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Delicta Graviora commessi da Religiosi
Delicta Graviora commessi da Religiosi Presentazione di Mons Charles J Scicluna Delicta graviora Giovanni Paolo II, Motu Proprio, Sacramentorum sanctitatis tutela, 30 aprile 2001: Diritto Sostanziale Delitti contro l’Eucaristia e la Penitenza Abuso sessuale di minori 1. Delitti contro l’Eucaristia (MP SST Art. 2): 1. La profanazione delle speci eucaristiche (Art. 2, n. 1°) 2. La tentata celebrazione liturgica del sacrificio eucaristico da parte di una persona che non è insignita del sacerdozio (Art. 2, n. 2°) 3. La simulazione della celebrazione liturgica del sacrificio eucaristico (Art. 2, n. 2°) 4. La concelebrazione del sacrificio eucaristico con ministri di comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica né riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale (Art. 2, n. 3°). 5. La consacrazione in sacrilegum finem di una specie eucaristica senza l’altra o di ambedue fuori della celebrazione eucaristica (Art. 2, § 2). 2. Delitti contro la santità del Sacramento della Penitenza (MP SST Art 3): 2. Delitti contro la santità del Sacramento della Penitenza (MP SST Art 3): 1. L’assoluzione di un complice in un peccato contro il Sesto Comandamento (Art. 3, n. 1° ) 2. La sollecitazione ad un peccato contro il Sesto Comandamento (Art. 3, n. 2° ) 2. Delitti contro la santità del Sacramento della Penitenza (MP SST Art 3): 3. La violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale (Art. 3, n. 3°) 4 . La registrazione nonché la divulgazione tramite i mezzi di comunicazione sociale di quello che si dice in confessione sia dal confessore che dal penitente (Art. 3, n. 4°: Decretum CDF, 23.09.1988) 2. Norma Speciale (MP SST Art. 20) L’Art. 20 del MP stabilisce che nei casi per i delitti contro il Sacramento della Penitenza il nome del denunziante non può essere indicato al reo o al suo patrono se non con l’esplicito consenso del denunziante. Questo principio tradizionale ha dei corollari normativi di cui anche all’Art. 20: a) la questione della credibilità del denunziante diventa in questi casi di massima importanza; b) bisognerà sempre evitare qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale. 3. Delitti contro la moralità (MP SST Art. 4) Delitto contro il Sesto Comandamento commesso con un minore di diciotto anni da un chierico Alcune precisazioni dalla prassi della CDF: a) “delictum contra Sextum cum minore”: contatto fisico o abuso diretto abuso indiretto (per esempio: mostrare pornografia ai minori, esibirsi nudi davanti ai minori). Potrebbe includere anche il recupero e il salvataggio (downloading) di pornografia pedofila, per esempio da internet. b) “delictum ... cum minore infra aetatem duodeviginti [18] annorum”. La classificazione della matrice del delitto diventa perciò più complessa: pedofilia (l’attrazione sessuale per bambini impuberi) efebofilia (l’attrazione sessuale di un maschio per adolescenti maschi) omosessualità (l’attrazione sessuale per adulti dello stesso sesso) eterosessualità (l’attrazione sessuale per adulti dell’altro sesso). Tra i sedici e i diciotto anni alcuni “minori” possono passare ed essere percepiti piuttosto come oggetto di attrazione omosessuale o eterosessuale. Ferite tragiche “[I casi dolorosi di abusi sessuali su minori] sono ancora più tragici quando a compierli è un ecclesiastico”. “Le ferite causate da simili atti sono profonde, ed è urgente il compito di ristabilire la confidenza e la fiducia quando queste sono state lese”. Benedetto XVI, Discorso ai Vescovi dell’Irlanda, 28.10.2006 Affrontare il problema … è importante stabilire la verità di ciò che è accaduto in passato, prendere tutte le misure atte ad evitare che si ripeta in futuro, assicurare che i principi di giustizia vengano pienamente rispettati e, soprattutto, guarire le vittime e tutti coloro che sono colpiti da questi crimini abnormi. Benedetto XVI, Discorso ai Vescovi dell’Irlanda, 28.10.2006 Tutelare il popolo di Dio “Una volta comprovato il delitto, bisogna in ogni caso vagliare bene sia il giusto principio della proporzionalità tra colpa e pena, sia l’esigenza predominante di tutelare il Popolo di Dio”. Giovanni Paolo II, Discorso alla Plenaria CDF, 6 febbraio 2004 Giustizia e bene comune “La normativa canonica che [la Congregazione per la Dottrina della Fede] è chiamata ad applicare con giustizia ed equità tende a garantire sia l’esercizio del diritto di difesa