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LE PRESTAZIONI di servizi

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LE PRESTAZIONI di servizi
Corso di formazione
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
3 – 4 GIUGNO 2013
Rag. Giovanni Ciuca
e-mail: [email protected]
mobile: 333/9352840 fisso: 0862/314532
1
LA NUOVA DISCIPLINA
I.V.A.
D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni
2
ARTICOLO 1 - DPR 26/10/1972, N. 633
ISTITUTIVO DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
DEFINIZIONE
L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DI APPLICA SULLE
CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE
NEL TERRITORIO DELLO STATO NELL’ESERCIZIO DI IMPRESE
O NELL’ESERCIZIO DI ARTI O PROFESSIONI E SULLE
IMPORTAZIONI DA CHIUNQUE EFFETTUATE.
3
PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IVA
• PRESUPPOSTO SOGGETTIVO – IL SOGGETTO ATTIVO DEVE
ESSERE UN IMPRENDITORE
(ART. 4) O UN ARTISTA O UN PROFESSIONISTA (ART. 5);
• PRESUPPOSTO OGGETTIVO – OGGETTO DELLA OPERAZIONE
DEVE ESSERE UNA CESSIONE DI BENI ART. 2)
O UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI (ART.3);
• PRESUPPOSTO TERRITORIALE – L'OPERAZIONE DEVE
CONSIDERARSI EFFETTUATA NEL TERRITORIO DELLO STATO (ART.7)
Ovvero
•
QUANDO VENGONO EFFETTUATE DELLE IMPORTAZIONI (ART.1 e 67)
Se l’operazione rientra nel campo iva si applica la normativa iva e quindi gli
adempimenti formali e sostanziali ( fatturazione, registrazione, liquidazione,
versamento, dichiarazione , rimborso )
4
PRESUPPOSTI NECESSARI CONGIUNTAMENTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
IL REQUISITO E’
SODDISFATTO
1 – REQUISITO OGGETTIVO
SI
NO
L’OPERAZIONE
E’ ESTRANEA
ALL’I.V.A.
VERIFICO IL
REQUISITO
SUCCESSIVO
2 – REQUISITO SOGGETTIVO
SI
VERIFICO IL
REQUISITO
SUCCESSIVO
NO
L’OPERAZIONE
E’ ESTRANEA
AL CAMPO
I.V.A.
3 – REQUISITO TERRITORIALE
SI
L’OPERAZIONE PUO’ ESSERE
NO
IMPONIBILE
L’OPERAZIONE
RIENTRA NEL
CAMPO IVA
NON IMPONIBILE
ESENTE
L’OPERAZIONE E’
NON SOGGETTA AD IVA IN ITALIA
L’OPERAZIONE E’ ESTRANEA
AL CAMPO IVA IN ITALIA, MA
RILEVANTE IN ALTRO PAESE
TIPOLOGIA - OPERAZIONI IVA
•
•
•
•
•
OPERAZIONI IMPONIBILI – Sono “OPERAZIONI IMPONIBILI” le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi le quali, sussistendo i requisiti soggettivo, oggettivo e della
territorialità, soggiacciono all'IVA con l'applicazione delle aliquote previste dall'art. 16 del
D.P.R. 26/10/72 n. 633 (4%-10%-rispettivamente: tab.”A” parte II^ e parte III^; 21%
aliquota ordinaria).
OPERAZIONI NON IMPONIBILI – Sono “NON IMPONIBILI" alcune cessioni di beni ed
alcune prestazioni di servizi per le quali, pur sussistendo tutti i requisiti per comprendere
tali operazioni nell'ambito dell’IVA, la legge ne prevede espressamente l'intassabilità. (es.
artt. 8-8bis-9-71-72)
OPERAZIONI ESENTI – Sono considerate “ESENTI" solo le operazioni previste tali
dall'art.10 del D.P.R. 633. Anche in questo caso, pur in presenza dei requisiti per
l'applicazione dell'imposta, la legge prevede l'intassabilità, facendo salvi, comunque, tutti
gli obblighi formali previsti dal decreto istitutivo dell'IVA.
OPERAZIONI NON SOGGETTE – cioè tutte quelle operazioni che, in via generale, la
mancanza di uno dei presupposti, o per disposizione di norma ne prevede
espressamente l'intassabilità. (es. artt. 2-3-4-7-74)
OPERAZIONI ESCLUSE – Le operazioni di cui all’art.15 co. 1 nn.1-2-3-4-5 e comma 2.
6
REGISTRI OBBLIGATORI
•
REGISTRO DELLE FATTURE EMESSE (art. 23) nel quale annotare le fatture
emesse per prestazioni/cessioni, comprese le auto-fatture, entro 15 giorni,
nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione.
(evidenza il debito Iva del Contribuente)
•
REGISTRO DEI CORRISPETTIVI (artt. 22 e 24) nel quale annotare tutte le
operazioni previste dall’art. 22, entro il giorno successivo non festivo dei corrispettivi
riscossi il giorno precedente. (evidenza il debito Iva del Contribuente)
•
REGISTRO DEGLI ACQUISTI (art. 25) nel quale annotare in ordine progressivo di
operazione, le fatture, le bollette doganali e le autofatture di acquisto di beni e servizi
utilizzati nell’esercizio di impresa, arte o professione. (evidenza il credito Iva del
Contribuente)
•
REGISTRO DEI TRASFERIMENTI (art. 50 co. 5 DL.331/93) (art. 53 co.3 dpr 633/72)
nel quale annotare i beni inviati o ricevuti a titolo non traslativo della proprietà o
presunzioni di acquisto o cessione (es. c/vendita, c/lavorazione).
•
REGISTRO DEGLI EDITORI (art.1 co. 2 D.M. 9/4/93) nel quale annotare
distintamente per ogni titolo i dati relativi alle copie di quotidiani, periodici, libri
consegnate o spedite. (evidenza il debito Iva del Contribuente)
7
ATTIVITA’ SVOLTA DA ENTI NON COMMERCIALI
art. 4, co. 4 e co. 5 lett. i), DPR 633/1972
• Enti Pubblici:
• sono soggetti passivi IVA solo quando effettuano in via
non occasionale operazioni commerciali o agricole.
(art. 49 T.U. 1592/1933 e art. 66 DPR 382/80)
• per le operazioni effettuate nell’ambito della propria
attività istituzionale restano estranei all’ambito di
applicazione del tributo. “non costituiscono esercizio
dell’attività commerciale”: l’esercizio di funzioni statali da
parte di enti pubblici (art.74 co. 2 lett. a) DPR 917/86)
•
ECCEZIONE: Acquisti intracomunitari di beni e servizi.
(D.L. 331/1993) e successive modifiche ed integrazioni
8
MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI
ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA (ART. 6 COMMA 1)
•
REGOLA GENERALE:
•
BENI IMMOBILI: Data stipula contratto.
•
•
BENI MOBILI: Consegna o spedizione del bene.
PRESTAZIONI DI SERVIZI: Momento del pagamento del corrispettivo. Per le prestazioni di tipo
ripetitivo, il termine è fissato al 31 dicembre a condizione che non comportino versamento di
acconti o pagamenti parziali nel medesimo periodo di monitoraggio.
•
DEROGA PER LE CESSIONI INTERNE:
•
Se anteriormente agli eventi sopra indicati viene emessa fattura o pagato in tutto o in parte il
corrispettivo, l’operazione si considera effettuata al momento della fatturazione o pagamento.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui al
comma 5, (Stato ed Enti pubblici) l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi
corrispettivi.(circ. 328/E 24-12-1997)
•
9
PRINCIPALI ATTIVITA’ COMMERCIALI UNIVERSITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prestazioni di ricerca per conto di Enti pubblici e privati
Contratti - commesse per la ricerca con la Comunità Europea
Prestazioni didattiche e di consulenza per conto di Enti pubblici e privati
Prestazioni per analisi, controlli, tarature, prove, esperienze ecc.
