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imposta - Università degli Studi di Foggia

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imposta - Università degli Studi di Foggia
LE ACCISE
1
Il termine “accise” identifica una serie
eterogenea di imposte indirette che
colpiscono la produzione o il consumo di
determinate categorie di beni: le
imposte di fabbricazione e le
imposte di consumo.
2
La disciplina delle accise è stata riformata con la l.
427/1993 - che ha recepito l’indirizzo comunitario
sancito dalla direttiva quadro n. 92/12 del 25
febbraio 1992, volta ad abolire le “frontiere fiscali”
tra gli Stati membri - e con il d.lgs. n. 504/1995,
ossia il testo unico che disciplina le imposte indirette
sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui
tabacchi lavorati e sui fiammiferi.
3
…

Successivamente l’armonizzazione è
stata estesa ai prodotti energetici e
all’energia elettrica (Dir. 2003/96/CE) e
la disciplina generale è stata riformata
(Dir. 2008/118/CE).
4
…

Il t.u. accise è stato poi novellato dal
d.lgs. 26/2007, d.lgs. 48/2010 e d.lgs.
57/2011 ed ora contiene la disciplina
generale delle imposte indirette sulla
produzione e sui consumi e quelle
specifiche sui prodotti energetici, alcool
etilico e bevande alcoliche, energia
elettrica, tabacchi lavorati e fiammiferi.
5
Accise attualmente in vigore
nel nostro ordinamento





prodotti energetici (benzina, gasolio, olii
combustibili, metano …)
accisa sull’alcool e sulle bevande
alcoliche
imposta di fabbricazione sui fiammiferi
accisa sui tabacchi lavorati
imposta di consumo sull’energia
elettrica
6
Si è così realizzato un regime omogeneo e
tendenzialmente unitario all’interno del
mercato unico europeo.
Permangono, tuttavia, significative differenze
nella disciplina dei vari Stati nazionali con
riguardo alla fissazione delle aliquote ed alla
individuazione dei regimi alternativi, che
possono dar luogo ad asimmetrie nel
trattamento fiscale dei trasferimenti delle
stesse categorie di beni.
7
La direttiva Cee n. 92/12 consente agli Stati
membri la facoltà di introdurre altre forme di
imposizione indiretta sugli stessi beni
sottoposti ad accisa.
Viene, quindi, concessa la possibilità agli Stati
membri di istituire tributi non armonizzati che
rispondano ad esigenze fiscali o extrafiscali di
ordine nazionale, con possibile interferenze
nel raggiungimento del prioritario obiettivo
comunitario della libera concorrenza.
8
Presupposto


produzione e fabbricazione dei
prodotti, per le imposte di
fabbricazione (es. accise sui prodotti
energetici)
consumo dei prodotti, per le imposte
di consumo (es. accise sui tabacchi
lavorati)
9
Momento in cui sorge
l’obbligazione tributaria
Diverso è dunque il momento in cui
sorge l’obbligazione tributaria: per le
imposte di fabbricazione con il
completamento del ciclo produttivo
(la fabbricazione) funzionale alla
realizzazione di un prodotto da
immettere sul mercato per il consumo;
per le imposte di consumo con
l’immissione al consumo.
10
Esigibilità
Tuttavia, le differenze tra i due tributi,
in termini di presupposto, tendono ad
attenuarsi per il fatto che l’imposta di
fabbricazione diviene esigibile soltanto
all’atto dell’immissione dei prodotti
finiti al consumo.
11
Entrambi i tributi, pertanto, pur avendo
una struttura normativa differente,
possono essere qualificati come
prestazioni patrimoniali imposte in
ragione di una medesima
manifestazione di capacità contributiva:
l’immissione di un prodotto sul
mercato finalizzata al consumo
finale.
12
Si comprende, così, il motivo per cui si
sia avviato un processo tendente
all’equiparazione della disciplina delle
due tipologie di imposte (che insieme
prendono appunto il nome di “accise”),
uniformando gli adempimenti formali,
strumentali e le regole di attuazione.
13
Soggetti passivi


