Diapositiva 1 - Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce
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Diapositiva 1 - Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce
Stima dei costi della sicurezza QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 1. Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) 2. D.P.R. n. 207 del 5 maggio 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. L.vo n. 163/2006) A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Stima dei costi della sicurezza DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006 ART. 131 - PIANI DI SICUREZZA 1) entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante: a - eventuali proposte integrative al PSC (ove previsto); b - un Piano Sostitutivo del PSC quando quest’ultimo non è previsto; c - un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il POS costituisce un piano complementare e di dettaglio del PSC o del PSS; 2) Il PSC, ovvero il PSS, ed il POS, formano parte integrante del contratto d’appalto o di concessione. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Stima dei costi della sicurezza Gravi o ripetute violazioni dei piani da parte dell’appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 3) I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza sono NULLI. 4) Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, possono presentare al CSE proposte di modifiche o integrazioni al PSC, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie della impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni dei lavoratori, eventualmente disattese nel PSC. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Stima dei costi della sicurezza D. P. R. N. 207 DEL 5 OTTOBRE 2010 ART. 10 – Funzioni e compiti del R.U.P. comma 2 – Il RUP assume il ruolo di Responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza. comma 3 – nomina il CSP ed il CSE e vigila sulla loro attività: verifica, sentito il D.LL. ed il CSE, che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza al subappaltatore. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Stima dei costi della sicurezza ART. 17 - Documenti componenti il PROGETTO PRELIMINARE comma 1 lett. f): prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2; comma 2: Contenuti minimi a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere; 2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19; A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Stima dei costi della sicurezza b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti; c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni; d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, secondo periodo. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Stima dei costi della sicurezza Art. 24. Documenti componenti il progetto definitivo comma 2 lett. n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo comma 1 lett. f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Interconnessioni tra il RUP ed i soggetti di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Come previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici: D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è il soggetto responsabile incaricato dalle amministrazioni aggiudicatrici per espletare delle funzioni propositive, istruttorie e di controllo oltre che di coordinamento per la realizzazione di ogni singola opera o intervento pubblico in tutte le sue fasi. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il RUP è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori e inizia a svolgere il suo incarico con una funzione propositiva a partire dalla programmazione dei lavori, procede a coordinare e vigilare la successiva progettazione, che si sviluppa su tre fasi: preliminare, definitiva ed esecutiva, provvede al coordinamento e alle istruttorie affinché siano ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, quindi propone e coordina le procedure per l’affidamento dei lavori tramite appalto pubblico, successivamente svolge la funzione di vigilanza sull’esecuzione dei lavori verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali fino all’avvenuto collaudo definitivo. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili I soggetti di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i. con i quali il RUP si deve rapportare sono: 1. il committente; 2. il responsabile dei lavori; 3. il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; 4. il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 5. l’impresa affidataria; 6. l’impresa esecutrice; 7. il lavoratore autonomo. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Prima di iniziare la disanima delle interconnessioni tra il RUP ed i suddetti soggetti, è bene evidenziare che nella maggior parte dei procedimenti di appalti pubblici la figura del RUP coincide con il Responsabile dei Lavori, così come prevedono il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., di seguito si terrà conto di tale condizione. In materia di sicurezza, il recente D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti), all’art. 10 comma 2 e 3, stabilisce che ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il Responsabile dei lavori: Il soggetto “che può essere incaricato dal committente” per svolgere i compiti ad esso attribuitigli dal presente decreto; ed è responsabile degli adempimenti a lui conferiti, “nel campo di applicazione del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento” (art. 89 lett c del D.Lgs. n. 81/2008 