Proventi per sponsorizzazioni e pubblicità commerciale
Proventi derivanti dall’organizzazione di convegni, congressi, corsi
Proventi derivanti da attività editoriale
Prestazioni rese nell’esercizio di attività sanitarie
Proventi derivante da attività agricola
10
PRESUPPOSTO DELLA TERRITORIALITA’ (Art. 7 - DPR 633/72)
DEFINIZIONE DEL TERRITORIO DELLO STATO E DELLA COMUNITA’
DEFINISCE IL CONFINE AI FINI DELLA TERRITORIALITA’ DELL’IMPOSTA
STATO:
(COMMA 1 LETT A)
TERRITORIO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNITA’:
ARTICOLI: 5, 6 E 7 DIRETTIVA 2006/112/CE
CAMPO DI APPLICAZIONE UE
TERRITORIO DEI 27 STATI MEMBRI
ESCLUSIONI – LETTERA B) NN. 1-4-BIS
CON ESCLUSIONE DEI COMUNI DI
LIVIGNO, CAMPIONE D’ ITALIA E ACQUE
TERRITORIALI DEL LAGO DI LUGANO
ART. 7 LETT. A) – FATTURA NON IMPONIBILE
VEDI NORMA DOGANALE DI
ESPORTAZIONE (ART. 8, 8-BIS, 9)
OVVERO IMPORTAZIONI (ART. 67)
PER LA GRECIA: IL MONTE ATHOS
PER LA GERMANIA: L’ISOLA DI HELGOLAND E TERRITORIO DI BUSINGEN
PER LA FRANCIA: I DIPARTIMENTI DI OLTREMARE (GUADALUPA, GUYANA
FRANCESE MARTINICA, REUNION)
PER LA SPAGNA: CUETA, MELILLA E LE ISOLE CANARIE
INCLUSIONI – LETTERA C)
TERRITORI EXTRA:
SAN MARINO – VATICANO
(ART. 71) – FATTURA NON IMPONIBILE
VEDI NORMA DOGANALE
ESPORTAZIONE (ART. 8, 8-BIS, 9)
OVVERO IMPORTAZIONI (ART.67)
PER LA FRANCIA: IL PRINCIPATO DI MONACO
PER LA GRAN BRETAGNA: L’ISOLA DI MAN
PER L’ISOLA DI CIPRO: AKROTIRI E DHEKELIA DAL 01/05/2004
11
DOMICILIO – RESIDENZA E STABILE ORGANIZZAZIONE
CONCETTO
DOMICILIO
RESIDENZA
STABILE
ORGANIZZAZIONE
PERSONE FISICHE
(ART. 43 C.C.)
LUOGO IN CUI RISULTA STABILITA
LA SEDE PRINCIPALE DEGLI AFFARI ED
INTERESSI
LUOGO IN CUI RISULTA STABILITA
LA DIMORA ABITUALE, DI REGOLA
DESUMIBILE DALL’ISCRIZIONE
ALL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE
RESIDENTE
SOGGETTI DIVERSI
(ART. 7 DPR 633/72)
LUOGO IN CUI SI TROVA LA SEDE
LEGALE
LUOGO IN CUI SI TROVA LA SEDE
EFFETTIVA
SEDE FISSA DEGLI AFFARI IN CUI
VIENE SVOLTA IN TUTTO O IN PARTE
L’ ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE
TERMINOLOGIA AI FINI IVA
PRESTATORE: si intende il soggetto che pone in essere una prestazione di servizio;
COMMITTENTE: si intende il soggetto che riceve una prestazione di servizio;
CEDENTE: si intende il soggetto che cede / vende un bene materiale;
CESSIONARIO: si intende il soggetto che riceve / acquista un bene materiale
12
TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI
L’ ARTICOLO 7, 2° COMMA DEL DPR 633/72 :
“2 Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello
Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili
nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea
importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni
mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o
assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto.
Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le
cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un
trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni,
se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si
considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e
di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello
di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello
dell'ultimo punto di sbarco. “
13
TERRITORIALITÀ NELLE CESSIONE DI BENI
IMMOBILI (DEVONO ESSERE UBICATI NEL TERRITORIO DELLO STATO)
BENI MOBILI NAZIONALI (PRODOTTI O PERFEZIONATI NELLO STATO ED ESISTENTI
NEL TERRITORIO STESSO)
BENI COMUNITARI (BENI INTRODOTTI NELLO STATO E PROVENIENTI DA ALTRO
PAESE UE O IVI IMMESSI IN LIBERA PRATICA)
BENI VINCOLATI AL REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE (BENI DI
PROVENIENZA EXTRAUE INTRODOTTI NELLO STATO PER ESSERE ASSOGGETTATI
A LAVORAZIONI TRASFORMAZIONI ECC. ED ESSERE SUCCESSIVAMENTE
RIESPORTATI)
BENI MOBILI SPEDITI DA ALTRO STATO MEMBRO UE PER ESSERE INSTALLATI
MONTATI O ASSIEMATI NEL TERRITORIO DELLO STATO DAL FORNITORE O PER
SUO CONTO (PRINCIPIO STABILITO DALLA VI DIRETTIVA UE, L’OPERAZIONE
RILEVA NELLA SUA INTEREZZA COME FORNITURA NELLO STATO ANCHE SE IN
ESECUZIONE DI UN CONTRATTO D’APPALTO)
LE CESSIONI DI BENI NEI CONFRONTI DI PASSEGGERI NEL CORSO DI UN
TRASPORTO COMUNITARIO SE IL TRASPORTO HA INIZIO NEL TERRITORIO DELLO
STATO
14
Prospetto cessione di beni
Ambito territoriale di applicazione
CESSIONE
DI BENI
IMMOBILI
LUOGO
TIPO DI BENE
RILEVANZA AL
REGIME IVA
ESISTENTI IN ITALIA (1)
=====
SI
ESISTENTI ALL’ESTERO (1)
=====
NO
ESISTENTI IN ITALIA (1)
MOBILI
SI
BENI COMUNITARI (3)
SI
BENI IN REGIME DI TEMPORANEA
IMPORTAZIONE (4)
SI
ESISTENTI SU NAVE, AEREO,
TRENO CON INIZIO TRASPORTO
IN ITALIA
BENI CEDUTI A PASSEGGERI NEL
CORSO DI UN TRASPORTO
INTRACOMUNITARIO
SI
SPEDITI DA ALTRO PAESE U.E.
BENI INSTALLATI MONTATI O
ASSIEMATI IN ITALIA DAL
FORNITORE O PER SUO CONTO
SI
ESISTENTI ALL’ESTERO (1)
(1)
(2)
(3)
(4)
BENI NAZIONALI (2)
=====
NO
CONDIZIONI: Indipendentemente dalla cittadinanza delle parti e luogo di stipula del contratto.
BENI NAZIONALI: Beni prodotti in Italia (o il cui completamento è avvenuto in Italia)
BENI COMUNITARI: Beni di provenienza dai Paesi U.E.
BENI IN REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE: Beni di provenienza estera, introdotti in Italia
per essere lavorati e poi riesportati, e beni destinati al traffico internazionale.
15
TABELLA RIASSUNTIVA – TERRITORIALITA’ DEI SERVIZI SU BENI IMMOBILI
PRESTATORE
ITALIA
ITALIA
UE – EXTRA UE
UE – EXTRA UE
UE – EXTRA UE
COMMITTENTE
ITALIA
UE – EXTRA UE
(SOGGETTO PASSIVO)
ITALIA
UE – EXTRA UE
ITALIA
(SOGGETTO PRIVATO)
LUOGO DELL’ IMMOBILE
ITALIA
ADEMPIMENTI
OPERAZIONE RILEVANTE ITALIA:
PRESTATORE EMETTE FATTURA
CON IVA
UE – EXTRA UE
OPERAZIONE FUORI CAMPO IVA IN
ITALIA E RILEVANTE NEL PAESE
LUOGO IMMOBILE: PRESTATORE
EMETTE FATTURA SENZA IVA
ITALIA
OPERAZIONE SOGGETTA AD IVA IN
ITALIA: COMMITTENTE EMETTE
AUTOFATTURA OVVERO
INTEGRAZIONE
ITALIA
OPERAZIONE SOGGETTA IVA IN
ITALIA: COMMITTENTE EMETTE
AUTOFATTURA OVVERO
INTEGRAZIONE
ITALIA
OPERAZIONE SOGGETTA IVA IN
ITALIA: PRESTATORE NOMINA
RAPPRESENTATE FISCALE O
IDENTIFICAZIONE DIRETTA
16
Principio di territorialità per le prestazioni di servizi
(da art. 7-ter ad art. 7-septies)
• seconda direttiva Iva n. 67/228/CEE/1967: luogo di utilizzazione del servizio
• sesta direttiva Iva n. 77/388/1977: luogo del prestatore del servizio
• direttiva n. 2008/8/CEE del 12 febbraio 2008 ha profondamente
modificato la territorialità Iva dei servizi: luogo del committente del servizio
Principi generali della riforma 2010:
• servizi Business to consumer (B2C): tassazione nel paese del
fornitore/prestatore se il cliente non è imprenditore, commerciante o
professionista (art. 7-ter, primo comma, lett. b)
• servizi Business to Business (B2B): tassazione nel paese del committente
soggetto passivo Iva in Italia con il reverse charge/integrazione (art. 7-ter, primo
comma, lett. a)
Di conseguenza: il fornitore deve sempre individuare preventivamente la
posizione Iva del committente, sia esso italiano, comunitario o stabilito fuori
dalla UE
17
PRESUPPOSTO TERRITORIALE – ART. 7-TER DPR 633/1972
TIPOPOLOGIA COMMITTENTI
art. 7-ter, comma 2, lettera a)
Soggetti esercenti attività d’impresa,
arti o professioni titolari di partita IVA.
