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acquisto intracomunitario

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acquisto intracomunitario
331.37.00A
2003
IVA COMUNITARIA
NELLA LEGISLAZIONE INTERNA
PROVVEDIMENTO
TITOLO
DL 30 agosto 1993 n. 331
artt. 38 e seguenti
Introduzione disciplina
(oggetto di diverse
provvisoria sugli scambi
modifiche tra cui DL n.
intracomunitari
41/95, L. n. 28/97, D.Lgs
n. 191/2002)
Modelli IVA Intra 12 e
Decreto 16 febbraio 1993 Intra 13 acquisti enti e
agricoltori
Modelli IVA Intra 1 e Intra
Decreto 21 ottobre 1992
2
DPR 7 gennaio 1999
Semplificazioni modelli
n. 10
Modelli Iva Intra 1 e 2 in
Decreto 27 ottobre 2000
euro
Decreto 12 dicembre
Semplificazioni modelli
2002
Decreto 20 ottobre 1997
Regolamento depositi
n. 419
IVA
331.37.00A
2002
ARTICOLO 37
Operazioni intracomunitarie
1. Fino a quando non entra in vigore il
regime definitivo degli scambi con gli altri
Stati membri della Comunità economica
europea l'imposta sul valore aggiunto si
applica anche alle operazioni
intracomunitarie secondo le disposizioni di
cui al presente titolo.
2004
331.37.01
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
ART.37
REGIME TRANSITORIO
Modifica nozione di esportazione
e importazione
ABBATTIMENTO
FRONTIERE
FISCALI
Definito “acquisto
intracomunitario” quale fatto
generatore dell’imposta
Per i soggetti passivi di imposta
sostituiti i controlli doganali con
quelli telematici (intrastat)
Per i consumatori finali eliminato
ogni controllo doganale e
pagamento dell’IVA nel Paese di
origine dei beni
Paese di destinazione negli
scambi tra operatori economici
LUOGO DI
TASSAZIONE
Paese di origine negli acquisti
effettuati da privati
2004
331.37.02
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
ART.37
REGIME TRANSITORIO E DEFINITIVO
Soggetti nel paese di
destinazione
REGIME
TRANSITORIO
ACQUISTI
INTRA
Gli acquirenti
contabilizzano l’IVA a
debito e a credito con
reverse-charge
Soggetti nel paese di
origine
REGIME
DEFINITIVO
Gli acquirenti pagheranno
l’imposta al fornitore con
conseguente detrazione
interna
Non imponibili nel paese
di origine
REGIME
TRANSITORIO
CESSIONI
INTRA
REGIME
DEFINITIVO
I cedenti non
assoggettano ad imposta
nazionale le vendite
Soggette nel paese di
origine
I cedenti applicheranno e
assolveranno l’Iva sulle
vendite
331.38.00A
2002
ARTICOLO 38
Acquisti intracomunitari
1.
L'imposta sul valore aggiunto si applica sugli
acquisti intracomunitari di beni effettuati nel
territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e
professioni o comunque da enti, associazioni o
altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti
passivi d'imposta nel territorio dello Stato.
2.
Costituiscono acquisti intracomunitari le
acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della
proprietà di beni o di altro diritto reale di
godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel
territorio dello Stato da altro Stato membro dal
cedente, nella qualità di soggetto passivo
d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per
loro conto.
Continua
…
331.38.00B
2002
…
3.
ARTICOLO 38
Acquisti intracomunitari
Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
a) [abrogata];
b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o
per conto di un soggetto passivo d'imposta di beni
provenienti da altro Stato membro. La disposizione si
applica anche nel caso di destinazione nel territorio
dello Stato, per finalità rientranti nell'esercizio
dell'impresa, di beni provenienti da altra impresa
esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui all'articolo 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti
passivi d'imposta;
d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per
conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli
stessi in precedenza importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto
nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro,
anche se il cedente non è soggetto d'imposta ed anche
se non effettuati nell'esercizio di imprese, arti e
professioni.
Continua
…
331.38.00C
2002
…
ARTICOLO 38
Acquisti intracomunitari
4.
Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono
mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza
superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al
decollo superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di
cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2
Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le
imbarcazioni destinate all'esercizio di attività
commerciali o della pesca o ad operazioni di
salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di
cui all'articolo 8 bis, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano
nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso
oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata
decorso il termine di sei mesi dalla data del
provvedimento di prima immatricolazione o di
iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti
equipollenti, ovvero navigato per oltre cento ore,
ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia
effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del
provvedimento di prima immatricolazione o di
iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti
equipollenti.
