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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE
LE SANZIONI
AMMINISTRATIVE
TRIBUTARIE
L’agire dell’amministrazione
finanziaria nella determinazione del
tributo e delle sanzioni
1
Particolarità del diritto tributario
rispetto al diritto amministrativo
Il prelievo tributario non è
basato sul consenso del singolo contribuente
(casomai sul consenso politico generale)
Le autorità fiscali sono però prive del potere
di determinare i tributi valutando gli interessi sociali,
politici ed economici del contribuente o di terzi.
2
Diritto tributario e diritto amministrativo: in che
senso manca la discrezionalità?
Dal divieto di valutazioni
comparativa d’interessi
Consegue
L’AGIRE NON DISCREZIONALE
DELL’AUTORITA DELL’A.F.
•Che va inteso in senso relativo, limitato alle
valutazioni suddette, fermi restando tutti i margini di
opinabilità connessi all’interpretazione legislativa e
all’apprezzamento dei fatti, es interpretazione
analogica, interpretazione sulla base di concetti presi
da altri settori del diritto... segue
3
Attività discrezionale
dell’Amministrazione finanziaria: ipotesi
Momenti di discrezionalità
amministrativa si configurano:
Nell’individuazione dei
soggetti da
sottoporre a controllo;
Nella scelta dei poteri istruttori
da esercitare nel caso concreto;
Ed entro certi limiti anche
nella decisione della
sanzione da comminare
Nella decisione di addivenire o
Nella decisione sulla
meno all’accertamento con
sospensione della riscossione
adesione o alla conciliazione
in pendenza di ricorso;
giudiziale 4
Attività discrezionale
dell’Amministrazione finanziaria
Al di fuori della determinazione dell’imposta,
infatti, gli uffici fiscali riassumono
tutto il loro carattere di amministrazione pubblica
che
agisce secondo criteri di efficienza e convenienza,
apprezzando caso per caso gli interessi in gioco,
secondo criteri di opportunità
5
Particolarità del diritto tributario rispetto al diritto
amministrativo (la sottrazione delle scelte sugli
interessi economico sociali)
L’A.F. non può disporre degli interessi
economici e sociali coinvolti nel prelievo:
le valutazioni di opportunità
socio politica spettano, infatti, al legislatore.
Assenza di un potere di supplenza
politica, anche di fronte a norme
imprecise
Tale impedimento discende
dalla riserva di legge relativa
prevista per le prestazioni
patrimoniali imposte ex art.
23 della costituzione
6
Conseguenze in termini di situazioni soggettive
(diritto-interesse)
Impossibilità di effettuare
valutazioni comparative di
interessi
Di fronte
ai poteri investigativi ed,
in generale,
ai poteri discrezionali
La posizionedel contribuente di fronte
alle disposizioni sostanziali tributarie è
di diritto soggettivo
la posizione è di interesse
legittimo (valutazione comparativa
di gravità degli indizi di evasione
e di tutela del domicilio, etc.)
7
LA DETERMINAZIONE
DELLA SANZIONE
I criteri oggettivi e soggettivi da
tenere in considerazione
8
Il processo logico da seguire per la determinazione
della sanzione
Individuazione dell’obbligo violato
Se del caso,
considerare
l’eventuale
applicazione del
cumulo giuridico
delle sanzioni
Valutare
l’esistenza di
eventuali cause di
non punibilità
Individuazione
della sanzione
Esame della esistenza e della completezza
di un eventuale ravvedimento operoso
Determinazione della
sanzione da applicare
contestare o irrogare
9
Legame tra precetto violato e pena pecuniaria
Il legame tra obbligo violato e sanzione
da applicare deve essere molto stretto
Le sanzioni non possono essere applicate
per analogia
Il caso della
compensazione
in assenza di
credito o
compensazione
superiore al tetto
previsto
Tuttavia è ammesso sviluppare la violazione
di un obbligo non sanzionato, dimostrando che,
nei fatti, conduce alla violazione di un
obbligo appositamente sanzione
10
Sanzioni formali e sostanziali
Le sanzioni collegate
al tributo
Sanzione sostanziale
Degenerazione in sanzioni
meramente formali che
determinano la causa di non
punibilità (art. 6, c. 5-bis,
D.Lgs 472/97)
Le sanzioni stabilite in
valore fisso
Sanzione formale
Assenza di ostacolo
all’attività di controllo
11
Sanzioni formali ed ostacolo all’attività di controllo
L’ostacolo all’attività di controllo
deve essere osservato
al compimento dei controlli C.M. n. 77/2001
Fanno eccezione le
violazioni riguardanti le
omissioni di
presentazione di atti
soggetti a controllo
ovvero atti inerenti al
controllo stesso.