(Università – Commerciale)
art. 7-ter, comma 2, lettera a)
Persone fisiche esercenti attività
d’impresa, arti o professioni titolari di
partita IVA .
art. 7-ter, comma 2, lettera b)
Enti non commerciali esercenti anche
attività commerciali o agricole titolari
di partita IVA.
(Università – Istituzionale)
QUALIFICAZIONE
COMMITTENTI
LUOGO DI TASSAZIONE
REGOLA GENERALE
Sono considerati sempre
soggetti passivi IVA per i
servizi ricevuti (b2b).
art. 7-ter, comma 1, lettera a)
La tassazione avviene nel luogo ove il
committente è stabilito ai fini IVA e dove si
verifica il consumo effettivo del servizio: si
applica a tutte le tipologie di prestazioni di
servizi ad eccezione dei casi di deroga.
Sono considerati sempre
soggetti passivi IVA solo
per i servizi ricevuti nello
svolgimento della loro
attività IVA (b2b) – e non
per gli acquisti destinati
all’uso personale (b2c).
art. 7-ter, comma 1, lettera a)
La tassazione avviene nel luogo ove il
committente è stabilito ai fini IVA e dove si
verifica il consumo effettivo del servizio: si
applica a tutte le tipologie di prestazioni di
servizi ad eccezione dei casi di deroga.
Sono considerati sempre
soggetti passivi IVA per
tutti i servizi ricevuti
indipendentemente dalla
destinazione dell’acquisto
(alla sfera istituzionale o
commerciale) - (b2b).
art. 7-ter, comma 1, lettera a)
La tassazione avviene nel luogo ove il
committente è stabilito ai fini IVA e dove si
verifica il consumo effettivo del servizio: si
applica a tutte le tipologie di prestazioni di
servizi ad eccezione dei casi di deroga.
18
PRESUPPOSTO TERRITORIALE – ART. 7-TER DPR 633/1972 (segue)
TIPOPOLOGIA COMMITTENTI
QUALIFICAZIONE
COMMITTENTI
art. 7-ter, comma 2, lettera c)
Enti non commerciali esercenti
solo attività istituzionali titolari di
partita IVA.
Sono considerati sempre
soggetti passivi IVA per
tutti i servizi ricevuti anche
per la sfera istituzionale
(b2b).
art. 7-ter, comma 1, lettera a)
La tassazione avviene nel luogo ove il
committente è stabilito ai fini IVA e dove si
verifica il consumo effettivo del servizio: si
applica a tutte le tipologie di prestazioni di
servizi ad eccezione dei casi di deroga.
Non sono considerati
soggetti passivi IVA per
tutti i servizi ricevuti (b2c).
art. 7-ter, comma 1, lettera b)
La tassazione avviene nel luogo ove il
prestatore è stabilito ai fini IVA: si applica a
tutte le tipologie di prestazioni di servizi nei
confronti di committenti non soggetti passivi.
Non sono considerati
soggetti passivi IVA per
tutti i servizi ricevuti (b2c).
art. 7-ter, comma 1, lettera b)
La tassazione avviene nel luogo ove il
prestatore è stabilito ai fini IVA: si applica a
tutte le tipologie di prestazioni di servizi nei
confronti di committenti non soggetti passivi.
art. 7-ter, comma 2, lettera c)
Enti non commerciali esercenti
solo attività istituzionali non
titolari di partita IVA
(identificati nella Comunità
Europea.
art. 7-ter, comma 2, lettera b)
Privati consumatori non esercenti
impresa, arte o professione.
LUOGO DI TASSAZIONE
REGOLA GENERALE
19
REGOLA GENERALE
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
TERRITORIALITA’
IVA IN ITALIA
Soggetto Passivo
(UE e extra UE)
NO
LUOGO DI RESIDENZA O
DOMICILIO DEL COMMITTENTE
(fattura fuori campo Iva art. 7-ter)
non costituisce volume d’affari
Soggetto Privato
(UE e extra UE)
SI
LUOGO DI RESIDENZA O
DOMICILIO DEL PRESTATORE
(fattura con Iva italiana)
SI
LUOGO DI RESIDENZA O
DOMICILIO DEL COMMITTENTE
(integrazione per U.E.)
(autofattura per Extra-U.E.)
Università
Soggetto passivo
ambito
commerciale
Soggetto Passivo
(UE e extra UE)
REGOLA GENERALE
Università ambito
Commerciale
Università ambito
Istituzionale
SI
LUOGO DI RESIDENZA O
DOMICILIO DEL COMMITTENTE
(integrazione per U.E.)
(autofattura per Extra-U.E.)
20
EMISSIONE FATTURA – SERVIZI GENERIGI 7-TER
EMISSIONE DELLA FATTURA – SERVIZI GENERICI
PRESTATORE
ITALIA
U.E.
EXTRA-UE
COMMITTENTE
UE O EXTRA
UE
ITALIA
ITALIA
TERRITORIALITA’ IVA
FUORI CAMPO IVA
ITALIA
ITALIA
ADEMPIMENTI
Il prestatore nazionale emette fattura nei confronti del
committente comunitario o extra-comunitario, anche se il
servizio è extra-territoriale (art.21,co.6-bis, dpr 633/72), entro
il 15 del mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione ai sensi dell’art.21, co.4, lettere c) e d), del
dpr 633/72, riportando sul documento l’annotazione
“inversione contabile” (committente Ue) od “operazione non
soggetta” (committente extra – Ue)
Il committente nazionale integra la fattura ricevuta dal
prestatore Ue, ex art.46 del DL 331/1993. Se non riceve la
fattura entro il secondo mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, deve emettere autofattura entro
il giorno 15 del terzo mese, annotandola entro il mese di
emissione e con riferimento al mese precedente.
Il destinatario del servizio (nazionale) emette autofattura ex
art. 21, co.4, lett. d)9 del dpr 633/72, entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
nell’autofattura emessa ex art. 17, commi 2 e 21, comma 6-ter,
deve riportare l’annotazione “auto fatturazione”
21
ART. 7 QUATER DPR 633/72
disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi
Non rilevanti Intrastat Decreto MEF 22/2/2010
DEROGHE ASSOLUTE ALLA REGOLA GENERALE
APPLICABILI AI SERVIZI IN MODO OGGETTIVO - NON RILEVA LO STATUS DEL COMMITTENTE
(NON SI TORNA ALL’ART. 7-TER)
SI APPLICANO SIA NEI RAPPORTI B2B CHE B2C
•
Prestazioni alberghiere: Sono comprese anche le forniture di alloggio in campi vacanze o terreni attrezzati per
campeggio.
•
Prestazioni relative a beni immobili: sono comprese: concessione di diritti di utilizzazione di immobili;
prestazioni tendenti a preparare o coordinare l’esecuzione di lavori edili (es. le prestazioni fornite dagli architetti
e dagli uffici di sorveglianza).
•
Perizie: consistono in prestazioni essenzialmente dirette ad individuare oggettivamente concreti elementi di
fatto concernenti beni mobili materiali ed immobili, in relazione al loro valore, quantità, qualità, ecc. anche se
assumono particolare rilevanza cognizioni o calcoli tecnico-scientifici (R.M.14/1/1981 n. 422280 e R.M. 23/5/2002
n.153)
•
Servizi: sono compresi i servizi prestati dagli organizzatori di dette attività nonché le relative prestazioni
accessorie.
•
Promozione: le attività di promozione (seminari formativi,eventi promozionali, tour promozionali per giornalisti
rientrano fra i servizi culturali,scientifici,didattici e ricreativi (Ris.21/8/2007 n.230/E; organizzazione di saloni
nautici (Corte di Giustizia sent. C-114/05) e conferenze (Ris.131/2006).
•
Ristorazione e catering: se sono rese a bordo di nave, aereo o treno nel corso della parte di un trasporto di
passeggeri effettuata all’interno della Comunità, si considerano soggette ad Iva in Italia se il luogo di partenza è
situato in Italia.
