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Presentazione di PowerPoint - RSA Fit Cisl 1°tronco Genova

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Presentazione di PowerPoint - RSA Fit Cisl 1°tronco Genova
FIM CISL Macroregione
Nord Ovest
Formazione
ultimo aggiornamento settembre-2006
1
maternità - tutela
fonti: decreto legislativo 151/01 TU, artt. 54, 53, 6, 7, 16 e 17
DALL’INIZIO della GESTAZIONE e FINO al
compimento di UN ANNO del bambino la
lavoratrice madre NON PUÒ ESSERE
LICENZIATA (esclusa giusta causa o cessazione
dell’azienda o scadenza dei termini contrattuali)
• la lavoratrice madre NON PUÒ essere adibita a
LAVORI PESANTI, faticosi e insalubri (definiti nel
decreto) DURANTE IL PERIODO DI GRAVIDANZA e
fino a SETTE MESI dopo il parto;
• la lavoratrice madre NON PUÒ essere adibita a
LAVORI GRAVOSI E PREGIUDIZIEVOLI fin dai 3
MESI che precedono il parto
• fino al compimento di UN ANNO di età del bambino è
VIETATO adibire le donne al LAVORO NOTTURNO
(esenzione: 3a o 12a se unico affidatario)
FIM CISL MRG Nord Ovest
maternità, paternità e congedi parentali
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Congedo di maternità – astensione obbligatoria
fonti: decreto legislativo 151/01 TU, artt. 16, 20 e 22
è VIETATA la prestazione lavorativa alle donne nei 2
MESI precedenti il parto e nei 3 MESI successivi;
fermo restando la durata del periodo di
astensione di 5 MESI, è prevista la possibilità
di continuare a lavorare fino ALL’OTTAVO
MESE di gravidanza (con attestazione medica
che tale opzione non arrechi pregiudizio alla
salute di madre e figlio)
durante l’ASTENSIONE OBBLIGATORIA (5
MESI) alla lavoratrice viene corrisposta l’INTERA
RETRIBUZIONE e tale periodo è utile come
anzianità di servizio a tutti gli effetti
FIM CISL MRG Nord Ovest
maternità, paternità e congedi parentali
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adozioni, affidamenti - tutela
fonti: decreto legislativo 151/01 TU, artt. 54, 53, 6, 7
in caso di fruizione del congedo di maternità o di
paternità DALL’INIZIO della ADOZIONE o
AFFIDAMENTO e FINO ad UN ANNO
dall’ingesso del minore nel nucleo familiare la/il
lavoratrice/tore NON PUÒ ESSERE
LICENZIATA (esclusa giusta causa o cessazione
dell’azienda o scadenza dei termini contrattuali)
• la lavoratrice che ha ricevuto in ADOZIONE un
bambino NON PUÒ essere adibita a LAVORI
PESANTI, faticosi e insalubri (definiti nel decreto)
fino a SETTE MESI di compimento di età;
• fino al compimento di UN ANNO di età del bambino è
VIETATO adibire le donne al LAVORO NOTTURNO
(esenzione: 3a o 12a se unico affidatario)
FIM CISL MRG Nord Ovest
maternità, paternità e congedi parentali
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adozioni, affidamenti – astensione obbligatoria
fonti: decreto legislativo 151/01 TU, artt. 26, 27, 31
Il congedo di maternità di 3 mesi può essere richiesto
dalla lavoratrice che abbia adottato o ottenuto in
affidamento un bambino di età NON > 6 anni all’atto
dell’adozione o affidamento; il congedo deve essere fruito
durante i primi 3 mesi successivi all’effettivo ingresso
del bambino in famiglia; in caso di adozione o
affidamento preadottivo internazionali il congedo di
maternità spetta anche se il minore supera i 6 anni e
sino alla maggiore età.