Titolare del deposito fiscale (luogo in cui
sono tenute le merci gravate da imposizione):
produttore del bene o depositario dei
prodotti;
importatori dei beni soggetti ad accisa,
rappresentanti fiscali (designati dai titolari
dei depositi fiscali situati in altri stati UE,
affinché pongano in essere gli adempimenti
formali);
14
…


operatori professionali autorizzati a
ricevere prodotti assoggettati ad accisa
in regime di sospensione di imposta;
coloro che illecitamente
sottraggono i beni dal regime di
sospensione di imposta.
15
Tali soggetti possono rivalersi nei
confronti del consumatore finale del
pagamento dell’imposta.
Il fenomeno della rivalsa non è
disciplinato legislativamente, ma
assume i caratteri della traslazione di
imposta.
16
Ciò vale a qualificazione il
tributo in oggetto come
imposta indiretta sul
consumo.
17
Obblighi strumentali


Azione di rigorosa vigilanza e controllo
da parte dell’AF per quanto attiene la
misurazione della base imponibile e il
calcolo dell’imposta.
Per l’attivazione del deposito fiscale:
denuncia inizio attività;
ottenimento della licenza di esercizio;
18
…


contabilità dei prodotti (registri di carico
e scarico);
contatori e misuratori meccanici;
19
Liquidazione imposta
Applicazione dell’aliquota (fissa o
variabile) alla base imponibile che è
costituita dalla quantità di prodotto
immessa in consumo (calcolata in base
alle diverse unità di misura).
20
LE IMPOSTE
INDIRETTE SUI
TRASFERIMENTI
21
Imposta di registro
L’imposta di registro rientra nel novero delle
imposte indirette sui trasferimenti, che
colpiscono la ricchezza nel momento in cui
essa viene trasferita.
Nelle sue origini storiche, l’imposta di registro
presentava i caratteri della tassa: essa si
configurava come prestazione imposta al
privato a fronte del servizio di registrazione
degli atti giuridici, con finalità di
conservazione ed attribuzione ad essi di data
certa.
22
…
Il tributo ha poi assunto i caratteri dell’imposta: si è
identificato il presupposto del tributo non più nella
prestazione del servizio pubblico della registrazione
(in assetto commutativo), bensì nella formazione di
un atto giuridico. Atto che rileva per il suo contenuto
(effetto traslativo che esso produce) e non in quanto
documento scritto.
Rimangono tuttavia tracce dell’originaria natura di
tassa nei casi di applicazione del tributo in misura
fissa, nonché nei casi di registrazione volontaria.
23
Oggetto dell’imposta
Oggetto dell’imposta sono gli atti
giuridici riferiti alla circolazione dei beni
soggetti a registrazione o
volontariamente presentati per la
registrazione (art. 1, d.p.r. 131/86).
24
Atto
Ai fini dell’imposta di registro il termine
atto non si riferisce solo agli atti di
natura negoziale, amministrativa,
giurisdizionale, ma anche a
manifestazioni di volontà non scritte (ad
es., contratti verbali di locazione o
affitto di beni immobili).
25
Tipologie di registrazione



La registrazione può essere:
in termine fisso, quando è stabilito un termine dalla
formazione dell’atto entro cui si è obbligati a chiedere la
registrazione (20 gg. per gli atti formati in Italia, 60 gg. per gli
atti formati all’estero, 30 gg. in caso di registrazione telematica,
ecc.);
in caso d’uso, quando non vi è l’obbligo di registrazione, ma
l’atto può essere utilizzato ai fini dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo solo previa registrazione. La
registrazione costituisce un onere cui è subordinato l’utilizzo
dell’atto;
volontaria, quando può essere richiesta da chiunque abbia
interesse a fruire del servizio pubblico.
26
Registrazione
Essa consiste in un’operazione con cui i funzionari
addetti procedono all’annotazione in un apposito
registro dell’atto o della denuncia ovvero della
richiesta di registrazione con l’indicazione del numero
progressivo, della data di registrazione, del nome del
richiedente, della natura dell’atto e delle somme
riscosse.
La registrazione è eseguita previo pagamento
dell’imposta liquidata dall’ufficio (salvo che nell’ipotesi
di adempimento unico, ossia registrazione
telematica).
27
Atti soggetti a registrazione in
termine fisso (Parte I della tariffa)