22
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-QUATER lett. A
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART. 7 QUATER
CO. 1 lett. a)
D.P.R. 633/72
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
SERVIZI RELATIVI A BENI
IMMOBILI, COMPRESE LE PERIZIE,
LE PRESTAZIONI DI AGENZIA E LE
PRESTAZIONI INERENTI ALLA
PREPARAZIONE E AL
CORDINAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
IMMOBILIARI, LA FORNITURA I DI
ALLOGGIO NEL SETTORE
ALBERGHIERO O IN SETTORI CON
FUNZIONI ANALOGHE, IVI INCLUSA
QUELLA DI ALLOGGI IN CAMPI DI
VACANZA O IN TERRENI
ATTREZZATI PER IL CAMPEGGIO
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
CRITERIO
IMMOBILE UBICATO
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE
O NON
RESIDENTE
NEL
TERRITORIO
DELLO
STATO
RESIDENTE
O NON
RESIDENTE
NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
IN ITALIA
SI
IMMOBILE UBICATO
FUORI DAL
TERRITORIO
DELLO STATO
NO
23
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-QUATER lett. B
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART. 7 - QUATER
CO. 1 lett. b)
D.P.R. 633/72
ART. 7 - QUATER
CO. 1 lett. b)
D.P.R. 633/72
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
SERVIZI DI
TRASPORTO
PASSEGGERI
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
RESIDENTE O
NON RESIDENTE
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
SERVIZI DI
TRASPORTO
PASSEGGERI
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
RESIDENTE O
NON RESIDENTE
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
CRITERIO
DISTANZA
PERCORSA
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
DISTANZA
PERCORSA FUORI
DAL TERRITORIO
DELLO STATO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
IN ITALIA
SI
NO
24
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-QUATER lett. C
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART. 7-QUARTER
CO. 1 lett. c)
D.P.R. 633/72
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
SERVIZI DI
RISTORAZIONE E
CATERING CON
ESCLUSIONE DI
QUELLI EFFETTUATI
NEL CORSO DI UN
TRASPORTO
PASSEGGERI
ALL’INTERNO DELLA
COMUNITÀ
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESTAZIONE
REALIZZATA NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
IN ITALIA
SI
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
PRESTAZIONE
REALIZZATA FUORI
DAL TERRITORIO
DELLO STATO
NO
25
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-QUATER lett. D
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART. 7-QUARTER
CO. 1 lett. d)
D.P.R. 633/72
ART. 7-QUARTER
CO. 1 lett. d)
D.P.R. 633/72
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
SERVIZI DI RISTORAZIONE E
CATERING EFFETTUATI NEL
CORSO DI UN TRASPORTO
PASSEGGERI ALL’INTERNO
DELLA COMUNITA’
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE O
NON RESIDENTE
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
SERVIZI DI RISTORAZIONE E
CATERING EFFETTUATI NEL
CORSO DI UN TRASPORTO
PASSEGGERI ALL’INTERNO
DELLA COMUNITA’
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE O
NON RESIDENTE
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
CRITERIO
LUOGO DI
PARTENZA NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
LUOGO DI
PARTENZA FUORI
DAL TERRITORIO
DELLO STATO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
IN ITALIA
SI
NO
26
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-QUATER lett. E
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART. 7-QUARTER
CO. 1 lett. e)
D.P.R. 633/72
ART. 7-QUARTER
CO. 1 lett. e)
D.P.R. 633/72
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
SERVIZI DI
LOCAZIONE,
ANCHE
FINANZIARIA,
NOLEGGIO E
SIMILI, A
BREVE
TERMINE DI
MEZZI DI
TRASPORTO
SERVIZI DI
LOCAZIONE,
ANCHE
FINANZIARIA,
NOLEGGIO E
SIMILI, A
BREVE
TERMINE DI
MEZZI DI
TRASPORTO
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
CRITERIO
RESIDENTE O
NON
RESIDENTE
NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
MESSI A DISPOSIZIONE DEL
DESTINATARIO NEL
TERRITORIO DELLO STATO E
UTILIZZATI NELLA COMUNITA’
OVVERO MESSI A DISPOSIZIONE
FUORI DAL TERRITORIO DELLA
COMUNITA’ E UTILIZZATI NEL
TERRITORIO DELLO STATO
RESIDENTE O
NON
RESIDENTE
NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
MESSI A DISPOSIZIONE DEL
DESTINATARIO NEL
TERRITORIO DELLO STATO E
UTILIZZATI FUORI DALLA
COMUNITA’ OVVERO MESSI A
DISPOSIZIONE NEL
TERRITORIO DELLA COMUNITA’
CON ESCLUSIONE DEL
TERRITORIO DELLO
STATO E UTILIZZATI NELLA
COMUNITA’. MESSI A
DISPOSIZIONE FUORI DAL
TERRITORIO DELLA COMUNITA’
E UTILIZZATI FUORI DAL
TERRITORIO DELLO STATO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
IN ITALIA
SI
NO
27
ART. 7 QUINQUIES DPR 633/72
disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi
Non rilevanti Intrastat Decreto MEF 22/2/2010
DEROGHE ASSOLUTE ALLA REGOLA GENERALE
APPLICABILI AI SERVIZI IN MODO OGGETTIVO - NON RILEVA LO STATUS DEL COMMITTENTE
(NON SI TORNA ALL’ART. 7-TER)
SI APPLICANO SIA NEI RAPPORTI B2B CHE B2C
Prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, prestazioni degli organizzatori e prestazioni
accessorie :
Nel 2010 rileva il luogo di esecuzione.
Dal 2011 il principio sarà mantenuto solo per il B2C e varrà per il B2B limitatamente alle prestazioni
di servizi per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative
(ex didattiche), ricreative e simili.
Deroghe alle regole generali nel B2B : art. 7-quinquies
Prestazioni di servizi relative ad attività di formazione in aula
Fino al 31.12.2009 : sdoppiamento fra le lettere b) e d) dell’art. 7 co. 4
Dal 2010 : nell’elencazione scompare l’espresso riferimento alle “prestazioni didattiche”, ma si
ritiene che la formazione in aula rientri nelle fattispecie delle prestazioni culturali, scientifiche,
educative.
28
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7- QUINQUIES (DEROGA ASSOLUTA) servizi culturali, artistici, scientifici,
sportivi, educativi, fiere ed esposizioni, ecc. (B2B-B2C) è così riassumibile:
PRESTATORE
Italiano
Soggetto passivo
COMMITTENTE
IVA
Italiano
Soggetto passivo
Paese del committente
(regola generale)
SÌ
UE-Extra UE
Soggetti passivi
Paese del committente
(regola generale)
NO
Prestazione svolta nel
territorio dello Stato
SÌ
Prestazione svolta
all’estero
NO
Italiano
Soggetto passivo
Paese del committente
(regola generale)
SÌ (1)
UE-Extra UE
Soggetti passivi
Paese del committente
(regola generale)
NO
Prestazione svolta nel
territorio dello Stato
SÌ (2)
Prestazione svolta
all’estero
NO
IT-UE-Extra UE
Privato
UE-Extra UE
Soggetti passivi
CRITERIO
IT-UE-Extra UE
Privato
1) Il committente italiano assoggetterà la prestazione ad IVA in Italia mediante il meccanismo del reverse-charge,
integrazione o auto fatturazione ai sensi dell’art. 17 comma 2, DPR n. 633/72.
2) Il soggetto estero deve identificarsi ai sensi dell’art. 35-ter, D.P.R. n. 633/72 o nominare un rappresentante fiscale per
assolvere l’imposta in Italia.
29
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7- QUINQUIES (DEROGA ASSOLUTA) Prestazioni di ACCESSO ai
servizi culturali, artistici, scientifici, sportivi, educativi, fiere ed esposizioni, ecc. (B2B-B2C) è così
riassumibile:
PRESTATORE
Italiano
UE-Extra UE
Soggetto
passivo
COMMITTENTE
Italiano
UE - Extra UE
Soggetto
passivo o
privato
CRITERIO
IVA
Prestazione svolta nel
territorio dello Stato
SÌ
Prestazione svolta
all’estero
NO
ART. 7 SEXIES DPR 633/72
DEROGHE RELATIVE ALLA REGOLA GENERALE
SI APPLICANO LIMITATAMENTE AI SERVIZI RESI A PRIVATI CONSUMATORI U.E. ED EXTRA-U.E.
SERVIZI APPLICABILI SOLO NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE NON SIA SOGGETTO IVA (B2C)
VICEVERSA SE IL COMMITTENTE E’ SOGGETTO IVA (B2B) SI TORNA ALLA REGOLA DEL 7 TER
Deroga alla regola generale nel (B2C) - Si considerano effettuate nel territorio dello Stato :
•
•
•
•
Intermediazioni su prestazioni territoriali in Italia;
Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa in
Italia;
Lavorazioni e perizie su beni mobili se eseguite in Italia;
Noleggi e leasing non a breve termine (oltre 30 gg.) se rese da soggetti stabiliti in Italia e
utilizzate nella UE ovvero se rese da soggetti stabiliti fuori dalla UE ma utilizzate in Italia;
Servizi resi tramite mezzi elettronici da soggetti Extra-U.E.
•
Prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione rese da prestatori italiani a committenti
U.E. se utilizzate nella U.E. ovvero da prestatori Extra-U.E. se utilizzate in Italia.