Per l’adozione o l’affido preadottivo internazionali la lavoratrice ha altresì
diritto a un congedo per il periodo di permanenza nello Stato
straniero, tale congedo non comporta indennità né retribuzione;
l’Ente autorizzato certifica la durata dei congedi.
I predetti congedi, se non richiesti dalla lavoratrice, spettano al
lavoratore alle medesime condizioni
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maternità, paternità e congedi parentali
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maternità – astensione anticipata
fonti: decreto legislativo 151/01 TU, artt. 16 e 17
in caso di COMPLICANZE nella gestazione, di
CONDIZIONI AMBIENTALI pregiudizievoli e di
impossibilità di adibire a altre mansioni, può essere
richiesta l’ASTENSIONE ANTICIPATA (presentando
domanda al servizio ispettivo Direzione Provinciale del
lavoro, corredata di certificato medico)
durante l’ASTENSIONE ANTICIPATA alla
lavoratrice viene corrisposta l’INTERA
RETRIBUZIONE e tale periodo è utile
come anzianità di servizio a tutti gli effetti
FIM CISL MRG Nord Ovest
maternità, paternità e congedi parentali
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congedo parentale - astensione facoltativa
fonti: d. lgs. 151/01 art. 32, CCNL 2003, DG SIII art 35
padre e madre lavoratori, per ogni bambino
nei suoi primi 8 anni di vita, hanno diritto ad
astenersi dal lavoro per un periodo NON > a
10 MESI, ELEVATO A 11 nel caso il padre
lavoratore eserciti tale diritto per un periodo
continuativo o frazionato NON < a 3 MESI
il genitore deve presentare RICHIESTA SCRITTA
almeno 15 gg prima all’azienda contenente:
PERIODO DI CONGEDO
richiesto e PRECISANDO la
durata minima dello stesso
ALLEGANDO certificato
di nascita o dichiarazione
sostitutiva
se impossibilitato a rispettare i termini, è tenuto a
PREAVVERTIRE E CERTIFICARE entro 2 gg dall’inizio dell’assenza
FIM CISL MRG Nord Ovest
maternità, paternità e congedi parentali
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congedo parentale - astensione facoltativa
fonti: d. lgs. 151/01 art. 32, CCNL 2003, DG SIII art 35
nell’ambito del predetto limite il diritto di astenersi compete a
alla MADRE lavoratrice, trascorso il congedo
obbligatorio (5 m), per un periodo continuativo
o frazionato NON > a 6 MESI
al PADRE lavoratore, dalla nascita del figlio (compreso
il giorno del parto), per un periodo continuativo o
frazionato NON > a 6 MESI elevabile a 7
qualora vi sia UN SOLO GENITORE per un periodo
continuativo o frazionato NON > a 10 MESI
il congedo parentale SPETTA al genitore
richiedente anche se l’altro non ne ha diritto
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maternità, paternità e congedi parentali
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congedo parentale - astensione facoltativa
fonti: decreto legislativo 151/01 TU, artt. 34 e 35
durante l’ASTENSIONE FACOLTATIVA a
lavoratrice e lavoratore è dovuta
FINO A 3 ANNI di vita del BAMBINO, un’indennità pari
al 30% DELLA RETRIBUZIONE per un MASSIMO di 6
MESI riferito ad entrambi i genitori; contribuzione
figurativa in base alla media retributiva dell’anno
per i RESTANTI PERIODI, sia quelli successivi ai 6
mesi nei 3 anni, che quelli dovuti da 3 a 8 anni di vita
del BAMBINO, un’indennità pari al 30% DELLA
RETRIBUZIONE a condizione che il reddito del
richiedente (riferito all’anno in cui inizia l’astensione) sia
inferiore a 2,5 volte la pensione minima (13.650 € 2005 e
13.877 € 2006); contribuzione figurativa ridotta
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maternità, paternità e congedi parentali
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congedo parentale – a. facoltativa adozioni e affidi
fonti: d. lgs. 151/01 artt. 36, 37, 32
padre e madre lavoratori, per ogni bambino in