Da ciò consegue
che un eventuale regolarizzazione
successiva alla violazione
rende “certo” il non ostacolo
al compimento dei controlli
C.M. n. 77/2001
12
CAUSE OSTATIVE
ALL’APPLICAZIONE DI
SANZIONI
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
13
IL RAVVEDIMENTO
OPEROSO
La correttezza formale delle singole
regolarizzazioni
14
Violazione agli obblighi di versamento
Ad 1/8 se regolarizzata
entro 30 gg dalla scadenza
Omesso versamento
di acconti e saldi
30% (Art. 13 – d.lgs 471/97)
La sanzione è ridotta
ad 1/15 pere ogni
giorno di ritardo
(fino a 15) per i
versamenti relativi
crediti assistiti da
garanzia
Pagamento contestuale
del tributo; degli interessi
moratori; e della sanzione
Ad 1/5 oltre 30 gg ma entro
termine di presentazione
della dichiarazione relativa
all’anno di commissione
Si applica la stessa sanzione anche per
gli omessi versamenti di rate. In tal
caso la sanzione ridotta si calcola sulla
rata maggiorata degli interessi dilatori
15
Omesso versamento in acconto
La sanzione ridotta
si determina solo sull’importo
dell’acconto omesso
Il versamento dell’imposta
può avvenire sia in sede di
saldo con il relativo codice
tributo ovvero utilizzando il
codice tributo previsto per
l’acconto
Essa non conduce anche
all’eventuale insufficiente
versamento del saldo come in passato
16
Mancata presentazione della
Dichiarazione nei termini prescritti
Regolarizzazione possibile entro 90 giorni dal termine
prescritto
Esecuzione entro lo stesso termine del pagamento:
Sanzione ridotta ad 1/8 di 258,00 Euro.
Imposta eventualmente dovuta più interessi.
Contestuale versamento sanzione ridotta per violazione obbligo di
versamento
17
Violazioni formali relative al contenuto della
dichiarazione
Si potrebbe ritenere
che gli errori formali
rilevabili in sede di
liquidazione della
dichiarazione non
ostacolano mai i
controlli
Trattasi di violazioni
contemplate
dall’art. 8 c.1 del D.Lgs. 471
Errori che non incidono sul versamento o
sulla determinazione dell’imposta
La regolarizzazione prima del compimento
dei controlli assicura l’applicabilità della
causa di non punibilità prevista
Dall’articolo 6, c. 5 del d.Lgs 472/97
18
Violazioni sostanziali afferenti la dichiarazione
Errori e omissioni
rilevabili in sede di
liquidazione della
dichiarazione
Errori e omissioni
che producono l’infedeltà
della dichiarazione
Comportano l’applicazione
della sanzione
per omesso versamento
La sanzione pari al 100%
della maggiore imposta
è ridotta ad 1/5 del minimo
La sanzione non è mai
riducibile ad 1/8. si entra
sempre nella lettera b)
dell’articolo 13
Deve essere presentata
dichiarazione integrativa
19
Adempimenti per la regolarizzazione degli errori
materiali e di calcolo
Deve essere effettuato
il versamento della maggiore imposta
o del minor credito spettante,
nonché degli interessi legali
Deve essere effettuato il
versamento della sanzione
ridotta (6%)
Tramite il modello
di versamento
F24
Deve essere
presentata
dichiarazione
integrativa
20
Adempimenti per la regolarizzazione dell’infedeltà
della dichiarazione
Deve essere effettuato
il versamento della maggiore imposta
o del minor credito spettante,
nonché degli interessi legali
Deve essere effettuato il
versamento della sanzione
ridotta ad 1/5 (20%)
Tramite il modello
di versamento
F24
Deve essere
presentata
dichiarazione
integrativa
21
Regolarizzazione della dichiarazione che contiene
sia errori materiali sia omissioni che producono
infedeltà della dichiarazione
A) procedere alla rimozione
dell’errore materiale o di calcolo
e determinazione della maggiore
imposta o minore credito spettante
B) Rimozione dell’infedeltà
della dichiarazione e
determinazione della maggiore
imposta o minor credito
Su tale maggiore imposta
calcolare la
sanzione ridotta (6%)
Sanzione ridotta per l’infedeltà (20%)
sulla differenza fra: l’imposta (sub B)
e quella sulla quale si è
determinata la sanzione (sub. A).