e smi). È una figura dunque del tutto facoltativa, eventuale e non necessaria. Qualora il committente non ricorra alla nomina del responsabile dei lavori, manterrà in capo alla propria posizione di garanzia i compiti, gli obblighi e le conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, il responsabile del procedimento, salvo diversa indicazione svolge i compiti e si assume le responsabilità di cui ai seguenti articoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Art. 90, (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori). - Designa il C.S.P. (quando necessario) e il C.S.E sempre; - Comunica alle Imprese i nominativi del C.S.P. e del C.S.E. - Verifica l’idoneità tecnica professionale di imprese e lavoratori autonomi (Allegato XVII) - Trasmette la Notifica Preliminare all’A.S.L. All’Ispettorato del lavoro e all’Ufficio Tecnico Comunale A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Art. 93, comma 2, (Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori): La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e). Art. 99, comma 1, (Notifica preliminare) Art. 100 6bis, (Piano di sicurezza e di coordinamento) 6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Art. 101, comma 1, (Obblighi di trasmissione) La normativa vigente in materia di sicurezza pone in capo al R.U.P. un generale e non delegabile dovere di vigilanza, controllo e verifica “del” e “sul” rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Il Rup, da un lato, deve vigilare sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sin dalla fase della progettazione, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, fino alla consegna dell’opera attraverso la cruciale fase di esecuzione dei lavori, dall’altro, deve verificare ed assicurare che le norme e i piani di sicurezza all’uopo predisposti, vengano osservati e/o fatti osservare, nell’ordine, dal progettista, dal direttore dei lavori, dall’impresa appaltatrice ed eventuali ditte subappaltatrici, dalle relative maestranze e addirittura dal o dai coordinatori della sicurezza, a loro volta, preposti a vigilare sull’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il Rup, da un lato, deve vigilare sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sin dalla fase della progettazione, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, fino alla consegna dell’opera attraverso la cruciale fase di esecuzione dei lavori, dall’altro, deve verificare ed assicurare che le norme e i piani di sicurezza all’uopo predisposti, vengano osservati e/o fatti osservare, nell’ordine, dal progettista, dal direttore dei lavori, dall’impresa appaltatrice ed eventuali ditte subappaltatrici, dalle relative maestranze e addirittura dal o dai coordinatori della sicurezza, a loro volta, preposti a vigilare sull’applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il Rup viene ad assumere una delicatissima posizione di garanzia che lo espone a gravi responsabilità, sia di natura civile sia soprattutto di natura penale, essendo di fatto possibile ricondurre, alla sua posizione e al suo generico dovere di vigilanza e verifica, qualsivoglia violazione, commissiva od omissiva, da chiunque posta in essere, anche dallo stesso lavoratore, delle norme poste a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei lavoratori. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili A conferma di ciò, di recente, la giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione - IV Sezione Penale - Sentenza n. 41993 del 15 novembre 2011) ha affermato il principio di diritto secondo il quale omissis....sul Responsabile Unico del Procedimento grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento ove è previsto che debba svolgere un'attività di sorveglianza del loro rispetto.…..omissis…. Per cui, in astratto, anche il comportamento negligente del lavoratore che non adotta i necessari e previsti presidi individuali di sicurezza, potrebbe essere ricondotto alla sfera di responsabilità del responsabile dei lavori, e dunque del Rup, in quanto, a giudizio dei Giudici di legittimità, costituendo le negligenze A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili del lavoratore fatti prevedibili a cui si deve porre riparo, una simile condotta non è da sola idonea a produrre l'evento. Oltre che eccessivamente gravoso, il dovere di vigilanza, controllo e verifica posto in capo al Rup pare anche essere non facilmente assolvibile in concreto, per l’evidente ragione che la sua compiuta osservanza richiederebbe un controllo ininterrotto sui cantieri, sulle imprese e sui lavoratori che, per quantità di funzioni assegnate e carichi di lavoro, appare essere difficilmente praticabile soprattutto ove si consideri che, normalmente, il Rup, essendo anche il funzionario-responsabile dell’ufficio pubblico (comunale, provinciale, regionale ecc.) cui è preposto, non si dedica e non potrebbe dedicarsi ad un’unica opera pubblica, ma, specie nelle piccole realtà, deve occuparsi (normalmente con scarse risorse umane, materiali ed economiche) di tutta una serie infinita di interventi, richiesti dall’Amministrazione di appartenenza o dai cittadini, A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ciascuno dei quali (come noto agli addetti) comporta il disbrigo quotidiano di un’enorme, e per certi versi incomprensibile, quantità di pratiche e adempimenti burocratici che, inesorabilmente, aumentano e si complicano ad ogni nuovo intervento legislativo, e che, inevitabilmente, ostacolano l’esercizio da