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I^ Facoltà di Medicina e Chirurgia ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI Massimiliano Di Mario Il dovere di sicurezza e salvaguardia imposto dall'art. 2087 cod. civ. al datore di lavoro duplice: - negativo, poiché obbliga ad astenersi da ogni iniziativa che possa risultare pregiudizievole per l'integrità psicofisica del prestatore di lavoro; - positivo, in quanto impone di tenere un comportamento attivo in modo che il lavoratore non subisca nello svolgimento della propria prestazione alcun danno alla salute fisica e psichica. Questa attività di collaborazione attiva non si esaurisce poi nella mera predisposizione di misure di sicurezza tassativamente imposte dalla legge, ma si estende, come afferma la Cassazione in una recente decisione, "ad altre iniziative o misure che si rivelino idonee a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore Al datore di lavoro l’onere di provare che l’evento lesivo dipende da un fatto a lui non imputabile (abnorme, inopinabile,esorbitante) in relazione al procedimento lavorativo Nell'ambito aziendale, la Direzione Strategica avrà cura di disciplinare gli aspetti inerenti e connessi con il vigente sistema della sicurezza nei luoghi di lavoro regolando in particolare le seguenti tematiche: 1)Struttura organizzativa del sistema: Datore di lavoro - Dirigenti - Preposti - Il Servizio di Prevenzione e Protezione - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - Il Medico Competente – I Lavoratori incaricati per l'emergenza - I rappresentanti del lavoratori 2) Adempimenti e procedure: Documentazione – Valutazione dei rischi - Criteri di verifica e Procedure 3)Sicurezza nei lavori, in appalto/d'opera, interni e/o esterni: Criteri di verifica e procedure 4)Sicurezza nella produzione e nei processi: - Infezioni - Sostanze chimiche - Farmaci antiblastici - Gas Anestetici - Radiazioni Ionizzanti e Non- Sollevamenti e Posture – Infortuni - Lavoratrici in gravidanza 5) Gestione degli strumenti: Identificazione, controllo e corretto utilizzo 6) Classificazione, addestramento all'emergenza e gestione dell'emergenza 7) Informazione, Formazione, Addestramento 8) Verifiche ispettive del sistema e controlli sanitari per la sicurezza: Visite degli ambienti di lavoro da parte del medico competente e del SPP - Sopralluoghi da parte degli organi di vigilanza - Interventi correttivi in caso di non conformità Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza Eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo CONTENIMENTO DEL RISCHIO Riduzione dei rischi alla fonte Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso Es. Utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro Applicazione misure generali di tutela Rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro • • • • • • Priorità delle misure di protezione collettiva Misure igieniche Misure di protezione collettiva ed individuale Misure di emergenza Segnaletica Manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti • • • Informazione, formazione, addestramento consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti Istruzioni adeguate ai lavoratori Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici • • Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio Allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona Obblighi indelegabili del datore di lavoro Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che contiene: a) una relazione sulla valutazione dei rischi; b) l'individuazione delle misure di prevenzione; c) il programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo della sicurezza Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Vigilanza e controllo dell’efficacia e dell’efficienza delle misure di sicurezza Tutela generale delle condizioni di lavoro (art. 2087 Cod. Civ.) “L'imprenditore (datore di lavoro) è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro” Processo di Valutazione dei Rischi Soggetti Coinvolti (Datore di lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS) Analisi del Contesto Organizzativo e dei processi produttivi Valutazione di Tutti i Rischi Mansioni dei lavoratori Misure di Prevenzione (Struttura,Macchine,Impianti,Formazione, Addestramento,Sorveglianza Sanitaria) Soggetti Attuatori Procedure per l’Attuazione Misure di Protezione (Dispositivi di Protezione Collettiva e Individuale) Programma delle Misure di Miglioramento nel tempo VALUTAZIONE DEI RISCHI Programma della valutazione dei rischi • • • • • Organizzazione