22
Modalità di presentazione
della Dichiarazione integrativa (se richiesta)
Redazione su modelli conformi a quelli relativi al
periodo o anno interessato anche in fotocopia
Presentazione alla Posta
Dal 1998 può essere trasmessa telematicamente
In caso di presentazione in Posta, sulla busta va indicata la
dicitura
“Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso” 23
Ravvedimento operoso dei redditi tassabili
separatamente
Soggetto al versamento
acconto del 20%
Effettuare il versamento dell’acconto
del 20% se non eseguito,
maggiorato degli interessi legali
Determinare la sanzione
ridotta (20%)
sull’importo
soggetto all’acconto
Non soggetto al versamento
acconto del 20%
Effettuare il versamento
della sanzione ridotta
di € 51,65
Effettuare il versamento
delle somme iscritte a ruolo
nei termini di scadenza
24
Ravvedimento per omissione redditi di capitale
E’ possibile scomputare le
ritenute e i crediti afferenti il reddito
di capitale omesso
Se per effetto dello scomputo
delle ritenute e crediti non
scaturisce una maggiore imposta
Si rende applicabile la sanzione
di cui all’art. 8 c. 1 ridotta
ad 1/5 pari a € 51,65
25
Dichiarazione integrativa a favore del contribuente
Presentazione entro
termine di
Dichiarazione anno
successivo
No Sanzione
Compensazione
No Sanzione
Presentazione entro
i termini per il rimborso
Assume valore
Istanza rimborso
26
Tardiva presentazione Modello F24 con saldo a “zero”
In caso di presentazione entro il
termine previsto per la dichiarazione
relativa all’anno di avvenuta compensazione
Nessuna sanzione ?
(art. 6, comma 5-bis/472)
27
IL RAVVEDIMENTO
OPEROSO IN MATERIA DI
IVA: aspetti particolari
La correttezza formale delle singole
regolarizzazioni
28
Dichiarazioni anagrafiche
1/5 del minimo
Entro un anno dalla
omissione o dall’errore
Versamento
Modello F24
Codice tributo 8912
29
Violazioni Elenchi Intrastat
Omessa
presentazione
Entro D.A. relativa
anno di
commissione
1/5 sanzione
Presentazione
modello irregolare
Presentazione
spontanea entro D.A.
anno di commissione
Nessuna sanzione
Quanto affermato ha valore unicamente in riferimento alle violazioni di
carattere fiscale
30
Violazioni agli obblighi di fatturazione
Mancata fatturazione di
operazioni esenti o non
imponibili
Entro il termine di
presentazione della D.A. di
commissione
Sanzione pari al 5% del
corrispettivo ridotta ad 1/5
(minimo di 86,25 Euro)
La sanzione va versata con Modello F24
utilizzando: il codice tributo 8912
31
Mancata fatturazione operazioni imponibili
Fatturazione eseguita
entro termine
liquidazione di
competenza
Regolarizzazione
entro termine
presentazione D.A.
