatura nel “Prospetto Sezioni Assicurate”)
1 - Eventi atmosferici
Si assicurano i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate determinati da:
• uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria;
• caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
• sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto;
• bagnamenti che si verificassero all’interno del fabbricato, purché direttamente conseguenti alla rottura e/o
ingorghi di opere ed impianti, causati da uno degli eventi suindicati;
Sono esclusi i danni:
- causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate e penetrazione di acqua marina,
cedimento o franamento del terreno, valanghe o slavine;
- da gelo (ancorché conseguente a sinistro coperto dalla presente garanzia), umidità e stillicidio;
- subiti da costruzioni aperte o incomplete, in corso di costruzione o rifacimento nonché capannoni
pressostatici, tensostrutture e tensostrutture;
- subiti da enti posti all’aperto, alberi, piante, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- limitatamente ai danni da sovraccarico neve:
- ai fabbricati (e al relativo contenuto) causati dal peso della neve qualora gli stessi non siano
conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione del
fabbricato;
- ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il
loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, in seguito
al sovraccarico di neve.
La presente Condizione Aggiuntiva è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il
minimo di € 250,00 e con i limiti di indennizzo di seguito indicati:
• 10% della somma assicurata alla Partita Fabbricato con il massimo di € 25.000,00 per sinistro
e per anno assicurativo, per i danni causati da grandine a materiali leggeri o fragili quali lucernari,
vetrate, serramenti, vetrine, lastre di fibrocemento, cemento amianto e manufatti di materia
plastica nonché pannelli solari e fotovoltaici e tende parasole esterne stabilmente fissate al
fabbricato;
• 50% della somma assicurata per sinistro e per periodo assicurativo annuo per i danni causati da
sovraccarico neve;
• 80% delle somme assicurate per tutti gli altri eventi garantiti.
2 - Allagamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all’interno dei
fabbricati assicurati a seguito di:
1. formazione di ruscelli od accumuli esterni di acqua;
2. fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza del fabbricato
assicurato.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi
d’acqua naturali o artificiali, nonché da inondazioni e alluvioni;
b) causati da mareggiata, marea, maremoto, e penetrazione di acqua marina;
c) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal
vento o dalla grandine;
d) causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti automatici di estinzione;
e) causati da acqua penetrata attraverso porte, finestre, lucernari o altre aperture non efficacemente chiuse;
f) provocati da rubinetti o altri interruttori di flussi d’acqua, lasciati aperti;
g) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti a sinistro
coperto dalla presente garanzia;
h) causati da franamento, cedimento, smottamento del terreno;
i) a tutto quanto è posto in locali interrati o seminterrati, nonché alle merci la cui base è posta ad
altezza inferiore a 10 cm dal pavimento dei locali.
La garanzia è prestata:
• relativamente al punto 1 con un limite di indennizzo per sinistro e per anno di un importo pari
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al 40% delle somme assicurate alle Partite Fabbricato e Contenuto e previa detrazione, per ogni
singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.500,00;
• relativamente al punto 2 con un limite di indennizzo per sinistro e per anno di € 5.000,00 e
previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.
3 - Danni acque e ricerca guasti
L’art. 12 lettera l) si intende abrogato e sostituito come segue:
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di
acqua anche piovana, nonché da neve o grandine in fase di scioglimento, verificatisi:
1. a seguito di ingorghi, traboccamenti e/o rotture accidentali, anche causati da gelo o da eventi atmosferici, di
tubazioni, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti, relativi impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei
fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, o ad elettrodomestici ivi esistenti;
2. attraverso rotture, brecce o lesioni accidentali, verificatisi nel tetto o nelle pareti esterne dei fabbricati esclusi
lucernari e serramenti.
Qualora risulti assicurata la Partita Fabbricato, sono altresì comprese, fino alla concorrenza di € 3.000,00 per
singolo sinistro e per periodo assicurativo annuo, le spese per la riparazione o sostituzione di tubazioni, condutture,
canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificato l’ingorgo, il traboccamento o la rottura accidentale, nonché le spese
necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
La Società non risponde dei danni :
a) causati da umidità, stillicidio, rigurgito e/o traboccamento di fognature pubbliche, guasto o
rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) avvenuti in fabbricati in stato di inattività, in corso di costruzione, riparazione, ristrutturazione
o demolizione.
La presente Condizione Aggiuntiva è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una
franchigia di € 150,00.
Nel caso in cui il fabbricato assicurato sia vuoto, inoccupato e/o in stato di inattività – relativamente agli eventi previsti dai succitati punti 1 e 2 - la presente estensione di garanzia si intende
prestata:
• con un limite di indennizzo di € 10.000,00 qualora tale condizione sia stata dichiarata in Polizza
in fase di sottoscrizione della Polizza;
• con un limite di indennizzo di € 25.000,00 qualora tale condizione si verifichi nel corso del
periodo di validità della Polizza a seguito di cessazione dell’attività dichiarata;
• previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di € 250,00.
4 - Eventi socio politici, atti vandalici o dolosi di terzi
A deroga dell’art. 13 lettera b) si assicurano i danni verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse,
atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi, purché l’Assicurato/Contraente non vi abbia
preso parte attiva.
Restano esclusi i danni:
– di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
– di furto, rapina, smarrimento, estorsione, di saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi
genere;
– causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla
sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
– verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di
qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
– avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate,
qualora l‘occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi.
La presente Condizione Aggiuntiva è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di uno
scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 ed un limite di indennizzo pari all’ 80% delle somme
assicurate.
CLAUSOLA DI VINCOLO
(operante se indicati i relativi estremi sul Frontespizio di Polizza)
Vincolo a favore dell’Istituto Bancario indicato sul frontespizio di Polizza
La presente Polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell’Istituto Bancario e per la Partita indicata sul Frontespizio
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di Polizza.
Pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:
1. riconoscere detto vincolo come l’unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell’apposizione del
vincolo stesso;
2. conservarlo inalterato, nonché a riportarlo sulle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
3. notificare tempestivamente l‘avvenuto sinistro all‘Istituto Bancario;
4. riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall‘Istituto Bancario di
concerto con il Contraente;
5. pagare esclusivamente all‘Istituto Bancario, sino alla concorrenza del suo credito, l‘importo della liquidazione del
sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell‘Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l‘importo
versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;
6. notificare tempestivamente all‘Istituto Bancario, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l‘eventuale
mancato pagamento del premio, l‘eventuale mancato rinnovo della Polizza ed a considerare valida l‘Assicurazione,
nei soli confronti dell‘Istituto Bancario e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente
tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia
stata consegnata dall‘Ufficio Postale all‘Istituto, fermo l‘obbligo per quest‘ultimo di pagare il premio relativo a tale
periodo; l‘Istituto Bancario ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell‘intero premio dovuto;
7. notificare all‘Istituto Bancario tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità
dell‘Assicurazione;
8. non apportare alla Polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell‘Istituto Bancario, salvo il
diritto di recesso per sinistro a sensi delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale e delle presenti Condizioni
di Polizza e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall‘applicazione dell‘art. 1898 del Codice Civile.
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NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE II – FURTO
Art. 16 - Rischi assicurati
La Società indennizza all’Assicurato i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita del Contenuto, anche se di
proprietà di terzi, a seguito di:
1. Furto, quando l’autore del furto si sia introdotto all’interno dei locali contenenti le cose assicurate:
- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi
artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi;
- attraverso le maglie delle saracinesche ed inferriate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e con presenza di Addetti all’esercizio;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine,
purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso.
Per le cose custodite in casseforti o armadi forti, l’Assicurazione è operante a condizione che l’autore del furto, dopo
essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi di custodia attraverso rottura, scasso
o uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili.
2. Rapina o estorsione avvenuta nei locali indicati in Polizza anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta
violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Art. 17 - Delimitazione dell’Assicurazione – Esclusioni
I – Mancanza di custodia:
se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi
incustoditi, l’Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno; per valori in genere
la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del 15° giorno.
II – Sono in ogni caso esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive,
trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con
o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione,
esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni,
distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a
meno che l’Assicurato provi che non vi è stato rapporto causale tra tali eventi ed il sinistro;
b) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall‘autore del sinistro;
c) commessi o agevolati dall‘Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni
commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con l‘Assicurato o con il Contraente od occupino i locali contenenti le
cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali l‘Assicurato od il Contraente devono rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate all‘Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino
nella previsione dell‘art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2 e 3) anche se non conviventi;
d) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.
III - Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 2 - Altre Assicurazioni delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente
Sezione, l’applicazione di una o più detrazioni a carico dell’Assicurato non può essere assicurata da quest’ultimo con altra/e Impresa/e d’Assicurazione, pena la decadenza da ogni diritto
all’indennizzo.
Art. 18 - Difese esterne
La garanzia furto è prestata alla condizione essenziale per l’operatività della copertura che:
a) ogni apertura verso l‘esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal
suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall‘esterno, senza impiego
cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei
seguenti mezzi di protezione e chiusura:
- robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, cristallo o vetro antisfondamento, metallo o simili materiali,
chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall‘interno;
- inferriate validamente ancorate o fissate nel muro con avvertenza che sono ammesse luci purché di ampiezza tale
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da rendere impraticabile l‘accesso.
Analoghi sistemi protettivi debbono essere operanti per eventuali serbatoi esterni o interrati, se contenenti cose assicurate;
b) le cose assicurate siano riposte sottotetto in uno o più locali anche non comunicanti (a condizione che gli stessi
facciano parte di uno o più fabbricati, uniti o separati, posti entro il recinto aziendale o nel medesimo indirizzo
e numero civico), aventi pareti perimetrali, solai e copertura in vivo, cotto, calcestruzzo, cemento armato o no,
vetrocemento armato, vetro antisfondamento.
Se la linea di gronda si trova a meno di quattro metri dal suolo, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio
armato, senza lucernari (o con lucernari protetti da inferriate) o in vetrocemento armato totalmente fisso.
Si conviene che i danni perpetrati violando chiusure non protette come sopra indicato, verranno
indennizzati - a termini della presente Sezione - fino alla concorrenza dell’80% delle somme
assicurate, con il massimo di € 50.000,00.
Detto limite non verrà applicato quando le difformità riguardino mezzi di protezione e chiusura
diversi da quelli utilizzati dall’autore del furto per introdursi nei locali.
Restano comunque esclusi i danni perpetrati senza effrazione delle relative strutture o dei congegni
di chiusura.
Art. 19 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate, l‘Assicurato deve darne avviso scritto alla Società appena ne ha
avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha già pagato il danno; resta ferma la facoltà
dell‘Assicurato di rientrare in possesso delle cose recuperate previa restituzione in tutto o in parte dell‘indennizzo
riscosso.
Se le cose rubate sono recuperate prima del pagamento, la Società è obbligata a corrispondere l’indennizzo soltanto
per i danni eventualmente subiti in conseguenza del sinistro.
Art. 20 - Primo Rischio Assoluto
La garanzia di cui alla presente Sezione è prestata a primo rischio assoluto cioè sino a concorrenza delle somme
assicurate alla Sezione Furto e senza indagine sul valore della preesistenza.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Atti vandalici
La Società indennizza gli atti vandalici alle cose assicurate commessi da terzi in occasione di eventi garantiti a termine
della presente Sezione, siano essi consumati o tentati.
Concomitanza scoperti
Qualora, in caso di sinistro, vi sia applicazione di più scoperti previsti dalla presente Sezione, la Società provvederà
al pagamento dell’indennizzo previa detrazione dello scoperto unico del:
• 25% se coesistono due scoperti;
• 30% se coesistono più di due scoperti;
se è operante anche una franchigia assoluta, la stessa verrà considerata, fermi i predetti scoperti, come minimo
assoluto.