dell’accusato sia le esigenze del bene comune. Giovanni Paolo II, Discorso alla Plenaria CDF, 6 febbraio 2004 Tutelare “La gente deve sapere che nel sacerdozio e nella vita religiosa non c’è posto per chi potrebbe far del male ai giovani.” Giovanni Paolo II, Discorso ai Cardinali degli Stati Uniti d’America, 23 aprile 2002, n. 3b Risposte della Chiesa Invito alla conversione e alla riconciliazione Terapie Misure di recupero di tutela, coercizione, risoluzione Invito alla conversione e alla riconciliazione “Le testimonianze di Pietro e Paolo, carissimi Sacerdoti, contengono preziose indicazioni per noi. Esse ci invitano a vivere con senso di infinita gratitudine il dono del ministero: nulla noi abbiamo meritato, tutto è grazia!” Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2001, n. 10 “L'esperienza dei due Apostoli ci induce, al tempo stesso, ad abbandonarci alla misericordia di Dio, per consegnare a Lui con sincero pentimento le nostre fragilità, e riprendere con la sua grazia il nostro cammino di santità.” Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2001, n. 10 “Ricorriamo assiduamente, carissimi Sacerdoti, [al Sacramento della Riconciliazione], perché il Signore possa purificare costantemente il nostro cuore rendendoci meno indegni dei misteri che celebriamo”. Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2001, n. 11 “Chiamati a rappresentare il volto del Buon Pastore, e dunque ad avere il cuore stesso di Cristo, dobbiamo più degli altri far nostra l'intensa invocazione del Salmista: « Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo » (Sal 51, 12).” Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2001, n. 11 “Il sacramento della Riconciliazione, irrinunciabile per ogni esistenza cristiana, si pone anche come sostegno, orientamento e medicina della vita sacerdotale.” Giovanni Paolo II, Lettera ai sacerdoti per il Giovedì Santo 2001, n. 11 Terapie di recupero Diagnosi (al di là dei sintomi) Prognosi (al di là del singolo) Terapia (recupero dell’individuo, non tralasciando la tutela della comunità) Prevenzione (formazione ed accompagnamento) Il ricorso alla psicologia pregi offre strumenti efficaci di diagnosi e terapia limiti alcuni metodi suscitano perplessità non ha tutte le risposte; non deve sostituire il contributo spirituale condizioni essenziali il sacerdote deve dare il suo consenso deve essere sempre rispettata la privacy Tappe nel cammino di recupero Riconoscere il problema ed i propri limiti Affidarsi alla guida di un esperto Impegnarsi nel processo di terapia Chiedere perdono per il danno recato Ritrovare le radici dell’esperienza religiosa (Ispirato ai 12 Passi degli “Alcoholic Anonymous”) Preghiera della Serenità Dio mio donami: la SERENITÀ di accettare le cose che non posso cambiare; il CORAGGIO di cambiare le cose che posso; e la SAGGEZZA di conoscerne la differenza. Misure di tutela ed di coercizione Dichiarazione di impedimento canonico per l’esercizio del ministero Rimedi penali e misure amministrative Pene medicinali ed espiatorie Diritto Procedurale Delitti Riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF] Il Superiore è obbligato a fare una indagine previa e riferire del caso alla CDF La CDF darà indicazioni su come procedere Notizia; Indagine; Difesa Ogni qualvolta il Superiore competente (can. 620) riceva notizia, almeno verosimile, di un delictum gravius commesso da un chierico religioso dovrà compiere una indagine previa a norma di diritto, informandone il religioso e concedendo al medesimo la facoltà di difendersi (cann. 1717; 695, § 2) Trasmissione alla CDF Tutti gli atti verranno trasmessi al Supremo Moderatore a norma del can. 695, § 2. Il Moderatore Supremo trasmetterà detti atti alla Congregazione per la Dottrina della Fede insieme con il voto proprio e quello del suo consiglio sul merito del caso nonché sulla procedura da seguire nel medesimo Indicazioni della CDF La Congregazione per la Dottrina della Fede, una volta ricevuti gli atti trasmessi dal Supremo Moderatore, indicherà la procedura da seguire e i provvedimenti da adottare. Giudizio Penale Nel caso che la CDF indicasse di procedere per un giudizio penale, potrà anche indicare secondo le circostanze quale sia il tribunale competente per conoscere la causa in prima istanza (cf. cann. 1427; 1412; 1408 coll. cum can. 103). Giudici etc. sacerdoti I giudici, il promotore di giustizia, i notai nonché i patroni devono essere sacerdoti (Art. 12) ovvero dispensati da questo