Nessuna
sanzione
Versamento imposta relativa
maggiorata interessi al saggio
legale.
Versamento sanzione pari al 20%
dell’imposta, con un minimo di
86,25 Euro.
Versamento della sanzione ridotta
ad 1/5 per la violazione di
versamento
Il versamento del tributo e dei relativi interessi deve avvenire con utilizzo Mod. F24.
La sanzione va versata con utilizzo Mod. F24, con indicazione del codice tributo
8904.
32
Violazioni dell’obbligo di autofatturazione
per acquisti da non residenti
Regolarizzazione entro i
termini di liquidazione
periodica di competenza
Nessuna
sanzione
L’imposta è detraibile
versamento dei soli interessi legali;
Regolarizzazione fuori dai
termini di liquidazione di
competenza, entro D.A.
versamento sanzione pari al 20%
dell’imposta (minimo 86,25 Euro)
L’imposta non è detraibile
 Versamento del tributo o
della differenza
maggiorato dei relativi
interessi (Mod. F24)
 Versamento sanzione
ridotta pari al 20%
dell’imposta (minimo
86,25 Euro)
33
Utilizzo del plafond oltre i limiti consentiti
Per acquisti
interni
Emissione di autofattura ( da
annotare nel registro acquisti)
entro il termine presentazione
D.A. anno violazione.
Versamento, entro lo stesso
termine dell’imposta relativa più
interessi moratori.
Contestuale versamento della
sanzione ridotta pari al 20%
dell’imposta.
Il versamento di quanto dovuto dovrà essere eseguito mediante utilizzo
del Modello F24.
Sullo stesso andrà riportato :
Il codice tributo periodo di splafonamento, per l’imposta ed interessi;
Il codice tributo 8904, per la sanzione ridotta.
34
Indebita detrazione
Manifestatasi in sede
di liquidazione
periodica
La regolarizzazione può
avvenire entro D.A relativa
Versamento dell’imposta indebitamente detratta
maggiorata degli interessi moratori, con utilizzazione
Mod. F24.
Versamento della sanzione ridotta pari al 20% del
tributo, con utilizzo Modello F24.
35
Segue: indebita detrazione
Evidenziata in
annuale
Presentazione di Dichiarazione
integrativa
Versamenti come nell’ipotesi precedente.
Non si considera sanata l’eventuale violazione
prodromica.
36
Omessa regolarizzazione da parte del cessionario
o committente
A) Se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi
dall’effettuazione dell’operazione
Effettua il versamento dell’imposta dovuta
con utilizzo Modello F23, su cui va indicato:
 Presenta entro il trentesimo giorno
successivo un documento in duplice
esemplare contenente gli elementi della
fattura;
codice tributo, il codice 210T;
causale RE.
Nessuna sanzione
37
Omessa regolarizzazione da parte del cessionario
o committente
B Se ha ricevuto una fattura irregolare
Provvede a presentare all’Ufficio competente,
entro il trentesimo giorno successivo a quello
di registrazione, un documento integrativo in
duplice esemplare con le indicazioni prescritte
dall’articolo 21 del Decreto IVA;
Effettua il versamento della maggiore imposta
dovuta, mediante utilizzo del Modello F23, su
cui andrà indicato:
Codice tributo 210T;
Causale RE.
