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Delicta Graviora commessi da Religiosi

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Delicta Graviora commessi da Religiosi
Delicta Graviora
commessi da Religiosi
Presentazione di
Mons Charles J Scicluna
Delicta graviora
Giovanni Paolo II,
Motu Proprio,
Sacramentorum sanctitatis tutela,
30 aprile 2001:

Diritto Sostanziale
 Delitti contro l’Eucaristia e la Penitenza
 Abuso sessuale di minori
1. Delitti contro l’Eucaristia
(MP SST Art. 2):
1.
La
profanazione
delle speci
eucaristiche
(Art. 2, n. 1°)

2. La tentata celebrazione liturgica del sacrificio
eucaristico da parte di una persona che non è
insignita del sacerdozio (Art. 2, n. 2°)

3. La simulazione della celebrazione liturgica
del sacrificio eucaristico (Art. 2, n. 2°)

4. La concelebrazione del
sacrificio eucaristico con ministri
di comunità ecclesiali che non
hanno la successione apostolica
né riconoscono la dignità
sacramentale dell’ordinazione
sacerdotale (Art. 2, n. 3°).

5. La consacrazione in
sacrilegum finem di una specie
eucaristica senza l’altra o di
ambedue fuori della celebrazione
eucaristica (Art. 2, § 2).
2. Delitti contro
la santità del
Sacramento della
Penitenza
(MP SST Art 3):
2. Delitti contro la santità del Sacramento della
Penitenza (MP SST Art 3):


1. L’assoluzione di un
complice in un peccato
contro il Sesto
Comandamento (Art. 3,
n. 1° )
2. La sollecitazione ad
un peccato contro il
Sesto Comandamento
(Art. 3, n. 2° )
2. Delitti contro la santità del Sacramento
della Penitenza (MP SST Art 3):

3. La violazione diretta e indiretta del sigillo
sacramentale (Art. 3, n. 3°)

4 . La registrazione nonché la divulgazione
tramite i mezzi di comunicazione sociale di
quello che si dice in confessione sia dal
confessore che dal penitente (Art. 3, n. 4°:
Decretum CDF, 23.09.1988)
2. Norma Speciale (MP SST Art. 20)


L’Art. 20 del MP stabilisce che nei
casi per i delitti contro il Sacramento
della Penitenza il nome del
denunziante non può essere indicato al
reo o al suo patrono se non con
l’esplicito consenso del denunziante.
Questo principio tradizionale ha dei
corollari normativi di cui anche
all’Art. 20:
 a) la questione della credibilità del
denunziante diventa in questi casi
di massima importanza;
 b) bisognerà sempre evitare
qualunque pericolo di violazione
del sigillo sacramentale.
3. Delitti contro la moralità
(MP SST Art. 4)
 Delitto
contro il Sesto Comandamento
 commesso con un minore di diciotto anni
 da un chierico
Alcune precisazioni dalla prassi della CDF:
a) “delictum contra Sextum cum minore”:

contatto fisico o abuso diretto

abuso indiretto (per esempio: mostrare
pornografia ai minori, esibirsi nudi davanti ai
minori).

Potrebbe includere anche il recupero e il
salvataggio (downloading) di pornografia
pedofila, per esempio da internet.
b) “delictum ... cum minore infra aetatem
duodeviginti [18] annorum”.
La classificazione della matrice del delitto diventa
perciò più complessa:

pedofilia
(l’attrazione sessuale
per bambini
impuberi)

efebofilia
(l’attrazione sessuale
di un maschio per
adolescenti maschi)

omosessualità
(l’attrazione
sessuale per
adulti dello
stesso sesso)


eterosessualità
(l’attrazione sessuale per
adulti dell’altro sesso).
Tra i sedici e i diciotto anni
alcuni “minori” possono
passare ed essere percepiti
piuttosto come oggetto di
attrazione omosessuale o
eterosessuale.
Ferite tragiche
“[I casi dolorosi di abusi
sessuali su minori] sono
ancora più tragici quando a
compierli è un
ecclesiastico”.
 “Le ferite causate da
simili atti sono profonde, ed
è urgente il compito di
ristabilire la confidenza e la
fiducia quando queste sono
state lese”.