atti scritti indicati nella tariffa allegata al
d.p.r. 131/86 formati nel territorio dello
Stato;
contratti verbali di locazione o affitto di
beni immobili esistenti nel territorio dello
Stato; di trasferimento o affitto di aziende
esistenti nel territorio dello Stato,
trasferimento o costituzione di diritti reali di
godimento su aziende esistenti nel territorio
dello Stato;
28
…


alcune operazioni di riorganizzazione di società
ed enti esteri elencate dall’art. 4 del d.p.r. 131/86,
quali ad esempio l’istituzione o il trasferimento in
Italia della sede legale o amministrativa di enti o
società estere;
atti formati all’estero (compresi quelli dei consoli
italiani) che comportano il trasferimento della
proprietà o di altro diritto reale su beni immobili o
aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che
hanno ad oggetto la locazione o l’affitto di tali beni.
29
Atti soggetti a registrazione in
caso d’uso (Parte II della tariffa)


Tra gli atti soggetti a registrazione in
caso d’uso ricordiamo:
le scritture private non autenticate
relative ad operazioni soggette
all’imposta sul valore aggiunto;
vari atti formati mediante
corrispondenza.
30
Registrazione d’ufficio
Quando i soggetti sui quali incombe
l’obbligo di registrazione non vi
provvedono, gli uffici del registro
procedono a registrare l’atto d’ufficio,
previa riscossione dell’imposta dovuta.
La registrazione è prevista in alcune
ipotesi tassativamente elencate nell’art.
15, d.p.r. 131/86.
31
Registrazione telematica
Per gli adempimenti relativi ad atti di cessione
e costituzione di diritti reali a titolo oneroso
su immobili è obbligatorio l’utilizzo delle
procedure telematiche. L’obiettivo è quello di
snellire le procedure relative agli atti
immobiliari.
Le richieste di registrazione sono presentate
dai notai, dopo il pagamento dei tributi dovuti
in base ad autoliquidazione, su un modello
unico informatico da trasmettere per via
telematica.
32
Presupposto di imposta
Per gli atti soggetti a registrazione in
termine fisso: stipulazione dell’atto o del
negozio.
Per gli atti in riferimento ai quali la
registrazione costituisce un atto
volontario e non dovuto: richiesta di
registrazione.
33
Soggetti passivi
Soggetti passivi in senso stretto sono coloro
che realizzano il presupposto del tributo, vale
a dire stipulano l’atto o beneficiano del
servizio di registrazione.
Tuttavia, allo scopo di assicurare
l’applicazione del tributo, il legislatore ha
individuato una serie di altri soggetti a carico
dei quali ha posto obblighi sia per la richiesta
della registrazione sia per il pagamento
dell’imposta.
34
…



Tra questi:
i pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti,
ricevuti o autenticati (notai, segretari
comunali, ecc.);
i cancellieri e i segretari per le sentenze, i
decreti e gli atti giurisdizionali;
gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e
gli appartenenti al corpo della Guardia di
finanza per gli atti da registrarsi d’ufficio.
35
La base imponibile