Nessuna sanzione
38
LA DETERMINAZIONE
DELLA SANZIONE
Aspetti generali e criteri soggettivi
39
I criteri soggettivi per la
determinazione della sanzione
Nella determinazione della sanzione (tra minini e massimi)
da applicare ad ogni caso specifico i funzionari
devono avere riguardo
Alla gravità della
violazione desunta
anche dalla condotta
dell’autore
All’opera da lui svolta
per l’eliminazione o
l’attenuazione delle
conseguenze
Alla personalità
dell’autore ed ai suoi
precedenti fiscali
40
La sanzione, stabilita
fra un minimo ed un
massimo,
Può essere aumentata
fino alla metà nei confronti di chi,
nei tre anni precedenti, sia incorso in
altra violazione della stessa indole
Può essere ridotta fino alla
metà del minimo, qualora circostanze
eccezionali rendano manifesta la
sproporzione fra il tributo evaso
Gli elementi soggettivi di
e la sanzione irrogabile
natura discrezionale
41
Cause di non punibilità
Prima di applicare le sanzioni
è necessario valutare la sussistenza
di eventuali cause di non punibilità
sottese alle violazioni, quali
Assenza di colpa
in caso di errore
sul fatto
Commesse nel rispetto
della continuità e nel rispetto
dei principi di stima
Violazioni
meramente formali
Omessi pagamenti causati
da terzi secondo fatti
denunciati all’A.G.
Obbiettive condizioni
di incertezza della norma
42
Le sanzioni per le violazioni meramente formali
e lo statuto del contribuente
Il comportamento del contribuente
è determinante nell’applicazione delle sanzioni
“meramente formali” (art. 10, L. 212/2000)
Le sanzioni “meramente formali” costituiscono
una sottocategoria delle violazioni formali
Sono le sanzioni formali che non
arrecano pregiudizio all’attività
di controllo e che non incidono
sulla determinazione della base
imponibile e del versamento del
tributo
43
Le sanzioni per le violazioni meramente formali
e lo statuto del contribuente: segue
Secondo l’Agenzia delle entrate (C.M. 77/2001)
la verifica dell’impedimento all’attività di controllo
deve essere valutata in concreto
Pertanto
Qualsiasi violazione formale successivamente regolarizzata
prima del compimento dei controlli comporta la
non punibilità della violazione formale
(art. 6, comma 5-bis del d.lgs. 472/97)
44
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni
Le sanzioni sono
irrogate dall’Ufficio
competente ad accertare
il tributo
Procedimento
ordinario
(art. 16)
Il procedimento
ordinario tramite la
previa contestazione è
obbligatorio per le
violazioni formali
Mediante notifica di atto
di contestazione che deve
recare (a pena di nullità) l’indicazione dei fatti
attribuiti al trasgressore,
le prove, le norme sanzionatorie ed i criteri per la
determinazione delle sanzioni
45
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni ex art. 16
Nel termine di 60 gg dalla
notifica, il trasgressore può
Definire la controversia
con pagamento di un
quarto della sanzione
indicata nell’atto
(definizione agevolata)
La definizione
impedisce l’irrogazione
di sanzioni accessorie
Produrre deduzioni
difensive
In tal caso,
non ammessa
Impugnazione immediata
In mancanza di definizione o deduzioni
l’atto si considera provvedimento di
irrogazione impugnabile
46
I contenuti dell’atto di contestazione e/o dell’atto di
irrogazione delle sanzioni
- L’invito al pagamento delle somme dovute
L’atto deve
contenere
Ove siano
proposte
deduzioni
entro 60 gg;
- L’invito, ove non si definisca, a produrre
memorie;
- L’indicazione dell’organo al quale
presentare il ricorso.
L’ufficio, nel termine di decadenza di
un anno dalla loro presentazione,
irroga - se del caso - le sanzioni con
atto motivato
47
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni: lo
schema di flusso
Processo verbale.
L’ufficio dà seguito ?
Sì. Emissione dell’atto
di contestazione, il
contribuente
produce deduzioni ?