Continua
…
331.38.00D
2002
…
5.
ARTICOLO 38
Acquisti intracomunitari
Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
oggetto di operazioni di perfezionamento o di
manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente,
dell'articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del
Consiglio delle Comunità europee 16 luglio 1985, n.
1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello stesso
Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, se i beni sono
successivamente trasportati o spediti al committente,
soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro di
provenienza o per suo conto in altro Stato membro
ovvero fuori del territorio della comunità; l'introduzione
nel territorio dello Stato di beni temporaneamente
utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se
importati, beneficierebbero della ammissione
temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione
di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo
conto;
Continua
…
331.38.00E
2002
ARTICOLO 38
Acquisti intracomunitari
…
comma 5
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto
nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai
soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile a
norma dell'articolo 19, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso
decreto che non abbiano optato per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare
complessivo degli acquisti intracomunitari e degli
acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente
decreto, effettuati nell'anno solare precedente non ha
superato 16 milioni di lire (Euro 8.263,31) e fino a
quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato.
L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al
netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli
acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e
degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio
Stato membro dell'esonero disposto per le piccole
imprese.
Continua
…
331.38.00F
2002
…
ARTICOLO 38
Acquisti intracomunitari
6.
La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non
si applica ai soggetti ivi indicati che optino per
l'applicazione dell'imposta sugli acquisti
intracomunitari, dandone comunicazione all'ufficio
nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella
dichiarazione di inizio dell'attività o comunque
anteriormente all'effettuazione dell'acquisto. L'opzione
ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa
all'anno precedente, dall'1 gennaio dell'anno in corso e,
negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a
quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al
compimento del biennio successivo all'anno nel corso
del quale è esercitata, sempreché ne permangano i
presupposti; la revoca deve essere comunicata
all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto
dall'anno in corso. Per i soggetti di cui all'articolo 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti
passivi d'imposta, la revoca deve essere comunicata
mediante lettera raccomandata entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale. La revoca
ha effetto dall'anno in corso.
Continua
…
331.38.00G
2002
…
ARTICOLO 38
Acquisti intracomunitari
7.
L'imposta non è dovuta per l'acquisto
intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di
soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di
beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e
spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri
cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui
all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assoggettati
all'imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati,
designati per il pagamento dell'imposta relativa alla
cessione.
8.
Si considerano effettuati in proprio gli acquisti
intracomunitari da parte di commissionari senza
rappresentanza.
331.38.01
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
ART.38
DEFINIZIONE
COMMI 1- 2
L'IVA SI APPLICA SUGLI
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
DI BENI MOBILI MATERIALI
EFFETTUATI NEL
TERRITORIO DELLO STATO
NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE
ARTI E PROFESSIONI
PRESUPPOSTI
OGGETTIVI
ONEROSITA'