parte del funzionario di un costante e programmato controllo di legalità e di rispetto delle regole vigenti nella materia in parola. Evidentemente, e ci mancherebbe altro, la sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere salvaguardate e tutelate in qualsiasi settore e con l’impiego di qualsiasi strumento. Altrettanto evidentemente è necessario potenziare i controlli ed ampliare i profili di responsabilità dei soggetti ad essi preposti, ma, probabilmente, sarebbe opportuno ed auspicabile che le figure chiamate a garantire, vigilare, A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili controllare e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza, vengano poste nella condizione di poter compiutamente e concretamente assolvere ai propri doveri. Altrimenti, il rischio è quello di adottare, nell’immediatezza di tragedie ed emergenze, provvedimenti di “facciata” che, pur riscuotendo ampi consensi, nella realtà non risolvono la problematica. Si vuol dire che il grado di sicurezza per i lavoratori impiegati nei cantieri pubblici e soprattutto la prevenzione degli incidenti, non aumenta con un indiscriminato estendimento dei profili di responsabilità al maggior numero possibile dei soggetti coinvolti, ma piuttosto con l’accentramento delle funzioni di verifica e controllo, e conseguentemente di responsabilità, in un unico soggetto che, libero da altre incombenze, possa davvero garantire una costante ed ininterrotta opera di vigilanza, verifica e controllo. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili RUP e Committente I rapporti tra il RUP ed il Committente iniziano in fase di assegnazione dell’incarico di progettazione, infatti prendendo per scontato un caso dove l’opera è soggetta agli adempimenti previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 ( Nomina CS Progettazione/CS Esecuzione, redazione PSC, ecc), in questa fase il RUP per conto del Committente deve provvedere affinché nell’assegnazione l’incarico sia affidato ad un soggetto abilitato per svolgere incarichi di Coordinatore per la Sicurezza. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili In fase di progettazione preliminare il RUP in vece del Committente deve provvedere affinché venga predisposto il documento previsto dall’art. 17 del D.P.R. 207/2010: “Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro” e che nel quadro economico siano compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. In fase di progettazione Esecutiva il RUP deve provvedere affinchè sia predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (in conformità all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) che dovrà essere corredato dalla stima gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Dopo aver provveduto all’approvazione del Progetto Definitivo, previo ottenimento del permesso per costruire e di tutte le altre autorizzazioni necessarie, ed alla approvazione del Progetto Esecutivo, in fase di affidamento dei lavori tramite appalto pubblico il RUP propone al Committente le modalità, le procedure e i criteri di selezione delle offerte più consoni all’opera che si dovrà realizzare. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Dal punto di vista della sicurezza terminate le procedure di appalto, in fase di affidamento dei lavori, il RUP in vece del committente provvede agli adempimenti previsti dall’art. 90 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare; b) richiede il DURC e una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica; A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili c) trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti, prima dell’inizio dei lavori la notifica preliminare di cui all’articolo 99. Durante l’esecuzione dei lavori effettua dei controlli e delle verifiche sull’andamento dei lavori, sul comportamento dell’impresa per quanto attiene la sicurezza e sull’operato del CSE; nel caso riscontrasse delle situazioni non conformi provvede tempestivamente ad informare il committente, proponendo in determinati casi, come per esempio il subappalto non autorizzato e/o violazioni al PSC che determinino situazioni di grave pericolo la sospensione dei lavori e/o la risoluzione contrattuale. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili RUP e Coordinatore in fase di progettazione Il RUP, deve mettere nelle condizioni il CSP di avere tutte le informazioni sulle interferenze e/o su determinate attività e/o rischi specifici o altro che coinvolga in qualche modo la sicurezza in riferimento al luogo oggetto dei lavori che dovranno essere realizzati; tali informazioni sono assolutamente necessarie soprattutto quando trattasi di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione con interferenze con le attività dell’Ente appaltante e di altri fornitori. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il RUP, in fase di verifica e validazione del progetto esecutivo, oltre che a verificare che il PSC sia predisposto in conformità a quanto richiesto dall’Allegato XV, verifica che il PSC sia stato predisposto in modo coordinato con il progetto esecutivo e che non emergano contraddizioni con gli altri documenti facenti parte del progetto, soprattutto confrontando le prescrizioni operative e organizzative delle specifiche tecniche dei capitolati con la gestione delle interferenze e sull’applicazione delle misure di sicurezza durante le relative fasi di esecuzione dei lavori citate nel PSC. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il RUP deve anche riscontrare che il CSP abbia provveduto alla redazione e alla consegna all’ente appaltante del fascicolo di cui all’Allegato XVI. RUP e Coordinatore in fase di esecuzione Il RUP, come prevede l’art. 90 del D.Lgs. 81/08 se in possesso dell’abilitazione si può sostituire in qualsiasi momento al CSE. Il RUP, nel caso che il CSE e il DL siano due soggetti diversi, provvede con opportune azioni e vigila affinché l’espletamento dei relativi incarichi avvenga in modo coordinato. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il RUP verifica l’operato del CSE sull’effettiva applicazione degli adempimenti previsti dall’art. 92 del D.Lgs. 81/08. E’ assolutamente da sottolineare il necessario coordinamento e la comunicazione che deve esserci tra il RUP e il CSE sul riscontro dei DURC, dell’idoneità dei POS delle imprese esecutrici dei lavori prima che queste operino effettivamente in cantiere. Prima di emettere i Certificati di Pagamento sui SAL, il RUP deve verificare se il DL ha avuto riscontri dal CSE per il pagamento degli oneri di sicurezza previsti. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Il RUP deve verificare l’operato del CSE, soprattutto attraverso il riscontro delle avvenute riunioni di coordinamento e dei sopralluoghi in cantiere e sull’avvenuto deposito dei POS. Il CSE informa sulla sua attività sia il RUP che il DL, trasmettendo per esempio i verbali di riunione e i verbali dei sopralluoghi e la corrispondenza relativa all’acquisizione dei POS. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili RUP e l’Impresa affidataria e le imprese esecutrici Il RUP deve provvedere della messa a disposizione del PSC a tutti i concorrenti alla gara di appalto, ovvero che il PSC sia parte integrante del Progetto Esecutivo posto a base di gara. Espletata la gara d’appalto, il RUP comunica all’ impresa affidataria, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi oltre al nominativo del Direttore dei Lavori, il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Come già detto sopra, il RUP ha la facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 il CSE. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al RUP almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. Il RUP, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo dovrà: A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili a) procedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII; le imprese, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al RUP: • per appalti superiori a 150.000 euro la SOA con le categorie richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto e il Disciplinare di gara e l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; per appalti inferiori a 150.000 euro l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili • documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo; • documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale i lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: • iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili • specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; • elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; • documento unico di regolarità contributiva. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili b) chiedere alle imprese esecutrici il DURC e una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili c) trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16/bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili La verifiche e gli adempimenti di cui sopra sono obbligatori per tutte le imprese che operano effettivamente in cantiere compresi i subcontraenti (fornitori in opera). Il RUP deve accertarsi che prima dell'effettivo inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmetta il PSC alle imprese subappaltatrici e subcontraenti esecutrici dei lavori e ai lavoratori autonomi. I subappalti devono essere autorizzati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i, l’impresa affidataria dei lavori prima che il subappaltatore entri effettivamente in cantiere deve A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili innanzitutto ottenere l’autorizzazione da parte del RUP\Stazione appaltante e deve aver consegnato al CSE il POS. I subcontratti, devono essere comunicati dall’Impresa affidataria al RUP ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163\2006 e s.m.i, comunque l’impresa affidataria dei lavori prima che il subcontraente entri in cantiere deve provvedere nei confronti del RUP a tutti gli adempimenti di cui all’Allegato XVII e ottenere l’autorizzazione da parte del CSE previa l’effettiva consegna del POS. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Prima dell'effettivo inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al CSE. I lavori dovranno avere effettivo inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione e ottenuta l’autorizzazione del CSE. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Durante il corso dei lavori, ad ogni SAL il RUP per procedere con l’emissione del relativo Certificato di pagamento, richiederà il DURC di tutte le imprese che hanno operato in cantiere che naturalmente dovrà risultare in regola le fatture quietanziate sugli avvenuti precedenti pagamenti tra impresa affidataria e subappaltatori e subcontraenti. