Comments
Description
Transcript
tavolo tecnico 2006.pps
Le tappe della nuova legge la legge 49/06 (legge di conversione), che introduce per la prima volta le modifiche al D.P.R. 309/90, viene pubblicata il 27/02/2006; il testo integrato del D.P.R. 309/90 come modificato dalla L. 49/06, viene pubblicato il 15/03/2006; le tabelle contenenti i limiti di principio attivo in grado di delineare l’uso personale vengono pubblicate il 24/04/2006; Il procedimento amministrativo e gli articoli modificati • Gli articoli del D.P.R. 309/90 che definiscono il procedimento amministrativo, modificati dalla L. 49/06, sono i seguenti: artt. 13 e 14 – tabelle delle sostanze soggette a controllo e criteri per la loro formazione; artt. 75 e 75bis – condotte integranti illeciti amministrativi e provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica; art. 78 – quantificazione delle sostanze; art. 113 – competenze delle regioni e delle province autonome; art. 116 – livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell’utente e ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private; art. 117 – accreditamento istituzionali e accordi contrattuali; art. 120 – terapia volontaria e anonimato; art. 122 e 122bis – definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo – verifiche e controlli. Gli artt. 13 e 14 – le tabelle la principale novità introdotta da questi articoli è l’unificazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope in un’unica tabella, senza più distinzione tra sostanze cd “leggere” e sostanze cd “pesanti”; la predisposizione dei limiti quantitativi necessari a definire l’uso personale è stata demandata al Ministero della Salute che, a seguito dei lavori della Commissione appositamente istituita, ha pubblicato le tabelle indicanti tali limiti, riferendosi al principio attivo contenuto in ogni tipologia di sostanze. è importante sottolineare che il quantitativo di sostanza sequestrato non è immediatamente confrontabile con le tabelle; i quantitativi di principio attivo individuati dalle tabelle per definire l’uso personale, costituiscono, al momento, un’approssimazione, come ha stabilito la stessa Commissione, della frequenza di assunzioni di dosi medie giornaliere. L’art 75 il procedimento amministrativo Il testo dell’art. 75 è stato integralmente modificato; le principali novità riguardano: il riferimento alle nuove tabelle; le modalità di contestazione da parte delle forze dell’ordine; l’irrogazione e la durata delle sanzioni; le modalità di invio, da parte dell’Autorità Amministrativa, al p.t.; l’estensione delle competenze in materia di programmi terapeutici e/o socio-riabilitativi alle strutture private autorizzate; la competenza territoriale del Prefetto. per riferirsi alle tabelle che stabiliscono il limite quantitativo entro il quale è possibile ipotizzare l’uso personale, è necessario procedere all’analisi tossicologica della sostanza sequestrata al fine di precisare il contenuto di principio attivo; l’art. 75 stabilisce che ciò avvenga entro 10 giorni dalla presunta violazione, in modo che siano le forze dell’ordine a individuare il tipo di procedimento da avviare e quindi l’Autorità (amministrativa o penale) competente; attualmente il termine indicato non è compatibile con le condizioni operative del territorio di Lecce, sia per l’alto numero di segnalazioni, sia per la concentrazione presso il L.A.S.S. del Comando Provinciale CC. di Taranto dei reperti relativi alle sostanze sequestrate dalle FF.OO. di tre province (TA, BR,LE); la legge prevede che tali accertamenti possano svolgersi, oltre che presso le strutture delle Forze di polizia, anche presso strutture universitarie e strutture pubbliche individuate dal Ministero della Salute. il nuovo art. 75 prevede il ritiro della patente nel caso di disponibilità diretta e immediata di veicoli a motore da parte del presunto assuntore di sostanze ovvero il fermo amministrativo in caso di disponibilità di un ciclomotore: tale previsione presenta delle difficoltà procedurali anche in relazione al collegamento normativo con il C.d.S.. In particolare l’applicazione del solo ritiro della patente assume una natura cautelare rispetto al procedimento ai sensi dell’art. 75, precludendo ogni finalità preventiva insita nelle previsioni dell’art. 187 del C.d.S. (ad. es. procedura di revisione dei requisiti psico-fisici); l’applicazione e la durata delle sanzioni da irrogare a seguito del colloquio in Prefettura, non hanno relazione immediata con lo svolgimento del p.t. che viene perciò privato di un’importante componente motivazionale; l’impianto del nuovo art. 75, che equipara di fatto tutte le diverse tipologie di sostanze ai fini dell’invio al programma terapeutico, prevede lo svolgimento obbligatorio di un percorso riabilitativo da concordare con gli operatori delle strutture pubbliche o private autorizzate, tranne nel caso, previsto dal comma 14, di particolare tenuità della violazione che consente la definizione del procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze, limitatamente alla prima segnalazione; tale indefinitezza della norma ripropone la problematica della disomogeneità degli utenti dei Ser.t. e la necessità di concordare tra l’Autorità inviante e i servizi proposte di contatto che vadano