Cose Particolari
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa all’Assicurato le spese effettivamente
sostenute per:
• il rimpiazzo delle Cose Particolari distrutte con altre uguali od equivalenti;
• le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle Cose Particolari,
sempreché effettuate entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dal sinistro.
Rimane in ogni caso escluso il risarcimento di ogni valore affettivo, artistico o scientifico.
L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose danneggiate o rubate saranno
state riparate o ricostruite.
La garanzia è prestata sino a concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto, fermo
quanto previsto dall’art. 37 - Limite massimo dell’indennizzo.
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Decentramento presso terzi - fiere e mostre
Il Contenuto dell’esercizio si intende assicurato, per gli stessi rischi per i quali è prestata la copertura di cui alla
presente Sezione e per un valore non superiore al 10% della somma assicurata, presso terzi, nonché fiere
e mostre, in ubicazioni diverse da quella dichiarata.
L’Assicurato, in caso di sinistro, si impegna a dimostrare con regolari registrazioni, la natura,
la quantità ed i valori del Contenuto decentrato con particolare riguardo al nominativo ed alla
ubicazione dei depositari.
La presente estensione è limitata al territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino
e Città Stato del Vaticano.
In nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore a € 2.500,00 per singola ubicazione.
Furto commesso fuori dall’orario di lavoro da persone dipendenti del Contraente o dell’Assicurato
A parziale deroga dell’art. 17, II lettera c), l’Assicurazione è estesa al furto avvenuto nei modi previsti dall’art. 16
quand’anche l’autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell’Assicurato e sempreché si verifichino le
seguenti circostanze:
1. l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa
interni o dei contenitori di sicurezza o della sorveglianza dei locali stessi;
2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue
mansioni nell’interno dei locali stessi.
Guasti cagionati da terzi
La Società indennizza i guasti cagionati da terzi ai locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi fissi ed infissi, in
occasione degli eventi garantiti, consumati o tentati.
La presente estensione di garanzia è prestata - nei limiti della somma assicurata - fino a concorrenza di € 2.500,00
per ogni sinistro consumato o tentato.
Limiti di indennizzo per la Partita Contenuto
Della somma assicurata alla Partita Contenuto la Società, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:
a) di € 6.000,00 per singolo oggetto costituente arredamento dell’esercizio assicurato, per tappeti,
arazzi, quadri, sculture, argenteria, oggetti d’arte (esclusi preziosi), collezioni e raccolte in
genere;
b) del 15%, con il massimo di € 3.500,00 per i “Valori”;
c) del 10% con il massimo di € 5.000,00 per “Ricette farmaceutiche” e stupefacenti per la sola
attività di “Farmacia”;
d) del 5% della somma assicurata con il massimo di € 500,00 per effetti personali di prestatori di lavoro
e clienti, compresi preziosi, non costituenti Merci inerenti l’attività esercitata.
Merci trasportate
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti, durante il trasporto comprese eventuali soste, dalle merci
assicurate poste su autoveicoli di proprietà o in uso all’Assicurato, guidati dagli Addetti all’esercizio, a seguito di furto
e rapina.
L’Assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente
chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21; la garanzia opera
anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con
le portiere bloccate.
L’Assicurazione opera per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città
del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
La presente estensione di garanzia si intende prestata con un limite di indennizzo pari al 10% della somma
assicurata alla Partita Contenuto con il massimo di € 2.500,00 per evento e per periodo assicurativo
annuo e previa detrazione - per singolo sinistro - di uno scoperto del 20% con il minimo di € 250,00.
Se al momento del sinistro le merci trasportate risultassero assicurate per gli stessi rischi mediante polizze di assicurazione contro i rischi di trasporto, la Società risponderà solo per la parte di danno eventualmente non
coperta dalle stesse polizze di assicurazione e sino alla concorrenza delle somme assicurate con
la presente Polizza. Tale condizione non sarà tuttavia invocata dalla Società nel caso in cui fosse svolta azione di
regresso in base all’art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell’Assicurato in conseguenza di danno risarcito per
effetto dalla citata polizza trasporti.
L’Assicurato si obbliga, in caso di sinistro, a trasmettere alla Società le polizze di assicurazione
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contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite.
Parificazione danni di furto
Sono parificati ai danni del furto anche i guasti causati alle cose assicurate per commettere o tentare il furto, la rapina
o l’estorsione.
Portavalori
Limitatamente ai Valori (esclusi i Preziosi), fermo il limite del 15% della somma assicurata alla
Partita Contenuto e con il massimo di € 3.500,00 per sinistro, l’Assicurazione è prestata per:
- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei Valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a
portata di mano i Valori stessi;
- il furto effettuato strappando di mano o di dosso alla persona i Valori medesimi;
- la rapina e/o l’estorsione;
commessi sulla persona dell’Assicurato, di Addetti all’attività esercitata o persone di fiducia mentre, al di fuori dei
locali contenenti le cose assicurate, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle
Banche, ai Fornitori e/o Clienti e viceversa, comunque nell’ambito del territorio dello Stato Italiano, San Marino e Città
del Vaticano.
La garanzia si intende prestata:
• senza applicazione di eventuali scoperti e franchigie;
• durante l’orario di servizio, tra le ore 5 e le ore 24.
Prezzo di vendita
Se a seguito di sinistro indennizzabile con la presente Polizza, risultano danneggiate merci vendute in attesa di
consegna, che non siano già assicurate dall’acquirente e che non sia possibile sostituire con altre
equivalenti rimaste indenni, l’indennizzo verrà calcolato in base al prezzo di vendita convenuto, dedotte le
spese risparmiate in ragione della mancata consegna.
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da adeguata documentazione trasmessa alla Società.
Sostituzione serrature
La Società rimborsa le spese documentate per la sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti a seguito
di smarrimento e/o sottrazione delle chiavi dell’Esercizio Commerciale indicato in Polizza.
La garanzia è operante solo a seguito di presentazione di denuncia all’Autorità Giudiziaria e fino alla
concorrenza di € 500,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo, fermo quanto previsto
dall’art. 37 - Limite massimo dell’indennizzo.
Spese di miglioramento
In caso di furto indennizzabile a termini di Polizza - avvenuto nell’ubicazione del rischio indicato in Polizza - la Società
rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato allo scopo di rafforzare le difese esterne dei locali contenenti le cose
assicurate nonché – qualora operante una delle due Condizioni Aggiuntive relative all’impianto di allarme – le spese
per migliorare l’impianto di prevenzione o di allarme esistente.
Tali spese dovranno essere sostenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di accadimento del sinistro e
documentate ai fini della loro definizione.
La presente estensione di garanzia è prestata con un limite di indennizzo di € 1.000,00 per sinistro e per
periodo assicurativo annuo, fermo quanto previsto dall’art. 37 - Limite massimo dell’indennizzo.
Utilizzo di veicoli posti nei locali per compiere il furto
Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l‘asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano
nei locali indicati in Polizza o nell‘area in uso all‘Assicurato/Contraente, la Società corrisponderà la somma liquidata
a termini della presente Sezione, previa detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell‘Assicurato.
Vetrinette esterne
L’Assicurazione è estesa al furto delle vetrinette, nonché delle cose ivi contenute, collocate all’esterno dell’esercizio
assicurato indicato in Polizza e non comunicanti con i locali.
Ai fini della validità della garanzia, le vetrinette esterne devono essere:
- stabilmente ancorate al fabbricato;
- chiuse con idonei congegni di chiusura;
- protette da vetro antisfondamento.
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La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza di € 1.000,00 per
sinistro e per periodo assicurativo annuo e previa detrazione di una franchigia di € 250,00 per
ogni evento.
PARTITE COMPLEMENTARI
(operanti solo se indicata la somma assicurata alla relativa partita)
Valori in Cassaforte o Armadi forti
La garanzia è prestata per il Furto, la Rapina e l’Estorsione dei Valori (esclusi i Preziosi) custoditi in Cassaforte e/o
Armadi forti fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa Partita.
In caso di Furto, la Società è obbligata soltanto se l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi
previsti dal punto 1 dell’art. 16 delle Norme che regolano la Sezione II, abbia violato tali mezzi di custodia
mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o di arnesi simili.
In caso di Rapina o Estorsione, la Società corrisponderà all‘Assicurato il 90% dell‘importo liquidato
a termini di Polizza, restando il 10% rimanente a carico dell‘Assicurato stesso.
Portavalori integrativa
La Società assicura - in eccedenza a quanto previsto dalla Condizione Particolare sempre operante “Portavalori” - fino
alla concorrenza della somma assicurata alla relativa Partita, la perdita di valori (esclusi i preziosi) derivante da:
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a
portata di mano i valori stessi;
- furto effettuato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina e/o estorsione,
commessi sulla persona dell’Assicurato, degli Addetti all’attività esercitata o di persone di fiducia, mentre, al di fuori
dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell’Assicurato,
alle Banche, ai Fornitori e/o Clienti e viceversa.
Si conviene che la garanzia è prestata:
a) nell’ambito del territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;
b) a condizione che gli incaricati del trasporto siano di età compresa tra i 18 e i 70 anni ed esenti
da minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori.
Il trasporto dei Valori deve essere effettuato, pena la decadenza della garanzia, nei seguenti modi:
• dalla persona incaricata al servizio di portavalori con qualsiasi mezzo di locomozione fino a
€ 10.000,00;
• dalla persona incaricata al servizio di portavalori accompagnata da almeno un altro collaboratore di fiducia aventi i medesimi requisiti, con qualsiasi mezzo di locomozione da € 10.001,00
fino a € 25.000,00.
Sono in ogni caso esclusi i trasporti di “Valori” superiori ad € 25.000,00.
In caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza previa detrazione
di uno scoperto del 20% che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso e che sarà applicato solo
sull’eccedenza assicurata con la presente Garanzia Complementare.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(operanti solo se espressamente convenute mediante crocettatura nel “Prospetto Sezioni Assicurate”)
1. Impianto d‘allarme
Il Contraente / Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da un valido impianto
automatico di allarme antifurto, e si obbliga a mantenere detto impianto in perfetta efficienza nonché ad attivarlo
quando nei locali non vi sia presenza di persone.
È espressamente convenuto che qualora si verificasse un sinistro e venisse riscontrata l’inefficienza o il
mancato funzionamento dell’impianto, la Società corrisponderà l’80% dell’importo indennizzabile
a termini di Polizza, restando il rimanente 20% a carico del Contraente / Assicurato.
2. Impianto d’allarme volumetrico e/o perimetrale con caratteristiche vincolanti
Il Contraente / Assicurato dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di
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allarme antifurto volumetrico e/o perimetrale, avente le seguenti caratteristiche:
a) centralina dotata di sistema per la trasmissione a distanza dell’allarme alle Forze dell’Ordine
e/o a Istituto di Vigilanza;
b) registratore di eventi;
c) alimentazione secondaria che, in mancanza della rete pubblica, abbia una autonomia di almeno
12 (dodici) ore consecutive.
Il Contraente / Assicurato si impegna:
1) a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme sopra descritto e ad attivarlo ogni
qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
2) a far effettuare la manutenzione a ditta specializzata - con regolare contratto di manutenzione
- almeno una volta all’anno e a presentare, su richiesta della Società, il relativo certificato di
manutenzione;
3) a far effettuare esclusivamente alla ditta specializzata a cui è affidata la manutenzione tutte le
operazioni relative a sostituzioni e/o modifiche;
4) a prendere tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare
l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
In caso di mancata attivazione o funzionamento del suddetto impianto nonché di mancata
corrispondenza dello stesso ai requisiti sopra indicati, la Società corrisponderà all‘Assicurato l‘80%
dell‘importo liquidato a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell‘Assicurato
stesso.