DELLA
OPERAZIONE
TERRITORIALI
ACQUISIZIONE
DELLA
PROPRIETA' O
ALTRO
DIRITTO REALE
SUL BENE
TRASFERIMENTO
E TRASPORTO
DI UN BENE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
ITALIANO
CON PARTENZA
DA UNO STATO
MEMBRO
SOGGETTIVI
STATUS DI
OPERATORE
ECONOMICO DEL
VENDITORE
COMUNITARIO
E DELL'ACQUIRENTE
NAZIONALE
I SOGGETTI DEVONO
ESSERE IN POSSESSO
DEL NUMERO DI
IDENTIFICAZIONE IVA
SE MANCA UNO SOLO
DEI PRESUPPOSTI
NON SI HA "ACQUISIZIONE"
- L'OPERAZIONE E' SOGGETTA
ALLA DISCIPLINA INTERNA
VIGENTE NEL PAESE DI ORIGINE DEI BENI -
331.38.02
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
ART.38
BENI INTRODOTTI
IN CONTO PROPRIO
COMMA 3
CONTRATTI
- DI DEPOSITO,
- DI STOCCAGGIO
E SIMILI
Lettera b)
L'INTRODUZIONE IN ITALIA
DI BENI DA PARTE O PER
CONTO DI UN SOGGETTO
IVA COMUNITARIO
PER ESIGENZE DELLA
SUA IMPRESA
SE IL SOGGETTO
COMUNITARIO
NON HA STABILE
ORGANIZZAZIONE
IN ITALIA
DEVE NOMINARE
RAPPRESENTANTE
FISCALE IN ITALIA
A QUALSIASI TITOLO
DIVERSO DALLA CESSIONE
LA NORMA NON SI
RIFERISCE A
SOGGETTI ITALIANI
ANCHE SE PROVENIENTI DA
ALTRA IMPRESA ESERCITATA
DALLO STESSO SOGGETTO
COMUNITARIO
COSTITUISCE ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO
ESCLUSI I BENI DI CUI
AL COMMA 5, LETTERA A)
IN LAVORAZIONE
STRUMENTALI
PER SERVIZI
EX TEMPORANEA
IMPORTAZIONE
331.38.05
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
ART.38
OPERAZIONI NON SOGGETTE
COMMA 5
ACQUISTI ESCLUSI
DALLA DISCIPLINA
Lettera a)
BENI INTRODOTTI
IN ITALIA IN
PERFEZIONAMENTO
ATTIVO O PER
MANIPOLAZIONI
Lettera a)
BENI
STRUMENTALI
DA UTILIZZARE
PER LA
ESECUZIONE
DI SERVIZI
ATTENZIONE
Lettera a)
Lettera d)
QUANDO
IL CEDENTE
COMUNITARIO
BENEFICIA DI
ESONERO NEL
SUO PAESE
BENI
CHE SE
IMPORTATI
POTREBBERO
BENEFICIARE
DELLA
TEMPORANEA
IMPORTAZIONE
L'OPERAZIONE
E' SOGGETTA
ALLA DISCIPLINA
VIGENTE
NEL PAESE
DEL VENDITORE
I BENI AL
TERMINE DELLA
LAVORAZIONE
DEVONO USCIRE
DAL TERRITORIO
ITALIANO
LIMITE MASSIMO DI PERMANENZA IN ITALIA UN ANNO
VANNO SEMPRE RILEVATI
E SEGUITI
ATTENZIONE
OBBLIGO DI
ISTITUIRE REGISTRO DI
CARICO E SCARICO
ART.50, CO 5
SE I BENI RESTANO IN ITALIA
IL SOGGETTO COMUNITARIO
DEVE ASSOLVERE L'IVA
NOMINANDO UN
RAPPRESENTANTE FISCALE
331.38.06
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
ART.38
BENI DA INSTALLARE
COMMA 5
ACQUISTO DI BENI
CON
POSA IN OPERA
Lettera b)
SE I BENI ACQUISTATI VENGONO INSTALLATI,
MONTATI O ASSIEMATI IN ITALIA
DAL FORNITORE COMUNITARIO
O PER SUO CONTO
NON SI TRATTA DI
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
LA CESSIONE SI CONSIDERA EFFETTUATA
IN ITALIA (ART.7, COMMA 2, D.P.R. 633/72 NELLA NUOVA
VERSIONE MODIFICATA DALL'ART.57 D.L. 331/93)
SE CHI ACQUISTA E'
SOGGETTO D'IMPOSTA
L'ACQUIRENTE ITALIANO
EMETTE AUTOFATTURA
AI SENSI DELL'ART.17
D.P.R. 633/1972
COMPILA IL
MOD. INTRA 2 BIS
AI SOLI FINI STATISTICI
SE CHI ACQUISTA
E' PRIVATO
IL CEDENTE COMUNITARIO
HA L'OBBLIGO DI NOMINARE
IN ITALIA IL RAPPRESENTANTE
FISCALE PER ASSOGGETTARE
AD IVA LA VENDITA INTERNA
NON REALIZZA UN
ACQUISTO INTRACOMUNITARIO
331.38.08
BENI MOBILI USATI
D.L. 23.02.95 N.41
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
ART.37, CO.2
DISCIPLINA
ASSOGGETTATI
AD IMPOSTA CON
REGIME
DEL MARGINE
NEL PAESE DEL
CEDENTE
NON
ASSOGGETTATI
AD IMPOSTA
NEL PAESE
DEL CEDENTE
NON SONO
CONSIDERATI
ACQUISTI
INTRACOMUNITARI
SONO
CONSIDERATI
ACQUISTI
INTRACOMUNITARI
331.38.03
2005
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
ART.38
MEZZI DI TRASPORTO NUOVI
COMMA 3 Lettera e)
DISCIPLINA
L'ACQUISTO A TITOLO ONEROSO
DA PARTE DI CHIUNQUE (ANCHE PRIVATO)
PURE SE IL CEDENTE NON E' SOGGETTO
PASSIVO D'IMPOSTA NEL SUO PAESE
COSTITUISCE ACQUISTO
INTRACOMUNITARIO IN ITALIA
LA DISCIPLINA DI IMMATRICOLAZIONE,
CONTROLLO P.R.A. E PAGAMENTO DELL'IVA
IN ITALIA E’ CONTENUTA NEL SUCCESSIVO
ART.53,
NEL D.M. 19 GENNAIO 1993 E NELLA
FINANZIARIA 2005 (Legge n. 311/2004)
331.38.03A
2005
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
ART.38
MEZZI DI TRASPORTO NUOVI
COMMA 4
VEICOLI CON
CILINDRATA > 48 CC
O
POTENZA
> 7,2 KW
CHE SIANO STATI IMMATRICOLATI DA
MENO DI SEI MESI
OVVERO *
CHE ABBIANO PERCORSO UNA
DISTANZA INFERIORE A SEIMILA KM
CHE ABBIANO NAVIGATO PER MENO DI
CENTO ORE
IMBARCAZIONI
SUPERIORI m 7,5
(ESCLUSO 8 BIS D.P.R.