Avviso di
accertamento
Definizione
No
No
Ricorso
48
Irrogazione contestuale all’avviso di
accertamento
Per le sanzioni collegate al tributo
è possibile
L’irrogazione delle sanzioni contestualmente
alla notifica
dell’avviso di accertamento in rettifica
Definizione agevolata
con pagamento
di 1/4
Ricorso
49
Irrogazione immediata per gli omessi versamenti
d’imposta
Sanzioni per mancato
pagamento del tributo anche ex 36-bis e 36-ter
del d.P.R. 917/1986 600/73
E 54-bis del d.P.R. 917/1986 633/72
Irrogazione delle sanzioni
Mediante iscrizione a ruolo, senza
preventiva contestazione
E’ tuttavia
ammessa la
riduzione ad 1/3
prevista
dall’articolo 2 del
D.Lgs n. 462/97.
Non è ammessa la definizione
agevolata
50
L’IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI
La motivazione
51
Funzione della motivazione dei provvedimenti
amministrativi
Garantire una adeguata informazione al contribuente, come
contropartita della autoritatività degli atti amministrativi
responsabilizza l’amministrazione finanziaria
(snellezza ed efficienza dell’attività amministrativa)
risponde ai medesimi criteri di
cui all’art.163 n.4 c.p.c. (atto di citazione)
Garantire la tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e delimita
la materia del contendere
52
Contenuto della motivazione
La motivazione può essere definita quale iter logico
giuridico in base al quale si è giunti
alla determinazione della maggiore
imposta accertata o alla violazione formale
Se la dimostrazione si basa su documenti occorrerà
che questi vengano menzionati nella motivazione o
descritto il fatto cui il documento si riferisce
Se la motivazione si basa su
presunzioni occorrerà descrivere i passaggi logici
53
La motivazione dell’atto di contestazione ex
articolo 16 del d.lgs. 472/97.
Nell’atto di contestazione la motivazione è definita
indirettamente tramite le indicazioni
che esso deve contenere a pena di nullità.
Indicazione delle norme
applicate
Criteri seguiti per
determinare la sanzione
Elementi di prova
Fatti attribuiti al
trasgressore
Elementi probatori
54
Motivazione per relationem: giurisprudenza
La motivazione per relationem prima ammessa dalla giurisprudenza
a seguito dell’introduzione dello statuto del contribuente (art. 7) e
dal suo decreto di attuazione (d.lgs. 32/01)
è specificatamente disciplinata
Non è necessaria la formale
conoscenza dell’atto ma è
sufficiente la mera conoscibilità
Vedi
del documento (Cass. 4290/90,
4599/97)
Se i documenti richiamati riguardano un
soggetto diverso, deve dimostrarsi, anche
tramite presunzioni, l’effettiva conoscenza
(Cass. 12204/90, 5649/97,
6951/93)
dei documenti
da parte del contribuente
(conoscibilità ndr) Cass. 7149 del 25/05/200)
ma anche
(cass. 14427/99, 260/2000, 658/2000, 1209/2000)
l’Amministrazione deve solamente porre il contribuente
in condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi
elementi essenziali al fine di contestarne
efficacemente l’an e il “quantum debeatur”. Cass. 1209/2000
55
Motivazione: l’obbligo di allegazione nell’atto di
contestazione ex art. 16 del d.lgs. 472/97
Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto
o non ricevuto dal contribuente deve essere allegato all’atto
di contestazione ovvero riprodurne il contenuto essenziale
Sotto il profilo
sistematico sembra
preferibile la
necessaria
conoscenza
dell’atto.
Cosa si intende per”contenuto essenziale” ?
La motivazione deve
essere sempre garantita.
Molto probabilmente si
voleva indicare che è
necessario estrapolare
dall’atto di riferimento
solamente gli elementi che
costituiscono la motivazione
56
Gli elementi di prova
In genere gli elementi di prova non devono
obbligatoriamente essere contenuti nell’atto
impositivo
La presenza a pena di nullità della prova nell’atto
di contestazione come nell’atto di irrogazione delle
sanzioni si giustifica in considerazione che essi possono
essere rilevanti per stabilire la sanzione da applicare
L’atto di irrogazione oltre
a motivare la pretesa deve
motivare anche
l’ammontare della
sanzione irrogata
Dalla prova può
essere desunta la
indole del
trasgressore
57
La motivazione nell’atto di irrogazione delle
sanzioni ex art. 17 del d.lgs. 472/97
La motivazione è espressamente richiamata
(a pena di nullità) nell’irrogazione immediata delle
sanzioni in modo
contestuale alla notifica dell’avviso di accertamento
La motivazione della
pretesa è infatti
contenuta nell’avviso
di accertamento.