3. Franchigia
In caso di sinistro, i danni liquidabili a termini della presente Sezione, verranno indennizzati previa detrazione di una
franchigia assoluta del 10% della somma assicurata, con il massimo di € 2.500,00.
Detta franchigia, se operante in concomitanza con uno o più scoperti, verrà considerata minimo assoluto.
4. Furto con destrezza
L‘Assicurazione è estesa al furto:
a) delle merci assicurate (esclusi Preziosi);
b) degli effetti personali compresi valori e preziosi dei clienti e dei prestatori di lavoro,
commesso con destrezza all‘interno dei locali indicati in Polizza, durante le ore di apertura degli
stessi, purché constatato e denunciato alle Forze dell’Ordine nelle ventiquattro ore successive
all’accadimento.
La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di € 1.500,00 per sinistro e per periodo
assicurativo annuo, con un sottolimite di € 500,00 per sinistro relativamente agli effetti personali
dei clienti e dei dipendenti prestatori di lavoro.
5. Concessionaria
L’Assicurazione degli autoveicoli, oggetto di commercio dell’attività dichiarata, è estesa al furto avvenuto nei locali
dell’esercizio assicurato indicato in Polizza (esclusi i veicoli posti all’aperto anche se in area di pertinenza
delimitata) commesso in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell’esercizio con presenza delle persone addette
al servizio.
Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le
ore di apertura dell’autorimessa, è compreso nell’Assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli
stessi.
È escluso dall’Assicurazione quanto contenuto nei veicoli.
In caso di furto commesso durante le ore di apertura dell’esercizio con presenza delle persone addette al servizio, la
Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di Polizza previa deduzione di uno scoperto del
20% con il minimo di € 2.500,00 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell’Assicurato stesso.
6. Distributore automatico di merci
La garanzia di cui alla presente Sezione si intende estesa al furto del distributore automatico e delle merci in esso
contenute.
Ai fini della validità della garanzia, il distributore automatico deve essere:
- chiuso con idonei congegni di sicurezza;
- stabilmente fissato all’interno dei locali dell’esercizio e con accesso dall’esterno oppure, se posto
all’esterno dell’esercizio assicurato indicato in Polizza, stabilmente fissato al suolo e/o al muro
tramite apposite zanche murate.
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La presente estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo annuo con il limite di
€ 1.000,00 per denaro.
La garanzia comprende i danni cagionati dai ladri al distributore automatico durante il furto o nel tentativo di commetterlo entro il limite previsto dalla presente Sezione.
Resta convenuto che, in caso di sinistro, l’indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia
fissa di € 500,00 che resterà a carico dell’Assicurato.
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NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE III - GUASTI ACCIDENTALI ALLE MACCHINE ELETTRONICHE
Art. 21 - Rischi assicurati
La Società, nella forma a primo rischio assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata, indennizza i danni
materiali e diretti alle macchine elettroniche strumentali all’esercizio dell’attività dichiarata in Polizza o al servizio
del fabbricato, anche se di proprietà di terzi – collaudate, installate e pronte per l’uso a cui sono destinate – poste
all’interno dei locali adibiti all’attività, cagionati da:
a) correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici a qualunque causa dovuti in eccedenza a quanto previsto dalla Sezione
I Incendio;
b) imperizia, imprudenza, negligenza ed errata manovra;
c) da qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.
Inoltre, la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimborsa:
d) fino a concorrenza del 15% dell’indennizzo dovuto, le spese di demolizione, sgombero, trasporto,
trattamento e smaltimento al più vicino scarico o a quello imposto dall’Autorità dei residui
del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine elettroniche non
danneggiate;
e) fino a concorrenza del 20% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00 le spese
supplementari per lavoro straordinario sostenute dall’Assicurato;
f) fino a concorrenza del 20% della somma assicurata con il massimo di € 3.000,00:
• i costi per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti distrutti o danneggiati in caso di
danno materiale direttamente causato a nastri o dischi magnetici o altri supporti dati;
• i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei
programmi in licenza d’uso distrutti e danneggiati in caso di danno materiale ai supporti dei
programmi medesimi direttamente causato da sinistro, a condizione che la ricostruzione o la
duplicazione avvengano entro un anno dal sinistro.
Art. 22 - Esclusioni
Sono esclusi i guasti e i danni:
a) assicurati o assicurabili con altre Sezione della presente Polizza salvo quanto previsto dall’art.
21 lettera a);
b) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, o, se questi ultimi sono persone giuridiche,
con dolo dei relativi rappresentanti legali o Soci a responsabilità illimitata;
c) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere, verificatisi
in conseguenza di campi di energia e/o magnetici o causati dagli effetti graduali degli agenti
atmosferici;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi, smontaggi, collaudi, prove, sperimentazioni, manutenzione e revisione, nonché in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico
e scarico;
e) dovuti a cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore,
il venditore o locatore delle Macchine elettroniche;
f) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore
e/o fornitore delle cose assicurate;
g) dovuti a difetti preesistenti alla stipula della Polizza già noti all’Assicurato;
h) di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
i) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che i guasti o i danni
siano connessi a eventi indennizzabili che abbiano colpito anche altre parti delle cose assicurate;
l) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
m) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, di insurrezione, di serrate, di sequestri,
di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato,
di occupazione militare o non, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo anche locale
di diritto o di fatto;
n) causati da terremoto, da maremoto, eruzioni vulcanica, tromba marina e d’aria, uragano,
bufera, grandine ed ogni altra perturbazione atmosferica, neve, inondazione, alluvione,
allagamento, mareggiata, cedimento e/o franamento del terreno e/o delle fondazioni, valanga,
slavina;
o) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni derivanti da
trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi
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x, ecc.), salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
p) diretti ed indiretti -comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o
altri dati informatici- causati o risultanti da:
- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti (dipendenti e non), non autorizzati
dall’Assicurato stesso;
- cancellazione, cestinatura per svista, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa
o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
q) inerenti a spese per eventuali riparazioni provvisorie, aggiunte, modifiche, revisioni o miglioramenti;
r) conseguenti a difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti
elettronici delle cose assicurate (ivi compresi i costi della ricerca e dell’identificazione di difetti)
la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza
tecnica e cioè:
1) controlli di funzionalità;
2) manutenzione preventiva;
3) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
4) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d’opera) verificatisi
durante l’esercizio senza concorso di cause esterne.
Art. 23 - Franchigia per sinistro
In caso di sinistro, l’indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di
€ 250,00 che resterà a carico dell’Assicurato.
In caso di danni da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici a qualunque causa dovuti che
coinvolgano sia la Sezione I che la presente Sezione si conviene l’applicazione di un’unica franchigia per l’importo sopra indicato.
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NORME COMUNI ALLE SEZIONI I – INCENDIO E III – GUASTI ACCIDENTALI ALLE MACCHINE,ELETTRONICHE
Art. 24 - Colpa grave
I danni derivanti dagli eventi garantiti a termini delle suindicate Sezioni sono indennizzabili anche se determinati da
colpa grave del Contraente e/o dell‘Assicurato e/o delle persone delle quali devono rispondere a norma di legge.
Art. 25 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, purché
l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile del sinistro.
Art. 26 - Buona fede
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione
da parte dell’Assicurato/Contraente di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli artt.
1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto al risarcimento né riduzioni dello stesso, sempre che tali
inesattezze od omissioni non siano frutto di dolo. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio
corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
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NORME COMUNI ALLE SEZIONI I – INCENDIO II – FURTO E III – GUASTI ACCIDENTALI ALLE,MACCHINE ELETTRONICHE
Art. 27 - Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate, la Polizza, ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio,
vale sia per il vecchio indirizzo che per quello nuovo a condizione che il Contraente o l’Assicurato abbiano dato avviso
alla Società - in forma scritta e a mezzo comunicazione avente data di invio accertabile - dell’inizio delle operazioni
di trasferimento.
La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella suddetta comunicazione o, qualora la stessa pervenga
in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa.
Si conviene che, qualunque sia la durata del trasloco, la presente estensione di garanzia opera per una durata
massima di 10 (dieci) giorni.
Trascorso tale termine, le garanzie di Polizza saranno operanti per il solo nuovo indirizzo.
Art. 28 - Onorari dei Periti
La Società rimborsa gli importi corrisposti per gli onorari e le spese dei Periti nominati dal Contraente per l’adempimento
di quanto previsto dall’art. 31 - Mandato dei Periti:
• relativamente alla Sezione I - Incendio fino a concorrenza del 10% dell’indennizzo dovuto con il
massimo di € 10.000,00;
• relativamente alla Sezione II - Furto fino a concorrenza del 10% dell’indennizzo dovuto con il
massimo di € 2.500,00;
• relativamente alla Sezione III - Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche fino a concorrenza
del 10% dell’indennizzo dovuto con il massimo di € 2.500,00.
Art. 29 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l‘Assicurato devono:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, nonché, limitatamente alla Sezione
II - Furto, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose eventualmente rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
le spese relative sono a carico della Società, secondo quanto previsto dall‘art. 1914 del Codice
Civile;
b) darne avviso all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza o alla Società entro 6 (sei)
giorni - ridotti a 48 (quarantotto) ore relativamente alla Sezione II -Furto - da quando ne hanno
avuto conoscenza;
c) per i danni causati da incendio, esplosione e scoppio presumibilmente dolosi, furto, estorsione, scippo, rapina, atti vandalici e dolosi, fare -nei 10 (dieci) giorni successivi, ridotti alle 24
(ventiquattro) ore successive all’accadimento per la Condizione Aggiuntiva 4. Furto con destrezzadenuncia scritta all‘Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il
momento e la causa presunta del sinistro e l‘entità approssimativa del danno.
Copia di tale denuncia deve essere tempestivamente trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla avvenuta liquidazione del danno senza
avere, per questo, diritto alla corresponsione di alcuna indennità;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore
delle cose distrutte e/o danneggiate, presenza di eventuali testimoni, nonché, a richiesta, uno
stato particolareggiato delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l‘indicazione
del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e
verifiche.
Per i soli danni relativi alla Sezione II - Furto, il Contraente o l‘Assicurato devono altresì:
f) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore nonché esperire
- se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
g) conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, tanto le cose non rubate quanto le tracce
e gli indizi materiali del reato, senza avere per questo, diritto alla corresponsione di alcuna
indennità;
h) facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire
presso terzi e presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere
dalle Autorità competenti in relazione al sinistro.
L‘inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) può comportare la
perdita totale o parziale del diritto all‘indennizzo ai sensi dell‘art. 1915 del Codice Civile.
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Art. 30 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure a richiesta di una delle Parti:
b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo Perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di
uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a
maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni
peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo,
tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione
il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà tra le Parti.
Art. 31 - Mandato dei Periti liquidatori
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità di accadimento del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento
del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare
se l’Assicurato o il Contraente hanno adempiuto agli obblighi di cui all’art. 29 della presente Polizza;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro
secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 32 della presente Polizza;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 30 b), i risultati delle operazioni peritali
devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per
ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano
fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti
contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri
Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 32 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che la presente Polizza è stipulata sulla base del “Valore a nuovo”, la determinazione del danno viene
eseguita separatamente per ogni singola partita della Polizza, e l‘attribuzione del valore che le cose assicurate - illese,
danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
I - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l‘integrale costruzione a nuovo dei fabbricati, con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità, escludendo soltanto il valore dell‘area;
II - Contenuto (eccetto Preziosi, merci e stupefacenti, Cose particolari, Valori, titoli di credito e Ricette farmaceutiche)
- si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento
economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e gli oneri fiscali;
III - Merci e stupefacenti - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale,
compresi gli oneri fiscali.
Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo
della materia grezza, aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento
del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di
mercato, si applicheranno questi ultimi.