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Si evidenzia inoltre che il RUP può avviare il procedimento di risoluzione contrattuale nei confronti dell’impresa affidataria, qualora in cantiere vengano riscontrati operai non dipendenti di alcuna impresa esecutrice autorizzata ad operare nel cantiere medesimo, infatti in questo caso si configurerebbe una situazione simile al caso di subappalto non autorizzato. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Alcuni consigli pratici: Nel Capitolato Speciale d’appalto e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nulla vieta vengano inserite delle penalità nei confronti dell’impresa affidataria nei casi vengano riscontrate dal CSE e\o dal DL e/o dal RUP inosservanze al PSC o alle più normali prescrizioni e\o misure di sicurezza. Il RUP è opportuno si accerti sull’applicazione e le misure di sicurezza contenute nel PSC, anche effettuando qualche sopralluogo in cantiere. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Si segnala infine, quale ulteriore adempimento del RUP il riscontro sull’Impresa affidataria, imprese esecutrici e lavoratori autonomi sull’applicazione della recente normativa relativa a: flussi finanziari, quale strumento rilevante contro l’evasione fiscale ma anche e soprattutto contro il lavoro nero (legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i.). Informative antimafia e protocollo di legalità. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Stima dei costi della sicurezza Stima dei Costi per la Sicurezza art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163 / 2006 I costi per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d’asta L’obbiettivo del Legislatore è quello di: 1) Togliere qualsiasi alibi (peraltro illegittimo) a quelle imprese che avendo formulato un ribasso eccessivo pensano di essere giustificate in una incompleta attuazione delle misure di sicurezza; 2) Sottrarre le spese per la sicurezza alla competizione del mercato; 3) Invitare il Coordinatore per la Sicurezza ad analizzare con attenzione la questione sicurezza e l’impresa a non sottovalutarne l’importanza A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Stima dei costi della sicurezza Vengono elencati nell’Allegato XV del T.U. Ove è prevista la redazione del PSC, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi relativi a: - Apprestamenti previsti nel PSC; - Misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; - Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e degli impianti evacuazione fumi; - mezzi e servizi di protezione collettiva; - procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; - eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; - misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Stima dei costi della sicurezza La stima dei costi della sicurezza deve essere: - congrua; - analitica per voci singole; - a corpo o a misura; - basata su prezziari o listini ufficiali; - ovvero, facendo riferimento ad analisi costi Il Direttore Lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza, in base al S.A.L. previa approvazione da parte del C.S.E. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Stima dei costi della sicurezza LE OPERE PROVVISIONALI, GLI APPRESTAMENTI, I PRESIDI L’allegato XV definisce in modo inequivocabile cosa debba definirsi per apprestamento fornendo sia la definizione del termine sia un elenco, stavolta indicativo e non esauriente, di cosa vada compreso nella voce “apprestamenti”. ALLEGATO XV, PUNTO 1.1.1. C Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Stima dei costi della sicurezza Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Stima dei costi della sicurezza Per quanto concerne gli apprestamenti, questi sono definiti come “ opere provvisionali necessarie ai fini della tutela e della salute dei lavoratori in cantiere”. Un’opera provvisionale non finalizzata alla sicurezza non è un apprestamento. L’A.V.C.L.P esprime il seguente concetto: tra gli apprestamenti rientrerebbero solo le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere, cosicché, ad esempio la distinzione tra ponteggio di servizio e ponteggio di sicurezza, solo questi ultimi sarebbero computati fra gli oneri della sicurezza. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Stima dei costi della sicurezza OPERE PROVVISIONALI Ponteggi e trabattelli, ponti su cavalletti Impalcati e parapetti Andatoie e passerelle Necessari ai fini della sicurezza Apprestamenti Armature degli scavi Gabinetti e locali per lavarsi Spogliatoi e refettori Locali di ricovero e riposo, dormitori Camere di medicazione, infermerie Necessari ai fini della produzione Recinzione di cantiere A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio Stima dei costi della sicurezza Elenco Prezzi Regione Puglia 2012 Sicurezza nei cantieri 1 - Dispositivi di protezione Individuale: tappi e cuffie; Occhiali e maschere; Caschi; Mascherina; Guanti; Indumenti Protettivi; Calzature; Imbracature; 2 - Dispositivi di Protezione collettiva: Segnaletica e Pronto soccorso 3 – Installazione Cantiere: Allestimento cantiere; Moduli Prefabbricati A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI Contenuti minimi del PSC del POS e del FASCICOLO Stima dei Costi della Sicurezza La gestione della Sicurezza in Cantiere D. Lgs. 81/2008 A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO PSC, PSS, POS, FASCICOLO DELL’OPERA Normativa e differenze Quando e chi lo redige Definizioni Novità introd. D.Lgs 106/09 Contenuti Minimi A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO Normativa e differenze Con l’entrata in vigore del D.Lgs 81/08 integrato e corretto dal D.Lgs 106/09, i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono riportati nell’allegato XV e per quanto attiene al fascicolo nell’allegato XVI del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Oltre il PSC, POS, PSS vi sono il P.d.L. e il Pi.M.U.S.; per quest’ultimi i contenuti minimi sono riportati nell’allegato XXII. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO Normativa e differenze Riferimento Legislativo A carico di chi ? P.S.C. P.O.S. P.d.L. P.S.S. Pi.M.U.S (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) Art 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Piano Operativo di Sicurezza ) Art 89, comma 1, lettera h) D.Lgs. 81/08 e s.m.i (Piano di Lavoro) Art 256, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Piano Sostitutivo di Sicurezza) D.Lgs 163/06 e s.m.i. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio) D.Lgs 81/08 e s.m.i. A carico del datore di lavoro della impresa affidataria ed esecutrice A carico del datore di lavoro della impresa esecutrice della demolizione o rimozione materiali contenenti amianto A carico del committente o del responsabile dei lavori. A carico dell’appaltatore o del concessionario A carico del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta il ponteggio A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO Normativa e differenze Chi lo redige ? Requisiti P.S.C. redatto dal Coordinatore per la progettazione. ( Art 91 D.Lgs 81/08 e s.m.i.) Il P.S.C. può essere redatto dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ,solo quando ricorrono i casi di cui all’art.90, commi 5 e 11 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. P.O.S. redatto dal datore di lavoro della impresa affidataria ed esecutrice. art 96,comma 1, lettera g), D.Lgs 81/08 e s.m.i.) P.d.L. predisposto dal datore di lavoro della impresa esecutrice della demolizione o rimozione materiali contenenti amianto. P.S.S. redatto a cura dell’appaltatore o del concessionario. Per la redazione del P.S.C. è necessario possedere i requisiti di cui all’art.98 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Per la redazione del P.O.S. Il datore di lavoro deve possedere una adeguata formazione Per la redazione del P.d.L. è necessario possedere i requisiti di cui all’art.10, punto 6, D.P.R. 8 Agosto 1994. Per la redazione del P.S.S. è necessario possedere i requisiti di cui all’art.98 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Il Pi.M.U.S. è redatto a cura del datore di lavoro a mezzo di persona competente. (art 136, comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) Il Pi.M.U.S. deve essere redatto da persona competente. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO Normativa e differenze Chi lo può modificare? Il P.S.C. può essere modificato esclusivamente dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in relazione all’evoluzione dei lavori o per recepire indicazione da parte dell’impresa. Il P.O.S. può essere modificato dal datore di lavoro a seguito verifica da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori che ne assicura la coerenza con il P.S.C. (art 92,comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i.) Eventuali integrazioni o modifiche possono essere richieste dall’organo di vigilanza dell’ A.S.L. competente territorialmente (Art.256, comma5, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) Il P.S.S. può essere modificato dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, a seguito proposte delle imprese esecutrici Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sugli elaborati, devono restare nell’ambito dello schema-tipo che ha giustificato l’esenzione dall’obbligo del calcolo (art 134, comma 2, D.lgs 81/08 e s.m.i.) A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO Normativa e differenze Trasmissione documenti Il P.S.C. trasmesso dal Committente o responsabile dei lavori a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori (art 101, comma 1, D.Lgs 81/08 e s.m.i.). In caso di opera pubblica, la stazione appaltante, mette a disposizione di tutti i concorrenti alla gara di appalto, il P.S.C. Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa aggiudicataria (sia negli appalti pubblici che privati ) trasmette il P.S.C. alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. (art 101, comma 2, D.Lgs 81/08 es.m.i.) Il P.O.S. dell’impresa esecutrice, deve essere prima trasmesso all’impresa affidataria che ne verifica la congruenza con il proprio e successivamente quest’ultima lo trasmette al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 101, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) che ne verifica la congruenza con il PSC (art 92,comma 1, lettera b), D.Lgs 81/08 e s.m.i.). Dopo l’esito positivo delle DUE verifiche, i lavori hanno inizio non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione (art 101, comma 3, D.Lgs 81/08 e s.m.i.). In caso di appalto di opera pubblica, l’appaltatore consegna alla stazione appaltante, il P.O.S. Il P.d.L. viene trasmesso all’organo di vigilanza della’ A.S. competente per territorio, minimo 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. L’obbligo dei 30 giorni non si applica nei casi d’urgenza. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione , e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore o il concessionario consegna alla stazione appaltante il P.S.S. (quando non è previsto il P.S.C.). (Art 131, comma 2, lettera b), D.Lgs 163/06 Il datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta il ponteggio e/o i lavoratori autonomi che opereranno sul ponteggio sono tenuti a sottoscrivere ed attuare il Pi.M.U.S. relativo al ponteggio che si andrà a realizzare (****) riferimento POS TERNA A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO Normativa e differenze Presentazione Documenti I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.S.C., almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. (art 100, comma 4, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono metter a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.O.S., almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. (art 100, comma 4, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione inerente i lavori di bonifica da amianto. (art 256. comma4, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono metter a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del P.S.S., almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al P.I.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. (Art 136, comma 6, D.Lgs 81/08 e s.m.i.) A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO Contenuti minimi del PSC Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile, deve risultare di CONCRETA FATTIBILITA’ e COERENTE CON LE SCELTE PROGETTUALI. I contenuti del PSC sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’articolo 15 del TU sicurezza (Misure generali di tutela) A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO Ipotesi di articolazione del PSC, in riferimento ai contenuti dell’allegato XV e XV.1 CAPITOLO 1 - Identificazione del cantiere e dei soggetti coinvolti. CAPITOLO 2 - Analisi e valutazione dei rischi, procedure esecutive e misure di prevenzione, prescrizioni operative. CAPITOLO 3 - Misure di coordinamento CAPITOLO 4 - Pianificazione e programmazione dei lavori. CAPITOLO 5 - Sistema dei Costi della Sicurezza A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO CAPITOLO 1 Identificazione del cantiere e dei soggetti coinvolti. 1.1 Identificazione dell’opera - Indirizzo del cantiere - descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere - descrizione sintetica dell’opera da realizzare, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche 1.2 Identificazione dei soggetti con compiti di sicurezza - Responsabile dei lavori - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se già nominato) - Datori di lavoro delle imprese esecutrici (a cura del coordinatore per l’esecuzione) - Lavoratori autonomi A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO CAPITOLO 2 Analisi e valutazione dei rischi, procedure esecutive e misure di prevenzione, prescrizioni operative 2.1 Identificazione, analisi e valutazione dei rischi - area di cantiere - organizzazione del cantiere - lavorazioni - Interferenze tra le lavorazioni (rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese o dei lavoratori 2.2 Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive - area di cantiere - organizzazione del cantiere - lavorazioni 2.3 Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale (DPI) - interferenze tra le lavorazioni A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO CAPITOLO 3 Misure di Coordinamento 3.1 Misure di Coordinamento relative all’uso comune di: - apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Allegato XV.1 ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC 1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi, trabbattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, andatoie, passerelle, armature delle pareti degli scavi, gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, camere di meditazione, infermerie, recinzioni di cantiere. 2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio, betoniere, grù, autogrù, argani, elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO Atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari. 3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici, percorsi pedonali: aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere. 4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, attrezzature per primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, servizi di gestione delle emergenze. 3.2 Modalità organizzative delle cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione 3.3 Organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO CAPITOLO 4 Pianificazione e programmazione dei lavori 4.1 Cronoprogramma dei lavori - Stima della durata delle fasi e delle sottofasi di lavoro (quando la complessità dell’opera lo richieda), pianificazione e programmazione dei lavori. 4.2 Stima dell’entità del cantiere espressa in uomini- giorno CAPITOLO 5 Stima dei costi della sicurezza ( Vedi Presentazione_Stima dei Costi Sicurezza) A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO INOLTRE: Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS. l PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO CONTENUTI DI DETTAGLIO IN RIFERIMENTO ALL’AREA DI CANTIERE [rischi derivanti da interferenze tra cantiere e ambiente esterno] • caratteristiche dell’area di cantiere con particolare attenzione alla presenza di linee aeree e condutture sotterranee • presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere con particolare riferimento a: rischi derivanti dal traffico, nel caso di lavori stradali e autostradali, e rischio di annegamento • rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO ALLEGATO XV.2 ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI AI FINI DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIERE 1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aero-dispersi; caduta di materiali dall’alto. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO IN RIFERIMENTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE • modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; • servizi igienico - assistenziali; • Viabilità principale di cantiere; • impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; • impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; • disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; • disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c); • eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; • dislocazione degli impianti di cantiere; • dislocazione delle zone di carico e scarico; • zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; • eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti elementi: • • • • • • • • • • • • rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere; rischio di seppellimento da adottare negli scavi; rischio di caduta dall’alto; rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria; rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura. rischio di elettrocuzione; rischio rumore; rischio dall’uso di sostanze chimiche. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI INTERFERENTI Il coordinatore per la progettazione effettua l’analisi delle interferenze fra le lavorazioni (anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi) e predispone il CRONOPROGRAMMA dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n 207/2010 In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO Nel caso in cui permangono rischi di interferenza, il PSC indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. Durante i periodi di maggiore rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. IN RIFERIMENTO AL COORDINAMENTO Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO Contenuti minimi del PSS (D.Lgs. n° 163/2006 – art. 131 comm.2 lett. b) Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. Contenuti minimi del POS Esso contiene almeno i seguenti elementi: Dati identificativi dell’impresa esecutrice - nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; - specifica attività e singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub-affidatari; A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO Dati identificativi delle figure coinvolte nella gestione della sicurezza - addetti alla gestione delle emergenze in cantiere [addetti GE] - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza [RLS] - medico competente,ove previsto - responsabile del servizio di prevenzione e protezione [RSPP]; - direttore tecnico di cantiere e capocantiere; - numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; Dati riguardanti l’organizzazione dei lavori - descrizione attività di cantiere, modalità organizzative e turni di lavoro; - elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; - elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO - esito del rapporto di valutazione del rumore; - individuazione delle misure preventive e protettive, integrative - rispetto a quelle contenute nel PSC,quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; - procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; - elenco dei dispositivi di protezione individuale [DPI] forniti ai lavoratori occupati in cantiere; - documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, in riferimento al singolo cantiere interessato. A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO Fascicolo dell’Opera L’obiettivo è definire tutte le informazioni in grado di facilitare l’attività di tutela della sicurezza e della salute in tutte le lavorazioni previste o prevedibili sull’opera (es. manutenzioni ordinarie,straordinarie, installazioni, ecc …) Il fascicolo è perciò uno strumento che permette mediante un’attenta analisi dei rischi in fase di progetto di applicare i principi contenuti nell’art. 15 alle scelte architettoniche, strutturali, tecnologiche e organizzative che avranno ricadute sull’esecuzione di lavori previsti o prevedibili sull’opera Per le opere pubbliche, infatti, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (D.P.R. 207/2010…) Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua vita A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO Chi lo redige? art. 91 comma 1: Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: … predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera.. Allegato XVI p.to I: “Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione” A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO Contenuti Riferimento dispense n.2 - Allegato XVI D.Lgs. 81/08 Scheda I - Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati Scheda II.1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie Scheda II.2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie Scheda II.3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse Scheda III.1 - Elenco collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto Scheda III.2 - Elenco collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell’opera Scheda III.3 - Elenco collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio PSC – PSS – POS – FASCICOLO Fascicolo: aggiornamenti/integrazioni - art. 92 c. 1 lett. b) “[Il coordinatore per l’esecuzione]… adegua e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere.” - Allegato XVI “Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto cura del coordinatore per la progettazione.” A cura di: Ingg. Riccio - De Fabrizio