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. A
RIFERIMENTO
NORMATIVO
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
ART. 7-SEXIES
CO. 1 lett. a)
D.P.R. 633/72
PRESTAZIONI DI
INTERMEDIAZIONE
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE O
NON RESIDENTE
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
SOGGETTO
PASSIVO NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
COMMITTENTE
NON SOGGETTO
PASSIVO
CRITERIO
SEMPRE
MAI
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
IN ITALIA
SI
NO
OPERAZIONE INTERMEDIATA
REALIZZATA NEL TERRITORIO
DELLO STATO
SI
OPERAZIONE INTERMEDIATA
FUORI DAL TERRITORIO
DELLO STATO
NO
32
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. B
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART.7-SEXIES
CO. 1 lett. b)
D.P.R. 633/72
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
TRASPORTO DI
BENI DIVERSI DAI
TRASPORTI
INTRACOMUNITARI
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE O
NON RESIDENTE
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
CRITERIO
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SEMPRE
SOGGETTO PASSIVO NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
MAI
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
IN ITALIA
SI
NO
DISTANZA PERCORSA
NEL TERRITORIO DELLO
STATO
SI
DISTANZA PERCORSA
FUORI DAL TERRITORIO
DELLO STATO
NO
33
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. C
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART. 7-SEXIES
CO. 1 lett. c)
D.P.R. 633/72
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
TRASPORTO
INTRACOMUNITARIO
DI BENI
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE
O NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
IN ITALIA
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE NEL TERRITORIO
DELLO STATO
SEMPRE
SI
SOGGETTO PASSIVO NON
RESIDENTE NEL TERRITORIO
DELLO STATO
MAI
NO
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
LUOGO DI PARTENZA
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
SI
LUOGO DI PARTENZA
FUORI DAL
TERRITORIO DELLO
STATO
NO
34
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. D
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART.7-SEXIES
CO. 1 lett. d)
D.P.R. 633/72
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTAZIONI DI LAVORAZIONE,
NONCHÉ LE PERIZIE, RELATIVE
A BENI MOBILI MATERIALI E LE
OPERAZIONI RESE IN ATTIVITÀ
ACCESSORIE AI TRASPORTI,
QUALI QUELLE DI CARICO,
SCARICO MOVIMENTAZIONI
E SIMILI
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE
O NON RESIDENTE
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
CRITERIO
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SEMPRE
SOGGETTO PASSIVO
NON RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
MAI
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
ESECUZIONE
NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
ESECUZIONE
FUORI DAL
TERRITORIO
DELLO STATO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
IN ITALIA
SI
NO
SI
NO
35
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. E
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART.7-SEXIES
CO. 1 lett. e)
D.P.R. 633/72
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTAZIONI
DI SERVIZI DI
LOCAZIONE
ANCHE
FINANZIARIA,
NOLEGGIO E
SIMILI, NON A
BREVE
TERMINE, DI
MEZZI DI
TRASPORTO
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE O
NON RESIDENTE
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
SOGGETTO
PASSIVO NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE
FUORI DAL
TERRITORIO
DELLA UE
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SOGGETTO PASSIVO NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
CRITERIO
SEMPRE
SI
MAI
NO
UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI
TRASPORTO NELLA UE
SI
UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI
TRASPORTO FUORI DALLA UE
NO
UTILIZZAZIONE DEL MEZZO
DI TRASPORTO IN ITALIA
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
IN ITALIA
UTILIZZAZIONE DEL MEZZO DI
TRASPORTO FUORI ITALIA
SI
NO
36
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. F
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART.7SEXIES
CO. 1 lett. f)
D.P.R. 633/72
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTAZIONI DI
SERVIZI RESI
TRAMITE MEZZI
ELETTRONICI
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
IN ITALIA
SEMPRE
SI
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE O
NON RESIDENTE
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE
NEL TERRITORIO DELLO STATO
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE
RESIDENTE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
COMMITTENTE NON NON
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE
NELLA UE
SEMPRE
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO RESIDENTE
FUORI DELLA UE (ART. 7-SEPTIES
CO. 1 lett. i) D.P.R. 633/72)
MAI
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE
FUORI DAL
TERRITORIO
DELLA UE
SOGGETTO PASSIVO NON
RESIDENTE NEL TERRITORIO
DELLO STATO
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
MAI
NO
IL COMMITTENTE È’
DOMICILIATO NEL TERRITORIO
DELLO STATO O IVI
RESIDENTE SENZA DOMICILIO
ALL’ESTERO
IL COMMITTENTE E’
DOMICILIATO O RESIDENTE
ALL’ESTERO
SI
NO
SI
NO
37
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEXIES lett. G
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART.7-SEXIES
CO. 1 lett. g)
D.P.R. 633/72
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTAZIONI DI
TELECOMUNICAZIONE E
TELERADIODIFFUSIONE
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
CRITERIO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
IN ITALIA
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL TERRITORIO
DELLO STATO
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE ITALIA
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE O NON
RESIDENTE NEL TERRITORIO
DELLO STATO
SOGGETTO PASSIVO
NON RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE NEL TERRITORIO
DELLO STATO
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE U.E.
UTILIZZAZIONE
NEL TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ
SI
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE U.E.
UTILIZZAZIONE
FUORI DAL
TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ
NO
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE NEL TERRITORIO
DELLO STATO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO FUORI DAL
TERRITORIO DELLA
COMUNITA’
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO FUORI DAL
TERRITORIO DELLA
COMUNITA’
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
SEMPRE
SI
MAI
NO
UTILIZZAZIONE
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
UTILIZZAZIONE
FUORI DAL
TERRITORIO
DELLO STATO
SI
NO
38
ART. 7 SEPTIES DPR 633/72
DEROGHE RELATIVE ALLA REGOLA GENERALE
SI APPLICANO LIMITATAMENTE AI SERVIZI RESI A PRIVATI CONSUMATORI U.E. ED EXTRA-U.E.
SERVIZI APPLICABILI SOLO NEL CASO IN CUI IL COMMITTENTE NON SIA SOGGETTO IVA (B2C)
VICEVERSA SE IL COMMITTENTE E’ SOGGETTO IVA (B2B) SI TORNA ALLA REGOLA DEL 7 TER
non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le seguenti prestazioni di servizi, quando
sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità:
•
Prestazioni di cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di
fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;
•
Prestazioni pubblicitarie;
•
Prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili e altre
prestazioni analoghe, nonché quelle di elaborazione e fornitura di informazioni;
•
Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed
escluse le locazioni di casseforti;
•
Messa a disposizione di personale;
•
Prestazioni derivanti da contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di
trasporto;
•
Concessione dell’accesso ai sistemi di gas o di energia elettrica, il servizio di trasporto o di
trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati;
•
Servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione;
•
Servizi prestati per via elettronica;
•
Prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente
un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.