633/72)
AEROMOBILI
SUPERIORI KG 1.550
(ESCLUSO 8 BIS D.P.R.
633/1972)
OVVERO *
CHE SIANO STATI
IMMATRICOLATI O ISCRITTI DA MENO
DI TRE MESI
CHE ABBIANO VOLATO PER MENO DI
QUARANTA ORE
OVVERO *
CHE SIANO STATI IMMATRICOLATI O
ISCRITTI DA MENO DI TRE MESI
* ATTENZIONE: Sono nuovi qualora ricorra almeno una delle
due condizioni indicate !!!
2003
331.38.10
Acquisti intracomunitari di beni usati.
Disciplina dell'acquisto e della rivendita
1° CASO
Un commerciante italiano di auto usate acquista una
autovettura usata presso un rivenditore tedesco per
5.164,57 Euro non in regime del margine ma come
cessione intracomunitaria e senza applicazione di alcuna
imposta tedesca. Successivamente rivende l'auto in Italia a
complessivi 7.746,85 Euro, imposta inclusa.
Il commerciante italiano deve:
- integrare la fattura di 5.164,57 Euro ricevuta dal suo
cedente tedesco senza addebito d'imposta, con
l'applicazione dell'IVA per 1.032,91 Euro;
- annotare la fattura e la relativa imposta nel registro delle
fatture emesse ed in quello degli acquisti. Così attraverso
il meccanismo del reverse-charge si rende
contemporaneamente debitore e creditore dell’imposta
potendo detrarre l’IVA sull’acquisto dell’auto trattandosi di
un bene che rientra nella sua ordinaria attività d’impresa;
-assoggetta ad IVA la successiva vendita interna,
corrispondente all'aliquota del 20% sul valore pieno di
vendita pari 7.746,85 Euro IVA inclusa (7.746,85 Euro: 120 x
100 = 6.455,71 Euro x 20% = 1.291,14 Euro. Si renderà,
pertanto, debitore dell’imposta per tale importo.
2003
331.38.11
Acquisti intracomunitari di beni usati.
Disciplina dell'acquisto e della rivendita
2° CASO
Un imprenditore non commerciante abituale di auto,
acquista un auto usata in Germania al prezzo di 5.164,57
Euro da un soggetto passivo che non ha applicato il
regime del margine. Dopo due anni rivende l’auto stessa.
L’imprenditore italiano:
- deve integrare la fattura di 5.164,57 Euro ricevuta dal suo
cedente tedesco senza addebito d'imposta, con
l'applicazione dell'IVA per 1.032,91 Euro;
- deve annotare la fattura nel registro delle fatture emesse
e in quello degli acquisti;
- così attraverso il meccanismo del reverse-charge si
rende contemporaneamente debitore e creditore
dell’imposta ma può detrarre l'imposta con le limitazioni
poste dall'articolo 19-bis 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 (si
veda il paragrafo 1.3 in commento a tale articolo);
- la successiva vendita interna segue le disposizioni
contenute nell’articolo 30, comma 5 della legge n.388 del
2000, sicché se l’imposta è stata detratta parzialmente
nella misura del 10 o del 50 per cento anche la base
imponibile della successiva cessione è soggetta ad IVA
limitatamente alla stessa percentuale del 10 o del 50 per
cento.
331.40.00A
2002
ARTICOLO 40
Territorialità delle operazioni intracomunitarie
1.
Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel
territorio dello Stato se hanno per oggetto beni,
originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera
pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato
istitutivo della Comunità economica europea, spediti o
trasportati dal territorio di altro Stato membro nel
territorio dello Stato.
2.