L‘ammontare del danno si determina:
• per i Fabbricati: stimando la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di essi, con analoghe caratteristiche costruttive o equivalenti per funzionalità, escludendo il valore dell’area e deducendo da tale risultato il valore
dei recuperi.
Si conviene inoltre che:
- se la ricostruzione o il ripristino dei Fabbricati dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone
sismiche“ vigenti al momento del sinistro, verranno inclusi nell’ammontare del danno anche tali maggiori costi;
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nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore
al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o
danneggiato, considerando il fabbricato come in condizioni di demolizione; la restante parte
sarà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbiano documentato alla Società
l’avvenuta ricostruzione o riparazione e sempreché le stesse siano state ultimate entro un
anno dalla data di accettazione dell’accordo di indennizzo.
Per il caso di cui sopra non si applica il disposto della Condizione Particolare “Anticipo
indennizzi”.
• per il Contenuto (eccetto Preziosi, merci e stupefacenti, Cose particolari, Valori e titoli di credito e Ricette farmaceutiche) e le lastre: stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti
per rendimento e funzionalità anche estetica, deducendo da tale risultato il valore di quanto – determinato con lo
stesso criterio – rimane dopo il sinistro.
Per le cose danneggiate, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l’Assicurazione è prestata per
il loro valore allo stato d’uso.
Nel caso di garanzia prestata a primo rischio assoluto in ogni caso non potrà essere indennizzato,
per ciascuna cosa assicurata, importo superiore:
- al quadruplo relativamente alla Sezione I - Incendio e III - Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche;
- al doppio relativamente alla Sezione II - Furto,
del valore allo stato d’uso della cosa assicurata stessa al momento del sinistro.
Relativamente a Fabbricati, Contenuto (esclusi Preziosi, merci e stupefacenti, Cose particolari,
Valori, titoli di credito e Ricette farmaceutiche) e Lastre, l’Assicurato acquisisce il diritto al pagamento integrale dell’indennizzo determinato come sopra, solo se dà garanzia che gli enti danneggiati verranno ripristinati a nuovo e con l’obbligo di documentare nel più breve tempo possibile
tale ripristino.
Se ciò non avviene, l’Assicurato dovrà restituire l’importo percepito in eccedenza rispetto al valore
allo stato d’uso che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro.
• per i Preziosi, le merci e gli stupefacenti: deducendo dal valore allo stato d’uso delle cose danneggiate,
sottratte o distrutte:
i) il valore allo stato d’uso delle cose illese;
ii) il valore dei residui;
iii) gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
• per i Valori e titoli di credito: il Contraente o l’Assicurato devono essere in grado di fornire in qualsiasi momento
la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei valori e dei titoli di credito assicurati.
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, in caso di sinistro la Società rimborserà le spese sostenute per la procedura stabilita dalla legge per
l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti.
Per quanto riguarda gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che :
- l’Assicurazione opera soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
- l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi riscosso non appena, per effetto
della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda i valori, i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società indennizza il valore che
essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli stessi possano essere duplicati, l’indennizzo verrà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la
duplicazione e non l’abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
• per le Ricette Farmaceutiche (esclusivamente per l’attività di Farmacia): premesso che il valore delle
“Ricette Farmaceutiche” è rappresentato dal prezzo indicato sulla fustella di ciascun prodotto e/o specialità medicinale, ovvero dai prezzi di tariffazione nazionalmente convenuti per i prodotti galenici officinali e le preparazioni
magistrali (al netto dell’eventuale valore del ticket a carico dell’acquirente), resta convenuto fra le Parti che,
ove al momento del sinistro l’Assicurato non fosse in grado di produrre la documentazione
specifica atta a provare il valore delle ricette danneggiate o sottratte, la liquidazione dell’indennizzo
avverrà rilevando l’ammontare della spesa farmaceutica desunta dalle distinte contabili sotto
la voce “Importo Netto Ricette” presentata al Servizio Sanitario Nazionale per il pagamento
convenzionale, nel mese precedente e nel mese successivo al sinistro.
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Tale ammontare (sommatoria dei mesi considerati), diviso i giorni lavorativi effettuati nei due mesi presi in considerazione, costituirà il valore medio convenzionale.
Detto valore, moltiplicato per il numero dei giorni lavorativi intercorrenti tra il giorno successivo alla distinta contabile
di cui sopra e il giorno del sinistro, costituirà il valore dell‘indennizzo.
Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di Polizza.
Art. 33 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro, le somme assicurate nella forma a primo rischio assoluto ed i relativi limiti di
indennizzo (comprese le prestazioni di cui alle Condizioni Aggiuntive), s‘intendono ridotti, con
effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione annuo in corso, di un importo
uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o
scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio
netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Art. 34 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o
rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate,
adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del
reato, le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 35 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all‘accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L‘accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l‘Assicurato, restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L‘indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei
titolari dell‘interesse assicurato.
Art. 36 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Società provvede
al pagamento dell’indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che non
sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento verrà effettuato
solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli articoli:
• 13 lettera d) per la Sezione I Incendio;
• 17 lettera c) per la Sezione II Furto;
• 22 lettera b) per la Sezione III Guasti accidentali alle Macchine Elettroniche.
Art. 37 - Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a
pagare somme maggiori di quelle assicurate ad ogni singola Sezione espressamente richiamata.
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NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE IV – RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 38 - Rischio Assicurato
A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - La Società si obbliga – nei limiti dei massimali previsti alla
Sezione IV – a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi
di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per
lesioni personali e per distruzione, danneggiamento o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi in relazione all’attività indicata in Polizza.
L‘Assicurazione opera per:
1. la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
• da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
• da fatto non doloso di fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale possono partecipare all’attività
nell’ambito dell’attività assicurata;
2. la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall’Assicurato, dei soci, del convivente more uxorio e familiari coadiuvanti dell’Assicurato per:
• i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali,
comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
• i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati
agli altri prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall’Assicurato, ai soci di quest’ultimo e ai suoi familiari
coadiuvanti, ai lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende nonché agli eventuali tirocinanti
o stagisti regolarmente utilizzati a norma di legge.
L’Assicurazione comprende i danni causati a terzi:
a) da proprietà e/o conduzione dei locali dell’esercizio, comprese le parti comuni e pertinenze, nonché
gli impianti fissi destinati alla loro conduzione; relativamente alla proprietà di fabbricati la garanzia comprende i
danni derivanti da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o
condutture pertinenti il fabbricato o porzione di esso.
Sono in ogni caso esclusi i danni da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.
I danni da spargimento d’acqua sono in ogni caso risarcibili con l’applicazione di una franchigia
di € 150,00 per sinistro e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di
€ 50.000,00;
b) da proprietà e manutenzione d’insegne, cartelli pubblicitari, striscioni ed arredi anche se situati in
spazi esterni all’esercizio. Sono comunque esclusi i danni alle opere sulle quali sono installati; qualora la
manutenzione sia affidata a terzi la garanzia è operante nei confronti dell’Assicurato nella sua qualità di committente;
c) da partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e mercati, compresi allestimento e smontaggio degli
stands;
d) da operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, esclusi i danni derivanti dalla
circolazione di veicoli a motore e quelli alle cose trasportate;
e) da operazioni di carico e scarico per danni ai mezzi dei clienti e/o fornitori, anche se in sosta nell’ambito
d’esecuzione delle anzidette operazioni, con franchigia assoluta di € 150,00 per ogni sinistro; sono
esclusi i danni alle cose caricate e/o scaricate nonché i danni conseguenti al mancato uso;
f) da proprietà e/o conduzione di distributori automatici di cibi e bevande, videogiochi, flippers e simili;
g) in occasione dello svolgimento del servizio di sorveglianza effettuato con guardiani, anche armati,
purché muniti di regolare licenza e dal possesso di cani. Limitatamente al possesso di cani la garanzia è
prestata con una franchigia di € 150,00 per ogni sinistro;
h) da proprietà ed uso di velocipedi, anche da parte dei dipendenti;
i) da parcheggio di pertinenza dell’esercizio. L’Assicurazione comprende i danni ai veicoli dei clienti in sosta
nel parcheggio di pertinenza dell’esercizio, con l’applicazione di una franchigia assoluta di € 150,00 per
sinistro. Sono compresi i veicoli dei dipendenti che, a quest’effetto, assumono la qualifica di “terzi“. Sono in
ogni caso esclusi i danni da furto, incendio e mancato uso;
j) da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, con un limite di risarcimento per i danni
alle cose di terzi di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ferma l’esclusione dei
danni alle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Qualora esista altra copertura di responsabilità civile prevista dalla Sezione I o da altra polizza
Incendio, la presente estensione di garanzia varrà in eccedenza al massimale ivi previsto;
k) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali,
agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza; questa estensione di
garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00, con un
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massimo risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo annuo di € 100.000,00;
l) avvenuti in conseguenza di contaminazione dell‘acqua, del suolo e dell‘aria, congiuntamente o
disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o in ogni modo fuoriuscite
a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture.
La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo
risarcimento di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo anche nel caso in cui vi siano
più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi ma originate da una stessa
causa di inquinamento.
La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato,
nel corso del periodo di efficacia della polizza, per fatti avvenuti durante il periodo di efficacia
della polizza stessa, ed è subordinata al rispetto, da parte dello stesso, di norme, leggi e regolamenti vigenti in materia.
Rimane a carico dell‘Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 1.500,00;
m) nella sua qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile:
• da lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 relativi all’ubicazione del rischio indicata in
Polizza; la garanzia opera a condizione che l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato Decreto.
Questa estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e
per anno, previa detrazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro;
• dai suoi Addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano
di proprietà od in usufrutto all’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia opera anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso
il diritto di surrogazione della Compagnia nei confronti dei responsabili.
Ai fini della garanzia R.C.T. sono esclusi i danni subiti dal conducente e dal veicolo oggetto
della presente estensione di garanzia.
La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno e opera nei limiti territoriali previsti
nella presente Sezione, in quanto, per i Paesi ove sia richiesta, sia stata rilasciata regolare Carta Verde.
La validità della presente estensione è subordinata all’operatività al momento del sinistro
dell’assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore o navigazione dei natanti e sempre che risulti provato che al momento del sinistro
il veicolo fosse guidato da un Addetto dell’Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.
Questa estensione di garanzia è prestata previa detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni
sinistro;
• delle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l’Azienda.
B) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (valida se nel “Prospetto Sezioni Assicurate”
risultano indicati i relativi massimali)
1) Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.
(R.C.O.) - La Società si obbliga, nei limiti del massimale previsto alla Sezione IV, a tenere indenne l’Assicurato,
purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto
questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art.13 del D.lgs. 23 febbraio 2000
n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R.
1124/65 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai suddetti prestatori di lavoro, per morte o per lesioni personali da
infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della
“Tabella delle menomazioni” ai sensi di legge.
Qualora l’Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell’assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L.
relativamente ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché ai lavoratori a progetto che abbiano
subito infortunio sul lavoro, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia a condizione
che l’irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione
delle norme di legge vigenti in materia, escluso il dolo dell’Assicurato.
2) Prestatori di Lavoro non soggetti all‘obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.
La Società si obbliga, nei limiti del massimale previsto alla Sezione IV, a tenere indenne l’Assicurato di quanto
questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali,
interessi e spese) di danni cagionati ai prestatori di lavoro non soggetti all’obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.
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addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione, per morte o per lesioni personali da infortunio dalle
quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38.
L’Assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno
1984 n. 222.
Limitatamente alla rivalsa dell’INAIL, i titolari, i soci ed i loro familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
Sono comunque escluse le malattie professionali.