Benedetto XVI, Discorso ai Vescovi
dell’Irlanda, 28.10.2006
Affrontare il problema …
è
importante stabilire la verità di ciò che è
accaduto in passato,
 prendere tutte le misure atte ad evitare che si
ripeta in futuro,
 assicurare che i principi di giustizia vengano
pienamente rispettati e,
 soprattutto, guarire le vittime e tutti coloro
che sono colpiti da questi crimini abnormi.
Benedetto XVI, Discorso ai Vescovi dell’Irlanda, 28.10.2006
Tutelare il popolo di Dio
“Una volta comprovato il
delitto, bisogna in ogni caso
vagliare bene sia il giusto
principio della
proporzionalità tra colpa e
pena, sia l’esigenza
predominante di tutelare
il Popolo di Dio”.
Giovanni Paolo II, Discorso alla Plenaria
CDF, 6 febbraio 2004
Giustizia e bene comune
“La normativa canonica che [la
Congregazione per la Dottrina
della Fede] è chiamata ad
applicare con giustizia ed equità
tende a garantire sia l’esercizio
del diritto di difesa dell’accusato
sia le esigenze del
bene comune.
Giovanni Paolo II, Discorso alla
Plenaria CDF, 6 febbraio 2004
Tutelare
“La gente deve sapere che nel sacerdozio e
nella vita religiosa non c’è posto per chi
potrebbe far del male ai giovani.”
Giovanni Paolo II, Discorso ai Cardinali degli Stati Uniti d’America,
23 aprile 2002, n. 3b
Risposte della Chiesa
 Invito
alla conversione
e alla riconciliazione
 Terapie
 Misure
di recupero
di tutela,
coercizione, risoluzione
Invito alla conversione
e alla riconciliazione
“Le testimonianze di Pietro e
Paolo, carissimi Sacerdoti,
contengono preziose
indicazioni per noi. Esse ci
invitano a vivere con senso
di infinita gratitudine il dono
del ministero: nulla noi
abbiamo meritato, tutto è
grazia!”
Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il
Giovedì Santo 2001, n. 10
“L'esperienza dei due
Apostoli ci induce, al tempo
stesso, ad abbandonarci alla
misericordia di Dio, per
consegnare a Lui con
sincero pentimento le nostre
fragilità, e riprendere con la
sua grazia il nostro
cammino di santità.”
Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per
il Giovedì Santo 2001, n. 10
“Ricorriamo
assiduamente, carissimi
Sacerdoti, [al
Sacramento della
Riconciliazione], perché
il Signore possa
purificare costantemente
il nostro cuore rendendoci
meno indegni dei misteri
che celebriamo”.
Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti
per il Giovedì Santo 2001, n. 11
“Chiamati a rappresentare
il volto del Buon Pastore,
e dunque ad avere il cuore
stesso di Cristo, dobbiamo
più degli altri far nostra
l'intensa invocazione del
Salmista: « Crea in me, o
Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito
saldo » (Sal 51, 12).”
Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti
per il Giovedì Santo 2001, n. 11
“Il sacramento della Riconciliazione,
irrinunciabile per ogni esistenza cristiana, si
pone anche come sostegno, orientamento e
medicina della vita sacerdotale.”
Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2001, n. 11
Terapie di recupero
Diagnosi (al di là dei sintomi)
 Prognosi (al di là del singolo)
 Terapia (recupero
dell’individuo, non tralasciando
la tutela della comunità)
 Prevenzione (formazione ed
accompagnamento)