L'acquisto intracomunitario si considera
effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente
è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che
l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro
Stato membro di destinazione del bene. E' comunque
effettuato senza pagamento dell'imposta l'acquisto
intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro
Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di
successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio
di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per
acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta
designato come debitore dell'imposta relativa.
Continua
…
331.40.00B
2002
…
ARTICOLO 40
Territorialità delle operazioni intracomunitarie
3.
In deroga all'articolo 7, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in
base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti
o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo
conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche
non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno
optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti
intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con
esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad
accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato
membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di
tale ultimo Stato.
4.
Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni
da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa,
effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel
corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni e
semprechè tale limite non sia stato superato nell'anno
precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui
al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro
Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione
dell'imposta nel territorio dello Stato.
Continua
…
331.40.00C
2002
ARTICOLO 40
Territorialità delle operazioni intracomunitarie
…
4 bis.
In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, le prestazioni di servizi
relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel
territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di
soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello
Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o
trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni
sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano
eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi
effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo
di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o
trasportati al di fuori del territorio dello Stato.
5.
Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e
le relative prestazioni di intermediazione, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa
esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto
passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si
considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato
se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo
d'imposta.
Continua
…
331.40.00D
2002
ARTICOLO 40
Territorialità delle operazioni intracomunitarie
…
6.
In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato,
ancorchè eseguite nel territorio di altro Stato membro, le
prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario
e le relative prestazioni di intermediazione commesse da
soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse
prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello
Stato, ancorchè ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo
d'imposta in altro Stato membro.
7.
Per trasporto intracomunitario di beni si intende il
trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza
e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se
vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello
Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono,
altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di
vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di
prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi
provenienti.
Continua
…
331.40.00E
2002
ARTICOLO 40
Territorialità delle operazioni intracomunitarie
…
8.
Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle
indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni
di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative
ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel
territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate,
con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a
soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente
della prestazione di intermediazione è soggetto passivo
d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera
ivi effettuata ancorchè l'operazione cui l'intermediazione si
riferisce sia effettuata in altro Stato membro.
9.
Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le
prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto
intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di
intermediazione di cui ai commi 4 bis, 5, 6 e 8 rese a soggetti
passivi d'imposta in altro Stato membro.
331.40.04
TERRITORIALITA' SERVIZI
INTRACOMUNITARI
ART.40
PRESTAZIONI INTERESSATE
COMMI 4bis - 5 - 6 - 8
SERVIZI CONNESSI AGLI
SCAMBI INTRACOMUNITARI
PER I QUALI SONO STATE
MODIFICATE LE NORME
SULLA TERRITORIALITA'
LAVORAZIONI
INTRACOMUNITARIE
TRASPORTI
INTRACOMUNITARI
DI BENI
RELATIVE
INTERMEDIAZIONI
PRESTAZIONI
ACCESSORIE AI
TRASPORTI
INTRACOMUNITARI
DI BENI
(CARICO, SCARICO, ECC.)
PRESTAZIONI DI
INTERMEDIAZIONIE
RELATIVE A:
- CESSIONI INTRACOMUNITARIE
- ACQUISTI INTRACOMUNITARI
- LOCAZIONI MEZZI DI TRASPORTO
- TRASPORTI DIVERSI DA QUELLI
INTRACOMUNITARI
RELATIVE
INTERMEDIAZIONI
ATTENZIONE
LE ALTRE PRESTAZIONI
DI SERVIZI (ES. INTERMEDIAZIONI
SU ESPORTAZIONI O IMPORTAZIONI
DI BENI, TRASPORTI DI BENI DESTINATI
ALL'ESPORTAZIONE, LAVORAZIONI NON
INTRACOMUNITARIE, ECC.) SEGUONO LE
"VECCHIE" NORME CONTENUTE
NELL'ART.7 DEL D.P.R. 633/1972
331.40.05
TERRITORIALITA' SERVIZI
INTRACOMUNITARI
ART.40
RILEVANZA
COMMI 4bis - 5 - 6 - 8
REGOLE GENERALI
COMMITTENTE
SOGGETTO PASSIVO
D'IMPOSTA COMUNITARIO
PRESTAZIONE
SOGGETTA NEL PAESE
DEL COMMITTENTE
PER LE
LAVORAZIONI
INTRACOMUNITARIE
PER I
TRASPORTI
INTRACOMUNITARI
E RELATIVE
INTERMEDIAZIONI
NELLO STATO
DOVE VIENE
EFFETTUATA
LA LAVORAZIONE
NELLO STATO
DOVE INIZIA
IL TRASPORTO
COMMITTENTE
PRIVATO, SOGGETTO
COMUNITARIO SENZA
PARTITA IVA O SOGGETTO
EXTRA COMUNITARIO
PRESTAZIONE SOGGETTA
PER LE
PRESTAZIONI
ACCESSORIE
AI TRASPORTI
E RELATIVE
INTERMEDIAZIONI
DOVE VIENE
EFFETTUATO
IL SERVIZIO
PER LE
PRESTAZIONI
DI
INTERMEDIAZIONE
DOVE VIENE
EFFETTUATA
L'OPERAZIONE
DI VENDITA
O DI ACQUISTO
DI BENI CUI
SI RIFERISCE LA
PRESTAZIONE
331.40.06
LAVORAZIONI INTRACOMUNITARIE
ART.40
INDIVIDUAZIONE
COMMA 4 bis
SONO ATTRATTE
ALLA DISCIPLINA
LE PRESTAZIONI DI SERVIZI
RELATIVE A BENI MOBILI MATERIALI
ESEGUITE IN UNO STATO
DELLA COMUNITA'
SI TRATTA
DI CONTRATTI:
- D'APPALTO
- D'OPERA
- SIMILI
- MANIPOLAZIONI
USUALI, ECC.