La base imponibile dell’imposta di registro è
costituita dal valore dei beni e diritti oggetto
dell’atto registrato.
Ad esempio:
per i contratti onerosi traslativi o costitutivi di
diritti reali, dal valore del bene o del diritto
alla data dell’atto;
per le permute, dal valore del bene che dà
luogo all’applicazione della maggiore imposta;
etc.
36
Valore di beni e diritti
È quello dichiarato nell’atto dalle parti e,
in mancanza o se superiore, il
corrispettivo pattuito.
37
Deroga - segue
Per i beni immobili ed aziende si assume
quale base imponibile il valore venale in
comune commercio degli stessi (c.d. criterio
del prezzo valore), con il potere per
l’amministrazione finanziaria di disattendere il
valore dichiarato ed il corrispettivo indicato in
atto, qualora siano inferiori al predetto valore
venale. In tale ipotesi l’ufficio procederà
all’emanazione di un apposito avviso di
accertamento sulla base del valore venale.
38
Valore venale
Prezzo al quale, in una contrattazione
sul libero mercato, il bene è stato
effettivamente scambiato o il prezzo al
quale il bene avrebbe potuto essere
scambiato qualora fosse stato oggetto
di scambio sul libero mercato.
39
Meccanismo automatico –
segue
Per le compravendite di abitazioni soggette ad
imposta di registro nelle quali la parte acquirente sia
una persona fisica che non agisca nell’esercizio di
attività commerciali, artistiche o professionali,
chiunque sia il venditore (persona fisica o giuridica),
la base imponibile (su richiesta della parte acquirente
resa al notaio) è costituita dal valore catastale
dell’immobile (valore automatico o tabellare),
indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato
nell’atto (che invece rileva ai fini delle imposte dirette
in capo al cedente).
40
Valore automatico o tabellare
Indica la soglia minima al di sotto della
quale il dichiarato non può essere
accettato automaticamente
dall’amministrazione.
41
Le parti hanno comunque l’obbligo di
indicare il corrispettivo nell’atto.
In questi casi il valore degli immobili è
sottratto al giudizio di congruità da
parte dell’amministrazione finanziaria.
42
Misura dell’imposta


L’imposta di registro può essere:
proporzionale: varia in base al valore
dell’atto, quindi colpisce gli atti in
relazione al loro contenuto giuridico ed
economico;
in misura fissa: si può considerare
come un corrispettivo del servizio
pubblico della registrazione.
43
Tipologie di imposta



L’imposta di registro può essere distinta in:
imposta principale: liquidata e riscossa all’atto della
registrazione e dovuta da chiunque sia obbligato alla
registrazione, o richiesta dall’ufficio se diretta a correggere
errori od omissioni effettuati in sede di registrazione telematica;
imposta suppletiva: richiesta dall’ufficio successivamente alla
registrazione per correggere errori di calcolo dell’imposta
dovuta;
imposta complementare: applicata in ogni caso diverso da
quelli che danno luogo ad imposta principale o suppletiva (ad
es., quando l’ufficio rettifica il valore degli immobili perché il
valore dichiarato o il corrispettivo sono inferiori al valore
venale).
44
Alternatività Iva-Registro
Al fine di evitare possibili duplicazioni di imposta, la
legge prevede che in relazione agli atti aventi ad
oggetto operazioni assoggettate ad Iva, l’imposta di
registro trovi applicazione (salvo rare eccezioni) in
misura fissa e non in misura proporzionale (c.d.
principio di alternatività). Il conflitto tra le
discipline dell’Iva e dell’imposta di registro è stato,
così, risolto in favore della prima, prevedendo
un’applicazione agevolata dell’imposta di registro
(misura fissa e non proporzionale).
45
Imposta sulle successioni e
donazioni
L’imposta sulle successioni e donazioni rientra
tra le imposte indirette sui trasferimenti, in
quanto colpisce un trasferimento di ricchezza
e non direttamente un reddito o un
patrimonio. In questo specifico caso la
tassazione riguarda la ricchezza trasferita
con atti a titolo liberale.
46
Nel caso dell’imposta sulle successioni il
trasferimento della ricchezza avviene
mortis causa (avendo origine
all’apertura della successione); nel caso
dell’imposta sulle donazioni, invece, il
trasferimento della ricchezza, che rileva
ai fini dell’applicazione del tributo,
avviene inter vivos, per donazione o
comunque per atto liberale.
47
Evoluzione storica
L’imposta sulle successioni e donazioni era
disciplinata in origine dal D.p.r. 637/72, che in
seguito fu recepito dal D.lgs. 346/90 (Testo unico
delle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni).
Con la L. 383/2001 si stabilì la soppressione
dell’imposta sulle successioni e dell’imposta
sulle donazioni.
Il D.l. 262/2006 (convertito in L. 286/2006), con
decorrenza dal 28 novembre 2006, ha ripristinato il
tributo e le disposizioni contenute nel Testo unico.
La reintroduzione del tributo è stata giustificata alla
luce delle sue finalità redistributive.
48
Oggetto dell’imposta