Il ricorso alla psicologia



pregi
 offre strumenti efficaci di diagnosi e
terapia
limiti
 alcuni metodi suscitano perplessità
 non ha tutte le risposte;
 non deve sostituire il contributo spirituale
condizioni essenziali
 il sacerdote deve dare il suo consenso
 deve essere sempre rispettata la privacy
Tappe nel cammino di recupero





Riconoscere il problema ed i propri
limiti
Affidarsi alla guida di un esperto
Impegnarsi nel processo di terapia
Chiedere perdono per il danno
recato
Ritrovare le radici dell’esperienza
religiosa
(Ispirato ai 12 Passi
degli “Alcoholic Anonymous”)
Preghiera della Serenità
Dio mio donami:
la SERENITÀ
di accettare le cose che non
posso cambiare;
il CORAGGIO
di cambiare le cose che
posso;
e la SAGGEZZA
di conoscerne la differenza.
Misure di tutela ed di coercizione
Dichiarazione di
impedimento canonico
per l’esercizio del
ministero
 Rimedi penali e misure
amministrative
 Pene medicinali ed
espiatorie

 Diritto

Procedurale
Delitti Riservati alla
Congregazione per la
Dottrina della Fede [CDF]

Il Superiore è obbligato a
fare una indagine previa e
riferire del caso alla CDF

La CDF darà indicazioni
su come procedere
Notizia; Indagine; Difesa
Ogni qualvolta il Superiore competente (can.
620) riceva notizia, almeno verosimile, di un
delictum gravius commesso da un chierico
religioso
 dovrà compiere una indagine previa a norma di
diritto,
 informandone il religioso e concedendo al
medesimo la facoltà di difendersi (cann. 1717;
695, § 2)

Trasmissione alla CDF
Tutti gli atti verranno trasmessi al Supremo
Moderatore a norma del can. 695, § 2.
 Il Moderatore Supremo trasmetterà detti atti
alla Congregazione per la Dottrina della Fede
 insieme con il voto proprio e quello del suo
consiglio
 sul merito del caso
 nonché sulla procedura da seguire nel
medesimo

Indicazioni della CDF
La Congregazione per la Dottrina della Fede,
 una volta ricevuti gli atti trasmessi dal
Supremo Moderatore,
 indicherà la procedura da seguire e i
provvedimenti da adottare.

Giudizio Penale
Nel caso che la CDF indicasse di procedere
per un giudizio penale,
 potrà anche indicare secondo le circostanze
quale sia il tribunale competente per
conoscere la causa in prima istanza (cf.
cann. 1427; 1412; 1408 coll. cum can. 103).

Giudici etc. sacerdoti
I giudici, il promotore di giustizia, i notai
nonché i patroni devono essere sacerdoti
(Art. 12)
 ovvero dispensati da questo requisito.

Poteri e Appello
Detto tribunale potrà decretare la dimissione
dall’istituto come pure infliggere la pena di
dimissione dallo stato clericale.
 Il giudizio di seconda istanza è riservato al
Supremo Tribunale della Congregazione per
la Dottrina della Fede;

Trasmissione e Appello
L’Art. 22 del MP impone la trasmissione ex
officio di tutti gli atti di prima instanza alla
CDF
 Il Promotore di Giustizia della CDF ha la
facoltà di impugnare la sentenza di prima
istanza entro trenta giorni “a die qua
sententia primae instantiae ipsi Promotori
nota fact sit”.

Res Iudicata

Le decisioni del tribunale della CDF in
seconda istanza non sono soggetti ad
appello e perciò costituiscono res iudicata
(Art. 23, n. 1° et n. 4° del MP).
Via Amministrativa
Nel caso che questo Dicastero decidesse che
si proceda per via amministrativa,
chiederà al Supremo Moderatore di
procedere a norma del can. 699, § 1.
 Il Supremo Moderatore con il proprio
consiglio potrà decidere di non decretare la
dimissione dall’istituto ma di emanare un
provvedimento disciplinare.