dal semplice livello educativo e informativo a quello più complesso di riabilitazione e di cura; il nuovo art. 75 prevede che lo svolgimento del programma riabilitativo possa essere svolto, nell’esercizio della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente, presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell’art. 116. Questo pone in evidenza la problematica del raccordo tra Autorità inviante, servizi pubblici e strutture private, soprattutto al fine di una corretta verifica dello svolgimento del p.t., considerata l’importanza che tale svolgimento assume nella definizione del procedimento amministrativo e della sua componente sanzionatoria; L’art 75 - bis provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica l’art.75-bis prevede l’irrogazione di misure a tutela della sicurezza pubblica (di obbligo e di divieto) da parte del Questore, nei confronti di coloro che, sottoposti a sanzione ai sensi dell’art.75, o essendo nelle condizioni indicate al comma 1, per le modalità o circostanze d’uso, possano mettere in atto comportamenti da cui derivi un pericolo per la sicurezza pubblica. le misure possono essere concorrenti al p.t. pur non avendo natura di carattere riabilitativo o di cura nel senso individuato dall’art.75, ed introducono un elemento di “controllo” più rigido a cura delle FF.OO. Le misure possono essere modificate o revocate in relazione all’andamento del p.t la cui conclusione positiva deve essere opportunamente comunicata dall’Autorità amministrativa al Questore. è necessario individuare una modalità di raccordo tra la procedura amministrativa che prevede il percorso riabilitativo come alternativa alle sanzioni e l’applicazione di misure di prevenzione di cui l’Autorità amministrativa non viene a conoscenza, anche in considerazione della valenza che il buon esito del p.t. può avere sul provvedimento del Questore. L’art. 78 quantificazione delle sostanze L’art. 78 formalizza la competenza del Ministero della Salute nel definire i limiti quantitativi di principio attivo contenuto nelle s.s. al fine di ipotizzare l’uso personale; Prevede, inoltre, l’individuazione di procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi idonee a determinare il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti in relazione all’applicazione del procedimento amministrativo ai sensi dell’art.75 e 75-bis. il riferimento alla determinazione e alla applicazione di procedure diagnostiche riguardanti il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti assume particolare valore in relazione all’estensione, anche alle strutture private accreditate, delle competenze relative alle attività di prevenzione e di intervento contro l’uso di sostanze, in modo da evitare disomogeneità nelle procedure e nella esecuzione dei trattamenti. Nel Decreto del Ministero della Salute del 11/4/06 tali procedure non vengono indicate, essendo invece individuate le sole tabelle indicanti i parametri quantitativi relativi al principio attivo. Gli artt. 113 -116 e 117 attribuzioni degli enti locali Gli artt. 113-116 e 117 contengono modifiche sostanziali rispetto alla attribuzione, anche a strutture private accreditate, di competenze relative al trattamento e alla predisposizione di interventi in tema di abuso di sostanze stupefacenti: Viene sottolineato il ruolo della Regione nel garantire condizioni di parità dei servizi pubblici per le tossicodipendenze e delle strutture private anche in relazione al possesso dei requisiti previsti; Inoltre, con la previsione dell’accredito istituzionale, dei servizi e delle strutture private, viene richiamata la parità di accesso alle prestazioni erogate da tali strutture, garantendo la libertà di scelta dell’utente; Il coinvolgimento diretto delle strutture private nella fase di predisposizione dei trattamenti pone la necessità di stabilire un forte grado di collaborazione e raccordo tra l’Autorità Amministrativa e i diversi livelli coinvolti (Regione, Ausl, strutture private); L’autorità Amministrativa deve disporre di un elenco aggiornato delle strutture accreditate dalla Regione presso le quali è possibile effettuare i trattamenti previsti dall’art.75, anche al fine di una puntuale verifica delle eventuali richieste specifiche dell’utenza. Gli artt. 120 -122 e 122 bis interventi preventivi, curativi e riabilitativi Agli artt. 120, 122 e 122 bis, contenenti le previsioni normative relative agli accertamenti diagnostici e alla esecuzione dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi, sono state apportate modifiche in virtù della attribuzione di competenze alle strutture private. Stante l’assenza di circolari esplicative da parte dei Ministeri competenti, non risulta chiaro, dal testo integrato del D.P.R. 309/90, se la predisposizione e l’attuazione del p.t. nonché la relativa certificazione finale da parte delle strutture private accreditate rimanga svincolata da un qualsivoglia tipo di verifica da parte delle strutture pubbliche; La possibilità di iniziative volte ad un pieno inserimento sociale dell’utente del servizio pubblico ovvero di quello privato prevedono il coinvolgimento di cooperative di solidarietà sociale e associazioni, estendendo ulteriormente la necessità di parametri di verifica e di raccordo con il privato sociale