39
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEPTIES
RIFERIMENTO
NORMATIVO
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
a) LE PRESTAZIONI DI CESSIONE,
CONCESSIONI, LICENZE E SIMILI RELATIVE A
DIRITTI DI AUTORE, AD INVENZIONI
INDUSTRIALI, MODELLI, DISEGNI, PROCESSI,
FORMULE E SIMILI E QUELLE RELATIVE A
MARCHI E INSEGNE; b) LE PRESTAZIONI
PUBBLICITARIE; c) LE PRESTAZIONI DI
CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA O
LEGALE, NONCHÉ QUELLE DI ERBORAZIONE
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE O
NON RESIDENTE
NEL TERRITORIO
DELLO STATO
E FORNITURA DI DATI E SIMILI; d) LE
OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE ED
ASSICURATIVE, COMPRESE LE OPERAZIONI
DI RIASSICURAZIONE ED ESCLUSE LE
ART.7-SEPTIES
CO. 1
D.P.R. 633/72
TRASPORTO; g) LA CONCESSIONE
DELL’ACCESSO AI SISTEMI DI GAS
NATURALE O DI ENERGIA ELETTRICA, IL
SERVIZIO DI TRASPORTO O DI
TRASMISSIONE MEDIANTE GLI STESSI E LA
FORNITURA DI ALTRI SERVIZI
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SOGGETTO PASSIVO NON
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE NEL
TERRITORIO DELLA
COMUNITÀ
LOCAZIONI DI CASSEFORTI; e) LE
PRESTAZIONI DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL
PERSONALE; f) LE PRESTAZIONI DERIVANTI
DA CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANCHE
FINANZIARIA NOLEGGIO E SIMILI DI BENI
MOBILI MATERIALI DIVERSI DAI MEZZI DI
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE FUORI DAL
TERRITORIO DELLA
COMUNITÀ
CRITERIO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
IN ITALIA
SI
SEMPRE
NO
MAI
SI
SEMPRE
MAI
NO
DIRETTAMENTE COLLEGATI; L) LE
PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI
ALL’OBBLIGO DI NON ESERCITARE
INTERAMENTE O PARZIALMENTE
UN’ATTIVITÀ O UN DIRITTO DI CUI ALLE
LETTERE PRECEDENTI (*)
(*) Le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, le prestazioni di telecomunicazione e di radio telediffusione, richiamate all’art. 7-SEPTIES,
CO.1, lett. h) e i) del DPR n. 633 del 1972 sono state esaminate insieme alle disposizioni di cui all’art. 7-SEXIES CO.1, lett. f) e g) del DPR n. 633 del
1972
40
PROSPETTO SINOTTICO ART. 7-SEPTIES lett. H
RIFERIMENTO
NORMATIVO
ART.7SEPTIES
CO. 1 lett. h)
D.P.R. 633/72
DESCRIZIONE
DEL SERVIZIO
PRESTAZIONI DI
TELECOMUNICAZIONE E
TELERADIODIFFUSIONE
PRESTATORE
DEL SERVIZIO
SOGGETTO
PASSIVO
RESIDENTE O
NON
RESIDENTE
NEL
TERRITORIO
DELLO STATO
COMMITTENTE
DEL SERVIZIO
COMMITTENTE NON
SOGGETTO PASSIVO
RESIDENTE FUORI
DAL TERRITORIO
DELLA COMUNITÀ
CRITERIO
PRESUPPOSTO
TERRITORIALE
IN ITALIA
UTILIZZAZIONE NEL
TERRITORIO DELLO
STATO
SI
UTILIZZAZIONE
FUORI DAL
TERRITORIO DELLO
STATO
NO
41
IL CONTENUTO DELLA “NUOVA” FATTURA – ART.21 COMMA 2 DPR 633/72
Per ciascuna tipologia di operazione rientrante nel campo Iva (imponibile, non imponibile,
esente, non soggetta) deve essere emessa fattura contenente i seguenti elementi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
data di emissione;
numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente
o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti
non residenti;
numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto
cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione
per i soggetti non residenti;
numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo
UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o
committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o
professione, codice fiscale;
natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi
ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2);
corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
42
LE ANNOTAZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI ART. 21 COMMA 6
•
•
•
•
•
•
•
cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non
soggette ad IVA ex art. 7-bis, comma 1, va riportata l’annotazione
“operazione non soggetta”;
operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, va riportata l’annotazione
“operazione non imponibile”;
operazioni esenti ex art. 10, ad eccezione di quelle indicate al n. 6 (ossia, operazioni
relative all'esercizio del lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità e concorsi pronostici riservati
allo Stato, ecc.), va riportata l’annotazione “operazione esente”;
operazioni soggette al regime del margine di cui al DL n. 41/95, va riportata l’annotazione
“regime del margine – beni usati”, “regime del margine – oggetti d’arte” o “regime del
margine – oggetti di antiquariato o da collezione”;
operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine
ex art. 74-ter, va riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio”.
Ai sensi del nuovo comma 6-bis del citato art. 21, anche per le operazioni rese da
soggetti passivi italiani, per le quali l’IVA non è dovuta in Italia ai sensi degli artt.
da 7 a 7-septies, è necessario emettere la fattura riportando, in luogo dell’imposta, una
specifica annotazione, eventualmente indicando la relativa norma comunitaria o nazionale.
43
LE ANNOTAZIONI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI ART. 21 COMMA 6 SEGUE
•
In particolare, per le:
•
cessioni di beni / prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1,
nn. da 1) a 4), effettuate nei confronti di soggetti passivi UE, che è debitore
dell’imposta in altro Stato Ue va riportata l’annotazione “inversione contabile”;
•
cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti extraUE, va
riportata l’annotazione “operazione non soggetta”.
•
Qualora l’obbligo di emissione della fattura ricada ai sensi dell’art. 17, comma 2,
primo periodo, in capo all’acquirente / committente, la stessa (come di consueto) va
emessa in un unico esemplare.
In tal caso il nuovo comma 6-ter del citato art. 21, prevede che sulla fattura
emessa dall’acquirente / committente “in virtù di un obbligo proprio” va indicata
l’annotazione “autofatturazione”.
•
44
FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 DPR 633/72)
DECRETO MEF 03/04/2013, N. 55
L’art. 21 comma 1 DPR 633/72 definisce le caratteristiche che deve
possedere la fattura in formato elettronico e le condizioni per la sua
emissione.
• Per fattura elettronica s’intende la fattura che è stata emessa in qualunque
formato elettronico (formato xml, ma anche messaggio di posta elettronica
con allegato pdf della fattura, fax ricevuto su pc)
• La fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea
• Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del
destinatario. Non è necessaria l’accettazione scritta, ma sono sufficienti
comportamenti concludenti come la contabilizzazione o il pagamento della
fattura.
• La fattura elettronica si considera emessa al momento della trasmissione o
della messa a disposizione del cessionario o committente
45
FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 DPR 633/72)
•
•
•
Il soggetto passivo ha l’obbligo di garantire l’autenticità dell’origine,
l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua
emissione fino al termine del suo periodo di conservazione
L’autenticità dell’origine e dell’integrità del contenuto, oltre che
dall’apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente e
dai Sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei
dati, può essere garantita da sistemi di controllo di gestione in grado di
assicurare un collegamento affidabile tra la fattura elettronica e l’operazione
ad essa riferibile. Un esempio di controllo di gestione è la verifica della
corrispondenza dei documenti giustificativi: ordine di acquisto, contratto,
documento di trasporto e ricevuta di pagamento.
Le fatture elettroniche devono essere conservate con modalità elettronica
entro quindici giorni dalla loro emissione; entro tale termine devono essere
apposte firma digitale e marca temporale. Si prevede altresì che le fatture
create in formato elettronico (create elettronicamente ma che non possono
definirsi fatture elettroniche per la mancanza della loro accettazione da
parte del destinatario) e quelle cartacee possono essere conservate
elettronicamente.
46
FATTURA ELETTRONICA (ART. 21 DPR 633/72) - REQUISITI
•
•
Autenticità dell’origine:
Prova dell’identità del fornitore o del prestatore o dell’emittente della
fattura: garanzia fornita con emissione di firma elettronica avanzata,
trasmissione EDI o controlli di gestione idonei.
•
•
Integrità del contenuto:
Nessuna modifica dal momento dell’emissione a quello di
conservazione.
•
•
Leggibilità nel tempo:
A prescindere dal formato originale con cui la fattura è stata emessa e
conservata.
47
VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1)
È stata, soppressa l’esclusione – originariamente inserita dall’art. 1, co. 1, del
D.Lgs. n. 18/2010 – delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro
Stato membro della Comunità, non soggette ad Iva ai sensi dell’art. 7-ter del
DPR n. 633/1972.
Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell’acquisizione dello status di
esportatore abituale, in virtù della modifica all’art. 1, co. 1, lett. a), del D.L. n.
746/1983, operata dall’art. 1, co. 329, della Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di
Stabilità 2013).
48
VOLUME D’AFFARI (ART. 20, CO. 1)
Pertanto, dal 1°gennaio 2013:
Il nuovo art.21 comma 6-bis prescrive che i soggetti passivi d’imposta stabiliti
nel territorio dello Stato debbano emettere fattura anche per determinate
tipologie di operazioni ancorché non soggette all’imposta sul valore aggiunto
in base a quanto stabilito dagli articoli da 7 a 7-septies indicando in luogo
dell’ammontare dell’imposta le annotazioni:
Operazioni UE = “Inversione contabile”
Operazioni Extra-Ue = “Operazione non soggetta”
Quindi dal volume d’affari vengono escluse solamente:
a) Le cessioni di beni ammortizzabili
b) I passaggi di beni e servizi tra attività gestite separatamente (art.36 dpr
633/1972)
49
FATTURAZIONE: L’I.V.A. E L’IMPOSTA DI BOLLO
•
L’Iva e l’imposta di bollo sono tributi alternativi, pertanto di norma le
fatture, le notule, le quietanze ed ogni altro documento inerente
operazioni soggette ad IVA ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972, sono
esenti dall’imposta di bollo prevista dall’art. 6 della Tabella del DPR
642/1972.
•
L’art. 13 della succitata Tariffa assoggetta ad imposta di bollo in
misura fissa di euro 1,81 ( a decorrere dal 1° luglio 2005, prima era pari
a euro 1,29), le fatture, le note, i conti e i documenti similari, relativi ad
addebiti o ad accrediti, anche non sottoscritti, purché spediti o
consegnati a terzi.