Conferma della Dimissione
Spetterà esclusivamente alla Congregazione
per la Dottrina della Fede confermare il
decreto di dimissione dall’istituto a norma del
can. 700.
 Contestualmente deciderà anche se infliggere
al religioso la pena della dimissione dallo
stato clericale.

Impugnativa
Contro questi provvedimenti amministrativi
della CDF non è possibile il ricorso
giurisdizionale alla Segnatura Apostolica
 ma
è
possibile
un
ricorso
alla
Congregazione Ordinaria della CDF,
comunemente conosciuta con il nome di
Feria Quarta.

Dimissio ex officio
La CDF può decidere di presentare il caso
direttamente al Santo Padre per la dimissio ex
officio del chierico denunciato.
 Si tratta di casi di particolare gravità dove la
colpevolezza del reo è fuori dubbio e ben
documentata.

Dispensa dagli Obblighi
È prassi della CDF chiedere al Superiore
Religioso di domandare al reo se preferisce
fare lui stesso una richiesta per la dispensa
dagli obblighi derivati dall’ordinazione
sacerdotale.
 Se accetta, la richiesta viene presentata al
Santo Padre dalla CDF
 Se rifiuta o non risponde, il caso va avanti.

Decisione pontificia e notifica
L’Ufficio Disciplinare prepara una relazione
per il Santo Padre che decide il caso in
occasione dell’Udienza concessa all’Em.mo
Prefetto della CDF.
 Il rescritto viene comunicato al religioso
tramite il Supremo Moderatore.
 La decisione del Santo Padre è insindacabile.

Irregolarità per il ministero?
Si sta discutendo la
possibilità di
introdurre una
irregolarità per la
recezione e per
l’esercizio degli
Ordini Sacri derivata
da uno dei delicta
graviora
“[La tutela del Popolo
di Dio] non dipende
però solo
dall’applicazione del
diritto penale canonico,
ma trova la sua
migliore garanzia nella
giusta ed equilibrata
formazione dei futuri
sacerdoti,” Giovanni Paolo II,
Discorso alla Plenaria CDF, 6 febbraio
2004
Prevenire
chiamati in modo esplicito
“chiamati in modo
esplicito ad
abbracciare con gioia
e generosità quello
stile di vita umile,
modesto e casto, che è
il fondamento pratico
del celibato
ecclesiastico”. Giovanni
Paolo II, Discorso alla Plenaria CDF, 6
febbraio 2004
Conclusione
Concilio di Trento,
Sessio XIII, De Reformatione, Cap.1
Concilio di Trento,
Sessio XIII, De Reformatione, Cap.1
 Si
ricordino i Vescovi e
gli altri Ordinari che
essi sono pastori e non
percuotitori e che
devono governare i
loro sudditi in modo
tale da non dominare
su di essi ma da amarli
come figli e fratelli
e
si sforzino affinché esortando ed
ammonendo gli allontanino dalle cose
illecite per evitare che qualora dovessero
trasgredire siano poi costretti a punirli con
le debite pene;
 se
comunque per l’umana fragilità i sudditi
dovessero peccare, i Vescovi devono
osservare il comando dell’Apostolo [Paolo]
di richiamarli, ammonirli, correggerli con
ogni bontà e pazienza,
 poiché
spesso nei confronti dei corrigendi
è più efficace la benevolenza che la
severità, più l’esortazione che la minaccia,
più la carità che la forza;
 se
invece per la
gravità del delitto
diventa necessario
punire, allora
bisognerà usare il
rigore con
mansuetudine, il
giudizio con
misericordia, la
severità con
dolcezza,
 affinché
la disciplina,
che è necessaria e
salutare per il popolo,
si conservi senza
asprezza e quelli che
sono stati puniti si
ravvedano, o, nel caso
non volessero pentirsi,
gli altri, per il salutare
esempio del loro
castigo, siano tenuti
lontani dai vizi.
Tu autem Domine miserere nobis
Deo gratias
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