- RIPARAZIONI, ECC.
(EX ART.38, C.3, LETT.A ,
ART.41, C.2, LETT.A,
ART.58, C.2)
AL TERMINE DELLA
PRESTAZIONE I BENI
DEVONO ESSERE
STRASPORTATI
O SPEDITI IN UNO STATO
DIVERSO DA QUELLO
IN CUI E' STATA
ESEGUITA LA LAVORAZIONE
O LA RIPARAZIONE
COMPRESE
LE
PERIZIE
ATTENZIONE
SE I BENI RESTANO
NELLO STATO OVE E'
STATA ESEGUITA
LA PRESTAZIONE
SI SEGUE LA
DISCIPLINA INTERNA
DELLO STATO.
(IN ITALIA
ART.7, C.4, LETT.B,
DPR N.633/72)
331.40.10
TRASPORTI INTRACOMUNITARI
ART.40
NOZIONE
COMMA 7
PER TRASPORTO INTRACOMUNITARIO
SI INTENDE IL TRASPORTO DI BENI
- CON QUALSIASI MEZZO
- CON LUOGO DI PARTENZA
E LUOGO DI ARRIVO
NEL TERRITORIO DI DUE STATI MEMBRI
MEZZO
LUOGO
DI PARTENZA
LUOGO
DI ARRIVO
- STRADALE
INIZIO EFFETTIVO
- FERROVIARIO
TRASPORTO
- MARITTIMO
- AEREO
LUOGO IN CUI
SI CONCLUDE
EFFETTIVAMENTE IL
TRASPORTO
ANCHE SE
ATTRAVERSANO
TERRITORI NON
APPARTENENTI
ALLA UNIONE
EUROPEA
SEGUONO LA STESSA
DISCIPLINA
I TRASPORTI RELATIVI A
SINGOLE TRATTE NAZIONALI
EFFETTUATE DA SUB-VETTORI
IN CONNESSIONE AD UN
TRASPORTO INTRACOMUNITARIO
I SINGOLI VETTORI DEVONO
FORNIRE PROVA IDONEA
LE PRESTAZIONI
DI VETTORIAMENTO
TRAMITE CONDUTTORE
O ELETTRODOTTI
TRA DUE STATI MEMBRI
331.40.11
TRASPORTI INTRACOMUNITARI
ART.40
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
NAZIONALE
PRESTAZIONE SEMPRE
SOGGETTA IVA
IN ITALIA
VETTORE
SOGGETTO IVA
IN ITALIA
IL COMMITTENTE
RICEVE UNA
FATTURA INTERNA
CON IVA
EMESSA DAL
VETTORE
ANNOTA LA
FATTURA NEL
REGISTRO DEGLI
ACQUISTI CON LE ALTRE
FATTURE ITALIANE
VETTORE
RESIDENTE IN UN ALTRO
STATO MEMBRO
IL COMMITTENTE
RICEVE UNA
FATTURA ESTERA
SENZA IMPOSTA
EMESSA DAL
VETTORE
INTEGRA CON IVA
E REGISTRA
LA FATTURA SECONDO
LE NORME
PREVISTE DALLA
DISCIPLINA
DELL'IVA
INTRACOMUNITARIA
VETTORE
RESIDENTE IN UN PAESE
EXTRA COMUNITARIO
IL COMMITTENTE
ITALIANO EMETTE
AUTOFATTURA CON IVA
A NORMA
DELL'ART.17
D.P.R. 633/1972
ANNOTA IN
CONTABILITA'
GENERALE
IL DOCUMENTO
ESTERO
EMESSO DAL
TRASPORTATORE
331.40.12
TRASPORTI INTRACOMUNITARI
ART.40
OBBLIGHI DEL VETTORE
NAZIONALE
NUOVA DISCIPLINA
COMMITTENTE
COMMITTENTE
COMMITTENTE
SOGGETTO IVA IN
ITALIA
SOGGETTO IVA IN UN
PAESE MEMBRO
PRIVATO O EXTRA
COMUNITARIO
PRESTAZIONE
SOGGETTA
AD IVA
IN ITALIA
PRESTAZIONE
SOGGETTA
AD IVA
NELLO STATO DEL
COMMITTENTE
COMUNITARIO
IL VETTORE
ITALIANO
EMETTE FATTURA
CON IVA
IL VETTORE
ITALIANO
EMETTE FATTURA
"NON SOGGETTA"
- ART.46 -
RILEVANTE AGLI
EFFETTI IVA
CONCORRE
- VOLUME DI AFFARI
- PLAFOND
- STATUS
TRASPORTO CON
INIZIO IN ITALIA
PRESTAZIONE
SOGGETTA
AD IVA IN
ITALIA
IL VETTORE
ITALIANO EMETTE
FATTURA
CON IVA
VIENE INTEGRATA CON
IVA DAL COMMITTENTE
COMUNITARIO
NEL SUO PAESE
TRASPORTO CON
INIZIO IN UN ALTRO
STATO MEMBRO
PRESTAZIONE
FUORI
CAMPO IVA
IN ITALIA
IL VETTORE