Questo induce a ritenere che la motivazione dell’atto
di irrogazione delle sanzioni attiene in modo principale
a consentire al contribuente di comprendere i criteri
adottati dall’A.M. nella determinazione
della sanzione irrogata
58
ASSICURABILITA’ DELLE
SANZIONI
Il rischio assicurabile
59
L’intrasmissibilità dell’onere delle sanzioni
amministrative
Secondo le disposizioni generali poste dalla
legge n. 689/81 il datore di lavoro non può
assicurare il proprio rischio di incorrere in sanzioni
né il rischio del proprio rappresentate o dipendente
Tuttavia nelle
sanzioni tributarie
è individuabile una
deroga nell’articoli
5, c. 2 e 11, commi
1 e 6 del d.lgs.
472/97
Dato il carattere afflittivo delle sanzioni amministrative,
un qualsiasi contratto teso a trasferire l’onere della
Sanzione all’assicuratore, sarebbe nullo per illiceità della
Causa perché contraria all’ordine pubblico.
(Circolari ANIA 30.07.1998 e ABI 09.12.1998)
60
Le deroghe ammesse per le sanzioni
amministrative tributarie
In sostanza sono
assicurabili solamente le
sanzioni relative a
violazioni non commesse
direttamente
dall’imprenditore per il
quale vi è una
responsabilità successiva
o secondaria
Secondo l’ANIA l’articolo 11 consente
deroga al divieto DI ASSICURAZIONE
E’ richiesta
la colpa
lieve
PER
A versamenti richiesti in
qualità di obbligato solidale
con diritto di regresso
(art.11, c.1)
A versamenti effettuati in
virtù del diritto di ACOLLO
nel limite di € 51.645,70
(art.11, c. 6)
A versamenti eccedenti il
limite di € 51.645,70 per le
violazioni commesse senza
avere vantaggio (art.5, c.2)
E’ richiesta
la colpa
lieve
61
Sanzioni penali tributarie
Le sanzioni tributarie trovano il loro primo
fondamento nella legge "manette agli evasori"
D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con
modificazioni dalla L. 7 agosto 1982, n. 516. La
legge fu accolta con soddisfazione da tutti coloro
che propugnavano una più incisiva lotta
all'evasione, perché con quella normativa si
abrogava la famigerata "pregiudiziale
tributaria", che di fatto impediva al giudice
penale di intervenire prima che si fosse concluso
il periglioso iter dell'accertamento e del
contenzioso in sede amministrativa.
62
L'idea innovatrice della L. n. 516/1982 fu quella di slegare
le fattispecie di reato in essa previste dal fatto "evasione"
e di sanzionare penalmente non già il mancato
assolvimento di un debito d'imposta ma talune
condotte che preludono all'evasione, taluni fatti
definiti "prodromici", in quanto posti in essere per
preparare e rendere possibile l'evasione, fatti
strumentalmente posti in essere per poi sottrarsi agli
obblighi di assolvimento del tributo dovuto. Si trattava in
gran parte di reati "di pericolo", perché non
presupponevano la sussistenza del "danno" prodotto
dall'evasione ma la messa, appunto, in pericolo degli
interessi dell'Erario.
63
Nel frattempo sono intervenute diverse
disposizioni quali il D.Lgs. 18 dicembre
1997,n.472, la legge delega 25 giugno 1999,
n. 205, il Dlgs 74/2000 di attuazione, e la
legge 5 dicembre 2005, n.251, che hanno
provveduto a determinare un ristretto numero
di fattispecie, di natura esclusivamente
delittuosa in campo fiscale (reati direttamente
correlati all’evasione) e a ridurre i termini di
prescrizione del reato.