L’imposta sulle successioni e donazioni si applica:
ai trasferimenti di beni o diritti per successione mortis causa;
alle donazioni o altre liberalità tra vivi (escluse le erogazioni liberali
effettuate per spese di mantenimento e di educazione e quelle
sostenute per malattia, nozze e abbigliamento e le donazioni di modico
valore);
alla costituzione di vincoli di destinazione (ad. es., costituzione di un
trust, costituzione di un fondo patrimoniale);
ai casi di donazione presunta relativi ai beni immobili e partecipazioni
societarie posti in essere tra coniugi o parenti in linea retta;
ai casi di apertura della successione per dichiarazione di morte
presunta;
ai casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente.
49
Vincoli di destinazione
Per vincoli di destinazione si intendono tutti i negozi giuridici
mediante i quali determinati beni sono destinati alla
realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte
dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della
disponibilità dei beni medesimi.
In alcuni casi, unitamente all'effetto segregativo, il vincolo
implica anche il trasferimento di beni ad un soggetto diverso dal
disponente (effetto traslativo). La costituzione di un vincolo di
destinazione avente effetto traslativo, sia essa disposta
mediante testamento ovvero effettuata per atto inter vivos, è
soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni (Agenzia
Entrate, circolare 27.03.2008, n. 28).
50
Non sono soggetti ad imposta




I trasferimenti a favore dello Stato, Regioni,
Comuni, enti pubblici, fondazioni associazioni
legalmente riconosciute aventi quale scopo
esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca
scientifica, l’educazione o altre finalità di
pubblica utilità;
i trasferimenti a favore delle ONLUS;
i trasferimenti a favore di movimenti e partiti
politici;
ecc.
51
Soggetti passivi





Sono soggetti passivi:
gli eredi ed i legatari per le successioni;
i donatari per le donazioni;
i beneficiari per le altre liberalità tra vivi;
gli immessi nel possesso temporaneo dei
beni dell’assente;
coloro che succedono per effetto della
dichiarazione di morte presunta.
52
Base imponibile per le
successioni
La base imponibile è costituita dal valore
delle quote ereditarie e dei legati, dato
dalla differenza tra il valore dei beni e dei
diritti (alla data di apertura della successione)
che compongono la singola quota o il singolo
legato, al netto delle passività e degli oneri
deducibili (debiti della persona deceduta,
spese mediche e funerarie).
53
…



Dal valore delle quote ereditarie e dei legati si
sottraggono, a titolo di franchigia, per ogni
beneficiario:
1.000.000 di euro per il coniuge e i parenti in
linea retta;
100.000 euro per i fratelli e le sorelle;
1.500.000 euro per i beneficiari che siano
portatori di handicap, indipendentemente dal
grado di parentela.
54
Aliquote per le successioni




Coniuge e parenti in linea retta: 4% (con la
franchigia suddetta);
Fratelli e sorelle: 6% (con la franchigia
suddetta);
Parenti fino al quarto grado e degli affini in
linea retta, nonché degli affini in linea
collaterale fino al terzo grado: 6% (senza
franchigia);
Altri soggetti: 8% (senza franchigia).
55
Base imponibile e aliquote per le
donazioni e altri atti di liberalità
La base imponibile è rappresentata dal
valore globale dei beni o diritti oggetto
della donazione, al netto degli oneri
gravanti sul donatario.
Per gli immobili è il valore catastale.
Sono previste le medesime franchigie
indicate per l’imposta sulle successioni.
Identiche anche le aliquote.
56
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