Art. 39 - Delimitazione dell’Assicurazione – Esclusioni
I - Non sono considerati “terzi” ai fini dell’Assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro
parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla
lettera a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in
occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che,
indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in
conseguenza della loro partecipazione all’attività dichiarata.
II - L’Assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:
d) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi
si avvalga nell’esercizio della propria attività;
e) da furto;
f) da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore,
nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego d’aeromobili;
g) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da
persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia
compiuto il 16° anno d’età;
h) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà dell’Assicurato o da lui
detenuti;
i) a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate,
sollevate, caricate o scaricate;
j) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di manutenzione
di fabbricati;
k) alle opere sulle quali si esplicano i lavori e alle cose trovantisi nell’ambito d’esecuzione dei
lavori stessi;
l) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti
di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei
lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali d’attività industriali commerciali,
agricole o di servizi ad eccezione di quanto previsto dall’art.38 - Rischio assicurato lettera k);
n) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del
Codice Civile;
o) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde
acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di
sfruttamento ad eccezione di quanto previsto dall’art.38 - Rischio assicurato lettera l);
p) derivanti da:
• perdita, alterazione, distruzione di dati, programmi di codifica o software;
• indisponibilità o malfunzionamento di hardware, software e chips impressi;
• ogni interruzione d’attività conseguente a quanto indicato ai due precedenti punti.
III – L’Assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
q) da detenzione o impiego di esplosivi;
r) verificatisi in connessione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni derivanti da
trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni
di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici,
raggi x, ecc.), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
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s) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’amianto o da qualsiasi altra
sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l’amianto;
t) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici;
u) direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati;
z) derivanti da malattie professionali.
Art. 40 - Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente o l’Assicurato devono dare avviso scritto del sinistro all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza o alla Società entro 5 (cinque) giorni da quando è venuto a conoscenza dell’evento. Nel caso di
infortunio sul lavoro subito da Prestatori di Lavoro dipendenti soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL, il Contraente
o l’Assicurato devono denunciare i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta svolta dalla Direzione Provinciale del Lavoro
a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l’inchiesta svolta dalla Direzione Provinciale
del Lavoro, è pervenuta al Contraente o all’Assicurato una richiesta scritta di risarcimento.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).
L’Assicurato o il Contraente devono inoltre fornire tempestivamente tutte le informazioni ulteriori
in merito alle circostanze del fatto oggetto di richiesta di risarcimento, segnalare la presenza di
altri contratti di assicurazione per la responsabilità civile, i nominativi dei testimoni e trasmettere
la documentazione rilevante, anche in copia, nonché gli originali degli atti giudiziari eventualmente notificati e/o pervenuti.
Art. 41 - Validità territoriale
L‘Assicurazione R.C.T. si intende operante per i danni verificatisi nel territorio di tutti i paesi
dell’Europa; l’Assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
Art. 42 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale,
sia civile sia penale, in nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti
ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere alla Società la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Sono a carico della Società le spese
sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del
massimale stabilito nella presente Sezione per il danno cui si riferisce la domanda, in aggiunta al massimale
stesso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite
fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano
da essa designati e non risponde di multe o ammende nonchè delle spese di giustizia penale.
Art. 43 - Qualifica di terzi
A parziale deroga dell’art. 39 della presente Polizza, sono considerati terzi per le lesioni personali, escluse le
malattie professionali:
a) i tirocinanti o stagisti;
b) i liberi professionisti, i consulenti, i clienti ed i fornitori e loro prestatori di lavoro che in via occasionale partecipino
all’attività nell’ambito dell’azienda;
c) i titolari delle Ditte appaltatrici, subappaltatrici e loro prestatori di lavoro, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro e sempreché il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge;
d) qualora l’Assicurato condivida i locali dove svolge l’attività assicurata con altra azienda collegata, i dipendenti
e i collaboratori dell’azienda collegata, purché il danno non sia conseguenza della loro partecipazione all‘attività dichiarata.
Relativamente alle persone di cui alle lettere:
• a) e b) la garanzia è operante sempreché dall’infortunio sia derivata una invalidità permanente
non inferiore al 6% calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” ai sensi di legge;
• c) la garanzia è operante sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o
gravissime così come definite dal Codice Penale.
Art. 44 - Pluralità di Assicurati
Il massimale stabilito in Polizza sia per la garanzia R.C.T. sia per la garanzia R.C.O. per il danno cui si riferisce la
domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
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Art. 45 - Responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale l’Assicurazione opera esclusivamente per la sola quota di danno
direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di
responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese e/o persone.
Art. 46 - Tolleranza numero Addetti - Riduzione del risarcimento
Il premio della Sezione IV Responsabilità Civile, è convenuto in base alla dichiarazione del Contraente che il numero
degli Addetti è quello riportato sul Prospetto Sezioni Assicurate.
Al momento del sinistro, la Società rinuncia all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’Art. 1898 C.C., a
condizione che il numero di Addetti, rispetto a quello dichiarato alla Sezione IV, sia entro le tolleranze di seguito
indicate:
a) di una sola unità, nel caso in cui il numero dichiarato di Addetti sia inferiore o pari a 5 (cinque);
b) due unità, nel caso in cui il numero dichiarato di Addetti sia superiore a 5 (cinque).
In caso di applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 C.C., la somma dovuta dalla
Società è ridotta proporzionalmente tenendo conto del rapporto tra il premio stabilito sulla base
del numero di Addetti dichiarati e quello che sarebbe stato applicato in relazione al numero reale
di essi.
Qualora nel corso del periodo assicurativo annuo, il numero degli Addetti dichiarati dovesse
variare:
- in aumento, il Contraente si obbliga a darne immediata comunicazione scritta alla Società (entro
15 giorni) che provvederà all’adeguamento del premio;
- in diminuzione, la Società provvederà all’adeguamento del premio a decorrere dalla prima
scadenza annua utile di Polizza.
Qualora richiamata la Condizione Aggiuntiva n. 2 “R.C. Fabbricato”, il presente articolo si intende
nullo e privo di effetto.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(valide se l’Assicurazione è riferita ad una o più delle tipologie di rischio sotto indicate)
Bar, Pasticcerie e Gelaterie - Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde - Mense aziendali - Birrerie - Esercizi affini
L’Assicurazione comprende i danni cagionati dai generi previsti dalla licenza d’esercizio somministrati o smerciati
sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia ed entro un anno dalla vendita o dalla somministrazione; per i generi alimentari
di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l’Assicurazione si intende prestata anche per i
danni dovuti a vizio originario del prodotto.
La garanzia non opera se l’Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti
disciplinanti l’esercizio della sua attività.
Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
Ristoranti, pizzerie ed esercizi affini
L’Assicurazione comprende i danni, dei quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi, se ed in quanto applicabili,
degli artt. 1783 e segg. Codice Civile come modificati dalla legge 10/6/1978 n. 316 e cioè per la sottrazione,
perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nell’esercizio e consegnate al servizio di custodia
con rilascio della relativa ricevuta. La presente garanzia opera con un limite di indennizzo di € 500,00
per cliente e di € 2.500,00 per sinistro e con l’applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni
sinistro.
L’Assicurazione non opera per: Preziosi, Valori, veicoli, natanti e cose negli stessi contenute, cose
non consegnate.
Farmacie
La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia,
dei requisiti richiesti dalla normativa che disciplina l’esercizio dell’attività da loro svolta.
L’Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di
validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati, con esclusione dei danni dovuti a vizio originario
del prodotto.
Relativamente ai prodotti galenici di produzione propria e venduti nello stesso esercizio, l’Assicurazione si intende
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valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.
Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
Lavanderie, tintorie, stirerie
A parziale deroga all’art. 39 i), la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna all’Assicurato per i
danni che dovessero subire durante le fasi di lavaggio e/o stiratura, ferma l’esclusione dei danni da furto, da
smarrimento, da errata consegna, da incendio, da mancato uso o disponibilità.
La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e in ogni caso
con il massimo di € 2.500,00 per ciascun sinistro e di € 25.000,00 per anno assicurativo e con
l’applicazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.
Sono in ogni caso esclusi i danni cagionati ai capi in pelle, pellicce e tappeti.
Trattamenti di bellezza ed applicazione di prodotti cosmetici che non richiedano controllo medico
(valida soltanto per estetisti, visagisti, centri di estetica e parrucchieri per uomo e signora, con
servizio di manicure, pedicure e cosmesi del viso).
L’Assicurazione comprende i danni fisici derivanti direttamente dall’applicazione di prodotti cosmetici e dalla
pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo medico.
La garanzia opera a condizione che l’applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante
il periodo di validità della Polizza ed il danno si sia manifestato entro 30 (trenta) giorni dalla data
di applicazione o del trattamento e comunque non oltre la data di scadenza della Polizza.
L’efficacia dell’Assicurazione è subordinata al possesso, da parte delle persone che causano il danno, dei
requisiti richiesti dalla normativa che disciplina l’attività da essi svolta.
Commercio Ambulante
Premesso che l’Assicurato è titolare di una licenza per la vendita ambulante relativa all’attività ed alle merci descritte
nel frontespizio di Polizza, la garanzia si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato
dalla proprietà e dalla conduzione del banco vendita e della relativa struttura accessoria nei luoghi in cui è autorizzato
ad esercitare tale attività.
La garanzia si intende estesa, con applicazione di una franchigia di € 150,00 per i danni a cose, alle
operazioni di montaggio e smontaggio.
Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti dalla proprietà e dall’utilizzo di bombole di gas
metano e/o GPL anche se utilizzate dall’Assicurato nello svolgimento della sua attività.
Animali vivi (escluso allevamento) e articoli per animali, compresa toelettatura
Sono compresi i danni per lesioni e morte degli animali in consegna e custodia all’Assicurato nei locali ove si esercita
l’attività assicurata, sottoposti a lavaggio e/o toelettatura.
Sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da: incendio, furto, smarrimento, errori nella consegna dell’animale all’effettivo proprietario, trasmissione di malattie.
Trasloco delle cose assicurate (sempre operante)
In caso di trasloco delle cose assicurate, la Polizza , ferme le norme previste per l’eventuale aggravamento del rischio,
vale sia per il vecchio indirizzo che per quello nuovo a condizione che il Contraente o l’Assicurato abbiano dato avviso
alla Società - in forma scritta e a mezzo comunicazione avente data di invio accertabile - dell’inizio delle operazioni
di trasferimento.
La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella suddetta comunicazione o, qualora la stessa pervenga
in ritardo, dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della stessa.
Si conviene che, qualunque sia la durata del trasloco, la presente estensione di garanzia opera per una durata
massima di 10 (dieci) giorni.
Trascorso tale termine, le garanzie di Polizza saranno operanti per il solo nuovo indirizzo.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(operanti solo se espressamente convenute mediante l’apposizione di crocetta nel Prospetto
Sezioni Assicurate)
1. Merci installate presso terzi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi avvenuti:
a) durante i lavori di installazione e/o montaggio presso i clienti della merce venduta dall’Assicurato,
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nonché per danni derivanti da lavori di rimozione resi necessari per l’installazione eseguiti dall’Assicurato stesso o
da persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge, compresi:
a.1) i danni a cose di terzi derivanti da incendio;
a.2) i danni alle cose trovantesi nell’ambito dell’esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono
essere rimosse.
Sono esclusi i danni:
• alle cose a qualsiasi titolo detenute dall’Assicurato, comprese le cose di terzi che costituiscono
beni strumentali all’attività assicurata;
• alle sole parti delle cose direttamente interessate dall’esecuzione dei lavori;
• dopo l’ultimazione dei lavori e comunque quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori
stessi.