e coordinamento delle varie fasi del procedimento di valutazione; Nomina dei soggetti incaricati; Consultazione del RLS; Coinvolgimento dei livelli dirigenziali e partecipazione della forza lavoro; Opportunità di coinvolgere o affidare la valutazione a servizi esterni Individuazione della metodologia da adottare Deve essere rapportata alla natura del posto di lavoro, al tipo di procedimento lavorativo e alla complessità tecnica • • • Definizione dei criteri da applicare - Devono basarsi su: Norme legali; Orientamenti pubblicati (es. norme tecniche nazionali, codici di buona pratica ecc.); Principi gerarchici della prevenzione Raccolta di informazioni • • • • • • • • Osservazione dell’ambiente di lavoro; Identificazione ed esame dei compiti eseguiti sul posto di lavoro; Osservazione del lavoro in corso di esecuzione; Esame dei modelli di lavoro; Esame dei fattori esterni potenzialmente influenti sul lavoro; Rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro; Studio su possibili interazioni; Esame dell’organizzazione destinata a mantenere condizioni soddisfacenti di lavoro «dirigente» Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; «preposto»: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; «azienda»: Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; «unità produttiva»: Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; «datore di lavoro»: Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; OBBLIGHI DEL DIRIGENTE E DELPREPOSTO TENENDO CONTO DELL’ART.299 del D.lgs.n°81/08 Preposto Dirigente In ragione delle rispettive attribuzioni e competenze • • • • • • Organizzazione nell’attività produttiva e nel lavoro ad essa necessario delle decisioni prese dal datore di lavoro in materia di sicurezza e salute; Adozione delle misure di sicurezza (tecniche, organizzative o procedurali) rese necessarie alla luce della valutazione dei rischi e dalla pianificazione aziendale della sicurezza Valutazione delle capacità professionali e fisio-psichiche dei lavoratori in relazione alle mansioni da loro svolte; Informazione, Formazione, Addestramento; Istruzioni di lavoro; Vigilanza e controllo sul rispetto delle misure di sicurezza e degli incarichi impartiti ai lavoratori e applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari • • • • • • • Attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore e organizzate dai dirigenti; Addestramento e trasmissione ai lavoratori delle istruzioni necessarie per svolgere i lavori in condizioni di sicurezza e salubrità; Vigilanza sull’attività lavorativa dei lavoratori soggetti alla sua sfera di sovrintendenza e controllo (es. uso dei dispositivi di protezione individuale e collettiva e delle procedure di sicurezza); Verifica della presenza dei rischi residui; Comunicazione ai superiori delle anomalie e delle carenze riscontrate in relazioni a essi. Controllo delle attrezzature, degli impianti e delle macchine di lavoro; Intervento diretto in caso di pericolo grave e immediato (nei limiti delle conoscenze e capacità di operare in sicurezza). Articolo 19 - Obblighi del preposto 1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. Obblighi dei Lavoratori art. 20 -osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; -utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; -utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; -segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; -non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; -si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; -contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro DELEGA ALL’INTERNO DI UNA ORGANIZZAZIONE LAVORATIVA COMPLESSA UNO STRUMENTO A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO PER MEGLIO ADEMPIERE AGLI OBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGE (art. 16) Le basi della delega : Un atto giuridico di tipo volontario che : - Definisce e ribadisce ambiti di responsabilità insiti nelle funzioni svolte “attenzione, in questo contesto sei tu il responsabile, forse non ci sarebbe bisogno che io te lo dicessi, ma te lo dico perché qui la posta in gioco è molto alta” - Attribuisce delle responsabilità su cui l'organizzazione non è intervenuta, oppure sposta e definisce determinati compiti. DELEGA LA DELEGA , CON IL CONFERIMENTO AL DELEGATO DELLE FUNZIONI PROPRIE DEL DELEGANTE, NON ESPROPRIA QUEST’ULTIMO DEI RELATIVI POTERI, COSICCHE’ LA CONOSCENZA E LA COLPEVOLE TOLLERANZA, DA PARTE DEL DELEGANTE, DI INOSSERVANZE ALLA NORMATIVA ANTIINFORTUNISTICA, UGUALMENTE