•
Va segnalato che la citata disposizione, prevede che l’imposta di bollo
non sia dovuta quando la somma riportata nel documento non supera
l’importo di euro 77,47 anche se l’operazione è esente ( ex art. 10 )
oppure fuori campo di applicazione dell’IVA (ex art. 15 ). (vedi tabella
allegata)
50
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI
•
REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI (art. 24): devono essere annotati entro il giorno
successivo non festivo all’incasso per tipologia di operazione. Esponendo l’ Iva per i corrispettivi
imponibili. Le fatture eventualmente emesse vengono conglobate nel corrispettivo giornaliero indicandone i
numeri, in alternativa, possono essere annotate nel registro delle fatture.
•
REGISTRAZIONE FATTURE ATTIVE E AUTOFATTURE (art. 23): possono essere
annotate entro 15 giorni dall’emissione nell’ordine della loro numerazione ma, ai fini della liquidazione, in
riferimento alla data di emissione. (comprese le fatture con Iva differita)
•
REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI (art. 25): devono essere numerate in ordine progressivo,
•
comprese le bollette doganali e le autofatture anteriormente alla liquidazione periodica ovvero alla
dichiarazione annuale nel quale è esercitato il diritto alla detrazione. Il diritto alla detrazione può essere
esercitato al più tardi, con la dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello in cui il diritto stesso è
sorto ed alle stesse condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. (n.b. ai fine della
dichiarazione Iva è opportuno classificare tutte la fatture di acquisto in: Beni ammortizzabili -Beni di
consumo -Altri acquisti e importazioni).
REGISTRO UNICO ANALITICO ovvero RIEPILOGATIVO DI SEZIONALI
51
AUTOFATTURA (ART. 17 COMMA 2 DPR 633/72)
•
•
•
•
•
•
•
L’AUTOFATTURA E’ IL DOCUMENTO EMESSO DA CHI ACQUISTA UN BENE O RICEVE
UNA PRESTAZIONE.
DEVE EMETTERE L’AUTOFATTURA:
a) chi acquista da un non residente non identificato direttamente o privo di stabile
organizzazione o di rappresentante fiscale in Italia; anche per operazioni non imponibili o
esenti; da emettersi in unico esemplare da annotarsi sia nel registro delle fatture emesse sia
nel registro degli acquisti. L’imponibile di tale operazione non concorre a formare il volume
d’affari.
b) chi acquista beni e servizi da produttori agricoli o ittici in regime di esonero: da emettersi
in duplice copia di cui una inviata al cedente/prestatore agricolo o ittico e l’altra, numerata e
annotata nel registro acquisti.
c) chi non riceve fattura o fattura irregolare, entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione.
d) chi non riceve fattura di acquisto intracomunitario.
e) chi acquista rottami e carta da macero.
52
DETRAZIONE I.V.A.
(ART. 19, 19-BIS, 19-BIS-1, 19-BIS-2, 19-TER DPR 633/72) E DLGS. 2/9/1997, N. 313 – CIRC. 24/12/1997, N.328/E
•
•
•
•
•
•
•
•
LA DETRAZIONE PUO’ ESSERE EFFETTUATA AL MASSIMO CON LA DICHIARAZIONE
RELATIVA AL SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI E’ VERIFICATA
L’ESIGIBILITA’ DELL’IMPOSTA MA ALLE STESSE CONDIZIONI IN CUI IL DIRITTO E’
SORTO.
LA DETRAZIONE E’ SUBORDINATA ALLE SEGUENTI REGOLE:
a) Esistenza dell’acquisto di beni o servizi sostenuti nell’esercizio d’impresa, arte o professione
(art. 19 c.1) (es. fattura, bolletta doganale)
b) Inerenza dell’acquisto di beni o servizi relativi all’attività effettivamente svolta (art. 19 c.1)
c) Assenza di indetraibilità oggettive (art. 19 bis 1)
d) Afferenza ad operazioni che non siano “esenti”o “non soggette” (art. 19 c.2) tranne quelle non
soggette espressamente previste dalla legge (art. 19 c.3)
e) Necessità che sia verificato il momento dell’esigibilità dell’imposta “immediata” o “differita”
(art. 19 c.1)
f) Determinazione di criteri oggettivi e coerenti per acquisti promicui con operazioni imponili,
esenti, non soggetti o estranei all’esercizio d’impresa (art. 19 c.4)
53
•
g) In caso di effettuazione di attività esenti (non singole operazioni) e di altre attività
(vedi tabella Ateco 2007, dal 1/1/2008) la detrazione va operata applicando il pro-rata
(provvisorio, salvo conguaglio a fine anno) (art. 19 c.5 e 19 bis)
•
PER LA DETERMINAZIONE PRO-RATA DI DETRAIBILITA’ IMPOSTARE IL
SEGUENTE RAPPORTO:
OPERAZIONI IMPONIBILI + OPERAZIONI NON IMPONIBILI + OPERAZIONI NON TERRITORIALI
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100 = ___% DETRAIBILITA’
IMPORTO TOTALE NUMERATORE + OPERAZIONI ESENTI
•
•
•
•
•
•
•
•
SONO ESCLUSE DAL PRESENTE RAPPORTO:
1) LE CESSIONI DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI AMMORTIZZABILI
2) I PASSAGGI DEI BENI ALL’INTERNO DELLA STESSA IMPRESA (ART. 36 C.5)
3) LE OPERAZIONI ESENTI INDICATE AI NUMERI DA 1 A 9 DELL’ART. 10
4) OPERAZIONI ESENTI N. 27-QUINQUIES ART. 10
5) OPERAZIONI DI CUI ALL’ART. 2 CO. 3 LETT. a), b) d) ed f)
SONO INVECE INCLUSE LE OPERAZIONI NON SOGGETTE PER CARENZA DEL PRESUPPOSTO TERRITORIALE (ART. 19
COMMA 3 LETT. B)
54
LIQUIDAZIONE PERIODICA E VERSAMENTO IVA
•
LA LIQUIDAZIONE CONSISTE NELLA SOMMA ALGEBRICA TRA IVA A
DEBITO DA UN LATO, IVA DETRAIBILE ED EVENTUALE ECCEDENZA
DETRAIBILE DEL PERIODO PRECEDENTE, DALL’ALTRO.
•
•
IVA A DEBITO > IVA A CREDITO: VERSAMENTO ENTRO IL 16 MESE SUCCESSIVO
IVA A CREDITO < IVA A DEBITO: DA RIPORTARE IN DETRAZIONE MESE SUCCESSIVO
•
PERTANTO:
•
TOTALE GENERALE IVA A DEBITO MENO IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA DEL
PERIODO PIU’ IVA AD ESIGIBILITA’ DIFFERITA DI PERIODI PRECEDENTI MENO IVA
DETRAIBILE SU ACQUISTI DEL PERIODO MENO IVA DETRAIBILE DIFFERITA DEL
PERIODO PIU’ IVA DETRAIBILE DIFFERITA DA PERIODI PRECEDENTI =
TOTALE DEBITO ovvero CREDITO (N.B. eventuale debito di €. 25,82 non versato da riportare al
mese successivo)
•
55
Pur essendo determinata e computata su ogni singola operazione, l’IVA è versata all’Erario cumulativamente, con
riferimento a tutte le operazioni intercorse in un determinato periodo di riferimento
La liquidazione dell’IVA da versare viene effettuata confrontando periodicamente
l’imposta relativa alle operazioni effettuate (a debito) con quella detraibile relativa agli acquisti (credito)
Iva su cessioni/prestazioni
(DEBITO)
CONFRONTO
ALGEBRICO
Iva su acquisti
(CREDITO)
PREVALE IL CREDITO
PREVALE IL DEBITO
mensile, per i
contribuenti
ordinari
mensile, per i
contribuenti
ordinari
Riporto del credito nella
liquidazione successiva
Riporto del credito nella
liquidazione successiva
Le operazioni di liquidazione e versamento dell’imposta, nell’Ateneo sono effettuate di norma dall’Amministrazione Centrale, in quanto
l’Università degli Studi, pur essendo articolata in più Centri di Costo, dal punto di vista giuridico - tributario è un unico “soggetto passivo”
e pertanto, titolare di un’unica partita IVA.
Ciò ha come conseguenza l’accentramento di una serie di operazioni IVA, che per legge non possono essere diversamente gestite.