La presente estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento per i danni alle cose
di terzi di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di una franchigia
assoluta di € 250,00 per ogni sinistro.
b) dopo il compimento dei lavori di installazione e/o montaggio presso i clienti della merce
venduta dall’Assicurato, eseguiti dallo stesso o da persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge.
Sono escluse le attività ed i lavori riconducibili a quelli previsti dal D.M. 37/2008 (Regolamento
Impianti).
L’Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e per danni verificatisi durante il periodo di validità dell’Assicurazione, purché la denuncia alla Società sia effettuata non oltre 180 (centottanta)
giorni dal termine dell’installazione e/o del montaggio.
Sono esclusi i danni:
• alle merci installate e/o montate, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle merci stesse;
• cagionati da vizio o difetto originario delle merci da chiunque fabbricate;
• derivanti da inidoneità delle merci installate e/o montate nonché dalla loro mancata rispondenza all’uso cui sono destinate;
• cagionati da mancato od intempestivo intervento manutentivo;
• derivanti da interruzione o sospensione di attività.
La presente estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento per i danni alle cose
di terzi di € 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione di uno scoperto del
10% con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.
2. R.C. Fabbricato
L’art. 38 - Rischio Assicurato si intende abrogato e sostituito come di seguito indicato:
A) Responsabilità Civile verso Terzi
La Società si obbliga - fino alla concorrenza dei relativi massimali indicati alla Sezione IV – a tenere indenne l’Assicurato
di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale,
interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del Fabbricato descritto in
Polizza , degli impianti fissi destinati alla conduzione dello stesso, compresi ascensori e montacarichi.
L’assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà degli spazi adiacenti
di pertinenza del fabbricato stesso, di recinzioni comunque costruite, di parchi e giardini, di alberi anche di alto fusto,
di cancelli comunque azionati e di antenne radio televisive.
L’Assicurazione comprende i danni causati a terzi:
a) nella sua qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, da lavori rientranti nel campo di
applicazione del D.lgs. 81/2008 relativi a fabbricati pertinenti l’attività dichiarata in Polizza (la garanzia opera
a condizione che l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto
disposto dal citato Decreto).
Questa estensione di garanzia è prestata con un limite di risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per
anno, previa detrazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro;
b) da spargimento d’acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rotture accidentali di
tubazioni o condutture pertinenti il fabbricato o porzione di esso; questa estensione è prestata previa
detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di € 150,00 e con un massimo risarcimento per sinistro
e per periodo assicurativo annuo di € 50.000,00;
c) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività (di terzi) industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza; questa estensioMod. H072 – Ed. 11/2012
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ne di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 1.500,00, nel
limite del massimale per danni a cose, con un massimo risarcimento per sinistro e per periodo
assicurativo annuo di € 100.000,00;
d) da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, con un limite di risarcimento, per i danni
alle cose di terzi, di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ferma l’esclusione dei
danni alle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Qualora esista altra copertura di responsabilità civile prevista dalla Sezione I o da altra polizza
Incendio, la presente estensione di garanzia varrà in eccedenza al massimale ivi previsto;
Restano ferme le esclusioni di cui all’art. 39 – Delimitazione dell’Assicurazione - Esclusioni delle
Norme che regolano la Sezione IV – Responsabilità Civile in quanto non espressamente derogate.
Il valore del fabbricato indicato nella Sezione IV deve corrispondere al valore a nuovo (escluso il
valore dell’area).
Se al momento del sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il
10% il valore dichiarato dall’Assicurato sul frontespizio di Polizza, la Società risponde del danno
in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato, maggiorato della percentuale di cui sopra, e
quello risultante al momento del sinistro ed in ogni caso nel limite del massimale ridotto in eguale
proporzione.
3. Estensione ad altre figure professionali
Premesso che l’Assicurato - nel rispetto e come disciplinato dal decreto legislativo n. 276/2003 di attuazione della
delega di cui alla Legge 30/2003 (c.d. Legge BIAGI) - può avvalersi, nello svolgimento della propria attività, di
personale non qualificabile come dipendente, la garanzia comprende:
a) Relativamente all’art. 38 - Rischio Assicurato A) Responsabilità Civile verso Terzi:
la responsabilità civile personale dei lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende nonché degli
eventuali tirocinanti o stagisti di cui l’Assicurato si avvalga per:
• i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali;
• i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati agli
altri prestatori di lavoro, ai soci e familiari coadiuvanti, ad altri lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da
altre aziende nonché agli eventuali tirocinanti o stagisti regolarmente utilizzati a norma di legge.
b) Relativamente all’art. 38 - Rischio Assicurato B) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro:
purché l’Assicurato sia in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell’assicurazione di
legge, il risarcimento, nei limiti del massimale previsto per la garanzia R.C.O. di cui alla Sezione IV, di quanto
questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
• ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art.13 del D.lgs. 23 febbraio 2000
n.38, per gli infortuni sofferti da lavoratori a progetto ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, addetti alle
attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
• ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65
e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai suddetti prestatori di lavoro, anche se non soggetti all’obbligo di assicurazione
I.N.A.I.L., ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte o per lesioni personali da infortunio
dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della “Tabella
delle menomazioni” ai sensi di legge.
La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano forniti
ed utilizzati nel rispetto delle norme del D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276.
La garanzia opera anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall’impresa fornitrice o distaccante o
dall’I.N.A.I.L. ai sensi del Codice Civile.
Restano comunque escluse le malattie professionali.
Qualora l’Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell’assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L.
relativamente ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché ai lavoratori a progetto che abbiano
subito infortunio sul lavoro, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia a condizione che
l’irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle
norme di legge vigenti in materia, escluso il dolo dell’Assicurato.
Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS
ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
La presente estensione s’intende prestata alle condizioni tutte previste per la garanzia di Responsabilità Civile verso
Prestatori Lavoro (R.C.O.).
La presente estensione di garanzia:
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si intende prestata per un numero massimo di “altre figure professionali” pari al numero di
Addetti dichiarati in Polizza, in eccedenza ad essi;
la tolleranza di cui all’art. 46 si intende valida per il totale del numero di Addetti dichiarati in
Polizza sommato alle “altre figure professionali”.
4. Addetti stagionali
Il numero di Addetti previsto in Polizza s’intende incrementato, fino ad un massimo di ulteriori 10 (dieci) unità,
limitatamente ai soli mesi dell’anno indicati in Polizza e per un periodo complessivo non superiore
a 180 (centottanta) giorni.
Tali Addetti stagionali devono essere regolarmente iscritti su Libro unico del lavoro.
La tolleranza di cui al succitato art. 46 - Tolleranza numero Addetti - Riduzione del risarcimento
non è applicabile per gli Addetti stagionali di cui sopra.
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NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE V - TUTELA LEGALE
PREMESSA
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e
Direzione per l‘Italia, sita in Viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA VR (ITALIA), in seguito denominata ARAG,
cui l’Assicurato può rivolgersi direttamente, tramite i seguenti principali riferimenti:
•
•
•
•
telefono centralino: 045.8290411,
fax per invio denunce di sinistro: 045.8290557,
e-mail per invio denunce di sinistro: [email protected]
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.
Art. 47 - Oggetto dell’Assicurazione
La Società, alle condizioni previste dalla presente Sezione V e nei limiti del massimale di € 20.000,00 per caso
assicurativo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato
per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati dalla presente Sezione V.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo anche quando la vertenza è
trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
• le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione
autorizzata da ARAG ai sensi dell’art. 52 - Gestione del Caso assicurativo;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in
accordo con Arag ai sensi dell’art. 52 - Gestione del Caso assicurativo;
• le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia;
• il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza
di quest’ultima;
• le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese sostenute dal Contraente / Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento
penale a carico della controparte;
• le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta;
• le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di Mediazione, costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi
prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è
oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente
polizza:
• condominio;
• diritti reali;
• divisione;
• successioni ereditarie;
• patti di famiglia;
• locazione;
• comodato;
• affitto di azienda;
• risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
• risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo
di pubblicità;
• contratti assicurativi, bancari e finanziari;
• le spese dell’arbitro sostenute dall‘Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie
previste dalla polizza.
È garantito l’intervento di un unico legale territorialmente competente ai sensi dell’art. 50 - Denuncia del Caso
assicurativo e libera scelta del Legale, per ogni grado di giudizio.
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Art. 48 - Delimitazioni dell’oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurato è tenuto:
- a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione
del Caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla
fine della causa.
La Società non si assume il pagamento di multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere.
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti
negativi.
Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato
ed il legale che stabiliscano compensi professionali.
Art. 49 - Insorgenza del Caso assicurativo (compreso “Pacchetto Sicurezza”)
Ai fini della presente Sezione, per insorgenza del Caso assicurativo si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il
diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l‘Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a
violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso assicurativo si fa riferimento
alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di efficacia della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di
danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale
avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, in tutte le restanti ipotesi.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una
polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la
polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto.
Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare
l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.
La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di efficacia del contratto di assicurazione
e che siano stati denunciati alla Società o ad Arag, nei modi e nei termini dell’art. 50 - Denuncia del Caso assicurativo
e libera scelta del legale, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
La garanzia non è operante nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione
dell‘Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione,
annullamento o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
• vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti
da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in
garanzia;
• indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di
essi sopportati.
Con riferimento al punto 2) dell’art. 57 - Prestazioni garantite, relativamente alle garanzie previste dal “Pacchetto
Sicurezza”, per insorgenza del Caso assicurativo si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento
penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo
di efficacia del presente contratto.
La garanzia si estende ai Casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di efficacia del
contratto di assicurazione ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dello stesso dei soggetti garantiti
dalle funzioni/qualifiche indicate nel suddetto art. 57 - punto 2) - Pacchetto Sicurezza, o loro dimissioni dall’Esercizio
commerciale assicurato.
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Art. 50 - Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del Legale
L‘Assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve immediatamente denunciare alla
Società o ad Arag qualsiasi Caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto
conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad Arag notizia di ogni
atto a lui notificato, entro 9 (nove) giorni dalla data della notifica stessa.
L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro
ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla
denuncia del Caso assicurativo.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale; nel caso in cui l’Assicurato
non vi provveda, la Società può scegliere direttamente il Legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la
Società.
Art. 51 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia
assicurativa
Se l‘Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
• informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso
assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione della Società stessa anche in originale;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informare
quest’ultimo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni
possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 52 - Gestione del caso assicurativo
Ricevuta la denuncia del Caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell‘Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell‘art. 50 - Denuncia del Caso
assicurativo e libera scelta del Legale.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale, se
l’impugnazione presenta possibilità di successo.
L‘Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della
vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione scritta della
Società, pena la decadenza della garanzia.
L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.
La Società non è responsabile dell‘operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l‘Assicurato e la Società,
la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità,
designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma
del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l‘esito dell‘arbitrato.
La Società avverte l‘Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 53 - Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte
dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese
liquidati in sede giudiziaria o concordati transattivamente o stragiudizialmente.
Art. 54 - Estensione territoriale
Nell‘ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza
alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento
penale, l‘Assicurazione opera per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli Stati Extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si
trovi in questi territori.
In tutte le altre ipotesi la garanzia opera per i casi assicurativi che insorgono e devono essere
trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
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Art. 55 - Assicurati
Le garanzie previste all‘art. 47 - Oggetto dell’Assicurazione vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati
di seguito identificati:
• Per le Società di persone: il Contraente, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari del titolare
d’Impresa che collaborano nell’attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
• Per le Società di capitali: il Contraente il Legale rappresentante, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico
del Lavoro, e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
• Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Contraente, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed
i familiari del titolare che collaborano nell’attività.
Art. 56 - Ambito di operatività
Le garanzie previste all‘Art. 47 - Oggetto dell’assicurazione, vengono prestate per i casi assicurativi previsti dall’Art.