NOTE E TOLLERATE DAL SOGGETTO DELEGATO, PER UN LASSO DI TEMPO SUFFICIENTE A CONSENTIRE LORO DI ATTIVARSI PERSONALMENTE AL FINE DI RIMUOVERE LA SITUAZIONE ANTIGIURIDICA, RENDE INEFFICACE LA DELEGA E CONDUCE ALLA AFFERMAZIONE, PER ENTRAMBI, ALLA RESPONSABILITA’ PENALE (CASS. PEN. SENT. 9/5/2002 N°26208) DOVERE DI ADEMPIMENTO DEL DELEGATO LA POSIZIONE DI GARANZIA E DI CONTROLLO DELL’ORGANO DI VERTICE (POSIZIONE DI GARANZIA RESIDUA) LA NECESSITA’ DI INTERVENTO DEL DELEGANTE IN CASO DI INERZIA DEL DELEGATOCONSIDERARE NON SOLO LE SITUAZIONI CONOSCIUTE MA ANCHE QUELLE CONOSCIBILI L’effetto principale della delega e` che non e` piu` responsabile il primo soggetto (delegante) ma e` diventato responsabile il soggetto delegato. La delega e` un atto volontario di gestione della responsabilita`. E` un atto giuridico che emana da un soggetto e ricade su un altro soggetto che deve accettarlo, lo puo` anche accettare, come si suol dire,implicitamente, pero` deve esserci una coscienza di svolgere un certo incarico. Non si puo` delegare ad una persona che per la sua qualifica e per la sua posizione aziendale non avrebbe neanche il potere di intervento Importante : La capacità e l’idoneità tecnica del delegato (per non configurare la culpa in eligendo del delegante) Il divieto di ingerenza del delegante nello svolgimento dell’attività del delegato (in caso sarebbe una simulazione di delega). Indelegabilità di specifiche responsabilità penali in materia prevenzionali ascrivibili al delegato .(le responsabilità penali in tema di sicurezza appartengono al diritto pubblico e non possono essere delegate per mezzo di accordi o convenzioni ; il potere liberatorio della delega verrà sempre verificato dal giudice) Possibilità di interferire sulle modalità di produzione dei servizi Possibilità di organizzare la verifica degli impianti e delle attrezzature per garantirne gli standard di sicurezza. Attribuzione del potere sanzionatorio (e non solo di vigilanza) nei confronti di lavoratori subordinati che non intendono adeguarsi alle disposizioni impartite in materia prevenzionale (art. 7 l. n°300/1970 ,senza tale potere non si configura un’autonomia completa del delegato). Attribuzione del potere di dare ordini vincolanti e diretti alle varie figure aziendali (non rappresenta la sola figura in grado di farlo, in quanto tale potere /dovere spetta anche a tutti coloro che si trovino in una posizione tale da potere dare ordini a lavoratori che si trovino in posizione subordinata). Obbligo di redazione di rapporti periodici al delegante (Possibiltà per il delegante di essere a conoscenza della situazione ed in caso di inerzia del delegato intervenire) . (Cass. Penale sent. 22/10/2002 n°25157) Requisiti dei Responsabili e degli Addetti al SPP • Capacità ed requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;Titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore; • Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;Corsi specifici per RSPP;Corsi quinquennali di aggiornamento Il Servizio di Prevenzione e Protezione è utilizzato dal datore di lavoro e "provvede": • • • • • • all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure di sicurezza; ad elaborare, per quanto di sua competenza, le misure di prevenzione e protezione; ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza; a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi presenti in azienda e sulle misure di sicurezza adottate; Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali; e) le prescrizioni degli organi di vigilanza. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro. Responsabiltà del SPP Il SPP e il RSPP sono soggetti “deboli” privi di poteri autonomi non hanno compiti di intervento diretto per attuare le norme di prevenzione in quanto non appartengono alla linea operativa aziendale ed esercitano funzioni di Analisi, Studio, Elaborazione di interventi preventivi e formativi. Non una responsabilità concorrente in quanto il datore di lavoro mantiene la piena discrezionalità dell’adempimento al meglio degli obblighi di legge Pertanto La normativa previdenziale non li ritiene destinatari di sanzioni specifiche correlate con l’attività svolta e di specifiche prescrizioni da parte dell’organo di vigilanza. NON SI TROVA IN POSIZIONE DI GARANZIA LA SUA E’UNA OBBLIGAZIONE DI MEZZI E NON DI RISULTATO Responsabiltà del SPP Può invece configurarsi in caso di infortunio o malattia professionale una responsabilità allorquando sia provato il rapporto causale tra condotta negligente, imprudente