56
NORMATIVA ELENCHI
BLACK - LIST
Art. 1, comma 1 D.L. 25/03/2010, n. 40
convertito dalla Legge 22/5/2010, n. 73
Norma istitutiva
DM 30 MARZO 2010
Disposizioni applicative
Provvedimento 28 MAGGIO 2010, N.85352
Direttore Agenzia entrate
Approvazione dei modelli e istruzioni
Provvedimento 5 LUGLIO 2010
Direttore Agenzia entrate
Approvazione delle specifiche tecniche
per la comunicazione
DM 27 LUGLIO 2010
Elenco Paesi a fiscalità privilegiata
57
GENERALITA’
Decorrenza dell’obbligo
1°luglio 2010
Primo adempimento
Entro il 2 novembre 2010
(31 ottobre - domenica: 1° novembre festivo)
Periodicità
Mensile - Trimestrale
Scadenza presentazione
Trimestrale: entro la fine del quarto mese del trimestre di riferimento;
Mensile:entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.
58
SOGGETTI OBBLIGATI:
•
Sono obbligati alla presentazione telematica del nuovo modello tutti i soggetti passivi
all'imposta sul valore aggiunto, che hanno rapporti con operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio nei Paesi c.d. black list, di cui al decreto del Ministro delle
Finanze 4 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21
novembre 2001.
OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI DELLA COMUNICAZIONE:
•
Ai fini della comunicazione rilevano tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.
Pertanto nel nuovo modello vanno indicate:
•
•
•
•
Le cessioni di beni;
Le prestazioni di servizi rese;
Gli acquisti di beni;
Le prestazioni di servizio ricevute.
•
Ciascuna operazione andrà indicata specificando la quota-parte riferibile ad
operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette ad Iva.
59
•
Il D.L. 40/2010 ha precisato che nelle comunicazioni dovranno essere inserite, in
quanto rilevanti, tutte le operazioni “registrate o soggette a registrazione Iva”.
Quindi rientreranno:
•
•
•
•
•
•
LE CESSIONI di beni in transito o soggetti a vigilanza doganale non soggette a Iva
in Italia ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, D.p.r. 633/1972;
LE PRESTAZIONI di servizi “generiche” RESE a soggetti Iva comunitari non soggette a
Iva in Italia ai sensi dell’art. 7-ter, comma 1, D.p.r. 633/1972;
LE OPERAZIONI NON IMPONIBILI di cui agli artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, D.p.r. 633/1972;
LE PRESTAZIONI di servizi ricevute da committenti italiani, autofatturate e registrate
dal committente quale che sia lo Stato di stabilimento del prestatore del servizio;
LE OPERAZIONI PASSIVE contemplate dai nuovi artt. 7-quater e 7-quinquies, D.p.r.
633/1972, rimanendo escluse dalla comunicazione le operazioni attive effettuate ai
sensi dei medesimi articoli in quanto possono non essere fatturate.
La comunicazione è esclusa per le operazioni effettuate nei confronti di privati.
60
I DATI DA INDICARE NEL MODELLO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nel modello di comunicazione, oltre al frontespizio, andrà compilato il quadro A per ciascun operatore
residente in uno stato a fiscalità privilegiata con cui la società abbia intrattenuto rapporti commerciali.
Dovranno essere indicati i seguenti dati informativi:
codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il
medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale
nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in
mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
periodo di riferimento della comunicazione;
per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra
operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
al netto delle relative note di variazione;
per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa
imposta;
per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti,
l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.
•
Molti di questi elementi (in particolare data e stato di nascita delle persone fisiche) non sono
generalmente in possesso dei contribuenti (talvolta neppure è noto se la l’operatore estero opera come
ditta individuale o sotto forma societaria) i quali dovranno attivarsi tempestivamente per ottenerli prima
della scadenza prevista per l'invio.
•
È opportuno, d'ora in poi, inviare la richiesta di tali dati insieme all'ordine o alla conferma d'ordine.
61
PAESI BLACK - LIST
ART. 1, DM 30/3/2010
Stati o territori individuati da:
•
•
D.M. 4 maggio 1999
D.M. 21novembre 2001
In assenza di disposizioni in senso contrario e tenuto conto delle istruzioni alla compilazione,
sufficiente che uno Stato sia compreso in una delle due liste affinché scatti l’obbligo di
monitoraggio, a prescindere dalle ipotesi di inclusione o esclusione di carattere
soggettivo previsto nei decreti relativamente ad alcuni Stati.
ESCONO DAGLI ELENCHI:
•
•
•
Cipro
Malta
Corea del Sud
(decreto Min. Economia e Finanze 27/07/2010)
Rimangono:
•
•
•
San Marino
Lussemburgo
Svizzera
62
PERIODICITA’
Art. 2, DM 30/3/2010
Il modello di comunicazione è presentato con riferimento:
a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri
precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, (Cessione di beni; acquisti
di beni; servizi resi; servizi ricevuti) un ammontare totale trimestrale non
superiore a 50.000,00 euro;
b) a periodi mensili, in tutti gli altri casi.
Prima presentazione
I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri trasmettono la
comunicazione trimestralmente, sempreché si trovino nella condizione di cui alla
lettera a), nei trimestri già trascorsi
regola valida anche per la prima
applicazione dell’obbligo.
63
Campo di applicazione
Art. 1, c. 1, D.L. 40/2010
“per contrastare l‟evasione fiscale … i soggetti passivi all‟ imposta
sul valore aggiunto … comunicano tutte le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a
registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in Paesi cosiddetti blacklist”.
Si ritiene quindi, in assenza di specifiche posizioni dell’Agenzia, che
debbano essere escluse dalla comunicazione tutte le operazioni che
riguardano esclusivamente la sfera istituzionale degli enti non
commerciali.
Infatti il termine “soggetti passivi” deve essere letto nell’ottica
generale Iva e non in quella introdotta dall’art. 7-ter del Dpr 633/72 ai
soli fini delle regole sulla territorialità per le prestazioni di servizi.
64
Campo di applicazione
Art. 4, c. 2, DM 30/3/2010
“Nel modello di comunicazione sono incluse le
operazioni registrate o soggette a registrazione, ai
sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto, nel periodo di riferimento”
65
Campo di applicazione
Necessità di due requisiti
1. Deve trattarsi di operazioni rilevanti ai fini dell’Iva in quanto
cessioni di beni o prestazioni di servizi (
sussistenza del
requisito oggettivo)
2. Deve trattarsi (nel contempo) di operazioni per le quali vige
l’obbligo di registrazione ai fini dell’Iva
66
Campo di applicazione
Necessità requisito oggettivo
l’obbligo di riepilogare anche le operazioni “non soggette agli
effetti dell‟ imposta sul valore aggiunto”, di cui all’art. 4, c. 1,
lett. f) del D.M. 30 marzo 2010, va interpretato come riferito
alle operazioni comunque dotate del requisito oggettivo.
(per esempio: sono escluse le somme corrisposte/ricevute a
titolo di risarcimento di un danno)
67
Campo di applicazione
Necessità obbligo di registrazione
In quanto non soggette all’obbligo di registrazione sono escluse dagli elenchi:
1. Le prestazioni di servizi “generiche” rese nei confronti di operatori stabiliti in
Stati black list situati al di fuori del territorio comunitario (se non registrate)
2. Le cessioni di beni effettuate all’estero, prive del requisito territoriale
68
Campo di applicazione Esempio
Necessità obbligo di registrazione
Esempio:
• Prestazione alberghiera effettuata in Paese black list L’operazione è fuori
campo Iva in Italia per carenza del requisito territoriale e non vi è alcun obbligo
di registrazione
l’operazione non va inclusa negli elenchi.
• Prestazione “generica” ricevuta da operatore black list L’operazione è
territorialmente rilevante in Italia ex art.7-ter del DPR63/72, rispetto ad essa vi è
l’obbligo di auto-fatturazione
l’operazione va inclusa negli elenchi.
69
Campo di applicazione
Dubbi applicativi
Importazioni
Nelle istruzioni al modello di comunicazione si legge che fra le operazioni
attive da comunicare vanno incluse anche le esportazioni, mentre nel novero
delle operazioni passive sottoposte alla medesima incombenza, non si fa
menzione delle importazioni.
Sarebbero escluse dalla comunicazione le importazioni di beni
70
SANZIONI APPLICABILI:
• In merito all’apparato sanzionatorio, si evidenzia che la mancata
comunicazione delle predette operazioni ovvero la
comunicazione con dati incompleti o non veritieri comporta
l’applicazione del doppio della sanzione ex art. 11, D.Lgs. n.
471/97 (da € 258 a € 2.065).
• La sanzione pertanto andrà da un minimo di 516 € ad un
massimo di 4.130 €.
• A tale fattispecie non è applicabile il c.d. cumulo giuridico ex art.
12, D.Lgs. n. 472/97: se vengono commesse violazioni diverse,
anche se originate da un’unica azione od omissione, o violazioni
riferite a più periodi d’imposta, non sarà possibile beneficiare
della sanzione unica, aumentata rispettivamente sino al doppio
o sino al triplo. Ciascun errore rileverà, invece, quale violazione
a se stante, punita con la sanzione minima di 516 euro.
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