57 “Prestazioni garantite” e dalle condizioni aggiuntive acquistate a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti
all‘esercizio dell‘attività indicata in polizza.
Vengono, inoltre, garantiti i casi assicurativi relativi alle sedi/immobile strumentali all’esercizio dell’attività, previsti
dalla linea di prodotto e dalle condizioni aggiuntive acquistate, purché espressamente indicate in
polizza e corrisposto il relativo premio.
Art. 57 - Prestazioni garantite
Difesa penale. Le garanzie previste all‘art. 47 - Oggetto dell’Assicurazione operano per:
a) Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche
prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
b) Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell’attività
descritta in Polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da
doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per
infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l’obbligo
per gli Assicurati di denunciare il Caso assicurativo, ai sensi dell’art. 50 del presente contratto,
nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà al Contraente le spese
legali fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio.
Nei casi in cui il giudizio si concluda definitivamente con sentenza diversa da assoluzione,
proscioglimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, la Società richiederà al
Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di
giudizio.
Ad integrazione dell’art. 51 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla
prestazione della garanzia assicurativa, l’Assicurato è obbligato ad informare la Società circa
l’esito del procedimento entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della pubblicazione della
sentenza.
La prestazione opera in deroga all’art. 59 - Esclusioni lett. b) e f).
2. Pacchetto sicurezza. Le garanzie previste all‘art. 47 - Oggetto dell’Assicurazione vengono prestate agli Assicurati per:
a) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590
Codice Penale);
c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative
non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a
€ 250,00.
Le presenti prestazioni operano in parziale deroga all’art. 59 - Esclusioni lett. b) per la materia
amministrativa.
Ad accezione dei Legali Rappresentanti, gli Assicurati sono garantiti se e in quanto dipendenti
del Contraente.
Tali garanzie valgono nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alle seguenti
disposizioni normative e/o regolamentari:
2.1 D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di
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tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:
- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.
Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.
Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all’attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e diposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.
2.2 D.Lgs. 193/07 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di sicurezza alimentare.
2.3 D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di tutela dell’ambiente.
La presente garanzia opera in parziale deroga all’art. 59 - Esclusioni lett. g).
2.4 D.Lgs. 196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di tutela della Privacy.
Assicurati:
- il Titolare al trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 196/03;
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dipendenti del Contraente designati per iscritto ai sensi degli
art. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03.
Le garanzie vengono prestate a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli
obblighi relativi alla notificazione del trattamento all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 37
e ss. del D.Lgs. 196/03 e valgono per:
• DIFESA PENALE - sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni
previsti dal D. Lgs. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto
doloso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione
del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza. La presente garanzia
opera in deroga all’art. 59 lett. f);
• DIFESA AMMINISTRATIVA - sostenere la difesa dinanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel
caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
• DIFESA CIVILE - sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali nel caso in cui siano
adempiuti gli obblighi dell’Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell’art. 1917 Codice Civile.
2.5 D.Lgs. 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari.
Le garanzie vengono prestate, ad integrazione dell’art. 55 - Assicurati, per le spese sostenute:
- dal Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato
di cui al D.Lgs. 231/01;
- dai soggetti di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti del Contraente, per la
difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs. 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie
valgono nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo.
3. Spese di resistenza. Le garanzie previste all’art. 47 - Oggetto dell’Assicurazione vengono prestate agli
Assicurati per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale
avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati in ragione di fatti illeciti di questi ultimi.
La prestazione opera:
a) dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicuratore di Responsabilità Civile per spese di
resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile;
b) in primo rischio qualora, dopo aver attivato la polizza di Responsabilità Civile, la stessa non sia
operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa.
c) in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile non esista.
Art. 58 - Fallimento - concordato preventivo - amministrazione controllata - inabilitazione o interdizione del Contraente - alienazione o liquidazione dell‘azienda o dell‘attività indicata in Polizza
Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento, inabilitazione o interdizione del Contraente o qualora questi venga
ammesso a concordato preventivo o venga sottoposto ad amministrazione controllata. Dalla risoluzione del contratto
stesso consegue inoltre che le azioni in corso si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione
e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.
Il Contraente che non dia comunicazione alla Società dell’alienazione a titolo oneroso o gratuito,
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di trasformazione dell’azienda o di modifica dell’attività indicata in Polizza, rimane obbligato al
pagamento del premio.
I diritti e gli obblighi del Contraente si trasferiscono all’acquirente o al successore se questi, avuta
notizia dell’esistenza del presente contratto, entro dieci giorni dalla scadenza del premio successivo
alla alienazione o alla trasformazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata,
che non intende subentrare nel contratto.
Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.
Art. 59 - Esclusioni
Le garanzie non operano:
a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
b) in materia fiscale ed amministrativa, salvo laddove previsto dalle Norme che regolano la
Sezione V Tutela Legale;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti
di terrorismo, atti vandalici, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di
sostanze radioattive;
d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale,
controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società;
e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo quanto previsto all’art. 57 - Prestazioni garantite
punto 1) comma b);
g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell‘ambiente;
h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
j) per controversie contrattuali per inadempienze proprie o di controparte;
k) per compravendita e permuta di immobili;
l) per controversie relative all‘affitto e cessione d‘azienda;
m) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
n) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;
o) per controversie derivanti dall’esercizio della professione medica, paramedica e di operatore
sanitario;
p) per vertenze con le Società mandanti.
Art. 60 - Tolleranza numero Assicurati
Il premio della presente Sezione, è convenuto in base alla dichiarazione del Contraente che il numero degli Assicurati
è quello riportato sul Prospetto Sezioni Assicurate.
Al momento del sinistro, la Società rinuncia all’applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 C.C., a
condizione che il numero di Assicurati, rispetto a quelli dichiarati, sia entro le tolleranze di seguito
indicate:
a) di una sola unità, nel caso in cui il numero dichiarato di Assicurati sia inferiore o pari a 5 (cinque);
b) due unità, nel caso in cui il numero dichiarato di Assicurati sia superiore a 5 (cinque).
In caso di applicazione del disposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 C.C., la somma dovuta dalla Società è ridotta
proporzionalmente tenendo conto del rapporto tra il premio stabilito sulla base del numero di Assicurati dichiarati
e quello che sarebbe stato applicato in relazione al numero reale di essi.
Qualora nel corso del periodo assicurativo annuo, il numero di Assicurati dichiarati dovesse variare:
• in aumento, il Contraente si obbliga a darne immediata comunicazione scritta alla Società
solo se il numero di Assicurati è superiore alla tolleranza consentita ed indicata ai punti a) e
b) di cui sopra; in questo caso la Società provvederà – mediante sostituzione della Polizza –
all’adeguamento del premio entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui sopra.
• in diminuzione, la Società provvederà – mediante sostituzione della Polizza – all’adeguamento
del premio a decorrere dalla prima scadenza annua utile della Polizza.
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CONDIZIONE AGGIUNTIVA
(operante solo se espressamente convenuta mediante l’apposizione di crocetta nella Sezione)
1. Assicurati stagionali
Il numero di Assicurati previsto in Polizza si intende incrementato, fino ad un massimo di ulteriori 10 (dieci) unità,
limitatamente ai soli mesi dell’anno indicati in Polizza e per un periodo complessivo non superiore a
180 (centottanta) giorni.
Tali assicurati stagionali devono essere regolarmente iscritti su Libro Unico del Lavoro.
La tolleranza di cui al succitato art. 60 non è applicabile per gli Assicurati stagionali di cui sopra.
TERMINI GIURIDICI
Arbitrato Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria per la
risoluzione di controversie concernenti l’interpretazione o l’esecuzione del contratto. Esso può essere:
• rituale: quando gli arbitri esplicano una vera e propria funzione giurisdizionale in quanto la decisione (lodo) ha
efficacia pari alla sentenza di un giudice;
• irrituale: quando gli arbitri, su mandato delle parti, regolano senza particolare formalità un rapporto controverso e la
loro decisione è vincolante.
Assistenza giudiziale Attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull’oggetto della
controversia.
Assistenza stragiudiziale Attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e
per evitarlo.
Caso assicurativo Sinistro ovvero la controversia per la quale è prestata l’Assicurazione e che comporta spese legali e/o
peritali.
Danno extracontrattuale Danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o,
tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Delitto colposo Danno espressamente previsto come tale ( e a tale titolo contestato ) dalla legge penale commesso per
negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso Si considera doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla
legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale Si ha questo reato quando l’evento dannoso risulta più grave di quello voluto.
Diritto Amministrativo Complesso delle norme che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione per il conseguimento dei propri fini e i conseguenti rapporti giuridici tra la medesima e gli altri soggetti.
Esecutorietà provvisoria Concessione alla parte vittoriosa in una causa civile di far eseguire la sentenza a suo favore
prima che scada il termine concesso all’avversario per l’appello o l’opposizione.
Esecuzione o espropriazione forzata Si intraprende quando si è in possesso di un titolo esecutivo (assegno o cambiale
protestati-decreto ingiuntivo o sentenza definitiva). Preceduta dalla notifica del precetto, inizia col pignoramento mobiliare o
immobiliare, presso il debitore o presso terzi.
Fatto illecito Qualunque fatto dell’uomo diverso dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di
specifiche norme previste dall’ordinamento giuridico.
Insorgenza del caso assicurativo Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione
del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza:
• nel penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia
e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima;
• nell’extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente
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dalla data di richiesta del risarcimento;
• negli altri casi (carenza 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non
conforme alle norme o ai patti concordati.
Oblazione Pagamento di somme dovute all’Erario. Può estinguere un reato: esempio nelle contravvenzioni per le quali è
stabilita la sola pena dell’ammenda.
Procedimento penale Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla
persona usualmente mediante informazione di garanzia.
Processo civile Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Tribunale.
Reato Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive
e/o pecuniarie (per delitti: ergastolo, reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda).
I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi.
Responsabilità contrattuale Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno
stipulato un contratto.
Responsabilità extracontrattuale Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali
tutelati dall’ordinamento giuridico.
Riconvenzionale Domanda che il convenuto, cioè colui che viene citato in un giudizio civile, contrappone a quella
dell’attore, cioè di chi promuove la causa, per ottenere una prestazione o il riconoscimento di un diritto.
Ricorso amministrativo Ricorso presentato non alla magistratura ordinaria ma agli organi amministrativi: Prefetto,
Ministero, superiore gerarchico, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, ecc.
Sanzioni amministrative Da non confondere con le contravvenzioni. Le contravvenzioni sono reati e quindi violazioni
di norme penali. La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio
il divieto di sosta.
Spese di giustizia Spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel
giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti
processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
Spese per l’intervento di un legale
Spese esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali
(bollatura, registrazione, di sentenze e atti, ecc.).
Spese peritali Spese spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d’ufficio, C.T.U.) o dalla parte (consulenti
tecnici di parte).
Transazione Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o
la prevengono.
Tutela attiva Quando è l’Assicurato che attiva l’azione legale nei confronti di altri che lo hanno danneggiato, in questo
caso l’Assicurato è Attore.
Tutela passiva Quando sono altri che, ritenendo di essere stati danneggiati dall’Assicurato, promuovono nei confronti
dello stesso l’azione legale, in questo caso l’Assicurato è Convenuto.
Vertenza contrattuale Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle due parti, di una obbligazione
derivante da accordi, patti, contratti.
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NORME COMUNI ALLE SEZIONI I INCENDIO – II FURTO – III GUASTI ACCIDENTALI ALLE MACCHINE
ELETTRONICHE – IV RESPONSABILITÀ CIVILE – V TUTELA LEGALE
Art. 61 - Indicizzazione (valida se richiamata sul frontespizio di Polizza)
Le somme assicurate ed il premio, qualora convenuti nel presente contratto, sono soggetti ad adeguamento in proporzione
alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, c.d.