o imperita e l'evento dannoso IN QUANTO FIGURA PROFESSIONALE IN POSSESSO DI SPECIFICI REQUISITI Colpa generica, Il RSPP, risponde per colpa generica laddove la sua «condotta negligente, imperita o imprudente ... abbia provocato, eventualmente in concorso con altri soggetti eventi dai quali dipenda l'esistenza di reati»; ciò in forza degli artt. 43 e 113 del codice penale. trattandosi di imperizia, negligenza, imprudenza da parte di persona a cui non è ascritta alcuna funzione attiva in campo di prevenzione. Ne consegue che per la procedibilità a carico del RSPP è necessaria la querela della parte offesa. Responsabiltà del SPP La Corte di Cassazione è prevalentemente orientata alla condanna dei RSPP nei casi fossero provate deleghe che conferiscono loro poteri operativi o una loro fattivo e determinante intervento nella definizione di soluzioni tecniche. Quindi E’ necessario evitare la sovrapposizione della funzione dirigenziale con quella di RSPP e il conferimento di deleghe al quale devono essere attribuiti compiti di esclusiva consulenza pena l’illegittimtà della nomina e nel rispetto dello spirito della Direttiva 89/391 . Tenendo comunque in debito conto che in capo al RSPP: l'adempimento del compito affidatogli, configura civilmente una obbligazione di risultato. Responsabiltà del SPP Il R.S.P.P. è comunque certamente responsabile civilmente nei confronti del datore di lavoro per tutti gli inadempimenti alle obbligazioni nascenti dal proprio incarico e potrà essere chiamato a risarcire ogni danno subìto da questi (o da dirigenti e preposti) a causa delle sue inadempienze, compreso il rimborso delle somme pagate a titolo di sanzioni. E’ assolutamente illogico applicare sanzioni disciplinari a RSSP o componenti SPP interni in caso di inadeguatezza di misure prevenzionali suggerite in violazione dell’art. 2104 CC……. Logica e giusta la rimozione dall’incarico ! SORVEGLIANZA SANITARIA ART. LI 38 - 42 Complesso di azioni che permettono di raggiungere l’obiettivo principale della tutela della salute del singolo lavoratore, ovvero la dinamica valutazione della relazione intercorrente tra stato fisico e psichico dell’individuo, richieste dal posto di lavoro e compatibilità allo stesso. Tra gli obiettivi secondari il più interessante è la dinamica valutazione della relazione fra singolo lavoratore e il gruppo cui appartiene. La sorveglianza sanitaria assume valore di sensore della resa delle azioni di prevenzione primaria attuate ovvero una sorta di controllo di qualità delle soluzioni tecniche adottate. Il medico competente Art 25 collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione , sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori; effettua gli accertamenti sanitari ; esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro; istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale; fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita` di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; comunica, in occasione delle riunioni periodiche, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati; congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita` ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali; collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso; collabora all'attivita` di formazione e informazione ; Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti svolti, esprima un giudizio sull'inidoneita` parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. L’accertamento preventivo e periodico ha la finalità di evitare esposizioni improprie in funzione delle caratteristiche biologiche e dello stato di salute dei lavoratori. Il fulcro su cui si muove tutto il sistema di prevenzione e che qualifica il risultato dell’accertamento preventivo o periodico è la valutazione del rischio che è fattore critico di successo. Questo obbligo fondamentale dispone sul campo delle attività di prevenzione le conclusioni che alimentano operatività specifiche e mirate. Gli accertamenti prima citati “ comprendono esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio “lasciandone la scelta e la decisione finale alla professionalità del medico competente Le conoscenze generali e specifiche relative alle caratteristiche degli agenti di rischio presenti in un ambiente di lavoro,la quantificazione dell’esposizione, la stima di accadimento di un evento indesiderato, permettono di costruire il cosiddetto “profilo di mansione” di ogni lavoratore. SISTEMA REPRESSIVO L'intervento dell’organo di vigilanza