requisito. Poteri e Appello Detto tribunale potrà decretare la dimissione dall’istituto come pure infliggere la pena di dimissione dallo stato clericale. Il giudizio di seconda istanza è riservato al Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede; Trasmissione e Appello L’Art. 22 del MP impone la trasmissione ex officio di tutti gli atti di prima instanza alla CDF Il Promotore di Giustizia della CDF ha la facoltà di impugnare la sentenza di prima istanza entro trenta giorni “a die qua sententia primae instantiae ipsi Promotori nota fact sit”. Res Iudicata Le decisioni del tribunale della CDF in seconda istanza non sono soggetti ad appello e perciò costituiscono res iudicata (Art. 23, n. 1° et n. 4° del MP). Via Amministrativa Nel caso che questo Dicastero decidesse che si proceda per via amministrativa, chiederà al Supremo Moderatore di procedere a norma del can. 699, § 1. Il Supremo Moderatore con il proprio consiglio potrà decidere di non decretare la dimissione dall’istituto ma di emanare un provvedimento disciplinare. Conferma della Dimissione Spetterà esclusivamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede confermare il decreto di dimissione dall’istituto a norma del can. 700. Contestualmente deciderà anche se infliggere al religioso la pena della dimissione dallo stato clericale. Impugnativa Contro questi provvedimenti amministrativi della CDF non è possibile il ricorso giurisdizionale alla Segnatura Apostolica ma è possibile un ricorso alla Congregazione Ordinaria della CDF, comunemente conosciuta con il nome di Feria Quarta. Dimissio ex officio La CDF può decidere di presentare il caso direttamente al Santo Padre per la dimissio ex officio del chierico denunciato. Si tratta di casi di particolare gravità dove la colpevolezza del reo è fuori dubbio e ben documentata. Dispensa dagli Obblighi È prassi della CDF chiedere al Superiore Religioso di domandare al reo se preferisce fare lui stesso una richiesta per la dispensa dagli obblighi derivati dall’ordinazione sacerdotale. Se accetta, la richiesta viene presentata al Santo Padre dalla CDF Se rifiuta o non risponde, il caso va avanti. Decisione pontificia e notifica L’Ufficio Disciplinare prepara una relazione per il Santo Padre che decide il caso in occasione dell’Udienza concessa all’Em.mo Prefetto della CDF. Il rescritto viene comunicato al religioso tramite il Supremo Moderatore. La decisione del Santo Padre è insindacabile. Irregolarità per il ministero? Si sta discutendo la possibilità di introdurre una irregolarità per la recezione e per l’esercizio degli Ordini Sacri derivata da uno dei delicta graviora “[La tutela del Popolo di Dio] non dipende però solo dall’applicazione del diritto penale canonico, ma trova la sua migliore garanzia nella giusta ed equilibrata formazione dei futuri sacerdoti,” Giovanni Paolo II, Discorso alla Plenaria CDF, 6 febbraio 2004 Prevenire chiamati in modo esplicito “chiamati in modo esplicito ad abbracciare con gioia e generosità quello stile di vita umile, modesto e casto, che è il fondamento pratico del celibato ecclesiastico”. Giovanni Paolo II, Discorso alla Plenaria CDF, 6 febbraio 2004 Conclusione Concilio di Trento, Sessio XIII, De Reformatione, Cap.1 Concilio di Trento, Sessio XIII, De Reformatione, Cap.1 Si ricordino i Vescovi e gli altri Ordinari che essi sono pastori e non percuotitori e che devono governare i loro sudditi in modo tale da non dominare su di essi ma da amarli come figli e fratelli e si sforzino affinché esortando ed ammonendo gli allontanino dalle cose illecite per evitare che qualora dovessero trasgredire siano poi costretti a punirli con le debite pene; se comunque per l’umana fragilità i sudditi dovessero peccare, i Vescovi devono osservare il comando dell’Apostolo [Paolo] di richiamarli, ammonirli, correggerli con ogni bontà e pazienza, poiché spesso nei confronti dei corrigendi è più efficace la benevolenza che la severità, più l’esortazione che la minaccia, più la carità che la forza; se invece per la gravità del delitto diventa necessario punire, allora bisognerà usare il rigore con mansuetudine, il giudizio con misericordia, la severità con dolcezza, affinché la disciplina, che è necessaria e salutare per il popolo, si conservi senza asprezza e quelli che sono stati puniti si ravvedano, o, nel caso non volessero pentirsi, gli altri, per il salutare esempio del loro castigo, siano tenuti lontani dai vizi. Tu autem Domine miserere nobis Deo gratias