DEVE NOMINARE IN
QUELLO STATO UN
RAPPRESENTANTE
FISCALE
CHE PROVVEDE
A VERSARE L'IVA
IN QUEL PAESE
331.53.00A
2005
ARTICOLO 53
Disposizioni relative
ai mezzi di trasporto nuovi
1.
Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da
soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e
professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri
Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi
dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei
suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o
per loro conto, compete il rimborso, al momento della
cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto
o assolta o pagata per la loro acquisizione o
importazione. Il rimborso non può essere superiore
all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la
cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello
Stato.
2.
Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del
versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo
38, comma 3, lettera e), nonché le prescrizioni, le
modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui
al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto
nello stesso comma.
Continua
…
331.53.00B
2005
ARTICOLO 53
Disposizioni relative
ai mezzi di trasporto nuovi
3.
I pubblici uffici non possono procedere
all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o
all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a
mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4,
oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi
relativi all'applicazione dell'imposta non risultano
adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti
uffici dell'Amministrazione finanziaria per il
reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza
del rimborso, della repressione delle violazioni nonché
ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti
che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto 2.
Continua
…
331.53.00C
2005
ARTICOLO 53
Disposizioni relative
ai mezzi di trasporto nuovi
4.
Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti
commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di
autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in
base alla documentazione rilasciata in uno Stato
membro e che abbia assolto agli obblighi relativi
all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo
della dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la
documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.
5.
Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto
legislativo 30.4.1992, n. 285, dopo le parole: "formalità
doganali" sono inserite le seguenti: "o a quelle di cui
all'articolo 53, comma 2, del decreto legge 30.8.1993, n.
331".