è finalizzato a: -verificare la regolarità del rapporto di lavoro dell'infortunato. - individuare il contesto aziendale in cui si è verificato l'infortunio: inquadramento dell'azienda, esistenza degli organismi sindacali aziendali, rapporti tra le parti, ecc.; - verificare l'esistenza dell'organizzazione del "sistema sicurezza", secondo i parametri legislativi; - verificare se è stata data attuazione "operativa" al sistema sicurezza; - verificare le procedure operative effettivamente utilizzate; - verificare l'efficacia e l'attualità nella valutazione del rischio e nel relativo documento sulla sicurezza; - all'analisi dell'evento infortunistico nell'ambito del processo produttivo. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., l'organo di vigilanza dovrà dettagliatamente trasmettere, la relativa comunicazione di notizia di reato alla Procura territorialmente competente e contestualmente dare vita alla procedura amministrativa prevista agli art. 20 e 21 del D.L.vo.n°758/1994. - La violazione della normativa prevenzionale configura reati penali - L’organo di vigilanza agisce come organo di Polizia Giudiziaria - Il D.lvo n°758/1994 introduce una particolare procedura sanzionatoria che persegue la finalità di consentire, mediante la (eventuale) condotta fattiva e premiale dell'indagato, la sollecita rimozione delle situazioni antigiuridiche che pongano in pericolo beni primari dei lavoratori e degli utenti. Procedura in sintesi PRESCRIZIONE AL CONTRAVVENTORE con indicazione del termine per adempiere ATTI SUCCESSIVI ALLA CONTRAVVENZIONE ACCERTATA Riferisce al P.M. la notizia di reato. (Sospensione del procedimento) Invio copia della prescrizione al Rappresentante Legale Contenuti e struttura della prescrizione Con la prescrizione vengono fissati dall’O.V.: Modalità e termine per la regolarizzazione. L’O.V. verifica il rispetto delle modalità e termine fissati nella prescrizione. NO Verifica SI Termine max di 6 mesi. Proroga motivata. Entro 60 giorni dalla scadenza della prescrizione. Ammissione alla oblazione amministrativa Comunicazione al P.M. Per riapertura Per archiviazione procedimento SI Pagamento NO In relazione ai termini previsti dagli art.li 20 e 21 del D.L.vo n° 758/1994, Interpretazione estensiva Sono da considerare perentori -salvo proroghe concesse dall’organo di vigilanza- i termini relativi all’adempimento delle prescrizioni (rimozione violazioni), Accertata la rimozione delle violazioni entro il termine imposto o prorogato, l’organo di vigilanza ammetterà il contravventore al pagamento della somma nel termine di 30 gg. Qualora il pagamento avvenga nei termini la ASL informerà senza ritardo il PM; in caso contrario l’informativa potrà essere ritardata fino al 120° giorno dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. Potrebbero essere considerati ordinatori i termini per il pagamento della sanzione amministrativa (l’art.24, 1° comma stabilisce che il reato si estingue se il contravventore adempie le prescrizioni nel termine fissato e provvede -comunque- al pagamento della somma dovuta). Il contravventore in questo caso potrà essere ammesso a pagare la somma quindi anche oltre il decorso del termine di 30 gg previsto dall’art.21, 2° comma. Tale facoltà di riferire con ritardo dell’avvenuto pagamento è finalizzata a consentire il pagamento della somma dovuta con una certa dilazione. (Comunque, quando vi sia stata rimozione delle violazioni, la USSL riferirà dell’esito della procedura amministrativa in unico contesto specificando se, oltre alla rimozione, vi sia stato il pagamento della somma) Osservazioni presentate dall’indagato Relativamente al comportamento da tenere quando l’azienda e/o la società ritualmente contravvenzionata presenti osservazioni e/o controdeduzioni al verbale dell’ organo di vigilanza (che dovrà essere, comunque, trasmessa all’ A.G.) prima della verifica e della scadenza del termine concesso con ciò manifestando chiaramente la volontà di non adempiere INFORTUNI SUL LAVORO In caso si apprenda o venga segnalato un infortunio sul lavoro con esiti mortali o gravi (con prognosi superiore ai 25 giorni o tale da determinare con probabilità l'indebolimento permanente di un senso o di un organo) si procede come segue. Si segnala immediatamente il fatto alla Procura della Repubblica competente per territorio Indicando : a) generalità dell'infortunato; b) ragione sociale e sede del datore di lavoro; c) descrizione sommaria della dinamica dell'incidente; d) prognosi, stato dell'infortunato e, in