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La dichiarazione annuale è considerata il
mezzo con cui il contribuente realizza
l’evasione. Le violazioni “ a monte” della
dichiarazione (mancata fatturazione, mancata
registrazione di corrispettivi, irregolare tenuta
contabilità) non sono punite con sanzioni
penali ma amministrative.
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Caratteristiche dei reati
- la previsione del dolo specifico (fine di evadere le imposte
sui redditi e l’Iva);
- il momento di consumazione del reato fissato all'atto della
presentazione della dichiarazione annuale.
Prescrizione dei Reati Tributari
Tutti i delitti tributari si prescrivono in sei anni giacché ai
sensi del nuovo art. 157 del codice penale "La
prescrizione estingue il reato decorso il tempo
corrispondente al massimo della pena edittale stabilita
dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni
se si tratta di delitti ...".L. 5 dicembre 2005, n.251
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Omesso versamento
L’omesso versamento della ritenuta costituisce reato
penale , reato introdotto con il Dl 223/2006 (manovra
d'estate), convertito con legge 248/2006 che ha modificato
l'articolo 35, comma 7, introducendo nuovi delitti nel
Dlgs74/2000 sui reati in materia di imposte sui redditi e Iva
tra cui : «l'omesso versamento di ritenute certificate»
(articolo 10 bis del Dlgs 74/2000), per cui «è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa
entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute
risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un
ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun
periodo di imposta».
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Dichiarazioni fraudolente
La nuova legge prevede due distinte ipotesi di
dichiarazione fraudolenta: quella mediante l'uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.
2) e quella prodotta mediante "altri artifici" (art. 3). L'art.
2, comma 1, così recita: "1. È punito con la reclusione da
due a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
passivi fittizi". Al comma 3 la stessa norma aggiunge che
"3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore
a lire trecento milioni si applica la reclusione da sei
mesi a due anni“. La norma sanziona il comportamento
di colui che si munisce di documentazione falsa per
avvalersene al fine di attestare nella dichiarazione
annuale "elementi passivi" inesistenti e, quindi, di evadere
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le imposte.
Nell'art. 3 si prevede invece una diversa ipotesi di reato per
colui che, sempre al fine di evadere le imposte dirette o
l'Iva, "con mezzi fraudolenti" indica nella dichiarazione
annuale "elementi attivi" per un ammontare inferiore a
quello effettivo o "elementi passivi" fittizi, quando
congiuntamente: - l'imposta evasa è superiore, con
riferimento a talune delle singole imposte, a lire 100
milioni; - l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione è superiore al 5 per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in
dichiarazione o, comunque, superiore a 3 miliardi.
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Dichiarazione infedele
Un' incongruenza si profila dal raffronto fra la
norma che sanziona la dichiarazione infedele,
che si considera fraudolenta se connessa e
conseguente alla violazione dell'obbligo di
fatturazione, punita ai sensi dell'art. 3 con la
reclusione da due a sei anni, sempre che si
superino le soglie di punibilità ivi previste, e la
dichiarazione infedele che non consegue alla
violazione di un obbligo contabile, prevista e
punita dall'art. 4 con la pena più mite della
reclusione da uno a tre anni, e a condizione che
si superino soglie di punibilità più alte di quelle
previste nel primo caso.
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La ratio della distinzione si basa sul presupposto di
ritenere più insidiosa la condotta di chi, essendo
soggetto a determinati obblighi contabili, li viola per
produrre poi una dichiarazione infedele ...
Conseguenze più lievi si avranno, invece, per coloro
che, non essendo soggetti a obblighi contabili, in
caso di infedele dichiarazione, non potranno mai
incorrere nell'ipotesi più grave di dichiarazione
fraudolenta. Sta di fatto, tuttavia, che si tratta di
fattispecie molto simili e contigue alle quali
corrispondono sanzioni notevolmente differenziate.
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Tipologie di reati tributari
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…segue
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