“costo della vita”, pubblicato nel bollettino mensile dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat).
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, confrontando l’indice del mese di settembre dell’anno anteriore alla data di
stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio, e tenendo conto
dell’eventuale mutamento alla base di calcolo.
Gli aumenti o le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell’anno di pubblicazione dell’indice da mettere a raffronto.
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni.
Qualora, in conseguenza di uno o più adeguamenti, l’indice venisse a superare del 100% quello iniziale, è in facoltà delle
Parti di rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, per cui somme assicurate e premio rimangono quelli risultanti dopo l’ultimo
adeguamento. Sono soggetti ad adeguamento anche i massimali e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale
mentre le franchigie in cifra assoluta rimangono ferme.
Limitatamente alla Sezione IV - Responsabilità Civile, qualora operante, si conviene che, qualora l’esposizione della Società
per effetto delle variazioni superi il limite di € 2.500.000,00 non si effettueranno ulteriori adeguamenti, perciò i massimali
e il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento.
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NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE VI - ASSISTENZA
Definizioni specifiche per la presente Sezione:
Alle seguenti espressioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:
Struttura Organizzativa: La struttura di Europ Assistance Service S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita
da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) - in funzione 24 ore su
24 tutti i giorni dell‘anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto - che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia provvede, per incarico
di quest’ultima, al contatto telefonico con l‘Assicurato, all‘organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza
previste in Polizza, con costi a carico di Helvetia stessa.
Decorrenza e durata: dalla data di decorrenza dell’Assicurazione indicata in Polizza ed il periodo intercorrente tra
questa data e la data di cessazione indicata nella stessa.
Estensione Territoriale: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
Prestazioni: L‘assistenza da erogarsi in natura e cioè le prestazioni che devono essere fornite all’Assicurato, in caso di
sinistro, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A.
Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta
di assistenza dell’Assicurato.
Art. 62 - Istruzioni per la richiesta di Assistenza
Per usufruire delle prestazioni previste, l’Assicurato dovrà rivolgersi direttamente e esclusivamente
alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Service S.p.A., in funzione 24 ore su 24, nei seguenti
modi:
telefonando dall’Italia: numero verde 800016910
telefonando dall’estero: numero di Milano + 39 0258286171
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma o una raccomandata a:
EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.
Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO
oppure inviare un fax al numero +39 0258477201
L’Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa:
- il tipo di assistenza di cui necessita;
- il proprio nome, cognome e domicilio;
- il numero della polizza preceduto dalla sigla HECO;
- indirizzo del luogo in cui è ubicato il rischio;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata e sostenute per la gestione dell’assistenza sono a carico della Struttura
Organizzativa.
L’Assicurato è tenuto a fornire integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla
conclusione dell’assistenza, anche su richiesta della Struttura Organizzativa; in ogni caso è necessario
inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute.
In ogni caso l’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà
direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Art. 63 - Prestazioni
Ciascuna prestazione non è fornita più di 3 (tre) volte per anno assicurativo.
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1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l‘Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvederà all‘invio di un artigiano; la Società terrà a proprio carico l‘uscita e la manodopera fino
ad un massimo di € 500,00 per sinistro.
La prestazione viene fornita nei seguenti casi:
1. Impianto idraulico
a. allagamento, nei locali assicurati, provocato da una rottura, un‘otturazione, un guasto di tubature fisse dell‘impianto
idraulico del Fabbricato;
b. mancanza di acqua, nei locali assicurati, provocata da una rottura, un‘otturazione, un guasto di tubature fisse
dell‘impianto idraulico del Fabbricato;
c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, presenti nei locali assicurati, provocato da
un‘otturazione delle tubature di scarico fisse dell‘impianto idraulico del Fabbricato.
Esclusioni:
- sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili;
- sinistri dovuti a negligenza dell‘Assicurato;
- interruzione di fornitura da parte dell‘ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato;
- tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari.
2. Impianto di riscaldamento
a. mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione
della circolazione dell‘acqua dell‘impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
b. allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell‘impianto di riscaldamento.
Esclusioni:
- sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
2. Interventi di emergenza per danni da acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento di acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il
salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all‘invio di
personale specializzato in tecniche di asciugatura; la Società terrà a proprio carico il costo dell‘intervento fino
ad un massimale di € 500,00 per sinistro.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a. allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un‘otturazione o un
guasto, di tubature fisse dell‘impianto idraulico;
b. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle
tubature di scarico fisse dell‘impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
- per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili,
collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del Fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell‘Assicurato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle
tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora, presso i locali assicurati, sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di
corrente elettrica in tutti i locali stessi per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle
prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano; la Società terrà a proprio carico
l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
Sono esclusi gli interventi dovuti a:
- corto circuito provocato da imperizia, imprudenza, negligenza o dolo dell’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
- guasti ai cavi di alimentazione dei locali dell’esercizio a monte del contatore.
4. Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora, presso i locali assicurati, sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa
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provvede all’invio di un artigiano; la Società terrà a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un
massimo di € 500,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione viene fornita nei seguenti casi:
- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l’accesso ai locali
assicurati;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale
da non garantire la sicurezza dei locali assicurati.
5. Invio di un serrandista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un serrandista per interventi di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all’invio
di un artigiano; la Società terrà a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di
€ 500,00 per sinistro.
La prestazione viene fornita nei seguenti casi:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile
l’accesso ai locali assicurati;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali assicurati, in modo tale
da non garantirne la sicurezza, a seguito di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.
6. Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall‘acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che
abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa, dietro richiesta
dell‘Assicurato, contatterà una società di vigilanza che invierà un sorvegliante per garantire la sicurezza dei locali
assicurati.
La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro.
Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire un sorvegliante o l‘eventuale amministratore del condominio
avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla
Struttura Organizzativa.
7. Invio di un frigorista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un frigorista per interventi di emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvede 24 ore su 24 all’invio di un artigiano; la Società terrà a proprio carico l’uscita e
la manodopera fino a un massimo di € 500,00 per sinistro.
La prestazione è fornita nel caso in cui, a seguito di guasto elettrico del frigorifero, dell’impianto elettrico o della valvola
termostatica, si determini il mancato o irregolare funzionamento dell’impianto di refrigerazione.
8. Recupero dati
L’Assicurato a seguito di perdita di dati conservati su supporto magnetico, può mettersi in contatto con la Società,
tramite la Struttura Organizzativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 giorni per essere supportato da un tecnico informatico nel
recupero dei dati.
In caso di impossibilità del recupero dei dati per via telefonica, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede
al ritiro del supporto presso i locali dell’Assicurato per effettuare l’analisi fisica e logica del supporto magnetico danneggiato.
I tecnici informatici provvederanno a:
• identificare il problema;
• verificare la leggibilità del supporto (presenza di segnale su supporti magnetici e percentuale dell’eventuale superficie
non leggibile);
• stimare i costi e i tempi necessari per il recupero dei dati tenendone a proprio carico i relativi costi.
L’Assicurato riceverà comunicazione dei costi e dei tempi necessari per il recupero dei dati; in caso di accettazione del
preventivo i tecnici informatici provvederanno al recupero dei dati su nuovo supporto magnetico indicato dal cliente.
I relativi costi di recupero dei dati saranno a carico dell’Assicurato, mentre restano a carico della
Società i costi della restituzione all’Assicurato del supporto magnetico danneggiato e/o nuovo.
9. Rientro anticipato
Qualora l‘Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all‘estero e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1, 2,
3, 4, 5 e 7 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba
rientrare immediatamente presso il proprio esercizio, la Struttura Organizzativa fornirà all‘Assicurato stesso, un biglietto
aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata; la Società terrà a proprio carico le relative
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spese, fino ad un massimo complessivo per sinistro di € 500,00.
Nei casi in cui l‘Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso; la Società terrà
a proprio carico la relativa spesa.
La prestazione non è operante se l‘Assicurato non trasmette alla Struttura Organizzativa un‘adeguata
documentazione relativamente ai sinistri che danno luogo alle prestazioni.
10. Trasloco (Prestazione operante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi
infrasettimanali)
Qualora si verifichi un sinistro che renda inagibile i locali assicurati per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data
del sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco del contenuto dell‘Assicurato fino al nuovo esercizio
o deposito in Italia; la Società terrà a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.
Resta a carico dell‘Assicurato il costo dell‘eventuale deposito così come ogni altra spesa non
compresa nei costi di trasloco.
L‘Assicurato dovrà richiedere l‘effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60
(sessanta) giorni successivi alla data del sinistro.
Art. 64 - Esclusioni e effetti giuridici:
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni
o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche
(fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) dolo dell‘Assicurato;
d) abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall‘uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
Qualora l‘Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non è tenuta a
fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall‘intervento delle Autorità
o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.
Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa si prescrive entro il termine di due anni
dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto
all‘art. 2952 del Codice Civile.
Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l‘Assicurato non abbia tempestivamente
preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
La Polizza è regolata dalla legge italiana.
Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
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ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CITATI NEL TESTO
Art. 1229 - Clausole di esonero da responsabilità
È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa
grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del
debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della
conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore
di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione,
ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla
libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe
alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario
qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se
derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.
È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del
conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni
responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.
Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio,
proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una
quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abitazione di uno degli
inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.
Art. 1783 - Responsabilità per le cose portate in albergo
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell‘alloggio;
2) le cose di cui l‘albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell‘albergo
durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell‘alloggio;
3) le cose di cui l‘albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell‘albergo, sia
fuori dell‘albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone
dell‘alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all‘equivalente
di cento volte il prezzo di locazione dell‘alloggio per giornata.
Art. 1784 - Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell‘albergatore
La responsabilità dell‘albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l‘obbligo di accettare.
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L‘albergatore ha l‘obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli
soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell‘albergo,
abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L‘albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Art. 1785-bis - Responsabilità per colpa dell‘albergatore
L‘albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall‘ultimo comma dell‘articolo 1783, quando il
deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri
della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
Art. 1786 - Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
Art. 1891 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti
dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere
senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute
dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo e colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il
suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di
annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa
grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della
dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento
e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal
comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non
si riferisse la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento
del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi
dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima dell’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che
questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio
convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle
reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
Art. 1897 - Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata
conosciuta al momento della conclusione del contratto avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore,
a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere
che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che,
se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto,
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l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui
ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito
l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato
richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione
di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore
non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito
l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto
conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito
al momento del contratto stesso.
Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’Assicurato o dei dipendenti
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali
l’Assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del Contraente, dell’Assicurato o del
beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore
ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del
quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno
in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio
relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde
dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare
avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il
nome degli altri. L’Assicurato può richiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché
le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità
dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita tra gli altri assicuratori.
Art. 1912 - Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari
Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione
o da tumulti popolari.
Art. 1913 - Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni
da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore
o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di
constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
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Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione al valore assicurato rispetto a
quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a
quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’assicuratore provi che le
spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assicurato per
evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione
del valore assicurato.
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del
pregiudizio sofferto.
Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato
verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri
parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in
conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta ed è obbligato al pagamento diretto se lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del
quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio
delle incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2359 - Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante
nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a
società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume
quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni
quotate in mercati regolamentati.
Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal
contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda. Nell‘assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all‘assicurato o ha promosso contro di questo l‘azione. La comunicazione all‘assicuratore della
richiesta del terzo danneggiato o dell‘azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del
danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all‘azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell‘indennità.
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ANNOTAZIONI
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Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 - 5351461
www.helvetia.it
Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all’eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d’ord. 031
La tua Assicurazione svizzera.
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