caso di morte, generalità e domicilio dei familiari del defunto. A ciò provvederà non solo l'Autorità di P.G. territoriale eventualmente informata del fatto, ma tutti i Posti di Polizia presso gli Ospedali che invieranno fax o fonogramma con i dati richiesti a questa Procura e, per conoscenza, al competente Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri e agli Ufficiali di P.G. dell'ASL, sollecitando e coordinando le indagini con gli stessi. Nella ricostruzione di un infortunio sul lavoro e` errata l’applicazione meccanicistica dell’equazione per cui, a fronte di una violazione in materia di prevenzione infortuni, la responsabilita` gravi sempre sul datore di lavoro. Nella stragrande maggioranza dei casi, l’infortunio avviene in assenza del datore di lavoro, per iniziative errate dello stesso infortunato o di un suo collega, ovvero per errori di impostazione di determinate fasi lavorative, le cui decisioni vengono prese da preposti sul momento e figure simili. Chi e`chiamato ad attribuire le responsabilita` di un infortunio non puo`, dunque, limitarsi alla ricostruzione dell’incidente, individuazione della violazione eventuale ed imputazione della responsabilita` al datore di lavoro (o al suo delegato) Cio` determinerebbe una forma sostanziale di responsabilita` oggettiva ovvero responsabilita` che prescinde dalla colpa INFATTI Una volta che i responsabili dell’organizzazione abbiano predisposto nel migliore dei modi le operazioni da compiere per l’esecuzione del lavoro, hanno motivo per contare sull’esatto adempimento dell’obbligazione di lavoro da parte dei lavoratori e per attendersi da costoro l’uso della normale diligenza nell’eseguire l’operazione. Se il lavoratore ha il diritto di aspettarsi che il datore di lavoro lo metta nelle condizioni migliori per lavorare, il datore di lavoro ha, dal canto suo, il pari diritto di fare affidamento sull’esatto adempimento da parte del lavoratore del proprio lavoro Sotto il profilo metodologico sara` dunque opportuno verificare prima di tutto se, in ordine all’infortunio oggetto di un’indagine, non vi siano delle responsabilita` in capo alle persone presenti (collega di lavoro e/o preposto), per poi, mano a mano, risalire nell’ambito di quella che e` la struttura aziendale, ad altri preposti e/o dirigenti ed, infine, al datore di lavoro, ma cio` solamente nell’ipotesi in cui a quest’ultimo siano addebitabili delle colpe sul piano organizzativo gestionale. ITER dell’Indagine di Polizia Giudiziaria a) verranno identificati tutti i possibili destinatari della normativa prevenzionale del caso, a partire dal legale rappresentante e verificando altresì l'esistenza di eventuali deleghe, procure, ordini di servizio (e possibilmente acquisendoli) che conferiscono ad altri soggetti tale responsabilità; b) si provvederà ad eseguire rilievi fotografici di macchine, impianti, e rilievi sui luoghi, ben evidenziando i particolari. A tali atti ha facoltà di assistere senza preavviso il difensore della persona soggetta alle indagini; c) si provvederà si raccoglieranno dichiarazioni spontanee (a norma dell’art.350, 7° comma c.p.p.); possibilmente sul luogo e nell'immediatezza del fatto gli eventuali testi e, se in condizioni di deporre, la parte lesa, in modo che tali dichiarazioni possano essere utilizzate nel dibattimento per le contestazioni e quindi essere acquisite nel fascicolo del giudizio; d) si procederà al sequestro di macchine, impianti, quando ciò sia necessario o ad impedire il protrarsi di situazioni di pericolo o ad acquisire mezzi di prova o non sia altrimenti possibile averli. In tal caso il relativo provvedimento andrà presentato alla Procura della Repubblica competente per territorio entro 48 ore affinchè il P.M. provveda alla convalida; e) si raccoglieranno dichiarazioni rese dalla persona soggetta alle indagini (datore di lavoro) solo se spontanee (ovvero non sollecitate, a norma dell’art.350, 7° comma c.p.p.); si ricorda che non è possibile sentire altrimenti tale persona senza la presenza di un difensore. Si può, viceversa, procedere ad assumere sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini con la necessaria presenza del difensore (a norma dell’art.350, 1°, 2° e 3° comma c.p.p.); f) si esaminerà ed eventualmente si acquisirà -ove esistente- il documento di valutazione dei rischi, nonché gli atti relativi di cui agli adempimenti previsti dalla stessa normativa Una volta completata l'indagine l’organo di vigilanza provvederà ad inviare, con la massima tempestività, tutti