331.53.01
MEZZI DI TRASPORTO
NUOVI
ART.53
DISCIPLINA
I SEGUENTI MEZZI
DI TRASPORTO NUOVI
SONO SEMPRE SOGGETTI
AD IMPOSTA NEL PAESE
DI DESTINAZIONE ANCHE SE
IL CEDENTE, L'ACQUIRENTE
O ENTRAMBI SONO PRIVATI
VEICOLI
- CILINDRATA > 48 CC
- POTENZA > 72 KW
IMBARCAZIONI
(ESCLUSE
QUELLE DI CUI
ALL'ART. 8 BIS LETT. A
D.P.R. 633/1972)
LUNGHEZZA > 7,5 MT
IMMATRICOLATI
< 6 MESI
O PERCORSO
< 6.000 KM
IMMATRICOLATI
< 3 MESI
O NAVIGATO
< 100 H
AEROMOBILI
(ESCLUSI
QUELLI DI CUI
ALL'ART.8 BIS LETT. C
D.P.R. 633/1972)
PESO >1.550 KG
ISCRITTI
< 3 MESI
O VOLATI
< 40 H
331.53.02
MEZZI DI TRASPORTO NUOVI
ART.53
CESSIONI
COMMA 1
LE VENDITE DI MEZZI
DI TRASPORTO NUOVI
SONO "NON IMPONIBILI"
IN ITALIA IN QUANTO
SOGGETTE AD IVA NEL
PAESE DI DESTINAZIONE
SE EFFETTUATE
DA UN
PRIVATO ITALIANO
SE EFFETTUATE
DA SOGGETTO
D'IMPOSTA ITALIANO
L'ACQUIRENTE
COMUNITARIO (PRIVATO O
SOGGETTO IVA)
DEVE VERSARE L'IMPOSTA
NEL SUO PAESE SECONDO LE
REGOLE IVI VIGENTI
IL CEDENTE ITALIANO
PUO' RECUPERARE L'IVA
PAGATA ALL'ACQUISTO O
UNA PARTE DI ESSA
(MOD.38 RIC)
L'ATTO DI VENDITA DEVE
IDENTIFICARE IL BENE
E RIPORTARE NUMERO DI
IDENTIFICAZIONE SE CHI
ACQUISTA E' UN SOGGETTO
D'IMPOSTA COMUNITARIO
IL CEDENTE ITALIANO EMETTE
FATTURA "NON IMPONIBILE"
CON IDENTIFICAZIONE DEL BENE
SE ACQUISTA
PRIVATO
LA FATTURA DI
VENDITA NON
VA REGISTRATA
SE ACQUISTA
SOGGETTO
PASSIVO D'IMPOSTA
LA FATTURA DI
VENDITA VA
REGISTRATA
331.53.03
MEZZI DI TRASPORTO NUOVI
ART.53
ACQUISTI
COMMI 2 - 3 - 4
GLI ACQUISTI DI MEZZI DI
TRASPORTO NUOVI SONO
SEMPRE E IN OGNI CASO
SOGGETTI AD IVA IN ITALIA
ANCHE SE I CEDENTI, GLI
ACQUIRENTI O ENTRAMBI
SONO PRIVATI
SE EFFETTUATI
DIRETTAMENTE
DA PRIVATI
L'IMPOSTA VA
VERSATA
PRESSO L'UFFICIO IVA
ENTRO 30 GIORNI
DALL'ACQUISTO
MA PRIMA DELLA
IMMATRICOLAZIONE
I DOCUMENTI VANNO
CONSERVATI PER
CINQUE ANNI
SE EFFETTUATI
DA SOGGETTI
PASSIVI D'IMPOSTA
L'IMMATRICOLAZIONE
NON PUO' AVVENIRE
SENZA AVER
FORNITO AL
PUBBLICO REGISTRO
LA PROVA
DELL'AVVENUTO
PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA
ATTENZIONE
SENZA ALCUN
OBBLIGO DI
REGISTRAZIONE
(ART.47, COMMA 5)
PER GLI ACQUISTI
DI VEICOLI "USATI"
NON SI PAGA L'IVA
IN ITALIA
L'IMPOSTA VA VERSATA
INTEGRANDO E
REGISTRANDO
LA FATTURA ESTERA
SECONDO LE
NORMALI DISPOSIZIONI
DEGLI ALTRI ACQUISTI
INTRACOMUNITARI
331.53.04
2005
ARTICOLO 53
Finanziaria 2005 (L. 311/04)
Commi 378/380
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del
decreto-legge 30 Agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di
imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri,
entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni
caso, prima dell'immatricolazione, il numero identificativo
intracomunitario nonché il numero di telaio degli autoveicoli,
motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Per i successivi
passaggi interni precedenti l'immatricolazione il numero
identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale
del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei
soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono
all'immatricolazione. La comunicazione è altresì effettuata,
entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso
di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi
veicoli.
Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le
modalità delle comunicazioni di cui alla precedente
disposizione
Con la convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del
regolamento di cui al DPR n. 358/2000, è definita la procedura
di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle
informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi della
precedente disposizione
331.53.05
2005
ARTICOLO 53
Finanziaria 2005 (L. 311/04)
Commi 378/380
I soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento dei
Trasporti Terrestri, entro il termine di quindici giorni
dall'acquisto e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il
numero identificativo intracomunitario nonché il numero di
telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi
acquistati.
Per i successivi passaggi interni precedenti
l'immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è
sostituito dal codice fiscale del fornitore.
In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di
imposta gli uffici preposti non procedono
all'immatricolazione.
La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di
quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione
intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.
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