adozione o affidamento, nei primi 3 anni
dall’ingresso del minore in famiglia, hanno diritto ad
astenersi dal lavoro per un periodo NON > a
10 m, ELEVATO A 11 caso del padre periodo
continuativo o frazionato NON < a 3 m
il genitore deve presentare RICHIESTA SCRITTA
almeno 15 gg prima all’azienda contenente:
PERIODO DI CONGEDO
richiesto e PRECISANDO la
durata minima dello stesso
ALLEGANDO certificato
di nascita o dichiarazione
sostitutiva
se impossibilitato a rispettare i termini, è tenuto a
PREAVVERTIRE E CERTIFICARE entro 2 gg dall’inizio dell’assenza
FIM CISL MRG Nord Ovest
maternità, paternità e congedi parentali
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congedo parentale – a. facoltativa adozioni e affidi
fonti: d. lgs. 151/01 art. 36, 37, 32
nell’ambito del predetto limite il diritto di astenersi compete a
alla MADRE lavoratrice, trascorso il congedo
obbligatorio (3 m), per un periodo continuativo
o frazionato NON > a 6 MESI
al PADRE lavoratore, dall’entrata in famiglia del minore,
per un periodo continuativo o frazionato NON > a 6
MESI elevabile a 7
qualora vi sia UN SOLO GENITORE per un periodo
continuativo o frazionato NON > a 10 MESI
il congedo parentale SPETTA al genitore
richiedente anche se l’altro non ne ha diritto
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maternità, paternità e congedi parentali
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congedo parentale – a. facoltativa adozioni e affidi
fonti: decreto legislativo 151/01 TU, artt. 36, 37, 34 e 35
durante l’ASTENSIONE FACOLTATIVA a
lavoratrice e lavoratore è dovuta
FINO A 6 ANNI di vita del BAMBINO, un’indennità pari
al 30% DELLA RETRIBUZIONE per un MASSIMO di 6
MESI riferito ad entrambi i genitori (qualora all’atto
dell’adozione il minore abbia da 6 a 12 anni nei primi
3 anni dall’entrata in famiglia); contribuzione
figurativa in base alla media retributiva dell’anno
per i RESTANTI PERIODI, quelli successivi ai 6 mesi,
un’indennità pari al 30% DELLA RETRIBUZIONE a
condizione che il reddito del richiedente (riferito all’anno
in cui inizia l’astensione) sia inferiore a 2,5 volte la
pensione minima (13.650 € 2005 e 13.877 € 2006);
contribuzione figurativa ridotta
FIM CISL MRG Nord Ovest
maternità, paternità e congedi parentali
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maternità – riposi giornalieri
fonti: decreto legislativo 151/01 TU, artt. 39, 40, 41, 43 e 44
ALLA MADRE lavoratrice sono riconosciuti 2 RIPOSI
GIORNALIERI di un’ora ciascuno cumulabili, durante il
PRIMO ANNO di vita del bambino, se l’orario è di almeno 6
h; sono riconosciuti AL PADRE se: la madre non se ne
avvale, la madre non è lavoratrice dipendente o i figli
sono affidati solo al padre (non sono riconosciuti se la madre
è in astensione obbligatoria o facoltativa)
i permessi giornalieri NON DANNO LUOGO A
DECURTAZIONE della retribuzione, ma sono
assoggettati a contribuzione figurativa ridotta
(valore pari al 200% dell’assegno sociale)
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maternità, paternità e congedi parentali
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Adozioni e affidamenti – riposi giornalieri
fonti: decreto legislativo 151/01 TU, art. 45, Corte Cost. sent. 104/03
Tutte le disposizioni previste agli artt. 39, 40,
41 (riposi giornalieri “per allattamento”)
si applicano anche in caso di adozione e
di affidamento entro il primo anno di
dall’ingresso del minore in famiglia
Le disposizioni di cui all’art. 42 ( riposi e
permessi per i figli con handicap
grave) si applicano anche in caso di
adozione o di affidamento di soggetti
con handicap in situazioni di gravità
FIM CISL MRG Nord Ovest
maternità, paternità e congedi parentali
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permessi malattia bambino