gli atti alla Procura della Repubblica. (Il termine di 48 ore contenuto nella formulazione originaria dell’art. 347 C.P.P. è stato modificato e le segnalazioni di reato vanno trasmesse "senza ritardo" e che il termine per lo svolgimento delle indagini è di sei mesi). Se l'incidente deriva con evidenza da fatto accidentale (ad esempio conseguente ad una semplice scivolata sul pavimento, storta, caduta da scala fissa, taglio dall’uso di coltelli da cucina o affettatrici ecc.), si invierà semplice comunicazione di archiviazione alla Procura della Repubblica INDAGINI RELATIVE A MALATTIE PRFESSIONALI Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, presta la propria assistenza od opera in ipotesi di lesione personale grave o gravissima (cioè da cui derivi un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per oltre 40 giorni o indebolimento permanente di un organo o una malattia certamente o probabilmente insanabile) conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale, è tenuto a stilare referto. Sempre in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali è opportuno che si riferisca all'Autorità giudiziaria competente in tutti i casi di malattie di probabile origine professionale e di infortuni con prognosi superiore ai 20 giorni (che presumibilmente daranno luogo ad una lesione perseguibile di ufficio). L’art. 334 C.P.P. prescrive che il referto debba pervenire tempestivamente e contenga indicazione della persona cui è stata prestata assistenza, le sue generalità, il luogo ove si trova e le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato. Ciò significa che è sempre necessario indicare anche l'azienda che ha alle dipendenze l'infortunato o ammalato e il luogo in cui l'infortunio è accaduto, ovvero le aziende nelle quali l'ammalato ha lavorato nel corso della sua vita con specificazione per ciascuna azienda del periodo di occupazione e delle mansioni esercitate (dati, questi, indispensabili ai fini di una corretta anamnesi professionale). Tali segnalazioni andranno trasmesse all’organo di vigilanza ove è avvenuta la malattia professionale che a sua volta provvederà ad unirlo agli atti di indagine già esistenti e a inviarlo alla Procura. All’AG dovranno essere trasmessi anche i referti di prosecuzione della malattia accertata, evidenziando –ove noto- il numero di procedimento. Quando i referti siano del tutto isolati, o relativi a lavoratori che hanno prestato l'opera in numerose aziende e nei casi in cui risulterà impossibile un'indagine sul nesso di causalità si informerà questa Procura di tali referti con indicazione dei nomi dei lavoratori e delle ditte ed esprimendo le valutazioni circa l'inutilità o l'impossibilità di acquisire la prova del reato. L’indagine viene svolta con le stesse modalità procedurali con cui viene svolta l’indagine per infortunio sul lavoro, privilegiando in questo caso gli aspetti relativi alla valutazione dei rischi a rilievi strumentali e alla sorveglianza sanitaria L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per il risarcimento dei relativi danni se l'infortunio o la malattia non sono stati provocati da fatto-reato del datore di lavoro stesso o dei suoi dipendenti. Tale disposizione, nella posizione che assumeva alle origini dell'assicurazione contro gli infortuni professionali «corrisponde alla logica originaria della struttura assicurativa di questa forma di tutela previdenziale» e «nega il diritto al lavoratore di ottenere dal suo datore di lavoro anche nei casi in cui l'infortunio si è verificato per colpa di quest'ultimo il risarcimento dei danni eccedenti le prestazioni previdenziali» La progressiva erosione dell'area dell'esonero in conseguenza della progressiva «penalizzazione» degli obblighi della sicurezza del lavoro fa ormai quasi coincidere l'area della responsabilità civile con quella della responsabilità penale. Sono ormai assai rari i casi i cui è possibile riconoscere una «colpa civile» del datore di lavoro in assenza della «colpa penale» che fa sorgere a suo carico la responsabilità penale per il reato di lesioni o omicidio personale colposi. L'Inail è tenuto comunque a pagare le prestazioni previdenziali ma può agire per la restituzione delle stesse nei limiti dell'ammontare dei danni civilmente dovuti, contro i civilmente responsabili dell'infortunio. L'azione per la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato o ai superstiti dall'Inail è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione e di meri addetti all'attività lavorativa .