fonti: decreto legislativo 151/01 TU, artt. 47, 48 e 49
entrambi i genitori
ALTERNATIVAMENTE
hanno diritto di astenersi
dal lavoro durante le
malattie del bambino
CERTIFICATO
MEDICO
per bambini di ETÀ NON > DI 3
ANNI senza limitazioni temporali
per bambini di ETÀ compresa FRA 3
E 8 ANNI nei limiti di 5 giorni annui
per ciascun genitore
il ricovero ospedaliero del figlio interrompe le ferie del genitore
per tali assenze NON È CORRISPOSTA LA RETRIBUZIONE,
sono computati nell’anzianità di servizio tranne che per gli effetti
relativi a ferie e tredicesima; danno diritto alla contribuzione
figurativa fino ai 3 anni e figurativa ridotta dai 3 agli 8 anni;
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maternità, paternità e congedi parentali
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permessi malattia bambino adozioni e affidamenti
fonti: decreto legislativo 151/01 TU, art. 50
Le norme sui congedi
per malattia del
figlio (art. 47, 48, 49)
si applicano anche
per bambini di ETÀ NON > AI 6
nei casi di adozione
ANNI senza limitazioni temporali
e di affidamento,
ma con le seguenti
per bambini di ETÀ compresa FRA 6
variazioni rispetto
E 8 ANNI nei limiti di 5 giorni annui
all’età:
per ciascun genitore
Qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento il minore
abbia fra 6 e 12 anni, il congedo per malattia è fruito
nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo
familiare e nel limite di 5 giorni annui per ciascun genitore
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maternità, paternità e congedi parentali
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congedo parentale – prolungamento del congedo
fonti: decreto legislativo 151/01 TU, art. 33
la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi o gli affidatari di minore con handicap, in situazione di
gravità accertata, hanno diritto al prolungamento fino a tre
anni del congedo parentale, a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati
resta fermo il diritto a fruire del congedo
art. 32, il prolungamento decorre dal
termine del periodo corrispondente alla
durata massima spettante al richiedente
FIM CISL MRG Nord Ovest
il congedo SPETTA al
genitore richiedente
anche se l’altro non
ne ha diritto
maternità, paternità e congedi parentali
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maternità – riposi e permessi x figli con handicap grave
fonti: D. Lgs. 151/01 TU, art. 42 e L. 104/92, art. 33
in alternativa al prolungamento del congedo parentale i
genitori, anche adottivi, o gli affidatari possono
richiedere di fruire di 2 ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento di 3 anni del figlio con
handicap in situazione di gravità
dopo i 3 anni i genitori, anche adottivi o
gli affidatari possono fruire di 3 giorni di
permesso mensile (anche continuativi); solo
nel caso di figlio maggiorenne non convivente
l’assistenza prestata dal genitore che richiede i
permessi deve essere esclusiva e continuativa
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maternità, paternità e congedi parentali
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maternità – riposi e permessi x figli con handicap grave
fonti: D. Lgs. 151/01 TU, art. 42, L. 104/92, art. 33, L. 53/00 art. 4
La lavoratrice madre o il lavoratore padre o,
dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o
sorelle conviventi di un soggetto con
handicap in situazione di gravità hanno diritto di
fruire di un congedo straordinario retribuito,
continuativo o frazionato, per una durata
complessiva non < a 2 anni;
rientrando nei congedi per eventi e cause
particolari, art. 4 L. 53/00, il richiedente può
usufruire dei 2 anni, nei limiti in cui non abbia già
beneficiato di congedi per gravi motivi familiari
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